Chiarimenti e comunicazioni · INOLTRE CV POTRANNO ESSERE RICHIESTI DALLA STAZIONE APPALTANTE...

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I L C ONSOLE G ENERALE D ’I TALIA M OSCA PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA – NUMERO GARA: 7474358 - CON N° 3 LOTTI (A - B - C) CIG: LOTTO A: 79591534D5; LOTTO B: 7959199AC9; LOTTO C: 7959212585 Chiarimenti e comunicazioni QUESITI E RISPOSTE (IN ROSSO) RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1 “La presente fa riferimento al bando di gara pubblicato da codesto consolato per il quale si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. Punto 3 della Domanda di Ammissione, Standard di Qualità, 2° CRITERIO: Verifica di audit indipendenti certificati nell’ultimo triennio: può confermare se questi si riferisce agli standard di qualità indicati al punto 1 (ISO). NO. IL 2° CRITERIO NON SI RIFERISCE AL 1° CRITERIO PERCHE’ LE CERTIFICAZIONI DI CUI AL CRITERIO NON PREVEDONO NECESSARIAMENTE UN AUDIT INDIPENDENTE (ESTERNO). L’AUDIT DI CUI AL PUNTO 3, SECONDO CRITERIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E’ UN AUDIT FINANZIARIO E DEL BILANCIO. 2. Punto 3 della Domanda di Ammissione, Standard di Qualità, 3° CRITERIO: Presenza di un Sistema di Gestione Documentale (Document Management System). Qualora un’azienda dimostri di possedere precedentemente al 2015 una soluzione Elettronica del Sistema di Gestione Documentale, può confermare se questa otterra’ un punteggio pari a 4 punti?

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I L C O N S O L E G E N E R A L E D ’ I T A L I A

M O S C A

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI

SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CONNESSE AL

RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA – NUMERO GARA: 7474358 -

CON N° 3 LOTTI (A - B - C)

CIG: LOTTO A: 79591534D5; LOTTO B: 7959199AC9; LOTTO C:

7959212585

Chiarimenti e comunicazioni

QUESITI E RISPOSTE (IN ROSSO)

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1

“La presente fa riferimento al bando di gara pubblicato da codesto consolato per il

quale si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. Punto 3 della Domanda di Ammissione, Standard di Qualità, 2° CRITERIO:

Verifica di audit indipendenti certificati nell’ultimo triennio: può confermare se

questi si riferisce agli standard di qualità indicati al punto 1 (ISO).

NO. IL 2° CRITERIO NON SI RIFERISCE AL 1° CRITERIO PERCHE’ LE CERTIFICAZIONI DI

CUI AL 1° CRITERIO NON PREVEDONO NECESSARIAMENTE UN AUDIT

INDIPENDENTE (ESTERNO). L’AUDIT DI CUI AL PUNTO 3, SECONDO CRITERIO DELLA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E’ UN AUDIT FINANZIARIO E DEL BILANCIO.

2. Punto 3 della Domanda di Ammissione, Standard di Qualità, 3° CRITERIO:

Presenza di un Sistema di Gestione Documentale (Document Management System).

Qualora un’azienda dimostri di possedere precedentemente al 2015 una soluzione

Elettronica del Sistema di Gestione Documentale, può confermare se questa

otterra’ un punteggio pari a 4 punti?

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NO. I DUE ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI PRE-QUALIFICA (SGD 2015 E PRECEDENTE;

SGD 2016-2018) SONO ALTERNATIVI E I PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI.SE UN

OPERATORE POSSIEDE UNA SOLUZIONE ELETTRONICA DEL SISTEMA DI GESTIONE

DOCUMENTALE (SGD) ELABORATO NEL 2015 O ANTERIORMENTE, ANCORA IN

CORSO DI VALIDITA’ (CIOE’, UTILIZZA ANCORA QUEL SISTEMA) OTTERRA’ UN

PUNTEGGIO PARI AD 1 PUNTO. SE INVECE IL SGD E’ STATO ELABORATO DAL 2016

AL 2018 L’OPERATORE OTTERRA’ 3 PUNTI.

3. Al fine di dimostrare l’esperienza dello staff in materia di visti Schengen (piu’

del 25% dello staff deve avere piu’ di anni di esperienza), deve l’azienda

partecipante allegare i CV del 25% dello staff? Il numero di CV per lotto

eccederebbe il numero di 50 CV e qualora un’azienda partecipasse a tutti e i 7 Lotti,

il totale complessivo sarebbe di 350 CV.

NO. NON OCCORRE ALLEGARE I CV DELLO STAFF. QUESTO ELEMENTO DI

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA (SECONDA FASE DELLA PROCEDURA) IMPEGNA

L’OFFERENTE AD AVERE LA QUOTA INDICATA DI PERSONALE ESPERTO AL

MOMENTO DELLA FIRMA DEL CONTRATTO E DURANTE L’INTERA ESECUZIONE

DELLO STESSO ED IN CASO DI INADEMPIENZA SONO PREVISTE SANZIONI E PENALI

APPOSITE (V. ART. 11 CAPITOLATO: MANCATO O IRREGOLARE ADEMPIMENTO DI

QUALUNQUE ELEMENTO PRESENTATO NELL'OFFERTA PREMIATO CON UN

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO IN SEDE DI GARA: € 500 AL GIORNO). INOLTRE CV

POTRANNO ESSERE RICHIESTI DALLA STAZIONE APPALTANTE SUCCESSIVAMENTE

PER VERIFICARE LA VERIDICITA’ DEI REQUISITI DICHIARATI DAL CONCORRENTE.

4. Si chiede di poter chiarire la metodologia che il Consolato applichera’ nella

valutazione delle offerte alla luce dei criteri indicati. Le offerte verranno valutate

individualmente oppure paragonate vicendevolmente con la migliore offerta

premiata con il punteggio piu’ alto? Per esempio: quando al punto 9.3 Criteri di

aggiudicazione, relativamente al Lotto A, al punto 2) viene detto:

2) Dimensioni dei Centri Visti previsti nella città di Mosca (punteggi cumulabili)

1 Centro di 1500 mq e oltre……..8 punti

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1 Centro fra 1000 ed i 1499 mq ……..5 punti

si deve intendere che l’azienda che offre 1 centro da 1010 mq ricevera’ lo stesso

punteggio di chi ne offrirà 1400 mq? Oppure il Consolato darà punteggi in modo

proporzionato in base all’offerta migliore per ogni singolo criterio?

NEL CASO RIPORTATO, SI TRATTA DI CRITERI QUANTITATIVI E NON DISCREZIONALI

(V. TABELLE SINOTTICHE DEI PUNTEGGI). LE OFFERTE CHE PRESENTERANNO UN

CENTRO FRA 1000 E 1499 MQ RICEVERANNO 5 PUNTI; 1500 MQ ED OLTRE

RICEVERANNO 8 PUNTI. PER QUESTO ELEMENTO DI VALUTAZIONE NON SONO

ASSEGNATI PUNTEGGI IN MODO PROPORZIONATO.

5. Il magazzino di archiviazione deve essere situato all’interno del Centro Visti,

oppure in un edificio diverso?

IL MAGAZZINO PER L'ARCHIVIAZIONE PUO' ESSERE SITUATO ALL'INTERNO DEL

CENTRO VISTI MA DEVE ESSERE CHIARAMENTE DEFINITO E SEPARATO DAL CENTRO

VISTI, ANCHE IN TERMINI DI METRATURA, AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL

PUNTEGGIO.

6. In riferimento alla distanza dei centri visti dalla Metro e dalla Stazione Treni, si

puo’ dedurre che questa il consolato intende riferirsi alla distanza del centro visti

dai mezzi di trasporto piu’ in generale, includendo in tal senso Fermate Autobus,

Tram, Mini Bus, Trolly Bus?

NO. COME INDICATO NEGLI ATTI DI GARA SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE

SOLO FERMATE METRO O STAZIONI FERROVIARIE, MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

MOLTO UTILIZZATI A MOSCA E MOLTO IMPORTANTI PER MANTENERE UN ALTO

VOLUME DI UTENZA E SVILUPPARLA ULTERIORMENTE.

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RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2

“In relazione al Bando di Gara PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN

CONCESSIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA CONNESSE AL

RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA – NUMERO GARA: 7474358, si pongono i

seguenti quesiti e richieste di chiarimento:

1) Disciplinare di gara, paragrafo 7.2., a) Punteggi per capacita tecnica e

professionale, Punto 1) Settore Visti

Qualora nel punto "1.d) Numero di Centri Visti attualmente gestiti nel resto del

mondo (esclusa la Russia) […]" il numero di Centri Visti si intenda “per singolo

Pease (cliente) rappresentato” in qualsiasi area del Mondo (esclusa la Russia),

oppure il numero di Centri Visti si intenda in un singolo Paese (territorio) (esclusa la

Russia).

LA RAGIONE DELL’ELEMENTO DI VALUTAZIONE IN QUESTIONE E’ CONTRIBUIRE A

PRE-QUALIFICARE OPERATORI ECONOMICI ANCHE IN FORMA AGGREGATA CHE

ABBIANO IL KNOW-HOW NECESSARIO PER GESTIRE VOLUMI DI UTENZA ELEVATA

CON DIVERSI CENTRI VISTI DISTRIBUITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE

CONSOLARE. PER QUESTA RAGIONE, IL PUNTO 1.d ATTRIBUISCE 4 PUNTI SE IN UN

SINGOLO PAESE (STATO) L’OPERATORE GESTISCE OLTRE 15 CENTRI VISTI E 3 PUNTI

SE NE GESTISCE DA 10 A 15. NESSUN PUNTO E’ ASSEGNATO PER UN NUMERO

INFERIORE A 10 CENTRI VISTI. LA VALUTAZIONE DEL PUNTO 1.d SI APPLICA A

TUTTO IL RESTO DEL MONDO ESCLUSA LA RUSSIA (PER CUI E’ PREVISTA INVECE LA

VALUTAZIONE 1.a E 1.b)

2) Disciplinare di gara, paragrafo 7.2., b) Punteggi per Standard di qualità

2a) Qualora nel punto "b.2) Verifica di audit indipendenti certificati nell’ultimo

triennio” si intendano “audit" finanziari (certificazioni dei bilanci), oppure “audit"

relativi alle certificazioni di qualità.

PER AUDIT INDIPENDENTI SI INTENDE UN AUDIT FINANZIARIO E DEI BILANCI SVOLTI

DA UN ENTE O SOCIETA’ CERTIFICATA, ESTERNA ALL’OPERATORE.

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2b) Il numero degli audit si intende per ciascun anno, oppure complessivi nel

triennio?

QUESTO ELEMENTO DI VALUTAZIONE DI PRE-QUALIFICA ATTRIBUIRA’ 3 PUNTI SE

NELL’ULTIMO TRIENNIO L’OPERATORE ECONOMICO ANCHE IN FORMA AGGREGATA

POTRA’ VANTARE UN AUDIT INDIPENDENTE (ESTERNO) PER OGNI ANNO (IN

TOTALE 3 NEL TRIENNIO MA 1 PER ANNO)

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RICHIESTA CHIARIMENTI N. 3

1) Con riferimento ai paragrafi “4.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –

“4.2.a) Requisiti di idoneità” del Disciplinare di gara (di seguito il “disciplinare”), si

chiede di confermare che, in caso di concorrente non stabilito in Italia, ai fini della

dichiarazione relativa al possesso del requisito di iscrizione nel registro

professionale, è sufficiente presentare tale dichiarazione all’interno del DGUE nella

Parte IV, Sezione A: “IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)”,

senza dover allegare la relativa certificazione alla domanda di partecipazione.

SI CONFERMA. LA CERTIFICAZIONE VA PRODOTTA SOLO QUALORA VENGA

RICHIESTO NELLA SUCCESSIVA FASE DI COMPROVA DEL REQUISITO.

2) Con riferimento ai paragrafi “4.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –

“4.2.c) Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare, si chiede di

confermare che - con riguardo sia al Lotto A che ai Lotti B e C - i requisiti previsti dai

punti 1) e 2) sono alternativi tra loro e che pertanto ai fini della partecipazione ai

lotti suindicati è sufficiente essere in possesso dei requisiti previsti da uno solo di

tali punti (vale a dire solo i requisiti di cui al punto 1 o, in alternativa, solo i requisiti

di cui al punto 2).

SI CONFERMA ESSERE ALTERNATIVI

3) Con riferimento ai paragrafi “4.2.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –

“4.2.c) Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare – atteso quanto

stabilito dal paragrafo “6.3. DGUE” del disciplinare secondo cui: “Il Documento di

Gara Unico Europeo-DGUE e gli allegati richiesti al precedente paragrafo

comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono le relative

certificazioni ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, fermi restando gli

obblighi di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti a seguito

dell’aggiudicazione”(pag. 15) - si chiede di chiarire se, in caso di concorrente non

stabilito in Italia, in relazione alla partecipazione al Lotto A nonché ai Lotti B e C, il

possesso del requisito di cui al punto 1) del par. 4.2.c) suindicato – avente ad

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oggetto la “pregressa esperienza di almeno 3 anni nel settore dei servizi relativi allo

svolgimento di procedure propedeutiche, connesse o successive all’attività di

rilascio dei visti (v. art. 2 del Capitolato tecnico); se in possesso di un volume annuo

di pratiche visti nella Federazione Russa e/o in ogni altro singolo Paese, eccetto la

Russia, non inferiore a 200.000 per singolo anno negli ultimi 3 anni (..)” - debba

essere dichiarato esclusivamente all’interno della domanda di partecipazione

oppure se tale requisito debba essere dichiarato anche all’interno del DGUE nella

Parte IV, Sezione C: “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1,

lettera c), del Codice)”.

IL POSSESSO DEL REQUISITO DI CUI AL PUNTO 1) DEL PAR. 4.2.C) DEVE ESSERE

DICHIARATO NON SOLO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BENSÌ ANCHE

ALL’INTERNO DEL DGUE.

LO STESSO DICASI PER LA DOMANDA N. 5) IN RELAZIONE AL REQUISITO DI CUI AL

PUNTO 2) DEL PAR. 4.2.C).

4) Con riferimento ai paragrafi “4.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –

“4.2.c) Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare - atteso quanto

stabilito dal paragrafo “6.3. DGUE” del disciplinare secondo cui: “Il Documento di

Gara Unico Europeo-DGUE e gli allegati richiesti al precedente paragrafo

comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono le relative

certificazioni ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, fermi restando gli

obblighi di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti a seguito

dell’aggiudicazione”(pag. 15) - si chiede di confermare che, in caso di concorrente

non stabilito in Italia, in relazione alla partecipazione al Lotto A nonché ai Lotti B e

C, il possesso del requisito di cui al punto 1) del par. 4.2. c) suindicato deve essere

solo dichiarato nella fase di prequalifica, senza dover allegare alla domanda di

partecipazione la dichiarazione formale rilasciata dall’Autorità consolare

competente. Si chiede altresì di confermare che la predetta dichiarazione è da

produrre esclusivamente nella successiva fase di comprova del requisito.

SI CONFERMA CHE IL POSSESSO DEL REQUISITO DI CUI AL PUNTO 1) DEL PAR. 4.2.C)

VA SOLO DICHIARATO NELLA FASE DI PREQUALIFICA ALL’INTERNO SIA DELLA

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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SIA DEL DGUE. LA DICHIARAZIONE FORMALE

RILASCIATA DALL’AUTORITÀ CONSOLARE COMPETENTE, TUTTAVIA, DOVRÀ ESSERE

PRODOTTA NELLA SUCCESSIVA ED EVENTUALE FASE DI COMPROVA DEL REQUISITO.

LO STESSO DICASI PER LA DOMANDA N. 6) IN RELAZIONE AL REQUISITO DI CUI AL

PUNTO 2) DEL PAR. 4.2.C).

5) Con riferimento ai paragrafi “4.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –

“4.2.c) “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare di gara - atteso

quanto stabilito dal paragrafo “6.3. DGUE” del disciplinare secondo cui “Il

Documento di Gara Unico Europeo-DGUE e gli allegati richiesti al precedente

paragrafo comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono le

relative certificazioni ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, fermi

restando gli obblighi di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti a seguito

dell’aggiudicazione”, si chiede di chiarire se, in caso di concorrente non stabilito in

Italia, in relazione alla partecipazione al Lotto A nonché ai Lotti B e C, il possesso del

requisito di cui al punto 2) del par. 4.2.c) suindicato – avente ad oggetto la

“pregressa esperienza di almeno 3 anni nel settore dei servizi postali, turistici,

viaggi ovvero in settori analoghi a favore dell’utenza; se in possesso di un volume di

utenti annui in Russia e/o in ogni altro singolo Paese, eccetto la Russia, non

inferiore a (..) per singolo anno negli ultimi 3 anni” (pag. 15) – debba essere

dichiarato esclusivamente all’interno della domanda di partecipazione oppure se

tale requisito debba essere dichiarato anche all’interno del DGUE nella Parte IV,

Sezione C: “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c),

del Codice)”.

SI VEDA RISPOSTA DOMANDA N. 3

6) Con riferimento ai paragrafi “4.Requisiti speciali e mezzi di prova” – “4.2.c)

“Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare - atteso quanto

stabilito dal paragrafo “6.3. DGUE” del disciplinare secondo cui: “Il Documento di

Gara Unico Europeo-DGUE e gli allegati richiesti al precedente paragrafo

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comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono le relative

certificazioni ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, fermi restando gli

obblighi di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti a seguito

dell’aggiudicazione”(pag. 15) - si chiede di confermare che, in caso di concorrente

non stabilito in Italia, in relazione alla partecipazione al Lotto A nonché ai Lotti B e

C, il possesso del requisito di cui al punto 2 del par. 4.2. c) suindicato deve essere

solo dichiarato nella fase di prequalifica, senza dover allegare alla domanda di

partecipazione la dichiarazione formale rilasciata dall’Autorità pubblica

competente. Si chiede altresì di confermare che la predetta dichiarazione è da

produrre esclusivamente nella successiva fase di comprova del requisito.

SI VEDA RISPOSTA DOMANDA N. 4

7) Con riferimento ai paragrafi “4. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –

“4.2.c) Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare, sia

relativamente al Lotto A che ai Lotti B e C, si chiede di voler precisare quali sono le

Autorità pubbliche competenti a rilasciare la dichiarazione formale a comprova del

possesso del seguente requisito di cui al punto 2) del par. 4.2.c) suindicato:

“pregressa esperienza di almeno 3 anni nel settore dei servizi postali, turistici,

viaggi ovvero in settori analoghi a favore dell’utenza; se in possesso di un volume di

utenti annui in Russia e/o in ogni altro singolo Paese, eccetto la Russia, non

inferiore a (..) per singolo anno negli ultimi 3 anni (..)”.

LE AUTORITÀ PUBBLICHE COMPETENTI CUI SI FA RIFERIMENTO SONO QUELLE CHE

CIASCUNO STATO – A SECONDA DEL PAESE IN CUI SI È SVOLTA L’ATTIVITÀ

ANALOGA MEGLIO PRECISATA NEL DISCIPLINARE – PREPONE AL RILASCIO DELLA

DICHIARAZIONE RICHIESTA. (LO STESSO DICASI PER LA PARTE FINALE DELLA

DOMANDA N. 15).

8) Con riferimento ai paragrafi “4. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –

“4.2.b) Requisiti di capacità economica e finanziaria” del disciplinare, si chiede di

confermare che la dichiarazione del fatturato globale può essere fornita dalla

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società holding in quanto espressione di un gruppo internazionale (una

multinazionale) che consolida i fatturati delle società controllate che operano nei

diversi paesi. Si chiede altresì di confermare che la predetta dichiarazione non deve

essere allegata alla domanda di partecipazione, ma deve essere prodotta

esclusivamente nella successiva fase di comprova del requisito.

Con riferimento ai paragrafi “4.2.b) Requisiti di capacità economica e finanziaria”

del disciplinare, ci sono dubbi ulteriori sul requisito del fatturato globale in caso di

partecipazione a più lotti? Ad esempio, in caso di presentazione del numero

massimo di offerte (i.e. 7 offerte, secondo lo schema di gara combinatorio), il

requisito di fatturato globale richiesto deve ritenersi maggiore o uguale a quello

necessario per la presentazione di un numero minore di offerte (si pensi al caso

della presentazione di tre sole offerte rispettivamente nei lotti A, B e C)?. La

previsione del disciplinare al riguardo è molto sintetica e potrebbe essere utile un

ulteriore chiarimento sul punto.

NO. IL REQUISITO DEL FATTURATO DEVE ESSERE DICHIARATO E POSSEDUTO

DIRETTAMENTE DALLA SINGOLA SOCIETÀ PARTECIPANTE, ANCHE MEDIANTE

L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO.

LA DICHIARAZIONE CHE CERTIFICA IL POSSESSO DEL REQUISITO VA PRODOTTA

SOLO NELLA SUCCESSIVA FASE DI COMPROVA DEL REQUISITO.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE A TUTTI E TRE I LOTTI (A, B E C), TANTO

SINGOLARMENTE QUANTO CON OFFERTA COMBINATORIA, IL VALORE DEL

FATTURATO RICHIESTO È DATO DAI VALORI INDICATI AL PAR. 4.2.B) (V. P. 9).

PER ESEMPLIFICARE: IL CONCORRENTE CHE PRESENTA UNA PROPOSTA SINGOLA

PER IL LOTTO B, UNA PROPOSTA SINGOLA PER IL LOTTO C E UNA PROPOSTA

COMBINATA PER I LOTTI B E C DOVRÀ DIMOSTRATO DI POSSEDERE UN FATTURATO

PARI A € 2.155.540,00 + € 1.790.020,00.

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9) Con riferimento ai paragrafi “7.PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2

Attribuzione dei punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più

precisamente alla lettera “b) Punteggi per Standard di qualità (punteggio massimo

10 punti)” del citato par. 7.2, si chiede di voler precisare quali sono i mezzi ammessi

a comprova del requisito “b.2) Verifica di audit indipendenti certificati nell’ultimo

triennio”.

Si chiede altresi’ conferma se i mezzi a comprova di tale requisito devono essere

allegati alla domanda di partecipazione o meno.

IL MEZZO DI COMPROVA DEL REQUISITO “B.2) VERIFICA DI AUDIT INDIPENDENTI

CERTIFICATI NELL’ULTIMO TRIENNIO” E’ LA RELAZIONE FINALE DELL’ORGANISMO DI

AUDIT.

ANCHE IN QUESTO CASO IL DOCUMENTO VA PRODOTTO SOLO OVE RICHIESTO

DALLA STAZIONE APPALTANTE NEL CORSO DELLA SUCCESSIVA ED EVENTUALE FASE

DI COMPROVA DEL REQUISITO

10) Con riferimento ai paragrafi “7. PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2

Attribuzione dei punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più

precisamente alla lettera “a) Punteggi per capacità tecnica e professionale

(punteggio massimo 28)”, si chiede di precisare, relativamente al punto “1.d)

Settore Visti”, cosa si intenda per “numero di Centri gestititi nel mondo (esclusa la

Russia) per singolo Paese”. Si chiede inoltre di chiarire, ai fini della comprova del

requisito, se sia sufficiente la dichiarazione di una sola Autorità consolare

competente che certifica il numero di Centri gestiti in un singolo Paese (esclusa la

Russia) per conto di quella Autorità consolare.

Si chiede altresì conferma se i mezzi a comprova di tale requisito devono essere

allegati alla domanda di partecipazione o meno.

RIGUARDO ALLA PRIMA DOMANDA, CHE SEMBREREBBE CHIEDERE UNA

DEFINIZIONE DEL CENTRO VISTI, SI RICHIAMA L’ART. 1 DEL CAPITOLATO D’APPALTO

(I.E. PER CENTRO VISTI DEVE INTENDERSI L’UFFICIO IN CUI VENGONO SVOLTI

SERVIZI ANALOGHI A QUELLI INDICATI ALL’ART. 1 DEL CAPITOLATO). OCCORRE AL

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RIGUARDO INDICARE PER OGNI SINGOLO PAESE (STATO) NEL MONDO (ESCLUSA LA

RUSSIA) IL NUMERO DI TALI CENTRI.

RIGUARDO ALLA SECONDA DOMANDA, L’AMBASCIATA COMPETENTE POTRA’

PROCEDERE ALLA DICHIARAZIONE RICHIESTA A NOME DI TUTTI I CONSOLATI

DIPENDENTI PRESENTI NEL PAESE DI ACCREDITAMENTO.

ANCHE IN QUESTO CASO IL DOCUMENTO VA PRODOTTO SOLO IN CORSO DELLA

SUCCESSIVA ED EVENTUALE FASE DI COMPROVA DEL REQUISITO.

11) Con riferimento al paragrafo “7. PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2

Attribuzione dei punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più

precisamente alla lettera “b) Punteggi per Standard di qualità (punteggio massimo

10 punti)”, si chiede di precisare quali sono i mezzi ammessi a comprova del

requisito “b.3) Presenza di un Sistema di Gestione documentale (Document

Management System) che consente la corretta registrazione di protocollo,

l’assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la

conservazione dei documenti informatici”.

Si chiede altresi’ conferma se i mezzi a comprova di tale requisito devono essere

allegati alla domanda di partecipazione o meno.

DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DELLA LICENZA (CON L’INDICAZIONE DELLE

FUNZIONALITÀ DEL SOFTWARE). ANCHE IN QUESTO CASO IL DOCUMENTO VA

PRODOTTO SOLO NEL CORSO DELLA SUCCESSIVA ED EVENTUALE FASE DI

COMPROVA DEL REQUISITO

12) Con riferimento alla domanda di partecipazione alla gara, si chiede di

confermare che la società holding che presenta candidatura, in quanto espressione

di un gruppo internazionale possa dichiarare il possesso dei requisiti indicati nella

predetta domanda ai paragrafi “Settori Visti” (pagina 5), “Settori dei servizi postali,

turistici e di viaggio e nei settori similari a favore dell’utenza” (pagina 6) e

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“Standard di Qualità” (pagina 7) per conto delle società controllate che operano nei

diversi paesi, facenti parte dello stesso gruppo.

CIASCUN REQUISITO DEVE ESSERE POSSEDUTO DIRETTAMENTE DALL’OPERATORE

ECONOMICO CHE PARTECIPA ALLA GARA, ANCHE MEDIANTE AVVALIMENTO.

13) Con riferimento al paragrafo “4.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –

“4.2.c) Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare, sia

relativamente al Lotto A che ai Lotti B e C, si chiede di confermare che, ai fini della

dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1), avente ad oggetto “un

numero di propri Centri Visti nella Federazione Russa e/o in ogni altro singolo

Paese, non inferiore a 5”, è sufficiente produrre una dichiarazione formale, firmata

e datata dall’Autorità consolare competente.

SI CONFERMA

14) Con riferimento al paragrafo “4.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” –

“4.2.c) Requisiti di capacità tecnica e professionale” del Disciplinare di gara, sia

relativamente al Lotto A che ai Lotti B e C, si chiede di confermare che, ai fini della

dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 2), avente ad oggetto “un

numero di propri Centri per servizi postali, turistici, viaggi o settori analoghi a

favore dell’utenza nella Federazione Russa e/o in ogni altro singolo Paese, non

inferiore a 5”, è sufficiente produrre una dichiarazione formale, firmata e datata

dall’Autorità pubblica competente. Si chiede altresì di precisare quali sono le

Autorità pubbliche a ciò competenti.

SI CONFERMA. PER L’ULTERIORE DOMANDA SULLE AUTORITÀ VEDI DOMANDA 7

15) Con riferimento al paragrafo “4.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA”, si

chiede di confermare che i documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei

requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e

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professionale, devono essere trasmessi mediante AVCpass anche da parte di

Società concorrente non stabilita in Italia.

SI CONFERMA. SI PRECISA TUTTAVIA CHE GLI AVCPASS SARANNO RICHIESTI SOLO

AI CONCORRENTI INVITATI (E QUINDI NON IN FASE DI PREQUALIFICA) DAL

MOMENTO CHE GLI AVCPASS NON POSSONO ESSERE PRODOTTI DAL SITO

FINTANTO CHE NON RISULTI CONCLUSA LA PROCEDURA DAVANTI AL SIMOG (PER

OTTENERE IL CIG). (SI VEDA ANCHE CHIARIMENIT N. 6).

16) Con riferimento al paragrafo “6.2. PASSOE”, si chiede di confermare che il

documento PASSOE debba essere prodotto anche da parte di una Società

concorrente non stabilita in Italia.

SI CONFERMA. SI VEDA ANCHE IL PUNTO 15.

17) Con riferimento al paragrafo “4.Requisiti speciali e mezzi di prova” – “4.2.c)

Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare, sia relativamente al

Lotto A che ai Lotti B e C, in caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di

precisare, in relazione ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) del par. 4.2.c) suindicato, con

quale criterio quantitativo possono essere ripartiti i requisiti richiesti dai suddetti

punti, considerato che essi devono essere posseduti sia dalla mandataria che dalle

mandanti e dalla mandataria in misura maggioritaria.

In relazione alla partecipazione in forma associata, tramite RTI, si segnala la

rilevanza delle previsione del disciplinare secondo cui “ciascuna impresa del RTI

non potrà assumere una quota di esecuzione eccedente la misura della propria

qualificazione”. Questa previsione costituisce puntuale applicazione dei principi

espressi da una recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

(sentenza n.9 del 27 marzo 2019) secondo cui, in relazione a ciascun componente

del RTI, è necessaria una piena corrispondenza tra requisiti di qualificazione e

requisiti di esecuzione. Si aggiunge inoltre che è importante che le competenze e

specializzazioni dei componenti dell’ATI non siano diverse, bensì coerenti con le

prestazione oggetto del servizio da affidare (i.e. simmetria tra competenze

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possedute e prestazioni assunte dalle imprese raggruppate. Cfr Cons. St., sez. III, 24

aprile 2019, n. 2641).

I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI SIA DALLA MANDANTE CHE DALLA

MANDATARIA MA DA QUEST’ULTIMA IN MISURA MAGGIORITARIA. SI PARLERÀ DI

MAGGIORANZA ASSOLUTA IN CASO DI RTI COMPOSTO DA DUE SOLI OPERATORI

(50,1%) E DI MAGGIORANZA RELATIVA IN CASO DI RTI COMPOSTA DA PIÙ DI DUE

OPERATORI (ES. 40%, 35%, 25%).

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RICHIESTA CHIARIMENTI N. 4

"1. Può l'autorità fornire i volumi delle richieste visti per ogni mese di ogni città

citata nel lotto A, lotto B e lotto C dal 2016 al 2018?

NO PERCHÈ L’ESTRAZIONE DEI DATI RICHIESTI DAL SISTEMA INFORMATICO IN USO

(L-VIS) FORNIREBBE UN'INFORMAZIONE INAFFIDABILE, CONSIDERANDO CHE IL

CAMPO “RESIDENZA” NON È OBBLIGATORIO (SE NON PER ALCUNI PARTICOLARI

TIPI DI VISTO).

2. L'autorità può fornire i volumi delle chiamate ed emails ricevute dal call center

suddivisa per ogni mese e per ogni città del lotto A, lotto B e lotto C dal 2016 al

2018?

NO PERCHE’ QUESTI DATI NON SONO IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE"

3. Può l'autorità chiarire quale sarà il costo approssimativo (in EURO) che deve

essere rimborsato alle commissioni esaminatrici?

IL COSTO CHE DEVE ESSERE SOSTENUTO PER LE COMMISSIONE ESAMINATRICI NON

PUO' ESSERE AL MOMENTO DEFINITO. IL COSTO COMPLESSIVO TUTTAVIA NON

SUPERERA' 10.000 EURO

4. L'autorità può chiarire l'illustrazione con un altro esempio sui criteri di punteggio

nella gara combinata per il lotto A, lotto B e lotto C? (Nicola Dimitri)

CON RIFERIMENTO AL DISCIPLINARE DI GARA ED AL QUESITO PROPOSTO, IN

QUANTO SEGUE SI PRESENTA UN ESEMPIO ADDIZIONALE PER ILLUSTRARE

ULTERIORMENTE L’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI, IN PRESENZA DI PROPOSTE

COMBINATORIE. PER MAGGIORE COERENZA CON LA DOCUMENTAZIONE DI GARA

L’ESEMPIO SI ISPIRA A QUELLO DISCUSSO NEL DISCIPLINARE. LA SUA UTILITÀ

RISIEDE NELL’INTRODURRE OFFERTE DIVERSE DA QUELLE INSERITE NEL

DISCIPLINARE, PER MOSTRARE IN UN CASO ALTERNATIVO COME SI PROCEDA PER

L’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI IN GARE COMBINATORIE.

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ESEMPIO

LE OFFERTE RICEVUTE DALLA STAZIONE DI COMMITTENZA IN QUESTO ESEMPIO

SONO RIASSUNTE NELLA TABELLA 1. LE PROPOSTE IN GRASSETTO IDENTIFICANO

QUELLE VINCENTI, E LA CONSEGUENTE ALLOCAZIONE DEI LOTTI. IN PARTICOLARE, I

LOTTI A E C VENGONO ENTRAMBI ASSEGNATI AL CONCORRENTE 4 MENTRE IL

LOTTO B AL CONCORRENTE 2. QUESTA ASSEGNAZIONE PERMETTE INFATTI ALLA

STAZIONE DI COMMITTENZA DI MASSIMIZZARE IL PUNTEGGIO TOTALE RICEVUTO

SUI TRE LOTTI, IN QUESTO CASO PARI A 192+95=287. INFATTI, PER NESSUN’ALTRA

ASSEGNAZIONE ALTERNATIVA DEI LOTTI, EFFETTUATA SULLA BASE DELLE OFFERTE

RICEVUTE, LA STAZIONE DI COMMITTENZA POTRÀ OTTENERE UN PUNTEGGIO

TOTALE SUPERIORE A 287. NELL’ILLUSTRARE LA MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI

LOTTI IN GARE COMBINATORIE, L’ESEMPIO È INTERESSANTE PER ALMENO DUE

MOTIVI.

i) ANZITUTTO PERCHÉ MOSTRA COME UNA PROPOSTA COMBINATORIA, NEL MIGLIORARE LA SOMMA DI QUELLE SINGOLE PRESENTATE PER GLI STESSI LOTTI, PUÒ RENDERE POSSIBILE L’ASSEGNAZIONE DI LOTTI AD UN CONCORRENTE CHE ALTRIMENTI NON NE AVREBBE RICEVUTI. INFATTI, IL CONCORRENTE 5 PRESENTA PROPOSTE SINGOLE PER A E B COSÌ COME LA PROPOSTA COMBINATORIA PER GLI STESSI LOTTI. LA SOMMA DELLE PROPOSTE SINGOLE PER A E B È PARI A 85+80=165 MENTRE QUELLA COMBINATORIA PER GLI STESSI LOTTI PARI A 192, MOLTO PIÙ ELEVATA QUINDI. SE NON AVESSE PRESENTATO QUELLA COMBINATORIA NON AVREBBE AVUTO IN ASSEGNAZIONE ALCUN LOTTO, PUR AVENDO PRESENTATO QUELLE SINGOLE. CIÒ PERCHÈ IN ASSENZA DELLA SUA OFFERTA COMBINATORIA, IL MASSIMO PUNTEGGIO OTTENUTO DALLA STAZIONE DI COMMITTENZA SAREBBE STATO PARI A 280, OTTENUTO MEDIANTE LA PROPOSTA COMBINATORIA DEL CONCORRENTE 1 PER TUTTI E TRE I LOTTI. IN QUESTO CASO QUINDI I TRE LOTTI SAREBBERO ANDATI TUTTI AL PRIMO CONCORRENTE.

ii) IL SECONDO MOTIVO DI INTERESSE DELL’ESEMPIO È CHE LA PROPOSTA COMBINATORIA DI 192 DEL CONCORRENTE 4, NON SOLO IMPLICA CHE LO STESSO CONCORRENTE OTTENGA ORA I LOTTI A E B, MA CHE IL CONCORRENTE 1 NON OTTIENE IN QUESTO CASO ALCUN LOTTO. OVVERO, MENTRE IN ASSENZA DELLA PROPOSTA DI 192 IL PRIMO CONCORRENTE

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OTTENEVA TUTTI I LOTTI ORA NON NE RICEVE AFFATTO. IN QUESTO SENSO, LA PROPOSTA DI 192 È RISULTATA UTILE ANCHE PER IL CONCORRENTE 3, CHE CON LA SUA UNICA PROPOSTA RICEVE ORA IL LOTTO B, CHE ALTRIMENTI NON AVREBBE RICEVUTO, COSÌ COME È RISULTATA CRITICA PER IL CONCORRENTE 1.

Tabella 1

5. L'Autorità può chiarire se il pagamento di 1 euro deve essere effettuato su base

mensile o trimestrale?

SARA' EFFETTUATO SU BASE TRIMESTRALE

6. Abbiamo una notevole esperienza nel settore dei viaggi e del turismo, tuttavia un

dipartimento governativo potrebbe non fornire tale certificazione, in quanto

potrebbe non essere di loro competenza. Al fine di ottemperare ai requisiti del

disciplinare, possiamo fornire dichiarazioni autocertificate e documenti di

registrazione dell'azienda. Chiediamo all'autorità di accettare gentilmente una

dichiarazione autocertificata dall'offerente o suggerire la modalita' di

documentazione da produrre.

NON SARANNO ACCETTARE AUTOCERTIFICAZIONI IN QUESTO AMBITO POICHE’

DEVE ESSERCI LA GARANZIA CHE L'OPERATORE SIA EFFETTIVAMENTE IN GRADO DI

TRATTARE VOLUMI DI UTENZA PER SERVIZI GOVERNATIVI DI DETERMINATE

DIMENSIONI. PERTANTO TALE GARANZIA DEVE PROVENIRE DA ENTI PUBBLICI

COMPETENTI.

7. Abbiamo comprovata esperienza nei servizi di facilitazione del visto per diverse

missioni in tutto il mondo e abbiamo copie del contratto o lettera formale

dell'autorità pubblicata nel sito web dell'Autorità come prova documentale. Al fine

di soddisfare tale requisito, chiediamo all'autorità di accettare gentilmente la

A B C A,B A,C B,C A,B,C

Concorrente 1 94 50 90 160 280

Concorrente 2 95

Concorrente 3 90 60 60 170 160 150 270

Concorrente 4 85 80 192

Concorrente 5 92 80 190 250

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dichiarazione autocertificata insieme alle copie del contratto in quanto alcune

amministrazioni non consentano il rilascio della richiesta dell'amministrazione

appaltante.

NON SARANNO ACCETTATE AUTOCERTIFICAZIONI IN QUESTO AMBITO POICHE’

DEVE ESSERCI LA GARANZIA CHE L'OPERATORE SIA EFFETTIVAMENTE IN GRADO DI

TRATTARE VOLUMI DI UTENZA PER SERVIZI GOVERNATIVI DI DETERMINATE

DIMENSIONI. PERTANTO TALE GARANZIA DEVE PROVENIRE DAI CONSOLATI

COMPETENTI. COME CONSOLATO, LA SCRIVENTE AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE HA SPESSO CERTIFICATO IL PROPRIO "OUTSOURCER" PER ALTRE

GARE.

8.in assenza di un DGUE valido a livello nazionale potreste mettere a disposizione

un modello uniforme per tutti i concorrenti, o dobbiamo utilizzare il modello di

DGUE da noi impiegato nelle ultime gare indette da altre Ambasciate e/o Consolati

italiani?

OGNI INFORMAZIONE RELATIVA AL DGUE E' REPERIBILE ALL'INDIRIZZO WEB

INDICATO NEL DISCIPLINARE. AD OGNI BUON CONTO è STATO PUBBLICATO UN

MODELLO DGUE (VEDI CHIARIMENTI N. 6)

9.Quale e’ la lista di documenti da caricare nel sistema ANAC- Passoe necessari per

la prequalificazione?

OGNI INFORMAZIONE RELATIVA A PASSOE E' INDICATA NEL SITO DELLA

COMPETENTE AUTORITA' ANTICORRUZIONE. SI VEDA QUANTO DETTO AL PUNTO

15 DEI CHIARIMENTI N. 3

V. INOLTRE SU PASSOE, PUNTO 2 DELLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 6.

10.Anac , la tassa anti corruzione a quanto ammonta per ogni singolo Lotto A, B, C?

Dovranno essere pagate entro il 6 di Settembre?

OGNI INFORMAZIONE RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI ANAC E' INDICATA NEL SITO

DELLA COMPETENTE AUTORITA' ANTICORRUZIONE.

VA PRECISATO CHE IL CONTRIBUTO ANAC PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE È

DOVUTO SOLO SUCCESSIVAMENTE DALLE SOLE IMPRESE INVITATE A PRESENTARE

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L’OFFERTA. NELLA FASE DI PREQUALIFICA NULLA È DOVUTO. IL CONTRIBUTO È

CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELL’OFFERTA, QUINDI, VA PAGATO SOLO DALLE

IMPRESE INVITATE A PRESENTARLA, UNA VOLTA CONCLUSA LA FASE DI

PREQUALIFICA E OTTENUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE IL CIG.

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RICHIESTA CHIARIMENTI N. 5

LOTTO A - Mosca

1. Punto 7 (Formazione professionale del personale)

Chiediamo delucidazioni in merito a questo punto: Il personale deve dare prova di

formazione professionale semestrale/annuale già nel curriculum, o si provvederà a

fornirla dopo l’assunzione?

IL DETTAGLIO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE CON L’OFFERTA SARÀ

SPECIFICATO NELLA LETTERA DI INVITO.

2. LOTTO B

EKATERINBURG, NIZHNY NOVGOROD, VLADIVOSTOK, UFA, TYUMEN, PERM;

KHABAROVSK, KALININGRAD, CHELYABINSK, NOVOSIBIRSK, IRKUTSK,

KRASNOYARSK, TULA, OMSK

1. Punto 1 (Presenza di centri visti in tutte le città)

Non vi sono delucidazioni in merito al principio del punteggio, nel caso in cui

indicassimo meno di 14 centri visti.

Vi chiediamo di fornirci maggiori informazioni in merito a questo punto.

NEL CASO RIPORTATO, SI TRATTA DI CRITERI QUANTITATIVI E NON DISCREZIONALI

(V. TABELLE SINOTTICHE DEI PUNTEGGI). IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO 1 (13

PUNTI) SARA’ RICEVUTO SOLO SE VI SONO CENTRI VISTI IN TUTTE LE AREE DI

INTERESSE PRIORITARIO INDICATE. IN CASO CONTRARIO, VERRANNO ASSEGNATI

PUNTEGGI IN BASE A QUANTO PREVISTO AL PUNTO 2

2.2 In base all’oggetto del LOTTO, deduciamo che i punti 12 -15 (funzionalità,

reputazione, qualità, stile e arredo di tutti i centri visti di Mosca) dovrebbero essere

indicati come “Funzionalità, Reputazione, Qualità, Stile e Arredo dei centri visti nelle

regioni del LOTTO”?

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NELLE TABELLE SINOTTICHE DEI LOTTI B E C IN ALCUNI PUNTI SI FA ERRONEAMENTE

RIFERIMENTO A MOSCA. VA CHIARITO CHE TRATTASI DI ERRORE MATERIALE.

2.3. Abbiamo capito bene che non è necessaria la conoscenza della lingua italiana da

parte del personale dei centri visti di questo LOTTO?

CORRETTO.

3. LOTTO C.

KAZAN, KRASNODAR, SAMARA, VORONEZH, ROSTOV-ON-DON, BELGOROD,

STAVROPOL, VOLGOGRAD (4 città con interesse prioritario)

3.1. Punto 1 (presenza di centri visti in tutte le città)

Non vi sono delucidazioni in merito al principio del punteggio, nel caso in cui

indicassimo meno di 9 centri visti. Vi chiediamo di fornirci maggiori informazioni in

merito a questo punto.

NEL CASO RIPORTATO, SI TRATTA DI CRITERI QUANTITATIVI E NON DISCREZIONALI

(V. TABELLE SINOTTICHE DEI PUNTEGGI). IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO 1 (14

PUNTI) SARA' RICEVUTO SOLO SE VI SONO CENTRI VISTI IN TUTTE LE AREE DI

INTERESSE PRIORITARIO INDICATE. IN CASO CONTRARIO, I PUNTEGGI SARANNO

ASSEGNATI IN BASE A QUANTO PREVISTO AL PUNTO 2

3.2 In base all’oggetto del LOTTO, deduciamo che i punti 12 -15 (funzionalità,

reputazione, qualità, stile e arredo di tutti i centri visti di Mosca) dovrebbero essere

indicati come “Funzionalità, Reputazione, Qualità, Stile e Arredo dei centri visti nelle

regioni del LOTTO”?

V. SOPRA PUNTO 2.2.

3.3. Vi sono delle irregolarità nella documentazione.

Alla pagina 3 del Disciplinare e nella pubblicazione TED sono citate 8 regioni (non

viene inclusa Lipetsk), mentre a pagina 44 del Disciplinare e nel Capitolato, Lipetsk è

inclusa nell’elenco delle città del LOTTO C.

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Quale di queste informazioni è da ritenersi corretta?

LIPETSK E' DA CONSIDERARSI INCLUSA NELL'ELENCO, COME DA PAGINA 44 DEL

DISCIPLINARE E DA CAPITOLATO. PER UN ERRORE MATERIALE, LIPETSK NON

APPARE A PAGINA 3 DEL CAPITOLATO E NELLA CONSEGUENTE PUBBLICAZIONE TED.

3.4. Nella TABELLA SINOTTICA LOTTO C, ai punti 1-3 (presenza, dimensioni e

collocazione dei centri visti nelle città con un interesse prioritario) sono menzionate 7

città, invece delle 4 città su cui c’è un interesse prioritario.

ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN ERRORE MATERIALE (UN REFUSO). VALE

QUANTO INDICATO AL PUNTO 2 (PG 45: SAMARA, KAZAN, ROSTOV-ON-DON,

VOLGOGRAD)

3.5 Il numero medio di visti rilasciati negli ultimi 3 anni è il medesimo per i LOTTI B e

C (71851). Chiediamo di fornirci informazioni reali in merito a questo punto.

NEL TRIENNIO 2016-2018 (COMPRESO) IL NUMERO MEDIO DI VISTI PER IL LOTTO B

E’ STATO DI 71.851 E PER IL LOTTO C E’ STATO DI 59.667. SI E’ TRATTATO DI UN

REFUSO NEL TESTO.

3.6 Abbiamo capito bene che non è necessaria la conoscenza della lingua italiana da

parte del personale dei centri visti di questo LOTTO?

CORRETTO. NON E' NECESSARIA LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA NEI

LOTTI B E C

4. Per tutti i LOTTI

4.1 Quali sono i criteri/principi per determinare gli indicatori di qualità (ottimo,

pienamente soddisfacente, soddisfacente, poco soddisfacente, insoddisfacenti)?

I CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE SONO INDICATI

PER OGNI ELEMENTO DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE, COME INDICATI NELLE

TABELLE SINOTTICHE. AD ESEMPIO: PUNTO 10) SICUREZZA INFORMATICA - I centri

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visti dovranno possedere adeguate misure di sicurezza informatica allo scopo di

evitare che i dati e la documentazione degli utenti richiedenti visti possano essere

trafugati o conosciuti senza autorizzazione. I concorrenti dovranno presentare per

ognuno dei centri visti che intendono proporre un piano di sicurezza e sorveglianza

informatica che permetta di determinare le misure di sicurezza in dotazione

all’hardware disponibile; di conoscere e valutare tutti i dispositivi e le procedure

previste per la sicurezza e la protezione dei dati personali e dell’hardware. L’offerta

dovrà anche prevedere un piano di dematerializzazione delle pratiche Visto per

l’archiviazione informatica e prevedere la consegna periodica dei dati su supporto

informatico all’Ufficio.

4.2 Nei sotto paragrafi 1 e 2 dell’articolo) (pagina 9) del documento Disciplinare di

Gara, è indicato che un candidato può partecipare, qualora vengano soddisfatte le

condizioni elencate in tali sotto paragrafi.

Dunque: le condizioni elencate nel sotto paragrafi 1 e 2 devono essere rispettate

tutte contemporaneamente, oppure è sufficiente soddisfarne una soltanto?

SI CONFERMA CHE I REQUISITI SONO ALTERNATIVI. QUINDI E' SUFFICIENTE

RISPETTARE UNO DEI REQUISITI INDICATI.

4.3 Nel sotto paragrafo 2 dell’articolo 4.2.c) (pagina 9) del documento Disciplinare di

Gara, è indicato che un candidato deve confermare la propria esperienza,

presentando un “certificato attraverso una dichiarazione formale, firmata e datata

dall’Autorità pubblica competente”.

Vi chiediamo dunque di fornirci un esempio di quale sia l’Autorità pubblica che,

secondo il Consolato Generale, ha il diritto e le competenze per certificare le

informazioni richieste.

QUALSIASI AUTORITA' PUBBLICA DA CUI DIPENDONO O CONSEGUONO LE

AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE INDICATE. AD

ESEMPIO: ENTI PUBBLICI COMPETENTI PER LE LICENZE PER TOUR OPERATOR O

SERVIZI POSTALI O ALTRA ATTIVITA' RIVOLTA A UTENZA O CLIENTELA.

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4.4. Conformemente ai requisiti elencati nell’articolo 4.2.c) (pagina 9) del

documento Disciplinare di Gara, il candidato deve dare prova dell’esperienza di

lavoro nel settore visti: almeno 200.000 visti l’anno per il Lotto A, almeno 50.000 visti

l’anno per i Lotti B e C.

Dunque, è giusto intendere che, nel caso un candidato voglia presentare la propria

candidatura contemporaneamente per tutti e tre i lotti deve dare prova della sua

esperienza nel settore visti per l’ammontare di 300.000 visti l’anno, o basta

confermare l’esperienza nell’elaborazione di 200.000 visti l’anno?

UN OFFERENTE CHE INTENDA CANDIDARSI PER I LOTTI A, B E C DOVRA'

DIMOSTRARE UN VOLUME PARI A 300.000 VISTI ANNUI (200.000+50.000+50.000)

4.5. Abbiamo inoltre un’altra domanda in merito al sotto paragrafo b del paragrafo 2

dell’articolo 7.2 (pagina 18) del documento Disciplinare di Gara. Se uno dei

partecipanti del consorzio possiede il certificato ISO/IEC:27001, mentre un altro

partecipante del medesimo consorzio possiede il certificato ISO 9001:2015, il

consorzio riceverà 4 punti per questo paragrafo. È corretto?

E' CORRETTO

4.6. Abbiamo ancora un’altra domanda in merito al sotto paragrafo b del paragrafo 2

dell’articolo 7.2 (pagina 18) del documento Disciplinare di Gara, poiché i servizi

verranno forniti nel territorio della Federazione Russa, i certificati ISO/IEC:27001

e ISO/IEC:27001, emessi dall’Autorità Russa per le Certificazioni, sono riconosciuti

dal Consolato Generale al fine dell’ottenimento dei punti per questo paragrafo?

I CERTIFICATI EMESSI DALL'AUTORITA' RUSSA PER LE CERTIFICAZIONI SARANNO

RICONOSCIUTI.

4.7. Nel sotto paragrafo b dell’articolo 8 TABELLA SINOTTICA DEI PUNTEGGI DEL

LOTTO A dell’articolo 9.3. (pagina 26) del documento Disciplinare di Gara, si legge che

sarà fornita “assistenza per la prenotazione dei viaggi”.

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Vi chiediamo gentilmente di chiarirci cosa significa esattamente. Qualora ci si riferisca

ai biglietti aerei, questi dovrebbero essere già forniti insieme al pacchetto di

documenti previsti per il rilascio del visto.

UNA DELLE RAGIONI DI DINIEGO DEL VISTO E' LA DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO

INAFFIDABILE O NON VERIFICABILE (A CAUSA DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME

ON-LINE). AVERE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'UTENZA AL FINE DI EVITARE

TALI PROBLEMI COMPORTERA' L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PREVISTO.

L'ASSISTENZA DEVE ESSERE FORNITA IN LOCO ED ESSERE FINALIZZATA ALLA

CORRETTA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA VISTO. SI LASCIA AGLI OPERATORI

TROVARE LE SOLUZIONI MIGLIORI E DESCRIVERLE, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL

PUNTEGGIO.

4.8. Vi chiediamo gentilmente di fornirci le statistiche dei visti rilasciati per ogni città

di ciascun lotto per l’anno 2018.

L’ESTRAZIONE DEI DATI RICHIESTI DAL SISTEMA INFORMATICO IN USO (L-VIS)

FORNIREBBE UN'INFORMAZIONE INAFFIDABILE, CONSIDERANDO CHE IL CAMPO

“RESIDENZA” NON È OBBLIGATORIO (SE NON PER ALCUNI PARTICOLARI TIPI DI

VISTO).

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 6

Sarebbe possibile sapere quando codesto consolato caricherà il formato del DGUE

sul sito web

UN MODELLO DI DGUE E RELATIVE LINEE GUIDA PER LA SUA COMPILAZIONE PUO’

ESSERE REPERITA AL SEGUENTE LINK:

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-

dgue

AVC Pass: i CIGs dei tre lotti sono adesso visibili nel sistema. Tuttavia nella fase di

compilazione dell’AVCPass, per la creazione del PASSOe, il sistema non ha

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permesso il caricamento dei documenti aziendali. Può confermare quindi che i

documenti aziendali non sono richiesti né nel sistema AVCPass né in originale nella

busta che verrà consegnata entro il 21 Ottobre per la partecipazione alla gara.

SI CONFERMA CHE L’ATTUALE VERSIONE DI AVCPASS NON SUPPORTA ANCORA LA

FASE DI PRE-QUALIFICA NELLE PROCEDURE RISTRETTE. GLI OPERATORI ECONOMICI

SONO PERTANTO ABILITATI ALLA PRODUZIONE DEL PASSOE SOLO A PARTIRE DALLA

SUCCESSIVA FASE DI INVITO, PREVIA COMUNICAZIONE AL SISTEMA SIMOG DA

PARTE DEL CONSOLATO GENERALE, IN QUALITA’ DI STAZIONE AGGIUDICATRICE,

DELLA DATA DI INVIO DELLA LETTERA DI INVITO E DELLA DATA DI SCADENZA PER LA

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

SI CONFERMA PERTANTO CHE PASSOE E RELATIVI DOCUMENTI AZIENDALI NON

SONO RICHIESTI IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 7

Le domande riguardano il documento (disciplinare): 1. Richiede almeno 3 anni di esperienza nei settori dei visti e nel settore postale (art. 4.2.(c)). Tuttavia, nell’Art. 4.2 (b) viene sottolineato che “se le informazioni sul fatturato non sono disponibili, per le società che hanno iniziato l’attività meno di 3 anni fa, i requisiti di fatturato devono essere correlati al periodo di attività”. Secondo il nostro punto di vista, qui è presente una contraddizione. Si prega di fornire un chiarimento in relazione a questo punto. A PRESCINDERE DALLA POSSIBILITA’ DI RICORSO AGLI ISTITUTI DELL’AVVALIMENTO OVVERO DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE, GLI OPERATORI CHE HANNO INIZIATO LA PROPRIA ATTIVITA’ DA MENO DI 3 ANNI POTRANNO PARTECIPARE ED ESSERE AMMESSI PURCHE’ DIMOSTRINO IL POSSESSO DEL REQUISITO IN RELAZIONE ALLA VIGENZA DELLA LORO ATTIVITA’; AD ESEMPIO DIMOSTRANDO IL VOLUME DI PRATICHE VISTI NON INFERIORE A QUANTO RICHIESTO DAL DISTINTO LOTTO CUI INTENDE PARTECIPARE PER OGNI SINGOLO ANNO DI ATTIVITA’ (ES. 200.000 PRATICHE VISTI PER OGNI SINGOLO ANNO DI ATTIVITA’ PER IL LOTTO A; 50.000 PRATICHE VISTI PER I LOTTI RISPETTIVAMENTE B E C).

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2. Nell’Art. 4.2 (c) – parti B, C – viene sottolineato che: “In caso di servizi forniti a clienti privati, occorre confermarlo tramite un originale o copia autenticata dei certificati emessi dal cliente privato, indicanti l’oggetto, l’importo e il periodo di esecuzione”. Secondo quanto è a nostra conoscenza, in questo caso si tratta dei clienti che ricevono i servizi della società-candidata. Inoltre non siamo sicuri della natura del documento (certificato) che deve essere ottenuto dai clienti, vale a dire come realizzare questa richiesta in pratica. Si prega di fornire un chiarimento in relazione a questo punto. NEI SETTORI POSTALI, TURISTICI, VIAGGI O SETTORI ANALOGHI A FAVORE DELL'UTENZA SPESSO I COMMITTENTI SONO SOGGETTI PRIVATI. ESSI SOLITAMENTE SONO CLIENTI DELLA SOCIETA' CANDIDATA. I CERTIFICATI POSSONO QUINDI ESSERE ATTI DI BUONA/REGOLARE ESECUZIONE A FRONTE DI CONTRATTI CONCLUSI. ESSI DEVONO CHIARIRE OGGETTO, IMPORTO E PERIODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO. 3. Nell’Art. 4.3 viene sottolineato che “Il requisito concernente la precedente esperienza nel settore dei visti e in settori simili (come indicato sopra, punto 4.2.c), i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti sia dall’agente che dai committenti. Tale requisito deve essere posseduto in maggior parte dall’agente”. Comprendiamo perfettamente che partecipiamo come un gruppo temporaneo, quindi tutti i membri del gruppo devono possedere l’esperienza nel settore dei visti e in settori simili? Inoltre, questo pone l’accento sul fatto che il leader deve garantire il servizio che è l’oggetto di concessione in misura maggioritaria. Perché? Che cosa significa “in misura maggioritaria”? Come sarà determinato questo livello? Si prega di fornire un chiarimento in relazione a questo punto PREMESSO CHE LA STAZIONE AGGIUDICATRICE INTENDE FAVORIRE AL MASSIMO GRADO POSSIBILE LA PARTECIPAZIONE DEL MERCATO ALLA PRESENTE GARA, FAVORENDO LA FORMAZIONE DI ATI CHE POSSANO INCLUDERE ANCHE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, I REQUISITI POSSEDUTI DAGLI ASSOCIATI POSSONO ESSERE CUMULATI PER PERMETTERE ALLA ATI, UTI SINGULI, DI RAGGIUNGERE I REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. TUTTAVIA I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI SIA DALLA MANDANTE CHE DALLA MANDATARIA MA DA QUEST’ULTIMA IN MISURA MAGGIORITARIA COME

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PREVISTO DAL CODICE APPALTI ITALIANO (SI PARLERA’ DI MAGGIORANZA ASSOLUTA IN CASO DI RTI COMPOSTO DA DUE SOLI OPERATORI E DI MAGGIORANZA RELATIVA IN CASO DI RTI COMPOSTO DA PIU’ DI DUE OPERATORI). 4. Nell’Art. 7 viene sottolineato che la Commissione “verificherà la conformità della documentazione amministrativa”. Che cosa si intende qui per “documentazione amministrativa”? Si prega di fornire un chiarimento in relazione a questo punto. SI INTENDE IL DGUE E LA CERTIFICAZIONE RICHIESTA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI PREQUALIFICA (V. AD ESEMPIO PUNTI 1.B), 1.D), 2.B), 2.D) A PAGINA 18 DEL DISCIPLINARE). 5. Nell’Art. 9.1 (due ultime frasi), comprendiamo perfettamente che dopo la scelta dei 10 migliori candidati il Consolato Generale invierà a detti candidati la lettera d’invito sulla 2° fase di gara d’appalto insieme a un certo “piano economico e finanziario” e i candidati dovranno rispondere al Consolato Generale con la lettera accompagnata dal proprio piano economico e finanziario? Qui non siamo sicuri in merito al “piano economico e finanziario”. Tra l’altro, si tratta di un documento obbligatorio che deve essere fornito dai candidati? Anche i termini per la sua presentazione non sono chiari. Qual è la natura di questo piano? I punti per il piano presentato dal candidato saranno valutati e ottenuti oppure no? Si prega di fornire un chiarimento in relazione a questo punto. IL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) E’ OBBLIGATORIO E PREVISTO DALLE NORME IN MATERIA DI CONCESSIONI. VA PRESENTATO INSIEME CON L’OFFERTA ED E’ UN DOCUMENTO ATTO A DIMOSTRARE LA SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA DELL’OFFERTA PRESENTATA ALLA STAZIONE APPALTANTE, COME ANCHE CONFERMATO DALL’AUTORITA’ ANTICORRUZIONE. NON ATTRIBUISCE ALCUN PUNTEGGIO. 6. Nell’Art. 1 viene richiesto di pagare 1 euro per ciascuna richiesta di visto elaborata durante l’esecuzione della concessione. Si prega di fornire un chiarimento, qual è la natura giuridica e la base di tale pagamento (con riferimento alla legge applicabile)? Si prega di fornire un chiarimento in relazione a questo punto. L'INTRODUZIONE DI UN CANONE DI CONCESSIONE E LA SUA QUANTIFICAZIONE SONO DECISIONI CHE ATTENGONO ALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, SECONDO IL PRINCIPIO DI LIBERA AMMINISTRAZIONE. IL CANONE CONCESSORIO

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COPRIRA' I MAGGIORI ONERI IN CAPO AL CONSOLATO GENERALE PER LA GESTIONE, IL COORDINAMENTO, LA SUPERVISIONE ED IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DEI CONCESSIONARI NEI 3 DISTINTI LOTTI.

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 8

Con riferimento al requisito di partecipazione indicato al paragrafo 4.2.c) del

disciplinare di gara:

“al Lotto A

1) se in possesso di pregressa esperienza di almeno 3 anni nel settore dei servizi

relativi allo svolgimento di procedure propedeutiche, connesse o successive

all’attività di rilascio dei visti (v. art. 2 del Capitolato tecnico) […]”; nonché al

successivo capoverso

2) se in possesso di pregressa esperienza di almeno 3 anni nel settore dei servizi

postali, turistici, viaggi ovvero in settori analoghi a favore dell’utenza […]”.

Nonché al paragrafo 4.3 terzultimo capoverso

“Il requisito relativo alla pregressa esperienza nel settore visti e nei settori analoghi

(v. supra, punto 4.2.c) Requisiti di capacità tecnica e professionale) deve essere

posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti. Detto requisito deve essere

posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Si chiede conferma della possibilità di poter soddisfare tale requisito cumulando la

passata esperienza di ciascun operatore raggruppato in ATI od in Consorzio,

mediante la somma degli anni di esperienza di ciascuno di essi, anche qualora uno dei

soggetti riuniti non abbia singolarmente un’esperienza triennale (es. operatore A

attivo sul mercato da 1 anno e 1/2, riunito con operatore B attivo sul mercato da più

di 3 anni).

Potendosi comunque soddisfare il requisito se alcuni componenti ATI o del Consorzio

siano parzialmente sprovvisti di un particolare requisito (purché non del tutto e

purché i restanti partecipanti possano completare il requisito), e sia possibile

beneficiare della sommatoria delle esperienze complessive per ciascuno dei requisiti

tecnici, anche con riferimento al triennio di esperienza.

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Si ritiene che la risposta possa dirsi positiva dal momento che al precedente

paragrafo 4.2.b) è prevista l’ammissibilità di offerte provenienti da soggetti aventi

esperienza al di sotto dei 3 anni dal momento che si prevede che in tale ipotesi:

“Ove informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano

iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati

al periodo di attività. possibilità per operatori”

È AMMESSO IL CUMULO DEI REQUISITI. V. RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTI N.

7, PUNTO 1 E 3.

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 9

1. Disciplinare di gara – Requisiti di partecipazione – Paragrafo 4.2.c) “Requisiti di

capacità tecnica e professionale” - Lotti A-B-C.

In relazione all’oggetto si chiede di chiarire se il concorrente debba possedere

entrambi i punti 1 e 2 del requisito di cui al paragrafo 4.2.c del Disciplinare di gara,

oppure se tali punti possano considerarsi alternativi tra loro.

I REQUISITI SONO ALTERANTIVI. SI VEDA RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTI N. 3,

PUNTO 2 E PUNTO 17; RICHIESTA CHIARIMENTI N.7, PUNTO 1 E PUNTO 3;

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 8;

2. Disciplinare di gara – Requisiti di partecipazione – Paragrafo 4.3 “Requisiti di

capacità tecnica e professionale” Lotto A-B-C. “… in Russia e/o in ogni altro singolo

paese eccetto la Russia…”

Si chiede di chiarire se i requisiti relativi ai visti e ai centri possano essere soddisfatti a

livello di Raggruppamento e non necessariamente da una singola azienda. Ad

esempio: può ritenersi corretto il caso in cui la mandataria dichiara 150.000 visti e 4

centri visti in un singolo paese e una mandante dichiara 50.000 visti e 1 centro visti in

un singolo paese (differente da quello della mandataria)?

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I REQUISITI POSSONO ESSERE SODDISFATTI CUMULATIVAMENTE DALL’ATI.

V. ANCHE RICHIESTA CHIARIMENTI 3, PUNTO 17

3. Disciplinare di gara – Requisiti di partecipazione – Paragrafo 4.3 “Requisiti di

capacità tecnica e professionale” pag.11 “Il requisito relativo alla pregressa

esperienza nel settore visti e nei settori analoghi (v. sopra, punto 4.2.c) Requisiti di

capacità tecnica e professionale) deve essere posseduto sia dalla mandataria che

dalle mandanti.

Nel caso in cui il concorrente debba soddisfare entrambi i punti del requisito 4.2.c si

chiede di confermare che un’azienda che partecipa in RTI, come mandataria o come

mandante:

• deve necessariamente possedere, come requisito di partecipazione, una pregressa

esperienza nel settore visti (di cui al punto 1 del requisito) oppure nel settore dei

servizi postali, turistici e viaggi o servizi analoghi (di cui al punto 2 del requisito)

• non deve necessariamente possedere entrambe le esperienze. Fermo restando,

ovviamente, che il RTI nel suo complesso debba coprire tutti i punti richiesti dal

requisito.

I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CUI AL PUNTO 4.2.C SONO ALTERNATIVI.

VEDI RICHIESTA CHIARIMENTI N.3, PUNTO 17

4. Disciplinare di gara – Requisiti di partecipazione – Paragrafo 4.3 “Requisiti di

capacità tecnica e professionale” pag.11 “Il requisito relativo alla pregressa

esperienza nel settore visti e nei settori analoghi (v. sopra, punto 4.2.c) Requisiti di

capacità tecnica e professionale) deve essere posseduto sia dalla mandataria che

dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla

mandataria”

Nel caso in cui il concorrente debba soddisfare entrambi i punti del requisito 4.2.c), si

chiede di chiarire cosa si intende per misura maggioritaria.

In particolare, si chiede di chiarire quale dei seguenti casi sia corretto:

a. La mandataria soddisfa in misura maggioritaria il punto 1 del requisito 4.2.c) cioè

possiede in misura maggioritaria sia il requisito relativo al numero di visti annui sia il

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requisito relativo al numero dei centri. La mandataria non soddisfa necessariamente

in misura maggioritaria il punto 2 del requisito 4.2.c)

b. La mandataria soddisfa in misura maggioritaria il punto 2 del requisito 4.2.c) cioè

possiede in misura maggioritaria sia il requisito relativo al volume di utenti annui sia il

requisito relativo al numero dei centri. La mandataria non soddisfa necessariamente

in misura maggioritaria il punto 1 del requisito 4.2.c)

c. La mandataria soddisfa in misura maggioritaria sia il punto 1 che il punto 2 del

requisito 4.2.c).

SI CONFERMANO CORRETTE LE IPOTESI A) E B)

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 10

Con riferimento ai paragrafi “4.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” – “4.2.c)

Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare, si chiede di confermare

che – con riguardo sia al Lotto A che ai Lotti B e C – in relazione al requisito di cui al

punto 2) del par. 4.2.c), il riferimento ai servizi postali, turistici, viaggi o settori

analoghi, deve essere inteso in senso alternativo e cioè che, ai fini della

partecipazione, è sufficiente che il requisito (ad esempio, la pregressa esperienza) sia

stato maturato nei soli servizi postali, o, in alternativa, nei soli servizi turistici, o,

ancora, in alternativa, nei soli servizi viaggi.

SI CONFERMA. I REQUISITI RICHIESTI PER SERVIZI POSTALI, TURISTICI, VIAGGI O

SETTORI ANALOGHI SONO DA CONSIDERARE ALTERNATIVI AI FINI DELLA

PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Con riferimento ai paragrafi “7. PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2 Attribuzione dei

punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più precisamente alla lettera “a)

Punteggi per capacità tecnica e professionale (punteggio massimo 28)”, si chiede di

confermare che, relativamente al punto 2°), ai fini dell’attribuzione del relativo

punteggio, è sufficiente l’esperienza in Russia maturata in uno solo dei servizi ivi

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indicati (i.e. servizi postali, servizi turistici, servizi viaggi), tale per cui, ad esempio, al

concorrente che possiede in Russia un’esperienza di oltre 10 anni nei soli servizi

turistici sono riconosciuti 3 punti.

SI CONFERMA. AL CONCORRENTE CHE POSSIEDE IN RUSSIA UN’ESPERIENZA DI

OLTRE 10 ANNI NEI SOLI SERVIZI TURISTICI E/O POSTALI E/O VIAGGI E/O SETTORI

ANALOGHI SONO RICONOSCIUTI 3 PUNTI

Con riferimento ai paragrafi “7. PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2 Attribuzione dei

punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più precisamente alla lettera “a)

Punteggi per capacità tecnica e professionale (punteggio massimo 28)”, si chiede di

confermare che, relativamente al punto 2b), ai fini dell’attribuzione del relativo

punteggio, sono sufficienti i centri attualmente gestiti in Russia in uno solo dei servizi

ivi indicati (i.e. servizi postali, servizi turistici, servizi viaggi), tale per cui, ad esempio,

al concorrente che gestisce in Russia oltre 15 centri nei soli servizi turistici sono

riconosciuti 2 punti.

SI CONFERMA.

Con riferimento ai paragrafi “7. PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2 Attribuzione dei

punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più precisamente alla lettera “a)

Punteggi per capacità tecnica e professionale (punteggio massimo 28)”, si chiede di

confermare che, relativamente al punto 2c), ai fini dell’attribuzione del relativo

punteggio, è sufficiente l’esperienza nel resto del mondo maturata in uno solo dei

servizi ivi indicati (i.e. servizi postali, servizi turistici, servizi viaggi), tale per cui, ad

esempio, al concorrente che possiede un’esperienza nel resto del mondo di oltre 10

anni nei soli servizi turistici sono riconosciuti 5 punti.

SI CONFERMA.

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Con riferimento ai paragrafi “7. PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2 Attribuzione dei

punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più precisamente alla lettera “a)

Punteggi per capacità tecnica e professionale (punteggio massimo 28)”, si chiede di

confermare che, relativamente al punto 2d), ai fini dell’attribuzione del relativo

punteggio, sono sufficienti i centri attualmente gestiti in uno solo dei servizi ivi

indicati (i.e. servizi postali, servizi turistici, servizi viaggi), tale per cui, ad esempio, al

concorrente che gestisce nel resto del mondo oltre 15 centri per singolo Paese nei

soli servizi turistici sono riconosciuti 4 punti.

SI CONFERMA

Con riferimento al paragrafo “7. PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2 Attribuzione dei

punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più precisamente alla lettera

“b) Punteggi per Standard di qualità (punteggio massimo 10 punti)”, si chiede di

precisare se, con riferimento al criterio “b.2) Verifica di audit indipendenti certificati

nell’ultimo triennio”, l’audit si riferisca alle certificazioni ISO 9001 e 27001 di cui al

precedente criterio b)1 o ad altro.

V. RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1 , PUNTO 1

Con riferimento al paragrafo “7. PRIMA FASE: PREQUALIFICA” – “7.2 Attribuzione dei

punteggi per la fase di prequalifica” del disciplinare e più precisamente alla lettera

“b) Punteggi per Standard di qualità (punteggio massimo 10 punti)”, si chiede di

precisare, con riferimento al criterio “b.3 Presenza di un sistema di gestione

documentale Document Management System” , cosa debba intendersi per “sistema

di gestione dei documentale”, e se tale gestione debba riguardare solo le pratiche di

richiesta del visto o qualsiasi tipo di documento.

PER SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE, SI FACCIA RIFERIMENTO AL DPCM 3

DICEMBRE 2013, IN PARTICOLARE ART. 3 E 5.

IL SISTEMA DI GESTIONE NON DEVE NECESSARIAMENTE RIGUARDARE PRATICHE DI

RICHIESTE VISTO MA DEVE NECESSARIAMENTE RIGUARDARE DOCUMENTI

ATTINENTI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’OPERATORE. TUTTI GLI OPERATORI NEI

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SETTORI AMMESSI IN GARA (V. PUNTI 4.2.C) DEL DISCIPLINARE) POTRANNO

PERTANTO DIMOSTRARE LA PRESENZA DI UN PROPRIO SISTEMA DI GESTIONE

DOCUMENTALE NEI SETTORI DI ATTIVITA’ AMMESSI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE

DEL PUNTEGGIO PREVISTO DAL CRITERIO “B.3 PRESENZA DI UN SISTEMA DI

GESTIONE DOCUMENTALE DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM”.

SUL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE, V. ANCHE PUNTO 11 DELLA RICHIESTA

DI CHIARIMENTI N. 3

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 11

L'articolo 4.2. DISCIPLINARE DI GARA indica: "I documenti richiesti agli operatori

economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante

AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.".

Domanda: Vorremmo sapere se abbiamo inteso correttamente che nella fase di

prequalifica (ovvero entro le 12:30 di venerdì 6 settembre 2019), oltre alla domanda

di partecipazione, ESPD e PASSOE, i candidati devono trasmettere mediante AVCpass

in via telematica i documenti comprovanti Requisiti di idoneità (4.2.(a)), Requisiti di

capacità economica e finanziaria (4.2.(b)) e Requisiti di capacità tecnica e

professionale (4.2.(c))?

A SEGUITO DI VERIFICA CON ANAC, SI INFORMA CHE L'ATTUALE VERSIONE DI

AVCPASS NON SUPPORTA ANCORA LA FASE DI PRE-QUALIFICA NELLE PROCEDURE

RISTRETTE. GLI OPERATORI ECONOMICI SONO PERTANTO ABILITATI ALLA

PRODUZIONE DEL PASSOE SOLO A PARTIRE DALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO,

PREVIA COMUNICAZIONE AL SISTEMA SIMOG DA PARTE DEL CONSOLATO

GENERALE, IN QUALITÀ DI STAZIONE AGGIUDICATRICE, DELLA DATA DI INVIO

DELLA LETTERA DI INVITO E DELLA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

DELLE OFFERTE.

SI CONFERMA CHE PASSOE E RELATIVI DOCUMENTI AZIENDALI NON SONO

RICHIESTI IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

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Relativamente alla conferma dell'esperienza e dei volumi di prestazione dei servizi

postali, turistici e simili, l'articolo 4.2(c) indica la necessità di fornire un’adeguata

dichiarazione in conformità alla legge da parte delle competenti Autorità

Governative. Gli enti statali governativi della Federazione Russa non hanno i registri

che possono quantificare il numero e il periodo dei servizi forniti, di conseguenza non

possono fornire tale dichiarazione, perché nella Federazione Russa non esiste una

legge del genere.

Domanda: Gli enti statali governativi della Federazione Russa non hanno i registri che

possono quantificare il numero e il periodo dei servizi forniti, di conseguenza non

possono fornire tale dichiarazione, in quanto nella Federazione Russa non esiste una

legge del genere. Come dovrebbe comportarsi in questo caso un concorrente della

gara?

SE TRATTASI DI CENTRI O ATTIVITA’ VISTI, LA CERTIFICAZIONE DOVRA’ PROVENIRE

DALLE AUTORITA’ DIPLOMATICHE O CONSOLARI COMPETENTI O DAI RELATIVI

MINISTERI COMPETENTI. SE TRATTASI DI ATTIVITA’ NEI SETTORI DI SERVIZI

POSTALI, TURISTICI E VIAGGI, E SETTORI SIMILARI A FAVORE DELL’UTENZA, V.

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 3, PUNTO 7.

L'articolo 4.2. DISCIPLINARE DI GARA, il paragrafo 4.2 (c): un concorrente deve essere

in possesso di una pregressa esperienza nel settore dei servizi. Tali servizi devono

essere associati alle misure preparatorie per l'ottenimento di un visto o per le azioni

successive (vedi art. 2 dell'offerta Tecnica); esperienza lavorativa di almeno 3 anni;

il concorrente deve avere una certa esperienza nel settore dei servizi postali e

turistici, dei viaggi d'affari o un'esperienza simile in analogo settore economico, con

un'esperienza di almeno 3 anni nel settore del servizio clienti;

il concorrente deve essere in possesso di una pregressa esperienza nel settore dei

servizi. Tali servizi devono essere associati alle misure preparatorie per l'ottenimento

di un visto o per le azioni successive (vedi art. 2 dell'offerta Tecnica); esperienza

lavorativa di almeno 3 anni;

Inoltre, al paragrafo 4.2 (b) vi è la seguente dicitura: Nei casi in cui le informazioni sui

volumi di vendita non sono disponibili, poiché la società opera da meno di tre anni,

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quest'ultima dovrebbe informare circa i volumi delle vendite per tutto il periodo della

sua attività.

Domanda: Vorremmo sapere se abbiamo inteso correttamente che tale requisito

relativo all'esperienza è obbligatorio, e la sua inosservanza comporterà l'esclusione

del concorrente dalla procedura di gara?

V RICHIESTA CHIARIMENTI N. 7, PUNTO 3

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 12

Rileva il Sottoscritto che nel bando sono presenti costi non indicati ed ancor meno

calcolabili, che rendono quasivoglia offerta, un azzardo.

SI TENGA PRESENTE CHE IL PAGAMENTO DEI COSTI SOSTENUTI DALLA STAZIONE

AGGIUDICATRICE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO NON RILEVA PER LA

DETERMINAZIONE DELL’OFFERTA, E SOPRATTUTTO PER L’OFFERTA ECONOMICA

POICHE’ TALI COSTI SARANNO COMPENSATI DAL CONCESSIONARIO A VALERE

SULLE ENTRATE RISULTANTI PROPRIO DALL’ATTIVITA’ DATA IN CONCESSIONE.

in particolare :

"L’Aggiudicatario si impegna, infine, a rimborsare l’Ufficio, in proporzione al lotto

ricevuto, le spese sostenute per la presente procedura di gara, per studi, consulenza

ed assistenza tecnica nonché per le spese connesse alle attività delle Commissioni

giudicatrici. quali sono i costi e dove possono essere controllati ?

I COSTI SOSTENUTI AMMONTANO A CIRCA 250.000 EURO (ANALISI DI MERCATO,

CONVENZIONE ASSISTENZA ALLA STAZIONE AGGIUDICATRICE, PIANO ECONOMICO

E FINANZIARIO, SPESE PREVISTE PER COMMISSIONI DI GARA). CIRCA LO 0.35 PER

CENTO DEL VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELLA CONCESSIONE.

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Inoltre la struttura del bando (dimensione dei locali da adibire all' attivita') sono di

fatto, propedeutici alla conferma degli attuali operatori.

L’AFFERMAZIONE NON E’ UN CHIARIMENTO ED E’ COMUNQUE INFONDATA E NON

CORRISPONDENTE AL VERO

Si richiede a tal proposito di comunicare i costi assenti e se, le dimensioni degli uffici,

si basano su quelle in uso, dagli attuali operatori della precedente gara e si chiede

comunque, che tali costi siano integrati nel bando.

SUI COSTI, V. SOPRA; LE DIMENSIONI DEGLI UFFICI RICHIESTI NEL BANDO NON SI

BASANO SULLE DIMENSIONI DEGLI UFFICI DELL’ATTUALE CONCESSIONARIO

cortesemente, se ritenete di rispondere, si chiede l' utilizzo di posta certificata

(avente valore legale) che si indica come segue: [email protected]

LE RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI, AI SENSI DELLA LEX SPECIALIS, SONO

PUBBLICATE UNICAMENTE SUL PRESENTE DOCUMENTO.

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 13

In relazione al Bando di gara “PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN

CONCESSIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CONNESSE AL

RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA – NUMERO GARA: 7474358 - CON N° 3

LOTTI (A - B - C) CIG: LOTTO A: 79591534D5; LOTTO B: 7959199AC9; LOTTO C:

7959212585”, si pongono i seguenti quesiti e richieste di chiarimento

1) Disciplinare par. 4.2.c) Lotto A: “1) se in possesso di pregressa esperienza di

almeno 3 anni nel settore dei servizi relativi allo svolgimento di procedure

propedeutiche, connesse o successive all’attività di rilascio dei visti (v. art. 2 del

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Capitolato tecnico); se in possesso di un volume annuo di pratiche visti nella

Federazione Russa e/o in ogni altro singolo Paese, eccetto la Russia, non inferiore a

200.000 per singolo anno negli ultimi 3 anni, certificata attraverso una dichiarazione

formale, firmata e datata dall’Autorità consolare competente; se in possesso di un

numero di propri Centri Visti nella Federazione Russa e/o in ogni altro singolo Paese,

non inferiore a 5”.

Chiarimenti richiesti:

Ø Si prega di chiarire se l’esperienza triennale richiesta nel settore dei servizi relativi

allo svolgimento di procedure propedeutiche, connesse o successive all’attività di

rilascio dei visti si riferisca agli ultimi 3 anni (2016, 2017, 2018);

SI CONFERMA

Ø Si prega di chiarire se il volume annuo minimo di pratiche visti non inferiore a

200.000 deve essere riferito a ciascuno degli ultimi 3 anni (2016, 2017, 2018).

L’esperienza maturata e il numero di pratiche svolte nel 2019 vengono considerati ai

fini del punteggio?

SI CONFERMA CHE IL VOLUME ANNUO MINIMO DI PRATICHE VISTI NON INFERIORE

A 200.000 DEVE ESSERE RIFERITO A CIASCUNO DEGLI ULTIMI 3 ANNI (2016, 2017,

2018). IL 2019 NON E’ PRESO IN CONSIDERAZIONE.

2) Disciplinare par. 4.3: “Il requisito relativo alla pregressa esperienza nel settore

visti e nei settori analoghi (v. supra, punto 4.2.c) Requisiti di capacità tecnica e

professionale) deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti. Detto

requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria”.

Chiarimenti richiesti:

Ø Si prega di chiarire se il requisito della precedente esperienza nel settore visti o

dei servizi analoghi previsto al par. 4.2 c) deve essere posseduto da ciascun membro

del raggruppamento separatamente o tale requisito può essere soddisfatto dal

raggruppamento nel suo complesso, posto che la mandataria deve possederlo in via

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maggioritaria? Ad esempio, un raggruppamento possiede il requisito in questione se

uno o più dei suoi membri:

- Ha esperienza nel settore dei visti per meno di 3 anni ma il raggruppamento nel

suo complesso soddisfa il requisito dei 3 anni di esperienza?

SI CONFERMA, I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI DALL’ATI NEL SUO

COMPLESSO CON L’UNICO LIMITE CHE LA MANDATARIA SIA IN POSSESSO DEI

REQUISITI IN VIA MAGGIORITARIA

Possono i mesi di esperienza maturati da un partecipante all’RTI sommarsi a quelli

maturati da un altro partecipante al fine del conteggio dell’anno di esperienza? e/o

SI CONFERMA

- Ha realizzato un volume annuale di pratiche visti inferiore a 200.000 in uno o più

degli ultimi 3 anni ma il raggruppamento nel suo complesso raggiunge le 200.000

pratiche visto/anno per ciascuno degli ultimi 3 anni? e/o

SI CONFERMA

- Possiede meno di 5 centri visto ma il raggruppamento nel suo complesso realizza

il requisito dei 5 centri visa nella Federazione Russa e in ogni altro singolo Paese?

SI CONFERMA

Ø La mandataria deve necessariamente possedere congiuntamente: a)

un’esperienza nel settore; b) un volume di pratiche visto; e c) i centri visto oppure

possono in capo alla stessa essere assenti uno o più di tali requisiti purché ne detenga

almeno uno in misura predominante rispetto agli altri partecipanti ai fini della

qualificazione?

IN CAPO ALLA MANDATARIA POSSONO ESSERE ASSENTI UNO O PIÙ REQUISITI

OBBLIGATORI PURCHÉ NE DETENGA ALMENO UNO IN MISURA PREDOMINANTE

RISPETTO AGLI ALTRI PARTECIPANTI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE

3) Domanda di Partecipazione e DGUE: autocertificazione dei requisiti e

dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000.

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Chiarimento richiesto: si conferma che l’autocertificazione e la dichiarazione

sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (con la produzione del documento di identità

del dichiarante) è utilizzabile da parte di tutti i soggetti interessati a partecipare

anche se non residenti/aventi sede legale in Stati membri UE né regolarmente

soggiornanti in Italia? In caso di risposta negativa quali sono le modalità di

autocertificazione che possono utilizzare tali soggetti?

LE NORME SULL’AUTOCERTIFICAZIONE SI APPLICANO AI CITTADINI ITALIANI E A

QUELLI DELL’UNIONE EUROPEA, NONCHÉ AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA LIMITATAMENTE AI DATI VERIFICABILI

O CERTIFICABILI IN ITALIA DA SOGGETTI PUBBLICI.

SONO FATTE SALVE COMUNQUE LE SPECIALI DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE

LEGGI E NEI REGOLAMENTI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E LA

CONDIZIONE DELLO STRANIERO (ART. 3, COMMA 2), NONCHÉ I CASI IN CUI LA

PRODUZIONE AVVENGA IN APPLICAZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI FRA

L'ITALIA ED IL PAESE DI PROVENIENZA DEL DICHIARANTE (ART. 3, COMMA 3).

AL DI FUORI DI QUESTI CASI TASSATIVI, I CITTADINI EXTRACOMUNITARI NON

POSSONO AVVALERSI DELLE MODALITÀ SEMPLIFICATE DI PRODUZIONE DI

DOCUMENTI PREVISTI DAGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, MA SONO TENUTI

A DOCUMENTARE IN ITALIA FATTI E QUALITÀ PERSONALI MEDIANTE CERTIFICATI O

ATTESTAZIONI RILASCIATI DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DELLO STATO ESTERO,

CORREDATI DI TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA AUTENTICATA DALL'AUTORITÀ

CONSOLARE ITALIANA CHE NE ATTESTI LA CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE, PREVIA

AMMONIZIONE DELL'INTERESSATO SULLE CONSEGUENZE PENALI DELLA

PRODUZIONE DI ATTI O DOCUMENTI NON VERITIERI (ART. 3, COMMA 4).

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 14

1. Rif: Disciplinare di Gara

Domanda:

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Si richiede di confermare che, in caso di partecipazione di un costituendo RTI ai lotti

A, B e C, quest’ultimo possa presentare una diversa offerta tecnica ed una diversa

offerta economica per ciascun lotto.

SI CONFERMA CHE L’ATI, AL PARI DI OGNI SINGOLO OPERATORE, POSSA

PRESENTARE UNA DIVERSA OFFERTA TECNICA ED UNA DIVERSA OFFERTA

ECONOMICA NELL’AMBITO DELLA LOGICA DELLA GARA COMBINATORIA CHE

CONSENTE AGLI OPERATORI UNA PIU’ AMPIA VALUTAZIONE CIRCA LE DIVERSE

COMBINAZIONI E QUINDI I DIVERSI COSTI E LE CORRISPONDENTI DIVERSE OFFERTE

2. Rif: Disciplinare di Gara punto 4.2.c)

Domanda:

Si chiede di chiarire se, con riferimento al requisito di cui al punto 4.2.c) del

Disciplinare di gara, i tre anni di riferimento possano essere considerati i seguenti: 1

gennaio 2017 – 31 dicembre 2019.

NO. IL TRIENNIO RILEVANTE E’ DAL 2016-2017-2018. IL 2019 DAREBBE INFATTI

RISULTATI PARZIALI NON ESSENDO ANCORA TERMINATO.

In particolare se una società possiede alla data di presentazione della proposta meno

di 3 anni, fermo restando il possesso del requisito in numero visti valido per il

triennio (per esempio nel LOTTO A più di 600.000) si può intendere il requisito

soddisfatto nel suo insieme?

SI VEDA CHIARIMENTI N. 7, PUNTO 3.

3. Rif: Disciplinare di Gara punto 4.2.c)

Domanda:

Si chiede di chiarire se, ai fini del possesso del requisito di cui al punto 4.2.c) del

Disciplinare di gara, possa essere preso in considerazione un volume di pratiche visti

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relativo non ad un unico contratto bensì a diversi contratti afferenti al medesimo

Paese.

SI CONFERMA CHE IL VOLUME DI PRATICHE VISTI PUO’ RISULTARE DALLA SOMMA

DEI VOLUMI DI DIVERSI CONTRATTI AFFERENTI AL MEDESIMO PAESE.

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 15

1. Disciplinare di Gara Lotto B e C punto 2

Domanda:

Per quanto riguarda le referenze relative ai servizi postali e turistici, si chiede di

chiarire se il servizio in oggetto può essere referenziato da operatori che utilizzano

le infrastrutture di altri operatori

SI CONFERMA LA POSSIBILITÀ DI COMPROVARE IL REQUISITO SE IL SERVIZIO È RESO

CON L’UTILIZZO DI INFRASTRUTTURE DI ALTRI OPERATORI PURCHÉ CON IL RILASCIO

DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE CONTENENTE L’INDICAZIONE

DELL’OGGETTO, DELL’IMPORTO E DEL PERIODO DELL’ESECUZIONE