· PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda...

16

Click here to load reader

Transcript of · PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda...

Page 1: · PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda IV La Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 79 Scheda V

A12155

Page 2: · PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda IV La Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 79 Scheda V

Il ricavato dei diritti d’autore di questo volume viene donato a

Page 3: · PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda IV La Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 79 Scheda V

Enrico Toti

ELEMENTI DIDIRITTO CINESE

PARTE GENERALE

Page 4: · PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda IV La Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 79 Scheda V

Copyright © MMXARACNE editrice S.r.l.

[email protected]

via Raffaele Garofalo, 133/A-B00173 Roma(06) 93781065

ISBN 978–88–548–3183–4

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: aprile 2010

Page 5: · PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda IV La Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 79 Scheda V

5

con gratitudine a Chiara

Page 6: · PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda IV La Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 79 Scheda V

Scheda I – Le fonti del diritto 6

Page 7: · PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda IV La Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 79 Scheda V

7

INDICE

9 Presentazione

13 Scheda I Le fonti del diritto 25 Scheda II La Costituzione 45 Scheda III I Principi generali di diritto civile 61 Scheda IV La Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 79 Scheda V La Legge sul trust della Repubblica Popolare Cinese

115 Scheda VI L’adesione della Cina al WTO

129 Scheda VII La Legge sui diritti reali della Repubblica Popolare Ci-

nese

155 Scheda VIII Il processo civile

Page 8: · PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda IV La Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 79 Scheda V

Scheda I – Le fonti del diritto 8

Page 9: · PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda IV La Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 79 Scheda V

9

PRESENTAZIONE

Un corso sul diritto cinese può considerarsi “straordinario”

rispetto agli altri delle facoltà di Giurisprudenza. È stato attivato per la prima volta nell’Università di Roma

Tre, anno accademico 2005–2006, grazie soprattutto al con-vinto sostegno del professor Giampaolo Rossi, docente di di-ritto amministrativo nel medesimo Ateneo. Anche in que-st’anno accademico 2008–2009 il corso è affidato ai dottori Laura Formichella ed Enrico Toti che, autore delle dispense, si fa carico di riferire in prima persona le comuni esperienze e i traguardi raggiunti. Entrambi abbiamo seguito il dottorato di ricerca in «Sistema Giuridico Romanistico: Unificazione del Diritto e Diritto dell’Integrazione» sotto l’attenta dire-zione del Professor Sandro Schipani e, per oltre un decennio, ci siamo concentrati anche nello studio della lingua scritta e orale cinese la cui pratica ci ha consentito, accanto alla lettu-ra di testi giuridici in versione originale, di entrare in diretto contatto con la realtà sociale e culturale del Paese. La fre-quentazione di ambienti accademici cinesi, gli incontri rav-vicinati con studenti e studiosi di materie giuridiche hanno notevolmente, e in un certo qual modo contribuito alla nostra formazione, sì che rientrati a Roma siamo stati in grado di dedicarci a traduzioni dal cinese di alcune e diverse, fonda-mentali leggi della Repubblica Popolare Cinese e a pubblica-zioni di articoli e relazioni su argomenti specifici di diritto cinese. Nel frattempo è gradatamente maturata l’idea di tra-smettere le competenze acquisite, con l’intento di stimolare i giovani studenti della nostra facoltà all’esplorazione di nuovi campi e di coinvolgerli in graduali confronti con l’ordinamento giuridico di una civiltà quanto mai interessante e avvincente.

Page 10: · PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda IV La Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 79 Scheda V

Presentazione 10

Che la Cina sia destinata a sempre più sorprendenti sviluppi sul piano economico è previsione accreditata dai più autorevoli ed ascoltati economisti. Alla luce delle attuali difficoltà in cui si dibatte l’economia mondiale, risulta ancor più imprescindibile una prospettiva sino centrica nello studio e nella comprensione delle dinamiche mondiali che vi interagiscono. Tali dinamiche sono, tra l’altro, oggetto di approfondite analisi cui di recente hanno partecipato in prima linea anche economisti italiani che avvertono sui pericolosi effetti che deriverebbero all’intera e-conomia mondiale da un’eventuale crisi economica della Cina. Questo, in considerazione dell’evoluzione economica cinese come paradigma di progresso economico perseguito da un paese emergente, ed in considerazione anche delle dimensioni econo-miche e dell’interdipendenza della Repubblica Popolare Cinese con il resto del mondo.

In tali direzioni il corso è organizzato secondo una preferenzia-le finalità: fornire agli iscritti gli strumenti necessari per accedere dapprima ad un approccio non approssimativo con la realtà storica della Cina e con la sua multietnica popolazione, quindi, ad un’ana-lisi delle diverse fasi socio–economiche, onde affrontare gli argo-menti specifici relativi alla Costituzione, al diritto civile, al diritto commerciale con la puntualità ed il rigore propri del giurista.

Senza dubbio è ambizioso il dichiarato obiettivo di noi do-centi del corso di trasferire le esperienze vissute dall’esordio fi-no ad oggi, in strumenti per il futuro destinati ai più giovani. L’entusiasmo con cui affronto il mio compito anche quest’anno mi ha convinto di affidare a queste pagine, volutamente struttu-rate in schede, la memoria delle lezioni svolte, in verità con lar-go seguito e riconosciuto successo.

I passi riportati testualmente, tra virgolette, da testi cinesi sono stati tradotti direttamente dal cinese in italiano a mia cura, ove non sia citato il diverso traduttore.

A dimostrazione che l’attività della ricerca, una volta intra-presa, non concede soste, desidero informare il giovane pubbli-co dei lettori che contemporaneamente alla docenza del corso sono profondamente impegnato nella stesura di una monografia sulla disciplina degli elementi del contratto nel diritto della Re-

Page 11: · PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda IV La Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 79 Scheda V

Presentazione 11

pubblica Popolare Cinese, argomento di largo interesse e di grande attualità, anche per il riconoscimento, ormai accertato, dell’appartenenza del moderno diritto civile cinese al sistema giuridico romanistico.

Enrico Toti

Page 12: · PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda IV La Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 79 Scheda V

Presentazione 12

Page 13: · PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda IV La Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 79 Scheda V

45

SCHEDA III I PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO CIVILE

SOMMARIO: 1. Premessa. − 2. La struttura. − 3. Capitolo I, “Principi generali”. − 4. Capitolo II, “Della persona fisica”. − 5. Capitolo III, “Della per-sona giuridica”. − 6. Capitolo IV, “Del negozio giuridico e della rap-presentanza”. – 7. Capitolo V, “Dei diritti civili”. – 8. Capitolo VI, “Della responsabilità civile”. − 9. Capitolo VII, “Della prescrizione”. − 10. Capitolo VIII, “Dell’applicazione della legge nei rapporti civili-stici con soggetti stranieri”.

1. − I Principi generali del diritto civile della Repubblica

Popolare Cinese (Zhonghua renmin gongheguo minfa tongze), primo corpus di leggi della RPC nel campo del diritto civile, risultano, agli occhi della nostra tradizione, un’abbozzata forma di codice. Si può farne risalire la genesi agli anni Cinquanta, con la decisione del Comitato Permanente dell’ANP di proce-dere alla stesura di un codice civile, progetto fermato, almeno fino alla fine degli anni Settanta, dall’incalzare degli eventi po-litici su cui abbiamo riferito. È possibile, infatti, ravvisare la ri-presa di produzione legislativa soltanto dal 1978, sotto l’im-pulso impresso alle riforme economiche da adeguare al nuovo assetto di politica interna, e alle nuove scelte, proprie degli anni Ottanta, di apertura della RPC al resto del mondo.

Nei primi anni Ottanta venivano emanate una serie di leg-gi: la Legge sul matrimonio (1980); la Legge sui contratti economici (1981); la Legge sui marchi (1982); la Legge sui brevetti (1984); la Legge sui contratti economici concernenti interessi stranieri (1985). Occorreva, tuttavia, una definizione chiara delle categorie del diritto civile: esigenza che, matu-rata nell’ambito della dottrina, approdava, nel 12 aprile 1986, alla promulgazione, ad opera della quarta Sessione della VI ANP, dei Principi generali del diritto civile, entrati in vigore il 1° gennaio 1987. In tali Principi si confermano, innanzi-

Page 14: · PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda IV La Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 79 Scheda V

Scheda III 46

tutto, prescrizioni presenti nella Costituzione del 1982, pre-cisamente gli artt. 9, 10, 12, 13 sulla proprietà privata, gli artt. 33, 35, 37, 40 sui diritti dei cittadini; quindi si fissano 156 articoli, tuttora vigenti, fermo restando la loro integra-zione con più recenti disposizioni sulle singole materie.

È in corso il vaglio di una bozza di codice civile, il cui com-pletamento è imminente. Quale vademecum del diritto civile ci-nese, i Principi vanno letti ed assorbiti con profonda attenzione, sia per accedere ad una conoscenza il meno possibile approssi-mativa della legge della RPC, sia per cimentarsi con interessanti studi, più impegnativi, di diritto comparato.

I paragrafi successivi illustrano tutto il corpus, intendendo essere di guida nella lettura.

2. – I Principi, dalla struttura molto organica, si compongono

di nove capitoli in cui sono compresi 156 articoli. Riferiamo di ciascun capitolo, titolo e contenuti. Il capitolo I, “Principi generali”, fissa i principi informatori

dell’intero testo normativo, artt. 1–8. Il capitolo II, “Del cittadino”, si occupa della persona fisica,

artt. 9–35. Capitolo III, “Della persona giuridica”, artt. 36–53. Capitolo IV, “Del negozio giuridico; della rappresentanza”,

artt. 54–70. Il capitolo V, “Dei diritti civili”, riguarda la proprietà ed altri

diritti reali, oltre alle obbligazioni, alla proprietà intellettuale ed ai diritti della persona, artt. 71–105.

Capitolo VI, “Della responsabilità civile”, artt. 106–134. Capitolo VII, “Della prescrizione”, artt. 135–141. Capitolo VIII, “Dell’applicazione della legge nei rapporti ci-

vilistici con soggetti stranieri”, artt. 142–150. Capitolo IX, “Disposizioni integrative”, artt. 151–156. 3. – Il capitolo I, “Principi generali”, si compone di otto ar-

ticoli. L’art. 1 descrive le finalità della legge: «[…] garantire i le-

gittimi diritti ed interessi dei cittadini e delle persone giuridiche,

Page 15: · PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda IV La Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 79 Scheda V

I Principi generali di diritto civile

47

regolare in modo corretto i rapporti civilistici, conformemente ai bisogni dello sviluppo della causa della costruzione della modernizzazione socialista, in accordo con la Costituzione e con la concreta situazione del Paese […]».

L’art. 2 equipara i diritti dei cittadini e delle persone giuri-diche, diritti tutelati dalla legge.

L’art. 3 enuncia il principio di posizione paritaria delle parti, volto sia ad arginare un ingombrante intervento dello Stato, sia ad eliminare posizioni di privilegio o di predominanza all’inter-no di un rapporto civilistico.

L’art. 4 considera il principio di libera volontà (ziyuan), e-quità (gongping), equo compenso, buona fede (chengshi), nello svolgimento delle attività civili.

L’art. 5 garantisce i soggetti di diritto, con la disposizione che nessuna organizzazione (zuzhi) e nessun individuo, violi di-ritti ed interessi del cittadino o della persona giuridica.

L’art. 6 si occupa delle lacune dell’ordinamento e del rinvio alla politica dello Stato (guojia zhengce) in caso di assenza di normativa.

L’art. 7 fornisce chiarimenti sulla natura delle attività civili che sono tenute al rispetto dell’etica sociale, dell’interesse pub-blico, dell’economia pianificata dello Stato, e non possono tur-bare l’ordine economico–sociale.

L’art. 8 dispone l’applicazione della legge cinese alle attività civilistiche svolte in territorio cinese, anche a quelle svolte da stranieri ed apolidi che si trovino in Cina salvo, in entrambi i casi, che la legge disponga diversamente.

4. – Il capitolo II, “Del cittadino”, artt. 9–35, suddiviso in

cinque sezioni, tratta della capacità giuridica e di agire delle persone fisiche nello svolgimento delle attività civili.

Sezione I, “Della capacità giuridica e di agire nelle attività civili”, artt. 9–15.

L’art. 9 riconosce la capacità giuridica del cittadino valida dal momento della nascita sino alla morte, periodo in cui è tito-lare di diritti e doveri civili, con l’eccezione del diritto del con-cepito alla successione, come dispone l’art. 28 della Legge sulle

Page 16: · PDF fileDIRITTO CINESE PARTE GENERALE. ... I Principi generali di diritto civile 61 Scheda IV La Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 79 Scheda V

Scheda III 48

successioni (adottata dalla quinta Sessione della VI Assemblea Nazionale Popolare del 10 aprile 1985, in vigore dal 1° ottobre 1985).

L’art. 10 riconosce l’uguaglianza della capacità giuridica di tutti i cittadini senza eccezione alcuna.

L’art. 11, rilevando la distinzione tra capacità giuridica e ca-pacità di agire, ugualmente riconosciuta a tutti i soggetti di dirit-to, tuttavia modulata sull’età e sullo stato mentale dei singoli in-dividui, stabilisce che il cittadino gode di piena capacità di agire dal compimento del diciottesimo anno d’età. Se un cittadino, di età superiore a sedici anni ma che non abbia ancora compiuto i diciotto anni, dispone di un proprio reddito come principale fonte di sussistenza, è considerato persona in possesso di piena capacità di agire.

Gli articoli 12–14 disciplinano le ipotesi di capacità di agire limitata e di incapacità giuridica totale.

L’art. 15 disciplina sulla residenza del cittadino. Sezione II, “Della tutela”, artt. 16–19. L’art. 16 indica le categorie poste a tutela dei minori, in or-

dine: genitori, nonni paterni o materni, fratello o sorella mag-giore, parenti o amici che vogliano assumere la tutela e che ab-biano ricevuto assenso dell’Unità del padre o della madre del minore o dal comitato di quartiere o di villaggio. Un chiari-mento sulle Unità: sono organismi, ai quali appartengono tutti i cittadini, che si occupano dell’assegnazione delle case, o dell’e-rogazione di assistenza sanitaria, et cetera (cfr. R. Bertinelli, cit., 91, nota 16).

L’art. 17 indica le categorie poste a tutela degli infermi di mente.

L’art. 18 indica una serie di obblighi del tutore verso l’in-capace.

L’art. 19 dispone che, constata l’infermità mentale di un sog-getto, una persona che ne condivida gli interessi possa richiede-re alla Corte Popolare di emettere la dichiarazione di incapacità o di limitata capacità di agire, ma anche che, qualora l’infermità cessi, la medesima autorità, su istanza dell’infermo o di terzi, possa ripristinarne la capacità di agire, piena o limitata.