Causa Di Servizio 1

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42 TRATT. ECONOMICO La domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio è, normalmente, finalizzata ad ottenere benefici economici e/o previdenziali. Il nuovo Regolamento sulla causa di servizio, introdotto dal D.P.R. n. 461 del 2001, stabilisce che “ai fini della concessione dei benefici previsti da di- sposizioni vigenti”, fatta eccezione ag- giungiamo noi, per la pensione privi- legiata, la domanda di riconoscimento della causa di servizio deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’ evento, oppure dal momento in cui l’ interessato è venuto a conoscenza della propria infermità. E’ importante sottolineare che il supe- ramento di questa scadenza fa deca- dere il diritto al riconoscimento. Il ri- spetto del termine, da considerarsi, perentorio, è presupposto imprescindi- bile per vedersi attribuite tutte le prov- videnze economiche che possono spet- tare. E’ opportuno, prima di passare ad esaminarle una per una, elencare tutte le prestazioni che possono derivare dal riconoscimento della causa di ser- vizio, esse si identificano: - trattamento economico completo nell’intero periodo di assenza; - cure termali; - rimborso spese di cura; - esenzione dal ticket su prestazioni mediche e medicinali; - benefici economici; - maggiorazione dell’ anzianità di ser- vizio; - equo indennizzo; - pensione privilegiata. CURE TERMALI Al personale mutilato o invalido di guerra o per servizio, è riconosciuto il diritto alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammometriche, anche se hanno superato il congedo straordi- nario e l’ aspettativa per infermità. L’ interessato può fruire delle assenze per malattia. Lo stesso diritto è riconosciuto agli ap- LE PRESTAZIONI CONNESSE ALLA CAUSA DI SERVIZIO DAL RICONOSCIMENTO DISCENDONO UNA SERIE DI PRESTAZIONI CHE LE AMMINISTRAZIONI SONO TENUTE AD EROGARE AI PROPRI DIPENDENTI . DAL TRATTAMENTO ECONOMICO ALLA PENSIONE PRIVILEGIATA, DALLE CURE TERMALI ALL EQUO INDENNIZZO. partenenti alle forze di Polizia ed alle Forze Armate, però solo per coloro che sono già riconosciuti invalidi per servizio e che sono destinatari dell’ equo indennizzo. La concessione può essere differita per motivate esigenze di servizio solo se la patologia permette di effettuare le cure in altra data. Il periodo complessivo fruibile per le cure non può superare i 15 giorni an- nui da computarsi nel tetto massimo dei 45 giorni di congedo straordinario spettanti nell’anno solare. RIMBORSO SPESE DI CURA La finanziaria introdotta con legge n. 266 del 31 dicembre 2005 ha sostitui- to l’ ottavo comma dell’ articolo 68 del D.P.R. n. 3 del 1957 che poneva a ca- rico delle amministrazioni le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, in caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. La disciplina modifi- cata lascia a carico dell’ amministra- zione solo l’ equo indennizzo anche se il rimborso spese di cura fosse stato previsto nei contratti collettivi nazionali o nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacale. Questa rinno- la redazione

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TRATT. ECONOMICO

La domanda di riconoscimento delladipendenza di una infermità da causadi servizio è, normalmente, finalizzataad ottenere benefici economici e/oprevidenziali.Il nuovo Regolamento sulla causa diservizio, introdotto dal D.P.R. n. 461del 2001, stabilisce che “ai fini dellaconcessione dei benefici previsti da di-sposizioni vigenti”, fatta eccezione ag-giungiamo noi, per la pensione privi-legiata, la domanda di riconoscimentodella causa di servizio deve esserepresentata entro sei mesi dalla data incui si è verificato l’ evento, oppure dalmomento in cui l’ interessato è venutoa conoscenza della propria infermità.E’ importante sottolineare che il supe-ramento di questa scadenza fa deca-dere il diritto al riconoscimento. Il ri-spetto del termine, da considerarsi,

perentorio, è presupposto imprescindi-bile per vedersi attribuite tutte le prov-videnze economiche che possono spet-tare.E’ opportuno, prima di passare adesaminarle una per una, elencare tuttele prestazioni che possono derivaredal riconoscimento della causa di ser-vizio, esse si identificano:- trattamento economico completonell’intero periodo di assenza;- cure termali;- rimborso spese di cura;- esenzione dal ticket su prestazionimediche e medicinali;- benefici economici;- maggiorazione dell’ anzianità di ser-vizio;- equo indennizzo;- pensione privilegiata.

CURE TERMALIAl personale mutilato o invalido diguerra o per servizio, è riconosciuto ildiritto alle cure termali, elioterapiche,climatiche e psammometriche, anchese hanno superato il congedo straordi-nario e l’ aspettativa per infermità. L’interessato può fruire delle assenzeper malattia.Lo stesso diritto è riconosciuto agli ap-

LE PRESTAZIONI CONNESSEALLA CAUSADI SERVIZIO

DAL RICONOSCIMENTO DISCENDONO UNA SERIE DI PRESTAZIONI CHE LE AMMINISTRAZIONI

SONO TENUTE AD EROGARE AI PROPRI DIPENDENTI. DAL TRATTAMENTO ECONOMICO

ALLA PENSIONE PRIVILEGIATA, DALLE CURE TERMALI ALL’EQUO INDENNIZZO.

partenenti alle forze di Polizia ed alleForze Armate, però solo per coloroche sono già riconosciuti invalidi perservizio e che sono destinatari dell’equo indennizzo.La concessione può essere differita permotivate esigenze di servizio solo se lapatologia permette di effettuare le curein altra data.Il periodo complessivo fruibile per lecure non può superare i 15 giorni an-nui da computarsi nel tetto massimodei 45 giorni di congedo straordinariospettanti nell’anno solare.

RIMBORSO SPESE DI CURALa finanziaria introdotta con legge n.266 del 31 dicembre 2005 ha sostitui-to l’ ottavo comma dell’ articolo 68 delD.P.R. n. 3 del 1957 che poneva a ca-rico delle amministrazioni le spese dicura, comprese quelle per ricoveri inistituti sanitari e per protesi, in caso diinfermità riconosciuta dipendente dacausa di servizio. La disciplina modifi-cata lascia a carico dell’ amministra-zione solo l’ equo indennizzo anche seil rimborso spese di cura fosse statoprevisto nei contratti collettivi nazionalio nei provvedimenti di recepimentodegli accordi sindacale. Questa rinno-

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vata disciplina interessa anche le For-ze di Polizia a ordinamento civile emilitare.La finanziaria n. 296 del 27 dicembre2006 introduce una modifica a favo-re, però solo del “ Corpo nazionale divigili del fuoco, delle Forze Armate edi polizia qualora il personale,nell’espletamento delle funzioni di ser-vizio, comprese le fasi addestrative,abbia subito ferite o lesioni. Dalle sud-dette prestazioni sanitarie rimangonoescluse le cure balneo-termali, idropo-niche ed inalatorie.Occorre, infine, ricordare che le di-sposizioni di cui al citato articolo 68rimangono vigenti per il personaledelle forze armate o appartenente aicorpi di polizia che abbiano contrattomalattia o infermità nel corso di unamissione fuori dal territorio nazionale.

ESENZIONE DAL TICKETI dipendenti pubblici, con patologie ri-conosciute dipendenti da causa di ser-vizio, hanno diritto all’esenzione totaleo parziale, secondo le disposizionidelle singole Regioni, dai ticket dellespese mediche e sanitarie. In base alla percentuale d’invalidità,sono identificate delle classi di diffi-coltà cui corrispondono diversi livellid’esenzione.

BENEFICI ECONOMICIFino al 31 dicembre 2008 al persona-le invalido per servizio è riconosciutoun particolare beneficio consistente inun incremento percentuale della basestipendiale del 2,5% per le invaliditàascritte alle prime sei categorie, o dell’1,25% per infermità classificate alle ul-time due categorie, la settima e l’otta-va, di cui alla tabella A del DPR n.834 del 1981. Il calcolo si effettua sultrattamento fondamentale, comprensi-vo della RIA, goduto al momento dellapresentazione della domanda.Il beneficio economico può essere cor-risposto una sola volta, se spettantenella misura massima o, se alla prima

applicazione spettava l’ 1,25%, puòessere attribuito un ulteriore 1,25% incaso di aggravamento.La norma introduttiva d tali benefici ri-sale al 1950 legge n. 539, che haesteso anche ai mutilati e invalidi delservizio i benefici concessi dal R.D.1290 del 1922 a favore dei mutilatied invalidi di guerra.Il beneficio è stato riconosciuto ancheal personale che ha presentato do-manda dopo il congedo, a condizioneche l’accertamento della causa di ser-vizio sia avvenuto in servizio.Quanto alla decorrenza del beneficiooccorre distinguere:- se trattasi di provvidenza derivanteda previsioni di legge, il beneficio èconcesso d’ufficio e decorre dalla datadi emanazione del verbale di accerta-mento dell’infermità riconosciuta di-pendente da causa di servizio. E’ op-portuno dire che, restando l’istitutodella prescrizione quinquennale, è op-portuno che il dipendente inoltri la do-manda al fine di interrompere i terminiprescrizionali;

- se il beneficio deriva da norme con-trattuali, la decorrenza è fissata dalladata della domanda, purchè sia presen-tata in costanza di rapporto di lavoro.

MAGGIORAZIONE DELL’ ANZIANITÀ DI SERVIZIOCon la legge finanziaria del 2001, ar-ticolo 80 comma 3, legge n. 388 del2000 sono state previste in materiaprevidenziale disposizioni a favore deilavoratori sordomuti nonché di quelli acui è stata riconosciuta, per qualsiasicausa, una invalidità superiore al74%, ovvero ascritta alle prime quattrocategorie della tabella A allegata alDPR. n.. 834 del 1981. Tra i benefi-ciari rientrano anche gli invalidi perservizio con infermità ascritta alle indi-cate categorie. Per questi a decorreredal 1° gennaio 2002 è “riconosciuto,a domanda, per ogni anno di servizio,il beneficio di due mesi di contribuzio-ne figurativa fino al limite massimo di60 mesi e, comunque, entro l’anzia-nità contributiva massima.” Sia l’INP-DAP che l’INPS hanno, con una circo-lare, limitato l’applicazione della nor-ma ai trattamenti pensionistici calcolatiinteramente o in parte con il sistemaretributivo. Il dispositivo di legge ha ef-ficacia retroattiva dovendosi attribuirei benefici, in costanza di lavoro al 1gennaio 2002, per periodi precedenticoperti dal requisito. Il beneficio vieneattribuito al momento della liquidazio-ne della pensione. Mentre per il perso-nale civile la liquidazione del tratta-mento viene effettuata dall’ INPDAP,per il personale militare saranno le ri-spettive amministrazioni a verificare ipresupposti e ad attribuire le maggio-razioni in sede di liquidazione dellapensione.In un prossimo elaborato affronteremogli altri benefici che possono essere at-tribuiti a seguito del riconoscimento diuna malattia come derivante da causadi servizio: l’Equo Indennizzo, l’inden-nità speciale Una tantum e la PensionePrivilegiata.

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