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L E G N O E A R R E D A M E N T O - P i c c o l a e m e d i a i n d u s t r i a C O N T R A T T O C O L L E T T I V O N A Z I O N A L E D I L A V O R O p e r i l a v o r a t o r i a d d e t t i a l l e p i c c o l e e m e d i e i n d u s t r i e d e l l e g n o , d e l s u g h e r o , d e l m o b i l e , d e l l ' a r r e d a m e n t o e b o s c h i v i - f o r e s t a l i 1 2 S E T T E M B R E 2 0 0 8 ( * ) ( D e c o r r e n z a : 1 ° g e n n a i o 2 0 0 8 - S c a d e n z a : 3 1 m a g g i o 2 0 1 2 ) L a p a r t e e c o n o m i c a s c a d r à i l 3 1 m a g g i o 2 0 1 0 r i n n o v a t o 1 9 L U G L I O 2 0 1 0 ( D e c o r r e n z a : 1 ° g i u g n o 2 0 1 0 - S c a d e n z a : 3 1 m a g g i o 2 0 1 3 ) r i n n o v a t o 2 5 O T T O B R E 2 0 1 3 ( D e c o r r e n z a : 1 ° g i u g n o 2 0 1 3 - S c a d e n z a : 3 1 m a g g i o 2 0 1 6 ) P a r t i s t i p u l a n t i U N I T A L / C O N F A P I e F e d e r a z i o n e n a z i o n a l e l a v o r a t o r i e d i l i , a f f i n i e d e l l e g n o ( F E N E A L - U I L ) F e d e r a z i o n e i t a l i a n a l a v o r a t o r i c o s t r u z i o n i e d a f f i n i ( F I L C A - C I S L ) F e d e r a z i o n e i t a l i a n a l a v o r a t o r i l e g n o e d i l i z i a i n d u s t r i e a f f i n i e d e s t r a t t i v i ( F I L L E A - C G I L ) - - - - - - - - - - ( * ) I n t e g r a t o d a l v e r b a l e d i a c c o r d o 2 1 g e n n a i o 2 0 0 9 i n m a t e r i a d i a u m e n t i p e r i o d i c i d i a n z i a n i t à . T e s t o d e l c . c . n . l . ( V e d i a c c o r d o d i r i n n o v o i n n o t a ) I . P r e m e s s a a ) L ' a c c o r d o d i r i n n o v o d e l c . c . n . l . è s t a t o p a t t u i t o s e c o n d o l e l i n e e d e f i n i t e d a l P r o t o c o l l o 2 3 l u g l i o 1 9 9 3 e d a l P a t t o p e r l o s v i l u p p o e l ' o c c u p a z i o n e 2 3 d i c e m b r e 1 9 9 8 s o t t o s c r i t t o t r a G o v e r n o e p a r t i s o c i a l i . E ' v o l o n t à d e l l e p a r t i r e a l i z z a r e f o r m e d i r e l a z i o n i i n d u s t r i a l i f i n a l i z z a t e a l c o m u n e i n t e r e s s e d e l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o d e l s e t t o r e e d a u n a d e g u a t o r i c o n o s c i m e n t o d e l l ' i m p o r t a n t e r u o l o c h e e s s o r i c o p r e n e l l ' a m b i t o d e l l ' e c o n o m i a n a z i o n a l e . b ) I l c . c . n . l . h a r e c e p i t o e f a t t i p r o p r i g l i a s s e t t i d e l l a c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a d e f i n i t i e r e g o l a m e n t a t i d a l c a p i t o l o A s s e t t i c o n t r a t t u a l i d e l P r o t o c o l l o d e l 2 3 l u g l i o 1 9 9 3 e d a l P a t t o p e r l o s v i l u p p o e l ' o c c u p a z i o n e 2 3 d i c e m b r e 1 9 9 8 . S o n o p r e v i s t i i s e g u e n t i a s s e t t i c o n t r a t t u a l i : - i l c o n t r a t t o c o l l e t t i v o n a z i o n a l e d i l a v o r o d i c a t e g o r i a ; - u n s e c o n d o l i v e l l o d i c o n t r a t t a z i o n e , a z i e n d a l e o d a l t e r n a t i v a m e n t e t e r r i t o r i a l e , l a d d o v e p r e v i s t o o s e c o n d o l ' a t t u a l e p r a s s i . I l c . c . n . l . h a d e f i n i t o u n a n u o v a r e g o l a m e n t a z i o n e d e i l i v e l l i d i c o n t r a t t a z i o n e .

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LEGNO E ARREDAMENTO - Piccola e media industria

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie del legno, del sughero,

del mobile, dell'arredamento e boschivi-forestali

12 SETTEMBRE 2008 (*)

(Decorrenza: 1 gennaio 2008 - Scadenza: 31 maggio 2012)La parte economica scadr il 31 maggio 2010

rinnovato

19 LUGLIO 2010

(Decorrenza: 1 giugno 2010 - Scadenza: 31 maggio 2013)

rinnovato

25 OTTOBRE 2013

(Decorrenza: 1 giugno 2013 - Scadenza: 31 maggio 2016)

Parti stipulanti

UNITAL/CONFAPIeFederazione nazionale lavoratori edili, affini e del legno (FENEAL-UIL)Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (FILCA-CISL)Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattivi (FILLEA-CGIL)

----------

(*) Integrato dal verbale di accordo 21 gennaio 2009 in materia di aumenti periodici di anzianit.

Testo del c.c.n.l.

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

I. Premessaa) L'accordo di rinnovo del c.c.n.l. stato pattuito secondo le linee definite dal Protocollo 23

luglio 1993 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 23 dicembre 1998 sottoscritto tra Governo eparti sociali.

E' volont delle parti realizzare forme di relazioni industriali finalizzate al comune interessedello sviluppo economico del settore ed a un adeguato riconoscimento dell'importante ruolo cheesso ricopre nell'ambito dell'economia nazionale.

b) Il c.c.n.l. ha recepito e fatti propri gli assetti della contrattazione collettiva definiti eregolamentati dal capitolo Assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto per losviluppo e l'occupazione 23 dicembre 1998.

Sono previsti i seguenti assetti contrattuali:- il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;- un secondo livello di contrattazione, aziendale od alternativamente territoriale, laddove

previsto o secondo l'attuale prassi.Il c.c.n.l. ha definito una nuova regolamentazione dei livelli di contrattazione.

Pertanto la contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello potr avere luogo con lacomune finalit di:

1) consentire per i lavoratori benefici economici privi di effetti inflazionistici;2) una effettiva programmazione dell'evoluzione del costo del lavoro;3) lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.c) Il secondo livello di contrattazione potr avere luogo esclusivamente secondo quanto

disposto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 23 dicembre 1998,nello spirito dell'attuale prassi, tenendo conto delle oggettive esigenze che caratterizzano le piccolee medie aziende che applicano il presente c.c.n.l. e che le differenziano dalle industrie di diversadimensione.

d) Il secondo livello di contrattazione, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma delpunto 3, del punto 2 Assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto per lo sviluppo el'occupazione 23 dicembre 1998, non potr avere per oggetto materie gi definite e/o trattate in altresedi negoziali. Tale livello potr realizzarsi esclusivamente per le materie stabilite dalle specificheclausole di rinvio del c.c.n.l., in conformit con i criteri e le procedure ivi indicati. Sono titolari dellacontrattazione di secondo livello, per le materie e con le procedure e criteri fissati dal c.c.n.l., lestrutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente c.c.n.l. e la R.S.U.

e) Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono associate oconferiscano mandato.

f) Le parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare ai propri iscritti per il periodo di lorovalidit il contratto nazionale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste.

A tal fine le Associazioni datoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza dellecondizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori siimpegnano a non promuovere e ad intervenire perch siano evitate azioni o rivendicazioni intese amodificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

Considerata la prassi esistente, la contrattazione di livello aziendale esclude ed inibisce lacontrattazione di livello territoriale e, viceversa, la contrattazione di livello territoriale esclude edinibisce il livello di contrattazione aziendale; di questo si rendono garanti UNITAL, FILCA, FILLEA eFENEAL, nelle rispettive articolazioni di organizzazione nazionale, territoriale ed aziendale.

g) Le parti procederanno ad un esame del testo contrattuale al fine di effettuareconcordemente un'operazione di adeguamento alle norme di legge, alle modifiche necessarie per leparti obsolete ed a eventuali riscritture che ne consentano una migliore comprensione.

h) La presente premessa parte integrante del c.c.n.l.

Sfera di applicazione

Il presente c.c.n.l. si applica alle aziende esercenti le attivit di produzione sotto elencate:- industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento;- segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato

per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi gi abbattuti e allestiti eproducono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi cos acquistati, segherie, che,come tali, non esercitano una attivit complementare delle lavorazioni boschive di una stessaazienda - taglio e la piallatura del legno - fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno nonassemblato - fabbricazione di lana di legno, farina di legno, lastrine, particelle - essiccazione dellegno - impregnazione o il trattamento chimico del legno con materiali adatti alla sua conservazione -trattamento, il deposito, la stagionatura, l'immagazzinaggio e conservazione del legno - tornerie dellegno - tranciati e giuntura tranciati - fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione dicompensati - pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle, di truciolati, dilana, di legno ed altri pannelli, multistrati, listellari, tamburati - nobilitazione pannelli truciolari,compensati, tamburati, "medium density" e affini - produzione di agglomerati di fibre legnose conleganti vari per l'edilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti e conglomerati - allestimenti fiere,stands e decorazioni, cartellonistica - cartelli stradali e allestimenti in genere - cambrioni -carpenteria - fabbricazione elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia - cantieri ecarpenteria navale - fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all'edilizia: di travi,travicelli, puntoni e pezzi analoghi, di scale e ringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, asteda corniciai, ecc., porte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno, avvolgibili, pvc, basculanti,zanzariere, placcati, pavimenti in legno e relativa posa in opera - fabbricazione di travi e strutturelamellari - fabbricazioni di edifici prefabbricati o loro elementi in legno - fabbricazione di imballaggi, dipallets, di contenitori, di cesti in legno - paniforti - fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri eimballaggi simili in legno - fabbricazione di palette, palette a cassa e altri piani di caricamento in

legno - fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per lavori da bottaio, fustidogati - fabbricazione di tamburi in legno per cavi - levigatura di antine e altri elementi per mobili -verniciatura, laccatura, doratura ed altre lavorazioni finali del legno e/o del mobile - impiallacciature elavorazioni legno - lavorazione accessori e per mobili - scope - assemblaggio mobili - fabbricazionedi montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, di forme in legno di scarpe estivali, di attaccapanni in qualsiasi materiale, di utensili in legno domestici e da cucina, appendiabitie portacappelli, di statuette ed altri ornamenti in legno, legno intarsiato e incrostato, di astucci ecofanetti in legno per gioielli, coltellerie ed altri articoli analoghi, di tubetti, spole, rocche e rocchettiper filatura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito, di casse funerarie e cofani funebri, di modelliper fonderie e per navi, di parti in legno per armi da fuoco, di scultura, traforo, intarsio del legno perdecorazioni, di manufatti in legno in genere compreso il "fai da te", di cornici, decorazioni artistiche efloreali, restauri e dorature cornici, di decorazioni per l'arredamento, di altri articoli in legno - manicida frusta - arredobagno - articoli igienico-sanitari - lavorazione del sughero naturale, sughero perplance, sugheraccio, sugherone, la fabbricazione di articoli in sughero, di manufatti, agglomerati egranulati e di isolanti in sughero, fabbricazione di turaccioli comuni o da spumanti - la produzione diarticoli di paglia e di materiale da intreccio - la fabbricazione di trecce e manufatti simili in materialida intreccio, stuoie, stuoie grossolane, graticci, ecc., la fabbricazione di articoli da panieraio e dastuoiaio, rivestimenti di fiaschi e damigiane, rivestimenti in legno - fabbricazione di forme percalzature, ceppi per zoccoli e fondi per calzature in qualsiasi materiale - tacchi - ghiacciaie -fabbricazione di carri e carrozze - la produzione di mobili ed articoli vari di arredamento in giunco,vimini, rattan e di altro materiale - fabbricazione di sediame comune e curvato - fabbricazione disedili per aereomobili, autoveicoli, navi e treni, di qualsiasi materiale - la fabbricazione di sedie etavoli di qualsiasi materiale - la fabbricazione di cassetti per mobili, di curvati in legno, di cassettiere- la fabbricazione di poltrone e divani di qualsiasi materiale - l'attivit dei laboratori di tappezzeria efabbricazione di imbottiti per l'arredamento - la fabbricazione e restauro di mobili in stile e d'epoca -fabbricazione di mobili per uffici e negozi in qualsiasi materiale per qualunque uso diverso da quellodi civile abitazione (scuole, navi, ristoranti), comprese le loro parti e/o componenti - fabbricazione dialtri mobili - mobili di qualsiasi materiale per la casa ed il giardino - mobili tappezzati - tappezzerie -traverse ferroviarie - fabbricazione di rete e supporti per materassi - la fabbricazione di materassi amolle, imbottiti o guarniti internamente, di materiali di rinforzo, di materassi in gomma cellulare o diplastica non ricoperti - fabbricazione di pianoforti - fabbricazione di strumenti a corde, liuterie -articoli sportivi - fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo - fabbricazione di tavoli dabiliardo e attrezzi da bowling - fabbricazione di aste dorate e comuni, bastoni - fabbricazione disdraio, sedie sdraio, lettini sdraio - la fabbricazione di giostre e altalene - fabbricazione di fiammiferie stuzzicadenti - fabbricazione di fiori, foglie e frutti artificiali - fiori secchi - fabbricazione di pipe eabbozzi di pipe - fabbricazione di pettini (anche ornamentali) - fabbricazione di tutti gli articoli perfumatori - riproduzione di armi antiche prevalentemente in legno - produzione di articoli religiosi e daricordo - produzione di apparecchi di illuminazione, di articoli casalinghi - produzione di articoli dadisegno e didattici - produzione di arredamenti vari, di oggetti e complementi d'arredamento,compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati,a.b.s., p.v.c., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc.

Sfera di applicazione - Industrie boschive e forestaliAlle aziende operanti nei settori sottoindicati, oltre alle norme (e relative deroghe) contenute

nel presente c.c.n.l., si applicano le norme di cui alla specifica regolamentazione contrattuale per gliaddetti alle industrie boschive e forestali:

- industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per laproduzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe,traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, disughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone);

- segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo dellaproduzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.----------N.d.R.: L'accordo 19 luglio 2010 prevede quanto segue:1. Premessaa) L'accordo di rinnovo del c.c.n.l. stato pattuito secondo le linee definite dal Protocollo 23 luglio1993 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 23 dicembre 1998 sottoscritto tra Governo e partisociali.E' volont delle parti realizzare forme di relazioni industriali finalizzate al comune interesse dellosviluppo economico del settore ed a un adeguato riconoscimento dell'importante ruolo che essoricopre nell'ambito dell'economia nazionale.

b) Il c.c.n.l. ha recepito e fatti propri gli assetti della contrattazione collettiva definiti e regolamentatidal Capitolo Assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto per lo sviluppo el'occupazione 23 dicembre 1998.Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenzedelle PMI e dei lavoratori non si pu prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delleparti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali,anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.In quest'ottica le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali a lorocollegati, nonch delle imprese aderenti e delle R.S.U./R.S.A. (di cui all'art. 4, Parte prima delvigente c.c.n.l.) a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali pi avantidescritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate.Al sistema contrattuale cos disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e farrispettare, per il periodo di validit il contratto nazionale, le norme integrative di settore o quelleaziendali da esso previste.4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi dicompetitivit delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presentecontratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.Le parti realizzano e confermano con il presente c.c.n.l. una struttura contrattuale su due livelli:nazionale e di 2 livello:- il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ha durata triennale;- un secondo livello di contrattazione, di norma aziendale od alternativamente territoriale, laddoveprevisto o secondo l'attuale prassi della durata triennale ed rinnovabile nel rispetto del principiodell'autonomia dei cicli negoziali al fine comunque di evitare sovrapposizioni con i tempi del rinnovodel contratto collettivo nazionale.Il c.c.n.l. ha definito una nuova regolamentazione dei livelli di contrattazione.PertantoLa contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello potr avere luogo con la comune finalit di:1) consentire per i lavoratori benefici economici privi di effetti inflazionistici;2) un'effettiva programmazione dell'evoluzione del costo del lavoro;3) lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.c) Il secondo livello di contrattazione potr avere luogo esclusivamente secondo quanto disposto dalProtocollo 23 luglio 1993 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 23 dicembre 1998, nello spiritodell'attuale prassi, tenendo conto delle oggettive esigenze che caratterizzano le piccole e medieaziende che applicano il presente c.c.n.l. e che le differenziano dalle industrie di diversadimensione.Il secondo livello di contrattazione, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del punto 3,del punto 2 Assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto per lo sviluppo el'occupazione 23 dicembre 1998, sar di norma aziendale e alternativamente potr avere carattereterritoriale. In tal caso la contrattazione territoriale avr carattere esclusivamente di naturasperimentale, qualora le parti esprimano di concerto la propria disponibilit a procedere nellanegoziazione e non potr avere per oggetto materie gi definite e/o trattate in altre sedi negoziali.Tale livello potr realizzarsi esclusivamente per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinviodel c.c.n.l., in conformit con i criteri e le procedure ivi indicati. Sono titolari della contrattazione disecondo livello, per le materie e con le procedure e criteri fissati dal c.c.n.l., le strutture territorialidelle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente c.c.n.l. e la R.S.U.d) Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono associate o conferiscanomandato.e) Le parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validit ilcontratto nazionale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste.A tal fine le Associazioni datoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizionipattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a nonpromuovere e ad intervenire perch siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare,integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.Considerata la prassi esistente, e con la precisazione di cui al punto c) della presente premessa, lacontrattazione di livello aziendale esclude ed inibisce la contrattazione di livello territoriale e,viceversa, la contrattazione di livello territoriale esclude ed inibisce il livello di contrattazioneaziendale; di questo si rendono garanti UNITAL, FILCA, FILLEA e FENEAL, nelle rispettivearticolazioni di Organizzazione nazionale, territoriale ed aziendale.f) Le parti procederanno ad un esame del testo contrattuale al fine di effettuare concordementeun'operazione di adeguamento alle norme di legge, alle modifiche necessarie per le parti obsolete eda eventuali riscritture che ne consentano una migliore comprensione.

g) La presente premessa parte integrante del c.c.n.l.

Parte primaRAPPORTI E DIRITTI SINDACALI

L'UNITAL, la FENEAL, la FILCA e la FILLEA ribadiscono l'obiettivo comune di sviluppare unmoderno e innovativo sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli per favorire, oltre alla correttagestione del c.c.n.l., anche l'individuazione di iniziative comuni a sostegno del settore.

Ferme restando l'autonomia e la libert di iniziativa delle parti, si conviene sulla realizzazionedi strumenti paritetici atti a sostenere la politica e lo sviluppo del settore.

Art. 1(Comitati paritetici per lo sviluppo e la gestione delle relazioni sindacali)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

1. Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, concordano di assicurare lanecessaria operativit al Comitato paritetico, costituito a livello nazionale, regionale, di distretto e diaree-sistema. Il Comitato paritetico opera sulle materie appositamente individuate e demandate dalpresente contratto.

Inoltre, contribuisce a conferire al comparto produttivo legno-arredamento, nei confronti delleistituzioni e degli enti preposti, nella specificit delle piccole e medie imprese che largamente locontraddistinguono, il rilievo e l'incidenza che ad esso compete sul versante dell'occupazione e dellabilancia dei pagamenti.

Il Comitato paritetico si costituisce nelle aree distrettuali individuate dalla leggeLe parti esamineranno entro il 31 dicembre 2010, a livello territoriale, la possibilit di pattuire

la costituzione di Comitati paritetici nelle aree-sistema.In particolare, il Comitato paritetico regionale si costituisce nelle regioni con significativa

presenza del settore produttivo legno-arredamento: attualmente Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Toscana e Veneto.

Il Comitato paretico di area-sistema si costituir, in via sperimentale, nella zona di produzionetipica compresa tra le province di Treviso e Pordenone e nel distretto della Brianza comasca emilanese.

Il Comitato paritetico regionale, previo accordo specifico tra le parti interessate, potrcostituirsi nelle regioni con significativa presenza del settore legno-mobile-arredamento nel caso incui nelle predette regioni non vengano costituiti Comitati paritetici a livello di distretto o di aree-sistema.

2. Comitato paritetico nazionaleIl Comitato paritetico nazionale gestisce al suo interno l'Osservatorio che propone ricerche ed

elabora analisi.Nel Comitato paritetico nazionale si costituisce la Commissione bilaterale paritetica

sull'apprendistato.La Commissione bilaterale paritetica sull'apprendistato definisce orientamenti ed indirizzi

sull'individuazione di linee-guida per la formazione degli apprendisti, in base alle quali lacontrattazione territoriale potr attuare quanto previsto al 3 comma dell'art. 8 della Parte settima.

Nel Comitato paritetico nazionale si costituisce la Commissione bilaterale paritetica sullaformazione professionale e formazione continua.

In particolare, la Commissione bilaterale paritetica definisce orientamenti ed indirizzisull'individuazione di linee-guida per la formazione degli apprendisti.

Il Comitato paritetico nazionale, avvalendosi dell'Osservatorio, definisce orientamenti, indirizzied obiettivi concernenti le materie di seguito indicate:

- stato e andamento economico;- prospettive produttive del settore e dei comparti;- prospettive di sviluppo e loro limiti;- prospettive degli investimenti;- analisi della struttura di impresa per comparti;- analisi delle aree sistema;- eventuali situazioni di crisi per zone e comparti;

- prospettive dell'occupazione; consuntivo in percentuale sulle variazioni dell'occupazionedivise per sesso e per grandi classi di et;

- inquadramento categoriale secondo l'evoluzione delle professionalit;- indicazioni su iniziative nel campo della forestazione e della ricerca;- innovazione tecnologica degli impianti e dei processi di produzione;- evoluzione delle professionalit presenti nel settore legno-arredamento;- politica della materia prima;- iniziative di formazione, volte ad ottenere da enti pubblici e privati interventi per il settore

legno-arredamento al fine di rendere il pi possibile coincidente la domanda di lavoro con le concreteesigenze del settore stesso;

- il coordinamento ed indirizzo delle iniziative per la prevenzione degli infortuni e la tuteladell'ambiente;

- rilevazione delle caratteristiche e dell'andamento della contrattazione di secondo livello;- la promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello "sviluppo sostenibile" e

della diffusione delle certificazioni ambientali.Il Comitato paritetico nazionale ha il compito di coordinare i Comitati paritetici regionali, di

distretto e di aree-sistema per verificarne funzionalit, indirizzi ed obiettivi perseguiti.Il Comitato paritetico nazionale delega la gestione delle proprie indicazioni ad un soggetto

attuativo (che potr essere denominato ente, agenzia o altro) che verr costituito e regolato nellapropria attivit nei termini che il Comitato stesso dovr definire entro il 31 dicembre 2010.

L'attivit del "soggetto attuativo" che si avvale delle risorse economiche rese disponibili dallalegislazione (nazionale, regionale e comunitaria), sar sottoposta al controllo ed alle verifiche delComitato paritetico nazionale.

Entro il mese di dicembre 2009 saranno definite le modalit costitutive ed operative deiComitati di distretto e di area-sistema.

Il Comitato paritetico nazionale composto da sei membri di cui tre designati dall'UNITAL etre da FENEAL, FILCA, FILLEA.

La sede del Comitato stabilita presso la CONFAPI, via della Colonna Antonina, 52 - Roma.La Presidenza del Comitato assunta congiuntamente da due membri dello stesso.Uno di essi sar designato dall'UNITAL e l'altro congiuntamente dalla FENEAL, dalla FILCA e

dalla FILLEA, che saranno indicati entro il 31 dicembre 2008.Il Comitato si riunisce all'inizio di ogni anno per definire il programma di attivit

dell'Osservatorio.Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi, e comunque quando una delle due parti lo

richieda.Le parti considerano la formazione continua e quella sulla sicurezza sul lavoro un tema

centrale per la competitivit delle aziende e per lo sviluppo professionale dei lavoratori.Le parti, quindi, presenteranno proposte che siano unanimemente condivise tramite il

Comitato paritetico nazionale:- al Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle piccole e

medie imprese CONFAPI/CGIL/CISL/UIL;- a CONFAPI, CGIL, CISL e UIL.Le parti si impegnano a sensibilizzare il mondo imprenditoriale e le altre forze sociali sulla

necessit di interventi concreti, supportati dai necessari provvedimenti degli enti e delle istituzionipreposti, volti a migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio forestale nazionale inrelazione ai suoi riflessi sulle capacit di approvvigionamento della materia prima.

Resta inteso, altres, che saranno verificate le opportunit di applicazione delle normeesistenti ed esaminata la necessit di eventuali proposte per una loro modifica ed un loroaggiornamento.

A questo scopo, le parti chiederanno congiuntamente alle Istituzioni, alla FSC ed alla PEFC,tramite il Comitato paritetico nazionale, di individuare un tavolo di confronto che affrontiprioritariamente:

- il "sistema bosco e suoi derivati";- un sistema di qualit nazionale.

Sviluppo sostenibile e responsabilit sociale d'impresa1) Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e

dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed allaresponsabilit sociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado diperseguire evoluzioni positive.

2) Le parti convengono perseguire l'obiettivo della sostenibilit dello sviluppo, delle capacit

produttive, dell'occupazione e di una adeguata strategia ambientale attivandosi nei confronti delleistituzioni affinch siano poste in essere politiche economiche adeguate.

Convengono, altres, di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sullatrasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sullapromozione di un positivo clima aziendale.

3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e lavoratori, realizzinocomportamenti coerenti, sia nel diritto che nei doveri, per confermare la validit di percorsi condivisiin essere e di quelli futuri, relativamente ai temi:

- salute e sicurezza del personale;- monitoraggio e reporting delle emissioni e dei residui di lavorazione;- impatto sulle comunit locali;- monitoraggio delle attivit di rischio ad elevato impatto ambientale;- valorizzazione delle politiche industriali e di filiera;- orientamento verso le lavorazioni di qualit.4) Le parti ritengono che la responsabilit sociale d'impresa vada intesa come qualificante

valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e leistituzioni.

5) Le parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabilit sociale d'impresacostituisce un miglioramento dell'osservanza degli obblighi di legge e di contratto, soprattuttoquando esso sia attuato con effettivit, trasparenza e verificabilit dei contenuti.

6) Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto pi possibileconsapevole e condiviso al tema della responsabilit sociale, le parti convengono che sardemandata al Comitato paritetico nazionale - C.P.N., la predisposizione di un documento condivisocontenente linee-guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali elementi della responsabilitsociale d'impresa e di un codice etico nazionale, tenendo conto delle raccomandazioni OIL.

Nota a verbale

UNITAL afferma la disponibilit ad aprire un confronto con OLMA.Conseguentemente, le parti sottoscriventi il presente accordo si impegnano ad una verifica

presso OLMA al fine di definire possibili sinergie, competenze ed incarichi tra C.P.N. ed OLMAstesso.

3. Comitato paritetico regionale, di distretto e di aree-sistemaI Comitati paritetici svolgono un'azione di proposta nei confronti del Comitato paritetico

nazionale e possono assumere autonome iniziative nell'ambito degli indirizzi nazionali, ancheavvalendosi dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale stesso.

Inoltre, danno attuazione a quanto ad essi demandato dal Comitato paritetico nazionale.I Comitati paritetici si riuniscono di norma ogni tre mesi e comunque quando una delle due

parti lo richieda.I Comitati paritetici sono composti da 6 membri di cui tre designati dalla UNITAL e tre da

FENEAL, FILCA, FILLEA, tramite le rispettive articolazioni territoriali.La Presidenza dei Comitati assunta congiuntamente da due membri dello stesso.Uno di essi sar designato dall'UNITAL e l'altro congiuntamente dalla FENEAL, dalla FILCA e

dalla FILLEA.

4. Informazioni a livello territorialeAnnualmente, entro il primo quadrimestre, l'UNITAL fornir a FENEAL, FILCA e FILLEA

territoriali, nel corso di incontri appositamente convocati, informazioni globali per le aziendeassociate sui seguenti temi:

- stato e prospettive produttive;- andamento e prospettive dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione

giovanile; consuntivo, in percentuale, sulle variazioni della occupazione diviso per sesso e per grandiclassi di et;

- prospettive di nuovi insediamenti industriali;- eventuali processi di riconversione e ristrutturazione;- stato e tendenze del decentramento produttivo e del lavoro a domicilio.

5. Informazioni a livello aziendaleLe aziende che occupano nel complesso oltre 50 dipendenti, assistite dall'UNITAL, forniranno

informazioni preventive ogni semestre alla R.S.U. ed alla FILLEA, FILCA e FENEAL territoriali, nelcorso di appositi incontri, dietro richiesta della R.S.U., in merito a:

- stato e prospettive produttive;- previsioni per il mercato interno e/o esterno;- programmi di investimento ed eventuali innovazioni tecnologiche che comportino modifiche

significative nell'organizzazione del lavoro in azienda;- struttura occupazionale - in valori assoluti - per sesso e per grandi classi di et e suoi

prevedibili sviluppi, nonch le indicazioni quantitative e qualitative con le quali l'azienda intende farvifronte e le indicazioni circa le modalit di assunzione nel rispetto delle leggi vigenti.

La Direzione aziendale fornir informazioni alla R.S.U. in caso di rilevanti innovazioni diprocessi produttivi che siano suscettibili di importanti sviluppi nel comparto del mobile earredamento.

Nel rispetto delle normative di legge vigenti, nei casi di eventi negativi sui livelli occupazionaliderivanti da innovazioni tecnologiche riguardanti il complesso dell'attivit produttiva, le aziendeforniranno nel merito informazioni preventive alla R.S.U.

Quanto sopra espresso trover applicazione anche per le realt produttive articolate con pi di50 dipendenti complessivi, caratterizzate da un'unica struttura d'impresa, sia pure distribuita su zoneterritoriali diverse nell'ambito del territorio nazionale. Resta inteso che tale informativa verr trasferitaalle rispettive R.S.U.

Nell'ipotesi del verificarsi di situazioni di crisi o di ristrutturazione o riconversione ovveroriduzione dell'orario lavorato, l'azienda ne dar preventiva informazione alla R.S.U.

Le informazioni di cui sopra potranno essere fornite, se in forma scritta, tramite l'UNITAL.Le aziende con pi di 50 dipendenti forniranno preventivamente alla R.S.U. e, tramite la

Sezione territoriale l'UNITAL, al Sindacato territorialmente competente, informazioni sulle operazionidi scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento qualora esse influiscanocomplessivamente sulla occupazione; in questi casi l'informazione riguarder:

- l'articolazione per tipologie dell'attivit decentrata;- la localizzazione del decentramento;- la consistenza quantitativa dell'attivit da decentrare;- eventuali appalti (nel comparto della nautica).Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma

precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanzadelle norme contrattuali in quanto ad esse applicabili e delle leggi relative alla tutela del lavoro.

Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento,ampliamento o riduzione di cantieri, poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio inrelazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attivit.

6. Livello di gruppoDi norma annualmente, i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende partecipate

(possesso di almeno il 26% del pacchetto azionario) articolate su pi unit produttive di significativaimportanza nell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente pi di 250dipendenti, assistite dall'API nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'aziendainteressata, forniranno alle R.S.U., assistite dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso diun apposito incontro, informazioni relative:

- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazioneoccupazionale;

- ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione esulle condizioni ambientali ed ecologiche;

- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelliesistenti;

- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;- alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di et.Nel corso di tale incontro il sindacato verr informato delle prevedibili implicazioni degli

investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.----------N.d.R.: L'accordo 19 luglio 2010 prevede quanto segue:Art. 12. Comitato paritetico nazionaleIl Comitato paritetico nazionale gestisce al suo interno l'Osservatorio che propone ricerche edelabora analisi.Nel Comitato paritetico nazionale si costituisce la Commissione bilaterale paritetica

sull'apprendistato.La Commissione bilaterale paritetica sull'apprendistato definisce orientamenti ed indirizzisull'individuazione di linee-guida per la formazione degli apprendisti, in base alle quali lacontrattazione territoriale potr attuare quanto previsto al 3 comma dell'art. 8 della Parte settima.Nel Comitato paritetico nazionale si costituisce la Commissione bilaterale paritetica sullaformazione professionale e formazione continua.In particolare, la Commissione bilaterale paritetica definisce orientamenti ed indirizzisull'individuazione di linee-guida per la formazione degli apprendisti.Il Comitato paritetico nazionale, avvalendosi dell'Osservatorio, definisce orientamenti, indirizzi edobiettivi concernenti le materie di seguito indicate:- stato e andamento economico;- prospettive produttive del settore e dei comparti;- prospettive di sviluppo e loro limiti;- prospettive degli investimenti;- analisi della struttura di impresa per comparti;- analisi delle aree sistema;- eventuali situazioni di crisi per zone e comparti;- prospettive dell'occupazione; consuntivo in percentuale sulle variazioni dell'occupazione divise persesso e per grandi classi di et;- inquadramento categoriale secondo l'evoluzione delle professionalit;- indicazioni su iniziative nel campo della forestazione e della ricerca;- innovazione tecnologica degli impianti e dei processi di produzione;- evoluzione delle professionalit presenti nel settore legno-arredamento;- politica della materia prima;- iniziative di formazione, volte ad ottenere da enti pubblici e privati interventi per il settore legno-arredamento al fine di rendere il pi possibile coincidente la domanda di lavoro con le concreteesigenze del settore stesso;- il coordinamento ed indirizzo delle iniziative per la prevenzione degli infortuni e la tuteladell'ambiente;- analisi e monitoraggio delle linee-guida per agevolare la contrattazione di secondo livello;- rilevazione delle caratteristiche e dell'andamento della contrattazione di secondo livello;- la promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello "sviluppo sostenibile" e delladiffusione delle certificazioni ambientali.Il Comitato paritetico nazionale ha il compito di coordinare i Comitati paritetici regionali, di distretto edi aree-sistema per verificarne funzionalit, indirizzi ed obiettivi perseguiti.Il Comitato paritetico nazionale delega la gestione delle proprie indicazioni ad un soggetto attuativo(che potr essere denominato ente, agenzia o altro) che verr costituito e regolato nella propriaattivit nei termini che il Comitato stesso dovr definire entro il 31 dicembre 2011.Il "soggetto attuativo", sulla base di quanto sar definito dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l.,predisporr la propria attivit avvalendosi delle eventuali risorse economiche che si renderannodisponibili dalla legislazione esistente (nazionale, regionale e comunitaria) ed inoltre potr avvalersidi piani di fattibilit, anche tramite azioni di sistema, legate a specifiche iniziative derivanti da azioniriferite alla formazione rivolta al settore legno, utilizzando bandi specifici che i Fondi (FAPI)potranno, a tal scopo, predisporre.Il Comitato paritetico sar finanziato attraverso un contributo, a carico delle imprese, il cui importonon dovr essere superiore a euro 0,25 (mese) per addetto. Le parti costituenti (UNITAL-CONFAPI,FILCA-CISL, FENEAL-UIL, FILLEA-CGIL) ne dovranno definire le modalit attuative e la decorrenzaentro il 31 dicembre 2012.L'attivit del "soggetto attuativo" che si avvale delle risorse economiche rese disponibili dallalegislazione (nazionale, regionale e comunitaria), sar sottoposta al controllo ed alle verifiche delComitato paritetico nazionale.Entro il mese di dicembre 2010 saranno definite le modalit costitutive ed operative dei Comitati didistretto e di area-sistema.Il Comitato paritetico nazionale composto da sei membri di cui tre designati dall'UNITAL e tre daFENEAL, FILCA, FILLEA.La sede del Comitato stabilita presso la CONFAPI - via della Colonna Antonina, 52 - Roma.La Presidenza del Comitato assunta congiuntamente da due membri dello stesso.Uno di essi sar designato dall'UNITAL e l'altro congiuntamente dalla FENEAL, dalla FILCA e dallaFILLEA, che saranno indicati entro il 31 dicembre 2010.Il Comitato si riunisce all'inizio di ogni anno per definire il programma di attivit dell'Osservatorio.Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi, e comunque quando una delle due parti lo richieda.

Le parti considerano la formazione continua e quella sulla sicurezza sul lavoro un tema centrale perla competitivit delle aziende e per lo sviluppo professionale dei lavoratori.Le parti, quindi, presenteranno proposte che siano unanimemente condivise tramite il Comitatoparitetico nazionale:- al Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle piccole e medieimprese CONFAPI-CGIL-CISL-UIL;- a CONFAPI, CGIL, CISL e UIL.Le parti si impegnano a sensibilizzare il mondo imprenditoriale e le altre forze sociali sulla necessitdi interventi concreti, supportati dai necessari provvedimenti degli enti e delle istituzioni preposti,volti a migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio forestale nazionale in relazione aisuoi riflessi sulle capacit di approvvigionamento della materia prima.Resta inteso, altres, che saranno verificate le opportunit di applicazione delle norme esistenti edesaminata la necessit di eventuali proposte per una loro modifica ed un loro aggiornamento.A questo scopo, le parti chiederanno congiuntamente alle istituzioni, alla FSC ed alla PEFC, tramiteil Comitato paritetico nazionale, di individuare un tavolo di confronto che affronti prioritariamente:- il "sistema bosco e suoi derivati";- un sistema di qualit nazionale.Art. 1(Omissis)4. Informazioni a livello territorialeAnnualmente, entro il primo quadrimestre, l'UNITAL, fornir a FENEAL, FILCA e FILLEA territoriali,nel corso di incontri appositamente convocati, informazioni globali per le aziende associate suiseguenti temi:- stato e prospettive produttive;- andamento e prospettive dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile;consuntivo, in percentuale, sulle variazioni dell'occupazione diviso per sesso e per grandi classi diet;- prospettive di nuovi insediamenti industriali;- eventuali processi di riconversione e ristrutturazione;- stato e tendenze del decentramento produttivo e del lavoro a domicilio;- andamento della contrattazione di secondo livello.(Omissis)----------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 25 ottobre 2013 prevede quanto segue:Art. 1(Omissis)Sviluppo sostenibile e responsabilit sociale d'impresa1) Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamicadelle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabilitsociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado di perseguireevoluzioni positive.2) Le parti convengono perseguire l'obiettivo della sostenibilit dello sviluppo, delle capacitproduttive, dell'occupazione e di una adeguata strategia ambientale attivandosi nei confronti delleistituzioni affinch siano poste in essere politiche economiche adeguate.Convengono, altres, di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenzae completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di unpositivo clima aziendale.3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e lavoratori, realizzinocomportamenti coerenti, sia nei diritti che nei doveri, per confermare la validit di percorsi condivisiin essere e di quelli futuri, relativamente ai temi:- salute e sicurezza del personale;- monitoraggio e reporting delle emissioni e dei residui di lavorazione;- impatto sulle comunit locali;- monitoraggio delle attivit di rischio ad elevato impatto ambientale;- valorizzazione delle politiche industriali o di filiera;- orientamento verso le lavorazioni di qualit;- il rispetto della norme di legge e dei regolamenti applicabili allo svolgimento delle proprio ruolo nelpieno rispetto delle regole;- rispetto della normativa vigente in materia di fiscalit, in Italia e nei paesi esteri promuovendoimpegno nella lotta al fenomeno dell'evasione fiscale e delle norme antiriciclaggio;

4) Le parti ritengono che la responsabilit sociale d'impresa vada intesa come qualificante valoreaggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e leistituzioni.5) Le parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabilit sociale d'impresa costituisceun miglioramento dell'osservanza degli obblighi di legge e di contratto, soprattutto quando esso siaattuato con effettivit, trasparenza e verificabilit dei contenuti.6) Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto pi possibileconsapevole e condiviso al tema della responsabilit sociale, le parti convengono che sarpredisposto un documento condiviso, la predisposizione di un documento condiviso contenentelinee-guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali elementi della responsabilit socialed'impresa e di un codice etico nazionale, tenendo conto delle raccomandazioni al fine di conseguirecomportamenti eticamente rilevanti e definendo con chiarezza e trasparenza i valori ai quali le partirichiamano sia le Aziende che i lavoratori del settore.1.5. Informazioni a livello aziendaleLe aziende che occupano nel complesso oltre 50 dipendenti, assistite dall'UNITAL, fornirannoinformazioni preventive ogni semestre alla R.S.U., ed alla FILLEA, FILCA e FENEAL territoriali, nelcorso di apposi incontri, a richiesta della R.S.U., in merito a:- stato e prospettive produttive;- previsioni per il mercato interno e/o esterno;- programmi di investimento ed eventuali innovazioni tecnologiche che comportino modifichesignificative nell'organizzazione del lavoro in azienda;- struttura occupazionale/tipologie d'impiego con particolare riferimento a: suddivisione per genere edet anagrafica, mansioni e fattispecie contrattuale di inserimento in azienda con riguardo alla paritdi genere e prevedibili sviluppi dell'organigramma in rapporto alle eventuali nuove assunzioni;- responsabilit sociale e d'impresa.La Direzione aziendale fornir informazioni alla R.S.U. in caso di rilevanti innovazioni di processiproduttivi che siano suscettibili di importanti sviluppi nel comparto del mobile e arredamento.Nel rispetto delle normative di legge vigenti, nei casi di eventi negativi sui livelli occupazionaliderivanti da innovazioni tecnologiche riguardanti il complesso dell'attivit produttiva, le aziendeforniranno nel merito informazioni preventive alla R.S.U. ovvero alle OO.SS. territoriali inottemperanze alle vigenti disposizioni di legge.Quanto sopra espresso trover applicazione anche per le realt produttive articolate con pi di 50dipendenti complessivi, caratterizzate da un'unica struttura d'impresa, sia pure distribuita su zoneterritoriali diverse nell'ambito del territorio nazionale. Resta inteso che tale informativa verr trasferitaalle rispettive R.S.U.Le parti, a livello aziendale, si incontreranno di norma entro il primo quadrimestre di ciascun annosolare, al fine di esaminare congiuntamente il godimento delle ferie e i permessi retribuiti sulla basedel calendario annuo.1.6. Livello di gruppoDi norma annualmente, i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende partecipate (possessodi almeno il 26% del pacchetto azionario) articolate su pi unit produttive di significativa importanzanell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente pi di 150 dipendenti, assistitedalle strutturali territoriali della CONFAPI nella cui area di competenza si trova la Direzione generaledell'azienda interessata, forniranno alle R.S.U., assistite dalle Organizzazioni sindacali deilavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazioneoccupazionale;- ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sullecondizioni ambientali ed ecologiche;- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelliesistenti;- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;- struttura occupazionale/tipologie d'impiego con particolare riferimento a: suddivisione per genere edet anagrafica, mansioni e fattispecie contrattuale di inserimento in azienda con riguardo alla paritdi genere e prevedibili sviluppi dell'organigramma in rapporto alle eventuali nuove assunzioni;- responsabilit sociale e d'impresa.La Direzione aziendale fornir informazioni alla R.S.U. in caso di rilevanti innovazioni di processiproduttivi che siano suscettibili di importanti sviluppi nel comparto del mobile e arredamento.Nel rispetto delle normative di legge vigenti, nei casi di eventi negativi sui livelli occupazionaliderivanti da innovazioni tecnologiche riguardanti il complesso dell'attivit produttiva, le aziendeforniranno nel merito informazioni preventive alla R.S.U.

Nel corso di tale incontro il sindacato verr informato delle prevedibili implicazioni degli investimentipredetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Art. 2(Assemblea)

Nelle unit produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970,n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e dellavoro.

Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacaliunitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie.

La convocazione sar comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e conl'indicazione specifica dell'ordine del giorno.

Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonch durante l'orario di lavoro nei limiti di10 ore annue, per le quali verr corrisposta la normale retribuzione.

Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.Le riunioni potranno riguardare la generalit dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso

si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attivitdei lavoratori ad esse non interessati.

Qualora nell'unit produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potr essere articolata indue riunioni nella medesima giornata.

Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovr avere luogo comunque conmodalit che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardiadegli impianti.

Le modalit di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unit produttiva,

o, in caso di impossibilit, in locali nelle immediate vicinanze di essa.Alle riunioni hanno facolt di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle

Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigentisindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda.

Il diritto di assemblea viene esteso alle unit produttive con almeno 10 dipendenti e per unnumero massimo di otto ore annue retribuite.

Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Forestazione e approvvigionamentoL'UNITAL impegnata a sensibilizzare il mondo imprenditoriale e le altre forze sociali sulla

necessit di interventi concreti, supportati dai necessari provvedimenti degli enti e delle Istituzionipreposte, volti a migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio forestale nazionale inrelazione ai suoi riflessi sulle capacit di approvvigionamento della materia prima.

Resta inteso, altres, che saranno verificate le opportunit di applicazione delle normeesistenti ed esaminata la necessit di suggerimento per una loro modifica ed un loro aggiornamento.

Art. 3(Rappresentanze sindacali unitarie)

1. Costituzione della R.S.U.Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FENEAL, FILCA e FILLEA in ciascuna unit

produttiva con pi di 15 dipendenti pu essere costituita la Rappresentanza sindacale unitaria (diseguito denominata R.S.U.).

Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al c.c.n.l., l'iniziativa pu essereassunta anche dalle altre Associazioni sindacali non firmatarie del c.c.n.l. stesso.

In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio1970, n. 300 che siano firmatarie del presente contratto, partecipando alla procedura di elezionedella R.S.U. rinunciano formalmente ed espressamente a costituire Rappresentanze sindacaliaziendali ai sensi della norma sopra menzionata.

2. Composizione della R.S.U.

Alla costituzione della R.S.U. si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione asuffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il rimanente terzo viene assegnatoalle liste presentate dalle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.; alla copertura del terzo di cuisopra si procede mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.

Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le Associazionisindacali terranno conto delle categorie degli operai, intermedi, impiegati e quadri di cui all'art. 2095cod. civ., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unitproduttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.

Nella composizione delle liste si perseguir un'adeguata rappresentanza di lavoratrici elavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

3. Numero dei componenti della R.S.U.Il numero dei componenti della R.S.U. pari a:- 3 componenti nelle unit produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;- 4 componenti nelle unit da 101 a 150 dipendenti;- 5 componenti nelle unit da 151 a 200 dipendenti;- 6 componenti nelle unit da 201 a 300 dipendenti;- 7 componenti nelle unit da 301 a 450 dipendenti;- 8 componenti nelle unit da 451 a 600 dipendenti;- 9 componenti nelle unit oltre i 600 dipendenti.

4. Compiti e funzioniLa R.S.U. sostituisce le Rappresentanze sindacali aziendali di cui al c.c.n.l. del 25 marzo

1991 ed i componenti la R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti di cui alla legge n.300/1970 nella titolarit dei diritti e di tutte le agibilit sindacali, nei compiti di tutela dei lavoratori enell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e contrattuali.

La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori di cui al punto 1 sono titolaridella funzione della contrattazione aziendale come stabilito dall'accordo interconfederale del 23 luglio1993 e dal presente c.c.n.l.

5. PermessiIl monte ore annuo come sopra determinato viene ripartito come segue:- per l'espletamento dei propri compiti il Consiglio di fabbrica pu disporre di permessi retribuiti

per un monte ore annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unit produttiva. Nelle unitproduttive che occupano pi di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti vieneaumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di incremento di 120 ore.

Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a normadell'art. 23 della legge n. 300 nonch quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissioneinterna, laddove esistente.

La R.S.U. comunicher alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestioneamministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.

Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuitiaggiuntivi, rispetto a quelli di cui al gi citato art. 23, pari al residuo 30%, che sar di norma fruitoper il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alla Direzione aziendale laregolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativadel predetto monte ore.

I permessi debbono essere richiesti per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore dallaR.S.U., indicando il nominativo del beneficiario.

Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamentodell'attivit produttiva.

6. Durata e revoca della R.S.U.I componenti della Rappresentanza sindacale unitaria restano in carica per tre anni, al termine

dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarsostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in caso di risoluzione del rapporto dilavoro, il mandato conferito scade automaticamente. La sostituzione del componente cos decadutoavverr con le medesime regole di cui sopra.

Il componente dimissionario o decaduto, che sia stato nominato su designazione delleAssociazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sar sostituito

mediante nuova designazione da parte delle stesse Associazioni.Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le Rappresentanze sindacali unitarie

non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza dellaRappresentanza sindacale unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo lemodalit previste dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

La R.S.U. decade dal mandato ricevuto qualora venga raccolto tra i lavoratori, aventi diritto alvoto, un numero di firme a favore della revoca, superiore al 50% dei lavoratori stessi.

7. Modalit per indire le elezioniAlmeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U. le Associazioni sindacali

aventi diritto, congiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire leelezioni mediante comunicazione da affiggere negli spazi di cui all'art. 25 della legge 20 maggio1970, n. 300, da inviare altres alla Direzione aziendale, che ne favorir l'espletamento nell'ambitodella normativa vigente.

8. Elettorato attivo e passivoHanno diritto di votare tutti gli operai, gli intermedi, gli impiegati, i quadri e gli apprendisti, non

in prova, in forza all'unit produttiva alla data delle elezioni.Ferma restando l'eleggibilit degli operai, intermedi, impiegati, quadri e apprendisti, non in

prova, in forza all'unit produttiva, candidati nelle liste, possono essere candidati anche i lavoratoriaddetti all'unit produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti unadurata residua del rapporto di lavoro non inferiore a sei mesi alla data delle elezioni.

9. "Quorum" per la validit delle elezioniLe elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte pi della met dei lavoratori aventi

diritto al voto.

10. Presentazione delle listeAll'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:a) Associazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l.;b) Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo a

condizione che:1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione nonch il presente

c.c.n.l.;2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unit produttiva pari

al 5% degli aventi diritto al voto.

11. AffissioniLe liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione

nello spazio di cui al precedente punto 7, almeno otto giorni di calendario prima della data fissataper le elezioni.

12. Modalit della votazioneIl luogo e il calendario di votazione saranno fissati, previo accordo con la Direzione aziendale,

in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenzedella produzione.

Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori,mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende per le affissioni delleOrganizzazioni sindacali dei lavoratori, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per levotazioni.

I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro o utilizzandole ore di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

13. Attribuzione dei seggiAi fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sar

ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole listeconcorrenti. Il rimanente terzo dei seggi sar attribuito in base al criterio di composizione dellaR.S.U. previsto al punto 2, Composizione della R.S.U.

14. Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U. sar

comunicata per iscritto alla Direzione aziendale ed all'API a cura delle Organizzazioni sindacali dirispettiva appartenenza dei componenti, con l'indicazione di quale tra essi il Rappresentante deilavoratori per la sicurezza.

15. Adempimenti della Direzione aziendaleLa Direzione aziendale metter a disposizione l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella

singola unit produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento di tutte le operazionielettorali.

16. Disposizioni varieQuanto riconosciuto in tema di R.S.U. con il presente c.c.n.l., non cumulabile con quanto

potr derivare da eventuali successive disposizioni di legge o contrattuali in materia.

Dichiarazione a verbale

Qualora la materia dovesse trovare regolamentazione di carattere generale, legislativa ointerconfederale, la presente disciplina sar coordinata con le nuove norme.

Chiarimento a verbale

Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti delle industrieboschive e forestali in quanto si applica quanto disciplinato all'articolo seguente.

Art. 4(Rappresentanza sindacale aziendale - Solo per le industrie boschive e forestali)

I delegati sono, nell'unit produttiva (cantiere o stabilimento o sede o ufficio o repartoautonomo) cui sono addetti, i Rappresentanti sindacali delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti ilpresente contratto.

Le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni nazionali contraenti,provvederanno, con comunicazione scritta a firma dei Segretari territoriali delle Organizzazionimedesime, a segnalare alla Direzione aziendale i nominativi dei predetti delegati e, tra questi, diquelli ai quali, nel numero indicato all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ed agli effetti dellatutela prevista dalla legge medesima, attribuita la qualifica di dirigente della Rappresentanzasindacale aziendale specificando quale tra essi il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaeletto dai lavoratori secondo quanto previsto all'art. 9 della presente Parte prima.

La comunicazione di cui al comma precedente deve essere indirizzata anche alleOrganizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioninazionali contraenti.

Per l'individuazione dell'unit produttiva agli effetti dell'applicazione della disciplina delpresente articolo, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dalla legge 20 maggio 1970, n.300.

Il monte ore annuo dei permessi retribuiti a disposizione dei dirigenti della R.S.A., vieneaumentato, rispetto a quanto stabilito dalla lett. a) dell'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di30 minuti per ogni dipendente. Nei delegati si identificano le Rappresentanze sindacali aziendali dicui alla citata legge.

Dichiarazione a verbale

Qualora la materia dovesse trovare regolamentazione di carattere generale, legislativa ointerconfederale, la presente disciplina sar coordinata con le nuove norme.

Art. 5(Permessi per cariche sindacali ed aspettativa)

Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, deiComitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati territoriali e regionali dicategoria saranno concessi brevi permessi retribuiti in misura pari a 8 ore mensili, cumulabiliquadrimestralmente, per un massimo di 2 esponenti per ciascuna Organizzazione per le aziendefino a 300 dipendenti e di 3 esponenti per ciascuna Organizzazione per le aziende oltre i 300dipendenti, per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamenterichiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.

Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscrittodalle Organizzazioni predette alle API territoriali che provvederanno a comunicarle all'azienda cui illavoratore appartiene.

Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra, nonch per quelle inerenti a carichepubbliche elettive, pu essere concesso un periodo di aspettativa per tutta la durata del mandato,durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dall'art.31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

La normativa di cui ai tre commi precedenti si applica anche nei confronti dei lavoratori eletticonsiglieri circoscrizionali in applicazione dell'art. 18 della legge 8 aprile 1976, n. 278.

Art. 6(Versamento dei contributi sindacali)

L'azienda provveder alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne faccianorichiesta mediante una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenireall'azienda dal lavoratore stesso o dal Sindacato di categoria prescelto.

Le deleghe avranno validit permanente, salvo revoca che pu intervenire in qualsiasimomento.

La delega conterr l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazionesindacale a cui l'azienda dovr versarlo.

Le trattenute in percentuale sulla normale retribuzione saranno effettuate ogni mese.Le quote sindacali trattenute dall'azienda verranno versate sui conti correnti bancari indicati da

ciascun Sindacato.Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, gi concordati e in atto in sede

aziendale, restano invariati.

Art. 7(Affissioni)

La R.S.U. ha diritto ad affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo dipredisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno dell'unit produttiva, pubblicazioni, testie comunicazioni a firma delle Rappresentanze stesse, inerenti a materia di interesse sindacale e dellavoro.

Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.Il contenuto di dette pubblicazioni non dovr risultare lesivo del rispetto dovuto all'imprenditore

e ai dirigenti dell'impresa.

Art. 8(Ambiente di lavoro - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

PremessaLe parti richiamano e recepiscono l'accordo interconfederale CONFAPI/CGIL/CISL/UIL del 27

ottobre 1995 sui Rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.Le parti stipulanti, nella consapevolezza che la salvaguardia della salute e della sicurezza dei

lavoratori nei luoghi di lavoro rappresentano elementi fondamentali per lo sviluppo delle attivitlavorative e che indispensabile rendere compatibile la salvaguardia dell'ambiente con lo sviluppodelle aziende, ritengono necessario il metodo della partecipazione e responsabilizzazione dei datoridi lavoro, dei lavoratori e delle loro rappresentanze per l'attuazione di queste politiche.

La prevenzione e la tutela della salute in tutti i luoghi di lavoro sono obiettivi comuni delle partie su di essi, quindi, va sviluppato un sistema di relazioni partecipativo a livello nazionale, territorialeed aziendale. La collaborazione congiunta favorir un atteggiamento positivo tra imprese e lavoratorie nel contempo creer le condizioni di un rapporto costruttivo con le istituzioni pubbliche preposteall'applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.

A tale scopo le parti convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali articolato alivello nazionale, territoriale ed aziendale, come pi avanti specificato.

Parte prima - Ambiente di lavoro

A) Livello nazionaleLe parti convengono sull'importanza della questione sicurezza - prevenzione - ambiente in un

settore come la lavorazione del materiale ligneo e suoi derivati e ritengono opportuno ricercareiniziative idonee, comunque da individuare, anche alla luce delle continue modifiche legislative tuttorain evoluzione. Pertanto si conviene di istituire una apposita Commissione tecnica che dovrpredisporre una bozza di documento da sottoporre alle parti firmatarie il presente c.c.n.l.

A titolo indicativo e non esaustivo la Commissione esaminer:- il ruolo del Rappresentante della sicurezza;- l'agibilit operativa del R.L.S.;- il coordinamento con gli eventuali Organismi paritetici;- la formazione dei lavoratori;- la consegna del documento dei rischi;- le valutazioni ambientali.Tale Commissione dovr terminare il lavoro entro il 30 giugno 2009 e l'accordo diventer

esecutivo non appena ratificato.

B) Livello territorialeAgli Organismi paritetici operanti a livello territoriale di cui all'accordo interconfederale del 27

ottobre 1995, sono riservate competenze specifiche di informazione e formazione previste dall'art. 20del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni. Potranno, in particolare, essere studiati linee-guida e moduli formativi, per la formazione dei R.L.S. e dei lavoratori, adeguandoli alle peculiarit delsettore anche in relazione a quanto potr emergere dalle risultanze nazionali di cui alla precedentelett. A).

C) Livello aziendaleFanno parte dei compiti dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza attivit inerenti

l'applicazione delle norme ambientali e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionalinonch delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrit fisica dei lavoratori secondo le attribuzionie le competenze previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, comeindicato dalle norme contrattuali di seguito riportate.

In relazione alle nuove disposizioni dettate dal Testo unico sulla sicurezza (art. 59, decreto n.81/2008) le parti si attiveranno per un completo rispetto delle procedure indicate nel decreto stesso,ivi compreso il corretto utilizzo dei DPI; in tal senso il mancato rispetto delle norme previste potrdiventare oggetto di provvedimento disciplinare secondo le modalit e i termini previsti nel presentec.c.n.l. incluso - nei casi pi gravi - provvedimenti risolutivi del rapporto di lavoro.

Parte seconda - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

E' recepito nel contratto collettivo nazionale di lavoro quanto previsto nell'accordointerconfederale CONFAPI/CGIL/CISL/UIL del 27 ottobre 1995 sui Rappresentanti dei lavoratori per lasicurezza nei luoghi di lavoro, con le seguenti modifiche.

La regolamentazione di seguito esposta costituisce, quindi, il suddetto recepimento ecomprende, assorbe e sostituisce quanto previsto nel citato accordo interconfederale.

A) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1) Aziende o unit produttive fino a 15 dipendentiE' eletto direttamente dai lavoratori al loro interno un Rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza.

Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 esuccessive modificazioni, al Rappresentante vengono concessi permessi retribuiti pari a 12 oreall'anno nelle aziende o unit produttive fino a 5 dipendenti e 30 ore all'anno nelle aziende o unitproduttive da 6 a 15 dipendenti.

L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione dell'azienda con almeno 48 oredi anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzativedell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Non vengono imputate a questo monte ore le ore utilizzate per l'espletamento degliadempimenti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, lett. b), c), d), g), i), l) esuccessive modificazioni.

2) Aziende o unit produttive con pi di 15 dipendentiIl numero minimo dei Rappresentanti quello previsto dal comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs. n.

626/1994 e successive modificazioni e cio:a) un Rappresentante nelle aziende ovvero unit produttive sino a 200 dipendenti;b) tre Rappresentanti nelle aziende ovvero unit produttive da 201 a 1.000 dipendenti;c) sei Rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unit produttive.L'individuazione del Rappresentante per la sicurezza avviene con le modalit di seguito

indicate:- nelle aziende in cui siano state elette le Rappresentanze sindacali unitarie il Rappresentante

verr designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea datenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica; l'assemblea sar valida purch voti lamaggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;

- nelle aziende in cui le Rappresentanze sindacali unitarie non siano state ancora costituite, ilRappresentante eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con le medesimemodalit di elezione;

- nelle aziende in cui non esistano Rappresentanze sindacali unitarie, il Rappresentante deilavoratori per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, di norma su iniziativadelle Organizzazioni sindacali.

Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, adogni Rappresentante per la sicurezza vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno.

L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 oredi preavviso, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzativedell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Non vengono imputati a tali permessi le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimentiprevisti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, lett. b), c), d), g), i), l) e successivemodificazioni.

Dichiarazione delle parti

Gli effetti di quanto qui pattuito trovano applicazione anche per i Rappresentanti gi eletti alladata di stipula del presente c.c.n.l.

B) Elezioni nelle aziende o unit produttive fino a 15 dipendenti e nelle aziende in cui nonsiano state elette Rappresentanze sindacali unitarie

1) Elettorato attivo e passivoHanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attivit

nelle sedi aziendali.Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad

eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.

2) Modalit elettoraliL'elezione si svolger a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature

concorrenti.Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione

aziendale.Risulter eletto il lavoratore che avr ottenuto il maggior numero di voti espressi purch abbia

partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che

prestano la loro attivit nelle sedi aziendali, conteggiandosi "pro-quota" i lavoratori a tempo parziale.Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale,

che dopo lo spoglio delle schede provveder a redigere il verbale della elezione.Copia del verbale sar immediatamente consegnata alla Direzione aziendale ed inviata

all'Organismo paritetico provinciale.

C) Elezione nelle aziende o unit produttive in cui si proceda all'elezione delle R.S.U.Nelle aziende o unit produttive in cui si proceda all'elezione delle R.S.U., trovano

applicazione le norme previste per l'elezione delle R.S.U.

D) Durata ed espletamento dell'incarico

1) Durata dell'incaricoIl Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3 anni, ovvero sino alla

durata in carica della Rappresentanza sindacale unitaria e comunque non oltre la elezione dellaRappresentanza sindacale unitaria stessa; il Rappresentante rieleggibile.

Nel caso di dimissioni, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le propriefunzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tal caso al Rappresentantespettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo didurata nelle funzioni.

Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili, in conformit alpunto 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, le tutele previste dalla leggen. 300/1970.

Su iniziativa dei lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza pu essere revocato con unamaggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare allaDirezione aziendale.

2) Strumenti e modalit per l'espletamento dell'incaricoIn applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e

successive modificazioni, al Rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazionie la documentazione aziendale ivi prevista per il pi proficuo espletamento dell'incarico.

Il Rappresentante pu consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2,custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4, comma 3.

Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, ilRappresentante tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto delsegreto industriale.

Il datore di lavoro consulta il Rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali ladisciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

La consultazione preventiva di cui all'art. 19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19 settembre 1994,n. 626 e successive modificazioni, verr effettuata dall'azienda in modo da consentire alRappresentante di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualoraquesta sia comunemente valutata necessaria dalla Direzione aziendale e dal Rappresentante. Ilverbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentanteper la sicurezza.

Il Rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propriafirma sul verbale della stessa.

In particolare, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:- accede ai luoghi di lavoro;- promuove l'eleborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione;- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati, riceve le informazioni e la

documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le misure preventive, sulle sostanzepericolose, le macchine e gli impianti, l'organizzazione del lavoro, gli infortuni e le malattieprofessionali;

- ha accesso al registro degli infortuni;- consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione,

programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unit produttiva;- fa proposte in merito all'attivit di prevenzione;- consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attivit

antincendio, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;- partecipa alla riunione periodica;

- fa ricorso alle competenti autorit se le misure di prevenzione e protezione adottate e imezzi per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;

- riceve una formazione adeguata;- consultato sull'organizzazione della formazione ai lavoratori di cui all'art. 22, comma 5,

della legge n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni.Le parti si danno atto che il R.L.S., ricevute le notizie e la documentazione, tenuto a farne

un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle

riguardanti l'unit produttiva per gli aspetti relativi alla sicurezza e all'igiene del lavoro.

5) Riunioni periodicheLe riunioni periodiche, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive

modificazioni, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giornoscritto predisposto dall'azienda.

Il Rappresentante potr richiederne un'integrazione purch riferita agli argomenti previsti dallostesso art. 11.

Nelle aziende ovvero unit produttive che occupano pi di 15 dipendenti la riunione ha altresluogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezzae salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unit produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nellestesse ipotesi del presente comma, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza pu richiederela convocazione di una apposita riunione.

Della riunione viene redatto apposito verbale che verr sottoscritto dal Rappresentante deilavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della Direzione aziendale.

E) FormazioneIl Rappresentante riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista dall'art.

22, comma 4, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, semprech nonl'abbia gi ricevuta.

La formazione sar svolta con un programma di 32 ore, con l'utilizzo di permessi retribuitiaggiuntivi rispetto a quelli previsti alla lett. A) della Parte seconda, punto 1, comma 2, e punto 2,comma 3, e riguarder:

- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;- conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;- metodologie sulla valutazione del rischio;- metodologie minime di comunicazione.

----------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 25 ottobre 2013 prevede quanto segue:Art. 8(Armonizzazione al D.Lgs. 81 e recepimento integrale A.I. 20 settembre 2011)Le parti richiamano e recepiscono l'accordo interconfederale Confapi e Cgil-Cisl e Uil relativo aiRappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di data 20 settembre 2011.

Art. 9(Patronati)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo ilquale gli Istituti di patronato hanno diritto di svolgere su un piano di parit la loro attivit all'internodelle aziende, relativamente agli Istituti di patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacalicongiuntamente firmatarie del presente contratto, si conviene quanto segue.

Gli Istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio1947, n. 804, mediante propri rappresentanti, i nominativi dei quali dovranno essere preventivamentecomunicati alle aziende, dalle Direzioni territoriali dei patronati interessati, le quali comunicherannopure le eventuali variazioni.

Detti rappresentanti dovranno essere muniti di appositi documenti di riconoscimento rilasciatidalle Direzioni territoriali dei patronati. I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singoleaziende le modalit per lo svolgimento della loro attivit la quale dovr comunque svolgersi senzapregiudizio della normale attivit aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro.

Qualora, per ragioni di particolare comprovata urgenza, dei rappresentanti dei patronatidovessero conferire con un lavoratore, per l'espletamento del mandato da questi a loro conferito,durante l'orario di lavoro, ne daranno tempestivamente comunicazione alla Direzione aziendale cheprovveder a rilasciare al lavoratore stesso il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il temponecessario. Ci sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo.

I rappresentanti dei patronati potranno usufruire di appositi albi messi a loro disposizione dalleaziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni istituzionali.

I patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilit comunque connessacon la eventuale utilizzazione di locali aziendali e comunque conseguente allo svolgimento delleattivit di cui al presente articolo.

Art. 10(Commissione nazionale e paritetica per le "pari opportunit")

Entro sei mesi dalla stipula del presente c.c.n.l. sar istituita una Commissione nazionale perle "pari opportunit" composta pariteticamente da 6 rappresentanti, di cui 3 di parte datoriale e 3 diparte sindacale, con il compito di svolgere attivit di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoliche alle stesse condizioni non consentono una effettiva parit di opportunit per le lavoratrici nellavoro (accesso al lavoro, formazione, professionalit), nonch le misure atte a superarli.

La Commissione ha i seguenti compiti:a) analizza l'andamento dell'occupazione femminile nel settore legno-arredamento utilizzando

i dati forniti degli strumenti comuni, disaggregati per sesso e inquadramento professionale;b) studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di "azioni positive" poste in

essere in Italia e all'estero in applicazione della raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, n. 635,dei Programmi di azione della Unione europea e delle disposizioni di legge emanate in materia dipari opportunit.

La Commissione si riunisce di norma semestralmente, presieduta, a turno, da un componentedelle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali ed annualmente riferir sull'attivitsvolta alle parti stipulanti.

Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluder i lavoripresentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.

In questa sede verranno presentate tanto le proposte normative sulle quali sia stata raggiuntal'unanimit di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno deicomponenti la Commissione stessa.

Art. 11(Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

A) Il c.c.n.l., di norma, ha durata quadriennale per la parte di carattere normativo e biennaleper la parte retributiva.

Il c.c.n.l. recepisce quanto contenuto al punto 2 del punto 2 Assetti contrattuali del Protocollo23 luglio 1993 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 23 dicembre 1998 per quanto riguarda ladinamica degli effetti economici.

B) Le proposte per il rinnovo del c.c.n.l. devono essere presentate, dalla parte che ha datodisdetta, in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative e comunque almeno tre mesi primadella scadenza del contratto.

C) Nei tre mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza del c.c.n.l. le parti siimpegnano a non intraprendere iniziative unilaterali n procederanno ad azioni dirette.

Tale impegno obbligher comunque le parti per un periodo complessivo di almeno quattromesi dalla data di presentazione delle proposte per il rinnovo contrattuale.

D) La violazione dell'impegno di cui alla precedente lett. C) comporter, a carico della parteinadempiente, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la"indennit di vacanza contrattuale" di cui alla seguente lett. E).

E) Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l.,ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sar corrisposto, a partire dal mesesuccessivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento provvisorio avr invece

decorrenza dal quarto mese dalla presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse sianopresentate oltre la data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'importo di tale elemento provvisorio, denominato indennit di vacanza contrattuale, sar parial 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari vigentipi l'indennit di contingenza.

Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale, l'importo di cui sopra sar pari al 50% del tasso diinflazione programmata.

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennit di vacanza contrattuale cessadi essere erogata.

F) Il c.c.n.l. stabilisce anche la tempistica dei rinnovi della contrattazione di secondo livello dicui alla Premessa, in epigrafe al presente c.c.n.l., punti B), C) e D), secondo il principiodell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola.

G) Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 25 gennaio 1995 e l'accordo per il rinnovo dellaparte economica del 17 aprile 1997 applicati alle aziende aderenti ad UNITAL sono recepiti nelpresente contratto collettivo nazionale di lavoro.----------N.d.R.: L'accordo 19 luglio 2010 prevede quanto segue:Art. 11(Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro)Il c.c.n.l. ha durata triennale tanto per la parte normativa che per quella retributiva.Le proposte per il rinnovo del c.c.n.l. devono essere presentate, dalla parte che ha dato disdetta, intempo utile per consentire l'apertura delle trattative e comunque almeno sei mesi prima dellascadenza del contratto.La parte che ha ricevuto le proposte di modifica dar riscontro entro 20 giorni dalla data delricevimento delle stesse.Nei sei mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza del c.c.n.l. e comunque per unperiodo complessivo pari a sette mesi dalla presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti siimpegnano a non intraprendere iniziative unilaterali n procederanno ad azioni dirette.La violazione dell'impegno di cui al precedente capoverso comporter, a carico della parteinadempiente, l'anticipazione o lo slittamento di due mesi delle trattative per il rinnovo del c.c.n.l.Nel caso in cui, nel rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro lascadenza del precedente, in sede di negoziato sar definita la copertura economica dei mesiintercorsi tra la scadenza del c.c.n.l. e la data del rinnovo.Il c.c.n.l. stabilisce anche la tempistica dei rinnovi della contrattazione di secondo livello di cui allaPremessa in epigrafe al presente c.c.n.l., punti B), C), secondo il principio dell'autonomia dei ciclinegoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola.Il contratto collettivo nazionale di