Cassciv23621_2012 Clausola Penale

download Cassciv23621_2012 Clausola Penale

of 3

Transcript of Cassciv23621_2012 Clausola Penale

  • 8/16/2019 Cassciv23621_2012 Clausola Penale

    1/3

    La pattuizione di una penale non si sottrae alla disciplina generale delle obbligazioni, con laconseguenza che deve escludersi la responsabilità del debitore allorché quest'ultimo dimostriche l'inadempimento od il ritardo dell'adempimento dell'obbligazione cui accede la clausolapenale sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui nonimputabile.

    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 20dicembre 2012, n.23621 - Pre. Tri!"ne # e$. Arm%n"

    MOTII !"LL# !"$I%IO&"

    . $on il primo motivo si denunzia violazione dell'art. ()* c.c..

    #ssume la ricorrente che la corte di merito ha valutato che l'obbligazione era stata

    eseguita,mentre nella +attispecie la clausola era stata pattuita solo per il ritardo nella

    consegna.

    iene +ormulato il seguente quesito di diritto se in +attispecie di clausola penale pattuita per il

    solo ritardo nell'adempimento l'entità della penale possa essere ridotta per il +atto che

    l'obbligazione - stata adempiuta.

    . $on il secondo motivo di denunzia violazione dell'art. ()* c.c., per essere stato valutato

    l'interesse del creditore ai momento della richiesta di pagamento della penale anzich- al

    momento della pattuizione della clausola penale.

    iene +ormulato il seguente quesito di diritto se nella valutazione dell'interesse del creditore

    all'adempimento il /iudice possa +are ri+erimento al momento in cui l'obbligazione - stataadempiuta.

    (. $on il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. () e ()* c.c.. #ssume il ricorrente

    che il giudice di appello ha esercitato il potere di riduzione della penale sulla base del ra++ronto

    tra l'ammontare della penale ed il pregiudizio realmente subito dagli acquirenti in base a +atti

    sopravvenuti, quali la vendita e la locazione degli immobili. iene +ormulato il seguente quesito

    di diritto se il giudice possa ridurre la penale tenendo conto del danno e++ettivamente subito

    dal creditore.

    *. $on il quarto motivo si denunzia vizio di motivazione nella valutazione dell'interesse del

    creditore al momento della pattuizione della penale. 0. quattro motivi si esaminanocongiuntamente per la stretta connessione logico giuridica e sono in+ondati.

    Occorre preliminarmente richiamare i principi costantemente a++ermati da questa $orte in

    merito al sindacato del giudice sull'entità della penale la pattuizione di una penale non si

    sottrae alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del

    debitore quando costui prova che l'inadempimento od il ritardo dell'adempimento

    dell'obbligazione cui accede la clausola penale, sia determinato dall'impossibilità della

    prestazione derivante da causa a lui non imputabile 1$ass. 2)233( n. 4*)5 (322660 n.

    36475

    8. L'apprezzamento sulla eccessività dell'importo +issato con clausola penale dalle parti

    contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonch- sulla misura della

    riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di

  • 8/16/2019 Cassciv23621_2012 Clausola Penale

    2/3

    merito il cui esercizio - incensurabile in sede di legittimità, se correttamente +ondato, a norma

    dell'art. ()* c.c., sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo

    all'e++ettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione

    contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno

    subito 1$ass. 8223 n. (5 $ass. 82(2334 n. 80)5 $ass. )2(233( n. (66)5

    828233 n. 6605 )20233 n. 8()35 *2*266* n. (*407.

    4.La natura 'oggettiva' del criterio discende dal +atto che il giudice non deve tenere conto della

    posizione soggettiva del debitore e del ri+lesso che la penale pu9 avere sul suo patrimonio ma

    solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti5 il ri+erimento all'interesse del creditore ha, poi,

    la +unzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia

    mani+estamente eccessiva o meno5 la di++icoltà del debitore nell'eseguire la prestazione

    risarcitoria deve essere a sua volta oggettiva perch- tale di++icoltà non riguarda, come detto, la

    situazione economica de debitore, ma l'esecuzione stessa della prestazione, ad esempio

    quando venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità 1c+r., in motivazione,

    $ass. %.:. (262330 n. ))7.

    ). Il +ondamento del potere di riduzione viene generalmente individuato nella riconduzione

    dell'autonomia privata, della quale la clausola penale - espressione, nei limiti in cui -

    meritevole di tutela nell'ordinamento giuridico mediante un equo contemperamento degli

    interessi contrapposti 1$ass. 6..66*, n. 6(3*5 $ass. *.*.6)3, n. *467.

    6. La $orte di appello nel ridurre ad equità l'importo della penale, +issato nei preliminari del

    666 in "uro 3(,6 per ogni giorno di ritardo, ha a++ermato che i M. si erano già visti

    corrispondere con un precedente decreto ingiuntivo l'importo di oltre "uro **.333,33 per il

    periodo di ritardo dal 4;(;33 al 0;3;335

    che non era giusti+icato insistere,per il periodo dal 8;3;33 al (3;;33,oggetto del

    decreto ingiuntivo opposto,nella corresponsione di "uro 3(,6 giornaliere, risultando inoltre

    azionate in via monitoria anche ulteriori traches della penale,quando nel corso del giudizio si

    era realizzato l'adempimento dell'interesse al cui ra++orzamento era stata pattuita la penale

    e,quindi,si era potuta valutare appieno l'incidenza e la sproporzione tra la somma pattuita per

    l'acquisto degli immobili e la panale oggetto dell'ingiunzione.

    3.

  • 8/16/2019 Cassciv23621_2012 Clausola Penale

    3/3

    Inoltre la penale non risultava posta a tutela di primarie esigenze abitative degli acquirenti i

    quali subito dopo l'acquisto avevano venduto un appartamento e locato l'altro.

    (. =er questo modo la $orte si - attenuta ai principi giuridici enunciati, dando esaustiva e

    logica giusti+icazione della concreta valutazione dell'interesse patrimoniale del creditore rispetto

    al ritardo nella consegna, questione non pi> rivalutabile in sede di legittimità, individuando pi>motivi idonei a concretare il mani+esto squilibrio delle prestazioni e quindi a legittimare il

    ricorso all'equità.

    *. %i osserva inoltre la valutazione dell'interesse de creditore all'adempimento con riguardo

    all'e++ettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni che +a ri+erimento alla

    sproporzione +ra l'importo complessivo della penale rispetto al prezzo pagato per l'acquisto

    degli appartamenti, idoneo da solo a giusti+icare la riduzione ad equità, non - stato neanche

    oggetto di censura da parte della ricorrente. In conclusione, il ricorso va rigettato con

    condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

    P.&.'.

    La $orte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

    liquidate in "uro .33,33 di cui "uro 33,33 per spese, oltre spese generali ed accessori come

    per legge.