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8/13/2019 Caretti de Siervo http://slidepdf.com/reader/full/caretti-de-siervo 1/67 [ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO] DI CARETTI E DE SIERVO CAPITOLO I: Caratteri fondamentali dell’ordinamento giuridico. (pag. 3 – 22)  Il diritto e la ociet! Il diritto fa riferimento a quel complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività, in un dato momento storico. Vi è un nesso strettissimo fra fenomeno giuridico e fenomeno sociale. Il fenomeno giuridico  consiste nella nascita di un complesso di regole che si applicano all'interno di un aggregato sociale, entro una determinata sfera territoriale, attraverso un'organizzazione dotata di un minimo di stabilità, mentre possono essere assai vari i fini e i contenuti delle norme che quelle regole contengono. Lo Stato è un'entità che si colloca in una posizione di supremazia rispetto a tutti i soggetti individuali e collettivi, rivendicando l'origine del proprio potere e che dispone della forza legittima necessaria per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo sociale che ne ha determinato la nascita. Partecipa alla formazione di altre regole di comportamento dirette a disciplinare i rapporti con gli altri stati con i quali intrattiene relazioni sia pacifiche sia ostili. siste una netta distinzione tra regole del diritto statale e altre regole pure attinenti al comportamento dei membri di una data comunità, come le regole religiose, morali o filosofiche.  Le caratteritic"e del fenomeno giuridico !na delle caratteristiche specifiche del diritto statale è l'effettività, con il quale si intende che una regola di diritto pu" considerarsi esistente quando i membri della società le riconoscono un valore obbligatorio e colleghino alla sua violazione la nascita di determinate sanzioni. La seconda caratteristica è quella della certezza del diritto, secondo la quale l'obiettivo dell'effettività si raggiunge con l'istituzione di particolari strutture #l'ordinamento giudiziario$ e particolari istituti #le sanzioni$. La terza caratteristica è quella della relatività del diritto, che sta a indicare come le regole di diritto possano avere un contenuto mutevole a seconda della comunità sociale a cui si riferiscono, a seconda dei fini che si propongono di raggiungere, e a seconda delle esigenze e dei diversi problemi che lo sviluppo di una società propone.  Il contenuto delle norme giuridic"e La regola o norma giuridica è la regola di comportamento obbligatoria per tutti i componenti di una determinata società. Per imporre un determinato comportamento è necessario avere prima determinato quali fatti si intende regolare e quali sono gli effetti che si intendono riconnettere a tali fatti. La prima operazione consiste in una selezione, fra i vari aspetti della vita umana, di quelli che vengono assunti nella sfera del diritto. Il meccanismo che presiede alla formazione di una norma giuridica implica una scelta degli eventi cui riconoscere determinati effetti giuridici. %ali fatti costituiscono la fattispecie astratta, che pu" consistere in un'attività, espressione della volontà dell'uomo #i cosiddetti atti giuridici, come un contratto$ o in un fatto preso in considerazione di per se, e non in quanto legato a una manifestazione di volontà #i cosiddetti fatti giuridici , come la nascita o la morte$. In secondo luogo comporta la scelta degli effetti giuridici che conseguono obbligatoriamente al verificarsi in concreto della fattispecie astrattamente prevista& si parla di doveri, obblighi e oneri. Per i diritti assoluti l'interesse individuale è tutelato attraverso l'imposizione di obblighi nei confronti di una pluralità indistinta di soggetti e non solo nei confronti di soggetti determinati #come per i diritti relativi$. uando la tutela assicurata dalla norma giuridica è una tutela solo indiretta dell'interesse del singolo #dal momento che la norma è finalizzata alla tutela di esigenze collettive$, questi sarà titolare di una posizione qualificata come interesse legittimo. (all'interesse legittimo si distingue il cosiddetto interesse semplice o interesse di fatto, che rappresenta una situazione che potenzialmente è in grado di tradursi in un diritto soggettivo o interesse legittimo #nel campo dei concorsi pubblici interesse che tutti i cittadini hanno a che si svolgano nel pieno rispetto delle regole procedurali$.  I oggetti giuridici ma.ariasrodriguez)gmail.com *

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[ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO] DI CARETTI E DE SIERVO

CAPITOLO I: Caratteri fondamentali dell’ordinamento giuridico. (pag. 3 – 22)

 Il diritto e la ociet!Il diritto  fa riferimento a quel complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra imembri di una certa collettività, in un dato momento storico. Vi è un nesso strettissimo fra fenomeno

giuridico e fenomeno sociale. Il fenomeno giuridico consiste nella nascita di un complesso di regoleche si applicano all'interno di un aggregato sociale, entro una determinata sfera territoriale, attraversoun'organizzazione dotata di un minimo di stabilità, mentre possono essere assai vari i fini e icontenuti delle norme che quelle regole contengono. Lo Stato  è un'entità che si colloca in unaposizione di supremazia rispetto a tutti i soggetti individuali e collettivi, rivendicando l'origine delproprio potere e che dispone della forza legittima necessaria per assicurare la sopravvivenza e losviluppo del gruppo sociale che ne ha determinato la nascita. Partecipa alla formazione di altre regoledi comportamento dirette a disciplinare i rapporti con gli altri stati con i quali intrattiene relazioni siapacifiche sia ostili. siste una netta distinzione tra regole del diritto statale e altre regole pureattinenti al comportamento dei membri di una data comunità, come le regole religiose, morali ofilosofiche.

 Le caratteritic"e del fenomeno giuridico!na delle caratteristiche specifiche del diritto statale è l'effettività, con il quale si intende che unaregola di diritto pu" considerarsi esistente quando i membri della società le riconoscono un valoreobbligatorio e colleghino alla sua violazione la nascita di determinate sanzioni. La secondacaratteristica è quella della certezza del diritto, secondo la quale l'obiettivo dell'effettività siraggiunge con l'istituzione di particolari strutture #l'ordinamento giudiziario$ e particolari istituti #lesanzioni$. La terza caratteristica è quella della relatività del diritto, che sta a indicare come le regoledi diritto possano avere un contenuto mutevole a seconda della comunità sociale a cui si riferiscono,a seconda dei fini che si propongono di raggiungere, e a seconda delle esigenze e dei diversiproblemi che lo sviluppo di una società propone.

 Il contenuto delle norme giuridic"eLa regola o norma giuridica è la regola di comportamento obbligatoria per tutti i componenti di unadeterminata società. Per imporre un determinato comportamento è necessario avere primadeterminato quali fatti si intende regolare e quali sono gli effetti che si intendono riconnettere a talifatti. La prima operazione consiste in una selezione, fra i vari aspetti della vita umana, di quelli chevengono assunti nella sfera del diritto. Il meccanismo che presiede alla formazione di una normagiuridica implica una scelta degli eventi cui riconoscere determinati effetti giuridici. %ali fatticostituiscono la fattispecie astratta, che pu" consistere in un'attività, espressione della volontàdell'uomo #i cosiddetti atti giuridici, come un contratto$ o in un fatto preso in considerazione di per

se, e non in quanto legato a una manifestazione di volontà #i cosiddetti fatti giuridici, come la nascitao la morte$. In secondo luogo comporta la scelta degli effetti giuridici che conseguonoobbligatoriamente al verificarsi in concreto della fattispecie astrattamente prevista& si parla di doveri,obblighi e oneri. Per i diritti assoluti l'interesse individuale è tutelato attraverso l'imposizione diobblighi nei confronti di una pluralità indistinta di soggetti e non solo nei confronti di soggettideterminati #come per i diritti relativi$. uando la tutela assicurata dalla norma giuridica è una tutelasolo indiretta dell'interesse del singolo #dal momento che la norma è finalizzata alla tutela di esigenzecollettive$, questi sarà titolare di una posizione qualificata come interesse legittimo. (all'interesselegittimo si distingue il cosiddetto interesse semplice o interesse di fatto, che rappresenta unasituazione che potenzialmente è in grado di tradursi in un diritto soggettivo o interesse legittimo #nelcampo dei concorsi pubblici interesse che tutti i cittadini hanno a che si svolgano nel pieno rispetto

delle regole procedurali$. I oggetti giuridici

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I soggetti giuridici sono coloro cui le norme intendono rivolgersi nell'attribuire diritti o nell'imporreobblighi. ssi sono innanzitutto le  persone fisiche. L'articolo * del codice civile stabilisce checiascuna persona fisica è dotata della capacità giuridica  #idoneità ad essere titolari di diritti edestinataria di obblighi$ fin dal momento della nascita. Il soggetto deve possedere anche la capacitàdi agire, variamente limitata dal diritto, come nel caso del minore o dell'infermo di mente. +ccanto

alle persone fisiche esistono le cosiddette  persone giuridiche, come ad esempio una pluralità dipersone che danno vita a un'organizzazione al fine di perseguire una finalità comune. %ra le personegiuridiche si distinguono quelle private da quelle pubbliche #ad esempio lo tato$ tra i soggettigiuridici vanno annoverati tutti quei fenomeni associativi #le cosiddette associazioni di fatto$ che, purprivi di un riconoscimento pubblico #non essendo quindi dotati di personalità giuridica$ sono tuttaviadestinatari di alcune norme giuridiche.

 Il concetto di ordinamento giuridico e la pluralit! degli ordinamenti giuridiciLa natura di ordinamento giuridico non dipende dalla natura dei fini cui esso si ispira, bens- soltantodal rapporto tra l'ordinamento ed il gruppo sociale che ad esso si richiama e che in esso si riconosce.li ordinamenti particolari sono quelli che si propongono il raggiungimento delle finalità pi/ variedelimitate a un certo settore, mentre gli ordinamenti generali si propongono il soddisfacimento di

una finalità che tendenzialmente comprende tutti i possibili interessi sociali. Lo tato è l'ordinamentogiuridico che, attraverso una propria organizzazione #ossia l0insieme degli organi politici,amministrativi e giurisdizionali che compongono il cosiddetto stato apparato$, assicura la pacificaconvivenza e il perseguimento di finalità generali, condivise da una determinata collettività sociale#il cosiddetto stato comunità$ sia sul piano interno #dettando e facendo rispettare regole dicomportamento destinate ai singoli come ai gruppi$, sia sul piano esterno #favorendo la formazionedi regole coerenti con quelle finalità e impegnandosi ad assicurarne il rispetto, in accordo con gli altriordinamenti generali che compongono la comunità internazionale$.

Ordinamenti giuridici di #common la$% e di #ci&il la$%1ino a qualche tempo fa si potevano individuare tre modelli diversi di ordinamento giuridico&ordinamenti di common la2, ordinamenti di civil la2 e ordinamenti di diritto socialista. uest'ultimorisulta ormai superato o comunque in via di radicale trasformazione. I due modelli precedenti hannoavuto in uropa fortune diverse& mentre l'ordinamento inglese viene individuato come appartenenteal common law, tutti altri ordinamenti appartengono a quello della civil law. L'elemento differenzialedi fondo tra i due modelli attiene ai modi di produzione delle norme giuridiche e ai soggetti che nesono coinvolti. La caratteristica principale degli ordinamenti di common la2 è quella di basarsi su untessuto di regole molte delle quali non scritte. 3egli ordinamenti di civil la2 la norma giuridica vieneconsiderata tale solo se contenuta in atti a cui lo stesso ordinamento riconosce la capacità di produrreregole di questo tipo. Il ruolo del giudice è solo quello di interpretare la regola giuridica scritta e diapplicarla al caso concreto.

 Le fonti del diritto e i principi c"e ne regolano i rapporti (accenni e rin&io)Le norme nascono attraverso due distinti meccanismi& o mediante l'attribuzione a certi organi delpotere di creare il diritto o mediante riconoscimento di valore giuridico a regole che nascono da certifatti o comportamenti umani. e viene utilizzato il primo meccanismo, avremo la produzione dinorme contenute in atti, che prende il nome di fonti-atti #la legge del Parlamento o il regolamento deloverno$. e viene utilizzato il secondo meccanismo vengono nominate fonti-fatto, cioè fatti ocomportamenti umani da cui ugualmente si determinano regole dotate di forza obbligatoria #laconsuetudine$. 4iascuna fonte risulta dotata di un grado di intensità che risulta diverso a secondadella disciplina dei rapporti che legano tra loro le diverse fonti normative. Il principio fondamentale èquello gerarchico, che ordina le varie fonti normative lungo una immaginaria scala gerarchica

posizionando sul gradino pi/ alto le fonti dotate di maggiore forza e poi, via via quelle con forzaminore. La costituzione traccia il quadro di riferimento generale, cui tutte le altre regole di diritto cheoperano in un determinato ordinamento devono uniformarsi. i dice che la costituzione è rigida

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perch6 non pu" essere modificata da nessun'altra fonte normativa di livello inferiore. !n altroprincipio è quello della competenza& si fa pi/ riferimento all'organo che è titolare del potere diemanare le regole stesse e all'oggetto che esse possono investire #rapporto tra legge statale eregionale$. +ltre due questioni importanti sono quelle relative al valore delle norme nel tempo e nellospazio. La norma successiva prevale sempre sulla norma precedente, di pari grado gerarchico. e le

norme sono invece di grado gerarchico diverso è il principio gerarchico che va applicato. Per quantoriguarda la validità nello spazio va applicato il principio della territorialità del diritto& la legge stataleha efficacia nei confronti dei cittadini e di coloro che operano all'interno del territorio nazionale.sistono tuttavia delle eccezioni& si pensi soprattutto ai rapporti disciplinati dalle regole del dirittointernazionale privato, ma si pensi anche all'istituto della e7traterritorialità o a quello dell' immunità

territoriale #le sedi diplomatiche sono sottratte al diritto di uno tato$. ueste appena citate sono lecosiddette fonti interne8 le fonti esterne vengono considerate come i trattati internazionali o gli attinormativi delle comunità europee$.

 L’interpreta'ione del diritto come metodo e come fonte9ltre alle fonti:atto e alle fonti:fatto, esiste un altro meccanismo importante per la produzione di

norme giuridiche& è collegata all'attività interpretativa del giudice e prende il nome di dirittogiudiziario. 3on sempre è agevole identificare quale sia la norma da applicare a un caso concreto&tale ricerca è condotta dal giudice utilizzando una serie di criteri interpretativi, quali l'interpretazioneletterale  #condotta sul dettato testuale$, l'interpretazione logica  #diretta a individuare la coerenzainterna della legge$, l'interpretazione analogica  #diretta a ricercare la norma da applicare indisposizioni che disciplinano materie simili o analoghe$, l'interpretazione sistematica  #diretta aricercare la norma da applicare al caso concreto desumendola dai principi vigenti nel sistemagiuridico complessivo$. 3egli ordinamenti giuridici di civil la2 la sentenza del giudice è priva diefficacia nei confronti di tutti, ma si applica solo al caso in esame.

 Lo tudio del diritto ed in particolare del diritto pulicoL'area del diritto pubblico è costituita dal insieme di regole che disciplinano il fondamentodell'esercizio del potere all'interno dello tato, in vista del conseguimento delle finalità di interessegenerale8 l'organizzazione dell'apparato statuale preposta a tale esercizio8 il tipo di relazioni che siviene a stabilire tra questo apparato e i membri della società civile8 il tipo di relazioni che lo tatointende intrattenere con gli altri soggetti facenti parte della comunità internazionale.

CAPITOLO II: Le forme di tato e le forme di *o&erno nella loro e&olu'ione torica. (pag. 23 –+,)

 Il concetto di forma di tato e di forma di *o&ernoIl diritto pubblico riguarda principalmente lo studio dei principi e degli istituti attinenti

all'organizzazione dell'apparato statuale e ai rapporti tra quest'apparato, i cittadini e la società civile.Per forma di tato si intende il modo in cui è risolto il rapporto tra autorità e libertà, ovvero quelrapporto tra potere statuale e società civile, da cui nasce si sviluppa ogni esperienza statuale. Performa di Stato intendiamo dunque l'insieme delle finalità che lo tato si propone di raggiungere ed ivalori a cui ispira la propria azione, che determinano le caratteristiche di fondo del rapporto tra lastruttura del potere statuale e la collettività che in essa si riconosce. Per forma di Governo, invece, siintende insieme degli strumenti e dei mezzi mediante i quali una determinata organizzazione statualepersegue le sue finalità. 1orma di tato e forma di overno rappresentano due concetti distinti, ma inrealtà strettamente connessi, tant'è che ogni forma di overno va valutata alla luce della forma ditato in cui essa opera. Il susseguirsi nel tempo delle diverse forme di tato e di overno sono stateaccompagnate da lunghe fasi di transizione in cui caratteri del vecchio assetto si uniscono e

convivono con elementi del nuovo che comincia ad affermarsi.

 Le forme di tato: lo tato patrimoniale

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Lo stato patrimoniale ha caratterizzato tutto il periodo dell'alto medioevo e si afferm"successivamente al disfacimento dell'impero romano8 non vi è ancora un'organizzazioneamministrativa stabile e non vi è ancora l'istituzione di articolati e complessi apparati organizzativi.+ fondamento dello stato patrimoniale c'è un accordo, di natura quasi privatistica, che interessa soloalcuni soggetti #i feudatari$ e che ha per oggetto la tutela del diritto di proprietà, di cui tali soggetti

sono titolari8 al di là di questo esiste una comunità indistinta di individui, che appare pi/ comeoggetto di diritti altrui che come soggetto di diritti propri.

 Lo tato aoluto e lo tato di poli'iauccessivamente si afferm" lo tato assoluto, che vide l'accrescersi dei compiti assunti dallo tatorispetto a una società che pone esigenze sempre pi/ complesse. Il passaggio da un'economia chiusaad un'economia di scambio è la ragione per cui prende vita uno tato che assume come proprio nonpi/ un fine specifico, strettamente legato a singole posizioni soggettive, bens- fini di caratteregenerale, caratterizzati dalla ricerca del benessere per l'intera collettività. < il periodo in cuiprendono vita istituzioni quali il fisco, la tassazione uniforme, la burocrazia statuale e la costituzionedi un esercito stabile che rimarranno nei secoli. !na variante, o per meglio dire uno sviluppo, dello

tato assoluto è il cosiddetto tato di polizia, che si afferma verso la fine del =VIII secolo in +ustriaed in Prussia8 esso è caratterizzato dal riconoscimento  di alcune posizioni soggettive ai singoli,tutelabili davanti ai giudici, anche contro i pubblici poteri.

 Lo tato lieraleLo tato liberale, che sarebbe durato fino agli anni immediatamente successivi al primo conflittomondiale, venne fuori dalla crisi dello tato assoluto, causata dall'aumento della conflittualitàinternazionale, dall'accentuata pressione fiscale, e dai conflitti interni provocati dal passaggio daun'economia agricola ad un'economia di tipo industriale. La caratteristica precipua dello tatoliberale è il compito dei pubblici poteri di perseguire come finalità generale il soddisfacimento degliinteressi dell'intera collettività, assicurando condizioni di sicurezza sul piano esterno #la politicaestera$ e il rispetto dei diritti di libertà, sia dal punto di vista economico che sul piano interno #lasicurezza pubblica$. !n altro punto importante è il principio della legittimazione dell'esercizio delpotere, che non è pi/ di origine trascendente #di natura divina$, ma proviene dai membri stessi dellacollettività statuale. i afferma il principio cardine dello Stato di diritto, secondo cui ilfunzionamento e l'organizzazione dello tato devono essere disciplinati dalle leggi e gli atti dellapubblica amministrazione devono essere conformi alla legge, pena la loro annullabilità da parte delgiudice. i afferma un modello in cui tutte le classi presenti nel contesto sociale trovano propriospazio, ovvero una propria sede di rappresentanza nell'organo che si pone al centro del sistemacostituzionale& il Parlamento.

 Lo tato totalitarioLa crisi dello tato liberale va ricercata nel primo conflitto mondiale e nella crisi economica che nesegu-& in paesi come l'Italia, in cui il sistema economico si presentava particolarmente fragile, ildiffuso malcontento delle classi disagiate produsse un aumento tale della pressione sociale dadeterminare il crollo delle istituzioni dello tato liberale. Lo sbocco di questa situazione di crisi furappresentato dall'avvio dello tato totalitario, uno tato che nasce con l'obiettivo primario disostituire l'apparato istituzionale dello tato liberale, mediante l'introduzione di una nuovaorganizzazione ispirata a un forte accentramento del potere intorno alla figura di un >capo>, in gradodi contenere regolare in maniera autoritari conflitti sociali. Il  partito unico veniva utilizzato comecanale di formazione dell'indirizzo politico generale e i mezzi di comunicazione di massa comestrumenti per l'allargamento della base del consenso.

 Lo tato ocialita

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La nascita dello tato socialista avviene in @ussia dopo la rivoluzione che port" alla caduta delregime zarista. Le disuguaglianze derivanti dalla proprietà privata dei mezzi di produzione sirisolvono con la nozione di proprietà socialista8 il privilegio dei gruppi sociali dominanti si risolvecon il riconoscimento delle sole libertà collettive8 la mancanza di strumenti di aggregazione sociale sirisolve con l'affermarsi del partito comunista come perno centrale. uesto regime si diffuse in molti

paesi dell'uropa centrale e orientale nel secondo dopoguerra.

 Lo tato ociale+nche lo tato sociale, come quello socialista, ha inizio dalla crisi dello tato liberale ottocentesco.Il fine principale dello tato sociale è di rimuovere le disuguaglianza presenti nella società& si ponecos- l'obiettivo di raggiungere l'uguaglianza sostanziale e non solo quella formale tra i cittadini.@ispetto al vecchio tato liberale viene rafforzata la divisione dei poteri, e si assiste al pienoriconoscimento di istituti fondamentali per garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini in unagrande società di massa #i partiti e i sindacati$.

 Lo tato unitario- lo tato federale- lo tato regionale

Per quanto concerne il principio dell'autonomia territoriale, si parla di tato unitario #attualmente1rancia e 9landa$, di tato federale #ermania e +ustria$ e confederale, di tato regionale #Italia epagna$. Lo tato federale è basato sulla regola per cui i membri della federazione hanno unacompetenza generale, dalla quale sono escluse le materie che vengono espressamente riservate dallenorme costituzionali agli organi federali, mentre nello tato regionale sono gli organi centrali dellotato ad avere una competenza generale, fatte salve le specifiche competenze affidate alle regioni.

 Le forme di *o&erno: la monarc"ia aolutaLa nozione di forma di tato punta ad individuare i fini generali che lo tato si propone diraggiungere, mentre la nozione di forma di overno precisa i mezzi o il modello dei rapporti fra gliorgani supremi dello tato che viene predisposto per il raggiungimento di quelle finalità. La primaforma di overno in senso proprio nasce con lo tato assoluto. +l vertice di questa struttura si poneil sovrano, unico organo titolare del potere di decisione politica, cui fanno capo tutte le funzionistatuali& la funzione legislativa, la funzione esecutivo:amministrativa #con la nomina dei funzionari$,la funzione giurisdizionale #nominando i giudici che amministrano in suo nome alla giustizia$.

 La monarc"ia cotitu'ionaleLa fine della monarchia assoluta viene sancita a livello europeo dalla rivoluzione francese. InInghilterra viene teorizzato da LocAe il  principio della divisione dei poteri, secondo il quale sidoveva immaginare una forma di overno centrata su due organi costituzionali& il sovrano, titolaredella funzione esecutiva e di quella federativa #politica estera$, e il Parlamento, titolare della

funzione legislativa. In 1rancia il principio della divisione dei poteri viene teorizzato alla fine del=VIII secolo da Bontesquieu e @ousseau, secondo i quali non ci dovrà essere in futuro alcun potereesercitato in condizioni di monopolio d'alcun organo dello tato e nemmeno alcun potere esercitatoal di fuori da uno stretto collegamento della volontà popolare. La prima applicazione di questiprincipi si ebbe con la monarchia costituzionale, in cui accanto all'organo sovrano si afferma unorgano costituzionale titolare di un proprio autonomo potere di decisione politica& il Parlamento. Ilsovrano rimane titolare del potere esecutivo e del potere di nomina e di revoca dei membri deloverno, ma deve dividere l'esercizio del potere legislativo con il Parlamento.

 La forma di *o&erno parlamentare+ partire dalla seconda metà del secolo scorso si assiste a una sempre pi/ marcata rottura di

quell'equilibrio a tutto vantaggio del ruolo del Parlamento. L'istituto della fiducia comporta che iloverno, una volta formato, si presenti di fronte al Parlamento per ottenere un avallo preliminare #ilvoto di fiducia$ al programma di attività che intende svolgere nel corso della propria vigenza in

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carica. razie a questa fiducia iniziale, il overno si salda alle forze politiche maggioritarie inParlamento e ne diviene espressione. Il Parlamento acquista il potere di revocare la fiducia aloverno, mediante l'approvazione di un'apposita mozione di sfiducia, la quale obbliga il overno adimettersi. i passa cos- da una cosiddetta fase dualista  #con a capo re e Parlamento$ ad una fasemonista, in cui al centro del sistema si colloca saldamente il Parlamento. +ll'istituto della fiducia, che

rappresenta l'elemento distintivo della forma di overno parlamentare, si associa una nuovaconcezione del capo dello tato #il monarca o sempre pi/ spesso il Presidente della @epubblica$, chevede quest'ultimo con un potere neutro, lontano dalle dispute politiche contingenti, e destinatario delcompito di supremo garante delle regole costituzionali.

 Le forme di *o&erno preiden'iale- emipreiden'iale e direttorialeLa forma di Governo presidenziale precede l' affermarsi del regime parlamentare ed è caratterizzatadalla scelta di porre al centro del sistema costituzionale l'organo presidenziale, che riunisce in se ipoteri e le funzioni proprie del capo dello tato e del capo del overno. 3on esiste quindi il rapportofiduciario tra Parlamento e overno, bens- tra Presidente della @epubblica e overno. uesto regimenasce con la costituzione degli tati !niti d'+merica del *DED. Il regime semi-presidenziale, che ha

avuto un precedente importante nella costituzione di Feimar del *G*G, ritrova alcune caratteristichedi fondo del regime presidenziale #elezione diretta del Presidente della @epubblica e rapportofiduciario tra Presidente e overno$, che convivono tuttavia con alcuni istituti tipici della forma dioverno parlamentare, come l'istituto della fiducia parlamentare all'esecutivo. La forma di Governo

direttoriale  ha come obiettivo primario la garanzia della stabilità dell'esecutivo, prefissandone apriori la durata, facendola coincidere spesso con la durata della legislatura #Governo a termine$.

 La forma di *o&erno dittatoriale3ello stato dittatoriale nasce la figura del capo del Governo, inteso come vero centro motoredell'intero sistema costituzionale. razie ad un'investitura che gli viene dall'essere al verticedell'unica formazione politica ammessa #il partito unico$, esso è svincolato da ogni formaistituzionalizzata di etero:controllo. In esso si concentrano non solo le funzioni proprie dell'organo divertice dell'esecutivo, ma anche il potere di nomina e revoca dei membri del overno, il comandodelle forze armate, e una serie di poteri diretti a condizionare e limitare la stessa funzione legislativadi un Parlamento.

 La forma di *o&erno negli tati ocialitiLa costituzione sovietica del *G;H prevedeva una struttura statuale fondata da un lato sulriconoscimento di ampie autonomie locali e dall'altro su una fitta rete di assemblee elettive #i soviet$gerarchicamente ordinate, ciascuna espressione delle assemblee di livello inferiore, fino ad arrivaregli organi supremi dello tato& il Soviet supremo #il Parlamento$ e il Presidium #capo dello tato e

overno$, legati da un rapporto che ricorda l'istituto della fiducia. Il principio informatore deirapporti tra le varie assemblee è quello gerarchico, mentre al partito spetta una funzione di guidadella collettività nella costruzione della società socialista, che si traduce in tutta una serie di poterispecifici, primo fra tutti quello relativo alla scelta dei candidati per i vari organi elettivi.

/orma di tato- forma di *o&erno e itema delle fonti normati&eLa storia delle diverse forme di tato e forme di overno non è altro che la storia del modo in cuicerti rivolgimenti sociali hanno determinato un certo assetto del potere statuale e del modo in cui uncerto assetto di potere si è posto rispetto ai problemi presenti nella società, in un processo di continuoe reciproco condizionamento.

CAPITOLO III: Le traforma'ioni delle ititu'ioni pulic"e dallo tatuto Alertino allaCotitu'ione 0epulicana. (pag. +1 – )

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[ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO] DI CARETTI E DE SIERVO

 Le caratteritic"e fondamentali dello tatuto Alertino:la forma di *o&erno e la tutela dei dirittidi liert!La prima fase della storia costituzionale d'Italia è segnata dallo statuto +lbertino, concesso il ? marzo*E?E da 4arlo +lberto, re di ardegna, divenuto poi costituzione del regno d'Italia nel *EH* e rimastain vigore fino all'avvento della @epubblica e della costituzione @epubblicana del *G?E. i trattava di

una costituzione >ottriata>, concessa cioè dal sovrano ai sudditi, che accoglieva parzialmente leistanze di democratizzazione dello tato. (isegnava una forma di overno costituzionale pura, ditipo dualista, basata sul sovrano e sul Parlamento. +l re spettava il potere di nominare e revocare iministri, condividere il potere legislativo col Parlamento, nominare i membri del enato, sciogliere la4amera elettiva. Il Parlamento era formato da una 4amera elettiva e dal enato di nominare regia,cui spetta la funzione legislativa condivisa col sovrano e la funzione di approvazione dei bilanci e deiconti dello tato. ra tuttavia caratterizzata da un esiguo numero di libertà garantite, tra cui spiccavail diritto di proprietà.

*li &iluppi della forma di *o&erno: dalla monarc"ia cotitu'ionale alla monarc"ia parlamentare+ causa delle trasformazioni politiche e sociali in atto, si avvi" una progressiva erosione dei poteri

del re a favore del binomio overno:Parlamento. (a qui prese avvio la sempre maggiore estensionedei poteri del overno, con il ruolo del re che tende a passare sempre pi/ in secondo piano. + questocambiamento si accompagna la progressiva accentuazione della rilevanza politica del Presidente delconsiglio e dello stesso overno. (urante il Governo Zanardelli, nel *G*, si affermano chiaramentedue principi& il primo, rappresentato dalla prevalenza riconosciuta al Presidente del consiglio rispettoagli altri ministri8 il secondo rappresentato dalla valorizzazione della collegialità nell'esercizio dellefunzioni del overno.

 La legila'ione elettorale: dal criterio cenitario al uffragio uni&erale mac"ileLa funzione elettorale del periodo aveva carattere censitario, il che consentiva l'esercizio di voto aduna percentuale non superiore al 5J della popolazione. 3el *EDD il diritto di voto viene esteso aicittadini di sesso maschile che avessero raggiunto la maggiore età e che avessero adempiutoall'obbligo scolastico& l'elettorato pass" al DJ della popolazione8 con le leggi elettorali del *G*5 e del*G*G si arriv" all'introduzione del suffragio universale maschile e al sistema elettorale di tipoproporzionale, che rompeva con la tradizione dei sistemi elettorali di tipo maggioritario. Kisogneràtuttavia attendere fino al *G?C affinch6 si arrivi alla piena affermazione del principio del suffragiouniversale, con il riconoscimento del diritto di voto anche alle donne.

*li &iluppi nell’aetto dell’organi''a'ione dello tato: la cotru'ione di un modello accentrato el’accantonamento dell’ipotei regionalitaLa scelta a favore dell'accentramento politico:amministrativo fu confermata negli anni

immediatamente successivi all'unità del paese. In questo contesto, subiscono un significativoriordinamento gli organi ausiliari del overno e quelli giurisdizionali. i assiste alla nascita delsistema di giustizia nell'amministrazione, ossia di un sistema che consente al singolo di chiamarel'amministrazione a rispondere delle eventuali illegittimità commesse nell'esercizio delle suefunzioni, non pi/ davanti ad organi interni alla stessa amministrazione, ma davanti a un giudiceordinario, quando oggetto di una controversia fosse un diritto civile o politico. i assiste a un primoallargamento dell'autonomia degli enti locali territoriali, come testimonia la trasformazione,avvenuta nel *EEE, dei presidenti delle amministrazioni provinciali e dei sindaci in organi elettivi, enon pi/ di nomina governativa. 4ominciano a nascere, accanto alle tradizionali strutture ministeriali,le prime aziende pubbliche, dotate di autonomia gestionale e finanziaria, e i primi enti pubblicinazionali #come l'I3+ nel campo delle assicurazioni$, in grado di operare secondo modalità analoghe

a quelle dell'impresa privata, sia pure secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza ministeriale.

 La legila'ione ordinaria in tema di diritti di liert! e i rapporti tra tato e C"iea

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[ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO] DI CARETTI E DE SIERVO

La legislazione di pubblica sicurezza e la legislazione penale si caratterizzano come estremamentesevere nella prevenzione e repressione non solo dei reati, ma anche dei comportamenti ritenutiantisociali o comunque pericolosi per il sistema politico dominante, con una vastissima attribuzionedi potere discrezionale agli organi di polizia. Per quanto riguarda la tutela della libertà religiosa, lotato si riferiva alla religione cattolica come alla sola religione dello tato e agli altri culti come

semplici culti >tollerati>. La legge delle guarentigie #;?G*ED*$ intendeva garantire il libero eserciziodelle funzioni del pontefice e della anta sede8 tuttavia il rifiuto del Papa di accettarne i contenuti,ritenuti del tutto insufficienti a regolare in modo soddisfacente i rapporti tra 4hiesa cattolica e tato,fece prolungare un conflitto che il nuovo tato unitario cercava di sanare.

 L’a&&ento del facimo e le caratteritic"e del nuo&o regime: la forma di tato e di *o&erno4l’aetto dell’amminitra'ione4 i diritti di liert!3el *G*G, immediatamente dopo la fine del conflitto mondiale, nasce il partito fascista e due anni pi/tardi nascerà, da una scissione all'interno del partito socialista, il partito comunista. In questi anni siassiste al progressivo affermarsi del regime fascista, che caratterizza la seconda fase della nostrastoria costituzionale. L'inizio del regime fascista si fa corrispondere alla cosiddetta >marcia su @oma>

delle squadre fasciste e al successivo incarico di formare un nuovo overno, in sostituzione di quellodiretto da 1acta, affidato da Vittorio manuele III, il 55 ottobre *G55, a Bussolini. 4on l'adozionedella nuova legge elettorale #5???*G5;, la cosiddetta legge +cerbo, caratterizzata da un sistemamaggioritario$ il fascismo mostra la chiara volontà di prescindere dalla collaborazione con altri ediversi movimenti politici. L'esito elettorale determina la completa salita al Parlamento dei fascisti. Ildeputato socialista Batteotti pag" con la vita la sua protesta. uesto episodio provoc" l'abbandonodel Parlamento di gran parte dei deputati antifascisti #il cosiddetto +ventino$, dopo il quale Bussolinipronunci" un famoso discorso alla 4amera, nel gennaio *G5C, con il quale si assumeprovocatoriamente la responsabilità di tutto quanto avvenuto ed espone definitivamente unprogramma di edificazione di tato totalitario. %ale programma troverà l'attuazione con le cosiddetteleggi fascistissime. L'unico partito politico è il partito nazionale fascista #P31$ con a capo il duce.La fedeltà al regime e l'adesione al partito divengono obbligatori per tutti i dipendenti pubblici. Inseguito alla necessità da parte dello tato di intervenire con operazioni di salvataggio di istitutieconomici nasce un nuovo ente pubblico, l'I@I #Istituto per la ricostruzione industriale$, destinato asvilupparsi nei decenni successivi. L'intervento pi/ significativo del periodo è rappresentato dalleleggi razziali del *G;E, con le quali i cittadini di razza ebraica venivano privati non solo dei dirittipolitici, ma anche di molti diritti civili. Per conquistarsi l'appoggio della confessione religiosacattolica, si arriva a chiudere la cosiddetta >questione romana> attraverso la stipulazione dei PattiLateranensi #che affidavano alla chiesa città del Vaticano e alcuni riconoscimenti in denaro$ e delconcordato #che risolveva i fenomeni rilevanti sia per la 4hiesa che per lo tato$.

 La caduta del facimo- la nacita della 0epulica e la nuo&a cotitu'ione 0epulicanaIl crescente distacco di sostanziali parte dell'opinione pubblica dal regime fascista contribu- a faradottare da gran parte del gran consiglio del fascismo, riunito a @oma il 5? luglio *G?;, un ordine delgiorno nel quale si invitava il sovrano ad assumere con effettivo comando le forze armate di terra, dimare e dell'aria. In seguito a questo il sovrano, il 5C luglio *G?;, non solo revoca Bussolini e nominail maresciallo Kadoglio nuovo capo del overno, ma nomina un overno formato da militari e dafunzionari di esclusiva sua fiducia. In seguito all'arresto di Bussolini e di una serie di esponentifascisti, si procede alla soppressione del P31 e della 4amera dei fasci. La decisione ufficiale dicontinuare la guerra accanto alla ermania nazista e l'incapacità di cercare forze alleate conduconoalla stipulazione dell'armistizio di assibile  il ; settembre *G?;. Il suo annuncio, l'E settembre,coincide con la fuga da @oma del sovrano. Il rifiuto da parte delle forze politiche antifasciste di

sostenere il overno regio provocarono le dimissioni di Vittorio manuele III e del principeereditario e lo costringono a stipulare, nell'aprile *G??, un accordo di compromesso #il cosiddetto> patto di Salerno>$, un secondo il quale il sovrano si impegna ritirarsi definitivamente dalla vita

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pubblica, nominando il proprio figlio !mberto > Luogotenente del regno>. %uttavia, mentre silavorava incessantemente alla formazione della nuova costituzione, Vittorio manuele III rompeimprovvisamente la tregua istituzionale, abdicando il G maggio *G?H e ponendo la premessa per laproclamazione a re del figlio !mberto& questo evento non fu ostacolato per non porre in pericolol'ormai imminente scadenza elettorale. L'esito del referendum del 5 giugno *G?H a favore della

 !epubblica determin" la prima grande caratteristica del nuovo assetto costituzionale e l'assembleacostituente procedette pertanto all'elezione del Presidente provvisorio della @epubblica nella personadi nrico de 3icola. Viene nominato un'apposita commissione per la costituzione che poi fu costrettaa suddividersi in tre sottocommissioni e in altri organi interni per riuscire ad elaborare in tempi breviun articolato progetto. La commissione riusc- a definire un progetto e si giunse all'approvazionefinale il 55 dicembre *G?D.

 Le caratteritic"e fondamentali della Cotitu'ione 0epulicanaecondo l'articolo *.5 della costituzione >la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelleforme e nei limiti della costituzione>8 nessun organo di overno potrà vantare una legittimazioneautonoma all'esercizio delle massime funzioni statuali, ma dovrà contare su una legittimazione

proveniente dal popolo. La categoria degli organi costituzionali è costituita dal corpo elettorale, ilParlamento, il Presidente della @epubblica, il overno e la corte costituzionale. Il ruolo principaledello stato si riassume in una funzione strumentale di garanzia, di pieno sviluppo dei valoripersonalistici e comunitari dei cittadini& l'articolo 5 della costituzione afferma che >la @epubblicariconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ovesi svolge la sua personalità>. Il primo comma dell'articolo ; della costituzione ribadisce con lamassima precisione il  principio liberale dell'uguaglianza di tutti i cittadini, dotati di pari dignitàsociale e >eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, diopinioni politiche, di condizioni personali e sociali>. La libertà associativa si traduce nell'attribuzionedi veri e propri poteri ad alcuni essenziali formazioni sociali, di cui si riconosce un ruolo in certamisura incomprimibile #la famiglia o le confessioni religiose$. Il principio secondo il quale leimposte si pagano secondo aliquote progressive tende a favorire i ceti sociali pi/ deboli e cerca dicontrastare la pi/ sempre presente disuguaglianza di fatto. Il lavoro viene inteso come contributo checiascuno dà al progresso materiale e culturale della società. I principi della cosiddetta costituzione

economica  comprendono i rapporti di lavoro e in particolare riconoscono non solo la libertàsindacale, ma anche il diritto di sciopero8 è volta in oltre all'istituzione di un sistema misto, dei qualiiniziative pubbliche e iniziative private contribuiscano al perseguimento delle finalità di riequilibrioeconomico e sociale. L'articolo ?5. 5 riconosce e garantisce la proprietà privata, ma ne consente unadisciplina legislativa che ne assicuri la funzione sociale e ne favorisca l'accesso al maggior numeropossibile di soggetti. +d un autorevole sistema statale centrale si affianca un articolato e fortesistema di autonomie regionali e locali, introdotti sia al fine di adeguare meglio l'amministrazione

pubblica alle tante e diverse esigenze locali, sia al fine di arricchire il quadro istituzionale attraversola formazione di sedi di mediazione di interessi pi/ ravvicinate ai cittadini che di quegli interessisono portatori. La costituzione prevede e disciplina, accanto ai comuni e alle province, le regioni&distinguiamo le *C regioni ad autonomia ordinaria dalle C regioni ad autonomia speciale #icilia,ardegna, Valle d'+osta, %rentino +lto +dige, 1riuli Venezia iulia$, i cui poteri sono tutelati daglistrumenti di garanzia della rigidità costituzionale. Il compito principale della corte costituzionale èquello di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi dello tato e di giudicare sulle eventualiresponsabilità penali del Presidente della @epubblica. I poteri principali del  Presidente della

 !epubblica sono lo scioglimento anticipato delle camere e la nomina del nuovo overno. L'articolo* della costituzione afferma la subordinazione dell'ordinamento giuridico nazionale alle normeinternazionali generalmente riconosciute. L'articolo ** sancisce che >l'Italia ripudia la guerra come

strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversieinternazionali>& sulla base di questo principio l'Italia ha chiesto e ha ottenuto di far parte dell' "#$

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#organizzazione delle 3azioni !nite$, ha potuto essere tra gli stati fondatori della comunità europea epartecipa all'!nione uropea.

CAPITOLO I5: L’Italia e l’6nione 7uropea. (pag. 8 – 83)

 La nacita dell’6nione 7uropeaIl processo di integrazione europea prende avvio agli inizi degli anni cinquanta con la nascita delletre comunità europee originarie #prima la 4eca e poi successivamente la 4ee e la 4eea o uratom$, lequali avevano finalità economiche, ma anche l'obiettivo preciso di scongiurare il rischio delriprodursi in uropa delle condizioni di conflittualità che avevano portato ben due conflitti mondiali.i part- dalla creazione di un mercato comune, eliminando le barriere tra i vari stati europei perarrivare alla libera circolazione delle merci, al diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi e allalibera circolazione dei capitali. Le principali tappe dell'itinerario di integrazione sono&

*. trattato di %ru&elles #*GHC$, che realizza una prima forma di coordinamento tra le trecomunità unificandone gli esecutivi e varando un unico bilancio europeo8

5. atto unico europeo #*GEH$, che prevede l'eliminazione di un gran numero di barriere alla

libera circolazione, vede l'istituzionalizzazione del consiglio europeo, in quanto organo nelquale maturano le grandi scelte di indirizzo politico, e il potenziamento del ruolo delParlamento europeo8

;. trattato di aastricht o trattato dell'$nione (uropea #*GG5$, che dà il via alla cooperazionein materia di politica estera, di sicurezza, di giustizia e di affari interni. i pongono le basi peruna moneta unica europea #euro$ e per l'istituzione della Kanca centrale europea, insieme allanozione di cittadinanza europea8

?. trattato di )msterdam #*GGD$, che vede un'ulteriore valorizzazione della cittadinanza europea,insieme a un rafforzamento della politica sociale europea8

C. trattato di #izza #5*$, con il rafforzamento degli interventi dell'!nione uropea in settoriquali quello della politica estera, di sicurezza e di difesa, insieme alla nuova composizionedel Parlamento europeo e della commissione.

+d oggi i paesi dell0!nione uropea risultano essere& Kelgio, 1rancia, ermania, Italia,Lussemburgo, 9landa, regno unito, Irlanda, (animarca, recia, pagna, Portogallo, +ustria,1inlandia, vezia, 4ipro, stonia, Lettonia, Lituania, Balta, Polonia, @epubblica ceca, @epubblicaslovacca, lovenia, !ngheria #5C paesi, maggio 5?$.

 La forma di *o&ernoPer forma di overno comunitaria si intende l'aspetto dell'ordinamento relativo alla composizione ealle funzioni degli organi tra i quali i trattati ripartiscono i poteri ceduti dagli stati membri, nonch6 ailoro reciproci rapporti. li organi principali sono i seguenti&

• il consiglio europeo, creato nel *GD? ed entrato a far parte della struttura organizzativa

comunitaria nel *GED a seguito dell0entrata in vigore dell0+tto unico europeo, è formato daicapi di stato o di overno dei paesi membri M assistiti dai ministri degli steri M e dalPresidente della 4ommissione europea. i riunisce almeno due volte all0anno e deve riferireal parlamento delle sue riunioni nei cosiddetti Nvertici europeiO e ha il compito principale distabilire l0orientamento politico dell0!nione8

• il  Parlamento europeo, inizialmente organo puramente consultivo al quale l0+tto unicoeuropeo e il trattato di Baastricht hanno attribuito poteri pi/ ampi M è l0unico organocomunitario composto da membri eletti direttamente dai cittadini dei paesi membri. 9ggi,oltre ad avere poteri in materia di bilancio e di controllo dell0esecutivo, il Parlamento haanche competenze legislative e condivide con il 4onsiglio dei ministri il potere di decisionesu diverse materie8

• la commissione europea, composta da trenta membri #erano venti prima dell0allargamento del5?$, è l0organo esecutivo dell0!nione, ma suo è anche il compito di avanzare le propostelegislative. ssa vigila sulla corretta applicazione dei trattati europei e delle decisioni adottate

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in base a essi. In ambito amministrativo la 4ommissione gestisce i fondi comunitari e gli aiutiagli altri paesi. La 4ommissione europea ha un organico di *C. persone, di cui un terzo èaddetto ai servizi di traduzione e di interpretariato8

• il consiglio dei ministri, il principale organo legislativo. 4omposto dai rappresentanti deglistati membri, di solito ministri, è affiancato dal 4omitato dei rappresentanti permanenti, che

ha il compito di preparare i lavori del 4onsiglio e di eseguire i mandati che quest0ultimo gliaffida. La presidenza del 4onsiglio è affidata a turno a uno degli stati membri e ha la duratadi sei mesi. L0attività del 4onsiglio si divide in tre NpilastriO. Il primo comprende le politichecomunitarie in materia di agricoltura, trasporti, energia, ambiente, ricerca e sviluppo, per lequali il 4onsiglio si attiva su proposta della 4ommissione. Il secondo NpilastroO comprende lapolitica estera e la sicurezza8 il terzo la giustizia e gli affari interni. u queste materie il4onsiglio ha potere di decisione e di iniziativa8

• gli organi di controllo e di giustizia, di cui fanno parte la 4orte dei conti, la 4orte di giustiziaed il %ribunale di primo grado. La corte dei conti, composta da 5C membri, esercita ilcontrollo sulla gestione finanziaria della comunità. La 4orte di giustizia, organo giudicante diultima istanza, è composta da venticinque giudici #uno per ogni stato membro$ e otto avvocati

generali8 è competente sia per le controversie tra istituzioni comunitarie M e tra queste ultimee i paesi membri M sia per i ricorsi in appello contro le direttive e i regolamenti emanatidall0!nione. u richiesta di un %ribunale nazionale, la 4orte si pronuncia anche sulla validitàe sull0interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario #vedi (iritto europeo$. Le suesentenze costituiscono un precedente e divengono parte del quadro giuridico di ciascuno statomembro. Il %ribunale di primo grado , formato da venticinque giudici nominati per un periododi sei anni, si occupa dei ricorsi contro la normativa comunitaria presentati da individui,organizzazioni o società.

 I poteri delle ititu'ioni comunitarieLa comunità è in grado di esercitare poteri normativi, amministrativi, giudiziari, concludere accordiinternazionali con stati terzi.

•  Poteri normativi. Vengono esercitati attualmente attraverso direttive e regolamenti& ledirettive  sono atti normativi che fissano, in una determinata materia, degli obiettivi, deirisultati che devono essere raggiunti dagli stati membri lasciando a questi ultimi la liberascelta dei mezzi pi/ idonei al loro conseguimento8 ad una direttiva comunitaria fa seguito unintervento del legislatore nazionale che deve dare attuazione al contenuto della direttiva8 iregolamenti  sono invece gli atti normativi comunitari che non richiedono alcun ulterioreintervento da parte del legislatore nazionale.

•  Poteri amministrativi. @iguardano le attività di decisione, di controllo, di ispezione, disanzione. < di particolare rilievo l'attività che la commissione svolge nella gestione dei fondistrutturali della comunità, ossia delle risorse che vengono destinate allo sviluppo di particolari

settori dell'economia degli stati membri.•  Poteri in campo monetario. L'introduzione di una moneta unica europea e l'istituzione di una

banca centrale europea rappresentano, senza alcun dubbio, il passo pi/ rilevante sulla stradadell'integrazione. (iventata operativa il * luglio *GEE, la %anca centrale europea, che hasede a 1rancoforte, è l0organismo attorno al quale ruota il istema europeo delle banchecentrali #K4$, che comprende tutti gli istituti di emissione dei paesi membri dell0!.4ompiti della K4 sono quelli di sostenere le politiche economiche e definire e attuare lapolitica monetaria dell0!, assicurare la stabilità dei prezzi interni e il valore del cambioesterno dell0euro, detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli stati membri,promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. li organi della K4 sono&il 4omitato esecutivo, composto da sei membri8 il 4onsiglio direttivo, composto dai sei

membri del 4omitato esecutivo pi/ i dodici governatori delle banche centrali dei paesiaderenti all0!nione monetaria europea8 il 4onsiglio generale, composto dai governatori dellebanche centrali di tutti i paesi membri dell0!.

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•  Poteri giudiziari. Vengono esercitati dal tribunale di primo grado e dalla corte di giustizia eassicurano che gli atti e comportamenti adottati dalle istituzioni comunitarie siano legittimi8valgono inoltre ad assicurare un risarcimento del danno a chi, persona fisica o giuridica, abbiasubito un pregiudizio dell'attività svolta da un organo comunitario.

•  Potere estero. In alcune materie espressamente previste dai trattati, come la politica

commerciale comune e la cooperazione nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico,la comunità ha il potere di stipulare accordi internazionali che vincolano al loro rispetto tutti istati membri.

•  Poteri in ambito di P(S e G)*. 3el quadro della cooperazione in materia di politica estera edi sicurezza comune #P4$, nonch6 in materia di giustizia e affari interni #+I$, le decisioniassunte assumono la veste di azioni comuni  e d i  posizioni comuni& le prime impegnanol'unione a un intervento diretto, mentre le seconde impegnano gli stati ad adottare politichenazionali conformi alla posizione comune assunta.

 I riflei ul itema cotitu'ionale della partecipa'ione dell’Italia all’6nione 7uropeaLe principali conseguenze che il processo di integrazione europea ha prodotto in Italia sono&

• sul piano della forma di Governo, si deve registrare un progressivo rafforzamento del ruolo diquest'organo, mentre il Parlamento non dispone di strumenti efficaci per poter far sentire lapropria voce sulla scena europea8

• sul piano delle grandi scelte di indirizzo politico, ogni scelta risulta vincolata a decisioniassunte in sede comunitaria8

• sul piano della legislazione, ormai intere materie non sono pi/ nella disponibilità dellegislatore nazionale e ci" vale sia per il Parlamento sia per le singole regioni8

• sul piano dell'amministrazione  gli organi amministrativi #statali, regionali, provinciali ocomunali$ non operano pi/ in ossequio a una legge dello tato o della regione, ma in ossequioa un regolamento o ad una direttiva comunitaria8

• sul piano della giurisdizione, la legge della comunità prevale, secondo il principio gerarchico,automaticamente su una legge nazionale, qualora la materia in causa sia disciplinata daentrambe le fonti normative.

CAPITOLO 5: Il corpo elettorale. (8+ – 19,)

Popolo e corpo elettoraleL'articolo *.5 della costituzione @epubblicana afferma che >la sovranità appartiene al popolo, che laesercita nelle forme e nei limiti della costituzione>. La costituzione prevede dunque che l'eserciziodelle funzioni dello tato non possa avvenire se non in seguito alla consultazione del corpoelettorale, costituito appunto dal popolo. Il concetto di nazione  individua quegli elementi etnici,

linguistici, culturali e sociali che costituiscono il patrimonio di una determinata collettività. Lanozione di  popolazione  designa l'insieme dei soggetti, cittadini e non, che risiedono in undeterminato momento sul territorio dello tato e sono tenuti a rispettarne le leggi. lementofondamentale per l'esercizio dei diritti connessi alla titolarità della sovranità è invece il possesso dellacittadinanza, che pu" essere acquistata in diversi modi& secondo il principio dello >iure sanguinis>,acquista la cittadinanza italiana il figlio, anche adottivo, di genitori in possesso della cittadinanzaitaliana8 secondo il principio dello >iure soli>, colui che è nato nel territorio nazionale da genitoriignoti o apolidi #privi di cittadinanza$8 sei mesi di residenza nel territorio della @epubblica, serichiesto dal soggetto interessato8 tre anni dalla data di matrimonio8 straniero che ha prestato servizioalle dipendenze dello tato per almeno cinque anni8 cittadino di uno degli stati membri della 4 èresidente da almeno quattro anni nel territorio della @epubblica. La perdita della cittadinanza pu"venire o per rinunzia o automaticamente. La cittadinanza perduta pu" essere riacquistata a richiestadell'interessato qualora vi siano particolari presupposti. La cittadinanza europea si acquista in virt/del possesso della cittadinanza di uno degli stati membri e comporta il riconoscimento di una serie di

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diritti che riguardano il diritto alla tutela da parte dell'autorità diplomatiche di uno qualunque deglistati membri. I cittadini dell'unione devono chiedere l'iscrizione in un'apposita lista elettorale, checonsente di acquisire l'elettorato attivo e passivo #eccetto l'eleggibilità a sindaco o a vicesindaco$dello tato in cui risiede.

 Le fun'ioni del corpo elettoraleLe funzioni che spettano al corpo elettorale consistono nell'elezione dei propri rappresentanti delParlamento nazionale e in quello europeo, nei consigli regionali, provinciali, comunali ecircoscrizionali. La costituzione prevede inoltre alcune forme di esercizio diretto della sovranità daparte del corpo elettorale, come l'istituto della petizione, dell'iniziativa popolare e del referendum.

 La fun'ione elettoraleL'articolo ?E della costituzione fissa i principi fondamentali in materia di esercizio della funzioneelettorale. Le caratteristiche del voto sono la personalità, l'uguaglianza, la libertà e la segretezza.Vengono individuati inoltre i requisiti positivi #cittadinanza e maggiore età$ e negativi #incapacità oindegnità morale$ della cosiddetta capacità elettorale.

 Le caratteritic"e del &otoLa  personalità del voto sta a indicare il divieto di introdurre regole che consentano all'elettore diesercitare la funzione elettorale attraverso un altro soggetto #il cosiddetto voto per delega$.L'uguaglianza  indica il divieto di introdurre regole elettorali che abbiano come conseguenzal'attribuzione ad alcuni soggetti di un peso elettorale maggiore rispetto quello di altri.  Libertà  esegretezza  stanno indicare l'obbligo di predisporre modalità di esercizio del diritto di voto chegarantiscano la possibilità di esprimere, senza alcun condizionamento, la propria volontà elettorale.L'articolo ?E definisce, inoltre, l'esercizio del diritto di voto come dovere civico.

 La capacit! elettoraleLa capacità elettorale riassume i requisiti necessari per l'acquisto del diritto di elettorato attivo epassivo. I requisiti positivi sono alla cittadinanza e la maggiore età. La legge costituzionale *5* haprevisto l'istituzione di una >circoscrizione estero> per l'elezione del Parlamento nazionale,assegnando *5 seggi per la 4amera dei deputati e H seggi per il enato. I membri del enato vengonoeletti da coloro i quali abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età. L'età richiesta per l'elettoratopassivo è 5C anni per la 4amera dei deputati, ? anni per essere eletti enatori e C anni per essereeletti Presidente della @epubblica. I requisiti negativi della capacità elettorale sono l'esistenza dicause di incapacità civile #infermi di mente o interdetti$, provvedimenti definitivi del giudice#dichiarazione di fallimento$ o cause di indegnità morale #i membri di casa avoia$. Per quantoriguarda l'elettorato passivo, i requisiti negativi sono rappresentati dalle cause di ineleggibilità

#esercizio di carica che pongono il soggetto in una situazione di vantaggio rispetto agli altricandidati$ o di incompatibilità #che pu" essere rimosso rinunciando ad una delle due cariche, comedeputato e enatore, parlamentare e Presidente della @epubblica, parlamentare e membro delconsiglio superiore della magistratura, parlamentare e membro della corte costituzionale,parlamentare e membro del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro$.

 I itemi elettorali- in generaleIl modo in cui i voti espressi dal corpo elettorale vengono utilizzati per l'assegnazione dei seggi postiin palio nella consultazione elettorale attiene al sistema elettorale. i distinguono due grandi famigliedi sistemi elettorali& quelli maggioritari e quelli proporzionali. 3ei sistemi maggioritari  il principiobase è quello per cui tutti seggi in palio in una determinata circoscrizione vengono assegnati al

partito, o alla coalizione, che ottiene la maggioranza semplice dei voti espressi #un numero superiorerispetto a quelli degli altri$ o la maggioranza assoluta #la metà pi/ uno dei voti validamente espressi$.3ei sistemi proporzionali il principio base è quello per cui i seggi vengono assegnati tra tutti i partiti

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che hanno partecipato alla competizione elettorale, in proporzione al numero dei voti che ciascuno diessi ha ottenuto. 3ei sistemi maggioritari è individuato l'istituto del ballottaggio8 nell'ipotesi in cuinessun candidato consegue il numero di voti necessari per essere eletto, si svolge un secondo turnoelettorale, cui sono ammessi come candidati coloro che, al primo turno, hanno ottenuto pi/ voti. 3eisistemi proporzionali esistono tre metodi matematici utilizzati& il metodo d'+ondt   consiste

nell'assegnare i seggi sulla base di potenti interi pi/ alti, che si ottengono dividendo alla cifraelettorale in ogni partito per *, 5, ;, ?,...8 il metodo Sainte Lague attribuisce i seggi sempre sulla basedei quozienti pi/ alti, ma dividendo la cifra elettorale di ogni partito per *, ;, C, D, G, ...8 il metodo del

quoziente corretto consiste nell'attribuzione dei seggi a quei candidati che abbiano ottenuto unnumero di voti pari al quoziente che si ottiene dividendo il numero di voti validi per il numerocomplessivo dei seggi da assegnare nella circoscrizione, maggiorato di * o pi/ unità.

 Il itema elettorale per l’ele'ione della Camera e del enato: caratteritic"e generali1ino al referendum del *GG;, il sistema elettorale per l'elezione di 4amera e enato è statosostanzialmente proporzionale& da quel momento in poi il popolo si è espresso a favore di un sistemadi tipo maggioritario. %uttavia, in seguito alla consultazione referendaria, il Parlamento ha varato la

nuova legislazione elettorale, valida per il enato e per la 4amera, definibile come sistema misto.Infatti, per una parte sistema pu" definirsi maggioritario, poich6 tre quarti dei deputati e dei enatorisono eletti in collegi uninominali secondo la regola che assegna il seggio al candidato che ottiene pi/voti rispetto agli altri, ma per una parte è ancora proporzionale, tant'è che un quarto dei deputati e deienatori è eletto mediante il metodo d'Qondt.

 Il itema elettorale per il enatoIl enato, secondo l'articolo CD della costituzione, deve essere eletto a base regionale& è il overnoche, con un apposito decreto, provvede a ripartire fra le regioni i seggi, in relazione alla popolazioneresidente. La candidatura è personale e subordinata alla sola firma di sottoscrizione da parte di unnumero sufficiente di lettori del collegio. La legge fa divieto di presentarsi in pi/ di un collegioenatoriale o di candidarsi contestualmente per le elezioni della 4amera. L'elettore esprime un unicovoto nella scheda e dall'esito che scaturisce dallo spoglio dei voti si deriva l'elezione, in ciascuncollegio, del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. 3on è prevista alcuna sogliaminima per conseguire un seggio.

 Il itema elettorale per la Camera dei deputati+nche nel sistema elettorale per la 4amera dei deputati i tre quarti dei seggi #esclusi quelli assegnatialla circoscrizione estero$ sono attribuiti con metodo maggioritario in collegi uninominali, mentre ilrestante un quarto è assegnato con metodo proporzionale. La legge individua ventisei circoscrizionielettorali #la icilia ne ha due$. La lista a livello circoscrizionale deve essere presentata da un numero

di elettori che va da *C a ?C8 è una lista breve e rigida, dal momento che non esiste per l'elettorela possibilità di esprimere un voto di preferenza, s- che risulteranno eletti i candidati secondo l'ordineprestabilito dal partito. li esiti dello spoglio portano all'immediata proclamazione dei candidati chevi hanno conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi. (ata la possibilità che i candidatia livello circoscrizionale siano eletti in pi/ circoscrizioni, si prevede a carico dell'eletto l'obbligo dioptare entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione8 diversamente si procede a sorteggio.

 Il itema elettorale per l’ele'ione dei conigli regionali4on la legge costituzionale **GGG sono state introdotte rilevanti modifiche al titolo V dellacostituzione, dedicato alla disciplina delle autonomie regionali. Il nuovo testo dell'articolo *55prevede, infatti, che >il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente

e degli altri componenti della giunta regionale, nonch6 dei consiglieri regionali, sono disciplinati conla legge della regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della @epubblica, chestabilisce anche la durata degli organi elettivi> e, all'ultimo comma, che >il Presidente della giunta

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regionale, salvo che lo statuto disponga diversamente, è eletto suffragio universale diretto>. Ilnumero dei seggi in palio è ripartito fra i vari collegi in proporzione alla popolazione residente. itratta di collegi plurinominali, nei quali ogni partito o movimento politico presenta una lista dicandidati. 9gni elettore ha la possibilità di esprimere una preferenza a favore di un candidatocompreso nella lista stessa.

 Il itema elettorale per l’ele'ione dei Conigli comunali e pro&incialiIl Parlamento ha varato una nuova legge che interessa tanto i comuni, quanto le province #disciplinacompresa nel testo unico 5HD5$, che rappresenta una combinazione di elementi che si ispirano alprincipio maggioritario con elementi che, invece, si ispirano al principio proporzionale. Per i comunifino a ,./// abitanti, ogni candidato sindaco deve essere collegato a una lista di candidati aconsigliere comunale8 risulterà eletto sindaco il candidato che avrà ottenuto il maggior numero divoti e in caso di parità si procede al ballottaggio. Per i comuni oltre ,./// abitanti l'elettore votacontemporaneamente per un candidato a sindaco e per una delle liste, che non devono essere perforza uguali8 risulterà eletto sindaco il candidato che otterrà la metà pi/ uno dei voti validamenteespressi e anche in questo caso si pu" procedere al ballottaggio. La durata in carica dei sindaci e dei

consigli comunali è fissata in cinque anni e si è limitato a due il numero massimo dei mandati asindaco. Il procedimento per l'elezione del  Presidente della provincia e dei consigli provinciali nondifferisce da quello disposto per i comuni di maggiore dimensione e anche in questo caso la durata incarica risulta di cinque anni.

 Il itema elettorale per l’ele'ione del Parlamento europeoPer quanto riguarda l'elezione del Parlamento europeo, in Italia è in vigore la legge *E*GDG cheprevede un sistema proporzionale, a scrutinio di lista, il quale opera nelle cinque grandicircoscrizioni elettorali #Italia nord:occidentale, nord:orientale, centrale, meridionale, insulare$ in cuila stessa legge ha suddiviso il territorio nazionale. Per l'assegnazione degli ED seggi si calcola ilquoziente elettorale nazionale #numero di voti validamente espressi diviso il numero di seggi daassegnare$ e si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente.

 Il conten'ioo elettorale4on il termine di contenzioso elettorale si fa riferimento a quel complesso di regole che consentonoal singolo candidato, alla lista o ai cittadini, di impugnare i risultati delle consultazioni elettorali,qualora ritengano che, nell'assegnazione dei seggi, siano state commesse delle irregolarità. Per ci"che attiene alle elezioni per le due camere, il controllo è affidato a uno speciale organo interno, lagiunta delle elezioni. Per i consigli regionali le decisioni sulle impugnabili davanti al giudiceordinario, oltre che dagli interessati, da qualunque elettore e dal commissario del overno. Per ilParlamento europeo si prevede un sistema di regole analogo a quello previsto per comuni e province.

 La diciplina delle campagne elettoraliIl principio che disciplina le campagne elettorali si ispira alla parità di trattamento e all'imparzialità#par condicio$ e ruota intorno alla distinzione fra comunicazione politica e messaggio autogestito.Per comunicazione politica  s'intendono quei programmi radiotelevisivi nei quali si mettono aconfronto in forma dialettica discorsiva le diverse opinioni che esistono sui temi oggetto di dibattitopolitico8 per messaggi autogestiti  s'intendono quelle forme di comunicazione volta illustrare, inmodo motivato ma unilaterale, un singolo programma o una singola opinione politica. I programmidi comunicazione politica sono diffusi obbligatoriamente dalle emittenti che operano a livellonazionale #sia pubbliche che private$8 i messaggi autogestiti sono diffusi dalla concessionariapubblica #@+I$ e devono avere una durata minima #da * a ; minuti quelli televisivi e da ; a G

secondi quelli radiofonici$. li spazi riservati per i messaggi devono essere attribuiti in condizioni diparità e gratuitamente dalle emittenti di livello nazionale8 le emittenti locali possono concederlianche a titolo oneroso. siste l'obbligo per ciascun partito di non superare un tetto massimo di spese

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elettorali e l'obbligo di presentare ai presidenti delle camere il consuntivo relativo alle proprie speseelettorali e alle relative fonti di finanziamento. siste un contributo alle spese elettorali sia per leelezioni del Parlamento nazionale ed europeo sia dei consigli regionali.

*li trumenti di eerci'io #diretto% della o&ranit!

In base agli istituti di democrazia diretta, il corpo elettorale, anzich6 delegare ad altri organil'esercizio della sovranità, provvede a esercitarla in proprio, saltando le mediazioni degli organirappresentativi. li istituti previsti dalla nostra costituzione che vengono ricondotti sottoquest'etichetta sono tre& la petizione, l'iniziativa popolare e il referendum.

 La peti'ioneLa petizione è definita dall'articolo C della costituzione come il diritto di ciascun cittadino dirivolgersi alle camere >per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità>. (el dirittodi petizione è titolare la generalità dei cittadini. Le petizioni vengono trasmesse alla commissioneparlamentare competente #a seconda della materia cui la petizione si riferisce$8 la commissione laprende in considerazione e delibera su di essa8 la petizione viene trasmessa al overno #nel caso in

cui i provvedimenti presi chiamino in causa quest'ultimo$8 infine viene comunicato l'esito dellapetizione al presentatore della stessa. L'istituto della petizione è previsto anche a livello regionale.

 L’ini'iati&a legilati&a popolareL'istituto dell'iniziativa legislativa popolare, a livello nazionale, prevede che i titolari siano almenoC. cittadini, in possesso della capacità elettorale e la sollecitazione è volta l'approvazione di unospecifico provvedimento legislativo. La funzione rimane comunque quella di stimolo, che lasciaquindi libero l'organo cui l'iniziativa popolare è rivolta di assumere le decisioni in merito che ritienepi/ opportune. +nche l'iniziativa popolare ha trovato spazio negli istituti regionali.

 Il referendum- in generaleL'istituto referendario è previsto come istituto destinato operare sia a livello nazionale che a livelloregionale e locale. La tipologia del referendum a livello nazionale prevede innanzitutto il referendumabrogativo di leggi e il referendum che si inserisce nel procedimento di revisione costituzionale.

 Il referendum arogati&o di legge tataleIl referendum abrogativo di legge statale consiste nella sottoposizione al voto popolare di uno pi/quesiti relativi all'abrogazione, totale o parziale, di una legge già in vigore. L'articolo DC dellacostituzione fissa a C. il numero minimo di elettori necessari per la presentazione dellarichiesta referendaria. ono sottratte referendum le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e diindulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. < stato previsto un doppio >quorum>& uno

di partecipazione #la consultazione pu" produrre i suoi effetti abrogativi solo se ha partecipato al votola metà pi/ uno degli aventi diritto$ e uno relativo all'esito della consultazione #la maggioranza deivoti validamente espressi$. L'organo indicato di assicurare i rispetti tali limiti è la corte

costituzionale. Le richieste di referendum abrogativo non possono essere presentate nell'annoanteriore a quello di scadenza di una delle camere o nei sei mesi successivi alla data di convocazionedei comizi elettorali e sono soggette a un primo controllo di conformità alle regole da partedell'ufficio per il referendum, istituito presso la corte di cassazione. La corte ha esclusol'ammissibilità della richieste referendarie quando vi è una pluralità di domande eterogenee che nonpermettono di esprimere la propria volontà con un s- o con un no8 quando attengono a normecostituzionali8 quando attengono a leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato. e larichiesta supera i controlli, spetta Presidente della @epubblica fissare il referendum in una domenica

compresa fra il *C aprile ed il *C giugno. 3el caso in cui venga approvata l'abrogazione parziale ototale della legge, è il Presidente della @epubblica che provvede a dichiarare con proprio un decretol'avvenuta abrogazione. 3el caso in cui l'elettorato si esprima in senso contrario all'abrogazione, la

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stessa legge non potrà essere sottoposta di nuovo a referendum abrogativo per un periodo di cinqueanni.

 Il referendum nel procedimento di re&iione cotitu'ionale3ell'ipotesi in cui la maggioranza raggiunta in ciascuna 4amera, nella seconda votazione sulla leggecostituzionale, non raggiunga i due terzi, ma la sola maggioranza assoluta #che è indispensabile$, si

prevede che alcuni soggetti #anche un quinto dei membri di una 4amera$ possono chiedere disottoporre a consultazione popolare il testo votato dal Parlamento. Le modalità di svolgimentoricalcano quelle previste dalla stessa legge per il referendum abrogativo.

 Il referendum per la fuione di 0egioni eitenti- per la crea'ione di nuo&e regioni o perl’aggrega'ione di Pro&ince e Comuni al territorio di una 0egione di&era ripetto a uella diappartenen'aI due referendum previsti per la fusione tra pi/ regioni, la creazione di nuove regioni #con un minimodi un milione di abitanti$ o lo spostamento di comuni e province dal territorio di una regione a quellodi un'altra, non hanno sin oggi trovato pratica applicazione. Il procedimento prevede che in entrambii casi l'iniziativa parta dagli organi elettivi degli enti locali minori #i consigli comunali e provincialiinteressati$, che su tali proposte esprimano i loro pareri i rispettivi consigli regionali, nonch6 appunto

le popolazioni interessate, tramite referendum.

 Il referendum a li&ello regionaleLa giurisprudenza ha riconosciuto ai promotori del referendum regionale il diritto di ricorrere algiudice ordinario non solo nell'ipotesi di dichiarata inammissibilità delle iniziative referendarie, maanche nell'ipotesi di sospensione delle medesime, qualora intervengano parziali abrogazioni omodifiche legislative che interessino la legge regionale, oggetto di referendum. L'istituto referendarioha mantenuto quei caratteri di eccezionalità che già l'assemblea costituente aveva inteso conferirgli.li istituti regionali hanno preferito puntare piuttosto che sull'istituto referendario su altri istitutidiretti ad accrescere le possibilità di partecipazione della comunità regionale come gli istituti dipartecipazione quali le consultazioni.

 Il referendum per l’ititu'ione di nuo&i Comuni o la modifica delle circocri'ioni o delledenomina'ioni comunaliL'articolo *;;.5 della costituzione prevede un'ulteriore forma di referendum a livello regionale,ovvero quello relativo all'istituzione di nuovi comuni o alla modifica delle loro circoscrizioni odenominazioni. %ali provvedimenti possono essere adottati con legge regionale, ma, appunto, previaconsultazione delle popolazioni interessate.

 Il referendum a li&ello comunale e pro&incialeI consigli comunali hanno provveduto ad adottare, accanto a consultazioni referendarie in senso

proprio, in genere di tipo consultivo, promosse tanto ad iniziativa degli organi comunali, quanto deglielettori, anche consultazioni informali, quali i semplici sondaggi di opinione. uanto alla tipologia direferendum comunali provinciali è da ritenere che essa possa essere estesa anche ad altri tipi#propositivo, confermativo$, purch6 venga rispettato il limite esplicitato dalla stessa disposizione,rappresentato dalle materie di >esclusiva competenza locale>.

 Il referendum #di indiri''o% in materia di unione politica europea+ttraverso il cosiddetto referendum >di indirizzo> si chiama il corpo elettorale ad esprimersi non suun atto legislativo amministrativo, bens- su un progetto politico da realizzare #come nel caso dellatrasformazione della comunità europea da comunità essenzialmente economica in comunità politica$.uesto tipo di referendum non è stato tuttavia introdotto in linea generale, ma solo limitatamente al

problema specifico indicato.

CAPITOLO 5I: Il Parlamento. (pag. 191 – 182)

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 LA T06TT60A. Il iCameralimo: prolemi attuali e propote di riformaIl Parlamento @epubblicano si compone della amera dei deputati e del Senato della !epubblica. Leragioni che hanno spinto i costituenti ad adottare un modello di bi4ameralismo sono riconoscibilinon solo al peso della tradizione prefascista e la diffidenza verso formule che richiamassero troppo

da vicino le istituzioni corporative del regime, ma anche l'incertezza sui successivi sviluppi dellevicende politiche italiane e sugli equilibri che si sarebbero stabiliti tra le diverse forze destinate aconfrontarsi nel nuovo Parlamento @epubblicano. Le uniche differenze fra le due camere attengonoal numero dei membri& H; sono i deputati e ;*C i enatori, oltre ai enatori a vita.

 I regolamenti parlamentari come fonti integrati&e – attuati&e del dettato cotitu'ionaleecondo quanto disposto dall'articolo H? della costituzione, >ciascuna 4amera adotta il proprioregolamento a maggioranza assoluta>. I regolamenti parlamentari  non hanno un contenutomeramente organizzatorio, ma toccano nel vivo il rapporto tra le forze politiche rappresentate inParlamento. %ra le modifiche regolamentari pi/ recenti, troviamo l'abolizione, salvo che in pochicasi, del voto segreto #allo scopo di evitare il fenomeno dei cosiddetti >franchi tiratori>, di coloro

cioè che, approfittando della segretezza, votano in senso difforme dalla linea decisa del gruppoparlamentare di appartenenza$8 l'arricchimento dei poteri del overno in Parlamento. L'approvazionedel programma #relativo ad un periodo da due a tre mesi$ e del calendario #di durata trisettimanale$spetta sempre alla conferenza dei capigruppo, non pi/ all'unanimità, bens- col consenso deipresidenti dei gruppi, la cui consistenza sia complessivamente pari ad almeno tre quarti deicomponenti della 4amera. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta, ilprogramma il calendario sono predisposti dal Presidente dell'assemblea, sempre nel rispetto delleriserve di tempo disposte a favore dei gruppi di opposizione. La riforma regolamentare si occupa dirilevanti profili della decisione legislativa attinenti al miglioramento della qualità della legge #di cuiè chiamato ad occuparsi un apposito comitato per la legislazione, a composizione paritaria trarappresentanti della maggioranza e dell'opposizione$. 3el febbraio *GGG anche il enato haproceduto a una riforma regolamentare che punta a risolvere in modo equilibrato il rapporto traesigenze della maggioranza e esigenze delle opposizioni, cominciando a prefigurare uno statuto delleopposizioni. I regolamenti parlamentari sono stati tradizionalmente ritenuti sottratti ogni forma dicontrollo esterno. La natura della >riserva di regolamento> disposta dall'articolo H? della costituzioneè da intendersi come esclusiva, non solo nel senso di escludere ogni altra fonte normativa dalladisciplina della materia, ma anche nel senso di escludere ogni altra forma di controllo diverso daquello che le stesse camere possono esercitare sui propri regolamenti.

 L’organi''a'ione interna delle Camere: Preidente e 6fficio di preiden'aI primi compiti a cui sono chiamate le due camere sono l'elezione tra i propri membri del Presidente

e dei componenti dell'ufficio di presidenza. L'elezione del Presidente avviene a voto segreto ed èrichiesta, nei primi due scrutini, una maggioranza qualificata #due terzi dei componenti per la4amera e la maggioranza assoluta al enato, passando poi per la maggioranza assoluta la 4amera ela maggioranza semplice al enato$. Le principali funzioni del Presidente sono la programmazionedei lavori parlamentari e la definizione del relativo calendario, dirigere la discussione e garantire ilrispetto del regolamento, assicurare il mantenimento dell'ordine all'interno della 4amera, applicare lesanzioni previste dalle norme regolamentari nei confronti dei parlamentari che abbiano commessoinfrazioni disciplinari. Il Presidente è coadiuvato dall'ufficio di presidenza, anch'esso elettodall'assemblea tra i suoi membri.

 I gruppi parlamentari

I gruppi parlamentari rappresentano la proiezione dei partiti o movimenti politici all'interno dellecamere. La soglia minima di rappresentanza affinch6 si possa dar vita un gruppo è 5 deputati e *enatori. %uttavia l'ufficio di presidenza pu" autorizzare la costituzione di gruppi pi/ ristretti.

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L'adesione a un gruppo è obbligatoria e non facoltativa, tant'è che coloro che non manifestanonessuna scelta entrano a far parte di un unico gruppo misto. +ll'interno del gruppo vengono definitele linee di condotta da tenere nel corso delle discussioni che si tengono in Parlamento. Qa assuntonegli ultimi tempi una consistenza particolarmente rilevante il fenomeno del passaggio diparlamentari da un gruppo a un altro. In certi casi si è trattato della conseguenza della nascita di

nuovi gruppi, in altri si è trattato di scelte individuali di singoli parlamentari.

 Le giunteLe camere si articolano, al loro interno, in alcune strutture permanenti pi/ ristrette, composte inproporzione alla consistenza dei diversi gruppi parlamentari& le giunte e le commissioni. Le giunteprendono nome in base alle funzioni che sono state loro deferite& la giunta per il regolamento  #perproporre modifiche regolamentari$, la giunta delle elezioni #controlla la regolarità delle operazionielettorali$, la giunta per le autorizzazioni a procedere #esamina le richieste di sottoposizione a misuralimitativa delle libertà personali dei membri del Parlamento$ alla 4amera8 per il enato troviamo lagiunta per il regolamento, la giunta delle elezioni, delle immunità parlamentari.

 Le commiioni parlamentariLe commissioni parlamentari sono articolazioni interne stabili delle due camere. 9ltre lecommissioni permanenti, esistono commissioni temporanee, che vengono costituite per losvolgimento di compiti specifici e durano in carica solo per il tempo necessario tra l'adempimento.Le commissioni permanenti hanno invece la stessa durata della 4amera. sistono le commissionimono4amerali e le commissioni bi4amerali, composta da un ugual numero di deputati e enatori,che svolgono funzioni di vigilanza di indirizzo, di vigilanza e controllo e consultive.

*li apparati urocratici delle Camere+lla burocrazia parlamentare sono stati attribuiti compiti sempre pi/ rilevanti8 la natura di questicompiti richiede non solo una notevole preparazione culturale, ma anche doti indispensabili diequilibrio e imparzialità. 9rgano di raccordo tra la componente politica e la componente burocraticadella 4amera è il segretario generale, il quale viene nominato dall'ufficio di presidenza, su propostadel Presidente, e dura in carica, di norma, fino al raggiungimento dell'età pensionabile. 4amera eenato si avvalgono di due apparati burocratici, completamente distinti l'uno dall'altro.

 L’autonomia finan'iaria e contaile delle Camere4 l’immunit! della ede4 la giuti'ia dometicaLe due camere del Parlamento godono di un'autonomia finanziaria e contabile0 nel senso chedecidono autonomamente l'ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.+lla tradizione statutaria si ricollega anche la cosiddetta immunità della sede, che consiste nellariserva alle camere del potere di decidere chi ammettere e chi non ammettere all'interno degli edifici

in cui si svolgono le attività parlamentari. Le controversie relative allo stato giuridico ed economicodei dipendenti delle camere sono sottratte al giudice comune e sono invece riservate a organi internialle stesse. i tratta della cosiddetta giustizia domestica #o autodichia$.

 Lo #tatu% di memro del ParlamentoLe garanzie che secondo l'articolo HE della costituzione devono essere attribuite ai parlamentari sonoil principio dell'insindacabilità dei voti dati e delle opinioni espresse dai parlamentari nell'eserciziodelle loro funzioni, che tuttavia non copre la responsabilità politica del parlamentare nei confronti delproprio gruppo8 nel nuovo testo dell'articolo HE scompare il principio dell'improcedibilità contro il

 parlamentare, senza la previa autorizzazione a procedere. L'articolo HG garantisce ai parlamentariun'indennità, il cui importo è stabilito da apposita legge8 è assicurato un trattamento previdenziale,

secondo le norme dettate da uno specifico regolamento interno. I parlamentari sono tenuti a fornireall'ufficio di presidenza della 4amera di appartenenza ogni informazione relativa alla loro situazione

 patrimoniale, compresa la denuncia dei redditi, nonch6 una dichiarazione circa le spese sostenute per

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la propria campagna elettorale. La perdita dello 1status1 di membro del Parlamento pu" avvenire oper decisione dell'assemblea o per dimissioni, che vengono inizialmente respinte dall'assemblea esuccessivamente accolte se riproposte.

 I principi c"e guidano il fun'ionamento delle Camere

La durata in carica delle camere è oggi per entrambi i rami del Parlamento di cinque anni. 3elperiodo di tempo necessario all'insediamento delle nuove camere, a quelle scadute vengono prorogatii propri poteri, ma non possono tuttavia eleggere il Presidente della @epubblica a partire dai tre mesiche precedono il loro scioglimento. +nche le commissioni parlamentari permanenti rimangono attiveper l'esercizio delle funzioni referenti consultive, ma non decisionali. La fine della legislaturaprovoca la decadenza di tutti i disegni di legge all'esame del Parlamento. L'avvio della legislatura siha con lo svolgimento della prima riunione del Parlamento fissata dal Presidente della @epubblicaentro venti giorni dall'elezione. Per la validità delle sedute, l'articolo H?.; della costituzione fissa ilnumero legale nella metà pi/ uno degli appartenenti all'organo, che si presume esistente salvoverifica. Le modalità attraverso le quali il voto si esprime possono essere diretti a tutelarel'anonimato del votante #voto segreto$ ovvero a evidenziare di fronte agli elettori il collegamento tra

votante e voto espresso #voto palese$. L'unica ipotesi di obbligo di voto segreto è per la votazione supersone. Le sedute dell'assemblea devono essere di regola pubbliche.

 L7 /6;<IO;I. La fun'ione legilati&a: in generaleLa legge è un elemento fondamentale del sistema normativo, ma incontra limiti sia di ordineprocedimentale, che di ordine contenutistico. I primi impongono alla legge di rispettare ledisposizioni costituzionali, mentre i secondi presentano un profilo negativo che esclude che la leggeordinaria possa derogare alle norme costituzionali, e uno positivo che obbliga la legge ordinaria adisciplinare certe materie secondo precise indicazioni contenute nella costituzione. La costituzioneimpone che le leggi che disciplinano particolari settori possono essere adottate solo medianteprocedimenti aggravati, come le leggi rinforzate. ualora il Parlamento intenda procedere ad unaamnistia #provvedimento legislativo di carattere generale con cui lo stato rinuncia all'applicazionedella pena$ o ad un indulto #provvedimento generale di clemenza con il quale lo stato condona lapena principale a persone già condannate$ si richiede un l'altissimo consenso parlamentare #pari aidue terzi dei voti dei deputati e dei enatori$. Per le norme internazionali, la costituzione opera unadistinzione tra quelle di tipo consuetudinario #per cui la costituzione stabilisce un meccanismo diadattamento automatico del diritto interno$, cui alcuni assimilano i principi uniformemente seguitidagli stati, e quelle, assai pi/ numerose, pattizie #che per entrare in vigore necessitano di un appositointervento del legislatore nazionale$, nascenti cioè da un apposito accordo internazionale tra due opi/ stati.

 Il procedimento legilati&oLe fasi attraverso le quali si svolge il procedimento che porta all'entrata in vigore di una legge sono&• la fase dell'iniziativa, che consiste nell'esercizio di poter sottoporre progetti di legge al

Parlamento, e possono essere i disegni di legge del overno, una proposta di legge delParlamento, un'iniziativa legislativa da parte di C. lettori, l'iniziativa legislativa deiconsigli regionali, si iniziativa legislativa del consiglio nazionale dell'economia del lavoro,l'iniziativa legislativa dei comuni8

• la seconda fase si svolge all'interno del Parlamento e attiene all'esame, alla discussione e allavotazione della proposta di legge, in cui si pu" adottare una procedura normale #con l'esamedella proposta di legge da parte della commissione permanente competente per materia,l'approvazione di un testo, la discussione dell'assemblea per un periodo complessivo di ? mesi

alla 4amera e 5 mesi al enato, che possono essere dimezzati nel caso di procedura normaleabbreviata$ oppure una procedura speciale #che affida alla commissione competente il vero eproprio potere di approvazione, passando dall'assemblea solo per il voto sui singoli articoli$.

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uando la proposta di legge ha superato tutte le fasi presso una 4amera, viene trasmessaall'altra, la quale procede al suo esame, discussione e approvazione secondo le procedure cheessa stessa intenderà adottare. e la seconda 4amera approva la legge nello stesso testoapprovato dalla prima, la legge è trasmessa al Presidente della @epubblica per lapromulgazione. e viceversa la seconda 4amera apporta delle modifiche al testo, la proposta

torna la prima 4amera e questo passaggio #la cosiddetta navette$ continua fino a quandoentrambe le camere non approvano lo stesso testo8• la terza e ultima fase riguarda la promulgazione e la pubblicazione. La promulgazione deve

avvenire entro trenta giorni dall'approvazione parlamentare e spetta al Presidente della@epubblica. ubito dopo la promulgazione la legge deve essere pubblicata. Il guardasigilli#facente parte del ministero della giustizia$ pone il sigillo alla legge e provvede alla suapubblicazione nella gazzetta ufficiale. La >vacatio legis>, ovvero il periodo tra lapubblicazione e l'entrata in vigore della legge, è in genere di quindici giorni.

 La legge come atto di indiri''o – controlloLa legge pu" rappresentare uno strumento di indirizzo:controllo del Parlamento nei confronti del

overno. !na prima ipotesi di questo tipo si verifica con la legge di approvazione del bilancio preventivo, un documento contabile nel quale vengono rappresentate le entrate e le uscite che,nell'anno finanziario successivo, lo tato prevede rispettivamente di incassare e di spendere, sullabase della legislazione vigente. Viene predisposto dal ministro del %esoro e approvato dal 4onsigliodei Binistri e presentato alle camere per l'approvazione, che deve avvenire, con legge, entro il ;*dicembre di ogni anno. uesta materia è stato oggetto di importanti riforme, il cui scopo è statoquello di dare al bilancio dello tato una maggiore flessibilità& gli atti essenziali attraverso i quali iloverno formula la manovra di bilancio e che sono sottoposte all'approvazione parlamentare sono ilbilancio annuale  #presentato entro il ; giugno con la programmazione economico:finanziariaannuale$, il bilancio pluriennale  #di durata non inferiore ai tre anni, nel quale si operano leprevisioni, sia di entrate che di uscite, su un periodo pi/ lungo$ e la legge finanziaria #che consentedi apportare alla legislazione di entrate e di spesa vigente quelle correzioni ritenute necessarie alperseguimento degli obiettivi di politica economica del overno, che fissa inoltre il limite massimodell'indebitamento pubblico$. Il ruolo del Parlamento investe anche il bilancio consuntivo che ognianno il overno è tenuto a presentare alle camere, anch'esso approvato con legge. La stessa natura diatto di indirizzo:controllo nei confronti del overno si riscontra nella legge di autorizzazione alla

ratifica  #atto ufficiale che convalida a tutti gli effetti un trattato internazionale$ dei trattatiinternazionali. L'ordine di esecuzione è un atto che ha un preciso contenuto normativo& esso consenteche si verifichino sul piano dell'ordinamento giuridico interno tutte le modificazioni conseguenti aldispiegarsi degli effetti delle disposizioni contenute nel trattato.

 La fun'ione di re&iione cotitu'ionaleLa costituzione attribuisce Parlamento la funzione di revisione costituzionale, un procedimento la cuispecialità attiene non solo il tipo di legge che ne rappresenta il risultato finale, ma anche le regole chene scandiscono le varie fasi, le quali risultano molto diverse da quelle su cui si basa il procedimentoche porta all'approvazione di una legge ordinaria. Il procedimento si compone di due fasi& unanecessaria, che si svolge in sede parlamentare, e una eventuale, che vede il coinvolgimento del corpoelettorale. 3el corso della prima fase, l'articolo *;E impone una doppia deliberazione da parte diciascuna 4amera a distanza non minore di tre mesi l'una dall'altra. 3ella seconda deliberazione èrichiesta la maggioranza assoluta. ualora la maggioranza sia pi/ elevata, il procedimento si arresta

a questa prima fase e la legge costituzionale o di revisione costituzionale viene trasmessa alPresidente della @epubblica perch6 provveda alla sua promulgazione. 3ell'ipotesi in cui, anche in unsolo ramo del Parlamento, non venga raggiunta la maggioranza dei due terzi #ma solo quel assoluta$,

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il testo legislativo pu" essere sottoposto a referendum. L'articolo *;G stabilisce che non pu" esseremodificata, in alcuna maniera, la forma @epubblicana dello tato, insieme ai cosiddetti >principiinviolabili>.

 La fun'ione di indiri''o e controllo ul *o&erno e ulla Pulica Amminitra'ione

La funzione di indirizzo:controllo nei confronti dell'attività del overno e, pi/ in generale, dellapubblica amministrazione che le camere hanno a disposizione ha il suo fondamento nell'elementocardine della forma di overno parlamentare e cioè nel rapporto di fiducia che lega overno eParlamento.

•  ozione di fiducia. L'articolo G? stabilisce che il overno, una volta nominato dal Presidentedella @epubblica, deve presentarsi in Parlamento per ottenere da ciascuna 4amera la fiducia,la quale viene concessa mediante votazione per appello nominale. La motivazione dellamozione di fiducia impegna il overno a perseguire l'indirizzo politico che in essa trovaespressione.

•  *nterrogazioni0 interpellanze. Le interrogazioni chiamano in causa il overno per averenotizie circa un fatto determinato e circa la posizione che esso intende assumere al riguardo.

L'interpellanza è diretta ad acquisire informazioni, pi/ che su singoli fatti, sulle ragioni chehanno indotto il overno ad assumere determinate posizioni in ordine a problemi di caratteregenerale o sull'atteggiamento che esso ha in animo di assumere. Le interrogazioni devonoessere poste per iscritto e possono avere risposta scritta o orale8 le interpellanze vengonopresentate in forma scritta ma devono essere discusse in assemblea, proprio per la maggiorerilevanza che rivestono sotto il profilo politico.

•  *nchieste. i tratta di indagini condotte da commissioni parlamentari appositamente costituiteper raccogliere elementi conoscitivi su aspetti particolarmente allarmanti della vita sociale.Le commissioni sono di norma composte da rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari inproporzione alla loro consistenza e sono presiedute da un esponente della minoranza che goda

della stima e del rispetto dell'intero arco parlamentare.•  ozioni0 risoluzioni e ordini del giorno. i tratta di strumenti pi/ direttamente espressivi

della funzione di indirizzo del Parlamento nei confronti del overno. La mozione rappresentail mezzo mediante il quale provocare una discussione o un voto dell'assemblea sullo specificoproblema8 una volta approvata, la mozione vincola politicamente l'operato del overno, ilquale pu" porre sulla medesima la questione di fiducia. La risoluzione pu" essere presentatasia in assemblea che in commissione e contiene l'esposizione del problema oggetto didiscussione e una direttiva di comportamento rivolta al overno. L'ordine del giorno si legastrettamente al procedimento di approvazione di una legge o di una mozione8 anche il singoloparlamentare pu" richiedere che venga messo in votazione l'ordine del giorno.

•  ozione di sfiducia. 4on questa si pone fine al rapporto fiduciario tra il overno e la sua

maggioranza parlamentare e obbliga il overno alle dimissioni8 deve essere presentata daalmeno un decimo dei membri della 4amera e deve essere motivata e votata per appellonominale. Il overno ha a sua volta disposizione uno strumento per costringere lamaggioranza parlamentare sostenere le sue iniziative, ovvero la cosiddetta >questione difiducia>.

 Il Parlamento in eduta comunePer l'esercizio di determinate funzioni, la costituzione prevede che le camere si riuniscano in sedutacongiunta, dando cos- vita al cosiddetto >Parlamento in seduta comune> esse presieduto dalPresidente della 4amera dei deputati e si riunisce perso la sede della 4amera. Le funzioni cheesercita sono& l'elezione del Presidente della @epubblica, l'elezione di cinque giudici della corte

costituzionale, l'elezione di * membri del consiglio superiore della magistratura, la nomina deigiudici aggregati alla corte costituzionale in sede penale, la messa in stato di accusa del Presidentedella @epubblica.

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 I 0APPO0TI CO; L7 ALT07 ITIT6<IO;I. I rapporti tra Parlamento e ititu'ioni comunitarieLe norme comunitarie devono intendersi come >direttamente applicabili> e gli ordinamenti degli statimembri, nel senso che esse non necessitano di alcun intervento >attuativo> dei legislatori nazionali.L'intervento >attuativo> del Parlamento rimane necessario con riferimento a norme comunitarie che

non siano direttamente applicabili #come in genere avviene nel caso delle direttive, ma, a volte,anche dei regolamenti$& in questo caso si tratta di un intervento obbligato e non discrezionale. Lalegge comunitaria è una legge a cadenza annuale, con la quale il Parlamento provvede non solo allemodifiche dell'ordinamento interno imposta dalla normativa comunitaria e che richiedono il ricorsoallo strumento legislativo, ma anche a fissare il quadro normativo di riferimento per tutti i soggetticoinvolti nel processo di attuazione delle norme comunitarie, come il overno e le regioni.L'esigenza di una pi/ avvertita partecipazione dei parlamenti nazionali alla definizione delle politichecomunitarie ha prodotto lo sviluppo di una serie di contatti tra le assemblee elettive dei vari statimembri. %ra questi, di particolare rilievo quelli che si sono formalizzati nelle )ssise dei Parlamentieuropei #cui partecipano delegazioni dei vari organi parlamentari$. empre a questo riguardo e poi dasegnalare la nascita della 49+4 #conferenza degli organi parlamentari specializzati in affari

comunitari$, quale organo di raccordo tra i parlamenti degli stati membri dell'!nione uropea e ilParlamento europeo.

 I rapporti tra Parlamento e Corte cotitu'ionaleLa corte costituzionale ha il potere di dichiarare l'incostituzionalità di una legge, con la conseguenzadi produrre cos- una lacuna nell'ordinamento. 4olmare queste lacune è compito del Parlamento.L'articolo *;H della costituzione prevede che le pronuncia di incostituzionalità della corte venganocomunicate alle camere perch6 provvedano alle eventuali iniziative legislative. Le sentenze dellacorte vengono trasmesse all'esame della commissione competente per materia8 una volta effettuatotale esame, la commissione esprime un parere in merito all'esigenza di procedere a determinateiniziative legislative e indica le linee che devono essere tenute presenti nell'impostazione di taliiniziative.

 I rapporti tra Parlamento e 0egioniIn relazione ai rapporti tra le regioni ed il Parlamento, l'unico istituto specifico previsto dallacostituzione per costruire tale rapporto è costituito dalla commissione biamerale per le questioni

regionali, che ha il compito di esprimere un parere in ordine allo scioglimento dei consigli regionalida parte degli organi statali. I cosiddetti voti delle regioni, diretti a richiedere determinatiprovvedimenti o sollevare specifiche esigenze, sono previsti da molti statuti regionali e trovano illoro fondamento dell'articolo C della costituzione.

CAPITOLO 5II: Il Preidente della 0epulica. (pag. 183 – 212)

 Il Preidente della 0epulica nella forma di *o&erno italianaPer ridurre i rischi tipici del parlamentarismo è stato istituito l'organo del Presidente della@epubblica, come organo non meccanicamente rappresentativo della maggioranza parlamentare e, altempo stesso, titolare di alcuni poteri particolarmente incisivi nei confronti sia del Parlamento che deloverno. Per quanto riguarda i rapporti con Parlamento e overno, alcuni fra i poteri del Presidentedella @epubblica accentuano la possibilità che esso svolga un ruolo rilevante& si pensi, ad esempio,alla nomina del overno prima della fiducia parlamentare, al potere di scioglimento anticipato dellecamere, alla possibilità di rinviare una legge al Parlamento manifestando i dubbi sorti in sede dipromulgazione, al potere di messaggio alle camere, alla presidenza di due organi collegialiimportanti come il consiglio superiore della magistratura e il consiglio supremo di difesa. La sua

posizione complessiva resta quella del  Presidente della !epubblica parlamentare, in quantomassimo garante del corretto e efficace svolgimento dei processi istituzionali posti in essere daidiversi organi e soggetti cui la costituzione affida funzioni di indirizzo politico o di garanzia.

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 7le'ione e permanen'a in carica del Preidente della 0epulicaIl Presidente della @epubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, solo a tal fine integrato datre rappresentanti di ciascuna regione #salvo la Val d'+osta che nomina uno solo$, designati dairispettivi consigli regionali in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. La durata in

carica è pari a D anni, è eletto solo a scrutinio segreto e da maggioranze qualificate #nelle prime trevotazioni è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'organo e successivamente lamaggioranza assoluta$. Il Presidente entra in carica dopo il >giuramento di fedeltà alla @epubblica edi osservanza della costituzione>, che deve pronunciare dinanzi al Parlamento in seduta comune. !nPresidente pu" vedere prorogati i propri poteri oltre i D anni a causa delle ritardo che si verifichinell'elezione del suo successore, malgrado il Parlamento integrato debba essere convocato da partedel Presidente della 4amera trenta giorni prima della scadenza del mandato presidenziale. IlPresidente della @epubblica ha il divieto di procedere allo scioglimento anticipato delle camerenell'ultimo semestre del suo mandato, chiamato per questo motivo >semestre bianco>. %uttavia lalegge costituzionale **GG* ha modificato il secondo comma dell'articolo EE della costituzione,consentendo al Presidente della @epubblica di sciogliere le camere anche nell'ultimo semestre del

suo mandato nella particolare ipotesi del cosiddetto >ingorgo costituzionale> e cioè quando lecamere, in quello stesso periodo, esauriscano il loro mandato, con il rischio che situazioni di crisi,pi/ probabili in questo contesto, non possano essere adeguatamente affrontate. Il mandatopresidenziale pu" essere interrotto con le dimissioni volontarie dalla carica oppure da destituzione#possibile sanzione penale accessoria irrogabile dalla corte costituzionale$. In questi casi le funzionipresidenziali vengono esercitate dal Presidente del enato e spetta al Presidente della 4ameraconvocare l'organo per l'elezione del nuovo Presidente della @epubblica. 4on l'espressione>impedimento permanente> ci si riferisce a un prolungato stato di grave malattia del Presidente, taleda rendergli impossibile l'esercizio delle sue funzioni. In caso di impedimento temporaneo èsostituito dal presidente del senato.

 Le garan'ie di autonomia e le reponailit! del Preidente della 0epulicaLa necessità che il Presidente della @epubblica eserciti le sue funzioni in piena autonomia è alla basedi alcune caratteristiche del suo status personale, che mirano a garantirlo da alcuni possibili rischi diimpropri condizionamenti da parte di altri poteri dello tato. i è incerti sul fatto che il Presidentepossa essere sottoposto, durante il suo mandato, a giudizio penale, con la conseguente possibilità chepossa essere limitato nelle sue libertà personali o addirittura sospeso dall'esercizio delle sue funzionida parte dell'autorità giudiziaria ordinaria. < stato invece risolto il problema di stabilire se ilPresidente debba adempie ai doveri di testimonianza  presso le autorità giurisdizionali& l'articolo5C.* del nuovo codice di procedura penale prevede esplicitamente questa ipotesi, con il soloprivilegio che la testimonianza viene >assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di capo dello

tato>. Per i reati di >alto tradimento> o >attentato contro la costituzione dello tato>, la costituzioneli ha individuati come reati propri solo del Presidente della @epubblica. I comportamentisanzionabili  sono gli atti dolosi mediante i quali un Presidente della @epubblica, con l'eventualecomplicità di altri soggetti, abbia abusato dei suoi poteri o violati i suoi doveri. La costituzioneprevede che la legge assicuri al Presidente un assegno personale #cioè un compenso di tipo periodicoper l'attività svolta$, nonch6 una dotazione  #in denaro, in beni mobili e immobili$, destinata agliapparati organizzativi della presidenza per il miglior espletamento delle funzioni presidenziali.

 Le fun'ioni del Preidente della 0epulica e uelle proprie del *o&ernoPer quanto riguarda i rapporti tra il Presidente della @epubblica ed il overno, egli non è pi/configurabile come capo del potere esecutivo& tuttavia rimane l'organo monocratico rappresentativo

dell'unità dello tato, cioè il soggetto cui si imputano formalmente ancora una numerosa serie di attistatali di particolare rilevanza, pur nella sostanza sicuramente di competenza del overno. L'articoloEG della costituzione stabilisce che >nessun atto del Presidente della @epubblica è valido se non è

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controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità>. i distinguono, in genere,atti presidenziali corrispondenti alla lettera dell'articolo EG, caratterizzati da un sicuro poteregovernativo in materia e da un ruolo essenzialmente di controllo del Presidente #oltre a tutti i casi diatti governativi adottati nella forma del (.P.@., si possono fare rientrare in questa categoria i decretidi indizione delle elezioni e dei referendum, nonch6 tutti gli atti presidenziali in tema di relazioni

internazionali$8 atti di esclusiva competenza presidenziale, in ordine ai quali l'intervento governativonon pu" che assumere un ruolo di mero controllo8 infine atti in cui la funzione presidenziale apparepreminente, ma in relazione ai quali il overno o il Presidente del consiglio dispongono di un vero eproprio autonomo potere di valutazione, come il decreto di scioglimento anticipato delle camere e ildecreto di nomina di un nuovo Presidente del 4onsiglio dei Binistri. L'ordinamento costituzionaleoffre alcuni strumenti di risoluzione, in sede giuridica, di possibili conflitti tra Presidente della@epubblica e overno& innanzitutto, quello rappresentato dall'intervento del legislatore8 in secondoluogo, il ricorso alla corte costituzionale per conflitto di attribuzione fra i poteri dello tato.

 I poteri del Preidente della 0epulica ripetto al corpo elettoraleIl riferimento al corpo elettorale, il Presidente dispone di poteri molto ridotti, da esercitare su

proposta di organi governativi. In primo luogo, l'indizione della data delle elezioni e dei referendum8contemporaneamente l'indizione delle elezioni delle camere, il Presidente della @epubblica fissa ladata della loro prima riunione, che non deve svolgersi oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

 I poteri del Preidente della 0epulica ripetto al ParlamentoKen pi/ rilevanti sono i poteri di cui il Presidente dispone nei confronti del Parlamento. La nomina aSenatori a vita di >cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel camposociale, scientifico, artistico e letterario>. Il messaggio formale  al Parlamento rappresenta il pi/solenne e libero potere di stimolo del Presidente della @epubblica nei confronti dell'organorappresentativo del corpo elettorale e titolare dei supremi poteri normativi e di indirizzo politico. (eltutto diverso è il messaggio motivato con il quale il Presidente rinvia al Parlamento una legge che haesaminato in sede di promulgazione, richiedendo un suo riesame per presunti motivi di illegittimitàcostituzionale o di gravi inopportunità in relazione a principi o a valori costituzionali. La

 promulgazione rappresenta un importante forma di controllo preventivo che deve essere svolta dalPresidente della @epubblica entro un mese dall'approvazione parlamentare o nel termine minorefissato per motivi di urgenza dalle camere, a maggioranza assoluta. La prescrizione dell'articolo D?.5secondo cui >se le camere riapprovano nuovamente la legge, questa dev'essere promulgata> tende aristabilire il principio fondamentale dell'esclusiva titolarità del potere legislativo da parte dellecamere. !n vero e proprio rifiuto di promulgazione  costituirebbe un illecito costituzionale assaigrave, tant'è che lo stesso Parlamento potrebbe mettere in stato di accusa il Presidente. 1ondamentaletra i poteri presidenziali è quello di sciogliere anticipatamente le camere  per consentire il

superamento di un dannoso ed altrimenti insuperabile stato di disfunzionalità politica o istituzionale. I poteri del Preidente della 0epulica ripetto al *o&ernoPer quanto riguarda i poteri che il capo dello tato esercita nei confronti del governo, è daconsiderare innanzitutto il potere del presidente di risolvere le crisi di governo  nominando >ilpresidente del 4onsiglio dei Binistri e, su proposta di questo, i ministri>, formando anche il nuovogoverno, in sostituzione di quello dimissionario o decaduto. Le consultazioni che il presidente della@epubblica svolge, al fine di acquisire le opinioni dei presidenti dei gruppi parlamentari, dei segretaridei corrispondenti partiti, nonch6 quella dei presidenti di camera e senato e degli e7 presidenti della@epubblica, mirano a orientare la scelta del presidente della @epubblica nell'ambito delle ipotesi chepossono realisticamente consentire al nuovo governo di conseguire la fiducia parlamentare. li

istituti dell'incarico o del pre-incarico a formare il governo, affidato dal presidente a un esponentepolitico che egli reputa idoneo ad assumere l'incarico del presidente del consiglio, operazione che hatermine o con l'accettazione a formare il governo e quindi con la nomina, o con la rinuncia, o con la

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stessa revoca dell'incarico da parte del presidente della @epubblica. Il mandato esplorativo

rappresenta un istituto cui il presidente della @epubblica ricorre ove reputi opportuno far svolgere daparte di un'alta carica dello tato #in genere il presidente di una camera$ un'ulteriore indagine suigruppi parlamentari #oltre le consultazioni$, al fine di acquisire informazioni sulle possibili vie disuperamento della crisi. 1ra i poteri presidenziali è da annoverare anche il potere di autorizzare la

presentazione dei disegni di legge governativi alle camere. +i poteri presidenziali si aggiungonoquelli del cosiddetto potere estero e quello della politica militare #con il ruolo formale di comandantedelle forze armate$. Infine il presidente ha il potere della concessione della grazia o delprovvedimento di commutazione della pena, che sembrano essere sostanzialmente governativi.

 I poteri del Preidente della 0epulica ripetto alla magitraturaIl presidente della @epubblica è anche, per l'articolo *?.5 della costruzione, presidente del consigliosuperiore della magistratura, e dispone di ulteriori poteri relativi a questa sede. %utti i provvedimentiriguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del consiglio superiore, condecreto del presidente della @epubblica controfirmato dal ministro.

 I poteri del Preidente della 0epulica ripetto alla Corte Cotitu'ionaleIn riferimento al potere di nomina da parte del presidente della @epubblica di cinque giudicicostituzionali, si è fin dall'inizio affermata la tesi che si tratti di una libera designazione da parte delpresidente, pur soggetta alla controfirma del presidente del consiglio.

CAPITOLO 5III: Il *o&erno della 0epulica. (pag. 213 – 2+,)

 Importan'a del ruolo e delle fun'ioni del *o&erno nel itema cotitu'ionale italianoIl governo ha un ruolo assolutamente insostituibile e del tutto centrale del sistema politico.3ell'articolo G5 della costituzione, l'espressione >governo della @epubblica> è atta ad evidenziare ilfatto che esso è chiamato a svolgere le sue funzioni, riferite, oltre che all'amministrazione, allalegislazione dello tato centrale e allo sviluppo delle relazioni con gli altri stati e con leorganizzazioni sovranazionali, anche alla tutela del buon funzionamento di tutte le istituzionipubbliche #pur dotate di un grado di autonomia pi/ o meno accentuato$ e alla garanzia del correttosviluppo delle relazioni fra i diversi gruppi sociali.

 La forma'ione e l’entrata in fun'ione del *o&ernoLa formazione del governo si realizza con l'adozione dei decreti presidenziali di nomina delpresidente del 4onsiglio dei Binistri e dei ministri, controfirmati dal nuovo presidente del consiglio,al termine della fase delle consultazioni, ma l'articolo G; della costituzione subordina esplicitamente

l'assunzione delle funzioni governative al giuramento dei componenti del governo >nelle mani delpresidente della @epubblica>. La diretta partecipazione dei ministri al giuramento  costituisce laverifica dell'accettazione della loro carica. Il governo, prima della fiducia, è tenuto ad adottare atti digrande rilevanza politica e istituzionale #approvazione del programma del governo, attribuzione degliincarichi ai ministri senza portafoglio, nomina dei sottosegretari ed eventualmente del vice:presidente del consiglio$. Poich6 i governi dimissionari o sfiduciati continuano a esercitare lefunzioni governative con il solo limite del disbrigo di affari correnti, nel momento in cui il nuovogoverno sta apprestandosi a chiedere la fiducia alle camere dovrebbe disporre quantomeno deglistessi poteri. 3ella prima fase di vita del governo si collocano la nomina da parte del consiglio deiministri dei sottosegretari, che non fanno parte del governo ma sono i pi/ stretti collaboratori delpresidente del consiglio e dei ministri, e l'eventuale nomina, su proposta del presidente del consiglio,

di uno o pi/ vice:presidenti del consiglio.

 La permanen'a in carica del *o&erno e dei ingoli =initri

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Il conferimento della fiducia parlamentare, mediante la solenne approvazione da parte di ciascunacamera, a voti palesi, delle apposite mozioni motivate di fiducia alla piattaforma politica eprogrammatica del governo, permette la permanenza in carica del governo per tutta la durata dellalegislatura. econdo l'articolo G?.? della costituzione >il voto contrario di una o di entrambe lecamere su una proposta del governo non importa l'obbligo di dimissioni>. Le norme regolamentari

delle camere hanno disciplinato la >questione di fiducia> e cioè l'istituto mediante il quale governodichiara di far dipendere la propria permanenza in carica dall'approvazione parlamentare in undeterminato oggetto all'esame delle camere. Il presidente della @epubblica invita i governidimissionari a presentarsi alle camere per verificare la sussistenza del rapporto fiduciario o almenoper fornire un'informazione esaustiva delle ragioni politiche della crisi. +lle crisi determinate dalledeliberazioni del 4onsiglio dei Binistri, si aggiungono quelle determinate dalle dimissioni #o per lamorte$ del presidente del consiglio. I poteri dei governi dimissionari vengono prolungati in attesadella nomina del nuovo governo e vengono limitati al solo >disbrigo degli affari correnti>. Ledimissioni di un ministro non provocano crisi del governo e obbligano semplicemente a colmare ilvuoto attraverso la nomina di un nuovo ministro o l'attribuzione dell' interim #incarico provvisorio inattesa del nuovo titolare$ a uno dei ministri già in carica. + ci" si procede con decreto presidenziale,

su proposta del presidente del consiglio. 3el medesimo modo si opera anche per i cosiddetti rimpasti,consistenti nel mutamento di pi/ incarichi ministeriali all'interno del governo in carica. Per quantoriguarda gli effetti di un voto di sfiducia individuale, la corte costituzionale ha previsto le dimissionidel ministro che ne sia fatto oggetto. La costituzione non prevede particolari requisiti soggettivi perpoter essere nominati membri del governo, n6 prescrive che essi debbano essere parlamentari8 in viadi interpretazione sistematica, pu" ritenersi che sia indispensabile la cittadinanza, la capacità di agiree la condizione di alfabetismo.

 Il Preidente del ConiglioIl presidente del consiglio è indicato dall'articolo GC.* della costituzione come l'organo che >dirige lapolitica generale del governo e ne è responsabile e mantiene l'unità dell'indirizzo politico edamministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri>. 3on sussiste un rapportogerarchico fra presidente del consiglio e singoli ministri, ma il presidente del consiglio pu"concretamente esercitare il suo primato politico sugli altri membri del governo. petta al presidente ilpotere di manifestare autonomamente verso l'esterno gli indirizzi politici generali del governo,approvare e autorizzare la diffusione del comunicato sui lavori del consiglio dei ministri, esporre allecamere il programma del governo, porre la questione di fiducia, assumere le decisioni proprie delgoverno nei procedimenti legislativi, controfirmare le leggi e gli atti con forza di legge, mantenere icontatti con il presidente della @epubblica. (ispone dell'importantissimo potere di fissazione delladata delle riunioni del consiglio e di determinazione del relativo ordine del giorno, seppure sulla basedelle proposte dei ministri. Presiede e dirige il consiglio di gabinetto, pu" istituire speciali comitati di

ministri con funzioni istruttorie, presiede le conferenze permanenti per i rapporti fra lo tato e ilsistema delle autonomie territoriali, pu" promuovere verifiche sul funzionamento di uffici pubblici edevono essergli comunicati, prima della loro adozione, tutti i regolamenti ministeriali edinterministeriali. La legge E**GDD ha affidato al presidente del consiglio >l'altra direzione, laresponsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza> svoltadai cosiddetti servizi segreti.

 Il Coniglio dei =initriIl 4onsiglio dei Binistri, organo collegiale composto da tutti i ministri e presieduto dal presidente delconsiglio, è titolare delle fondamentali funzioni governative, come l'iniziativa legislativa, lapredisposizione dei bilanci, l'adozione dei decreti legislativi, dei decreti legge, dei regolamenti

governativi e l'esercizio del controllo sulle leggi regionali. In relazione ai settori in cui opera, i suoicompiti possono essere suddivisi nel modo seguente&

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[ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO] DI CARETTI E DE SIERVO

• in tema di indirizzo politico, pu" dare direttive ai comitati interministeriali su richiesta delpresidente del consiglio8

• in tema di attività normativa, delibera i disegni di legge e adotta i decreti legislativi e i decretilegge8

• in tema di politica internazionale e comunitaria, determina le linee di indirizzo e delibera >i

progetti dei trattati degli accordi internazionali di natura politica o militare>8• in tema di agenzie0 enti0 istituti e aziende di carattere nazionale, salvi gli enti pubblici

creditizi, delibera la nomina dei rispettivi presidenti8• in relazione alle regioni, esercita le funzioni di controllo sulla legislazione regionale8• in relazione alle confessioni religiose, delibera gli atti concernenti i rapporti con la 4hiesa

cattolica8• in relazione alla tutela dei principi di costituzionalità, procede all'annullamento straordinario,

a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi.

 I =initri

I Binistri sono contemporaneamente componenti del 4onsiglio dei Binistri e organi di vertice degliapparati amministrativi in cui la legge ripartisce organicamente la pubblica amministrazione statale,denominandoli Binisteri #o (icasteri$. Il numero dei ministri potrebbe essere anche inferiore a quellodei ministeri, dal momento che un ministro pu" essere preposto a pi/ ministeri. +ccanto a questiministri, vi sono anche i cosiddetti ministri senza portafoglio, e cioè i ministri non preposti aministeri. La nomina dei ministri senza portafoglio è facoltativa e svolgono le funzioni loro delegatedal presidente del 4onsiglio dei Binistri. I cosiddetti vice:ministri sono degli speciali sottosegretari.Per quanto riguarda il vice-presidente del consiglio, il presidente del consiglio pu" proporre al4onsiglio dei Binistri la nomina di uno o pi/ vicepresidenti, che hanno lo scopo di essere chiamati asupplire il presidente del consiglio in caso di assenza od impedimento temporaneo.

 Il Coniglio di *ainetto ed i Comitati fra i =initri4on l'articolo H della legge ?*GEE si è previsto che il presidente del consiglio possa istituire, conministri da lui designati, il consiglio di gabinetto per farsi coadiuvare nello svolgimento delle suefunzioni di direzione della politica generale del governo e di mantenimento dell'unità dell'indirizzopolitico ed amministrativo. Per l'esercizio di vere e proprie puntuali funzioni istruttorie o di stimolonei riguardi del governo, il presidente del consiglio pu" disporre, con proprio decreto, l'istituzione diparticolari comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comunecompetenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del governo e sui problemi di rilevanteimportanza da sottoporre al 4onsiglio dei Binistri, eventualmente avvalendosi anche di esperti nonappartenenti alla pubblica amministrazione. I comitati interministeriali sono organi creati perlopi/tramite apposite leggi, che attribuiscono loro rilevanti funzioni di governo in specifici ma importanti

settori. In genere sono presieduti dal presidente del consiglio e sono composti dai ministri competentinel settore, cui si aggiungono, in alcuni casi, funzionari ed esperti, e svolgono non solo attività diindirizzo, ma anche di tipo normativo o di tipo provvedimentale.

 Le norme peciali in tema di reati miniterialiL'articolo GH della costituzione prevedeva che il presidente del 4onsiglio dei Binistri e i ministripotessero essere messi in stato di accusa da parte del parlamento riunito in seduta comune per i reaticommessi nell'esercizio delle loro funzioni. %uttavia la legge costituzionale che ha approvato unnuovo testo dell'articolo GH, afferma che sui reati commessi dal presidente del consiglio e dai ministri#anche non pi/ in carica$, nell'esercizio delle loro funzioni, giudica la magistratura ordinaria, previasemplice autorizzazione da parte della camera a cui l'inquisito appartiene, o del senato se sonocoinvolti appartenenti a entrambe le camere o non parlamentari. Le camere stesse devono autorizzarele necessarie misure limitative della libertà personale, come intercettazioni telefoniche operquisizioni personali e domiciliari, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il

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quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. I cosiddetti reati ministeriali, cioè i reaticommessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali, consistono in reati comuni #prevalentementecontro la pubblica amministrazione$ commessi dal presidente del consiglio o da un ministro,utilizzando i loro poteri o comunque nell'ambito delle funzioni ministeriali. L'organo parlamentarepu" negare l'autorizzazione alla continuazione del procedimento penale nel caso in cui l'inquisito

abbia agito per la tutela di un interesse dello tato costituzionalmente rilevante ovvero per ilperseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo.

*li Alti Commiari ed i Commiari traordinariIn alcune occasioni, apposite leggi hanno previsto la figura degli )lti ommissari, attribuendo loro laresponsabilità di particolari settori amministrativi, estranei alle attribuzioni ministeriali e, a volte, unruolo di importanza quasi paragonabile a quella di un ministro. L'articolo ** della legge ?*GEEammette, in generale, l'istituto del ommissario straordinario del Governo, ma la stessa disposizionechiarisce che >sull'attività del commissario straordinario riferisce al parlamento il presidente del4onsiglio dei Binistri o un ministro da lui delegato>. Pu" essere nominato solo al fine di realizzarespecifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal parlamento o dal

4onsiglio dei Binistri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo traamministrazioni statali.

 I ottoegretariuesti organi, pur non facendo parte del governo, svolgono rilevanti funzioni di governo e diamministrazione, essendo i pi/ stretti collaboratori politici rispettivamente del presidente del4onsiglio dei Binistri e dei ministri #con e senza portafoglio$ nell'ambito delle loro responsabilitàgovernative. L'articolo * della legge ?*GEE configura i sottosegretari come collaboratori di unministro o del presidente del consiglio, competente a esercitare i compiti a essi delegati con decretoministeriale pubblicato sulla gazzetta ufficiale. i giunge alla loro nomina mediante un decreto delpresidente della @epubblica, su proposta del presidente del 4onsiglio dei Binistri, in accordo con ilministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il 4onsiglio dei Binistri. Ilsottosegretario assume le sue funzioni solo dopo il giuramento, che deve prestare dinanzi alpresidente del 4onsiglio dei Binistri, con la stessa formula utilizzata dei ministri. !na posizione deltutto particolare è quella del sottosegretario alla presidenza del consiglio, nominato segretario del4onsiglio dei Binistri, da cui dipendono l'ufficio di segreteria del 4onsiglio dei Binistri e anche queidipartimenti e uffici della presidenza del consiglio per i quali il sottosegretario abbia ricevuto delegadel presidente del 4onsiglio dei Binistri.

 Le fun'ioni di indiri''o politico del *o&ernoLa politica generale del governo si concretizza in una serie innumerevole di atti normativi e

amministrativi, ma anche pi/ tipicamente di indirizzo politico. Per quanto riguarda quest0ultimo, si fariferimento agli atti relativi alla determinazione della piattaforma politica e programmatica sullaquale il governo chiede la fiducia, gli atti mediante i quali il governo esercita la sua azionenell'ambito delle relazioni internazionali, i poteri del consiglio supremo di difesa per l'organizzazionee il coordinamento delle attività che riguardano la difesa nazionale, i poteri del presidente delconsiglio in ambito della pubblica sicurezza e delle questioni di ordine pubblico, le relazioniintrattenute dal governo con le confessioni religiose, il potere di iniziativa legislativa del governo, ildisegno di legge relativo al bilancio preventivo e tutti gli atti governativi che lo precedono o loaccompagnano, il potere legislativo delegato o esercitato in via di urgenza.

 Le fun'ioni amminitrati&e

Il presidente del consiglio e il 4onsiglio dei Binistri sono titolari di importanti funzioniamministrative. +lcune sono espressamente previste dalla legge ?*GEE& quelle che mirano adirigere e coordinare in modo unitario le funzioni ministeriali, a dirimere i conflitti di attribuzione fra

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i ministri, a dare direttive ai comitati dei ministri e a quelli interministeriali, a indirizzare ecoordinare le funzioni amministrative regionali o a dirigere quelle delegate o a sostituirsi alleamministrazioni regionali, annullare in via straordinaria gli atti amministrativi illegittimi. +nche senon previsti dalla suddetta legge, il presidente del consiglio e il 4onsiglio dei Binistri sono titolari dialtri numerosi poteri amministrativi& spetta al governo deliberare sulla nomina, su proposta del

Binistro competente, dei segretari generali dei ministeri8 è sempre il 4onsiglio dei Binistri chenomina la quota dei componenti della corte dei conti e del 4onsiglio di tato di spettanza delgoverno8 la gestione del bilancio statale e il corretto funzionamento del settore creditizio.

 Le fun'ioni normati&eLa nostra costituzione ha operato uno sforzo rilevante per circoscrivere entro limiti precisi lapossibilità che il governo possa adottare atti normativi con forza pari a quella delle leggi& l'interventodel governo pu" avvenire o per motivi di improrogabile urgenza a provvedere, o per un atto espressodi volontà in tal senso dello stesso parlamento. %utta la materia degli atti normativi del governo èstata disciplinata dalla legge ?*GEE& è stato introdotto un obbligo di autoqualificazione per tuttiquesti atti normativi, e cioè un obbligo per essi di autodenominarsi di volta in volta >decreto

legislativo>, >decreto legge> o >regolamento>.

 I decreti legilati&ii tratta di un atto normativo adottato mediante una decisione #>decretare> significa decidere$ delgoverno. 4on una legge chiamata >legge delega> il Parlamento, con una propria decisione, pu"affidare al governo il compito di emanare una norma giuridica, a patto che questa rispetti i principigenerali stabiliti dal Parlamento nella legge:delega e il termine entro il quale il decreto deve essereemanato. I decreti legislativi devono essere successivamente controfirmati dal presidente della@epubblica. In alcune importanti materie #imposizione di tributi e ratifica di trattati di dirittointernazionale$ il governo non pu" emanare decreti e la competenza a decidere nuove norme è delParlamento, il solo organo rappresentativo della volontà dei cittadini. +ssumono forma di decretilegislativi anche le norme di attuazione degli statuti speciali  delle cinque regioni ad autonomiaparticolare8 si tratta tuttavia di un caso del tutto anomalo di delegazione legislativa, tant'è che ci sitrova dinanzi a una delega a tempo indeterminato, esercitabile pi/ volte, l'unico caso nel quale ilgoverno dispone di un vero e proprio potere legislativo. !n altro caso di delega legislativa del tuttoanomalo è previsto dall'articolo DE della costituzione che stabilisce che siano le camere a deliberarelo stato di guerra conferendo al governo i poteri necessari per agire.

 I decreti leggei tratta in questo caso di un provvedimento governativo provvisorio che ha forza di legge. In casi

straordinari di necessità e di urgenza il governo pu" infatti sostituirsi al Parlamento #che secondo la4ostituzione italiana è l'organo legislativo dello stato$ ed emanare con un decreto una normagiuridica che diventerà legge dello stato soltanto se entro H giorni il Parlamento ne voteràl'approvazione del contenuto. In caso di approvazione si dice che il decreto è >convertito>, cioètrasformato, in legge. L'abuso dello strumento del decreto legge per disciplinare la vita dei cittadini èstato recentemente denunciato perch6 toglie all'organo che rappresenta la volontà popolare deicittadini, ossia il Parlamento, una funzione essenziale #quella legislativa$ alla vita democratica delpaese.

 I regolamentiIl potere regolamentare del governo è stato di disciplinato dalla legge ?*GEE. I regolamenti del

governo sono deliberati del 4onsiglio dei Binistri, sono emanati con decreto del presidente della@epubblica, registrati presso la corte dei conti e pubblicati sulla gazzetta ufficiale. ul piano delletipologie, i regolamenti possono distinguersi tra loro o per l'ambito di discrezionalità di cui governo

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dispone in riferimento al sistema normativo primario, o per il loro particolare oggetto. (al primopunto di vista, la legge si riferisce i regolamenti di esecuzione di leggi, decreti legislativi eregolamenti comunitari, ai regolamenti di attuazione e integrazioni di leggi e decreti legislativi, airegolamenti indipendenti, ai regolamenti delegati. +ttualmente sembra difficile ipotizzare l'esistenzadi spazi liberi significativi per l'esercizio di un simile potere regolamentare, ove si considerino le

numerosissime riserve di legge previste dalla costituzione, nonch6 il vero e proprio stato d'inflazionelegislativa che caratterizza il nostro sistema normativo. (alla stessa legge vengono disciplinati iregolamenti ministeriali e interministeriali, che possono essere adottati dal presidente del consigliodei ministri con l'obbligo ulteriore di autoqualificarsi come regolamenti. Il potere regolamentare deiministri pu" essere esercitato solo nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinateal ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere8 non possono dettare normecontrarie a quelle dei regolamenti emanati dal governo.

CAPITOLO I>: L’organi''a'ione degli apparati amminitrati&i tatali. (pag. 2+1 – 29)

P0I;CIPI COTIT6<IO;ALI I; T7=A ?I P6@@LICA A==I;IT0A<IO;7

Cotitu'ione e amminitra'ione!no degli elementi principali delle moderne forme di tato è il principio di subordinazione alla leggenon solo dei cittadini, ma anche della pubblica amministrazione. +d un'amministrazione autoritativa

#intesa cioè come potere$, chiamata essenzialmente ad adottare atti di esecuzioni di leggi cheimpongono ordini e divieti o comunque a porre regole destinate in diverso modo a restringere o adampliare la sfera di autonomia dei privati, si va progressivamente affiancando un' amministrazione di

 prestazione #intesa cioè come funzione$ chiamata a svolgere un'attività diretta alla realizzazione difinalità di interesse generale. +d un'amministrazione che è chiamata a rispondere del formale rispettodella legge, si affianca un'amministrazione che deve sempre pi/ rendere conto dell'effettivasoddisfazione per gli interessi coinvolti della sua attività e cioè dei risultati attraverso la medesimaraggiunti. I principi costituzionali in tema di amministrazione riguardano quella statale, regionale elocale. %ra le disposizioni costituzionali relative alla pubblica amministrazione vanno menzionati gliarticoli GD e GE della sezione II del titolo III intitolata >la pubblica amministrazione>, quellecontenute nell'articolo C, **? e successivi, in tema di amministrazione regionale e locale, quellecontenute negli articoli *; e **;, in tema di tutela del privato.

Principi in tema di organi''a'ione della pulica amminitra'ione%ra i principi organizzativi della pubblica amministrazione va menzionato quello ricavabiledall'articolo GC.* e 5, secondo cui l'esercizio dell'attività amministrativa deve comunque far capo aorgani politici che ne rispondano in primo luogo dinanzi agli organi rappresentativi della volontà

popolare. Il secondo principio stabilisce che >i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizionidi legge>. 3ell'uno e nell'altro caso si tratta di una riserva di legge relativa, la quale dunque nonesclude l'intervento di un'altra forma normativa. Il terzo principio attiene al reclutamento delpubblico funzionario, che deve avvenire di regola tramite concorso. Il quarto principio riguarda laposizione dei pubblici funzionari, che sotto il profilo del loro status giuridico non possono trarrevantaggio nella loro carriera dal ricoprire certi incarichi politici. + questi principi vanno poi aggiuntiquelli previsti dall'articolo C della costituzione in tema di decentramento amministrativo edell'autonomia locale. Vige il principio di immedesimazione organica, e non di rappresentanza& ilsoggetto che agisce per l'ente pubblico, esercitando uno dei suoi poteri, è un suo organo, e quinditutti i suoi atti sono imputabili alla persona giuridica, che ne è vincolata e ne risponde. i parla quindidi organi con una legittimazione politica e di organi con una legittimazione professionale. Possono

essere monocratici o collegiali, consultivi o di controllo, centrali o periferici. !n'altra importantedistinzione è quella fra organo #essere parte di un ente$ e ufficio #apparato amministrativo$. Ilrapporto di servizio consiste nella prestazione di una vera e propria attività professionale retribuita,

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caratterizzata da un complesso intreccio di diritti e di doveri, ed individua coloro che prestano la loroattività nell'ambito dell'organizzazione dell'ente pubblico.

*LI APPA0ATI TATALI 

 ?iegno generale dell’aetto miniterialeLa presidenza del 4onsiglio dei Binistri e i ministeri sono le strutture amministrative tra cui vengonoorganicamente ripartite dalla legge la grande maggioranza delle funzioni amministrative statali, salvoquelle spettanti al 4onsiglio dei Binistri o personalmente al presidente del consiglio. i tratta deipoteri amministrativi previsti dalla legge, ma anche dei compiti di provvedere, negli stessi settori,mediante atti di impulso politico e amministrativo o mediante il ricorso a strumenti privatistici. Iministeri dopo la riforma del *GGG e il decreto:legge del 5* sono i seguenti& degli affari esteri,dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, delle

comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delleinfrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della sanità, dell'istruzione,dell'!niversità e della ricerca, per i beni e le attività culturali. 3ove dei ministeri sono strutturati indipartimenti, mentre C #esteri, difesa, comunicazioni, sanità, beni culturali$ mantengono la pi/ anticaarticolazione in direzioni generali, cui si somma la presenza di un segretario generale #figura estraneaagli altri ministeri$. 9ltre a diversi organi interni di controllo, esiste presso ogni ministero l'ufficio dibilancio, organo incaricato di verificare la regolarità degli impegni di spesa e della tenuta dellescritture contabili8 si tratta di strutture decentrate della ragioneria generale dello tato, importanteapparato del ministero del %esoro. li atti ministeriali sono sottoposti a diverse forme di controlloesterno, poste in essere dalla corte dei conti.

 Alcune caratteritic"e della Preiden'a del ConiglioLa presidenza del 4onsiglio dei Binistri deve garantire un esercizio effettivo delle funzioni delpresidente del consiglio, di direzione della politica generale del governo e di mantenimento dell'unitàdell'indirizzo politico e amministrativo, nonch6 un adeguato supporto all'attività del 4onsiglio deiBinistri. +l fine di garantire il massimo di flessibilità alle strutture e un ricchissimo poteredecisionale al presidente del consiglio, il decreto legislativo ;;*GGG prevede come necessariepochissime strutture della presidenza #il segretario generale, i dipartimenti per la partecipazioneall'!nione uropea, per il coordinamento delle attività normativa del governo, per gli affariregionali$. Per motivi di trasparenza, i decreti e i bilanci della presidenza vengono comunicati allecamere. Il presidente del consiglio nomina e revoca a sua discrezione il segretario generale della

presidenza, i capi dei dipartimenti degli uffici, i consulenti e componenti di comitati di consulenza odi studio che reputi necessari, assegna le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso lapresidenza al personale dirigenziale o a esperti. 4on il giuramento del nuovo governo decadono lenomine del segretario e dei vicesegretari.

 Il decentramento dell’amminitra'ione tataleIl rilevante numero di uffici ministeriali periferici ha accentuato la necessità di un coordinamento alivello locale fra tutti gli uffici statali decentrati. uesta funzione, storicamente affidata al prefetto,organo rappresentativo del governo nella sua interezza, spesso si è scontrato con la tendenzaministeriale a una gestione autonoma. Il decreto legislativo ;*GGG ha previsto la trasformazionedelle prefetture in uffici territoriali del governo #con a capo sempre il prefetto$. !na forma diversa di

decentramento è quella che si realizza attraverso l'affidamento ai comuni della gestione di una seriedi servizi statali con la specifica responsabilizzazione del sindaco, che, in questo ambito, opera comeufficiale del governo.

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 Le a'iende- le agen'ie- gli enti puliciLa necessità della pubblica amministrazione di svolgere attività prevalentemente di produzione dibeni o di erogazione di servizi, mediante organizzazioni di tipo aziendale, ha, nel passato, pi/ volteindotto il legislatore a istituire all'interno dei ministeri apposite aziende o amministrazioni autonome,

dotate di un'apposita disciplina speciale, tale da permettere la produzione di quei beni e servizi,sfuggendo alle rigide normative dell'organizzazione ministeriale. L'azienda resta dunque un organoministeriale, ma dotato di una speciale organizzazione& ha organi sul modello societario e dispone diun proprio bilancio e di un proprio patrimonio, ma non è dotato in genere di personalità giuridica. Leagenzie appaiono come speciali strutture amministrative dotate di personalità giuridica e di propristatuti, istituita per svolgere in regime di autonomia attività prevalentemente tecniche già dicompetenza ministeriale, spesso per soddisfare una pluralità di interessi pubblici. li organidell'agenzia sono rappresentati da un direttore generale e da un comitato direttivo, formato da nonpi/ di tre dirigenti dell'agenzia. (istinti dalle aziende dalle agenzie sono gli enti pubblici.L'amplissima categoria degli enti pubblici è inevitabilmente molto eterogenea, perch6 molto diversisono i fini che lo tato intende conseguire tramite la loro azione. li enti pubblici economici sono

stati appositamente creati per svolgere attività di produzione di beni e servizi e pertanto devono poterdisporre di una duttilità organizzativa analoga a quella dei soggetti privati.

 Il peronale e la dirigen'a tataleIl decreto legislativo *HC5* determina le >norme generali sull'ordinamento del lavoro alledipendenze delle amministrazioni pubbliche>. I contratti collettivi vengono stipulati a livellonazionale #il contratto nazionale pu" anche prevedere casi di contrattazione collettiva decentrata$ tral'apposita agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni  #+@+3$ e leorganizzazioni sindacali pi/ rappresentative sul piano nazionale e nei singoli comparti contrattuali. Ilcomitato direttivo dell'+@+3 è nominato dal presidente del consiglio. L'articolo ? del suddettodecreto legislativo, mentre riserva agli organi di governo la definizione degli obiettivi e deiprogrammi da attuare, stabilisce che ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimentiamministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonch6 lagestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazionedelle risorse umane, strumentali e di controllo. ssi sono dunque responsabili in via esclusivadell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

 I eni della pulica amminitra'ioneL'amministrazione statale necessita di beni allo scopo di conseguire le finalità individuate dal sistemanormativo. +nzitutto è necessario del denaro per far fronte alle spese pubbliche. La costituzione hastabilito che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità

contributiva e il sistema tributario nel suo complesso è informato a criteri di progressività.3ell'ambito del complesso sistema tributario possono distinguersi anzitutto le imposte #in quantodotati di capacità contributiva, e si distinguono in dirette o indirette$, le tasse e contributi speciali.Perci" che riguarda in generale i beni, lo tato, le regioni, le province e i comuni possono disporre dibeni demaniali, di beni patrimoniali indisponibili e di beni patrimoniali disponibili. I beni demanialisono inalienabili, non possono sorgere diritti reali su di essi, non possono essere espropriati.

 Le partecipa'ioni tatali e l’utili''a'ione di altri trumenti pri&atitici3umerose vicende hanno condotto lo tato ad acquisire, in parte o per intero, imprese private,perlopi/ aventi forma giuridica di società per azioni, soprattutto al fine di evitare imponenti crisisettoriali. 1ino ad epoca recente il sistema delle partecipazioni statali  presentava le seguenti

fondamentali caratteristiche& le società operative erano veri e propri soggetti di diritto privato, ma laproprietà delle loro azioni o del cosiddetto >pacchetto di controllo> faceva capo a un ente pubblico digestione, che svolgeva nei loro riguardi le funzioni tipiche delle società finanziarie che controllano

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un gruppo di società. uesto sistema voleva rispondere alla necessità di vigilare e indirizzare questocomplesso sistema delle imprese a partecipazione statale senza peraltro negare l'opportunità diconservare loro un regime privatistico. 3el *GG* si è prima prevista la possibilità di trasformare in.p.+. >gli enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici, nonch6 leaziende pubbliche statali>. +l tempo stesso, tutte le attività e i diritti di natura pubblicistica, attribuiti

o riservati a questi enti, che hanno già assunto la veste di società per azioni, sono stati fatti oggetto diconcessioni di durata non inferiore a vent'anni.

 Le autorit! amminitrati&e indipendenti!n'eccezione a questo sistema di dipendenze dell'amministrazione statale dai ministri è costituita daquei casi nei quali il legislatore ha affidato determinate funzioni amministrative di particolaredelicatezza ad autorità amministrative indipendenti, sulla base delle esperienze straniere. i trattadell'espletamento di funzioni per le quali sono ritenute essenziali non solo l'imparzialità, ma anche laterzietà dell'autorità amministrativa rispetto agli stessi interessi che si esprimono nel governo. Lanomina dei loro vertici avviene nell'ambito di categorie professionali particolarmente qualificate eestranee a soggetti istituzionalmente collegati con gli organi di governo.

 I COI??7TTI O0*A;I A6ILIA0I 

 Il Coniglio di tatoi tratta di un organo sia di >consulenza giuridico:amministrativa>, sia di >tutela della giustizianell'amministrazione>. 4on riferimento alla corte dei conti, l'articolo *.; della costituzione affermache >la legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al governo>. Ilonsiglio di Stato è composto da un numero limitato di magistrati #poco pi/ di *5$, si articola insette sezioni, le prime quattro con competenze consultive, le altre con competenze giurisdizionali. Insede consultiva opera anche l'adunanza generale, formata da tutti consiglieri di tato8 a livellogiurisdizionale, opera invece l'adunanza plenaria, composta da dodici consiglieri delle tre sezionigiurisdizionali. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è formato dal presidente delconsiglio di tato #che lo presiede$, da quattro magistrati del 4onsiglio di tato e da sei magistrati dei%ar eletti dalle rispettive magistrature, nonch6 da quattro cittadini nominati da camera e senato#professori universitari in materie giuridiche o avvocati con vent'anni di esserci solo professionale$.uest'organo è chiamato a deliberare su tutti i provvedimenti attinenti lo status dei magistrati, lesanzioni disciplinari, l'esercizio dell'autonomia finanziaria del 4onsiglio di tato. L'influenza delgoverno passa attraverso la nomina del presidente del 4onsiglio di tato da parte del 4onsiglio deiBinistri. Il 4onsiglio di tato pu" essere incaricato dal governo a esprimere il suo parere su propostedi legge e addirittura redigere progetti di legge e di regolamento #pareri facoltativi$8 i pareriobbligatori riguardano il caso in cui la pubblica amministrazione richiede il parere al 4onsiglio di

tato8 rari sono i casi di pareri vincolanti. La Corte dei ContiLa corte dei conti per l'articolo *.5 >esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti delgoverno, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello tato. Partecipa, nei casi e nelleforme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo tato contribuiscein via ordinaria. @iferisce direttamente alle camere sul risultato del riscontro avvenuto>8 per l'articolo*;.5, invece, essa >ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificatedalla legge>. + livello centrale, esistono tre sezioni di controllo, rispettivamente sugli atti delgoverno e delle amministrazioni statali, sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo tatocontribuisce di ordinaria, sui conti consuntivi delle province e dei comuni8 le tre sezioni

giurisdizionali centrali invece sono giudice di appello rispetto alle sentenze delle sezionigiurisdizionali e regionali. ono da ricordare le importanti figure del  presidente della corte dei conti

e del procuratore generale presso la corte stessa #che svolge le funzioni del pubblico ministero$. Per

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le aziende pubbliche e la >vigilanza e riscontro> dei loro atti è esercitato secondo le disposizioni delleleggi specifiche che le disciplinano e che, in genere, prevedono solo forme di controllo a posteriori.Per quanto riguarda il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche è un controllo nonsolo di legittimità, ma di >regolarità delle gestioni> e, pi/ in generale, di >rispondenza dei risultatidell'azione amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi

e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa>. Il ministro del %esoro, prima di trasmettere ilrendiconto annuale alle camere, lo invia alla corte dei conti che, a sezioni riunite, valuta la legittimitàdelle spese rispetto alle previsioni di bilancio, ma anche come le varie amministrazioni si sonoconformate alle discipline di ordine amministrativo e finanziario.

 Il Coniglio na'ionale dell’economia e del la&oroL'articolo GG della costituzione determina non solo la composizione di quest'organo, ma anche lefunzioni e le modalità con le quali esso pu" >contribuire all'elaborazione della legislazioneeconomica e sociale>. Il 43L non è finora riuscito a svolgere un ruolo particolarmentesignificativo& è composto da *55 componenti, che restano in carica cinque anni8 il presidente,nominato dal governo, *5 esperti #ovvero qualificati esponenti della cultura economica, sociale e

giuridica$ di cui E nominati dal presidente della @epubblica e quattro nominati dal governo, GGrappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato #dei quali ??rappresentanti dei lavoratori dipendenti, *E rappresentanti dei lavoratori autonomi, ;D rappresentantidelle imprese, * rappresentanti del volontariato e dell'associazionismo sociale$. Il 43L vienericonosciuto un autonomo potere di iniziativa legislativa a livello nazionale.

CAPITOLO >: Principi in tema di atti&it! amminitrati&a. (pag. 2+ – 31)

 L’ATTI5ITB A==I;IT0ATI5A1ra i fini che lo tato sociale si pone troviamo il buon andamento e l0efficienza degli apparatipubblici, intesa come rapporto fra risultati conseguiti e risorse impiegate, mentre per efficacia siintende il rapporto fra risultati conseguiti e obiettivi prestabiliti.

 Atti&it! amminitrati&a e principio di legalit!3el nostro sistema costituzionale, l'attività degli organi amministrativi appare sottoposta sottomolteplici aspetti alla legge e pu" essere descritta come l'attività volta a conseguire i fini determinatidalle prescrizioni costituzionali e legislative, tant'è che la pubblica amministrazione pu" fare solo ci"che la legge le prescrive o le permette di fare. @isulta diverso affermare che la legge debba limitarsi aprevedere che l'amministrazione provveda in un determinato ambito # legalità in senso formale$ oche, invece, essa debba anche determinare quanto meno le linee fondamentali entro cuil'amministrazione pubblica deve operare #legalità in senso sostanziale$. La nostra costituzione

prevede l'ipotesi di riserve di legge, che equivalgono alla prescrizione che la disciplina di quelledeterminate materie possa essere posta solo dal legislatore o integralmente o, almeno, nelle sue lineegenerali. li atti amministrativi sono attribuiti alla competenza degli organi politici di vertice deidiversi sistemi amministrativi, a conferma della rilevanza della natura largamente discrezionale dellescelte che vengono in tal modo operate in attuazione, ma spesso anche a integrazione, pi/ o menoaccentuata, delle scelte operate dal legislatore.

*li atti della pulica amminitra'ioneL'attuazione della legge in via amministrativa consiste in attività o in atti fisici, i quali ocostituiscono atti materiali della pubblica amministrazione o, pi/ comunemente, atti formali posti in

essere dalla pubblica amministrazione. 1ra le tante distinzioni possibili degli atti amministrativitroviamo gli atti unilaterali di tipo autoritativo  #posti in essere solo da gli organi della pubblicaamministrazione$, quelli privi di una particolare efficacia giuridica e quelli di diritto comune.

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3ell'ambito dei servizi pubblici, buona parte delle attività poste in essere dalla pubblicaamministrazione consistono in attività di servizio verso gli utenti e in comportamenti del tuttoomogenei a quelli prestati da un qualsiasi soggetto che svolga attività analoga e quindi non sonocerto disciplinati legislativamente mediante una rigorosa tipizzazione dei singoli atti.

 La dicre'ionalit! amminitrati&aL'autorità amministrativa deve concretizzare la volontà legislativa, che rappresenta la sua fonte dilegittimazione, e deve quindi attuare il fine indicato dalla legge #quindi per definizione fine

 pubblico$, nel contesto reale nel quale è chiamata operare e nella considerazione di tutti gli interessi,in quel contesto, giuridicamente rilevanti. (i norma, all'amministrazione spetta determinare se equando adottare l'atto, attraverso quali modalità, con quali eventuali contenuti pi/ specifici. Ladiscrezionalità amministrativa è pressoch6 inesistente nei cosiddetti atti vincolati ma pu" esseremassima negli atti della cosiddetta alta amministrazione. L'organo amministrativo deve quindioperare per il perseguimento del fine legislativo #il cosiddetto interesse pubblico primario$, ma nelcontesto reale in cui occorre operare e rispetto al quale deve ricercare, e correttamente valutare,anche nei cosiddetti interessi pubblici secondari, nonch6 gli stessi interessi privati legittimamente

considerabili.

 I procedimenti amminitrati&iLo studio dei procedimenti amministrativi mira a evidenziare i rapporti intercorrenti fra i diversi attidegli organi degli uffici pubblici al fine di svolgere l'attività amministrativa necessaria per produrregli effetti giuridici voluti. L'atto della pubblica amministrazione è il prodotto di un'organizzazione epertanto, in genere, rappresenta una fase intermedia o finale di un procedimento, in parte originatodalla competenza specifica dei diversi uffici e organi che vi intervengono e dovrà essere il prodottodi un giusto procedimento. In ogni procedimento si usano distinguere tre fasi principali, ovvero la

 preparatoria #per fornire gli elementi necessari per la decisione a partire dall'atto di iniziativa$, lacostitutiva #cos- importante fase deliberativa che pu" essere semplice o complessa in base all'organoche si occupa di compierla$ e l'integrativa dell'efficacia dell'atto deliberato #il modo in cui gli attiproducono effetti giuridici$. +l termine delle varie fasi del procedimento, si ha quindi un atto nonsolo perfetto, ma anche efficace. La validità dell'atto dipende dalla sua conformità alle diverseprescrizioni normative.

*LI ATTI A==I;IT0ATI5I 

 Atti e pro&&edimenti amminitrati&i1ra gli atti amministrativi si opera una distinzione fra i meri atti amministrativi o atti amministrativiin senso stretto e i  provvedimenti amministrativi& solo questi ultimi rappresentano infatti la

manifestazione di volontà di una pubblica amministrazione diretta a soddisfare un interesse pubblicoprimario e pertanto sono assistiti dalla capacità di incidere, in modo unilaterale, sulle posizionigiuridiche coinvolte. 3el linguaggio giuridico corrente, si usa l'espressione atti amministrativi inun'accezione generica, riferendosi quindi anche ai provvedimenti amministrativi.

Particolare efficacia dei pro&&edimenti amminitrati&iI provvedimenti godono di esecutività e cioè dell'idoneità di poter immediatamente giungere alla fasedella loro esecuzione, ove necessaria, consistente nella capacità di produrre i loro effetti suidestinatari, senza necessità di alcun intervento dell'autorità giudiziaria che ne confermi la legittimità.L0esecutorietà riguarda la fase dell'esecuzione forzata della pretesa dell'amministrazione, contro lavolontà del soggetto coinvolto, senza che ci" dipenda dall'intervento, come del diritto privato, di un

apposito giudice preposto all'esecuzione. 4on l'inoppugnabilità ci si riferisce al fatto che numerosedisposizioni di legge restringono i termini entro i quali provvedimenti amministrativi possono essereimpugnati dinanzi agli organi della giustizia amministrativa.

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 7lementi degli atti amminitrati&iIl soggetto del provvedimento corrisponde all'organo titolare del potere amministrativo che vieneesercitato ed è individuato dalla legge8 le competenze fra i vari organi dell'apparato amministrativovengono individuate per materia, per territorio o per grado. Per oggetto  del provvedimento pu"

intendersi la persona, la cosa o la situazione giuridica su cui si producono gli effetti dell'atto& ènecessario che l'oggetto sia determinabile e idoneo a subire gli effetti del provvedimento. 4on causagiuridica del provvedimento ci si riferisce all'interesse pubblico primario che la legge ha volutotutelare ed è accompagnata da un'apposita motivazione, nella quale si indicano le ragioni che hannoportato all'adozione del provvedimento.

 Alcune inno&a'ioni introdotte dalla legge 291188, ulle modalit! di eerci'io dell’atti&it!amminitrati&aL'articolo 5 della suddetta legge stabilisce che, ove il procedimento debba essere iniziato d'ufficio osu istanza di parte, esso deve essere concluso entro i termini fissati per legge, per regolamento o perun apposito atto dell'amministrazione interessata, altrimenti la legge fissa il breve termine di trenta

giorni. 3ella stessa direzione vanno tutte quelle numerose disposizioni che impongono larghe formedi pubblicità riguardo il termine entro il quale il procedimento deve terminare e la persona fisicaresponsabile. L'articolo D, in tema di potere di intervento del procedimento, equipara ai soggetti neiconfronti dei quali il provvedimento finale è destinata a produrre effetti diretti e a quelli che perlegge posso intervenirvi anche i soggetti individuabili a cui possa derivare un pregiudizio daprovvedimenti in formazione. In ogni amministrazione viene individuato un'unità organizzativaresponsabile del procedimento.

 Alcuni tipi di pro&&edimenti amminitrati&i!na delle distinzioni pi/ comuni operate tra le diverse categorie di provvedimenti attiene al lorocontenuto, vi possono essere  provvedimenti ampliativi  o  provvedimenti restrittivi. 1ra i primiabbiamo, le autorizzazioni  #o abilitazioni, licenze, permessi$ corrispondono alla rimozione di unostacolo da parte della pubblica amministrazione all'esercizio di un diritto o di un potere di cui sonotitolari un soggetto privato o un ente o un organo tecnico8 le concessioni consistono in provvedimentimediante i quali la pubblica amministrazione attribuisce ad altri l'esercizio di un suo diritto o potere#concessione traslativa$ o una situazione giuridica positiva appositamente creata #concessionecostitutiva$. imili alle concessioni sono le  sovvenzioni consistenti nell'attribuzione di contributi indenaro o in beni8 le rinunce  #dette anche esenzioni, esoneri, deroghe$ consistono in provvedimentimediante i quali la pubblica amministrazione rinuncia ad una sua precedente pretesa. Le ammissioni

consistono in provvedimenti amministrativi che permettono a soggetti in possesso di determinatirequisiti, di accedere ad un certo status, di utilizzare un servizio pubblico, di esercitare determinate

attività lavorative. 1ra i provvedimenti restrittivi abbiamo, le  revoche consistono semplicemente inprovvedimenti che fanno venir meno i provvedimenti precedentemente adottati8 gli ordini e i divietivalgono a specificare prescrizioni genericamente contenute nella legge e comportano, a carico deitrasgressori, possibili conseguenze di ordine disciplinare, amministrativo o penale8 le  requisizioni

riguardano beni mobili o immobili che possono essere prese in uso dalla pubblica amministrazione8l'espropriazione per pubblica utilità riguarda il trasferimento coattivo alla pubblica amministrazionedella proprietà di beni immobili in cambio del pagamento a colui che era il proprietario di unindennizzo. Le  occupazioni  di beni immobili si distinguono in quelle finalizzate ad un usotemporaneo e quelle finalizzate all'esecuzione di opere pubbliche in situazioni di assoluta distanza.

 Atti normati&i- di dire'ione- di indiri''o- di coordinamento- di programma'ione

< antica prerogativa dei vertici delle diverse amministrazioni quella di essere titolari di un poterenormativo di tipo secondario. Il potere direttivo tende sempre pi/ ad esprimersi attraverso atti dotatidi relativa generalità, che dovranno essere rispettati dagli uffici e dagli organi pubblici, proprio sulla

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base del tipo di rapporto gerarchico esistente e dello stesso contenuto di questi atti. 1ra le  direttive #oatti di indirizzo$ occorre distinguere quelle interorganiche da quelle intersoggettive, a seconda che siriferiscono o meno solo ad organi appartenenti all'amministrazione dal cui vertice viene adottata ladirettiva. Per le direttive intersoggettive, occorre distinguere fra quella relativa gli enti pubblicistrumentali, che tendono ad essere assimilato a quelle interorganiche e quelle relative ai rapporti fra

enti dotati di reciproca autonomia, poich6 in questo settore appare decisivo il rapporto deducibile dalsistema costituzionale per legittimare il tipo di vincolo che questi atti possono avere. I  programmi o i piani corrispondono ad un'esigenza molto avvertita dall'amministrazione pubblica contemporanea diricercare momenti di prederminazione delle linee generali dell'azione amministrativa in interi settori.Le istruzioni, o circolari, o normali, corrispondono alla trasmissione di istruzioni eo direttive agliuffici ed agli organi, al fine di assicurare l'omogenea applicazione delle diverse disposizioni.

Caue di in&alidit! dei pro&&edimenti amminitrati&iLe particolari caratteristiche di provvedimenti amministrativi sono alla base anche delle loro possibilicause di invalidità. La nullità o inesistenza del provvedimento amministrativo deriva dalla carenzadelle condizioni minime necessarie per poterlo ritenere esistente, si parla di mancanza assoluta di uno

di elementi essenziali. I casi di mera  irregolarità attengono alla presenza di quelle anomalie delprovvedimento che vengono ritenute sanabili. Per ci" che riguarda i vizi di legittimità ci si continua arisalire alla tripartizione della incompetenza, dell'eccesso di potere e della violazione di legge, conl'avvertenza che attraverso il sindacato su questi vizi, devono essere sanzionate tutte le cause dipossibile di legittimità dei provvedimenti amministrativi. 4on il vizio dell'incompetenza, ci siriferisce alla classica carenza del provvedimento sotto il profilo soggettivo. L' incompetenza assolutaporta alla nullità dell'atto, si ha non solo quando l'organo amministrativo esercita un potereappartenente ad un'autorità non amministrativa, ma anche quando esercita un potere di un organoappartenente ad un altro apparato amministrativo, mentre la incompetenza relativa si verifica quandoil potere esercitato appartiene ad altro organo del medesimo apparato amministrativo. Per  eccesso di

 potere si intende un vizio di sviamento di potere, che mira a colpire l'abuso sostanziale del potere dicui dispone l'organo che adotta all'atto. Il vizio di violazione di legge svolge una funzione di tiporesiduale rispetto agli altri vizi di legittimità.

 L’autotutelaL'autotutela costituisce un potere amministrativo della pubblica amministrazione, e mediante il qualeessa pu" eliminare o ridurre i conflitti, reali o potenziali, che possono sorgere in relazione ai suoi attiillegittimi od inopportuni, provvedendo direttamente ad annullarli, sanarli o modificarli. La titolaritàdel potere è riconosciuta oltre che all'organo che ha adottato l'atto, a quelli gerarchicamente superiori.L'istituto che mira a salvare, con efficacia  e& tunc, una deliberazione affetta da un vizio sanabile è lasanatoria& si parla di ratifica nel caso in cui l'organo competente faccia propria una delibera affetta da

incompetenza relativa8 di convalida, nel caso in cui si completi un elemento parzialmente mancantenella delibera8 di conversione allorch6 si possa sostituire ad un provvedimento illegittimo un altro, dicui sussistano tutti gli elementi necessari. L'annullamento d'ufficio consiste nell'eliminazione di unprovvedimento illegittimo8 di questo potere di annullamento non è titolare solo l'organo che haadottato l'atto e l'autorità gerarchicamente superiore ma anche il overno. La   revoca, è invece, unistituto mediante il quale l'amministrazione pubblica produce la cessazione del futuro degli effetti diun provvedimento amministrativo ad efficacia continuativa, il quale, opportuno e legittimo almomento della sua adozione, sia successivamente divenuto inopportuno o illegittimo a causa deimutamenti intervenuti.

 L7 /O0=7 ?I T6T7LA CO;T0O L’ATTI5ITA’ A=I=;IT0ATI5A ILL7*ITTI=A

 I ricori amminitrati&i

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4on i ricorsi amministrativi, i soggetti che si ritengono danneggiati da una deliberazioneamministrativa chiedono che l'amministrazione inizi un apposito procedimento per riesaminare lalegittimità o l'opportunità di quella di liberazione. ulla base della disciplina attuale occorredistinguere i due ricorsi ordinari, consistenti nel ricorso gerarchico e nel ricorso in opposizione, dalricorso straordinario al Presidente della @epubblica. Il  ricorso gerarchico  ha carattere generale

mentre il ricorso in opposizione ha carattere speciale, essendo ammesso solo nei casi previsti dallalegge. 4omune ai due tipi di ricorso è il fatto di poter riguardare profili sia di legittimità che dimerito, di essere facoltativi e non preclusivi dei ricorsi giurisdizionali, di essere esperibili in terminibrevi #di regola trenta giorni$ dalla data della notificazione. Il  ricorso straordinario al Presidentedella !epubblica è un rimedio amministrativo di carattere generale, ma di sola legittimità esperibilesolo nei riguardi dei provvedimenti definitivi8 esso pu" essere proposto entro centoventi giorni.

 Il riparto della giuridi'ione in materia amminitrati&a fra giudice ordinario e giudiceamminitrati&oIn ogni ordinamento giuridico nel quale esista un diritto speciale per l'amministrazione pubblica,sorge il problema di come garantire un'efficace ed idoneo controllo di legittimità sugli atti

amministrativi. 3el nostro sistema la cognizione delle controversie in cui è parte la pubblicaamministrazione è suddivisa fra la magistratura ordinaria, competente nei casi in cui si lamenti lalesione dei diritti soggettivi, e la magistratura amministrativa, competente nei casi in cui si lamenti lalesione >degli interessi legittimi>. Il giudice amministrativo pu" annullare il provvedimentoamministrativo, mentre il giudice ordinario pu" solo disapplicarlo nel caso concreto sottoposto a suogiudizio. (iscrimine fondamentale nel riparto delle competenze giurisdizionale resta la distinzionefra diritto soggettivo ed interesse legittimo. Per diritto soggettivo si intende una situazione soggettivadi vantaggio riconosciuta dal legislatore come autonomamente degna di tutela nei riguardi sia deiprivati che della pubblica amministrazione, mentre per interesse legittimo si intende quella situazionesoggettiva di vantaggio riconosciuta dal legislatore come intimamente connessa ad una norma chegarantisce in via primaria l'interesse generale. + colui che è leso nei suoi diritti soggettivi sigarantisce la reintegrazione nella situazione originaria o almeno, il risarcimento dei danni8 a coluiche è leso nei suoi interessi legittimi si garantisce l'eliminazione dell'atto della pubblicaamministrazione che ha operato la lesione. +l di là degli interessi legittimi, rilevano le posizionisoggettive qualificate come interessi collettivi e interessi diffusi. li   interessi collettivi, ossia gliinteressi propri degli appartenenti ad un gruppo delimitato vengono fatti valere solo tramite i loroorganismi esponenziali. li  interessi diffusi ossia gli interessi dell'intera comunità hanno suscitatomolti problemi in sede giurisprudenziale.

 Alcune caratteritic"e del giudi'io amminitrati&o+l momento attuale gli organi della giurisdizione amministrativa ordinaria #quelli speciali sono la

4orte dei conti ed il %ribunale superiore delle acque pubbliche$ sono i %ribunali amministrativiregionali #%+@$ ed il 4onsiglio di tato in sede giurisdizionale, che svolge le funzioni di giudice diappello. La fondamentale funzione giurisdizionale dei %+@ e del 4onsiglio di tato è lagiurisdizione generale di legittimità sugli atti amministrativi della pubblica amministrazione, con ilpotere di annullarli ove venga accertata l'illegittimità. olo nel caso che si constati il mancatoadempimento da parte dell'amministrazione, gli interessati possono ricorrere ai giudiciamministrativi per ottenere, tramite un nuovo giudizio #il cosiddetto   giudizio di ottemperanza$,>l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato> sia dellaautorità giudiziaria ordinaria che del giudice amministrativo. li stessi organi giurisdizionalidispongono della giurisdizione di merito e cioè del potere di sindacare non solo la legittimità maanche l'opportunità dei provvedimenti contro cui sia stato presentato un ricorso. Ken pi/ importante è

l'attribuzione agli organi della giurisdizione amministrativa della cosiddetta giurisdizione esclusivanelle materie indicate dalla legge. +ppare molto significativa la crescente  utilizzazione della

giurisdizione esclusiva cui si riferisce l'art. *;.* 4ost.. nella giurisdizione amministrativa i ricorsi

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devono essere presentati entro i termini brevi& entro H giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pienaconoscenza o dalla sua pubblicazione nell'albo. +l ricorso presentato per l'annullamento di unprovvedimento pu" accompagnarsi la richiesta in via di urgenza di una sospensione della suaesecuzione durante il periodo di svolgimento del processo allorch6 questa possa produrre >dannigravi ed irreparabili>. Il provvedimento di sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'atto

impugnato presuppone una prima valutazione sulla sussistenza di un fondamento del ricorsoprincipale. La sentenza è esecutiva ma impugnabile presso il 4onsiglio di tato entro H giorni dalladata di notifica.

 La giuridi'ione dei giudici ordinari in materia amminitrati&aIl giudice ordinario pu" intervenire solo incidentalmente e limitatamente agli effetti   che un attoamministrativo, che si presume illegittimo, ha direttamente su un diritto soggettivo. 9ve il magistratoordinario ritenga il provvedimento illegittimo non pu" ne annullarlo, n6 modificarlo, masemplicemente disapplicarlo nel caso che è sottoposto al suo giudizio. +l di là delle sentenze di meroaccertamento, lo stesso suo essenziale potere di reintegrare la posizione soggettiva illecitamentedanneggiata potrà portare ad una sentenza di condanna della pubblica amministrazione a risarcire idanni. 3ei casi in cui il giudice ordinario è titolare di una giurisdizione esclusiva in una determinata

materia, egli dispone di poteri di annullamento, di modifica, di sospensione, dei provvedimentiamministrativi.

CAPITOLO >I: 0egioni ed enti locali. (pag. 31 3,)

 Il regionalimo e l’amminitra'ione locale nella cotitu'ione del 189L'ordinamento regionale e locale sta profondamente cambiando in conseguenza di tre leggicostituzionali #**GGG, 5 e ;5*$, che hanno nel loro complesso modificato il titolo V della secondaparte della costituzione #risultano mutati o abrogati ben *E dei venti articoli che lo componevano$.3el testo costituzionale del *G?E, le disposizioni costituzionali pi/ espressive del mutamentointervenuto rispetto ai modelli precedenti di amministrazione locale possono essere individuati negliarticoli C #principio dell'unità e indivisibilità della @epubblica, autonomia locale e decentramentoamministrativo$ e **? #la @epubblica si riparte in regioni, province comuni$. La creazione delleregioni, come enti le cui competenze sono costituzionalmente garantite, era concepita non in chiaveconcorrenziale con gli enti locali, ma, anzi, in vista di un loro auspicato rafforzamento. Infatti, glienti locali mantenevano intatto il loro ruolo amministrativo, pur all'interno della materia dicompetenza delle regioni, e anzi queste ultime venivano esplicitamente impegnate dalle fonticostituzionali a delegare agli enti locali altre funzioni amministrative fra quelle che ad essespettavano.

 Le maggiori inno&a'ioni inter&enute per attuare la diciplina cotitu'ionale e le linee di fondo

delle recenti modifica'ioni cotitu'ionaliIl lungo ritardo nell'elezione dei consigli delle regioni ad autonomia ordinaria ha provocato che leregioni ad autonomia particolare hanno finito per apparire enti del tutto atipici e quindi le lorofunzioni, pur definite negli statuti speciali in modo particolarmente ampio, vennero non pocoridimensionate dall'azione degli organi dello tato centrale. 4on la legge *E?*GD in parte siabrogano ed in parte si dichiarano solo momentaneamente vigenti tutte quelle disposizioni, contenutenella legge H5*GC;, che mirava ma condizionare le scelte statutarie delle regioni. La formazione, perla prima volta, nel sistema politico italiano, di uno schieramento di amministratori regionali e localisufficientemente forte e unito nel rivendicare il ruolo non secondario delle regioni contribuisce a dueimportanti vicende istituzionali. In primo luogo, l'approvazione parlamentare degli statuti delleregioni ordinarie, adottati dei consigli regionali con contenuti in certa misura imprevisti e non poco

innovativi. In secondo luogo la delega legislativa al governo per l'adozione degli atti necessari per iltrasferimento alle regioni delle funzioni amministrative. I molti problemi irrisolti hanno determinato,nel clima degli anni 'G di ripensamento del complessivo modello costituzionale, una spinta a

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verificare se in materia regionale non fosse necessario introdurre modifiche alle disposizionicostituzionali. +lcune importanti novità sono state introdotte da tre importanti leggi ordinarie#CG*GGD, *5D*GGD, *G**GGE$, in parte di riforma e in parte di delega. Le modifiche al titolo V dellacostituzione avvennero con la legge **GGG, relativa alle regioni ad autonomia ordinaria, e con lalegge 55*, relativa alle regioni ad autonomia speciale. i è proceduto a introdurre l'elezione

diretta dei presidenti regionali e l'elezione dei consiglieri regionali mediante un sistema elettorale ditipo proporzionale corretto da un significativo premio di maggioranza. La legge costituzionale;5* è entrata in vigore nel novembre di quell'anno dopo lo svolgimento a esito favorevole delreferendum popolare. Il nuovo articolo **? stabilisce che >La @epubblica è costituita da comuni,province, città metropolitane, regioni e stato>. Il nuovo articolo **D, che stabilisce le materie dicompetenza regionale, afferma che lo tato mantiene una competenza esclusiva in diciassette materieo gruppi di materie, mentre in altre *G materie o gruppi di materie si ha una legislazione concorrentefra tato e regioni, nel senso che lo tato mantiene il potere di determinazione di principifondamentali8 in tutte le residue materie spetta alle regioni la potestà legislativa. 3el nuovo titolo Vvengono abrogate le precedenti disposizioni costituzionali che disciplinavano i controlliamministrativi sugli atti delle regioni e sugli atti degli enti locali, nonch6 quella che prevedeva

l'istituzione del commissario di governo.

*li tatuti delle 0egioni ad autonomia pecialeIl regime giuridico fondamentale delle quindici ragioni ad autonomia ordinaria è contenuto nelledisposizioni del titolo V della seconda parte della costituzione8 l'articolo **H della costituzioneriserva ad apposite leggi costituzionali l'adozione di statuti speciali che garantiscano forme econdizioni particolari di autonomia alla icilia, ardegna, %rentino +lto +dige, 1riuli Veneziaiulia, Valle d'+osta, denominate ragioni ad autonomia particolare, per rispecchiare i caratteripeculiari di ciascuna. Le disposizioni statutarie prevalgono su quelle costituzionali, salvo chevengano in gioco principi assolutamente fondamentali del patto costituzionale. ono comuni a tuttele regioni le forme principali di partecipazione all'esercizio di funzioni statali& ciascun consiglioregionale dispone dell'iniziativa legislativa, delegati nominati dai consigli regionali partecipanoall'elezione del presidente della @epubblica, cinque regioni possono chiedere che si svolgano ireferendum di cui agli articoli DC e *;E della costituzione, le regioni e le province autonome possonoricorrere alla corte costituzionale a tutela delle proprie competenze. 9gni regione potrà adottare unaspeciale legge regionale, da provare a maggioranza assoluta, per determinare la forma di governoregionale, in analogia con quanto si prevede per gli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria dallalegge **GGG. %utti gli statuti speciali prevedono che le rispettive norme di attuazione siano poste inessere dal governo mediante speciali decreti legislativi. 4i si trova dinanzi all'unico, e alquantodiscutibile, caso di vera e propria attribuzione in via esclusiva al governo di un potere normativo

 primario, per di pi/ in un settore di grande importanza e senza nemmeno una precisa determinazione

delle possibili materie disciplinabili.

*li tatuti e l’ordinamento interno delle 0egioni ad autonomia ordinariaIl testo originario dell'articolo *5; della costituzione prevedeva che le regioni dovessero dotarsi diuno statuto per disciplinare >le norme relative all'organizzazione interna> mediante un atto normativodeliberato a maggioranza assoluta dal consiglio regionale e poi approvato dal parlamento con legge.Particolarmente innovative sono state le scelte in tema di attività e organizzazione amministrativa&diffusa prescrizione di alcuni requisiti per l'attività amministrativa regionale #motivazione,contraddittorio, pubblicità$ e previsione di numerosi istituti di partecipazione dei singoli e dei gruppiai procedimenti amministrativi8 articolazione organizzativa e strutture facilmente adeguabili al

mutamento delle politiche regionali e affermazione di metodi di lavoro collegiali e intersettoriali8creazione di ruoli unici del personale regionale, con previsione di forme di mobilità interna8introduzione dell'istituto del difensore civico come organo indipendente, incaricato di controllare, su

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istanza degli interessati, il sollecito e regolare svolgimento dell'attività amministrativa regionale.+gli enti locali sono riconosciuti alcuni significativi poteri incidenti sull'esercizio di funzioniregionali, come il potere di iniziativa legislativa, ma anche il potere di richiedere referendum e dirivolgere interrogazioni. La legge costituzionale **GGG muta notevolmente la fonte statutaria delleregioni ad autonomia ordinaria, configurandolo con un tipo particolare di legge regionale

caratterizzato da un procedimento speciale di approvazione e di controllo& dev'esser approvato amaggioranza assoluta dal consiglio regionale per due volte entro il termine due mesi e il governo pu"impugnare direttamente la delibera statutaria dinanzi alla corte costituzionale entro ; giorni dallapubblicazione. Viene confermato il primato della disciplina statutaria rispetto alla ordinaria attivitàregionale.

 L’autonomia legilati&a delle 0egioni ad autonomia pecialeLa riforma del titolo V della costituzione precisa che le materie di competenza legislativa delleregioni ad autonomia ordinaria sono quelle non regolate dalla costituzione, mentre per le regioni adautonomia speciale sono quelle loro attribuite dalla costituzione. Le regioni ad autonomia specialedispongono in alcuni settori di un tipo di potestà legislativa che incontra limiti solo >esterni> alle

materie espressamente elencate dagli statuti speciali #la cosiddetta  potestà legislativa primariaesclusiva$8 in altri settori, invece, dispongono della cosiddetta  potestà legislativa ripartita o

concorrente, la quale spetta anche le regioni ad autonomia ordinaria. La  potestà legislativafacoltativa-integrativa pu" essere esercitata dalle regioni in materia di competenza statale, ma solo senella misura in cui la legge dello tato permette alle regioni la possibilità di adattarne il contenutoalle particolari esigenze locali. La potestà legislativa regionale primaria ha il divieto di disciplinare irapporti di diritto privato, penale e processuale. Il limite dei principi delle grandi riforme  rispondealla volontà di consentire, nelle materie di competenza regionale, che il legislatore nazionale possaprocedere a profondi processi di riforma o di riordino. La potestà legislativa delle regioni non devecontraddire gli elementi di fondo caratterizzanti il complessivo sistema giuridico. Il limite degli

obblighi internazionali  dello tato stabilisce che solo lo tato pu" esprimere apprezzamenti dipolitica estera e stipulare accordi con soggetti di diritto internazionale. Per quanto riguarda le fontinormative comunitarie nelle materie di competenza regionale, la legge statale prevale sulla leggeregionale. Il quinto comma dell'articolo **D della costituzione garantisce al livello costituzionale chele regioni e le province autonome nelle materie di loro competenza provvedono all'attuazione eall'esecuzione degli accordi internazionale e degli atti dell'!nione uropea nel rispetto delle norme diprocedure stabilite dalla legge dello tato.

 L’autonomia legilati&a delle 0egioni ad autonomia ordinariaIl secondo comma dell'articolo **D elenca diciassette materie o gruppi di materie nelle quali lo tatodispone di una competenza esclusiva8 il terzo comma contiene un secondo elenco di materie o gruppi

di materie #*G$ nelle quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazionedei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello tato8 infine, nel quarto comma, sistabilisce che spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia nonespressamente riservata alla legislazione dello tato. Per quanto riguarda i limiti della potestà

legislativa regionale, il primo comma dell'articolo **D afferma che questa è esercitata >nel rispettodella costituzione, nonch6 dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e di obblighiinternazionali>. 3elle materie in cui lo tato deve esclusivamente dettare i principi generali, si diceche emani cosiddette >leggi cornici>, che fungeranno appunto da limite alle disposizioni regionali. Ilnuovo articolo *5D cambia notevolmente il sistema di controllo sulle leggi regionali& si è eliminato ilprecedente sistema di controllo preventivo, e il governo pu" impugnare le leggi per motivi dipresunta incostituzionalità entro sessanta giorni dalla pubblicazione della fonte normativa. Lo tato

pu" dolersi che una legge regionale ecceda la competenza della regione, mentre la regione pu"promuovere la questione di legittimità costituzionale quando ritenga che una fonte primaria statale odi un altra regione leda la sua sfera di competenza.

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 L’autonomia amminitrati&a delle 0egioni ed i rapporti con gli enti locali3el precedente titolo V della costituzione la regione era titolare, in base al principio del parallelismodelle funzioni, dei poteri amministrativi nelle medesime materie di sua competenza legislativa#valevole ancora per gli statuti speciali$. %uttavia agli enti locali venivano riservate le funzioni

amministrative di interesse esclusivamente locale delle materie di competenza regionale al fine disalvaguardare la loro funzione di enti direttamente rappresentativi delle popolazioni locali, ancheperch6 altrimenti si sarebbero trovati senza un ruolo specifico, dal momento che operano quasiinteramente nelle materie di competenze regionali. Il nuovo titolo V annulla il potere di indirizzo ecoordinamento #delega alle amministrazioni locali di funzioni amministrative$, l'attuazione deitrattati delle norme comunitarie nelle materie di competenza legislativa regionale viene affidata alleregioni, scomparsa dei controlli sui amministrativi regionali, introduzione di un tipo di controllosostitutivo da parte del governo particolarmente ampio #in prima istanza con una sollecitazione amutare l'atto, in secondo luogo adottando i provvedimenti necessari$.

 Il finan'iamento delle 0egioni

I comuni, le province, le città metropolitana e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e dispesa, in armonia con la costituzione secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica delsistema tributario. Il decreto legislativo CH5 prevede che il finanziamento delle regioni debbaesser assicurato da un'ampia compartecipazione regionale alle entrate dell'Iva, da una limitataaddizionale regionale all'Irpef e da un'aliquota dell'imposta sulla benzina. + ci" è da aggiungere lapermanenza di alcuni fondi settoriali, fra i quali emergono per la loro grande consistenza i fondidestinati al settore sanitario e al settore dei servizi sociali. Viene inoltre previsto un > fondo

 perequativo nazionale> alimentato da una parte del gettito della compartecipazione alle entratedell'Iva e suddiviso fra le diverse regioni in base a complessi parametri perequativi.

*li organi di raccordo fra tato e 0egioniLa riforma del titolo V ha eliminato alcune forme di relazione fra tato e regioni che risentivano diuna concezione di tipo gerarchico. La possibile integrazione della commissione bicamerale per lequestioni regionali con rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali èstata sostanzialmente rifiutata dal sistema politico. li unici organi istituzionali che al momentoattuale, seppure debolmente, fungono da raccordo tra tato e regioni, sono le conferenze fra tato,regioni ed enti locali che sono state create e disciplinate negli ultimi anni. < un organo consultivocomposto dai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome, presieduto dalpresidente del 4onsiglio dei Binistri o da un ministro da lui delegato, titolare dei poteri diconvocazione e determinazione dell'ordine del giorno.

 Le traforma'ioni dell’amminitra'ione localeIl testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali #decreto legislativo 5HD5$ definiscecome enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunitàisolane, le unioni di comuni, alcuni consorzi fra gli enti locali. Il limite minimo di popolazione per lacostituzione di nuovi comuni è stato innalzato a *. abitanti. La città metropolitana costituisce untipo particolare di provincia, dotata di alcuni poteri maggiori rispetto alle province.

 L’organi''a'ione politica e amminitrati&a degli enti localiIl consiglio comunale o provinciale #che resta in carica cinque anni$ è un organo di indirizzo e dicontrollo politico amministrativo, ed è titolare esclusivo di un'ampia, ma pur sempre limitata, serie diatti fondamentali indicati dalla legge8 la giunta compie gli atti di amministrazione che non siano di

competenza di funzionari e che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadono nellecompetenze, previste dalla legge dallo statuto, del sindaco e del presidente della provincia o degliorgani di decentramento. (al *GG; sindaco e presidente sono eletti direttamente dal corpo elettorale,

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cui spettano la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune e della provinciapresso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco o il presidente possono nominare gli assessoriscegliendoli anche fra cittadini estranei ai consigli ma eleggibili. Il difensore civico svolge un ruolodi garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale oprovinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi

dell'amministrazione nei confronti dei cittadini8 è una figura facoltativa.

 Le fun'ioni degli enti locali ed il loro finan'iamentoecondo l'articolo *; del decreto legislativo 5HD5 >spettano al comune tutte le funzioniamministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, in particolare nei settoriorganici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dellosviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge stataleo regionale, secondo le rispettive competenze>. L'articolo *G dello stesso decreto stabilisce, perquanto riguarda le funzioni delle province, che bisogna attendere le leggi statali e regionali cheidentificano concretamente le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vastezone intercomunali o l'intero territorio provinciale. Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, agli enti

locali spetterebbero le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza8 ilfinanziamento delle spese di investimento degli enti locali passerebbe ed un fondo ordinario in fondospeciale, finalizzato ad aree particolari.

CAPITOLO >II: La Corte Cotitu'ionale. (pag. 31 388)

 Le origini della giuti'ia cotitu'ionaleolo nei regimi a 4ostituzione rigida le norme costituzionali sono poste al vertice della scalagerarchica sulla quale si collocano le diverse fonti di cui si compone il sistema normativo, s- che soloin essi si pone il problema di prevedere appositi meccanismi di reazione di fronte a possibiliviolazioni di tale regola gerarchica o a possibili violazioni delle regole costituzionali che disciplinanoi rapporti tra i diversi poteri dello tato. < con una famosa sentenza del *E; del giudice Barshallche al riconoscimento della superiorità delle norme costituzionali rispetto ad ogni altra fontenormativa sub:costituzionale, e in particolare rispetto alla legge, si accompagna l'affermazionedell'esigenza che tale superiorità venga garantita non solo sul piano politico, ma anche su quellogiuridico. 4on riferimento alla decisione delle questioni relative alla legittimità costituzionale delleleggi, opera il principio dello >stare decisis>, ossia del valore vincolante del precedente giudiziario,un principio che ha in grado di vincolatezza direttamente proporzionale al livello cui appartiene ilgiudice che ha avuto una decisione. uesto sistema di giustizia costituzionale, che vede chiamati incausa tutti i giudici è chiamato sistema diffuso, in contrapposizione al sistema che con un secolo diritardo, comincerà ad essere sperimentato in uropa e che è detto  sistema accentrato, giacch6 affida

non ai singoli giudici bens- a un organo appositamente creato a questo fine, il compito di assicurarela conformità delle leggi alla 4ostituzione. uesto secondo sistema fu previsto dalla 4ostituzioneaustriaca del *G5. Il ritardo con cui i primi sistemi di giustizia istituzionale hanno fatto il loroingresso negli ordinamenti europei è dovuto ad un duplice ordine di ragioni8 all'assenza di un veropluralismo politico, sociale e istituzionale o comunque di un pluralismo tale da porre l'esigenza diimmaginare una sede imparziale di soluzione giuridica dei conflitti che possono nascere dalladinamica interna del sistema. In secondo luogo, alla difficoltà, comune a tutti gli ordinamenti europeia staccarsi dal principio della >sovranità> della legge, intesa quale atto sovrano per eccellenza. olodopo il secondo conflitto mondiale, la giustizia costituzionale #insieme al principio di rigidità della4ostituzione$ è divenuto, in uropa un principio generalmente accolto.

 Il modello di giuti'ia cotitu'ionale &oluto dai Cotituentiuando in +ssemblea costituente matura la scelta a favore di una 4ostituzione rigida i due modelli,cui i 4ostituenti possono fare riferimento, sono& quello >diffuso>, proprio della tradizione americana,

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e quello >accentrato> proprio dell'esperienza austriaca. Il risultato finale del dibattito fu l'introduzionedi un modello di giustizia costituzionale che tenta una fusione tra elementi appartenenti ad entrambiquei modelli di riferimento. (el modello accentrato il 4ostituente accolse il principio di affidare adun apposito organo costituzionale, con tutte le garanzie di autonomia e di indipendenza proprie diorgani di questo tipo, il compito di garantire il rispetto della rigidità della 4ostituzione8 del modello

diffuso accolse il principio dell'estensione del sindacato della 4orte costituzionale anche ai profili dilegittimità sostanziale della legge e del coinvolgimento nel processo di costituzionalità dei giudicicomuni. I motivi che determinarono questa scelta furono motivi di natura tecnico: giuridica e dinatura politica. uanto ai primi, giocarono un ruolo importante non solo le esigenze legate allastruttura regionale dello tato ma anche l'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio analogoa quello dello >stare decisis>. uanto ai motivi di natura politica, vanno ricercati in un atteggiamentodi diffidenza nei confronti del corpo dei magistrati. uella che viene disegnata dal 4ostituente èun'alta magistratura, che riflette nella sua composizione la natura peculiare dell'attività che essa 2

chiamata ad esercitare #giurisdizionale e politica$ e alla quale possono rivolgersi tanto organi dellotato o delle @egioni quanto i singoli cittadini, attraverso l'intermediazione del giudice.truttura e fun'ionamento della corte

L'art. *;C 4ost. fissa a *C il numero dei membri della giustizia costituzionale, attribuendo la nominadi C giudici rispettivamente al Parlamento, al Presidente della @epubblica e alle suprememagistrature ordinarie e amministrative #4orte di 4assazione, 4onsiglio di tato e 4orte dei 4onti$.Le nomine parlamentari avvengono a 4amere riunite, all'istituzione della 4orte è invalsa una regolaconvenzionale ovvero quella di riservare la designazione di questi C giudici ai partiti che siedono inParlamento, secondo i rapporti di forza che le rispettive rappresentanze esprimono. !na regolaanaloga ha guidato anche l'esercizio del potere di nomina assegnato al apo dello Stato. L'indubbiapoliticità delle nomine di origine parlamentare e presidenziale è bilanciata dalla durata in caricaparticolarmente lunga #G anni$, dalla non rieleggibilità e dalla previsione di precisi requisiti diprofessionalità. 9ltre a questi requisiti positivi, sono previste numerose cause di incompatibilità,alcune dettate direttamente dalla 4ostituzione, altre previste dalla legge quali il divieto di ricoprireogni altro impiego pubblico o privato, il divieto di svolgere qualunque forma di attivitàprofessionale, il divieto di svolgere funzioni di sindaco. La 4ostituzione non si occupa direttamentedi disciplinare le modalità che devono essere seguite per la  nomina dei giudici costituzionali da parte

delle supreme magistrature. %ale disciplina prevede che tre dei cinque giudici vengano nominatidalla 4orte di 4assazione, uno dal 4onsiglio di tato e uno dalla 4orte dei 4onti. Per essere eletti èrichiesta, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta8 ove questa non venga raggiunta si procede alballottaggio tra i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità risultaeletto il pi/ anziano. Il ruolo di Presidente della orte è svolto da uno dei suoi membri eletto amaggioranza di componenti. Il Presidente dura in carica ; anni ed è rieleggibile, entro i limiti del suomandato novennale. +l Presidente sono conferiti numerosi e rilevanti poteri non sono in ordine allo

svolgimento della discussione del collegio ma anche in ordine alla definizione del calendario dellecause da decidere. 3on appena eletti i giudici della corte costituzionale sono tenuti a prestaregiuramento di fedeltà alla @epubblica e di osservanza della 4ostituzione davanti al Presidente della@epubblica. 4ome ogni altro organo costituzionale, la corte e i suoi membri godono di particolariguarentigie volte a garantirne l'autonomia e l'indipendenza. Per ci" che attiene alle garanzie esseconsistono& nel potere di procedere alla verifica dei poteri dei propri membri, ossia alla verifica delprocesso dei requisiti richiesti per rivestire la carica di giudice costituzionale8 nel potere di decidereogni questione relativa ad eventuali cause di incompatibilità8 nel potere di decidere la rimozione

della carica dei propri membri8 nell'autonomia finanziaria8 nell'autonomia amministrativa, checonsente alla 4orte non solo di determinare il proprio fabbisogno di personale di supporto, ma anchedi decidere ogni questione con essa a questi rapporti di impiego8 nell'autonomia regolamentare,

attraverso la quale la corte pu" dettare una disciplina integrativa della propria organizzazione8 nelpotere di  polizia interna  assegnata al Presidente della 4orte. Per quanto attiene alle garanzieassicurate ai giudici costituzionali esse consistono& nella inamovibilità di impedimento per incapacità

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incidentale nasce da un'iniziativa di un giudice comune la quale si lega strettamente alla soluzione diun caso concreto che quel giudice si trovi a dover decidere. !no degli aspetti procedurali sui quali lacorte ha dovuto intervenire con numerose pronunce ha riguardato l'esatta definizione della nozione digiudice >a quo>, del soggetto cioè abilitato a promuovere una questione di legittimità costituzionale.3el corso del giudizio pu" avvenire che il giudice si convinca che una certa disposizione legislativa,

che dovrebbe applicare per quel processo, sia di dubbia legittimità costituzionale. 4onvinzione allaquale il giudice pu" intervenire per iniziativa propria o perch6 indotto da un'istanza di una delle partiin causa, ovvero dal pubblico ministero. In questo caso, il giudice sospende il processo creando cos-un incidente nel corso del medesimo # procedimento in via incidentale$ e solleva la questione dilegittimità costituzionale di quella disposizione legislativa davanti alla corte, l'unica abilitata adeciderla. L'atto che sospende il processo in corso e apre quello che si svolge davanti all'organo digiustizia costituzionale è un'ordinanza motivata di rinvio, la quale deve contenere& l'indicazione delladisposizione legislativa della cui legittimità costituzionale si dubita8 l'indicazione delle disposizionicostituzionali che si ritengono violate8 i motivi che hanno indotto il giudice a ritenere la questione dilegittimità costituzionale sottoposta alla corte rilevante ai fini della decisione del processo che pendedavanti a lui #giudizio di rilevanza$8 i motivi che hanno indotto il giudice a ritenere che la questione

di legittimità costituzionale non sia manifestamente infondata. Le ordinanze di rinvio alla 4ortecostituzionale sono soggette ad un regime di pubblicità& sono pubblicate sulla azzetta !fficiale alduplice scopo di consentire a chiunque di conoscere i profili di dubbia costituzionalità e di consentiread altri giudici che si trovino nella stessa situazione di espandere la loro decisione.

 L’acceo in &ia principale (o diretta)L'unica ipotesi in cui è consentito un accesso diretto alla 4orte per un giudizio sulla legittimitàcostituzionale o meno di una legge, attiene ai rapporti tra legge statale e legge regionale& qualora lotato o una @egione ritengano, una legge regionale o una legge statale in contrasto con la4ostituzione o in contrasto con i criteri costituzionali fissati per il riparto della competenzalegislativa tra tato e @egioni essi possono direttamente sollevare la relativa questione davanti alla4orte. In seguito all'approvazione delle leggi costituzionali **GGG e 55*, l'impugnazione da parte

dello Stato pu" riguardare la legge di approvazione degli statuti delle @egioni ad autonomia ordinariao la legge delle @egioni ad autonomia speciale& tali leggi possono essere impugnate dal overnodavanti alla 4orte, entro ; giorni dalla loro pubblicazione notiziale. I motivi che possonodeterminare l'impugnazione delle leggi regionali davanti alla corte da parte del governo sono legati almancato rispetto da parte del legislatore regionale dei limiti che la 4ostituzione pone alla potestàlegislativa delle @egioni. 9ltre che da parte dello tato una legge regionale pu" essere impugnataanche da parte di un altra @egione. ul versante regionale, legittimato a promuovere l' impugnazione

di una legge dello Stato è il Presidente della @egione, sulla base di un'apposita deliberazione adottatadalla iunta entro ; giorni dalla pubblicazione della legge.

 LDeame della uetione da parte della Corte!na volta scaduto il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rinvio sullaazzetta !fficiale per la costituzione delle parti ha inizio il processo di costituzionalità davanti alla4orte. empre con ordinanza, la 4orte rinvia gli atti al giudice >a quo>, nel caso in cui ritenga laquestione di legittimità costituzionale manifestamente infondata #ordinanza di manifesta

infondatezza$. In genere, tutte le decisioni di carattere processuale della 4orte rivestono la formadell'ordinanza non, là dove assumono la forma della sentenza le decisioni che investono il meritodella questione di legittimità costituzionale sollevata.

 Le modalit! di concluione del proceo cotitu'ionale

a4 La conclusione del processo in via incidentaleLe sentenze si compongono di tre parti& nella prima #>in fatto>$ vengono riassunti i termini dellaquestione cos- come proposti nell'ordinanza di rinvio, ed esposte le posizioni espresse dalle parti che

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si sono costituite8 nella seconda #>in diritto>$ la 4orte prende posizione sia in ordine alla rilevanzadella questione proposta, sia in ordine della sua fondatezza o meno8 nella terza #>dispositivo>$ la4orte sintetizza il contenuto della sua decisione. ia le sentenze, che le ordinanze sono depositatepresso la cancelleria della stessa 4orte. Le sentenze di accoglimento producono l'annullamento dellanorme di legge dichiarate incostituzionali. !n altro limite alla retroattività delle sentenze di

accoglimento è divenuto affermandosi in quella giurisprudenza della 4orte nella quale essa ha decisodi disporre in ordine agli effetti temporali delle sue pronunce, stabilendo il momento da cui essidovessero prodursi #sentenze di incostituzionalità sopravvenuta$. 4on le sentenze di rigetto precario

ovvero di costituzionalità provvisoria, la 4orte accerta l'incostituzionalità della legge ma rinvia ad unmomento successivo la declatoria di incostituzionalità della medesima. + differenza di effetti dellesentenze di accoglimento, quelli delle sentenze di rigetto si riverberano nei confronti del processo >aquo>& il giudice di quel processo dovrà adottare la sua decisione applicando le norme di legge inrelazione alle quali la 4orte ha dichiarato infondati i dubbi di legittimità costituzionale avanzatinell'ordinanza di rinvio. entenze di accoglimento e sentenze di rigetto non esauriscono la tipologiadelle decisioni della 4orte costituzionale. !n primo arricchimento degli strumenti decisori della4orte si è avuto con l'introduzione delle  sentenze interpretative. e la corte giudica incostituzionale

la norma desunta in via di interpretazione dalla disposizione impugnata #sentenza interpretativa diaccoglimento$, la disposizione rimarrà nell'ordinamento senza che si determini alcuna lacuna, maessa non potrà trovare applicazione nell'interpretazione sulla base della quale la 4orte ne hadichiarata l'incostituzionalità. !n secondo tipo di sentenze è rappresentato dalle sentenze additive, daquelle ablative e da quelle  sostitutive. i tratta in tutti e tre i casi di sentenze di accoglimento. Ilricorso a questo secondo tipo di sentenze è stato soggetto a critiche soprattutto per i problemi cheesso pone in relazione alla definizione dei rapporti tra 4orte costituzionale e legislatore. Per superarele critiche la corte ha messo a punto una nuova tecnica decisoria rappresentata dalle  sentenzeadditive- di principio& il giudice costituzionale si astiene dal formulare la norma >mancante> ma silimita ad enunciare i principi, applicando i quali tale lacuna va colmata o ad opera del giudicecomune o ad opera del legislatore.b4 La conclusione del processo in via principale

3el caso in cui la 4orte adotti una sentenza di accoglimento, l'effetto sarà quello di determinarel'annullamento della legge statale impugnata ovvero quello di impedire la promulgazione delladelibera legislativa regionale o provinciale. 3ei casi in cui la 4orte adotti una sentenza di rigetto,l'effetto sarà quello di consentire l'ulteriore applicazione della legge statale impugnata ovvero lapromulgazione, e la successiva entrata in vigore della legge regionale o provinciale.

 Il giudi'io ui conflitti di attriu'ione tra i poteri dello tatoLa seconda funzione che l'art. *;? 4ost. attribuisce alla 4orte costituzionale, attiene alla risoluzionedei conflitti di attribuzione che possono verificarsi tra i poteri dello tato, tra tato e @egioni, e tra

@egione e @egione. L'art. ;D della legge ED*GC; pone due principi fondamentali& essi possonosorgere solo tra gli >organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cuiappartengono> ed hanno ad oggetto >la delimitazione della sfera di attribuzione determinata per i varipoteri da norme costituzionali>. Innanzitutto, quello dell'esatta individuazione dei  soggetti legittimati

a sollevare il conflitto davanti alla 4orte. L'art. *;? 4ost. e l'art ;D della legge ED*GC; escludono cheil conflitto sollevabile davanti alla 4orte possa essere quello che nasce tra organi appartenenti allostesso potere. !n ulteriore ordine di problemi ha riguardato la definizione dei  comportamentisuscettibili di dare origine al conflitto. +nche a questo problema si è data una soluzione nonrestrittiva. La corte, prima di esaminare il ricorso con il quale il conflitto è sollevato decidere conordinanza circa l'ammissibilità  del medesimo. olo successivamente alla dichiarazione diammissibilità del ricorso, la 4orte procede a notificarlo ai soggetti controinteressati. La  sentenza che

risolve il conflitto ha un duplice effetto& determina a quale dei poteri confliggenti spettino leattribuzioni in contestazione8 in secondo luogo, pu" determinare l'annullamento dell'atto adottato inviolazione dei criteri costituzionali di riparto delle competenze, cos- come interpretati, in relazione

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alla specifica fattispecie, della stessa 4orte. 3el caso di conflitti aventi ad oggetto comportamentiomissivi, la pronuncia della 4orte comporterà l'accertamento della illegittimità del comportamentocontestato, con la conseguenza di imporre una diversa linea di azione all'organo interessato.

 Il giudi'io ui conflitti tra tato e 0egione e tra 0egioniL'interpretazione estensiva accolta dalla 4orte in ordine alla definizione della nozione di conflitto ha

interessato anche la sfera dei conflitti tra enti. +nalogamente a quanto avviene per i conflitti trapoteri dello tato, la pronuncia della 4orte vale a sciogliere i dubbi circa l'appartenenza allo tato oalla @egione della competenza contestata e a determinare l'annullamento dell'atto illegittimamenteadottato o il mutamento del comportamento omissivo illegittimo. !na particolarità di questoprocedimento è rappresentata dalla possibilità per la parte interessata di chiedere alla corte lasospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, in attesa che questa si pronunci sul merito delconflitto.

 Il giudi'io ulle accue promoe contro il Preidente della 0epulica%erza funzione attribuita alla 4orte è quella di giudicare sulle accuse promosse dal Parlamento neiconfronti del Presidente della @epubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla 4ostituzione.

uanto al procedimento che si svolge davanti alla corte nella composizione integrata dai *H giudiciaggregati, una volta esaurita la fase preliminare delle indagini e la fase dibattimentale diretta allacontestazione delle accuse, si conclude con una decisione presa in camera di consiglio, alla presenzadei giudici che hanno partecipato a tutte le udienze. La sentenza che conclude il giudizio d'accusa,anch'essa soggetta alla pubblicazione sulla azzetta !fficiale, è irrevocabile8 tuttavia pu" esseresottoposta a revisione da parte della stessa 4orte nell'ipotesi in cui emergano fatti o elementi nuovi.La revisione pu" essere chiesta dal comitato parlamentare per le accuse.

 Il giudi'io di ammiiilit! del referendum arogati&oL' attribuzione alla 4orte costituzionale della funzione relativa al giudizio sull'ammissibilità dellerichieste di referendum abrogativo non deriva da un'espressa previsione costituzionale. i trattadell'unica ipotesi in cui la corte decide in assenza di parti. La 4orte decide in camera di consiglio e lasua sentenza ha effetti limitati al caso deciso e non pregiudica, nell'ipotesi di giudizio negativo, lariproposizione di una richiesta referendaria avente lo stesso oggetto.

CAPITOLO >III: Il potere giudi'iario. (pag. 9,1 923)

 Il diattito in Aemlea CotituenteL'impostazione accolta dai 4ostituenti nell'affrontare i problemi connessi alla disciplina del poteregiudiziario è pi/ ispirata al recupero del sistema precedente all'avvento del regime fascista. uantoalla struttura l'elemento di maggior continuità è rappresentato dal mantenimento del  doppio binario

di giurisdizione, che deve convivere insieme giustizia ordinaria e giustizia amministrativa, l'elementodi maggiore novità è rappresentato dalla introduzione del  sistema di giustizia costituzionale. 4onl'entrata in vigore della 4ostituzione repubblicana il sistema giudiziario italiano ha visto confermataed accresciuta la sua caratteristica di sistema fortemente articolato& ai   giudici ordinari  #civili epenali$, si affiancano i giudici amministrativi #i %ribunali amministrativi regionali, il 4onsiglio ditato$, i giudici in materia contabile #la 4orte dei 4onti$ e tributaria #le 4ommissioni tributarie$ e igiudici militari. La 4ostituzione prevede due principi di grande rilievo& quello per cui >nessuno pu"essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge> e quello per cui > non possono essereistituiti giudici straordinari o giudici speciali>. 4on il primo principio si garantisce la previacostituzione del giudice competente a decidere la controversia8 con il secondo si vieta la costituzionedi organi giudicanti >e7 post>. +ltro principio costituzionale che attiene all'organizzazione del potere

giudiziario è quello sancito dall'art. *H, il quale affida alla legge il compito di disciplinare >i casidelle forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia>. Le novità disignificative della disciplina costituzionale si registrano sul versante dei rapporti tra giudici e altri

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poteri dello tato #sul versante della loro indipendenza esterna$, nonch6 sul versante dei rapporti tra isingoli magistrati e la struttura organizzativa nell'ambito della quale essi esercitano le loro funzioni#sul versante della loro  indipendenza interna$. otto il profilo dell'indipendenza esterna  la4ostituzione repubblicana prevede l'istituzione di un organo >ad hoc>, il 4onsiglio uperiore dellaBagistratura al quale sono state conferite una serie di funzioni di natura amministrativa e di natura

giurisdizionale. otto il profilo dell'indipendenza interna  la 4ostituzione stabilisce due principitendenti a rafforzare le garanzie predisposte a favore del singolo magistrato. Il primo dellainamovibilità inteso quale il divieto di procedere alla dispensa, alla sospensione dal servizio o alladestinazione ad altra sede se non in seguito ad una decisione del 4onsiglio uperiore dellaBagistratura. Il secondo, quello del divieto di operare distinzioni fra i magistrati se non in ragionedella diversità di funzioni ad essi assegnate.

 La truttura dell’ordinamento giudi'iario!na delle caratteristiche del nostro ordinamento giudiziario è rappresentata dalla sua accentuatacomplessità. Limitando l'osservazione agli aspetti che costituiscono la struttura portante di tale

ordinamento, esaminiamo i quattro diversi profili& quello dell'articolazione strutturale, quello delleregole che disciplinano lo status giuridico dei suoi membri, quello delle regole che ne assicuranol'indipendenza esterna, quello delle regole che disciplinano l'esercizio delle loro funzioni.

 I giudici ordinari (organi giudicanti e organi reuirenti)Il riparto di competenza tra i vari giudici è operato direttamente dalla legge. In relazione allefunzioni, il giudici ordinari entrano a far parte degli   organi giudicanti  o degli  organi requirenti.uali  organi giudicanti  di primo grado in materia civile  sono previsti il  Giudice di pace  e il3ribunale. Le decisioni del iudice di pace sono impugnabili davanti al %ribunale e quelle adottatedal 3ribunale il primo grado sono appellabili davanti alla orte d'appello. Il iudice di pace è ungiudice onorario, opera come giudice di primo grado con una limitata competenza sia civile chepenale. empre fra i giudici ordinari va annoverato il 3ribunale regionale delle acque pubbliche, ilquale giudica in materia di controversie relative all'uso delle acque soggette a regime pubblicistico,ed opera come sezione specializzata della 4orte d'appello. 4ontro le sue decisioni è possibileproporre appello al 3ribunale superiore delle acque pubbliche . In materia penale, sono giudici diprimo grado il giudice di pace e il 3ribunale, il 3ribunale dei minorenni e la orte d')ssise. 4omegiudici penali di secondo grado operano la  orte d')ppello  e la orte d')ssise d')ppello. 1ra igiudici in materia penale va annoverato il 3ribunale della libertà. i affiancano agli organi giudicantigli organi requirenti, cioè quegli organi cui non spetta la decisione della controversia, bens-l'esercizio di funzioni proprie del pubblico ministero #PB$ che sono preparatorie o di stimolo rispetto

a tale decisione. ssi sono rappresentati dalle  Procure della !epubblica, dalle  Procure generali,dalla Procura Generale presso la orte di assazione . 9ltre all'obbligo di esercitare l'azione penaleil PB ha alcune competenze anche in campo civile ed amministrativo.

 I giudici amminitrati&i+nche sul versante della giustizia amministrativa ha trovato applicazione il principio del doppiogrado di giurisdizione. + seguito dell'istituzione il  onsiglio di Stato, prima giudice unico, èdivenuto giudice di secondo grado. ia i %+@ che il 4onsiglio di tato sono giudici collegiali& i %+@si compongono di un Presidente e da almeno cinque magistrati8 il 4onsiglio di tato opera attraversole tre sezioni giurisdizionali e l'adunanza plenaria. I %+@ e il 4onsiglio di tato esercitanogiurisdizione generale di legittimità.

 I giudici in materia contaileLa orte dei conti ha una struttura particolarmente complessa. La 4ostituzione, all'art. *;.5,stabilisce che >la 4orte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre

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all'ordine giudiziario, la risoluzione delle eventuali controversie. sistono due forme diverse diarbitrato& l'arbitrato rituale e l'arbitrato irrituale. Il primo, disciplinato dall'art. EH riconosce alladecisione dell'arbitro gli stessi effetti della sentenza del giudice. 3el secondo la decisione dell'arbitroha valore immediatamente vincolante ed è soggetta ai controlli propri dei contratti. Per ci" cheattiene all'arbitrato rituale, spetta alle parti decidere il numero #sempre dispari$ degli arbitri #il

collegio non pu" essere comunque inferiori a tre$ e procedere alla loro nomina. empre le partipossono indicare agli arbitri le regole che essi debbono seguire per arrivare alla decisione. Il lodo,ossia la decisione degli arbitri deve intervenire in ogni caso entro *E giorni8 termine quest'ultimoche gli arbitri o le parti possono decidere di prorogare, ma solo per una volta.

 Lo #tatu% giuridico dei magitrati: l’acceo alla magitraturaPrincipio generale che regola l'accesso alla magistratura è quello del concorso pubblico. L'art. *H4ost. Prevede due possibili eccezioni& la prima attiene alla possibilità che il legislatore dispongal'istituzione di magistrati onorari elettivi >per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli>8 la secondaattiene alla possibilità che vengano chiamati a ricoprire l'ufficio di consigliere di 4assazione, permeriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che possono vantare

almeno quindici anni di esercizio della professione e siano iscritti negli albi speciali. @ispetto alreclutamento per concorso, risultano finora marginali le ipotesi di ingresso in magistratura inapplicazione di principi diversi& la nomina per meriti insigni all'ufficio di consigliere di assazione el'elezione di  magistrati onorari. Il  Giudice di pace  è nominato con decreto del Presidente della@epubblica su proposta del 4onsiglio giudiziario competente per territorio, integrato da cinquerappresentanti designati dai 4onsigli dell'ordine degli avvocati e procuratori. La nomina a iudice dipace ha durata di quattro anni ed è rinnovabile allo stesso soggetto per una sola volta. !na presenzadi giudici-laici di nozze di giustizia ordinaria è quella prevista per la composizione del tribunale deiminorenni di cui fanno parte anche due cittadini, nominati per tre anni dal 4B tra alcune specifichecategorie di soggetti. Per la composizione delle 4orti d'+ssise di cui fanno parte alcuni   giudici

 popolari, estratti a sorte fra i cittadini dotati dei requisiti di buona condotta, di età non inferiore ai ;anni e non superiore ai HC e in possesso di titoli di studio determinati dalla legge.

 La moilit! interna dei magitrati (a un sistema articolato su una serie di passaggi selettivi, si è passati ad un sistema in cui l'elementonettamente predominante è l'automaticità del passaggio da una qualifica all'altra  sulla basedell'anzianità di servizio maturata. Problemi e inconvenienti, che hanno suscitato dibattiti e propostedi riforma legislativa, ha provocato anche l'applicazione del principio di inamovibilità. %ali problemisono legati a tre ordini di fattori& all'introduzione della regola della irreversibilità delle funzioni8 allaregola che consente la permanenza, nell'esercizio delle stesse funzioni, e nella stessa sede, per l'interadurata della carriera8 alla mancata coincidenza tra organico nominale era organico reale.

 Il Coniglio upremo della =agitratura- uale organo di garan'ia dellDindipenden'a eterna dei giudici ordinari: la compoi'ioneLa garanzia dell'indipendenza esterna dei giudice ordinali è affidata dalla 4ostituzione al  onsiglio

Superiore della agistratura. L'art. *? 4ost. prevede una  composizione mista del 4B, conmembri elettivi e membri di diritto #il Presidente della @epubblica che presiede l'organo8 il PrimoPresidente della 4orte di 4assazione e il Procuratore generale presso la stessa 4orte di cassazione$.La scelta a favore di una composizione mista fu dovuta all'intento del 4ostituente di evitare chel'organo garante dell'autonomia ed indipendenza della magistratura corresse il rischio di trasformarsiin una struttura chiusa a difesa di posizioni corporative. i tratta di ;; membri& * nominati dalParlamento in seduta comune, 5 eletti dai magistrati tra le varie categorie e i ; membri di diritto. IlVicepresidente è chiamato a sostituire, in caso di assenza, il 4apo dello tato nell'esercizio delle sue

funzioni di presidente del 4B. I membri elettivi del 4B durano in carica ? anni e non sonoimmediatamente rieleggibili. caduti i quattro anni l'elezione del nuovo 4B deve avvenire entro ;mesi dalla scadenza di quello precedente. +ccanto al > plenum> del 4onsiglio operano una serie di

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organi pi/ ristretti #ommissioni$ il cui numero e le cui attribuzioni sono determinate dal Presidentedell'organo. !no speciale rilievo assumono la 4ommissione speciale competente in materia diconferimento di incarichi direttivi ai magistrati e la sezione disciplinare.

 Le fun'ioni

+l 4B la legge attribuisce una serie articolata di funzioni inerenti la carriera e lo >status> deimagistrati. %ali funzioni amministrative riguardano in particolare& le assunzioni, le assegnazioni eogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati8 la nomina e revoca dei magistrati onorari e deicomponenti estranei alla magistratura delle sezioni specializzate8 le nomina a magistrato di4assazione per meriti insigni di professori e avvocati8 concessione di sussidi ai magistrati cheesercitano funzioni giudiziarie e alle loro famiglie8 le proposte dirette al Binistro dell iustizia inordine alla modificazione delle circoscrizioni giudiziarie ed ogni altra questione relativa alfunzionamento dei servizi relativi alla giustizia8 i pareri sui disegni di legge concernentil'ordinamento giudiziario e l'amministrazione della giustizia. uanto al potere disciplinare attienealla comminazione di specifiche sanzioni nel caso in cui i magistrati tengano una condotta tale darenderli immeritevoli della fiducia di cui devono godere, compromettono il prestigio dell'ordine

giudiziario, trasgrediscano all'obbligo di residenza. (istinta dalla  responsabilità disciplinare  è laresponsabilità civile dei magistrati, riguarda i casi in cui il giudice è chiamato a risponderepersonalmente del risarcimento del danno ingiustamente recato al cittadino.

 La natura dellDorganoIl 4B possiede alcune delle caratteristiche tipiche di organi costituzionali #indipendenza,rappresentatività, titolarità di funzioni di rilievo costituzionale, inerenti a uno dei >poteri> dello tato,necessarietà ed indefettibilità$ ma risulta escluso da ogni forma di partecipazione all'esercizio dellafunzione di indirizzo politico.

 Le garan'ie di indipenden'a eterna dei giudici amminitrati&i- dei giudici contaili e dei giudicimilitariPrincipi analoghi a quelli che hanno ispirato l'istituzione del 4B sono stati adottati per il  onsigliodi presidenza della giustizia amministrativa, per ci" che attiene ai giudici amministrativi8 per ilonsiglio di presidenza della orte dei conti, per ci" che attiene ai giudici contabili8 per il onsiglio

della magistratura militare per ci" che attiene ai giudici militari8 per il  onsiglio di presidenza dellagiustizia tributaria. L'istituzione di questi organi ha solo parzialmente risolto il problema diassicurare un'effettiva autonomia esterna ai giudici speciali.

Principi cotitu'ionali in materia di eerci'io della fun'ione giuridi'ionale%ra i principi costituzionali che pi/ direttamente incidono sull'esercizio della funzione

giurisdizionale vanno menzionati quello che impone l'obbligo dell'esercizio dell'azione penale alpubblico ministero8 quello che dispone la dipendenza dall'autorità giudiziaria della poliziagiudiziaria8 quello che sancisce l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali.a$ +i sensi dell'art. *5 4ost. >Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale>. %aledisposizione risponde ad una duplice finalità& da un lato quella di eliminare ogni discrezionalitànell'esercizio di una funzione cos- delicata, dall'altro quella di assicurare, un'effettiva eguaglianza ditrattamento.b$ Il principio della dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria muove dall'intentodi assicurare all'autorità inquirente uno strumento attraverso il quale condurre le indagini.c$ L' obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali risponde ad una duplice finalità& da unlato consente al cittadino di basare sul contenuto della motivazione la sua eventuale difesa contro

l'atto a lui sfavorevole nei diversi gradi di giudizio8 dall'altro consente a tutti i cittadini di conoscere,di discutere e di criticare le ragioni che hanno ispirato una certa decisione giurisdizionale #si tratta difunzione >e7tra:processuale> della motivazione$.

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 Atti&it! giuridi'ionale e diritti dei cittadiniI principi costituzionali che toccano la posizione del cittadino nei confronti del giudice nell'eserciziodelle sue funzioni riguardano& l'affermazione del diritto alla difesa8 l'affermazione dell'obbligo diriparazione degli errori giudiziari8 l'affermazione del diritto a non essere distolti dal proprio giudice

naturale precostituito per legge8 l'affermazione del diritto a non essere puniti se non in forza di unalegge entrata in vigore prima della commissione del fatto8 l'affermazione del  carattere personaledella responsabilità penale8 l'affermazione del diritto a non essere considerati colpevoli finch5 non

sia intervenuta una condanna definitiva.a$ L' affermazione del diritto alla difesa si collega all'art. 5?.* 4ost., assicura a tutti il diritto di agirein giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi. < compito del legislatore assicurare anche ainon abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La 4orte ha escluso che ildiritto alla difesa significhi, nel processo penale, oltre che diritto a farsi assistere da un difensoreanche il diritto all'autodifesa. La presenza del difensore secondo la 4orte, sarebbe elementoindispensabile ad assicurare l'esercizio del diritto in questione e il regolare e corretto esercizio dellafunzione giurisdizionale. In seguito all'approvazione del nuovo codice di procedura penale il diritto

alla difesa ha ricevuto una soddisfacente applicazione, con l'approvazione della legge 5*D*GG illegislatore ha adempiuto all'obbligo di assicurare a tutti, anche ai non abbienti, un esercizio effettivodi tale diritto. +l vecchio sistema del  gratuito patrocinio si è sostituito quello dell'assunzione daparte dello tato delle spese di patrocinio per i soggetti che abbiano un reddito inferiore alla sogliafissata dalla legge.b$ In dottrina e in giurisprudenza si era affermato un indirizzo interpretativo volto a considerare lariparazione dell'errore giudiziario come diritto soggettivo e diretto ad ottenere un risarcimento tantodel danno materiale, quanto del danno morale subito dalla vittima dell'errore.c$ Il principio del giudice naturale.d$ L' affermazione in base alla quale nessuno pu" essere punito se non in forza di una legge entrata invigore prima del fatto addebitato sancisce il principio della  irretroattività della legge penale, ci"significa che l'azione repressiva dello tato pu" essere legittimamente esercitata solo ove si siapreviamente proceduto a disciplinare i comportamenti che sono passibili di sanzione penale.e$ ancendo il principio della  personalità della responsabilità penale, il costituente ha intesoimpedire che il cittadino potesse essere chiamato a rispondere per un fatto altrui. uesto principio hacomportato anche l'eliminazione o la trasformazione della disciplina di ipotesi di responsabilitàpenale oggettiva.f$ (' importanza fondamentale è il principio costituzionale relativo alla  presunzione di noncolpevolezza, fino a che non intervenga una sentenza di condanna definitiva. sso si traduce in unaprecisa direttiva rivolta al legislatore ordinario e in quella di regolamentare i procedimenti e gliistituti processuali in modo tale da evitare che il soggetto coinvolto nella vicenda processuale abbia a

subirne gli effetti negativi anticipati rispetto al momento dell'accertamento di specificheresponsabilità.g$ Il principio del giusto processo riassume tutti gli altri principi. In vista della piena realizzazione diquesto principio si è proceduto ad un'integrazione dell'art. *** 4ost., sono stati inseriti cinque nuovicommi al fine di esplicitare in dettaglio il contenuto di detto principio. Il primo comma del nuovotesto attiene& al rispetto del principio del contraddittorio tra le parti >in condizioni di parità, davanti algiudice terzo ed imparziale>8 alla garanzia di una >ragionevole durata> dei processi8 alla garanzia, nelprocesso penale, per la persona accusata di un reato del diritto ad essere informata, nel pi/ brevetempo possibile e in maniera riservata8 al diritto ad avere il tempo e le condizioni necessarie adapprestare la propria difesa.

CAPITOLO >I5: I diritti di liert! (pag. 92+ – 9+)

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 ?iritti di liert! e forma di tatoLa disciplina dei diritti di libertà costituisce uno degli aspetti caratterizzati della forma di tato. < inessa che si riassumono gli aspetti essenziali dei reciproci rapporti tra tato e società civile.+ll'evoluzione storica delle diverse forme di tato si accompagna una parallela evoluzione della

disciplina delle libertà. 4ol tramonto del liberalismo di stampo ottocentesco e con l'avvento dellotato sociale, in seguito al crollo dei regimi autoritari, l'originaria tecnica di garanzia dei diritti dilibertà è rimasta sostanzialmente inalterata. I diritti di libertà trovano un'articolata disciplinadirettamente nella 4arta costituzionale. Lo svolgimento dei principi che in essa si trovano affermati èdi norma riservato alla legge #riserva di legge$, ad esclusione di ogni altra fonte. !na riserva èassoluta nel senso che essa esclude del tutto l'intervento di altre fonti normative, in altri è relativa nelsenso che consente un tale intervento nel rispetto dei principi fissati dalla legge. L'applicazione allesingole fattispecie concrete dei limiti cos- definiti è riservata al giudice  #riserva di giurisdizione$anche in questo caso ad esclusione di ogni altra pubblica autorità. L'introduzione del principio dellarigidità della ostituzione muta profondamente il significato dell'istituto della riserva di legge& dastrumento di esaltazione dell'autorità essa diventa strumento di applicazione di una disciplina

costituzionale articolata e dettagliata. +ccanto alle tradizionali libertà individuali vi sono le libertàcollettive, cioè quelle libertà la cui titolarità spetta s- al singolo, ma acquistano significato soloattraverso l'esercizio che facciano pi/ soggetti.

 La tutela interna'ionale dei diritti di liert!La tendenza ad una maggiore attenzione del diritto internazionale nei confronti dei diritti di libertà,ha comportato un arricchimento dei sistemi nazionali di tutela sotto un duplice profilo& da un lato haarricchito il catalogo di tali diritti attraverso la enucleazione di nuovi contenuti desumibili dallanozione tradizionale di alcune libertà8 dall'altro ha consentito l'attivazione di un sistema di garanzie,integrativo di quello predisposto dal diritto interno, che fa capo ad istanze giurisdizionali di naturainternazionale. %ra gli atti internazionali di carattere essenzialmente programmatico va ricordata la

 6ichiarazione universale dei diritti dell'uomo  approvata dall'+ssemblea generale dell'93! neldicembre del *G?E, il cui contenuto ha trovato ulteriore specificazione nel Patto internazionale suidiritti economici, sociali e culturali e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici. In tali atti, alriferimento ai tradizionali diritti di libertà #libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, dicircolazione e soggiorno, di associazione, di opinione, religiosa, di voto$ si accompagna la previsionedella tutela di altre posizioni soggettive, possono riassumersi nella categoria dei diritti sociali #dirittoalla vita, a formarsi una famiglia, al lavoro, ad una retribuzione equa, alla sicurezza sociale, allasalute, all'istruzione$. %ali atti costituiscono un preciso impegno per il legislatore nazionale a darepiena attuazione al loro contenuto la dove l'ordinamento giuridico interno si presenti carente olacunoso. %ra gli atti internazionali che fanno seguire la predisposizione di appositi e specifici

strumenti di tutela vanno ricordati la onvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo edelle libertà fondamentali. La tutela dei diritti da essa enunciati è affidata alla orte europea deidiritti dell'uomo. Possono ricorrere alla 4orte sia gli tati contraenti, sia persone fisiche o gruppi diprivati.

 La diciplina dei diritti di liert! nella Cotitu'ione italiana: caratteri generaliL'evoluzione della disciplina di diritti di libertà nell'esperienza costituzionale italiana rispecchia glisviluppi che ha conosciuto il costituzionalismo europeo. e lo tatuto +lbertino è espressione di unaconcezione individualistica dei diritti di libertà e fa proprio un modello di tutela dei medesimi il cuiperno è rappresentato dalla garanzia della legge a difesa di queste sfere di autonomia individuale, la4ostituzione repubblicana è espressione di quella diversa concezione dei diritti di libertà che si

vanno affermando con le costituzioni europee del secondo dopoguerra. La 4ostituzione italianarappresenta una svolta decisiva che si caratterizza per alcune scelte fondamentali&

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a$ +ccoglimento di una nozione dei diritti di libertà non solo come libertà individuali, nella loroaccezione di  libertà negative  ma anche come  libertà positive, come strumenti per realizzareun'effettiva partecipazione di tutti cittadini indipendentemente dalle loro condizioni economiche esociali. !n'affermazione che ha una serie di corollari nelle disposizioni costituzionali successive, conriferimento alle libertà sindacali e politiche ma anche con riferimento all'affermazione della tutela dei

diritti dell'uomo >sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità>, conriferimento all'espresso riconoscimento dei diritti sociali #diritto al lavoro, alla salute, all'istruzione$.b$ Predeterminazione in 4ostituzione delle categorie di limiti cui l'esercizio dei singoli diritti dilibertà pu" essere sottoposto. Lo schema normativo adottato muta profondamente& all'affermazionedei singoli diritti di non segue pi/ un rinvio alla legge bens- una riserva di legge, vincolata al rispettodi quanto previsto dal testo costituzionale. < il principio di tassatività dei limiti ai diritti di libertà chesi sostanzia in un divieto rivolto al legislatore. I limiti disposti direttamente dalla 4ostituzione sidistinguono in limiti particolari che attengono all'esigenza di contemperare l'esercizio dei medesimicon la tutela di alcuni interessi generali #sicurezza pubblica, sanità, igiene, buon costume$ e  limitigenerali #riferibili a tutti i diritti di libertà$ rappresentati dallo stato di necessità e dall'adempimentodei >doveri di solidarietà politica, economica e sociale>.

c$+ffermazione della regola generale in base alla quale solo il giudice ha il potere di imporre lelimitazioni all'esercizio dei diritti di libertà previste dalla legge e ridefinizione dell'interventodell'autorità di polizia in termini di eccezione rispetto a questa regola.d$ @igidità della 4ostituzione.e$ ottrazione al procedimento di revisione costituzionale del nucleo essenziale della disciplina deidiritti di libertà contenuta nella 4ostituzione.f$ stensibilità della disciplina dei diritti di libertà disposta dalla 4ostituzione a quelle nuove ediverse posizioni soggettive, raccomandabili ai diritti formalmente sanciti. !na scelta che consente dileggere nuovi contenuti nella definizione dei diritti di libertà allora codificati.g$ +llargamento dei destinatari dei diritti di libertà, riconosciuti non solo ai singoli, ma anche alleformazioni sociali #famiglia, partiti, sindacati, confessioni religiose, associazioni$ non solo aicittadini ma anche agli stranieri.

 7guaglian'a formale ed eguaglian'a otan'ialeL'art. ; 4ost. rappresenta il punto di riferimento per cogliere il rapporto tra la nostra forma di tato ei diritti di libertà. +l principio dell'eguaglianza formale sancito dal * comma #%utti i cittadini hannopari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, direligione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali$, si aggiunge l'affermazione di unnuovo principio, quello dell'eguaglianza sostanziale  in cui si esprime l'impegno dello tato >arimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianzadei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i

lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese>. L'art. ;.* vieta espressamenteche possano essere previsti trattamenti differenziati a causa di uno dei motivi elencati dalla stessadisposizione costituzionale. uesto divieto si articola&a$ 3el  divieto di discriminazione in relazione all'appartenenza all'uno o all'altro sesso. razieall'intervento del legislatore si è arrivati all'eliminazione delle disparità di trattamento esistenti, sia inmateria penale sia in materia civile. L'eguaglianza tra i sessi trova applicazione nei rapporti di lavoro,in virt/ del quale alla donna lavoratrice non solo devono essere riconosciuti >gli stessi diritti, e aparità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore>, ma devono essere garantitecondizioni di lavoro che ne salvaguardino l'> essenziale funzione familiare>. !n ulteriore corollariostabilisce che >tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive incondizioni di parità>.

b$ 3el divieto di discriminazione in ragione dell'appartenenza ad una o ad un'altra razza. %aledivieto potrebbe diventare di grande attualità in relazione all'accentuarsi del fenomenodell'immigrazione.

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c$ 3el  divieto di discriminazione in ragione dell'utilizzazione di una lingua diversa da quella

nazionale. Il 4ostituente a intenso imporre allo tato un obbligo positivo di tutela del patrimoniolinguistico delle diverse comunità. + tale obbligo lo tato ha adempiuto con la legge ?E5*GGG checontiene >norme in materia di minoranze linguistiche storiche>.d$ 3el divieto di discriminazione in ragione della religione professata. Il principio di eguaglianza in

materia religiosa si trova nei artt. D e E& il primo relativo alla disciplina dei rapporti tra lo tato edella 4hiesa cattolica, il secondo relativo alla disciplina dei rapporti tra lo tato e le altre confessionireligiose. L'art. *G afferma il >diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasiforma, individuale ed associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto>,con l'unico limite rappresentato da riti contrari al buoncostume.e$ 3el  divieto di discriminazione in ragione delle proprie opinioni politiche, il quale risultarafforzato da tutta una serie di ulteriori disposizioni costituzionali.f$ 3el divieto di discriminazione in ragione delle diverse condizioni personali e sociali, che si ritienedebba intendersi come comportante l'illegittimità di ogni atto posto in essere dai poteri pubblici o daiprivati che possa ledere l'attività dell'onore personale dei singoli.

 Le liert! indi&iduali: la liert! peronaleL'art. *; 4ost. è dedicato alla disciplina della  libertà personale, ossia alla tutela della libertà fisica epsichica della persona. +ll'affermazione dell'inviolabilità della libertà personale seguono i due istitutidi garanzia& una riserva di legge #tale libertà pu" essere limitata solo nei casi e nei modi previsti dallalegge$ e una riserva di giurisdizione #solo l'autorità giudiziaria pu" applicare in concreto talilimitazioni$. L'unica deroga a questo regime ordinario è prevista in ragioni eccezionali di necessità edi urgenza che non consentono un intervento tempestivo dell'autorità giudiziaria. Pu" esseredirettamente l'autorità di pubblica sicurezza ad intervenire #fermo di polizia giudiziaria$, taleintervento porta all'applicazione di misure limitative della libertà personale di carattere transitorio. Ilsistema di tutela dell'art. *; si completa con l'affermazione di altri due principi& quello che impone allegislatore l'obbligo di punire qualunque tipo di violenza, morale o fisica, esercitata nei confronti deisoggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, e quello che impone al legislatorel'obbligo di stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva. econdo l'art. 5C.; nessuno pu"essere sottoposto a misure di sicurezza  se non nei casi previsti dalla legge. !na svolta di grandeimportanza nella disciplina della libertà personale si è avuta con l'approvazione del nuovo codice diprocedura penale, le novità pi/ significative sono& la riserva all'autorità giudicante del potere didisporre misure stabili di limitazione della libertà personale, su richiesta del pubblico ministero8 unapi/ rigorosa disciplina dei presupposti che legittimano il fermo #per i reati pi/ gravi, si sussistonogravi indizi a carico del fermato, quando esistono elementi che facciano temere il pericolo di fuga$8introduzione del principio di pluralità e gradualità delle misure cautelari di natura personale e dellaloro necessaria proporzionalità e adeguatezza alle esigenze di giustizia8 ampliamento del sistema

delle garanzie attivabili da colui che è colpito da una misure limitativa della libertà personale. La liert! di domicilioL'art. *? 4ost. si preoccupa di tutelare la proiezione spaziale della persona, ossia il   domicilio. I4ostituenti hanno adottato una nozione ampia di domicilio, non limitata solo a quella che era allorala nozione penalistica #la privata dimora$, ne a quella civilistica #la sede principale degli affari e degliinteressi della persona$. 9ggi la garanzia costituzionale si estende ad ogni luogo di cui la persona,fisica o giuridica, abbia legittimamente la disponibilità per lo svolgimento di attività connesse allavita privata o di relazione e dal quale intenda escludere i terzi. econdo il 5 comma del'art. *?nessuna violazione di domicilio è consentita se non nei casi e nei modi previsti dalla legge e aseguito di apposita disposizione del giudice. Il ; comma introduce una deroga, disponendo che, per

determinati motivi o per determinati fini, leggi speciali possono prevedere limitazioni della libertàdisciplinare ad opera dell'autorità amministrativa, anche in assenza di un provvedimento del giudice.

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 La liert! di circola'ione e oggiorno+l di là della sfera domiciliare, l'art. *H 4ost. garantisce al cittadino la   libertà di circolare esoggiornare liberamente all'interno del territorio dello Stato, nonchè la libertà di uscire e rientrare

in tale territorio  #libertà di espatrio$. La libertà di circolazione e soggiorno pu" incontrare solo ilimiti disposti dalla legge, in via generale, per motivi di sanità o di sicurezza, mentre sono escluse

limitazioni determinate da motivi politici. La libertà di espatrio non incontra alcun limite specificose non quelli derivanti dall'avere l'interessato adempiuto quelli che l'art. *H chiam gli   obblighi dilegge. La legge **EC*GHD che ha riformato la materia indica quali sono i soggetti che dovendoadempiere a certi obblighi non possono ottenere il passaporto& i minori, coloro nei confronti dei qualisia stato emanato un mandato o ordine di cattura, coloro che debbano adempiere al servizio militare.La libertà di espatrio si collega alla  libertà di emigrazione, cioè al diritto di recarsi all'estero perprestarvi una vita lavorativa. In virt/ della istituzione della 4omunità conomica uropea i cittadinidi un Paese membro godono, oltre che della libertà di circolazione anche del diritto di stabilimento inciascuno degli tati membro.

 La liert! e egrete''a della corriponden'a

+ differenza dello tatuto +lbertino la 4ostituzione repubblicana tutela la libertà e segretezza dellacorrispondenza. (opo aver affermato il principio dell'inviolabilità e della segretezza dellacorrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, stabilisce che >la loro limitazione pu"avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge>.Libertà e segretezza presentano profili distinti sul piano delle possibili violazioni. La libertà esegretezza della corrispondenza tutela due posizioni soggettive, quella del >mittente> e quella del>destinatario>, e va intesa sia come libertà di ciascuno di comunicare con altri soggetti, sia comelibertà di ricevere tali comunicazioni. li artt. H*D e ss. del codice penale, puniscono ognicomportamento diretto a prendere cognizione, in modo fraudolento, di comunicazioni telegrafiche otelefoniche8 ogni comportamento diretto all'utilizzazione di apparecchiature speciali per intercettare,interrompere o impedire telecomunicazioni. La tutela giuridica del  diritto alla riservatezza  si èrafforzata in seguito all'approvazione della legge HDC*GGH intitolata >%utela delle persone e di altrisoggetti rispetto al trattamento dei dati personali>. 9ggetto della disciplina è la raccolta e iltrattamento dei dati personali il cui rispetto è assicurato da un'apposita  )utorità garante con compitidi vigilanza.

 La liert! di manifeta'ione del penieroL'oggetto specifico della  libertà di manifestazione del pensiero  non è il diritto di comunicareliberamente con un destinatario specifico ma il diritto di comunicare il proprio pensiero. Le garanziedisposte al riguardo coprono tutte le possibili manifestazioni del pensiero& non solo quelle orali oscritte ma anche quelle espresse attraverso un qualunque altro mezzo di comunicazione #cinema,

teatro, radio, televisione$. Per definire l'oggetto della libertà il 4ostituenti si preoccup" di disciplinarela libertà di stampa, considerata come il mezzo principale di esercizio della libera manifestazione delpensiero. + riguardo l'art. 5* pone tre principi fondamentali&  il divieto di sottoporre la stampa ad

autorizzazioni o censure8  il divieto di sottoporre la stampa a sequestro  #forma di interventosuccessivo alla pubblicazione$ se non nel caso di commissione di un delitto a mezzo stampa8 lapossibilità che il legislatore imponga alle imprese editrice della stampa periodica l'obbligo di  rendere

noto i loro mezzi di finanziamento. L'unico limite previsto espressamente è rappresentato dal buoncostume.a4 La stampa

Il legislatore repubblicano si è preoccupato di riformare la disciplina dell'"rdine e dell')lbo deigiornalisti& la nuova disciplina, mentre mantiene l'obbligo di iscrizione all'+lbo per l'esercizio della

professione giornalistica, ha eliminato i requisiti di natura politica che in passato erano richiesti. Iproblemi pi/ delicati riguardano i limiti che il diritto di cronaca incontra ai fini della tutela delsegreto istruttorio #per cui è vietata la pubblicazione degli atti$ e del segreto di tato #per cui è vietata

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la pubblicazione di notizie coperta da segreto di tato$. + tutela del singolo di fronte ad uso scorrettodel diritto di cronaca esiste il diritto di rettifica& consente di richiedere la rettifica delle notizie false oinesatte. !n terzo settore di intervento legislativo in ordine alla disciplina della libertà di stampaattiene al fenomeno delle concentrazioni della proprietà editoriale.b4 La radiotelevisione

L0art. 5* non menziona espressa la radiotelevisione. L0evoluzione della legislazione in materia haconosciuto nel secondo dopoguerra due fasi distinte& la prima caratterizzata dal mantenimento delregime pubblicistico ereditato dal fascismo8 la seconda caratterizzata dalla progressivatrasformazione del regime pubblicistico in un regime misto, in cui accanto all0emittenteradiotelevisiva pubblica operano anche emittenti private. Il sistema del monopolio pubblico, basatosulla riserva allo tato di ogni servizio di telecomunicazione, prevedeva un regime di concessione inesclusiva del servizio radiotelevisivo ad un0unica società la @+I s.p.a., sottoposta ad una serie dicontrolli incisivi da parte del overno. Principio cardine è quello del  pluralismo informativo, intesosia come rispetto sia come accesso all0attività radiotelevisiva del numero pi/ ampio di imprese. lielementi portanti del nuovo sistema pubblico:privato sono rappresentati dall0affidamento alla @+Idel servizio pubblico radiotelevisivo, dall0introduzione di un regime di concessioni per le emittenti

private8 dalla fissazione di una normativa anti:trust dettata per tutti i mezzi di comunicazione, nonch6dalla creazione di un0apposita +utorità indipendente, rappresentata dall0 )utorità di garanzia nelle

comunicazioni. %ale +utorità, composta dal Presidente #nominato dal 4apo dello tato$ e da ottomembri di nomina parlamentare. (i fatto, il settore radiotelevisivo vive tutt0ora in regime diduopolio da un lato l0emittente pubblica e dall0altro un operatore privato, Bediaset, che supera ognialtro operatore privato.c4 *l cinema e il teatro

Il mezzo cinematografico e teatrale è un settore in cui le interferenze dei pubblici poteri sonoparticolarmente incisivi. uello dello spettacolo è l0unico settore in cui è sopravvissuta una forma dicensura preventiva. La legge *H**GH5 prevede che il contenuto di un0opera cinematografica vengasottoposa a controllo da parte di un0apposita 4ommissione Binisteriale, prima di essere presentata alpubblico. La 4ommissione pu" esprimere parere negativo al rilascio del nulla:osta o pu"condizionare la visione pubblica del film all0apposizione del divieto ai minori di *? o *E anni.L0unico parametro di riferimento è rappresentato dal rispetto del limite del buon costume. 4on lalegge 5;*GGC un analogo meccanismo di censura prevenivo è stato introdotto anche per le NopereOa soggetto e per i film prodotti dalla televisione. ono rimaste molte norme, alcune indenni al vagliodella 4orte costituzionale in materia di polizia dello spettacolo, la norma prevede la presenza allerappresentazioni teatrali e cinematografiche di agenti di pubblica sicurezza, con la possibilità disospendere la rappresentazione in caso di minaccia per l0ordine pubblico.d4 Libertà dell7arte0 della scienza e libertà di insegnamento

La libertà della scienza e dell'arte è disciplinata dall'art.5*. In relazione ad altri diritti di libertà,

anche in questo caso alle garanzie, negative, assicurate alle attività artistiche e scientifiche, siaccompagna la prevenzione di garanzie attive, consistenti dell'impegno dei pubblici poteri dipromuovere >lo sviluppo della cultura della ricerca scientifica e tecnica>. + tale impegno lo tatoprovvede attraverso una serie articolata di istituti, che vanno dal sostegno finanziario assicurato alleistituzioni, al sostegno finanziario alla ricerca svolto attraverso il 4onsiglio 3azionale delle @icerche#43@$, ai contributi di vario genere. Il * comma dell'art. ;; stabilisce uno stretto collegamento tralibertà dell'arte e della scienza e libertà di insegnamento. La libertà di insegnamento pu" incontraredei limiti nella >libertà della scuola> là dove si afferma che >enti e privati hanno il diritto di istituirescuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo tato>. i prevede al ? comma la creazione conlegge di scuole private >parificate> a quelle statali, in grado di rilasciare gli stessi titoli scolastici.L'art. ;; si preoccupa del versante strutturale e del versante funzionale delle attività preposte

all'istruzione8 l'art. ;? affronta invece il versante degli utenti, ponendo due principi fondamentali&quello della libertà di accesso al sistema scolastico e quello del necessario intervento dello tato agaranzia del diritto allo studio per i capaci e meritevoli, ma privi di mezzi economici necessari.

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e4 * nuovi 1media1Problemi del tutto particolari e nuovi si sono posti in relazione alle comunicazioni che si realizzanoattraverso  *nternet . uesto mezzo di comunicazione consente attraverso il Forld Fide Febpossibilità illimitate sia di diffondere che di ricevere e di cercare di informazioni8 consente un uso

interattivo del mezzo8 consente di diffondere comunicazioni sia scritte che per immagini.

 Le liert! colletti&e: la liert! di riunioneli artt. *D e *E 4ost., insieme agli artt. ;G #libertà di associazione sindacale$ e ?G #libertà diassociazione politica$ formano il sistema delle garanzie costituzionali di quelle libertà che possiamodefinire collettive, il nuovo esercizio presuppone il concorso di una pluralità di soggetti, accomunatida un unico fine diretto alla realizzazione di comuni finalità. La prima libertà e la libertà di riunione,una volta fissato il principio generale, valido per ogni genere di riunione, tutti sono liberi di riunirsi,purch6 la riunione sia pacifica e senza armi. 4on riferimento alle riunioni che si svolgono in  luogo

 pubblico si impone gli organizzatori un obbligo di preavviso all'autorità di pubblica sicurezza delgiorno, dell'ora e del luogo della riunione. L'autorità competente, ricevuto il preavviso, pu" vietare la

riunione o imporre particolari limitazioni. 3essun obbligo di preavviso è previsto ne per le riunioniin un luogo aperto pubblico ne per quelle in luogo privato. Il preavviso deve essere dato al questorealmeno tre giorni prima della riunione, pena l'arresto e un'ammenda a carico degli organizzatori. Lariunione di cui non si è dato preavviso che si dimostri pericolosa o in cui vi sia la presenza di soggettiarmati, pu" essere sciolta secondo le modalità previste dalla legge.

 La liert! di aocia'ioneIl * comma dell'art. *E 4ost. afferma che gli unici limiti opponibili alla libertà dei cittadini diassociarsi liberamente consistono nel perseguimento di fini che sono vietati al singolo dalla legge

 penale. uesta regola conoscere due sole eccezioni con riferimento alle   associazioni segrete  e aquelle che  indirettamente0 perseguano fini politici0 avvalendosi di una organizzazione di caratteremilitare, le quali quindi sono vietate a prescindere dal perseguimento di fini penalmente illeciti.uanto alla definizione di associazione di carattere militare, essa non presuppone la presenza diun'organizzazione militare in senso proprio, ma è sufficiente che il rapporto tra gli associati siaispirato a principi di forte gerarchia da far temere lo svolgimento di attività di intimidazione oviolenza.a4 La libertà di associazione sindacale

La generale libertà di associazione trova un primo corollario importante nella   libertà sindacaledisciplinata dall'art. ;G 4ost.. i richiedeva alle organizzazioni sindacali di darsi un ordinamentointerno a base democratica e di ottenere la registrazione presso appositi uffici. 4on la registrazione,le organizzazioni sindacali da associazioni di fatto si sarebbero trasformate in associazione dotate di

personalità giuridica e avrebbero potuto stipulare contratti collettivi di lavoro, contratti con efficacia>erga omnes>, con valore analogo a quello della legge. La legge che avrebbe dovuto disciplinareorgani e procedimenti di registrazione non è mai stato approvata. La libertà dei sindacati deilavoratori ha ricevuto un significativo potenziamento in seguito all'approvazione dello Statuto dei

lavoratori il quale assicura non solo ai singoli lavoratori, ma anche alle associazioni sindacali tuttauna serie di diritti da esercitarsi all'interno degli ambienti di lavoro e punisce la condottaantisindacale del datore di lavoro.b4 La libertà di associazione politica

!n secondo corollario importante della libertà di associazione è rappresentato dalla libertà di dar vitaad associazioni con fini politici, i partiti. ssi sono chiamati a svolgere la funzione di garantire aicittadini di >concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale>8 rappresenta

uno strumento principale di partecipazione politica dei cittadini. 3essun limite di natura ideologica èprevisto per la costituzione di un partito politico, purch6 l'attività di esso svolge risulti rispettosa delmetodo democratico, ossia delle regole che in democrazia disciplinano la lotta politica.

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 Le liert! economic"e: la liert! di ini'iati&a economica pri&ataLa nostra 4arta costituzionale contiene una serie di disposizioni che danno corpo a quella che èchiamata  costituzione economica. Il nucleo centrale della costituzione economica è rappresentatodalla disciplina dell'esercizio del diritto di proprietà #il diritto cioè di godere in modo esclusivo di un

determinato bene, di cederlo o di ricavarne tutte le possibili utilità$, nonch6 dalla disciplina dellalibertà di iniziativa economica #ossia della libertà di organizzare i mezzi attraverso i quali produrrebeni o servizi da vendere sul mercato$. La nostra 4ostituzione punta allo sviluppo di un sistemamisto nel quale iniziativa economica privata e iniziativa economica pubblica concorrono insieme alperseguimento delle finalità. La libertà di iniziativa economica è affermata nel * comma dell'art. ?*.%ra gli interventi legislativi pi/ rilevanti va annoverata la legge 5ED*GG che ha introdotto in Italiauna legislazione generale >antitrust>. %ale legislazione è centrata sulla nozione di  posizionedominante sul mercato, il cui auso è vietato in quanto ritenuto elemento che altera e falsa il liberogioco della concorrenza.

 Il diritto di propriet!

3ell'art. ?5 trova la sua espressione pi/ radicale il tentativo operato dal 4ostituente di contemperarel'esercizio delle libertà economiche e il soddisfacimento di interessi sociali. In materia di disciplinadel diritto di proprietà privata, il 4ostituente ha scelto la strada della subordinazione di tale diritto alperseguimento di determinati fini sociali. 3on solo scompare ogni riferimento alla inviolabilità deldiritto, ma si afferma che la legge, nel riconoscere e garantire la proprietà privata, ne disciplina modidi acquisto, di godimento e limiti >allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderlaaccessibile a tutti>8 in base a norme di legge la proprietà pu" essere espropriata per motivi diinteresse generale.

 I diritti ociali: diritto al la&oro e diritto alla alute9ltre al diritto allo studio tra i diritti sociali riconosciuti dalla 4ostituzione assumono un particolarerilievo il diritto al lavoro e il diritto alla salute.a4 6iritto al lavoroecondo l'art. ?.* 4ost. la >@epubblica riconosce a tutti i cittadini di diritto al lavoro e promuove lecondizioni che avevano effettivo questo diritto>. i è a lungo discusso dell'opportunità o meno diutilizzare il termine >diritto>, posto che difficilmente si sarebbe riusciti a garantire a tutti un posto dilavoro, e ancor pi/ difficile sarebbe stato riconoscere la possibilità di ricorrere davanti ad un giudiceper avere soddisfazione. + fronte di un'inadempienza a questo impegno, non si apre per il cittadino lavia del ricorso al giudice, bens- la via del giudizio politico. Veri e propri >diritti> azionabili davantiad un giudice sono& il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavorosvolto e sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa, al diritto di avere assicurati mezzi

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia odisoccupazione involontaria.b4 6iritto alla salute

econdo l'art. ;5.* la >@epubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo einteresse della collettività e garantisce cure gratuita agli indigenti>. %utti i soggetti pubblici che iniziala compongono la @epubblica sono impegnati a rendere effettivo questo diritto interferendo siadirettamente attraverso apposite strutture assistenziali, sia indirettamente mediante la predisposizionedi strumenti idonei a consentire anche a soggetti privati lo svolgimento della stessa funzione. Ildiritto alla salute, la cui lesione pu" dar luogo a risarcimento anche nei casi in cui non produca undanno di natura patrimoniale #danno biologico$, non comporta un connesso dovere individuale amantenersi in buona salute.

 I do&eri pulici

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%ra i limiti generali previsti dalla 4ostituzione all0esercizio dei diritti di libertà vi è l0adempimentodi alcuni doveri pubblici& dovere al lavoro8 dovere alla difesa8 dovere di concorrere alle spesepubbliche8 dovere di fedeltà.a4 6overe al lavoroPrevisto dall0art. ?.5 afferma che Nogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie

possibilità e la propria scelta, un0attività o una funzione che concorra al progresso materiale ospirituale della societàO. li inadempimenti registrabili nell0azione dello tato fanno ritenere questodovere pi/ un dovere morale che un dovere propriamente giuridico.b4 6overe di difesaecondo l0art. C5 4ost. Nla difesa della Patria è sacro dovere del cittadinoO. i impone dunque a tutti icittadini, pu" essere adempiuto nei modi pi/ vari e pu" comportare tutte le limitazioni ai diritti dilibertà che l0obiettivo cui è preordinato, ossia la difesa del territorio nazionale da minacce esterne. Il4ostituente ha fissato alcune garanzie& una volta affermato il principio della obbligatorietà delservizio militare, ha previsto una riserva di legge in ordine alla disciplina dei limiti entro i quali taleobbligatorietà va intesa e dei modi con cui tale obbligo va adempiuto8 ha affermato che al cittadinomilitare vanno garantiti il mantenimento della posizione di lavoro conseguita al momento della

chiamata alle armi, cos- come il pieno esercizio dei diritti politici. 4on la legge ;E5*GDE, in ossequioal principio della riserva di legge, è stata approvata una nuova regolamentazione del servizio

militare. %ale legge ha puntualizzato quali sono le possibili limitazioni che pu" subire il cittadino:soldato nell0esercizio dei suoi diritti di libertà. Per quanto riguarda l0obiezione di coscienza, dopoanni di dibattiti l0obiettore punito penalmente quale renitente alla leva, ha cominciato a farsi stradal0idea che ragioni della coscienza ed esigenze di difesa potevano trovare un punto di equilibrio chepotesse salvaguardarle entrambe. L0obiezione si configura come un vero e proprio diritto  checonsente al cittadino di adempiere all0obbligo di difesa attraverso un servizio civile sostitutivo,parificato a quello militare. @iservato fino a pochi anni fa ai soli cittadini di sesso maschile, ilreclutamento nelle forze armate e della uardia di 1inanza è stato esteso, sia pure su base volontaria,anche alle donne dal (.Lgs. 5?5. +d esse è garantita una parità di status rispetto al personalemaschile sia per quanto attiene al reclutamento, che allo stato giuridico e agli avanzamenti in carriera. La novità pi/ rilevante in tema di dovere di difesa è rappresentata dalla sospensionedell'obbligatorietà del servizio militare disposta dalla legge ;;*5 la quale rappresenta latrasformazione progressiva delle forze armate in corpi esclusivamente composti da professionisti enon pi/ da personale di leva. 4ontemporaneamente è stato istituito il  servizio civile nazionale  cheverrà prestato solo su base volontaria.c4 6overe di contribuire alle spese pubbliche(ue sono i principi affermati dall'art. C; 4ost. in ordine all'adempimento del dovere che impone atutti di contribuire alle spese pubbliche& quello per cui tale dovere va adempiuto in ragione dellacapacità contributiva  di ciascuno, e quello di base al quale la legge che disciplina il sistema

tributario deve ispirarsi a  criteri di progressività. i tratta di due principi che si integrano e sicompletano a vicenda, stabilendo il primo un rapporto di proporzionalità tra capacità contributiva eimposizione fiscale, imponendo l'adozione da parte del legislatore di un criterio di base al quale,muovendo dalle fasce di reddito pi/ basse e procedendo verso quelle pi/ alte, la proporzionalitàdell'imposizione viene integrata dalla sua progressività. La capacità contributiva fa riferimento allasituazione economica complessiva del soggetto, non ogni situazione economica è indice di capacitàcontributiva& al di sotto di un certo livello non vi è capacità contributiva e quindi non pu" esserviimposizione fiscale. La legge affida i relativi controlli ad appositi Garanti del contribuente.d4 6overe di fedeltà alla !epubblica e di osservanza della ostituzione e delle leggi

L'art. C? 4ost. impone a tutti i cittadini >il dovere di essere fedeli alla @epubblica e di osservarne la4ostituzione e le leggi> e ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche >il dovere di adempierle

con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge>. I riflessi giuridicamenterilevanti delle eventuali violazioni del dovere di fedeltà sono quelli legati alla repressione dicomportamenti diretti al sovvertimento violento del sistema costituzionale o volti a realizzare

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interferenze indebite nel regolare esercizio dell'attività degli organi preposti all'esercizio di pubblichefunzioni e di quella degli organi costituzionali. + queste conseguenze si aggiungono quelle legatealle eventuali violazioni del dovere di adempiere con disciplina e onore alle funzioni pubbliche.

CAPITOLO >5: Il itema delle fonti normati&e (pag. 9 – +,3)

 Le fonti normati&e dell’ordinamento giuridico repulicano: categorie e criteri di identifica'ionee la convivenza tra individui e gruppi sociali determina la continua produzione di norme dicomportamento, lo tato moderno ha progressivamente preteso di disciplinare ogni fenomeno cheritenesse socialmente rilevante. e a ci" si aggiunge la considerazione che le fonti prodotte dal nostroordinamento giuridico statale sono in forma scritta, pu" comprendersi come l'usuale distinzione frafonti- atto e fonti: fatto registri una decisa prevalenza ad delle prime sulle seconde. Per fonti atto siintendono quegli atti giuridici cui l'ordinamento costituzionale attribuisce l'idoneità a porre in essere

norme giuridiche, molto rari sono i casi in cui il nostro ordinamento riconosce a fatti l'idoneità diporre in essere norme rilevanti per l'ordinamento giuridico. !n'altra distinzione preliminare è quellafra fonti di produzione e fonti di cognizione& con la prima espressione ci si riferisce agli atti o fatti cuil'ordinamento riconosce l'idoneità a porre in essere una norma attraverso l'individuazione dell'organotitolare del potere e del procedimento di formazione dell'atto normativo8 con la seconda ci si riferisceagli atti formali nei quali consistono le diverse norme giuridiche. 1ra le fonti di produzione, unaparticolare ed importante categoria è costituita dalle fonti sulla produzione& queste fonti hanno comecontenuto specifico la disciplina della produzione di norme giuridiche e della loro efficacia8 la fontesulla produzione per eccellenza è la 4ostituzione. I criteri sostanziali per l'individuazione delle fontidi sono& la generalità, la astrattezza e l'innovatività. 4on la  generalità ci si riferisce al fatto che lanorma è destinata ad una pluralità indeterminata ed a priori indeterminabile di soggetti o di rapporti8con la astrattezza ci si riferisce al fatto che la norma tende a valere nel tempo per tutti i rapporti chesaranno ad essa riconducibili8 il requisito della  innovatività attiene ai requisiti minimi di contenuto diuna norma.

 La pulica'ione delle fonti normati&eLa pubblicazione costituisce l'ultima fase del procedimento di produzione normativa8 essa svolse unafunzione essenziale per la conoscibilità del testo legale e dalla data della pubblicazione dipende ilmomento della efficacia della fonte, dopo un periodo di >vacatio>. i parla di  pubblicità legale, unavolta intervenuta questa pubblicazione, si ha la presunzione di conoscenza del testo da parte didiversi soggetti che ne possono essere i destinatari. 1ra le diverse pubblicazioni ufficiali che

svolgono cos- importante funzione di pubblicità legale un ruolo del tutto particolare è svolto dallaazzetta !fficiale della @epubblica, che non solo deve pubblicare tutti gli atti normativi statali emolti degli altri atti pubblici ma finge da strumento di pubblicità legale anche per le sentenze della4orte costituzionale. (evono essere pubblicati sulla azzetta !fficiale della @epubblica italiana tuttigli atti normativi statali >che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza dilegge e che abbiano contenuto normativo>, tutti gli accordi internazionali, i dispositivi delle sentenzeche dichiarano l'illegittimità costituzionale di leggi o fatti con forza di legge.

 Il itema delle fonti e la rile&an'a della fun'ione interpretati&aL'individuazione delle norme non deriva da una lettura del testo, ma è il frutto di complessiprocedimenti interpretativi. In relazione alle fonti atto va tenuta presente la distinzione fra

disposizioni #ossia gli elementi testuali$ e norme #ossia le regole giuridiche che si traggono da questitesti tramite l'interpretazione$. Le disposizioni sull'interpretazione non appaiono compatibili con ilnuovo sistema costituzionale. La stessa elencazione dei possibili criteri interpretativi

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#l'interpretazione letterale e logica, l'intenzione del legislatore8 solo nel caso che non sia individuabileuna norma applicabile, si consente l'utilizzazione della analogia legis e poi di quella  iuris$ appareriferirsi ad una sorta di percorso obbligato per l'interprete. Il valore interpretativo dell' intenzione del

legislatore è stato ridotto ad essere un criterio importante ma non risolutivo8 e pi/ utilizzato il criteriodell'interpretazione logico- sistematica, che mira ad individuare il contenuto di una singola

disposizione dal significato che essa assume nel settore normativo cui esso si riferisce #la ratio legis$o in relazione ai principi costituzionali o ai principi generali dell'ordinamento giuridico # ratio iuris$.La stessa indicazione, dell'adozione dell'analogia per colmare le  lacune interne  all'ordinamento,quelle cioè relative a rapporti giuridicamente rilevanti ma non disciplinati, le quali si prestanoall'individuazione di >disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe>. + conferma dellacrescente difficoltà dei processi interpretativi relativi a leggi che essendo frutto di mediazionicomplesse, stanno moltiplicandosi i casi di leggi di interpretazione autentica e cioè di leggi chedefiniscono l'esatto contenuto di disposizioni contenute in leggi precedenti con efficacia fino dalmomento della loro originaria approvazione.

 La ucceione delle fonti nel tempo

Il caso di conflitto fra pi/ fronti viene risolto tramite lo strumento dell'abrogazione della normaprecedente da parte di quella successiva8 l'abrogazione0 consistente nella capacità del nuovo atto-

fonte di sostituirsi0 in tutto o in parte0 alla disciplina precedente . L'abrogazione comporta la nonapplicabilità della norma rispetto a nuovi fatti, mentre continua la sua eventuale efficacia rispetto afatti che si siano verificati prima dell'abrogazione #solo una legge retroattiva potrebbe far venir menoquesta efficacia$. L'art. *C prevede tre tipi di abrogazione& l'abrogazione espressa, allorch6 la fontesuccessiva indichi puntualmente le disposizioni precedenti abrogate8 l'abrogazione tacita si verificaquando la fonte successiva contiene disposizioni incompatibili con quelle precedenti8 l'abrogazioneimplicita, consegue ad una complessiva modifica della disciplina dell'intero settore rendendolaradicalmente superata.

 La gerarc"ia delle fontiLe antinomie che si producono fra norme di grado diverso vengono risolte non pi/ in termini disuccessione nel tempo, ma in termini di  illegittimità della fonte di grado inferiore contrastate con

quella superiore, a prescindere dalle diverse possibili successione delle morali. Il   principio di

costituzionalità si esprime nel senso di una necessaria preesistenza di una disposizione costituzionalenella materia disciplinata da una fonte primaria, mentre il principio di legalità impone che le fontisecondarie presuppongano l'esistenza di specifiche disposizioni di norme primarie o diano loroesecuzione. %utte le fonti di un livello gerarchico superiore abrogano le fonti inferiori.

 LDapplica'ione del criterio di competen'a

Il principio del riparto di competenza mira ad affidare il potere normativo, in determinati settori, adorgani od enti diversi da quelli che ne sarebbero titolari o ad instaurare procedimenti nei qualidevono necessariamente intervenire. L'eventuale illegittimità delle fonti di tipo costituzionale eprimario potrà essere dichiarata solo dalla 4orte costituzionale. +pparentemente affini alle fonti sonole applicazioni in senso >debole> del principio di competenza& numerose fonti speciali, che sono ofonti specializzate per disciplinare determinati oggetti, o fonti comuni caratterizzate da un contenutonormativo tipico.

 Le fonti di li&ello cotitu'ionale+l primo gradino si colloca ovviamente la ostituzione norma fondamentale dell'intero ordinamentononch6 della massima forza di resistenza al cambiamento. 1ra le fonti operanti a livello

costituzionale, oltre alla 4ostituzione, si collocano le  leggi di revisione e di integrazione dellaostituzione e le altre leggi costituzionali, quelle cioè cui per dettato costituzionale è >riservata> alladisciplina di certe materie, esse si differenziano soprattutto per i diversi limiti che incontrano. +ltre

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fonti di livello costituzionale sono rappresentate dalle  norme internazionali generalmente

riconosciute. ul contenuto delle disposizioni costituzionali possono incidere anche le  sentenze dellaorte costituzionale, sia quelle in tema di conflitti fra i poteri dello tato, sia quelle in tema disalvaguardia dei supremi principi costituzionali.

 Le fonti primarie+l di sotto della 4ostituzione e delle leggi costituzionali si pongono le  fonti primarie. La leggerappresenta tuttora la principale fonte a competenza generale& la tradizionale qualificazione di  legge

formale significa la capacità della legge di abrogare e modificare atti normativi precedenti, nonch6quella di resistere all'abrogazione e alla modifica da parte di atti normativi successivi, subordinatidalla legge stessa. uesta caratteristica propria della legge si chiama forza di legge. otto il primoprofilo, la >competenza generale> della legge risulta ridimensionata innanzitutto dalla impossibilitàdi nascere in violazione delle regole costituzionali che disciplinano il provvedimento legislativoordinario, ma anche nel senso che non possono essere violate le ulteriori regole procedimentali checaratterizzano le leggi ordinarie rinforzate. In secondo luogo, dalla impossibilità di violare principisostanziali posti dalla 4ostituzione, sia nel caso in cui tali principi si presentino come meri limiti

positivi, destinati a condizionare in positivo il contenuto della legge. @ientrano in questo ambitoanche quelle definite leggi meramente formali, ossia quelle che rivestono di forma legislativa uncontenuto normativo che non è nella piena disponibilità del Parlamento. otto il secondo profilo, ilridimensionamento della >competenza generale> della legge deriva dalla rottura che la 4ostituzioneopera del monopolio parlamentare del potere legislativo e dalla nascita della  legge regionale

anch'essa fonte primaria ma a competenza sociale. La   riserva di legge  non esclude l'interventoautonomo di fonti normative diverse dalla legge ma impone alla legge di disciplinare quella certamateria in modo compiuto #nel caso di riserva assoluta$ o in modo da definire gli elementi principalidella normativa in questione #nel caso di riserva relativa$. !n limite alla competenza generale dellalegge deriva anche dal  principio di irretroattività della legge  stessa. 9ltre alla legge sono daannoverare i atti aventi forza di legge, ossia i decreti legislativi e i decreti legge. I decreti legislativisono fonti che si collocano allo stesso livello della legge ma che tuttavia incontrano dei limiti8 limiticon riferimento ai >principi e criteri direttivi>, al >tempo>, agli >oggetti definiti>. +nche i   decretilegge possono considerarsi fonti primarie a competenza generale& per tali atti non valgono i limiti cheincontrano i decreti legislativi, ma valgono i limiti sostanziali che incontra la legge. guale natura difonte primaria a competenza riservata è da riconoscersi alle  leggi regionali  e delle provinceautonome di %rento e Kolzano. 4ontrariamente a quanto sostenuto da parte della dottrina, si ritieneoggi che anche il referendum abrogativo di legge sia da includere tra le fonti normative primarie.ono equiparate alle fonti normative primarie nazionali anche i  regolamenti e le altre norme

comunitarie direttamente applicabili, le quali impongono al giudice nazionale di disapplicare lalegge nazionale che interferisce nella stessa materia disciplinata dalla fonte comunitaria.

 Le fonti econdariee le fonti di livello costituzionale e primario sono da ritenersi > a numero chiuso> altrettanto nonpu" dirsi per le fonti secondarie. Le fonti secondarie tendono ad ordinarsi in relazione ai diversilivelli amministrativi con un rapporto che è regolato dalle disposizioni costituzionali e legislative chegarantiscono l'autonomia dei livelli di governo locale rispetto all'assetto amministrativo centrale.1onte secondaria per eccellenza è il regolamento governativo. La 4ostituzione è laconica,limitandosi a stabilire che essi assumono la veste formale di decreti del Presidente della @epubblica ea tracciare una linea di confine con le fonti primarie laddove essa prevede delle riserve di legge, essasi colloca al di sotto delle fonti primarie. 4i si è chiesti se la fonte regolamentare debba rispettareoltre che il  principio di legalità formale  #ossia trovare il suo fondamento in un espresso atto

legislativo$, anche il  principio di legalità sostanziale  #ossia rispettare anche i criteri dettati dallegislatore nell'attribuzione del potere regolamentare$. + livello regionale, le fonti secondarie sonorappresentate dai  regolamenti regionali  e da alcune forme di potestà statutarie e regolamentare

ma.ariasrodriguez)gmail.com HC

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[ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO] DI CARETTI E DE SIERVO

ci si riferisca alla fonte del diritto internazionale, questo rinvio sarà un rinvio recettizio  e cioèsemplicemente un rinvio alle disposizioni di quella fonte e non a quella fonte di produzione. e lafonte statale i riferisce a fonti di produzione di altri ordinamenti, si parla di rinvio formale o mobile,ci" determina l0ingresso nel nostro ordinamento delle disposizioni prodotte da quelle fonti esterne.