Cassazione Civile 1081_2011

download Cassazione Civile 1081_2011

of 2

Transcript of Cassazione Civile 1081_2011

  • 8/16/2019 Cassazione Civile 1081_2011

    1/2

    Cassazione civile 1081/2011 Perizia contrattuale ed

    arbitrato irrituale: quali differenze?

    Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

    Svolgimento del processo

    Le compagnie assicurative oggi ricorrenti convennero in giudizio, dinanzi altribunale di Roma, la s.r.l. Faci, chiedendo la declaratoria di nullità/annullabilitàdella decisione del collegio peritale incaricato di valutare i danni subiti dallaconvenuta a seguito di un incendio, per essere stata la relativa decisioneadottata al di fuori dei limiti della clausola compromissoria.

    l giudice di primo grado respinse la domanda, confermando il provvedimentoingiuntivo emesso in corso di causa a seguito della !uantificazione del dannooperata dal collegio arbitrale.

    L"impugnazione proposta dagli assicuratori fu rigettata dalla corte di appello diRoma.

    La sentenza # stata cos$ impugnata da tutte le compagnie appellanti conricorso per cassazione sorretto da % motivi e illustrato da memoria.

    Resiste con controricorso il fallimento Faci.

    &otivi della decisione

    l ricorso # fondato entro i limiti di cui si dirà.

    'reliminare all"analisi complessiva del ricorso appare l"esame del motivo(.(/(.), illustrato al folio )* ss. dell"odierno gravame, con il !uale si denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. +)(, +%*) e +%*- c.c., art. -*-c.p.c. omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio.

    l motivo si conclude con i seguenti !uesiti di diritto Dica la Corte se, con unaclausola inserita in un contratto di assicurazione contro i danni che rimette aperiti la salutazione sull" ammontare del danno, lasciando impregiudicata ogniazione o eccezione sull"ammissibilità del sinistro ad indennizzo, viene conferitoun mandato distinto da !uello tipico dell"arbitrato libero o irrituale e nonpiuttosto !uello della c.d. 0perizia contrattuale0

    Dica la corte se viola il criterio ermeneutico di cui all"art. +)( c.c., il giudice dimerito che, in presenza di una perizia contrattuale, ha limitato la propriadecisione alla verifica della sussistenza di un errore di fatto nella decisione

    peritale, nonostante il mandato conferito ai periti, da un lato, preveda chel"accertamento circa la violazione degli obblighi contrattuali da parte di uno deicontraenti demandato ai mandatari non sia vincolante e, dall"altro, faccia salva

  • 8/16/2019 Cassazione Civile 1081_2011

    2/2

    l"impugnazione della decisione peritale per violazione di patti contrattuali, enonostante la violazione di un contraente dei propri obblighi contrattuali e laviolazione delle clausole di polizza da parte dei periti siano state ritualmentededotte in giudizio dall"altra parte contraente.

    !uesiti meritano una risposta affermativa, e il complesso motivo, cos$ comearticolato, deve essere conseguentemente accolto, con assorbimento in taleaccoglimento delle ulteriori doglianze rappresentate dal ricorrente, chepotranno costituire oggetto di dibattito in sede di rinvio, in caso di riassunzionedel giudizio.

    1", difatti, ius reception di !uesta corte regolatrice il principio secondo il !ualela perizia contrattuale e l"arbitrato libero costituiscono due ben distinte species,sia pur nell"ambito del medesimo genus negoziale 2il mandato3.

    1" perizia contrattuale !uella il cui presupposto in iure consiste nella limitazionedell"indagine, demandata ai periti, alla mera determinazione !uantitativa deldanno della relativa attività esplorativa, senza alcun potere di risolvere le!uestioni eventualmente insorte sulla validità e operatività della garanziaassicurativa la cui caratteristica morfologica va individuata proprio nella suaestraneità all"area dell"arbitrato il suo aspetto funzionale, infine, va ravvisatoproprio nella sua non interferenza sulla proponibilità delle suddette !uestioni divalidità e operatività della garanzia dinanzi all"autorità giudiziaria.

    4uesti principi risultano del tutto disattesi dal giudice territoriale che, dopo

    avere e!uiparato tout court le fattispecie della perizia contrattuale edell"arbitrato irrituale 2f. 5 della sentenza oggi impugnata3, haconseguentemente 2ma illegittimamente3 ritenuto rilevanti, ai fini della relativaimpugnativa, i soli vizi 0negoziali0 2errore violenza dolo3 della manifestazione divolontà.

    1" sotto tale, assorbente profilo che l"impugnata sentenza va cassata, e ilgiudizio rimesso, per la sua eventuale prosecuzione, ad altra sezione dellacorte di appello di Roma, che si atterrà al principio di diritto suesposto.'.4.&.

    La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Roma in altracomposizione.

    6esto non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.