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MARZO 2018 | N° 122 CARI SOCI, CARI LETTORI, anche il 2017 si conferma anno da record per le partnership commerciali tra Italia e Germania: dai recenti dati elaborati dalla Camera di Commercio Italo-Germanica emerge infatti che lo scorso anno il volume degli scambi commerciali tra i nostri due paesi ha raggiunto i 121 mld. di euro, registrando un +7,6% rispetto al 2016. Se da un lato la Germania continua, pertanto, a essere il partner commerciale più importante per l’Italia, dall’altro l’Italia ha quasi azzerato la distanza dal Regno Unito nel ranking dei principali partner commerciali per la Germania. Inoltre, un sondaggio effettuato dal DIHK (Associazione tedesca delle Camere di Commercio e Industria) relativamente al mercato italiano, ha evidenziato che il 100% delle imprese intervistate prevede investimenti in crescita (56%) o costanti (44%) nel nostro paese. Proprio nell’interscambio economico italo-tedesco una delle questioni più controverse, perché di non facile interpretazione e soggetta a continue modifiche, è la corretta applicazione della disciplina IVA. I professionisti dello Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Mader Stadler Fischer affronteranno questo tema nel corso di un seminario che si terrà a Bergamo l’11 aprile, organizzato in collaborazione con Confindustria Bergamo. Tra le tematiche specifiche della giornata: il consignment stock in Germania, le consegne a catena e il gruppo fiscale IVA ai sensi della legge tedesca. Vi auguriamo buona lettura! Carolina Pajé, Responsabile Network “Norme & Tributi”

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Cari soCi, Cari lettori,

anche il 2017 si conferma anno da record per le partnership commerciali tra Italia e Germania: dai recenti dati elaborati dalla Camera di Commercio Italo-Germanica emerge infatti che lo scorso anno il volume degli scambi commerciali tra i nostri due paesi ha raggiunto i 121 mld. di euro, registrando un +7,6% rispetto al 2016. Se da un lato la Germania continua, pertanto, a essere il partner commerciale più importante per l’Italia, dall’altro l’Italia ha quasi azzerato la distanza dal Regno Unito nel ranking dei principali partner commerciali per la Germania. Inoltre, un sondaggio effettuato dal DIHK (Associazione tedesca delle Camere di Commercio e Industria) relativamente al mercato italiano, ha evidenziato che il 100% delle imprese intervistate prevede investimenti in crescita (56%) o costanti (44%) nel nostro paese.

Proprio nell’interscambio economico italo-tedesco una delle questioni più controverse, perché di non facile interpretazione e soggetta a continue modifiche, è la corretta applicazione della disciplina IVA. I professionisti dello Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Mader Stadler Fischer affronteranno questo tema nel corso di un seminario che si terrà a Bergamo l’11 aprile, organizzato in collaborazione con Confindustria Bergamo. Tra le tematiche specifiche della giornata: il consignment stock in Germania, le consegne a catena e il gruppo fiscale IVA ai sensi della legge tedesca.

Vi auguriamo buona lettura!

Carolina Pajé, Responsabile Network “Norme & Tributi”

L’arrivo della fattura elettronica obbligatoria per tutte le transazioni tra privati dal 1° gennaio 2019 sarà una rivoluzione. Avrà un impatto importante sulle imprese, costituendo un ulteriore passo verso la digitalizzazione integrale dei processi di gestionedel ciclo attivo e passivo. Ma non si ferma a questo: non riguarderà infatti solo i rapporti tra operatori economici, ma anche i rapporti verso i consumatori finali. A sperimentarlo in anteprima saranno dal 1° luglio 2018 alcuni settori, quali i subappalti e la filieradei carburanti. Il Roadshow di Archiva, grazie alla partecipazione del Prof. Benedetto Santacroce, avrà l’obiettivo di illustrarvi gli obblighi introdotti nella nuova legge di Bilancio 2018, evidenziandonel contempo i vantaggi che la fatturazione elettronica e la dematerializzazione del ciclo attivo e passivo possono portareal vostro business.

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Evento gratuito

MARTEDÌ 17 APRILEdalle 09:00 alle 14:00

FOUR POINTS BY SHERATONVia Bruno Buozzi 35, Bolzano

TRA I RELATORI

Prof. Benedetto SantacroceMassimo esperto italiano in tema di diritto tributarioe doganale, fatturazione elettronica e conservazione digitale. Avvocato tributarista. Docente universitario. Pubblicista de Il Sole 24 Ore.

L’OBBLIGO DELLA FATTURA ELETTRONICATRA PRIVATI: COSA CI ASPETTA?

Le novità introdotte nella Legge di Bilancio 2018.

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la disciplina iVa nelle operazioni commerciali tra italia e Germania e consolidamento sul mercato tedesco (in lingua italiana)Ora: 09:30-12:00 Confindustria Bergamo, Via Camozzi 70, 24121 - BergamoIn collaborazione con Confindustria Bergamo e con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Mader Stadler Fischer.

11.04.2018

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Diritto soCietarioOpzione put e patto leonino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 6 Il BGH inasprisce la responsabilità degli amministratori: divieto dell’ “onda di prua”, il c.d. “passivo II” va considerato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 6

Diritto Del laVoroRecesso verbale dal contratto collettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 7 È concesso l’inoltro delle e-mail di lavoro all’account di posta elettronica privato? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 7

D.lGs. 231/01 e CorPorate GoVerNaNCeDivieto di pagamento in contanti delle retribuzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 8

CorPorate GoVerNaNCe e ComPliaNCe Obbligo di segretezza del consulente in caso di fallimento di una società? . . Pagina 8

FiNteCHIl piano d’azione della Commissione Europea sul fintech ed il futuro Re- golamento UE sul crowdfunding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 9

“iCt” eD iNNoVazioNe DiGitaleGmail è un servizio di telecomunicazione? Sarà la CGUE a chiarirlo . . . . . . Pagina 9

tassazioNe Delle imPreseRegime di consolidato nazionale e utilizzo delle perdite – casi particolari . . Pagina 10Limitazione dell’esenzione fiscale per le distribuzioni degli utili a società estere non compatibile con il diritto dell’UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 10

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Diritto iNterNazioNale PriVatoIl sequestro di conti correnti esteri ai sensi del Regolamento UE n. 655/14 . . Pagina 11

PriVaCyI fondamenti giuridici del trattamento nel nuovo Regolamento Privacy UE . . Pagina 11

Diritto Dei breVetti, Dei marCHi e D’autoreDisegni e modelli UE - aspetto di un prodotto: funzione tecnica . . . . . . . . . . . . Pagina 12 Competenza internazionale limitata per violazione di marchio su Internet . . Pagina 12

Prezzi Di trasFerimeNtoModifiche rilevanti nell’ambito Transfer Pricing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 13

merGers & aCquisitioNsEfficacia del trasferimento di partecipazioni sociali di fronte alla società e ai terzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 13

Diritto CommerCiale e DeGli aGeNtiAgenzia e lavoro subordinato: sono importanti le modalità di esecuzione del rapporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 14 Delimitazione tra contratto d’opera e contratto di fornitura nella Con- venzione di Vienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 14

resPoNsabilità Da ProDotto e Del ProDuttoreMetallo nei fazzoletti e mancata informazione: produttore condannato . . . . . . Pagina 15

Diritto Dei Cartelli e Della CoNCorreNzaClausole vessatorie nelle polizze infortuni e malattia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 15

FisCalità iNterNazioNaleNovità in merito alla tassazione di dividendi provenienti da paradisi fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 16 Imposta di successione - franchigia per contribuenti limitatamente sog- getti ad imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 16

tassazioNe Delle PersoNeLe agevolazioni previste per le start up innovative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 17

isPezioNi FisCali e CoNteNziosi tributariContenzioso tributario ingolfato in Cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 17

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Diritto Dell’eDilizia eD immobiliare Compravendita immobiliare e deposito prezzo nel conto corrente del notaio . . Pagina 18

aPPaltiMaggiore discrezione per le PA nell’escludere imprese dalla partecipazione a gare d’appalto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 18

Diritto ProCessuale eD arbitratiImpugnazione del lodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 19

Diritto FallimeNtareLeasing e fallimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 19

iVa e DaziFattura elettronica - requisiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 20 Il trattamento IVA dei Bitcoin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 20

aGeVolazioNi FisCali eD iNCeNtiVi GoVerNatiViCredito d’imposta per attività di R&S: chiarimenti sul software . . . . . . . . . . . . Pagina 21

Diritto Dei trasPortiLa responsabilità condivisa della filiera dell’autotrasporto - il contratto scritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 21

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Diritto soCietario

italia: oPzioNe Put e Patto leoNiNo

Con la recente sentenza n. 10426/17 il Tribunale di Milano è tornato a pronunciarsi sul rapporto tra opzione put e patto leonino, delimitando i confini del divieto ex art. 2265 c.c.. Nel caso di specie, i giudici meneghini hanno confermato la validità di un contratto di opzione put incorporante per l’acquirente di una partecipazione societaria il diritto di rivendere tale partecipazione a un prezzo quantificato nel maggiore tra un importo predeterminato (superiore al prezzo di acquisto delle quote) e un importo calcolato sulla base di taluni parametri economici. Ad avviso della parte convenuta in giudizio, obbligata all’acquisto delle quote, tale previsione realizzerebbe un patto leonino, poiché il socio beneficiario dell’opzione put risulterebbe di fatto esonerato da qualsiasi rischio di impresa, potendo egli con la vendita delle quote realizzare un profitto rispetto all’investimento iniziale a pre-scindere dall’andamento negativo della società. Ripercorrendo diversi precedenti giurisprudenziali, il Tribunale afferma che l’opzione put viola il divieto di patto leonino unicamente quando l’esclusione dagli utili e dalle perdite sia assoluta e costante. L’accordo oggetto di giudizio non violerebbe il divieto, risultando il socio comunque soggetto all’obbligo di partecipare alla ricostituzione del ca-pitale in caso di perdite, che, in caso di erosione dell’intero capitale, implicherebbe anche la perdita dell’opzione put.

Avv. Stefan Brandes | [email protected] Dott. Fabio Lollobrigida | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

GermaNia: il bGH iNasPrisCe la resPoNsabilità DeGli ammiNistratori: DiVieto Dell’ “oNDa Di Prua”, il C.D. “PassiVo ii” Va CoNsiDerato

Con sentenza del 19.12.17 (II ZR 88/16), il BGH (Corte Suprema tedesca) ha inasprito la responsa-bilità degli amministratori. Nell’esaminare lo stato di insolvibilità devono essere considerati anche i debiti con scadenza nell’arco di tre settimane. Ai sensi del § 17 l.f. tedesca, il debitore è insolvente se non può far fronte alle obbligazioni di pagamento già esigibili. Secondo la giurisprudenza della Sezione della Corte Suprema competente per il diritto fallimentare, l’insolvenza (e non mera diffi-coltà di pagamento) sussiste se il debitore non riesce a procurarsi i mezzi per saldare i debiti esigibili e ridurre la mancanza di liquidità al di sotto del 10% nel corso di tre settimane. Sono così da con-frontare, da un lato, insieme alla liquidità disponibile immediatamente (“attivo I”) i mezzi liquidi che saranno disponibili nelle successive tre settimane (“attivo II”), dall’altro, accanto ai debiti già esigibili (“passivo I”), anche, come ora deciso dalla Sezione del BGH competente per il diritto societario, i debiti che diverranno esigibili nell’arco di tre settimane (“passivo II”). Un’impresa in stato di crisi non può “allontanare” questi ultimi, così il BGH, “come fa un’imbarcazione con l’onda di prua”, con il risultato che lo stato di insolvenza viene anticipato e gli amministratori dovranno adeguarsi nel presentare istanza di fallimento.

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. | [email protected] RA e Avv. Fabio Sali, LL.M. Eur. | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

F. Sali

A. Seitz

F. Lollobrigida

S. Brandes

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italia: reCesso Verbale Dal CoNtratto CollettiVo

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2600 del 2.02.18, si è pronunciata sul recesso verbale di uno dei contraenti dal contratto collettivo. I giudici hanno riconosciuto che il principio generale della “libertà della forma” è applicabile anche ai contratti collettivi. Di conseguenza, le di-sposizioni normative che prevedono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono di stretta interpretazione, ovverosia ne è preclusa l’applicazione analogica. Dunque, con la suddetta sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che i contratti collettivi possono risolversi anche verbalmente o per fatti concludenti e che tale libertà della forma dell’accordo concerne anche i negozi connessi, come il recesso unilaterale ex. art. 1373 co. 2 c.c., a meno che, come precisato dalla Corte, non ci sia una specifica pattuizione scritta fra le parti medesime ai sensi dell’art. 1352 c.c.. La sentenza in oggetto è sicuramente di singolare interesse poiché, con la stessa, viene esteso il principio di libertà della forma dell’accordo ai negozi connessi e quindi anche alla comunicazione di disdetta, che impedisce il rinnovo automatico dell’accordo relativo a erogazioni di vari emolumenti per i lavoratori.

GermaNia: È CoNCesso l’iNoltro Delle e-mail Di laVoro all’aCCouNt Di Posta elettroNiCa PriVato?

Quando i dipendenti inoltrano le e-mail di lavoro al loro account di posta elettronica privato per fare, ad esempio, il telelavoro, ciò risulta problematico per una serie di motivi. L’inoltro delle e-mail di lavo-ro sull’account di posta elettronica privato può giustificare persino il licenziamo senza preavviso, come deciso in una sentenza del Tribunale Superiore del Lavoro (LAG) di Berlino-Brandenburg (sentenza del 16.05.17, R.G. 7 Sa 38/17). Inoltre, la posizione legale del datore di lavoro verrà aggravata con il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR) a partire da maggio 2018; l’invio delle e-mail all’account di posta elettronica privato risulterà infatti problematico anche per motivi legati alla protezione dei dati personali. In linea di principio, il dipendente non ha il diritto di utilizzare i mezzi di comunicazione dell’ufficio privatamente senza il relativo esplicito permesso del datore di lavoro. Inoltre, quest’ultimo può determinare l’ammissibilità dell’uso dei tipi di comunicazione via e-mail o cellulare. Si raccomanda, pertanto, che il datore di lavoro - nel contratto di lavoro o in un accordo aziendale - consenta occasionalmente telefonate private con il cellulare aziendale e proibisca l’uso privato della posta elettronica, per quanto possibile. Diversamente, in caso di licenziamento del dipen-dente, non avrà più modo di accedere alle sue e-mail.

M. Mamozai

RAin e Avv. Maryam Mamozai, Maître en Droit | [email protected]

Diritto Del laVoro

Avv. Gianvito Riccio | [email protected] RAin e Avv. stabilito Katrin M. Beck | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

G. Riccio

K. M. Beck

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italia: DiVieto Di PaGameNto iN CoNtaNti Delle retribuzioNi

Nell’ottica di contrastare gli abusi contro i lavoratori ed il riciclaggio del denaro – reato presupposto di cui all’art. 25octies del D.Lgs. 231/01 - l’art. 1 co. 911 della l. 205/17 impone il divieto per i datori di lavoro e committenti privati, a partire dal prossimo 1.07.18, di corrispondere la retribuzione ed il compenso per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia di rapporto con lo stesso instaurato. Infatti, al successivo comma 912 si specifica che per rapporto di lavoro debba intendersi qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla relativa durata, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. La violazione di questa disposizione comporta l’applicazione in capo al datore di lavoro/committente di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 Euro. Si tratta di un divieto che, seguendo la lettera della norma, prescinderebbe dall’importo corrisposto, contrapponendosi così a quanto previsto dalla normativa sul riciclaggio di denaro che limita, invece, l’emissione di denaro contante per somme superiori a 3.000 Euro. Sarebbe, pertanto, opportuno recepire nei Modelli Organizzativi regole operative che prevengano la violazione del divieto in commento.

GermaNia: obbliGo Di seGretezza Del CoNsuleNte iN Caso Di FallimeNto Di uNa soCietà?

In caso d’insolvenza di una società, spesso si va alla ricerca di possibili responsabilità dei suoi amministratori. Può risultare decisiva la questione se i (precedenti) consulenti della società, p.e. avvocati e commercialisti, possano o perfino debbano tacere sulle questioni a loro note a causa del loro obbligo di segretezza professionale. È dubbio se sia sufficiente che il curatore fallimentare li liberi dall’obbligo di segretezza o se sia necessaria anche l’autorizzazione da parte dei precedenti amministratori (cosa che ovviamente questi ultimi rifiuterebbero). Con ordinanza del 17.08.17 (4 Ws 130/17), la Corte d’Appello di Hamm ha ritenuto sufficiente un’autorizzazione rilasciata dal curatore fallimentare, ma con un’eccezione: laddove il consulente abbia fornito la sua assistenza in paral-lelo sia alla società sia all’amministratore e questi due rapporti di consulenza siano uniti in modo inscindibile. In modo analogo si era già pronunciata la Corte d’appello di Zweibrücken l’8.12.16 (1 Ws 334/16), stabilendo che un commercialista, nonostante l’autorizzazione del curatore fallimentare, poteva (anzi, doveva) astenersi dal rilasciare dichiarazioni, poiché anche l’amministratore era un suo cliente personale e costui non l’aveva autorizzato.

D.lGs. 231/01 e CorPorate GoVerNaNCe

CorPorate GoVerNaNCe e ComPliaNCe

Avv. Vittorio De Luca | [email protected] Dott. Luciano Vella | [email protected]

V. De Luca

L. Vella

RA Dr. Karl von Hase, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

K. von Hase

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FiNteCH

italia: Gmail È uN serVizio Di teleComuNiCazioNe? sarà la CGue a CHiarirlo

È possibile considerare Gmail, il servizio di posta elettronica di Google, come un servizio di tele-comunicazione? Dovrà, quindi, ad esso applicarsi la normativa sui servizi di telecomunicazione? A questo quesito è chiamata a rispondere la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a fronte del rinvio pregiudiziale sottopostole dall’Oberverwaltungsgericht (Trib. amministrativo superiore) di Münster nella vertenza tra Google e la Bundesnetzagentur (Agenzia Federale delle reti) di Bonn. La questione riguarda la registrazione di Gmail come servizio di telecomunicazione e la conseguente applicazione ad esso della Telekommunikationsgesetz (legge tedesca sulle telecomunicazioni) e della Direttiva europea 2002/21/CE. In primo grado, il Verwaltungsgericht (Trib. amministrativo) di Colonia aveva considerato Gmail un servizio di telecomunicazione. Google ha impugnato la pronuncia, sostenendo che Gmail non è un servizio a pagamento e che non trasmette i suoi contenuti su reti di telecomu-nicazioni ma su una rete aperta, cioè internet. Esso non sarebbe, pertanto, un servizio di telecomu-nicazione e non dovrebbe sopportare gli obblighi derivanti da tale qualificazione giuridica. Resta dunque da vedere come la CGUE qualificherà i servizi webmail, che di fatto non forniscono l’accesso diretto a un network proprietario, e se Gmail debba, di conseguenza, rispettare le norme in materia, con possibili importanti effetti per altri servizi web.

“iCt” eD iNNoVazioNe DiGitale

Avv. LL.M. Carlo Impalà | [email protected]

C. Impalà

italia: il PiaNo D’azioNe Della CommissioNe euroPea sul FiNteCH eD il Futuro reGolameNto ue sul CrowDFuNDiNG

Nella prospettiva di fare dell’Europa “un polo mondiale per le tecnologie finanziarie”, l’8.03.18 la Commissione UE ha presentato un “piano d’azione” che mira a “consentire al settore finanziario di sfruttare il rapido sviluppo delle nuove tecnologie (come la blockchain, l’intelligenza artificiale e i servizi di cloud) e al tempo stesso ha come obiettivo quello di rendere i mercati più sicuri e di più facile accesso per i nuovi operatori”. Il piano d’azione fa parte degli sforzi della Commissione volti a creare un’Unione dei mercati dei capitali e un vero mercato unico per i servizi finanziari ai con-sumatori (in parallelo a un mercato unico digitale) e mira a spostare il baricentro del mercato del fintech dal Regno Unito verso l’Europa continentale in prospettiva della Brexit. Nel contesto di tale piano d’azione rientra la proposta di Regolamento UE (la cui applicazione operativa è prevista per il 2020) sugli “European Crowdfunding Service Providers”, intesi quali soggetti giuridici che potranno in futuro venire autorizzati dall’ESMA (European Securities and Markets Authority) al fine di fornire, tramite una piattaforma di crowdfunding e nell’ambito di tutti i Paesi aderenti alla UE, “crowdfun-ding services”, intesi come l’attività di “matching” tra investitori e “project owners” relativamente al finanziamento di questi ultimi, e consistente: (i) nella facilitazione della concessione di prestiti e (ii) nel collocamento di valori mobiliari e nella ricezione e trasmissione degli ordini riguardanti tali valori mobiliari.

Avv. Giovanni Cucchiarato | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

G. Cucchiarato

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italia: reGime Di CoNsoliDato NazioNale e utilizzo Delle PerDite – Casi PartiColari

Con la circolare 2/E del 26.01.18, l’Agenzia delle Entrate si è occupata dell’utilizzo delle perdite da parte dei soggetti che aderiscono al regime del consolidato nazionale. In particolare, sono ogget-to di approfondimento due particolari casistiche: (i) utilizzo in sede di accertamento delle perdite anteriori al consolidato e (ii) criterio di attribuzione delle perdite in caso di interruzione o revoca del consolidato. Relativamente alla prima casistica è stato chiarito che, in sede di accertamento fi-scale, la consolidata può chiedere il computo in diminuzione delle perdite proprie realizzate prima dell’opzione per il regime del consolidato fiscale al fine di abbattere il maggior imponibile accer-tato. In particolare, nel caso in cui nel periodo di imposta accertato la consolidata abbia trasferito al consolidato una perdita (es. 20.000 Euro), le perdite ante-consolidato (es. 70.000 Euro) potranno essere portate in riduzione del maggior imponibile accertato (es. 50.000 Euro) solo per la parte che eccede detta perdita di periodo (ovverosia 50.000 Euro maggiore imponibile – 20.000 Euro perdita di periodo trasferita = 30.000 Euro maggior imponibile da cui scomputare le perdite anteriori all’e-sercizio dell’opzione). Per ciò che attiene alla seconda casistica, la circolare ha chiarito che in caso di interruzione, revoca o mancato rinnovo del consolidato fiscale, l’attribuzione delle perdite deve avvenire in base all’ultimo criterio comunicato in sede di opzione o rinnovo indipendentemente dal periodo in cui le perdite sono maturate.

tassazioNe Delle imPrese

Dott. Dirk Prato, Partner Tax | [email protected] Dott.ssa Samanta Cospito, Tax Consultant | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

D. Prato

S. Cospito

GermaNia: limitazioNe Dell’eseNzioNe FisCale Per le DistribuzioNi DeGli utili a soCietà estere NoN ComPatibile CoN il Diritto Dell’ue

Se una società di capitali tedesca distribuisce utili ad una società straniera, sarà concessa l’esenzione fiscale per i dividendi solo se la società estera non è una pura holding, in quanto genera il 10% del suo reddito complessivo lordo dalla propria attività economica, per l’interposizione di questa hol-ding vi sono ragioni sostanziali economiche o ulteriori ragioni di rilievo ovvero l’azienda intermedia partecipa al commercio economico generale con operazioni gestite in maniera adeguata allo scopo aziendale. La Corte europea ha affermato in una recente sentenza del 20.12.17 che questa legge tedesca costituisce una violazione sia del diritto primario europeo che protegge la libertà di stabi-limento (art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) sia delle disposizioni di legge secondarie dell’art. 1 co. 2 e dell’art. 5 della Direttiva madre-figlia. Nei casi pertinenti, si dovrebbe fare riferimento a tale sentenza per la richiesta di rimborso dell’imposta o di esenzione dalla tassa sulle plusvalenze tedesche.

S. Deiters

Stephanie Deiters | [email protected]

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italia: il sequestro Di CoNti CorreNti esteri ai seNsi Del reGolameNto ue N. 655/14

Il 18.01.18 è entrato in vigore (ad eccezione che per Regno Unito e Danimarca) il Regolamento UE n. 1823/16 di attuazione del Regolamento UE n. 655/14 che istituisce l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC). Il sistema, per il momento ancora poco utilizzato, è volto a potenziare la cooperazione giudiziaria civile tra gli Stati membri, facilitando il recupero transfron-taliero del credito in materia civile e commerciale. L’OESC permette infatti al giudice competente per il merito di un Paese UE di congelare, fino alla concorrenza dell’importo previsto in ordinanza, il conto corrente del debitore che si trova in un altro Stato dell’Unione Europea. L’istituto si affianca agli ordinari strumenti di recupero del credito previsti dai vari ordinamenti nazionali ed è azionabile quando il creditore e l’autorità competente si trovano in uno Stato diverso rispetto al conto corrente del debitore. La procedura si caratterizza per la celerità, prevedendo il Regolamento tempi ristretti entro cui l’autorità deve provvedere alla richiesta, e il provvedimento è adottato inaudita altera par-te, dato che il debitore non è informato della domanda e non è sentito prima dell’emissione dell’or-dinanza. In conclusione, l’OESC rappresenta uno strumento alternativo a disposizione del creditore per ottenere una tutela efficace in tempi brevi. Di volta in volta sarà necessario analizzare il caso concreto per scegliere lo strumento più adatto al recupero del credito.

Diritto iNterNazioNale PriVato

S. Hein

Avv. e RAin Susanne Hein | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

italia: i FoNDameNti GiuriDiCi Del trattameNto Nel NuoVo reGolameNto PriVaCy ue

Il Regolamento (UE) 16/679 (c.d. GDPR) prevede che il trattamento dei dati personali è lecito esclu-sivamente se effettuato sulla base di uno dei fondamenti giuridici previsti dallo stesso. Uno dei fon-damenti giuridici contemplati dal GDPR è il consenso dell’interessato. Quest’ultimo (tranne che in casi eccezionali) è l’unico fondamento al trattamento delle categorie particolari di dati (ad es. i dati che rilevino l’origine razziale o etnica o dati relativi alla salute) nonché dei dati personali relativi a condanne penali e reati. Il trattamento dei dati è inoltre lecito se necessario all’esecuzione di un contratto con l’interessato, per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare o se è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse dell’interessato o di un terzo. Relativamente a quest’ultima base giuridica, si segnala che nella Legge di bilancio 2018 è stata inserita una previ-sione secondo cui i titolari, che effettuano trattamenti basati sul legittimo interesse con l’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti automatizzati, dovranno darne preventiva comunicazione al Garante. Tuttavia, l’applicazione di tale previsione non risulta ancora chiara, in quanto non sono ancora state pubblicate, da parte del Garante, le necessarie misure attuative. Nella prassi, l’individuazione della base giuridica è di particolare rilevanza, in quanto, diversamente da quanto previsto dall’attuale normativa, dovrà essere espressamente indicata nell’informativa resa all’interessato.

PriVaCy

Avv. Simona Gallo | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

S. Gallo

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italia: DiseGNi e moDelli ue - asPetto Di uN ProDotto: FuNzioNe teCNiCa

Nella causa C-395/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale (nell’ambito di una controversia tra due società che producono componenti in ceramica di tipo ingegneristico - tra gli altri, perni di centraggio per saldatura per il settore industriale; l’attrice è titolare di diversi disegni /modelli UE registrati per perni di centraggio per saldatura) in merito ad una presunta violazione di disegni e modelli UE, presentata ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla Corte di Appello di Düsseldorf e riguardante l’interpretazione dell’art. 8 par. 1 del Reg. UE n. 6/02 su disegni e modelli comunitari, la CGUE ha deciso quanto segue in data 8.03.18: (A) tale articolo deve essere interpretato nel senso che, al fine di accertare se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, occorre dimostrare che tale funzione è il solo fattore che ha determinato dette caratteristiche, non essendo determinante, al riguardo, l’esistenza di disegni o modelli alter-nativi; (B) inoltre, il medesimo articolo deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo, ai sensi di tale disposizione, spetta al giudice nazionale tenere conto di tutte le circo-stanze oggettive rilevanti di ogni caso di specie. A tal proposito, non occorre basarsi sulla percezione di un “osservatore obiettivo”.

GermaNia: ComPeteNza iNterNazioNale limitata Per ViolazioNe Di marCHio su iNterNet

Il titolare di un marchio UE può tutelarsi in Germania dall’offerta da parte di un’impresa italiana sul proprio sito in lingua tedesca di prodotti recanti tale marchio? La decisione della Corte Federale tedesca (BGH) è negativa. Un soggetto residente nell’UE va citato in giudizio presso il foro compe-tente per la sua sede e nella fattispecie, dunque, in Italia. Inoltre, esso può esser citato in giudizio nel Paese in cui “la violazione sia stata attuata o minacci di esserlo”. Di recente, la CGUE ha deciso, in merito a un disegno e modello comunitario, che a rilevare è il Paese nel quale ha avuto origine il fatto che ha causato il danno. Nel caso di una pubblicità su sito web, a rilevare è il luogo da cui il sito web viene gestito e non quello da cui si possono richiamare i contenuti, e questo anche laddove ciò avvenga nella lingua del Paese di destinazione (Nintendo/BigBen, sentenza del 27.09.17 - C-24/16 e C-25/26). Il BGH (Corte Suprema tedesca) ha ora recepito la decisione anche per il marchio UE, ma si ritiene tuttavia competente per decidere in merito alla violazione di un marchio protetto in Germania (sentenza BGH del 9.11.17 I ZR 164/16 - marchi di profumi).

Diritto Dei breVetti, Dei marCHi e D’autore

Avv. Daniele Bracchi | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

RA Dr. Kristofer Bott | [email protected]

K. Bott

D. Bracchi

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Prezzi Di trasFerimeNto

italia: eFFiCaCia Del trasFerimeNto Di ParteCiPazioNi soCiali Di FroNte alla soCietà e ai terzi

Nelle operazioni di compravendita di partecipazioni sociali può capitare che l’assemblea dei nuovi soci sulla nomina degli organi sociali a loro più vicini sia convocata al closing. Ai sensi dell’art. 2470 c.c., il trasferimento delle partecipazioni sociali ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede so-ciale. Ci si è quindi chiesti se l’acquirente possa legittimamente votare nell’assemblea dei soci, prima dell’avvenuta iscrizione dell’atto di trasferimento a registro imprese. Militano a favore di questa possibilità due interpretazioni (sebbene la prima, un po’ debole). Secondo la prima interpretazione, basata sul dato letterale dell’art. 2470 c.c., l’acquirente delle partecipazioni potrebbe legittimamente esercitare i diritti sociali già dal momento del deposito dell’atto a registro imprese. Secondo un’altra interpretazione, mutuata dalla massima I.F. S.r.l. dei Consigli Notarili delle Tre Venezie sulla ese-guibilità delle decisioni dei soci non iscritte, pendente la condizione sospensiva della iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di cessione quote, sarebbe possibile dare esecuzione alle delibere non ancora efficaci. In ogni caso, in assenza di irregolarità formali, è improbabile che il conservatore del registro delle imprese rifiuti l’iscrizione dell’atto di cessione, determinando la caducazione retroatti-va della qualità di socio in capo all’acquirente con conseguente invalidità degli atti sociali assunti.

merGers & aCquisitioNs

italia: moDiFiCHe rileVaNti Nell’ambito traNsFer PriCiNG

A fine febbraio, le autorità competenti italiane hanno pubblicato tre modifiche rilevanti nell’ambito della regolamentazione italiana sul Transfer Pricing: un decreto che definisce il concetto di “Arm’s length Principle” (tra cui una nuova definizione di “impresa associata”; una definizione di “compa-rabilità”; gerarchia dei metodi; accorpamento delle transazioni); un provvedimento che presenta le condizioni generali secondo le quali la base imponibile di un soggetto fiscale italiano possa ridursi del valore dell’aumento della base imponibile di un’impresa associata estera (cosiddetto “Correspon-ding Adjustment”) e la traduzione delle parti rilevanti delle linee guida dell’OCSE del 2017 sui prezzi di trasferimento. La traduzione chiarifica indirettamente quali siano le modifiche, originate dagli sviluppi a livello di OCSE (leggasi “BEPS”), applicate nella normativa nazionale (tra cui il tratta-mento dei beni strumentali immateriali, “Low Value Added Services”, “Cost Contribution Arrange-ments”). Allo stesso tempo, la traduzione chiarisce quali modifiche, a livello OCSE, non siano state applicate. In questo caso, si noti in particolare che l’approccio dell’OCSE relativo al Masterfile non è stato applicato e che quindi risulta ancora essere valida la normativa sui prezzi di trasferimento, lievemente disallineata rispetto alla regolamentazione OCSE, pubblicata nel 2010.

H. Röll

Dott. Hans Röll, Responsabile Business Area Transfer Pricing | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

Avv. Manuela Grassi | [email protected] Avv. Valentina Compiani | [email protected]

M. Grassi

V. Compiani

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italia: aGeNzia e laVoro suborDiNato: soNo imPortaNti le moDalità Di eseCuzioNe Del raPPorto

In presenza di concordi indici sussidiari di subordinazione nello svolgimento del rapporto non ha rilievo decisivo il nomen iuris adottato dalle parti. È questo il principio ribadito dalla Suprema Cor-te con la recente sentenza dell’1.03.18, n. 4884. In particolare, nella fattispecie in esame, la Corte sostiene che l’“esecuzione” del rapporto “per oltre dieci anni senza alcuna contestazione” da parte del prestatore nonché la “compatibilità” degli indici sussidiari “anche con lo schema contrattuale dell’agenzia” non assumano rilievo dirimente in presenza di “indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione” quali la previsione di un compenso fisso, il rispetto di un orario di lavoro predeterminato, lo stabile inserimento del prestatore nell’organizzazione aziendale, l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale, la gestione contabi-le e la predisposizione delle fatture per il pagamento delle provvigioni da parte della preponente, che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso. La decisione è certamente criticabile perché rinvia ad elementi di fatto del tutto irrilevanti e non decisivi, utilizzati in passato e successivamente parzialmente abbandonati.

GermaNia: DelimitazioNe tra CoNtratto D’oPera e CoNtratto Di ForNitura Nella CoNVeNzioNe Di VieNNa

Con la sentenza del 7.12.17 (R.G. n. VII ZR 101/04) la Corte Suprema Federale tedesca (CST) ha enunciato nuovi principi per distinguere il contratto d’opera dal contratto di compravendita secondo la Convenzione di Vienna (CISG). Ai sensi dell’art. 39 CISG, applicabile ai contratti di vendita inter-nazionali, l’acquirente deve denunciare un difetto del bene entro un termine ragionevole. Altrimenti perde il diritto di fare valere il vizio. Ai sensi dell’art. 3 co. 2 CISG, la Convenzione non è applicabile, però, nel caso in cui l’elemento preponderante del contratto consista nell’esecuzione di un’opera, di un servizio o in una fornitura di merci. La novità che emerge dalla sentenza è il criterio attraverso il quale la CST stabilisce quale elemento della prestazione debba essere considerato prevalente per la qualificazione del contratto. Non risulta più rilevante il fatto che il valore dell’opera e dei servizi sia (nettamente) superiore a quello dei beni forniti. La CST riconosce come parametro decisivo la volontà delle parti ed il loro interesse. In particolare, è essenziale il punto di vista dell’acquirente nel determinare quale sia l’obiettivo principale del contratto. Nel caso di specie, in cui il contratto aveva ad oggetto un impianto di produzione, l’interesse dell’acquirente era rivolto non tanto alla consegna dei singoli elementi dell’impianto, bensì alla produzione dell’impianto nel suo complesso. Pertanto, la CST ha riconosciuto al contratto la natura di contratto d’opera e non ha applicato l’art. 39.

Diritto CommerCiale e DeGli aGeNti

Avv. Franco Toffoletto, Managing Partner | [email protected] Avv. Valentina Rovere, Associate | [email protected]

F. Toffoletto

Dr. Robert Budde | [email protected]

R. Budde

V. Rovere

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resPoNsabilità Da ProDotto e Del ProDuttore

Diritto Dei Cartelli e Della CoNCorreNza

italia: metallo Nei Fazzoletti e maNCata iNFormazioNe: ProDuttore CoNDaNNato

La vicenda ha come protagonista una signora che ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dall’uso di fazzoletti di carta; tale uso le ha causato una dermatite determinata dalla presenza non segnalata di nichel nei fazzoletti. Con sentenza n. 3692/18 la Corte di Cassazione ha confermato la respon-sabilità del produttore sulla scorta dei seguenti rilievi. Un prodotto può dirsi difettoso se non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere dallo stesso. Le aspettative del consumatore dipendono soprattutto dalle informazioni fornite con il prodotto, funzionali ad informare circa po-tenziali rischi. Il Codice del consumo richiede che i prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale debbano riportare, in modo visibile e leg-gibile, l’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente. Nel caso di specie, la natura difettosa del prodotto è stata accertata sotto il duplice profilo dell’anomalia della presenza di un metallo idoneo ad arrecare danno all’uomo in fazzoletti destinati ad entrare in contatto con la pelle e della mancanza assoluta di etichetta o avvertenza sulla confezione circa la presenza di tale metallo.

S. Grigolli

RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli | [email protected]

italia: Clausole Vessatorie Nelle Polizze iNFortuNi e malattia

L’AGCM e l’IVASS hanno svolto un’azione coordinata in relazione a clausole presenti nelle polizze in-fortuni o malattia, che coprono l’invalidità permanente e che (i) assegnano alle assicurazioni termini discrezionali molto lunghi (fino a 18 mesi) per svolgere accertamenti medici, nonché (ii) prevedono l’intrasmissibilità dell’indennizzo agli eredi se l’assicurato muore prima dei suddetti accertamenti, senza neanche consentire agli eredi di dimostrare in altro modo (ad esempio, con certificati rilasciati dalle ASL o altre strutture) che nel frattempo l’invalidità del loro congiunto si era consolidata. Alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, tali clausole alterano il normale equilibrio con-trattuale a vantaggio dell’assicuratore. Pertanto, l’AGCM ha aperto un’istruttoria nei confronti di tre società di assicurazioni per accertamento della vessatorietà di suddette clausole e l’IVASS ha inviato una lettera al mercato chiedendo di verificare e, ove necessario, modificare le stesse entro 120 giorni.

Avv. Gabriele Bricchi | [email protected] RAin e Avv. Dr. jur Cora Steinringer | [email protected]

C. Steinringer

G. Bricchi

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FisCalità iNterNazioNale

italia: NoVità iN merito alla tassazioNe Di DiViDeNDi ProVeNieNti Da ParaDisi FisCali

Ricordiamo che i dividendi white list non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in misura pari al 95% del loro ammontare, mentre per i dividendi black list è prevista la tassazione integrale ai sensi dell’art. 89 co. 3 del DPR 917/86. In merito, la Legge di bilancio 2018 ha sancito un nuovo principio secondo cui se l’utile è maturato in un esercizio in cui la società non era considerata paradisiaca secondo le regole allora vigenti, lo stesso risulta definitivamente affrancato dalla tassazione integrale. Tale disposizione si applica sia per le persone fisiche sia per le società di capitali. L’art. 1 co. 1007 della Legge di bilancio 2018 sancisce che, per i dividendi maturati fino al 2014, la mancata localizzazione della società estera tra i Paesi inclusi nella c.d. black list costituisce motivo per affermare che gli utili maturati in quei periodi non hanno natura paradisiaca e quindi non sono soggetti alla tassazione integrale, anche nel caso in cui la distribuzione avvenga in un momento in cui la società è considerata black list, secondo i criteri attualmente vigenti (tassazione nominale od ordinaria inferiore al 50% di quella italiana). Per es., se nel 2018 sono distribuiti degli utili, maturati fino al 2014, da parte di una società che risiede in uno Stato che fino al 2014 era con-siderato white list e successivamente (dal 2018) è considerato black list, gli utili percepiti nel 2018 (relativi ad annualità fino al 2014) non concorreranno alla formazione del reddito nella misura del 95% del loro ammontare.

Dott. Hannes Hilpold | [email protected] Dott. Massimo Petrucci | [email protected]

M. Petrucci

H. Hilpold

GermaNia: imPosta Di suCCessioNe - FraNCHiGia Per CoNtribueNti limitatameNte soGGetti aD imPosta

Con la Legge contro l’elusione fiscale del 23.06.17, il legislatore tedesco ha, tra l’altro, innovato le disposizioni riguardanti le franchigie per l’imposta di successione di contribuenti limitatamente soggetti alle imposte in Germania. Nei confronti di persone che non hanno né una residenza né una dimora abituale in Germania (contribuenti limitatamente soggetti alle imposte), gli obblighi fiscali riguardano solo il patrimonio risultante nel territorio nazionale. Secondo la legislazione previgente, tali contribuenti avevano diritto ad una franchigia pari a 2.000 Euro. Con la novella legislativa, ora, anche tali persone hanno diritto alla medesima franchigia dei contribuenti illimitatamente soggetti alle imposte (ad es. 400.000 Euro per i figli), diminuita, però, di un importo parziale. Quest’ultimo corrisponde al rapporto tra il patrimonio all’estero al giorno di riferimento oltre a quanto ricevuto dalla medesima persona come vantaggio patrimoniale estero negli ultimi dieci anni e il valore del patrimonio che in totale si è accumulato dal de cuius, in territorio nazionale e all’estero, negli ultimi dieci anni. La nuova legislazione si applica ad acquisti che comportino imposizioni fiscali successive al 29.07.17.

R. Mader

Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

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italia: le aGeVolazioNi PreViste Per le start uP iNNoVatiVe

Rimangono in vigore anche per il 2018 le agevolazioni previste per le c.d. “start-up innovative”. Una “start-up innovativa” è una società di capitali (anche sotto forma di cooperativa o di società europea), con sede fiscale in Italia, che oltre a rispettare determinati requisiti dimensionali ha come oggetto sociale l’esclusivo o prevalente sviluppo e commercializzazione di prodotti e servizi innova-tivi ad alto valore tecnologico. Per tali società anche per il 2018 è, inter alia, previsto: a) l’esonero da diritti camerali e imposte di bollo per le Camere di Commercio; b) la proroga del termine per la copertura delle perdite, in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo; c) la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica; d) l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA; e) la facoltà di remunerare il personale con strumenti di partecipazione al capitale (e.g. stock option) senza che il reddito derivante da tali strumenti concorra alla formazione del reddito da lavoro dipendente fiscalmente imponibile; f) il riconoscimento di un credito di imposta alle persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale di rischio di tali società.

tassazioNe Delle PersoNe

P. Ludovici

M. AprileDott. Paolo Ludovici | [email protected] Dott. Michele Aprile | [email protected]

italia: CoNteNzioso tributario iNGolFato iN CassazioNe

L’arretrato della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione Civile ammonta ormai al 49% dei ricorsi in attesa di decisione presso tutte le sezioni della stessa Corte. Secondo il presidente della Corte di Cassazione, la riduzione delle cause pendenti in Cassazione Civile sarà possibile solamente se la Se-zione Tributaria ogni anno riuscirà ad eliminare un “numero di ricorsi pari o prossimo a quello dei nuovi ricorsi”. I rimedi proposti appaiono inadeguati a rimediare in modo strutturale alla suddetta situazione di emergenza. Tra questi, vi sono il reclutamento di 50 giudici da destinare alla Sezione Tributaria e il non ben definito e preoccupante ruolo che verrebbe assegnato alla Guardia di Finanza affinché supporti la “struttura amministrativa” della Corte. In realtà, il problema andrebbe affrontato con una ristrutturazione globale dell’organizzazione della Sezione Tributaria. Il primo passo da fare sarebbe quello di non considerare più la Sezione Tributaria come una sezione residuale e di “serie B” della Corte di Cassazione, visto che ormai gestisce un numero di contenziosi che sta per superare il 50% di tutti i contenziosi pendenti presso le cinque Sezioni Civili della Corte di Cassazione.

isPezioNi FisCali e CoNteNziosi tributari

M. Petrucci

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci | [email protected]

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italia: ComPraVeNDita immobiliare e DePosito Prezzo Nel CoNto CorreNte Del Notaio

Nell’ambito delle norme a tutela dell’acquirente, l’art. 1 co. 63 sgg. della l. 124/17 prevede la pos-sibilità che il prezzo venga depositato presso il notaio rogante fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita, in analogia con quanto avviene in molti Paesi d’Oltralpe tra cui Ger-mania, Austria e Francia. La legge italiana individua il presupposto nella richiesta di una delle parti contrattuali. Nella pratica, le somme che il notaio riceve dall’acquirente vengono intestate non al venditore bensì al notaio stesso e restano depositate nel suo conto corrente, che dovrà avere la se-guente intestazione: “conto dedicato ai sensi della Legge 147/2013”. Tali depositi rimangono separati dal patrimonio del notaio e, nel caso della sua premorienza, sono esclusi dalla successione. Inoltre, sono esclusi dalla comunione legale dei beni dei coniugi e sono impignorabili. Analogamente, que-ste somme sono impignorabili anche dai creditori del venditore. In sostanza, il notaio si fa custode della somma dovuta al venditore per l’acquisto di un immobile, la quale verrà erogata soltanto con il perfezionamento della trascrizione e, quindi, previa verifica che l’immobile sia libero da gravami di sorta.

Diritto Dell’eDilizia eD immobiliare

Avv. Paola Nardini | [email protected] RAin e Avv. stabilito Katrin M. Beck | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica

P. Nardini

K. M. Beck

aPPalti

italia: maGGiore DisCrezioNe Per le Pa Nell’esCluDere imPrese Dalla ParteCiPazioNe a Gare D’aPPalto

Con la recente sentenza n. 1299/18, il Consiglio di Stato ha dato un’interpretazione estensiva dell’art. 80 co. 5 lett. c) Codice appalti, introdotto con D.Lgs. n. 50/16, ove viene sancita la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di escludere un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto qualora quest’ultimo si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità. La norma, inoltre, contiene un elenco di illeciti professionali gravi che rendono dubbie l’integrità o l’affidabilità del concorrente e legittimano l’esclusione dello stesso. Il Consiglio di Stato ha precisato che alla Pubblica Amministrazione va comunque concessa la facoltà di escludere dalla gara un operatore economico considerato non affidabile per aver com-messo un grave illecito professionale, anche se non compreso nell’elenco del Codice appalti, qualora dimostri con qualsiasi mezzo idoneo che l’operatore economico ha violato i suoi doveri ed obblighi professionali.

A. Widmann

Avv. Andreas Widmann | [email protected]

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Diritto ProCessuale eD arbitrati

italia: imPuGNazioNe Del loDo

Ci si pone spesso la domanda se un lodo arbitrale possa essere impugnato avanti il Giudice ordinario per violazione di regole di diritto da parte dell’arbitro nel rendere la decisione sul merito. Nell’ambito della riforma del diritto dell’arbitrato nel 2006 sono state modificate anche le disposizioni relative all’impugnazione dei lodi. In base all’art. 829 co. 3 c.p.c. l’impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto è ammessa solo ove le parti lo abbiano espressamente previsto nella clausola com-promissoria. Il nuovo limite introdotto all’ammissibilità dell’impugnazione si applica ai procedimenti arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della riforma (2.03.06). Qualora una clausola compromis-soria sia stata stipulata prima di tale data senza la previsione espressa della impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto, è da suggerirsi di concordare una modifica della clausola arbitrale prevedente l’ammissibilità dell’impugnazione per tali motivi prima di promuovere il procedimento arbitrale.

R. Rudek

Avv. e RA Robert Rudek | [email protected]

italia: leasiNG e FallimeNto

La Legge per il mercato e la concorrenza n. 124/17 ha superato le incertezze circa la disciplina ap-plicabile in caso di scioglimento del contratto di leasing prima del fallimento dell’utilizzatore (art. 1458 co. 1, seconda parte, c.c., se leasing di godimento, o art. 1526 c.c., se leasing traslativo, o art. 72quater l.f.). L’art. 1, ai commi 138 e 139, ricalca l’art. 72quater, sì che la disciplina è oggi tenden-zialmente omogenea nel caso di scioglimento ante-fallimento (cui si applica la nuova normativa) o post-fallimento (cui si applica l’art. 72quater): il concedente ha diritto alla restituzione del bene, ma dovrà versare alla controparte l’eventuale differenza (positiva) fra la maggior somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato (comunque in base a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, con obbligo di informare la controparte) e sulla scorta di apposita stima rispetto al credito residuo in linea capitale (canoni scaduti e non pagati prima dello sciogli-mento/fallimento; canoni a scadere in linea capitale; prezzo d’opzione; spese per recupero, stima e conservazione del bene in vista della vendita) ovvero, in caso di differenza negativa, potrà far valere/insinuare al passivo il credito residuo.

Diritto FallimeNtare

Avv. Matteo Spataro | [email protected] RAin Sabine Reinelt | [email protected]

S. Reinelt

M. Spataro

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italia: Fattura elettroNiCa - requisiti

La normativa pone a carico del soggetto passivo l’obbligo di assicurare gli specifici requisiti della fattura elettronica, dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazio-ne, che sono:

• autenticità dell’origine, ovvero l’identità del fornitore di beni/servizi o dell’emittente della fattura deve essere certa;

• integrità del contenuto, ovvero il contenuto della fattura e i dati obbligatori previsti dalla legge non possono essere alterati;

• leggibilità, ovverosia il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile su schermo o tramite stampa, ed è possibile verifi-care che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato.

La normativa di riferimento non individua, a differenza di quanto avviene per i requisiti di autenti-cità dell’origine e integrità del contenuto, le modalità idonee a garantire la leggibilità della fattura e rimette al soggetto emittente l’utilizzo della tecnologia ritenuta più idonea a garantire i requisiti di autenticità e integrità.

GermaNia: il trattameNto iVa Dei bitCoiN

Con circolare del 7.02.18 il Ministero delle Finanze tedesco ha modificato come segue il decreto relativo all’applicazione dell’IVA in riferimento al trattamento fiscale dei Bitcoin e di altre cosiddette valute virtuali: le c.d. valute virtuali (criptovalute, come per es. i Bitcoin) vengono equiparate alle valute aventi corso legale, qualora queste vengano accettate dalle parti coinvolte nella transazione come strumento di pagamento contrattuale alternativo e diretto e non abbiano altre finalità oltre a quella di fungere da mezzo di pagamento. Le operazioni di cambio di Bitcoin in valute convenzionali e viceversa rappresentano una prestazione di servizi imponibile che, secondo una interpretazione della legge conforme alle direttive ai sensi dell’art. 4 Nr. 8 lett. b) della legge tedesca sull’IVA (UStG), risulta esente IVA. Pertanto, i Bitcoin sono equiparati alle valute convenzionali e il loro utilizzo come mero metodo di pagamento del corrispettivo non è soggetto a tassazione. In linea di principio, nel pagamento con i Bitcoin il compenso si determina secondo il controvalore nella moneta dello Stato membro in cui avviene la prestazione e nel momento in cui questa viene eseguita. La conversione deve avvenire secondo l’ultimo tasso di vendita pubblicato (per es. sui portali di conversione in internet) e deve essere documentata da parte dell’impresa fornitrice.

iVa e Dazi

S. Amoroso

Dott. Stefano Amoroso | [email protected]

M. Winkler

M. Radke

Steuerberater FB IntStR Matthias Winkler | [email protected] Steuerberater Marcel Radke | [email protected]

INDICE

p a g i n a

21

norme &tributi

n e w s l e t t e r

MARZO 2018 | N° 122

Dr. Ranieri Villa | [email protected]

R. Villa

italia: CreDito D’imPosta Per attiVità Di r&s: CHiarimeNti sul soFtware

Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con la circolare n. 59990 per fornire ulteriori istruzioni sui criteri di individuazione delle attività ammissibili al credito d’imposta Ricerca e Svi-luppo nello specifico ambito del software, alla luce dei principi contenuti nel cosiddetto Frascati Ma-nual. La risoluzione in oggetto conferma, in virtù di tale espresso richiamo, che deve quindi ritenersi che i criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel suddetto Manuale, la cui ultima edizione è stata pubblicata dall’OCSE in data 8.10.15, costituiscono in linea di principio fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti del credito d’imposta in parola. Nel caso specifico del software, la circolare chiarisce, inoltre, che affinché un progetto per lo sviluppo di un software venga classificato come R&S, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. Vengono, infine, riportati alcuni esempi contenuti nel Frascati Manual, che chiariscono quando le attività di sviluppo di software hanno un contenuto di R&S e quando sono semplici attività rutinarie o ordinarie e quindi non agevolabili.

aGeVolazioNi FisCali eD iNCeNtiVi GoVerNatiVi

italia: la resPoNsabilità CoNDiVisa Della Filiera Dell’autotrasPorto - il CoNtratto sCritto

L’art. 8 D.Lgs. 286/05 prevede che, in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto, e se è presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l’esistenza, le autorità - entro 15 giorni dalla contestazione della violazione - richiedano agli interessati (vettore, committente, caricatore, proprietario della merce) la presentazione entro 30 giorni della richiesta di copia del contratto scritto. L’autorità applicherà le sanzioni solo in caso di accertata responsabilità dei soggetti interessati o in caso di mancata presentazione della documenta-zione richiesta. Sono rilevanti le violazioni del Codice stradale: art. 61 (sagoma limite), art. 62 (massa limite), art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli), art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose). Il contratto scritto, rispetto alle sole istruzioni scritte per l’esecuzione del servizio all’autista e alla dichiarazione di presa visione della carta di circolazione del mezzo utilizzato e dei dati identificativi del vettore, fornisce ulteriori elementi di tutela. Infatti, si possono rendere più chiare le istruzioni compatibili con la normativa sulla sicurezza e prevedere espressamente penali o clausole di risoluzione del contratto, risarcimenti, rimborsi delle spese e dei danni in caso di loro inosservanza.

Diritto Dei trasPorti

Avv. Maria Cristina Bruni | [email protected] Avv. Serena Patrisso | [email protected]

M. C. Bruni

S. Patrisso

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MARZO 2018 | N° 122