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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO del COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG) PREMESSA Con il presente Contratto decentrato ci si prefigge, nella compiuta osservanza dei principi e delle clausole contrattuali, nonché delle disposizioni normative che disciplinano le materie e gli istituti oggetto di negoziazione, di procedere ad una piena applicazione degli istituti destinati alla promozione e sviluppo delle politiche di valorizzazione delle risorse umane e della produttività, corrispondendo alle esigenze poste dall'Amministrazione, dai servizi e dagli stessi dipendenti, per il tramite delle istanze avanzate nella piattaforma di parte sindacale. Le disposizioni introdotte sono dirette, principalmente, a rafforzare le scelte organizzative dirette a realizzare una diffusa pianificazione delle attività negli uffici e nei servizi dell'Ente, conformemente alle indicazioni contenute nei programmi dell'Amministrazione nei piani pluriennali e nei bilanci. Per tale via si tende, dunque, al miglioramento del livello quali/quantitativo dei servizi e, al contempo, alla valorizzazione dell'apporto offerto dai dipendenti al funzionamento dell'Amministrazione, misurato sulla base dei risultati conseguiti, introducendo una correlazione dinamica tra remunerazione e contenuti delle posizioni di lavoro in termini di responsabilità sostanziali, competenze professionali, contributi partecipativi, profili motivazionali e di disagio delle condizioni di lavoro. A tale livello di contrattazione decentrata, per le finalità predette e per l'attivazione dei processi descritti, è destinato l'insieme delle risorse definite dagli artt. 31 e 32 dal CCNL del 22.01.2004, comprese le risorse integrative che l'Amministrazione ha ritenuto di attivare in ossequio alle norme contrattuali vigenti

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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO del COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG)

PREMESSA

Con il presente Contratto decentrato ci si prefigge, nella compiuta osservanza dei principi e delle clausole contrattuali, nonché delle disposizioni normative che disciplinano le materie e gli istituti oggetto di negoziazione, di procedere ad una piena applicazione degli istituti destinati alla promozione e sviluppo delle politiche di valorizzazione delle risorse uma ne e della produttività, corrispondendo alle esigenze poste dall'Amministrazione, dai servizi e dagli stessi dipendenti, per il tramite delle istanze avanzate nella piattaforma di parte sindacale.

Le disposizioni introdotte sono dirette, principalmente, a rafforzare le scelte organizzative dirette a realizzare una diffusa pianificazione delle attività negli uffici e nei servizi dell'Ente, conformemente alle indicazioni contenute nei programmi dell'Amministrazione nei piani pluriennali e nei bilanci. Per tale via si tende, dunque, al miglioramento del livello quali/quantitativo dei servizi e, al contempo, alla valorizzazione dell'apporto offerto dai dipendenti al funzionamento dell'Amministrazione, misurato sulla base dei risultati conseguiti, introducendo una correlazione dinamica tra remunerazione e contenuti delle posizioni di lavoro in termini di responsabilità sostanziali, competenze professionali, contributi partecipativi, profili motivazionali e di disagio delle condizioni di lavoro.

A tale livello di contrattazione decentrata, per le finalità predette e per l'attivazione dei processi descritti, è destinato l'insieme delle risorse definite dagli artt. 31 e 32 dal CCNL del 22.01.2004, comprese le risorse integrative che l'Amministrazione ha ritenuto di attivare in ossequio alle norme contrattuali vigenti

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PARTE PRIMA

Art. 1

Regolamento sul diritto di sciopero e sui servizi minimi essenziali

Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n° 146 e succe ssive modifiche ed integrazioni,nonché ai sensi del CCNQ sottoscritto il 19/09/02, i servizi pubblici da considerare essenziali in questo ente sono i seguenti:

SERVIZI O UFFICI FUNZIONI ESSENZIALI CONTINGENTE NUMERICO

Stato Civile Raccoglimento de l le registrazioni di morte 1

Servizio Elettorale Per consentire le attività prescritte dalle scadenze di legge nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e la consegna dei plichi agli uffici competenti

1

Servizi Socio-Assistenziali Pronto intervento assistenziale, a favore di persone non autosufficienti e minori, per assicurare tutela fisica, confezione, distribuzione e somministrazione del vitto

1

Servizi alla rete stradale Servizio attinente la rete stradale 2

Polizia municipale ■ Attività richiesta dall'Autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamento sanitario obbligatorio; ■ Attività antinfortunistica e di pronto intervento; ■ Attività della centrale operativa

1 per ogni turno

Servizi del personale ■ Pagamento delle retribuzioni; ■ Compilazione e controllo delle distinte di versamento dei contributi previdenziali ed erariali

1

Art. 2 Contingenti di personale

I responsabili delle area, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali, individueranno, a rotazione fra gli addetti, ove le dotazioni organiche lo consentono, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenute alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, compatibilmente con i termini di comunicazione dell'indizione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti come sopra individuati, alla RSU e ai singoli interessati.

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II lavoratore ha diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia all'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni - Autonomie Locali del 19 settembre 2002.

Art. 3 Modalità di effettuazione degli scioperi

Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero sono tenute a darne comunicazione all'Ente con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando la durata dell'astensione dal lavoro. Della eventuale revoca deve essere data immediata comunicazione.

In caso di sciopero nazionale le comunicazioni di cui sopra sono assolte con la comunicazione data a livello nazionale.

In caso di sciopero regionale le comunicazioni di cui sopra sono assolte con la comunicazione data a livello regionale. In caso di sciopero attinente al solo ambito Aziendale le comunicazioni di cui sopra sono assolte con la comunicazione data all'Amministrazione e alla Prefettura competente.

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PARTE SECONDA Art. 1 Composizione delegazioni

Il presente accordo nel ribadire che il sistema delle relazioni sindacali è improntato nel reciproco rispetto dei distinti ruoli e responsabilità della delegazione di parte pubblica e della delegazione di parte sindacale, conferma l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati alla collettività unitamente all'interesse di migliorare le condizioni di lavoro e la crescita professionale.

Il presente accordo prende atto che con delibera n. 419 del 16/102007 la Giunta Comunale ha definito la composizione della delegazione trattante di parte pubblica, mentre la delegazione sindacale è composta dalla RSU Aziendale, nonché dai rappresentanti sindacali territoriali firmatari del CCNL. Per quanto sopra la delegazione sindacale è composta dai Sigg.:

- RSU Aziendale Arabito Giuseppe - RSU Aziendale Castello Maurizio

RSU Aziendale Melia Giuseppe - RSU Aziendale Nicosia Antonio - RSU Aziendale Paravizzini Maria

E da:

FP C.G.I.L FPS

C.I.S.L. -FPL

U.I.L SILPOL

In caso di dimissioni di un componente della RSU aziendale, la delegazione trattante di parte pubblica ne prenderà atto aggiornando il presente accordo nella parte relativa.

Ogni componente della delegazione sindacale deve fornire il recapito ed eventuale numero telefonico per l'invio delle convocazioni e per qualsiasi comunicazione di rito.

I rappresentanti territoriali comunicano, inoltre, propria e-mail per la trasmissione di tutti gli atti inerenti le informazioni, concertazione e contrattazione integrativa. La delegazione di parte pubblica deve fornire ai componenti la delegazione sindacale, copia del verbale della seduta di trattativa debitamente firmato

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Art. 2 Campo di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Integrativo Decentrato (di seguito CCID) si applica, come previsto dall'art. 1 del contratto collettivo nazionale, a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali indicate dall'art. 10, comma 1, dei CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002, di seguito denominati "enti", esclusi i dirigenti

Art. 3 Durata e validità

Il presente CCID ha validità dal momento della stipula e fino al,______salvo

gli istituti per i quali è specificatamente indicata una validità diversa.

Lo stesso alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCID.

In caso di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, gli istituti non modificati dallo stesso, rimangono in vigore fino alla stipula del successivo CCID.

Le modalità di utilizzo delle risorse sono determinate con cadenza annuale.

Art. 4 Relazioni sindacali

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:

■ contrattazione decentrata integrativa a livello di ente; ■ concertazione; ■ informazione ■ consultazione

e con le modalità previste dal vigente C.C.N.L. come meglio specificate nell'allegato D

Si stabilisce, in proposito, che:

a) annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione,

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l'Ente da comunicazione delle spese previste per il personale, delle eventuali variazioni della dotazione organica e del programma di assunzioni.

b) Nel caso di cui alla precedente lettera a), può essere convocata, qualora richiesta, un'apposita riunione.

La consultazione è prevista nei casi di cui all'art. 50 del D.lgs. n. 81/2008 e nelle materie previste dal D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.

L'Amministrazione fornirà tempestivamente tutte le informazioni riguardanti atti e procedure inerenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la consistenza e la variazione della dotazione organica, la gestione delle risorse umane, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, il trasferimento di attività o servizi anche nel caso di appalti o convenzioni o altre forme previste dalla legge.

In tutti i casi in cui venga avviata la consultazione o la concertazione su qualche argomento, le parti si impegnano a non prendere iniziative unilaterali in merito finché non sia stata conclusa la discussione con la firma di un Verbale di Accordo oppure di un Verbale di Mancato Accordo in cui siano r iportate le posizioni sostenute dal le part i . Le procedure di contrattazione, di concertazione, di informazione e di consultazione saranno attivate ogniqualvolta una delle parti lo richieda; durante tali fasi le parti si impegnano a non procedere unilateralmente. Al fine di permettere una razionale trattazione degli argomenti in sede di contrattazione, di concertazione, di informazione e/o di consultazione sarà predisposto un apposito calendario di riunioni che disciplinerà i tempi della discussione.

Tutti i Verbali di Accordo e gli eventuali Verbali di Mancato Accordo, una volta sottoscritti, saranno forniti in copia a tutti i delegati della RSU ed alle OO. SS. firmatarie del presente CID, quando possibile anche su supporto informatico a chi ne fa richiesta.

Al fine di rendere agevole l'attività di informazione del le RSU l'Amministrazione istituirà una specifica casella di posta elettronica interna denominata "R.S.U." a cui potranno accedere, per le informazioni e per la consultazione degli accordi integrativi decentrati sottoscritti, tutti i dipendenti e i rappresentanti della R.S.U.

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Art. 5 Agibilità Sindacali

Nel monte ore di permesso sindacale che gli accordi nazionali assegnano alla RSU, rientrano le attività della stessa RSU, ma non gli incontri, trattative e quanto altro avviene su convocazione dell'Amministrazione se in orario di lavoro.

L'esercizio dei diritti sindacali è tutelato favorendo, nel limite del monte ore spettante ai sensi anche di quanto previsto in materia dall'accordo quadro del 9 Agosto 2000, l'attività dei delegati e dei componenti degli organismi dirigenti della Organizzazioni Sindacali, all'interno del proprio posto di lavoro e la partecipazione degli stessi a riunioni convocate dalle Organizzazioni Sindacali alle quali aderiscono.

In caso di assenza dal servizio, i delegati o i rappresentanti sindacali aziendali, sono tenuti a darne preavviso almeno un giorno prima, al rispettivo responsabile.

Art. 6 Risorse a disposizione della RSU e delle OO.SS.

L'Amministrazione è tenuta a mettere a disposizione della R.S.U. e delle Organizzazioni Sindacali Aziendali, un locale idoneo per l'esercizio delle loro funzioni.

Ai sensi dell'Art. 25 della legge 300/70, le R.S.U. e le OO.SS. Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale, all'interno delle strutture, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Consentire altresì, l'uso del telefono, fax e di tutti i strumenti tecnologici, ivi compresa la posta elettronica interna per l'acquisizione e la trasmissione dei dati.

Art. 7 Assemblee del personale

I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi e si svolgono in locali idonei concordati con l'Amministrazione.

Se l'attività lavorativa è articolata in turni, di norma, l'assemblea è svolta all'inizio o alla fine di ciascun turno; in ogni caso, durante lo svolgimento delle assemblee, deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate, secondo

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quanto verrà previsto con apposito accordo.

L'Amministrazione deve rendere noto per iscritto alle OO.SS. promotrici, almeno 48 ore prima, eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportino l'esigenza per la medesima di uno spostamento dell'assemblea.

La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea, per ragioni organizzative, verrà effettuata dallo stesso Servizio Personale, mediante un registro di presenze che dovrà essere compilato e sottoscritto dai presenti, e comunicata alle OO.SS. promotrici.

I dirigenti sindacali, i cui nominativi siano stati comunicati per iscritto a questa Amministrazione dalle associazioni sindacali rappresentative, sono titolari delle prerogative e libertà sindacali di seguito precisate.

I dirigenti sindacali hanno diritto di indire assemblee sindacali, come sopra descritte.

A questo fine devono comunicare all'Ufficio Personale, per iscritto almeno tre giorni prima, la convocazione, la sede, l'orario e l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni.

Art. 8 Qualità del lavoro e partecipazione dei dipe ndenti

Per realizzare la partecipazione di tutti i dipendenti al miglioramento della qual i tà del lavoro e al l 'organizzazione degl i uff ici e la responsabilizzazione diffusa del personale nella gestione dell'attività dell'Ente, oltre che per valorizzare una organizzazione condivisa del lavoro, sono previste iniziative quali:

a) conferenze di Area, di servizio, di ufficio, ogni qualvolta il responsabile deve comunicare l'assegnazione di obiettivi qualitativi e quantitativi collettivi ed in occasione delle valutazioni collettive finali e quando vanno attuate novità legislative;

b) le conferenze di Area, di servizio e di ufficio, sono convocate anche su richiesta del personale appartenente all'unità organizzativa. Qualora il Responsabile non ritenga di procedere alla convocazione dovrà motivare il proprio diniego.

Art. 9 Interpretazione autentica del presente CCDI

Le parti firmatarie del presente Contratto sono le uniche abilitate all'interpretazione delle norme e regole previste nel presente Contratto.

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Per la risoluzione delle controversie applicative del presente Contratto le parti si incontrano, su richiesta di una di esse, entro 7 giorni dalla richiesta. Nelle more dell'incontro le parti sospendono ogni iniziativa in merito alla controversia stessa.

In alcun caso potrà essere considerata come autentica l'interpretazione di una sola delle parti.

L'eventuale accordo di interpretazione sostituisce fin dall'inizio della vigenza del CCD! la clausola controversa, sia negli effetti giuridici che in quelli economici;

L'eventuale accordo di interpretazione ha, altresì, effetto sulle controversie individuali aventi oggetto le materie da esso regolate.

Art.10 Pari opportunità

L'Amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale secondo le finalità della legge 10.04.1991, n. 125.

Art. 11 Mobbing

Le parti si impegnano ad attivare il Comitato per il mobbing per contrastare forme di sistematica violenza morale o psichica in occasione di lavoro attuata dal datore di lavoro o da altri dipendenti nei confronti di un lavoratore.

Nel prendere atto di quanto previsto in materia dall'Art. 8 del CCNL del 22 Gennaio 2004, le parti concordano di istituire, un comitato paritetico con i compiti e le funzioni stabilite al comma 3 del citato Art. 8 del CCNL 23/01/2004.

L'Ente dovrà garantire strumenti idonei al funzionamento dei comitati e valorizzare e pubblicizzare con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dai comitati.

Per l'attuazione del 2° comma le parti concordano u na sessione speciale di contrattazione da espletarsi entro 60 giorni dalla stipula del CCID.

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Art. 12 Prevenzione, sicurezza e miglioramento dell 'ambiente di

lavoro

Le parti danno atto che l'Amministrazione Comunale ha dato attuazione alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. E' stato individuato il datore di lavoro nella persona del Direttore Generale.

E' stato istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione interna all'Ente ed individuato il Responsabile tecnico di tale Servizio.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è stato designatoi dalla RSU in n. di 1, e gode dei diritti indicati dal D.Lgs. 81/08. Le attribuzioni sono quelle stabilite dallo stesso D.Lgs. 81/08.

Si da atto che è stato effettuato intervento formativo nei confronti del rappresentante del lavoratore per la sicurezza sui luoghi di lavoro e la parte pubblica si impegna ad assicurare entro l'anno solare la formazione dei dipendenti per la prevenzione degli infortuni.

Le parti si impegnano per l'applicazione della legge 104/92, per l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per la flessibilità degli orari e la facilitazione nella mobilità del personale.

Art. 13 Modalità di gestione di eventuali eccedenze di personale

Nel caso in cui si determinasse qualsiasi forma di esubero di personale in servizio, la gestione di tali eccedenze verrà attuata in considerazione delle procedure previste dall' articolo 33 Dlgs 165/2001, nei modi che saranno contrattati non appena e se si prospetterà tale evenienza.

Al riguardo l'amministrazione è tenuta a fornire immediata informazione preventiva e, in ogni caso, la definizione dell'esubero è sottoposta alla verifica delle parti.

Si concorda fin d'ora che prima che si prospetti ogni decisione che comporti l'identificazione di eccedenze di personale, l'amministrazione utilizzerà tale personale in altri servizi dell'ente, anche attraverso processi d'aggiornamento e riqualificazione finalizzati al cambiamento di mansioni, profilo professionale ed inquadramento.

La medesima procedura sarà utilizzata anche in casi di mobilità verso altri Enti o aziende.

Su questi problemi dovrà essere attivata in ogni caso la contrattazione.

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Art. 14 Formazione

La formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale dipendente è realizzata coerentemente con le strategie e g l i obiettivi dell'Amministrazione, favorendo l'ampliamento delle conoscenze e delle competenze presenti tra il personale.

Gli stanziamenti per le attività di formazione ed aggiornamento professionale, messi a disposizione in maniera autonoma dall'Ente, dovranno essere annualmente, almeno l'1% della spesa complessiva del personale dell'anno di riferimento.

I costi della formazione da scaricare su tali fondi sono a titolo meramente esemplificativo: - costo di partecipazione a seminari formativi; - costo di partecipazione a convegni; - costo di eventuali corsi organizzati dall'Ente; - costo della progettazione dei fabbisogni formativi eventualmente

affidata all'esterno.

Le somme eventualmente non utilizzate, dovranno essere aggiunte a quelle, per lo stesso titolo, dell'anno successivo. II programma annuale o pluriennale di formazione avrà l'obbiettivo di formare adeguatamente e in modo continuativo, tutto il personale compreso quello in distacco sindacale.

Prima della stesura definitiva del piano di formazione si procederà ad avviare una fase di ricognizione delle esigenze formative attraverso la raccolta delle proposte sia da parte dei responsabili del servizio, sia da parte dei dipendenti.

Per il piano annuale le proposte dovranno essere presentate entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento e dovranno contenere: • la tipologia dei corsi; • il numero dei lavoratori interessati, suddivisi per categoria,profilo e

settore di appartenenza; • ammontare delle risorse impegnate.

Il programma annuale di formazione, predisposto dall'Amministrazione nel rispetto dei percorsi di cui sopra, sarà contrattato entro il 28 febbraio di ciascun anno. In considerazione della data in cui viene stipulato il presente CCID, per l'anno 2009 si concorda che la contrattazione si svolgerà appena ne sussistono le condizioni.

La partecipazione a corsi di formazione dovrà essere considerata normale orario di lavoro a tutti gli effetti e dovrà rispettare il principio delle pari opportunità.

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I Dirigenti o i Responsabili dovranno certificare, almeno una volta all'anno, la partecipazione a processi formativi del personale di loro competenza.

In nessun caso possono essere utilizzate le risorse destinate alla formazione se non dopo l'approvazione del Piano Annuale.

Art. 15 Criteri per la disciplina dell'orario di la voro

Le politiche degli orari di lavoro sono improntate all'obiettivo di permettere un adeguato funzionamento dei servizi da contemperare con l'efficienza e l'efficacia del lavoro degli uffici, evitando dispersione di risorse e la frammentazione delle competenze e degli interventi, in relazione agli orari di servizio definiti in sede di contrattazione.

Ogni modifica dell'orario di lavoro e/o degli altri istituti che concorrono alla politica degli orari, dovrà essere oggetto di preventivo confronto tra le parti in tempi utili a garantire un reale confronto e a formulare proposte alternative.

L'orario di lavoro settimanale è di 36 ore per la genericità dei dipendenti a tempo pieno, fatte salve le specificità professionali del personale educativo degli Asili Nido per il quale, stante la particolarità delle funzioni e delle norme contrattuali vigenti, verrà stipulato apposito accordo aggiuntivo al presente CCID.

Le parti convengono che nel determinare l'articolazione dell'orario di lavoro siano valutate opportunamente, da parte dei responsabili, particolari esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati e per un periodo limitato nel tempo e comunque non superiore a mesi tre, può chiedere di utilizzare forme flessibili dell'orario di lavoro.

Nel caso in cui sorgessero diverse esigenze da quelle già concordate,e riportate nell'allegato "C" le parti si incontreranno per valutare, se opportuno, le eventuali modifiche.

Art. 16 Lavoro Straordinario

Ribadendo che il lavoro straordinario dovrà effettuarsi esclusivamente nel caso di necessità indifferibili ed urgenti e per eventi eccezionali, le parti si incontreranno almeno tre volte l'anno per verificare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono permetterne la stabile riduzione.

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Le date nelle quali effettuare le verifiche sono le seguenti: 30 marzo - 30 giugno - 30 settembre.

Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa autorizzazione del Responsabile di Settore incaricato della Posizione Organizzativa e/o del responsabile del servizio, ove delegato alla gestione delle risorse umane, e dovrà essere debitamente motivata.

Lo stesso responsabile, consapevole delle risorse disponibili, diviene garante della liquidazione della prestazione svolta.

A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato.

La prestazione di lavoro, comunque, non può superare le 10 ore giornaliere se non in casi eccezionali e per garantire la conclusione dell'intervento.

Almeno 15 giorni prima degli incontri previsti, l'amministrazione fornirà una dettagliata informazione scritta sull'utilizzazione del lavoro straordinario contenente la specificazione dello straordinario effettuato dai dipendenti indicandone anche le date e gli orari d'effettuazione nonché le aggregazioni per ufficio o servizio e la descrizione delle motivazioni addotte per la loro autorizzazione.

Gli eventuali importi non erogati a tale titolo, confluiranno nel fondo variabile del salario accessorio.

Si concorda che il pagamento del lavoro straordinario avverrà entro il mese successivo alla prestazione. L'effettuazione del lavoro straordinario dovuto a specifiche disposizioni di legge (straordinari elettorali, ISTAT, ecc.) sarà consentito a tutto il personale disponibile, con priorità a quello assegnato all'ufficio e/o servizio, purché in grado di svolgere tali servizi.

L'erogazione dei compensi per lavoro straordinario prestato per le motivazioni di cui al paragrafo precedente, spetta a tutto il personale interessato compresi i titolari di posizioni organizzative, ad eccezione della prestazione straordinaria effettuata in occasione di consultazioni elettorali comunali e comunque in tutte le ipotesi in cui le risorse dovranno essere prelevate dal bilancio comunale.

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Art. 17 - Trattamento di trasferta

Il trattamento di trasferta dei dipendenti comunali è normato dall'art. 41 del CCNL del 14/09/00 e dall'art. 16 bis del CCNL del 05/10/01, con le modifiche introdotte dalla legge 266/2005 art. 1, commi 213, 214.

Il dipendente inviato in trasferta deve rendicontare, tramite determinazione dirigenziale, le spese sostenute entro i trenta giorni successivi a quello di fine missione, previa redazione di apposita parcella a cura dell'Ufficio Personale e restituzione dell'eventuale eccedenza della anticipazione economale ricevuta.

Al fine di rendicontare la missione sono ammissibili i seguenti documenti contabili:

- fattura intestata all'Ente o al dipendente autorizzato; - ricevuta fiscale intestata all'Ente o al dipendente autorizzato; - scontrino fiscale solo se riportante espressamente le singole voci

di spesa; - biglietto ferroviario, navale, pulmann, aereo o altro mezzo di

trasporto; - ricevute autostradali; - bigliettini mezzi di trasporto urbani se regolarmente vidimati; - ricevute di taxi (ove il dipendente sia espressamente autorizzato

all'uso); - scontrini o ricevute per parcheggio a pagamento o garage (ove

sia data esplicita autorizzazione all'utilizzo del proprio mezzo ed al ricovero in garage dello stesso;

- resoconto telepass; - ogni altro idoneo documento di spesa che si giustifica per la

natura e le modalità della missione compiuta, previa necessaria autorizzazione.

Ove il dipendente sia impossibilitato, per motivate ragioni di servizio, ad usufruire del pasto o del pernottamento, verrà corrisposta, in luogo dei rimborsi previsti, l'indennità di missione intera.

Nel caso in cui il dipendente abbia necessità di trasportare materiale o strumenti occorrenti per lo svolgimento della missione, gli saranno corrisposte le relative spese purché rendicontate documentalmente ai sensi del comma 3. Le parti danno atto che al personale della Vigilanza Urbana in servizio di T.S.O., sarà applicato il presente articolo e la corrispondente normativa contrattuale nazionale ove compatibile con le modalità di espletamento del sevizio di T.S.O.

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Art. 18 Banca delle ore

Le parti concordano,

Ai sensi dell'art. 38 bis del CCNL del 14.09.2000 è istituita la banca delle ore, in cui confluiscono tutte le prestazioni straordinarie effettuate e regolarmente autorizzate dal personale, utilizzabili per riposi compensativi o in retribuzione.

Il dipendente che intende destinare una parte delle ore di straordinario per usufruirne come riposo compensativo deve comunicare all'ufficio personale, entro il 30 novembre di ciascun anno per l'anno successivo, il numero di ore da destinare a tal fine entro il limite massimo di 36 ore annue.

L'ufficio personale provvede a computare le prestazioni straordinarie per cui è avanzata richiesta di utilizzo per riposi compensativi, con una maggiorazione oraria del 15%.

Il dipendente potrà fruire delle ore di cui ha chiesto l'iscrizione per riposo compensativo, di norma nell'anno di maturazione e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo, termine oltre il quale tali ore verranno azzerate.

Le altre ore di prestazioni straordinarie inserite nella banca ore per cui non è presentata la richiesta per riposo compensativo, seguiranno La disciplina prevista per le prestazioni straordinarie.

L'ufficio personale è tenuto a comunicare alle RR.SS.UU. i dati statistici relativi all'andamento del presente istituto contrattuale.

Art. 19 Personale della polizia locale

Le risorse derivanti dall'applicazione dell'Art. 208 della legge 285/92, sono destinate, oltre a quanto previsto dal sopra citato Art. 17 del CCNL 22/1/04, al miglioramento della strumentazione necessaria all'ottimizzazione del servizio reso.

Tali risorse sono gestite dagli organismi di cui al CCNL 14/09/2000, art. 55 e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11 legge 300/70.

In ragione dell'articolazione dell'orario di servizio ai sensi dell'art. 22 del CCNL 1/04/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore del CCDI al personale a tempo indeterminato, è applicata la riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. Tale riduzione è determinata previo espletamento delle procedure di contrattazione di cui all'art. 4 del CCNL 6.7.1995.

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale concorre al miglioramento

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del servizio, in applicazione dell'art. 13 della L.R. 17/90. Le risorse di cui alla predetta legge regionale saranno assunte nel FES e destinate alla finalità di cui si è detto.

Il predetto personale è altresì beneficiario dei buoni pasti solo nel caso in cui, per le sole esigenze di servizio espressamente indicate in turnazione, la prestazione di lavoro avviene nella fascia convenzionale del pasto (ore )

Art. 20 Utilizzo delle risorse

Le risorse stabili complessivamente definite, vengono utilizzate secondo

quanto concordato in sede di delegazione trattante e comunque per la

retribuzione delle seguenti indennità: Indennità Educatrici; Indennità di comparto; Progressioni Orizzontali Indennità specifica ex 8A qualif.

La eventuale parte residua del fondo sarà utilizzata per retribuire le varie indennità previste dall'art. 17 CCNL 01.04.1999, nonché i compensi per la produttività.

Art. 21 Utilizzo delle risorse variabili

Le risorse variabili contrattate e quantificate annualmente in sede di delegazione trattante, possono essere utilizzate per retribuire la produttività generale e le eventuali indennità di cui all'art. 17 CCNL 01.04.1999

Art. 22 Sistema di Valutazione Permanente

Ai sensi art. 6 del C.C.N.L. 31.03.99 il sistema di valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti dell'Ente è unico e si applica anche per gli istituti contrattuali della progressione economica orizzontale e per la corresponsione dei compensi per la produttività.

Ai fini di una corretta valutazione, i Responsabili di Settore, devono preventivamente informare i singoli dipendenti circa gli obiettivi da raggiungere avuto riguardo al miglioramento quali/quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

Ai fini della corretta applicazione del 2° comma, i l Direttore Generale

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(o in assenza il Segretario comunale) verificherà le azioni poste in essere dai Responsabili di Settore e l'effettivo coinvolgimento del personale assegnato.

Verificherà, altresì, che siano state effettuate apposite riunioni di Settore per la verifica dei risultati.

Comportamenti non conformi a quanto sopra, assunti dai Responsabili di Settore, saranno considerati in sede di valutazione del comportamento organizzativo da parte del Segretario Comunale/Direttore Generale ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato.

I criteri di cui sopra sono quelli indicati nell'allegato "A" al presente contratto.

Art. 23 Progressione Economica all'interno della Ca tegoria

Fatte salve le posizioni economiche già acquisite, le parti convengono che l'obiettivo principale della progressione economica orizzontale è quello di incentivare l'arricchimento professionale ed il contributo individuale nell'ambito di un processo di innovazione organizzativa e tecnologica finalizzata alla maggiore efficienza dei servizi ed alla valorizzazione del lavoro pubblico. All 'inizio di ogni anno in sede di Delegazione Trattante verrà definito il numero delle progressioni da effettuare e la relativa quota da destinare alle varie strutture.

Le posizioni economiche interne alle Categorie saranno attribuite attraverso una selezione che avverrà secondo quanto segue.

Per ogni categoria e posizione economica sarà effettuato un avviso pubblico interno all'ente a cura del Responsabile dell'Area Risorse Umane tramite notifica a tutti i dipendenti aventi titolo a partecipare.

Per i vari passaggi all'interno delle singole categorie sono utilizzati gli elementi di valutazione permanente di cui alla allegata scheda A).

Il responsabile dell'Area Risorse Umane procederà a formulare una graduatoria per ogni area, sulla base delle schede di valutazione promananti dai responsabili delle Aree, che verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per la durata di giorni 15 (quindici).

La valutazione dovrà essere portata a conoscenza del singolo dipendente che ne faccia richiesta il quale potrà esprimere l'eventuale riesame della valutazione aggiungendo le proprie considerazioni.

Viene stabilito il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio entro il quale il dipendente potrà presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale. Copia di tale ricorso deve essre

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notificato ai soggetti controinteressati.

Il ricorso gerarchico è propedeutico per la procedibilità del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria

Il Direttore generale avrà dieci giorni di tempo entro i quali prendere in esame le deduzioni del dipendente ricorrente e dei contro interessati. In caso di accoglimento anche parziale sdi procederà alla modifica della graduatoria in conformità. La nuova graduatoria sarà pubblicata seguendo l'iter di cui sopra.

A parità di punteggio la preferenza sarà determinata nel seguente ordine:

1. Dall'anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza; 2. Dall'anzianità complessiva di servizio nell'ente; 3. Dai carichi familiari risultanti ai fini fiscali; 4. Dall'età: la preferenza è accordata in tal caso al più anziano.

Ai fini di cui al presente articolo tutti i Responsabili di Settore, inquadrati nella categoria D, incaricati delle posizioni organizzative, sono considerati come appartenenti ad una sola autonoma struttura. Alla loro valutazione provvede il Segretario Comunale ovvero il Direttore Generale se nominato.

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Art. 24 Posizioni Organizzative

L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con atto G.C. n. 419/07, individua le strutture apicali corrispondenti alle posizioni organizzative conferite, in quanto l'Ente è privo di figure dirigenziali.

Le posizioni organizzative individuate dal suddetto regolamento sono:

1. Area Amministrativa; 2. Area Finanziaria; 3. Area Turismo, Spettacolo, Beni Culturali e Sport; 4. Area Risorse Umane; 5. Area Attività Produttive; 6. Area Socio Assistenziale e Scolastica; 7. Area Tecnica ; 8. Area Urbanistica; 9. Area Vigilanza;

Le parti danno atto che gli incarichi sono stati conferiti con le modalità definite con il regolamento dell'Ente e nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Le parti danno atto che l'Ente ha approvato, espletata la concertazione prevista, il "Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità dei controlli nonché dei meccanismi di valutazione delle attività degli incaricati delle posizioni organizzative e delle funzioni dirigenziali", con atto G.C. n. 415/2002 integrata con la G.C. 65/2003.

Le parti danno atto che si è proceduto alla valutazione delle posizioni organizzative e relative graduazioni delle funzioni.

Le parti danno atto, che il Regolamento di organizzazione disciplina le modalità di conferimento degli incarichi e la possibilità di revoca nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti norme contrattuali.

Art. 25

Criteri per l'assegnazione del fondo incentivante l a produttività e il miglioramento della qualità dei servizi

Le parti convengono che la gestione degli incentivi sarà ispirata ai seguenti principi fondamentali:

• corresponsione degli incentivi soltanto a fronte di un risultato individuale aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla

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normale

prestazione lavorativa; • corresponsione di incentivi soltanto a conclusione del processo annuale di

valutazione delle prestazioni e dei risultati, salvo l'ipotesi che i risultati prefissati siano raggiunti entro tempi previsti e prefissati;

• corresponsione di incentivi in proporzione al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti, soltanto a conclusione del processo di valutazione dei risultati, come certificati dal Responsabile dell'Area;

• graduazione degli incentivi comunque in armonia con la dinamica salariale delle differenti categorie di inquadramento del personale.

In relazione alla disciplina generale di tali incentivi, le parti convengono sui seguenti criteri applicativi:

• la valutazione individuale deve riguardare tutti i dipendenti comunali, ivi compreso il personale in part-time in proporzione al servizio, nonché il personale a qualsiasi titolo cessato nel corso dell'anno di riferimento, in rapporto al periodo di servizio;

• non viene computato il periodo di prova nell'anno di riferimento.

I Responsabili di Settore incaricati delle posizioni organizzative, all'inizio di ogni anno, non oltre 30 giorni dopo l'approvazione del Bilancio, provvedono a portare a conoscenza del personale gli elementi fondamentali su cui si baserà la valutazione individuale ed in particolare degli obiettivi, individuali e/o di gruppo, assegnati al Settore.

I Responsabili di Settore incaricati delle posizioni organizzative, provvederanno alla valutazione individuale al termine del periodo di riferimento, nonché a comunicare ai singoli dipendenti i contenuti della relativa valutazione.

Entro 5 giorni dalla data di comunicazione delle risultanze della propria valutazione individuale, il dipendente può presentare le proprie osservazioni al Responsabile del Settore.

Entro 5 giorni dal ricevimento delle osservazioni, il Responsabile del Settore provvederà ad assumere le proprie definitive determinazioni ed a comunicarle al dipendente interessato.

I premi individuali saranno graduati in proporzione alle risultanze della valutazione individuale elaborata con i criteri generali stabiliti dal sistema permanente di valutazione di cui all'allegato "A" del presente CCID.

Le risorse per la produttività - al netto di quelle necessarie per eventuali progetti intersettorali, finalizzati all'incremento delle attività istituzionali dell'ente da prevedere entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno - sono ripartite in budget di Settore in relazione al numero dei dipendenti assegnati (con esclusione del personale inserito nei progetti di cui sopra) tenendo

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conto dell'articolazione, della durata del rapporto e in proporzione al livello di conseguimento degli obiettivi prefissati.

Ai fini del comma precedente si indicano i valori, nella sotto riportata tabella, ricavati dalle retribuzioni di categoria e di posizione economica:

Posizione economica Peso posizione economica A1 13.99 A2 14.21 A3 14.49 A4 14.79 A5 15.10 B1 14.76 B2 15.05 B3 15.60 B4 15.87 B5 16.18 B6 16.51 B7 16.91 C1 16.52 C2 16.99 C3 17.49 C4 18.14 C5 18.83 D1 18.13 D2 19.17 D3 20.97 D4 22.01 D5 23.14 D6 24.54

L'erogazione della produttività, per un impegno lavorativo non inferiore a tre mesi lavorati, sarà effettuata nel mese successivo alla conclusione dell'iter della procedura di garanzia. L'erogazione della produttività al personale dovrà, inderogabilmente, avvenire entro il mese di maggio dell'esercizio successivo, dopo l'approvazione delle relazioni dei Responsabili di Settore sul raggiungimento degli obiettivi.

Vengono confermati i criteri per la metodologia di valutazione permanente del personale avuto riguardo, per quanto concerne la valutazione della produttività, esclusivamente dei seguenti profili:

• risultati ottenuti; • qualità della prestazione; • impegno individuale. In caso di valutazione individuale insufficiente (minore di 50) il dipendente viene escluso dalla corresponsione del compenso.

Le eventuali quote non assegnate, conseguenti alla valutazione dei risultati, saranno trasferite, per lo stesso titolo, al fondo dell'anno successivo.

Non si terrà conto delle assenze riferite ai sotto indicati istituti contrattuali di garanzia:

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• Ferie • Recuperi ore • Congedo di maternità • Infortunio • Permessi per motivi sindacali • Donazione sangue • Congedi ai sensi della legge 104/92 • Permessi per funzioni elettorali • Permessi per l'espletamento di funzioni pubbliche • Assenze per malattia art. 10 CCNL 14/09/2000 (terapie salvavita)

Eventuali modifiche che si rendessero opportune ai criteri sopra descritti, saranno oggetto di apposito accordo con le rappresentanze sindacali.

Le parti comunemente concordano che, comunque, si procederà alla verifica delle modalità dell'istituto della produttività, entro un anno dalla sua applicazione.

Art. 26

Compensi per incentivare attività e prestazioni pre viste da specifiche norme di legge e finanziamenti esterni

Le risorse derivanti dall'art. 18 della Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni; dalla legge 23.12.1996 - art. 3 - comma 57 e dal D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - art. 59 - comma 1 - lett. p), nonché dall'art. 4 -comma 3 del CCNL 05.10.2001 e da altre specifiche norme di legge, vengono ripartite fra il personale addetto alle specifiche attività.

Per quanto riguarda la 109/94 le parti danno atto che è stato redatto apposito Regolamento approvato con atto G.C. n. 188 del 12.06.2001 e G.C. n. 58 del 24.02.2005.

Le risorse quantificate di cui al primo comma del presente articolo, devono essere evidenziate in sede di costituzione del fondo del salario accessorio.

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- PARTE TERZA -

Art. 1

Indennità: fattispecie, valori e procedura per l'in dividuazione e la

corresponsione

COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER IL PERSONALE DELLA CAT. D, C, B.

Le parti concordano che al personale richiamato , in relazione alle caratteristiche organizzative dell'ente, che esercita compiti che comportano specifiche responsabilità, previa individuazione da parte dei dir igenti responsabil i o designazione, nel caso della vice responsabilità d'area, l'indennità di cui all'art. 17 - 2°c. - del CCNL 1/ 4/99 come modificato dal CCNL 22/01/04, viene corrisposta, nelle seguenti misure:

A) Responsabilità di vice responsabile d'area . Tale responsabilità assorbe ogni altra forma di responsabilità previste alla successiva lett. B e C.

B) Responsabilità di struttura organizzativa di 2° livello (Servizio). Tale responsabilità assorbe ogni altra forma di responsabilità previste alla successiva lett. C.

C) Responsabilità in relazione alle fattispecie di seg uito indicate:

1) Responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro

(non meno di tre unità)

2) Responsabilità di progettazione tecnica

3) Assegnazione a servizi con utenze particolari (anziani, minori,

persone diversamente abili)

4) Responsabile dell'Ufficio (per gli uffici in cui è assegnato ed opera un responsabile del Servizio, non è individuabile come responsabile dell'ufficio una persona diversa dallo stesso).

LE MISURE DELLE INDENNITÀ' SONO COSI' DETERMINATE

PER LA TIPOLOGIA A): € 2.500,00

PER LA TIPOLOGIA B): € 2.000,00

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PER LA TIPOLOGIA C): > per la presenza di n. 1 fattispecie € 900,00 > per la presenza di ogni ulteriore fattispecie € 100,00

L'indennità in oggetto è intesa su base annua,

Al seguente personale delle categorie B, C e D, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del CCNL 22.01.2004 si conferma l'indennità annua di € 300,00 lorde annui:

• Ufficiale di Stato civile • Ufficiale di anagrafe

Ufficiale elettorale • Addetto del servizio di protezione civile • Messo notificatore con funzioni di ufficiale esattoriale • Addetti ali'URP • Responsabile dei tributi stabiliti dalle leggi

L' indennità di cui all'art. 36, comma 2, del CCNL 22.01.2004 è cumulabile con quelle di cui alle superiori lettere A), B) e C) .

Qualora i fondi fossero insufficienti per corrispondere le predette indennità, le parti in sede di contrattazione procederanno a ridefinire gli importi.

INDENNITÀ DI TURNO

L'indennità di turno è corrisposta solo al personale di vigilanza, in quanto unico personale turnista, nelle misure previste dal CCNL.

REPERIBILITÀ

Il servizio di pronta reperibilità viene garantito nei giorni feriali e per l'intera giornata nei festivi e domenicali, attraverso una squadra composta da un Tecnico, un Operaio della Squadra Tecnica e un Agente di Polizia Municipale.

In caso di sopravvenuto impedimento il dipendente in reperibilità dovrà prontamente informare l'Area di appartenenza o l'Ufficio Personale, in modo da procedere alla riorganizzazione dei turni.

Al verificarsi di eventi eccezionali e imprevedibili, a cui far fronte tempestivamente, i Responsabili di Area competenti, sono tenuti a garantire la presa di servizio.

Il servizio di pronto intervento è garantito nei giorni festivi e non lavorativi anche per lo Stato Civile, attraverso la reperibilità di una unità lavorativa, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

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RISCHIO

L'indennità di rischio è corrisposta al personale destinato a svolgere stabilmente prestazioni di lavoro che comportano una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, così individuato:

- Operatore di cui all'allegato D del regolamento organico del Personale; - collaboratore tecnico di cui all'allegato D del regolamento organico del Personale; - Esecutore tecnico scolastico di cui all'allegato D del regolamento organico Personale;

L'indennità viene erogata, nelle misure previste dal CCNL, solo nei giorni di effettiva esposizione al rischio.

MANEGGIO VALORI

Al personale, formalmente individuato, che è adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete un'indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati, nelle seguenti misure:

Personale adibito al maneggio Valori annui trattati Indennit à giornaliera • Personale Servizio Economato Da un minimo di € 5.000,00 €. 0,52 • Personale Servizio Demografico e e fino a € 100.000,00 valori

Statistico annui €. 1,55 • Personale Servizio Vigili Urbani Oltre € 100.000,00 valori

• Personale Servizio Contratti annui

• Personale Servizi Personale e

Organizzazione/Formazione

L'indennità viene corrisposta solo per le giornate di effettivo svolgimento

della

prestazione lavorativa. Al personale a tempo parziale, l'indennità è corrisposta in proporzione.

Art. 2 Norma finale

Per quanto non previsto in questo contratto collettivo di ente si fa riferimento al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni -Autonomie Locali e agli altri accordi sottoscritti nel tempo che non incidono sull'aspetto economico del presente CCDI.

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Il presente C.C.D.I. verrà consegnato ai dipendenti, una volta divenuto esecutivo

Letto, confermato e sottoscritto.

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Allegato "B" - Codice di comportamento

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbli che amministrazioni

Art. 1 Disposizioni di carattere generale

1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.

2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.

3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'ari 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2 Principi

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

Art. 3 Regali e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

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Art. 4 Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.

2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5 Trasparenza negli interessi finanziari.

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

Art. 6 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.

Art. 7 Attività collaterali

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.

3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

Art. 8 Imparzialità

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

Art. 9 Comportamento nella vita sociale

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere

all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10 Comportamento in servizio

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

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2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.

3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.

4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Art. 11 Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

Art. 12 Contratti

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Art. 13 Obblighi connessi alla valutazione dei risultati

1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

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Allegato "C"

DISCIPLINA ORARI DI LAVORO

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro ordinario si articola su 5 giorni la settimana, anche con prestazioni pomeridiane, nel seguente modo:

Orario mattina Orario pomeriggio

Lunedì 8.00 14.00

Martedì 8.00 14.00 15.00 18.00

Mercoledì 8.00 14.00

Giovedì 8.00 14.00 15.00 18.00

Venerdì 8.00 14.00

Diverse forme di articolazione dell'orario di lavoro potranno essere disposte dal dirigente, su richiesta del dipendente, soltanto per esigenze tutelate espressamente dalla legge, quali situazioni di svantaggio personale, familiare, sociale e comunque per un periodo limitato.

In ogni caso deve essere garantita la funzionalità di tutti gli uffici nei seguenti orari:

- Mattina: dalle ore 08.30 alle ore 13.30; Nei giorni di rientro pomeridiano dalle ore 15.30 alle ore 17.30

E' ammessa la flessibilità oraria sia in entrata che in uscita fino a 30 minuti, anche in occasione del rientro pomeridiano, purché non via sia incidenza sugli orari di apertura al pubblico. La flessibilità consente di anticipare e posticipare discrezionalmente l'entrata e di anticipare e posticipare l'uscita.

E' invece consentita una flessibilità di soli 10 minuti, in considerazione della particolarità delle funzioni svolte, salvo diversa disposizione dei Responsabili di Settore, per i seguenti servizi:

polizia municipale squadra tecnica asilo nido comunale

Oltre la fascia di flessibilità consentita non è po ssibile effettuare ritardi (salvo autorizzazione, per motivi ben individuati e specif icati, di volta in volta concessa dal dirigente).

Il dipendente che abbia usufruito della flessibilità e risulti, a fine mese, in deficit orario rispetto alle ore contrattuali dovute, è tenuto a colmare tale debito nei due mesi successivi o tramite prolungamento di orario o con appositi rientri. In quest'ultima ipotesi il dipendente non usufruirà del servizio mensa.

Viceversa le eccedenze di orario flessibile rispetto a quello ordinario non danno luogo ad accumulo ai fini dell'istituto dello straordinario, né potranno essere recuperate, ma solo compensate con eventuali debiti orari nell'arco dello stesso mese.

PAUSE

Obbligo di una pausa lavorativa ogni 6 ore di lavoro prestato (le cui modalità e la cui durata possono essere diversamente stabilite dai contratti collettivi anche aziendali). La pausa non può essere inferiore a 30 minuti.

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La pausa: non è retribuita, deve risultare da apposita timbratura non diminuisce il debito orario deve essere interna alla prestazione lavorativa il dipendente non può rinunziarvi

FERIE

Fermo restando che la materia è disciplinata dal CCNL le parti concordano sulla necessità che la domanda di ferie va presentata al Responsabile d'Area o del Servizio (se delegato all'uopo) almeno tre giorni prima della decorrenza.

BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA

I dipendenti hanno diritto ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore.

Se la pausa supera 2 ore il buono pasto non verrà corrisposto.

II pasto va sempre consumato al di fuori dell'orario di servizio.

L'importo del buono pasto giornaliero è pari a € 5,29. L'eventuale eccedenza di spesa è pertanto totalmente a carico del dipendente.

La prestazione lavorativa successiva alla pausa pranzo deve essere di almeno 2 ore, salvo esigenze straordinarie che possano presentarsi al dipendente, valutate di volta in volta dal dirigente.

Il buono pasto deve essere corrisposto, oltre che nei giorni in cui si effettua il rientro pomeridiano anche nei giorni in cui si rende necessario prestare lavoro straordinario (eccezionalmente autorizzato!).

E' esclusa ogni forma di monetizzazione dei buoni pasto.

Qualora per indifferibili esigenze di servizio il personale sia tenuto ad effettuare il rientro pomeridiano in giornata diversa da quella indicata per i rientri obbligatori, tale prestazione, su autorizzazione del dirigente, potrà essere ritenuta sostitutiva di quella prevista nel giorno di rientro. Ciò al fine di contenere sia il ricorso a prestazione di lavoro straordinario sia l'erogazione dei buoni pasto.

RIPOSO GIORNALIERO

Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo giornaliero ogni 24 ore, pertanto la prestazione lavorativa non potrà mai riprendere prima che siano trascorse 11 ore dal termine della prestazione precedente.

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ALLEGATO "D"

1) CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Sono rimesse alla contrattazione decentrata integrativa le seguenti materie:

criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate nell'art. 15, ("Risorse per le politiche di sviluppo della risorse umane e per la produttività"), per le finalità previste dall'art. 17 ("Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività");

criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio;

fattispecie, criteri, valori e procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità connesse all'esercizio di attività svolte in condizione disagiate; per compiti che comportano specifiche responsabilità e, infine, per incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;

programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;

linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente di lavoro per facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni intervenute e della domanda di servizi;

le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del D.P.R. 19.11.1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10.4.1991, n. 125;

criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;

modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore medie settimanali;

criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro (art. 4, e. 2, CCNL 1.4.1999)

destinazione dei risparmi del lavoro straordinario (art. 14, e. 4, CCNL 1.4.99);

risorse per la contrattazione integrativa (art. 15, e. 2, CCNL 1.4.99);

utilizzo delle risorse economi che del fondo relativo alle risorse, di cui all'art. 15 ("Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività") - (art. 17 CCNL 1.4.99);

articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro a seguito di riduzione a 35 ore medie settimanali (art. 22, e. 3, CCNL 1.4.1999);

quantificazione dell'incremento del finanziamento, già esistente, da destinare alla forma-zione (art. 23, e. 2, CCNL 1.4.1999);

destinazione quota delle risorse per la formazione del personale in disponibilità utilizzato nell'ente (art. 23, e. 3, CCNL 1.4.1999);

definizione dell'eventuale trattamento accessorio compatibile con la specificità della prestazione del telelavoro nell'ambito delle finalità relative allo sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 1, e. 10, CCNL 14.10.2000);

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definizione dei casi, condizioni, criteri e modalità per la determinazione e corresponsione dei trattamenti accessori per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo (art. 2, e. 6, CCNL 14.10.2000);

disciplina dell'attribuzione dei compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi di cui all'art. 17 ("Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività") del CCNL 1.4.1999, per i soggetti impiegati con contratto di formazione e lavoro, utilizzando esclusivamente le risorse previste per detto istituto (art. 3, e. 11, CCNL 14.10.2000);

elevazione del contingente del 25% della dotazione organica di ciascuna categoria di un ulteriore 10% massimo per la costituzione di rapporti di lavoro a part-time (art. 4, e. 11, CCNL 14.10.2000);

definizione degli interventi (azioni positive) a favore delle lavoratri ci donne (art. 19, e. 1, CCNL 14.10.2000);

individuazione delle misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche le posizioni delle lavoratrici in seno alla famiglia, ecc.... (art. 19, e. 5, CCNL 14.10.2000);

disciplina sulla correlazione tra i compensi professionali dovuti per sentenze favorevoli all'ente e la retribuzione di risultato (art. 27, e. 1, CCNL 14.10.2000);

quantificazione incentivi economici per compensare le attività ulteriori rispetto a quelle definite nel calendario scolastico ai docenti addetti al sostegno nelle scuole statali e ai docenti ed educatori addetti al sostegno nelle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali (art. 32 bis, e. 3, e art. 33, e. 1, CCNL 14.9.2000) (1);

quantificazione dell'importo dell'indennità professionale del personale docente di centri di formazione professionale, in proporzione all'entità dell'attività, entro il tetto massimo di £. 900.000 annue lorde (art. 34, e. 2, CCNL 14.10.2000);

determinazione degli importi dell'indennità maneggio valori da un minimo di £. 1.000 a un massimo di £. 3.000 (art. 36, e. 1, CCNL 14.10.2000);

individuazione delle prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale (art. 37, e. 1, CCNL 14.10.2000);

elevazione del limite massimo individuale del lavoro straordinario per un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali (art. 38, e. 3, CCNL 14.10.2000);

definizione del limite annuo complessivo delle ore di lavoro straordinario da confluire nella banca delle ore e modalità aggiuntive per l'utilizzo dei riposi compensativi (art. 38 bis, c. 2, CCNL del 14.10.2000);

modalità aggiuntive utilizzo dei riposi accantonati a seguito di istituzione della Banca delle ore (art. 38 bis, c. 5, CCNL del 14.10.2000);

determinazione dell'importo dell'indennità di trasferimento, dovuto per cambio di residenza per motivi organizzativi o di servizio, entro determinati limiti (art. 42, c. 2, secondo alinea, CCNL 14.10.2000);

collocazione del personale trasferito in posizioni economiche superiori a quelle d'appartenenza, nell'ambito della stessa categoria d'inquadramento, sino alla concorrenza del valore annuo corrispondente all'ex indennità di amministrazione in godimento (art. 28, e. 7, CCNL 5.10.2001);

individuazione dei contingenti di personale, esonerati dallo sciopero, per garantire le

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prestazioni nei servizi minimi (art. 5, c. 2, dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del 19.9.2002);

modalità di utilizzo delle risorse, con cadenza annuale (art. 4, c. 1, CCNL 22.1.2004);

individuazione clausole circa i tempi, modalità e procedure di verifica dell'attuazione del CCDI (art. 4, c. 4, CCNL 22.1.2004);

attribuzione, entro determinati limiti e condizioni, di un particolare compenso incentivante, al fine di favorire l'utilizzazione temporanea del personale degli enti da parte dell'unione dei comuni (art. 13, e. 5, CCNL 22.1.2004) (1);

disciplina delle forme di incentivazione economica da parte dell'ente utilizzatore a favore del personale impiegato in servizi in convenzione a tempo parziale (art. 14, c. 3, CCNL 2004).

modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi per particolari responsabilità (art. 7, comma 1, CCNL 2006);

individuazione di particolari e limitate figure professionali (area protezione civile, area vigilanza, area scolastica ed educativa, attività delle biblioteche) che possono fruire di una pausa per la consumazione di pasti di durata determinata che può essere collocata all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro (art. 13 CCNL 2006).

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2) CONCERTAZIONE

Le materie oggetto di concertazione sono le seguenti:

a) criteri generali per:

lo svolgimento di selezioni verticali;

- il conferimento degli incarichi di P.O., graduazione delle funzioni e relativa valutazione periodica;

la metodologia permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati di dipendenti, anche ai fini della progressione economica;

l'individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per le progressioni orizzontali;

l'individuazione dei nuovi profili non previsti all'interno delle declaratorie di cui all'allegato A del C.C.N.L. del 31.3.1999;

l'attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni dei fondi per la progressione orizzontale e per la posizione/risultato;

(art. 16, e. 2, CCNL 31.3.1999)

b) procedimenti e criteri per la trasformazione dei rapporti di formazione e lavoro in contratti di lavoro a tempo indeterminato (art. 3, e. 17, CCNL 14.9.2000);

c) individuazione dei fabbisogni di personale da assumere con contratti a termine (art. 7, e. 2, CCNL 14.9.2000);

d) criteri per conferimento di mansioni superiori (art. 8, e. 4, CCNL 14.9.2000);

e) individuazione del numero dei posti di specialisti di vigilanza di cat. D che effettuano il coordinamento e il controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore (art. 29, e. 4, CCNL 14.9.2000);

f) criteri per lo svolgimento delle procedure selettive pubbliche per il passaggio alla categoria D del personale dell'area della vigilanza addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o inferiore (art. 29, e. 7, CCNL 14.9.2000);

g) rideterminazione, entro determinati limiti e condizioni, dell 'attività didattica frontale per periodi predefiniti (art. 30, e. 4, e art. 33, e. 1, CCNL 14.9.2000) (2);

h) determinazione, entro determinati limiti e condizioni, dell'orario annuale dell'attività integrativa (art. 30, e. 6, e art. 33, e. 1, CCNL 14.9.2000) (2);

i) modalità attuative circa l'interruzione del calendario scolastico per Natale e Pasqua (art. 30, e. 7, e art. 33, e. 1, CCNL 14.9.2000) (2);

j) determinazione, entro determinati limiti e condizioni, dell'orario annuale dell'attività integrativa (art. 31, e. 4, e art. 33, e. 1, CCNL 14.9.2000) (3);

k) modalità attuative circa l'interruzione del calendario scolastico per Natale e Pasqua (art. 31, e.

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5, e art. 33, e. 1, CCNL 14.9.2000) (3);

l) determinazione, entro determinati limiti e condizioni, dell'orario annuale dell'attività integrativa (art. 32, e. 4, e art. 33, e. 1, CCNL 14.9.2000) (4);

m) modalità attuative circa l'interruzione del calendario scolastico per Natale e Pasqua (art. 32, e. 5, e art. 33, e. 1, CCNL 14.9.2000) (4);

n) determinazione, entro determinati limiti e condizioni, di attività ulteriori rispetto a quelle definite nel calendario scolastico (art. 32 bis, e. 3, e art. 33, e. 1, CCNL 14.9.2000) (5);

o) verifica delle condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell 'amministrazione finanziaria al fondo di cui all 'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi (art. 54, e. 1, CCNL 14.9.2000) (1);

p) articolazione dell'orario di servizio;

q) calendari attività istituzioni scolastiche e degli asili nido;

r) criteri per passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimento di funzioni e di personale;

s) andamento processi occupazionali;

t) mobilità interna; (art. 6, e. 2, CCNL 22.1.2004)

u) conferimento degli incarichi di Alta Professionalità, graduazione delle funzioni e relativa valutazione periodica (art. 10, e. 3, CCNL 22.1.2004);

v) individuazione e conferimento di incarichi di posizione organizzativa, da parte dell 'unione di comuni (art. 13, e. 6, CCNL 22.1.2004) (6).

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3) CONSULTAZIONE

Le materie soggette a consultazione sono le seguenti:

numero, contenuto - anche economico - durata e costi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo: INFORMAZIONE PREVENTIVA E TEMPESTIVA (in caso di urgenza: INFORMAZIONE SUCCESSIVA e, comunque, non oltre i 5 giorni successivi alla stipula dei contratti) - (art. 2, e. 10, CCNL 14.10.2000);

- organizzazione e disciplina degli uffici con variazione della dotazione organica (art. 6, e. 1, del D.Lgs. 165/2001);

- modalità di gestione delle eccedenze di personale e mobilità collettiva (art. 33, e. 1 e 3, D.Lgs. 165/2001).

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4) INFORMAZIONE

Le materie soggette a informazione sono le seguenti:

a) atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, riguardanti:

il rapporto di lavoro;

- l'organizzazione degli uffici che non comporta variazioni alla dotazione organica;

la gestione delle risorse umane; (art. 7 CCNL 1.4.1999)

b) dati per la verifica del rispetto della percentuale dei limiti per la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo (art. 2, c. 11, CCNL 14.9.2000);

c) individuazione delle attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti pubblici (art. 4, c. 8, CCNL 14.9.2000);

d) andamento delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con riferimento alle tipologie e all'eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario, con cadenza semestrale (art. 4, c. 16, CCNL 14.9.2000);

e) disciplina delle trasferte per gli aspetti di dettaglio e non regolati con individuazione della documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali (art. 41, c. 12, CCNL 14.9.2000).

f) provvedimento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 558, 560 e 564, della l. 296/06 (finanziaria 2007) aventi riflessi sull'organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti. (art. 1, c. 579, l. 296/06).

N.B. L'informazione è preventiva quando riguarda materie inerenti la concertazione, la contrattazione, la consultazione e il confronto.

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5) ALTRE TIPOLOGIE

(così indicate nelle normative di riferimento)

A) CONFRONTO:

Le materie soggette a confronto sono le seguenti:

individuazione delle particolari situazioni che consentono, in occasione delle trasferte, la corresponsione, a favore dei dipendenti, della somma di £. 40.000 lorde, in luogo dei normali rimborsi, per mancanza di strutture e servizi di ristorazione (art. 41, e. 7, CCNL 14.10.2000);

individuazione delle condizioni per il rimborso, a favore dei dipendenti, delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento delle trasferte (art. 41, e. 7, CCNL 14.10.2000);

istituzione della mensa di servizio o attribuzione dei buoni pasto sostitutivi (art. 45, c. 1, del 14.10.2000).

B) COMUNICAZIONE:

La comunicazione è prevista in materia di individuazione delle condizioni sulle polizze assicurative stipulate dall'ente (art. 43, e. 7, CCNL 14.10.2000).

C) INFORMAZIONE/INCONTRO:

Le materie soggette a contemporanea informazione e incontro sono le seguenti:

- individuazione dei posti da destinare al part-time entro i limiti previsti dalla normativa vigente (art. 4, e. 3, CCNL 14.10.2000);

definizione dei progetti per la sperimentazione del telelavoro (art. 1, e. 2, CCNL 14.9.2000).

D) INCONTRO:

Questa tipologia di relazione sindacale è utilizzata:

1) a richiesta di ciascuna delle parti e con cadenze almeno annuali su:

- iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e servizi; - iniziative per

l'assunzione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e

trasformazione;(art. 7, comma 3, CCNL 1.4.1999)

2) almeno tre volte l'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare soluzioni che possano consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi (art. 14, e. 3, CCNL 1.4.1999);

3) per il monitoraggio sull'andamento della banca delle ore e sull'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione (art. 38 bis, e. 5, CCNL 14.10.2000);

4) per definire consensualmente il significato di clausole controverse nell'interpretazione dei CCDI (art. 9, commi 1 e 5, CCNL 2004).

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NOTE

(1) Disposizione applicabile solo ai soli enti interessati. (2) Disposizione applicabile solo al personale docente delle scuole materne e ai docenti ed educatori

addetti al sostegno nelle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali.

(3) Disposizione applicabile al personale educativo degli asili nido e ai docenti ed educatori addetti al sostegno nelle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali.

(4) Disposizione applicabile al personale delle scuole gestite dagli enti locali e ai docenti ed educatori addetti al sostegno nelle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali.

(5) Disposizione applicabile al personale docente addetto al sostegno nelle scuole statali e ai docenti ed educatori addetti al sostegno nelle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali

(6) Disposizione applicabile all 'unione di comuni

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ALLEGATO "K"

Parte economica anno 2008

La delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, nelle varie riunioni tenutesi nel corso dell'anno 2008 e dell'anno 2009, hanno concordato l'ipotesi di contratto decentrato integrativo - parte economica 2008 nel testo sotto riportato.

Sono destinatari dei benefici economici tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente a tempo indeterminato, ivi compreso il personale comandato, distaccato o utilizzato a tempo parziale.

Si da atto che le parti si incontrano annualmente per determinare la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei vincoli risultanti dai contatti collettivi nazionali e dagli strumenti di programmazione economica finanziaria dell' Amministrazione.

La costituzione DEFINITIVA del Fondo aziendale per le risorse decentrate, anno 2008 è stato approvato con delib. di G. M. n. 204/09

A seguito di verifica effettuata dall'amministrazione delle condizioni previste dall'art. 31 del CCNL 22/01/2004, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività risulta costituito: a) le risorse decentrate stabili disponibili per l'anno 2008 sono determinate in €. 174.735,06 b) le risorse decentrate variabili sono determinate in € 98.327,20 c) risorse destinate allo straordinario €. 38.33,68

INDIVIDUAZIONE RISORSE STABILI

10) Risorse stabili 11) Importo €. 174.735,06

Fondo Storico anno 1998 (art. 15, comma 1, lett. a CCNL 1/4/99) 83.110,88 Risorse Aggiuntive del 1998 (art. 15, comma 1, lett. b CCNL 1/4/99)

Risparmio di gestione trattamento accessorio 1998 (art. 15, comma1, lett. c CCNL 1/4/99) Risorse destinate al LED nel 1998 (art. 15, comma 1, lett. g CCNL 1/4/99) 18.917,93 Risorse personale ex 8A qualifica (art. 15, comma 1, lett. h CCNL 1/4/99) 1.549,37 Incremento 0,52% monte salari 1997 (art. 15, comma 1, lett. j CCNL 1/4/99) 9.707,03 Trattamento acc. personale trasferito.... (art. 15, comma 1, lett. l CCNL 1/4/99) Incremento risorse per aumento organico pers. (art. 15, comma 5 CCNL 1/4/99) Incremento 1,1% monte salari 1999: Ccnl 1.10.2001 (art. 4, comma 1) CCNL 1/4/99 18.839,86 Ria e assegno ad personam personale cessato da 1.1.2000 - Ccnl 1.10.2001 (art. 4, comma 2 ) 14.450,80 Differenza incremento stipendiale (art. 29, comma 2, Ccnl 22.1.04 - Dich. cong. n. 14) 5.291,44 Differenza incremento stipendiale ccnl 9/5/2006 dich. Congiunta n. 4 1.755,65 Risparmio per riduzione straordinario (art. 14, comma 4, ccnl 1/4/1999) 1.185,27

Totale

Incremento 0,62% monte salari 2001 Ccnl 22.01.2004 (art. 32, comma 1) 11.030,93

Incremento 0,50% monte salari 2001 Ccnl 22.01.2004 (art. 32, comma 2) 8.895,90

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INDIVIDUAZIONE RISORSE VARIABILI

12) Risorse variabili 13) Importo €. 98.327,20

Incentivi progettazione interna Risorse da specifiche disposizioni di legge (art. 15, comma 1, lett. k CCNL 1/4/99)

Ccnl 1.10.2001 (art. 4, comma 3)

22.675,24 800,00

Economie voci fisse anno 2007

Economie (somme destinate in uscita al finanziamento della PEO anno 2007 art. 34 comma 4 CCNL 22/1/04)

2.255,51

RIA personale cessato 2007 una tantum

Conguaglio RIA una tantum anni precedenti

Conguaglio RIA anni precedenti

Economie indennità comparto anno 2007 1.061,51

Economie salario accessorio anno 2006/07

Economie salario accessorio anno 2006 1.995,31

Economie fondo straordinario anno 2007 8.189,84

Economie salario accessorio (produttività, reperib. turnaz. Etc.)anno 2007 19.348,05

Incremento 1,2% del monte salari 1997 (art. 15, comma 2 CCNL 1/4/99) 11.200,42

Incrementi attivazione nuovi servizi (art. 15, commi 4 e 5 ccnl 1/4//99) 6.000,00 Finanziamento produttività messi notificatori Ccnl 14.9.2000 (art. 54) Somme non destinate nel 2007 verb. D.T. nn. 3 e 4/07 24.801,32

14) TOTALE GENERALE €. 273.062,26

Fondo per lavoro straordinario (art. 14 Ccnl 1.04.99) 38.323,68

TOTALE FES 311.385,94

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE STABILI E DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER L'ANNO 2008

Risorse Importo € 273.062,26 Progressione economica (art. 17, comma 2, lett. b CCNL 63.500,00

3A progressione economie 2007 8.158,66 Indennità di Comparto (art. 33 Ccnl 22.1.2004) 37.750,00 Indennità personale ex 8A qualifica (art 17, comma 3 CCNL 1/4/99) 774,69

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Compensi indennità di turno, reperib., maneggio valori, rischio,ecc. (art, 17, comma 2, lett. d CCNL 1/4/99) 45.000,00 Compensi attività di responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f CCNL 1/4/99) 30.000,00 Fondo regionale art. 16 l.r. 41/96 (produttività) 22.675,24 Indennità disagio anno 2006/200/ (art. 17 comma 2 lettera e ccnl 1/4/99) 14.000,00 Progettazione interna Compensi per produttività e miglioramento servizi (art. 17, comma 2, lett. a -g CCNL 1/4/99) 45.953,67 Indennità anno scolastico pers. Asilo Nido (art. 31, comma 7 Ccnl 14.9.2000) 3 . 2 0 0 Incremento indennità professionale Asilo Nido (art. 6 Ccnl 5.10.2001) 2.050,00 Lavoro straordinario 30.000,00

TOTALE destinato €. 303.062,26

Le parti avendo deciso di destinare la somma di €. 30.000,00, per la restante, pari ad €. 8.323,68, concordano che sia riportata in economia nell'esercizio esercizio finanziario e destinata secondo le normative contrattuali al FES 2009.

Viene concordato, altresì, che il budget di €. 8.158,66, riservato alla progressione orizzontale sarà suddiviso tra le varie aree (art.23) e che la decorrenza verrà definita rispettando l'indirizzo dell ' Ammini strazi one.

Il presente CCDI è stato sottoposto, ai sensi dell'art.40 del D. Lgs. 165/01, al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Chiaramonte Gulfi che, constatato la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio e con le norme del CCNL vigente, ha espresso parere favorevole, ai sensi del su citato art. 40.

Il presente CCDI è munito della prescritta relazione tecnico.finanziaria sottoscritta congiuntemene dai responsabili delle aree Risorse Umane e Fianaziaria.

Successivamente è stato inviato all'Amministrazione Comunale che, con deliberazione di G. M. n. 236 del 25/06/2009, esecutiva ai sensi di Legge, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante dell'ente alla sottoscrizione definitiva.

Il giorno uno del mese di luglio 2009 le parti hanno sottoscritto il testo definitivo del contratto integrativo decentrato che viene trasmesso all'ARAN, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del CCNL del 22/01/004.

IL TESTO ORIGINALE E' STATO SOTTOSCRITTO PER LA PAR TE PUBBLICA DA:

Rosso dott. Benedetto, direttore generale, Ascone Grazia, Cardadi dott. Francesco, Catania Giovanni, Distefano Maria, Pugliesi Gisella, Tumino ing. Rosario.

Per la RSU:

Arabito Gisueppe, Melia Giuseppe, Nicosia Antonio.

Per le OO.SS. territoriali:

Dipasquale Mario (UIL-FPL), Mattisi Aldo ( CGIL-FP)