Cassciv23621_2012 Clausola Penale
-
Upload
salvatore-salemi -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of Cassciv23621_2012 Clausola Penale
-
8/16/2019 Cassciv23621_2012 Clausola Penale
1/3
La pattuizione di una penale non si sottrae alla disciplina generale delle obbligazioni, con laconseguenza che deve escludersi la responsabilità del debitore allorché quest'ultimo dimostriche l'inadempimento od il ritardo dell'adempimento dell'obbligazione cui accede la clausolapenale sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui nonimputabile.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 20dicembre 2012, n.23621 - Pre. Tri!"ne # e$. Arm%n"
MOTII !"LL# !"$I%IO&"
. $on il primo motivo si denunzia violazione dell'art. ()* c.c..
#ssume la ricorrente che la corte di merito ha valutato che l'obbligazione era stata
eseguita,mentre nella +attispecie la clausola era stata pattuita solo per il ritardo nella
consegna.
iene +ormulato il seguente quesito di diritto se in +attispecie di clausola penale pattuita per il
solo ritardo nell'adempimento l'entità della penale possa essere ridotta per il +atto che
l'obbligazione - stata adempiuta.
. $on il secondo motivo di denunzia violazione dell'art. ()* c.c., per essere stato valutato
l'interesse del creditore ai momento della richiesta di pagamento della penale anzich- al
momento della pattuizione della clausola penale.
iene +ormulato il seguente quesito di diritto se nella valutazione dell'interesse del creditore
all'adempimento il /iudice possa +are ri+erimento al momento in cui l'obbligazione - stataadempiuta.
(. $on il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. () e ()* c.c.. #ssume il ricorrente
che il giudice di appello ha esercitato il potere di riduzione della penale sulla base del ra++ronto
tra l'ammontare della penale ed il pregiudizio realmente subito dagli acquirenti in base a +atti
sopravvenuti, quali la vendita e la locazione degli immobili. iene +ormulato il seguente quesito
di diritto se il giudice possa ridurre la penale tenendo conto del danno e++ettivamente subito
dal creditore.
*. $on il quarto motivo si denunzia vizio di motivazione nella valutazione dell'interesse del
creditore al momento della pattuizione della penale. 0. quattro motivi si esaminanocongiuntamente per la stretta connessione logico giuridica e sono in+ondati.
Occorre preliminarmente richiamare i principi costantemente a++ermati da questa $orte in
merito al sindacato del giudice sull'entità della penale la pattuizione di una penale non si
sottrae alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del
debitore quando costui prova che l'inadempimento od il ritardo dell'adempimento
dell'obbligazione cui accede la clausola penale, sia determinato dall'impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile 1$ass. 2)233( n. 4*)5 (322660 n.
36475
8. L'apprezzamento sulla eccessività dell'importo +issato con clausola penale dalle parti
contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonch- sulla misura della
riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di
-
8/16/2019 Cassciv23621_2012 Clausola Penale
2/3
merito il cui esercizio - incensurabile in sede di legittimità, se correttamente +ondato, a norma
dell'art. ()* c.c., sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo
all'e++ettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione
contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno
subito 1$ass. 8223 n. (5 $ass. 82(2334 n. 80)5 $ass. )2(233( n. (66)5
828233 n. 6605 )20233 n. 8()35 *2*266* n. (*407.
4.La natura 'oggettiva' del criterio discende dal +atto che il giudice non deve tenere conto della
posizione soggettiva del debitore e del ri+lesso che la penale pu9 avere sul suo patrimonio ma
solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti5 il ri+erimento all'interesse del creditore ha, poi,
la +unzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia
mani+estamente eccessiva o meno5 la di++icoltà del debitore nell'eseguire la prestazione
risarcitoria deve essere a sua volta oggettiva perch- tale di++icoltà non riguarda, come detto, la
situazione economica de debitore, ma l'esecuzione stessa della prestazione, ad esempio
quando venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità 1c+r., in motivazione,
$ass. %.:. (262330 n. ))7.
). Il +ondamento del potere di riduzione viene generalmente individuato nella riconduzione
dell'autonomia privata, della quale la clausola penale - espressione, nei limiti in cui -
meritevole di tutela nell'ordinamento giuridico mediante un equo contemperamento degli
interessi contrapposti 1$ass. 6..66*, n. 6(3*5 $ass. *.*.6)3, n. *467.
6. La $orte di appello nel ridurre ad equità l'importo della penale, +issato nei preliminari del
666 in "uro 3(,6 per ogni giorno di ritardo, ha a++ermato che i M. si erano già visti
corrispondere con un precedente decreto ingiuntivo l'importo di oltre "uro **.333,33 per il
periodo di ritardo dal 4;(;33 al 0;3;335
che non era giusti+icato insistere,per il periodo dal 8;3;33 al (3;;33,oggetto del
decreto ingiuntivo opposto,nella corresponsione di "uro 3(,6 giornaliere, risultando inoltre
azionate in via monitoria anche ulteriori traches della penale,quando nel corso del giudizio si
era realizzato l'adempimento dell'interesse al cui ra++orzamento era stata pattuita la penale
e,quindi,si era potuta valutare appieno l'incidenza e la sproporzione tra la somma pattuita per
l'acquisto degli immobili e la panale oggetto dell'ingiunzione.
3.
-
8/16/2019 Cassciv23621_2012 Clausola Penale
3/3
Inoltre la penale non risultava posta a tutela di primarie esigenze abitative degli acquirenti i
quali subito dopo l'acquisto avevano venduto un appartamento e locato l'altro.
(. =er questo modo la $orte si - attenuta ai principi giuridici enunciati, dando esaustiva e
logica giusti+icazione della concreta valutazione dell'interesse patrimoniale del creditore rispetto
al ritardo nella consegna, questione non pi> rivalutabile in sede di legittimità, individuando pi>motivi idonei a concretare il mani+esto squilibrio delle prestazioni e quindi a legittimare il
ricorso all'equità.
*. %i osserva inoltre la valutazione dell'interesse de creditore all'adempimento con riguardo
all'e++ettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni che +a ri+erimento alla
sproporzione +ra l'importo complessivo della penale rispetto al prezzo pagato per l'acquisto
degli appartamenti, idoneo da solo a giusti+icare la riduzione ad equità, non - stato neanche
oggetto di censura da parte della ricorrente. In conclusione, il ricorso va rigettato con
condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
P.&.'.
La $orte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
liquidate in "uro .33,33 di cui "uro 33,33 per spese, oltre spese generali ed accessori come
per legge.