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Doc. No. 12-104-H1 Rev. 0–MAGGIO 2012 Centrale Solare di Fiumesanto Srl Impianto Fotovoltaico Studio di Impatto Fiumesanto 6 Ambientale Quadro di Riferimento Programmatico

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Doc. No. 12-104-H1 Rev. 0–MAGGIO 2012

Centrale Solare di Fiumesanto Srl Impianto Fotovoltaico Studio di Impatto Fiumesanto 6 Ambientale Quadro di Riferimento Programmatico

Doc. No. 12-104-H1 Rev. 0 - Maggio 2012

Centrale Solare di Fiumesanto Srl Pag. i Impianto Fotovoltaico Fiumesanto 6 Studio di Impatto Ambientale, Quadro di Riferimento Programmatico

INDICE

Pagina ELENCO DELLE TABELLE IV 

ELENCO DELLE FIGURE IV 

ELENCO DELLE FIGURE IN ALLEGATO V 

1  INTRODUZIONE 1 

2  SETTORE ENERGIA 3 

2.1  LINEE GUIDA PER L’AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI 3 

2.1.1  Linee Guida Nazionali 3 

2.1.2  Linee Guida Regionali 4 

2.2  PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR) 6 

2.2.1  Contenuti ed Obiettivi 7 

2.2.2  Relazioni con il Progetto 8 

2.3  LINEAMENTI DI POLITICA ENERGETICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI 10 

3  PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (PRT) 11 

3.1  CONTENUTI ED OBIETTIVI 11 

3.2  RELAZIONI CON IL PROGETTO 12 

4  SETTORE RIFIUTI E ATTIVITÀ ESTRATTIVE 16 

4.1  PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 16 

4.1.1  Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani 16 

4.1.2  Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Piano di Bonifica dei Siti Inquinati 21 

4.2  PIANO PROVINCIALE DEI RIFIUTI (PROVINCIA DI SASSARI) 24 

4.3  PIANO REGIONALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PRAE) 24 

4.3.1  Contenuti ed Obiettivi 25 

4.3.2  Relazioni con il Progetto 26 

5  PIANI DI SALVAGUARDIA E RISANAMENTO AMBIENTALE 27 

5.1  PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) 27 

5.1.1  Contenuti ed Obiettivi 27 

5.1.2  Relazione con il Progetto 28 

5.2  PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA 31 

5.2.1  Contenuti ed Obiettivi del Piano 31 

5.2.2  Relazioni con il Progetto 32 

5.3  PIANO DI PREVENZIONE, CONSERVAZIONE E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE 33 

5.3.1  Contenuti ed Obiettivi 33 

5.3.2  Relazioni con il Progetto 33 

6  PIANIFICAZIONE DI BACINO E VINCOLO IDROGEOLOGICO 36 

6.1  PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 36 

6.1.1  Contenuti ed Obiettivi 36 

6.1.2  Relazioni con in Progetto 37 

6.2  AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (REGIO DECRETO LEGGE NO. 3267 DEL 30 DICEMBRE 1923) 38 

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INDICE (Continuazione)

Pagina 6.2.1  Disposizioni Inerenti il Vincolo Idrogeologico 38 

6.2.2  Relazioni con il Progetto 39 

7  AREE NATURALI SOGGETTE A TUTELA 41 

7.1  SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE 41 

7.1.1  Classificazione delle Aree Naturali Protette 41 

7.1.2  Relazione con il Progetto 41 

7.2  RETE NATURA 2000 42 

7.2.1  Normativa Comunitaria e Nazionale 42 

7.2.2  Normativa Regionale 44 

7.2.3  Relazioni con il Progetto 44 

7.3  IMPORTANT BIRD AREAS 44 

8  AREE VINCOLATE AI SENSI DEL D.LGS 42/04 E S.M.I. 46 

8.1  CONTENUTI ED OBIETTIVI 46 

8.2  RELAZIONI CON IL PROGETTO 48 

9  PIANO FORESTALE AMBIENTALE REGIONALE (PFAR) 50 

9.1  CONTENUTI ED OBIETTIVI 50 

9.2  RELAZIONI CON IL PROGETTO 51 

10  PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOCIO ECONOMICA 54 

10.1 POR FESR 2007-2013 (PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE) 54 

10.1.1 Contenuti ed Obiettivi 54 

10.1.2 Relazioni con il Progetto 54 

10.2 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013 55 

10.2.1 Contenuti ed Obiettivi 55 

10.2.2 Relazioni con il Progetto 56 

10.3 PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (PRS) 57 

10.3.1 Contenuti ed Obiettivi 57 

10.3.2 Relazioni con il Progetto 57 

11  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 58 

11.1 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 58 

11.1.1 Contenuti ed Obiettivi 58 

11.1.2 Relazioni con il Progetto 59 

11.2 PIANO URBANISTICO PROVINCIALE – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (PUP-PTC) DELLE PROVINCE DI SASSARI E DI OLBIA TEMPIO 67 

11.2.1 Contenuti ed Obiettivi 67 

11.2.2 Relazioni con il Progetto 68 

11.3 PIANO REGOLATORE TERRITORIALE (PRT) DELL’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE (ASI) DI SASSARI – PORTO TORRES - ALGHERO 70 

11.3.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano 70 

11.3.2 Relazioni con il Progetto 70 

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INDICE (Continuazione)

Pagina 11.4 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC) DI PORTO TORRES 71 

11.4.1 Contenuti ed Obiettivi 72 

11.4.2 Relazioni con il Progetto 72 

RIFERIMENTI

SITI WEB

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ELENCO DELLE TABELLE

Tabella No. Pagina

Tabella 7.1: Aree Naturali Protette – Relazioni con il Progetto 42 

Tabella 7.2: Rete Natura 2000 – Riferimenti Normativa Nazionale 43 

Tabella 7.3: Rete Natura 2000 – Relazioni con il Progetto 44 

Tabella 7.4: Siti Rete Natura 2000 nell’Area di Interesse 45 

Tabella 11.1: PPR “Ambito di Paesaggio Costiero No. 14 “Golfo dell’Asinara” - Relazioni con il Progetto 60 

ELENCO DELLE FIGURE

Figura No. Pagina

Figura 2.a: PEAR - Distribuzione dei Valori Medi Annui (kWh/m2) della Radiazione Solare in Sardegna 9 

Figura 3.a: PRT – Struttura Nodo-Regione 13 

Figura 4.a: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Dotazione Impiantistica della Filiera del Rifiuto Residuale 19 

Figura 4.b: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Dotazione Impiantistica della Filiera del Recupero 19 

Figura 4.c: SIN “Aree Industriali di Porto Torres” 23 

Figura 5.a: PTA – Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O.) 28 

Figura 5.b: Piano di Prevenzione, Conservazione e Risanamento della Qualità dell’Aria - Agglomerati e Zone per la Protezione della Salute Umana e degli Ecosistemi 34 

Figura 6.a: PAI – Sub Bacini Idrografici 37 

Figura 6.b: PAI – Aree a Pericolosità Idraulica e Geomorfologica 38 

Figura 6.c: Aree Soggette a Vincolo Idrogeologico 39 

Figura 9.a: PFAR – Distretti Forestali 52 

Figura 11.a: PPR – Ambiti di Paesaggio Costieri 60 

Figura 11.b: Pup-Ptc, Ecologie Elementari e Complesse 68 

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ELENCO DELLE FIGURE IN ALLEGATO

Figura No. Titolo

Figura 1.1 Inquadramento Territoriale

Figura 1.2 Localizzazione dell’Impianto Fotovoltaico Fiumesanto 6

Figura 4.1 PRAE, Aree con Presenza di Attività Estrattive

Figura 5.1 PTA, Unità Idrografica Omogenea (UIO) - Mannu di Porto Torres

Figura 5.2 PTA, Aree Sensibili e Aree Vulnerabili da Nitrati

Figura 7.1 Aree Naturali Protette

Figura 7.2. Rete Natura 2000 e IBA

Figura 8.1 Beni Vincolati (D.Lgs 42/04 e s.m.i.)

Figura 11.1 PPR, Ambito Costiero No. 14 “Golfo dell’Asinara”

Figura 11.2 PRT del CIP di Sassari, Zonizzazione Aree Industriale di Porto Torres

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D'APPOLONIA S.p.A. Via San Nazaro, 19 - 16145 Genova, Italia

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RAPPORTO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FIUMESANTO 6

1 INTRODUZIONE La società Centrale Solare di Fiumesanto S.r.l. ha in progetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza massima di picco pari a 4,427.64 kWp da realizzarsi nella Provincia di Sassari in Comune di Porto Torres (Località Biunisi).

L’area di intervento ricade all’interno dell’area di competenza del Consorzio Industriale Provinciale (CIP) di Sassari.

L’intervento prevede l’installazione dell’impianto su una superficie di circa 10.9 ha suddivisi in 2 aree di impianto:

FS6A, di circa 6.7 ha a sua volta suddivisa nei sottocampi A, B, e C;

FS6B, di circa 4.2 ha a sua volta suddivisa nei sottocampi D ed E.

Nel complesso l’impianto prevede l’installazione di:

18,072 moduli fotovoltaici in silicio policristallino da 245 Wp;

5 inverter:

2 da 760 kWp,

3 da 800 kWp,

cavidotto interrato (circa 220 m) in Media Tensione (MT) a 15 kV per la connessione al punto di consegna.

I moduli fotovoltaici saranno installati su una struttura di sostegno con piano ad orientamento azimutale di 180° Sud (inseguimento monoassiale con bascula Est-Ovest) così da consentire un costante allineamento con il percorso del sole (da Est a Ovest) ed ottimizzare il rendimento della centrale fotovoltaica nell’intero anno.

L’inquadramento territoriale dell’impianto in scala 1:100,000 è riportato in Figura 1.1; in Figura 1.2è riportata localizzazione dell’impianto su Carta Tecnica Regionale in scala 1:25,000.

Con riferimento al progetto in esame come sopra definito, il presente documento costituisce il Quadro di Riferimento Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) predisposto ai sensi dell’Articolo 4 del DPCM 27 Dicembre 1988 e fornisce gli elementi conoscitivi necessari all’individuazione delle possibili relazioni tra l’opera a progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Nella presente sezione dello SIA, vengono sintetizzati i contenuti e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione di interesse con particolare riferimento a quelli che, per la tipologia, l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto proposto, hanno maggior pertinenza con il progetto.

In sintesi, si è proceduto all’esame dei principali documenti di carattere nazionale, regionale e locale con riferimento ai settori di seguito indicati:

Settore Energia (Capitolo 2):

Linee Guida per l’Autorizzazione di Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili,

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Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Sardegna (PEAR),

Lineamenti di Politica Energetica della Provincia di Sassari;

Piano Regionale dei Trasporti (PRT) (Capitolo 3);

Settore Rifiuti ed Attività estrattive (Capitolo 4):

Piano Regionale dei Rifiuti,

Piano Provinciale dei Rifiuti (Provincia di Sassari),

Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE);

Piani di Salvaguardia e Risanamento Ambientale (Capitolo 5):

Piano di Tutela delle Acque (PTA),

Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna,

Piano di Prevenzione, Conservazione e Risanamento della Qualità dell’Aria Ambiente,

Pianificazione di Bacino e Vincolo Idrogeologico (Capitolo 6):

Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI),

Aree Soggette a Vincolo Idrogeologico (Regio Decreto Legge No. 3267 del 30 Dicembre 1923);

Aree Naturali Soggette a Tutela (Capitolo 7):

Sistema delle Aree Protette,

Rete Natura 2000,

Important Bird Areas (IBA);

Aree Vincolate ai Sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i. (Capitolo 8);

Piano Forestale Ambientale regionale (PFAR) (Capitolo 9)

Pianificazione e Programmazione Socio – Economica (Capitolo 10):

POR-Fesr 2007-2013 Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,

Programma di Sviluppo Rurale (PSR)2007-2013,

Programma Regionale di Sviluppo (PRS);

Pianificazione Territoriale e Urbanistica (Capitolo 11):

Piano Paesaggistico Regionale (PPR),

Piano Urbanistico Provinciale – Piano Territoriale di Coordinamento (PUP-Ptc) delle Province di Sassari e di Olbia Tempio,

Piano Regolatore Territoriale (PRT) dell’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Sassari – Porto Torres – Alghero,

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) del Comune di Porto Torres.

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2 SETTORE ENERGIA

2.1 LINEE GUIDA PER L’AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

2.1.1 Linee Guida Nazionali

A livello nazionale, con il Decreto Legislativo No. 387 del 29 Dicembre 2003, venivano recepite le indicazioni della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili facendo proprie le seguenti finalità:

promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali (l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili),

concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;

favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

Il D.Lgs No. 387/2003 all’Art. 12 riporta che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, evidenziando la necessità di approvare delle le Linee Guida Nazionali per lo svolgimento del procedimento autorizzativo degli impianti da fonti energetiche rinnovabili. Tali Linee Guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali Linee Guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

Le Linee Guida previste dall’Art. 12 del D.Lgs No. 387/2003 sono state quindi predisposte ed approvate con Decreto Ministeriale del 10 Settembre 2010. Quest’ultimo documento (alla parte IV), tra i criteri generali per l’inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio segnala quale elemento“positivo” di valutazione il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield) tra cui: siti industriali, cave, discariche e siti contaminati. Oltre a ciò il DM prevede che le Regioni possano procedere ad individuare aree e siti “non idonei” all’installazione di specifiche tipologie di impianti . In Tal senso l’Allegato 3 riporta i criteri per l’individuazione delle “aree non idonee”; tra i criteri generali è segnalato quanto segue:

le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;

l’'individuazioni delle aree e dei siti non idonei non deve configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;

nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area.

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2.1.2 Linee Guida Regionali

2.1.2.1 Contenuti delle Linee Guida

A livello Regionale, quanto previsto dalle disposizioni nazionali è stato recepito con l’emanazione della DGR No. 27/16 del 1 Giugno 2011 avente per oggetto“Linee guida attuative del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, - Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Modifica della Delib.G.R. No. 25/40 del 1° luglio 2010”.

Con la DGR No. 27/16 del 1 Giugno 2011 si è proceduto all’individuazione delle aree e dei siti non idonei per gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, di potenza superiore a 3 KWp, tenendo conto delle peculiarità del territorio regionale, e cercando, nel contempo, di conciliare le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili.

Il percorso di individuazione delle aree “non idonee” ha anche tenuto conto delle esperienze pregresse dovute alle criticità emerse in fase istruttoria di istanze di impianti fotovoltaici presentate agli uffici dell’amministrazione regionale e dei precedenti atti di indirizzo della Giunta sulla materia, contenuti nelle Deliberazioni No. 28/56 del 26 Luglio 2007, No. 30/2 del 23 Maggio 2008, No. 59/12 del 29 Ottobre 2008, No. 3/17 del 16 Gennaio 2009 che, per le sole parti riguardanti gli impianti fotovoltaici, sono state sostituite dalla deliberazione in esame.

Sulla base di quanto sopra espresso, a livello regionale è stato predisposto il documento denominato “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al Decreto Ministeriale del 10 Settembre 2010” che costituisce l’Allegato B alla DGR No. 27/16 del 2011.

Il documento succitato (Allegato B alla DGR No. 27/16 del 2011) individua, per mezzo di una tabella sinottica, una lista di aree particolarmente sensibili e vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio dovute alla installazione di impianti fotovoltaici su suolo. Per ogni area non idonea così identificata, viene riportata la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati.

L’Allegato B, nell’ultima tabella, fornisce inoltre l’indicazione delle “aree brownfield” definite delle Linee Guida nazionali come “aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati”. Tali zone rappresentano aree preferenziali dove realizzare gli impianti fotovoltaici su suolo e la cui occupazione a tale scopo costituisce di per sé un elemento per la valutazione positiva del progetto.

Nello specifico per le “aree brownfield” definite “industriali, artigianali, di servizio”, è ritenuto di dover stabilire quale limite per l’utilizzo di territorio industriale, il 10% della superficie totale dell’area industriale.

Gli Enti di gestione o comunque territorialmente competenti per tali aree (es. Comune o Consorzio Industriale) prevedono, con propri atti, i criteri per le attribuzioni delle superfici disponibili alla installazione degli impianti.

Il parere dei suddetti Enti, che esprima anche la conformità circa il rispetto dei suddetti criteri, è comunque vincolante per il rilascio dell’’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto.

Doc. No. 12-104-H1 Rev. 0 - Maggio 2012

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Le aree particolarmente sensibili individuate sono:

i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’Art. 136 dello stesso decreto legislativo;

zone all’interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;

zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;

aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all’articolo 12, comma 2,lettere a) e b) della Legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;

zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;

aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria “SIC”) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale “ZPS”);

important Bird Areas (IBA);

aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di leggere regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali(Berna, Bonn, Parigi,Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie(79/409/CEE e 92/43/CEE),specie rare, endemiche,vulnerabili, a rischio di estinzione;

aree agricole interessate da produzioni agricolo alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all’Art. 12, Comma 7, del D.Lgs. 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un’elevata capacità d’uso del suolo(terreni classificati nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo);

zone individuate ai sensi dell’Art. 142 del D.Lgs 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

Tra le aree, definite genericamente “brownfield”, che costituiscono aree preferenziali dove realizzare gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, si segnalano:

area industriale, artigianale, di servizio (aree industriali gestite dai Consorzi Industriali Provinciali e le Aree Z.I.I.R, aree definite G dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, ecc.);

area di discarica;

area estrattiva di prima o seconda categoria.

Doc. No. 12-104-H1 Rev. 0 - Maggio 2012

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2.1.2.2 Relazioni con il Progetto

Sulla base di quanto riportato al precedente paragrafo e delle informazioni raccolte nella predisposizione del presente SIA, si evidenzia che l’impianto fotovoltaico in esame sarà localizzato:

in adiacenza ad una strada a valenza paesaggistica;

in adiacenza ad “Aree Naturali e Subnaturali” come definite dal PPR ed al contempo identificate come aree boscate vincolate ai sensi dell’Art. 142 D.Lgs 42/04;

in terreni classificati come di possibile classe II (limitazioni d’uso moderate che riducono parzialmente la produttività o richiedono alcune pratiche conservative) e IV (limitazioni severe che rendono i suoli generalmente non adatti alla coltivazione) secondo le indicazioni del Piano Urbanistico Provinciale-Piano Territoriale di Coordinamento (PUP-Ptc) della Provincia di Sassari;

nelle alle aree di competenza del Consorzio Industriale Provinciale (CIP) di Sassari.

Per quanto riguarda la presenza della strada a valenza paesaggistica, l’Allegato B alla DGR No. 27/16 del 2011 segnala che la presenza di tali strade “non comporta una identificazione a priori di area non idonea ma suggerisce un livello di attenzione e di criticità per gli impianti che risultano adiacenti a tali elementi connettivi a specifica valenza paesaggistica e panoramica”. In tal senso si evidenzia che l’impianto in esame sarà realizzato nelle aree di competenza del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari e che la valutazione dell’inserimento nel paesaggio ha evidenziato un impatto accettabile (si veda quanto riportato al Capitolo 10 del Quadro di Riferimento Ambientale; Doc. No. 12-104-H3).

In riferimento alla presenza delle Aree Naturali e Subnaturali (come individuate dal PPR) e delle Aree Boscate (come definite dal D.Lgs 42/04) si evidenzia che tali aree non saranno interessate e alterate dagli elementi impiantistici (moduli fotovoltaici, cabine elettriche, connessioni elettriche) e dalle opere di viabilità interna previsti dal progetto.

Per quanto attiene alle aree “non idonee” in quanto classificate con capacità d’uso del suolo nella prima e seconda classe, l’Allegato B riporta che “l’utilizzo di tali aree per l’installazione di impianti di media/grande taglia, comporterebbe l’occupazione di suoli caratterizzati da buona fertilità, per un vincolo temporale di circa 25-30 anni, senza escludere una potenziale perdita della capacità produttiva dei suoli medesimi”. Non avendo un’indicazione di dettaglio relativa alla Capacità di Uso del Suolo si può comunque evidenziare che le aree di impianto, attualmente destinate alla coltivazione di specie erbacee (specie foraggere), presentano una pietrosità superficiale che ne limita il suo utilizzo agronomico.

In ultima analisi si evidenzia che l’impianto sarà realizzato totalmente in un area definita come preferenziale per la realizzazione degli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo in quanto ricadente all’interno del perimetro Consorzio Industriale Provinciale (CIP) di Sassari.

2.2 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR)

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale No. 34/13 del 2 Agosto 2006 ed attualmente è in fase di VAS (Valutazione Ambientale Strategica). Si evidenzia che, alla luce delle modifiche intercorse negli ultimi anni in materia di localizzazione degli impianti da energie rinnovabili, il Piano dovrà risultare allineato sia alla normativa regionale specifica (si veda quanto riportato al

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precedente paragrafo) sia agli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale (si veda il Paragrafo 11.1).

2.2.1 Contenuti ed Obiettivi

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) ha lo scopo di prevedere lo sviluppo del sistema energetico in condizioni dinamiche: infatti le norme dell’Unione Europea e del Governo italiano sono in continuo cambiamento, così pure le condizioni economiche internazionali nel determinare la dinamica dei prezzi, evoluzione da tenere in considerazione nel momento della programmazione.

La peculiarità della Regione Sardegna, sistema semi-chiuso, non dotato del metano e delle grandi infrastrutture energetiche, con la necessità di una riserva dell’80% della potenza di punta, comporta un tempo di assestamento lungo per arrivare allo stato di sistema energetico equilibrato.

Date queste specificità, il PEAR si identifica come uno strumento flessibile che definisce priorità e ipotizza scenari nuovi in materia di compatibilità ambientale degli impianti energetici basati sulla utilizzazione delle migliori tecnologie e sulle possibili evoluzioni del contesto normativo nazionale e europeo.

I principali obiettivi del PEAR sono sintetizzati nel seguito:

stabilità e sicurezza della rete. Uno degli obiettivi strategici che con il PEAR si intende perseguire è relativo al rafforzamento delle infrastrutture energetiche della Sardegna. L’azione del Governo Regionale intende agevolare, per quanto di sua competenza, una interconnessione strutturale più solida della Sardegna con le Reti Transeuropee dell’Energia;

il sistema energetico funzionale all’apparato produttivo. La struttura produttiva di base esistente in Sardegna deve essere preservata e migliorata sia per le implicazioni ambientali sia per le prospettive dei posti di lavoro; pertanto il Sistema Energetico Regionale deve essere proporzionato in modo da fornire al sistema industriale esistente l’energia a costi adeguati a conseguire la competitività internazionale, tenendo conto che i fabbisogni energetici nei diversi settori variano in funzione del mercato e delle tendenze di crescita dei diversi settori;

la tutela ambientale. La Regione, in armonia con il contesto dell’Europa e dell’Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, pertanto gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l’alterazione ambientale. In coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, devono essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR);

le strutture delle reti dell’energia. Il Sistema Energetico Regionale della Sardegna è quasi isolato dal punto di vista strutturale e per il futuro sono comunque previsti nuovi collegamenti;

la diversificazione delle fonti energetiche. La necessità di assicurare un approvvigionamento energetico efficiente richiede di diversificare le fonti energetiche. Il PEAR individua un equilibrato mix di fonti che tenga conto delle esigenze del consumo, delle compatibilità ambientali e dello sviluppo di nuove fonti e nuove tecnologie. In tal senso risulta strategico investire nelle fonti rinnovabili per un approvvigionamento sicuro,

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un ambiente migliore e una maggiore efficienza e competitività in settori ad alta innovazione.

2.2.2 Relazioni con il Progetto

Con particolare riferimento alle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) il PEAR, in relazione al tema dello sviluppo della generazione elettrica in Sardegna, evidenzia che “nel contesto europeo e italiano previsto dalla Direttiva 2001/77/CE, anche la Sardegna può contribuire con le FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) al rispetto degli obiettivi posti dalla Direttiva per la duplice finalità di conseguire autonomia energetica e riduzione delle emissioni nocive; ciò è possibile perché in Sardegna le FER hanno una grande potenzialità energetica, ma bisogna sfruttare in modo equilibrato le diverse fonti rinnovabili in modo da limitare l’alterazione paesaggistica”.

Il PEAR inoltre, basandosi sulle analisi condotte sulle varie FER, riporta che “ciascuna delle fonti può dare in Sardegna, in via di ipotesi, un significativo contributo al conseguimento dell’obiettivo indicato dalla Direttiva 2001/77/CE pari per l’Italia al 22% della domanda elettrica interna”.

Per quanto concerne le “Proposte per lo Sviluppo del Comparto di Generazione Elettrica” il Piano sottolinea che “è necessario predisporre programmi e azioni per modificare e regolare la curva di carico, e non subirla come inevitabile”; in tal senso tra le “azioni di incentivazione e promozione possibili” è riportata la “diffusione dei pannelli solari termici e fotovoltaici”. In particolare per gli impianti fotovoltaici il PEAR prende anche in esame“la realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 1 MW che possono essere finanziati dalla recente normativa […]; purtroppo la potenza totale incentivata è per ora soltanto 100 MW per tutta l’Italia. Nel comparto di generazione elettrica si tiene conto solo degli impianti di taglia industriale, tuttavia gli impianti ad energia solare FV danno un contributo anche con la micro-generazione diffusa nel settore civile”.

Al Capitolo XIII, il Piano, al fine di fornire un’indicazione di massima sulle potenzialità di sviluppo dell’energia solare, riporta una mappa della radiazione globale media annua (si veda la successiva figura) basata sui dati della radiazione solare rilevati dalle stazioni meteorologiche del Servizio Agrometereologico Regionale (SAR) presenti in Sardegna.

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Figura 2.a: PEAR - Distribuzione dei Valori Medi Annui (kWh/m2) della Radiazione Solare in Sardegna

Dalla precedente figura è possibile riscontrare che l’area di interesse per il progetto in esame ricade in una zona con valori di radiazione solare compresi nell’intervallo 1,401-1,434 kWh/m2 tra quelli riscontrati.

Oltre alla distribuzione della radiazione il PEAR indica anche una serie di parametri utili per valutare l’idoneità di un sito per l’installazione di una centrale elettro-solare. In particolare, tra gli altri, sono riportati:

radiazione solare diretta al suolo. È la grandezza fondamentale che garantisce la produzione di energia durante il periodo di funzionamento dell’impianto;

ampiezza dell’area richiesta. L’esposizione più favorevole su base annua è quella N-S; orientazioni differenti possono essere tollerate qualora la configurazione geometrica del sito non consenta l’orientazione ottimale;

pendenza del terreno massima accettabile. La pendenza massima accettabile del terreno è dunque del 3%. Un’analisi ad hoc è comunque richiesta per pendenze superiori al 2% per il calcolo sia dell’influenza delle ombre proiettate da collettori adiacenti, in funzione dell’esposizione della falda, sia dell’entità di eventuali lavori di terrazzamento e movimentazione di terreno.

Il progetto in esame prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza di picco di circa 4.4MWp che contribuirà all’incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Si evidenzia inoltre che il progetto sarà realizzato in un’area con morfologia pianeggiante.

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Sulla base di quanto sopra riportato il progetto in esame risulta coerente con le indicazioni del PEAR.

2.3 LINEAMENTI DI POLITICA ENERGETICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI

L'uso razionale dell'energia è un presupposto imprescindibile per la salvaguardia della salute dell'intero Pianeta (Provincia di Sassari, sito web).

Gli Stati aderenti al Protocollo di Kyoto devono conseguire risultati importanti in termini di contenimento degli sprechi, impiegando gli strumenti di attuazione stabiliti dal Protocollo stesso.

Accanto all’azione a livello nazionale, Regioni e Province devono favorire lo sviluppo concreto di progetti ed interventi che possano aiutare il cambiamento necessario. Ragion per cui, in base agli Artt. 21 e 24 della LR No. 9 del 12 giugno 2006, alle Regioni viene affidata la potestà di pianificazione, mentre alle Province spetta il compito di redigere gli specifici programmi di intervento. Inoltre, sono attribuite alle Province le funzioni in materia di controllo del risparmio energetico e promozione dell'uso razionale dell'energia.

Le Amministrazioni provinciali sono investite dei compiti e delle funzioni di:

redazione, adozione e attuazione dei piani di intervento per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia;

rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici;

controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei Comuni con popolazione inferiore ai quarantamila abitanti;

adozione degli atti riguardanti reti locali di oleodotti, gasdotti e stoccaggio di energia, esclusi i giacimenti di metano;

individuazione di aree finalizzate alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;

provvedimenti che interessano un'unica Provincia relativi a:

gruppi elettrogeni;

realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 kV,

installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale,

installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili,

attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse,

controllo della rispondenza al progetto approvato dei lavori di riabilitazione ambientale, con riguardo alle sole attività estrattive a cielo aperto (eccettuate le competenze dei Comuni).

La realizzazione dell’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 non risulta in contrasto con gli indirizzi di futura programmazione di livello provinciale.

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3 PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (PRT) Con Deliberazione No. 33/40 del 2 Agosto 2007 la Giunta Regionale ha adottato lo schema preliminare del nuovo Piano Regionale dei Trasporti (PRT).

Con Deliberazione No. 66/23 del 27 Novembre 2008 è stata approvata la proposta definitiva del Piano in esame.

3.1 CONTENUTI ED OBIETTIVI

Il PRT costituisce lo strumento di pianificazione a medio e lungo termine della politica della Regione nei settori della mobilità aerea, marittima, viaria e ferroviaria e costituisce uno dei presupposti essenziali per una programmazione ed organizzazione unitaria del sistema dei trasporti della Regione Sardegna. (Regione Autonoma della Sardegna, sito web).

Il PRT è stato redatto seguendo un processo di attività che segue quello classico della pianificazione dei trasporti e si compone di tre fasi principali:

l’analisi della situazione attuale, in cui viene ricompressa anche la definizione degli obiettivi generali da perseguire;

la costruzione degli scenari futuri con annessi gli interventi previsti;

la simulazione e valutazione delle alternative e la proposta di piano.

La definizione degli obiettivi del PRT, scaturisce da una rilettura dei più importanti atti di politica dei trasporti esistenti, mentre lo stato attuale viene affrontato attraverso le analisi socio-economiche e territoriali, dell’offerta delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, della domanda di mobilità, dell’assetto istituzionale e organizzativo.

Nella seconda fase si è proceduto alla costruzione degli scenari futuri, articolati in scenari di non intervento e scenari di intervento. In ognuno degli scenari, per i quali verrà stabilito l’anno obiettivo comune (2021), vengono descritti gli scenari futuri dei sistemi esogeni (economico e territoriale) e di quello dei trasporti nelle sue articolazioni modali e funzionali.

Gli interventi sul sistema dei trasporti previsti nel PRT della Regione Sardegna devono garantire il diritto universale alla mobilità delle persone e delle merci, che si sostanzia nei seguenti obiettivi:

garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e per le merci che intendono spostarsi sulle relazioni sia interregionali (Sardegna/Continente) sia intraregionali (all’interno della Sardegna) al fine di conseguire ricadute anche di natura economica (migliorare la competitività delle imprese), territoriale (attrattività insediativa, riequilibrio verso l’interno, integrazione aree interne e versante costiero) e sociale (coesione, superamento dell’isolamento geografico dovuto all’insularità e dello spopolamento delle aree interne);

rendere più accessibile il sistema a tutte le categorie fisiche e sociali, ed in particolare alle fasce più deboli e marginali in qualsiasi parte del territorio siano localizzate;

assicurare elevata affidabilità e sicurezza al sistema;

assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, le emissioni inquinanti, gli impatti sul territorio specie in quei contesti di particolare pregio, paesistico ed ambientale e storico-architettonico (aree costiere e aree montane interne), in coerenza con il Piano Energetico Ambientale Regionale.

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contribuire a governare le trasformazioni legate ai riassetti territoriali, intervenendo, in combinazione con altre iniziative, sui fenomeni di migrazione insediativa, quali lo spopolamento delle aree interne e la deurbanizzazione delle due concentrazioni urbane di Cagliari e Sassari verso aree esterne economicamente ed ambientalmente più appetibili.

Il PRT sulla base degli scenari economici, territoriali e del sistema dei trasporti, in particolare per questi ultimi con riferimento ad una situazione di non intervento e di intervento, ha individuato gli interventi che costituiscono le proposte di Piano. L’anno a cui vengono riferite le previsioni finali e il progetto del nuovo assetto dei trasporti è il 2021, che pertanto viene ad assumere i connotati di anno “obiettivo”.

La strategia fondamentale su cui è basato lo scenario trasportistico futuro è quella che mira alla realizzazione di un assetto di rete e di servizi di trasporto che configuri la Sardegna come un’entità unitaria ed integrata che si pone nel panorama internazionale come un unico nodo fortemente interconnesso con l’esterno. E’ questo il modo per ribaltare il concetto di insularità-isolamento, facendone invece un punto di forza che, attraverso i collegamenti aerei e marittimi, può integrare la Regione Sardegna con le grandi direttrici e correnti di relazioni economiche-produttive e di domanda di livello nazionale, mediterraneo, europeo: “Il progetto di nodo-Regione”.

Progettare una nodo-Regione significa pertanto individuare un assetto di rete di collegamenti e servizi capace di soddisfare in modo efficiente la necessità di relazioni intraregionali e di accrescere la possibilità di sfruttare al meglio la centralità geografica nel Mediterraneo. Si tratta di un progetto trasportistico, infrastrutturale, organizzativo e gestionale, che valorizzi l’esistente attraverso il potenziamento dei nodi della maglia connettiva e del sistema dei servizi.

Lo scenario trasportistico d’intervento ha l’obiettivo di esplicitare l’impostazione con la quale i diversi interventi settoriali concorrono a costituire la proposta di Piano Regionale dei Trasporti. Nello specifico il Piano individua gli interventi futuri all’interno dei “progetti di sistema” relativi a:

sistema aereo;

sistema marittimo;

sistema stradale;

sistema ferroviario;

trasporto pubblico locale.

Il documento di Piano è così articolato:

Stato di Fatto, che riporta un’analisi della situazione generale delle diverse componenti del sistema dei trasporti (aereo, marittimo, viario, ferroviario e trasporto pubblico locale).

Scenari Futuri, in cui vengono sviluppate di ipotesi con relativi interventi per modalità di trasporto;

Rapporto di Sintesi, che riassume nell’insieme e per modalità i contenuti del Piano.

3.2 RELAZIONI CON IL PROGETTO

Nella seguente figura è riportato uno stralcio per l’area di interesse dello schema relativo struttura “Nodo-Regione” presentata dal PTR.

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Figura 3.a: PRT – Struttura Nodo-Regione

Dalla precedente figura si evince che l’area di interesse per il progetto ricade in una zona caratterizzata dalla presenza dell’abitato di Porto Torres individuato come “Centro di Smistamento e Distribuzione” in virtù della presenza del porto (industriale e turistico). Tale centro è collegato attraverso la rete stradale (principale e secondaria) e rami di interconnessione ferroviaria.

Sulla base di quanto sopra riportato, al fine di individuare le relazioni tra il progetto in esame e il PRT, si sono analizzati gli interventi individuati dal Piano relativamente al sistema marittimo, stradale e ferroviario.

Per quanto concerne il “Progetto del Sistema Marittimo” unitamente a quello aereo/aeroportuale, svolge un ruolo determinante nella realizzazione dello scenario di PRT.

Infatti, nel PRT i nodi portuali regionali sono chiamati a svolgere un ruolo strategico di "gates" di continuità delle direttrici di trasporto su cui insistono gli itinerari privilegiati di collegamento e le loro infrastrutture e servizi devono poter soddisfare sia le esigenze del trasporto merci che quelle del trasporto passeggeri. Il filo conduttore dell’approccio alla pianificazione dei servizi e delle infrastrutture è la creazione delle “Autostrade del Mare”, intendendo così sottolineare il loro ruolo centrale nel riequilibrio modale, attraverso lo spostamento di quote significative di traffico di autovetture e mezzi pesanti dalla strada verso i collegamenti via mare.

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In quest’ottica di stretta integrazione del ruolo e delle funzioni che i porti devono svolgere rispetto al trasporto merci ed a quello passeggeri, l’obiettivo del PRT si caratterizza per due aspetti, fra loro complementari:

rispetto alla movimentazione delle merci, i porti devono specializzarsi connotando le proprie dotazioni infrastrutturali, impiantistiche, organizzative e di servizio, su precisi target merceologici, di destinazione, di tipo di movimentazione e/o di nave. Tutto ciò in coerenza con l’obiettivo di attuare un reale sistema integrato di porti sardi che sia competitivo all’interno di un mercato mediterraneo in forte sviluppo e, contemporaneamente, possa garantire e accrescere l’accessibilità delle merci sarde verso i mercati nazionali, europei e mondiali;

rispetto al traffico passeggeri, occorre garantire che i diversi sistemi portuali regionali siano messi in condizione di accogliere in modo equilibrato, rispetto ai pesi insediativi, il flusso di domanda passeggeri Sardegna-Contintente.

Lo sviluppo di questo assetto integrato di infrastrutture e funzioni deve poter disporre:

di una regia regionale che definisca e garantisca, in una logica di sistema, i ruoli, le competenze, le funzioni e l’organizzazione qualificata (management, promozione, formazione, informazione) delle strutture dei porti sardi;

di infrastrutture adeguate (lato mare e lato terra);

di una nuova struttura di offerta di servizi di linea (passeggeri e merci).

Il PRT definisce l’assetto spaziale e funzionale del sistema portuale sardo, che si articola in 7 poli portuali che coprono omogeneamente il territorio isolano; per quanto attiene il polo di Porto Torres sono individuate le seguenti funzioni:

grande piattaforma logistico-industriale del Centro-Nord dell’Isola;

principale scalo dell’Isola per i collegamenti Ro-Ro misti nazionali con il porto di Genova e in prospettiva futura con Civitavecchia;

principale scalo dell’Isola per i collegamenti Ro-Ro misti internazionali con la Francia e in prospettiva futura con la Spagna;

porto crocieristico con sole funzioni di transito;

scalo per merci e container integrato con quelli dell’arco costiero ligure e del centro nord della Spagna, che soffrono di fenomeni di saturazione degli spazi;

scalo al servizio delle aree industriali contigue da localizzarsi nel porto industriale;

di scalo merci attrezzato, in particolare, per il trasferimento modale gomma/ferro e per il traghettamento di carri.

Per quanto concerne il “Progetto del Sistema Stradale” il PRT riporta che il sistema viario nel suo complesso è oggetto di un ampio processo di adeguamento e ammodernamento indirizzato in particolare verso:

il completamento e la riqualificazione degli archi del corridoio plurimodale Sardegna-Continente (rete fondamentale-asse insulare) per l’integrazione con le reti nazionale ed europea;

il consolidamento dell’attuale dotazione infrastrutturale che esalti e renda più netta la funzione reticolare (di macro e micro-accessibilità) del sistema dei collegamenti e delle relazioni con i nodi di interscambio con l’esterno.

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Il progetto del sistema stradale definito nel presente PRT, propone la realizzazione di un complesso di collegamenti viari di livello fondamentale, primario (I livello regionale) e secondario (II livello regionale) per:

il completamento degli archi del corridoio plurimodale Sardegna-Continente di integrazione nazionale ed europea;

la strutturazione delle connessioni tra i capoluoghi di Provincia e gli insediamenti residenziali e produttivi di più rilevante importanza regionale, nonché delle relazioni di integrazione fascia costiera-zone interne.

Per quanto riguarda gli interventi sugli altri livelli, il PRT individua una serie di itinerari da potenziare per i quali sarà necessario un approfondimento. Tra questi è segnalato il completamento dei collegamenti trasversali fra l’Anglona e la Gallura e di quelli longitudinali tra la Nurra e la Gallura. I primi interventi, in particolare, sono finalizzati a mettere in relazione i versanti nord-orientale e nord-occidentale dell’Isola migliorando i tempi di percorrenza e l’accessibilità. Infatti, in questo territorio, le due arterie stradali principali costituite dall’itinerario Porto Torres-Castelsardo-Santa Teresa (da completare) e Ploaghe-Tempio-Olbia) si sviluppano in direzione parallela fra loro, con un solo collegamento trasversale.

Relativamente al “Progetto del Sistema Ferroviario” il PRT attribuisce al modo "ferro" la funzione primaria e strategica di connessione delle otto province in rapporto ai nodi di scambio con l’esterno al fine di contribuire al miglioramento della mobilità interna alle delle Province stesse nei confronti dei sistemi urbani di riferimento. Tale funzione deve venire assolta, oltre che riqualificando i collegamenti dei rami secondari della rete, anche attraverso l’appropriato attrezzaggio di alcuni nodi-stazione per l’intermodalità ferro-gomma e il rinnovo sostanziale del materiale rotabile. Per quanto riguarda l’area di Porto Torres tra gli interventi relativi al Trasporto Pubblico Locale (TPL) il Piano evidenzia che per completare l’assetto dell’offerta di trasporto dell’area metropolitana di Sassari appaiono necessari alcuni interventi infrastrutturali quali la realizzazione della tratta di RFI Sassari-Porto Torres in linea metropolitana.

Il progetto in esame sarà realizzato in un’area prossima al porto di Porto Torres lungo la SP 57 di collegamento tra Porto Torres e Stintino. L’esercizio dell’impianto non prevede incrementi di traffico per l’area in esame.

Sulla base delle precedenti considerazioni la realizzazione dell’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 non risulta in contrasto con gli obiettivi e i progetti di sviluppo del PRT

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4 SETTORE RIFIUTI E ATTIVITÀ ESTRATTIVE

4.1 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è costituito da quattro principali sezioni:

Sezione rifiuti urbani, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale No. 73/7 del 20 Dicembre 2008;

Sezione del Piano dei rifiuti speciali approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 30 Aprile 2002, No. 13/34;

Piano Regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 29 Agosto 2002, No. 29/13;

Piano di Bonifica dei Siti Inquinati Rifiuti approvato dal Consiglio Provinciale con DCP No. 60 del 2 Dicembre 2004.

Nei seguenti paragrafi verranno analizzati in particolare la sezione relativa ai rifiuti urbani e il piano di bonifica dei siti inquinati.

4.1.1 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani è stato approvato con DGR No. 73/7 del 20 Dicembre 2008.

4.1.1.1 Contenuti ed Obiettivi

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani si incentra sul concetto di gestione integrata dei rifiuti, in accordo con i principi di sostenibilità ambientale espressi dalle direttive comunitarie, dal VI programma di azione comunitario per l’ambiente, recepiti dalla norma nazionale prima con il D.Lgs. No. 22/1997 e confermate dal D.Lgs No. 152/2006 e s.m.i..

In sintesi, si rileva che gli obiettivi fondamentali che il Piano si prefigge di conseguire, si possono ripartire in Obiettivi Strategico-Gestionali (OSG) e Obiettivi Ambientali (OA).

Fra gli obiettivi strategico-gestionali si possono annoverare:

delineare un sistema gestionale che dia garanzia di sostanziale autosufficienza. Il Piano si prefigge l’istituzione di un sistema gestionale che coniughi due livelli di gestione integrata, coordinati dall’Autorità d’ambito regionale:

una a livello provinciale per l’organizzazione secondo bacini ottimali (gli ambiti ottimali per la funzione associata) delle fasi di raccolta e trasporto dei materiali, nell’ambito della quale dovrà essere potenziata la corresponsabilità fra Provincia ed Enti locali attuatori,

una a livello regionale per la gestione del sistema del recupero e della filiera di trattamento/smaltimento del rifiuto residuale, atta a garantire l’autosufficienza della gestione integrata dei rifiuti, attraverso il consolidamento del sistema impiantistico;

garantire una gestione il più possibile unitaria dei rifiuti urbani. Con il conseguimento di un ATO (Ambito Territoriale Ottimale) unico, ci si prefigge di superare la frammentazione esistente nell’organizzazione e nella conduzione dei servizi di raccolta/trattamento/smaltimento, consentendo dimensioni gestionali degli stessi sufficientemente ampie e quindi idonee all’industrializzazione del sistema ed alla riduzione dei suoi costi;

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attuare politiche di pianificazione e strategie programmatorie coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti. La costituzione di un’Autorità d’Ambito unica permetterà di attuare politiche di pianificazione e di programmazione coordinate in tutto il territorio regionale sia per la filiera del recupero e del trattamento/smaltimento, sia per la fase di raccolta e trasporto dei rifiuti.

attuazione di campagne di sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulla gestione sostenibile dei rifiuti. Le esperienze di raccolte differenziate maturate in Sardegna, pur relative al momento a centri medio-piccoli, dimostrano che per sviluppare e consolidare le abitudini alla separazione dei rifiuti è indispensabile adottare efficaci e continue campagne di informazione e comunicazione. Al fine di garantire un completo coinvolgimento delle popolazioni sia nella fase di progettazione che di attivazione e mantenimento delle raccolte differenziate deve altresì essere privilegiata l’adozione dei processi di Agenda 21 e in generale di governance territoriale;

miglioramento della qualità, efficienza, efficacia e trasparenza dei servizi. Con il conseguimento di un’ATO unica ci si prefigge di superare la frammentazione esistente nella conduzione dei servizi di raccolta/trattamento/smaltimento, migliorando e razionalizzando gli stessi secondo standard di qualità adeguati alle esigenze degli utenti e tendendo ad un sistema contrattuale e tariffario uniforme ed equilibrato all’interno dell’ATO.

Fra gli obiettivi ambientali si riportano:

miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti. Il Piano persegue l’obiettivo del miglioramento delle complessive condizioni ambientali, sia a livello locale (ottimizzando dal punto di vista tecnico e gestionale la fase della raccolta) sia a livello globale (contraendo i trasporti, aumentando i quantitativi di materiali recuperati, ottimizzando la filiera del recupero di materia e di energia);

riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità. La prevenzione della produzione dei rifiuti coinvolge aspetti di più vasto respiro rispetto all’ottica meramente regionale (l’ampliamento della vita dei prodotti o la realizzazione di beni che intrinsecamente producano minori quantità di rifiuti a fine vita), ma anche aspetti (l’orientamento delle scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti) in merito al quale l’azione regionale, pur in modo indiretto, può essere altamente incisiva: la promozione, infatti, di modelli di servizi che richiedono la responsabilizzazione del singolo utente nel gestire in prima persona i rifiuti nel proprio ambito produttivo, permette di conseguire il risultato di innescare un circuito virtuoso che necessariamente coinvolge anche la scelta di beni a minore produzione di rifiuto;

implementazione delle raccolte differenziate. Il Piano della Regione Sardegna per la gestione dei rifiuti urbani assume come linea-guida cardine della propria articolazione la necessità di partire dalle raccolte differenziate dei rifiuti per programmare e gestire con efficienza ed efficacia tutte le successive operazioni di recupero, trattamento e smaltimento;

implementazione del recupero di materia;

valorizzazione energetica del non riciclabile. L’opzione della valorizzazione energetica del non riciclabile, peraltro da tempo in atto in Sardegna a seguito della pianificazione in materia dei rifiuti avviata già nel 1981, va mantenuta, completata e razionalizzata;

riduzione del flusso di rifiuti indifferenziati allo smaltimento in discarica;

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minimizzazione della presenza sul territorio regionale di impianti di termovalorizzazione e di discarica. Nelle azioni di orientamento della gestione integrata, va inclusa quella di minimizzazione della presenza sul territorio regionale di impianti di termovalorizzazione e di stoccaggio finale in discarica del rifiuto residuale proveniente dalle attività di raccolta differenziata, principio che deve trovare applicazione pratica nella adeguata canalizzazione del rifiuto residuale a livello di singolo ambito/sub-ambito;

individuazione di localizzazioni e accorgimenti che consentano il contenimento delle ricadute ambientali delle azioni del Piano con conseguente distribuzione dei carichi ambientali.

La redazione del presente Piano, sulla base di nuovi aspetti normativi e di nuovi obiettivi, ha affrontato la ridefinizione degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali). In particolare il Piano prevede la definizione di un ATO unico regionale con gestione per Sub-Ambiti provinciali in cui l’Autorità d’Ambito svolge funzioni di coordinamento, organizzazione e controllo del sistema di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio regionale; la funzione organizzativa e di controllo del sistema delle raccolte e del trasporto al sistema del recupero e smaltimento viene attribuita agli Enti locali, ma l’Autorità d’ambito mantiene la funzione di coordinamento dell’intero ciclo dei rifiuti urbani.

Sulla base della situazione attuale, del fabbisogno impiantistico e delle considerazioni effettuate sui possibili scenari futuri il Piano, per ogni Sub-Ambito, definisce quindi una proposta di organizzazione tecnicadel sistema regionale digestione dei rifiuti urbani.

4.1.1.2 Relazioni con il Progetto

Il progetto in esame ricade all’interno del Sub-Ambito Provinciale di Sassari.

Nelle seguenti figure solo riportati gli stralci cartografici per l’area in esame della dotazione impiantistica attuale e futura, relativa a:

filiera del rifiuto residuale;

filiera del recupero.

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Figura 4.a: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Dotazione Impiantistica della Filiera del Rifiuto Residuale

Figura 4.b: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Dotazione Impiantistica della Filiera del Recupero

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Dalle precedenti figure è possibile evidenziare che l’area di interesse per il progetto in esame è localizzata in prossimità di una discarica esistente. Tale discarica (“Scala Erre”) è localizzata a circa 2.5 km di distanza. Relativamente allo scenario futuro è inoltre possibile evidenziare, nell’area vasta, la proposta dei seguenti impianti:

per selezione e stabilizzazione;

per termovalorizzazione;

per compostaggio.

Il Piano, per il Nord Sardegna sottolinea che deve prioritariamente essere perseguita la scelta di conferimento del rifiuto residuale presso l’impianto di potenza di Fiumesanto, al cui interno la società titolare dell’impianto ha dato la disponibilità alla realizzazione di un forno-caldaia per il secco residuo con utilizzo del vapore nel ciclo termo-elettrico dell’impianto di potenza; in subordine va considerata la scelta di realizzare un impianto di termovalorizzazione dedicato.

Per quanto concerne il Sub-Ambito Provinciale di Sassari, tra i punti necessari per l’organizzazione richiesta a regime, il Piano riporta:

realizzazione degli impianti di compostaggio di Sassari e di Chilivani-Ozieri (progetti già approvati e finanziati). La potenzialità di questi impianti non copre il fabbisogno a regime che avrebbe un deficit di circa 15,000 t/a; il deficit può essere coperto mediante conversione di quota parte della potenzialità della linea di biostabilizzazione del previsto impianto di selezione e stabilizzazione di Sassari, oppure mediante l’impianto privato S’Alga di Mores che può svolgere una funzione di supporto al sistema di trattamento di titolarità pubblica, previo convenzionamento con l’Autorità d’ambito;

avvio dell’organico di qualità dalle aree di raggruppamento agli impianti di compostaggio di Sassari, Chilivani-Ozieri ed eventualmente di Mores secondo il criterio della prossimità;

attivazione del sistema di valorizzazione energetica del secco residuo in area dell’impianto termoelettrico di Fiumesanto di titolarità privata; l’attivazione viene curata dall’Ente titolare degli impianti di Fiumesanto con cui l’Autorità d’Ambito stipulerà apposita convenzione; il sistema deve garantire una potenzialità di trattamento in funzioni degli scenari futuri di circa 125,000 t/a o di 100,000 t/a; in alternativa è necessario realizzare un impianto dedicato nel centro-nord Sardegna per analoghe potenzialità;

realizzazione di una volumetria di discarica per scarti da trattamenti dei materiali da raccolta differenziata e dei residui da spazzamento stradale per circa 60,000 m3, necessaria per far fronte al fabbisogno decennale; tale volumetria può essere individuata nelle volumetrie residue a fine transitorio nelle esistenti discariche di Scala-Erre (Sassari) e di Ozieri;

realizzazione di una discarica per scorie-ceneri per una volumetria di circa 300,000 m3 a copertura del fabbisogno decennale, localizzata in prossimità del polo energetico di Fiume Santo (indicativamente entro un raggio di 20 km); la discarica verrà realizzata a cura dell’Autorità d’Ambito; qualora non si concretizzasse l’opzione di utilizzo del sistema energetico di Fiume Santo, la discarica verrà realizzata a cura dell’Autorità d’ambito, in prossimità dell’impianto di termovalorizzazione dedicato;

avvio delle scorie-ceneri preferenzialmente presso impianti di recupero e comunque alla discarica di servizio dedicata di cui al punto precedente;

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avvio del secco residuo dalle aree di raggruppamento agli impianti di selezione e stabilizzazione di Sassari e di Chilivani-Ozieri, che fungeranno quantomeno come poli di accentramento; dai citati impianti il secco residuo va avviato al polo energetico di Fiumesanto; il sistema del Goceano, come sistema consorziato dotato di area di raggruppamento, farà riferimento all’impianto di Chilivani-Ozieri;

avvio dei residui da spazzamento stradale dalle aree di raggruppamento alle discariche di servizio di Scala Erre e di Ozieri;

avvio degli scarti dagli impianti di recupero alla discarica di servizio di Scala Erre e di Ozieri.

La produzione di rifiuti in fase di esercizio dell’impianto fotovoltaico sarà riconducibile esclusivamente alle attività di manutenzione dell’impianto, non sono previste produzioni di rifiuti per il funzionamento dell’impianto. I rifiuti saranno sempre gestiti e smaltiti nel rispetto delle norme di settore.

Sulla base delle precedenti considerazioni per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 non si evidenziano elementi di contrasto con le indicazioni del Piano.

4.1.2 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Piano di Bonifica dei Siti Inquinati

Il Piano di Bonifica dei Siti Inquinati è stato approvato con DGR No. 45/34 del 5 Dicembre 2003 e pubblicato nel BURAS in data 9 Luglio 2004.

4.1.2.1 Contenuti ed Obiettivi

La programmazione regionale in materia di siti inquinati ha subito negli anni modificazioni ed elaborazioni in funzione delle normative in vigore e si è sviluppata su quattro documenti fondamentali che costituiscono la base del Piano di Bonifica dei Siti Inquinati:

il primo Piano di Bonifica delle Aree Inquinate approvato con DGR No.11/9 del 26 Giugno 1998

il Piano di Disinquinamento e la Riabilitazione Ambientale delle Aree Minerarie Dismesse del Sulcis-Iglesiente;

il censimento delle discariche non autorizzate in Sardegna (CEN.DI.);

lo studio propedeutico per la predisposizione del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Sardegna e l’aggiornamento del Piano di Bonifica delle Aree Inquinate.

Il Piano di Bonifica contiene l’aggiornamento al Dicembre 2002 del censimento delle aree contaminate rinvenute sul territorio regionale effettuato sulla base della documentazioni disponibile.

L’obiettivo principale del Piano Regionale per la Bonifica dei Siti Inquinate è il risanamento ambientale, per quanto possibile, di aree del territorio regionale che sono state inquinate da una non corretta attività industriale e civile, che presentano situazioni di rischio sia sanitario che ambientale. Le informazioni e gli indirizzi presenti nel Piano in esame hanno lo scopo di fornire una serie di indicazioni utili per l’attivazione, il coordinamento e la realizzazione degli interventi di bonifica su queste aree inquinate.

In linea generale il Piano si pone i seguenti obiettivi:

la realizzazione di bonifiche o messa in sicurezza secondo le priorità di intervento individuate nel piano stesso;

il risanamento delle zone contaminate sia di proprietà privata che pubblica;

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lo sviluppo delle attività di prevenzione;

la realizzazione di un sistema informativo sui siti contaminati attraverso la predisposizione dell’anagrafe dei siti inquinati;

il miglioramento delle conoscenze territoriali e lo sviluppo della ricerca di eventuali nuovi siti contaminati con adeguamento in progress del piano regionale.

Tali obiettivi devono essere perseguiti attraverso un’azione di indirizzo dell’amministrazione Regionale che veda come prioritari i seguenti punti:

omogeneizzazione su tutto il territorio regionale dei criteri tecnici relativi alle indagini ed alla definizione degli obiettivi progettuali;

determinare dei quadri di riferimento ambientali univoci delle diverse situazioni al fine di individuare, in base alle situazioni di “rischio“, le casistiche di tipologia di intervento;

individuare le aree nelle quali, sebbene censite, sia necessario procedere ad interventi di riqualificazione e ripristino ambientale piuttosto che di bonifica, in quanto si è determinato l’esaurimento del potenziale inquinante stante il tempo, la qualità e la tipologia dei rifiuti o vi è una mancanza di contaminazione delle matrici ambientali;

definire i livelli vincolistici a cui sottoporre le aree soggette a interventi di messa in sicurezza permanente e bonifica con misure di sicurezza.

Lo sviluppo del Piano prevede l’individuazione dei siti da sottoporre a bonifica. Tali siti sono organizzati nei seguenti comparti:

siti interessati da attività industriali;

siti interessati da discariche dismesse di rifiuti urbani;

siti interessati da rilasci accidentali di sostanze pericolose;

siti di stoccaggio idrocarburi;

siti contaminati da amianto;

siti interessati da attività minerarie dismesse.

L’inclusione di un sito nell’ambito del Piano determina l’obbligo di intervento (bonifica o messa in sicurezza) e la possibilità di utilizzo del sito solo a seguito del completamento della bonifica.

Una volta individuati i siti di intervento come sopra esplicitati il Piano riporta:

modalità e priorità di intervento;

quadro dei finanziamenti pubblici concessi per interventi di bonifica e risanamento e valutazione delle esigenze finanziarie;

linee d’azione per l’attuazione degli interventi.

4.1.2.2 Relazioni con il Progetto

Con riferimento al territorio di interesse per il progetto, si evidenziano di seguito i siti da bonificare individuati dal Piano. In particolare sono identificati :

siti interessati da attività industriale;

discariche dismesse di rifiuti urbani.

Per quanto concerne i siti interessati da attività industriali il Piano evidenzia che in Sardegna l’inquinamento dei suoli e delle acque è fondamentalmente attribuibile all’industria chimica, petrolchimica e metallurgica. In virtù di questa considerazione,tra gli agglomerati

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industriali potenzialmente soggetti ad inquinamento è individuato l’”Agglomerato Industriale di Porto Torres”.

In merito alle aree industriali di Porto Torres il piano specifica che tali aree sono state inserite, ai sensi dell’Art. 14 della Legge No. 179 de 31 Luglio 2002 (“Disposizioni in Materia Ambientale”) tra gli interventi di bonifica di interesse nazionale di cui alla legge 426/98 e la perimetrazione del sito (Siti di Interesse Nazionale “SIN”), denominato “Aree Industriali di Porto Torres” è stata definita con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 7 Febbraio 2003.

Successivamente all’adozione del Piano in esame (Dicembre del 2003), la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Aree Industriali di Porto Torres” è stata aggiornata con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 Agosto 2005 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale No. 219 del 20 Settembre 2005).

Si evidenzia infine che il 22 Settembre 2009 è stato stipulato l’Accordo di Programma “per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale Aree Industriali di Porto Torres” tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Sassari, i Comuni di Porto Torres e di Sassari.

Nella seguente Figura è riportata la perimetrazione del SIN “Aree Industriali di Porto Torres”.

Figura 4.c: SIN “Aree Industriali di Porto Torres”

Dalla precedente figura è possibile osservare che il SIN “Aree Industriali di Porto Torres” è localizzato a Nord dell’area di interesse per il progetto (circa 800 m); il SIN al suo interno comprende:

siti potenzialmente inquinati a rischio di incidente rilevante;

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siti di cui alle comunicazioni ex. Art. 9 del DM 471/99;

siti industriali di discarica rifiuti;

siti industriali dismessi;

aree interessate da rilasci incidentali o dolosi di sostanza pericolose;

aree industriali in cui sono in corso o sono state attivate attività di bonifica e misure di sicurezza.

Relativamente alle discariche dismesse di rifiuti urbani presenti nell’area di interesse per il progetto in esame, il Piano individua la discarica di Monte Rosè (in Comune di Porto Torres) localizzata a circa 400 m a Sud dell’area di impianto.

L’area interessata dal progetto in esame non ricade all’interno delle aree individuate dal Piano di Bonifica dei Siti Inquinati. Le aree più prossime sono localizzate a circa 800 m di distanza.

Sulla base di quanto precedentemente riportato, la realizzazione dell’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 risulta compatibile con quanto riportato dal Piano di Bonifica dei Siti Inquinati.

4.2 PIANO PROVINCIALE DEI RIFIUTI (PROVINCIA DI SASSARI)

La Provincia di Sassari è dotata di un Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio Provinciale con DCP No. 60 del 2 Dicembre 2004.

A seguito della creazione delle nuove province sarde, il piano risulta essere obsoleto quindi poco attuabile e dovrà essere riadattato alla nuova Provincia di Sassari.

Il Piano è strutturato nelle seguenti parti:

Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani:

analisi dello stato attuale (Parte I),

linee guida per la pianificazione provinciale (Parte II),

aspetti demografici, territoriali e di produzione dei rifiuti (Parte III),

progettazione tecnico-economica dei servizi e degli impianti di gestione dei rifiuti urbani (Parte IV);

Piano del Compostaggio (Parte V);

Procedure per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti (Parte VI).

Analogamente a quanto esposto al precedente paragrafo e in considerazione delle moderate quantità di rifiuti che saranno prodotti e delle modalità controllate di gestione e smaltimento non si prevedono elementi di contrasto tra l’opera in progetto ed il Piano Provinciale dei Rifiuti.

4.3 PIANO REGIONALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PRAE)

L’esercizio dell’attività estrattiva di cava era regolamentata, sotto il profilo pianificatorio, dallo “Stralcio del Piano Regionale delle Attività Estrattive di Cava”, approvato dal Consiglio Regionale in data 30 Giugno 1993 e pubblicato sul BURAS No. 29 del 28 Luglio 1993. Lo stesso ha perso efficacia al momento dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (Regione Autonoma della Sardegna, 2007).

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In data 26 Giugno 2008 è stato avviato il procedimento relativo alla procedura VAS per il Piano, ai sensi del D.Lgs No.152/2006, come modificato dal D.Lgs. No. 4/2008 (Regione Autonoma della Sardegna, sito web).

Nei seguenti paragrafi sono analizzate le informazioni attualmente disponibili sulla documentazione del futuro PRAE. In particolare sono state considerate le informazioni cartografiche disponibili e le indicazioni della “Relazione Generale” dello Studio del PRAE.

4.3.1 Contenuti ed Obiettivi

Secondo quanto riportato dalla “Relazione Generale” il PRAE definisce prescrizioni e indirizzi rivolti agli operatori del settore e agli enti competenti nelle funzioni di programmazione, governo e controllo delle attività estrattive di prima (miniere) e seconda (cave) categoria, finalizzati a conseguire obiettivi specifici di sviluppo sostenibile del settore estrattivo e, in particolare:

improntare ai criteri della sostenibilità gli iter autorizzativi per il rilascio di autorizzazioni per l’apertura di nuove cave o miniere;

limitare l’apertura di nuove cave o miniere per l’estrazione di materiali il cui approvvigionamento è comunque già assicurato dalle attività estrattive in esercizio nel rispetto dei vincoli di mercato, e di sostenibilità dei flussi di trasporto;

privilegiare nei procedimenti autorizzativi il completamento e l’ampliamento delle attività esistenti, rispetto all’apertura di nuove attività estrattive;

incrementare il numero e la qualità degli interventi di recupero ambientale delle cave dismesse e non recuperate;

incrementare nell’esercizio delle attività estrattive il ricorso alle “buone pratiche di coltivazione mineraria e recupero ambientale”;

incentivare il ricorso alle certificazioni ambientali delle attività estrattive;

migliorare il livello qualitativo della progettazione degli interventi di carattere estrattivo e degli interventi di recupero ambientale o riqualificazione delle aree estrattive dismesse;

razionalizzare i procedimenti autorizzativi e di controllo delle attività estrattive;

incentivare il riutilizzo dei residui delle attività estrattive e assimilabili con prescrizioni nei capitolati di lavori pubblici e nelle V.I.A. di opere pubbliche;

promuovere nel settore estrattivo lo sviluppo economico di filiere.

Relativamente al campo di applicazione del Piano la “Relazione Generale” evidenzia che sono oggetto del PRAE le attività di ricerca e di coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, distinte nelle due categorie: prima categoria, miniere, e seconda categoria, cave, a norma del R.D. 29 Luglio 1927, No. 1443 e ulteriormente classificate, relativamente alla seconda categoria, a norma dell'Art. 2 della LR 30/89 in: a) rocce ornamentali; b) materiali per usi industriali; c) materiali per costruzioni ed opere civili.

Non sono soggette alla disciplina del PRAE le seguenti attività:

gli interventi di manutenzione del fondo di proprietà e di miglioramento fondiario entro i limiti volumetrici di mc 5,000 per Ha;

la riutilizzazione dei materiali ricavati dall’esecuzione di infrastrutture ed opere pubbliche o private;

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gli interventi delle autorità preposte alla tutela del territorio finalizzati al pubblico interesse;

l’estrazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d’acqua, dai fondali lacustri, nelle fasce di rispetto previste dalle leggi vigenti e nelle più ampie fasce di pertinenza la cui regolamentazione spetta ai sensi della Legge 18 Maggio 1989, No. 183 e s.m.i. , all’Autorità di Bacino se conformi alle prescrizioni del PAI.

4.3.2 Relazioni con il Progetto

In Figura 4.1 è riportata la Tavola 2.2a “Attività Estrattive” del PRAE nella quale sono evidenziate:

Attività Estrattive di 1° Categoria “Miniere” (aree di concessione mineraria, miniere e aree estrattive minerarie);

Attività Estrattive di 2° Categoria “Cave” (cave in esercizio e cave dismesse come segnalate dal Catasto Regionale dei Giacimenti di Cava aggiornato al 31 Marzo 2007).

Dall’esame della figura è possibile osservare che l’area in esame non interessa alcuna area con attività estrattiva. Nelle zone intorno all’impianto sono presenti alcune aree con Attività Estrattiva di 2° Categoria; le più prossime risultano:

Cava Autorizzata in Esercizio “Monte Rosè” (ID 251_C) a circa 400 m in direzione Sud;

Cava Autorizzata in Esercizio “Monte Alvaro” (ID 3_C) a circa 2.4 km in direzione Sud;

Cava Autorizzata in Esercizio “Pian di Tobas” (ID 8_I) a circa 2.5 km in direzione Ovest;

Cava Autorizzata in Esercizio “Scala Erre” (ID 279_C) a circa 2.7 km in direzione Ovest;

Caca Dismessa Storica (parzialmente rinaturalizzata) “Monte Elva” a circa 2 km in direzione Nord-Ovest.

Dall’analisi della Tavola 1.1c “Concessioni Minerarie - Acque Minerali e Termali” (Attività Estrattive di 1° Categoria) si evince che l’area di interesse per il progetto è localizzata esternamente alle aree di concessione per le acque minerali e termali. Le aree più prossime sono localizzate ad oltre 30 km di distanza.

Sulla base di quanto precedentemente esposto il progetto in esame risulta compatibile con il PRAE.

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5 PIANI DI SALVAGUARDIA E RISANAMENTO AMBIENTALE

5.1 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

La Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione dell’Art. 44 del D.Lgs 11 Maggio 1999 No. 152 e s.m.i. (ora Art. 121 del D.Lgs 152/2006 Parte III e s.m.i.) e dell’Art. 2 della LR No. 14 del 19 Luglio 2000, ha approvato, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, il Piano di Tutela delle Acque (PTA), come Piano stralcio di settore del Piano di Bacino, con Deliberazione della Giunta Regionale No. 14/16 del 4 Aprile 2006.

5.1.1 Contenuti ed Obiettivi

Obiettivo fondamentale del PTA è pervenire alla costruzione di un Piano di Tutela delle Acque che sia strumento conoscitivo, programmatico, dinamico attraverso azioni di monitoraggio, programmazione, individuazione di interventi, misure, vincoli, finalizzati alla tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica.

Questo nell’idea fondativa secondo la quale solo con interventi integrati che agiscano anche sugli aspetti quantitativi, non limitandosi ai soli aspetti qualitativi, possa essere garantito un uso sostenibile della risorsa idrica, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs 152/99 e suoi collegati per i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche compatibili con le differenti destinazioni d’uso;

recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle attività produttive ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere perseguito con strumenti adeguati particolarmente negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di potenzialità economiche di fondamentale importanza per lo sviluppo regionale;

raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un uso sostenibile della risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;

lotta alla desertificazione.

Si evidenzia che, al fine di perseguire gli obiettivi succitati, all’interno del PTA sono individuate le “Aree Richiedenti Specifiche Misure di Prevenzione dall’Inquinamento e Risanamento”. Tali aree sulle quali il PTA individua le azioni da perseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale sono rappresentate da:

aree sensibili;

zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili;

aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

aree vulnerabili alla desertificazione;

altre aree di salvaguardia (elevato interesse ambientale e naturalistico).

Per quanto riguarda la zonizzazione territoriale, la Regione Sardegna ha individuato, nell’intero territorio regionale, il bacino unico regionale ai sensi della L. 183/89 e l’Ambito Territoriale Ottimale ai sensi della Legge 36/94; nella redazione del PTA per le finalità derivanti dall’esigenza di circoscrivere l’esame di approfondimento, riservandolo a porzioni

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omogenee di territorio, l’intero territorio Regionale è stato suddiviso in 16 Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O.). Ogni U.I.O è costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi, a cui sono state convenzionalmente assegnate le rispettive acque superficiali interne nonché le relative acque sotterranee e marino-costiere.

Il Piano di Tutela delle Acque è composto dai seguenti elaborati:

Relazione Generale (Parte A e B);

Relazione di Sintesi;

Norme Tecniche di Attuazione;

Monografie delle Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O.)

Tavole Cartografiche.

5.1.2 Relazione con il Progetto

Nella seguente Figura è riportata la perimetrazione delle Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O.) definite all’interno del PTA.

Figura 5.a: PTA – Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O.)

Dalla precedente figura è possibile evidenziare che l’area di interesse per il progetto ricade all’interno dell U.I.O. No. 8 “Mannu di Porto Torres”.

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In Figura 5.1 è riportato un estratto per l’area in esame della Tavola 5/8 “Unità Idrografica Omogenea (UIO) - Mannu di Porto Torres” allegata al PTA.

Dall’esame della figura si evince che le aree di interesse per il progetto:

ricadono nel Bacino Idrografico No.8 “Flumen Santu” (Codice Bacino 0183).

sono localizzate a circa 35 m a Nord da un “corso d’acqua di ordine minore”;

sono localizzate a circa 1.4 km di distanza in direzione Est da un “corso d’acqua di primo ordine” (Rio Flumen Santu);

ricadono nell’area interessata dalla presenza di “Acquiferi Carbonatici Mesozoici Paleozoici”.

In Figura 5.2 sono riportati gli stralci per l’area di interesse relativi a:

Tavola 7 “Aree Sensibili”;

Tavola 9 “Designazione Zone Vulnerabili da Nitrati”.

Dalle informazioni contenute in Figura 5.2 è possibile osservare che l’area di progetto:

ricade all’interno di una zona interessata dall’”Acquifero dei Carbonati Mesozoici della Nurra”;

ricade esternamente ai perimetri delle “Aree Sensibili” delle “Aree Vulnerabili da Nitrati”.

Si evidenzia che l’area di interesse per il progetto, benché non ricadente all’interno delle aree vulnerabili da nitrati, ricade in area “potenzialmente vulnerabile” in quanto ricadente nella zona dell’Acquifero dei Carbonati Mesozoici della Nurra, secondo quanto indicato dall’Art. 19 delle NTA del PTA.

Nel seguito del paragrafo sono presentate le principali indicazioni riportate nelle NTA del PTA di interesse per il progetto in esame.

Relativamente al “Titolo II – Obiettivi di Qualità” delle NTA si evidenzia quanto segue.

L’Art. 19 “Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) di Origine Agricola”, al Comma 3 riporta che “vengono altresì individuate delle zone potenzialmente vulnerabili da nitrati di origine agricola, sulla base del patrimonio informativo disponibile […] e di seguito richiamate: […]32-Acquifero dei Carbonati Mesozoici della Nurra”;

L’Art.23 “Aree di Pertinenza dei Corpi Idrici” evidenzia che “[…] la Regione individua la fascia di pertinenza pari a 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”;

L’Art.24 “Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” sottolinea che ”[…] per le finalità legate al mantenimento ed al miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, vengono individuate le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione:

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Zona di tutela assoluta. […] la zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e acque superficiali, di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;

Zona di rispetto. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In assenza di individuazione da parte della Regione o nelle more dell’approvazione del PTA, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;

Zona di protezione. Le zone di protezione vengono individuate dalla Regione per assicurare la protezione del patrimonio idrico ed in particolare devono contenere le aree di ricarica della falda, le emergenze naturali ed artificiali della falda nonché le zone di riserva.

Per quanto riguarda il “Titolo III – Misure per la Tutela Quali-Quantitativa dei Corpi Idrici” si evidenzia quanto segue.

L’Art.28 “Misure per la Tutela delle Zone Vulnerabili da Prodotti Fitosanitari“ riporta che “per le altre aree individuate come potenzialmente vulnerabili, […] è opportuno mettere in atto linee d’azione in grado di incrementare il quadro conoscitivo (infittimento della rete di monitoraggio delle acque sotterranee) e che consentano una verifica della effettiva vulnerabilità di tali zone”.

L’Art.31“Aree di Salvaguardia delle Acque Superficiali e Sotterranee Destinate al Consumo Umano” evidenzia che “[…] la Regione, su proposta dell’Autorità d'Ambito, individua le aree di salvaguardia, […], ne delimita le zone ed impone i vincoli e le limitazioni d’uso del suolo e della gestione del territorio. Il provvedimento di delimitazione […] viene trasmesso ai comuni ed alle province che, nell’ambito delle proprie competenze provvedono a recepire nel proprio strumento urbanistico tale delimitazione ed i vincoli annessi, ad emanare i provvedimenti per il loro rispetto ed a notificare ai proprietari della aree interessate i provvedimenti di definizione ed i relativi vincoli”.

Per quanto riguarda le “Zone di Rispetto - Zone di Tutela Assoluta”. Lo stesso articolo specifica che “zone di rispetto è interdetto lo svolgimento delle seguenti attività:

dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

aree cimiteriali;

apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

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gestione di rifiuti;

stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

pozzi perdenti;

pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta”.

L’area di interesse per il progetto è localizzata esternamente rispetto alle “Aree sensibili” e alle “Zone Vulnerabili da Nitrati”. L’area in esame è classificata come “potenzialmente vulnerabile” da nitrati (presenza dell’Acquifero dei Carbonati Mesozoici della Nurra).

Si evidenzia che la realizzazione del progetto non andrà ad interessare la vegetazione spontanea lungo il corso d’acqua che scorre a Sud (circa 35 m) delle aree si impianto.

Dall’analisi dei dati disponibili sul sito dell’Autorità d’Ambito della Sardegna, si evidenzia che l’area in esame non ricade nelle aree di tutela delle acque destinate al consumo umano. Si evidenzia inoltre che l’esercizio dell’impianto non è soggetto a prelievi e scarichi idrici e non andrà quindi a modificare le caratteristiche quali-quantitative dei corpi idrici presenti nell’area di interesse.

Sulla base di quanto precedentemente riportato la realizzazione dell’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 non evidenzia elementi di contrasto con le indicazioni del PTA.

5.2 PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA

Il Piano di Gestione è stato adottato con Delibera No. 1 del 25 Febbraio 2010 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino tenendo conto del parere positivo di compatibilità ambientale strategica della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – Via e Vas.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, hanno espresso Parere Motivato favorevole di compatibilità ambientale strategica mediante il decreto U.prot. DVA – DEC – 2010 – 0000082 del 1 Aprile 2010. Il parere favorevole di compatibilità ambientale strategica individua gli approfondimenti necessari da redigere.

In seguito alla emanazione del Parere Motivato, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino ha adottato nuovamente il Piano di Gestione con Delibera No. 1 del 3 Giugno 2010 che contiene una serie di aggiornamenti e modifiche scaturite dalle osservazioni pervenute durante le consultazioni pubbliche e dalle prescrizioni del Parere Motivato.

Gli ulteriori aggiornamenti del Piano di Gestione per adempiere alle prescrizioni dell’Autorità Competente dovranno essere successivamente approvati.

5.2.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano

Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna, redatto in attuazione della Direttiva quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE), rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare, attuare e monitorare le misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e agevolare un utilizzo sostenibile delle risorse idriche.

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Le finalità del Piano che recepiscono le disposizioni della Direttiva Comunitaria sono:

impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;

assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento;

contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

Nel Piano sono riportate:

le linee strategiche del distretto della Sardegna finalizzate alla tutela quali-quantitativa dei corpi idrici;

una sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque;

un elenco di piani correlati che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione, con una sintesi dei rispettivi obiettivi e misure.

In particolare il Piano è articolato nei seguenti documenti:

Documento di Piano;

Allegato 12.1 – Misure di Base per l’attuazione della Direttiva 2000/60/Ce;

Allegato 12.2 – Elenco dei piani correlati;

Allegato 12.3 – Indagine sulla presenza di sostanze pericolose derivanti da comparti produttivi operanti sul territorio regionale;

Allegato 12.4 – Tabella delle Misure;

Tavole Cartografiche.

5.2.2 Relazioni con il Progetto

Il Piano di Gestione definisce le misure di tutela dei corpi idrici sulla base di quanto previsto nel Piano di Tutela delle Acque.

La cartografia di Piano conferma l’analisi svolta dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) nell’individuazione delle aree sulle quali prevedere specifiche misure di attenzione (si veda quanto riportato al precedente paragrafo).

Sulla base di quanto precedentemente riportato nell’analisi del PTA (si veda il Paragrafo 5.1) la realizzazione dell’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 non evidenzia elementi di contrasto con le indicazioni del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna.

Doc. No. 12-104-H1 Rev. 0 - Maggio 2012

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5.3 PIANO DI PREVENZIONE, CONSERVAZIONE E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE

Con Deliberazione della Giunta Regionale No. 55/6 del 29 Novembre 2005 è stato approvato il “Piano di Prevenzione, Conservazione e Risanamento della Qualità dell’Aria Ambiente in Sardegna, di cui al Decreto Legislativo No. 351/99”.

5.3.1 Contenuti ed Obiettivi

Il Piano è costituito dai due seguenti documenti tecnici:

“Valutazione della qualità dell’aria e zonizzazione”, in cui vengono riportati i risultati relativi al censimento delle emissioni, all’analisi delle stesse, definita la qualità dell’aria ambiente in Sardegna e, tenuto conto delle criticità ambientali rilevate nel territorio regionale, viene individuata una prima zonizzazione con l’indicazione delle aree potenzialmente critiche per la salute umana e per gli ecosistemi;

“Individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di cui al D.Lgs No. 351/99”, che contiene:

la valutazione finale della qualità dell’aria ambiente, effettuata dopo le opportune verifiche,

la zonizzazione definitiva del territorio regionale,

le azioni e gli interventi da attuare per il raggiungimento dei valori di qualità nelle aree critiche,

le azioni dirette a mantenere la migliore qualità dell’aria ambiente nelle restanti aree del territorio regionale.

5.3.2 Relazioni con il Progetto

Nella seguente figura è riportata la zonizzazione del territorio regionale relativa agli “Agglomerati e Zone per la Protezione della Salute Umana e degli Ecosistemi” ossia quelle zone potenzialmente critiche per la salute umana e per gli ecosistemi.

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Figura 5.b: Piano di Prevenzione, Conservazione e Risanamento della Qualità dell’Aria - Agglomerati e Zone per la Protezione

della Salute Umana e degli Ecosistemi

Dalla precedente figura è possibile evidenziare che l’area di progetto ricade all’interno della zona di protezione di “Porto Torres”. La situazione di criticità segnalata è principalmente attribuibile alla presenza del polo industriale.

Il Piano, oltre a presentare le misure proprie degli impianti industriali per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni individua“ulteriori misure riguardanti altre tipologie di sorgenti”. Tra queste si evidenziano:

incentivazione del risparmio energetico nei settori industriale e terziario. Questa misura consiste nell’incentivazione del risparmio energetico nei settori industriale e terziario attraverso la ristrutturazione degli edifici, il teleriscaldamento ed il passaggio a fonti energetiche a bassa emissione o a emissione nulla. Dal punto di vista pratico il piano sottolinea che devono essere previsti dalla Regione incentivi per la ristrutturazione degli edifici allo scopo di ridurre la dispersione del calore (barriere isolanti sui muri perimetrali, doppi vetri, ecc.) o per l’introduzione di pannelli solari per riscaldamento e/o produzione di energia elettrica;

incentivazione all’utilizzo di energie pulite. Per tale misura il Piano evidenzia che in una regione con le condizioni meteoclimatiche della Sardegna è importante incentivare l’utilizzo di energie pulite quali l’eolico e il solare, che sono ad emissione nulla, il tutto compatibilmente con altri impatti ambientali che questi impianti possono avere, soprattutto l’impatto paesaggistico.

L’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 sarà realizzato in prossimità dell’agglomerato industriale di Porto Torres. L’impianto sarà in grado produrre un’energia di picco pari a circa 4.4 MWp senza emissioni di inquinanti in atmosfera (impianto ad emissione nulla). Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, la valutazione dell’inserimento paesaggistico

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dell’impianto ha evidenziato un impatto accettabile (si veda quanto riportato al Capitolo 10 del Quadro di Riferimento Ambientale; doc. No. 12-104-H3).

Sulla base di quanto precedentemente riportato la realizzazione dell’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 risulta coerente con quanto indicato dal Piano di Prevenzione, Conservazione e Risanamento della qualità dell’Aria Ambiente.

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6 PIANIFICAZIONE DI BACINO E VINCOLO IDROGEOLOGICO

6.1 PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) è stato adottato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale No. 54/33 del 30 Dicembre 2004 e attraverso il Decreto Assessoriale No. 3 del 21 Febbraio 2005 di esecutività della succitata Delibera è stato pubblicato sul BURAS No. 8 del 11 Marzo 2005.

Con Deliberazione No. 17/14 del 26 Aprile 2006 la Giunta Regionale, in qualità di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, ha approvato le modifiche e l’errata corrige delle Norme di Attuazione del PAI entrate in vigore a seguito del Decreto Assessoriale No. 3 del 21 Febbraio 2005.

Con Deliberazione No. 13/22 del 4 Marzo 2008 la Giunta Regionale, ha approvato le modifiche all’Articolo 4, Comma 11 e all’Articolo 31 delle Norme di Attuazione. Le Norme di Attuazione sono state quindi aggiornate e approvate con Decreto del Presidente della Regione Sardegna No. 35 del 21 Marzo 2008.

6.1.1 Contenuti ed Obiettivi

Il PAI è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Il PAI ha valore di piano territoriale di settore e prevale sui piani e programmi di settore di livello regionale.

All’interno del PAI è stata considerata la suddivisione della Regione Sardegna in sette sub-bacini ognuno dei quali caratterizzato in grande da generali omogeneità geomorfologiche, geografiche, idrologiche ma anche da forti differenze di estensione territoriale.

Per raggiungere i propri obiettivi il Piano:

individua le aree a:

pericolosità e rischio idraulico (Hi e Ri)

pericolosità e rischio da frana (Hg e Rg);

effettua la rilevazione degli insediamenti, dei beni, degli interessi e delle attività vulnerabili nelle aree pericolose allo scopo di valutarne le specifiche condizioni di rischio;

individua le norme di attuazione orientate verso:

la disciplina di politiche di prevenzione nelle aree di pericolosità idrogeologica allo scopo di bloccare la nascita di nuove situazioni di rischio;

la disciplina del controllo delle situazioni di rischio esistenti nelle stesse aree pericolose allo scopo di non consentire l’incremento del rischio specifico fino all’eliminazione o alla riduzione delle condizioni di rischio attuali.

Il Pai è composto dai seguenti documenti:

Relazione Generale;

Norme Tecniche di Attuazione;

Cartografia delle Aree a Rischio e Pericolose:

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atlante delle aree a rischio idraulico, delle aree pericolose e degli elementi a rischio,

atlante delle aree a rischio di frana, delle aree pericolose e degli elementi a rischio.

6.1.2 Relazioni con in Progetto

Nella seguente figura è riportata la perimetrazione dei Sub-Bacini Idrografici presentata nel PAI.

Figura 6.a: PAI – Sub Bacini Idrografici

Dalla precedente figura è possibile evidenziare che l’area di interesse per il progetto ricade all’interno del Su-Bacino No. 3 “Coghinas - Mannu - Temo”.

Nella seguente figura sono riportate le aree a Pericolosità Idraulica (Hi) e a Pericolosità Geomorfologica (Hg) desunte dalle informazioni fornite dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna.

Doc. No. 12-104-H1 Rev. 0 - Maggio 2012

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Figura 6.b: PAI – Aree a Pericolosità Idraulica e Geomorfologica

Dall’analisi della precedente figura si evince che la zona di intervento non interessa alcuna area perimetrata e sottoposta a tutela dal PAI.

Sulla base di quanto precedentemente riportato la realizzazione dell’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 risulta compatibile con il PAI.

6.2 AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (REGIO DECRETO LEGGE NO. 3267 DEL 30 DICEMBRE 1923)

6.2.1 Disposizioni Inerenti il Vincolo Idrogeologico

Ai sensi del R.D.L. No. 3267 del 30 Dicembre 1923 sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

La Legge Regionale No. 7 del 22 Aprile 2002, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2002)”, nelle more del trasferimento agli enti locali delle funzioni attualmente esercitate dalle Camere di Commercio e concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30 Dicembre 1923, No. 3267, ha attribuito alla direzione generale del Corpo Forestale le funzioni di vigilanza ambientale nelle aree sottoposte a tale vincolo.

Nelle zone soggette a vincolo lo svolgimento di interventi che comportino modificazione e/o trasformazione dell’uso del suolo sono subordinati all’ottenimento di un provvedimento

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autorizzativo da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; tale provvedimento è atto a verificare esclusivamente la compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento in progetto.

Si segnala inoltre che, l’Art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) inerente la “Gestione delle Aree a Vincolo Idrogeologico”, evidenza che “l'organo competente della Regione Sardegna estende il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 3267/1923, ove non esistente, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana”.

6.2.2 Relazioni con il Progetto

Nella seguente figura si riportano le aree soggette a Vincolo Idrogeologico desunte dalle informazioni fornite dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna. Si segnala che tali aree non includono le aree a “pericolosità di frana” perimetrate nel PAI e soggette a Vincolo Idrogeologico come indicato dall’Art. 9 delle NTA del PAI stesso.

Figura 6.c: Aree Soggette a Vincolo Idrogeologico

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Dalla precedente figura si evince che le aree di interesse per il progetto non sono interessate dal Vincolo Idrogeologico come sopra cartografato.

Si evidenzia che il progetto in esame, come indicato al precedente Paragrafo 6.1, non interessa aree a “pericolosità di frana” (pericolosità geomorfologica) e quindi aree gravate da Vincolo Idrogeologico secondo quanto indicato nel PAI.

In considerazione di quanto sopra riportato non si rilevano interferenze tra il progetto e le aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico.

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7 AREE NATURALI SOGGETTE A TUTELA

7.1 SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE

7.1.1 Classificazione delle Aree Naturali Protette

La Legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le Aree Protette.

Il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

Parchi Nazionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;

Parchi Naturali Regionali e Interregionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;

Riserve Naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;

Zone Umide di Interesse Internazionale, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d’acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c’è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;

Altre Aree Naturali Protette, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;

Aree di Reperimento Terrestri e Marine indicate dalle Leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l’istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

7.1.2 Relazione con il Progetto

In Figura 7.1 sono riportate le Aree Naturali Protette presenti nell’area in esame. Dall’esame della figura è possibile osservare che il progetto non ricade all’interno di tali siti. A livello di area vasta si segnala la presenza delle seguenti Aree Naturali Protette riportate nella seguente tabella.

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Tabella 7.1: Aree Naturali Protette – Relazioni con il Progetto

Area Naturale Protetta

Nome Distanza dalle Opere a

progetto

Parchi Parco Nazionale dell’Asinara Circa 13.4 km in direzione Nord

Aree Marine Santuario per i Mammiferi Marini Circa 3 km in direzione Nord

Riserve Naturali

Riserva Naturale Stagno di Pilo Circa 4.3 km in direzione Nord-Ovest

Riserva Naturale Stagno di Platamona Circa 12 km in direzione Est

Riserva Naturale Porto Palmas-Punta lu Caparrori

Circa 15km in direzione Sud-Ovest

Riserva Naturale Lago Baraz Circa 15 km in direzione Sud-SO

Oasi

Oasi di Protezione della fauna Stagno di Pilo

Circa 4.3 km in direzione Nord-Ovest

Oasi di Protezione della fauna Leccari Circa 5.8 km in direzione Est-SE

Oasi di Protezione della fauna Monti di Bidda

Circa 7 km in direzione Sud-Ovest

Oasi di Protezione della fauna Platamona Circa 12 km in direzione Est

Oasi di Protezione della fauna Bonassai Circa 15 km in direzione Sud

Il progetto non interessa direttamente alcuna Area Naturale Protetta. Il sito più prossimo è ubicato a circa 3 km distanza.

7.2 RETE NATURA 2000

7.2.1 Normativa Comunitaria e Nazionale

La Direttiva2009/147/CE(ex 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, anche denominata Direttiva “Uccelli”) designa le Zone di Protezione Speciale (ZPS), costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all’Allegato I della direttiva citata

La Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (anche denominata Direttiva “Habitat”) ha designato i siti di importanza comunitaria e le zone speciali di conservazione, con la seguente definizione:

Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato I o una specie di cui all’allegato II della direttiva in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della Rete Natura 2000 (si tratta della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione istituita ai sensi dell’Art. 3 della direttiva), e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi,

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all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

Gli ambiti territoriali designati come SIC, che al termine dell'iter istitutivo diverranno ZSC, e come ZPS costituiscono la rete ecologica Natura 2000, formata da ambiti territoriali in cui si trovano tipi di habitat e habitat di specie di interesse comunitario. I dispositivi normativi nazionali in materia sono riportati in sintesi nella seguente tabella.

Tabella 7.2: Rete Natura 2000 – Riferimenti Normativa Nazionale

Norma Oggetto

DM 14 Marzo 2011 Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

DM 2 Agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

DM 19 Giugno 2009 Aggiornamento dell’elenco delle Zone a Protezione Speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE

DM 22 Gennaio 2009

Modifica del Decreto 17 Ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

DM 17 Ottobre 2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)

DPR 12 Marzo 2003, No.120

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 Settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

Legge 3 Ottobre 2002, No.221

Integrazioni alla Legge 11 Febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

DM 3 Settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000

DM 3 aprile 2000 Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE

DM 20 gennaio 1999

Modificazioni degli allegati A e B del DPR 8 Settembre 1997, No. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati)

DPR 8 Settembre 1997, No.357

Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

Legge 11 Febbraio 1992, No. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Doc. No. 12-104-H1 Rev. 0 - Maggio 2012

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7.2.2 Normativa Regionale

La Legge Regionale 29 Luglio 1998, No. 23 “Norme per la Protezione della Fauna Selvatica e per l’Esercizio della Caccia in Sardegna” ha recepito ed attuato, a livello regionale, le Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

In Sardegna sono stati inizialmente individuati 15 siti ZPS (pari a 51,206 ha) e 92 SIC (pari a 426,251 ha), per una superficie totale di 427,183 ha interessata dalla Rete Natura 2000, pari al 17.7% del territorio regionale.

Si evidenzia che, con Deliberazione No. 9/17 del 7 Marzo 2007, la Regione Sardegna ha creato 22 nuove ZPS per un totale di oltre 230,000 ha e ha inoltre ampliato di circa 14,400 ettari la già esistente ZPS “Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno San Teodoro (Regione Autonoma della Sardegna, sito web).

7.2.3 Relazioni con il Progetto

In Figura 7.2 sono riportati i siti della Rete Natura 2000 presenti nell’area in esame. Dall’esame della figura è possibile osservare che il progetto non ricade all’interno di tali siti. A livello di area vasta si segnala la presenza dei siti della Rete Natura 2000 riportati nella seguente tabella.

Tabella 7.3: Rete Natura 2000 – Relazioni con il Progetto

Codice Nome Distanza dalle Opere a Progetto

SIC ITB010002 Stagno di Pilo e di Casaraccio Circa 3.9 km in direzione Nord-Ovest

ZPS ITB013012 Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino

Circa 4 km in direzione Nord-Ovest

SICITB010003 Stagno e ginepreto di Platamona Circa 8.4 km in direzione Est-NE

SIC ITB010043 Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna

Circa 9 km in direzione Nord-Ovest

SIC ITB011155 Lago di Baratz - Porto Ferro Circa 14 km in direzione Sud-SO

Il progetto non interessa direttamente alcun sito della Rete Natura 2000. Il sito più prossimo è ubicato a circa 3.9 km distanza.

7.3 IMPORTANT BIRD AREAS

Le Important Bird Areas (IBA) sono state individuate come aree prioritarie per la conservazione, definite sulla base di criteri ornitologici quantitativi, da parte di associazioni non governative appartenenti a “Bird Life International”. L’inventario delle IBA di Bird Life International è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza C-3/96 del 19 Maggio 1998) come strumento scientifico di riferimento per l’identificazione dei siti da tutelare come ZPS.

In Italia il progetto è curato da LIPU (rappresentante italiano di Bird Life International): il primo inventario delle IBA (Aree Importanti per l’Avifauna) è stato pubblicato nel 1989 ed è stato seguito nel 2000 da un secondo inventario più esteso. Una successiva collaborazione tra LIPU e Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero Ambiente ha permesso la completa mappatura dei siti in scala 1:25,000, l'aggiornamento dei dati ornitologici ed il perfezionamento della coerenza dell'intera rete. Tale aggiornamento ha portato alla

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redazione nel 2003 della Relazione Tecnica “Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA”, (LIPU, 2003).

Con il loro recepimento da parte delle Regioni, le aree IBA dovrebbero essere classificate come ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai fini del completamento della Rete Natura 2000.

In Figura 7.2 sono riportate le IBA presenti nell’area vasta di interesse. Dall’esame della figura si evince che il progetto non interessa alcuna di tali aree.

A livello di area vasta si segnala la presenza dei siti delle IBA riportati nella seguente tabella.

Tabella 7.4: Siti Rete Natura 2000 nell’Area di Interesse

Codice Nome Distanza dalle Opere a progetto

IBA172 Stagni di Casaraccio, Saline di Stintino e Stagni di Pilo

Circa 3.8 km in direzione Nord-Ovest

IBA171 Isola dell'Asinara, Isola Piana e penisola di Stintino

Circa 9.4 km in direzione Nord-Ovest

Il progetto non interessa alcuna Important Bird Areas (IBA). Il sito più prossimo è ubicato a circa 3.8 km di distanza.

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8 AREE VINCOLATE AI SENSI DEL D.LGS 42/04 E S.M.I. Il Decreto Legislativo No. 42 del 22 Gennaio 2004, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’Art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, No. 137”, come modificato dal D.Lgs No. 156 del 24 Marzo 2006 (per la parte concernente i beni culturali) e dal D.Lgs No. 157 del 24 Marzo 2006 (per quanto concerne il paesaggio), costituisce il codice unico dei beni culturali e del paesaggio e che recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio e rappresenta il punto di confluenza delle principali leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico (Legge 1 Giugno 1939, No. 1089, Legge 29 Giugno 1939, No. 1497, Legge 8 Agosto 1985, No. 431).

Le ultime modifiche al codice sono riportate nei seguenti atti normativi:

D.Lgs No. 62/08;

D.Lgs No. 63/08;

Legge 2 Agosto 2008 No. 129 (di conversione del DL 97/2008);

DL 30 Dicembre 2008 No. 207;

DL 1 Luglio 2009 No. 78;

Legge 26 febbraio 2010, No. 25.

Per quanto concerne il D.Lgs No. 62/08, che riguarda i beni culturali, esso prevede il coordinamento delle norme nazionali con le disposizioni comunitarie (UE) e gli accordi internazionali (come ad esempio la Convenzione UNESCO del 1970) per realizzare un più efficace controllo sulla circolazione delle “cose” di interesse storico, artistico e etnoantropologico appartenenti al patrimonio culturale, specificando che esse non sono riconducibili o assimilabili a “merci”.

Il D.Lgs No. 63/08 introduce invece alcune novità sul paesaggio del quale viene anzitutto rivista la definizione: “Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” (Art. 2, Comma 1, D.Lgs 26 Marzo 2008, No. 63).

Il DL 30 Dicembre 2008 No. 207 e il DL 1 Luglio 2009 No. 78 intervengono sulle procedure in materia di autorizzazione paesaggistica modificando l’Art. 159 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. “Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica.

L’ultimo atto normativo modica il D.Lgs 42/04 rappresenta un documento di proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative.

8.1 CONTENUTI ED OBIETTIVI

Il Decreto Legislativo 42/04 disciplina le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale ed in particolare fissa le regole per:

Tutela, Fruizione e Valorizzazione dei Beni Culturali (Parte Seconda, Titoli I, II e III, Articoli da 10 a 130);

Tutela e Valorizzazione dei beni paesaggistici (Parte Terza, Articoli da 131 a 159).

Per quello che riguarda i beni culturali in base a quanto disposto dall’Articolo 10 del D.Lgs 42/04 sono tutelati i seguenti:

le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo – etno – antropologico;

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le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

gli archivi e i singoli documenti, appartenenti ai privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante.

Alcuni beni, inoltre, vengono riconosciuti oggetto di tutela ai sensi dell’Articolo 10 del D.Lgs 42/04 solo in seguito ad un’apposita dichiarazione da parte del soprintendente; tali beni sono:

le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al Comma 1;

gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;

le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;

i beni archivistici;

i beni librari.

Il Decreto fissa precise norme in merito all’individuazione dei beni, al procedimento di notifica, alla loro conservazione, sia diretta che indiretta, alla loro fruizione ed alla circolazione sia in ambito nazionale che in ambito internazionale.

Con riferimento ai beni paesaggistici ed ambientali, in base a quanto disposto dall’Articolo 136 del D.Lgs 42/04 sono sottoposti a tutela (ex Legge 1497/39):

le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni della Parte Seconda (beni culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza;

i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

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In virtù del loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti a tutela dall’Articolo 142 del D.Lgs 42/04 (ex Legge 431/85):

i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre 1933, No. 1,775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

le montagne per la parte eccedente 1,600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1,200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

i ghiacciai e i circhi glaciali;

i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 1976, No. 448;

i vulcani;

le zone di interesse archeologico.

Secondo l’Art. 143 del D.lgs 42/04, in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, i Piani Paesaggistici ripartiscono il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.

L’Art. 146 del D.lgs 42/04, assicura la protezione dei beni ambientali vietando ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di distruggerli o introdurvi modificazioni che ne rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Gli stessi soggetti hanno l’obbligo di sottoporre alla Regione o all’ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

8.2 RELAZIONI CON IL PROGETTO

In Figura 8.1sono riportati i seguenti beni sottoposti a vincolo dal D.Lgs 42/04 e s.m.i. per l’area di interesse:

fascia di tutela dei territori contermini ai laghi: 300 m (ai sensi dell’Art. 142 Comma 1 Lettera b del D.Lgs 42/04 e s.m.i.);

fiumi, torrenti, corsi d’acqua e relativa fascia di tutela: 150 m (ai sensi dell’Art. 142 Comma 1 Lettera c del D.Lgs 42/04 e s.m.i.);

territori coperti da boschi e foreste (ai sensi dell’Art. 142 Comma 1 Lettera c del D.Lgs 42/04 e s.m.i.);

zone di interesse archeologico (ai sensi dell’Art. 142 Comma 1 Lettera m del D.Lgs 42/04 e s.m.i.);

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fascia costiera (individuata e tutelata e dal PPR ai sensi dell’Art. 143 del D.Lgs. 42/04).

Si evidenzia che la perimetrazione dei succitati beni fa ferimento ai dati relativi al Piano Paesaggistico Regionale; l’individuazione di fiumi e boschi vincolati ai sensi dell’Art. 142 è stata integrata con i dati disponibili sul geoportale della Regione Autonoma della Sardegna.

Dall’esame della Figura 8.1si evince che:

il progetto ricade all’interno della fascia costiera individuata dal PPR;

in adiacenza al perimetro Est e Sud di impianto (aree FS6B) sono presenti aree boscate.

Si evidenzia che, l’individuazione delle aree di progetto è stata definita anche tramite sopralluoghi diretti in campo che hanno permesso di evitare l’interessamento di aree boscate da parte degli elementi impiantistici (moduli fotovoltaici, cabine elettriche, connessioni elettriche) e da parte delle opere di viabilità interna previsti dal progetto.

Il progetto ricade all’interno della fascia di tutela dei territori costieri individuata dal PPR ai sensi dell’Art. 143 del D.Lgs 42/04.

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9 PIANO FORESTALE AMBIENTALE REGIONALE (PFAR) Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale No. 53/9 del27 Dicembre 2007.

9.1 CONTENUTI ED OBIETTIVI

Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) è uno strumento quadro di indirizzo, finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio forestale e agroforestale regionale, per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile dell’economia rurale della Sardegna.

Il Piano forestale sposa l’approccio sistemico che prevede il riconoscimento della multifunzionalità dei sistemi forestali, la necessità di salvaguardare tutte le componenti degli ecosistemi e le loro articolate interconnessioni.

Il PFAR ha previsto la compartimentazione della Regione Sardegna in 25 distretti territoriali dove per distretto territoriale si intende una”porzione di territorio entro la quale è riconosciuta una omogeneità di elementi fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e storico culturali”.

Il PFAR attraverso le linee di indirizzo individuate, le strategie e le scelte programmatiche proposte, traduce e da applicazione in ambito regionale ai principi formulati a livello internazionale per la gestione forestale.

In sintesi gli obiettivi del PFAR si focalizzano intorno ai grandi temi di interesse generale di:

protezione delle foreste;

sviluppo economico del settore forestale;

cura degli aspetti istituzionali in riferimento alla integrazione delle politiche ambientali, alla pianificazione partecipata fino al livello locale, alla diffusione delle informazioni;

potenziamento degli strumenti conoscitivi, attività di ricerca ed educazione ambientale.

Al fine di raggiungere gli obiettivi succitati il Piano propone una gamma di “linee” costituenti un quadro generale di interventi che rappresentano la piattaforma di riferimento della programmazione del settore forestale regionale per i prossimi anni. Il quadro complessivo prevede 5 differenti Linee ed è ulteriormente strutturato in Misure, Azioni e Sottoazioni. Sono previste le seguenti Linee:

Linea P – protettiva; l’ambito di intervento è mirato alla conservazione e al miglioramento del livello di stabilità delle terre e dell’efficienza funzionale dei sistemi forestali. Si articola in 3 Misure:

programmazione diretta e indirizzi di coordinamento con altri piani e programmi,

azioni per la prevenzione dei fenomeni di degrado,

sistemazioni idraulico forestali e recupero di sistemi forestali degradati;

Linea N - naturalistico-paesaggistica; propone una serie di misure d’intervento mirate alla preservazione e conservazione della qualità dei sistemi ecologici in tutte le loro componenti fisiche e biologiche; accrescimento della complessità e della funzionalità dei popolamenti; mantenimento e miglioramento del valore paesaggistico dei sistemi. Si articola in 3 misure:

programmazione diretta e indirizzi di coordinamento con altri piani e programmi,

misure di preservazione nelle aree di tutela naturalistica,

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misure di conservazione dei sistemi forestali e agrosilvopastorali nelle aree a vocazione naturalistico-paesaggistica;

Linea PR – produttiva; contribuisce alla crescita economica e al benessere sociale del territorio agroforestale attraverso la valorizzazione delle foreste e la promozione dell’impresa forestale. Prevede 3 Misure:

programmazione diretta e indirizzi di coordinamento con altri piani e programmi,

valorizzazione economica diretta e indiretta dei contesti forestali esistenti,

nuovi impianti per la produzione di biomassa fuori foresta a scopo energetico.

Linea E - informazione ed educazione ambientale; comprende attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale applicata al settore forestale. Propone 2 Misure:

potenziamento delle azioni di informazione e animazione territoriale,

potenziamento e integrazione nel sistema regionale dell’educazione ambientale sulle tematiche forestali;

Linea R - ricerca applicata e sperimentazione; attività funzionale all’accrescimento delle conoscenze sull’entità, distribuzione e stato della vegetazione forestale regionale, e di supporto per la regolamentazione di particolari aspetti della materia forestale. E’ articolata in 3 Misure:

predisposizione inventari e cartografia forestale,

ricerca nel campo dei materiali di base e propagazione forestale,

altre ricerche e sperimentazioni.

Il PFAR ha previsto la compartimentazione della Regione in 25 distretti territoriali dove distretto territoriale si intende una”porzione di territorio entro la quale è riconosciuta una omogeneità di elementi fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e storico culturali”.

Il Piano è così strutturato:

Relazione Generale;

Allegato 1- Schede descrittive di distretto;

Allegato 2 - Descrizione delle serie di vegetazione della Sardegna;

Allegato 3 - Analisi di massima sull’utilizzo delle biomasse forestali a scopo energetico.

9.2 RELAZIONI CON IL PROGETTO

Nella seguente figura è riportata la compartimentazione della Regione Sardegna in distretti territoriali come prevista dal PFAR.

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Figura 9.a: PFAR – Distretti Forestali

Dalla precedente figura si evince che l’area di interesse per il progetto ricade all’interno del Distretto No. 2 “Nurra-Sassarese”.

Per quanto attiene al progetto in esame, si segnala che, la Linea “N” “Naturalistico-Paesaggistica” sottolinea che la gestione pianificata delle foreste e degli spazi naturali e semi-naturali mediterranei, nelle aree a valenza naturalistico-paesaggistica, si prefigge la conservazione e la valorizzazione degli ambiti di interesse in un’ottica di multifunzionalità. In tal senso le azioni sono promosse e sostenute in primo luogo attraverso la valorizzazione delle foreste demaniali e delle aree protette istituite come aree in cui sperimentare modelli sostenibili d’uso del territorio.

Tra le misure e le azioni del PFAR si evidenziano in particolare:

Misura N2 - Misure di preservazione nelle aree di tutela naturalistica. Per la Misura N2 si segnala l’azione N2.2 rivolta alla preservazione dei contesti delle acque stagnanti e fluenti;

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Misura N3 - Misure di conservazione dei sistemi forestali e agrosilvopastorali nelle aree a vocazione naturalistico paesaggistica. Per tale misura si evidenzia l’azione N.3.4 rivolta alla Conservazione e miglioramento dei sistemi agro-forestali per riconosciuta valenza paesaggistico-culturale.

In riferimento all’area in esame si evidenzia che, secondo quanto indicato dal Piano Paesaggistico Regionale (si veda il successivo Paragrafo 11.1) il progetto ricade all’interno di una zona di interesse paesaggistico (fascia costiera), a carattere produttivo (vicina presenza di grandi industrie) e ad utilizzazione agro-forestale. In particolare il progetto sarà realizzato in una zona con presenza di seminativi. Piccole formazioni naturali (boschi e macchia) sono presenti lungo il confine Est e Sud di FS6B

Si segnala infine che il progetto in esame non interessa direttamente aree di particolare valenza ambientale.

Sulla base di quanto precedentemente riportato la realizzazione dell’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 risulta compatibile con le linee programmatiche previste dal PFAR.

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10 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOCIO ECONOMICA

10.1 POR FESR 2007-2013 (PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE)

10.1.1 Contenuti ed Obiettivi

Il POR-FESR Sardegna, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5728 del 20 Novembre 2007, è il documento con il quale la Regione programma le risorse del medesimo Fondo per il periodo 2007-2013. Il POR individua la strategia di sviluppo per accrescere la competitività e l’attrattività del sistema produttivo, che fa leva sulla diffusione dell’innovazione, la valorizzazione delle risorse naturali e culturali e la riduzione della dipendenza energetica dalle fonti tradizionali.

La strategia di sviluppo regionale è articolata in sette Assi o Priorità di intervento:

Asse I - Società dell’informazione;

Asse II - Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità;

Asse III – Energia;

Asse IV - Ambiente, attrattività naturale culturale e turismo;

Asse V - Sviluppo urbano;

Asse VI – Competitività;

Asse VII - Assistenza tecnica.

10.1.2 Relazioni con il Progetto

Con particolare riferimento al progetto in esame il POR-FESR, nella descrizione del contesto territoriale energetico evidenzia che tale sistema è caratterizzato da una pressoché totale dipendenza dall’esterno (Sardegna 94%, Italia 85%, Ue 50%), dall’assenza di diversificazione delle fonti di energia primaria che determina una forte dipendenza dal petrolio (75%) e dai combustibili solidi (23%), dall’assenza di collegamento alla rete nazionale di trasporto del gas metano e da una produzione di energia elettrica basata essenzialmente su impianti termoelettrici.

Dal lato dei consumi si evidenzia un’elevata intensità energetica del sistema economico-produttivo (Sardegna 161.5 tep/M€, Italia 124.8) ed una elevata intensità elettrica (Sardegna 493.7 MWh/M€, Italia 240.,3), nonché una frequenza di interruzioni del servizio elettrico quasi doppia rispetto al dato nazionale (Sardegna 3.9/utente, Italia 2.5/utente), indici di scarsa efficienza del sistema. D’altro canto, la produzione di energia da fonti rinnovabili è molto bassa (4.9%), molto distante dal dato nazionale (18 %) e dall’Obiettivo comunitario, ma con forti possibilità di sviluppo nel futuro. Anche in sede di pianificazione regionale (Pear, Psr, Pfar ecc.), sono state espresse notevoli potenzialità dallo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, sebbene sia necessario tener conto degli impatti possibili, ad esempio sul paesaggio.

Il PORR-FESR sottolinea inoltre che, in relazione alle emissioni climalteranti, in particolare riguardo l’anidride carbonica, è stata riscontrata un’alta intensità di emissioni sia in rapporto al Pil, (con un aumento del +14% dal 2002 al 2003), sia in rapporto alle emissioni procapite (con un aumento del 13% dal 2002 al 2003).

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In tal senso viene evidenziata la concentrazione in alcune aree industrializzate, tra cui anche quella di Porto Torres, dell’uso di combustibili che determinano il superamento dei valori limite di SO2 in corrispondenza dei grossi impianti energetici, mentre non si rilevano generalmente superamenti dei valori limite di NOx.

Dall’analisi energetica il documento in esame riporta, tra i ponti forza del sistema regionale l’’”alto potenziale di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili”.

Per quanto concerne la strategia regionale il POR-FESR per ’Asse “Energia” presenta un forte collegamento con gli orientamenti strategici comunitari. Si tratta di una priorità strategica legata alla valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse energetiche attraverso:

la promozione dell’efficienza energetica;

l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili;

la riduzione della dipendenza dalle fonti tradizionali di energia;

lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Gli interventi relativi al settore energetico si inquadrano nel contesto dell’Asse III–Energia e perseguono i seguenti obiettivi:

obiettivo globale: promuovere le opportunità di sviluppo sostenibile attraverso l’attivazione di filiere produttive collegate all’aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico;

obiettivo specifico: promuovere l’efficienza energetica e la produzione di energia da Fonti Energetiche rinnovabili;

obiettivi operativi:

aumentare la produzione di energia da RES (“Renewable Energy Source” Fonti Energetiche Rinnovabili) anche attraverso la promozione della produzione diffusa dell’energia,

promuovere il risparmio, la riduzione dell’intensità e l’efficienza energetica.

L’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 potrà contribuire alla produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili; in tal modo potrà partecipare al processo di riduzione della dipendenza energetica da fonti fossili.

Sulla base di quanto precedentemente riportato la realizzazione dell’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 risulta coerente e in linea con le linee programmatiche del POR-FESR 2003-2013.

10.2 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013

10.2.1 Contenuti ed Obiettivi

Con Deliberazione No. 24/1 del 28 Giugno 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per la Sardegna 2007-2013. Tale strumento di programmazione, in base alle indicazioni contenute nel regolamento comunitario 1698/2005, concentra in un unico documento il Piano di Sviluppo Rurale, il Programma Operativo Regionale per la parte FEOGA (Fondo Europeo Agricolo/sezioni Orientamento e Garanzia) e il Programma Leader.

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Il PSR è strutturato nei quattro Assi seguenti:

l’Asse 1 è incentrato sul miglioramento della competitività del sistema agricolo e forestale nel rispetto della sostenibilità ambientale e della salvaguardia del paesaggio rurale;

l’Asse 2 è incentrato sul miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale;

l’Asse 3 è incentrato sulla qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale attraverso Programmi integrati di sviluppo rurale;

l’Asse 4 è incentrato sul miglioramento della governance e delle capacità istituzionali regionali e locali (Approccio Leader).

Nel nuovo PSR è delineata la strategia progettuale per il rilancio del comparto agricolo della Sardegna e questo strumento vuole dare risposte alle diverse criticità dell’agricoltura dell'Isola (Regione Autonoma della Sardegna, sito web).

L’obiettivo primario del Piano di Sviluppo Rurale è quello di favorire l’aggregazione dell'offerta, tramite le Organizzazioni dei produttori, per fare impresa e per consentire alle aziende agricole di essere competitive su un mercato sempre più agguerrito e globalizzato. In secondo luogo, è necessario puntare sui progetti integrati di filiera e sulla qualità. Altro caposaldo del PSR è la multifunzionalità, offrire cioè nuove opportunità economiche grazie al legame con la cultura, le tradizioni e l’ambiente.

Al fine di creare le condizioni perché l’economia rurale porti reddito alternativo, nel Programma sono contenute diverse misure, ad esempio il recupero dei centri storici e delle strutture rurali o il sostegno per la creazione di attività legate ai prodotti dell'agroalimentare locale, che possono ridare vitalità e vivibilità a paesi dove lo spopolamento e il crescente abbandono delle terre sono realtà preoccupanti.

10.2.2 Relazioni con il Progetto

Il PSR nella caratterizzazione del settore agricolo evidenzia la presenta notevoli prospettive e potenzialità di sviluppo, data la vocazionalità ambientale che distingue molte aree della Sardegna ma che necessitano di investimenti per migliorarne la vocazionalità strutturale e infrastrutturale. Tali investimenti dovrebbero riguardare: strade rurali, settore acqua, energia rinnovabile, tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC), settore sociale e culturale (formazione, informazione, consulenza).

In merito all’analisi dei punti di forza e debolezza, relativamente alla sezione dedicata al tema “Inquinamento Atmosferico e Cambiamenti Climatici - Sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili”, è evidenziato che, nonostante il trend di crescita verificatosi a livello regionale negli ultimi anni, la loro consistenza quantitativa sia ancora del tutto marginale.

Con riferimento all’Asse III “Qualità della Vita nelle Zone Rurali e Diversificazione dell’Economia Rurale”, tra gli obiettivi prioritari è indicato il “mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali” con obiettivo specifico di“Incrementare la diversificazione delle fonti di reddito e occupazione della famiglia agricola”. Per il raggiungimento di tale obiettivo una delle misure previste promuove la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili mediante l’Azione 6 (Realizzazione di impianti di produzione d’energia da fonti rinnovabili).

L’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 potrà contribuire alla produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili e quindi al raggiungimento di obiettivi di qualità dell’aria auspicati.

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Sulla base di quanto precedentemente riportato la realizzazione dell’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 risulta coerente con le linee programmatiche del PSR 2007-2013

10.3 PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (PRS)

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) è stato approvato Deliberazione della Regione No. 43/2 del 25 Settembre 2009.

10.3.1 Contenuti ed Obiettivi

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) è lo strumento principale della programmazione finanziaria ed economica regionale. Definisce le strategie d’azione e coordina i progetti attuativi nei diversi settori del sistema economico per l’intera legislatura.

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) è lo strumento principale della programmazione finanziaria ed economica regionale. Definisce le strategie d’azione e coordina i progetti attuativi nei diversi settori del sistema economico per l’intera legislatura. Il PRS porta in dote un numero rilevante di grandi progetti, che potrà comunque ampliarsi nel corso della legislatura, destinati a catalizzare energie e attività attorno alle strategie prescelte, di seguito descritte, che consentiranno di valorizzare e mettere a frutto tutte le risorse necessarie ad uno sviluppo armonico e sostenibile:

Strategia 1. Istituzioni - La riforma della Regione: semplificazione ed efficienza;

Strategia 2. Educazione: valorizzare e potenziare i luoghi dell’educazione;

Strategia 3. Patrimonio culturale: dare forza a una identità viva;

Strategia 4. Ambiente e territorio: responsabilità e opportunità;

Strategia 5. Servizi alla persona: più vicini al bisogno;

Strategia 6. Economia: il lavoro come intrapresa;

Strategia 7. Crescita delle reti infrastrutturali.

10.3.2 Relazioni con il Progetto

In riferimento al progetto in esame si evidenzia che, la Strategia S7.4 “Ridurre la dipendenza energetica dell’isola e i costi energetici per le imprese e i cittadini, elevando il ricorso alle fonti rinnovabili e introducendo le reti da metanodotto” riporta che “l’obiettivo del 25% di energia consumata prodotta mediante il ricorso a fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico, idroelettrico, ecc.) sarà conseguito mediante un sistema diversificato ed equilibrato con il concorso di ciascuna fonte rinnovabile, sulla base delle esigenze di consumo, delle compatibilità ambientali e dello sviluppo di nuove tecnologie. La Regione assumerà un ruolo più forte nella gestione di queste fonti”.

Tra quelle che il Piano indica come “Strategie di Legislatura” si evidenzia che per il settore “energia” il PRS indica che saranno realizzate in favore degli enti pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia e misure volte alla diffusione di buone prassi nel risparmio energetico.

L’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 potrà contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili nel territorio regionale come auspicato dalle strategie del PRS.

Sulla base di quanto precedentemente riportato la realizzazione dell’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 risulta coerente con le indicazioni del PRS.

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11 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

11.1 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Autonoma della Sardegna è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale No. 36/7 del 5 Settembre 2006 “Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo ambito omogeneo”, in conformità a quanto disposto dalla LR 25 Novembre 2004, No. 8.

Con Decreto No. 82 del 7 Settembre 2006 il Presidente della Regione ha disposto l’entrata in vigore del “Piano Paesaggistico Regionale - Primo Ambito Omogeneo” e delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso.

Con Deliberazione della Giunta Regionale No. 11/17 del 20 Marzo 2007, sono stati approvati gli Indirizzi Applicativi al Piano Paesaggistico Regionale, integrati con DGR No. 16/3 del 24 Aprile 2007.

11.1.1 Contenuti ed Obiettivi

Il PPR assicura nel territorio regionale un’adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio e costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento per gli atti di programmazione e di pianificazione regionale, provinciale e locale e per lo sviluppo sostenibile.

Il Piano Paesaggistico della Regione Sardegna persegue le seguenti finalità:

preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo;

proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità;

assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità.

Il PPR ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo e, per realizzare gli obiettivi sopra descritti, ai sensi dell’Art 135 del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, No. 42 e successive modifiche:

ripartisce il territorio regionale in ambiti di paesaggio;

detta indirizzi e prescrizioni per la conservazione ed il mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici del paesaggio ed individua le azioni necessarie al fine di orientare e armonizzare le sue trasformazioni in una prospettiva di sviluppo sostenibile;

indica il quadro delle azioni strategiche da attuare e dei relativi strumenti da utilizzare per il perseguimento dei fini di tutela paesistica;

configura un sistema di partecipazione alla gestione del territorio, da parte degli enti locali e delle popolazioni nella definizione e nel coordinamento delle politiche di tutela e valorizzazione paesaggistica.

Il PPR caratterizza e disciplina il territorio regionale relativamente ai differenti caratteri del paesaggio regionale. L’analisi territoriale effettata nel PPR costituisce la base della rilevazione e della conoscenza per il riconoscimento delle caratteristiche naturali, storiche e insediative nelle loro reciproche interrelazioni e si articola in:

Assetto Ambientale;

Assetto Storico-culturale;

Assetto Insediativo.

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In base a quanto stabilito dall’Art. 4 delle NTA le disposizioni del Piano sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni e delle Province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici.

Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del Piano sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli altri atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, comprese quelle degli enti gestori delle aree protette, qualora siano meno restrittive.

Le disposizioni del PPR sono immediatamente efficaci per i territori comunali in tutto od in parte ricompresi negli ambiti di paesaggio costieri; per quanto concerne i territori non ricompresi in tali ambiti, sono comunque soggetti alla disciplina del PPR i beni paesaggistici ed i beni identitari.

Il PPR è costituito da:

una relazione generale (articolata in relazione introduttiva, relazione del Comitato Scientifico, relazione tecnica generale, schede e glossario) e relativi allegati, che motiva e sintetizza le scelte operate dal PPR;

cartografia in scala 1:200,000 contenente la perimetrazione degli ambiti di paesaggio costieri e la struttura fisica ed illustrativa degli assetti ambientale, storico-culturale, insediativo e delle aree gravate dagli usi civici;

cartografia in scala 1:25,000 illustrativa dei territori ricompresi negli ambiti di paesaggio costieri;

No. 27 schede illustrative delle caratteristiche territoriali e degli indirizzi progettuali degli ambiti di paesaggio costieri corredate da 27 tavole cartografiche in scala 1:100,000 e dall’atlante dei paesaggi;

cartografia in scala 1:50,000 relativa alla descrizione del territorio regionale non ricompreso negli ambiti di paesaggio costieri;

Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e relativi allegati.

11.1.2 Relazioni con il Progetto

Nella seguente figura è riportata la perimetrazione degli Ambiti di Paesaggio Costiero effettuata dal PPR per l’area Nord Occidentale della Regione Sardegna.

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Figura 11.a: PPR – Ambiti di Paesaggio Costieri

Dalla precedente figura è possibile osservare che l’area di interesse per il progetto in esame ricade all’interno dell’Ambito di Paesaggio Costiero No. 14 “Golfo dell’Asinara”.

In Figura 11.1 è riportata la carta del PPR relativa all’Ambito Costiero No. 14. In tale carta sono individuate le componenti del paesaggio relative all’assetto ambientale, storico-culturale e insediativo del territorio in esame.

Nella seguente tabella sono riassunte le relazioni con il progetto desumibili dalla Figura 11.1.

Tabella 11.1: PPR “Ambito di Paesaggio Costiero No. 14 “Golfo dell’Asinara” - Relazioni con il Progetto

Assetto di Paesaggio

Area di riferimento

Tipo di Componente

Interferenza con

il Progetto Note

Ambientale

Fascia Costiera - Diretta

Il progetto ricade totalmente nell’area di competenza del Consorzio Industriale Provinciale

Aree ad Utilizzazione Agro-Forestale

Colture Erbacee Specializzate, Aree Agroforestali, Aree

Diretta -

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Assetto di Paesaggio

Area di riferimento

Tipo di Componente

Interferenza con

il Progetto Note

Incolte

Aree Naturali e Sub Naturali

Vegetazione a macchia e in aree Umide

Indiretta

Aree Naturali e Sub Naturali in adiacenza al perimetro Est (Vegetazione a Macchia) e Sud (Boschi) di FS6B. Tali aree non saranno interessate e alterate dagli elementi impiantistici (moduli fotovoltaici, cabine elettriche, connessioni elettriche) e dalle opere di viabilità interna previsti dal progetto.

Boschi

Aree seminaturali Praterie Aree Seminaturali a circa 100 m a Sud.

Storico-Culturale

Aree Caratterizzate da edifici e Manufatti di Valenza Storico-Culturale

Insediamenti Archeologici dal Prenuragico all’Età Moderna: Nuraghi

Indiretta

Nuraghi a circa 1.5 km a Sud-Ovest e circa 1.7 km a Nord-Est

Insediativo

Insediamenti Produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale

Grandi Aree Industriali

Diretta Il progetto ricade interamente in tali aree.

Aree Speciali

Grandi Attrezzature di Servizio Pubblico per Istruzione, Sanità, Ricerca e Sport; Aree militari

Aree sportive (crossodromo)a circa 140 ma Sud

Strade Strada di impianto a valenza paesaggistica

Indiretta Aree di impianto limitrofe alla SP 57.

Ciclo delle Acque Condotta Idrica Indiretta Limitrofa al progetto (area Sud-Ovest).

Ciclo dell’Energia Linea Elettrica Indiretta

Linea elettrica a circa 220 m a Sud-Ovest e circa 450 m a Nord-Est

Si evidenzia che la componente “Colture Erbacee Specializzate, Aree Agroforestali, Aree Incolte” nella quale ricade l’area in esame comprende “seminativi in aree non irrigue, seminativi semplici e colture orticole a pieno campo; risaie; vivai; colture in sera; sistemi

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colturali e particellari complessi; aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti; aree agroforestali; aree incolte”.

Nei due paragrafi che seguono vengono riportate le principali Norme di Attuazione relative alle aree del PPR direttamente interessate del progetto e, per completezza di inquadramento anche per quelle limitrofe.

11.1.2.1 Norme di Attuazione delle Aree del PPR Direttamente Interessate del Progetto

L’Art. 12 “Ambiti di paesaggio. Disciplina generale” (Parte I – Disposizioni Generali; Titolo II – Disciplina Generale) riporta che gli ambiti di paesaggio, “[…] in ogni caso sono inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico morfologici e dei rispettivi insiemi i terreni costieri compresi in una fascia di profondità di 300 m dalla linea di battigia […] con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee C, D e G contermini ai comuni o alle frazioni, e di quelli previsti al Comma 2, Punto 3, dell’Art. 20 […].”

L’Art. 19 “Fascia costiera. Definizione” (Parte II – Assetto Territoriale; Titolo I – Assetto Ambientale) evidenzia, al Comma 1, che “la fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. […] rientra nella categoria dei beni paesaggistici d’insieme ed è considerata risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione integrata”.

Lo stesso Art. 19, al Comma 3 evidenzia che “non sono comprese tra i beni elencati al Comma1 le seguenti zone individuate dagli strumenti urbanistici comunali:

le zone omogenee A e B;

le zone omogenee C con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte, immediatamente contigue alle zone B di completamento;

le zone omogenee D e G con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte”.

L’Art. 20 ”Fascia Costiera. Disciplina” (Parte II – Assetto Territoriale; Titolo I – Assetto Ambientale) riporta che, all’interno della Fascia Costiera individuata dal PPR “si osserva la seguente disciplina:

nelle aree inedificate all’entrata in vigore del P.P.R. è precluso qualunque intervento di trasformazione […]

non è comunque ammessa la realizzazione di:

nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, fatte salve quelle di preminente interesse statale e regionale, per le quali sia in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell’Ambiente, autorizzate dalla Giunta Regionale;

nuovi interventi edificatori a carattere industriale e grande distribuzione commerciale;

nuovi campeggi e strutture ricettive connesse a campi da golf, aree attrezzate di camper”.

L’Art. 20 prosegue precisando che, fermo quanto riportato precedentemente, “possono essere realizzati i seguenti interventi: […] in tutta la fascia costiera: […] interventi puntuali o di rete, purché previsti nei piani settoriali, preventivamente adeguati al P.P.R.”

Relativamente all’Art. 29 “Aree ad Utilizzazione Agro-Forestale. Prescrizioni” (Parte II – Assetto Territoriale; Titolo I – Assetto Ambientale) le NTA riportano che “la pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:

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vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d’uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l’organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l’edificato in zona agricola[…];

promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonchè il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell’identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbane e nei terrazzamenti storici;

preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate.

Per quanto concerne l’Art. 30 “Aree ad utilizzazione agro-forestale. Indirizzi” (Parte II – Assetto Territoriale; Titolo I – Assetto Ambientale) è riportato che “la pianificazione settoriale e locale deve tendere a:

migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell’attività agricola;

riqualificare i paesaggi agrari;

ridurre le emissioni dannose e la dipendenza energetica;

mitigare o rimuovere i fattori di criticità e di degrado.

L’Art. 30 specifica inoltre che “il rispetto degli indirizzi di cui al comma 1 va verificato in sede di formazione dei piani settoriali o locali, con adeguata valutazione delle alternative concretamente praticabili e particolare riguardo per le capacità di carico degli ecosistemi e delle risorse interessate”.

Per quanto concerne l’Art. 62 "Assetto Insediativo. Indirizzi”(Parte II – Assetto Territoriale; Titolo III – Assetto Insediativo), le NTA riportano che “i Comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R., e gli enti e soggetti istituzionali, per le rispettive competenze, si conformano ai seguenti indirizzi, […]:

orientamento dell’azione di programmazione, progettazione e controllo degli interventi prioritariamente sugli obiettivi di qualità paesaggistica e qualità urbanistica-architettonica;

perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, anche con riferimento ai criteri dell’Agenda 21, attraverso la pianificazione strategica o la promozione di un piano di azione locale, orientato a controllare ed elevare gli standard dei servizi di igiene pubblica, di raccolta dei rifiuti favorendone il recupero e riciclaggio, a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici tramite la razionalizzazione della mobilità, il contenimento dei consumi energetici, nonché a mitigare l’inquinamento acustico, atmosferico, luminoso ed elettromagnetico, da realizzare anche tramite azioni mirate attraverso forme di compartecipazione con operatori privati;

orientamento delle azioni di trasformazione irreversibili per nuovi insediamenti al principio di minimo consumo del territorio”;

L’Art. 93 “Insediamenti Produttivi a Carattere Industriale, Artigianale e Commerciale. Indirizzi” (Parte II – Assetto Territoriale; Titolo III – Assetto Insediativo) riporta che “i Comuni e le Province nell’adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R. si conformano ai seguenti indirizzi:

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favorire la delocalizzazione delle attività produttive causanti inquinamento acustico, atmosferico e idrico esistenti all’interno dei centri abitati, verso apposite aree attrezzate;

consentire nei centri storici e nei nuclei degradati o in via di abbandono l’inserimento negli edifici esistenti di funzioni artigianali, commerciali compatibili con l’utilizzo residenziale e con le tipologie preesistenti, al fine di favorirne la rivitalizzazione;

favorire la concentrazione delle attività produttive, anche con diverse specializzazioni, in aree tecnologicamente ed ecologicamente attrezzate, di iniziativa intercomunale esterne ai centri abitati;

favorire la redazione di piani di riqualificazione ambientale, urbanistica, edilizia, e architettonica, dei complessi esistenti al fine di mitigare l’impatto territoriale e migliorare l’accessibilità delle aree e migliorare la qualità della vita negli ambienti di lavoro;

favorire la redazione di piani bonifica, recupero, riuso, trasformazione e valorizzazione dei complessi dismessi e delle relative infrastrutture, oltre che per riconversione produttiva, anche a scopo culturale, museale, ricreativo e turistico”.

L’Art. 103 “Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni” riporta che “la pianificazione urbanistica e di settore deve riconoscere e disciplinare il sistema viario e ferroviario, dal punto di vista paesaggistico”. In tal senso il piano riporta che per le strade di impianto di valenza paesaggistica “i progetti delle opere devono assicurare elevati livelli di qualità architettonica. L’inserimento nel paesaggio […] deve essere valutato tra soluzioni alternative di tracciati possibili, sulla base dell’impatto visivo, con riferimento ai coni visivi determinati dal percorrere l’infrastruttura, ricorrendo anche alla separazione delle carreggiate per adattarsi nel modo migliore alle condizioni del contesto”.

Per quanto concerne l’Art. 112 “Impianti Energetici” (Parte III - Norme Finali) le NTA riportano che negli Ambiti di Paesaggio Costieri individuati dal PPR è “vietata la realizzazione di impianti eolici e di trasporto dell’energia in superficie”.

11.1.2.2 Norme di Attuazione delle Aree del PPR Limitrofe al Progetto

L’Art. 23 “Aree naturali e subnaturali. Prescrizioni” (Parte II – Assetto Territoriale; Titolo I – Assetto Ambientale) riporta che: nelle aree naturali e subnaturali sono vietati:

qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica;

nei complessi dunali con formazioni erbacee e nei ginepreti le installazioni temporanee e l’accesso motorizzato, nonché i flussi veicolari e pedonali incompatibili con la conservazione delle risorse naturali;

nelle zone umide temporanee tutti gli interventi che, direttamente o indirettamente, possono comportare rischi di interramento e di inquinamento;

negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva “Habitat” e nelle formazioni climatiche, gli interventi forestali, se non a scopo conservativo.

La Regione prevede eventuali misure di limitazione temporanea o esclusione dell’accesso nelle aree di cui al precedente comma in presenza di acclarate criticità, rischi o minacce ambientali, che ne possano compromettere le caratteristiche”.

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L’Art. 24 “Aree naturali e subnaturali. Indirizzi” (Parte II – Assetto Territoriale; Titolo I – Assetto Ambientale) sottolinea che “la pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti indirizzi:

Regolamentare: […] con riferimento ai sistemi fluviali e alle relative formazioni riparali con elevato livello di valore paesaggistico, l’attività ordinaria di gestione e manutenzione idraulica in modo da:

assicurare la massima libertà evolutiva dei corsi d’acqua;

controllare l’interazione con le dinamiche marine in particolare per quanto concerne le dinamiche sedimentologiche connesse ai trasporti solidi ed i rischi di intrusione del cuneo salino;

evitare o ridurre i rischi di inquinamento e i rischi alluvionali;

mantenere o migliorare la riconoscibilità, la continuità e la compatibile fruibilità paesaggistica;

mantenere od accrescere la funzionalità delle fasce ai fini della connettività della rete ecologica regionale;

disciplinare le attività di torrentismo, della caccia e della pesca sportiva”.

All’Art. 26 “Aree seminaturali. Prescrizioni” (Parte II – Assetto Territoriale; Titolo I – Assetto Ambientale) le NTA riportano che “nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.”

Lo stesso articolo inoltre specifica che “in particolare nelle aree boschive sono vietati:

gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l’evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l’habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L.R. No. 23/1998;

ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, funzionali agli interventi programmati ai fini su esposti;

gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo;

rimboschimenti con specie esotiche”.

Nei sistemi fluviali e delle fasce latistanti comprensive delle formazioni riparie sono vietati:

interventi che comportino la cementificazione degli alvei e delle sponde e l’eliminazione della vegetazione riparia;

opere di rimboschimento con specie esotiche;

prelievi di sabbia in mancanza di specifici progetti che ne dimostrino la compatibilità e la possibilità di rigenerazione”.

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L’Art. 27 “Aree seminaturali. Indirizzi” (Parte II – Assetto Territoriale; Titolo I – Assetto Ambientale) evidenzia che la pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti indirizzi orientando le sue scelte verso:

“la gestione delle aree pascolive in funzione della capacità di carico di bestiame; la gestione va comunque orientata a favorire il mantenimento di tali attività;

la gestione e la disciplina dei sistemi fluviali, delle formazioni riparie e delle fasce latistanti al loro mantenimento e al miglioramento a favore della stabilizzazione della vegetazione naturale degli alvei”.

In riferimento all’Art. 100 “Aree speciali. Prescrizioni” (Parte II – Assetto Territoriale; Titolo III – Assetto Insediativo) è riportato che “nelle aree speciali di […] è fatto divieto di ampliamenti o di realizzazione di nuovi insediamenti, in mancanza di uno studio sulla verifica dei carichi ambientali”.

L’Art. 101 “Aree Speciali. Indirizzi” (Parte II – Assetto Territoriale; Titolo III – Assetto Insediativo) evidenzia che “nelle aree speciali […] le Autorità competenti si conformano ai seguenti indirizzi:

migliorare gli insediamenti esistenti con piani orientati anche all’incremento dei servizi, dei collegamenti ed alla eventuale riqualificazione urbanistica e architettonica degli edifici nonché ambientale degli spazi aperti, in un’ottica di integrazione di questi insediamenti nel paesaggio;

incentivare il recupero di edifici periferici in disuso e la riqualificazione di aree periferiche e/o abbandonate attraverso progetti di nuove infrastrutture, nell’ottica di un decentramento, almeno nei maggiori centri urbani, dei servizi di istruzione superiore e di quelli sportivi;

privilegiare la realizzazione di strutture di basso impatto sia sulle risorse ambientali (consumi idrici, energetici, ecc.) che sul paesaggio.

11.1.2.3 Relazioni con il Progetto

L’area oggetto di studio ricade internamente alla fascia costiera perimetrata dal PPR in una zona pianeggiante a carattere agricolo e in prossimità dell’agglomerato industriale di Porto Torres.

In particolare si evidenzia che le aree di progetto ricadono nella categoria del PPR “aree ad utilizzazione agroforestale” caratterizzate dalla presenza di seminativi; non sono presenti coltivazioni di tipo arboreo.

In adiacenza al perimetro di impianto sono presenti “aree naturali e sub naturali”. In tal senso si evidenzia che, l’individuazione delle aree di progetto è stata definita anche tramite sopralluoghi diretti in campo che hanno permesso di evitare l’interessamento delle aree boscate da parte degli elementi impiantistici (moduli fotovoltaici, cabine elettriche, connessioni elettriche) e da parte delle opere di viabilità interna previsti dal progetto.

Per quanto riguarda l’assetto insediativo definito dal PPR l’area di progetto è localizzata lungo una strada di valenza paesaggistica (SP 57) ed interessa le zone delle “Grandi Aree Industriali”. A riguardo delle aree industriali si segnala che il progetto ricade integralmente all’interno del territorio di competenza del Consorzio Industriale Provinciale (CIP) di Sassari; le aree interessate, secondo quanto previsto dalle norme urbanistiche del Piano Regolatore dell’area industriale, sono ritenute compatibili con la realizzazione di impianti fotovoltaici (si veda il Paragrafo 11.3).

Doc. No. 12-104-H1 Rev. 0 - Maggio 2012

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Si prevede la realizzazione di opportune opere di mitigazione visiva lungo il perimetro dell’area in esame (barriere “verdi”) al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico dell’impianto nel territorio in esame. In tal senso si segnala che valutazione dell’inserimento paesaggistico dell’impianto ha evidenziato un impatto accettabile (si veda quanto riportato al Capitolo 10 del Quadro di Riferimento Ambientale; doc. No. 12-104-H3).

L’impianto fotovoltaico potrà contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili nella Regione Sardegna.

Sulla base di quanto precedentemente riportato la realizzazione dell’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 risulta compatibile con le indicazioni del PPR.

11.2 PIANO URBANISTICO PROVINCIALE – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (PUP-PTC) DELLE PROVINCE DI SASSARI E DI OLBIA TEMPIO

Il Piano Urbanistico Provinciale-Piano Territoriale di Coordinamento (Pup-Ptc) delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale No. 18 del 14 Maggio 2006. Allo stato attuale la documentazione di Piano non è stata adeguata al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).

11.2.1 Contenuti ed Obiettivi

Il Piano urbanistico provinciale, redatto ai sensi della LR 45/89 e dell’Articolo 20 del D.Lgs 267/2000, si articola in Ecologie (elementari e complesse), in Sistemi di organizzazione spaziale e in Campi del Progetto ambientale.

Le Ecologie costituiscono la rappresentazione sistematica del complesso dei valori storico ambientali ai quali il Piano riconosce rilevanza (Provincia di Sassari, 2006).

I Sistemi di organizzazione dello spazio rappresentano il quadro delle condizioni di infrastrutturazione e delle linee guida della gestione dei servizi nel territorio.

I Campi del progetto ambientale costituiscono l’ambito dei processi di interazione e di cooperazione per la gestione del territorio tra i diversi soggetti interessati.

Il Pup-Ptc delle Provincia di Sassari e Olbia Tempio si propone di promuovere una nuova organizzazione urbana del territorio provinciale al fine di:

dotare ogni parte del territorio di una specifica qualità urbana;

individuare per ogni area del territorio una collocazione soddisfacente nel modello di sviluppo del territorio;

fornire un quadro di riferimento generale all’interno del quale le risorse e le potenzialità di ogni centro vengono esaltate e coordinate.

Il Piano è organizzato in

relazione di sintesi;

normativa di coordinamento degli usi e delle procedure;

geografie:

Geografia giuridico istituzionale,

Geografia delle immagini spaziali del territorio provinciale,

Geografia fondativa,

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Geografia dell'organizzazione dello spazio,

ecologie;

sistemi di gestione del territorio;

campi del progetto ambientale;

sistema informativo;

contenuti evolutivi del metodo operativo.

11.2.2 Relazioni con il Progetto

Come precedentemente evidenziato il Pup-Ptc non è stato attualmente adeguato rispetto a quanto predisposto dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI); i contenuti e le indicazioni del Pup-Ptc dovranno quindi essere rivisti ed aggiornati rispetto ai piani sovraordinati.

Si è proceduto comunque ad individuare le principali indicazioni di pianificazione territoriale del Piano in esame per l’area di interesse.

Nella seguente figura è riportato un estratto per l’area di interesse della Tavola “Ecologie Elementari e Complesse – Compatibilità d’Uso del Territorio”.

Figura 11.b: Pup-Ptc, Ecologie Elementari e Complesse

Dalla precedente figura è possibile osservare che l’area di impianto ricade all’interno dell’Ecologia Complessa No.7 “Stagni di Stintino” e dell’Ecologia Elementare No. 138 “Terreni Alluvionali Antichi della Nurra Settentrionale”.

La normativa di Piano (Art. 6.7) per l’Ecologia Complessa No.7 riporta che tale componente “è interessata da un insieme di processi, tra i quali si riconosce una particolare rilevanza (in quanto essenziale alla natura e alla storia del territorio) al processo di formazione del

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litorale sabbioso. Il litorale sabbioso compreso tra o Stagno di Casaraccio e lo Stagno di Pilo si forma a partire da un processo di alimentazione interno che si rileva principalmente attraverso i fondovalle alluvionali del reticolo degli affluenti ed esterno per lo smantellamento delle formazioni geologiche esterne e l’azione di stabilizzazione e contenimento della prateria di posidonia e della vegetazione psammofila. La sensibilità del cordone litoraneo sabbioso è legata al rapporto tra spiaggia sommersa e spiaggia emersa e ai processi eolici. I processi di alimentazione interni sono influenzati in modo significativo sotto il profilo qualitativo dagli esiti dei processi produttivi agricoli e dai reflui degli insediamento urbani. La qualità e la sensibilità della componente complessa degli Stagni di Stintino è tale da richiamare una gestione del territorio che protegga sotto il profilo qualitativo e quantitativo i processi di alimentazione idrologica ed eolica”.

Per quanto riguarda l’Ecologia Elementare No. 138, l’Art. 7.138 della normativa di piano, evidenzia che tale area è caratterizzata da una morfologia da pianeggiante a ondulata, con rischi di erosione da moderati a severi con potenza del suolo varia. La copertura vegetale è costituita dal pascolo, dalle colture agrarie sia arboree che erbacee, la macchia mediterranea è limitata a poche aree spesso molto erose. Sono localmente presenti marginali attività minerarie e di cava che però hanno interessato ampie superfici.

Le caratteristiche pedologiche presenti nell’area determinano che queste superfici siano moderatamente adatte ad un’utilizzazione agricola intensiva sono destinabili al rimboschimento, al pascolo migliorato, alle colture cerealicole, foraggiere e arboree, l’irrigazione è possibile in funzione delle disponibilità idriche locali, sia delle necessità di drenaggio.

Per tali Aree lo stesso Art. 7.138 individua i seguenti “Tipi d’Uso di Suolo”:

A: naturalistico e culturale;

B: uso turistico e ricreativo;

D: uso zootecnico;

E: uso agricolo;

F: estrattivo.

Per i “Tipi d’Uso” succitati il Pup-Ptc identifica quinti i seguenti “Processi d’Uso Compatibili”:

Aa: attività scientifiche;

Ab: fruizione naturalistica e culturale;

Ba: opere di supporto alle attività ricreative, di fruizione naturalistica e alle attività sportive, posti di pronto soccorso e servizi igienici;

Bm: interventi di agriturismo e turismo rurale;

Da3, Db e Dc: possibilità di effettuare il pascolo, di realizzare interventi per la razionalizzazione dell’uso di superfici foraggere e interventi di rinnovamento e di costruzione di fabbricati per gli allevamenti zootecnici;

Dd e De: interventi di infrastrutturazione del territorio e interventi atti a migliorare e potenziare l’attività produttiva;

Eb: tutti gli interventi, nelle attività di trasformazione agraria, concernenti la gestione del suolo e le lavorazioni del suolo per l’impianto e le cure colturali previste per le diverse colture agricole;

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Ee: interventi per la realizzazione di nuovi impianti (serre, magazzini, concimaie, depositi per macchinari e attrezzi), attinenti l’esercizio dell’attività agricola;

Fc: prosecuzione della coltivazione dell’escavazione e della lavorazione dei materiali di cava;

Ff: Prosecuzione della coltivazione, escavazione e lavorazione dei minerali industriali.

L’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 sarà realizzato su un’area a destinazione agricola con presenza di colture di tipo erbaceo all’interno del territorio di competenza del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.

Sulla base di quanto precedentemente riportato la realizzazione dell’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 non risulta in contrasto con le indicazioni del Pup-Ptc. Si evidenzia che quanto riportato dal Pup-Ptc dovrà essere aggiornato sulla base dei contenuti del PPR e del PAI.

11.3 PIANO REGOLATORE TERRITORIALE (PRT) DELL’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE (ASI) DI SASSARI – PORTO TORRES - ALGHERO

Il Piano Regolatore Territoriale (PRT) dell’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Sassari – Porto Torres – Alghero è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 5 Novembre 1971. Tale documento é stato oggetto di due varianti l’ultima delle quali è relativa all’anno 1990.

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) sono state oggetto di variante approvata dall’Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale “CIP” (già Consorzio ASI) con Deliberazione No. 17 in data 29 Dicembre 2009 e successivamente approvata da parte dei Comuni di Sassari (con DCC No. 11 del 1 Marzo 2011) e Porto Torres (con DCC No. 15 del 21 Marzo 2011).

11.3.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano

Il Consorzio ASI nasce con lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali nel proprio comprensorio e il suo PRT disciplina il completamento delle zone di propria competenza.

L’ultima variante del PRT (Anno 1990), è intervenuta al fine di considerare:

le nuove caratteristiche della domanda di localizzazione del sistema industriale;

le nuove problematiche ambientali.

La variante è stata così strutturata:

nota introduttiva: motivazione, criteri e contenuti del progetto di variante;

parte prima: il piano vigente, lo stato attuale delle aree attrezzate e i programmi in corso;

parte seconda: il quadro di riferimento per la variante;

parte terza: i contenuti della variante;

parte quarta: la normativa tecnica.

11.3.2 Relazioni con il Progetto

In Figura 11.3 è riportata la zonizzazione prevista dal PRT per l’area industriale di Porto Torres.

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Dall’esame della Figura si evince che il progetto in esame ricade all’interno delle aree di competenza dell’ASI (ora Consorzio Industriale Provinciale “CIP”): di tali aree sono interessate sia la fascia di rispetto sia le aree proprie del perimetro dell’agglomerato. Le aree direttamente interessate dall’impianto sono:

Verde Agricolo;

Nuove Aree per Industrie di Varia Natura.

Le aree esterne al perimetro dell’agglomerato (fascia di rispetto) sono normate sensi dell’Art. 5.

Le aree ricedenti nelle “Aree per Industria di varia Natura” seguono le indicazioni dell’Art. 8 “Lotti Industriali”.

Le “zone” individuate dal PRT come “Verde Agricolo” sono normate dell’Art. 26 “Zone a Verde Agricolo” delle NTA.

Si riporta di seguito quanto predisposto dalle NTA per gli articoli di interesse.

Per quanto concerne l’Art. 5, le NTA riportano che “entro una fascia di 200 m dall’esterno dei perimetri dei tre Agglomerati ASI […], è consentita esclusivamente l’edificazione di manufatti a carattere agricolo con un indice di fabbricazione di 0.01 mc/mq. aumentabile fino a 0.03 mc/mq.”

L’Art. 8 “Lotti Industriali” evidenzia che nelle aree per le industrie di varia natura e nelle dell'agglomerato di Porto Torres valgono “sono ammesse soltanto costruzioni corrispondenti al carattere specifico della zona, insediamento industriale, attività direttamente connesse previste dal Piano […]”.

L’Art. 26 “Zone a Verde Agricolo” specifica che, in tali zone,“valgono le norme edificatorie previste perle zone suddette negli strumenti urbanistici dei Comuni dei quali ricadono. In ogni caso non è consentita una edificazione con indice di fabbricazione superiore a 0.03mc/mq.“

Si evidenzia che la variante alle NTA del 29 Dicembre 2009, relativamente alle aree individuate agli Artt. 5 e 26, sulla base di quanto predisposto dalla normativa regionale in materia di inserimento sul territorio degli impianti fotovoltaici (DGR No. 30/2 del 23 Maggio 2008 e DGR No. 59/12 del 29 Ottobre 2008) prevede, introducendo ex novo l’Art. 26 bis, che la loro destinazione urbanistica “è compatibile con la realizzazione di parchi fotovoltaici industriali, termodinamici ed eolici, al pari di tutte le altre aree ricomprese nei perimetri degli agglomerati industriali. In tal senso non sono quindi da intendersi come limitativi i riferimenti alla destinazione d'uso legata all'attività agricola […]”.

Tutte le aree impianto sono soggette alle NTA del PRT: per tali aree non è preclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Sulla base di quanto precedentemente riportato la realizzazione dell’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 non evidenzia elementi di contrasto con le indicazioni del PRT dell’ASI.

11.4 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC) DI PORTO TORRES

Il PRGC del Comune di Porto Torres è stato approvato con Decreto Assessoriale Regionale No. 862/U del 9 Maggio 1983 (Pubblicazione su BURAS No. 30 del 1 Giugno1983). Il PRGC è stato oggetto di successive modifiche l’ultima delle quali è stata adottata definitivamente con DCC No. 34 dell’8 Aprile 2010.

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11.4.1 Contenuti ed Obiettivi

Il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) definisce il contenuto e la forma dell'assetto territoriale ed insediativo del Comune di Porto Torres ed in particolare:

fissa l'uso del suolo edificato, edificabile e non, per l'intero territorio comunale;

tutela e valorizza i beni culturali, storici, ambientali e paesaggistici;

utilizza e trasforma gli immobili pubblici e privati esistenti;

fissa la caratterizzazione quantitativa, funzionale e speciale delle aree destinate alla residenza, alla industria, al commercio, alle attività direzionali, culturali e ricreative; qualifica e localizza le attrezzature pubbliche a livello urbano e di quartiere;

stabilisce il tracciato e le caratteristiche tecniche della rete infrastrutturale per le comunicazioni di trasporti pubblici e privati;

fissa i principali impianti e servizi tecnologici urbani;

determina le norme generali e particolari per la propria attuazione.

II territorio comunale di Porto Torres risulta suddiviso in zone omogenee ai sensi del D.P.G.R.S. 1.8.1977, No. 9743/271.

11.4.2 Relazioni con il Progetto

La zonizzazione del comune di Porto Torres ha interessato le aree del centro abitato e le sue aree limitrofe. Le aree non zonizzate sono considerate Zone “E” (a carattere agricolo) o Zone “D” (a carattere industriale) qualora ricadenti nell'agglomerato industriale di Porto Torres (aree relative al Consorzio Industriale di Sassari, Porto Torres, Alghero).

Le aree di interesse per il progetto in esame ricadono in Zona “D” (normata dall’Art. 11 delle NTA).

Per quanto concerne le Zone “D” l’Art. 11 riporta che “vengono definite come zone "D” le aree industriali e produttive, ricadenti nell'agglomerato industriale di Porto Torres relative al piano di sviluppo industriale di Sassari, Porto Torres, Alghero. Per quanto riguarda l'attuazione di questo Piano, si rimanda ai grafici e alle norme ad esso relativi. […]”

Sulla base di quanto esposto, le aree di interesse per il progetto risultano normate dalle NTA del PRT del Consorzio ASI presentate al precedente paragrafo.

Sulla base di quanto precedentemente riportato la realizzazione dell’impianto fotovoltaico Fiumesanto 6 è assoggettata a quanto disposto dalle NTA del Consorzio Industriale Provinciale (CIP) di Sassari.

PLG/LV/CSM/RC:mcs

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RIFERIMENTI

Consorzio Industriale Provinciale (CIP) di Sassari, 1971, Piano Regolatore Territoriale, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 5 Novembre 1971; NTA approvate dall’Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale “CIP” (già Consorzio ASI) con Deliberazione No. 17 in data 29 Dicembre 2009 e successivamente approvata da parte dei Comuni di Sassari (con DCC No. 11 del 1 Marzo 2011) e Porto Torres (con DCC No. 15 del 21 Marzo 2011).

LIPU, 2003, Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA (Important Bird Areas), Relazione Finale.

Provincia di Sassari, 2006, Settore IX - Programmazione e pianificazione, Ufficio del Piano,Piano Urbanistico Provinciale - Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale No. 18 del 14 Maggio 2006.

Regione Autonoma della Sardegna, 2003, Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Piano di Bonifica dei Siti Inquinati, approvato con DGR No. 45/34 del 5 Dicembre 2003.

Regione Autonoma della Sardegna, 2005, Piano di Prevenzione, Conservazione e Risanamento della Qualità dell’Aria Ambiente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale No. 55/6 del 29 Novembre 2005.

Regione Autonoma della Sardegna, 2006, Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale No. 36/7 del 5 Settembre 2006.

Regione Autonoma della Sardegna, 2006a, Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale No. 14/16 del 4 Aprile 2006.

Regione Autonoma della Sardegna, 2006b, Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), adottato con Deliberazione della Giunta Regionale No. 34/13 del 2 Agosto 2006.

Regione Autonoma della Sardegna, 2007a, Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale No. 53/9 del27 Dicembre 2007.

Regione Autonoma della Sardegna, 2007b, “Atti di Indirizzo Programmatico per il Settore Estrattivo, Procedura di Approvazione del Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE)”, Deliberazione No. 37/14 del 25 Settembre 2007

Regione Autonoma della Sardegna, 2008a, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), adottato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale No. 54/33 del 30 Dicembre 2004.; Norme di Attuazione approvate con Decreto del Presidente della Regione Sardegna No.35del 21 Marzo 2008.

Regione Autonoma della Sardegna, 2008b, Piano Regionale dei Trasporti (PRT), proposta definitiva di Piano approvata con deliberazione No. 66/23 del 27 Novembre 2008.

Regione Autonoma della Sardegna, 2008c, Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani, approvato con DGR No. 73/7 del 20 Dicembre 2008.

SITI WEB

Provincia di Sassari, sito web: www.provincia.sassari.it Regione Autonoma della Sardegna, sito web: www.regione.sardegna.it