CCNL Dirigenti 2000

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI 23 MAGGIO 2000 Addì, 23 maggio 2000, in Roma tra la Confindustria, rappresentata dal Presidente dott. Giorgio Fossa e dal Vice Presidente dott. Carlo Callieri che, assistito dal Vicedirettore Generale dott. Rinaldo Fadda, dal dott. Giorgio Usai, dal dott. Elio Schettino, dal dott. Isidoro Marino e dal dott. Carlo Terraneo, ha guidato la delegazione composta dai signori: dott. Paolo Annibaldi, dott. Giorgio Arona, dott. Luigi Bagorodo, dott. Serafino Balduzzi, dott. Giovanni Bertucci, dott. Roberto Biglieri, dott. Franco Brunetti, dott. Umberto Dardi, dott. Raffaele Delvecchio, avv. Nicola De Marinis, dott. Piero De Martini, dott. Salvatore D'Erasmo, dott. Paolo Falorni, dott. Guglielmo Ferraris, dott. Paolo Maria Fiore, dott. Ettore Fortuna, dott. ing. Aldo Fumagalli Romario, dott. Giuseppe Gherzi, dott. Antonio Lanza, avv. Michele Lignola, dott. Vittorio Melissari, dott. Nicola Messina, dott. Giuseppe Pagliuca, dott. Alfredo Pasquali, dott. Carlo Pellicciari, dott. Michele Perini, dott. Paolo Rebaudengo, dott. Stelio Ricciardi, dott. Carlo Maurizio Stiatti; e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, rappresentata dal Presidente, dott. Giorgio Corradini e dalla Delegazione composta dal Capo della Delegazione stessa, dott. Severino Schizzerotto e dai signori: ing. Giuseppe Baratto, Angela Buzzi, rag. Luigi Caprioglio, ing. Sergio Graziosi, Franco Soffiantino, con l'assistenza del Direttore Generale avv. Massimo Rossetti, nonché con l'assistenza dei signori: dott. Giancarlo Argenti, dott. Mario Cardoni, avv. Agostino D'Arco, dott. Roberto Granatelli, dott. Riccardo Pericoli, avv. Raoul Prudente; si è convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali 27 aprile 1995 come modificato dall'accordo 19 novembre 1997.

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CCNL Dirigenti Aziende Industriali 23/05/2000

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI 23 MAGGIO 2000 Add , 23 maggio 2000, in Roma tralaConfindustria,rappresentatadalPresidentedott.GiorgioFossaedalVice Presidentedott.CarloCallieriche,assistitodalVicedirettoreGeneraledott.Rinaldo Fadda,daldott.GiorgioUsai,daldott.ElioSchettino,daldott.IsidoroMarinoedaldott. CarloTerraneo,haguidatoladelegazionecompostadaisignori:dott.PaoloAnnibaldi, dott.GiorgioArona,dott.LuigiBagorodo,dott.SerafinoBalduzzi,dott.GiovanniBertucci, dott.RobertoBiglieri,dott.FrancoBrunetti,dott.UmbertoDardi,dott.RaffaeleDelvecchio, avv.NicolaDeMarinis,dott.PieroDeMartini,dott.SalvatoreD'Erasmo,dott.Paolo Falorni,dott.GuglielmoFerraris,dott.PaoloMariaFiore,dott.EttoreFortuna,dott.ing. AldoFumagalliRomario,dott.GiuseppeGherzi,dott.AntonioLanza,avv.MicheleLignola, dott.VittorioMelissari,dott.NicolaMessina,dott.GiuseppePagliuca,dott.Alfredo Pasquali,dott.CarloPellicciari,dott.MichelePerini,dott.PaoloRebaudengo,dott.Stelio Ricciardi, dott. Carlo Maurizio Stiatti; elaFederazioneNazionaleDirigentiAziendeIndustriali,rappresentatadalPresidente,dott.GiorgioCorradiniedallaDelegazionecompostadalCapodella Delegazionestessa,dott.SeverinoSchizzerottoedaisignori:ing.GiuseppeBaratto, AngelaBuzzi,rag.LuigiCaprioglio,ing.SergioGraziosi,FrancoSoffiantino,con l'assistenzadelDirettoreGeneraleavv.MassimoRossetti,nonchconl'assistenzadei signori:dott.GiancarloArgenti,dott.MarioCardoni,avv.AgostinoD'Arco,dott.Roberto Granatelli, dott. Riccardo Pericoli, avv. Raoul Prudente; siconvenutoquantosegueperilrinnovodelcontrattocollettivonazionaledilavoroperi dirigentidiaziendeindustriali27aprile1995comemodificatodall'accordo19novembre 1997. 2 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI 23 MAGGIO 2000 PARTE PRIMA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Art. 1 Qualifica e suo riconoscimento Applicabilitdel contratto Controversie 1.Sonodirigentiiprestatoridilavoroperiqualisussistanolecondizionidi subordinazionedicuiallart.2094delcod.civ.echericoprononellazienda un ruolo caratterizzatodaunelevatogradodiprofessionalit,autonomiaepotere decisionaleedesplicanolelorofunzionialfinedipromuovere,coordinareegestire la realizzazione degli obiettivi dellimpresa. 2.Rientranosottotaledefinizione,adesempio,idirettori,icondirettori,coloroche sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed iprocuratoriaiqualilaprocuraconferiscainmodocontinuativopoteridi rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dellazienda. 3.Lesistenzadifattodellecondizionidicuisopracomportalattribuzionedella qualifica e quindi lapplicabilit del presente contratto. 4.Leeventualicontroversieinmeritoalriconoscimentodellaqualificadidirigente sono sottoposte alla procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del successivo art. 21 ed il riconoscimentocheneconseguecomportalapplicazionedelcontrattoconeffetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia. Art. 2 Istituzione del rapporto 1.Lassunzione o la promozione a dirigente debbono essere effettuate per iscritto con indicazionedellefunzioniattribuite,deltrattamentoeconomicoedelleeventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto. 2.Leventualefissazionedelperiododiprova,limitatamenteaidirigentidinuova assunzioneecomunqueperunaduratanonsuperioreaseimesi,potressere concordata fra leparti e dovr risultare da atto scritto. 3 PARTE SECONDA TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 3 Determinazione del minimo contrattuale 1)Ilminimocontrattualemensilebasefissato,condecorrenzadal1gennaio2000,in lire 5.990.000 (3.093,58 Euro) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2001, in lire 6.170.000 (3.186,54Euro).TalimisuresonocomprensivedellimportodiL.1.581.000(816,52 Euro)mensilimaturate,alladatadel1luglio1991,atitolodimeccanismodi variazioneautomaticadellaretribuzione,soppressoaisensidellart.5dellaccordo18 febbraio 1992. Gliincrementidelminimocontrattualemensilebase,comerisultantidalledecorrenze sopra indicate, non comportano riflessi sullimporto per ex elemento di maggiorazione e sugli aumenti di anzianit di cui rispettivamente allart. 4 e allart. 6. Levariazioniinfunzionedellanzianitdiservizionellaqualificasonoregolatedallart. 6. 2)Sulleretribuzionidifattopercepitealladatadel31dicembre1999apportato,con decorrenzadal1gennaio2000,unaumentoparialladifferenzatrailminimobase di L.5.990.000mensilifissatodalpunto1)delpresentearticoloequellofissato,con decorrenza dal 1 gennaio 1999, dal punto 1) dellart. 3 dellaccordo 19 novembre 1997 (lire 5.800.000). Analogamente,sulleretribuzionidifattopercepitealladata del 31 dicembre 2000 sar apportato,condecorrenzadal1gennaio2001,unaumentoparialladifferenzatrai due minimi base stabiliti al precedente punto 1)(lire 6.170.000 meno lire 5.990.000). 3)Inapplicazionediquantoconcordatoconl'accordo19novembre 1997, a decorrere dal 1gennaio2000,imiglioramentieconomiciricorrenti,sulleretribuzionimensilidifatto percepite,attribuitiaziendalmentesuccessivamenteal31dicembre1998sono assorbibilioconguagliabilicongliaumentiprevistidalpresenteaccordocon decorrenza dal 1 gennaio 2000 e dal 1 gennaio 2001. 4)Salvo il rispetto dei minimi mensili base previsti dal punto 1) nonch dellimporto per ex elemento di maggiorazione di cui allart. 4, gli aumenti delle retribuzioni di fatto di cui al precedente punto 2) non sono dovuti ai dirigenti assunti dal 1 gennaio 2000. 4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue: a)continuaarimanerefermalacorresponsionedellimportomensileeventualmente attribuito ai sensi del punto 1.delle disposizioni transitorie allart. 3 del Ccnl 16 maggio 1985, del punto 1. delle disposizioni transitorie allart.3 del Ccnl 3 ottobre 1989, nonch del punto 1. delle disposizioni transitorie allart. 3 dellaccordo 18 febbraio 1992; b)gliaumentiretributividerivantidalpresentecontrattotrovanoapplicazioneneiconfronti deidirigentiinservizioalladatadel23maggio2000.Gliimportiafferentiilperiodo1 gennaio-31maggio2000sarannocorrisposti,semprechdovuti,conlaretribuzione afferente il mese di giugno 2000. DICHIARAZIONE A VERBALE Leparti,tenutocontodellevoluzionedellerealtproduttivedelPaeseedellesigenzadi crescentecoinvolgimentodeldirigenteneirisultatidellazienda,costituiranno un gruppo di lavoropariteticoperlesamedelmodellodiassetticontrattuali,ancheinrelazionealle esperienze in atto nei principali Paesi europei.Ilgruppopresenterleproprievalutazionieproposteallepartistesseentroil31dicembre 2000. Art. 4 Importo per ex elemento di maggiorazione 1.Lelementodimaggiorazionedicuiallart.4dellaccordo23luglio1987continuaad esserericonosciuto,incifra,conlemodalitdierogazioneinatto,limitatamenteadun ammontarecorrispondenteal12%deglielementidellaretribuzionemensileindividuale difattopercepitidaldirigenteantecedentementealladatadisottoscrizionedelCcnl3 ottobre1989econsideratiutilidallevigentidisposizionidileggeedicontrattoperil computo del trattamento di fine rapporto. 2.Conseguentemente,lapercentualeindicatanelcomma1nonpiapplicataai miglioramentiretributiviattribuitisuccessivamentealdirigenteaqualsiasititolo (collettivoe/oindividuale),ivicompresituttiquelliderivanti,dal1luglio1989,dal richiamato Ccnl 3 ottobre 1989. 3.Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica a decorrere dalla data di sottoscrizione delCcnl3ottobre1989,riconosciutounimportoincifrafissapariaL.438.000 (226,21Euro)mensili,corrispondenteal12%applicatoalminimocontrattualemensile base previsto dallaccordo 23 luglio 1987 per il rinnovo della parte seconda del Ccnl 16 maggio1985,nonchallimportomensilepermeccanismodivariazioneautomaticain atto al luglio 1989 (rispettivamente L. 2.300.000 e L. 1.350.000). 5 NOTA AVERBALE Lepartisidannoreciprocamenteattochedallammontaredellaretribuzioneindividuale di fatto, previsto dal comma 1 ai fini del computo dellex elemento di maggiorazione, erano esclusiancheimiglioramentieconomicichefosserostatiaziendalmenteattribuitial dirigente,dalladatadisottoscrizionedellaccordo23luglio1987osuccessivamente,in formaespressaecontestualmenteatitolodianticipazionesugliaumentiderivanti dal Ccnl 3 ottobre 1989. Lepartisidannoaltresattocheneipredettimiglioramentieconomicieraricompreso limportoafferenteil12%,suscettibilepertantodiassorbimentoconimiglioramenti derivanti dal medesimo Ccnl 3 ottobre 1989. Art. 5 Ex meccanismo di variazione automatica 1.Dalluglio1991soppressolistitutodelmeccanismodivariazioneautomaticadella retribuzione dei dirigenti correlato allaumento del costo della vita, adottato con il Ccnl 4 aprile 1975 e da ultimo disciplinato dallart. 5 del Ccnl 3 ottobre 1989. 2.Ilrelativoimporto,nellammontarecomplessivoinattoalladatadel1luglio1991(L. 1.581.000 mensili), non suscettibile quindi di ulteriori variazioni, confluisce, a decorrere dal 1gennaio1992,nelminimocontrattualemensilebasedicuialpunto1)dellart.3del presente accordo, come espressamente stabilito da detta disposizione. DICHIARAZIONE A VERBALE Lepartisidannoreciprocamenteattochelapredettasoppressionedelsistema contrattualedivariazioneautomaticastataconvenutanelquadrodelsuperamentodi ogniresiduaformadiindicizzazioneautomaticadellaretribuzione,finalizzatoanchea riaffermareilruoloessenzialedellasedenegozialenelladefinizionedeicontenuti economici della disciplina collettiva nazionale della categoria. Art. 6 Aumenti di anzianit 1.Gliaumentiretributiviinfunzionedellanzianitdiserviziodeldirigentesono autonomamente ed integralmente regolati come appresso: a)alcompimentodiciascunbienniodianzianitdiserviziocontalequalificaecon effettodalprimogiornodelmesesuccessivoalbienniostesso,aldirigenteviene corrispostounaumentoretributivomensileincifrafissapariaL.250.000(129,11 Euro); b)gliaumentibiennalidianzianitmaturatifinoal30settembre1989epercepitia taledatacontinuanoadesserecorrispostinellamisuradiL.215.190(111,14 Euro) mensili per ciascun aumento di anzianit; c)gliaumentidianzianitcomplessivamentericonoscibilialdirigentenonpossono esseresuperioriaidiecibienni,restandointesochequellidicuiallaprecedente lettera b) concorrono al raggiungimento del predetto limite massimo; d)gliaumentidianzianitmaturatidallentratainvigoredellepresentinormeo corrisposticondecorrenzadataledatanonsonoassorbibilioconguagliabilicon glieventualitrattamentidimigliorfavorepercepitidaldirigente,salvochequesti ultimi risultino attribuiti, in forma espressa e contestualmente, allo stesso titolo. 6 PARTE TERZA SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO Art. 7 Ferie 1.Apartiredal1gennaio1980,ildirigentehadiritto,perogniannodiservizio,adun periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a 35 giorni. 2.Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno escluse le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge. 3.In ogni caso il dirigente conserva il diritto di beneficiare delleventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato. 4.Fermorestandoilprincipiodellirrinunciabilitdelleferie,qualoraeccezionalmente questeultimenonrisultinocomunquefruite,intuttooinparte,entroil1semestre dellanno successivo, verr corrisposta per il periodo non goduto una indennit pari alla retribuzionespettante,daliquidarsientroilprimomesedelsecondosemestredidetto anno. 5.Incasodirientroanticipatodalleferiepernecessitaziendali,lespesesostenutedal dirigente sono a carico dellazienda. 6.Larisoluzionedelrapportoperqualsiasimotivononpregiudicaildirittoalleferie maturate. 7.Incasodirisoluzionenelcorsodellanno,ildirigentehadirittoalleferieinproporzione ai mesi di servizio prestati. 8.Lassegnazionedelleferienonpuavvenireduranteilperiododipreavviso.Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si dar luogo al pagamento dellindennit sostitutiva. DICHIARAZIONE A VERBALE Lepartisidannoreciprocamenteattochelamisuradelleferie,comestabilitanel presentearticolo,assorbefinoaconcorrenzaeventualigiornatediriposo,comunque aggiuntivamenteattribuitenelcorsodivigenzadelCcnl4aprile1975e successivamentefinoalladatadisottoscrizionedelCcnl9ottobre1979,oglieventuali trattamenti economici sostitutivi, corrispondenti ai predetti riposi. Art. 8 Aspettativa 1.Aldirigentechenefacciarichiestapergiustificatimotivipotressereconcessoun periodo di aspettativa. 2.Durantetaleperiodonondovutaretribuzione,madecorrelanzianitaglieffettidel preavviso. 7 3.IdirigentichesianoelettimembridelParlamentonazionaleodiAssemblearegionale ovverosianochiamatiadaltrefunzionipubblicheelettivepossono,arichiesta,essere collocati in aspettativa, non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. 4.Lamedesimadisposizionesiapplicaaidirigentichiamatiaricoprirecarichesindacali provinciali o regionali e nazionali. 5.I periodi di aspettativa di cui ai due precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dellinteressato,aifinidelriconoscimentodeldirittoedelladeterminazionedella pensione a carico dellInpdai; durante detti periodi di aspettativa linteressato, in caso di malattia,conservaildirittoalleprestazioniacaricodeicompetentiEntipreposti allerogazione delle prestazioni medesime. 6.Ledisposizionidicuialprecedentecommanonsiapplicanoqualoraafavoredei dirigenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione allattivit espletata durante il periodo di aspettativa. Art. 9 Formazione Aggiornamento culturale-professionale 1.Alloscopodirealizzare,inmanieracontinuaepermanente,laformazionee laggiornamentoculturale-professionaledeidirigenti,leparti,inattuazionediquanto previstodallart.17dellaleggen.196/97,convengonosulla destinazione del contributo integrativodello0,30%introdottodallart.25dellaleggen.845/78,aunFondo paritetico, di natura privatistica, che provveda alla realizzazione di quanto sopra. 2.LenormeconcernentiilFondosarannostabilitedallepartimediantesuccessivi accordi.3.LepartisiattiverannocongiuntamenteneiconfrontidelGovernoaffinchvengano rapidamenteadottatituttiiprovvedimentinecessariperlutilizzodelprelievo contributivo dello 0,30%.4.Lepartisiattiverannoaltres,affinchsiastabilitounmeccanismoautomaticoditipo fiscale(sulmodellodelcreditodiimposta)asostegnodegliinvestimentiinformazione autonomamenterealizzatidalleimprese,nonchladeducibilitfiscale,entrocongruie adeguatilimiti,delleeventualispeseautonomamentesostenutedaidirigentiperla stessa formazione. 5.Inoltresarprevistolesonerofinoal50%degliimportiversatialFondoperla formazione,neiconfrontidelleimpresechesviluppinoeattuinoprogrammieinterventi diformazionecontinuaepermanenteafavoredeidirigentidaessedipendenti,a condizione della preventiva comunicazione di tali progetti e interventi al Fondo.6.Nelfrattempoleparti,alloscopodifavorireunamaggiorepartecipazionedeidirigenti allaformazionemanageriale,concordanochela"FondazioneGiuseppeTaliercio" ente paritetico costituito il 27 febbraio 1997, per iniziativa di Fndai e Confindustria, sulla base dellaccordo 31 marzo 1994, confermato dal CCNL 27 aprile 1995 e riconosciuto condecretodelMinistrodelLavoron.176del23aprile1998offraalleaziendeeai dirigenti opportunit di formazione ed aggiornamento. 7.In particolare, la Fondazione provveder ad organizzare o comunque a promuovere:-occasionidiindividuazionedellecompetenzeprofessionaliedeifabbisogni formativi (c.d. autodiagnosi delle competenze professionali); -corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo-dirigenti; 8 -corsiavanzaticoncontenutiindividuatisianelleareespecialistichecheinquelle della formazione manageriale indifferenziata; -formazione per favorire loccupabilit, nonchadindividuarecriterieformediassistenzaperlasceltaevalutazionedella formazione. 8. Iserviziediprogrammidiformazionecosrealizzatisarannofruibilisenza alcun onere per il dirigente e per limpresa di appartenenza. 9.Lasceltadegliinterventielaselezionedeisoggettibeneficiarideglistessiverr effettuatadallaFondazionetenutocontodelleesigenzedeirichiedentiedella compatibilit degli interventi con le risorse disponibili. Art. 10 Trasferte e missioni 1.Oltrealrimborsodellespesedocumentatediviaggio,vittoedalloggio,neilimitidella normalit,aldirigenteintrasfertaperperiodinoninferioria12oreenonsuperioria due settimane dovuto, per ogni giorno di trasferta, un importo aggiuntivo per rimborso spesenondocumentabiliparial2%delminimomensilecontrattualebase,diminuito dellimportoperexmeccanismodivariazioneautomaticapariaL.1.581.000(816,52 Euro)mensili,confluito,adecorreredal1gennaio1992,nelpredettominimo contrattuale mensile base. 2.Incasiditrasfertadiduratasuperioreaduesettimaneodimissioneallestero, verrannopresiaccordidirettitraaziendaedirigente;inognicasoverrriconosciuto, ricorrendone le condizioni, limporto di cui al 1 comma, suscettibile di assorbimento in eventuali trattamenti complessivi di trasferta. 3.Gliimportierogatiperiltitolodispesenondocumentabilinonfannopartedella retribuzioneadalcuneffettodelpresentecontratto,ivicompresoiltrattamentodifine rapportoesonosuscettibilidiassorbimentoineventualitrattamentiaziendalio individuali gi in atto allo stesso titolo. 4.Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti aziendali o individuali di miglior favore. DISPOSIZIONE TRANSITORIA Lepartisidannoattochefinoalladatadel31maggio2000,limportoaggiuntivoper rimborsospesenondocumentabilirimanecomputatosulminimomensilecontrattuale base,semprediminuitodellimporto per ex variazione automatica in detto minimo confluito, previstocondecorrenza1gennaio1999,dallart.3,punto1),delCCNL27aprile1995, comemodificatodallaccordo19novembre1997(eciosuL.4.219.000,corrispondente alla differenza fra L.5.800.000 e L.1.581.000). Art. 11 Trattamento di malattia e di maternit 1.Nelcasodiinterruzionedelserviziodovutaamalattiaoadinfortunionondipendente dacausadiservizio,laziendaconserveraldirigentenoninprovailpostoperun periodo di 12 mesi, durante i quali gli corrisponder lintera retribuzione. 9 2.Superatiilimitidiconservazionedelpostosopraindicati,aldirigentechenefaccia domandasarconcessounsuccessivoulterioreperiododiaspettativafinoadun massimodi6mesi,duranteilqualenonsardovutaretribuzione,madecorrer lanzianit agli effetti del preavviso. 3.Allascadenzadeiterminisopraindicati,ove,perilperduraredellostatodimalattia,il rapportodilavorovengarisoltodaunadelledueparti,dovutoaldirigenteil trattamento di licenziamento, ivi compresa lindennit sostitutiva del preavviso. 4.Se,scadutoilperiododiconservazionedelposto,ildirigentenonchiedalarisoluzione del rapporto e lazienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dellanzianit agli effetti del preavviso. 5.Perilperiododiassenzaobbligatoriadallavoroprevistodallevigentidisposizioni legislativesullamaternit,lazienda,conservandoaldirigenteilsuopostodilavoro, corrisponder lintera retribuzione mensile. 6.Perilpermessofacoltativopost-maternit,finoa6mesi,sarcorrispostoil30%della retribuzione. 7.Tali trattamenti sono sostitutivi di quelli previsti dalle leggi vigenti in materia. Art. 12 Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio: Copertura assicurativa 1.Nelcasodiinterruzionedelservizioperinvalidittemporaneacausatadainfortunio avvenutoinoccasionedilavoro,laziendaconserveraldirigenteilpostoegli corrisponderlinteraretribuzione,integrandoquantoerogatodallInailatitolodi indennitperinabilittemporaneaassoluta,finoadaccertataguarigioneofinoa quandosiaaccertataunainvaliditpermanentetotaleoparziale.Egualetrattamento verrapplicatoneiconfrontideldirigentenoninprovanelcasodiinterruzionedel servizioperinvalidittemporaneacausatadamalattiaprofessionale.Inognicasoil periodo di corresponsione della retribuzione non potr superare due anni e sei mesi dal giorno in cui sorta la malattia o si verificato linfortunio. Lindennit per inabilit temporanea assoluta a carico dellInail anticipata al dirigente dallazienda,chenerecuperailrelativoimportomedianteaccreditodirettodaparte dellIstituto.2.Laziendainoltredevestipulare,nellinteressedeldirigente,unapolizzacheassicuri,in casodiinfortuniooccorsoanchenoninoccasionedilavoroeincasodimalattia professionale: a)inaggiuntaalnormaletrattamentodiliquidazione,incasodiinvalidit permanente causatadaipredettieventi,taledaridurreinmisurasuperioreai2/3lacapacit lavorativaspecificadeldirigente,unasommapariaseiannualitdellaretribuzione di fatto; b)incasodiinvaliditpermanenteparzialecausatadaglistessieventiunasomma che, riferita allimporto del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al gradodiinvaliditdeterminatoinbaseallatabellaannessaalT.U.approvatocon D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000; c)inaggiuntaalnormaletrattamentodiliquidazione,incasodimortecausatadai predetti eventi, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualit della retribuzione di fatto. 10 3. Agli effetti dei precedenti commi si considera: infortuniosullavoro,leventoche,cometale,previstodallanormativa sullassicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; professionale,lamalattiachesiacompresatraquelleindicatenellatabella annessa al citato D.P.R.n. 1124; retribuzione, il coacervo dei compensi di cui al comma 2 dellart. 24. 4.Inrelazionealdecretolegislativon.38/2000che,adecorreredal16marzo2000, estendeaidirigentilobbligodiiscrizioneall'INAIL,laziendainserirnellapolizzadi cuialprecedentesecondocommaunaclausolache,pericasidiinfortuniosullavoro e di malattia professionale, preveda: a)la riduzione dellindennizzo, dovuto al dirigente o ai suoi aventi causa sulla base dei massimali come sopra indicati, inmisura corrispondente alla prestazione in capitale oinrenditacapitalizzatariconosciutadallInailallassicuratoatitolodiinvalidit permanenteovvero,incasodimorte,allaprestazioneinrenditacapitalizzata riconosciuta dallo stesso Ente agli aventi causa dellassicurato; b)lasubordinazionedeldirittoallindennizzo,allapreventivacomunicazione,daparte deldirigenteodeisuoiaventicausa,dellimportodellaprestazioneliquidata dallInail; c)lanaturavincolanteperlaCompagniadiassicurazionedellaccertamentodella malattiaprofessionaleeffettuatodallInailodalGiudice,fermarestando,in questultimocaso,lanecessariainformativadapartedeldirigentealfinedi consentire la partecipazione al processo della Compagnia; d)lerogazionedellinterocapitaleassicuratoqualora,incasodiinfortunio,lInailne contestiilcollegamentoconilrapportodilavoro;ildirigente,surichiestadella Compagniaeconognionere,ivicompresalasceltadeldifensore,acaricodella stessa, avr lobbligo di proporre causa allInail. Incasodiesitofavorevole,ildirigentedovrrestituireallaCompagnialasomma chelapredettaavrversatoineccedenzarispettoallaprevisionedicuialla precedente lettera a) del presente comma. 5.Laziendaprovvederaltresastipulare,nellinteressedeldirigente,unapolizzache assicuri,incasodimorteeincasodiinvaliditpermanentetaledaridurreinmisura superioreai2/3lacapacitlavorativaspecificadeldirigente,percausediverseda quelladellinfortuniocomunquedeterminatoedamalattiaprofessionale,unasomma, sempreinaggiuntaalnormaletrattamentodiliquidazione,pariaL.200.000.000 (103291,38Euro)quandoildirigentenonabbiafigliacariconconiuge.Lapredetta sommasarpariaL.280.000.000(144607,93Euro)quandoilnucleofamiliaredel dirigenteinteressatorisulticompostodaunoovverodapifigliacaricoe/odal coniuge. Il dirigente concorrer al costo del relativo premio con limporto di L. 270.000 (139,44Euro)annuechesarannotrattenutedallaziendasullasuaretribuzione secondo apposite modalit. 6.Lesommerispettivamenteassicurateaisensidelcommaprecedente,nonchlentit delconcorsoeconomicodeldirigenteivistabilitaoperanoadecorrere dal 1 gennaio 1998. 11 7.Sonofattesalve,esiconsideranosostitutivedelleprovvidenzestabilitedalpresente articolo,specificheformediassicurazioneaziendalmentegiinattoconcontenuto almeno equivalente a quello di cui al presente articolo. 8.Sono,altres,fattesalveesiconsideranosostitutivedelleprovvidenzestabilitealquintocommaeventualiintese,attualiofuture,definitefraaziendaedirigenteche prevedanolassunzionedirettadapartedellazienda,alverificarsideglieventiivi specificati, dellobbligo del pagamento delle somme di cui al richiamato quinto comma, rimanendo in facolt dellazienda stessa di assicurare tale obbligo. DICHIARAZIONE A VERBALE IN CALCE ALL ART. 12 LepartisidannoreciprocamenteattocheilrichiamoallatabellaannessaalDPRn. 1124/1965,dicuialterzocommadelpresentearticolo,deveintendersicomprensivodellampliamentodispostoconlasentenzadellaCorteCostituzionalen.350del1997,in baseallaqualelInailindennizza,oltreallemalattieelencatenellapredettatabella,anche le malattie non tabellate di cui il dirigente dimostri lorigine professionale. Art. 13 Trasferimento di proprietdellazienda 1.Fermorestandoquantodispostodallart.2112delcod.civ.,incaso di trasferimento di proprietdellazienda,ivicompresiicasidiconcentrazioni,fusioni,scorpori,non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti acquisiti dal dirigente. 2.Tenutocontodelleparticolaricaratteristichedelrapportodirigenziale,ildirigente,il quale,neicasisopraprevisti,nonintendacontinuareilpropriorapportopotr procedere,entro180giornidalladatalegaledellavvenutocambiamento,alla risoluzionedelrapportostessosenzaobbligodipreavvisoeconriconoscimento, oltre al trattamento di fine rapporto, di un trattamento pari ad 1/3 dellindennit sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento. Art. 14 Trasferimento del dirigente 1.Il dirigente pu essere trasferito da una ad altra sede di lavoro soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dellazienda. 2.Iltrasferimentodovresserecomunicatoperiscrittodallaziendaaldirigenteconun preavvisononinferioreamesitreovveroamesiquattroquandoildirigenteabbia familiari conviventi e a carico. 3.Aldirigentetrasferitosarcorrispostoilrimborsodellespesecuivaincontroperse famigliapereffettodeltrasferimentostesso,nonchleventualemaggiorspesa effettivamentesostenutaperlalloggiodellostessotipo di quello occupato nella sede di origine,perunperiododaconvenirsidirettamentetralepartiecomunqueperun periodo non inferiore a due anni, oltre ad una indennit una tantum pari a 3 mensilit e mezzodiretribuzioneperildirigenteconcarichidifamigliaeda2mensilitemezzo per il dirigente senza carichi di famiglia. 4.Gliimportierogatiperititolidicuialprecedentecomma,attesalaloroparticolare natura, non sono computabili agli effetti del trattamento di fine rapporto. 12 5.Perilreperimento dellalloggio nella sede di destinazione, anche lazienda esplicher il suo interessamento per agevolare il dirigente. 6.Per i casi di licenziamento non per giusta causa o di morte entro cinque anni dalla data ditrasferimento,laziendadovrrimborsare le spese relative al rientro del dirigente e/o della sua famiglia alla sede originaria. 7.Ildirigentelicenziatopermancataaccettazionedeltrasferimentohadirittoal trattamento di fine rapporto ed allindennit sostitutiva del preavviso. 8.Ildirigentecheprocedaallarisoluzionedelrapportoentro60giornidalla comunicazionedicuialcomma2,motivandoilpropriorecessoconlamancata accettazionedeltrasferimento,hadiritto,oltrealtrattamentodifinerapporto,adun trattamentopariallindennitsostitutivadelpreavvisospettanteincasodi licenziamentoeadunaindennitsupplementarealtrattamentodifinerapportopariad 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato. 9.Salvodiversoaccordotralepartiinteressate,iltrasferimentononpuesseredisposto neiconfrontideldirigentecheabbiacompiutorispettivamenteil55annoseuomooil 50 se donna. NOTA A VERBALE Qualoraparticolariragionidiurgenzanonconsentanoallaziendadirispettareiterminidi preavvisodicuialcomma2,ildirigenteverrconsideratointrasfertasinoallascadenza dei suddetti termini. Art. 15 Responsabilitcivile e/o penale connessa alla prestazione 1.Ogni responsabilit civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nellesercizio delle proprie funzioni a carico dellazienda. 2.Adecorredal1giugno1985,ildirigenteche,ovesiapraprocedimentodicuial successivocomma4,risolvailrapportomotivandoilpropriorecessoconlavvenuto rinvioagiudizio,hadiritto,oltrealtrattamentodifinerapporto,aduntrattamentopari allindennitsostitutivadelpreavvisospettanteincasodilicenziamentoeaduna indennit supplementare al trattamento di fine rapporto pari , a decorrere dal 1 giugno 2000 ,al corrispettivo del preavviso individuale maturato. 3.Ildirigenteconsegueildirittoapercepireitrattamentiprevistidalprecedentecomma semprechabbiaformalmenteetempestivamentecomunicatoaldatoredilavorola notifica, a lui fatta, dellavviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a giudizio. 4.Ovesiapraprocedimentopenaleneiconfrontideldirigenteperfattichesiano direttamente connessi allesercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi digiudizioacaricodellazienda.infacoltdeldirigentedifarsiassisteredaun legale di propria fiducia, con onere a carico dellazienda. 5.Ilrinvioagiudiziodeldirigenteperfattidirettamenteattinentialleserciziodellefunzioni attribuiteglinoncostituiscedipersgiustificatomotivodilicenziamento;incasodi privazionedellalibertpersonaleildirigenteavrdirittoallaconservazionedelposto con decorrenza della retribuzione. 6.Le garanzie e le tutele di cui alcomma4 del presente articolo si applicano al dirigente anchesuccessivamenteallestinzionedelrapportodilavoro,semprechsitrattidifatti accaduti nel corso del rapporto stesso. 13 7.Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato. Art. 16 Mutamento di posizione 1.Ildirigenteche,aseguitodimutamentodellapropriaattivitsostanzialmenteincidente sullasuaposizione,risolva,entro60giorni,ilrapportodilavoro,avrdiritto,oltreal trattamentodifinerapporto,ancheaduntrattamentopariallindennitsostitutivadel preavviso spettante in caso di licenziamento. NOTE A VERBALE AGLI ARTT. 13, 14, 15 e 16 ILepartisidannoattoche,consideratalaparticolare,specificanaturadeltrattamento corrispondenteallindennitsostitutivadelpreavvisoofrazionediessa,previstodalle normesopraindicateafavoredeldirigentecherisolvailrapportodilavoro,il trattamentomedesimononhaeffettosulladeterminazionedellanzianit,nperil computo del trattamento di fine rapporto. IIIlpreavvisodovutodaldirigenteincasodidimissionidicuiaipredettiarticoli,di15 giorni. 14 PARTE QUARTA TUTELE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Art. 17 Previdenza 1.Pericontributirelativialtrattamentodiprevidenzadicuiallalegge27dicembre1953, n. 967 ed al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955,n.914esuccessivemodificazioniedintegrazionisiintendefattorinvioalle disposizioni legislative vigenti in materia . 2.Ilpagamentodeicontributidiprevidenzaanzidettovaeffettuatosullammontaredella retribuzionelordaglobaledifattopercepitadaldirigente,entroillimitemassimo stabilitodallanormativavigenteenonpuessereinferioreallaretribuzioneannua contrattuale minima di prima assunzione ragguagliata a 13 mensilit. 3.Qualora la durata del rapporto sia inferiore allanno solare, il minimale ed il massimale, come sopra indicati, si intendono proporzionalmente ridotti . Art. 18 Previdenza e assistenza sanitaria a carattere integrativo 1.Lematerieconcernentigliinterventiintegrativideltrattamentopensionisticodi categoriaelassistenzaintegrativadimalattia,comedisciplinatedalleapposite separateintesecontestualmentesottoscritteallequalisiintendefattoriferimentoe rinvio,costituisconoparteintegrantedelpresentecontratto,perlinteraduratadi questultimo. 2.Icontenutidellerispettiveprestazioni,lecondizionielemodalit della loro erogazione, nonchleformeedentitdeirelativifinanziamentisonostabilitidallerichiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta in volta stabilita dalle parti stipulanti.15 PARTE QUINTA TUTELE SINDACALI DEL RAPPORTO Art. 19 Collegio arbitrale 1.Eistituito,acuradelleOrganizzazioniterritorialicompetenti,aderentialleparti stipulantiilpresentecontratto,unCollegioarbitralecuidemandatoilcompitodi pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti ai sensi dellart. 22. 2.IlCollegio,chesarincaricaperladuratadelpresentecontratto,rinnovabile, compostoditremembridicuiunodesignatodaciascunadelleOrganizzazioni imprenditorialistipulanti,territorialmentecompetente,unodallaOrganizzazionedella Federazionenazionaledirigentiindustriali,territorialmentecompetente,eduno,con funzionidiPresidente,sceltodicomuneaccordodallerispettiveOrganizzazioni.In casodimancatoaccordosulladesignazionedelterzomembro,questultimosar sorteggiatotrainominativicompresiinappositalistadinominonsuperioriasei, preventivamenteconcordata,o,inmancanzadici,sardesignatosurichiestadi unaodientrambeleOrganizzazionipredettedalPresidentedelcompetente Tribunale. 3.Alla designazione del supplente del Presidente si proceder con gli stessi criteri sopra citati per la scelta di questultimo. 4.OgnunodeirappresentantidellerispettiveOrganizzazionipuesseresostituitodivolta in volta. 5.SalvodiversoaccordotraleOrganizzazionidelleduepartiterritorialmentecompetenti, il Collegio ha sede presso lUfficio provinciale del lavoro. 6.Lefunzionidisegreteriasarannosvolte,previodirettoaccordo,acuradiunadelle Organizzazioni territoriali competenti. 7.IlCollegioarbitralesarinvestitodellavertenzasuistanza,amezzodiraccomandata a.r.,dellOrganizzazioneterritorialecompetentedellaFndai,chetrasmetteralCollegio ilricorso,sottoscrittodaldirigente,entro30giornisuccessivial ricevimento del ricorso stesso ai sensi del comma 4 dellart. 22. 8.Copiadellistanzaedelricorsodebbono,sempreamezzoraccomandataa.r.,essere trasmessicontemporaneamente,acuradellOrganizzazionedicuialprecedente comma,allacorrispondenteOrganizzazioneterritorialeimprenditorialee,per conoscenza, allazienda interessata. 9.Lacompetenzaterritoriale,fattosalvoeventualediversoaccordo,stabilitacon riferimentoallultimasededilavorodeldirigente.Sevisianopisedidilavorotra loro concorrentiladeterminazionedellacompetenzaterritoriale,traleindicatesedi, rimessa alla scelta del dirigente. 10. IlCollegiodeveriunirsientro30giornidallavvenutoricevimentodellistanzadicui sopra da parte dellOrganizzazione imprenditoriale. 11. IlCollegio,presentilepartiincausao,eventualmente,lororappresentanti,esperir,in via preliminare, il tentativo di conciliazione. 16 12. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in assenza di motivazione o in contumaciadiunadelleparti,emetterilpropriolodoentro60giornidalladatadi riunione di cui alcomma 10, salva la facolt del Presidente di disporre di una proroga finoadunmassimodiulteriori30giorniinrelazioneanecessitinerentiallo svolgimento della procedura. 13.Leventualeistruttoriadovressereimprontataalprincipiodelrispettodel contraddittorio,verificandochelepartisiscambinolerispettivedifeseeproduzioni documentali;sartenutaunasinteticaverbalizzazionedelleriunioniarbitrali,con indicazionedeipresentiedelleattivitsvolte;ledichiarazionideitestisaranno riassunte sommariamente, salvo diversa decisione del Collegio.14.Duranteilmesediagostosonosospesiiterminidicuialpresentearticolo,nonch quello di cui al comma 4 dellarticolo 22, sopra richiamato. 15.Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento ingiustificato ed accolgaquindiilricorsodeldirigenteaterminidellart.22,disporrcontestualmente,a caricodellazienda,unaindennitsupplementaredellespettanzecontrattualidifine lavoro,graduabileinrelazioneallevalutazionidelCollegiocircaglielementiche caratterizzano il caso in esame fra: unminimo,parialcorrispettivodelpreavvisoindividualematurato,maggiorato dellimporto equivalente a due mesi del preavviso stesso; un massimo, pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso. 16.Lindennitsupplementareautomaticamenteaumentata,inrelazionealletdel dirigentelicenziato,ovequestarisulticompresafrai46edi56anni,nelleseguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente: 7 mensilit in corrispondenza del 51 anno compiuto; 6 mensilit in corrispondenza del 50 e 52 anno compiuto; 5 mensilit in corrispondenza del 49 e 53 anno compiuto; 4 mensilit in corrispondenza del 48 e 54 anno compiuto; 3 mensilit in corrispondenza del 47 e 55 anno compiuto; 2 mensilit in corrispondenza del 46 e 56 anno compiuto. 17.Inconformitall'art.412ter,lett.e),c.p.c.,ilcompenso del Presidente, ripartito al 50% fralepartiincausa,determinatosecondoicriteripattuitidallecompetenti organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti. 18.IlcompensodeglialtriComponentidelCollegiosaracaricodellerispettive parti incausa. 19.Ledisposizionidicuialpresentearticolo,incasodidisdettadelcontratto,continuano aprodurreiloroeffettidopolascadenzaefinoachenonsiaintervenutounnuovo contratto. DICHIARAZIONE A VERBALE Leparticonfermanolapermanentevaliditdelladisciplinacontrattualedicuial presentearticolovolta,inviaprincipale,afavorirelaconciliazionetraaziendaedirigente in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, contemperando e componendo i rispettivi 17 interessiinmanieranonlitigiosa;ovvero,qualoracirisultiimpossibile,voltaaunarapida decisione della controversia senza dover ricorrere a procedimenti giudiziari. Pertanto,lepartisiimpegnanoasvolgereneiconfrontideirispettivirappresentati ogni opportuna e utile iniziativa e azione affinch, nel caso di cui sopra, si avvalgano della disciplina prevista dal presente articolo e affinch, comunque, azienda e dirigente, in sede ditentativoobbligatoriodiconciliazioneexart.410c.p.c.,anchealdifuori,quindi,del tentativodiconciliazionedisciplinatodalpresentearticolo,realizzinolaconciliazione medesima.Leparti,inoltre,auspicano,e,inquestosenso,svolgerannoogniopportunaeutile iniziativaeazioneneiconfrontideirispettivirappresentati,che,tenutocontodella peculiaritdelrapportodilavorodeldirigente,l'eventualerisoluzioneditalerapporto avvengapreferenzialmenteinmanieraconsensuale,subasiequeeadeguate,cosicchil licenziamentopossadiventareunafattispeciedeltuttoresidualeedeccezionaledi risoluzione del predetto rapporto. Leparti,infine,costituirannoungruppodilavoropariteticoche,tenutocontodegli approfondimentigisviluppatiinoccasionedelrinnovodelCCNL27aprile1995, esamini ognipossibilefattispeciedirisoluzionedelrapportolavorativodeldirigente, predisponendo,perciascunadiesseecomplessivamente,valutazionieproposteda sottoporre alle parti stesse entro il 31 dicembre 2000 . NORME DI ATTUAZIONE IFattainognicasosalvalafacoltdisostituzionedeirappresentantidellerispettive Organizzazioni, ai sensi del comma 4 del presente articolo, i Collegi gi costituiti in base alcomma2dellart.19delCcnl3ottobre1989siintendonoprorogatiincaricafinoalla scadenzadelpresentecontratto,salvochedapartedelleOrganizzazionisindacali territorialmentecompetentinonsirichieda,congiuntamente,entro90giornidalladatadi stipulazionedelpresentecontratto,lacostituzioneexnovodelCollegioinbaseallenorme di cui alcomma 2 del presente articolo. In tal caso il nuovo Collegio deve essere costituito entro i successivi 30 giorni. Tuttaviairicorsiche,alladatadistipulazionedelpresentecontratto,sianopendenti avantiiCollegigicostituitiochesianoinoltratinelperiodointercorrentetraladatadi stipulazionestessaedilmomentodellaeventualerichiestadicostituzionedinuovo Collegio,aisensidelcomma1dellapresentenormadiattuazione,verrannodefinitidai medesimi indipendentemente dalla intervenuta eventuale costituzione del nuovo Collegio. II In caso di eventuale costituzione di nuovo Collegio, il termine di cui al comma 7 del presentearticolosiintendeprorogatofinoal10giornosuccessivoaquello dellavvenuta costituzionedelCollegioeciancheovetalecostituzionefossesuccessivaallascadenza dei termini sopra richiamati (prima norma di attuazione). Art. 20 Rappresentanze sindacali aziendali 1.I sindacati dei dirigenti competenti perterritorio ed aderenti alla Fndai possono istituire Rappresentanze sindacali nelle aziende. 2.Intalcasoglistessisindacatiprovvederannoacomunicareinominativideidirigenti investitiditalerappresentanza,oltrechallaFndai,alleaziendeinteressateedalla Organizzazione imprenditoriale territorialmente competente. 3.Inparticolare,leRappresentanzeaziendalipotrannoesaminareinprimaistanzale questionichedovesserosorgerecircalapplicazionedellenormecontrattuali,ivi compresequellerelative al riconoscimento della qualifica di dirigente ai sensi dellart. 1 del presente contratto. 18 Art. 21 Controversie 1.Leeventualicontroversieriguardantilinterpretazionedelpresentecontrattosaranno esaminate dalle parti stipulanti il contratto stesso. 2.Lequestionichedovesserosorgerecircalapplicazionedinormedilegge,diclausole delcontrattocollettivoodipattuizioniindividuali,sarannodemandate,aifini dellespletamentodeltentativoobbligatoriodiconciliazioneprevistodallevigenti norme dilegge,allesamedellecompetentiorganizzazioniterritorialiaderentialleparti stipulanti il presente contratto.3.Tale esame deve esaurirsi, salvo motivato impedimento, entro il termine di 60 giorni dal ricevimentodellarichiestadiconvocazioneinoltratadallaOrganizzazioneterritoriale competente.Lerelativeconclusioniformerannooggettodiappositoverbalesottoscritto dalle Organizzazioni territoriali interessate. 4.Laddovesianostateistituitedaidirigenti,aisensidellart.20,Rappresentanze aziendali,lequestionidicuialcomma2potrannoessereesaminateinprimaistanza con dette rappresentanze. 19 PARTE SESTA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO Art. 22 Risoluzione del rapporto di lavoro 1.Nelcasodirisoluzionedelrapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto allaltra parte. 2.Nelcasodirisoluzioneadiniziativadellazienda,questultimatenutaaspecificarne contestualmente la motivazione. 3.Ildirigente,ovenonritengagiustificatalamotivazioneaddottadallazienda,ovveronel casoincuidettamotivazionenonsiastatafornitacontestualmenteallacomunicazione del recesso, potr ricorrere al Collegio arbitrale di cui allarticolo 19. 4.IlricorsodovressereinoltratoallOrganizzazioneterritorialedellaFndai,amezzo raccomandataa.r.checostituirprovadelrispettodeitermini,entro30giornidal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento. 5.Il ricorso al Collegio non costituisce di per s motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennit di cui agli artt. 23 e 24. 6.Ledisposizionidelpresentearticolo,salvalacomunicazioneperiscrittodicuial1 comma,nonsiapplicanoincasodirisoluzionedelrapportodilavoroneiconfronti del dirigentechesiainpossessodeirequisitidileggeperaveredirittoallapensionedi vecchiaia o che abbia comunque superato il 65 anno di et (60 se donna). Art. 23 Preavviso 1.Salvoildispostodellart.2119delcod.civ.,ilcontrattoatempoindeterminatonon potressererisolto,daldatoredilavoro,senzapreavvisoicuiterminisonostabiliti come segue: a)mesiottodipreavvisoseildirigentehaunanzianitdiserviziononsuperioreadue anni; b)unulterioremezzomeseperognisuccessivo anno di anzianit con un massimo di altri quattro mesi di preavviso. 2.Inconseguenza,ilterminecomplessivodipreavviso,comedovutoaisensidelcomma 1, non dovr, comunque, essere superiore a 12 mesi. 3.Ildirigentedimissionariodevedarealdatoredilavorounpreavvisoicuitermini saranno pari ad 1/3 di quelli sopra indicati. 4.Incasodiinosservanzadeiterminisuddettidovutadallaparteinadempienteallaltra parte,perilperiododimancatopreavviso,unaindennitpariallaretribuzionecheil dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso. 5.infacoltdeldirigentechericeveladisdettaditroncareilrapporto,siaallinizio,sia duranteilpreavviso,senzachedacigliderivialcunobbligodiindennizzoperil periodo di preavviso non compiuto. 20 6.Ilperiododipreavvisosarcomputatonellanzianitaglieffettideltrattamentodifine rapporto. 7.Lindennitsostitutivadelpreavvisosoggettaaicontributiprevidenzialie assistenziali;icontributipredettisaranno versati agli Enti previdenziali e assistenziali di categoriaconlindicazioneseparataedistintadeimesidicompetenzaneiquali avrebbero dovuto essere pagati. 8.Duranteilperiododipreavvisononpotrfarsiobbligoaldirigenteuscentediprestare serviziosenzailsuoconsensoalledipendenzedeldirigentediparigradochelodovr sostituire. 9.Aglieffettidicuiallaletterab)delcomma1vienetrascuratalafrazionedianno inferiorealsemestreevieneconsideratacomeannocompiutolafrazionedianno uguale o superiore al semestre. DICHIARAZIONE A VERBALE LeparticoncordanochedallastipuladelCcnl16maggio1985,perlapeculiarit dellefunzionidirigenziali,ilpreavviso,anchesesostituitodallacorrispondenteindennit, computato agli effetti del trattamento di fine rapporto. Art. 24 Trattamento di fine rapporto 1.In caso di risoluzione del rapporto, spetter al dirigente, a parte quanto previsto dallart. 23,untrattamentodifinerapportodacalcolarsiinbaseaquanto disposto dallarticolo 2120 del cod. civ., come sostituito dallart. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. 2.Conriferimentoalcomma2delcitatoart.2120delcod.civ.,perilcomputodel trattamentodifinerapportosiconsiderano,oltreallostipendio,tuttiglielementi costitutividellaretribuzioneaventicaratterecontinuativo,ivicompresileprovvigioni,i premidiproduzioneedognialtrocompensoedindennitanchesenondiammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattereoccasionale.Fannoaltrespartedellaretribuzionelequivalentedelvittoe dellalloggioeventualmentedovutialdirigentenellamisuraconvenzionalmente concordata,nonchlepartecipazioniagliutilielegratifichenonconsuetudinarieegli aumentidigratificapurenonconsuetudinari,corrispostiinfunzionedelfavorevole andamento aziendale. DISPOSIZIONE TRANSITORIA Aifinidelladeterminazionedellindennitdianzianitdacalcolarsiallatto dellentrata in vigore della legge n. 297 del 1982, ai sensi dellart. 5, comma 1, della legge medesima,sirichiamanoleparticolarinormedicuialledisposizionitransitorieincalce allart. 24 del Ccnl 13 aprile 1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati. Peridirigentiche,alladatadel31gennaio1979,hannomaturatolanzianitgiprevista dalsostituitoart.22delcontrattocollettivonazionaledilavoro4aprile1975peril conseguimento, sullintera anzianit o su parte di essa, della maggiore indennit in ragione dimezzamensilit,siprocederaquantificarelindicatamaggioreindennitspettantealla datapredetta,traducendolaincorrispondentimensilit(e/ofrazioneindividuataaisensi dellart.24,comma2,delcitatoCcnl)chesarannoerogateallattodellarisoluzionedel 21 rapportodilavoroeconilvaloredellultimaretribuzionealqualefannoriferimentoicriteri di computo dellindennit di anzianit. Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti gi stabiliti dalsostituitoart.22perconseguirelamaggioreindennit,siprocederallarelativa quantificazioneetraduzioneincorrispondentimensilit(e/ofrazione)inproporzionealle singole anzianit. Neicasidianzianitche,aisensidelcomma1,dianodirittoallamaggioreindennit limitatamente a parte dellanzianit stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiunger a quello dovuto ai sensi delcomma 1. Laliquidazioneederogazionesarannoeffettuateconlemodalitstabilitedalcomma1, anche nei casi di cui ai commi 2 e 3. Lequantificazionistabilitealcomma2avverrannoinbasealrapportotralanzianit maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualificachesarebbestataindividualmentenecessariaanormadelsostituitoart.22per consentirelamiglioremisuraperlinteraanzianit.Perprocederealcalcolodelrapporto, chesarespressocontrecifredecimali,lesuddettegrandezzevannoindicate in numero dimesi.Lindividuazionedellecorrispondentimensilite/ofrazionesarottenuta moltiplicando per quattro lindicato rapporto. Art. 25 Indennitin caso di morte1.Incasodimortedeldirigente,laziendacorrisponderagliaventidiritto,oltre allindennitsostitutivadelpreavviso,iltrattamentodifinerapportodicuiallart.24. Ci,indipendentementedaquantopossalorospettareatitolointegrativoperfondodi previdenza, per coperture assicurative e per ogni altra causa. Art. 26 Anzianit 1.Atuttiglieffettidelpresentecontrattolanzianitsicomputacomprendendovituttoil periodo di servizio prestato alle dipendenze dellazienda anche con altre qualifiche. 2.Aglieffettidelladeterminazionedellanzianitogniannoiniziatosicomputapro-rata in relazioneaimesidiservizioprestato,computandosicomemeseinterolafrazionedi mese superiore a 15 giorni. 3.Allanzianitcomesopraspecificatavannosommatequelleanzianitconvenzionalicui il dirigente abbia diritto. 22 PARTE SETTIMA DISPOSIZIONI GENERALI Art. 27 Disposizioni generali e condizioni di miglior favore 1.Pertuttocichenondiversamenteregolatodalpresentecontrattovalgonoin quantocompatibiliconlafiguradeldirigentelenormecontrattualicollettiveele normelegislativeinvigorepergliimpiegatidimassimacategoriadipendenti dallazienda cui il dirigente appartiene. 2.Lecondizionistabiliteeventualmentedaaccordiindividuali,aziendalieterritorialipi favorevoli, si intendono mantenute ad personam. Art. 28 Contributi sindacali 1.Leaziendeopererannolatrattenutadeicontributisindacalidovutidaidirigential sindacatodirigentiindustrialidellaFndai,territorialmentecompetente,previorilasciodi delegheindividualifirmatedagliinteressati,deleghechesarannovalidefinoarevoca scritta. Art. 29 Decorrenza e durata 1.Ilpresentecontrattodecorredal1gennaio2000,salvoleparticolaridecorrenze specificate nei singoli articoli ed avr scadenza il 31 dicembre 2003, ad eccezione della parterelativaaltrattamentoeconomico(ParteSeconda),chescadril31dicembre 2001. 2.Incasodimancatadisdetta,dacomunicareconletteraraccomandataa.r.almeno2 mesiprimadiciascunadellescadenzesopraindicate,siintendertacitamente rinnovato di anno in anno. 23 ALLEGATI 1)Verbalediaccordo23maggio2000sulregimeprevidenzialeperidirigentie documento 9 dicembre 1999 del Gruppo di lavoro tecnico paritetico, che ne costituisce parte integrante 2)Verbale di accordo 23 maggio 2000 sulla previdenza complementare Previndai 3)Verbale di accordo 23 maggio 2000 sul FASI 4)Verbalediaccordo23maggio2000relativoaiComponentiOrganodicontrollo FIPDAI 5)Accordo 24 gennaio 2000 sulla messa in liquidazione del FIPDAI 6)DocumentocongiuntoFedermanager/Confindustria24ottobre2000,circala realizzazione di unipotesi di confluenza dellInpdai nellInps 7)Accordo27aprile1995sullaristrutturazione,riorganizzazione,riconversione,crisi aziendale,gestionecommissariale,situazioniaziendaliaccertateexart.1Leggen. 863/1984, ecc. 24 ALLEGATO 1 VERBALE DI ACCORDO Add, 23 maggio 2000, la FNDAI e la Confindustria, -esaminatoinoccasionedelrinnovodelCCNL27.4.1995,iltemadellagestionedella previdenzaobbligatoriaperlacategorianell'ambitodiunospecificogruppodilavoro pariteticochehapredispostoepresentatoalledelegazioninegozialiundocumentonel qualevengonoanalizzatel'origine,lasituazioneeleprospettivedell'INPDAI, documento che costituisce parte integrante del presente accordo; -ricordatochelautonomiaespecificitdelregimeprevidenzialeINPDAIperidirigenti dellindustriasonotraglielementicaratterizzantilalteritdeglistessidirigentirispetto alle altre categorie di lavoratori subordinati; -rilevatocheleragionidellaspecificitdell'INPDAIsisostanzianonellapossibilitdi garantiretrattamentipensionisticicomplessivamentepifavorevolieacostipi contenuti rispetto a quelli dellassicurazione generale obbligatoria; -consideratoche,dal1992sinoal1995,statoportatoavantiinsedelegislativaun processodiarmonizzazionedituttiiregimiprevidenziali,compresol'INPDAI, allassicurazione generale obbligatoria; -considerato,altres,chelorientamentolegislativo,voltoaintrodurreunsempre maggiorgradodiomogeneitdellenormeedeitrattamentipensionistici,si ulteriormente rafforzato con la soppressione dei Fondi speciali esistenti nell'INPS ; -presoattochelatendenza di cui sopra stata ed determinata anche dai significativi squilibri economico-finanziari, in atto o previsti, anche nei regimi autonomi o sostitutivi; -valutatoche,pertanto,lespecificitdelladirigenzasulpianoprevidenzialepossano esseremegliosalvaguardateattraversounulterioresviluppoequalificazionedella previdenzacomplementarecollettiva,comeprevistaedisciplinatasecondolart.18del CCNL; -ritenutochelintroduzioneeilrafforzamentodistrumentidileggeasostegnodel redditodeidirigenti,inspecieincasodidisoccupazione,dainquadrarsinelpivasto disegno di revisione dellintero sistema degli ammortizzatori sociali, potrebbero risultare pi agevoli nellambito di ununica gestione previdenziale obbligatoria; -ritenuto,peraltro,chelevoluzionedellaprevidenzaobbligatoriadicategoriadeve esserenecessariamenteconsideratanell'ambitodellapigeneraleriformadellattuale sistema di welfare per tutti i restanti lavoratori dipendenti; -ritenuto,infine,che,impregiudicataognialtrapossibilesoluzioneconsensuale,ipotesi di confluenza dell'INPDAI nell'INPS non possano prescindere: 1)dallasalvaguardiadeitrattamentipensionisticiacquisitioacquisibili,secondo l'attuale normativa previdenziale per i dirigenti dell'industria; 25 2)dall'invarianzadeglioneriprevidenzialigioggiperaltroarmonizzaticonquelliin vigore per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria; 3)ediconseguenza,dallaprevisionedinormeidoneeallottenimento delle condizioni di cui sub 1) e 2), da intendersi entrambe essenziali ed inscindibili tra loro, nonch, in particolare, di quelle di cui ai precedenti settimo e ottavo alinea; convengono sulla necessit di: a)attivarsicongiuntamenteneiconfrontidelGovernoedelParlamentoperperseguire, consollecitudineesecondotempiprogrammati,lesoluzionilegislativepiadeguate sulla base di tutte le considerazioni di cui ai precedenti alinea; b)effettuareentroil30settembre2000,datadipresumibilepresentazione del disegno di leggeFinanziariaperil2001,unaverificacomplessivadelleinteseraggiunteedei risultati conseguiti, anche ai fini di assumere le iniziative da adottare. CONFINDUSTRIA FNDAI 26 (segue ALLEGATO 1) RINNOVO C.C.N.L. DIRIGENTI DI AZIENDA GRUPPO DI LAVORO TECNICO PARITETICO PER LESAME DEI PROFILI PREVIDENZIALI Roma, 9 dicembre 1999 GESTIONE DELLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA DI CATEGORIA 1)Leragioniunospecificoeautonomoregimediprevidenzaobbligatoriaperi dirigenti industriali. Conlaleggen.967/53lInpdaidivenneEntedidirittopubblicoconloscopodigestire,in sostituzionedellassicurazionegeneraleobbligatoriagestitadallInps,lautonomae specialeprevidenzaobbligatoriaperidirigentiindustriali.Edasottolinearechela richiamataleggeistitutivan.967prevedeva,allart.4,che,entrocinqueannidallasua entratainvigore,lobbligodiiscrizionepotesseessereesteso,medianteDPR,aidirigenti di altri settori. Talepossibilitrimaseinattuatae,pertanto,lIstitutosiconsolidstoricamentecome esclusivo dei dirigenti dellindustria. Tuttavia,importanterimarcareche,aborigine,sebbeneinviasolopotenziale,erastato giprevistochelInpdaidiventasselaformadiprevidenzaobbligatoriaspecificapertuttii dirigenti. Lecausedisiffattasoluzionepossonoevidentementericondursialfattoche,ancheil legislatoredeldopoguerra,pursuperatoilsistemacorporativoelaccorpamento effettuato,nellambitodiquestultimo,tradirigentieimprenditori,nonpotnonvalutare,in ogni caso, che quella dirigenziale era e rimaneva una categoria s di lavoratori subordinati, secondo la nozione del Codice Civile del 1942, ma di certo del tutto peculiare e a s stante rispetto a tutti gli altri lavoratori dipendenti. Che,poi,laspecificiteautonomiadiregimeprevidenzialeobbligatorio,conseguentealle predette peculiarit e diversit, sia stata ritenuta cogente solo per i dirigenti dellindustria e non anche per i dirigenti di altri settori, pu spiegarsi sia per la circostanza fattuale che, in origine,eranostatisoloiprimiadassumereunainiziativaintalsenso,siaperla constatazionecheladirigenzaindustrialeeraquelladigranlunganumericamente prevalente e pi caratterizzata in quanto a specificit di ruolo e di status. Ilsuccessivoevolversidellasituazionesociale,economicaelegislativa,conferm ampiamente le cause e le ragioni di tale soluzione. 27 Lautonomiaelaspecificit, da un lato, della rappresentanza sindacale dei dirigenti e della contrattazionecollettivadilavoroloroapplicabileel'esclusione,dall'altro,daimportanti provvedimentidileggeadottatineiconfrontideirestantilavoratoridipendenti(sipensi, soprattutto,allesclusionedalletutelecontroilicenziamentidicuiallaleggen.604/66e allaleggen.300/70),nonsolohannocostituitoglielementifondantidellaconferma dellalteritdeidirigentirispettoallealtrecategoriedellavorosubordinatoe,quindi, lalteritdellororegimeprevidenziale,malautonomiaelaspecificitdiquestultimosono state, assunte tra i fattori caratterizzanti e giustificanti tale alterit. LaCorteCostituzionale,infatti,conlafondamentalesentenzan.121/72, successivamente confermatadaunaseriediulterioridecisioni,ebbearimarcarecomedal1942,sulpiano legislativoesuquellodellacontrattazionecollettiva,haavutoconfermaesviluppoil precedenteorientamentoattoafaredeidirigentiunacategoria a s stante di prestatori di lavorosubordinato,essendosicurisegniditaleindirizzo,tralaltro,lamancata applicazione delle forme di previdenza previste per gli altri dipendenti. ConsiderateleprincipaliragioniistituzionalidellanascitadellInpdai,qualeregime previdenziale specifico e autonomo per i dirigenti industriali, si possono ora considerare le principali ragioni sostanziali della sua esistenza. . DetteragionipossonoindicarsiessenzialmentenelfattochelInpdai,inforzadel particolarmentevantaggiosorapportotraversantiepercipientiedellabenpicospicua entitdellaretribuzionemediaassoggettabileacontribuzionerispettoaglialtrilavoratori dipendenti,hapotutoconsentiretrattamentipensionisticimiglioriacostisensibilmente inferiori a quelli dellassicurazione generale obbligatoria gestita dallInps. LelementocaratterizzantelInpdai,sulpianosostanziale,stata,dunque,lapossibilitdi garantireuntrattamentocomplessivamentepifavorevolerispettoaquello dellassicurazione generale obbligatoria. Gliaspettidimaggiorfavorepossonosenzaltroricondursialcalcolodellapensionein trentesimianzichinquarantesimiealcalcolodellapensionesecondoilmetodo retributivo(elemento,questultimo,peraltro,nonpipeculiaredal1968,essendodiventato comune, da tale anno, allassicurazione generale obbligatoria). 2)Le modifiche alla legislazione previdenziale obbligatoria

Dal1992,conlaLeggeAmato,sinoal1995,conlaLeggeDini,statoportatoavanti unprocessodiradicaleriformadellinterosistemaprevidenzialeitaliano,icuipassaggi principali,perquellochequiinteressa,sonostatiesonorappresentatidallagraduale introduzionedelsistemadicomputocontributivoalpostodiquelloretributivoedalla armonizzazionedituttiiregimiprevidenzialiallassicurazionegeneraleobbligatoria gestita dallInps. Lemodifichelegislativehannoindubbiamentesegnato,difattoedidiritto,unirreversibile passoversolafinediogniformadipluralismoprevidenzialearticolatoinpiregimi, specificieautonomitraloro,caratterizzati,perquantoriguardaleformesostitutive,dal principio del miglior favore. 28 E,altres,innegabilecheigravisquilibrieconomici-finanziariinattooprevistidigran parte, per non dire di tutti i regimi autonomi, hanno reso necessaria tale evoluzione. Iprincipidiautonomiaedimigliorfavoreconseguenteadettaautonomia,senon economicamenteecredibilmentesostenutineltempo,risultanomereaffermazioni velleitarie. AnchelInpdaistatointeressatodaquestoprocessoe,attualmente,inconseguenzadel processodiarmonizzazione,iresiduispazisostanzialidiautonomiaedipermanente migliorfavorerispettoallInps,sonolimitatiaitrattamentipensionisticidacalcolarsi secondoilsistemaretributivo,nelperiodotransitorio,stimabileinnonpididieci-dodici anni, fino a quando non sar a regime per tutti il sistema contributivo. Peraltro,ilmigliorfavoredicuisoprasisostanziaormaipressochesclusivamentenella determinazionedellefasceretributivediriferimento,dalmomentocheilbeneficiodel calcolointrentesimi,anzichinquarantesimi,siinpraticaperdutodopo larmonizzazione. Varilevato,inoltrechelanormativasulladismissionedeipatrimoniimmobiliaridegliEnti previdenzialiobbligatori,contenutanellafinanziariaperil2000,indipendentementedalla questionedellaredditivitdeiproventiditaledismissione,comporta,acausa del vincolo sucontidellaTesoreriadelloStato,unospossessamentodellINPDAIdallalibera disponibilitdidettiproventiriducendo,senonannullando,ognisuacapacitnegoziale sul mercato previdenziale. Inquestoquadro,laconseguentesceltadidichiarareilsuperamentoanchedellautonomia organizzativaegestionaledellIstituto;perquantoimportante,nonsarebbecertodi rilevanzapariallaperditadellautonomiasostanzialedidisciplinanormativagi determinata dalla stessa leggedi riforma n. 335 del 1995. Per riassumere, pu, quindi, affermarsi che: q leventualesoppressionedellInpdaifarebbevenirmeno,sulpianoistituzionale, quellelementodicaratterizzazioneedipeculiaritdellafiguradeldirigente dellindustria rispetto a tutti gli altri lavoratori dipendenti dello stesso settore; q tuttavia,laspecificitdeldirigentesulpianoprevidenziale,potrebbeessererecuperata attraverso un ulteriore sviluppo e qualificazione della previdenza complementare; q lasoppressionedellINPDAI,inspecieseaccompagnata,ovenecessario,daidonee normedisalvaguardiadidirittiacquisitiodilegittimeaspettativeinmateriadicalcolo dellapensionesecondoilsistemaretributivo,noncomporterebbesostanzialipregiudizi ai dirigenti sotto il profilo dellentit dei trattamenti; q inoltre,sulpianodelfinanziamentoacaricodeidatoriedeidirigenti,leliminazione dellINPDAInoncomporternessunavariazionedialiquota,essendostataparificatala contribuzione INPS-INPDAI (32,7%). 29 3) La garanzia dei trattamenti in caso di persistente squilibrio economico finanziario dellInpdai AttualmentenonesistelapossibilitdiricorsoautomaticoallaTesoreriadelloStatonel casoincuilInpdainonfosseingrado,conleproprie risorse, di pagare i trattamenti dovuti ai dirigenti. Presoattodici,lobiettivoditalegaranziapotrebbeessereconseguitomediantele soluzioni sotto specificate: a)trasformazionedellInpdaiinunFondospecialenellambitodellInpscheconsiderii linteradirigenza(cosdettograndeInpdai)ovverotrasformazionelimitatamentealla dirigenza industriale; b)soppressionedellInpdaieconfluenzadeidirigenti,inservizioeinpensione,nelFondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dellInps. Delledueipotesiprospettatepossibiledareunavalutazionechenesoppesiproe contro. a.1)Quantoallaipotesidicuisuba),essaavrebbedueprincipalipregi:1)dare alleventualetrasformazionedellInpdai,daentedeltuttoautonomoasoggetto con autonomialimitata(iregimisostitutivinellambitodellInps,cosdettiFondi speciali, sono infattiamministrati da specifici Comitati chenon hanno una propria autonomiadibilancio,rientrandonelbilanciounicodellInps),unacaratterizzazione di novit tale da attenuare il disvaloredella perdita dellautonomia piena;2)eliminaregliostacolicheoggisifrappongonoallamobilitdilavoro interaziendaleeintersettorialedelladirigenza,acausadellaincertezzaediversit di inquadramento previdenziale delle imprese (attivit industriale o terziaria). I principali difetti o, per meglio dire, le principali difficolt, possono enunciarsi: Nelnecessariocoinvolgimentodisoggettiterzi(Confcommercioe Fendac),deiqualibisognerebbeacquisireilconsensoalloperazione,con intuibili,probabilicomplicazioni,senonaltrotemporali,incasodiallargamento a tutti i settori;Rischiinordineallasalvaguardiadeimiglioritrattamentipensionistici acquisitioacquisibili, allalucediquantostabilitodallart.59,comma17,della leggen.449/97.PurselapplicazioneditaledisposizioneallInpdaipresenta margini di opinabilit, vanno evidenziati i pericoli connessi ad una normativa che consentaincasodisquilibrideifondi, lintroduzione di modifiche peggiorative in termini di prestazioni previdenziali.1; 1Lart.59,comma17,dellaleggen.449/97,chevaadincideresufondi obbligatori pubblici aventi natura sostitutivarispettoallassicurazionegeneraleobbligatoriaegestitidirettamentedallInpsnonprevedendo alcunasalvaguardiapericosdettidirittiacquisiti,sembraconsentirepersinolintroduzionedimodificazioni peggiorativeinterminidiprestazioniprevidenzialiancheperiperiodidiiscrizioneantecedentiifattiele situazioni causa dellaccertato dissesto. 30 Levidentecontraddizionerispettoallorientamentolegislativodicarattere generalevoltoadintrodurreunsempremaggiorgradodiomogeneitdei trattamentiprevidenziali,conlasoppressionediFondispecialigidatempo esistentiinsenoallINPS(es.Fondotelefonici,elettrici,ecc.).Inquestosenso anchelorientamentodelGovernodarealizzarsiconladelegacontenutanel collegatosullavoroallafinanziaria 99, il cui termine di scadenza il 23 maggio 20002; Sitenga,altres,contodelfattochelaCommissionebicameraledicontrollo sullattivitdegliEntigestoridiformeobbligatoriediprevidenzanellarelazione dellaprimavera1998,haritenutodidoverprecisarechelaconfluenza nellInps di Varilevatoperaltrochelamancatasalvaguardiadicuiallart.59,comma17,dellaleggen.449/97non dovrebberiguardarelInpdai,perchquestultimo,comenoto,unFondoobbligatoriopubblico, sostitutivodellassicurazionegeneraleobbligatoriagestitadallInps,manongestitodirettamenteda questultimo, bens autonomo. Daltronde,laratiodelladifferentedisciplinainmateriadisalvaguardiadeidirittiacquisiti,asecondache leventualedissestoriguardientiprivatizzatiofondisostitutivigestitidallInps,consistenelfattoche,mentrei primi,coscomelInpdai,sonostatiesonoautofinanziatisenzaaverbeneficiatodifinanziamentidaparte delloStato,isecondi,alcontrario,inquantononautonomidallInps,rientrandonelbilanciounicodello stessoInps,nonpossonoessereconsideratiautofinanziatiallamedesimastreguadeglientiprivatizzatie dellInpdai. Nediscendeche,pergliappartenentiaifondiautofinanziati,lintangibilitdeitrattamentiedeidirittiacquisiti sinoalmomentodelleventualedissesto,sifondasulfattochetalitrattamentiedirittihannofatto esclusivamentecaricoallagestionesenzaalcunconcorsofinanziariodelloStato,mentreitrattamentiei dirittidegliiscrittiallInpsoaformegestitedirettamentedaquestultimoe,quindi,nonautonomedallostesso Inps, hanno partecipato e partecipano del concorso finanziario statale. Sul punto, va ancora richiamata l Analisi del Sistema Pensionistico Obbligatorio: i dati base e gli indicatori di gestione, elaborata dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, vol. 1,si deverilevare che nel caso degli enti privatizzatileeventualimodificazionidelleprestazioniprevidenzialipossonoessereintrodottesoltantoper lavvenireattraversoilmeccanismodelprorata,cherendeintangibiliedefinitivamenteacquisitiidiritti previdenziali da ciascun iscritto a tale data. Piingenerale,sultemadeidirittiacquisitiinmateriaprevidenziale,nellanotan.14incalceapag.15della propriaAnalisi,ilNucleodivalutazione,puresprimendoalcuneriserveeperplessit,tuttavia,deve ammetterecheilsistemaprorataneiprocessidimutamentodeiquadrinormativilunicostrumentodi regolazione di tali processi immune da possibili censure di incostituzionalit. Aquestoproposito,laCorteCostituzionale,consentenzan.822del14luglio1988,haaffermatoilprincipio secondoilquale,allorchillegislatoreintroducadisciplinepeggiorativeaifinidellaliquidazionedelle prestazionipensionistiche,deveprevedereunaadeguatanormativatransitoriaattaagarantireailavoratori, nonsologipensionati,maancheprossimiallapensione,ilmantenimentoinvigoredellaprecedenteepi favorevole disciplina. Inoltre,lamedesimaCorte,consentenzan.349del17dicembre1985,puravendostabilitoche,inlineadi principio,nonvietatoallegislatoredimodificaresfavorevolmenteladisciplinadeirapportididurata,quali sonoindubbiamentequellipensionistici,tuttavia,haaltresstabilitochelemodifichenonpossonodarluogo aunaregolamentazionecheincida,inmanieraarbitrariaeirrazionale,susituazionisostanzialipostein esseredaleggiprecedenti,vanificandolaffidamentodelcittadinosullasicurezzagiuridica,checostituisce elemento fondamentale e indispensabile dello stato di diritto. 2Ladelegainargomentononfacheriprendere,peraltro,leindicazionifornitedallaCommissione bicameraledicontrollosullattivitdegliEntigestoridiformeobbligatoriediprevidenzache,nellasua relazionedellaprimavera1998,avevasottolineatoiltendenzialeprocessodiunificazionedeiregimi pensionistici a valle della legge di riforma n. 335/95. 31 altriregimivacondizionataalpreventivorisanamentodeglientichepresentano disavanzo finanziario. Laddovelacondizionedelpreventivorisanamentodeglientisembravolersi coniugareconlapivolterichiamatadisposizionedicuiallart.59,comma17, dellaleggen.449/97sullapossibilitdimodificareinpejusitrattamenti pensionisticiinpresenzadigravisquilibrifinanziaridicaratterepermanente erogati dalle forme pensionistiche sostitutive gestite dallInps; Levidenziazione contabile del negativo andamento economico-finanziario, coniconseguentiproblemierischiinordineallemisurenecessarieper eliminareoridurrelosquilibrio(siasulpianodelleprestazionisiasuquellodel finanziamento). b.1)Lasecondaipotesi,relativaallasoppressionedellInpdaieconfluenza allINPS,purpresentandolelementonegativodellaperditadiqualsiasianche residualepeculiaritprevidenzialedeidirigentirispettoaglialtrilavoratori dipendenti,eliminaledifficoltprecedentementeevidenziate.Inoltre,sidevetener presentechetaleipotesiavrebbeilpregiodellamassimasempliciterapiditdi attuazione,muovendosiinlineacongliorientamentilegislativiinmateria previdenziale. 4) Eliminazionedelmassimalecontributivoepensionisticonellipotesidi trasformazionedellInpdaiinFondospecialedellInpsovveronellipotesidi confluenza dellInpdai nellInps dei dirigenti in servizio e in pensione. Inentrambeleipotesiesaminatevaconsideratoilproblemadellaeliminazionedel massimalecontributivoepensionistico (attualmente nellInpdai tale massimale pari a L.258.827.000annueerisultacheoltreil10%deidirigentiiscrittiabbiaunaretribuzione superiore a tale misura). Si porrebbe, pertanto, ilproblemadiunanormativatransitoria che dovr disciplinare la gradualeeliminazionedidettomassimale,inmanieraanalogaaquellaadottataper larmonizzazionedellealiquotecontributiveInpdaiaquelleinvigorenellassicurazione generale obbligatoria. Nonvdubbiocheleliminazione,sebbenegraduale,delmassimale,porterebbenotevoli beneficipensionisticiaidirigenticonretribuzioni,superioriatalemassimale.Percontro, va attentamente valutato laggravio di costi per imprese e dirigenti,stimato nellordine di circa 300 miliardi annui. 32 ALLEGATO 2 ACCORDO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE VERBALE DI ACCORDO Add, 23 maggio 2000 la CONFINDUSTRIA e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI) convengonodiapportare,condecorrenza1gennaio2001,leseguentimodificheagli accordi vigenti in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali gestita dal PREVINDAI Fondo Pensione: 1.Il punto 5 dellaccordo 3 ottobre 1989 sostituito dal seguente: "Lacontribuzionedovutadalleimpreseallagestionedicuialpunto2)stabilitanel seguente ammontare: a.3%dellaretribuzioneglobalelordaeffettivamentepercepitadaciascundirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di L. 195.000.000 annue; b.4% da applicarsi sulla quota di retribuzione eccedente il limite di cui alla precedente lettera a. (L. 195.000.000 annue) fino a un massimo di L. 270.000.000 annue. Lacontribuzioneprevidenzialedovutadaciascundirigenteinservizioallagestionedi cuialpunto2)stabilitainmisurapariaquelladovutadalleimpreseaisensidelle precedentiletterea.eb.edcalcolatasullaretribuzioneglobalelordaeffettivamente percepita,conglistessicriterieconimedesimilimitidiimportoprevisti,aifinidella contribuzione aziendale, dalle predette lettere a. e b. Lecontribuzionidicuiaipuntiprecedentinonpossonosuperareitettidideducibilit fiscale previsti dal D.L.vo18 febbraio 2000, n. 47, di cui agli artt. 1, comma 1, punti 1) e 4, comma 3. Aglieffettideiprecedenticommi,fannopartedellaretribuzioneglobaletuttiglielementi consideratiutili,perdisposizionidileggeedicontratto,periltrattamentodifine rapporto,conesclusionecomunquedeicompensie/oindennizzipercepitipereffetto della dislocazione in localit estera. Nelcasodiperiodiretributiviinferioriallanno,ipredettilimitidiL.195.000.000eL. 270.000.000annuesiintendonoriproporzionatiperdodicesimi,considerandomese intero il periodo retributivo pari o superiore a 15 giorni e trascurando quello inferiore. Lecontribuzionidicuialprimocomma,letterea.eb.,attesalalorofinalit esclusivamente previdenziale, non determinano riflessi ad alcun altro effetto. 33 Dal1gennaio2002,vienedestinataunaquotadellaccantonamentoannualedel trattamentodifinerapportodiammontarepariall1%dellaretribuzioneglobalelorda effettivamentepercepitadaciascundirigenteinservizio.Adecorreredal1gennaio 2003 tale ammontare verr incrementato di un ulteriore 1% della predetta retribuzione. DettequotesonotrasferitealFondodallimpresaunitamenteaicontributidicuiai commiprecedenti,conledecorrenze,lecadenze e le modalit in atto per il versamento dei contributi stessi, come stabilito dallo Statuto del Fondo". 2.Il punto 2) dellaccordo 31 gennaio 1996 sostituito dal seguente: "Peridirigentidicuialprecedentepunto1)lacontribuzioneacaricodellimpresa e da essadovutaalFondostabilita,apartiredal1gennaio2001,nel2,50%della retribuzioneglobalelordaeffettivamentepercepitadaciascundirigenteinservizioda applicarsifinoallimitediL.150.000.000annue,nonch,adecorreredal1gennaio 2003, nel 3% della retribuzione di cui sopra da applicarsi sino al limite di L. 165.000.000 annue. LacontribuzionedovutaalFondodaciascundirigenteinservizio,comepisopra individuato,stabilitainmisurapariaquelladovutadalleimpreseaisensidel precedentecommaedcalcolatasullaretribuzioneglobalelordaeffettivamente percepita,conglistessicriterieconimedesimilimitidiimportoprevisti,aifinidella contribuzione aziendale, dal predetto comma. Aglieffettideiprecedenticommifannopartedellaretribuzioneglobaletuttiglielementi consideratiutili,perdisposizionidileggeedicontratto,periltrattamentodifine rapporto,conesclusionecomunquedellesommecorrisposteatitolodiindennit sostitutivadelpreavvisononchdeicompensie/oindennizzipercepitipereffettodella dislocazione in localit estera. Nel caso di periodi retributivi inferiori allanno, i predetti limiti di L. 150.000.000 annue e diL.165.000.000annuesiintendonoriproporzionatiperdodicesimi,considerando meseinteroilperiodoretributivopariosuperiorea15giornietrascurandoquello inferiore. La contribuzione di cui al 1 comma, attesa la sua finalit esclusivamente previdenziale, non determina riflessi ad alcun altro effetto". 3.Il 1 comma del punto 5) dellaccordo 31 gennaio 1996 sostituito dal seguente: "Peridirigenticherientrinotraisoggettidiprimaoccupazionesuccessivaalladatadi entratainvigoredeldecretolegislativon.124/1993,lacontribuzioneacarico dellimpresa e da essa dovuta al Fondo stabilita, a decorrere dal 1 gennaio 2001, nel 2,50%dellaretribuzioneglobalelordaeffettivamentepercepitadaldirigenteinservizio, daapplicarsientroillimitediL.150.000.000annueeinparimisura altres stabilita la contribuzionedovutaalFondodaldirigente.Adecorreredal1gennaio2003la contribuzioneacaricodellimpresaedaessadovutaalFondostabilitanel3%della predettaretribuzioneentroillimitediL.165.000.000annueeinparimisuraaltres stabilita la contribuzione dovuta al Fondo dal dirigente. Per quanto non incompatibili con 34 la disciplina di cui al presente comma si applicano le disposizioni del precedente punto 2". CONFINDUSTRIAF N D A I 35 ALLEGATO 3 ACCORDO SUL F A S I VERBALE DI ACCORDO Add, 23 maggio 2000 la CONFINDUSTRIA e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI) convengono quanto segue: 1.perglianni2000e2001restanoconfermatiicontributiacaricodelleimpreseedei dirigenti previsti dal verbale di accordo 19 novembre 1997 relativamente allanno 1999. 2.GliOrganidigestionedelFondo,nellambitodeipoterilorospettantianormadello Statuto-RegolamentodeIFondostesso,provvederanno,ancheallalucedelle risultanzecomplessiveafferentilesercizio1999,allavalutazionedelletariffedi rimborsoattualmentepraticatedalFondomedesimo,fermorestandochegli adeguamentidelvigentetariffario,comunquecompatibiliconlesigenzadiequilibrio tra volumidispesaegettitodientrate,avrannodecorrenzanonanterioreal2001,fatta salvalapossibilitdisingoliinterventimodificativicondecorrenzacomunquenon anteriore al 1 luglio 2000. CONFINDUSTRIAF N D A I 36 ALLEGATO 4 Verbale di accordo COMPONENTI ORGANODI CONTROLLO FIPDAI ADD,23 MAGGIO 2000 La CONFINDUSTRIA e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende industriali (FNDAI) premesso checonletteradel20aprile2000ico-liquidatoridelFIPDAIhannosegnalatoalleparti lopportunitdicostituire,nellambitodelFondo,unorganodeputatoadesercitarele funzionidicontrollo,conlacomposizioneeconsistenzanumericachelepartistesse riterranno di definire, convengono che adintegrazionedellaccordostipulatoil24gennaio2000,vienecostituito,coneffetto dal1settembre2000,lorganodicuiinpremessa,formatodaunrappresentante nominato da ciascuna delle parti, in possesso del requisito discrizione presso lalbo dei revisori dei conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia; irelativicompensisarannocorrispondentiaquelliinvigoreperilPresidentedel Collegio dei Revisori dei conti del PREVINDAI. CONFINDUSTRIAFNDAI 37 ALLEGATO 5 ACCORDO SULLA MESSA INLIQUIDAZIONE DEL FIPDAI Il giorno 24gennaio 2000, in Roma t r a la Confederazione Generale dellIndustria Italiana (Confindustria), e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (Fndai) premesso -cheilFondoIntegrativodiPrevidenzaperiDirigentidiAziendeIndustriali(Fipdai) stato costituito con accordo sindacale del 22 settembre 1981, in relazione alle intese di cui allaccordo 13 aprile 1981, al fine di integrare le pensioni liquidate allInpdai; -che,essendointegralmentecessatoconil31dicembre1989ogniobbligodi contribuzionealFipdai,peresserevenutemenolefinalitoriginariedelFondoa seguitodelladeguamentodelleprestazionipensionisticheerogatedallInpdai,le odiernepartistipulanti,conaccordosindacaledel20gennaio1994,hannoutilizzatole residuerisorsedelFondopererogarealleposizioniinessereunaprestazione previdenziale integrativa; -chequestasituazionehacomportato,aisensidellart.27delcodicecivile,lo stato di liquidazione di fatto del Fipdai; ci premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 1)leparti,neldarsireciprocamenteattodiquantorichiamatoinpremessa,formalizzano, quali parti istitutive del Fipdai, la messa in liquidazione di questultimo; (omissis) CONFINDUSTRIAFNDAI 38 ALLEGATO 6 Roma, 24 ottobre 2000 DOCUMENTO CONGIUNTO FEDERMANAGER/CONFINDUSTRIA CIRCA LA REALIZZAZIONE DI UNIPOTESI DI CONFLUENZA DELLINPDAI NELLINPS ConAccordodel23maggio2000FedermanagereConfindustriahannoconsiderato, impregiudicata ogni altra possibile soluzione consensuale, che la possibilit di unipotesi di confluenza dellInpdai nellInps, non pu prescindere da: 1)lasalvaguardiadeitrattamentipensionisticiacquisitioacquisibili,secondolattuale normativa previdenziale per i dirigenti dellindustria; 2)linvarianzadeglioneriprevidenzialigiarmonizzaticonquelliinvigore nellassicurazione generale obbligatoria gestita dallInps; 3)la previsione di norme idonee a: lo sviluppo e qualificazione della previdenza complementare collettiva di categoria, ed alla introduzione e rafforzamento di strumenti di legge a sostegno del reddito dei dirigenti, in specie in caso di disoccupazione. FedermanagereConfindustriahanno,quindi,convenutodiattivarsicongiuntamentenei confrontidelGovernoedelParlamentoperperseguirelesoluzionilegislativepi adeguate,stabilendodieffettuareunaverificacomplessivadelleinteseraggiunteedei risultati conseguiti, anche ai fini di assumere le iniziative da adottare. Cipremesso,siespongonoleosservazionicheseguonorelativeallecondizionidicuiai punti nn. 1, 2, 3 che precedono. Circa la condizione di cui sub 1), si osserva che, per effetto dellarmonizzazione del regime pensionisticoInpdaiallassicurazionegeneraleobbligatoriagestitadallInps(decreto legislativo n. 181 del 24 aprile 1997), sono state introdotte, per i dirigenti la cui pensione liquidatainteramentesecondoilsistemaretributivo,cinquefascediretribuzione pensionabile,inluogodelleprevigentitre,allequalisiapplicano,aifinidelcalcolodella relativaquotadipensione,lemedesimequotedirendimentoinvigorepressoIlFondo Pensione Lavoratori Dipendenti dellInps. LobiettivodellarmonizzazionetrailregimepropriodellInpdaiequellodellassicurazione generaleobbligatoriagestitadallInpshatrovatoulterioreattuazionenellaprevisione, contenutanelcitatodecreto(art.3,comma5),inbaseallaqualeimassimalirelativia 39 ciascunafasciadiretribuzionepensionabilesonocongelatifinoalraggiungimentodiquelli in vigore nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dellInps. stato,invece,mantenutoilmassimaleannuopensionisticoecontributivo,elevato da L. 195.000.000aL.250.000.000(elevazionechehacomportatolintroduzionediduenuove fasceretributiveinaggiuntaalletreprevigenti),annualmenterivalutabileinfunzionedelle variazionidellindicedeiprezzialconsumoperlefamigliedioperaieimpiegaticalcolato dallIstat. Lasalvaguardiadellefasceretributivedeterminatepereffettodellarmonizzazionenei confrontideidirigentiaiqualispettaildirittoallaliquidazionedellapensioneinteramente conilsistemaretributivocostituisce,dunque,nientaltrochelaconservazionediuna normativadeltuttotransitoriaindispensabileperoperareilraccordotralavecchiaela nuovadisciplinaintrodottaconildecreton.181del24aprile1997:decretochehagi sostanzialmenteestesoaidirigentiiscrittiallInpdailemodalitdicalcolodellapensione con il sistema retributivo in vigore presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dellInps. Circalacondizionedicuisub2),appenailcasodirilevareche,conildecretodi armonizzazionen.181del24aprile1997,lealiquotecontributiveperidirigentiiscritti allInpdaisonostateelevatee,dal1gennaio1999,essesonopariaquelleinvigore nellassicurazione generale obbligatoria gestita dallInps. Daconsiderare inoltre la possibile eliminazione del massimale contributivo e pensionistico (attualmentepariacirca267milioni)adottandounanormativatransitoriachepotr prevedere il graduale superamento del massimale al fine di non gravare di eccessivi oneri imprese e dirigenti. Circalecondizionidicuisub3),coerentementeconlavalutazionedelleparticontenuta nellAccordodel23maggio2000,secondocuilespecificitdelladirigenzasulpiano previdenzialepossanoesseremegliosalvaguardateattraversounulterioresviluppoe qualificazionedellaprevidenzacomplementarecollettivadicategoria,nonchincoerenza conripetutedichiarazionidelPresidentedelConsigliodeiMinistri,secondolequaliun forterilancioesviluppodellapredettaprevidenzacostituisceunodeiprincipaliobbiettivi dellazione di Governo, si pu comprendere appieno l'essenzialit di questa condizione. Lanecessitdiconseguireadeguatieconsistentitrattamentipensionisticicomplementari vitalesoprattuttoperlavoratori,qualiidirigenti,concarrieresignificativamente ascendentieconcorrelativeretribuzioni,postocheilsistemadicalcolodellapensione obbligatoriapubblicaintrodottoaregimedallaleggen.335/95penalizzaparticolarmente queste figure di lavoratori. Dicitestimonianzaquantoconvenutodalleparticonilcitatoaccordodel23maggio 2000chehacomportatounsignificativoincrementodellealiquotecontributivedestinateal Fondo di Previdenza Complementare di categoria. VainoltresottolineatocomeilFondo,nelcorsodel2001,passeradunapiarticolata gestione basata sul sistema finanziario pluricomparto. Echiaro,logicoedequo,quindi,chelatendenzialeuniformazionedelregime pensionisticodeidirigentiiscrittiallInpdaiallassicurazionegeneraleobbligatoriagestita 40 dallInpsnonpossaesseresvincolataedisgiuntadamisurevolteallosviluppodella previdenza complementare di detti dirigenti. Talimisure,daadottarsimedianteladecretazionecorrettivaespressamenteprevista, consistonoessenzialmentenellaeliminazionediuntettoincifraallacontribuzionenon assoggettataaIrpefdestinataalfinanziamentodeifondipensione,essendogiustificatoe ragionevolesolounlimiteespressoinpercentualedellaretribuzione,potendounlimitein cifra risultare, a seconda dei casi, del tutto sproporzionato o per eccesso o per difetto. Aquestoproposito,valgaquantoosservatodallaCommissionediVigilanzasuiFondi Pensione(Covip),nellasuaultimarelazioneannuale,laddoverilevalinsufficienzadegli incentivifiscaliinvigoredal2001,risultandoessidiscarsautilitefruibilit(sproporzione pereccesso)persoggettiabassomedioredditoe,perconverso,discarsautilite fruibilit (sproporzione per difetto) per soggetti ad alto medio reddito. Nallesuindicatemisurepuragionevolmenteopporsilaperditadigettitotributario peraltro,relativamentemodestasesitienecontodelristrettonumerodeisoggettiche potrebberoavvalersiappienodegliincentivifiscalisullecontribuzionidestinatealla previdenzacomplementare-inquantoessasarebbepicheproporzionalmente recuperata al momento della liquidazione delle prestazioni. Perquelcheconcerneglistrumentidileggeasostegnodelreddito,semprenellalinea dellatendenzialeuniformazionedelregimepensionisticodeidirigentiiscrittiallInpdai allassicurazionegeneraleobbligatoriagestitadallInps,occorrefinalmenteporrerimedio allamancanzadiadeguateedeffettivemisuredisostegnodelredditoincasodi disoccupazione involontaria anche per la categoria dirigenziale. Valeadireunacategoriaicuicomponenti,esclusidalleguarentigielegalicontroi licenziamenti,sonomaggiormenteespostialrischiodidisoccupazionerispettoadaltre categorie destinatarie delle predette misure. Attualmenteleretribuzionideidirigentisonoassoggettatealcontributodell1,61%per lassicurazioneobbligatoriacontroladisoccupazioneealcontributodello0,30%destinato alfinanziamentodellindennitdimobilitnonfruibile,perespressaprevisionedilegge (art. 16, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223), dai dirigenti medesimi. Ditalche,afrontediunprelievocontributivocomplessivopariacircabenil2%(1,91%) dellaretribuzione,versatoalFondoPrestazioniTemporaneegestitodallInps,idirigenti sonodestinatari,incasodidisoccupazioneinvolontaria,dellasolarelativaindennit ordinaria,che,pereffettodelplafonamentoincifraditaleindennitacircaL.1.700.000, risultaperlacategoriaassolutamenteinadeguataeillegittima,privacomdeinecessari requisitidieffettivit,costituzionalmenteprevistiegarantiti(vedasilasentenzan.497,27 aprile1998,dellaCorteCostituzionale),rappresentandocircaappenail14,8%della retribuzione media di fatto e il 25% della retribuzione minima della categoria stessa. Ineffettivitcherisulterancorapiacutaconlelevazioneal40%dellapercentualedi commisurazioneallaretribuzionedellapredettaindennit(disegnodileggesugliincentivi alloccupazione e ammortizzatori sociali attualmente allesame del Parlamento). Acisiaggiunga,comedetto,latotaleinfruttuositdelcontributodello0,30%che,peri dirigenti, non d luogo ad alcuna prestazione. 41 Dipalmareevidenzaappare,dunque,lessenzialit,inspecienellipotesidiconfluenza dellInpdainellInps,qualeapprododellatendenzialeuniformazionedelregime pensionisticodeidirigentidellindustriaallassicurazionegeneraleobbligatoriache, nellattesa di unorganica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali di cui allapposita leggedidelegazione,siprocedaarimuovere,peridirigenti,lattualetettoincifraalla indennitordinariadidisoccupazione,determinandounnuovolimiteperrelationemconil minimoretributivostabilitodallacontrattazionecollettivadicategoria(attualmentepariaL. 6.428.000 mensili). CONFINDUSTRIAFEDERMANAGER 42 ALLEGATO 7 Add, 27 aprile 1995 tra la Confindustria; lAssociazione Sindacale Intersind; e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali si convenuto quanto segue: adecorreredalladatadisottoscrizionedelpresenteaccordo,inpresenzadelle specifichefattispeciediristrutturazione,riorganizzazione,riconversioneovverocrisi aziendaledicuiallalegge23luglio1991,n.223,riconosciuteconilDecretodelMinistro delLavorodicuiallart.1,comma3,dellalegge19luglio1994,n.451,nonchdelle situazioniaziendaliaccertatedalMinisterodelLavoroaisensidellart.1dellalegge19 dicembre1984,n.863,laziendacherisolvailrapportodilavoroatempoindeterminato motivandoilpropriorecessocomedovutoallesituazionisopraindicate,erogheral dirigente,oltreallespettanzedifinelavoro,unaindennitsupplementarealtrattamentodi fine rapporto pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato. Lapredettaindennitsupplementareautomaticamenteaumentatainrelazioneallet deldirigenteinteressato,ovequestarisulticompresatrai47ei55anni,nelleseguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente: 5 mensilit in corrispondenza del 51 anno compiuto; 4 mensilit in corrispondenza del 50 e 52 anno compiuto; 3 mensilit in corrispondenza del 49 e 53 anno compiuto; 2 mensilit in corrispondenza del 48 e 54 anno compiuto; 1 mensilit in corrispondenza del 47 e 55 anno compiuto. La disciplina di cui sopra trova applicazione, con pari decorrenza, anche nelle ipotesi di amministrazione straordinaria (gestione commissariale) attuata ai sensi e con la procedura dellalegge3aprile1979,n.95,semprechlaziendamotiviilrecessoconriferimentoalla situazione di cui alla legge medesima. La medesima disciplina trova altres applicazione, sempre con pari decorrenza, nei casi dimessainliquidazioneprevistidalCodiceCivile,conesclusionedelleipotesidi fallimento,diconcordatopreventivo,diliquidazionecoattaamministrativaedialtreforme diprocedureconcorsuali.Neicasidicuialpresentecomma,lamisuradellindennit supplementare sar comunque limitata a quella di cui al primo comma. Laccettazionedeltrattamentocomedeterminatoneicommiprecedenticomporta automaticamentelarinunciadeldirigentearicorrerealCollegioarbitraleprevistodallart. 19 del contratto nazionale. Ove la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del presente accordo riguardi dirigente dipendentedaimpresainteressataallemisuredipensionamentoanticipatodisposteda appositenormedileggeconriferimentoallefattispeciedicuial1comma semprech, naturalmente,ildirigentestessosianellecondizioniprevistedallepredettenormeper leserciziodellafacoltdipensionamentoanticipatolamisuradellindennit supplementare si intende in ogni caso limitata a quella stabilita dal predetto 1 comma e la disciplinadaquestultimoprevistaapplicatainviasostitutivadelricorsoalCollegio arbitraledisciplinatodallart.19delcontrattonazionale,ricorsoche,nelleipotesidicuial presente comma, si considera comunque non esperibile dal dirigente. Nelleipotesidirisoluzionedelrapportodilavoroneiconfrontididirigentechesiain possessodeirequisitidileggeperaverdirittoallapensionedivecchiaiaodianzianito che abbia comunque superato il 65 anno di et (60 se donna), non si applica la disciplina di cui al presente accordo. 43 DICHIARAZIONE A VERBALE Lepartisidannoreciprocamenteattocheilpresenteaccordosiriferisce esclusivamente alle fattispecie giuridiche individuate, con gli specifici richiami delle relative fontilegislative,echeatalifattispecielepartiintendonocontinuareariferirsianche qualoralestessedovesserorisultarecollocatenelcontestodisopravvenute disposizioni di legge.