Cassciv 2829_2013 Vizi Appalto

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    MASSIMA

    In tema di appalto l'azione del committente per il risarcimento dei danni derivantidalle difformità e/o dai vizi dell'opera appaltata si aggiunge, nel caso di colpadell'appaltatore, a quella diretta all'eliminazione, a spese dell'appaltatore, delledifformità e dei vizi o alla riduzione del prezzo, specificamente prevista dall'art. 1668c.c., senza identificarsi con questa, né è surroga ile con gli effetti della relativapronuncia.

    CASUS DECISUS

    !on atto di citazione notificato il "# aprile 1$$% la s.a.s. I&& (I)I*+(*+- !! I* evocava, dinanzi al 0ri unale di 0orino, la +. . +*2I!* s.r.l.esponendo c3e fra le parti era stato concluso contratto di appalto con il quale laconvenuta committente, per il complessivo prezzo di ). $4.###.###, aveva incaricatol'attrice della costruzione di un fa ricato industriale a struttura prefa ricata in+ivoli, affidando la progettazione e direzione dei lavori all'arc3. ..&. 5 aggiungeva

    c3e l'opera veniva consegnata alla committente il 1".".1$$", come da certificazione diregolare esecuzione dei lavori, la quale nell'aprile 1$$" inviava all'appaltatrice unalettera di denuncia dei difetti dei pavimenti del piano terreno e del primo piano delfa ricato e c3e non essendo stato saldato il prezzo, l'attrice dopo qualc3e mesec3iedeva invano il pagamento dell'importo di ). % .814.#685 concludeva c3iedendo lacondanna della società convenuta alla corresponsione di detto importo.Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società committente, la quale insistevanella contestazione dei difetti, peraltro riconosciuti dallo stesso 7toppa, legalerappresentante dell'appaltatrice, e spiegava domanda riconvenzionale per ottenerel'eliminazione dei difetti ed il risarcimento dei danni.!on separato atto introduttivo, notificato il "8 otto re 1$$ , la committente evocavain giudizio, avanti al medesimo 0ri unale, l'arc3. ..&. c3iedendone la condanna al

    risarcimento dei danni per responsa ilità professionale, avendola investita dell'incaricodi progettare e di seguire in qualità di direttore dei lavori la realizzazione dellosta ilimento in 9:. Instaurato il contraddittorio anc3e in detto giudizio, contestatadalla convenuta la propria responsa ilità, la quale c3iedeva ed otteneva di c3iamarein manleva la 7.*.I. *ssicurazione, c3e nel costituirsi svolgeva difese ad adiuvandum,le cause venivano riunite ed il 0ri unale adito, con sentenza del ;.8."##1, accertaval'esistenza dei vizi del pavimento e la sussistenza di ipotesi di responsa ilità e< art.166$ c.c. e pertanto, in accoglimento della riconvenzionale spiegata dallacommittente, condannava l'appaltatrice al risarcimento dei danni, liquidati in ).1%;.###.###, oltre accessori, rigettate le altre domande proposte nei confronti dellaprofessionista, assor ita quella in manleva.In virt= di rituale appello interposto dalla I&& (I)I*+ (*+- !! I* s.a.s., con ilquale lamentava la erroneità degli accertamenti della consulenza tecnica di ufficio, la!orte di appello di 0orino, nella resistenza della appellata committente, la qualeproponeva appello incidentale nei confronti della &. e quest'ultima insisteva nelladomanda di garanzia nei confronti della 7*I., disposta ed espletata una nuova c.t.u.,ravvisata nella specie la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 166; c.c., inparziale accoglimento dell'appello principale, riformava la sentenza del giudice diprimo grado, condannando la committente al pagamento del saldo del prezzo el'appaltatrice al risarcimento dei danni liquidati in complessive ). %#.###.### pari ad

    uro 14. $%,;1:, oltre accessori5 dic3iarava inammissi ile l'appello incidentale.* sostegno della decisione adottata la corte distrettuale > premessa la nonaccogli ilità dell'eccezione di decadenza > evidenziava c3e doveva essere confermatoil giudizio di responsa ilità a carico dell'appaltatrice con riferimento allapavimentazione realizzata al piano terreno avendo quote altimetric3e varia ili, condislivelli massimi dell'ordine di cm. 1:, ma c3e non era necessaria la demolizione dellapavimentazione, anc3e perc3é i vizi accertati non ne avevano impedito del tuttol'utilizzo.

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    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 6 febbraio 2013, n.282 - !re".#e$i%e&&i ' e"&. #a$a"%(i

    &otivi della decisione

    Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti, a norma dell'art.%%4 c.p.c., concernendo la stessa sentenza.

    !iB posto, con il primo motivo del ricorso principale la +. . +*2I!* censura la sentenzaimpugnata, sia per vizio di motivazione sia per violazione di legge, con riferimento agli artt.166;, 1668 e 166$ c.c. per non avere dato adeguata giustificazione del convincimentomaturato, né degli elementi posti a fondamento del proprio ragionamento, dal momento c3e ilprimo consulente tecnico di ufficio era pervenuto alla necessità del rifacimento integrale delpavimento del piano terra e del primo piano per non essere i vizi elimina ili con i normaliinterventi di manutenzione.

    *ggiunge la ricorrente c3e il consulente nominato dal giudice del gravame non giunge aconclusioni diverse quanto all'esistenza dei vizi e loro tipologia, ma si differenzia dal primoaccertamento affermando di non poter ritenere con certezza l'inidoneità del pavimento all'uso esoprattutto non fornisce alcuna indicazione in merito agli interventi soluzioni tecnic3e: daadottare al fine dell'eliminazione dei difetti, né esclude, a priori, la necessità del rifacimentodella pavimentazione. !onclude c3e nella specie avre e dovuto ritenersi applica ile l'art. 166$c.c. e non l'art. 166; c.c. o comunque l'art. 166; c.c. con l'integrazione delle soluzioni tecnic3enecessarie per eliminare i vizi, per cui cosC operando 3a errato nella determinazionedell'ammontare del risarcimento riconosciuto.

    !on il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 166;, 1668, 1""% e 1""6 c.c., anc3e quale vizio di motivazione, per avere la corte dimerito liquidato i danni con riferimento al solo pavimento posto al piano terreno,determinazione c3e sare e comunque errata anc3e a volerla ritenere equitativa, perc3é nonfornisce l'indicazione dei criteri adottati per la quantificazione del danno5 aggiunge c3e ilparametro del valore di ). %#.### al mq. non risulta utilizzato neanc3e dal citato consulentetecnico di ufficio, per cui viene apoditticamente introdotto un valore escluso dallo stesso c.t.u.,né il collegio 3a motivato in merito alla necessità di discostarsi dal valore riportato nelprezzario del !ollegio !ostruttori di 0orino. Il giudice del gravame > ad avviso della ricorrente >3a, altresC, omesso di motivare in merito alla esclusione della liquidazione della voce di danno,pari a D. "4.###.###, relativa allo smontaggio dei macc3inari.

    !on il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e falsa applicazionedegli artt. 166; e 1668 c.c., oltre a vizio di motivazione, per avere la corte distrettuale esclusodal risarcimento del danno 'tutto quanto relativo al primo piano'. In particolare, la relazione delc.t.u. nominato dalla corte di merito si limita a riferire c3e la tecnica esecutiva del pavimentodel primo piano risulta diversa da quella del piano terra, stante il differente comportamentodella struttura in elementi prefa ricati, ed il giudice del gravame > sulla ase di dettoaccertamento > rileva la non emersione di elementi di pregiudizio, omettendo poi di motivaresul punto.

    )e tre censure > c3e per la loro stretta connessione ed interdipendenza, vertendo tutte sullarilevanza dei vizi dell'opera riscontrati, vanno esaminate congiuntamente > sono fondate neilimiti di seguito riportati.

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    ccorre premettere c3e costituisce principio fermo nella giurisprudenza di questa corte cfr, trale altre, !ass. " settem re 1$$ n. ;8415 !ass. " agosto "##1 n. 1#4;1: c3e in tema diappalto l'azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dalle difformità e/o daivizi dell'opera appaltata si aggiunge, nel caso di colpa dell'appaltatore, a quella direttaall'eliminazione, a spese dell'appaltatore, delle difformità e dei vizi o alla riduzione del prezzo,

    specificamente prevista dall'art. 1668 c.c., senza identificarsi con questa, né è surroga ile congli effetti della relativa pronuncia.

    ella specie la corte di merito non 3a applicato correttamente i suddetti principi e lamotivazione posta a ase della decisione impugnata non è né lineare e coerente, né immuneda vizi logici e giuridici. -alla lettura della sentenza di cui si c3iede l'annullamento risulta c3e ilgiudice del gravame, riportando estesamente le considerazioni tecnic3e della consulenzatecnica disposta d'ufficio ed eseguita in secondo grado, tutte nel senso di escludere lainidoneità assoluta dell'opera al suo utilizzo, legittimante l'azione e< art. 166$ c.c., 3a c3iaritole ragioni per cui 3a disatteso la consulenza redatta nel giudizio di primo grado, c3e sul puntoera addivenuta a conclusioni affatto diverse con il risultato di far propendere il giudice diprime cure verso la configura ilità della pi= grave ipotesi prevista dall'enunciata norma:, ed 3afondato l'adesione alla seconda consulenza sull'argomento della utilizzazione da parte dellacommittente del fa ricato industriale per en dieci anni, collocandovi pesanti macc3inarinecessari per lo svolgimento della sua attività, con conseguente configurazione nel caso inesame della fattispecie dell'art. 166; c.c., da cui discende la non condivisi ilità della doglianzanella prima parte del primo motivo del ricorso principale5 l'argomentazione perB diviene illogicaed errata da un punto di vista giuridico con l'affermazione c3e la esclusione dell'art. 166$ c.c.impediva di per sé la ipotesi di un rifacimento completo della pavimentazione.

    Invero la circostanza c3e l'accertamento tecnico espletato in secondo grado, ritenendo

    utilizza ile il pavimento, a ia portato il giudice distrettuale a concludere per la esclusionedella esistenza dei gravi difetti rilevanti e< art. 166$ c.c., sussistendo ipotesi di cui all'art. 166;c.c., non doveva comportare > come conseguenza > la impossi ilità giuridica di c3iedere edottenere l'eliminazione dei vizi.

    In altri termini, la corte di merito 3a confuso situazioni c3e si pongono su piani giuridici diversiAda un lato, la gravità giuridica dei vizi, dall'altro, le modalità tecnic3e di eliminazione dei difettiriscontrati, giungendo a conclusioni errate quanto alla struttura della disciplina del contratto diappalto. )a esclusione della presenza di difformità o di vizi dell'opera di natura tale da renderladel tutto inadatta alla sua destinazione comporta soltanto la impossi ilità per il committente dic3iedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1668 c.c., non certo la facoltà di c3iedere,oltre al risarcimento dei danni, anc3e c3e i vizi vengano eliminati con opere a caricodell'appaltatore, in alternativa alla riduzione del prezzo.

    ssendo stata nella specie simile domanda di eliminazione dei vizi mediante il rifacimentodell'opus espressamente avanzata in giudizio dalla committente, in aggiunta a quella diretta adottenere il risarcimento dei danni, il giudice di appello è perciB incorso nel dedotto vizio diillogicità ed erroneità della pronuncia giacc3é, dopo avere riconosciuto l'esistenza dei difetticostruttivi della pavimentazione dell'edificio, imputa ile all'appaltatore, incidentenegativamente sul valore dell'opera, 3a limitato il contenuto della garanzia dovuta per talevizio al diritto del committente al solo piano terra dell'opificio ed al risarcimento dei danni

    relativi a detto livello, escludendo irragionevolmente l'estensi ilità dall'eliminazione dei vizi delpavimento del primo piano, pur essendo lo stesso affetto dai medesimi difetti. é l'affermataassenza di un pregiudizio puB valere a fare venire meno il diritto all'eliminazione del vizioaccertato, si ri adisce, anc3e dalla consulenza svolta in seconde cure.

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    Infatti al punto : dell'appello incidentale, sotto la ru rica F7ulla responsa ilità del -irettore deilavoriG, risulta svolta un'articolata parte argomentativa c3e, contrapponendosi alla motivazionedella sentenza impugnata, mirava ad incrinarne il fondamento logico > giuridico della decisionedel giudice di primo grado, deducendone l'irragionevolezza proprio con riferimento all'ingiustorecepimento delle indicazioni della consulenza di ufficio in merito alla evidenziata mancanza

    totale della progettazione del pavimento, tanto pi= importante per le sollecitazioni alle quali siprevedeva sare e stato sottoposto, di cui veniva sottolineata anc3e la 'totale mancanza diprecisazione delle caratteristic3e tecnic3e in sede contrattuale e di sorveglianza da parte delladirezione dei lavori', con specifica indicazione delle ragioni di dissenso, ricondotte all'erroneitàdelle valutazioni espresse, anc3e alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale inmateria. -'altra parte, qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte delgiudice di primo grado, degli elementi pro atori acquisiti o delle conclusioni del consulentetecnico d'ufficio, è sufficiente, al fine dell'ammissi ilità dell'appello, l'enunciazione dei punti suiquali si c3iede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per laformulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo ric3iesto c3e l'impugnazione medesimacontenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice c3e 3aemesso la sentenza impugnata ovvero l'espressa indicazione delle questioni decisive nonesaminate o non correttamente esaminate cfr, tra le altre e da ultimo, !ass. 1" settem re"#11 n. 186; :.

    Hassando all'esame del quinto motivo del ricorso principale e dell'unico motivo del ricorsoincidentale proposto dalla & (I)I*+ (*+- !! I* > con i quali viene denunciata,rispettivamente, la violazione e falsa applicazione, anc3e per omessa motivazione, dell'art. $1c.p.c. per avere il giudice del gravame del tutto omesso la valutazione dei motivi di appelloincidentale relativi al mancato riconoscimento nella sentenza di prime cure del diritto dellaricorrente ad ottenere la ripetizione delle spese sostenute con l'accertamento tecnico

    preventivo, nonc3é la violazione e falsa applicazione, oltre a vizio di motivazione, degli arti166;, 1668, 1""% e 1""6 c.c. per avere il giudice del gravame, pur qualificando come modestii vizi, liquidato il danno equitativamente, prendendo le mosse dall'importo segnalato dal c.t.u.nominato dal giudice di primo grado > attenendo a questioni sostanzialmente accessorierispetto alle censure accolte, riguardando il regime delle spese processuali e la liquidazione deidanni, restano assor iti dalla decisione adottata.

    )a sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti e nei limitiprecisati.

    )a cassazione dell'impugnata sentenza rende necessario il rinvio della causa alla !orte diappello di 0orino, alla quale competerà sia di pronunciarsi sul merito della controversia neitermini sopra indicati, sia di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

    !.).*.

    )a !orte, riunisce i ricorsi, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale, assor itoquello incidentale5

    cassa e rinvia, anc3e per le spese processuali del giudizio di cassazione, ad altra sezione della!orte di appello di 0orino.