Cassciv 17347_2013 Dipendenza Aziendale

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  • 7/26/2019 Cassciv 17347_2013 Dipendenza Aziendale

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    Abitazione, computer, ADSL, dipendenza aziendale,competenza territorialeCassazione civile , sez. VI - L, ordinanza 15.0.!01" n# 1"$

    Sussiste la "dipendenza aziendale alla quale addetto il lavoratore" anche nella residenza di quest'ultimo, quando questi

    svolga l'attivit lavorativa in tale luogo, avvalendosi di strumenti destinati all'attivit aziendale, individuati in genere in un"computer" collegato con l'azienda e nei relativi strumenti di supporto (stampante, adsl, ecc.).

    Tali elementi sono idonei a distinguere queste situazioni da quelle, concernenti i lavoratori parasubordinati di cui all'art.! c.p.c., n. , in cui il #oro competente individuato con il mero ri#erimento al domicilio del lavoratore, senza alcunbisogno che in tale luogo venga svolta l'attivit lavorativa e sia individuabile una articolazione aziendale da intendersicomunque in senso lato, in armonia con la mens legismirante a #avorire il radicamento del #oro speciale nel luogo dellaprestazione lavorativa. (!)

    ($) %i#erimenti normativi& artt. $1"-$1$ c.p.c.(!) #r. Cass. Civ., sez. lavoro, ordinanza 1% novembre !010, n. !"110.

    (onte& &assimario.it - "0'!01". #r.notadi irella *ocino)

    'abitazione'computer+ADSL+dipendenza aziendale+attrezzatura di supporto+competenza territoriale+

    Corso e-Learning - RLS Scuola - 32 ore

    AA.VV .

    Prezzo: 462.00

    S()*+&A C*+ DI CASSAI/+

    S+I/+ VI - L

    rdinanza 15 lulio !01", n. 1"$

    %*-/01 0T1/0121

    02 23 4/ *3*3/3 0T1/0123

    /1 3%T S-*%1 40 1SS15032

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    omposta dagli 0ll.mi Sigg.ri agistrati&

    4ott. /1 T%51 aura 7 *residente 7

    4ott. -%503 *ietro 7 rel. onsigliere 7

    http://www.altalex.com/index.php?idnot=33739#art413http://www.altalex.com/index.php?idnot=51135http://www.massimario.it/http://www.altalex.com/index.php?idnot=64809http://www.altalex.com/index.php?idnot=64809http://www.altalex.com/index.php?idnot=64809http://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=abitazionehttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=computerhttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=computerhttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=computerhttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=ADSLhttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=ADSLhttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=dipendenza+aziendalehttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=dipendenza+aziendalehttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=attrezzatura+di+supportohttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=attrezzatura+di+supportohttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=competenza+territorialehttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=competenza+territorialehttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=competenza+territorialehttp://shop.wki.it/scheda.aspx?idprodotto=417108&utm_source=altalex&utm_medium=dynbanner468http://shop.wki.it/scheda.aspx?idprodotto=417108&utm_source=altalex&utm_medium=dynbanner468http://shop.wki.it/scheda.aspx?idprodotto=417108&utm_source=altalex&utm_medium=dynbanner468http://shop.wki.it/scheda.aspx?idprodotto=417108&utm_source=altalex&utm_medium=dynbanner468http://shop.wki.it/scheda.aspx?idprodotto=417108&utm_source=altalex&utm_medium=dynbanner468http://www.altalex.com/index.php?idnot=51135http://www.massimario.it/http://www.altalex.com/index.php?idnot=64809http://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=abitazionehttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=computerhttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=ADSLhttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=dipendenza+aziendalehttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=attrezzatura+di+supportohttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=competenza+territorialehttp://shop.wki.it/scheda.aspx?idprodotto=417108&utm_source=altalex&utm_medium=dynbanner468http://shop.wki.it/scheda.aspx?idprodotto=417108&utm_source=altalex&utm_medium=dynbanner468http://shop.wki.it/scheda.aspx?idprodotto=417108&utm_source=altalex&utm_medium=dynbanner468http://www.altalex.com/index.php?idnot=33739#art413
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    4ott. 0/13550 1ntonio 7 onsigliere 7

    4ott. T%01 /ucia 7 onsigliere 7

    4ott. 12023 %ossana 7 onsigliere 7

    ha pronunciato la seguente&

    ordinanza

    sul ricorso !899:+;:!; proposto da&

    1.., elettivamente domiciliato in %31, 601 40 1

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    8. /'art. ! c.p.c., comma !, individua il giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro indicando tre#ori speciali alternativi& il luogo in cui sorto il rapporto, quello in cui si trova l'azienda, quello in cui si trova la dipendenzaaziendale alla quale addetto il lavoratore.

    ?. 0l problema interpretativo nel caso in esame quello di stabilire cosa debba intendersi per dipendenza aziendale allaquale addetto il lavoratore.

    !:. 4i tale espressione necessario dare una interpretazione estensiva per almeno due ragioni.

    !!. 0n primo luogo, perch ormai da tempo l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro tende a rendere elastico il rapportotra lavoro e luoghi e strutture materiali. olti lavori, specie nei servizi, vengono svolti #uori dai luoghi tradizionali(l'azienda agricola, la #abbrica, l'u##icio, ecc.) e vengono svolti con l'ausilio di pochi mezzi e strumenti materiali. oltepersone lavorano a casa propria e solo con un "personal computer" e tuttavia lavorano alle dipendenze di unaorganizzazione aziendale, #lessibile ma non per questo evanescente& si pensi alle penetranti possibilit di controllo deitempi e dei contenuti della prestazione che un collegamento in#ormatico consente. /'interprete nel valutare il concetto didipendenza non puB non tener conto di tale evoluzione.

    !;. /a seconda ragione attiene alla "ratio" dell'art. ! c.p.c. 0l legislatore del !?A ha concepito le regole sullacompetenza territoriale del giudice del lavoro guidato dalla #inalit di coniugare il rispetto del principio del giudicenaturale con la possibilit di rendere il meno di##icoltoso possibile l'accesso alla giustizia del lavoro. >a sicuramente

    usato come bussola il principio costituzionale sul diritto di di#esa (art. ; ost.) e il particolare rispetto dovuto al lavoro,quale si evince da numerose norme della ostituzione, a cominciare dall'art. ! e dall'art. che riconosce il diritto allavoro e impegna la %epubblica a "promuovere le condizioni che rendano e##ettivo questo diritto".

    !. 0n tale ottica, il legislatore ha operato due scelte di #ondo. 0n primo luogo, quella di o##rire una molteplicit di soluzioni,individuando piC #ori alternativi, tra i quali il ricorrente puB scegliere. 0n secondo luogo, quella di avvicinare il luogo delgiudice al luogo di lavoro. iB al #ine di rendere meno di##icoltoso promuovere e seguire il giudizio ( super#luosottolineare quanto sia piC di##icile sul piano economico e logistico partecipare ad un processo lontano dal luogo di vita).a vi anche un interesse generale dell'ordinamento a che il giudice sia vicino al luogo della controversia, che nellecause di lavoro il luogo di svolgimento dell'attivit lavorativa& si pensi alle di##icolt che riguardano lo spostamento deitestimoni, in genere persone che hanno potuto osservare il lavoro e che quindi sono anch'essi tendenzialmentedimoranti nella medesima zona= alla eventualit di ispezioni dei luoghi da parte del giudice= ad eventuali attivit diausiliari del giudice).

    !.*er queste ragioni l'espressione "dipendenza aziendale alla quale addetto il lavoratore" deve essere interpretata insenso estensivo, come articolazione della organizzazione aziendale (dipendenza) nella quale il dipendente lavora(addetto), che puB anche coincidere con la sua abitazione se dotata di strumenti di supporto dell'attivit lavorativa.

    !9. Sul punto la giurisprudenza concorde e, attenuando alcune di##ormit che possono considerarsi ormai datate, divenuta particolarmente omogenea& c#r. in particolare Cass., 1% novembre !010, n. !"110= ;! gennaio ;:!:, n. !:!8.

    !@. 0n tali decisioni, occupandosi proprio della competenza territoriale delle cause degli in#ormatori #armaceutici, si costantemente richiamata la necessit di "una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale",che "non solo non coincide con quello di unit produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in sensolato, in armonia con la mens legis mirante a #avorire il radicamento del #oro speciale nel luogo della prestazionelavorativa".

    !A.ondizione minima, ma su##iciente a tal #ine, che l'imprenditore abbia con#igurato tale organizzazione del lavoro eche l'azienda disponga in quel quel luogo di un nucleo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, cio destinato alsoddis#acimento delle #inalit imprenditoriali, "anche se modesto e di esigue dimensioni"= su##iciente che in tale nucleooperi anche un solo dipendente e non necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprietaziendale, ben potendo essere di propriet del lavoratore stesso o di terzi.

    !8.1ncor piC consistente la convergenza nelle soluzioni in concreto adottate& si ritenuta sussistente la "dipendenzaaziendale alla quale addetto il lavoratore" anche nella residenza del lavoratore quando questi svolga l'attivit lavorativain tale luogo, avvalendosi di strumenti destinati all'attivit aziendale, individuati in genere in un "computer" collegato conl'azienda e nei relativi strumenti di supporto (stampante, adsl, ecc.).

    !?. Tali elementi sono idonei a distinguere queste situazioni da quelle, concernenti i lavoratori parasubordinati di cuiall'art. ! c.p.c., n. , in cui il #oro competente individuato con il mero ri#erimento al domicilio del lavoratore, senzaalcun bisogno che in tale luogo venga svolta l'attivit lavorativa e sia individuabile una articolazione aziendale nel sensolato prima precisato.

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    ;:. 2el caso in esame, come si visto, dagli atti si desume che il ricorrente svolgeva l'attivit lavorativa per l'azienda inun ambito territoriale lontano dalla sede dell'impresa e limitro#o all'abitazione del dipendente, abitazione nella quale egliaveva gli strumenti di lavoro (computer, stampante, adsl) ed il deposito dei campioni e del materiale pubblicitario. iotutti i beni e strumenti necessari per lo svolgimento dell'attivit lavorativa.

    ;!. 4i conseguenza, alla stregua dei principi di diritto su richiamati, deve a##ermarsi la competenza territoriale delTribunale di /ocri.

    ;;. 0l ricorso, pertanto, deve essere accolto e deve essere dichiarata la competenza territoriale del giudice del lavoro delTribunale di /ocri dinanzi al quale era stato iniziato il giudizio.

    /e spese del regolamento devono essere poste a carico della parte soccombente.

    )..&.

    La Corte accolie il ricorso e dic2iara la competenza del ribunale di Locri. Condanna la societ3 al paamentodelle spese di reolamento, c2e li4uida in 50,00 +uro, nonc2 1.500,00 +uro per compensi pro6essionali, oltreaccessori di lee.

    osD deciso in %oma, il aprile ;:!.

    4epositato in ancelleria il !9 luglio ;:!

    7orna su8

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