Cassciv 21736_2013 Accordi Di Separazione

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  • 7/26/2019 Cassciv 21736_2013 Accordi Di Separazione

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    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 23 settembre 2013, n.21736

    MASSIMA

    Le pattuizioni intervenute tra coniugi, che abbiano in corso una separazioneconsensuale, con cui si obblighino a trasferire determinati beni facenti parte dellacomunione legale, successivamente od in vista dell'omologazione della loroseparazione personale consensuale ed al dichiarato fine della integrativa

    regolamentazione del relativo regime patrimoniale, non configurano una convenzionematrimoniale ex art. 162 c.c., postulante il normale svolgimento della convivenzaconiugale ed avente riferimento ad una generalit di beni anche di futura acquisizione,n un contratto di donazione, avente come causa tipici ed esclusivi scopi di liberalit!e non l'esigenza di assetto dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi separati",bens# un diverso contratto atipico, con propri presupposti e finalit.

    CASUS DECISUS

    $on atto di citazione notificato l'% aprile 2&&& rispettivamente, coniuge e genitoredegli attori, esponendo che all'epoca della separazione personale dei coniugi,

    intervenuta in via consensuale !con verbale di omologazione del 1(.).1**+", era statapredisposta, con scrittura privata del 2.11.1**6, una collaterale complessaconvenzione, avente valenza transattiva, con la quale, ad integrazione delle inteseformalizzate avanti al -ribunale, erano stati disciplinati i rapporti patrimoniali fra leparti conseguenti allo scioglimento della comunione legale, prevedendo l'obbligo acarico del convenuto del trasferimento di determinati beni mobili ed immobili in favoredella moglie e dei figli, il quale non solo si rendeva inadempiente, ma poneva, altres#,in essere comportamenti intimidatori nei confronti degli attori per indurli a recederedal dare esecuzione agli accordi, per i quali riportava una condanna penale tantopremesso, formulavano domanda ex art. 2*2 c.c., per conseguire il trasferimento deibeni di cui alla citata scrittura privata.

    /nstaurato il contraddicono, nella resistenza del convenuto, il quale assumeva di nonavere sottoscritto alcun accordo, per cui disconosceva formalmente la sottoscrizioneivi apposta ex art. 21) c.p.c., difese che modificava nel senso di riconoscimento dellafirma in calce al documento, ma negando di riconoscere le date manoscritte in ognifoglio e l'intero contenuto dattiloscritto del documento, per cui spiegavariconvenzionale per la declaratoria di falsit della convenzione, e all'udienza del2&..2&& presentava personalmente querela di falso, per cui a fronte delladichiarazione degli attori di volersi avvalere del documento contestato, conl'intervento del p.m., intervenuta nel giudizio che aderiva alle domande attoree, il-ribunale adito, rimessa la causa in decisione, rigettava la domanda di querela di falsoproposta dal convenuto e in accoglimento di quella attorea, in attuazione dellascrittura privata del 2.11.1**6, disponeva il trasferimento in favore degli attori, pro indiviso fra loro, del diritto di nuda propriet sull'appartamento sito in 0ecco0,acquistato in regime di comunione legale dai coniugi e cointestato ad essi,assegnando alla il diritto di usufrutto vitalizio esclusivo su detto cespite il diritto dinuda propriet sull'appartamento sito in 0ori0, acquistato in regime di comunionelegale dai coniugi e cointestato ad essi, assegnando a il diritto di usufrutto vitalizioesclusivo su detto cespite !diritto di usufrutto attualmente spettante a " il diritto dinuda propriet sul locale interrato ad uso box sito in 0ecco 3egli0, acquistato inregime di comunione legale dai coniugi ma intestato esclusivamente alla ,assegnando a il diritto di usufrutto vitalizio esclusivo su detto cespite dichiarava il tenuto a mettere a disposizione e comunque a consegnare alla la somma di L.2&.&&&.&&&, con i frutti maturati dal 2.11.1**6 al &.6.1***, oltre agli interessi dalladomanda al saldo dichiarava il tenuto a mettere a disposizione e comunque aconsegnare ai figli, in solido fra loro, la somma di L. ((.&&&.&&&, con i frutti maturati

    dal 2.11.1**6 al 22.).1***, oltre alla rivalutazione monetaria da quest'ultima data eagli interessi legali dall'aprile 2&&& !data della domanda" al saldo.

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    /n virt4 di appello interposto da ..., con il quale censurava sotto plurimi profili ladecisione circa il mancato accoglimento della proposta querela di falso del documentodel 2.11.1**6, la $orte di appello di 5enova, nella resistenza degli appellati, i qualiproponevano appello incidentale condizionato, nonch della interveniente arillari, laquale chiedeva solo darsi atto della insussistenza di domande dell'appellante nei suoiconfronti, in parziale accoglimento dell'appello e per l'effetto in parziale riforma della

    decisione impugnata, riduceva la condanna dell'appellante alla sanzione pecuniaria dicui all'art. 226 c.p.c., alla misura di 7uro 2&,&&, confermate in ogni altra sua parte lerestanti statuizioni.

    8 sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava che quanto alladenuncia di irregolarit del procedimento incidentale conseguito all'impugnazione deldocumento ex art. 22 c.p.c., non ponendo la censura alcun profilo di non veridicitdella verbalizzazione, non poteva dare luogo ad alcuna nullit nel merito, che propriol'aver dato atto nel ricorso congiunto per la separazione dell'esistenza di un separatoaccordo, palesava la correttezza della ratio decidendi del giudice di prime cure che sibasava sulla esistenza di un accordo parallelo e distinto rispetto alle condizioni di cuial ricorso per separazione consensuale e sulla esistenza di un documento rispondente

    a detta volont negoziale.

    8ggiungeva che l'eccezione di nullit della scrittura per carenza di forma in quantoprevedendo il trasferimento, a titolo gratuito, ai figli di un cospicuo patrimonio,avrebbe dovuto essere formalizzato a norma dell'art. +%2 c.c., non poteva trovareaccoglimento, giacch dal comune intento delle parti contraenti emergeva l'interessegiuridicamente qualificabile come preordinato al conseguimento di un risultatosolutorio in relazione agli obblighi di mantenimento gravanti sul genitore nei confrontidei figli stessi, causa negoziale solutoria incompatibile con il prospettato animusdonandi. 9 rilevava la mancanza di sottoscrizione dell'atto da parte della arillari,relativamente al diritto di usufrutto sull'immobile sito in 0ori0, per avere egli cedutoesclusivamente il suo diritto di nuda propriet del cespite, mentre la rinuncia della

    stessa all'usufrutto costituiva solo causa di caducazione del diritto reale limitato.

    TESTO DELLA SENTENZA

    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 23 settembre 2013,n.21736 - Pres. Tr!"# $ est. %#"#s&'

    3:-/;/

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    'L'indagine del giudice di merito che ha condotto nel caso di specie ad individuare ilcomune intento dei contraenti ove basata su motivazione illogica, insufficiente econtraddittoria !per i motivi ut sopra evidenziati" integra violazione e?o falsaapplicazione dell'art. 162 c.c. ed censurabile nella sede di legittimit perch nonsorretta da motivazione esauriente ed immune da vizi logiciA'.

    / motivi, che in ragione della loro connessione argomentativa vengono trattaticongiuntamente, sono infondati.

    econdo la giurisprudenza di questa $orte le pattuizioni intervenute tra coniugi, cheabbiano in corso una separazione consensuale, con cui si obblighino a trasferiredeterminati beni facenti parte della comunione legale, successivamente od in vista

    dell'omologazione della loro separazione personale consensuale ed al dichiarato finedella integrativa regolamentazione del relativo regime patrimoniale, non configurauna convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c., postulante il normale svolgimentodella convivenza coniugale ed avente riferimento ad una generalit di beni anche difutura acquisizione, n un contratto di donazione, avente come causa tipici edesclusivi scopi di liberalit !e non l'esigenza di assetto dei rapporti personali epatrimoniali dei coniugi separati", bens# un diverso contratto atipico, con propripresupposti e finalit !$ass. 11 maggio 1*%) n. 2%%+ $ass. 2 dicembre 1*%% n.2%%+ $ass. 12 settembre 1**+ n. *&)".

    /nvero in base all'impianto complessivo dell'art. +11 c.p.c., !in combinato disposto conl'art. 1(% c.c., comma 1", il procedimento in detta norma descritto da vita ad unafattispecie complessa nella quale il contenuto del regolamento concordato tra iconiugi, se trova la sua fonte nel relativo accordo, acquista per> efficacia giuridicasoltanto in seguito al provvedimento di omologazione, cui compete l'essenzialefunzione di controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi agli interessisuperiori della famiglia !$ass. ( gennaio 1*%) n. 1)". 9el caso in cui, nell'ambito diun accordo destinato a disciplinare una separazione consensuale, sia inserita ancheuna convenzione avente una sua autonomia, in quanto non immediatamente riferibilen collegata al contenuto necessario del regime di separazione, si tratta di compiereuna indagine ermeneutica, nel quadro dei principi di cui all'art. 162 c.c., e segg.,diretta a stabilire se a quella convenzione possa essere riconosciuta autonoma validit

    ed efficacia, infatti, alle pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto diomologazione e non trasfuse nell'accordo omologato, pu> riconoscersi validit soloquando assicurino una maggiore vantaggiosit all'interesse protetto dalla norma !adesempio concordando un assegno di mantenimento in misura superiore a quellasottoposta ad omologazione", o quando concernano un aspetto non preso inconsiderazione dall'accordo omologato e sicuramente compatibile con questo inquanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o quando costituiscanoclausole meramente specificative dell'accordo stesso, non essendo altrimenticonsentito ai coniugi incidere sull'accordo omologato con soluzioni alternative di cuinon sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all'interesse tutelato attraversoil controllo giudiziario di cui all'art. 1(% c.c., !$ass. 2) febbraio 1** n. 22+& $ass.2& ottobre 2&&( n. 2&2*&".

    9el caso di specie la $orte di appello si conformata a questi principi, perch ha

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    esaminato la convenzione intervenuta tra i coniugi con la scrittura privata del 2novembre 1**6 !omologato il verbale di separazione il 1(.).1**+" ed ha affermatoche tale convenzione non poteva ritenersi nulla per carenza di forma prevedendo iltrasferimento, a titolo gratuito, di un cospicuo patrimonio ai figli proprio perchgarantiva, nel comune intento delle parti, l'interesse preordinato al conseguimento diun risultato solutorio degli obblighi di mantenimento dei figli gravante sui genitori, nappariva in contrasto con norme imperative di legge o con diritti indisponibili dei dueconiugi.

    essere adempiuto dai genitoriin sede di separazione personale o divorzio !id est@ di cessazione degli effetti civili delmatrimonio" mediante un accordo B formalmente rientrante nelle previsioni,rispettivamente, degli art. 1(( c.c., comma +, art. 1(% c.c., comma 2, e dell'art. +11c.c., comma , e della L. n. %*% del 1*+&, art. ), comma %, e art. 6, comma * B ilquale, anzich attraverso una prestazione patrimoniale periodica, od in concorso conessa, attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la propriet di beni mobili odimmobili, e che tale accordo non realizza una donazione, in quanto assolve ad unafunzione solutoria B compensativa dell'obbligatone di mantenimento, in quantocostituisce applicazione del principio, stabilito dall'art. 122 c.c., della libert deisoggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutelasecondo l'ordinamento giuridico !cfr., $ass. 2 febbraio 2&&( n. 2&%% $ass. 1+ giugno2&&) n. 11)2 $ass. 21 dicembre 1*%+ n. *(&&".

    /n tale caso l'accordo comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio deifigli della propriet dei beni che i genitori, od il genitore, abbiano loro attribuito o sisiano impegnati ad attribuire e, in questo secondo caso, il correlativo obbligo,sanzionato in forma specifica dall'art. 2*2 c.c., trova il suo titolo nell'accordo cheestingue la prestazione di mantenimento, nei limiti costituiti dal valore dei beniattribuiti o da attribuire, convenzionalmente liquidata e sostituita dall'impegnonegoziale de quo !cfr., $ass. ( settembre 2&& n. 12**".

    La corte territoriale ha, dunque, correttamente interpretato l'accordo de quo, alla lucedei principi sopra esposti, e non condivisibile la censura formulata di carente o

    contraddittoria motivazione.

    $on il terzo motivo dedotta la violazione e?o falsa applicazione dell'art. +%2 c.c.,nonch dell'art. 1)21 c.c., per essere la corte territoriale incorsa nell'ulterioreviolazione omettendo di rilevare la nullit dell'atto de quo che redatto in formaprivata, totalmente mancante della forma solenne necessaria per la donazione.

    8 corollario del mezzo viene posto il seguente quesito di diritto@

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    '9el caso di specie, sulla preliminare premessa !ut sopra" che il negozio di cui causacontiene, almeno in parte, disposizioni a titolo di mera liberalit, e quindi integra unadonazione, consegue violazione e?o falsa applicazione degli artt. +%2 e 1)21 c.c., pernon essere stata dichiarata d'ufficio la sua nullit totale o parziale per mancanza dellaforma solenneA'.

    La condivisione della ratio da parte del giudice di merito che ha disconosciutoall'attribuzione degli immobili, di cui alla convenzione del 2.11.1**6, natura didonazione, oggetto di eccezione del convenuto, esclude che sia ravvisabile illamentato vizio di violazione delle disposizioni in tema di forma solenne.

    $on il quarto mezzo lamentata la violazione e?o falsa applicazione dell'art. 2*2

    c.c., giacch la convenzione sottoscritta assoggetta alla condizione vincolante edassoluta che la titolare del diritto di usufrutto !relativamente all'appartamento sito in0ori0" rinunci a detto diritto reale in favore del ricorrente, condizione non avverata almomento della introduzione del giudizio, per cui andava ritenuta la improponibilitdella domanda. 8 conclusione del mezzo posto il seguente quesito di diritto@ '7ra nelcaso di specie improponibile la domanda ex art. 2*2 c.c., finalizzata ad ottenerel'attuazione del contratto preliminare essendo il medesimo assoggettato a condizionenon ancora avveratasi al momento della proposizione della domanda giudiziale eneppure in corso del giudizioA'.

    8nche detto mezzo palesemente infondato.

    i osserva che, diversamente dall'assunto del ricorrente, la corte territoriale haaccertato la successiva rinuncia della arillari all'usufrutto sull'immobile sito in 0ori0,come emergeva dal tenore della comparsa di costituzione dell'interveniente, 'avendo acuore l'interesse dei coniugi e dei loro figli'.

    :rbene, tale essendo la ratio della decisione della corte di appello, risulta evidente

    come la doglianza non colga nel segno, non censurando il profilo posto a fondamentodella statuizione, con conseguente irretrattabilit e definitivit dell'affermazione circala caducazione del diritto reale limitato e conseguente fenomeno della consolidazionein capo al ricorrente della piena propriet del bene da trasferire, per non avereformato oggetto di impugnazione.

    $on il quinto ed il sesto motivo, collegati dallo stesso ricorrente, lamentata laomessa motivazione sull'eccezione di mancanza dell'avveramento della condizione,con conseguente e correlata violazione e falsa applicazione dell'art. +%2 c.c., peressere stata la rinuncia della arillari meramente preannunciata nella comparsa di

    costituzione e risposta. /l motivo, relativamente alla denunciata violazione di legge,pone a conclusione il seguente quesito@ 'La rinuncia dell'usufrutto al diritto reale, chedetermina quindi ipso iure il consolidamento della piena propriet in capo al nudo

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    proprietario, ove realizzatasi senza corrispettivo e per puro spirito di liberalit integrai presupposti dell'atto di donazione e deve quindi essere formalizzata nella formasolenne prevista dall'art. +%2 c.c., con la conseguenza che, nel caso di specie,mancando tale forma, essa nullaA'.

    Le censure B che pongono la medesima questione !mancato avveramento dellacondizione" B sono inammissibili, introducendo una circostanza che non risulta esserestata prospettata nei precedenti gradi di merito, in difetto di ogni specifica indicazioneal riguardo da parte del ricorrente e non avendola la corte di appello riportata nelladecisione impugnata, e che quindi non pu> essere dedotta per la prima volta in sededi legittimit, richiedendo indagini di fatto in ordine all'esatto contenuto nel contrattoper cui causa ed alla reale volont delle parti !sull'inammissibilit di questioni nuovein sede di ricorso per cassazione, cfr. ex pluribus, $ass. n. 2(()6 del 2&&6".

    8ll'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrentealla rifusione delle spese del giudizio di $assazione, per il principio della soccombenza.

    P.(.).

    La $orte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di $assazione, che liquida in complessivi 7uro .2&&,&&, di cui 7uro 2&&,&&per esborsi.