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CGIL Torino Dipartimento Mercato del Lavoro

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Decreto legislativoapplicativo L.30/03

In materia di occupazione e lavoro

Art.3.

Organizzazione e disciplina del M.d.L.

1.Servizi per l’Impiego Pubblico

2.Agenzie PrivateDipartimento M.d.L. 2

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3. Altri soggetti pubblici e privati :

•Camere di Commercio•Università e Fond. Universitarie•Istituti Scuole Secondarie•Patronati•Associazioni dei Datori di Lavoro•OO.SS.•Enti Bilaterali

• Comuni

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Art.4 ALBO UNICO delle AGENZIE Viene istituito presso il Ministero del

Lavoro l’Albo unico delle Agenzie con 5 articolazioni:

a)Agenzie di somministrazione di lavoro, abilitate a svolgere tutte le attività per le quali è prevista la somministrazione(art.20)

b)Agenzie di somministrazione a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività all’art.20

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c) Agenzie di Intermediazione

(Collocamento)

d) Agenzie di ricerca e selezione del personale

e) Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale

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Art.5Regime di AutorizzazioneA fronte di requisiti giuridici e finanziari i soggetti che possono autorizzare sono :

MINISTERO DE L LAVORO

- per l’attività sul piano nazionale

REGIONI - per l’attività limitata al

territorio di competenza Dipartimento

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Tutti i soggetti operanti nel campo dell’incrocio Domanda/offerta di lavoro hanno l’obbligo di fornire all’istituenda “Borsa Continua del Lavoro”i dati da loro acquisiti dai lavoratori e dalle imprese

I requisiti finanziari non sono richiesti per i soggetti del punto 3(Comuni,Enti Bilaterali ecc.

Dipartimento M.d.L.

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Art.10 Divieto di indagini sulle opinioni, trattamenti discriminatoriDivieto di indagine sulle convinzioni personali, affiliazioni sindacale o politica, credo religioso, sesso,orientamento sessuale,stato matrimoniale e di famiglia o di gravidanza,età, handicap, razza, origine etnica, colore, ascendenze, origine nazionale, gruppo linguistico, stato di salute, controversie con precedenti datori di lavoro.A meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscano un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa !!!

DipartimentoM.d:L.

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Art.20 Somministrazione di Lavoro .

Viene abolita la legge 1369 del 1960

che

Vietava l’appalto di manodopera (caporalato)

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E’ un contratto tra un impresa e un qualsiasi soggetto autorizzato per l’utilizzo, da parte dell’imprese

a tempo determinato

(ex interinale ma senza i

vincoli precedenti)

o

indeterminato

(staff leasing)

di un lavoratore in affittoIpartimento

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E’ possibile un trattamento economico-normativo inferiore per l’inserimento di soggetti svantaggiati (Giovani con meno di 25 anni,disoccupati da 24 mesi,disoccupati con più di 50 anni, ex detenuti,extracomunitari, ecc.)

Ci deve essere progetto di accompagnamento

Se i soggetti sono titolari di indennità varie queste vengono detratte dalla retribuzione.

In caso di rifiuto non giustificato i lavoratori perdono l’indennità

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Trattamento economico-normativo

I lavoratori in affitto hanno diritto ad un trattamento economico-normativo complessivamente non inferiore ai dipendenti dell’azienda utilizzatrice, con pari livello e mansione

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Per i periodi di disponibilità i Per i periodi di disponibilità i contributi sono versati per l’effettivo contributi sono versati per l’effettivo valore, anche al di sotto dei minimi valore, anche al di sotto dei minimi contributivicontributivi

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Art.29 Appalto Con le nuove norme la distinzione tra Appalto, di cui all’articolo 1655 del Codice Civile, e Somministrazione, migliorata rispetto al testo precedente, non è ancora chiara.

L’appalto,che può essere di opera o servizi prevede, a carico dell’appaltante:

• L’organizzazione dei mezzi necessari

• il potere direttivo

• Il rischio di impresa Dipartimento

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Art.32 Cessione ramo d’impresaViene modificato l’art.2112 del Codice CivilePraticamente non ci saranno più vincoli in quanto saranno le parti

cedente e acquirente ad identificare come

ramo d’impresa un’attività economica organizzata,

anche se priva di beni materiali

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Tipologie contrattuali

Art.33 Lavoro intermittente è un contratto a T.D. o T.Ind., per cui un lavoratore

si mette a disposizione di un datore di lavoro,che lo avvia al lavoro secondo le esigenze

produttive.

Soggetti interessatiGiovani fino a 25 anni

Lavoratori ultra 45 annidisoccupati o iscritti alle liste di mobilità

La disponibilità alla chiamata è compensata

con un’indennità. Per periodi particolari

Indennità solo in presenza di chiamata

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Art.46 Tempo ParzialeViene completamente modificata la precedente normativa sul Part TimeDecadono tutte le norme che permettevano il punto di equilibrio tra le esigenze produttive aziendali e quelle dei lavoratori

I datori di lavoro possono decidere, in modo unilaterale: l’orario di lavoro le ore supplementari lo straordinario Possibilità di provvedimenti disciplinari in caso di rifiuto

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Art.41 Lavoro Ripartito

E’ un contratto di lavoro che prevede

che due lavoratori si impegnino

ad adempiere ad un’unica

e identica prestazione lavorativa

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Art.54 Contratto di inserimentoQuesta tipologia contrattuale sostituirà i CFL ed e rivolto a:• Giovani dai 18 a 29 anni • Lavoratori con più di 50 anni,privi di

posto di lavoro• Disoccupati di lunga durata ,da 29 fino

a 32 anni• Donne• Disabili fisici e mentali Durata da 9 a 18 mesi, max 36 per i disabili

Inquadramento a due livelli inferiore a quello spettante

Il contratto non è rinnovabile tra le stesse parti ed eventuale deroghe non possono superare il limite massimo (18 mesi)

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Art.47 Apprendistato

Il contratto di Apprendistato si sfrangia in 3 fattispecie: A) per il conseguimento del Diritto / Dovere di

istruzione e formazione B) per il conseguimento di una qualifica

professionale C) per il conseguimento di un diploma o per

percorsi di alta formazione

Soggetti interessati adolescenti e giovani dai 15 ai 29 anni

Durata del contratto da 2 a 6 anni secondo tipologia

Inquadramento contrattuale 2 livelli inferiore a quello spettante Dipartimento

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La persona dovrà lavorare

in autonomia e in coordinamento

con l’organizzazione dell’impresa

Il contratto viene sospeso,per un certo periodo, in caso di malattia,infortunio e gravidanza.

E’ possibile convenire di rinunziare ai propri diritti !!!!

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Art.61 Lavoro a progetto (Ex co.co.co)

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno essere sostituiti con contratti individuali, legati a progetto o a fasi o programmi di lavoro con una durata prevista o prevedibile,con autonomia del collaboratore e in coordinamento con l’organizzazione dell’impresa

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Il testo definitivo ha praticamente eliminato le possibili trasformazioni di co.co.co. fasulle in assunzioni a tempo indeterminato

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Art.70 Lavoro accessorioDisoccupati,casalinghe,pensionati,studenti,extracomunitari e disabili potranno svolgere lavori occasionali in vari settori:

• piccoli lavori domestici• assistenza domiciliare • lezioni• giardinaggio• pulizia e manutenzioni di edifici pubblici

Non è un rapporto di lavoro dipendente, non può essere svolto per più di 30 giorni all’anno ed è compensato con un voucher del valore di 7,50 euro, al lavoratore andranno 5.80 euro.Dipartimento

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Art.75 Certificazione dei contratti di lavoro

Al fine di ridurre il contenzioso, in materia di qualificazione dei contratti di lavoro:

• intermittente• ripartito • part time• a progetto

Le parti stipulanti il contratto possono farsi certificare il contratto

Dipartimento M.d.L.

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Art.76 Organi della certificazione

I rapporti di lavoro possonoessere certificati da:

• Enti bilaterali• Direzioni Provinciali

del Lavoro• Province• Università pubbliche e

private Dipartimento

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