CASSA INTEGRAZIONE Ordinaria e Straordinaria

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July 2nd, 2009 Published by: scalpogrigio

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scalpogrigio's ZineCASSA INTEGRAZIONEORDINARIA ESTRAORDINARIABy Redazione Bloglavoro on June 17th, 2009

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In queste ultime settimane ci sono arrivate tante (purtroppo)richieste di informazioni sulla cassa integrazione. Ci èsembrato utile pubblicare una breve spiegazione, chiara esemplice, sulla cassa integrazione e le differenze tra ordinariae straordinaria. Ovviamente sempre con l’occhio puntato aidiritti dei lavoratori, in questo caso cassintegrati. In bocca allupo, ragazzi!

La cassa integrazione, nome per esteso “cassa integrazioneguadagni”, è una prestazione che integra o sostituisce laretribuzione dei lavoratori sospesi o che lavorano ad orarioridotto presso aziende in momentanea difficoltà produttiva.È uno strumento che permette alle imprese, in attesa diriprendere la normale attività, di essere sollevate dai costidella manodopera non utilizzata e di evitare i licenziamenti.

La cassa integrazione guadagni può essere ordinaria (CIGordinaria) o straordinaria (CIGS). Vediamole nel dettaglio.

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIASi parla di cassa integrazione ordinaria quando la crisidell’azienda dipende da eventi temporanei (mancanza dicommesse, eventi meteorologici ecc.) ed è certa la ripresadell’attività produttiva.La cassa integrazione non viene concessa se gli eventi sipresentano regolarmente nel tempo, come nel caso di aziendesoggette a frequenti riduzioni della produzione (ad esempio,le aziende calzaturiere) dovuti a necessità tecniche ricorrenti,a cali fisiologici delle vendite o al tipo di lavorazione. (NONchiedeteci perché allora la continuino a concedere alla Fiat, èun discorso a parte )La cassa integrazione guadagni è finanziata attraverso uncontributo fisso, a carico del datore di lavoro.

A chi spettaL’integrazione salariale spetta ai lavoratori che appartengonoa determinate categorie: operai (qualunque qualificarivestita), intermedi, impiegati, quadri ecc. I lavoratori devonodipendere da aziende che operano nei seguenti settori:industriale, cooperative di produzione e lavoro esercentiattività industriale, boschive

forestali e del tabacco ecc. Le aziende del settore edilizioe lapideo sono soggette a particolari disposizioni data laparticolarità del rapporto di lavoro.

Come si ottiene

La procedura per l’attivazione della cassa integrazioneguadagni prevede una fase di consultazione (sono escluseda questa fase le aziende dei settori edile e lapideo) con ilcoinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormenterappresentative. Successivamente i datori di lavoro devonopresentare la domanda

agli uffici locali dell’Inps (su modulo IGI), entro 25 giornidalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui èiniziata la sospensione o la riduzione dell’at-

tività lavorativa.

La domanda deve contenere una previsione attendibile diripresa dell’attività produttiva.

La durataLa CIG ordinaria è pagata per un periodo massimo di 3mesi continuativi per ogni unità produttiva. Il periodo puòessere prorogato, in casi eccezionali, fino ad un massimo di12 mesi. Nel caso in cui un’azienda ne usufruisca per periodinon consecutivi, il periodo massimo di godimento è di 52settimane in un biennio. I limiti di tempo non si applicano incaso di evento “oggettivamente non evitabile” (tranne che nelsettore edile).

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIALa cassa integrazione è straordinaria quandol’azienda deve fronteggiare processi di ristrutturazione(cambiamento di tecnologie), riorganizzazione (cambiamentodell’organizzazione aziendale), riconversione (cambiamentodell’attività) o in caso di crisi aziendale.L’intervento straordinario, inoltre, può essere richiesto anchea seguito di fallimento, concordato preventivo, liquidazionecoatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Vieneconcessa per un periodo più lungo, rispetto a quella ordinaria,in virtù della gravità degli eventi che la giustificano.

Per finanziare l’intervento straordinario è previsto, oltre alcontributo del datore di lavoro, anche l’intervento dello Stato.I requisitiI presupposti per la concessione dell’integrazionestraordinaria per il lavoratore sono:

• l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, conun’anzianità di servizio di almeno 90 giorni;

• la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario per lecause individuate dalla legge (vedi sopra);

• la perdita o la riduzione della retribuzione;

• la previsione di ripresa dell’attività lavorativa.

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Non si può chiedere l’intervento straordinario per i lavoratoriper i quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l’interventoordinario.

La domandaAnche in questo caso la procedura prevede una fase diconsultazione sindacale e successivamente la presentazionedella domanda. La domanda, compilata su apposito modulo,deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’aziendae presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialientro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nellasettimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzionedell’orario di lavoro.

Ad eccezione delle richieste per procedure concorsuali(fallimento, concordato preventivo ecc.), la richiesta deveprevedere, qualunque sia la causa, il programma che l’impresaintende attuare per riprendere la piena funzionalità.

Il provvedimento di concessione della prestazione è adottatocon decreto del Ministero del Lavoro.

La durataPuò essere concessa per un periodo massimo di 12 o 24 mesia seconda della causa che ha determinato l’intervento, salvoeventuali proroghe. La durata dell’integrazione straordinarianon può eccedere i 36 mesi nell’arco di un quinquennio,compresi i periodi di CIG ordinaria per situazioni temporaneedi mercato.

Aspetti comuni alle integrazioni ordinaria e straordinariaIl pagamento dell’integrazione salariale è effettuato, aidipendenti aventi diritto, dal datore di lavoro alla fine di ognimese, salvo rimborso mediante conguaglio con i contributidovuti all’Inps.

Se l’impresa fallisce o è nell’impossibilità di pagare per ragionidi ordine finanziario, il pagamento è effettuato direttamentedall’Inps.

La misura L’importo dell’integrazione salariale è pari all’80%della retribuzione complessiva che sarebbe spettata allavoratore per le ore di lavoro non prestate fino ad un massimodi 40 ore settimanali.L’importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensilerivalutato annualmente in base alle variazioni dell’indice deiprezzi al consumo accertate dall’Istat.

• Euro 858,58 mensili per i lavoratori la cui retribuzione,comprensiva dei ratei della 13a mensilità e delle altre eventualimensilità aggiuntive (14a, premio di produzione ecc.) è pari oinferiore a e1.857,48 lordi mensili;

• Euro 1031,93 mensili per i lavoratori che hanno unaretribuzione superiore a Euro 1.857,48 lordi mensili.

Nel settore edile e lapideo, quando la GIG è determinata daeventi meteorologici, i limiti sono incrementati del 20%:

• Euro 1030,30 mensili per i lavoratori la cui retribuzione,comprensiva dei ratei della 13a mensilità e delle altre eventuali

mensilità aggiuntive (14a, premio di produzione ecc.) è pari oinferiore a e1.857,48 lordi mensili;

• Euro 1.238,32 mensili per i lavoratori che hanno unaretribuzione superiore ae1.857,48 lordi mensili.

Agli importi indicati deve essere applicata una detrazione parial 5,84%.

Al lavoratore che percepisce l’integrazione salariale è dovutol’assegno per il nucleo familiare.

L’integrazione del salario ai lavoratori agricoliÈ una prestazione regolata da particolari disposizioni cheviene concessa ai lavoratori dipendenti (operai, impiegatie quadri) di aziende agricole con contratto a tempoindeterminato, sospesi dal lavoro per intemperie stagionalio per altre cause non dipendenti dal datore di lavoro odal lavoratore. L’integrazione spetta anche ai soci dellecooperative di produzione e lavoro che svolgono attivitàretribuita per conto delle cooperative stesse.

Per averne diritto i lavoratori devono aver svolto, in un anno,oltre 180 giornate di lavoro presso la stessa azienda.

Le integrazioni salariali spettano in caso di avversitàatmosferiche e per altre cause non imputabili al datore dilavoro e ai lavoratori, quali ad esempio fenomeni infettivi,attacchi parassitari rilevanti ecc.

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoroalla Direzione Provinciale del lavoro, che provvede adinoltrarla all’Inps, entro 15 giorni dall’inizio della sospensionedell’attività lavorativa.

L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzionemedia giornaliera pagata (e considerata ai fini dei versamenticontributivi) nel mese precedente a quello in cui si èverificata la sospensione dell’attività lavorativa. Il pagamentoè effettuato, a ciascun lavoratore, direttamente dall’Inps.

La durata massima dell’integrazione salariale è di 90 giorniall’anno.

Per maggiori informazioni:

w w w.inps.it

Numero gratuito INPS 803.164

Salve, lavoro in una ditta che ha chiesto la cig. per 3 mesi a 4ore lavorative al giorno.Il datore ci ha detto che se avessimo bisogno di ore in più (oltrealle 4 lavorative) potremmo farle senza problema.

Vi chiedevo se l’inps o chi per sè venisse a scoprire che piùdella metà degli impiegati fa’ più dell 4 ore stabilite dalla cig.,potrebbero esserci dei problemi anche per chi fa’ regolarmentele 4 ore.

Grazie e saluti.

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Lavoro in una ditta che usufruisce della cig ordinaria.lavoriano 1 settimana si e 1 no. Il datore di lavoro asserisceche è possibile richiamare un dipendente in Cig al mattino perprestare lavoro lo stesso giorno oppure in un giorno lavorativodopo 3 ore di lavoro rimandare a casa il dipendente perchè nonc’è più lavoro.Questo comportamento è giusto? dove possoinformarmi per certo? Grazie per le eventuali risposte.