Cassazione penale in tema di mancato pagamento iva

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Cassazione Penale in tema di mancato pagamento IVA Ultimamente si stanno susseguendo una serie di articoli concernenti la punibilità o meno degli amministratori delle società che non abbiano provveduto, nei termini previsti dalla normativa fiscale, al pagamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale. Come noto, laddove l’imposta dovuta ecceda i 50.000,00 euro per anno, scatta il reato. Recentemente, si è acceso il dibattito parlamentare al riguardo, posto che la delega fiscale aveva previsto la cancellazione di tale reato e che lo stesso ministro interessato avevaribadito come la norma avrebbe dovuto essere senz’altro modificata, risultando particolarmente severa nell’attuale accezione. Fatto sta che si ha sempre più spesso l’occasione di leggere talune interpretazioni personali, anche autorevoli, che, seppure non del tutto fuorvianti, quanto meno contribuiscono ad acuire il clima di confusione esistente e inducono spesso in false convinzioni i contribuenti, sulla base del generico presupposto per cui, se l’impresa si trova in crisi di liquidità (caso, oggi, particolarmente frequente), il reato non sussiste. Dobbiamo dire che, purtroppo, le cose non stanno esattamente così. Innanzitutto, occorre premettere che la normativa, per il momento, non ha subito alcuna modifica; e, dunque, il reato resta tale e quale: se, dai dati esposti in dichiarazione, risulta che non sono stati versati più di 50.000,00 euro d’IVA, si verifica un’ipotesi di reato, indipendentemente dal fatto che, successivamente alla scadenza dei vari termini previsti dalle leggi tributarie per adempiere, l’amministratore abbia ottenuto delle rateazioni sulla conseguente cartella esattoriale e stia regolarmente ottemperando al pagamento delle relative rate. Ciò premesso, occorre rilevare, senza peraltro voler entrare in tecnicismi di carattere giuridico- penale che non mi competono, come, in determinati casi, vi sia una palese carenza dell’elemento soggettivo, tale che, se adeguatamente provato da parte dell’amministratore il fat to che il mancato versamento fosse,nella concreta fattispecie,dipeso solo da fatti a lui non imputabili e avverso ai quali sussistesse una reale impossibilità di operare il pagamento, il mero dolo generico non possa apparire sufficiente per condannare il reo (così si espressa anche la recente pronuncia della Suprema Corte, N. 15176 del 3 aprile 2014, confermando la decisione del Tribunale di Milano). Da qui, però, ad affermare che ogni qualvolta esista una crisi di liquidità aziendale, non sia punibile l’amministratore che omette di pagare l’IVA nei modi e nei termini anzidetti, ce ne passa… e molto. Occorre che siano assolutamente documentati, da parte dell’imputato, alcuni elementi imprescindibili: 1) La crisi di liquidità aziendale; 2) Le operazioni di gestione effettuate dall’amministratore per cercare di far fronte ai pagamenti (esempio: richieste di prestiti e affidamenti non accordati);

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Cassazione Penale in tema di mancato pagamento IVA

Ultimamente si stanno susseguendo una serie di articoli concernenti la punibilità o meno degli

amministratori delle società che non abbiano provveduto, nei termini previsti dalla normativa

fiscale, al pagamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale.

Come noto, laddove l’imposta dovuta ecceda i 50.000,00 euro per anno, scatta il reato.

Recentemente, si è acceso il dibattito parlamentare al riguardo, posto che la delega fiscale aveva

previsto la cancellazione di tale reato e che lo stesso ministro interessato avevaribadito come la

norma avrebbe dovuto essere senz’altro modificata, risultando particolarmente severa nell’attuale

accezione.

Fatto sta che si ha sempre più spesso l’occasione di leggere talune interpretazioni personali, anche

autorevoli, che, seppure non del tutto fuorvianti, quanto meno contribuiscono ad acuire il clima di

confusione esistente e inducono spesso in false convinzioni i contribuenti, sulla base del generico

presupposto per cui, se l’impresa si trova in crisi di liquidità (caso, oggi, particolarmente

frequente), il reato non sussiste. Dobbiamo dire che, purtroppo, le cose non stanno esattamente

così.

Innanzitutto, occorre premettere che la normativa, per il momento, non ha subito alcuna

modifica; e, dunque, il reato resta tale e quale: se, dai dati esposti in dichiarazione, risulta che non

sono stati versati più di 50.000,00 euro d’IVA, si verifica un’ipotesi di reato, indipendentemente

dal fatto che, successivamente alla scadenza dei vari termini previsti dalle leggi tributarie per

adempiere, l’amministratore abbia ottenuto delle rateazioni sulla conseguente cartella esattoriale

e stia regolarmente ottemperando al pagamento delle relative rate.

Ciò premesso, occorre rilevare, senza peraltro voler entrare in tecnicismi di carattere giuridico-

penale che non mi competono, come, in determinati casi, vi sia una palese carenza dell’elemento

soggettivo, tale che, se adeguatamente provato da parte dell’amministratore il fatto che il

mancato versamento fosse,nella concreta fattispecie,dipeso solo da fatti a lui non imputabili e

avverso ai quali sussistesse una reale impossibilità di operare il pagamento, il mero dolo generico

non possa apparire sufficiente per condannare il reo (così si espressa anche la recente pronuncia

della Suprema Corte, N. 15176 del 3 aprile 2014, confermando la decisione del Tribunale di

Milano).

Da qui, però, ad affermare che ogni qualvolta esista una crisi di liquidità aziendale, non sia punibile

l’amministratore che omette di pagare l’IVA nei modi e nei termini anzidetti, ce ne passa… e

molto.

Occorre che siano assolutamente documentati, da parte dell’imputato, alcuni elementi

imprescindibili:

1) La crisi di liquidità aziendale;

2) Le operazioni di gestione effettuate dall’amministratore per cercare di far fronte ai

pagamenti (esempio: richieste di prestiti e affidamenti non accordati);

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3) Il fatto che i ricavi aziendali siano stati utilizzati per pagare stipendi dei dipendenti e altre

priorità gestionali, non per incamerare il proprio emolumento amministrativo o distribuire

rendite ai soci (anzi, nel caso assai comune delle nostre SRL in cui l’amministratore è spesso

anche socio, la circostanza che, al contrario, i soci abbiano utilizzato il proprio patrimonio

per fare versamenti in conto capitale e aiutare la società a far fronte al periodo di crisi);

4) Infine, come nell’esempio concernente la sentenza testé menzionata, la circostanza

basilare che l’IVA da versare, non sia stata in realtà incassata entro le date necessarie per

ottemperare al pagamento, perché i clienti non hanno provveduto a pagare: l’IVA, si sa, è

una partita di giro e non appartiene alla società che la incassa; ma questa la deve

conservare per poi versarla allo Stato. Quindi, laddove in effetti, l’IVA dichiarata faccia

riferimento a delle fatture di vendita il cui incasso non è avvenuto, verrebbe a mancare

quel dolo specifico che, a parere della Suprema Corte, non consente la condanna

dell’amministratore.

Siccome, però, la materia contabile nei suoi intrecci tra obblighi civilistici e fiscali non è spesso così

chiara, e diviene particolarmente ostico per l’amministratore fornire al riguardo adeguata prova,

come pure per il giudice poter accertare tale circostanza, non possiamo che unirci con forza al coro

di tutti coloro che auspicano un repentino intervento legislativo, peraltro – come detto – già

previsto, onde mettere riparo a una situazione oltremodo iniqua e coercitiva, indegna di uno stato

di diritto.