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i quaderni di I FONDI PENSIONE Prefazione: dott.ssa Filomena Trizio Segretario generale NIDIL - CGIL Curatore: Avv. Eugenio Aurisicchio con il contributo del Prof. Avv. Giampiero Falasca Centro Studi di Alleanza Lavoro ® Disciplina, Profili comunitari e prospettive per la somministrazione di lavoro 3

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i quaderni di

I FONDI PENSIONE

Prefazione: dott.ssa Filomena TrizioSegretario generale NIDIL - CGIL

Curatore: Avv. Eugenio Aurisicchio

con il contributo delProf. Avv. Giampiero Falasca

Centro Studi di Alleanza Lavoro

®

Disciplina, Profili comunitari eprospettive per la somministrazionedi lavoro

3

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I quaderni di Alleanza Lavoro3

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I FONDI PENSIONE

Disciplina, Profili comunitari e prospettive per lasomministrazione di lavoro

Tutti i diritti dell’opera riservati

Alleanza Lavoro marchio depositato

Deposito RM 2008 C004483 del 22/07/2008

Prefazione:

dott.ssaFilomena Trizio

Segretario Generale NIDIL– CGIL

Curatore:

Avv. Eugenio Aurisicchio

con il contributo del

Prof. Avv. Giampiero Falasca

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PREFAZIONE

“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzinecessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assisten-za sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti edassicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso diinfortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazioneinvolontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educa-zione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti inquesto articolo provvedono organi ed istituti predisposti ointegrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”. Così recital’art. 38 della Costituzione Italiana.

È in questo articolo che si inquadra la legislazione socialee, in particolare, il sistema previdenziale del nostro paese rivi-sitato nel tempo in base a fattori di contesto sociali ed econo-mici. Un sistema previdenziale basato sul criterio generazio-nalmente solidale di “ripartizione”1 e non di capitalizzazione,su base professionale, con struttura assicurativa ed un sistemadi calcolo delle prestazioni sino agli anni ’90 di tipo “retribu-tivo”, calcolato cioè sulla media delle ultime retribuzioni.

Fra la fine degli anni ’80 e l’avvio degli anni ’90 infattil’intreccio tra calo demografico, invecchiamento progressivodella popolazione e crisi economiche determina, in Europa, lanecessità di ripensare i sistemi previdenziali in chiave di equi-librio finanziario e spinge in particolare l’Italia, dopo i primiinterventi parziali, al varo nel 1995 della riforma Dini.

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1Secondo questo schema sono i lavoratori attivi a finanziare con i propricontributi le pensioni delle generazioni precedenti.

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Il primo è rappresentato dal faticoso decollo della previ-denza complementare, sia per una tardiva normazione disostegno (definita solo nel 2005), che per una resistenza anco-ra presente fra i lavoratori a devolvere a tal fine il proprioTFR, con la conseguenza di depotenziare il secondo pilastropensionistico, indispensabile per il raggiungimento di un buontasso di sostituzione.

L’altro, ancora più gravido di conseguenze, determinatodal progressivo espandersi del fenomeno della “precarietà”,sia in termini di incidenza quantitativa (numero di personeinteressate), che qualitativa (progressivo aumento della per-manenza in tipologie diverse di lavoro discontinuo, moltipli-carsi delle tipologie, differenziali di condizioni e di tutele frale stesse). L’incidenza in progressivo aumento della disconti-nuità lavorativa (irrilevante al varo della riforma) determinainfatti, come conseguenza, altrettanta progressiva erosione deltasso di sostituzione previsto dalla Dini, specie se accompa-gnata da aliquote previdenziali più basse (come nel caso delletipologie iscritte alla Gestione Separata INPS) e da bassi sala-ri. Fatto questo ben chiaro al presidente INPS Mastrapasquaallorché in una recente dichiarazione, magari stupefacente maveritiera, ha affermato “non rendiamo note le proiezioni deitrattamenti pensionistici perché potrebbero determinare unsommovimento sociale”.

Un fenomeno dunque, quello della “precarietà” che, pernon divenire penalizzante per il futuro, oltre che per il presen-te, delle nuove generazioni, richiede interventi su più ambiti:la parificazione delle aliquote contributive; salari minimi noninferiori ai minimi contrattuali; forme di copertura figurativadei periodi di non lavoro (e quindi rivisitazione degli attualiammortizzatori, facilitandone l’accesso); modalità adeguateper la costruzione di previdenza complementare specifica;riconsiderazione dei parametri a base dei coefficienti di tra-sformazione.

Su quest’ultimo aspetto in realtà CGILCISL e UIL, largaparte della rappresentanza datoriale e Governo Prodi eranointervenuti col protocollo del 2007 (poi recepito nella L.247/07), prevedendo una commissione preliminare alla ado-zione dei coefficienti stessi nella quale definire criteri e moda-

Una riforma strutturale che modifica il sistema di calcoloda retributivo a contributivo (contribuendo così anche a ridur-re l’elusione contributiva presente); supera la distinzione trapensioni di anzianità e di vecchiaia attraverso un sistema fles-sibile e premiale (da 57 a 65 anni) dell’età pensionabile; rie-quilibra i trattamenti fra lavoro pubblico e privato anche conla soppressione delle “baby pensioni”; definisce il raccordo frarendimento pensionistico, aspettativa di vita e andamento PILattraverso i cosiddetti coefficienti di trasformazione periodici;incentiva la previdenza complementare per recuperare le dif-ferenze economiche derivanti dal cambio del regime di calco-lo, consentendo in tal modo il raggiungimento di tassi di sosti-tuzione2 complessivi simili ai precedenti.

La riforma, forse l’unica in Europa, ha colto negli anni l’o-biettivo di mettere in equilibrio e sicurezza il sistema pensio-nistico per il lavoro dipendente (discorso diverso andrebbe fat-to, ma non è questa la sede, per altre casse), come peraltroriconosciuto dalla Commissione Brambilla (commissione tec-nica sulla spesa previdenziale) e dalla stessa Europa e comeormai reiteratamente dimostrato dalle voci dei bilanci INPS.

Ciononostante, sono proseguiti gli interventi dei Governisul sistema pensionistico sia rispetto alle pensioni di anzianitàche su quelle di vecchiaia, innalzando l’età per donne e uomi-ni e reintroducendo nel sistema, in tal modo, una inopportunarigidità di uscita. Interventi, al di là dei battage mediatici, con-cepiti in realtà a puro fine di “cassa”: per ripianare i deficitdelle casse previdenziali diverse dai dipendenti (dirigenti inparticolare), ma soprattutto per ridurre il debito pubblico,avvalendosi al riguardo come schermo della mai avvenuta, purse concordata, distinzione fra spese previdenziali (legate aicontributi) e spese assistenziali (finanziabili dallo Stato).

Manomessa via via nel suo impianto – e non dunque peresigenze di riequilibrio della spesa previdenziale per il lavorodipendente – la riforma Dini è contemporaneamente segnatanegativamente da due limiti su cui occorrerebbe al contrariointervenire.

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2 Si intende per tasso di sostituzione il rapporto intercorrente fra ultimaretribuzione percepita e rendita pensionistica.

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Un meccanismo, come intuibile, che consente – unico nelsuo genere – di trasformare il TFR (per altro allo stato “man-giato” da una iniqua tassazione piena) in un investimento peril futuro anche oltre il percorso lavorativo sviluppato ed ingrado di affiancare e costruire da subito il futuro rendimentopensionistico di ciascuno degli interessati.

Un percorso ormai pronto per partire e che attende solo,dopo la costituzione di FONTEMPe la definizione degli attistatutari e regolamentari, l’approvazione definitiva dellaCOVIP– attesa a giorni – per il suo varo.

Una misura la cui riuscita rappresenta una sfida per tutti.Per i sindacati, in quanto ulteriore azione di tutela verso

lavoratori che non devono pagare in proprio esigenze di pro-duzione in parte diverse da quelle conosciute in passato.

Per le agenzie, che hanno un’occasione in più da cogliereper contribuire a rafforzare quei tratti di “flex security” su cuihanno imperniato il loro agire.

Per i lavoratori che, se messi da parte di TUTTI nelle con-dizioni di conoscere, potranno scegliere di ridurre una partealmeno dei disagi connessi alla mancanza di stabilità occupa-zionale.

Per la stessa somministrazione, che continuerà anche attra-verso la riuscita di questo strumento a qualificarsi come formaregolamentata e tutelata della flessibilità.

lità con cui agganciare al 60% il tasso di sostituzione del lavo-ro precario.

La scelta successiva del Governo Berlusconi di adottare aGennaio 2010 i coefficienti senza avere mai neanche insedia-to la commissione, ha comportato sia per la pesante crisi eco-nomica nel frattempo intervenuta – con la conseguente perdi-ta di 6 punti di PIL– che per la decisione di retroattività delcalcolo stesso, una pesante contrazione del valore pensionisti-co individuale che ha colpito tutto il lavoro dipendente, pena-lizzando particolarmente le forme discontinue di lavoro.

È in questo quadro d’assieme che acquista a pieno il suovalore la decisione di CPO FELSANIdiL Assolavoro e, suc-cessivamente, Alleanza Lavoro di dare vita, con l’intesa con-trattuale del 24 luglio 2008, alla previdenza complementareper i lavoratori in somministrazione.

Si è infatti cercato, all’interno di un CCNLfortementeinnovativo e avanzato, di provare a costruire un sistema – indi-spensabile, come si è cercato di argomentare, soprattutto per ilavoratori discontinui – che aiutasse a superare le diffidenze oi giudizi di irrilevanza da cui partono tendenzialmente i lavo-ratori interessati.

Si è lavorato a tal fine in due direzioni specifiche. Prima ditutto la mancanza di qualsiasi sbarramento o soglia di accesso:ciascun lavoratore in somministrazione, a tempo indetermina-to o a tempo determinato, anche alla sua prima missione ed aprescindere dalla sua durata temporale, potrà aderire alla pre-videnza complementare conferendo il suo TFR al fondo appo-sitamente costituito e, insieme, il 2% del salario lavorato (1%del lavoratore e 1% dell’agenzia), quest’ultimo economica-mente coperto dalla bilateralità.

Il secondo aspetto, totalmente innovativo nel panoramaprevidenziale, è il sostegno solidale ed incentivante della bila-teralità, che interviene a fine anno a favore in particolare deilavoratori con maggiore discontinuità di lavoro, innalzando al4% il versamento mensile e garantendo per tutti – anche quin-di per percorsi di lavoro temporalmente inferiori – un versa-mento del 4% per sei mesi; aggiungendo inoltre una mensilitàdi versamento per i lavoratori con missioni pari o superiori aisei mesi e fino agli undici.

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Filomena TrizioSegretario Generale NIdiLCGIL

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1ORIGINE E NA TURA DELLA

PREVIDENZA COMPLEMENT ARE

Da molti anni nel nostro Paese si tenta di agevolare la cre-scita di un sistema previdenziale di carattere privato e volon-tario, imperniato su fondi istituiti dalla contrattazione colletti-va o da imprese privati. Questo indirizzo di politica legislati-va, notevolmente accentuatosi con l’approvazione del d.lgs. n.252/2005, nasce nel momento in cui iniziano a ridursi le pre-stazioni garantite dalla previdenza pubblica, a seguito dellenumerose riforme che hanno interessato il sistema previden-ziale italiano a partire dai primi anni novanta.

La progressiva riduzione dell’area di intervento della pre-videnza pubblica ha posto la necessità di trovare strumenti ingrado di soddisfare l’interesse generale, rimasto inalteratoanche dopo l’attuazione di questi processi di riforma, ed evi-tare che l’uscita dalla fase lavorativa comporti drastiche ridu-zioni del reddito disponibile.

Lo strumento principale per dare soddisfazione a questointeresse generale è stato individuato nella previdenza com-plementare; questa, sulla base di analoghe esperienze formate-si in altri ordinamenti europei, nell’ottica della costruzione diun sistema previdenziale fondato su due pilastri, uno pubblico,di natura obbligatoria e con funzione di garantire un tratta-mento minimo, ed uno privato, di carattere volontario e confunzione di integrare il trattamento minimo offerto dal sistemapubblico.

1.2 Pluralismo delle fonti istitutive.

Il d.lgs. n. 252/2005 individua diversi soggetti legittimatia gestire le forme pensionistiche complementari; tali sogget-

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2SOGGETTI COPERTI DALLA

PREVIDENZA COMPLEMENT ARE

L’area dei destinatari della previdenza complementarecoincide con quella dei soggetti iscritti alla previdenza pubbli-ca e obbligatoria (art. 2 del d.lgs. 252/2005), nel senso che isoggetti iscritti alla previdenza pubblica ed obbligatoria pos-sono automaticamente essere inclusi nel novero dei soggettilegittimati ad aderire alla previdenza complementare.

Ne deriva che possono accedere alla previdenza privata leseguenti categorie di lavoratori:

– tutti i lavoratori subordinati, quale che sia la tipologiacontrattuale con cui sono assunti, sia del settore pubblico chedi quello privato;

– i lavoratori autonomi; – i liberi professionisti;– i soci lavoratori di cooperative.La platea dei soggetti potenzialmente destinatari della pre-

videnza complementare è, peraltro, ancora più ampia di quel-li iscritti alla previdenza pubblica.

Possono, infatti, partecipare alla previdenza complementa-re anche soggetti che non hanno un rapporto di lavoro; l’art. 8,comma 5, prevede la possibilità di versare contributi di previ-denza complementare nell’interesse di un familiare fiscalmen-te a carico del lavoratore, a condizione che lo Statuto del fon-do ammetta tale possibilità; allo stesso modo, possono fareparte della previdenza complementare, pur non essendo parte-cipi di quella pubblica/obbligatoria, le persone che svolgonolavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familia-re, di cui al d.lgs. 565/1996, e che non prestano attività lavo-rativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolaridi pensione diretta.

ti differiscono tra loro in ragione delle fonti che li hanno isti-tuito.

Le fonti legittimate ad istituire tali soggetti sono individua-te come segue dall’art. 3 del d.lgs. n. 252/2005:

– contratti e accordi collettivi, anche aziendali. La contrat-tazione collettiva di qualsiasi livello ha quindi un ampio pote-re istitutivo; l’ampiezza di tale potere è accentuata dal fattoche la legge non individua criteri di selezione dei soggetti col-lettivi abilitati a sottoscrivere contratti istitutivi di forme pen-sionistiche;

– accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almenoregionale;

– leggi regionali, tale norma si giustifica con la competen-za legislativa concorrente in materia di previdenza comple-mentare attribuita alle Regioni dall’art. 117 della Costituzione;

– accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi daassociazioni nazionali di rappresentanza del movimento coo-perativo legalmente riconosciute;

– accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16settembre 1996, n. 565;

– enti di diritto privato che assicurano la previdenza obbli-gatoria alle categorie di professionisti individuate dai decretilegislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103(tra i più noti, rientrano la Cassa Forense, l’ente previdenzialedei medici, l’ENPAM, quello dei giornalisti, l’INPGI, e deidottori commercialisti, la CNPDCA);

– banche, società di gestione del risparmio;– imprese di assicurazione.

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3NATURA RETRIBUTIV A O PREVIDENZIALE DELLA

PREVIDENZA COMPLEMENT ARE: LE TESI A CONFRONTO

La dottrina e la giurisprudenza costituzionale si sono inter-rogate sulla collocazione sistematica della previdenza comple-mentare: in particolare, si è posto il problema di chiarire setale materia possa essere collocata all’interno delle norme chegovernano la previdenza pubblica, o se invece questa debbarestare nell’alveo delle norme che garantiscono la libertà diassociazione e della contrattazione collettiva, in quanto assol-ve una funzione essenzialmente retributiva.

3.1 Natura retributiva

L’orientamento che colloca la previdenza complementarenell’alveo dell’art. 38 della Costituzione (nell’alveo, cioè, del-le misure di carattere previdenziale) risulta ormai maggiorita-ria sia in giurisprudenza che in dottrina.

Va tuttavia ricordato che esiste una diversa tesi, minorita-ria rispetto a quella sopra prospettata, che vede le prestazioniprevidenziali integrative in chiave di retribuzione differita,con tutte le implicazioni conseguenti.

Tale tesi è stata proposta da alcune pronunce della Corte diCassazione, le quali hanno sostenuto che i trattamenti pensio-nistici integrativi hanno natura giuridica di retribuzione diffe-rita, pur se in relazione alla loro funzione previdenziale sonoascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso latoattinenti alla corrispettività con la prestazione lavorativa (v.Cass. Sezioni Unite, 1 febbraio 1997, n. 974).

La legge prefigura, con definizioni di incerto significato, lapossibilità di partecipazione alle forme pensionistiche anchedi “soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impre-sa” (art. 8, comma 1, d.lgs. 252/2005) nonché di “soggettidiversi” dai destinatari della previdenza complementare men-zionati espressamente (art. 13, comma 2, d.lgs. 252/2005).

La possibilità riconosciuta ai soggetti prima richiamati diaderire alla previdenza complementare non significa che glistessi sono destinatari della medesima normativa.

Le norme del d.lgs. n. 252/2005 che, al fine di accrescerela partecipazione al sistema ed aumentare la sua capacità digenerare prestazioni sufficienti, disciplinano l’adesione tacitaed il conferimento del TFR si applicano solo ai lavoratorisubordinati del settore privato ed agli altri lavoratori espressa-mente inclusi nell’ambito di applicazione del decreto.

Per gli altri soggetti – in particolare, per i dipendenti dellePubbliche Amministrazioni – valgono le regole contenute neld.lgs. n. 124/1993, e le disposizioni contenute negli statuti deirelativi fondi pensione.

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3.3 Conseguenze della tesi previdenziale

L’affermazione della funzione previdenziale della previ-denza complementare produce conseguenze dirette sul pianodella disciplina applicabile; il complesso di norme e principiche regolano le prestazioni della previdenza pubblica risulta-no infatti applicabili, in via analogica, alle prestazioni di pre-videnza complementare, a meno che non trovino applicazionenorme e principi speciali della materia.

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3.2 Natura previdenziale.

Alcune pronunce della Corte Costituzionale hanno eviden-ziato la funzione essenzialmente previdenziale, e non retribu-tiva, della previdenza complementare.

Questo orientamento qualifica la previdenza complemen-tare come un insieme di forme di tutela rivolte a soggetti chevantano uno status professionale e finanziate dai medesimisoggetti, in vista della fornitura agli stessi di mezzi di sostegnoda utilizzare in caso di eventi che tipicamente si pongonocome fonte di bisogno per i lavoratori; tali caratteristiche,sempre secondo questo orientamento, impongono di ricono-scere il carattere essenzialmente previdenziale delle funzionisvolte dalla previdenza privata.

La sentenza 6 settembre 1995 n. 421, ha rilevato che il col-legamento funzionale tra previdenza pubblica e privata puòessere rintracciato nella norma che definisce i fondi pensionecome “forme di previdenza” aventi lo scopo di “assicurare piùelevati livelli di copertura previdenziale” (art. 1 D.Lgs.124/1993).

Il collegamento operato dalla norma tra previdenza pubbli-ca e privata è visto dalla Corte come elemento decisivo ai findella collocazione dei fondi pensione nel sistema degli organi-smi che svolgono funzioni di natura previdenziale, ai sensidell’art. 38, comma 2, della Costituzione.

In conseguenza di questa ricostruzione, le contribuzioniversate dai datori di lavoro ai fondi pensione non possonodefinirsi come emolumenti retributivi con funzione previden-ziale, ma devono essere considerati come contributi di naturaprevidenziale, come tali estranei alla nozione di retribuzione.

Questo orientamento ha trovato conferma nella sentenzadella Corte Costituzionale del 13 luglio 2000, n. 393, la qualeha ribadito che non può essere negato il “collegamento funzio-nale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementa-re”, con la conseguente collocazione di questa ultima nel siste-ma dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.

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durante il quale gli iscritti hanno diritto a ricevere comunica-zioni periodiche da inviare agli aderenti secondo modelli pre-disposti dalla Covip, concernenti gli obiettivi e i criteri dellapolitica di investimento (art. 19, comma 2 lett. g, d.lgs.252/2005; art. 5, comma 5–quarter, d.lgs. d.lgs. 252/2005).

Le informative inviate prima dell’adesione devono consen-tire anche la possibilità di comparare le diverse forme pensio-nistiche. Il soggetto, cui si offrano più opzioni, va messo ingrado di orientarsi con cognizione di causa nella direzioneeffettivamente più rispondente alle sue esigenze e più conve-niente.

La presenza di questo sistema informativo impone al lavo-ratore di valutare l’opportunità di partecipare, o no, al sistemadi previdenza complementare; una volta che egli sceglie direstare inerme, nonostante le informazioni ricevute circa laconseguenza della sua inerzia, è legittimo considerare comevolontaria anche l’adesione conseguente a questo comporta-mento.

La vigente legislazione non valorizza la libertà individualesolo ai fini dell’adesione iniziale; la libertà individuale è,infatti, riconosciuta anche come libertà di scelta fra le diverseforme pensionistiche.

Il principio è sancito espressamente dal comma 7 dell’art.8, in virtù del quale il lavoratore “… può conferire l’interoimporto del TFR maturando ad una forma di previdenza com-plementare dallo stesso prescelta”.

Questa formula sancisce la libertà del lavoratore individua-le di aderire e conferire il TFR alla forma complementare disuo gradimento, anche saltando la mediazione della contratta-zione collettiva.

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4PRINCIPIO DI LIBER TÀ E VOLONTARIETÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENT ARE

L’ordinamento della previdenza complementare si caratte-rizza per la libertà di adesione dei destinatari delle prestazio-ni; il principio, già presente nel d.lgs. n. 123/1993, è afferma-to in maniera netta dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005,il quale qualifica la scelta di aderire alle forme pensionistichecomplementari come libera e volontaria.

I principi di libertà e volontarietà sono declinati dalla leggeinnanzitutto come diritto di scegliere se partecipare o no allaprevidenza complementare, con modalità esplicite o tacite.

La previsione di modalità tacite di adesione alla previden-za complementare, contenuta nell’art. 8 del d.lgs. n. 252/2005,potrebbe apparire contraddittoria rispetto al principio di libertàe volontarietà dell’adesione.

In realtà, le modalità tacite non scalfiscono il principio, perdue motivi.

Innanzitutto, non viene meno la libertà di non aderire; ciòche la legge impone è solo che tale scelta sia manifestataespressamente.

Inoltre, la legge contestualizza l’adesione tacita all’internodi un sistema informativo capace di rendere sicuramente e pie-namente consapevole il lavoratore della conseguenza della suainerzia: egli riceve dal datore di lavoro al momento dell’assun-zione una specifica informazione sulle facoltà di scelta dispo-nibili nel sistema della previdenza complementare, e trentagiorni prima della scadenza dei sei mesi, riceve una secondainformazione con cui viene avvisato che il “conferimento taci-to” sta per condurlo all’adesione.

Peraltro, il sistema informativo non attiene solo al momen-to antecedente all’adesione, ma anche al periodo di iscrizione,

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regolamenti dei fondi pensione e i requisiti richiesti per l’eser-cizio dell’attività, con particolare riferimento a requisiti di ono-rabilità e professionalità dei componenti degli organi collegialie dei responsabili dei fondi (art. 4, comma 3, d.lgs. 252/2005).

In secondo luogo, diverso dalle regole del diritto comune èanche il principio, di diffusa applicazione nel settore, che por-ta non solo alla predeterminazione di schemi degli atti chedefiniscono l’ordinamento interno delle forme pensionistichenonché dei loro principali atti contrattuali – statuti, regolamen-ti, convenzioni di gestione – ma anche alla verifica preventivatramite l’approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza.Infine, la legge (art. 5) assoggetta a regole specifiche la com-posizione degli organi di amministrazione, che non è lasciataalla completa disponibilità dei fondi.

5.3 Forme collettive e forme individuali

Sulla base delle fonti che ne hanno disposto l’istituzione, ifondi pensione possono essere distinti e classificati tra formecollettive e forme individuali. Le prime sono così definite inquanto l’adesione alle stesse viene negoziata sul piano contrat-tuale collettivo, ed interessa tutti i lavoratori dipendenti di unacerta azienda o operanti in un certo comparto o settore produt-tivo; le seconde sono così definite in quanto l’adesione avvie-ne su base individuale, e prescinde dal settore di attività oaddirittura dall’esistenza di un determinato rapporto di lavoro.

Rientrano nella categoria delle forme collettive i fondi pen-sione istituiti da contratti e accordi collettivi, dalle Regioni,dalle casse di previdenza obbligatoria dei professionisti; rien-trano nella categoria delle forme individuale i fondi pensioneche raccolgono adesioni individuali ed i piani pensionisticiindividuali.

5.4 Piani individuali pensionistici

La legge riconosce la capacità di porsi come strumento direalizzazione della finalità di previdenza complementare e, in

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5TIPOLOGIE DI FONDI

5.1 Struttura giuridica e disciplina dei fondi

Le forme pensionistiche complementari, nella generalitàdei casi, possono assumere la forma giuridica dell’associazio-ne non riconosciuta, ai sensi dell’art. 36 del codice civile,oppure possono essere munite di personalità giuridica (art. 4,comma 1, d.lgs. 252/2005).

La legge prevede anche una terza configurazione giuridicache possono assumere i fondi pensione. Questi possono esse-re costituiti sotto forma di patrimoni di destinazione, cioèpatrimonio separati ed autonomi (art. 1, comma 4, e art. 4,comma 2, del d.lgs. 252/2005) formati dalle risorse delle for-me pensionistiche e dagli “attivi posti a copertura degli impe-gni” (artt. 13, comma 3, e 23, comma 3, d.lgs. 252/2005).

La figura del patrimonio di destinazione è affine a quelladel fondo di previdenza interno all’azienda del datore di lavo-ro, disciplinata dall’art. 2117 c.c.; tale affinità è confermatadall’espresso richiamo operato a tale normativa dall’art. 4,comma 2, del d.lgs. n. 252/2005.

5.2 Disciplina dell’attività dei fondi

I fondi pensione risultano assoggettati a regole speciali chene comprimono l’autonomia sotto diversi profili.

In primo luogo, la legge opera un ampio rinvio alla norma-tiva secondaria, di competenza del Ministro del lavoro, chiama-ta a fissare fra l’altro gli elementi essenziali degli statuti e dei

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Il fondo pensione chiuso si limita a raccogliere le adesionied i contributi, e sceglie la politica con cui intende investiretali risorse; in concreto, esso non può gestire la fase dell’attua-zione delle politiche di investimento, ma deve affidare talecompito a soggetti esterni che svolgono professionalmentel’attività di investimento finanziario (banche, società di inter-mediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società digestione del risparmio).

Invece, il fondo aperto può costituire un patrimonio sepa-rato alimentato dai contributi degli iscritti e finalizzato all’ero-gazione delle prestazioni previdenziali complementari, e lagestione finanziaria di tale patrimonio è svolta dalla stessasocietà che ha promosso il fondo; la legge, tuttavia, prevede lapossibilità di stipulare le c.d. convenzioni di gestione ancheper fondi pensione aperti (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 252/2005);pertanto, ai fini della gestione finanziaria, anche i fondi pen-sione aperti si possono avvalere di soggetti esterni convenzio-nati.

È invece comune ad entrambe le tipologie di fondi l’obbli-go di depositare le risorse che affluiscono (mediante i contri-buti degli iscritti) presso un soggetto diverso dal fondo stessoe dalla società che (nel caso dei fondi chiusi, obbligatoriamen-te) cura l’investimento: tale soggetto è la banca depositaria.

5.6 Il sistema di controllo sui Fondi – LA COVIP

L’ordinamento della previdenza complementare adottacome sua regola caratterizzante la trasparenza di tutte le formepensionistiche, con riferimento sia al rapporto fra queste e ipotenziali ed effettivi aderenti che al rapporto delle stesse conl’Autorità di vigilanza del settore.

Al centro del sistema di garanzia si colloca la Covip (Com-missione di vigilanza sui fondi pensione), che concentra tutti ipoteri di vigilanza con riferimento all’entrata nel sistema del-la previdenza complementare nonché a tutti i profili rilevantidelle forme pensionistiche complementari: trasparenza e cor-rettezza, sana e prudente gestione, stabilità (cfr. in particolare,gli articoli 4, comma 3, e 19 del d.lgs. 252/2005).

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concreto, di attuazione di forme pensionistiche individuali,non solo ai fondi pensione chiusi ed aperti; tale capacità vienericonosciuta anche in capo ai c.d. piani individuali pensionisti-ci (art. 13 d.lgs. 252/2005).

Questi piani consistono in contratti individuali di assicura-zione sulla vita, che si distinguono dagli altri contratti di assi-curazione per la presenza della finalità previdenziale. La dif-ferenza principale tra queste forme pensionistiche e quelleattuate per mezzo dei fondi pensione è la natura strettamenteindividuale del rapporto che si instaura tra l’aderente ed il sog-getto che gestisce la forma pensionistica; i rapporti tra le par-ti sono disciplinati dalla polizza e da un regolamento che deveessere previamente approvato dalla Covip.

5.5 Fondi chiusi e aperti

I fondi pensione possono essere ulteriormente classificati edistinti tra Fondi chiusi e fondi aperti in ragione della platea didestinatari cui essi si rivolgono.

Si definiscono come fondi chiusi (o anche negoziali) i fon-di istituiti da contratti o accordi collettivi cui possono iscriver-si solo i lavoratori dipendenti di una determinata azienda, oche operano in un determinato comparto o territorio.

Si definiscono invece come aperti i fondi – istituiti da ban-che, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assi-curazione e società di gestione del risparmio – cui possonoaderire tutti i potenziali destinatari della previdenza comple-mentare, senza che sussistano limitazioni relative a specifichecategorie (art. 12, comma 1, d.lgs. 252/2005).

In virtù di tale caratteristica, i soggetti privi di redditi dilavoro e, dunque, non lavoratori trovano proprio nei fondipensione aperti, nonché nei contratti di assicurazione sullavita, una possibile collocazione, acquisito che le altre formepensionistiche riguardano i destinatari tipici della previdenzacomplementare.

I fondi chiusi e quelli aperti si caratterizzano per le diver-se modalità con cui può essere gestito il patrimonio.

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6ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENT ARE

L’adesione alla previdenza complementare ed il conferi-mento del TFR ad un fondo pensione sono due momenti con-cettualmente diversi: l’adesione consiste nella scelta di entra-re o no nel sistema, mentre il conferimento consiste nella scel-ta del fondo cui si destina il trattamento di fine rapporto.

L’art. 8 comma 1, del d.lgs. 252/2005, lega in manieraindissolubile questi due momenti ai fini dell’instaurazione delrapporto previdenziale di natura complementare, in quanto ilconferimento del TFR ad un determinato fondo vale anchecome manifestazione di volontà di aderire al sistema della pre-videnza complementare.

In particolare, la norma richiede come condizione necessa-ria e sufficiente per poter aderire alla previdenza complemen-tare il conferimento ad una forma pensionistica complementa-re del trattamento di fine rapporto.

Ai fini dell’adesione, il conferimento del TFR è necessario,in quanto senza di esso non si perfeziona il rapporto tra il lavo-ratore ed il sistema della previdenza complementare (al con-trario di quanto avveniva nel sistema delineato dal d.lgs. n.123/1993), ed è sufficiente, in quanto il versamento di altricontributi da parte del lavoratore o del datore di lavoro non èobbligatorio, ma solo facoltativo.

Il legame previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 252/2005 tra ade-sione alla previdenza complementare e conferimento, conmodalità tacite o esplicite, del TFR si applica solo nei confron-ti dei lavoratori che sono titolari del diritto alla percezione deltrattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civi-le, cioè i lavoratori subordinati.

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Le forme pensionistiche hanno nei confronti della Covipspecifici obblighi di informazione previsti espressamente dal-la legge; inoltre, la Covip dispone di poteri che può attivare alfine di acquisire – anche sotto forma di segnalazioni periodi-che – tutte le informazioni necessarie per l’efficacia della vigi-lanza (cfr. in particolare, art. 19, commi 3 e 4; art. 19–ter d.lgs.252/2005, che punisce come illecito penale la comunicazionedi false informazioni alla Covip).

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6.2 Obblighi di informazione

L’adesione tacita comporta effetti rilevanti ed irreversibiliin capo al lavoratore; la legge si preoccupa di garantire che illavoratore sia pienamente cosciente e consapevole di questieffetti, di modo che l’inerzia del medesimo si qualifichi comesilenzio informato.

A tal fine, il lavoratore ha il diritto di ricevere dal datore dilavoro, al momento dell’assunzione, una specifica informazio-ne sulle facoltà di scelta disponibili nel sistema della previden-za complementare.

Successivamente, quando mancano trenta giorni alla sca-denza dei sei mesi, lo stesso lavoratore, ove non abbia mani-festato espressamente la propria volontà di aderire o non ade-rire alla previdenza complementare, ha diritto di ricevere daldatore di lavoro una seconda informazione.

Questa ulteriore informativa deve illustrare al lavoratore leconseguenze della sua eventuale inerzia, ed indicare anche laforma pensionistica cui sarebbe conferito il suo TFR in caso diadesione tacita.

6.3 Adesione tacita

Può accadere che il lavoratore non operi nessuna delle duescelte appena ricordate. In questo caso, la legge opera unascelta molto netta: il silenzio del lavoratore vale come adesio-ne tacita (ed irreversibile, al pari di quella esplicita) al sistema.

L’adesione tacita può quindi essere identificata nel com-portamento di chi, da un lato, non afferma di voler restare al difuori della previdenza complementare e, per l’altro, non siavvale della facoltà di aderire ad una forma pensionistica entroun semestre dall’assunzione.

6.4 Oggetto del conferimento

Il TFR che può essere conferito – sia con le modalità espli-cite, sia con quelle tacite – ad una forma pensionistica comple-

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Per gli altri lavoratori (autonomi, liberi professionisti, col-laboratori coordinati e continuativi a progetto, ecc.), l’adesio-ne richiede sempre e comunque un’espressa manifestazione divolontà; lo stesso principio vale per quei rapporti di lavoroche, pur prevedendo il diritto alla percezione di indennitàsimilari al TFR (es. gli agenti, che hanno diritto a ricevereun’indennità di fine servizio) non possono essere ricondottiallo schema del lavoro subordinato definito dall’art. 2094 delcodice civile.

6.1 Modalità di adesione

La legge individua con precisione le possibili modalità diadesione al sistema della previdenza complementare.

Entro sei mesi dalla data di assunzione, ciascun lavoratoresubordinato può scegliere di adottare tre diversi comporta-menti, tutti rilevanti ai fini della scelta di aderire o no alla pre-videnza complementare:

– conferire l’importo del TFR maturando ad una forma diprevidenza complementare da esso prescelta, mediante unaapposita dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore dilavoro;

– scegliere di mantenere il TFR futuro presso il propriodatore di lavoro, mediante una apposita dichiarazione scrittaindirizzata al proprio datore di lavoro;

– aderire in maniera tacita alla previdenza complementare,omettendo di comunicare, entro i sei mesi prescritti, una delledue opzioni prima indicate (in questo caso, il TFR sarà confe-rito ad una delle forme pensionistiche individuate secondo icriteri previsti dal d.lgs. n. 252/2005, cfr. infra).

Come si vede, il sistema è strutturato in maniera tale darichiedere al lavoratore un comportamento attivo sia nel casoin cui egli intenda aderire alla previdenza complementare econferire il proprio TFR ad un fondo pensione da esso prescel-to, sia nel caso opposto in cui egli non intenda entrare nelsistema e mantenere le regole comuni di accantonamento,presso il datore di lavoro, del trattamento di fine rapporto.

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conferito secondo modalità tacite in direzioni diverse da quel-la del fondo istituito dalla contrattazione collettiva di catego-ria. In particolare, l’accordo aziendale può indirizzare il TFRconferito con modalità tacite verso i fondi istituiti o promossidalle Regioni, oppure verso fondi pensione aperti (art. 8 d.lgs.n. 252/2005).

La secondo specificazione concerne i casi in cui esistano,sulla base del criterio generale che privilegia la contrattazionecollettiva di settore, più forme pensionistiche legittimate aricevere il conferimento tacito; tale ipotesi può accadere nelcaso in cui nello stesso settore esistano diversi contratti collet-tivi, e ciascuno di questi istituisca dei fondi pensione.

Nel caso in cui si verifichi questa concorrenza di fondi,l’art. 8, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005 prevede che il TFRconferito tacitamente dovrà confluire nella forma pensionisti-ca alla quale aderisce il maggior numero di colleghi del lavo-ratore interessato dalla modalità tacita.

6.6 Investimento dei contributi versati

Le forme pensionistiche complementari realizzano la pro-pria missione previdenziale – l’erogazione di prestazioni agliiscritti – raccogliendo i contributi degli aderenti (nel caso deilavoratori subordinati, il TFR maturando), e investendoli nelmercato finanziario.

L’attività di investimento è soggetta a particolari vincoli erestrizioni, volti ad evitare che le forme pensionistiche inve-stano le risorse raccolte in prodotti eccessivamente rischiosi e,in quanto tali, incompatibili con la funzione previdenziale chetali risorse devono svolgere.

I fondi devono scegliere se adottare una politica di investi-mento uguale per tutti gli iscritti (c.d. fondo monocomparto),oppure se prevedere diverse linee di investimento (c.d. fondopluricomparto), distinte tra loro per il grado di rischio e – con-seguentemente – di potenziale redditività.

Al momento dell’iscrizione alla forma complementare, illavoratore deve indicare la linea di investimento prescelta

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mentare è soltanto il trattamento futuro, cioè quello non anco-ra maturato; tale trattamento non può essere conferito in misu-ra parziale, ma deve necessariamente confluire per intero nel-la forma previdenziale prescelta (con delle eccezioni per il c.d.vecchi iscritti, cfr. infra).

Il TFR maturato prima della data in cui avviene il conferi-mento resta invece accantonato presso il datore di lavoro.Rispetto a questa somma, il lavoratore conserva il diritto adottenere, al momento della cessazione del rapporto di lavoro,il trattamento accantonato in suo favore secondo le regole pre-viste dall’art. 2120 del codice civile.

6.5 Destinazione del TFR conferito

Nel caso in cui il lavoratore decida di aderire alla previden-za complementare mediante una scelta esplicita, il proprioTFR sarà conferito alla forma pensionistica da esso indicata almomento della manifestazione della volontà di aderire (mani-festazione di volontà che, come già detto, avviene proprio conl’indicazione della forma pensionistica complementare infavore della quale si dispone il conferimento).

Diversa è la situazione nel caso in cui il lavoratore aderi-sca alla previdenza complementare secondo modalità tacite. Inquesto caso, infatti, l’adesione costituisce un effetto dell’iner-zia del lavoratore, il quale non ha indicato la particolare formapensionistica verso la quale intende destinare il proprio TFR.

Per risolvere l’incertezza che si determina in questa ipote-si, la legge fissa direttamente alcuni criteri, che consentono diindividuare la forma pensionistica complementare in favore del-la quale deve operare il conferimento (tacito) del trattamento.

Il criterio generale contenuto nel d.lgs. n 252/2005 è quel-lo della destinazione del TFR alle forme pensionistiche istitui-te dalla contrattazione collettiva applicata al settore in cui ope-ra il lavoratore; tale criterio generale viene integrato da duespecificazioni.

La prima specificazione riguarda la possibilità, per la con-trattazione collettiva di livello aziendale, di indirizzare il TFR

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ne di non aderire al sistema e, di conseguenza, mantenere l’ac-cantonamento del TFR secondo le regole previste dall’art.2120 del codice civile; questa scelta può in ogni momentoessere revocata in favore dell’adesione ad una forma pensioni-stica complementare.

La diversa disciplina delle due fattispecie – l’irreversibilitàdell’adesione alla previdenza complementare, e la reversibilitàdella mancata adesione – non è casuale; questa differenzacostituisce una delle modalità con cui trova attuazione la fina-lità di politica del diritto, sottesa a tutte le norme del d.lgs. n.252/2005, di incentivare e favorire in tutti i modi l’adesionealla previdenza complementare e la permanenza nel tempoall’interno del relativo sistema.

6.8 Vecchi iscritti

Per i lavoratori dipendenti iscritti ad un istituto di previ-denza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 sonopreviste regole di conferimento del TFR parzialmente diverseda quelle appena ricordate.

Tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavora-tiva accumulata, possono scegliere di destinare alle forme diprevidenza complementare soltanto una parte del TFR matu-rando (e non l’intero trattamento, come obbligatorio per glialtri lavoratori): la quota di trattamento che può essere confe-rito varia in funzione della posizione in cui tali lavoratori sitrovavano alla data del 1 gennaio 2007 (se già iscritti ad unaforma pensionistica complementare, possono mantenere lastessa quota versata in precedenza, altrimenti possono contri-buire secondo la misura fissata dagli accordi collettivi o, inmancanza, in misura non inferiore al 50%).

6.9 Principio di autosufficienza

Il finanziamento delle forme pensionistiche è assicuratoesclusivamente dai contributi versati dai soggetti interessati

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(ovviamente, solo se ne esiste più di una); la posizione indivi-duale del lavoratore costituita con le risorse dallo stesso versa-te sarà alimentata dai contributi versati e dai rendimenti chematurano dalla linea di gestione finanziaria prescelta.

Nel caso in cui il lavoratore aderisca alla previdenza com-plementare secondo le modalità tacite, il d.lgs. n. 252/2005prevede che il TFR tacitamente conferito debba essere obbli-gatoriamente investito nella linea più prudenziale, o meglio inquella che più delle altre appare in grado di garantire la resti-tuzione del capitale versato e l’ottenimento di rendimenti pario superiori al TFR; si tratta di un giudizio probabilistico, tut-tavia, in quanto tutti gli investimenti finanziari per loro naturahanno una intrinseca aleatorietà.

6.7 Reversibilità ed irreversibilità dell’adesione

La scelta di aderire, per mezzo del conferimento del TFR,alla previdenza complementare, è irreversibile.

Una volta che il lavoratore sceglie di aderire (sia con formeesplicite che tacite) alla previdenza complementare, la scelta nonpuò essere revocata: il lavoratore perde definitivamente la possi-bilità di abbandonare il sistema della previdenza complementaree tornare alle regole tradizionali di accantonamento del TFR.

Il principio dell’irreversibilità dell’adesione ha una portatamolto ampia, in quanto si estende anche al caso in cui il lavora-tore interrompa il rapporto di lavoro che intratteneva al momen-to della scelta, e ne inizi un altro. All’inizio del secondo rappor-to, il lavoratore dovrà scegliere solo se mantenere la propriaiscrizione al fondo pensione cui era iscritto in precedente, oppu-re iscriversi ad un nuovo fondo pensione (le opzioni a sua dispo-sizione sono diverse, in ragione del settore di attività in cui sisvolge il secondo rapporto); egli non dovrà invece riprodurre lascelta se entrare o no nel sistema, avendo ormai consumato lapossibilità di esercitare tale scelta con la prima adesione.

Il principio dell’irreversibilità vale nel caso in cui il lavo-ratore abbia scelto di aderire alla previdenza complementare,in forma tacita o esplicita, mentre non vale nel caso opposto,qualora cioè egli abbia manifestato esplicitamente l’intenzio-

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ferenzia solo per la fonte istitutiva (la stessa legge) e per il pro-prio carattere residuale, in quanto come detto raccoglie solo ilTFR conferito tacitamente alla previdenza complementare chenon può essere destinato ad una delle forme pensionisticheistituite dalla contrattazione collettiva.

Tale fondo è assoggettato alle regole generali che governa-no l’attività degli altri fondi pensione, con alcune specificità:il Fondo è amministrato da uno speciale “comitato”, ed il lavo-ratore può liberamente trasferire la posizione previdenzialematurata presso di esso anche prima del termine di due annidalla adesione (artt. 8, comma 7, e 9 del d.lgs. n. 252/2005).

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alla tutela (i lavoratori iscritti); non è invece ammesso alcundiretto concorso pubblico, in ossequio alla natura privatisticadelle forme di previdenza complementare.

Nel caso in cui la forma pensionistica sia diretta ai lavora-tori subordinati, il finanziamento della stessa può essere assi-curato, oltre che dai contributi degli iscritti, dai contributi ver-sati dei datori di lavoro; la misura di questi contributi e le con-dizioni che determinano il loro versamento devono essereespressamente previste dai contratti e accordi collettivi, ancheaziendali (art. 8, comma 1, d.lgs. 252/2005).

L’art. 8 legittima a contribuire alla posizione individuale deilavoratori anche il “committente”; questa indicazione lasciapensare che anche nel caso delle collaborazioni coordinate econtinuative si possa delineare un sistema bilaterale di parteci-pazione ai fondi (sulla falsariga di quello operante ai fini dellospeciale regime di previdenza obbligatorio di cui alla legge n.335/1995), anche se non necessariamente secondo lo stesso cri-terio di ripartizione del carico contributivo ivi previsto.

6.10 FondInps

L’applicazione dei criteri generali previsti dalla legge perindividuare la forma pensionistica complementare cui deveessere destinato il TFR conferito secondo modalità tacite puòrivelarsi infruttuosa ai fini dell’effettiva individuazione delfondo di destinazione di tali risorse.

Può infatti accadere che la contrattazione collettiva di set-tore non abbia provveduto ad istituire alcun fondo negoziale,o che la contrattazione aziendale non abbia previsto alcunchéin materia; in queste ipotesi risulterebbe vanificata la regolache individua nei fondi negoziali la naturale destinazione delTFR conferito tacitamente.

Per queste ipotesi, il TFR conferito tacitamente deve esse-re destinato ad una forma pensionistica complementare resi-duale gestita dall’Inps (c.d. FondInps).

Tale forma pensionistica è chiamata ad operare come tuttele altre forme pensionistiche complementari, dalle quali si dif-

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Le anticipazioni possono essere richieste in presenza dispecifiche esigenze dell’iscritto, che ricalcano in parte quellepreviste per il TFR.

L’anticipazione può essere richiesta innanzitutto per soste-nere spese sanitarie relative a terapie ed interventi straordina-ri riconosciuti dalle strutture pubbliche e riguardanti l’iscritto,il coniuge, ed i suoi i figli. L’ottenimento dell’anticipazioneper queste causali non è condizionato al decorso di un periodominimo di partecipazione alla forma pensionistica, e la misu-ra della stessa può arrivare fino al 75% della posizione matu-rata.

In secondo luogo, l’anticipazione può essere richiesta perl’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, oper la realizzazione di interventi di ristrutturazione della primacasa di abitazione. Questa anticipazione può essere richiestasolo dopo che siano decorsi otto anni di partecipazione allaprevidenza complementare (anche presso una pluralità di for-me pensionistiche, dedotti comunque i periodi per i quali siastato esercitato il riscatto totale della posizione previdenziale),e può arrivare fino al 75% della posizione maturata.

Infine, la legge ammette la possibilità per le forme pensio-nistiche di riconoscere il diritto all’anticipazione per “ulterio-ri esigenze”. L’anticipazione concessa per questi motivi puòessere richiesta dopo otto anni di partecipazione alla previden-za complementare, e può arrivare fino al 30% della posizionematurata.

In tutti i casi sopra elencati, le somme percepibili a titolodi anticipazione non possono mai eccedere, complessivamen-te, il 75% del totale della contribuzione, maggiorata della rela-tiva rivalutazione, versata alla forma pensionistica a partire dalmomento dell’adesione.

Ogni fondo pensione è tenuto a mettere a disposizione deipropri iscritti un documento denominato «documento sulleanticipazioni», contenente tutte le indicazioni precise circa ladocumentazione da produrre in allegato alla domanda.

La normativa per le anticipazioni alle forme di previdenzaintegrativa risulta più conveniente rispetto a quella applicata alTFR, in quanto prevede, a parità di condizioni, importi percen-tuali maggiori – un 75% contro un 70 % – che possono essere

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7ANTICIP AZIONI, TRASFERIMENTI E RISCA TTO

7.1 Il Principio di stabilità del rappor to pensionisticocomplementare

La natura squisitamente libera e volontaria che caratterizzala scelta di aderire ad una forma pensionistica complementarenon caratterizza il rapporto che, successivamente all’adesione,si instaura con la predetta forma.

In questa fase, dopo cioè che il lavoratore abbia scelto, conmodalità esplicite o tacite, di aderire ad una forma pensionisti-ca complementare, egli non può più recedere dal sistema,anche ove interrompa il rapporto di lavoro intrattenuto almomento della scelta e ne instauri un altro, con o senza solu-zione di continuità con il precedente.

Il principio dell’irreversibilità della scelta è rafforzato davincoli e misure di carattere incentivante accomunate dallafinalità di favorire la stabilità del rapporto di previdenza com-plementare, che ha bisogno di continuità per poter portare aduna adeguata tutela complementare.

7.2 Anticipazioni

L’iscritto può chiedere delle anticipazioni delle posizioniindividuali (art. 11, commi 7 e 8, d.lgs. 252/2005), secondouno schema che ricalca, in larga misura, quanto previsto dalcodice civile per le anticipazioni del TFR; anche le anticipa-zioni, come il trasferimento, non determinano l’uscita dalsistema previdenziale, e per questo motivo non sono soggettealla restrizioni che interessano il riscatto.

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requisiti di partecipazione già ammesse nella vigenza del d.lgs. 124/1993; la finalità della Covip è quella di evitare chemediante l’eccessivo ampliamento delle causali che consento-no il riscatto si affermi un principio di libertà di recedere dalsistema, che minerebbe seriamente l’attuazione della tutelaprevidenziale che esso mira a realizzare.

Il riscatto totale non può essere esercitato nel quinquennioprecedente il momento di maturazione dei requisiti di accessoalle prestazioni pensionistiche (art. 14, comma 2, d.lgs.252/2005); anche questa regola è funzionale a favorire la sta-bilità della posizione dell’iscritto, cui viene impedita l’uscitadal sistema nel momento in cui è vicina la maturazione dellaprestazione previdenziale.

7.4 Trasferimento delle posizioni individuali

Il trasferimento della posizione individuale costituisce unatto profondamente diverso dal riscatto. Mentre questo ultimoequivale alla fuoriuscita dal sistema della previdenza comple-mentare, e in quanto tale è avversato dalla legge, il trasferi-mento della posizione comporta solo l’abbandono di una for-ma pensionistica in favore di un’altra, senza quindi che risulticompromessa la permanenza nel sistema.

Alla luce di questa sostanziale differenza, la legge contem-pla una disciplina meno restrittiva di quella prevista per ilriscatto nel caso in cui l’iscritto intenda trasferire la propriaposizione individuale.

In particolare, il trasferimento è consentito non solo nelcaso in cui l’iscritto perda i requisiti di partecipazione alla for-ma pensionistica (es. per cessazione dell’attività lavorativa),ma anche nel caso in cui questo sia il frutto di una semplicevolontà dell’iscritto, senza che sia venuta meno la possibilitàdi continuare a partecipare alla forma pensionistica che egliabbandona.

Questo secondo tipo di trasferimento – definito comevolontario – è soggetto ad un unico limite di carattere tempo-rale, in quanto è ammesso dopo due anni di permanenza nellaforma pensionistica.

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richiesti, e prevede una causale (quella relativa alle ulterioriesigenze) per la quale non è prevista la presentazione di alcundocumento giustificativo, e soprattutto nessun limite al nume-ro di volte che l’anticipazione può essere concessa.

Le anticipazioni delle posizioni maturate presso i fondipensione sono oggetto di una disciplina di favore rispetto aquella del TFR anche dal punto di vista fiscale (cfr. infra).

7.3 Riscatto delle posizioni individuali

Il principio di irreversibilità dell’adesione e di stabilità delrapporto instaurato con le forme pensionistiche complementa-ri subisce limitate eccezioni in presenza di alcune situazionispecifiche, che danno luogo alla facoltà dell’iscritto di chiede-re ed ottenere il riscatto della propria posizione (cioè, la liqui-dazione del trattamento sino ad allora maturato e l’interruzio-ne del rapporto con la forma pensionistica).

Tale facoltà è riconosciuta, innanzitutto, nel caso in cuicessi l’attività lavorativa (fermo restando che qualora in futu-ro egli intraprenda una nuova attività lavorativa, sarà ancoravalida ed efficace l’opzione in favore del conferimento delTFR ad una forma complementare) oppure qualora sopravven-ga uno stato di invalidità permanente; la presenza di questipresupposti legittima il lavoratore a chiedere il riscatto dellaposizione individuale maturata presso il fondo pensione, aseconda dei casi per la metà o per l’intero e immediata o pro-crastinata di 18 o 24 mesi (art. 14, comma 2, d.lgs. 252/2005;queste ipotesi si aggiunge il caso di morte dell’aderente, cheviene disciplinato in maniera particolare dal comma 3).

Oltre al riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione eper premorienza dell’aderente, la legge, utilizzando una for-mula alquanto ampia e generica, consente il riscatto “per altrecause” (art. 14, comma 5, d.lgs. 252/2005).

Questa previsione è di incerta portata, e potrebbe ingenera-re incertezze di carattere applicativo. Al fine di circoscrivere ilsuo significato, la Covip, con le Direttive generali in data 28giugno 2006, ha invitato i fondi pensione ad individuare neirispettivi statuti e i regolamenti solo causali di perdita dei

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8PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

8.1 Requisiti perl’accesso alle prestazioni

L’art. 11 del d.lgs. n. 252/2005 definisce le condizioniminime che consentono l’accesso alle prestazioni pensionisti-che complementari.

Il primo requisito richiesto dalla legge è quello della parte-cipazione per un periodo minimo di cinque anni alle formepensionistiche; ai fini del calcolo di questo periodo, non siconsiderano utili i periodi di partecipazione a cui ha fattoseguito il riscatto totale della posizione individuale.

Questo requisito, sicuramente poco impegnativo, deveessere accompagnato dalla ulteriore – e più difficile daraggiungere – condizione della avvenuta maturazione deldiritto pensionistico nella previdenza pubblica ed obbliga-toria.

Prima della maturazione di tale diritto nella previdenzapubblica, non può quindi essere erogata la prestazione pensio-nistica complementare.

Tale regola trova un’eccezione nel caso in cui l’iscrittocessi l’attività lavorativa e, in seguito, si trovi in uno stato didisoccupazione per un periodo superiore a quarantotto mesi;in questa ipotesi, la prestazione complementare può essereerogata con un anticipo fino a cinque anni rispetto al momen-to di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazionipensionistiche spettanti nel regime obbligatorio di apparte-nenza.

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L’attuazione della facoltà di trasferire volontariamente laposizione individuale viene garantita dalla norma (art. 14,comma 6) che dichiara illegittime le norme degli statuti e deiregolamenti dei fondi che pongano limiti alla facoltà di trasfe-rire l’intera posizione previdenziale già maturata presso il fon-do che si abbandona o atre clausole che, attraverso la distribu-zione di particolari costi, possano rendere difficile l’eserciziodella libertà di trasferimento.

È ovvio che in caso di trasferimento dovrà essere destina-to alla forma pensionistica prescelta non solo l’importo giàaccantonato nella forma di origine, ma anche il TFR che simaturerà dopo il trasferimento.

Più articolato è il regime di portabilità del contributo even-tualmente pagato dal datore di lavoro in applicazione del con-tratto collettivo che disciplina la partecipazione alla formapensionistica di partenza; la possibilità di trasferire questocontributo è rimessa alla scelta dei contratti o accordi colletti-vi, anche aziendali, che possono individuare i limiti e le moda-lità con cui si attua tale passaggio (cfr. art. 14, comma 6, d.lgs.252/2005).

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l’importo della prestazione varia in relazione ai contributi ver-sati e all’andamento della gestione.

La formula della prestazione definita, invece, impegna ilsoggetto che la utilizza ad assicurare una prestazione determi-nata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello deltrattamento pensionistico obbligatorio; questa formula risultamolto impegnativa per il fondo chiamato ad attuarla e, perquesto motivo, è ancora rimasta sulla carta.

8.4 Tipologie di prestazioni

Il d.lgs. n. 252/2005 non definisce, al contrario della nor-mativa previgente, tipologie specifiche di prestazioni; in luo-go della preesistente distinzione fra pensione complementaredi vecchiaia e pensione complementare di anzianità, l’attualedisciplina parla genericamente di prestazioni pensionistichecomplementari.

L’unificazione concettuale dei trattamenti complementari ècoerente con le evoluzioni normative che hanno interessato laprevidenza di base, dove la pensione di anzianità, sia puremolto lentamente, sta uscendo di scena; peraltro, va conside-rato che la nuova definizione non impedisce ai fondi pensionedi prevedere tipologie diverse di trattamenti.

8.5 Modalità di erogazione delle prestazioni

L’iscritto che matura il diritto alla percezione del tratta-mento pensionistico complementare può chiedere che questovenga liquidato sotto forma di rendita o sotto forma di capi-tale.

La legge mostra una spiccata preferenza per la primamodalità; prevede infatti il d.lgs. n. 252/2005 che almeno lametà del montante maturato deve essere erogata sotto forma direndita. Questa rendita può avere caratteristiche diverse: puògarantire una rendita vitalizia immediata, oppure consentire lareversibilità su un altro soggetto oppure per una forma chegarantisce un numero minimo di mensilità, a prescindere dal-

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8.2 Indisponibilità e inviolabilità delle prestazioni

L’art. 11, comma 10, del d.lgs. 252/2005, estende le dispo-sizioni che assoggettano a vincoli particolari la possibilità dicedere, sequestrare e pignorare le prestazioni pensionisticheobbligatorie (in particolare, l’art. 128 del R.D. 1827/1935 el’art. 2 del D.P.R. 180/1952) anche alle prestazioni erogatedalle forme pensionistiche complementari, siano esse in capi-tale o in rendita.

La legge, peraltro, offre una tutela differenziata alle diver-se erogazioni che possono essere effettuate dai fondi pensio-ne, sulla base di una graduazione della loro rilevanza sociale;pertanto, le somme oggetto di riscatto e quelle oggetto di anti-cipazione per l’acquisto o la ristrutturazione della casa e per“altre esigenze” vengono esentate da qualsiasi vincolo di cedi-bilità, sequestrabilità e pignorabilità.

La norma afferma anche l’intangibilità delle posizioni pre-videnziali individuali, nella fase preparatoria delle prestazioni;in tal modo la norma mette al riparo queste posizioni da even-tuali azioni dei creditori del datore di lavoro e del lavoratore(tale regola era già prevista dall’art. 2117 del codice civile peri soli fondi di previdenza).

8.3 Contribuzione definita e prestazione definita

Le forme pensionistiche complementari cui sono iscrittilavoratori subordinati, soci lavoratori di cooperative, personeche svolgono lavoro di cura familiare, sono tenute a determi-nare le prestazioni spettanti agli iscritti esclusivamente secon-do il regime della contribuzione definita.

Invece, le forme pensionistiche destinate ai lavoratori auto-nomi e ai liberi professionisti possono scegliere se adottare ilpredetto regime oppure utilizzare quello della prestazionedefinita (art. 2, comma 2, d.lgs. 252/2005).

La prima tipologia (la contribuzione definita) si caratteriz-za per il fatto che l’importo dei contributi è predeterminatodall’iscritto. Tale meccanismo, unito al principio della capita-lizzazione delle forme pensionistiche complementari, fa sì che

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9IL FONDO TESORERIA INPS

9.1 L’istituzione del Fondo Tesoreria

Nel caso in cui il lavoratore dichiari espressamente di nonvoler aderire alla previdenza complementare, il suo trattamen-to di fine rapporto resta soggetto alle regole previste dall’art.2120 del codice civile.

La legge Finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 755, leggen. 296/2006), senza intaccare tale principio, ha tuttavia intro-dotto un particolare meccanismo (ispirato essenzialmente dal-la necessità di reperire risorse in grado di soddisfare i fabbiso-gni di liquidità dello Stato) volto a privare il datore di lavorodella materiale disponibilità del TFR accantonato in favore dellavoratore che ha scelto di non aderire alla previdenza comple-mentare.

In virtù di tale meccanismo, le aziende del settore privatoche impiegano almeno 50 dipendenti sono tenute a devolverele quote di trattamento di fine rapporto che i lavoratori nonhanno destinato alla previdenza complementare ad un Fondoappositamente istituito presso l’INPS, denominato “Fondo perl’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato deitrattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 c.c.”.

9.2 Natura dei versamenti operati al Fondo Tesoreria

L’obbligo posto in capo ai datori di lavoro di versare alFondo Tesoreria il TFR inoptato viene rafforzato dalle normeche assoggettano le relative somme a quelle che governanol’obbligo di pagamento dei contributi previdenziali.

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l’esistenza in vita dell’iscritto. È chiaro che l’entità del tratta-mento mensile diminuisce con l’aumento delle garanzie offer-te dal tipo di rendita prescelte.

La rendita in forma di capitale può essere richiesta, comeaccennato, per un importo non superiore alla metà del montan-te maturato in capitale. La possibilità di derogare a questolimite è prevista per il caso in cui l’eventuale conversione inrendita del settanta per cento del montante finale desse luogoad un trattamento di pensione complementare inferiore allametà dell’assegno sociale Inps; in questo caso, l’iscritto puòchiedere di riceve l’intera prestazione sotto forma di capitale.

Un’altra possibilità di derogare al limite della metà è pre-vista per i soggetti iscritti ad una forma pensionistica comple-mentare prima del 29 aprile 1993 (c.d. vecchi iscritti); anchetali soggetti possono chiedere la liquidazione dell’intero mon-tante sotto forma di rendita, ma in tal caso perdono i beneficifiscali previsti le tali somme.

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accantonato, ma non ha alcun effetto nei confronti del lavora-tore, il quale avrà diritto ad ottenere dal datore di lavoro laliquidazione dello stesso secondo le regole tradizionali di cuiall’art. 2120 del codice civile (lo stesso vale per le anticipa-zioni).

Di conseguenza, il lavoratore non instaura alcun rapportocon il Fondo Tesoreria INPS; il suo unico referente resta ildatore di lavoro, che deve pagare il TFR spettante al lavora-tore secondo le regole di cui all’art. 2120 c.c., salvo poi otte-nere dal Fondo il rimborso di quanto anticipato (mediante ilmeccanismo del conguaglio nella denuncia mensile dei con-tributi).

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Pertanto, il mancato versamento del TFR inoptato puòessere sanzionato e perseguito con i medesimi strumenti e lemedesime sanzioni previste per la riscossione della contribu-zione obbligatoria.

9.3 Criteri di computo dell’organico

Sono obbligati a versare il TFR inoptato al Fondo di Teso-reria solo le imprese del settore privato che impiegano più di49 dipendenti.

I criteri in base ai quali deve essere valutata la consistenzadell’organico aziendale sono specificati dal Decreto Intermini-steriale del 30 gennaio 2007. Secondo il Decreto, rientranonell’area dei datori soggetti all’obbligo tutti quelli che impie-gano almeno 50 addetti, calcolati prendendo a riferimento lamedia annua dei lavoratori in forza. Nella media devono esse-re inclusi tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipo-logia del rapporto e dall’orario di lavoro (i lavoratori a tempoparziale sono computati in base alle regole di computo previ-ste dalla disciplina della fattispecie).

9.4 Principio dell’automaticità delle prestazioni

Il contributo pagato dal datore di lavoro al Fondo Tesore-ria è soggetto al principio generale, contenuto nell’art. 2116del codice civile, dell’automaticità delle prestazioni.

In base a questo principio, il lavoratore ha diritto di farsipagare direttamente dal Fondo Tesoreria il TFR maturato nelcorso del rapporto di lavoro, qualora il datore di lavoro nonabbia versato, pur essendo obbligato, le relative somme alFondo.

9.5 Regime applicabile al TFR versato al Fondo Tesoreria

Il versamento del TFR inoptato a tale Fondo sottrae aidatori di lavoro la materiale disponibilità del trattamento

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10.2 Trattamento fiscale dei rendimenti

I rendimenti che si maturano anno per anno sono soggettia un’imposta sostitutiva con aliquota dell’11%, più bassarispetto alle altre forme di risparmio.

10.3 Trattamento fiscale delle prestazioni

Le prestazioni, per la parte che non è stata già tassatadurante la fase di accumulo, sono soggette a un’imposizionesostitutiva con due differenti aliquote a seconda dei casi.

a) Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, antici-pazioni per spese sanitarie

Riscatti parziali/totali/premorienza: Imposizione sostitutiva 15% nei primi 15 anni e -0,3% per

ogni anno successivo fino al minimo del 9% dal 36° anno.b) Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima

casa,per ulteriori esigenze Riscatti per altri motivi: imposizione sostitutiva 23%

10.4 Misure compensative perle imprese

La scelta di rafforzare il sistema della previdenza comple-mentare mediante l’individuazione del TFR come forma difinanziamento principale comporta alcuni effetti negativi sulsistema di finanziamento delle imprese.

Nel caso in cui il lavoratore scelga di aderire alla previden-za complementare, infatti, il datore di lavoro non può piùdisporre delle somme accantonate a titolo di TFR (somme cheegli dovrà pagare solo al momento della cessazione del rappor-to), ma si trova nella condizione di dover cedere mensilmentequeste somme alla forma pensionistica scelta dal lavoratore.

Ne consegue una ridotta disponibilità di liquidità per ilsistema delle imprese, che si vedono private di una forma diautofinanziamento molto conveniente (l’uso dell’accantona-mento per il TFR ha un costo pari alla sola aliquota di rivalu-tazione del trattamento).

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10INCENTIVI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENT ARE

Lo spiccato favor legislativo verso l’adesione alle formepensionistiche complementari si manifesta, oltre che nellenorme che disciplinano le forme di finanziamento delle pre-dette forme, anche nel regime fiscale particolarmente favore-vole previsto per i lavoratori che scelgono di aderire alla pre-videnza complementare.

10.1 Trattamento fiscale dei contributi

I contributi versati alle forme di previdenza complementa-re, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal redditocomplessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67; ai finidell’applicazione del limite massimo di deducibilità devonoessere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico deldatore di lavoro nonché i contributi versati a favore dei sog-getti fiscalmente a carico (art. 8 comma 6, del d.lgs. n.252/2005).

Inoltre, nei venti anni successivi al quinto anno di parteci-pazione ad una forma pensionistica complementare, è consen-tito dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti illimite di 5.164,57 euro per un importo pari alla differenzapositiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettiva-mente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle for-me pensionistiche (viene tuttavia previsto un tetto massimo di2.582,29 euro annui).

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11EUROPA E PREVIDENZA INTEGRA TIVA

Lo sviluppo dei fondi pensione non può limitarsi all’internodei confini italiani ma deve volgere lo sguardo anche al panoramacomunitario, anche in considerazione della concreta possibilità diuna mobilità più accentuata nel mondo del lavoro. Dell’argomen-to si occupa già da parecchio tempo la Comunità Europea con l’o-biettivo di disciplinare la trasferibilità dei diritti pensionistici.

Il recente Provvedimento della Covip dello scorso 15 lugliorecante il “Regolamento sulle procedure relative all’autorizza-zione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari,alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimentodella personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all’attivitàtransfrontaliera” dedica poi ampio spazio alle procedure diautorizzazione dei fondi pensione allo svolgimento dell’attivitàtransfrontaliera, che si fonda sulle novità normative introdottenel decreto n. 252 del 2005 dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28,in recepimento della Direttiva europea n. 2003/41/CE.

La prima tappa del tentativo di porre una regolamentazio-ne comunitaria della previdenza, parte dall’ottobre 1991 quan-do vi è un primo tentativo di inserire la previdenza comple-mentare in Agenda, transitando poi per Comunicazioni varie,un Libro Verde e più di una Direttiva comunitaria.

Concentrando l’attenzione sui principali provvedimentiadottati, citazione particolare va sicuramente alla Dir. n.2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pen-sionistici aziendali o professionali, recentemente recepita nel

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Questo problema è accentuato dalle norme, contenute nel-la legge Finanziaria per il 2007, che hanno introdotto (per leaziende con più di 50 lavoratori) l’obbligo di versare ad unFondo istituito presso la Tesoreria Inps tutte le somme nondestinate alla previdenza complementare (cfr. infra).

Per attenuare, almeno in parte, l’impatto negativo di questeinnovazioni, la legge Finanziaria per il 2007 ha introdotto del-le norme volte a ridurre alcune voci di costo del lavoro.

In particolare, è stata riconosciuta la possibilità di dedurredal reddito d’impresa un importo pari al 4% dell’ammontaredel TFR versato al Fondo Tesoreria Inps (analoga disposizio-ne era già prevista per il TFR destinato alle forme pensionisti-che complementari).

Inoltre, le imprese sono state esonerate dall’obbligo di ver-samento del contributo al Fondo di garanzia per il pagamentodel TFR, per una quota corrispondente al trattamento di finerapporto trasferito alla previdenza complementare oppure alFondo Tesoreria INPS.

Infine, alle imprese è stato riconosciuto l’esonero dal ver-samento dei contributi sociali (di quelli posti a carico del dato-re di lavoro) dovuti alla Gestione Inps per le prestazioni tem-poranee dei lavoratori dipendenti (di cui all’art. 24 della legge9 marzo 1989, n. 88); per ogni lavoratore interessato sarà pos-sibile ridurre la contribuzione in funzione della percentuale diTFR maturando conferito alla previdenza complementareovvero al Fondo Tesoreria INPS.

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1 Capitolo tratto dall’articolo “Fondi pensione transfrontalieri” di CarloGiuro, pubblicato sulla rivista Diritto e Pratica del Lavoro n. 34/2010edita da IPSOA.

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11.1 Autorità di Vigilanza comunitaria

Cenno particolare va poi rivolto alla evoluzione dellaAutorità di Vigilanza previdenziale in ambito comunitario allaluce del rapporto de Larosière oggetto proprio in questi giornidi dibattito in ambito europeo. Il punto di partenza è la rifor-ma Lamfalussy, adottata nel 2001, che si era posta l’obiettivodi rendere il processo legislativo europeo più snello ed effica-ce, introducendo una distinzione tra normativa di primo livel-lo, contenente principi generali, da approvare secondo le labo-riose procedure tradizionali di codecisione e misure applicati-ve di secondo livello, adottate con un percorso semplificatodalla Commissione europea con l’assistenza di apposite strut-ture tecniche. Negli anni tra il 2001 e il 2004 sono stati istitui-ti poi i Comitati di terzo livello nei settori dell’intermediazio-ne bancaria, mobiliare, assicurativa e previdenziale (CEIOPS)con il compito di fornire supporto tecnico alla Commissionenello sviluppo delle proposte legislative e di promuovere unamaggiore cooperazione e convergenza tra le Autorità di vigi-lanza nazionali nell’esercizio dei controlli sugli operatori.L’applicazione della riforma Lamfalussy ha dato però risultatisolo parziali.

L’auspicata razionalizzazione del processo di produzionedelle norme europee non sempre si è materializzata; ed il livel-lo di armonizzazione raggiunto sul fronte delle regole è rima-sto limitato.

Persistono inoltre profonde differenze anche nelle prassi dicontrollo utilizzate nei diversi Paesi. Con l’insorgere della cri-si, non sono mancati poi casi di misure prese unilateralmenteda alcuni Stati membri che hanno creato ripercussioni in altripaesi, incidendo negativamente sul mantenimento di condizio-ni di parità concorrenziale all’interno del Mercato unico. Sonorisultati limitati i meccanismi di cooperazione messi in atto alivello europeo. Nell’ottobre 2008 la Commissione europea hadato mandato a un gruppo di esperti indipendenti presiedutoda Jacques de Larosière, di presentare proposte per una rifor-ma delle strutture di vigilanza in Europa il cui rapporto è sta-to pubblicato a marzo 2009.

Le principali evidenze sottolineano:

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nostro ordinamento con il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28. L’o-biettivo è quello di favorire la creazione di un mercato internodei servizi finanziari anche sul versante previdenziale, raffor-zare il legame tra i Regimi di sicurezza sociale e gli Enti pen-sionistici aziendali e professionali (EPAP), prevedere disposi-zioni prudenziali per un corretto funzionamento del sistema acapitalizzazione, rinnovare comunque il principio di “sussi-diarietà” degli Stati membri che conservano tutte le loro com-petenze per quanto concerne l’organizzazione dei loro sistemipensionistici.

Viene poi ribadito il principio secondo il quale le personeanziane e i disabili non vengano esposti al rischio di povertà epossano godere di un livello di vita decoroso. Con il provve-dimento di recepimento si rafforzano le disposizioni in mate-ria di investimenti degli organismi previdenziali introducendonel nostro sistema il principio anglosassone del “prudentman”. In particolare si prevede che, con decreto del Ministerodell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dellavoro e della previdenza sociale si individuino le attivitàfinanziarie in cui i fondi pensione possono investire le lorodisponibilità fissando limiti massimi di investimento, i criteridi investimento nelle varie categorie di valori mobiliari, leregole da osservare in materia di conflitti di interesse (dovreb-be riprendere a breve un procedimento di pubblica consulta-zione su uno specifico documento in fase di predisposizioneda parte del Ministero dell’Economia). Ed ancora, sempre sot-to il profilo finanziario, i fondi pensione definiscono gli obiet-tivi ed i criteri della propria politica di investimento anche conriferimento ai singoli comparti. Si guarda con molto interesseanche al momento del decumulo, vale a dire la fase della con-versione in rendita. Si conferisce la possibilità ai fondi pensio-ne di potere erogare anche direttamente le rendite, e quindinon necessariamente attraverso la stipula di una convenzionecon una compagnia assicurativa. Ciò è possibile, previa auto-rizzazione da parte della COVIP, laddove sussistano mezzipatrimoniali adeguati e vi sia un numero sufficientemente con-gruo di iscritti. Vi è tutta una ampia parte del Decreto cheregolamenta l’attività transfrontaliera recepita negli art.15–bis e 15–ter, D.Lgs. n. 252 del 2005.

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sione europea. L’EIOPA dovrà sviluppare standard tecnici vin-colanti per l’elencazione, per ogni Stato membro, delle normeprudenziali, relative alla stabilità dei fondi pensione, non rien-tranti nella materia di diritto della sicurezza sociale e di dirit-to del lavoro e standard tecnici vincolanti per le informazioniche i fondi pensione devono fornire alle Autorità competenti.In presenza di notevoli differenze tra gli Stati dell’Unione nel-l’interpretazione e nell’applicazione della normativa comuni-taria in materia di fondi pensione, il primo compito attribuitoall’EIOPA risponde a un’esigenza di certezza, in caso di ope-ratività transfrontaliera dei fondi pensione, rispetto alla distin-zione tra norme di natura prudenziale, di competenza dell’Au-torità di origine dell’intermediario (Home Authority) e normedi diritto della sicurezza sociale e del lavoro, di competenzadell’Autorità del Paese ospite (Host Authority).

11.2 Cosa prevede il Regolamento Covip

Con il Regolamento allegato si è inteso aggiornare ledisposizioni COVIPin materia di autorizzazione all’eserciziodell’attività delle forme pensionistiche complementari e diapprovazione delle modifiche statutarie e regolamentari, non-ché completare il quadro delle disposizioni COVIPcon riguar-do ad alcuni profili, quale quelli delle fusioni e cessioni e del-le attività transfrontaliere.

L’attività di revisione e aggiornamento delle procedure diautorizzazione all’esercizio dell’attività e di approvazionedelle modifiche statutarie e regolamentari trova fondamentonell’art. 23, comma 3 della legge n. 262 del 2005 (legge perla tutela del risparmio) che richiede che le Autorità di vigi-lanza ivi richiamate, tra cui anche la COVIP, sottopongano arevisione periodica il contenuto degli atti di regolazioneadottati.

Il nuovo Regolamento è volto, da un lato, a snellire e razio-nalizzare le procedure esistenti, nel rispetto del principio del-la semplificazione amministrativa, dall’altro a compendiare inun unico corpus normativo il complesso dei procedimenti inessere, tenendo conto dell’evoluzione legislativa nel frattempo

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– la mancanza di un adeguato sistema di controlli macro-prudenziali focalizzati sulle fonti di rischio sistemico e nonsolo sui rischi per le singole istituzioni soggette a vigilanza

– l’assenza di meccanismi di valutazione unitaria e di untrattamento prudenziale uniforme dei gruppi cross–border, inun contesto in cui la supervisione resta decentrata e la coope-razione tra le autorità nazionali si svolge sostanzialmente subase volontaria.

Nel maggio 2009 la Commissione europea ha delineato ilpiano di lavoro per rendere operativa la nuova architetturaentro il 2010. I due pilastri della futura Vigilanza europeasono:

1. la vigilanza macroprudenziale, affidata al ComitatoEuropeo per il Rischio Sistemico (European Systemic RiskBoard – ESRB), organismo privo di personalità giuridica macon competenza su tutti i settori finanziari; garantirà il moni-toraggio dei rischi macro, nonché la segnalazione degli stessie la formulazione di raccomandazioni a Paesi membri, Auto-rità di vigilanza nazionali ed europee, Commissione europeaperché assumano le iniziative necessarie.

2. la vigilanza microprudenziale, facente capo ad una retedi supervisori finanziari, il c.d. Sistema Europeo di VigilanzaFinanziaria (European System of FinancialSupervision–ESFS), formato da tre Autorità europee, denomi-nate ESAs (EuropeanSupervisory Authorities) e dalle Autoritànazionali, che mantengono le loro competenze di supervisio-ne. Le ESAs risulteranno dalla trasformazione degli attualiComitati di terzo livello, istituiti in base alla riforma Lamfa-lussy, subentrando loro nello svolgimento dei compiti di con-sulenza tecnica alla Commissione europea. Per il settore diriferimento della COVIP, il CEIOPS (Committee of EuropeanInsurance and Occupational Pensions Supervisors) sarà tra-sformato in EIOPA (European Insurance and OccupationalPensions Authority). Le ESAs differiranno dagli attuali comi-tati di terzo livello, oltre che per talune rilevanti innovazioniconcernenti aspetti organizzativi e forma giuridica, per i pote-ri di cui verranno dotate in base alle proposte della Commis-

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5603 del 3 ottobre 2008, recante Istruzioni per la trasmissio-ne telematica alla COVIPdelle note informative e di altradocumentazione.

Si è anche tenuto conto del Regolamento COVIPdel 29maggio 2008 sulle modalità di adesione alle forme pensioni-stiche complementari, coordinando le previsioni del Regola-mento con le disposizioni in materia di predisposizione eaggiornamento della nota informativa (ivi compreso, ovvia-mente, il modulo di adesione) e di avvio della raccolta delleadesioni. Le procedure descritte nel Regolamento sono statealtresì definite avendo presenti le novità legislative che hannointegrato e modificato la legge 7 agosto 1990, n. 241, recantenorme in materia di procedimento amministrativo.

Per quanto attiene all’obiettivo di riassumere in un unicoprovvedimento una pluralità di disposizioni sin qui vigenti,il nuovo Regolamento comprende tutte le procedure di auto-rizzazione ed approvazione da parte della COVIP, oggidisciplinate nei seguenti Regolamenti, che saranno quindiabrogati:

– Regolamento sulle procedure per l’autorizzazione all’e-sercizio dell’attività dei fondi pensione, adottato dalla COVIPcon deliberazione del 22 maggio 2001 e successive modificheed integrazioni (relativo a fondi pensione negoziali e fondipensione aperti);

– Regolamento sulle procedure relative alle modifichedegli statuti dei fondi pensione negoziali e all’autorizzazionedelle convenzioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo 21aprile 1993 n. 124, adottato dalla COVIPcon deliberazionedel 4 dicembre 2003;

– Regolamento sulle procedure relative alle modifiche deiregolamenti dei fondi pensione aperti, adottato dalla COVIPcon deliberazione del 4 dicembre 2003;

– Regolamento sulle procedure relative alle modifichedegli statuti dei fondi pensione preesistenti, adottato dallaCOVIPcon deliberazione del 4 dicembre 2003;

– Regolamento sulle procedure relative agli adeguamentidelle forme pensionistiche complementari al decreto n. 252del 2005, adottato dalla COVIPcon deliberazione del 30novembre 2006.

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intervenuta e delle esigenze di regolazione emerse sulla basedell’esperienza acquisita.

Dal punto di vista della semplificazione amministrativa, ilnuovo regolamento si inserisce nel solco del processo giàavviato dalla COVIPnegli scorsi anni, nell’ottica di ridurre ilcarico degli adempimenti formali a carico delle forme vigilatee i tempi per l’operatività delle determinazioni degli organidelle stesse, ad esempio attraverso l’ampliamento della casi-stica delle modifiche statutarie e regolamentari che devonoformare oggetto di mera comunicazione alla COVIP, laddovenon è ritenuta necessaria una verifica preventiva dell’Autoritàdi vigilanza, e un più ampio utilizzo, negli altri casi, della pro-cedura del silenzio–assenso.

Tale linea è anche coerente con l’evoluzione dell’azione divigilanza da un’attività basata prevalentemente su controlli ditipo documentale ad una incentrata sull’analisi dell’operativitàe della concreta gestione delle forme pensionistiche comple-mentari e della struttura organizzativa dei soggetti vigilati,nonché con l’obiettivo di una sempre maggiore responsabiliz-zazione degli organi dei fondi.

Per quanto attiene all’adeguamento alle disposizioni legi-slative sopravvenute, si è tenuto conto delle norme del decre-to legislativo n. 252 del 2005 che riconoscono alla COVIPlafacoltà di individuare procedure di autorizzazione semplifi-cate, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio–assenso e l’e-sclusione di forme di approvazione preventiva, e di provve-dere direttamente al riconoscimento della personalità giuridi-ca ad esito della procedura di autorizzazione. Si sono ancheconsiderate, tra le altre, le innovazioni legislative inerenti alprocedimento per la dichiarazione di decadenza, nonchéquelle afferenti all’autorizzazione all’esercizio dell’attivitàtransfrontaliera derivanti dal decreto legislativo n. 28 del2007. Nella redazione del Regolamento si è tenuta anche inconsiderazione la normativa di attuazione del decreto n. 252del 2005, adottata dalla COVIP, come gli Schemi di statuto,regolamento e nota informativa, le Direttive generali ai fon-di pensione diffuse dalla COVIPil 28 giugno 2006, il Rego-lamento COVIPdi istituzione del Registro dei fondi pensio-ne dotati di personalità giuridica e la Circolare COVIPn.

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menti che vengono poi acquisiti mediante modalità telemati-che. Si è anche avuto riguardo alle richieste, emerse dalla con-sultazione, di consentire l’inoltro delle istanze e delle comuni-cazioni con modalità telematiche, in alternativa alla consegnao all’inoltro con raccomandata con ricevuta di ritorno. Alriguardo, è stata prevista anche la possibilità di inoltrare taliistanze mediante le modalità telematiche definite dallaCOVIP; nelle more della definizione di siffatti meccanismi,tale previsione è da intendersi al momento riferita alla trasmis-sione tramite posta elettronica certificata. Lo strumento dellaposta elettronica certificata non potrà in ogni caso essere uti-lizzato per le istanze da presentarsi in bollo (come le istanze diautorizzazione all’esercizio o le istanze di modifica statutariacui consegue il riconoscimento della personalità giuridica).

Con riferimento a tutte le procedure COVIPdi approvazio-ne e autorizzazione è stato chiesto, in sede di consultazione, diinnalzare a 60 giorni il termine entro il quale il fondo o lasocietà può presentare osservazioni integrative nel caso in cuila COVIP abbia rilevato la sussistenza di elementi ostativiall’accoglimento dell’istanza. La richiesta è stata ritenutaaccoglibile.

Relativamente ai fondi aperti, è stato chiesto di precisarese, in sede di nomina dell’organismo di sorveglianza, la veri-fica dei requisiti debba riguardare anche il membro supplentenominato dalla società. Considerata l’esigenza che vi siaun’immediata sostituzione del membro effettivo venuto menotramite il subentro del membro supplente, si è ritenuto oppor-tuno precisare che la verifica dei requisiti va estesa anche almembro supplente. Analogamente anche per i fondi negozialiè stato precisato che la verifica dei requisiti deve riguardareanche i membri supplenti del collegio dei sindaci.

La I Sezione è dedicata ai fondi pensione negoziali. In que-sta Sezione sono riportate le procedure relative all’autorizza-zione all’esercizio delle forme di nuova istituzione, oggi con-tenute nel Regolamento COVIPdel 22 maggio 2001, e le pro-cedure relative alle modifiche statutarie, oggi contenute nelRegolamento COVIPdel 4 dicembre 2003.

I termini della procedura di autorizzazione sono stati defi-niti tenendo conto sia delle previsioni contenute nell’art. 4,

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Il Regolamento è suddiviso in Sezioni distinte, nelle qualisono state raggruppate per ciascuna tipologia di forma previ-denziale (fondi negoziali, aperti, PIPe preesistenti) le proce-dure di rispettivo interesse. Ciò consente di rendere di imme-diata percezione, in un’ottica di massima trasparenza, le pro-cedure applicabili a ciascuna tipologia e di tener in debito con-to le peculiarità di ciascuna di esse.

Inoltre, sono state definite in maniera più compiuta e ana-litica le procedure da seguire in caso di fusione tra fondi o dicessioni di fondi pensione aperti e PIP. In materia, si ricordache la COVIP, con deliberazione del 29 agosto 2000, avevadettato le “Istruzioni per le operazioni di concentrazione trafondi pensione aventi natura associativa”. Tali Istruzioni sonoora state inglobate nel Regolamento, nel quale vengono forni-te indicazioni di maggior dettaglio.

Tale parte del Regolamento, che si basa sull’esperienzaderivante dalle numerose operazioni di fusione e cessioneintervenute in questi anni, fornisce indicazioni operative atte afacilitare l’attuazione di processi di concentrazione che sireputano essenziali per una complessiva razionalizzazionedell’offerta nel sistema della previdenza complementare.

Completa poi il Regolamento la Sezione dedicata alle pro-cedure di autorizzazione dei fondi pensione allo svolgimentodell’attività transfrontaliera, che si fonda sulle novità normati-ve introdotte nel decreto n. 252 del 2005 dal decreto legislati-vo 6 febbraio 2007, n. 28, in recepimento della Direttiva euro-pea n. 2003/41/CE.

La deliberazione relativa al Regolamento allegato è stataadottata tenendo conto altresì delle indicazioni scaturite a esi-to della procedura di consultazione posta in essere dallaCOVIP a partire dal 5 marzo 2010. Molte delle osservazioniemerse in tale sede sono state, infatti, condivise e riprese neltesto del Regolamento.

Quanto agli adempimenti relativi alla trasmissione di docu-menti alla COVIPnelle varie fasi procedimentali si è ritenutoopportuno semplificare ulteriormente gli oneri a carico deifondi e delle società, riducendo il novero dei documenti da tra-smettere, in sede di istanza di modifica statutaria o regolamen-tare o di comunicazione delle modifiche, ove si tratti di docu-

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aperti, oggi contenute nel Regolamento COVIPdel 22 maggio2001, e le procedure relative alle modifiche regolamentari,oggi contenute nel Regolamento COVIPdel 4 dicembre 2003.

I termini della procedura di autorizzazione sono stati defi-niti tenendo conto sia delle previsioni contenute nell’art. 4,comma 3 del decreto n. 252 del 2005, sia della disciplinavigente contenuta nella legge n. 241 del 1990 in materia diprocedimento amministrativo.

La decadenza dall’autorizzazione è stata disciplinata,avendo presente il nuovo disposto dell’art. 4, comma 6 deldecreto n. 252 del 2005, che richiede che siano convocate lefonti istitutive prima di disporre la decadenza di un fondo dal-l’autorizzazione all’esercizio, e dell’art. 3 comma 1 del mede-simo decreto, che tra le fonti istitutive considera anche lesocietà istitutrici dei fondi aperti.

I termini della procedura di approvazione delle modificheregolamentari sono allineati a quelli previsti per le proceduredi approvazione delle modifiche statutarie dei fondi negoziali.

L’ambito delle modifiche per le quali, in luogo dell’istanzadi approvazione, è sufficiente provvedere alla trasmissione diuna comunicazione alla COVIPè stato ampliato, inserendoanche le modifiche relative a: variazione della denominazionedel fondo; variazioni inerenti la banca depositaria e l’impresache eroga le rendite; modifiche riguardanti la riduzione dellespese che, direttamente o indirettamente, sono poste a caricodegli aderenti; variazioni degli Allegati al regolamento relati-vi al responsabile e all’organismo di sorveglianza. Sono statemantenute in procedura semplificata le modifiche riguardantil’adeguamento a disposizioni normative ovvero a disposizio-ni, istruzioni o indicazioni della COVIP; tenuto conto dell’av-venuta adozione da parte della COVIPdi uno Schema di rego-lamento sono da considerarsi ora rientranti in tale ambitoanche le modifiche dirette a recepire le indicazioni puntualidate dalla COVIP(sia obbligatorie che eventuali) in dettoSchema.

Per le modifiche relative ai coefficienti di trasformazione èstato chiesto al responsabile del fondo di valutare anche i pre-sidi adottati dalla società nei confronti di coloro che sonoprossimi al pensionamento (in attuazione di quanto previsto

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comma 3 del decreto n. 252 del 2005, sia della disciplinavigente in materia di procedimento amministrativo di cui allalegge n. 241 del 1990.

La decadenza dall’autorizzazione è stata definita avendopresente il disposto dell’art. 4, comma 6 del decreto n. 252 del2005, che richiede che siano convocate le fonti istitutive pri-ma di disporre la decadenza di un fondo dall’autorizzazioneall’esercizio dell’attività per mancato inizio dell’attività omancato raggiungimento della base associativa minima neitermini previsti. Resta ovviamente inteso che, in via generale,una volta conseguita la suddetta base associativa minima ifondi pensione dovranno procedere tempestivamente ad atti-vare le procedure finalizzate alla costituzione dell’organoassembleare e alla successiva elezione/nomina dei componen-ti degli organi di amministrazione e controllo.

I termini della procedura di approvazione delle modifichestatutarie sono stati allineati a quelli previsti per le proceduredi autorizzazione all’esercizio dell’attività. Per tali modificheè stato, poi, introdotto il meccanismo del silenzio-assenso, inmancanza di un provvedimento esplicito della COVIPnei ter-mini indicati.

L’ambito delle modifiche per le quali, in luogo dell’istanzadi approvazione, è sufficiente provvedere alla trasmissione diuna comunicazione alla COVIPè stato ampliato, inserendoanche le modifiche della denominazione e della sede del fon-do, quelle relative alla riduzione del numero dei componentidegli organi collegiali e quelle riguardanti la riduzione dellespese che, direttamente o indirettamente, sono poste a caricodegli aderenti. Sono state, inoltre, mantenute in procedurasemplificata le modifiche riguardanti l’adeguamento a dispo-sizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazio-ni della COVIP; tenuto conto dell’avvenuta adozione da partedella COVIPdi uno Schema di statuto sono ora da considerar-si rientranti in tale ambito anche le modifiche dirette a recepi-re le indicazioni puntuali date dalla COVIP(sia obbligatorieche eventuali) con detto Schema.

La II Sezione è dedicata ai fondi pensione aperti. In questasezione sono riportate le procedure relative all’autorizzazionealla costituzione e all’esercizio dell’attività di fondi pensione

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giuridica degli stessi. Il fatto che il fondo sia o meno dotato dipersonalità giuridica non è più considerato elemento rilevanteai fini dell’individuazione della procedura applicabile. L’uni-co dato preso in considerazione a tal fine è l’ampiezza, innumero di iscritti, del fondo. La soglia di rilevanza è stata fis-sata a 4.000 iscritti (per tali intendendosi gli iscritti attivi e ipensionati). I fondi che rientrano in tale fascia coprono, nelcomplesso, oltre i tre quarti degli iscritti e pensionati di tutto ilsettore dei fondi pensione preesistenti.

I termini di conclusione dei procedimenti di approvazionedelle modifiche statutarie sono stati allineati a quelli previstiper l’approvazione delle modifiche degli statuti e dei regola-menti di negoziali, aperti e PIP. Così come previsto per i fon-di di nuova costituzione, è stata ampliata la casistica di modi-fiche statutarie che vanno, comunque, in sola comunicazione,inserendo le seguenti: modifiche della denominazione e dellasede del fondo; variazione della denominazione della societàper i fondi interni; riduzione del numero dei componenti degliorgani collegiali; istituzione di nuove linee di investimentoovvero variazione di quelle già istituite, riduzione delle speseche, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degliaderenti.

La Sezione V contiene disposizioni nuove, non già conte-nute in precedenti Regolamenti COVIP. Vengono qui riprese,per i fondi pensione negoziali e preesistenti, le indicazionioperative contenute nella Deliberazione COVIPdel 29 agosto2000 recante “Istruzioni per le operazioni di concentrazionetra fondi pensione”, qui integrate con indicazioni di maggioredettaglio.

In tale ambito sono state definite anche le procedure difusione e cessione inerenti i fondi pensione aperti e i PIPovve-ro riguardanti le società che gestiscono tali forme.

La Sezione chiarisce gli obblighi informativi nei riguardidella COVIPe fornisce precisazioni sulle interrelazioni esi-stenti tra dette operazioni e le procedure di autorizzazioneall’esercizio dell’attività o di approvazione delle modifichestatutarie o regolamentari.

Nella Sezione VI è disciplinata la procedura di autorizza-zione all’esercizio dell’attività transfrontaliera e di notifica-

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nello Schema di regolamento COVIP, ove è precisato che sif-fatte modifiche non devono incidere sugli iscritti che esercita-no il diritto alla prestazione pensionistica nei successivi treanni). Per le modifiche riguardanti la banca depositaria, sichiede anche di allegare alla comunicazione un’attestazioneche la Banca d’Italia non ha ravvisato elementi ostativi all’as-sunzione dell’incarico.

La III Sezione è dedicata ai PIP. In questa sezione sonoriportate le procedure relative alla prima approvazione delregolamento, oggi contenuta nella delibera COVIPdel 30novembre 2006 recante il Regolamento sulle procedure transi-torie per gli adeguamenti dei fondi al decreto n. 252 del 2005,e le procedure relative alle modifiche successive.

I termini della procedura di approvazione del regolamentosono stati definiti tenendo conto delle previsioni contenute nelRegolamento per l’approvazione delle modifiche degli statutie regolamenti dei fondi pensione negoziali e aperti.

Anche per i PIPè stata prevista la procedura semplificatadella sola comunicazione per le variazioni della denominazio-ne del PIP, della denominazione sociale o della sede dell’im-presa di assicurazione e per le modifiche delle disposizionidell’Allegato al regolamento relativo al responsabile. Sonostate incluse in procedura semplificata anche le modificheriguardanti l’adeguamento a disposizioni normative ovvero adisposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP; tenuto con-to dell’avvenuta adozione da parte della COVIPdi uno Sche-ma di regolamento sono da considerarsi rientranti in tale ambi-to anche le modifiche dirette a recepire le indicazioni puntua-li date dalla COVIP(sia obbligatorie che eventuali) in dettoSchema.

Nella Sezione IVsono indicate le procedure concernenti lemodifiche degli statuti dei fondi preesistenti, oggi contenutenel Regolamento del 4 dicembre 2003.

Il nuovo Regolamento si allinea all’impostazione adottatacon il Regolamento del 4 dicembre 2003, continuando a valo-rizzare il criterio dimensionale ai fini della definizione delleprocedure di approvazione delle modifiche statutarie. La pro-cedura di approvazione delle modifiche statutarie è limitata aisoli fondi con maggiori dimensioni, a prescindere dalla natura

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Deve allegarsi una relazione, a firma del legale rappresentan-te, illustrativa del programma di attività della forma pensioni-stica all’estero e delle misure organizzative che intende porrein essere per far fronte a detta attività. La Autorità di Vigilan-za, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, corredata dal-la richiesta documentazione, autorizza il fondo all’eserciziodell’attività transfrontaliera; se l’istanza è contestuale allarichiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività è, comun-que, subordinata al previo rilascio della stessa.

Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficientela COVIPprocede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimen-to della stessa, i necessari elementi integrativi e il termine dei90 giorni viene interrotto per decorrere nuovamente dalla datadel completamento o della regolarizzazione dell’istanza qua-lora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIPentro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; incaso contrario l’istanza si intende revocata. Il termine è,comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIPnuova documentazione integrativa o modificativa di quellainizialmente trasmessa. Il termine è altresì sospeso qualora laCOVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazionio chiarimenti a integrazione della documentazione prodotta.Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIPentro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; incaso contrario, l’istanza si intende revocata. La COVIP, laddo-ve ritenga di non poter accogliere l’istanza, comunica al fon-do i motivi ostativi rilevati. Il fondo può presentare per iscrit-to le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti,entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunica-zione dei motivi ostativi.

La comunicazione interrompe i termini per la conclusionedel procedimento e il termine inizia nuovamente a decorreredalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto,dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione.Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto del-le eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimentofinale. Vige poi il principio del silenzio assenso per cui, decorsii termini precedentemente esposti, le modifiche si intendonocomunque approvate se la COVIPnon ha provveduto a comu-

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zione alla COVIPdell’avvio della relativa operatività. TaleSezione è stata redatta tenendo presenti le previsioni contenu-te nella Direttiva 2003/41/CE, nell’art. 15–bis del decreto n.252 del 2005 e nel Protocollo di Budapest, elaborato dalCEIOPS, in materia di collaborazione tra Autorità degli Statimembri.

La Sezione VII contiene le norme in materia di responsa-bile del procedimento e di entrata in vigore2.

Concentrando l’attenzione sulla Sezione VI del Provvedi-mento Covip del 15 luglio 2010, si disciplina la procedura diautorizzazione all’esercizio dell’attività transfrontaliera e dinotificazione alla COVIPdell’avvio della relativa operatività.Tale Sezione è stata redatta tenendo presenti le previsioni con-tenute nella Dir. n. 2003/41/CE, nell’art. 15–bis del decreto n.252 del 2005 e nel Protocollo di Budapest, elaborato dalCEIOPS, in materia di collaborazione tra Autorità degli Statimembri.

La Sezione si riferisce allora ai fondi pensione negoziali, aifondi pensione aperti ed ai fondi pensione preesistenti aventisoggettività giuridica ed operanti secondo il principio dellacapitalizzazione, che risultino iscritti all’Albo tenuto a curadella COVIP. Come previsto dall’art. 40 del Regolamento taliorganismi previdenziali che intendono essere autorizzati all’e-sercizio dell’attività transfrontaliera presentano apposita istan-za, a firma del legale rappresentante. L’istanza si intende rice-vuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIPovveronel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccoman-data con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche defi-nite dalla COVIP; tale istanza può essere presentata conte-stualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazioneall’esercizio dell’attività ovvero in un momento successivo.

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2 Relazione sul “Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazio-ne all’esercizio dell’attività delle forme pensionistiche complementari,alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della perso-nalità giuridica, alle operazioni di fusione e cessione e all’attività tran-sfrontaliera”.

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rità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte dellaCOVIP la scheda, il fondo pensione può iniziare l’attività afavore del soggetto interessato. Qualora l’Autorità dello Statomembro ospitante non trasmetta le informazioni indicateovvero informi la COVIPche l’attività transfrontaliera risultiincompatibile con le disposizioni nazionali in materia di dirit-to della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, ovvero chel’attività non sia ritenuta di natura transfrontaliera, la COVIPne dà comunicazione al fondo.

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nicare i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ovveroil provvedimento finale di diniego. Dell’avvenuta autorizzazio-ne all’esercizio dell’attività transfrontaliera è data indicazionenell’Albo. Vi è poi una specifica previsione all’art. 41 per quelche riguarda le Comunicazioni obbligatorie all’Autorità di Vigi-lanza da parte del fondo pensione autorizzato che intenda mate-rialmente avviare l’attività transfrontaliera in un altro Statomembro. La comunicazione, che va presentata ogni volta che ilfondo intende operare con un nuovo datore di lavoro, o con altrilavoratori, residenti in un diverso Stato membro a firma dellegale rappresentante, si intende ricevuta nel giorno in cui è sta-ta consegnata alla COVIPovvero nel giorno in cui è pervenutaalla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ocon le modalità telematiche definite dalla COVIP. Alla comuni-cazione va allegata una scheda riepilogativa contenente gliestremi identificativi del fondo, lo Stato membro in cui intendeoperare e l’elenco degli altri Stati coinvolti nella medesimanotifica; i riferimenti del datore di lavoro interessato e categoriedi lavoratori ai quali ci si intende rivolgere; le modalità di ade-sione e il numero di potenziali aderenti nello Stato ospitante; ilregime della forma pensionistica, tipologia dello schema e del-le prestazioni offerte, nonché condizioni e modalità per l’eroga-zione delle stesse; eventuali garanzie e prestazioni accessorieofferte; contribuzioni previste a carico del datore di lavoro o dellavoratore; soggetto tenuto a erogare le prestazioni in forma direndita. La scheda è trasmessa dalla COVIPall’Autorità di vigi-lanza dello Stato membro ospitante (dandone conoscenza alfondo pensione), entro tre mesi dalla sua ricezione, qualora laCOVIPabbia motivo di ritenere che la struttura amministrativao la situazione finanziaria del fondo, ovvero l’onorabilità o pro-fessionalità dei componenti degli organi di amministrazione econtrollo o del responsabile siano compatibili con le operazioniproposte nello Stato membro ospitante. In caso contrario, laCOVIPporta a conoscenza del fondo le ragioni ostative rileva-te affinché lo stesso non ponga in essere l’attività transfrontalie-ra oggetto della comunicazione e ne dà, se del caso, comunica-zione all’Autorità dello Stato membro ospitante.

A decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni,ovvero, in assenza, decorsi due mesi dalla data in cui l’Auto-

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Di fronte a questi numeri, stupisce lo stupore: questo cal-colo, senza che fosse coperto da nessun segreto, poteva esseregià fatto nel mese di agosto del 1995, quando fu approvata lariforma Dini (legge n. 335/1995).

Dentro le norme della riforma era scritto tutto: si prevede-va, infatti, l’abbandono del sistema retributivo (secondo ilquale la pensione si calcolava come percentuale della retribu-zione degli ultimi anni di lavoro) in favore del sistema contri-butivo (secondo il quale la pensione si calcola sulla base deicontributi versati durante tutta la vita lavorativa).

Questo passaggio era necessario e indifferibile, in quanto ilsistema retributivo garantiva per definizione lo squilibrio delsistema (utilizzando come riferimento della pensione solo gliultimi anni di lavoro, si ipotizzava un versamento contributivopiù alto di quello reale, in quanto nella generalità dei casi laretribuzione degli ultimi anni di vita lavorativa è più alta diquella degli anni precedenti) mentre con il sistema contributi-vo le casse previdenziali dovrebbero essere in equilibrio perdefinizione.

Usiamo il condizionale in quanto il meccanismo del contri-butivo, per garantire un reale equilibrio finanziario, impone unadeguamento costante dei c.d. coefficienti di trasformazione, ecioè di quei criteri che consentono di dividere il capitale accu-mulato con i contributi per gli anni di vita media presunta: daquesta divisione, viene fuori l’assegno mensile. Oggi il siste-ma ancora non ha adeguato i coefficienti, che tengono conto diuna durata media della vita più bassa di quella reale; ciò signi-fica che l’adeguamento dei coefficienti potrebbe ridurre anco-ra di più i trattamenti.

Insomma, la riforma Dini era necessaria, lo scenario è buo-no per le casse della previdenza pubblica, ma certamente ifuturi percettori delle pensioni pagheranno un dazio pesante.

E qui torniamo al lavoro somministrato. Abbiamo visto cheil sistema contributivo garantisce una pensione che tiene con-to in maniera rigorosa dei versamenti contributivi operati nelcorso della vita lavorativa; ebbene, accanto alle problematichegenerali appena ricordate, il lavoratore somministrato deveanche fare i conti con la naturale (o comunque potenziale)intermittenza della propria prestazione di lavoro, che determi-

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12PREVIDENZA COMPLEMENT ARE E

LAVORO SOMMINISTRA TO:UN BINOMIO NECESSARIO

La tutela pensionistica offerta dalla previdenza comple-mentare è un tema che riguarda in maniera diretta e immedia-ta i lavoratori che sono impiegati mediante contratti di sommi-nistrazione di manodopera; questa relazione non solo è impor-tante, ma è la chiave di volta che può accrescere la sostenibi-lità economica e sociale di questa importante forma di lavoroflessibile.

Come noto, la previdenza complementare nasce e si svi-luppa in maniera direttamente proporzionale con la riduzionedella capacità della previdenza pubblica di garantire un reddi-to uguale o vicino a quello percepito durante la vita lavorati-va; si può dire che previdenza pubblica e previdenza privatasono due vasi comunicanti, e che la riduzione della primadetermina la necessaria crescita della seconda.

Questa necessità, si badi bene, non è dettata solo da un’ov-via esigenza di politica legislativa (garantire pensioni adegua-te) ma è frutto del principio costituzionale, contenuto nell’art.38 della Carta, che impone alla Repubblica di garantire un’a-deguata tutela economica alle persone che maturano i requisi-ti pensionistici.

In queste settimane si è assistito a una surreale discussionepubblica circa gli effetti del sistema contributivo sulle futurepensioni.

Questa discussione è nata dalla pubblicazione, da parte diun quotidiano, di una stima dell’Inps (a dire del quotidiano,“segreta”) dell’importo delle future pensioni dei giovani dioggi; questa stima mette in evidenza il fatto che le future pen-sioni copriranno una quota molto bassa dei compensi attual-mente percepiti (40%, o giù di lì).

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sistema contributivo gli presenterà il conto della sua storialavorativa.

Un altro correttivo che potrà aiutare a migliorare le pro-spettive previdenziali dei lavoratori somministrati riguarda inmaniera più diretta la materia pensionistica.

Come è accaduto per la generalità dei lavoratori, quando laprevidenza pubblica arretra, deve entrare in campo la previ-denza complementare. Riguardo ai lavoratori somministrati, laquestione è meno semplice, perché si tratta di fare i conti conuna platea di lavoratori con caratteristiche peculiari; l’anzia-nità di lavoro nel settore non raggiunge sicuramente quella dialtri comparti, e questa volatilità del personale deve essereconsiderata nella costruzione di tutele pensionistiche comple-mentari adeguate.

Una prima risposta a questa esigenza la possono dare glienti bilaterali già esistenti, che potrebbero diventare anchesoggetti erogatori di prestazioni pensionistiche complemen-tari.

Questi enti devono tuttavia risolvere il grande tema delfinanziamento; la regola generale (devoluzione del TFR) nonsembra sufficiente a garantire quella massa critica di risorsenecessarie per dare prestazioni adeguate e il contributo attual-mente versato per la formazione non può essere distolto inmaniera significativa dalla finalità per cui è stato istituito.

Di fronte a questa situazione, non restano che due strade. La prima – che sembra abbastanza impervia, vista la situa-

zione di cronica sofferenza in cui versano le casse pubbliche –è quella di cercare un sostegno nella finanza generale, chedovrebbe farsi carico di incentivi rinforzati per la previdenzadi settore.

La seconda, più praticabile ma altrettanto impegnativa, èquella di dare sfogo a tutta la creatività necessaria per un set-tore che non ha eguali (e quindi non può limitarsi a trasporta-re meccanicamente regole applicate altrove); in particolare, sidovrebbero creare dei meccanismi di “comunicazione” tra laprevidenza complementare di settore e quella di altri compar-ti, che consentano di agganciare e valorizzare i versamentieffettuati dai lavoratori nei diversi periodi di vita lavorativa,incentivando così l’apertura di posizioni individuali presso le

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na dei buchi contributivi e quindi crea un potenziale doppiodanno: un ridotto importo della pensione o, ancora peggio, unritardo nella maturazione dei requisiti pensionistici.

Come affrontare questa situazione, che nel lungo periodopenalizza non solo i dipendenti, ma anche le imprese chericorrono al lavoro somministrato (che rischia di perdereattrattività nei confronti dei giovani, per i quali invece oggirappresenta un’interessante forma di accesso al lavoro)?

Alcuni utili correttivi esulano dalla materia previdenzialema, di fatto, hanno una diretta incidenza sulle prospettive pen-sionistiche dei lavoratori somministrati.

In particolare, si pensa alla necessità di ridurre l’intermit-tenza del lavoro somministrato, senza inventarsi nulla che nonè già scritto nella legge.

Oggi la somministrazione è usata quasi esclusivamentenella forma a tempo determinato; questa tipologia contrattua-le a volte si rivela poco adatta a coprire esigenze produttiveche hanno durata medio lunga.

Poco usata – anzi, quasi per niente – è la somministrazio-ne a tempo indeterminato, meglio nota come staff leasing. Chiscrive è convinto che il mercato delle Agenzie per il lavoro dioggi tra 5 anni non esisterà più nei termini che siamo abituatia conoscere: sarà un mercato nel quale le Agenzie fornirannoin maniera massiccia staff leasing, e solo in via residuale for-niranno lavoratori in regime di somministrazione a termine.

Questo accadrà per diversi motivi: finalmente si è capita lavalenza strategica di questa forma di lavoro, che serve a con-trastare gli appalti irregolari, le imprese stanno scoprendo ladifficoltà di scrivere la causale e chiedono di poter usare for-me di somministrazione meno complesse, e lo stesso sindaca-to sta abbandonando quella posizione di pregiudizio ideologi-co che aveva anni fa contro lo strumento.

Ebbene, se si diffonde lo staff leasing, automaticamentesi allunga la vita lavorativa del personale somministrato:non è obbligatorio che tale personale sia assunto a tempoindeterminato, ma se si viene coinvolti in operazioni distaff leasing, è inevitabile che il rapporto abbia questa natu-ra. Gli effetti positivi di questo allungamento il dipendenteli ritroverà anche al momento della pensione, quando il

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diverse forme pensionistiche. Queste forme di comunicazionedovrebbero essere semplici ed automatiche, e quindi sfuggirealla complessità che oggi governa il passaggio tra diverse for-me di previdenza complementare, in modo da rendere attratti-va per il lavoratore somministrato la scelta di devolvere il pro-prio TFR alla previdenza privata.

Si tratta di una strada complessa, anche sul piano tecnico,ma è importante che da subito venga sperimentata, per nontrovarsi tra qualche anno nella situazione che abbiamo descrit-to prima: scoprire tra dieci anni cose già note oggi.

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APPENDICE NORMATIVA

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DECRETO LEGISLA TIV O 5 dicembre 2005, n. 252

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.

Disciplina delle forme pensionistiche complementari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i),l) e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243,recante norme in materia pensionistica e deleghe al Gover-no nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno allaprevidenza complementare e all’occupazione stabile e peril riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligato-ria;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recantedisciplina delle forme pensionistiche complementari, a normadell’articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Mini-stri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni dellaCamera dei deputati e del Senato della Repubblica;

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c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pen-sione, istituita ai sensi dell’articolo 18, di seguito denominata:«COVIP»;

d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;

e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi appro-vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.

4. Le forme pensionistiche complementari sono attuatemediante la costituzione, ai sensi dell’articolo 4, di appositifondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve con-tenere l’indicazione di «fondo pensione», la quale non puòessere utilizzata da altri soggetti.

2. Destinatari

1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderi-re in modo individuale o collettivo:

a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secon-do il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, grup-po di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche ter-ritorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e pro-duttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie con-trattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, ancheorganizzati per aree professionali e per territorio;

c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ailavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;

d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto pos-sono essere istituite

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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Mini-stri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamen-tari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottatanella riunione del 24 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche socia-li, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Àmbito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di pre-videnza per l’erogazione di trattamenti pensionistici comple-mentari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestitidagli enti di diritto privato di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n.509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicura-re più elevati livelli di copertura previdenziale.

2. L’adesione alle forme pensionistiche complementaridisciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.

3. Ai fini del presente decreto s’intendono per:

a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le for-me di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, chehanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da par-te della COVIP, e di cui all’articolo 20, iscritte all’apposito albo,alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmentee con l’apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

b) «forme pensionistiche complementari individuali»: leforme di cui all’articolo 13, che hanno ottenuto l’approvazio-ne del regolamento da parte della COVIPalle quali è possibi-le destinare quote del trattamento di fine rapporto;

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a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclu-sivamente forme pensionistiche complementari in regime dicontribuzione definita;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche formepensionistiche complementari in regime di prestazioni defini-te, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferi-mento al livello del reddito ovvero a quello del trattamentopensionistico obbligatorio.

3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari.

1. Le forme pensionistiche complementari possono essereistituite da:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitata-mente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori fir-matari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavorato-ri, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazio-nali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenen-ti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sin-dacali nazionali rappresentative della categoria, membri delConsiglio nazionale dell’economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professioni-sti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievoalmeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro nonsiano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche azien-dali;

d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di taliforme pensionistiche complementari con legge regionale nelrispetto della normativa nazionale in materia;

e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi daassociazioni nazionali di rappresentanza del movimento coo-perativo legalmente riconosciute;

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f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o daassociazioni di rilievo almeno regionale;

g) gli enti di diritto privato di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994,n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, con l’obbligo del-la gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposi-zioni di cui alle lettere a) e b);

h) i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamenteai fondi pensione aperti di cui all’articolo 12;

i) i soggetti di cui all’articolo 13, limitatamente alle formepensionistiche complementari individuali.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pub-bliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementaripossono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui altitolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personaledipendente di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimodecreto legislativo, le forme pensionistiche complementaripossono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordina-menti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendentistessi promossi da loro associazioni.

3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche comple-mentari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendola libertà di adesione individuale.

4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’e-sercizio.

1. I fondi pensione sono costituiti:

a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensidell’art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotoridell’iniziativa;

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b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in talecaso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente del-la Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento del-la personalità giuridica consegue al provvedimento di autoriz-zazione all’esercizio dell’attività adottato dalla COVIP; pertali fondi pensione, la COVIPcura la tenuta del registro dellepersone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti1.

2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresì nell’àmbi-to della singola società o del singolo ente attraverso la forma-zione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destina-zione, separato ed autonomo, nell’àmbito della medesimasocietà od ente, con gli effetti di cui all’art. 2117 del codicecivile.

3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione di cui all’ar-ticolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è subordinato alla preven-tiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette alMinistro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro del-l’economia e delle finanze l’esito del procedimento ammini-strativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i terminiper il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autoriz-zazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimen-to da parte della COVIPdell’istanza e della prescritta docu-mentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimentodell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entrotrenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza; la COVIPpuò determinare con proprio regolamento le modalità di pre-sentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa edeventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazionecomunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno opiù decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repub-blica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche socialidetermina:

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a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementiessenziali sia dello statuto sia dell’atto di destinazione delpatrimonio, con particolare riferimento ai profili della traspa-renza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi col-legiali;

b) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolareriferimento all’onorabilità e professionalità dei componentidegli organi collegiali e, comunque, del responsabile della for-ma pensionistica complementare, facendo riferimento ai crite-ri definiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle moda-lità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventua-li delimitazioni operative contenute negli statuti2;

c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomiagestionale.

4. [Chiunque eserciti l’attività di cui al presente decretosenza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito conla reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euroa 25.000 euro. È sempre ordinata la confisca delle cose chesono servite o sono state destinate a commettere il reato o chene sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a per-sona estranea al reato]3.

5. I fondi pensione costituiti nell’àmbito di categorie, com-parti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia perlavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto rico-nosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statutidevono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compati-bili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico rispar-mio.

2 In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 15maggio 2007, n. 79.3 Comma abrogato dall’art. 7, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

1 In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la Del.Covip28 novembre 2007.

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la forma pensionistica può essere conferito anche al direttoregenerale, comunque denominato, ovvero ad uno degli ammi-nistratori della forma pensionistica. Per le forme pensionisti-che di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile dellaforma pensionistica non può essere conferito ad uno degliamministratori o a un dipendente della forma stessa ed èincompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordi-nato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti isti-tutori delle predette forme, ovvero presso le società da questecontrollate o che le controllano.

3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che lagestione della stessa sia svolta nell’esclusivo interesse degliaderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delleprevisioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla basedelle direttive emanate da COVIPprovvede all’invio di dati enotizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla stes-sa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate con-temporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cuiai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti diinvestimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui siarticola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sul-le buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degliiscritti.

4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistichecomplementari di cui all’articolo 12 di dotarsi di organismi disorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesimeforme prevedono comunque l’istituzione di un organismo disorveglianza, composto da almeno due membri, in possessodei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali nonsussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previstedal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di primaapplicazione, i predetti membri sono designati dai soggettiistitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al bien-nio. La partecipazione all’organismo di sorveglianza è incom-patibile con la carica di amministratore o di componente dialtri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività dilavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, pres-

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6. La COVIPdisciplina le ipotesi di decadenza dall’auto-rizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la pro-pria attività ovvero quando non sia stata conseguita la baseassociativa minima prevista dal fondo stesso, previa convoca-zione delle fonti istitutive.

5. Partecipazione negli organi di amministrazione e dicontrollo e responsabilità.

1. La composizione degli organi di amministrazione e dicontrollo delle forme pensionistiche complementari, esclusequelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio del-la partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori edei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzioneunilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli orga-ni collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipa-zione delle categorie e raggruppamenti interessati. I compo-nenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di attocostitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentan-ti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalitàe criteri definiti dalle fonti costitutive4.

2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pen-sionistica complementare nomina il responsabile della formastessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalitàe per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e didecadenza così come previsto dal decreto di cui all’articolo 4,comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionisticasvolge la propria attività in modo autonomo e indipendente,riportando direttamente all’organo amministrativo della formapensionistica complementare relativamente ai risultati dell’at-tività svolta. Per le forme pensionistiche di cui all’articolo 3,comma 1, lettere a), b), e) ed f), l’incarico di responsabile del-

4 Con D.P.C.M. 29 ottobre 2008 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2008, n. 285)sono stati individuati i soggetti competenti a designare, per la parte dato-riale, i componenti dei primi organi collegiali dei fondi pensione per ipubblici dipendenti.

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so i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero pressole società da questi controllate o che li controllano. I compo-nenti dell’organismo di sorveglianza non possono essere pro-prietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indiretta-mente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni aziona-rie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero disocietà da questi controllate o che li controllano. La sussisten-za dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presentedisposizione deve essere attestata dal candidato medianteapposita dichiarazione sottoscritta. L’accertamento del manca-to possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determinala decadenza dall’ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.

5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i mem-bri dell’organismo di sorveglianza sono designati dai soggettiistitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratoriindipendenti iscritti all’albo istituito dalla Consob. Nel caso diadesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesi-mo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un rap-presentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e daun rappresentante dei lavoratori.

6. L’organismo di sorveglianza rappresenta gli interessidegli aderenti e verifica che l’amministrazione e la gestionecomplessiva del fondo avvenga nell’esclusivo interesse deglistessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal respon-sabile della forma pensionistica. L’organismo riferisce agliorgani di amministrazione del fondo e alla COVIPdelle even-tuali irregolarità riscontrate.

7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al com-ma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicanol’art. 2392, l’art. 2393 , l’art. 2394, l’art. 2394–bis, l’art. 2395e l’art. 2396 del codice civile.

8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo dicui ai commi 1 e 4, si applica l’art. 2407 del codice civile.

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9. [Con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dal-l’incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decadutidall’incarico i componenti degli organi collegiali e il respon-sabile della forma pensionistica che:

a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alleprescrizioni della COVIPdi cui all’articolo 19;

b) forniscono alla COVIPinformazioni false;

c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 11 e 13;

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravve-nuta variazione della condizione di onorabilità nel termine diquindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenzadegli eventi e delle situazioni relative]5.

10. [I componenti degli organi di amministrazione e dicontrollo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pen-sionistica che:

a) forniscono alla COVIPsegnalazioni, dati o documentifalsi, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni, salvo cheil fatto costituisca più grave reato;

b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte,alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione ammi-nistrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500euro;

c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravve-nuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all’artico-lo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dalmomento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle

5 Comma abrogato dall’art. 7, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

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al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successivemodificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima atti-vità, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea,che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societàimmobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere parte-cipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, letteraa), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobi-liare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni diinvestimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni conte-nute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non supe-riori al 20% del proprio patrimonio e al 25% del capitale delfondo chiuso.

2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie,sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’uti-lizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare aifondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attivitàconnesse e strumentali anche attraverso la costituzione disocietà di capitali di cui debbono conservare in ogni caso lamaggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essereorganizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle atti-vità istituzionali del medesimo ente.

3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto formadi rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzionicon una o più imprese assicurative di cui all’articolo 2 deldecreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero diretta-mente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in confor-mità con le disposizioni di cui all’articolo 7–bis. I fondi pen-sione sono autorizzati dalla COVIPall’erogazione diretta del-le rendite, avuto riguardo all’adeguatezza dei mezzi patrimo-niali costituiti e alla dimensione del fondo per numero diiscritti.

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situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativadel pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro]6.

11. [Le sanzioni amministrative previste nel presente arti-colo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capoVI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta sal-va l’attribuzione delle relative competenze alla COVIPe alMinistro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applical’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e succes-sive modificazioni]7.

12. [Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 15 siapplicano le disposizioni contenute nel presente articolo]8.

6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali.

1. I fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere daa) a h), gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio del-l’attività di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), del decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti chesvolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno deiPaesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto ilmutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediantericorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero conimprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno deiPaesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto ilmutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui

6 Comma abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.7 Comma abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.8 Comma abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

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pi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitariadi esecuzione e a quella nazionale di recepimento.

5–ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteridella propria politica di investimento, anche in riferimento aisingoli comparti eventualmente previsti, e provvedono perio-dicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica dellarispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.

5–quater. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondipensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investi-mento e predispongono apposito documento sugli obiettivi esui criteri della propria politica di investimento, illustrandoanche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione delrischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategicadelle attività in relazione alla natura e alla durata delle presta-zioni pensionistiche dovute. Il documento è riesaminato alme-no ogni tre anni ed è messo a disposizione degli aderenti e deibeneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lorichiedano.

6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5,e all’articolo 7, i competenti organismi di amministrazione deifondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedo-no offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto,attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quo-tidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazio-nale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identicigruppi societari e comunque non sono legati, direttamente oindirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattua-li rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto inmaniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizio-ni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servi-zio offerte.

7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanzasui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllosu di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, dif-ferenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai sog-

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4. [I fondi pensione possono essere autorizzati dallaCOVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone lagestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’àmbitodi apposite convenzioni in base a criteri generali, determinaticon decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, senti-ta la COVIP. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenzadi requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferi-mento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscrit-ti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche,alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la con-versione dei montanti contributivi in rendita, e alle conven-zioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza inrelazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autoriz-zati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP, concadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenenteproiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quin-dici anni].

5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazionedefinita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premo-rienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni conimprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni nonsi applica l’articolo 7.

5–bis. Con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previ-denza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investirele proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento del-l’interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massi-mi di investimento qualora siano giustificati da un punto divista prudenziale;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valorimobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interessetenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei princi-

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patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizza-ti a valori correnti e non possono essere distratti dal fine alquale sono stati destinati, nè formare oggetto di esecuzione siada parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rap-presentanti dei creditori stessi, nè possono essere coinvoltinelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondopensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazio-ne di cui all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestio-ne, anche se non individualmente determinati o individuati edanche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore.Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammes-sa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redattidal gestore o dai terzi depositari.

10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere del-l’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissaticriteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi deirisultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in mododa assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

11. [I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio,nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nellostatuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a). Con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP,sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investirele proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di inve-stimento, avendo particolare attenzione per il finanziamentodelle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valorimobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interessecompresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei sog-getti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione aisoggetti gestori di cui al presente articolo].

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getti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzionipreviste nel presente articolo.

8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condottosecondo le istruzioni adottate dalla COVIPe comunque inmodo da garantire la trasparenza del procedimento e la coe-renza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamen-te dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le con-venzioni possono essere stipulate, nell’àmbito dei rispettiviregimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetticonvenzionati nell’àmbito dei criteri di individuazione e diripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con lequali possono essere modificate le linee di indirizzo medesi-me; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondipensione possono prevedere linee di investimento che consen-tano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivaluta-zione del TFR;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondipensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anchela possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso delproprio patrimonio attraverso la restituzione delle attivitàfinanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondoall’atto della comunicazione al gestore della volontà di reces-so dalla convenzione;

c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensionedella titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari neiquali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponi-bilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà deglistessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con igestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dallagaranzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilitàaffidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed icriteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso

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investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio inun mercato regolamentato devono in ogni caso essere mante-nute a livelli prudenziali.

14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute adesporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comu-nicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nellagestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio deidiritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si sianopresi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

7. Banca depositaria.

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono deposita-te presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisi-ti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dalsoggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano con-trarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabi-liti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dicui all’articolo 6, comma 5–bis.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dicui al citato articolo 38 del decreto legislativo n. 58 del 1998.Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferisco-no senza ritardo alla COVIPsulle irregolarità riscontrate nellagestione dei fondi pensione.

3–bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e 3,quale banca depositaria può anche essere nominata una bancastabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata anorma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE,ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva85/611/CEE.

3–ter. La Banca d’Italia può vietare la libera disponibilitàdegli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in

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12. I fondi pensione, costituiti nell’àmbito delle autorità divigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti dellestesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

13. I fondi non possono comunque assumere o concedereprestiti, prestare garanzie in favore di terzi, nè investire ledisponibilità di competenza:

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stes-sa società, per un valore nominale superiore al cinque per cen-to del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quotecon diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata,ovvero al dieci per cento se non quotata, nè comunque, azionio quote con diritto di voto per un ammontare tale da determi-nare in via diretta un’influenza dominante sulla società emit-tente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribu-zione o da questi controllati direttamente o indirettamente, perinterposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessilegati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 deldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura com-plessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e,se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura comples-siva superiore al trenta per cento;

c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), ifondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di unadeterminata impresa non possono investire le proprie disponi-bilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o,allorché l’impresa appartenga a un gruppo, dalle impreseappartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamen-te superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento delpatrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo sifa riferimento all’articolo 23 del decreto legislativo 1° settem-bre 1993, n. 385;

c–bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere inve-stito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli

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carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente eattraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso dilavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamentodelle forme pensionistiche complementari è attuato mediantecontribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggettidiversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di sogget-ti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate for-me è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei qualisono a carico.

2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di deter-minare liberamente l’entità della contribuzione a proprio cari-co, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono aifondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cuiall’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e lamisura minima della contribuzione a carico del datore di lavo-ro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti edagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra solilavoratori determinano il livello minimo della contribuzione acarico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensio-nistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per ilavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assun-ta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi parti-colari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e iliberi professionisti, in percentuale del reddito d’impresa o dilavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodod’imposta precedente; per i soci lavoratori di società coopera-tive, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentua-le della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovverodegli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenzialiobbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autono-mo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d’imposta pre-cedente.

3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cuisiano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione,i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definitiin sede di determinazione del trattamento economico, secondoprocedure coerenti alla natura del rapporto.

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Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro.La Banca d’Italia provvede su richiesta della COVIP, ancheprevia conforme iniziativa dell’Autorità competente dello Sta-to membro di origine del fondo pensione quando trattasi diforme pensionistiche comunitarie di cui all’articolo 15–ter.

7–bis. Mezzi patrimoniali

1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, chegarantiscono un rendimento degli investimenti o un determi-nato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei cri-teri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali ade-guati in relazione al complesso degli impegni finanziari esi-stenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da sog-getti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abili-tati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplina-no.

2. Con regolamento del Ministero dell’economia e dellefinanze, sentita la COVIP, la Banca d’Italia e l’ISVAP, sonodefiniti i principi per la determinazione dei mezzi patrimonia-li adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizio-ni comunitarie e dall’articolo 29–bis, comma 3, lettera a),numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamentosono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pen-sionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insuf-ficienti.

3. La COVIPpuò, nei confronti delle forme di cui al com-ma 1, limitare o vietare la disponibilità dell’attivo qualora nonsiano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in confor-mità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le com-petenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

8. Finanziamento.

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complemen-tari può essere attuato mediante il versamento di contributi a

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a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di primaassunzione il lavoratore, può conferire l’intero importo delTFR maturando ad una forma di previdenza complementaredallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratoredecida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFRmaturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta puòessere successivamente revocata e il lavoratore può conferireil TFR maturando ad una forma pensionistica complementaredallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periododi tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, adecorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi iviprevisti:

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando deidipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagliaccordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia inter-venuto un diverso accordo aziendale che preveda la destina-zione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all’ar-ticolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004,n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavo-ro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui aln. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordoaziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numerodi lavoratori dell’azienda;

3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ainumeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturan-do alla forma pensionistica complementare istituita pressol’INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla pre-videnza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all’articolo 20, qualora risul-tino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a for-

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4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ocommittente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accor-di collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza comple-mentare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dalreddito complessivo per un importo non superiore ad euro5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruisconoaltresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all’artico-lo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 sitiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro aifondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citatoTUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruitodella deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammonta-re, il contribuente comunica alla forma pensionistica comple-mentare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello incui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alladata in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedot-to o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

5. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indi-cate nell’articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioniivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dettepersone sono a carico la deduzione per l’ammontare nondedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo com-plessivamente stabilito nel comma 4.

6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla datadi entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai pri-mi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistichecomplementari, è consentito, nei venti anni successivi al quin-to anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal redditocomplessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 europari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e icontributi effettivamente versati nei primi cinque anni di par-tecipazione alle forme pensionistiche e comunque per unimporto non superiore a 2.582,29 euro annui.

7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensioni-stiche complementari comporta l’adesione alle forme stesse eavviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

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me pensionistiche complementari in regime di contribuzione defi-nita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dal-la data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuoTFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferir-lo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla formacomplementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigo-re del presente decreto, a forme pensionistiche complementa-ri, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, semantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavo-ro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi ocontratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non preveda-no il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50%,con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensio-nistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcunavolontà, si applica quanto previsto alla lettera b).

8. Prima dell’avvio del periodo di sei mesi previsto dal com-ma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguateinformazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni primadella scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFRmaturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcu-na volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie infor-mazioni relative alla forma pensionistica complementare versola quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistichecomplementari prevedono, in caso di conferimento tacito delTFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto piùprudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e ren-dimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statalee comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.

10. L’adesione a una forma pensionistica realizzata trami-te il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non compor-ta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e deldatore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di desti-nare una parte della retribuzione alla forma pensionistica pre-

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scelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi col-lettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l’entità delcontributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua voltadecidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali,di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratoreha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accor-do. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla formapensionistica complementare e qualora abbia diritto ad uncontributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi,anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensioni-stica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo lemodalità stabilite dai predetti contratti o accordi.

11. La contribuzione alle forme pensionistiche comple-mentari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimen-to dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio diappartenenza, a condizione che l’aderente, alla data del pen-sionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzionea favore delle forme di previdenza complementare. È fatta sal-va la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontaria-mente la contribuzione, di determinare autonomamente ilmomento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

12. Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 set-tembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto,sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimisoggetti possono altresì delegare il centro servizi o l’aziendaemittente la carta di credito o di debito al versamento concadenza trimestrale alla forma pensionistica complementaredell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a segui-to di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mez-zo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per laregolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coinci-denza tra il soggetto che conferisce la delega al centro conven-zionato con il titolare della posizione aperta presso la formapensionistica complementare medesima9.

9 Comma così modificato dal comma 82 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007,n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

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10. Misure compensative per le imprese.

1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4%dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensio-nistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavorato-ri dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapportodi cui all’articolo 2120 del codice civile; per le imprese conmeno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%.

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del con-tributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della leg-ge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nellastessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pen-sionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavo-ratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rap-porto di cui all’articolo 2120 del codice civile.

3. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese,conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionisti-che complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratoridipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapportodi cui all’articolo 2120 del codice civile, è assicurata anchemediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso unariduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFRmaturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dal-l’articolo 8 del decreto–legge 30 settembre 2005, n. 203, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, e successive modificazioni.

4. [Un ulteriore compensazione dei costi per le imprese,conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionisti-che complementari, è assicurata anche mediante una riduzio-ne del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneriimpropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, neilimiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 2, deldecreto–legge 30 settembre 2005, n. 203].

5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verificadella loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.

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13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i crite-ri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l’aderen-te può suddividere i flussi contributivi anche su diverse lineedi investimento all’interno della forma pensionistica medesi-ma, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l’in-tera posizione individuale a una o più linee.

9. Istituzione e disciplina della forma pensionistica com-plementare residuale presso l’INPS.

1. Presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS) è costituita la forma pensionistica complementare acontribuzione definita prevista dall’articolo 1, comma 2, lette-ra e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale afflui -scono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’ar-ticolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica èintegralmente disciplinata dalle norme del presente decreto10.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo èamministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazio-ne dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro,secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sononominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali erestano in carica per quattro anni. I membri del comitato devo-no possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indi-pendenza stabiliti con decreto di cui all’articolo 4, comma 3.

3. La posizione individuale costituita presso la forma pen-sionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, surichiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all’ar-ticolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stessoprescelta.

10 Con D.M. 30 ottobre 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz.Uff. 19 novembre 2007, n. 269) è stato contribuito il Comitato ammini-stratore della forma di previdenza prevista dal presente comma.

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11. Prestazioni

1. Le forme pensionistiche complementari definiscono irequisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto diquanto disposto dal presente articolo.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce almomento della maturazione dei requisiti di accesso alle pre-stazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, conalmeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionisti-che complementari.

3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzionedefinita e di prestazione definita possono essere erogate incapitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del50% del montante finale accumulato, e in rendita. Nel compu-to dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detrat-te le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali nonsi sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita deri-vante dalla conversione di almeno il 70% del montante finalesia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3,commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa puòessere erogata in capitale.

4. Le forme pensionistiche complementari prevedonoche, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che com-porti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell’a-derente, consentite con un anticipo massimo di cinque annirispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regimeobbligatorio di appartenenza.

5. A migliore tutela dell’aderente, gli schemi per l’eroga-zione delle rendite possono prevedere, in caso di morte deltitolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai bene-ficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alterna-tiva, l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in baseal montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula dicontratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o disopravvivenza oltre la vita media.

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6. Le prestazioni pensionistiche complementari ero-gate in forma di capitale sono imponibili per il loroammontare complessivo al netto della parte corrispon-dente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le presta-zioni pensionistiche complementari erogate in forma direndita sono imponibili per il loro ammontare comples-sivo al netto della parte corrispondente ai redditi giàassoggettati ad imposta e a quelli di cui alla letterag–quinquies) del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR, esuccessive modificazioni, se determinabili. Sulla parteimponibile delle prestazioni pensionistiche comunqueerogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’a-liquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 puntipercentuali per ogni anno eccedente il quindicesimoanno di partecipazione a forme pensionistiche comple-mentari con un limite massimo di riduzione di 6 puntipercentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma dicapitale la ritenuta di cui al periodo precedente è appli-cata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto illavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma direndita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. Laforma pensionistica complementare comunica ai sog-getti che erogano le rendite i dati in suo possesso neces-sari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispon-dente ai redditi già assoggettati ad imposta se determi-nabili.

7. Gli aderenti alle forme pensionistiche comple-mentari possono richiedere un’anticipazione della posi-zione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non supe-riore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissimesituazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie einterventi straordinari riconosciuti dalle competentistrutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto deiredditi già assoggettati ad imposta, è applicata una rite-nuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di

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credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dellafruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibileall’importo reintegrato.

9. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessariaper la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensioni-stiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazionealle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderen-te per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale del-la posizione individuale.

10. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni indivi-duali costituite presso le forme pensionistiche complementarinella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capita-le e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a),sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità epignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti diprevidenza obbligatoria previsti dall’articolo 128 del regiodecreto–legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall’articolo 2 deldecreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle sommeoggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anti-cipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assog-gettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pigno-rabilità.

12. Fondi pensione aperti

1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere e) e o),del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all’articolo 1,comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385, e all’articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legi-slativo 7 settembre 2005, n. 209, possono istituire e gestiredirettamente forme pensionistiche complementari mediante lacostituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cuiall’articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesionidei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi pos-

una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno ecceden-te il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionisti-che complementari con un limite massimo di riduzione di 6punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non supe-riore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione persè o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realiz-zazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) delcomma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legi-slative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativa-mente alla prima casa di abitazione, documentati come previ-sto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3,della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, alnetto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica unaritenuta a titolo di imposta del 23%;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non supe-riore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull’impor-to erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, siapplica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;

d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dal-la forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non posso-no mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei ver-samenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusva-lenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensio-nistiche complementari a decorrere dal primo momento diiscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono esserereintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anchemediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondentialle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un

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2. L’adesione avviene, su base individuale, anche da partedi soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2.

3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b),sono corredati da un regolamento, redatto in base alle diretti-ve impartite dalla COVIPe dalla stessa preventivamenteapprovato nei termini temporali di cui all’articolo 4, comma 3,recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il tra-sferimento delle posizioni individuali verso altre forme pen-sionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestio-ne e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattualinonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e allaCOVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizio-ne individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante deicontratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devo-no essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP,prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensioni-stiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e sepa-rato con gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2. La gestionedelle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, let-tera b), avviene secondo le regole d’investimento di cui aldecreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto deiprincìpi di cui all’articolo 6, comma 5–bis, lettera c)13.

4. L’ammontare dei contributi, definito anche in misura fis-sa all’atto dell’adesione, può essere successivamente variato. Ilavoratori possono destinare a tali forme anche le quote del-l’accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del dato-re di lavoro alle quali abbiano diritto.

5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impre-sa si considera età pensionabile quella vigente nel regimeobbligatorio di base.

13 Comma così modificato dal comma 4 dell’art. 1, D.Lgs. 6 febbraio2007, n. 28

sono destinare anche la contribuzione a carico del datore dilavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR11.

2. Ai sensi dell’articolo 3, l’adesione ai fondi pensioneaperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche subase collettiva.

3. Ferma restando l’applicazione delle norme del presentedecreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trat-tamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’e-sercizio è rilasciata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dallaCOVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggettipromotori.

4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in basealle direttive impartite dalla COVIPe dalla stessa preventiva-mente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazionesecondo le norme di cui al presente decreto.

13. Forme pensionistiche individuali

1. Ferma restando l’applicazione delle norme del presentedecreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trat-tamento tributario, le forme pensionistiche individuali sonoattuate mediante:

a) adesione ai fondi pensione di cui all’articolo 12;

b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con impre-se di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sul-le assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio del-lo Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di presta-zioni di servizi12.

11 Comma così modificato dal comma 82 dell'art. 1, L. 24 dicembre2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

12 Con D.M. 30 ottobre 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz.Uff. 19 novembre 2007, n. 269) è stato contribuito il Comitato ammini-stratore della forma di previdenza prevista dal presente comma.

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è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stes-so designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In man-canza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle formepensionistiche complementari di cui all’articolo 13, vienedevoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite condecreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelleforme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3,comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione restaacquisita al fondo pensione.

4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizio-ne individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3,è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ognianno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a for-me pensionistiche complementari con un limite massimo diriduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile dicui all’articolo 11, comma 6.

5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per causediverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenu-ta a titolo di imposta del 23% sul medesimo imponibile di cuiall’articolo 11, comma 6.

6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una for-ma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasfe-rire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pen-sionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionisticheprevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possonocontenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative delsuddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione individua-le. Sono comunque inefficaci clausole che, all’atto dell’adesio-ne o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci dicosto, comunque denominate, significativamente più elevate diquelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindicostituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio dellapredetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, illavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica dalui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a

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14. Permanenza nella forma pensionistica complementaree cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità.

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistichecomplementari stabiliscono le modalità di esercizio relativealla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delleposizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscattoparziale o totale delle posizioni individuali, secondo quantodisposto dal presente articolo.

2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla for-ma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti sta-biliscono:

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complemen-tare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova atti-vità;

b) il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizioneindividuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavo-rativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di temponon inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero incaso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure dimobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordina-ria;

c) il riscatto totale della posizione individuale maturata peri casi di invalidità permanente che comporti la riduzione dellacapacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazio-ne dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per unperiodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non puòessere esercitata nel quinquennio precedente la maturazionedei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche comple-mentari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al com-ma 4 dell’articolo 11.

3. In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionisti-ca complementare prima della maturazione del diritto alla pre-stazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata

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devono comunicare preventivamente alla COVIPstessa iprovvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equili-brio del fondo pensione.

5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la discipli-na dell’amministrazione straordinaria e della liquidazionecoatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensidegli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in mate-ria bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settem-bre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni,attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Mini-stro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.

15–bis. Operatività all’estero delle forme pensionistichecomplementari italiane.

1. I fondi pensione di cui all’articolo 4, comma 1, i fondipensione aperti, nonchè quelli già istituiti alla data di entratain vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggetti-vità giuridica ed operanti secondo il principio della capitaliz-zazione, che risultino iscritti all’Albo tenuto a cura dellaCOVIPe siano stati dalla COVIPpreviamente autorizzati allosvolgimento dell’attività transfrontaliera, possono operare conriferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in unoStato membro dell’Unione europea.

2. La COVIPindividua le procedure e le condizioni per ilrilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi diprocedimenti semplificati di silenzio–assenso.

3. Un fondo pensione che intenda operare con riferimento adatori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altroStato membro è tenuto a comunicare per iscritto la propriaintenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui inten-de operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristicheprincipali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito.

4. Salvo che nell’ipotesi di cui al comma 5, la COVIPprovvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui alprecedente comma all’Autorità competente dello Stato mem-

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carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità sta-bilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensioni-stiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione cheavvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dalpresente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onerefiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematicheda un fondo pensione o da una forma pensionistica individua-le ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica indi-viduale.

8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistichecomplementari conseguenti all’esercizio delle facoltà di cui alpresente articolo devono essere effettuati entro il termine mas-simo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.

15. Vicende del fondo pensione

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicen-de concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvedealla intestazione diretta della copertura assicurativa in essereper coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 14.

2. Nel caso di cessazione dell’attività o di sottoposizione aprocedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costitui-to un fondo pensione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su propo-sta della COVIP, un commissario straordinario che procedeallo scioglimento del fondo.

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono esserecomunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comu-nicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incide-re sull’equilibrio del fondo medesimo, individuate dallaCOVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili

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bro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandonecomunicazione al fondo pensione.

5. Qualora la COVIPabbia ragione di dubitare che la strut-tura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l’onora-bilità e professionalità dei componenti degli organi di ammi-nistrazione e controllo e del responsabile del fondo pensionesiano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Sta-to membro ospitante, la stessa può non consentire al fondopensione, anche mediante revoca dell’autorizzazione, diavviare l’attività transfrontaliera comunicata, dandone se delcaso informazione anche all’Autorità dello Stato membroospitante.

6. Il fondo pensione è tenuto a rispettare la disciplinavigente nello Stato membro ospitante in materia di informati-va da rendere agli iscritti, nonchè le disposizioni dello Statoospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di dirit-to del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondipensione che esercitano attività transfrontaliera.

7. Il fondo pensione è, inoltre, tenuto a rispettare, limitata-mente alle attività svolte in quel particolare Stato membroospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, inconformità all’articolo 18, comma 7, della direttiva2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitanteche trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercita-no attività transfrontaliera.

8. La COVIPcomunica al fondo pensione le disposizionidi cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse dal-l’Autorità competente dello Stato membro ospitante. A decor-rere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assen-za di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in cui l’Au-torità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte dellaCOVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensio-ne può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante afavore del soggetto interessato.

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9. Le Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitantesono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cuial comma 6, mentre la COVIPè competente a vigilare sulrispetto delle disposizioni indicate al comma 7.

10. A seguito della comunicazione, da parte dell’Autoritàcompetente dello Stato membro ospitante, che un fondo pen-sione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIPadotta, in coordinamento con l’Autorità dello Stato membroospitante, le misure necessarie affinchè il fondo pensione pon-ga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adot-tate dalla COVIPil fondo pensione continua a violare le dispo-sizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurez-za sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensionetransfrontalieri, l’Autorità dello Stato membro ospitante può,dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritie-ne necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità, ivi com-preso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondopensione di fornire i suoi servizi al datore di lavoro nello Sta-to membro ospitante.

11. In caso di attività transfrontaliera, i fondi pensionedevono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi dicui all’articolo 7–bis, comma 1. La COVIPvigila sul rispettodi questa previsione e, in caso di violazione, può anche inter-venire ai sensi dell’articolo 7–bis, comma 3. Restano ferme lecompetenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

12. La COVIPpuò prescrivere, anche in considerazionedegli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondopensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, laseparazione delle attività e delle passività corrispondenti alleattività svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territo-rio della Repubblica14.

14 Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

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15–ter. Operatività in Italia delle forme pensionistichecomplementari comunitarie.

1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unioneeuropea, che rientrano nell’ambito di applicazione della diret-tiva 2003/41/CE e che risultano autorizzati dall’Autorità com-petente dello Stato membro di origine allo svolgimento del-l’attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su basecollettiva sul territorio della Repubblica.

2. L’operatività dei fondi di cui al comma 1 nel territoriodella Repubblica è subordinata alla previa comunicazione daparte dei fondi stessi all’Autorità competente dello Statomembro di origine delle informazioni concernenti la denomi-nazione dell’impresa e le caratteristiche principali dello sche-ma pensionistico offerto nonchè all’avvenuta trasmissione, daparte dell’Autorità dello Stato membro di origine, della pre-detta informativa alla COVIP.

3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad ope-rare nel territorio della Repubblica prima che la COVIPabbiafornito all’Autorità dello Stato membro di origine informativain merito alle disposizioni che devono essere rispettate conriguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, ai limi-ti agli investimenti e alle regole in tema di informativa agliiscritti. L’avvio dell’attività transfrontaliera è in ogni casoammessa decorsi due mesi dall’avvenuta ricezione da partedella COVIPdell’informativa di cui al precedente comma 2.

4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alleadesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risor-se accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applica-no le norme contenute nel presente decreto in materia di desti-natari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazio-ni, permanenza nella forma pensionistica complementare, ces-sazione dei requisiti di partecipazione, portabilità. Con decre-to del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di con-certo con il Ministero dell’economia e delle finanze sono indi-viduate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicu-

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rezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che discipli-nano l’organizzazione e la rappresentatività, le uguali trovanoapplicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1.

5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioniin materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto,dalla COVIPper i fondi di cui all’articolo 4.

6. Nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanzedi cui all’articolo 6, comma 5–bis, sono altresì definiti, i limi-ti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono even-tualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alleattività svolte sul territorio della Repubblica.

7. La COVIPpuò chiedere all’Autorità dello Stato membrodi origine di prescrivere al fondo pensione la separazione del-le attività e delle passività corrispondenti alle attività svoltesul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuoridal predetto territorio.

8. La COVIPè competente a vigilare sul rispetto delledisposizioni di cui ai commi 4 e 5, ferma restando la compe-tenza dell’Autorità dello Stato membro di origine a vigilare sulrispetto delle disposizioni di cui al comma 6.

9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensio-ne delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIPneinforma l’Autorità dello Stato membro di origine affinchè lastessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misurenecessarie affinchè il fondo ponga fine alla violazione consta-tata. Se, nonostante l’adozione delle predette misure, il fondopensione continua a violare le disposizioni in materia di dirit-to della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili aifondi pensione transfrontalieri, la COVIPpuò, previa informa-tiva all’Autorità dello Stato membro di origine, impedire laraccolta di nuove adesioni e nei casi più gravi, impedire al fon-do di continuare ad operare15.

15 Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

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quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 della leg-ge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anchese destinate a previdenza complementare, a carico del lavo-ratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore dilavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantona-mento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenzapensionistica complementare di cui all’articolo 1, è applica-to il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10%dall’articolo 9–bis del decreto–legge 29 marzo 1991, n. 103,convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.166.

2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui alcomma 1:

a) è finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquotapari all’1%, l’apposito fondo di garanzia istituito, medianteevidenza contabile nell’àmbito della gestione delle prestazio-ni temporanee dell’INPS, contro il rischio derivante dall’o-messo o insufficiente versamento da parte dei datori di lavorosottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo,di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministra-zione controllata, come previsto ai sensi dell’articolo 5 deldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;

b) è destinato al finanziamento della COVIPl’importo diulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005, aincremento dell’importo previsto dall’articolo 13, comma 2,della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall’articolo59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a talefine è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 3milioni di euro annui a favore dell’INPS.

17. Regime tributario delle forme pensionistiche comple-mentari.

1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutivadelle imposte sui redditi nella misura dell’11%, che si applicasul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.

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15–quater. Cooperazione e scambio di informazioni tra leAutorità competenti.

1. La COVIPcollabora, anche mediante la sottoscrizionedi protocolli, con le Autorità competenti degli altri Stati mem-bri ai fini della complessiva vigilanza sui fondi pensione cheeffettuano attività transfrontaliera e comunica, a questo fine,tutte le informazioni richieste.

2. La COVIPè l’unica Autorità italiana competente adeffettuare e a ricevere, sia nella qualità di Autorità dello Statomembro di origine sia in quella di Autorità dello Stato mem-bro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Auto-rità degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione chesvolgono attività transfrontaliera, nonchè a comunicare ledisposizioni di diritto nazionale che devono trovare applica-zione ai sensi dell’articolo 15–ter, commi 4, 5 e 616.

15–quinquies. Forme pensionistiche complementari conmeno di cento aderenti.

1. La COVIPpuò individuare, con proprio regolamento, ledisposizioni del presente decreto e della normativa secondariache non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensionecon meno di cento aderenti.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’attivitàtransfrontaliera può essere esercitata dai fondi pensione conmeno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte ledisposizioni del presente decreto17.

16. Contributo di solidarietà.

1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzioneordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le

16 Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.17 Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

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fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posi-zione individuale ad altra forma di previdenza, complementa-re o individuale, un’apposita certificazione dalla quale risultil’importo che la forma di previdenza destinataria della posi-zione individuale può portare in diminuzione del risultato net-to maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente dicomputare la quota di partecipazione alla forma pensionisticacomplementare tenendo conto anche del credito d’impostacorrispondente all’11% di tale importo.

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti daifondi di cui al comma 2 sono a titolo d’imposta. Non si appli-cano le ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari epostali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50%,dal comma 3–bis dell’articolo 26 del predetto D.P.R. n. 600del 1973 e dal comma 1 dell’articolo 10–ter della legge 23marzo 1983, n. 77.

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare ilrisultato della gestione e sui quali non è stata applicata la rite-nuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti adimposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa ali-quota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva.

5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, perle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, com-ma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementaridi cui all’articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzionicon imprese di assicurazione, il risultato netto si determinasottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzio-ne, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero deter-minato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei con-tributi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessaall’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in ridu-zione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’inte-ro importo che trova in essi capienza.

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2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita,per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile1993, sia direttamente investito in immobili relativamente allarestante parte del patrimonio e per le forme pensionistichecomplementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime dicontribuzione definita o di prestazione definita, gestite in viaprevalente secondo il sistema tecnico–finanziario della capita-lizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore delpatrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordodell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuateper il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali edelle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e dimi-nuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre for-me pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, deiredditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valoredel patrimonio stesso all’inizio dell’anno. I proventi derivantida quote o azioni di organismi di investimento collettivo delrisparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a forma-re il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendi-conto del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del15%. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato dellagestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valo-re del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di cia-scun anno è desunto da un apposito prospetto di composizio-ne del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corsod’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno sì assumeil patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo delpatrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla datadi cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nelperiodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, ècomputato in diminuzione del risultato della gestione deiperiodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova inessi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in dimi-nuzione del risultato di gestione di altre linee di investimentoda esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta incui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativoimporto a favore della linea di investimento che ha maturato ilrisultato negativo. Nel caso in cui all’atto dello scioglimentodel fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il

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tata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensioneaperti e dalle imprese di assicurazione.

18. Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sul-la COVIPed esercita l’attività di alta vigilanza sul settore del-la previdenza complementare, mediante l’adozione, di concer-to con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttivegenerali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzoin materia di previdenza complementare.

2. La COVIPè istituita con lo scopo di perseguire la tra-sparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e pru-dente gestione delle forme pensionistiche complementari,avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e albuon funzionamento del sistema di previdenza complementa-re. La COVIPha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. La COVIPè composta da un presidente e da quattromembri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenzae specifica professionalità nelle materie di pertinenza dellastessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati aisensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura dicui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deli-berazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze. Il presidente e i com-missari durano in carica quattro anni e possono essere confer-mati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni diincompatibilità, a pena di decadenza, di cui all’articolo 1,quinto comma, del decreto–legge 8 aprile 1974, n. 95, con-vertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.Al presidente e ai commissari competono le indennità di cari-ca fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-stri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche socia-li, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.È previsto un apposito ruolo del personale dipendente dellaCOVIP. La COVIPpuò avvalersi di esperti nelle materie di

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6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 apri-le 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono sog-getti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nellamisura dello 0,50% del patrimonio riferibile agli immobili,determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondoi criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 feb-braio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobi-liare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultantidai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimo-nio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pen-sione abbia optato per la libera determinazione dei canoni dilocazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’im-posta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentataall’l,50%.

7. Le forme pensionistiche complementari di cui all’artico-lo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in viaprevalente secondo il sistema tecnico–finanziario della riparti-zione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti,sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,nella misura dell’11%, applicata sulla differenza, determinataalla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale dellarendita e i contributi versati.

8. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versa-ta dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensioneaperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e daglienti nell’àmbito del cui patrimonio il fondo è costituito entroil 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni delcapo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è pre-sentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari ter-mini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fon-di costituiti nell’àmbito del patrimonio di società ed enti ladichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazionedei redditi propri della società o dell’ente. Nel caso di fondipensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cuiall’articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presen-

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dente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il control-lo generale sulla COVIPper assicurare la legalità e l’efficaciadel suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimen-ti di carattere generale, adottati dalla COVIPper assolvere icompiti di cui all’articolo 19, sono pubblicati nella GazzettaUfficiale e nel bollettino della COVIP.

19. Compiti della COVIP

1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presen-te decreto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 20, commi 1,3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici pre-stazioni complementari al trattamento di base e al TFR,comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di societào enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad ecce-zione delle forme istituite all’interno di enti pubblici, ancheeconomici, che esercitano i controlli in materia di tutela delrisparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sonoiscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero dellavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministerodell’economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza distabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui sog-getti abilitati di cui all’articolo 6, comma 1, la COVIPeserci-ta, anche mediante l’emanazione di istruzioni di caratteregenerale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensioni-stiche complementari. In tale àmbito:

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispet-to dei princìpi di trasparenza, comparabilità e portabilità, leforme pensionistiche complementari devono soddisfare perpoter essere ricondotte nell’àmbito di applicazione del presen-te decreto ed essere iscritte all’albo di cui al comma 1;

b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensioni-stiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di

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competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fattarichiesta.

4. Le deliberazioni della COVIPsono adottate collegial-mente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regola-mento di cui al presente comma. Il presidente sovrintendeall’attività istruttoria e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Ilpresidente della COVIPtiene informato il Ministro del lavoroe delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggiorrilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in voltarichiesti. La COVIPdelibera con apposito regolamento, neilimiti delle risorse disponibili e sulla base dei princìpi di tra-sparenza e celerità dell’attività, del contraddittorio e dei crite-ri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cuialla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e allapropria organizzazione, prevedendo per il coordinamentodegli uffici la qualifica di direttore generale, determinandonele funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al tratta-mento giuridico ed economico del personale, all’ordinamentodelle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la com-posizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devonoosservare i princìpi del regolamento di cui all’articolo 1, setti-mo comma, del decreto–legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Talidelibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze, e sono esecutivedecorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel terminesuddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposi-zioni. Il trattamento economico complessivo del personaledelle carriere direttiva e operativa della COVIPè definito, neilimiti dell’ottanta per cento del trattamento economico com-plessivo previsto per il livello massimo della corrispondentecarriera o fascia retributiva per il personale dell’Autorità per legaranzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione dicomando o distacco è corrisposta una indennità pari alla even-tuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazio-ne o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispon-

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cui al comma 3 dell’articolo 4 e delle altre condizioni richie-ste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilitàrispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emana-ti; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure perl’autorizzazione dei fondi pensione all’esercizio dell’attività eper l’approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi,nonché delle relative modifiche, la COVIPindividua procedi-menti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l’uti-lizzo del silenzio–assenso e l’esclusione di forme di approva-zione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono inparticolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche sta-tutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizio-ni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIPpuò richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regola-menti delle forme pensionistiche complementari, fissando untermine per l’adozione delle relative delibere;

c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e riparti-zione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13dell’articolo 6;

d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abi-litati a gestire le risorse delle forme pensionistiche comple-mentari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestio-ne delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pen-sionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;

e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sullacorrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorseai criteri di cui all’articolo 6, nonché alla lettera d);

f) indica criteri omogenei per la determinazione del valo-re del patrimonio delle forme pensionistiche complementari,della loro redditività, nonché per la determinazione dellaconsistenza patrimoniale delle posizioni individuali accesepresso le forme stesse; detta disposizioni volte all’applica-zione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circala definizione del termine massimo entro il quale le contribu-zioni versate devono essere rese disponibili per la valorizza-

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zione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabi-li, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale anno-tare cronologicamente le operazioni di incasso dei contribu-ti e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra opera-zione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto dellacomposizione e del valore del patrimonio della forma pen-sionistica complementare attraverso la contabilizzazionesecondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 feb-braio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degliiscritti e il rendiconto annuale della forma pensionisticacomplementare; il rendiconto e il prospetto sono consideratiquali comunicazioni sociali agli effetti di cui all’ art. 2621del codice civile;

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza dellecondizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche com-plementari, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei sog-getti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posi-zione individuale tra le varie forme pensionistiche comple-mentari, avendo anche riguardo all’esigenza di garantire lacomparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le dispo-sizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, lemodalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pen-sionistiche, dettando disposizioni volte all’applicazione diregole comuni per tutte le forme pensionistiche complemen-tari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia perquella concernente l’informativa periodica agli aderenti circal’andamento amministrativo e finanziario delle forme pensio-nistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioniche possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine ela-bora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informa-tive, i prospetti e le note informative da indirizzare ai poten-ziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari,nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli ade-renti alle stesse; vigila sull’attuazione delle predette disposi-zioni nonché, in generale, sull’attuazione dei princìpi di tra-sparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalitàdi pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta

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n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel setto-re della previdenza complementare anche in rapporto alla pre-videnza di base; a tale fine, le forme pensionistiche comple-mentari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti,per la cui acquisizione la COVIPpuò avvalersi anche dell’I-spettorato del lavoro.

3. Per l’esercizio della vigilanza, la COVIPpuò disporreche le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini daessa stessa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato edocumento richiesti;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organiinterni di controllo delle forme pensionistiche complementari.

4. La COVIPpuò altresì:

a) convocare presso di sè gli organi di amministrazione edi controllo delle forme pensionistiche complementari;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministra-zione delle forme pensionistiche complementari, fissandonel’ordine del giorno;

b–bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o inparte, per un periodo massimo di 60 giorni, l’attività della for-ma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospettodi grave violazione delle norme del presente decreto e vi siaurgenza di provvedere20.

5. Nell’esercizio della vigilanza la COVIPha diritto diottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubblicheamministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisitidalla COVIP nell’esercizio delle proprie attribuzioni sonotutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche

20 Lettera aggiunta dall'art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stes-se18;

h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità conle quali le forme pensionistiche complementari sono tenutead esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nellecomunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misuranella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’eserciziodei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio,siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici edambientali;

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria,patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche comple-mentari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richie-dendo l’esibizione dei documenti e degli atti che ritenganecessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, formulando anche proposte di modifichelegislative in materia di previdenza complementare19;

m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenzadei problemi previdenziali;

18 Con Del.Covip 31 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 21 novembre 2006, n. 271,S.O.) sono stati adottati gli schemi di statuto, di regolamento e di notainformativa previsti dalla presente lettera. Per le istruzioni sugli annuncipubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari vedi laDel.Covip 21 marzo 2007. Per le istruzioni relative alla redazione del“Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” vedi laDel. 31 gennaio 2008. Per il regolamento sulle modalità di adesione alleforme pensionistiche complementari vedi la Del. 29 maggio 2008. Per ledisposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti ai fondi pensione,vedi la Del. 22 luglio 2010.

19 Lettera così corretta con Comunicato 30 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 30gennaio 2006, n. 24).

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19–ter. False informazioni.

1. I componenti degli organi di amministrazione e di con-trollo, i responsabili delle forme pensionistiche complementa-ri e i liquidatori che forniscono alla COVIPsegnalazioni, datio documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei mesi a treanni, salvo che il fatto costituisca più grave reato23.

19–quater. Sanzioni amministrative

1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazio-ne al pubblico, la denominazione “fondo pensione” senzaessere iscritto, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del presen-te decreto, all’Albo tenuto a cura della COVIPè punito con lasanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000,con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale, sentita la COVIP.

2. I componenti degli organi di amministrazione e di con-trollo, i responsabili delle forme pensionistiche complementa-ri, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell’articolo15 che:

a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte,alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l’esercizio dellesue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;

b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 5, 6,7, 11, 14, 15, 15–bis e 20 ovvero le disposizioni generali o par-ticolari emanate dalla COVIPin base ai medesimi articoli non-chè in base all’articolo 19 del presente decreto, sono puniticon la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro25.000;

23Articolo aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

amministrazioni, ad eccezione del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze,e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penalesugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addettialla COVIPnell’esercizio della vigilanza sono incaricati di unpubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d’ufficio ehanno l’obbligo di riferire alla COVIPtutte le irregolarità con-statate, anche quando configurino fattispecie di reato21.

6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra laCOVIP, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggettidi cui all’articolo 6 e l’Autorità garante della concorrenza e delmercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e diaccrescere l’efficacia dell’azione di controllo.

7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIPtrasmetteal Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazionesull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievoe sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende segui-re. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e del-le politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento conle proprie eventuali osservazioni.

19–bis. Abusiva attività di forma pensionistica.

1. Chiunque eserciti l’attività di cui al presente decretosenza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito conla reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euroa 25.000 euro. È sempre ordinata la confisca delle cose chesono servite o sono state destinate a commettere il reato o chene sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a per-sona estranea al reato22.

21 Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.22 Articolo aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

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c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilitàe professionalità e sulle cause di incompatibilità e decadenzapreviste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale di cui all’articolo 4, comma 3, ovvero le disposizionisui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste daldecreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cuiall’articolo 6, comma 5–bis, ovvero le disposizioni previstenel decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finan-ze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenzasociale, di cui all’articolo 20, comma 2, del presente decreto,sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 aeuro 25.000;

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravve-nuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all’artico-lo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dalmomento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e dellesituazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativadel pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gra-vità, possono altresì essere dichiarati decaduti dall’incarico icomponenti degli organi collegiali e il responsabile della for-ma pensionistica.

4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24novembre 1981, n. 689, con la procedura di cui al titolo VIII,capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fat-ta salva l’attribuzione delle relative competenze alla COVIP.Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entità,tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesseprotetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di speci-fiche qualità personali del colpevole, comprese quelle cheimpongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigi-lanza, nonchè del vantaggio che l’infrazione può recare al col-pevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. Glienti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvoil diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile

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della violazione. Non si applica l’articolo 16 della legge 24novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni24.

20. Forme pensionistiche complementari istituite alladata di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alleforme pensionistiche complementari che risultano istituite alladata di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5.Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già confi-gurate ai sensi dell’art. 2117 del codice civile ed indipenden-temente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devonoessere dotate di strutture gestionali amministrative e contabiliseparate.

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle dispo-sizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, lemodalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifichecaratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o piùdecreti del Ministro dell’economia e delle finanze di concertocon il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita laCOVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazionedel presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Le operazioni necessarie per l’adegua-mento alle disposizioni di cui al presente comma sono esentida ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono iscrit-te in una sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 19, com-ma 125.

3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 inten-dano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 6,comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concor-

24 Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.25 Articolo aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

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sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11.Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche pergli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo, il trattamento tributario previstodalle norme previgenti.

8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono pre-sentare annualmente alla COVIPe al Ministero del lavoro edelle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documenta-zione idonea a dimostrare il permanere della situazione finan-ziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquenna-le un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con rife-rimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patri-monio investito, determini le condizioni necessarie ad assicu-rare l’equilibrio finanziario della gestione ed il progressivoallineamento alle norme generali del presente decreto. Il Mini-stro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere dellaCOVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.

9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al com-ma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le pro-cedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo refe-rendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità dipresenza previste dall’art. 20 e dall’art. 21 del codice civile.

21. Abrogazioni e modifiche

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 52 del TUIR èsostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla letterah–bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque erogate, siapplicano le disposizioni dell’articolo 11 e quelle di cui all’ar-ticolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,n. 252».

2. La lettera e–bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testounico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presiden-te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dal-la seguente:

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rono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggettoconferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro,ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per cia-scuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti del-l’imposta sull’incremento di valore degli immobili, le disposi-zioni di cui all’articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. L’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cuial comma 1 è svolta dalla COVIPsecondo piani di attività dif-ferenziati temporalmente anche con riferimento alle modalitàdi controllo e alle diverse categorie delle predette forme pen-sionistiche. La COVIPriferisce al riguardo al Ministro dellavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia edelle finanze.

5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cuial comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, siapplicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legisla-tivo e, per quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), nonpossono essere previste prestazioni definite volte ad assicura-re una prestazione determinata con riferimento al livello delreddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbliga-torio.

6. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assi-curate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, chegarantiscono prestazioni definite ad integrazione del tratta-mento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquida-zione del predetto trattamento.

7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in viaprevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della riparti-zione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatariedel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali conil quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanzia-rio derivante dall’applicazione del previgente decreto legisla-tivo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare,

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ra h–bis) del TUIR è operata una ritenuta con l’aliquota stabi-lita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre2005, n. 252».

6. Sono abrogati altresì l’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d–bis) del com-ma 2 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 5 del decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

8. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 5, èabrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

22. Disposizioni finanziarie

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decre-to legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza sulle for-me pensionistiche complementari e alla realizzazione di cam-pagne informative intese a promuovere adesioni consapevolialle medesime forme pensionistiche complementari è autoriz-zata, per l’anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente decretolegislativo, per gli anni a decorrere al 2005, si provvedemediante utilizzazione dello stanziamento previsto all’articolo13, comma 1, del decreto–legge 14 marzo 2005, n. 35, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

23. Entrata in vigore e norme transitorie.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gen-naio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agliarticoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, cheentrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblica-zione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carat-tere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006

133132

«e–bis) i contributi versati alle forme pensionistiche com-plementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 delmedesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stes-si limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensio-nistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unio-ne europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio eco-nomico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decretodel Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successivemodificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239»26.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e suc-cessive modificazioni:

a) l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 10;

b) la lettera a–bis) del comma 1 dell’articolo 17;

c) l’articolo 20;

d) la lettera d–ter) del comma 1 dell’articolo 52.

4. Il comma 3 dell’articolo 105 del TUIR è sostituito dalseguente: «3. L’ammontare del TFR annualmente destinato aforme pensionistiche complementari è deducibile nella misuraprevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5dicembre 2005, n. 252».

5. All’articolo 24 del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguen-te comma:

«1–quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensio-nistiche complementari di cui all’articolo 50, comma 1, lette-

26 Comma così sostituito dal comma 314 dell'art. 1, L. 27 dicembre2006, n. 296.

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3–bis. Per le forme pensionistiche complementari di cuiagli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5in materia di responsabile della forma pensionistica e dell’or-ganismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio2007.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistichecomplementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cuialle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazio-ne alla COVIPsecondo le istruzioni impartite dalla stessa,possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento alfinanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente atali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entroil 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP,anche tramite procedura di silenzio–assenso ai sensi dell’arti-colo 19, comma 2, lettera b), l’autorizzazione o l’approvazio-ne in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provve-duto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti dicui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1°luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventual-mente previsti, anche con riferimento al periodo compreso trail 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavo-ratori di cui all’articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predet-to differimento si applica relativamente al versamento del resi-duo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare nonabbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizza-zione o approvazione, all’aderente è consentito trasferire l’in-tera posizione individuale maturata ad altra forma pensionisti-ca complementare, anche in mancanza del periodo minimo dipartecipazione di due anni di cui all’articolo 14, comma 6.

4–bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alladata di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento alfinanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1°gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR,devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate inattuazione dell’articolo 20, comma 2, del presente decretolegislativo, entro il 31 maggio 2007.

135

continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alladata di pubblicazione del presente decreto legislativo.

2. Le norme di cui all’articolo 8, comma 7, relative allemodalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensioni-stiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cuiaziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondodi garanzia di cui all’articolo 10, comma 3, limitatamente alperiodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre unanno dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo; ilavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferireil TFR secondo le modalità esplicite di cui all’articolo 8, com-ma 7, e in questo caso l’azienda beneficia delle agevolazionipreviste al predetto articolo 10, con esclusione dell’accesso alpredetto Fondo di garanzia.

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzet-ta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legi-slativo, la COVIPemana le direttive, a tutte le forme pensio-nistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legisla-tivo. Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento alfinanziamento tramite conferimento del TFR:

a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sullabase delle citate direttive, alle norme del presente decreto legi-slativo;

b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionisticheindividuali attuate prima della predetta data mediante contrat-ti di assicurazione sulla vita, provvedono:

1) alla costituzione, entro il 31 marzo 2007, del patrimonioautonomo e separato di cui all’articolo 13, comma 3, con l’in-dividuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegnisecondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologiedegli attivi stessi;

2) alla predisposizione del regolamento di cui all’articolo13, comma 3.

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stazione pensionistica complementare in capitale secondo ilvalore attuale con applicazione del regime tributario vigentealla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a par-tire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è con-cessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazionedel regime di cui all’articolo 11.

7–bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionisticacomplementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre2006 resta ferma, in occasione dell’erogazione delle prestazio-ni, l’applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine lesomme versate concorrono a incrementare convenzionalmen-te la posizione individuale in corrispondenza dei periodi diformazione del TFR conferito. Con provvedimento del diret-tore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le moda-lità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionisti-che e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote diTFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per iconferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007.

8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigo-re del presente decreto legislativo si applicano, per quantoriguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizionidi cui all’articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi pre-visto decorre dal 1° gennaio 2007.

137

5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistichecomplementari alla data di entrata in vigore del presentedecreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilitàdei premi e contributi versati e il regime di tassazione delleprestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delleprestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad appli-carsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell’articolo 20,comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni ero-gate anteriormente alla suddetta data per le quali gli ufficifinanziari non hanno provveduto a tale data, all’iscrizione aruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell’articolo 20,comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dàluogo all’attività di riliquidazione prevista dal medesimosecondo periodo del comma 1 dell’articolo 20 del medesimotesto unico.

6. Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazio-ne dell’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dicui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente laprevigente normativa.

7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionisti-che complementari istituite alla data di entrata in vigore dallalegge 23 ottobre 1992, n. 421:

a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigoredel presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai com-mi 4 e 5 dell’articolo 8;

b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006si applica il regime tributario vigente alla predetta data;

c) ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data dientrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restan-do la possibilità di richiedere la liquidazione della intera pre-

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tuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari,verificando la ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 4, comma3 e delle altre condizioni richieste dal decreto stesso, valutan-done anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carat-tere generale da essa emanati;

Visto l’art. 19, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del2005, nella parte in cui riconosce alla COVIPla facoltà diindividuare procedure di autorizzazione semplificate, preve-dendo anche l’utilizzo del silenzio–assenso e l’esclusione diforme di approvazione preventiva;

Visto l’art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 cheprevede l’iscrizione delle forme pensionistiche complementa-ri nell’apposito Albo tenuto a cura della COVIP;

Visto l’art. 15–bis del decreto n. 252 del 2005, introdottodall’art. 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, e inparticolare il comma 1 che attribuisce alla COVIPil compitodi autorizzare le forme pensionistiche complementari ivi indi-cate allo svolgimento all’estero di attività transfrontaliera;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme inmateria di procedimento amministrativo e di diritto di accessoai documenti amministrativi e successive modifiche e integra-zioni;

Visto l’art. 23, comma 2 della legge 28 dicembre 2005 n.262 (di seguito: legge n. 262 del 2005) che prevede che si ten-ga conto, nella definizione del contenuto degli atti di regola-mentazione generale, del principio di proporzionalità intesocome criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungi-mento del fine, con il minore sacrificio degli interessi deidestinatari;

Visto l’art. 23, comma 3 della legge n. 262 del 2005 cherichiede che si sottoponga a revisione periodica il contenutodegli atti di regolazione adottati;

139

COMMISSIONE DI VIGILANZASUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE del 15 luglio 2010

“Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazioneall’esercizio delle forme pensionistiche complementari, allemodifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento dellapersonalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all’attività tran-sfrontaliera”

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recan-te “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”(diseguito: decreto n. 252 del 2005);

Visto l’art. 18, comma 2 del decreto, che dispone che laCOVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza ela correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestionedelle forme pensionistiche complementari, avendo riguardoalla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funziona-mento del sistema di previdenza complementare;

Visto l’art. 4, comma 3 del decreto n. 252 del 2005) che attri-buisce alla COVIPla competenza ad autorizzare l’esercizio del-l’attività dei fondi pensione di cui all’art. 3, comma 1, lettere daa) a h), nonché il compito di regolamentare le modalità di pre-sentazione dell’istanza di autorizzazione, i documenti da allega-re alla stessa e i termini per il rilascio dell’autorizzazione;

Visto l’art. 4, comma 1, lett. b) del decreto n. 252 del 2005che prevede che il riconoscimento della personalità giuridicaconsegua, per i fondi che ne abbiano fatto istanza, al provve-dimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività adottatodalla COVIP;

Visto l’art. 19, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del2005, nella parte in cui prevede che la COVIPapprova gli sta-

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Ritenuto di dover procedere a una revisione dei Regola-menti recanti le procedure per l’autorizzazione all’eserciziodell’attività dei fondi pensione e per l’approvazione dellemodifiche statutarie e regolamentari, al fine di adeguare ilcontenuto degli stessi alle sopravvenute disposizioni normati-ve;

Rilevata l’opportunità di avvalersi per le procedure dimodifiche degli statuti e dei regolamenti della facoltà, previstadall’art. 19, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del 2005, diindividuare procedure di autorizzazione semplificate, in fun-zione del contenuto delle modifiche stesse nonché, per i fondipensione preesistenti, delle caratteristiche dimensionali di talifondi in termini di iscritti;

Tenuto conto dell’esigenza di definire le procedure ineren-ti a processi di fusione e cessione riguardanti forme pensioni-stiche complementari;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della proce-dura di consultazione posta in essere dalla COVIPa partire dal5 marzo 2010;

ADOTTA

il seguente Regolamento:

Sezione IFONDI PENSIONE NEGOZIALI

Ar t. 1.Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica ai fondi pensione di cuiall’art. 4, comma 1 del decreto n.252 del 2005 (di seguito: fon-di pensione negoziali).

141

Viste le Direttive generali alle forme pensionistiche com-plementari adottate dalla COVIPcon deliberazione del 28 giu-gno 2006;

Visti gli Schemi di statuto, di regolamenti e di Nota infor-mativa adottati dalla COVIPcon deliberazione del 31 ottobre2006;

Visto il Regolamento sulle modalità di adesione alle formepensionistiche complementari adottato con deliberazioneCOVIPdel 29 maggio 2008;

Visto il Regolamento relativo all’istituzione del Registrodei fondi pensione dotati di personalità giuridica, adottato dal-la COVIPcon deliberazione del 28 novembre 2007;

Visto il Regolamento sulle procedure per l’autorizzazioneall’esercizio dell’attività dei fondi pensione, adottato dallaCOVIP con deliberazione del 22 maggio 2001 e successivemodifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento sulle procedure relative alle modifi-che degli statuti dei fondi pensione negoziali e all’autorizza-zione delle convenzioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo21 aprile 1993 n. 124, adottato dalla COVIPcon deliberazio-ne del 4 dicembre 2003;

Visto il Regolamento sulle procedure relative alle modifi-che dei regolamenti dei fondi pensione aperti, adottato dallaCOVIPcon deliberazione del 4 dicembre 2003;

Visto il Regolamento sulle procedure relative alle modifi-che degli statuti dei fondi pensione preesistenti, adottato dallaCOVIPcon deliberazione del 4 dicembre 2003;

Visto il Regolamento sulle procedure relative agli adegua-menti delle forme pensionistiche complementari al decreton.252 del 2005, adottato dalla COVIPcon deliberazione del 30novembre 2006;

140

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2. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:a) copia autentica dell’atto costitutivo redatto per atto pub-

blico;b) copia dello statuto;c) copia della fonte istitutiva del fondo pensione;d) estratto del verbale della riunione dell’organo di ammi-

nistrazione nella quale sono state verificate in capo al legalerappresentante, ai componenti del consiglio di amministrazio-ne e ai componenti effettivi e supplenti del collegio dei sinda-ci, nonché al responsabile del fondo ove già nominato, la sus-sistenza dei requisiti e l’assenza delle altre situazioni rilevantipreviste dalla normativa per l’assunzione dell’incarico. Ladata del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giornirispetto all’istanza;

e) relazione dell’organo di amministrazione illustrativa delprogramma iniziale di attività del fondo, con particolareriguardo ai seguenti elementi:

1) numero degli appartenenti all’area dei destinatari e del-le relative aziende;

2) numero minimo di aderenti previsto per procedere all’e-lezione degli organi collegiali;

3) tempi previsti per il conseguimento della predetta baseassociativa minima, comunque non superiore a 18 mesi;

4) tempi previsti per la conclusione dei processi di indivi-duazione del gestore finanziario, della banca depositaria, del-l’eventuale gestore amministrativo e dell’eventuale soggettoincaricato del controllo contabile;

5) numero previsto di aderenti al termine di ogni anno, conriferimento al primo triennio di attività;

6) modalità di finanziamento delle spese di avvio;7) indicazioni sul processo di sviluppo dell’assetto orga-

nizzativo;

f) schemi previsionali, predisposti dall’organo di ammini-strazione, relativi ai primi tre esercizi di attività dai quali risul-tino stime riguardanti almeno l’ammontare dei contributi,degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quellirelativi a servizi acquisiti da terzi, alle spese generali e ammi-

143

TIT OLO IAutorizzazione all’esercizio dell’attività

Ar t. 2Istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività

1. Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ifondi pensione negoziali presentano alla COVIPappositaistanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bolloper l’iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legalerappresentante. L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cuiè stata consegnata alla COVIPovvero nel giorno in cui è per-venuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta diritorno.

Ar t. 3Contenuto dell’istanza e documentazione a corredo della

stessa

1. L’istanza riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione, sede legale e codice fiscale del fondopensione;

b) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;c) attestazione che lo statuto allegato è conforme allo Sche-

ma predisposto dalla COVIPe rispondente alle direttive dallastessa emanate. Nel caso in cui lo statuto si differenzi, perqualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indica-te le relative differenze e le ragioni delle stesse;

d) elenco nominativo, con l’indicazione delle generalitàcomplete (compreso codice fiscale e residenza) e della caricarivestita, di tutti i componenti degli organi di amministrazionee di controllo nominati in sede di atto costitutivo;

e) richiesta di riconoscimento della personalità giuridica,ove coerente con la natura giuridica prescelta;

f) elenco dei documenti allegati;g) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’i-

stanza.

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osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro iltermine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione deimotivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per laconclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termineinizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione del-le osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza deltermine per la loro presentazione. Entro la scadenza di dettotermine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazionipervenute, adotta il provvedimento finale.

5. Per i fondi che ne abbiano fatto richiesta, il riconosci-mento della personalità giuridica consegue automaticamenteal provvedimento di autorizzazione all’esercizio.

6. A seguito dell’autorizzazione all’esercizio la COVIPdispone l’iscrizione del fondo pensione nell’Albo di cuiall’art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 e, in caso diriconoscimento della personalità giuridica, nel Registro di cuiall’art. 4, comma 1, lett. b) del decreto n. 252 del 2005.

7. L’esito del procedimento relativo all’istanza di autoriz-zazione è comunicato dalla COVIPal Ministro del lavoro edelle politiche sociali e al Ministro dell’economia e dellefinanze.

8. Prima dell’avvio della raccolta delle adesioni il fondoprovvede al deposito della Nota informativa ai sensi della deli-berazione COVIPdel 29 maggio 2008 e trasmette, ove non giàinoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunionedell’organo di amministrazione nella quale sono state verifica-te in capo al responsabile del fondo la sussistenza dei requisi-ti e l’assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla nor-mativa per l’assunzione dell’incarico.

9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8 il fondo tra-smette alla COVIPil testo dello statuto con modalità telemati-che secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP

Ar t. 5.Decadenza dall’autorizzazione

1. Costituiscono ipotesi di decadenza dall’autorizzazioneall’esercizio:

145

nistrative nonché a quelle per il personale) e dell’attivo nettodestinato alle prestazioni;

g) copia del regolamento elettorale allegato alle fonti isti-tutive ovvero allo statuto.

3. Contestualmente all’istanza è altresì trasmessa la bozzadella Nota informativa, redatta in conformità allo Schemaapprovato dalla COVIP.

Ar t. 4.Procedura di autorizzazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanzadi cui all’art. 2, corredata dalla richiesta

documentazione, autorizza il fondo all’esercizio dell’atti-vità, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficien-te, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazio-ni indicati nell’art. 3, commi 1 e 2, la COVIPprocede a richie-dere, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, i necessarielementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrot-to. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamen-to o della regolarizzazione dell’istanza qualora gli elementiintegrativi richiesti pervengano alla COVIPentro 60 giornidalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l’i-stanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrottose il soggetto istante invia alla COVIPnuova documentazioneintegrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora laCOVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazionio chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dalpresente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devo-no pervenire alla COVIPentro 60 giorni dalla data di ricevi-mento della richiesta; in caso contrario, l’istanza si intenderevocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere intutto o in parte l’istanza, comunica al fondo i motivi ostativirilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue

144

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a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articolioggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenzadelle modifiche apportate;

b) estratto del verbale dell’organo competente che haapprovato le modifiche statutarie;

c) relazione dell’organo di amministrazione che illustri lemotivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadutesugli iscritti.

4. Contestualmente all’istanza è altresì trasmessa la bozzadelle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifi-che statutarie.

Ar t. 7.Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanzadi cui all’art. 6, corredata dalla richiesta documentazione,approva le modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situa-zioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficien-te, per assenza di uno o più dei documenti

o delle informazioni indicati nell’art. 6, commi 2 e 3, laCOVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimentodell’istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cuial comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalladata del completamento o della regolarizzazione dell’istanzaqualora gli elementi integrativi richiesti pervengano allaCOVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richie-sta; in caso contrario l’istanza si intende revocata. Il termine è,comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIPnuova documentazione integrativa o modificativa di quellainizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora laCOVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazionio chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dalpresente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devo-no pervenire alla COVIPentro 60 giorni dalla data di ricevi-mento della richiesta; in caso contrario, l’istanza si intenderevocata.

147

a) il mancato inizio dell’attività entro 12 mesi dall’iscrizio-ne nell’Albo;

b) il mancato raggiungimento della prevista base associati-va minima entro 18 mesi

dall’iscrizione nell’Albo.

2. Prima di dichiarare la decadenza la COVIPconvoca lefonti istitutive. In presenza di motivate esigenze rappresentatedalle fonti istitutive, la COVIPpuò consentire una proroga deitermini di cui al comma 1 per un periodo comunque non supe-riore a ulteriori 12 mesi. Decorso inutilmente anche il periododi proroga, la COVIPdichiara la decadenza.

TIT OLO IIModifiche statutarie

Ar t. 6.Istanza di approvazione delle modifiche statutarie

1. Ai fini dell’approvazione delle modifiche statutarie, ifondi pensione negoziali presentano alla COVIPappositaistanza a firma del legale rappresentante. L’istanza si intendericevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIPovve-ro nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di racco-mandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematichedefinite dalla COVIP.

2. L’istanza riporta quanto di seguito specificato:a) denominazione del fondo pensione negoziale;b) indicazione delle modifiche apportate;c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compati-

bili con lo Schema di statuto predisposto dalla COVIP. Nelcaso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo,rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative diffe-renze e le ragioni delle stesse;

d) elenco dei documenti allegati;e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’i-

stanza.

3. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:

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b) variazione della denominazione e della sede del fondo;c) riduzione del numero dei componenti degli organi colle-

giali;d) istituzione di nuove linee di investimento ovvero varia-

zione di quelle già istituite.e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente,

sono poste a carico degli aderenti.2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla deli-

bera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stataconsegnata alla COVIPovvero nel giorno in cui è pervenutaalla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ocon le modalità telematiche definite dalla COVIP.

Ar t. 9.Contenuto della comunicazione e documentazione a corre-

do della stessa

1. La comunicazione di cui all’art. 8 riporta quanto diseguito specificato:

a) denominazione del fondo pensione;b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie

di cui all’art. 8 comma 1 a cui lestesse si riferiscono;c) data di efficacia delle modifiche;d) elenco dei documenti allegati;e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la

comunicazione.2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli

oggetto di modifica e il nuovo testodegli stessi con evidenza delle modifiche apportate;b) estratto del verbale dell’organo competente che ha

approvato le modifiche statutarie;c) relazione dell’organo di amministrazione che illustri le

motivazioni delle variazioni apportatee le eventuali ricadute sugli iscritti;d) copia delle sezioni della Nota informativa interessate

dalle modifiche statutarie.3. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalità

149

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere intutto o in parte l’istanza, comunica al fondo i motivi ostativirilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sueosservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro iltermine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione deimotivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per laconclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termineinizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione del-le osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza deltermine per la loro presentazione. Entro la scadenza di dettotermine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazionipervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovveronegando l’approvazione, in tutto o in parte, delle modifichestatutarie.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifi-che si intendono comunque approvate se la COVIPnon haprovveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4,i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ovvero ilprovvedimento finale di diniego.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazionedelle modifiche statutarie o dal decorso dei termini, i fondi tra-smettono alla COVIPil testo integrale dello statuto con moda-lità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dallaCOVIP.

7. Il fondo provvede, ove necessario, all’aggiornamentodella Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIPin conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIPdel29 maggio 2008.

Ar t. 8.Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell’istanza di cui al precedente art. 6 è presen-tata alla COVIPuna comunicazione a firma del legale rappre-sentante inerente l’avvenuta delibera di modifica, nei casi incui le modifiche riguardino:

a) adeguamenti dello statuto a disposizioni normativeovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;

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Ar t. 12.Contenuto dell’istanza e documentazione a corredo della

stessa

1. L’istanza riporta quanto di seguito specificato:a) denominazione sociale e sede del soggetto istante;b) denominazione del fondo pensione aperto e sue caratte-

ristiche generali;c) attestazione che il regolamento è conforme allo Schema

predisposto dalla COVIPe rispondente alle direttive dallastessa emanate. Nel caso in cui il regolamento si differenzi,per qualche profilo rispetto allo Schema dovranno essere indi-cate le relative differenze e le ragioni delle stesse;

d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggettoistante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento chepossa essere di ostacolo a una gestione indipendente, sana eprudente del fondo pensione o che possa indurre il fondomedesimo a una condotta non coerente con i principi di cui aldecreto n. 252 del 2005;

e) elenco nominativo, con l’indicazione delle generalitàcomplete (compreso codice fiscale e residenza) dei compo-nenti l’organo di amministrazione e di controllo della società;

f) indicazione delle Autorità di vigilanza alle quali sonoinviate le copie dell’istanza;

g) elenco dei documenti allegati;h) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’i-

stanza.

2. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:a) copia del regolamento del fondo pensione aperto ed

estratto del verbale dell’organo competente che lo ha approva-to;

b) attestazione del legale rappresentante che lo statuto delsoggetto istante prevede la possibilità, in relazione alla norma-tiva di settore, di costituire fondi pensione aperti ai sensi del-l’art. 12, comma 1 del decreto n. 252 del 2005;

c) qualora la società abbia già provveduto alle relativenomine, estratto del verbale della riunione dell’organo diamministrazione nella quale sono state verificate, in capo al

151

telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dallaCOVIP.

4. Il fondo provvede, ove necessario, all’aggiornamentodella Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIPin conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIPdel29 maggio 2008.

Sezione IIFONDI PENSIONE APERTI

Ar t. 10.Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica ai fondi pensione di cuiall’art. 12 del decreto n. 252 del 2005 (di seguito: fondi pen-sione aperti).

TIT OLO I

Autorizzazione alla costituzione e all’esercizio dell’attività

Ar t. 11.Istanza di autorizzazione alla costituzione e all’esercizio

dell’attività

1. Ai fini dell’autorizzazione alla costituzione e all’eserci-zio dell’attività di un fondo pensione aperto, i soggetti di cuiall’art. 12, comma 1 del decreto n. 252 del 2005, presentanoalla COVIPapposita istanza, in regola con la vigente discipli-na in materia di bollo per l’iscrizione ad albi e pubblici regi-stri, a firma del legale rappresentante. L’istanza si intende rice-vuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIPovveronel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccoman-data con ricevuta di ritorno.

2. Copia, in carta semplice, della medesima istanza con larelativa documentazione è contestualmente inviata, da partedei soggetti istanti, alle rispettive Autorità di vigilanza.

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3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso, per un periodomassimo di 90 giorni al fine dell’acquisizione da parte diCOVIPdel parere dell’Autorità di vigilanza sul soggetto istan-te.

4. Il termine di cui al comma 1 è altresì sospeso qualora laCOVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazionio chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dalpresente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devo-no pervenire alla COVIPentro 60 giorni dalla data di ricevi-mento della richiesta; in caso contrario, l’istanza si intenderevocata.

5. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere intutto o in parte l’istanza, comunica al soggetto istante i motiviostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscrittole sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti,entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunica-zione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i ter-mini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 eil termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presen-tazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di sca-denza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenzadi detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osser-vazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

6. A seguito dell’autorizzazione all’esercizio e all’inoltroalla COVIPdi comunicazione, a firma del legale rappresen-tante della società, attestante che la Banca d’Italia non ha rav-visato elementi ostativi all’assunzione dell’incarico di bancadepositaria, la COVIPdispone l’iscrizione del fondo pensionenell’Albo di cui all’art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del2005.

7. L’esito del procedimento relativo all’istanza di autoriz-zazione è comunicato dalla COVIPal Ministro del lavoro edelle politiche sociali e al Ministro dell’economia e dellefinanze.

8. Prima dell’avvio della raccolta delle adesioni la societàprovvede al deposito della Nota informativa ai sensi della deli-berazione COVIPdel 29 maggio 2008 e trasmette, ove non giàinoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunionedell’organo di amministrazione nella quale sono state verifica-

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responsabile del fondo pensione e ai due componenti effettivie a quello supplente dell’organismo di sorveglianza, la sussi-stenza dei requisiti e l’assenza delle altre situazioni rilevantipreviste dalla normativa per l’assunzione dell’incarico. Ladata del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giornirispetto all’istanza;

d) relazione illustrativa del programma di attività del fon-do contenente anche indicazione della struttura organizzativaa essa dedicata;

e) copia della delibera dell’organo di amministrazione cheistituisce il fondo e riconosce la contribuzione affluente al fon-do pensione aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimen-ti quale patrimonio separato e autonomo non distraibile dalfine previdenziale al quale è destinato.

3. Contestualmente all’istanza è altresì trasmessa la bozzadella Nota informativa redatta in conformità allo Schemaapprovato dalla COVIP.

Ar t. 13.Procedura di autorizzazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanzadi cui all’art. 11, corredata dalla richiesta documentazione,sentite le Autorità di vigilanza sul soggetto istante, autorizza lasocietà alla costituzione e all’esercizio dell’attività del fondopensione aperto, salvo che ricorrano le situazioni di cui aiseguenti commi 2, 3, 4 e 5.

2. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficien-te, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazio-ni indicate nell’art. 12, commi 1 e 2, la COVIPprocede arichiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, i neces-sari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è inter-rotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completa-mento o della regolarizzazione dell’istanza qualora gli elemen-ti integrativi richiesti pervengano alla COVIPentro 60 giornidalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l’i-stanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto seil soggetto istante invia alla COVIPnuova documentazioneintegrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

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a) denominazione del fondo pensione aperto;b) indicazione delle modifiche apportate;c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compati-

bili con lo Schema di regolamento predisposto dalla COVIP.Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche pro-filo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relativedifferenze e le ragioni delle stesse;

d) elenco dei documenti allegati;e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’i-

stanza.3. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli

oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenzadelle modifiche apportate;

b) estratto del verbale dell’organo competente che haapprovato le modifiche del regolamento con l’indicazione del-le motivazioni delle variazioni;

c) relazione del responsabile del fondo nella quale sonoevidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sonovalutati i presidi posti dalla società a tutela degli stessi anchein ordine alle modalità di attuazione.

4. Contestualmente all’istanza è altresì trasmessa la bozzadelle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifi-che regolamentari.

Ar t. 16.Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanzadi cui all’art. 15, corredata dalla richiesta documentazione,approva le modifiche regolamentari, salvo che ricorrano lesituazioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficien-te, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazio-ni indicati nell’art. 15, commi 2 e 3, la COVIPprocede arichiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, inecessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 èinterrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del com-pletamento o della regolarizzazione dell’istanza qualora gli

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te, in capo al responsabile del fondo pensione e ai due compo-nenti effettivi e a quello supplente dell’organismo di sorve-glianza, la sussistenza dei requisiti e l’assenza delle altre situa-zioni rilevanti previste dalla normativa per l’assunzione del-l’incarico.

9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8, il soggettoistante trasmette alla COVIPil testo del regolamento, e relati-vi allegati, con modalità telematiche secondo le specifiche tec-niche indicate dalla COVIP.

Ar t. 14.Decadenza dall’autorizzazione

1. Il mancato inizio dell’attività entro 12 mesi dall’iscrizio-ne nell’Albo costituisce ipotesi di decadenza dall’autorizza-zione all’esercizio.

2.Prima di dichiarare la decadenza la COVIPconvoca illegale rappresentante della società istitutrice del fondo pensio-ne aperto. In presenza di motivate esigenze, la COVIPpuòconsentire una proroga del termine di cui al precedente com-ma per un periodo comunque non superiorea ulteriori 12 mesi.Decorso inutilmente anche l’eventuale periodo di proroga, laCOVIPdichiara la decadenza.

TIT OLO IIModifiche regolamentari

Ar t. 15.Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari

1. Ai fini dell’approvazione delle modifiche regolamentarideliberate dall’organo competente, le società autorizzate all’e-sercizio dei fondi pensione aperti presentano alla COVIPapposita istanza, a firma del legale rappresentante. L’istanza siintende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata allaCOVIPovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mez-zo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con le modalitàtelematiche definite dalla COVIP.

2. L’istanza riporta quanto di seguito specificato:

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7. La società provvede, ove necessario, all’aggiornamentodella Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIPin conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIPdel29 maggio 2008.

Ar t. 17.Comunicazione di modifiche regolamentari

1. In luogo dell’istanza di cui al precedente art. 15, è pre-sentata alla COVIPuna comunicazione a firma del legale rap-presentante inerente l’avvenuta delibera di modifica, nei casiin cui le modifiche riguardino:

a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normativeovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;

b) variazione della denominazione del fondo pensione;c) variazione della denominazione sociale o della sede del-

la società istitutrice del fondo;d) variazioni inerenti la banca depositaria ovvero l’impresa

di assicurazione incaricata dell’erogazione delle prestazioni;e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente,

sono poste a carico degli aderenti;f) variazione degli Allegati al regolamento contenenti le

disposizioni in materia di responsabile e di organismo di sor-veglianza;

g) variazione degli Allegati al regolamento contenenti lecondizioni e modalità di erogazione delle rendite e le condi-zioni che regolano le prestazioni per invalidità e premorienza.

2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla deli-bera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stataconsegnata alla COVIPovvero nel giorno in cui è pervenutaalla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ocon le modalità telematiche definite dalla COVIP.

Ar t. 18.Contenuto della comunicazione e documentazione a corre-

do della stessa

1. La comunicazione di cui all’art. 17 riporta quanto diseguito specificato:

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elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIPentro 60giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contra-rio l’istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, inter-rotto se il soggetto istante invia alla COVIPnuova documen-tazione integrativa o modificativa di quella inizialmente tra-smessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora laCOVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazionio chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dalpresente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devo-no pervenire alla COVIPentro 60 giorni dalla data di ricevi-mento della richiesta; in caso contrario, l’istanza si intenderevocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere intutto o in parte l’istanza, comunica alla società i motivi ostati-vi rilevati. La società può presentare per iscritto le sue osser-vazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termi-ne di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei moti-vi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la con-clusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine ini-zia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delleosservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del ter-mine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto ter-mine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni per-venute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovveronegando l’approvazione, in tutto o in parte, delle modificheregolamentari.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifi-che si intendono comunque approvate se la COVIPnon haprovveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4,i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ovvero ilprovvedimento finale di diniego.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazionedelle modifiche regolamentari o dal decorso dei termini, i sog-getti autorizzati all’esercizio dei fondi pensione aperti comu-nicano alla COVIPla data dalla quale decorrerà l’applicazio-ne delle modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il nuovotesto integrale del regolamento con modalità telematichesecondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

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Sezione IIIPIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI ATTUATI

MEDIANTE CONTRA TTI DIASSICURAZIONE SULLA VIT A (PIP)

Ar t. 19.Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle forme pensionistichecomplementari attuate mediante contratti di assicurazione sul-la vita di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) del decreto n. 252del 2005 (di seguito: PIP).

TIT OLO IAppr ovazione del regolamento

Ar t. 20.Istanza di approvazione del regolamento

1. Ai fini dell’approvazione del regolamento, le imprese diassicurazione che abbiano istituito PIPpresentano alla COVIPun’apposita istanza, in regola con la vigente disciplina inmateria di bollo per l’iscrizione ad albi e pubblici registri, afirma del legale rappresentante. L’istanza si intende ricevutanel giorno in cui è stata consegnata alla COVIPovvero nelgiorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandatacon ricevuta di ritorno.

Ar t. 21.Contenuto dell’istanza e documentazione a corredo della

stessa

1. L’istanza riporta quanto di seguito specificato:a) denominazione dell’impresa di assicurazione e indica-

zione del numero di iscrizione all’Albo Imprese tenuto dall’I-SVAPe della relativa sezione o elenco;

b) denominazione del PIP;c) attestazione che il regolamento allegato è conforme allo

Schema predisposto dalla COVIPe rispondente alle direttive

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a) denominazione del fondo pensione;b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie

di cui all’art. 17, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;c) data di efficacia delle modifiche;d) elenco dei documenti allegati;e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la

comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli

oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenzadelle modifiche apportate;

b) estratto del verbale dell’organo competente che haapprovato le modifiche con l’indicazione delle motivazionidelle variazioni;

c) relazione del responsabile del fondo nella quale sonoevidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sonovalutati i presidi posti dalla società a tutela degli stessi anchein ordine alle modalità di attuazione. In caso di modifiche con-cernenti i coefficienti di trasformazione sono altresì valutati ipresidi posti dalla società a tutela degli iscritti che esercitanoil diritto alla prestazione pensionistica nei successivi tre anni;

d) copia delle sezioni della Nota informativa interessatedalle modifiche regolamentari;

e) in caso di variazione della banca depositaria, attestazio-ne a firma del legale rappresentante della società che la Bancad’Italia non ha ravvisato elementi ostativi all’assunzione del-l’incarico.

3. Il testo integrale del regolamento modificato è trasmes-so con modalità telematiche secondo le specifiche tecnicheindicate dalla COVIP.

4. La società provvede, ove necessario, all’aggiornamentodella Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIPin conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIPdel29 maggio 2008.

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interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del com-pletamento o della regolarizzazione dell’istanza qualora glielementi integrativi richiesti pervengano alla COVIPentro 60giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contra-rio l’istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, inter-rotto se l’impresa di assicurazione invia alla COVIPnuovadocumentazione integrativa o modificativa di quella inizial-mente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora laCOVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazionio chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dalpresente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devo-no pervenire alla COVIPentro 60 giorni dalla data di ricevi-mento della richiesta; in caso contrario, l’istanza si intenderevocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere intutto o in parte l’istanza, comunica all’impresa di assicurazio-ne i motivi ostativi rilevati. L’impresa di assicurazione puòpresentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente cor-redate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevi-mento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunica-zione interrompe i termini per la conclusione del procedimen-to di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorre-re dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, indifetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presenta-zione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenutoconto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provve-dimento finale.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, il regola-mento si intende comunque approvato se la COVIPnon haprovveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4,i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ovvero ilprovvedimento finale di diniego.

6. A seguito dell’approvazione del regolamento, la COVIPprovvede all’iscrizione del PIPnell’Albo di cui all’art. 19,comma 1 del decreto n. 252 del 2005.

7. Prima dell’avvio della raccolta delle adesioni l’impresadi assicurazione provvede al deposito della Nota informativa aisensi della deliberazione COVIPdel 29 maggio 2008 e tra-

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dalla stessa emanate. Nel caso in cui il regolamento si diffe-renzi, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovrannoessere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;

d) generalità complete (compreso codice fiscale e residen-za) dei componenti l’organo di amministrazione e di controllodella società;

e) elenco dei documenti allegati;f) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’i-

stanza.2. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:a) copia del regolamento del PIPed estratto del verbale

dell’organo competente che lo ha approvato;b) copia della deliberazione con la quale l’impresa di assi-

curazione ha provveduto alla costituzionedel patrimonio autonomo e separato;c) ove la società abbia già provveduto alla relativa nomina,

estratto del verbale della riunione dell’organo di amministra-zione nella quale sono state verificate, in capo al responsabiledel fondo, la sussistenza dei requisiti e l’assenza delle altresituazioni rilevanti previste dalla normativa per l’assunzionedell’incarico. La data del verbale non deve essere anteriore dioltre 30 giorni rispetto all’istanza;

d) bozza delle condizioni generali di contratto.3. Contestualmente all’istanza è altresì trasmessa la bozza

della Nota informativa redatta in conformità allo Schemaapprovato dalla COVIP.

Ar t. 22.Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanzadi cui all’art. 20, corredata dalla richiesta documentazione,approva il regolamento, salvo che ricorrano le situazioni di cuiai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficien-te, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazio-ni indicati nell’art. 21, commi 1 e 2, la COVIPprocede arichiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, inecessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è

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b) estratto del verbale dell’organo competente che haapprovato le modifiche del regolamento con l’indicazione del-le motivazioni delle variazioni;

c) relazione del responsabile del PIPnella quale sono evi-denziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valu-tati i presidi posti dall’impresa di assicurazione a tutela deglistessi anche in ordine alle modalità di attuazione.

4. Contestualmente all’istanza sono altresì trasmesse labozza delle sezioni modificate della Nota informativa e dellecondizioni generali di contratto.

Ar t. 24.Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanzadi cui all’art. 23, corredata dalla richiesta documentazione,approva le modifiche del regolamento, salvo che ricorrano lesituazioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficien-te, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazio-ni indicati nell’art. 23, commi 2 e 3, la COVIPprocede a richie-dere entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, i necessarielementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto.Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento odella regolarizzazione dell’istanza qualora gli elementi integra-tivi richiesti pervengano alla COVIPentro 60 giorni dalla datadi ricevimento della richiesta; in caso contrario l’istanza siintende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il sog-getto istante invia alla COVIPnuova documentazione integra-tiva o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora laCOVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazionio chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dalpresente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devo-no pervenire alla COVIPentro 60 giorni dalla data di ricevi-mento della richiesta; in caso contrario, l’istanza si intenderevocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere intutto o in parte l’istanza, comunica all’istante i motivi ostativi

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smette, ove non già inoltrato in sede di istanza, estratto del ver-bale della riunione dell’organo di amministrazione nella qualesono state verificate, in capo al responsabile del fondo, la sus-sistenza dei requisiti e l’assenza delle altre situazioni rilevantipreviste dalla normativa per l’assunzione dell’incarico.

8. Entro lo stesso termine di cui al comma 7, le imprese diassicurazione trasmettono alla COVIPil testo del regolamen-to e delle condizioni generali di contratto con modalità telema-tiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

TIT OLO IIModifiche regolamentari

Ar t. 23.Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari

1. Ai fini dell’approvazione delle modifiche regolamentarideliberate dall’organo competente, le imprese di assicurazionepresentano alla COVIPapposita istanza, a firma del legalerappresentante.

L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata con-segnata alla COVIPovvero nel giorno in cui è pervenuta allastessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o conle modalità telematiche definite dalla COVIP.

2. L’istanza riporta quanto di seguito specificato:a) denominazione del PIP;b) indicazione delle modifiche apportate;c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compati-

bili con lo Schema di regolamento predisposto dalla COVIP.Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche pro-filo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relativedifferenze e le ragioni delle stesse;

d) elenco dei documenti allegati;e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’i-

stanza.3. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli

oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenzadelle modifiche apportate;

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b) variazione della denominazione del PIP;c) variazione della denominazione sociale o della sede del-

l’impresa di assicurazione;d) variazione dell’Allegato al regolamento contenente le

disposizioni in materia di responsabile.2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla deli-

bera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stataconsegnata alla COVIPovvero nel giorno in cui è pervenutaalla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ocon le modalità telematiche definite dalla COVIP.

Ar t. 26.Contenuto della comunicazione e documentazione a corre-

do della stessa

1. La comunicazione di cui all’art.25 riporta quanto diseguito specificato:

a) denominazione del PIP;b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie

di cui all’art. 25, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;c) data di efficacia delle modifiche;d) elenco dei documenti allegati;e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la

comunicazione.2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli

oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenzadelle modifiche apportate;

b) estratto del verbale dell’organo competente che haapprovato le modifiche con l’indicazione delle motivazionidelle variazioni apportate;

c) relazione del responsabile del PIPnella quale sono evi-denziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valu-tati i presidi posti dall’impresa di assicurazione a tutela deglistessi anche in ordine alle modalità di attuazione;

d) copia delle sezioni della Nota informativa e delle condi-zioni generali di contratto interessate dalle modifiche regola-mentari.

3. Il testo integrale del regolamento modificato e delle con-

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rilevati. L’impresa di assicurazione può presentare per iscrittole sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti,entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunica-zione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i ter-mini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 eil termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presen-tazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di sca-denza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenzadi detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osser-vazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendoovvero negando l’approvazione, in tutto o in parte, delle modi-fiche regolamentari.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifi-che regolamentari si intendono comunque approvate se laCOVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità dicui al comma 4, i motivi che ostano all’accoglimento dell’i-stanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazionedelle modifiche regolamentari o dal decorso dei termini, leimprese di assicurazione devono comunicare alla COVIPladata dalla quale decorrerà l’applicazione delle modifiche. Nel-lo stesso termine è trasmesso il nuovo testo integrale del rego-lamento e delle condizioni generali di contratto, con modalitàtelematiche secondo le specifiche tecniche indicate dallaCOVIP.

7. L’impresa di assicurazione provvede, ove necessario,all’aggiornamento della Nota informativa e alla relativa tra-smissione alla COVIPin conformità a quanto previsto dalladeliberazione COVIPdel 29 maggio 2008.

Ar t. 25.Comunicazione di modifiche regolamentari

1. In luogo dell’istanza di cui al precedente art. 23, è pre-sentata alla COVIPuna comunicazione a firma del legale rap-presentante inerente l’avvenuta delibera di modifica, nei casiin cui le modifiche riguardino:

a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normativeovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;

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d) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’i-stanza.

3. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli

oggetto di modifica e il nuovo testodegli stessi con evidenza delle modifiche apportate;b) estratto del verbale dell’organo competente che ha

approvato le modifiche statutarie;c) relazione dell’organo di amministrazione che illustri le

motivazioni delle variazioni apportare e le eventuali ricadutesugli iscritti.

4. Il testo integrale dello statuto modificato è trasmessocon modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indi-cate dalla COVIP.

Ar t. 29.Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanzadi cui all’art. 28, corredata dalla richiesta

documentazione, approva le modifiche statutarie, salvoche ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficien-te, per assenza di uno o più dei documenti

o delle informazioni indicati nell’art. 28, la COVIPproce-de a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, inecessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 èinterrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del com-pletamento o della regolarizzazione dell’istanza qualora glielementi integrativi richiesti pervengano alla COVIPentro 60giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contra-rio l’istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, inter-rotto se il soggetto istante invia alla COVIPnuova documen-tazione integrativa o modificativa di quella inizialmente tra-smessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è, invece, sospeso qualorala COVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazio-ni o chiarimenti a integrazione della documentazione previstadal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti

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dizioni generali di contratto eventualmente interessate dallemodifiche è trasmesso con modalità telematiche secondo lespecifiche tecniche indicate dalla COVIP.

4. L’impresa di assicurazione provvede, ove necessario,all’aggiornamento della Nota informativa e alla relativa tra-smissione alla COVIPin conformità a quanto previsto dalladeliberazione COVIPdel 29 maggio 2008.

Sezione IVFONDI PENSIONE PREESISTENTI

Ar t. 27.Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle forme pensionistichecomplementari di cui all’art. 20, comma 1 del decreto n. 252del 2005 iscritte nell’Albo dei fondi pensione e vigilate dallaCOVIP(di seguito: fondi pensione preesistenti).

TIT OLO IModifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti conalmeno 4.000 iscritti

Ar t. 28.Istanza di approvazione delle modifiche statutarie

1. Ai fini dell’approvazione delle modifiche statutarie, ifondi pensione preesistenti con almeno 4.000 iscritti (per taliintendendosi gli iscritti attivi e i pensionati) al termine dell’an-no precedente a quello in cui viene deliberata la modifica, pre-sentano alla COVIPapposita istanza a firma del legale rappre-sentante. L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stataconsegnata alla COVIPovvero nel giorno in cui è pervenutaalla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ocon le modalità telematiche definite dalla COVIP.

2. L’istanza riporta quanto di seguito specificato:a) denominazione del fondo pensione preesistente;b) indicazione delle modifiche apportate;c) elenco dei documenti allegati;

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d) riduzione del numero dei componenti degli organi colle-giali;

e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente,sono poste a carico degli aderenti;

f) istituzione di nuove linee di investimento ovvero varia-zione di quelle già istituite.

2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla deli-bera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stataconsegnata alla COVIPovvero nel giorno in cui è pervenutaalla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ocon le modalità telematiche definite dalla COVIP.

Ar t. 31.Contenuto della comunicazione e documentazione a corre-

do della stessa

1. La comunicazione di cui all’art.30 riporta quanto diseguito specificato:

a) denominazione del fondo pensione;b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie

di cui all’art. 30 a cui le stesse si riferiscono;c) data di efficacia delle modifiche;d) elenco dei documenti allegati;e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la

comunicazione.2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli

oggetto di modifica ed il nuovo testodegli stessi con evidenza delle modifiche apportate;b) estratto del verbale dell’organo competente che ha

approvato le modifiche statutarie;c) relazione dell’organo di amministrazione che illustri le

motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadutesugli iscritti.

3. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalitàtelematiche secondo le specifiche tecniche indicate dallaCOVIP.

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devono pervenire alla COVIPentro 60 giorni dalla data diricevimento della richiesta; in caso contrario, l’istanza siintende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere intutto o in parte l’istanza, comunica al soggetto istante i motiviostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscrittole sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti,entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunica-zione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i ter-mini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 eil termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presen-tazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di sca-denza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenzadi detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osser-vazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendoovvero negando l’approvazione delle modifiche statutarie.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifi-che si intendono comunque approvate se la COVIPnon haprovveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4,i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ovvero ilprovvedimento finale di diniego.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazionedelle modifiche statutarie o dal decorso dei termini, i fondi tra-smettono alla COVIPil testo dello statuto con modalità tele-matiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Ar t. 30.Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell’istanza di cui al precedente art.28 è presen-tata alla COVIPuna comunicazione a firma del legale rappre-sentante inerente l’avvenuta delibera di modifica, nei casi incui le modifiche riguardino:

a) adeguamenti dello statuto a disposizioni normativeovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;

b) variazione della denominazione e della sede della formapensionistica;

c) variazione, con riferimento ai fondi interni, della deno-minazione della società;

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Sezione VOPERAZIONI DI FUSIONE E CESSIONE

Ar t. 33.Operazioni di fusione tra fondi pensione negoziali o pree-

sistenti

1. Ciascun fondo pensione negoziale o preesistente chepartecipa ad un’operazione di fusione trasmette alla COVIPapposita comunicazione, a firma del legale rappresentante,almeno 60 giorni prima di sottoporre il progetto all’assemblea.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:a) copia della delibera di approvazione del progetto di

fusione assunta dall’organo di amministrazione;b) progetto di fusione contenente:1) denominazione e numero di iscrizione all’Albo dei fon-

di pensione interessati all’operazione;2) eventuali modificazioni dell’atto costitutivo e dello sta-

tuto del fondo incorporante o statuto del fondo risultante dallafusione (in caso di fusione propria);

3) obiettivi dell’operazione, vantaggi e costi per gli aderen-ti, impatto che l’operazione determina sulle strutture organiz-zative, anche con riferimento alle procedure informatico–con-tabili impiegate e al personale del fondo incorporante;

4) confronto tra le principali caratteristiche dei fondi inte-ressati dall’operazione (ove possibile, in forma tabellare);

5) descrizione delle modalità di realizzazione dell’opera-zione (ad es. tempistica, modalità di fusione tra comparti epresidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei com-parti del fondo incorporante o risultante dalla fusione, profilidi tutela degli aderenti, anche con riferimento alle tutele rico-nosciute agli iscritti a eventuali comparti garantiti del fondoincorporando);

c) relazione del responsabile del fondo pensione contenen-te le valutazioni effettuate sull’operazione, in termini di impat-to sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Copia del progetto di fusione e della relativa documen-tazione è depositata presso la sede del fondo nei 30 giorni cheprecedono l’assemblea e finché la fusione non sia deliberata.

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TIT OLO IIModifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti

con meno di 4.000 iscritti

Ar t. 32.Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell’istanza di cui al precedente art. 28, i fondipensione preesistenti con meno di 4.000 iscritti (per tali inten-dendosi gli iscritti attivi e i pensionati) al termine dell’annoprece dente a quello in cui viene deliberata la modifica presen-tano alla COVIPuna comunicazione a firma del legale rappre-sentante inerente all’avvenuta delibera di modifica, entro 30giorni dalla delibera stessa. La comunicazione si intende rice-vuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIPovveronel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccoman-data con ricevuta di ritorno o con le modalità telematiche defi-nite dalla COVIP.

2. La comunicazione riporta quanto di seguito specificato:a) denominazione del fondo pensione;b) indicazione delle modifiche apportate;c) data di efficacia delle modifiche;d) elenco dei documenti allegati;e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la

comunicazione.3. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli

oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenzadelle modifiche apportate;

b) estratto del verbale dell’organo competente che haapprovato le modifiche statutarie;

c) relazione dell’organo di amministrazione che illustri lemotivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadutesugli iscritti.

4. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalitàtelematiche secondo le specifiche tecniche indicate dallaCOVIP.

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2. Alla comunicazione è allegata la seguente documenta-zione:

a) copia della delibera di approvazione del progetto difusione assunta dall’organo competente;

b) progetto di fusione contenente:1) obiettivi dell’operazione, vantaggi e costi per gli aderen-

ti, impatto che l’operazione determina sulle strutture organiz-zative, anche con riferimento alle procedure informatico–con-tabili impiegate;

2) confronto tra le principali caratteristiche dei fondi inte-ressati dall’operazione (ove possibile, in forma tabellare);

3) descrizione delle modalità di realizzazione dell’opera-zione (ad es. tempistica, modalità di fusione tra comparti epresidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei com-parti incorporanti, criteri seguiti per il calcolo del valore diconcambio);

4) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimen-to del diritto di trasferimento, tutele riconosciute agli iscritti aeventuali comparti garantiti del fondo incorporando; modalitàadottate per il mantenimento delle condizioni assicurativeapplicate dal fondo incorporando a coloro che maturano ildiritto al pensionamento nei tre anni successivi all’operazionedi fusione, modalità di informativa prima e dopo l’operazionedi fusione);

c) bozza di comunicazione agli aderenti al fondo incorpo-rando e, in caso di adesioni collettive, alle aziende e alle orga-nizzazioni sindacali firmatarie degli accordi, e descrizione del-le scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni alfondo incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto difusione e la data di efficacia dell’operazione;

d) relazioni dei responsabili dei fondi pensione, contenen-ti le valutazioni effettuate sull’operazione, in termini di impat-to sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamen-to del fondo pensione aperto incorporante, la comunicazionedi cui al comma 1 dovrà essere trasmessa almeno 60 giorniprima della prevista data di efficacia dell’operazione.

4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamentodel fondo pensione aperto incorporante, la società provvede a

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4. Una volta intervenuta l’approvazione del progetto di fusio-ne da parte delle assemblee i fondi interessati dall’operazione o,in caso di incorporazione il fondo incorporante, provvedono adinoltrare alla COVIPistanza di approvazione delle eventualimodifiche statutarie, ovvero comunicazione inerente l’avvenutadelibera di modifica, in conformità alle previsioni contenute nel-la Sezione I, Titolo II (fondi negoziali) e nella Sezione IV(fondipensione preesistenti) del presente Regolamento.

5. I fondi danno corso agli ulteriori adempimenti necessariper la realizzazione dell’operazione di fusione dopo averacquisito l’approvazione delle modifiche statutarie o avereeffettuato, nei casi previsti, la comunicazione delle modificheadottate.

6. A esito dell’operazione è trasmessa alla COVIPapposi-ta comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestantela data di efficacia della fusione e gli adempimenti effettuati aseguito della stessa, anche con riferimento all’avvenuta comu-nicazione dell’operazione agli iscritti contenente, qualora l’o-perazione dia luogo all’attribuzione o conversione di quote,anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporanteattribuite. Alla comunicazione è allegata copia dell’atto difusione.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, riguardantiin particolare i fondi costituiti in forma associativa, si applica-no anche ai fondi pensione aventi una diversa natura giuridi-ca, per quanto compatibili con i relativi assetti ordinamentali.

8. Successivamente alla fusione la COVIPprovvede allacancellazione del fondo incorporato dall’Albo di cui all’art.19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 e, nel caso in cui ilfondo incorporato risulti dotato di personalità giuridica, dalRegistro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica.

Ar t. 34.Operazioni di fusione di fondi pensione aperti gestiti da

una medesima società

1. Nel caso di operazioni di fusione tra fondi pensioneaperti gestiti da una medesima società è trasmessa alla COVIPun’apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante.

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b) istanza di autorizzazione della società cessionaria all’e-sercizio dell’attività del fondo oggetto della cessione, ai sensidel presente Regolamento. Tale istanza non va presentata nelcaso in cui la società cessionaria sia già autorizzata alla gestio-ne di un fondo aperto e l’operazione preveda la contestualefusione del fondo ceduto con quello gestito dalla cessionaria.

3. Alle istanze di cui al comma precedente è allegata laseguente documentazione:

a) copia della delibera di cessione e di approvazione dellemodifiche regolamentari, assunta dall’organo competente del-la società cedente;

b) copia della delibera di acquisizione del fondo pensioneaperto e di approvazione delle modifiche regolamentari,assunta dall’organo competente della società cessionaria;

c) bozza di comunicazione agli aderenti e, in caso di ade-sioni collettive, alle aziende e alle organizzazioni sindacali fir-matarie degli accordi, e descrizione delle scelte operate conriguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente ladata di efficacia dell’operazione;

d) relazione del responsabile del fondo pensione aperto,contenente le valutazioni effettuate sull’operazione, in terminidi impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

4. Qualora l’operazione di cessione sia soggetta all’auto-rizzazione dell’Autorità di vigilanza sul soggetto cedente, itermini del procedimento di autorizzazione all’esercizio sonointerrotti fino alla ricezione da parte della COVIPdella comu-nicazione riguardante l’avvenuta adozione del suddetto prov-vedimento.

5. A seguito della cessione la COVIPprovvede a revocarel’autorizzazione all’esercizio dell’attività relativa alla cedente.

Ar t. 36.Operazioni di fusione fra PIP

1. Nel caso di operazioni di fusione tra PIPgestiti da unastessa impresa di assicurazione è trasmessa alla COVIPun’ap-posita comunicazione, a firma del legale rappresentante.

2. Alla comunicazione è allegata la seguente documenta-zione:

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inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui alcomma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunica-zione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui allaSezione II, Titolo II del presente Regolamento. L’efficacia del-l’operazione di fusione non potrà essere antecedente al prov-vedimento COVIPdi approvazione delle modifiche regola-mentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modi-fiche adottate.

5. A esito dell’operazione di fusione è trasmessa allaCOVIPapposita comunicazione, a firma del legale rappresen-tante, attestante la data di efficacia della fusione e gli adempi-menti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimentoall’avvenuta comunicazione dell’operazione agli iscritti conte-nente, qualora l’operazione dia luogo all’attribuzione o con-versione di quote, anche il numero e il valore delle quote delfondo incorporante attribuite.

6. Successivamente alla fusione la COVIPprovvede allacancellazione del fondo incorporato dall’Albo di cui all’art.19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005.

Ar t. 35.Operazioni di cessione di fondi pensione aperti

1. Nel caso di operazioni di cessione di un fondo pensioneaperto ad altra società è presentata alla COVIP, congiuntamen-te dalla società cedente e dalla società cessionaria, un’apposi-ta comunicazione, a firma dei legali rappresentanti, nella qua-le sono fornite le seguenti informazioni:

a) ragioni della cessione;b) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimen-

to del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica);c) tempistica dell’operazione.2. Ai fini della realizzazione dell’operazione di cessione, le

società presentano inoltre congiuntamente,ciascuna per quanto di rispettiva competenza:a) istanza di approvazione delle modifiche del regolamen-

to del fondo pensione aperto, ovvero nei casi consentiti comu-nicazione delle stesse, in conformità alle disposizioni di cuialla Sezione II, Titolo II del presente Regolamento;

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5. Qualora l’operazione preveda anche la fusione dellegestioni separate, ovvero dei fondi interni, l’impresa di assicu-razione deve, inoltre, trasmettere alla COVIPuna comunica-zione, a firma del legale rappresentante, attestante l’avvenutapreventiva comunicazione all’ISVAP e il mancato ricevimen-to, nei termini previsti dalla rispettiva normativa di settore, dirilievi da parte della stessa.

6. A esito dell’operazione di fusione è trasmessa allaCOVIPapposita comunicazione, a firma del legale rappresen-tante, attestante gli adempimenti effettuati a seguito dellafusione e la data di efficacia della stessa. e gli adempimentieffettuati a seguito della stessa, anche con riferimento all’av-venuta comunicazione dell’operazione agli iscritti contenente,qualora l’operazione dia luogo all’attribuzione o conversionedi quote, anche il numero e il valore delle quote del fondoincorporante attribuite.

7. Successivamente alla fusione la COVIPprovvede allacancellazione del PIPincorporato dall’Albo di cui all’art. 19,comma 1 del decreto n. 252 del 2005.

Ar t. 37.Operazioni di cessione di PIP

1. Nel caso di operazioni di cessione di un PIPa altraimpresa di assicurazione è trasmessa alla COVIP, congiunta-mente dalla società cedente e dalla società cessionaria, un’ap-posita comunicazione,

a firma dei legali rappresentanti, nella quale sono fornite leseguenti informazioni:

a) ragioni della cessione;b) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimen-

to del diritto di trasferimento a altra forma pensionistica);c) tempistica dell’operazione.2. Ai fini della realizzazione dell’operazione di cessione, le

imprese presentano inoltre congiuntamente, ciascuna perquanto di rispettiva competenza, istanza di approvazione del-le modifiche del regolamento del PIP, ovvero nei casi consen-titi comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni dicui alla Sezione III, Titolo II del presente Regolamento.

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a) copia della delibera di approvazione del progetto difusione assunta dall’organo competente;

b) progetto di fusione contenente:1) obiettivi dell’operazione, vantaggi e costi per gli aderen-

ti, impatto che l’operazione determina sulle strutture organiz-zative, anche con riferimento alle procedure informatico–con-tabili impiegate;

2) confronto tra le principali caratteristiche dei PIPinteres-sati dall’operazione (ove possibile, in forma tabellare);

3) descrizione delle modalità di realizzazione dell’opera-zione (ad es. tempistica, eventuali criteri seguiti per il calcolodel valore di concambio);

4) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconosci-mento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionisti-ca; modalità di informativa prima e dopo l’operazione difusione);

c) bozza di comunicazione agli aderenti al PIPincorporan-do, contenente anche indicazione delle modalità di conversio-ne delle posizioni individuali, e descrizione delle scelte opera-te con riguardo alla raccolta delle adesioni al PIPincorporan-do nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la datadi efficacia dell’operazione;

d) relazioni dei responsabili dei PIP, contenenti le valuta-zioni effettuate sull’operazione, in termini di impatto sugliaderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamen-to del PIPincorporante, la comunicazione di cui al comma 1dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della previstadata di efficacia dell’operazione.

4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamentodel PIPincorporante, l’impresa di assicurazione provvede ainoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui alcomma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunica-zione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui allaSezione III, Titolo II del presente Regolamento. L’efficaciadell’operazione di fusione non potrà essere antecedente alprovvedimento COVIPdi approvazione delle modifiche rego-lamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, dellemodifiche adottate.

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d) descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccol-ta delle adesioni nel periodo antecedente l’efficacia dell’ope-razione.

2. All’informativa di cui al comma 1 è allegata una relazio-ne del responsabile del fondo pensione aperto o del PIPconte-nente le valutazioni effettuate sull’operazione, in termini diimpatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Qualora l’operazione sia soggetta ad autorizzazione del-l’Autorità di vigilanza sul soggetto gestore, le società provve-dono a informare la COVIPdell’avvenuto rilascio della stes-sa.

4. A esito dell’operazione di fusione o scissione, la societàincorporante ovvero, nel caso in cui l’operazione abbia com-portato la creazione di una o più società, la società neo costi-tuita che gestisca il fondo pensione aperto o il PIPtrasmettealla COVIPapposita comunicazione, a firma del legale rap-presentante, attestante:

1) gli adempimenti effettuati a seguito della fusione o scis-sione, con riguardo al fondo pensione aperto o al PIPe ai rela-tivi iscritti;

2) la data di efficacia dell’operazione;3) la sussistenza, in base all’atto costitutivo o statuto, del-

la possibilità di costituire fondi pensioneaperti ovvero la sussistenza dell’autorizzazione all’eserci-

zio dei rami vita necessari per la gestione di PIP.

Sezione VIOPERATIVITÀ ALL ’ESTERO DELLE FORME

PENSIONISTICHECOMPLEMENT ARI ISTITUITE IN IT ALIA

Ar t. 39.Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle forme pensionistichecomplementari di cui all’art. 15– bis, comma 1 del decreto n.252 del 2005 che intendono operare in altri Stati membri del-l’Unione Europea.

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3. All’istanza di cui al comma precedente è allegata laseguente documentazione:

a) copia della delibera di cessione del PIPe di approvazio-ne delle modifiche regolamentari assunta dall’organo compe-tente dell’impresa cedente;

b) copia della delibera di acquisizione del PIPe di appro-vazione delle modifiche regolamentari assunta dall’organocompetente dell’impresa cessionaria;

c) bozza di comunicazione agli aderenti e descrizione del-le scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nelperiodo antecedente la data di efficacia dell’operazione;

d) copia della delibera dell’organo di amministrazione del-l’impresa cessionaria con la quale è stato costituito il patrimo-nio autonomo e separato di cui all’art. 13, comma 3, del decre-to legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

e) relazione del responsabile del PIPcontenente le valuta-zioni effettuate sull’operazione, in termini di impatto sugliaderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

4. Qualora l’operazione di cessione sia soggetta all’auto-rizzazione dell’ISVAP, i termini del procedimento di approva-zione delle modifiche regolamentari sono interrotti fino allaricezione da parte della COVIPdella comunicazione riguar-dante l’avvenuta adozione del suddetto provvedimento.

Ar t. 38.Operazioni societarie riguardanti le società che gestisco-

no fondi pensione aperti o PIP

1. Le società che gestiscono un fondo pensione aperto o unPIPe che sono interessate da un’operazione di fusione o scis-sione sono tenute a informarne la COVIPprima del depositodel progetto di fusione o scissione ai sensi dell’art. 2501–ter e2506–bis del codice civile. Nella comunicazione, a firma dellegale rappresentante, sono fornite le seguenti informazioni:

a) descrizione dell’operazione (ad es. indicazione dellesocietà interessate, modalità di realizzazione, tempistica);

b) effetti dell’operazione sui fondi pensione aperti o suiPIPistituiti dalla o dalle società interessate;

c) profili di tutela degli aderenti;

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o chiarimenti a integrazione della documentazione prodotta.Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIPentro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; incaso contrario, l’istanza si intende revocata.

7. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere l’i-stanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il fondopuò presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmentecorredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal rice-vimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comuni-cazione interrompe i termini per la conclusione del procedi-mento di cui al comma 4 e il termine inizia nuovamente adecorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovve-ro, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro pre-sentazione.

Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto contodelle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimen-to finale.

8. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifi-che si intendono comunque approvate se la COVIPnon haprovveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 7,i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ovvero ilprovvedimento finale di diniego.

9. Dell’avvenuta autorizzazione all’esercizio dell’attivitàtransfrontaliera è data indicazione nell’Albo.

Ar t. 41.Comunicazioni relative all’attività transfrontaliera

1. Il fondo pensione, autorizzato all’esercizio dell’attivitàtransfrontaliera, che intende avviare detta attività in un altroStato membro è tenuto a darne informativa alla COVIP. Lacomunicazione, a firma del legale rappresentante, si intendericevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIPovve-ro nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di racco-mandata con ricevuta di ritorno o con le modalità telematichedefinite dalla COVIP.

2. La comunicazione di cui al comma 1 va presentata ognivolta che il fondo intende operare con un nuovo datore di lavo-ro, o con altri lavoratori, residenti in un diverso Stato membro.

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Ar t. 40.Autorizzazione all’esercizio dell’attività transfrontaliera

1. I fondi pensione di cui all’art. 15–bis, comma 1 deldecreto n. 252 del 2005 che intendono essere autorizzatiall’esercizio dell’attività transfrontaliera ai sensi del predet-to articolo presentano apposita istanza, a firma del legalerappresentante. L’istanza si intende ricevuta nel giorno incui è stata consegnata alla COVIPovvero nel giorno in cuiè pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevu-ta di ritorno o con le modalità telematiche definite dallaCOVIP.

2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata conte-stualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazioneall’esercizio dell’attività ovvero in un momento successivo.

3. All’istanza è allegata una relazione, a firma del legalerappresentante, illustrativa del programma di attività della for-ma pensionistica all’estero e delle misure organizzative cheintende porre in essere per far fronte a detta attività.

4. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza,corredata dalla richiesta documentazione, autorizza il fondoall’esercizio dell’attività transfrontaliera, salvo che ricorranole situazioni di cui ai successivi commi 5, 6 e 7. L’approvazio-ne dell’istanza presentata contestualmente alla richiesta diautorizzazione all’esercizio dell’attività è, comunque, subordi-nata al previo rilascio della stessa.

5. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficien-te la COVIPprocede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevi-mento della stessa, i necessari elementi integrativi e il terminedi cui al comma 4 è interrotto. Il termine decorre nuovamentedalla data del completamento o della regolarizzazione dell’i-stanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervenganoalla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento dellarichiesta; in caso contrario l’istanza si intende revocata. Il ter-mine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia allaCOVIP nuova documentazione integrativa o modificativa diquella inizialmente trasmessa.

6. Il termine di cui al comma 4 è sospeso qualora laCOVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda informazioni

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tre mesi dalla sua ricezione, qualora la COVIPabbia motivo diritenere che la struttura amministrativa o la situazione finan-ziaria del fondo, ovvero l’onorabilità o professionalità deicomponenti degli organi di amministrazione e controllo o delresponsabile siano compatibili con le operazioni proposte nel-lo Stato membro ospitante. In caso contrario, la COVIPportaa conoscenza del fondo le ragioni ostative rilevate affinché lostesso non ponga in essere l’attività transfrontaliera oggettodella comunicazione e ne dà, se del caso, comunicazioneall’Autorità dello Stato membro ospitante.

6. La COVIPdà comunicazione al fondo dell’avvenuta tra-smissione della scheda di cui al comma 4 all’Autorità delloStato membro ospitante e della data di trasmissione.

7. Qualora le disposizioni indicate nell’art. 15–bis, commi6 e 7, del decreto n. 252 del 2005 siano trasmesse alla COVIPdall’Autorità competente dello Stato membro ospitante, laCOVIP ne dà comunicazione al fondo. A decorrere dalla datadi ricezione di tali informazioni, ovvero, in assenza, decorsidue mesi dalla data in cui l’Autorità dello Stato membro ospi-tante ha ricevuto da parte della COVIPla scheda di cui al com-ma 4, il fondo pensione può iniziare l’attività a favore del sog-getto interessato.

8. Qualora l’Autorità dello Stato membro ospitante non tra-smetta le informazioni indicate nell’art. 15–bis, commi 6 e 7,del decreto n. 252 del 2005, ovvero informi la COVIPche l’at-tività transfrontaliera risulti incompatibile con le disposizioninazionali in materia di diritto della sicurezza sociale e di dirit-to del lavoro, ovvero che l’attività non sia ritenuta di naturatransfrontaliera, la COVIPne dà comunicazione al fondo.

Sezione VIINORME FINALI

Ar t. 42.Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. Le unità organizzative responsabili delle istruttorie deiprocedimenti di cui alle Sezione I, II, III, IV, V e VI del pre-sente Regolamento sono le rispettive Direzioni di vigilanza

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3. Alla comunicazione è allegata una scheda riepilogativacontenente le informazioni di seguito elencate:

a) estremi identificativi del fondo, sua natura giuridica,numero di iscrizione all’Albo COVIP, contatti telefonici, fax eposta elettronica, sito web;

b) numero complessivo, alla data più recente, degli iscrittie beneficiari, distinguendo il numero

di quelli relativi a pregresse adesioni transfrontaliere;c) elenco degli Stati nei quali il fondo è operativo;d) modalità gestionali (gestione diretta o convenzionata);e) nazionalità della banca depositaria;f) Stato membro in cui intende operare;g) elenco degli altri Stati coinvolti nella medesima notifica;h) nome, indirizzo e riferimenti (contatti telefonici, fax e

posta elettronica, sito web) del datoredi lavoro interessato e categorie di lavoratori ai quali ci si

intende rivolgere;i) nome e indirizzo e riferimenti (contatti telefonici, fax e

posta elettronica, sito web) del rappresentantedel fondo nello Stato membro ospitante (eventuale);l) modalità di adesione;m) numero di potenziali aderenti nello Stato ospitante;n) regime della forma pensionistica, tipologia dello schema

e delle prestazioni offerte, nonchécondizioni e modalità per l’erogazione delle stesse;o) eventuali garanzie e prestazioni accessorie offerte;p) contribuzioni previste a carico del datore di lavoro o del

lavoratore;q) soggetto tenuto a erogare le prestazioni in forma di ren-

dita.

4. Una copia della medesima scheda, redatta nella linguadello Stato membro in cui si intende operare ovvero nella lin-gua concordata dalla COVIPcon l’Autorità dello Stato mem-bro ospitante, è inoltrata alla COVIPsecondo le modalità daquesta indicate entro 30 giorni dal ricevimento della comuni-cazione.

5. La scheda di cui al comma 4 è trasmessa dalla COVIPall’Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, entro

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competenti con riguardo a ciascuna delle forme pensionistichecomplementari. L’articolazione delle Direzioni e le competen-ze delle stesse sono riportate sul sito Internet della COVIP(www.covip.it).

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsa-bile della Direzione di vigilanza competente o altro dipenden-te dallo stesso designato.

Ar t. 43.Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sitodella COVIP.

2. Lo stesso entra in vigore il 1° ottobre 2010.3. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono

abrogati il Regolamento COVIPsulle procedure per l’autoriz-zazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensione, adottatocon deliberazione del 22 maggio 2001, i Regolamenti COVIP,adottati con deliberazione del 4 dicembre 2003, recanti le pro-cedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensionenegoziali e alle convenzioni di cui all’art. 6 del decreto legi-slativo 21 aprile 1993 n. 124, le procedure relative alle modi-fiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti e le procedurerelative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione preesi-stenti e il Regolamento COVIP, adottato con deliberazione del30 novembre 2006, relativo alle procedure relative agli ade-guamenti delle forme pensionistiche complementari al decre-to n.252 del 2005.

4. Il presente Regolamento non si applica ai procedimentigià iniziati alla data della sua entrata in vigore, per i quali con-tinuano ad applicarsi i Regolamenti previgenti.

Il Presidente: Finocchiaro

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PREFAZIONE 5

1. ORIGINE E NATURA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENT ARE 11

1.2 Pluralismo delle fonti istitutive 11

2. SOGGETTI COPERTI DALLA PREVIDENZA COMPLEMENT ARE 13

3. NATURA RETRIBUTIV A O PREVIDENZIALE

DELLA PREVIDENZA COMPLEMENT ARE: TESI A CONFRONTO 15

3.1 Natura retributiva 15

3.2 Natura previdenziale 16

3.3 Conseguenze della tesi previdenziale 17

4. PRINCIPIO DI LIBER TÀ E VOLONTARIETÀ

DELLA PREVIDENZA COMPLEMENT ARE 18

5. TIPOLOGIE DI FONDI 20

5.1 Struttura giuridica e disciplina dei fondi 20

5.2 Disciplina dell'attività dei fondi 20

5.3 Forme collettive e forme individuali 21

5.4 Piani individuali pensionistici 21

5.5 Fondi chiusi e aperti 23

5.6 Il sistema di controllo sui Fondi - LACOVIP 23

6. ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENT ARE 25

6.1 Modalità di adesione 26

6.2 Obblighi di informazione 27

6.3 Adesione tacita 27

INDICE

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12. PREVIDENZA COMPLEMENT ARE E LAVOROSOMMINISTRA TO:

UN BINOMIO NECESSARIO 66

Appendice normativa 71

DECRETO LEGISLA TIV O

5 dicembre 2005, n. 252 73

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE del 15 luglio 2010 138

6.4 Oggetto del conferimento 27

6.5 Destinazione del TFR conferito 28

6.6 Investimento dei contributi versati 29

6.7 Reversibilità ed irreversibilità dell'adesione 30

6.8 Vecchi iscritti 31

6.9 Principio di autosufficienza 31

6.10 FondInps 32

7. ANTICIP AZIONI, TRASFERIMENTI E RISCA TTO 34

7.1 Il Principio di stabilità del rapporto pensionistico complementare 34

7.2 Anticipazioni 34

7.3 Riscatto delle posizioni individuali 36

7.4 Trasferimento delle posizioni individuali 37

8. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI 39

8.1 Requisiti per l'accesso alle prestazioni 39

8.2 Indisponibilità e inviolabilità delle prestazioni 40

8.3 Contribuzione definita e prestazione definita 40

8.4 Tipologie di prestazioni 41

8.5 Modalità di erogazione delle prestazioni 41

9. IL FONDO TESORERIA INPS 43

9.1 L'istituzione del Fondo Tesoreria 43

9.2 Natura dei versamenti operati al Fondo Tesoreria 43

9.3 Criteri di computo dell'organico 44

9.4 Principio dell'automaticità delle prestazioni 44

9.5 Regime applicabile al TFR versato al Fondo Tesoreria 44

10. INCENTIVI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENT ARE 46

10.1 Trattamento fiscale dei contributi 46

10.2 Trattamento fiscale dei rendimenti 47

10.3 Trattamento fiscale delle prestazioni 47

10.4 Misure compensative per le imprese 47

11. EUROPA E PREVIDENZA INTEGRA TIVA 49

11.1 Autorità di Vigilanza comunitaria 51

11.2 Cosa prevede il Regolamento Covip 53

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Cos’è e a cosa serve la flessibilità? Questa era probabilmente la domanda che si poneva il

nostro legislatore all’inizio degli anni novanta quando, all’indomani della bolla economica e del-

le facili spese che avevano caratterizzato gli anni ottanta, il tessuto produttivo italiano iniziava a

doversi confrontare con una realtà ben diversa, fatta di cali del fatturato, magazzini che incomin-

ciavano a riempirsi di merce prodotta e non venduta, primi cenni di invasione da parte di concor-

renti esteri che introducevano nel nostro Paese un nuovo modo di intendere il lavoro come ele-

mento dinamico teso al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei sistemi produttivi, il tut-

to in una rinnovata idea di competitività. [...]

(dalla prefazione)

A tredici anni dalla apertura del nostro legislatore al lavoro interinale con il “pacchetto Treu”

e a sette anni dall’introduzione della somministrazione di lavoro con la “legge Biagi”, il lavoro

tramite agenzia è ancora largamente sottoutilizzato in Italia, specie se ci confrontiamo con i nostri

vicini europei. Fra le cause di questa arretratezza nell’utilizzo di uno strumento che coniuga così

efficacemente le esigenze di flessibilità dell’impresa con una forte tutela del lavoro, c’è una

obbiettiva difficoltà nel districarsi fra le leggi e gli orientamenti giurisprudenziali che regolano

istituti sedimentati nel tempo e che, talvolta, sembrano sovrapporsi e confondersi l’uno con l’al-

tro. Somministrazione, appalti, outsourcing, distacchi temporanei e altre forme di flessibilità

meno definite finiscono con il mettere chi gestisce le risorse umane in un ginepraio di regole,

deroghe e prassi dalle quali è sempre più difficile orientarsi. (dalla prefazione)

per maggiori informazionihttp://www.alleanzalavoro.org

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Finito di stampare nel mese di gennaio 2011dalla STR Press srl

via Carpi, 19 – 00040 Pomezia (Roma)