Chiarimenti e comunicazioni · INOLTRE CV POTRANNO ESSERE RICHIESTI DALLA STAZIONE APPALTANTE...
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M O S C A
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI
SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CONNESSE AL
RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA – NUMERO GARA: 7474358 -
CON N° 3 LOTTI (A - B - C)
CIG: LOTTO A: 79591534D5; LOTTO B: 7959199AC9; LOTTO C:
7959212585
Chiarimenti e comunicazioni
QUESITI E RISPOSTE (IN ROSSO)
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1
“La presente fa riferimento al bando di gara pubblicato da codesto consolato per il
quale si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. Punto 3 della Domanda di Ammissione, Standard di Qualità, 2° CRITERIO:
Verifica di audit indipendenti certificati nell’ultimo triennio: può confermare se
questi si riferisce agli standard di qualità indicati al punto 1 (ISO).
NO. IL 2° CRITERIO NON SI RIFERISCE AL 1° CRITERIO PERCHE’ LE CERTIFICAZIONI DI
CUI AL 1° CRITERIO NON PREVEDONO NECESSARIAMENTE UN AUDIT
INDIPENDENTE (ESTERNO). L’AUDIT DI CUI AL PUNTO 3, SECONDO CRITERIO DELLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E’ UN AUDIT FINANZIARIO E DEL BILANCIO.
2. Punto 3 della Domanda di Ammissione, Standard di Qualità, 3° CRITERIO:
Presenza di un Sistema di Gestione Documentale (Document Management System).
Qualora un’azienda dimostri di possedere precedentemente al 2015 una soluzione
Elettronica del Sistema di Gestione Documentale, può confermare se questa
otterra’ un punteggio pari a 4 punti?
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NO. I DUE ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI PRE-QUALIFICA (SGD 2015 E PRECEDENTE;
SGD 2016-2018) SONO ALTERNATIVI E I PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI.SE UN
OPERATORE POSSIEDE UNA SOLUZIONE ELETTRONICA DEL SISTEMA DI GESTIONE
DOCUMENTALE (SGD) ELABORATO NEL 2015 O ANTERIORMENTE, ANCORA IN
CORSO DI VALIDITA’ (CIOE’, UTILIZZA ANCORA QUEL SISTEMA) OTTERRA’ UN
PUNTEGGIO PARI AD 1 PUNTO. SE INVECE IL SGD E’ STATO ELABORATO DAL 2016
AL 2018 L’OPERATORE OTTERRA’ 3 PUNTI.
3. Al fine di dimostrare l’esperienza dello staff in materia di visti Schengen (piu’
del 25% dello staff deve avere piu’ di anni di esperienza), deve l’azienda
partecipante allegare i CV del 25% dello staff? Il numero di CV per lotto
eccederebbe il numero di 50 CV e qualora un’azienda partecipasse a tutti e i 7 Lotti,
il totale complessivo sarebbe di 350 CV.
NO. NON OCCORRE ALLEGARE I CV DELLO STAFF. QUESTO ELEMENTO DI
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA (SECONDA FASE DELLA PROCEDURA) IMPEGNA
L’OFFERENTE AD AVERE LA QUOTA INDICATA DI PERSONALE ESPERTO AL
MOMENTO DELLA FIRMA DEL CONTRATTO E DURANTE L’INTERA ESECUZIONE
DELLO STESSO ED IN CASO DI INADEMPIENZA SONO PREVISTE SANZIONI E PENALI
APPOSITE (V. ART. 11 CAPITOLATO: MANCATO O IRREGOLARE ADEMPIMENTO DI
QUALUNQUE ELEMENTO PRESENTATO NELL'OFFERTA PREMIATO CON UN
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO IN SEDE DI GARA: € 500 AL GIORNO). INOLTRE CV
POTRANNO ESSERE RICHIESTI DALLA STAZIONE APPALTANTE SUCCESSIVAMENTE
PER VERIFICARE LA VERIDICITA’ DEI REQUISITI DICHIARATI DAL CONCORRENTE.
4. Si chiede di poter chiarire la metodologia che il Consolato applichera’ nella
valutazione delle offerte alla luce dei criteri indicati. Le offerte verranno valutate
individualmente oppure paragonate vicendevolmente con la migliore offerta
premiata con il punteggio piu’ alto? Per esempio: quando al punto 9.3 Criteri di
aggiudicazione, relativamente al Lotto A, al punto 2) viene detto:
2) Dimensioni dei Centri Visti previsti nella città di Mosca (punteggi cumulabili)
1 Centro di 1500 mq e oltre……..8 punti
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1 Centro fra 1000 ed i 1499 mq ……..5 punti
si deve intendere che l’azienda che offre 1 centro da 1010 mq ricevera’ lo stesso
punteggio di chi ne offrirà 1400 mq? Oppure il Consolato darà punteggi in modo
proporzionato in base all’offerta migliore per ogni singolo criterio?
NEL CASO RIPORTATO, SI TRATTA DI CRITERI QUANTITATIVI E NON DISCREZIONALI
(V. TABELLE SINOTTICHE DEI PUNTEGGI). LE OFFERTE CHE PRESENTERANNO UN
CENTRO FRA 1000 E 1499 MQ RICEVERANNO 5 PUNTI; 1500 MQ ED OLTRE
RICEVERANNO 8 PUNTI. PER QUESTO ELEMENTO DI VALUTAZIONE NON SONO
ASSEGNATI PUNTEGGI IN MODO PROPORZIONATO.
5. Il magazzino di archiviazione deve essere situato all’interno del Centro Visti,
oppure in un edificio diverso?
IL MAGAZZINO PER L'ARCHIVIAZIONE PUO' ESSERE SITUATO ALL'INTERNO DEL
CENTRO VISTI MA DEVE ESSERE CHIARAMENTE DEFINITO E SEPARATO DAL CENTRO
VISTI, ANCHE IN TERMINI DI METRATURA, AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL
PUNTEGGIO.
6. In riferimento alla distanza dei centri visti dalla Metro e dalla Stazione Treni, si
puo’ dedurre che questa il consolato intende riferirsi alla distanza del centro visti
dai mezzi di trasporto piu’ in generale, includendo in tal senso Fermate Autobus,
Tram, Mini Bus, Trolly Bus?
NO. COME INDICATO NEGLI ATTI DI GARA SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
SOLO FERMATE METRO O STAZIONI FERROVIARIE, MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO
MOLTO UTILIZZATI A MOSCA E MOLTO IMPORTANTI PER MANTENERE UN ALTO
VOLUME DI UTENZA E SVILUPPARLA ULTERIORMENTE.
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RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2
“In relazione al Bando di Gara PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA CONNESSE AL
RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA – NUMERO GARA: 7474358, si pongono i
seguenti quesiti e richieste di chiarimento:
1) Disciplinare di gara, paragrafo 7.2., a) Punteggi per capacita tecnica e
professionale, Punto 1) Settore Visti
Qualora nel punto "1.d) Numero di Centri Visti attualmente gestiti nel resto del
mondo (esclusa la Russia) […]" il numero di Centri Visti si intenda “per singolo
Pease (cliente) rappresentato” in qualsiasi area del Mondo (esclusa la Russia),
oppure il numero di Centri Visti si intenda in un singolo Paese (territorio) (esclusa la
Russia).
LA RAGIONE DELL’ELEMENTO DI VALUTAZIONE IN QUESTIONE E’ CONTRIBUIRE A
PRE-QUALIFICARE OPERATORI ECONOMICI ANCHE IN FORMA AGGREGATA CHE
ABBIANO IL KNOW-HOW NECESSARIO PER GESTIRE VOLUMI DI UTENZA ELEVATA
CON DIVERSI CENTRI VISTI DISTRIBUITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE
CONSOLARE. PER QUESTA RAGIONE, IL PUNTO 1.d ATTRIBUISCE 4 PUNTI SE IN UN
SINGOLO PAESE (STATO) L’OPERATORE GESTISCE OLTRE 15 CENTRI VISTI E 3 PUNTI
SE NE GESTISCE DA 10 A 15. NESSUN PUNTO E’ ASSEGNATO PER UN NUMERO
INFERIORE A 10 CENTRI VISTI. LA VALUTAZIONE DEL PUNTO 1.d SI APPLICA A
TUTTO IL RESTO DEL MONDO ESCLUSA LA RUSSIA (PER CUI E’ PREVISTA INVECE LA
VALUTAZIONE 1.a E 1.b)
2) Disciplinare di gara, paragrafo 7.2., b) Punteggi per Standard di qualità
2a) Qualora nel punto "b.2) Verifica di audit indipendenti certificati nell’ultimo
triennio” si intendano “audit" finanziari (certificazioni dei bilanci), oppure “audit"
relativi alle certificazioni di qualità.
PER AUDIT INDIPENDENTI SI INTENDE UN AUDIT FINANZIARIO E DEI BILANCI SVOLTI
DA UN ENTE O SOCIETA’ CERTIFICATA, ESTERNA ALL’OPERATORE.
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2b) Il numero degli audit si intende per ciascun anno, oppure complessivi nel
triennio?
QUESTO ELEMENTO DI VALUTAZIONE DI PRE-QUALIFICA ATTRIBUIRA’ 3 PUNTI SE
NELL’ULTIMO TRIENNIO L’OPERATORE ECONOMICO ANCHE IN FORMA AGGREGATA
POTRA’ VANTARE UN AUDIT INDIPENDENTE (ESTERNO) PER OGNI ANNO (IN
TOTALE 3 NEL TRIENNIO MA 1 PER ANNO)
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RICHIESTA CHIARIMENTI N. 3
1) Con riferimento ai paragrafi “4.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –
“4.2.a) Requisiti di idoneità” del Disciplinare di gara (di seguito il “disciplinare”), si
chiede di confermare che, in caso di concorrente non stabilito in Italia, ai fini della
dichiarazione relativa al possesso del requisito di iscrizione nel registro
professionale, è sufficiente presentare tale dichiarazione all’interno del DGUE nella
Parte IV, Sezione A: “IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)”,
senza dover allegare la relativa certificazione alla domanda di partecipazione.
SI CONFERMA. LA CERTIFICAZIONE VA PRODOTTA SOLO QUALORA VENGA
RICHIESTO NELLA SUCCESSIVA FASE DI COMPROVA DEL REQUISITO.
2) Con riferimento ai paragrafi “4.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –
“4.2.c) Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare, si chiede di
confermare che - con riguardo sia al Lotto A che ai Lotti B e C - i requisiti previsti dai
punti 1) e 2) sono alternativi tra loro e che pertanto ai fini della partecipazione ai
lotti suindicati è sufficiente essere in possesso dei requisiti previsti da uno solo di
tali punti (vale a dire solo i requisiti di cui al punto 1 o, in alternativa, solo i requisiti
di cui al punto 2).
SI CONFERMA ESSERE ALTERNATIVI
3) Con riferimento ai paragrafi “4.2.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –
“4.2.c) Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare – atteso quanto
stabilito dal paragrafo “6.3. DGUE” del disciplinare secondo cui: “Il Documento di
Gara Unico Europeo-DGUE e gli allegati richiesti al precedente paragrafo
comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono le relative
certificazioni ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, fermi restando gli
obblighi di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti a seguito
dell’aggiudicazione”(pag. 15) - si chiede di chiarire se, in caso di concorrente non
stabilito in Italia, in relazione alla partecipazione al Lotto A nonché ai Lotti B e C, il
possesso del requisito di cui al punto 1) del par. 4.2.c) suindicato – avente ad
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oggetto la “pregressa esperienza di almeno 3 anni nel settore dei servizi relativi allo
svolgimento di procedure propedeutiche, connesse o successive all’attività di
rilascio dei visti (v. art. 2 del Capitolato tecnico); se in possesso di un volume annuo
di pratiche visti nella Federazione Russa e/o in ogni altro singolo Paese, eccetto la
Russia, non inferiore a 200.000 per singolo anno negli ultimi 3 anni (..)” - debba
essere dichiarato esclusivamente all’interno della domanda di partecipazione
oppure se tale requisito debba essere dichiarato anche all’interno del DGUE nella
Parte IV, Sezione C: “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1,
lettera c), del Codice)”.
IL POSSESSO DEL REQUISITO DI CUI AL PUNTO 1) DEL PAR. 4.2.C) DEVE ESSERE
DICHIARATO NON SOLO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BENSÌ ANCHE
ALL’INTERNO DEL DGUE.
LO STESSO DICASI PER LA DOMANDA N. 5) IN RELAZIONE AL REQUISITO DI CUI AL
PUNTO 2) DEL PAR. 4.2.C).
4) Con riferimento ai paragrafi “4.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –
“4.2.c) Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare - atteso quanto
stabilito dal paragrafo “6.3. DGUE” del disciplinare secondo cui: “Il Documento di
Gara Unico Europeo-DGUE e gli allegati richiesti al precedente paragrafo
comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono le relative
certificazioni ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, fermi restando gli
obblighi di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti a seguito
dell’aggiudicazione”(pag. 15) - si chiede di confermare che, in caso di concorrente
non stabilito in Italia, in relazione alla partecipazione al Lotto A nonché ai Lotti B e
C, il possesso del requisito di cui al punto 1) del par. 4.2. c) suindicato deve essere
solo dichiarato nella fase di prequalifica, senza dover allegare alla domanda di
partecipazione la dichiarazione formale rilasciata dall’Autorità consolare
competente. Si chiede altresì di confermare che la predetta dichiarazione è da
produrre esclusivamente nella successiva fase di comprova del requisito.
SI CONFERMA CHE IL POSSESSO DEL REQUISITO DI CUI AL PUNTO 1) DEL PAR. 4.2.C)
VA SOLO DICHIARATO NELLA FASE DI PREQUALIFICA ALL’INTERNO SIA DELLA
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SIA DEL DGUE. LA DICHIARAZIONE FORMALE
RILASCIATA DALL’AUTORITÀ CONSOLARE COMPETENTE, TUTTAVIA, DOVRÀ ESSERE
PRODOTTA NELLA SUCCESSIVA ED EVENTUALE FASE DI COMPROVA DEL REQUISITO.
LO STESSO DICASI PER LA DOMANDA N. 6) IN RELAZIONE AL REQUISITO DI CUI AL
PUNTO 2) DEL PAR. 4.2.C).
5) Con riferimento ai paragrafi “4.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –
“4.2.c) “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare di gara - atteso
quanto stabilito dal paragrafo “6.3. DGUE” del disciplinare secondo cui “Il
Documento di Gara Unico Europeo-DGUE e gli allegati richiesti al precedente
paragrafo comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono le
relative certificazioni ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, fermi
restando gli obblighi di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti a seguito
dell’aggiudicazione”, si chiede di chiarire se, in caso di concorrente non stabilito in
Italia, in relazione alla partecipazione al Lotto A nonché ai Lotti B e C, il possesso del
requisito di cui al punto 2) del par. 4.2.c) suindicato – avente ad oggetto la
“pregressa esperienza di almeno 3 anni nel settore dei servizi postali, turistici,
viaggi ovvero in settori analoghi a favore dell’utenza; se in possesso di un volume di
utenti annui in Russia e/o in ogni altro singolo Paese, eccetto la Russia, non
inferiore a (..) per singolo anno negli ultimi 3 anni” (pag. 15) – debba essere
dichiarato esclusivamente all’interno della domanda di partecipazione oppure se
tale requisito debba essere dichiarato anche all’interno del DGUE nella Parte IV,
Sezione C: “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c),
del Codice)”.
SI VEDA RISPOSTA DOMANDA N. 3
6) Con riferimento ai paragrafi “4.Requisiti speciali e mezzi di prova” – “4.2.c)
“Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare - atteso quanto
stabilito dal paragrafo “6.3. DGUE” del disciplinare secondo cui: “Il Documento di
Gara Unico Europeo-DGUE e gli allegati richiesti al precedente paragrafo
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comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono le relative
certificazioni ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, fermi restando gli
obblighi di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti a seguito
dell’aggiudicazione”(pag. 15) - si chiede di confermare che, in caso di concorrente
non stabilito in Italia, in relazione alla partecipazione al Lotto A nonché ai Lotti B e
C, il possesso del requisito di cui al punto 2 del par. 4.2. c) suindicato deve essere
solo dichiarato nella fase di prequalifica, senza dover allegare alla domanda di
partecipazione la dichiarazione formale rilasciata dall’Autorità pubblica
competente. Si chiede altresì di confermare che la predetta dichiarazione è da
produrre esclusivamente nella successiva fase di comprova del requisito.
SI VEDA RISPOSTA DOMANDA N. 4
7) Con riferimento ai paragrafi “4. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –
“4.2.c) Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare, sia
relativamente al Lotto A che ai Lotti B e C, si chiede di voler precisare quali sono le
Autorità pubbliche competenti a rilasciare la dichiarazione formale a comprova del
possesso del seguente requisito di cui al punto 2) del par. 4.2.c) suindicato:
“pregressa esperienza di almeno 3 anni nel settore dei servizi postali, turistici,
viaggi ovvero in settori analoghi a favore dell’utenza; se in possesso di un volume di
utenti annui in Russia e/o in ogni altro singolo Paese, eccetto la Russia, non
inferiore a (..) per singolo anno negli ultimi 3 anni (..)”.
LE AUTORITÀ PUBBLICHE COMPETENTI CUI SI FA RIFERIMENTO SONO QUELLE CHE
CIASCUNO STATO – A SECONDA DEL PAESE IN CUI SI È SVOLTA L’ATTIVITÀ
ANALOGA MEGLIO PRECISATA NEL DISCIPLINARE – PREPONE AL RILASCIO DELLA
DICHIARAZIONE RICHIESTA. (LO STESSO DICASI PER LA PARTE FINALE DELLA
DOMANDA N. 15).
8) Con riferimento ai paragrafi “4. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –
“4.2.b) Requisiti di capacità economica e finanziaria” del disciplinare, si chiede di
confermare che la dichiarazione del fatturato globale può essere fornita dalla
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società holding in quanto espressione di un gruppo internazionale (una
multinazionale) che consolida i fatturati delle società controllate che operano nei
diversi paesi. Si chiede altresì di confermare che la predetta dichiarazione non deve
essere allegata alla domanda di partecipazione, ma deve essere prodotta
esclusivamente nella successiva fase di comprova del requisito.
Con riferimento ai paragrafi “4.2.b) Requisiti di capacità economica e finanziaria”
del disciplinare, ci sono dubbi ulteriori sul requisito del fatturato globale in caso di
partecipazione a più lotti? Ad esempio, in caso di presentazione del numero
massimo di offerte (i.e. 7 offerte, secondo lo schema di gara combinatorio), il
requisito di fatturato globale richiesto deve ritenersi maggiore o uguale a quello
necessario per la presentazione di un numero minore di offerte (si pensi al caso
della presentazione di tre sole offerte rispettivamente nei lotti A, B e C)?. La
previsione del disciplinare al riguardo è molto sintetica e potrebbe essere utile un
ulteriore chiarimento sul punto.
NO. IL REQUISITO DEL FATTURATO DEVE ESSERE DICHIARATO E POSSEDUTO
DIRETTAMENTE DALLA SINGOLA SOCIETÀ PARTECIPANTE, ANCHE MEDIANTE
L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO.
LA DICHIARAZIONE CHE CERTIFICA IL POSSESSO DEL REQUISITO VA PRODOTTA
SOLO NELLA SUCCESSIVA FASE DI COMPROVA DEL REQUISITO.
IN CASO DI PARTECIPAZIONE A TUTTI E TRE I LOTTI (A, B E C), TANTO
SINGOLARMENTE QUANTO CON OFFERTA COMBINATORIA, IL VALORE DEL
FATTURATO RICHIESTO È DATO DAI VALORI INDICATI AL PAR. 4.2.B) (V. P. 9).
PER ESEMPLIFICARE: IL CONCORRENTE CHE PRESENTA UNA PROPOSTA SINGOLA
PER IL LOTTO B, UNA PROPOSTA SINGOLA PER IL LOTTO C E UNA PROPOSTA
COMBINATA PER I LOTTI B E C DOVRÀ DIMOSTRATO DI POSSEDERE UN FATTURATO
PARI A € 2.155.540,00 + € 1.790.020,00.
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9) Con riferimento ai paragrafi “7.PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2
Attribuzione dei punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più
precisamente alla lettera “b) Punteggi per Standard di qualità (punteggio massimo
10 punti)” del citato par. 7.2, si chiede di voler precisare quali sono i mezzi ammessi
a comprova del requisito “b.2) Verifica di audit indipendenti certificati nell’ultimo
triennio”.
Si chiede altresi’ conferma se i mezzi a comprova di tale requisito devono essere
allegati alla domanda di partecipazione o meno.
IL MEZZO DI COMPROVA DEL REQUISITO “B.2) VERIFICA DI AUDIT INDIPENDENTI
CERTIFICATI NELL’ULTIMO TRIENNIO” E’ LA RELAZIONE FINALE DELL’ORGANISMO DI
AUDIT.
ANCHE IN QUESTO CASO IL DOCUMENTO VA PRODOTTO SOLO OVE RICHIESTO
DALLA STAZIONE APPALTANTE NEL CORSO DELLA SUCCESSIVA ED EVENTUALE FASE
DI COMPROVA DEL REQUISITO
10) Con riferimento ai paragrafi “7. PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2
Attribuzione dei punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più
precisamente alla lettera “a) Punteggi per capacità tecnica e professionale
(punteggio massimo 28)”, si chiede di precisare, relativamente al punto “1.d)
Settore Visti”, cosa si intenda per “numero di Centri gestititi nel mondo (esclusa la
Russia) per singolo Paese”. Si chiede inoltre di chiarire, ai fini della comprova del
requisito, se sia sufficiente la dichiarazione di una sola Autorità consolare
competente che certifica il numero di Centri gestiti in un singolo Paese (esclusa la
Russia) per conto di quella Autorità consolare.
Si chiede altresì conferma se i mezzi a comprova di tale requisito devono essere
allegati alla domanda di partecipazione o meno.
RIGUARDO ALLA PRIMA DOMANDA, CHE SEMBREREBBE CHIEDERE UNA
DEFINIZIONE DEL CENTRO VISTI, SI RICHIAMA L’ART. 1 DEL CAPITOLATO D’APPALTO
(I.E. PER CENTRO VISTI DEVE INTENDERSI L’UFFICIO IN CUI VENGONO SVOLTI
SERVIZI ANALOGHI A QUELLI INDICATI ALL’ART. 1 DEL CAPITOLATO). OCCORRE AL
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RIGUARDO INDICARE PER OGNI SINGOLO PAESE (STATO) NEL MONDO (ESCLUSA LA
RUSSIA) IL NUMERO DI TALI CENTRI.
RIGUARDO ALLA SECONDA DOMANDA, L’AMBASCIATA COMPETENTE POTRA’
PROCEDERE ALLA DICHIARAZIONE RICHIESTA A NOME DI TUTTI I CONSOLATI
DIPENDENTI PRESENTI NEL PAESE DI ACCREDITAMENTO.
ANCHE IN QUESTO CASO IL DOCUMENTO VA PRODOTTO SOLO IN CORSO DELLA
SUCCESSIVA ED EVENTUALE FASE DI COMPROVA DEL REQUISITO.
11) Con riferimento al paragrafo “7. PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2
Attribuzione dei punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più
precisamente alla lettera “b) Punteggi per Standard di qualità (punteggio massimo
10 punti)”, si chiede di precisare quali sono i mezzi ammessi a comprova del
requisito “b.3) Presenza di un Sistema di Gestione documentale (Document
Management System) che consente la corretta registrazione di protocollo,
l’assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la
conservazione dei documenti informatici”.
Si chiede altresi’ conferma se i mezzi a comprova di tale requisito devono essere
allegati alla domanda di partecipazione o meno.
DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DELLA LICENZA (CON L’INDICAZIONE DELLE
FUNZIONALITÀ DEL SOFTWARE). ANCHE IN QUESTO CASO IL DOCUMENTO VA
PRODOTTO SOLO NEL CORSO DELLA SUCCESSIVA ED EVENTUALE FASE DI
COMPROVA DEL REQUISITO
12) Con riferimento alla domanda di partecipazione alla gara, si chiede di
confermare che la società holding che presenta candidatura, in quanto espressione
di un gruppo internazionale possa dichiarare il possesso dei requisiti indicati nella
predetta domanda ai paragrafi “Settori Visti” (pagina 5), “Settori dei servizi postali,
turistici e di viaggio e nei settori similari a favore dell’utenza” (pagina 6) e
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“Standard di Qualità” (pagina 7) per conto delle società controllate che operano nei
diversi paesi, facenti parte dello stesso gruppo.
CIASCUN REQUISITO DEVE ESSERE POSSEDUTO DIRETTAMENTE DALL’OPERATORE
ECONOMICO CHE PARTECIPA ALLA GARA, ANCHE MEDIANTE AVVALIMENTO.
13) Con riferimento al paragrafo “4.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –
“4.2.c) Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare, sia
relativamente al Lotto A che ai Lotti B e C, si chiede di confermare che, ai fini della
dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1), avente ad oggetto “un
numero di propri Centri Visti nella Federazione Russa e/o in ogni altro singolo
Paese, non inferiore a 5”, è sufficiente produrre una dichiarazione formale, firmata
e datata dall’Autorità consolare competente.
SI CONFERMA
14) Con riferimento al paragrafo “4.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –
“4.2.c) Requisiti di capacità tecnica e professionale” del Disciplinare di gara, sia
relativamente al Lotto A che ai Lotti B e C, si chiede di confermare che, ai fini della
dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 2), avente ad oggetto “un
numero di propri Centri per servizi postali, turistici, viaggi o settori analoghi a
favore dell’utenza nella Federazione Russa e/o in ogni altro singolo Paese, non
inferiore a 5”, è sufficiente produrre una dichiarazione formale, firmata e datata
dall’Autorità pubblica competente. Si chiede altresì di precisare quali sono le
Autorità pubbliche a ciò competenti.
SI CONFERMA. PER L’ULTERIORE DOMANDA SULLE AUTORITÀ VEDI DOMANDA 7
15) Con riferimento al paragrafo “4.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA”, si
chiede di confermare che i documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei
requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
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professionale, devono essere trasmessi mediante AVCpass anche da parte di
Società concorrente non stabilita in Italia.
SI CONFERMA. SI PRECISA TUTTAVIA CHE GLI AVCPASS SARANNO RICHIESTI SOLO
AI CONCORRENTI INVITATI (E QUINDI NON IN FASE DI PREQUALIFICA) DAL
MOMENTO CHE GLI AVCPASS NON POSSONO ESSERE PRODOTTI DAL SITO
FINTANTO CHE NON RISULTI CONCLUSA LA PROCEDURA DAVANTI AL SIMOG (PER
OTTENERE IL CIG). (SI VEDA ANCHE CHIARIMENIT N. 6).
16) Con riferimento al paragrafo “6.2. PASSOE”, si chiede di confermare che il
documento PASSOE debba essere prodotto anche da parte di una Società
concorrente non stabilita in Italia.
SI CONFERMA. SI VEDA ANCHE IL PUNTO 15.
17) Con riferimento al paragrafo “4.Requisiti speciali e mezzi di prova” – “4.2.c)
Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare, sia relativamente al
Lotto A che ai Lotti B e C, in caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di
precisare, in relazione ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) del par. 4.2.c) suindicato, con
quale criterio quantitativo possono essere ripartiti i requisiti richiesti dai suddetti
punti, considerato che essi devono essere posseduti sia dalla mandataria che dalle
mandanti e dalla mandataria in misura maggioritaria.
In relazione alla partecipazione in forma associata, tramite RTI, si segnala la
rilevanza delle previsione del disciplinare secondo cui “ciascuna impresa del RTI
non potrà assumere una quota di esecuzione eccedente la misura della propria
qualificazione”. Questa previsione costituisce puntuale applicazione dei principi
espressi da una recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
(sentenza n.9 del 27 marzo 2019) secondo cui, in relazione a ciascun componente
del RTI, è necessaria una piena corrispondenza tra requisiti di qualificazione e
requisiti di esecuzione. Si aggiunge inoltre che è importante che le competenze e
specializzazioni dei componenti dell’ATI non siano diverse, bensì coerenti con le
prestazione oggetto del servizio da affidare (i.e. simmetria tra competenze
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possedute e prestazioni assunte dalle imprese raggruppate. Cfr Cons. St., sez. III, 24
aprile 2019, n. 2641).
I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI SIA DALLA MANDANTE CHE DALLA
MANDATARIA MA DA QUEST’ULTIMA IN MISURA MAGGIORITARIA. SI PARLERÀ DI
MAGGIORANZA ASSOLUTA IN CASO DI RTI COMPOSTO DA DUE SOLI OPERATORI
(50,1%) E DI MAGGIORANZA RELATIVA IN CASO DI RTI COMPOSTA DA PIÙ DI DUE
OPERATORI (ES. 40%, 35%, 25%).
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RICHIESTA CHIARIMENTI N. 4
"1. Può l'autorità fornire i volumi delle richieste visti per ogni mese di ogni città
citata nel lotto A, lotto B e lotto C dal 2016 al 2018?
NO PERCHÈ L’ESTRAZIONE DEI DATI RICHIESTI DAL SISTEMA INFORMATICO IN USO
(L-VIS) FORNIREBBE UN'INFORMAZIONE INAFFIDABILE, CONSIDERANDO CHE IL
CAMPO “RESIDENZA” NON È OBBLIGATORIO (SE NON PER ALCUNI PARTICOLARI
TIPI DI VISTO).
2. L'autorità può fornire i volumi delle chiamate ed emails ricevute dal call center
suddivisa per ogni mese e per ogni città del lotto A, lotto B e lotto C dal 2016 al
2018?
NO PERCHE’ QUESTI DATI NON SONO IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE"
3. Può l'autorità chiarire quale sarà il costo approssimativo (in EURO) che deve
essere rimborsato alle commissioni esaminatrici?
IL COSTO CHE DEVE ESSERE SOSTENUTO PER LE COMMISSIONE ESAMINATRICI NON
PUO' ESSERE AL MOMENTO DEFINITO. IL COSTO COMPLESSIVO TUTTAVIA NON
SUPERERA' 10.000 EURO
4. L'autorità può chiarire l'illustrazione con un altro esempio sui criteri di punteggio
nella gara combinata per il lotto A, lotto B e lotto C? (Nicola Dimitri)
CON RIFERIMENTO AL DISCIPLINARE DI GARA ED AL QUESITO PROPOSTO, IN
QUANTO SEGUE SI PRESENTA UN ESEMPIO ADDIZIONALE PER ILLUSTRARE
ULTERIORMENTE L’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI, IN PRESENZA DI PROPOSTE
COMBINATORIE. PER MAGGIORE COERENZA CON LA DOCUMENTAZIONE DI GARA
L’ESEMPIO SI ISPIRA A QUELLO DISCUSSO NEL DISCIPLINARE. LA SUA UTILITÀ
RISIEDE NELL’INTRODURRE OFFERTE DIVERSE DA QUELLE INSERITE NEL
DISCIPLINARE, PER MOSTRARE IN UN CASO ALTERNATIVO COME SI PROCEDA PER
L’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI IN GARE COMBINATORIE.
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ESEMPIO
LE OFFERTE RICEVUTE DALLA STAZIONE DI COMMITTENZA IN QUESTO ESEMPIO
SONO RIASSUNTE NELLA TABELLA 1. LE PROPOSTE IN GRASSETTO IDENTIFICANO
QUELLE VINCENTI, E LA CONSEGUENTE ALLOCAZIONE DEI LOTTI. IN PARTICOLARE, I
LOTTI A E C VENGONO ENTRAMBI ASSEGNATI AL CONCORRENTE 4 MENTRE IL
LOTTO B AL CONCORRENTE 2. QUESTA ASSEGNAZIONE PERMETTE INFATTI ALLA
STAZIONE DI COMMITTENZA DI MASSIMIZZARE IL PUNTEGGIO TOTALE RICEVUTO
SUI TRE LOTTI, IN QUESTO CASO PARI A 192+95=287. INFATTI, PER NESSUN’ALTRA
ASSEGNAZIONE ALTERNATIVA DEI LOTTI, EFFETTUATA SULLA BASE DELLE OFFERTE
RICEVUTE, LA STAZIONE DI COMMITTENZA POTRÀ OTTENERE UN PUNTEGGIO
TOTALE SUPERIORE A 287. NELL’ILLUSTRARE LA MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI
LOTTI IN GARE COMBINATORIE, L’ESEMPIO È INTERESSANTE PER ALMENO DUE
MOTIVI.
i) ANZITUTTO PERCHÉ MOSTRA COME UNA PROPOSTA COMBINATORIA, NEL MIGLIORARE LA SOMMA DI QUELLE SINGOLE PRESENTATE PER GLI STESSI LOTTI, PUÒ RENDERE POSSIBILE L’ASSEGNAZIONE DI LOTTI AD UN CONCORRENTE CHE ALTRIMENTI NON NE AVREBBE RICEVUTI. INFATTI, IL CONCORRENTE 5 PRESENTA PROPOSTE SINGOLE PER A E B COSÌ COME LA PROPOSTA COMBINATORIA PER GLI STESSI LOTTI. LA SOMMA DELLE PROPOSTE SINGOLE PER A E B È PARI A 85+80=165 MENTRE QUELLA COMBINATORIA PER GLI STESSI LOTTI PARI A 192, MOLTO PIÙ ELEVATA QUINDI. SE NON AVESSE PRESENTATO QUELLA COMBINATORIA NON AVREBBE AVUTO IN ASSEGNAZIONE ALCUN LOTTO, PUR AVENDO PRESENTATO QUELLE SINGOLE. CIÒ PERCHÈ IN ASSENZA DELLA SUA OFFERTA COMBINATORIA, IL MASSIMO PUNTEGGIO OTTENUTO DALLA STAZIONE DI COMMITTENZA SAREBBE STATO PARI A 280, OTTENUTO MEDIANTE LA PROPOSTA COMBINATORIA DEL CONCORRENTE 1 PER TUTTI E TRE I LOTTI. IN QUESTO CASO QUINDI I TRE LOTTI SAREBBERO ANDATI TUTTI AL PRIMO CONCORRENTE.
ii) IL SECONDO MOTIVO DI INTERESSE DELL’ESEMPIO È CHE LA PROPOSTA COMBINATORIA DI 192 DEL CONCORRENTE 4, NON SOLO IMPLICA CHE LO STESSO CONCORRENTE OTTENGA ORA I LOTTI A E B, MA CHE IL CONCORRENTE 1 NON OTTIENE IN QUESTO CASO ALCUN LOTTO. OVVERO, MENTRE IN ASSENZA DELLA PROPOSTA DI 192 IL PRIMO CONCORRENTE
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OTTENEVA TUTTI I LOTTI ORA NON NE RICEVE AFFATTO. IN QUESTO SENSO, LA PROPOSTA DI 192 È RISULTATA UTILE ANCHE PER IL CONCORRENTE 3, CHE CON LA SUA UNICA PROPOSTA RICEVE ORA IL LOTTO B, CHE ALTRIMENTI NON AVREBBE RICEVUTO, COSÌ COME È RISULTATA CRITICA PER IL CONCORRENTE 1.
Tabella 1
5. L'Autorità può chiarire se il pagamento di 1 euro deve essere effettuato su base
mensile o trimestrale?
SARA' EFFETTUATO SU BASE TRIMESTRALE
6. Abbiamo una notevole esperienza nel settore dei viaggi e del turismo, tuttavia un
dipartimento governativo potrebbe non fornire tale certificazione, in quanto
potrebbe non essere di loro competenza. Al fine di ottemperare ai requisiti del
disciplinare, possiamo fornire dichiarazioni autocertificate e documenti di
registrazione dell'azienda. Chiediamo all'autorità di accettare gentilmente una
dichiarazione autocertificata dall'offerente o suggerire la modalita' di
documentazione da produrre.
NON SARANNO ACCETTARE AUTOCERTIFICAZIONI IN QUESTO AMBITO POICHE’
DEVE ESSERCI LA GARANZIA CHE L'OPERATORE SIA EFFETTIVAMENTE IN GRADO DI
TRATTARE VOLUMI DI UTENZA PER SERVIZI GOVERNATIVI DI DETERMINATE
DIMENSIONI. PERTANTO TALE GARANZIA DEVE PROVENIRE DA ENTI PUBBLICI
COMPETENTI.
7. Abbiamo comprovata esperienza nei servizi di facilitazione del visto per diverse
missioni in tutto il mondo e abbiamo copie del contratto o lettera formale
dell'autorità pubblicata nel sito web dell'Autorità come prova documentale. Al fine
di soddisfare tale requisito, chiediamo all'autorità di accettare gentilmente la
A B C A,B A,C B,C A,B,C
Concorrente 1 94 50 90 160 280
Concorrente 2 95
Concorrente 3 90 60 60 170 160 150 270
Concorrente 4 85 80 192
Concorrente 5 92 80 190 250
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dichiarazione autocertificata insieme alle copie del contratto in quanto alcune
amministrazioni non consentano il rilascio della richiesta dell'amministrazione
appaltante.
NON SARANNO ACCETTATE AUTOCERTIFICAZIONI IN QUESTO AMBITO POICHE’
DEVE ESSERCI LA GARANZIA CHE L'OPERATORE SIA EFFETTIVAMENTE IN GRADO DI
TRATTARE VOLUMI DI UTENZA PER SERVIZI GOVERNATIVI DI DETERMINATE
DIMENSIONI. PERTANTO TALE GARANZIA DEVE PROVENIRE DAI CONSOLATI
COMPETENTI. COME CONSOLATO, LA SCRIVENTE AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE HA SPESSO CERTIFICATO IL PROPRIO "OUTSOURCER" PER ALTRE
GARE.
8.in assenza di un DGUE valido a livello nazionale potreste mettere a disposizione
un modello uniforme per tutti i concorrenti, o dobbiamo utilizzare il modello di
DGUE da noi impiegato nelle ultime gare indette da altre Ambasciate e/o Consolati
italiani?
OGNI INFORMAZIONE RELATIVA AL DGUE E' REPERIBILE ALL'INDIRIZZO WEB
INDICATO NEL DISCIPLINARE. AD OGNI BUON CONTO è STATO PUBBLICATO UN
MODELLO DGUE (VEDI CHIARIMENTI N. 6)
9.Quale e’ la lista di documenti da caricare nel sistema ANAC- Passoe necessari per
la prequalificazione?
OGNI INFORMAZIONE RELATIVA A PASSOE E' INDICATA NEL SITO DELLA
COMPETENTE AUTORITA' ANTICORRUZIONE. SI VEDA QUANTO DETTO AL PUNTO
15 DEI CHIARIMENTI N. 3
V. INOLTRE SU PASSOE, PUNTO 2 DELLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 6.
10.Anac , la tassa anti corruzione a quanto ammonta per ogni singolo Lotto A, B, C?
Dovranno essere pagate entro il 6 di Settembre?
OGNI INFORMAZIONE RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI ANAC E' INDICATA NEL SITO
DELLA COMPETENTE AUTORITA' ANTICORRUZIONE.
VA PRECISATO CHE IL CONTRIBUTO ANAC PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE È
DOVUTO SOLO SUCCESSIVAMENTE DALLE SOLE IMPRESE INVITATE A PRESENTARE
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L’OFFERTA. NELLA FASE DI PREQUALIFICA NULLA È DOVUTO. IL CONTRIBUTO È
CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELL’OFFERTA, QUINDI, VA PAGATO SOLO DALLE
IMPRESE INVITATE A PRESENTARLA, UNA VOLTA CONCLUSA LA FASE DI
PREQUALIFICA E OTTENUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE IL CIG.
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RICHIESTA CHIARIMENTI N. 5
LOTTO A - Mosca
1. Punto 7 (Formazione professionale del personale)
Chiediamo delucidazioni in merito a questo punto: Il personale deve dare prova di
formazione professionale semestrale/annuale già nel curriculum, o si provvederà a
fornirla dopo l’assunzione?
IL DETTAGLIO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE CON L’OFFERTA SARÀ
SPECIFICATO NELLA LETTERA DI INVITO.
2. LOTTO B
EKATERINBURG, NIZHNY NOVGOROD, VLADIVOSTOK, UFA, TYUMEN, PERM;
KHABAROVSK, KALININGRAD, CHELYABINSK, NOVOSIBIRSK, IRKUTSK,
KRASNOYARSK, TULA, OMSK
1. Punto 1 (Presenza di centri visti in tutte le città)
Non vi sono delucidazioni in merito al principio del punteggio, nel caso in cui
indicassimo meno di 14 centri visti.
Vi chiediamo di fornirci maggiori informazioni in merito a questo punto.
NEL CASO RIPORTATO, SI TRATTA DI CRITERI QUANTITATIVI E NON DISCREZIONALI
(V. TABELLE SINOTTICHE DEI PUNTEGGI). IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO 1 (13
PUNTI) SARA’ RICEVUTO SOLO SE VI SONO CENTRI VISTI IN TUTTE LE AREE DI
INTERESSE PRIORITARIO INDICATE. IN CASO CONTRARIO, VERRANNO ASSEGNATI
PUNTEGGI IN BASE A QUANTO PREVISTO AL PUNTO 2
2.2 In base all’oggetto del LOTTO, deduciamo che i punti 12 -15 (funzionalità,
reputazione, qualità, stile e arredo di tutti i centri visti di Mosca) dovrebbero essere
indicati come “Funzionalità, Reputazione, Qualità, Stile e Arredo dei centri visti nelle
regioni del LOTTO”?
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NELLE TABELLE SINOTTICHE DEI LOTTI B E C IN ALCUNI PUNTI SI FA ERRONEAMENTE
RIFERIMENTO A MOSCA. VA CHIARITO CHE TRATTASI DI ERRORE MATERIALE.
2.3. Abbiamo capito bene che non è necessaria la conoscenza della lingua italiana da
parte del personale dei centri visti di questo LOTTO?
CORRETTO.
3. LOTTO C.
KAZAN, KRASNODAR, SAMARA, VORONEZH, ROSTOV-ON-DON, BELGOROD,
STAVROPOL, VOLGOGRAD (4 città con interesse prioritario)
3.1. Punto 1 (presenza di centri visti in tutte le città)
Non vi sono delucidazioni in merito al principio del punteggio, nel caso in cui
indicassimo meno di 9 centri visti. Vi chiediamo di fornirci maggiori informazioni in
merito a questo punto.
NEL CASO RIPORTATO, SI TRATTA DI CRITERI QUANTITATIVI E NON DISCREZIONALI
(V. TABELLE SINOTTICHE DEI PUNTEGGI). IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO 1 (14
PUNTI) SARA' RICEVUTO SOLO SE VI SONO CENTRI VISTI IN TUTTE LE AREE DI
INTERESSE PRIORITARIO INDICATE. IN CASO CONTRARIO, I PUNTEGGI SARANNO
ASSEGNATI IN BASE A QUANTO PREVISTO AL PUNTO 2
3.2 In base all’oggetto del LOTTO, deduciamo che i punti 12 -15 (funzionalità,
reputazione, qualità, stile e arredo di tutti i centri visti di Mosca) dovrebbero essere
indicati come “Funzionalità, Reputazione, Qualità, Stile e Arredo dei centri visti nelle
regioni del LOTTO”?
V. SOPRA PUNTO 2.2.
3.3. Vi sono delle irregolarità nella documentazione.
Alla pagina 3 del Disciplinare e nella pubblicazione TED sono citate 8 regioni (non
viene inclusa Lipetsk), mentre a pagina 44 del Disciplinare e nel Capitolato, Lipetsk è
inclusa nell’elenco delle città del LOTTO C.
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Quale di queste informazioni è da ritenersi corretta?
LIPETSK E' DA CONSIDERARSI INCLUSA NELL'ELENCO, COME DA PAGINA 44 DEL
DISCIPLINARE E DA CAPITOLATO. PER UN ERRORE MATERIALE, LIPETSK NON
APPARE A PAGINA 3 DEL CAPITOLATO E NELLA CONSEGUENTE PUBBLICAZIONE TED.
3.4. Nella TABELLA SINOTTICA LOTTO C, ai punti 1-3 (presenza, dimensioni e
collocazione dei centri visti nelle città con un interesse prioritario) sono menzionate 7
città, invece delle 4 città su cui c’è un interesse prioritario.
ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN ERRORE MATERIALE (UN REFUSO). VALE
QUANTO INDICATO AL PUNTO 2 (PG 45: SAMARA, KAZAN, ROSTOV-ON-DON,
VOLGOGRAD)
3.5 Il numero medio di visti rilasciati negli ultimi 3 anni è il medesimo per i LOTTI B e
C (71851). Chiediamo di fornirci informazioni reali in merito a questo punto.
NEL TRIENNIO 2016-2018 (COMPRESO) IL NUMERO MEDIO DI VISTI PER IL LOTTO B
E’ STATO DI 71.851 E PER IL LOTTO C E’ STATO DI 59.667. SI E’ TRATTATO DI UN
REFUSO NEL TESTO.
3.6 Abbiamo capito bene che non è necessaria la conoscenza della lingua italiana da
parte del personale dei centri visti di questo LOTTO?
CORRETTO. NON E' NECESSARIA LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA NEI
LOTTI B E C
4. Per tutti i LOTTI
4.1 Quali sono i criteri/principi per determinare gli indicatori di qualità (ottimo,
pienamente soddisfacente, soddisfacente, poco soddisfacente, insoddisfacenti)?
I CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE SONO INDICATI
PER OGNI ELEMENTO DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE, COME INDICATI NELLE
TABELLE SINOTTICHE. AD ESEMPIO: PUNTO 10) SICUREZZA INFORMATICA - I centri
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visti dovranno possedere adeguate misure di sicurezza informatica allo scopo di
evitare che i dati e la documentazione degli utenti richiedenti visti possano essere
trafugati o conosciuti senza autorizzazione. I concorrenti dovranno presentare per
ognuno dei centri visti che intendono proporre un piano di sicurezza e sorveglianza
informatica che permetta di determinare le misure di sicurezza in dotazione
all’hardware disponibile; di conoscere e valutare tutti i dispositivi e le procedure
previste per la sicurezza e la protezione dei dati personali e dell’hardware. L’offerta
dovrà anche prevedere un piano di dematerializzazione delle pratiche Visto per
l’archiviazione informatica e prevedere la consegna periodica dei dati su supporto
informatico all’Ufficio.
4.2 Nei sotto paragrafi 1 e 2 dell’articolo) (pagina 9) del documento Disciplinare di
Gara, è indicato che un candidato può partecipare, qualora vengano soddisfatte le
condizioni elencate in tali sotto paragrafi.
Dunque: le condizioni elencate nel sotto paragrafi 1 e 2 devono essere rispettate
tutte contemporaneamente, oppure è sufficiente soddisfarne una soltanto?
SI CONFERMA CHE I REQUISITI SONO ALTERNATIVI. QUINDI E' SUFFICIENTE
RISPETTARE UNO DEI REQUISITI INDICATI.
4.3 Nel sotto paragrafo 2 dell’articolo 4.2.c) (pagina 9) del documento Disciplinare di
Gara, è indicato che un candidato deve confermare la propria esperienza,
presentando un “certificato attraverso una dichiarazione formale, firmata e datata
dall’Autorità pubblica competente”.
Vi chiediamo dunque di fornirci un esempio di quale sia l’Autorità pubblica che,
secondo il Consolato Generale, ha il diritto e le competenze per certificare le
informazioni richieste.
QUALSIASI AUTORITA' PUBBLICA DA CUI DIPENDONO O CONSEGUONO LE
AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE INDICATE. AD
ESEMPIO: ENTI PUBBLICI COMPETENTI PER LE LICENZE PER TOUR OPERATOR O
SERVIZI POSTALI O ALTRA ATTIVITA' RIVOLTA A UTENZA O CLIENTELA.
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4.4. Conformemente ai requisiti elencati nell’articolo 4.2.c) (pagina 9) del
documento Disciplinare di Gara, il candidato deve dare prova dell’esperienza di
lavoro nel settore visti: almeno 200.000 visti l’anno per il Lotto A, almeno 50.000 visti
l’anno per i Lotti B e C.
Dunque, è giusto intendere che, nel caso un candidato voglia presentare la propria
candidatura contemporaneamente per tutti e tre i lotti deve dare prova della sua
esperienza nel settore visti per l’ammontare di 300.000 visti l’anno, o basta
confermare l’esperienza nell’elaborazione di 200.000 visti l’anno?
UN OFFERENTE CHE INTENDA CANDIDARSI PER I LOTTI A, B E C DOVRA'
DIMOSTRARE UN VOLUME PARI A 300.000 VISTI ANNUI (200.000+50.000+50.000)
4.5. Abbiamo inoltre un’altra domanda in merito al sotto paragrafo b del paragrafo 2
dell’articolo 7.2 (pagina 18) del documento Disciplinare di Gara. Se uno dei
partecipanti del consorzio possiede il certificato ISO/IEC:27001, mentre un altro
partecipante del medesimo consorzio possiede il certificato ISO 9001:2015, il
consorzio riceverà 4 punti per questo paragrafo. È corretto?
E' CORRETTO
4.6. Abbiamo ancora un’altra domanda in merito al sotto paragrafo b del paragrafo 2
dell’articolo 7.2 (pagina 18) del documento Disciplinare di Gara, poiché i servizi
verranno forniti nel territorio della Federazione Russa, i certificati ISO/IEC:27001
e ISO/IEC:27001, emessi dall’Autorità Russa per le Certificazioni, sono riconosciuti
dal Consolato Generale al fine dell’ottenimento dei punti per questo paragrafo?
I CERTIFICATI EMESSI DALL'AUTORITA' RUSSA PER LE CERTIFICAZIONI SARANNO
RICONOSCIUTI.
4.7. Nel sotto paragrafo b dell’articolo 8 TABELLA SINOTTICA DEI PUNTEGGI DEL
LOTTO A dell’articolo 9.3. (pagina 26) del documento Disciplinare di Gara, si legge che
sarà fornita “assistenza per la prenotazione dei viaggi”.
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Vi chiediamo gentilmente di chiarirci cosa significa esattamente. Qualora ci si riferisca
ai biglietti aerei, questi dovrebbero essere già forniti insieme al pacchetto di
documenti previsti per il rilascio del visto.
UNA DELLE RAGIONI DI DINIEGO DEL VISTO E' LA DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO
INAFFIDABILE O NON VERIFICABILE (A CAUSA DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME
ON-LINE). AVERE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'UTENZA AL FINE DI EVITARE
TALI PROBLEMI COMPORTERA' L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PREVISTO.
L'ASSISTENZA DEVE ESSERE FORNITA IN LOCO ED ESSERE FINALIZZATA ALLA
CORRETTA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA VISTO. SI LASCIA AGLI OPERATORI
TROVARE LE SOLUZIONI MIGLIORI E DESCRIVERLE, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO.
4.8. Vi chiediamo gentilmente di fornirci le statistiche dei visti rilasciati per ogni città
di ciascun lotto per l’anno 2018.
L’ESTRAZIONE DEI DATI RICHIESTI DAL SISTEMA INFORMATICO IN USO (L-VIS)
FORNIREBBE UN'INFORMAZIONE INAFFIDABILE, CONSIDERANDO CHE IL CAMPO
“RESIDENZA” NON È OBBLIGATORIO (SE NON PER ALCUNI PARTICOLARI TIPI DI
VISTO).
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 6
Sarebbe possibile sapere quando codesto consolato caricherà il formato del DGUE
sul sito web
UN MODELLO DI DGUE E RELATIVE LINEE GUIDA PER LA SUA COMPILAZIONE PUO’
ESSERE REPERITA AL SEGUENTE LINK:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-
dgue
AVC Pass: i CIGs dei tre lotti sono adesso visibili nel sistema. Tuttavia nella fase di
compilazione dell’AVCPass, per la creazione del PASSOe, il sistema non ha
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permesso il caricamento dei documenti aziendali. Può confermare quindi che i
documenti aziendali non sono richiesti né nel sistema AVCPass né in originale nella
busta che verrà consegnata entro il 21 Ottobre per la partecipazione alla gara.
SI CONFERMA CHE L’ATTUALE VERSIONE DI AVCPASS NON SUPPORTA ANCORA LA
FASE DI PRE-QUALIFICA NELLE PROCEDURE RISTRETTE. GLI OPERATORI ECONOMICI
SONO PERTANTO ABILITATI ALLA PRODUZIONE DEL PASSOE SOLO A PARTIRE DALLA
SUCCESSIVA FASE DI INVITO, PREVIA COMUNICAZIONE AL SISTEMA SIMOG DA
PARTE DEL CONSOLATO GENERALE, IN QUALITA’ DI STAZIONE AGGIUDICATRICE,
DELLA DATA DI INVIO DELLA LETTERA DI INVITO E DELLA DATA DI SCADENZA PER LA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
SI CONFERMA PERTANTO CHE PASSOE E RELATIVI DOCUMENTI AZIENDALI NON
SONO RICHIESTI IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 7
Le domande riguardano il documento (disciplinare): 1. Richiede almeno 3 anni di esperienza nei settori dei visti e nel settore postale (art. 4.2.(c)). Tuttavia, nell’Art. 4.2 (b) viene sottolineato che “se le informazioni sul fatturato non sono disponibili, per le società che hanno iniziato l’attività meno di 3 anni fa, i requisiti di fatturato devono essere correlati al periodo di attività”. Secondo il nostro punto di vista, qui è presente una contraddizione. Si prega di fornire un chiarimento in relazione a questo punto. A PRESCINDERE DALLA POSSIBILITA’ DI RICORSO AGLI ISTITUTI DELL’AVVALIMENTO OVVERO DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE, GLI OPERATORI CHE HANNO INIZIATO LA PROPRIA ATTIVITA’ DA MENO DI 3 ANNI POTRANNO PARTECIPARE ED ESSERE AMMESSI PURCHE’ DIMOSTRINO IL POSSESSO DEL REQUISITO IN RELAZIONE ALLA VIGENZA DELLA LORO ATTIVITA’; AD ESEMPIO DIMOSTRANDO IL VOLUME DI PRATICHE VISTI NON INFERIORE A QUANTO RICHIESTO DAL DISTINTO LOTTO CUI INTENDE PARTECIPARE PER OGNI SINGOLO ANNO DI ATTIVITA’ (ES. 200.000 PRATICHE VISTI PER OGNI SINGOLO ANNO DI ATTIVITA’ PER IL LOTTO A; 50.000 PRATICHE VISTI PER I LOTTI RISPETTIVAMENTE B E C).
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2. Nell’Art. 4.2 (c) – parti B, C – viene sottolineato che: “In caso di servizi forniti a clienti privati, occorre confermarlo tramite un originale o copia autenticata dei certificati emessi dal cliente privato, indicanti l’oggetto, l’importo e il periodo di esecuzione”. Secondo quanto è a nostra conoscenza, in questo caso si tratta dei clienti che ricevono i servizi della società-candidata. Inoltre non siamo sicuri della natura del documento (certificato) che deve essere ottenuto dai clienti, vale a dire come realizzare questa richiesta in pratica. Si prega di fornire un chiarimento in relazione a questo punto. NEI SETTORI POSTALI, TURISTICI, VIAGGI O SETTORI ANALOGHI A FAVORE DELL'UTENZA SPESSO I COMMITTENTI SONO SOGGETTI PRIVATI. ESSI SOLITAMENTE SONO CLIENTI DELLA SOCIETA' CANDIDATA. I CERTIFICATI POSSONO QUINDI ESSERE ATTI DI BUONA/REGOLARE ESECUZIONE A FRONTE DI CONTRATTI CONCLUSI. ESSI DEVONO CHIARIRE OGGETTO, IMPORTO E PERIODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO. 3. Nell’Art. 4.3 viene sottolineato che “Il requisito concernente la precedente esperienza nel settore dei visti e in settori simili (come indicato sopra, punto 4.2.c), i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti sia dall’agente che dai committenti. Tale requisito deve essere posseduto in maggior parte dall’agente”. Comprendiamo perfettamente che partecipiamo come un gruppo temporaneo, quindi tutti i membri del gruppo devono possedere l’esperienza nel settore dei visti e in settori simili? Inoltre, questo pone l’accento sul fatto che il leader deve garantire il servizio che è l’oggetto di concessione in misura maggioritaria. Perché? Che cosa significa “in misura maggioritaria”? Come sarà determinato questo livello? Si prega di fornire un chiarimento in relazione a questo punto PREMESSO CHE LA STAZIONE AGGIUDICATRICE INTENDE FAVORIRE AL MASSIMO GRADO POSSIBILE LA PARTECIPAZIONE DEL MERCATO ALLA PRESENTE GARA, FAVORENDO LA FORMAZIONE DI ATI CHE POSSANO INCLUDERE ANCHE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, I REQUISITI POSSEDUTI DAGLI ASSOCIATI POSSONO ESSERE CUMULATI PER PERMETTERE ALLA ATI, UTI SINGULI, DI RAGGIUNGERE I REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. TUTTAVIA I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI SIA DALLA MANDANTE CHE DALLA MANDATARIA MA DA QUEST’ULTIMA IN MISURA MAGGIORITARIA COME
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PREVISTO DAL CODICE APPALTI ITALIANO (SI PARLERA’ DI MAGGIORANZA ASSOLUTA IN CASO DI RTI COMPOSTO DA DUE SOLI OPERATORI E DI MAGGIORANZA RELATIVA IN CASO DI RTI COMPOSTO DA PIU’ DI DUE OPERATORI). 4. Nell’Art. 7 viene sottolineato che la Commissione “verificherà la conformità della documentazione amministrativa”. Che cosa si intende qui per “documentazione amministrativa”? Si prega di fornire un chiarimento in relazione a questo punto. SI INTENDE IL DGUE E LA CERTIFICAZIONE RICHIESTA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI PREQUALIFICA (V. AD ESEMPIO PUNTI 1.B), 1.D), 2.B), 2.D) A PAGINA 18 DEL DISCIPLINARE). 5. Nell’Art. 9.1 (due ultime frasi), comprendiamo perfettamente che dopo la scelta dei 10 migliori candidati il Consolato Generale invierà a detti candidati la lettera d’invito sulla 2° fase di gara d’appalto insieme a un certo “piano economico e finanziario” e i candidati dovranno rispondere al Consolato Generale con la lettera accompagnata dal proprio piano economico e finanziario? Qui non siamo sicuri in merito al “piano economico e finanziario”. Tra l’altro, si tratta di un documento obbligatorio che deve essere fornito dai candidati? Anche i termini per la sua presentazione non sono chiari. Qual è la natura di questo piano? I punti per il piano presentato dal candidato saranno valutati e ottenuti oppure no? Si prega di fornire un chiarimento in relazione a questo punto. IL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) E’ OBBLIGATORIO E PREVISTO DALLE NORME IN MATERIA DI CONCESSIONI. VA PRESENTATO INSIEME CON L’OFFERTA ED E’ UN DOCUMENTO ATTO A DIMOSTRARE LA SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA DELL’OFFERTA PRESENTATA ALLA STAZIONE APPALTANTE, COME ANCHE CONFERMATO DALL’AUTORITA’ ANTICORRUZIONE. NON ATTRIBUISCE ALCUN PUNTEGGIO. 6. Nell’Art. 1 viene richiesto di pagare 1 euro per ciascuna richiesta di visto elaborata durante l’esecuzione della concessione. Si prega di fornire un chiarimento, qual è la natura giuridica e la base di tale pagamento (con riferimento alla legge applicabile)? Si prega di fornire un chiarimento in relazione a questo punto. L'INTRODUZIONE DI UN CANONE DI CONCESSIONE E LA SUA QUANTIFICAZIONE SONO DECISIONI CHE ATTENGONO ALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, SECONDO IL PRINCIPIO DI LIBERA AMMINISTRAZIONE. IL CANONE CONCESSORIO
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COPRIRA' I MAGGIORI ONERI IN CAPO AL CONSOLATO GENERALE PER LA GESTIONE, IL COORDINAMENTO, LA SUPERVISIONE ED IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DEI CONCESSIONARI NEI 3 DISTINTI LOTTI.
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 8
Con riferimento al requisito di partecipazione indicato al paragrafo 4.2.c) del
disciplinare di gara:
“al Lotto A
1) se in possesso di pregressa esperienza di almeno 3 anni nel settore dei servizi
relativi allo svolgimento di procedure propedeutiche, connesse o successive
all’attività di rilascio dei visti (v. art. 2 del Capitolato tecnico) […]”; nonché al
successivo capoverso
2) se in possesso di pregressa esperienza di almeno 3 anni nel settore dei servizi
postali, turistici, viaggi ovvero in settori analoghi a favore dell’utenza […]”.
Nonché al paragrafo 4.3 terzultimo capoverso
“Il requisito relativo alla pregressa esperienza nel settore visti e nei settori analoghi
(v. supra, punto 4.2.c) Requisiti di capacità tecnica e professionale) deve essere
posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Si chiede conferma della possibilità di poter soddisfare tale requisito cumulando la
passata esperienza di ciascun operatore raggruppato in ATI od in Consorzio,
mediante la somma degli anni di esperienza di ciascuno di essi, anche qualora uno dei
soggetti riuniti non abbia singolarmente un’esperienza triennale (es. operatore A
attivo sul mercato da 1 anno e 1/2, riunito con operatore B attivo sul mercato da più
di 3 anni).
Potendosi comunque soddisfare il requisito se alcuni componenti ATI o del Consorzio
siano parzialmente sprovvisti di un particolare requisito (purché non del tutto e
purché i restanti partecipanti possano completare il requisito), e sia possibile
beneficiare della sommatoria delle esperienze complessive per ciascuno dei requisiti
tecnici, anche con riferimento al triennio di esperienza.
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Si ritiene che la risposta possa dirsi positiva dal momento che al precedente
paragrafo 4.2.b) è prevista l’ammissibilità di offerte provenienti da soggetti aventi
esperienza al di sotto dei 3 anni dal momento che si prevede che in tale ipotesi:
“Ove informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati
al periodo di attività. possibilità per operatori”
È AMMESSO IL CUMULO DEI REQUISITI. V. RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTI N.
7, PUNTO 1 E 3.
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 9
1. Disciplinare di gara – Requisiti di partecipazione – Paragrafo 4.2.c) “Requisiti di
capacità tecnica e professionale” - Lotti A-B-C.
In relazione all’oggetto si chiede di chiarire se il concorrente debba possedere
entrambi i punti 1 e 2 del requisito di cui al paragrafo 4.2.c del Disciplinare di gara,
oppure se tali punti possano considerarsi alternativi tra loro.
I REQUISITI SONO ALTERANTIVI. SI VEDA RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTI N. 3,
PUNTO 2 E PUNTO 17; RICHIESTA CHIARIMENTI N.7, PUNTO 1 E PUNTO 3;
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 8;
2. Disciplinare di gara – Requisiti di partecipazione – Paragrafo 4.3 “Requisiti di
capacità tecnica e professionale” Lotto A-B-C. “… in Russia e/o in ogni altro singolo
paese eccetto la Russia…”
Si chiede di chiarire se i requisiti relativi ai visti e ai centri possano essere soddisfatti a
livello di Raggruppamento e non necessariamente da una singola azienda. Ad
esempio: può ritenersi corretto il caso in cui la mandataria dichiara 150.000 visti e 4
centri visti in un singolo paese e una mandante dichiara 50.000 visti e 1 centro visti in
un singolo paese (differente da quello della mandataria)?
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I REQUISITI POSSONO ESSERE SODDISFATTI CUMULATIVAMENTE DALL’ATI.
V. ANCHE RICHIESTA CHIARIMENTI 3, PUNTO 17
3. Disciplinare di gara – Requisiti di partecipazione – Paragrafo 4.3 “Requisiti di
capacità tecnica e professionale” pag.11 “Il requisito relativo alla pregressa
esperienza nel settore visti e nei settori analoghi (v. sopra, punto 4.2.c) Requisiti di
capacità tecnica e professionale) deve essere posseduto sia dalla mandataria che
dalle mandanti.
Nel caso in cui il concorrente debba soddisfare entrambi i punti del requisito 4.2.c si
chiede di confermare che un’azienda che partecipa in RTI, come mandataria o come
mandante:
• deve necessariamente possedere, come requisito di partecipazione, una pregressa
esperienza nel settore visti (di cui al punto 1 del requisito) oppure nel settore dei
servizi postali, turistici e viaggi o servizi analoghi (di cui al punto 2 del requisito)
• non deve necessariamente possedere entrambe le esperienze. Fermo restando,
ovviamente, che il RTI nel suo complesso debba coprire tutti i punti richiesti dal
requisito.
I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CUI AL PUNTO 4.2.C SONO ALTERNATIVI.
VEDI RICHIESTA CHIARIMENTI N.3, PUNTO 17
4. Disciplinare di gara – Requisiti di partecipazione – Paragrafo 4.3 “Requisiti di
capacità tecnica e professionale” pag.11 “Il requisito relativo alla pregressa
esperienza nel settore visti e nei settori analoghi (v. sopra, punto 4.2.c) Requisiti di
capacità tecnica e professionale) deve essere posseduto sia dalla mandataria che
dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria”
Nel caso in cui il concorrente debba soddisfare entrambi i punti del requisito 4.2.c), si
chiede di chiarire cosa si intende per misura maggioritaria.
In particolare, si chiede di chiarire quale dei seguenti casi sia corretto:
a. La mandataria soddisfa in misura maggioritaria il punto 1 del requisito 4.2.c) cioè
possiede in misura maggioritaria sia il requisito relativo al numero di visti annui sia il
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requisito relativo al numero dei centri. La mandataria non soddisfa necessariamente
in misura maggioritaria il punto 2 del requisito 4.2.c)
b. La mandataria soddisfa in misura maggioritaria il punto 2 del requisito 4.2.c) cioè
possiede in misura maggioritaria sia il requisito relativo al volume di utenti annui sia il
requisito relativo al numero dei centri. La mandataria non soddisfa necessariamente
in misura maggioritaria il punto 1 del requisito 4.2.c)
c. La mandataria soddisfa in misura maggioritaria sia il punto 1 che il punto 2 del
requisito 4.2.c).
SI CONFERMANO CORRETTE LE IPOTESI A) E B)
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 10
Con riferimento ai paragrafi “4.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” – “4.2.c)
Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare, si chiede di confermare
che – con riguardo sia al Lotto A che ai Lotti B e C – in relazione al requisito di cui al
punto 2) del par. 4.2.c), il riferimento ai servizi postali, turistici, viaggi o settori
analoghi, deve essere inteso in senso alternativo e cioè che, ai fini della
partecipazione, è sufficiente che il requisito (ad esempio, la pregressa esperienza) sia
stato maturato nei soli servizi postali, o, in alternativa, nei soli servizi turistici, o,
ancora, in alternativa, nei soli servizi viaggi.
SI CONFERMA. I REQUISITI RICHIESTI PER SERVIZI POSTALI, TURISTICI, VIAGGI O
SETTORI ANALOGHI SONO DA CONSIDERARE ALTERNATIVI AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
Con riferimento ai paragrafi “7. PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2 Attribuzione dei
punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più precisamente alla lettera “a)
Punteggi per capacità tecnica e professionale (punteggio massimo 28)”, si chiede di
confermare che, relativamente al punto 2°), ai fini dell’attribuzione del relativo
punteggio, è sufficiente l’esperienza in Russia maturata in uno solo dei servizi ivi
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indicati (i.e. servizi postali, servizi turistici, servizi viaggi), tale per cui, ad esempio, al
concorrente che possiede in Russia un’esperienza di oltre 10 anni nei soli servizi
turistici sono riconosciuti 3 punti.
SI CONFERMA. AL CONCORRENTE CHE POSSIEDE IN RUSSIA UN’ESPERIENZA DI
OLTRE 10 ANNI NEI SOLI SERVIZI TURISTICI E/O POSTALI E/O VIAGGI E/O SETTORI
ANALOGHI SONO RICONOSCIUTI 3 PUNTI
Con riferimento ai paragrafi “7. PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2 Attribuzione dei
punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più precisamente alla lettera “a)
Punteggi per capacità tecnica e professionale (punteggio massimo 28)”, si chiede di
confermare che, relativamente al punto 2b), ai fini dell’attribuzione del relativo
punteggio, sono sufficienti i centri attualmente gestiti in Russia in uno solo dei servizi
ivi indicati (i.e. servizi postali, servizi turistici, servizi viaggi), tale per cui, ad esempio,
al concorrente che gestisce in Russia oltre 15 centri nei soli servizi turistici sono
riconosciuti 2 punti.
SI CONFERMA.
Con riferimento ai paragrafi “7. PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2 Attribuzione dei
punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più precisamente alla lettera “a)
Punteggi per capacità tecnica e professionale (punteggio massimo 28)”, si chiede di
confermare che, relativamente al punto 2c), ai fini dell’attribuzione del relativo
punteggio, è sufficiente l’esperienza nel resto del mondo maturata in uno solo dei
servizi ivi indicati (i.e. servizi postali, servizi turistici, servizi viaggi), tale per cui, ad
esempio, al concorrente che possiede un’esperienza nel resto del mondo di oltre 10
anni nei soli servizi turistici sono riconosciuti 5 punti.
SI CONFERMA.
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Con riferimento ai paragrafi “7. PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2 Attribuzione dei
punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più precisamente alla lettera “a)
Punteggi per capacità tecnica e professionale (punteggio massimo 28)”, si chiede di
confermare che, relativamente al punto 2d), ai fini dell’attribuzione del relativo
punteggio, sono sufficienti i centri attualmente gestiti in uno solo dei servizi ivi
indicati (i.e. servizi postali, servizi turistici, servizi viaggi), tale per cui, ad esempio, al
concorrente che gestisce nel resto del mondo oltre 15 centri per singolo Paese nei
soli servizi turistici sono riconosciuti 4 punti.
SI CONFERMA
Con riferimento al paragrafo “7. PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2 Attribuzione dei
punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più precisamente alla lettera
“b) Punteggi per Standard di qualità (punteggio massimo 10 punti)”, si chiede di
precisare se, con riferimento al criterio “b.2) Verifica di audit indipendenti certificati
nell’ultimo triennio”, l’audit si riferisca alle certificazioni ISO 9001 e 27001 di cui al
precedente criterio b)1 o ad altro.
V. RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1 , PUNTO 1
Con riferimento al paragrafo “7. PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2 Attribuzione dei
punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più precisamente alla lettera
“b) Punteggi per Standard di qualità (punteggio massimo 10 punti)”, si chiede di
precisare, con riferimento al criterio “b.3 Presenza di un sistema di gestione
documentale Document Management System” , cosa debba intendersi per “sistema
di gestione dei documentale”, e se tale gestione debba riguardare solo le pratiche di
richiesta del visto o qualsiasi tipo di documento.
PER SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE, SI FACCIA RIFERIMENTO AL DPCM 3
DICEMBRE 2013, IN PARTICOLARE ART. 3 E 5.
IL SISTEMA DI GESTIONE NON DEVE NECESSARIAMENTE RIGUARDARE PRATICHE DI
RICHIESTE VISTO MA DEVE NECESSARIAMENTE RIGUARDARE DOCUMENTI
ATTINENTI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’OPERATORE. TUTTI GLI OPERATORI NEI
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SETTORI AMMESSI IN GARA (V. PUNTI 4.2.C) DEL DISCIPLINARE) POTRANNO
PERTANTO DIMOSTRARE LA PRESENZA DI UN PROPRIO SISTEMA DI GESTIONE
DOCUMENTALE NEI SETTORI DI ATTIVITA’ AMMESSI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO PREVISTO DAL CRITERIO “B.3 PRESENZA DI UN SISTEMA DI
GESTIONE DOCUMENTALE DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM”.
SUL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE, V. ANCHE PUNTO 11 DELLA RICHIESTA
DI CHIARIMENTI N. 3
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 11
L'articolo 4.2. DISCIPLINARE DI GARA indica: "I documenti richiesti agli operatori
economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante
AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.".
Domanda: Vorremmo sapere se abbiamo inteso correttamente che nella fase di
prequalifica (ovvero entro le 12:30 di venerdì 6 settembre 2019), oltre alla domanda
di partecipazione, ESPD e PASSOE, i candidati devono trasmettere mediante AVCpass
in via telematica i documenti comprovanti Requisiti di idoneità (4.2.(a)), Requisiti di
capacità economica e finanziaria (4.2.(b)) e Requisiti di capacità tecnica e
professionale (4.2.(c))?
A SEGUITO DI VERIFICA CON ANAC, SI INFORMA CHE L'ATTUALE VERSIONE DI
AVCPASS NON SUPPORTA ANCORA LA FASE DI PRE-QUALIFICA NELLE PROCEDURE
RISTRETTE. GLI OPERATORI ECONOMICI SONO PERTANTO ABILITATI ALLA
PRODUZIONE DEL PASSOE SOLO A PARTIRE DALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO,
PREVIA COMUNICAZIONE AL SISTEMA SIMOG DA PARTE DEL CONSOLATO
GENERALE, IN QUALITÀ DI STAZIONE AGGIUDICATRICE, DELLA DATA DI INVIO
DELLA LETTERA DI INVITO E DELLA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE.
SI CONFERMA CHE PASSOE E RELATIVI DOCUMENTI AZIENDALI NON SONO
RICHIESTI IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
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Relativamente alla conferma dell'esperienza e dei volumi di prestazione dei servizi
postali, turistici e simili, l'articolo 4.2(c) indica la necessità di fornire un’adeguata
dichiarazione in conformità alla legge da parte delle competenti Autorità
Governative. Gli enti statali governativi della Federazione Russa non hanno i registri
che possono quantificare il numero e il periodo dei servizi forniti, di conseguenza non
possono fornire tale dichiarazione, perché nella Federazione Russa non esiste una
legge del genere.
Domanda: Gli enti statali governativi della Federazione Russa non hanno i registri che
possono quantificare il numero e il periodo dei servizi forniti, di conseguenza non
possono fornire tale dichiarazione, in quanto nella Federazione Russa non esiste una
legge del genere. Come dovrebbe comportarsi in questo caso un concorrente della
gara?
SE TRATTASI DI CENTRI O ATTIVITA’ VISTI, LA CERTIFICAZIONE DOVRA’ PROVENIRE
DALLE AUTORITA’ DIPLOMATICHE O CONSOLARI COMPETENTI O DAI RELATIVI
MINISTERI COMPETENTI. SE TRATTASI DI ATTIVITA’ NEI SETTORI DI SERVIZI
POSTALI, TURISTICI E VIAGGI, E SETTORI SIMILARI A FAVORE DELL’UTENZA, V.
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 3, PUNTO 7.
L'articolo 4.2. DISCIPLINARE DI GARA, il paragrafo 4.2 (c): un concorrente deve essere
in possesso di una pregressa esperienza nel settore dei servizi. Tali servizi devono
essere associati alle misure preparatorie per l'ottenimento di un visto o per le azioni
successive (vedi art. 2 dell'offerta Tecnica); esperienza lavorativa di almeno 3 anni;
il concorrente deve avere una certa esperienza nel settore dei servizi postali e
turistici, dei viaggi d'affari o un'esperienza simile in analogo settore economico, con
un'esperienza di almeno 3 anni nel settore del servizio clienti;
il concorrente deve essere in possesso di una pregressa esperienza nel settore dei
servizi. Tali servizi devono essere associati alle misure preparatorie per l'ottenimento
di un visto o per le azioni successive (vedi art. 2 dell'offerta Tecnica); esperienza
lavorativa di almeno 3 anni;
Inoltre, al paragrafo 4.2 (b) vi è la seguente dicitura: Nei casi in cui le informazioni sui
volumi di vendita non sono disponibili, poiché la società opera da meno di tre anni,
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quest'ultima dovrebbe informare circa i volumi delle vendite per tutto il periodo della
sua attività.
Domanda: Vorremmo sapere se abbiamo inteso correttamente che tale requisito
relativo all'esperienza è obbligatorio, e la sua inosservanza comporterà l'esclusione
del concorrente dalla procedura di gara?
V RICHIESTA CHIARIMENTI N. 7, PUNTO 3
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 12
Rileva il Sottoscritto che nel bando sono presenti costi non indicati ed ancor meno
calcolabili, che rendono quasivoglia offerta, un azzardo.
SI TENGA PRESENTE CHE IL PAGAMENTO DEI COSTI SOSTENUTI DALLA STAZIONE
AGGIUDICATRICE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO NON RILEVA PER LA
DETERMINAZIONE DELL’OFFERTA, E SOPRATTUTTO PER L’OFFERTA ECONOMICA
POICHE’ TALI COSTI SARANNO COMPENSATI DAL CONCESSIONARIO A VALERE
SULLE ENTRATE RISULTANTI PROPRIO DALL’ATTIVITA’ DATA IN CONCESSIONE.
in particolare :
"L’Aggiudicatario si impegna, infine, a rimborsare l’Ufficio, in proporzione al lotto
ricevuto, le spese sostenute per la presente procedura di gara, per studi, consulenza
ed assistenza tecnica nonché per le spese connesse alle attività delle Commissioni
giudicatrici. quali sono i costi e dove possono essere controllati ?
I COSTI SOSTENUTI AMMONTANO A CIRCA 250.000 EURO (ANALISI DI MERCATO,
CONVENZIONE ASSISTENZA ALLA STAZIONE AGGIUDICATRICE, PIANO ECONOMICO
E FINANZIARIO, SPESE PREVISTE PER COMMISSIONI DI GARA). CIRCA LO 0.35 PER
CENTO DEL VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELLA CONCESSIONE.
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Inoltre la struttura del bando (dimensione dei locali da adibire all' attivita') sono di
fatto, propedeutici alla conferma degli attuali operatori.
L’AFFERMAZIONE NON E’ UN CHIARIMENTO ED E’ COMUNQUE INFONDATA E NON
CORRISPONDENTE AL VERO
Si richiede a tal proposito di comunicare i costi assenti e se, le dimensioni degli uffici,
si basano su quelle in uso, dagli attuali operatori della precedente gara e si chiede
comunque, che tali costi siano integrati nel bando.
SUI COSTI, V. SOPRA; LE DIMENSIONI DEGLI UFFICI RICHIESTI NEL BANDO NON SI
BASANO SULLE DIMENSIONI DEGLI UFFICI DELL’ATTUALE CONCESSIONARIO
cortesemente, se ritenete di rispondere, si chiede l' utilizzo di posta certificata
(avente valore legale) che si indica come segue: [email protected]
LE RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI, AI SENSI DELLA LEX SPECIALIS, SONO
PUBBLICATE UNICAMENTE SUL PRESENTE DOCUMENTO.
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 13
In relazione al Bando di gara “PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CONNESSE AL
RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA – NUMERO GARA: 7474358 - CON N° 3
LOTTI (A - B - C) CIG: LOTTO A: 79591534D5; LOTTO B: 7959199AC9; LOTTO C:
7959212585”, si pongono i seguenti quesiti e richieste di chiarimento
1) Disciplinare par. 4.2.c) Lotto A: “1) se in possesso di pregressa esperienza di
almeno 3 anni nel settore dei servizi relativi allo svolgimento di procedure
propedeutiche, connesse o successive all’attività di rilascio dei visti (v. art. 2 del
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Capitolato tecnico); se in possesso di un volume annuo di pratiche visti nella
Federazione Russa e/o in ogni altro singolo Paese, eccetto la Russia, non inferiore a
200.000 per singolo anno negli ultimi 3 anni, certificata attraverso una dichiarazione
formale, firmata e datata dall’Autorità consolare competente; se in possesso di un
numero di propri Centri Visti nella Federazione Russa e/o in ogni altro singolo Paese,
non inferiore a 5”.
Chiarimenti richiesti:
Ø Si prega di chiarire se l’esperienza triennale richiesta nel settore dei servizi relativi
allo svolgimento di procedure propedeutiche, connesse o successive all’attività di
rilascio dei visti si riferisca agli ultimi 3 anni (2016, 2017, 2018);
SI CONFERMA
Ø Si prega di chiarire se il volume annuo minimo di pratiche visti non inferiore a
200.000 deve essere riferito a ciascuno degli ultimi 3 anni (2016, 2017, 2018).
L’esperienza maturata e il numero di pratiche svolte nel 2019 vengono considerati ai
fini del punteggio?
SI CONFERMA CHE IL VOLUME ANNUO MINIMO DI PRATICHE VISTI NON INFERIORE
A 200.000 DEVE ESSERE RIFERITO A CIASCUNO DEGLI ULTIMI 3 ANNI (2016, 2017,
2018). IL 2019 NON E’ PRESO IN CONSIDERAZIONE.
2) Disciplinare par. 4.3: “Il requisito relativo alla pregressa esperienza nel settore
visti e nei settori analoghi (v. supra, punto 4.2.c) Requisiti di capacità tecnica e
professionale) deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti. Detto
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria”.
Chiarimenti richiesti:
Ø Si prega di chiarire se il requisito della precedente esperienza nel settore visti o
dei servizi analoghi previsto al par. 4.2 c) deve essere posseduto da ciascun membro
del raggruppamento separatamente o tale requisito può essere soddisfatto dal
raggruppamento nel suo complesso, posto che la mandataria deve possederlo in via
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maggioritaria? Ad esempio, un raggruppamento possiede il requisito in questione se
uno o più dei suoi membri:
- Ha esperienza nel settore dei visti per meno di 3 anni ma il raggruppamento nel
suo complesso soddisfa il requisito dei 3 anni di esperienza?
SI CONFERMA, I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI DALL’ATI NEL SUO
COMPLESSO CON L’UNICO LIMITE CHE LA MANDATARIA SIA IN POSSESSO DEI
REQUISITI IN VIA MAGGIORITARIA
Possono i mesi di esperienza maturati da un partecipante all’RTI sommarsi a quelli
maturati da un altro partecipante al fine del conteggio dell’anno di esperienza? e/o
SI CONFERMA
- Ha realizzato un volume annuale di pratiche visti inferiore a 200.000 in uno o più
degli ultimi 3 anni ma il raggruppamento nel suo complesso raggiunge le 200.000
pratiche visto/anno per ciascuno degli ultimi 3 anni? e/o
SI CONFERMA
- Possiede meno di 5 centri visto ma il raggruppamento nel suo complesso realizza
il requisito dei 5 centri visa nella Federazione Russa e in ogni altro singolo Paese?
SI CONFERMA
Ø La mandataria deve necessariamente possedere congiuntamente: a)
un’esperienza nel settore; b) un volume di pratiche visto; e c) i centri visto oppure
possono in capo alla stessa essere assenti uno o più di tali requisiti purché ne detenga
almeno uno in misura predominante rispetto agli altri partecipanti ai fini della
qualificazione?
IN CAPO ALLA MANDATARIA POSSONO ESSERE ASSENTI UNO O PIÙ REQUISITI
OBBLIGATORI PURCHÉ NE DETENGA ALMENO UNO IN MISURA PREDOMINANTE
RISPETTO AGLI ALTRI PARTECIPANTI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE
3) Domanda di Partecipazione e DGUE: autocertificazione dei requisiti e
dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000.
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Chiarimento richiesto: si conferma che l’autocertificazione e la dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (con la produzione del documento di identità
del dichiarante) è utilizzabile da parte di tutti i soggetti interessati a partecipare
anche se non residenti/aventi sede legale in Stati membri UE né regolarmente
soggiornanti in Italia? In caso di risposta negativa quali sono le modalità di
autocertificazione che possono utilizzare tali soggetti?
LE NORME SULL’AUTOCERTIFICAZIONE SI APPLICANO AI CITTADINI ITALIANI E A
QUELLI DELL’UNIONE EUROPEA, NONCHÉ AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA LIMITATAMENTE AI DATI VERIFICABILI
O CERTIFICABILI IN ITALIA DA SOGGETTI PUBBLICI.
SONO FATTE SALVE COMUNQUE LE SPECIALI DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE
LEGGI E NEI REGOLAMENTI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E LA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO (ART. 3, COMMA 2), NONCHÉ I CASI IN CUI LA
PRODUZIONE AVVENGA IN APPLICAZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI FRA
L'ITALIA ED IL PAESE DI PROVENIENZA DEL DICHIARANTE (ART. 3, COMMA 3).
AL DI FUORI DI QUESTI CASI TASSATIVI, I CITTADINI EXTRACOMUNITARI NON
POSSONO AVVALERSI DELLE MODALITÀ SEMPLIFICATE DI PRODUZIONE DI
DOCUMENTI PREVISTI DAGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, MA SONO TENUTI
A DOCUMENTARE IN ITALIA FATTI E QUALITÀ PERSONALI MEDIANTE CERTIFICATI O
ATTESTAZIONI RILASCIATI DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DELLO STATO ESTERO,
CORREDATI DI TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA AUTENTICATA DALL'AUTORITÀ
CONSOLARE ITALIANA CHE NE ATTESTI LA CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE, PREVIA
AMMONIZIONE DELL'INTERESSATO SULLE CONSEGUENZE PENALI DELLA
PRODUZIONE DI ATTI O DOCUMENTI NON VERITIERI (ART. 3, COMMA 4).
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 14
1. Rif: Disciplinare di Gara
Domanda:
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Si richiede di confermare che, in caso di partecipazione di un costituendo RTI ai lotti
A, B e C, quest’ultimo possa presentare una diversa offerta tecnica ed una diversa
offerta economica per ciascun lotto.
SI CONFERMA CHE L’ATI, AL PARI DI OGNI SINGOLO OPERATORE, POSSA
PRESENTARE UNA DIVERSA OFFERTA TECNICA ED UNA DIVERSA OFFERTA
ECONOMICA NELL’AMBITO DELLA LOGICA DELLA GARA COMBINATORIA CHE
CONSENTE AGLI OPERATORI UNA PIU’ AMPIA VALUTAZIONE CIRCA LE DIVERSE
COMBINAZIONI E QUINDI I DIVERSI COSTI E LE CORRISPONDENTI DIVERSE OFFERTE
2. Rif: Disciplinare di Gara punto 4.2.c)
Domanda:
Si chiede di chiarire se, con riferimento al requisito di cui al punto 4.2.c) del
Disciplinare di gara, i tre anni di riferimento possano essere considerati i seguenti: 1
gennaio 2017 – 31 dicembre 2019.
NO. IL TRIENNIO RILEVANTE E’ DAL 2016-2017-2018. IL 2019 DAREBBE INFATTI
RISULTATI PARZIALI NON ESSENDO ANCORA TERMINATO.
In particolare se una società possiede alla data di presentazione della proposta meno
di 3 anni, fermo restando il possesso del requisito in numero visti valido per il
triennio (per esempio nel LOTTO A più di 600.000) si può intendere il requisito
soddisfatto nel suo insieme?
SI VEDA CHIARIMENTI N. 7, PUNTO 3.
3. Rif: Disciplinare di Gara punto 4.2.c)
Domanda:
Si chiede di chiarire se, ai fini del possesso del requisito di cui al punto 4.2.c) del
Disciplinare di gara, possa essere preso in considerazione un volume di pratiche visti
I L C O N S O L E G E N E R A L E D ’ I T A L I A
M O S C A
relativo non ad un unico contratto bensì a diversi contratti afferenti al medesimo
Paese.
SI CONFERMA CHE IL VOLUME DI PRATICHE VISTI PUO’ RISULTARE DALLA SOMMA
DEI VOLUMI DI DIVERSI CONTRATTI AFFERENTI AL MEDESIMO PAESE.
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 15
1. Disciplinare di Gara Lotto B e C punto 2
Domanda:
Per quanto riguarda le referenze relative ai servizi postali e turistici, si chiede di
chiarire se il servizio in oggetto può essere referenziato da operatori che utilizzano
le infrastrutture di altri operatori
SI CONFERMA LA POSSIBILITÀ DI COMPROVARE IL REQUISITO SE IL SERVIZIO È RESO
CON L’UTILIZZO DI INFRASTRUTTURE DI ALTRI OPERATORI PURCHÉ CON IL RILASCIO
DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE CONTENENTE L’INDICAZIONE
DELL’OGGETTO, DELL’IMPORTO E DEL PERIODO DELL’ESECUZIONE