Carburante e spesometro 2013
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Circolare Novembre 2013
Progetti e Servizi Integrati srl Mail [email protected] - www.proserin.it
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P.IVA CF 03487180162 Reg. Imp. BG N. 382725 – Cap. Soc. € 15.000,00
“Intervalli” Reg. Tribunale di Bergamo n. 20 del 13/05/2008
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SISTEMA QUALITA’ DI GRUPPO Certificato ISO 9001:2008 per:
Progettazione ed erogazione di servizi di
consulenza aziendale Corsi di formazione professionale Centro di medicina del lavoro Servizi di paghe e contabilità
Servizi di editoria
Fuori dallo spesometro gli acquisti di carburante solo con
carte elettroniche.
Ai fini della comunicazione nello “spesometro” dei dati relativi
all’acquisto di carburante, occorre distinguere tra pagamenti
effettuati esclusivamente con “carte elettroniche” (carte di credito,
bancomat e prepagate), che fruiscono dell’esonero dalla tenuta della
scheda carburante, e le altre modalità di pagamento per le quali si
compila la tradizionale scheda. Le istruzioni per la compilazione del
nuovo modello di comunicazione polivalente, nell’ambito dei casi
particolari, precisano che rimangono esclusi dalla comunicazione
soltanto i dati degli acquisti di carburante pagati esclusivamente con
“carte elettroniche”, per i quali opera l’esonero dalla tenuta della
scheda carburante previsto dall’art. 1, comma 3-bis del DPR n.
444/97.
Le citate istruzioni ricordano, infatti, che, in seguito alle modifiche
apportate dall’art. 7, comma 2, lett.p) del DL n. 70/2011, non sono
soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti
passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione
esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte
prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di
comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del DPR n. 605/73. Al
riguardo, si ricorda che la circ. dell’Agenzia n. 42/2012 ha chiarito
che la summenzionata modifica non introduce un obbligo, nel senso
che i soggetti in possesso dei presupposti per documentare gli
acquisti di carburante con la nuova modalità semplificata possono
decidere di non avvalersene e continuare comunque a utilizzare la
scheda carburante
Inoltre, con riferimento alle carte con cui si effettua il pagamento,
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per beneficiare
dell’esonero dalla tenuta della scheda carburante, la carta elettronica
utilizzata per l’acquisto di carburante:- deve essere intestata al
soggetto che esercita attività d’impresa, arte o professione;- non
deve necessariamente essere dedicata al solo acquisto di carburante,
ma può essere impiegata anche per acquisti di altri beni/servizi (es.
olio, accessori auto, ecc.); tuttavia, in caso di acquisto contestuale di
carburante e altri beni/servizi, l’acquisto di carburante deve
avvenire mediante una transazione distinta;- non necessariamente
deve essere utilizzata per gli acquisti relativi all’attività d’impresa,
artistica o professionale, con riferimento alle persone fisiche
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esercenti arti e professioni e agli imprenditori individuali; tali
soggetti, infatti, non sono obbligati alla tenuta di conti correnti
bancari o postali “dedicati” all’attività svolta;- deve essere emessa
da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di una
stabile organizzazione in Italia.Le istruzioni al modello di
comunicazione precisano, inoltre, che gli acquisti di carburante
effettuati da privati mediante carta di credito saranno acquisiti
attraverso la comunicazione degli operatori finanziari prevista
dall’art. 21, comma 1-ter del DL n. 78/2010. Con riferimento,
invece, agli acquisti di carburante che confluiscono nella scheda
carburante (sostitutiva della fattura), non era chiaro se si dovessero
comunicare i singoli rifornimenti, in quanto effettuati presso
fornitori diversi, ovvero il totale della scheda, intesa come
documento riepilogativo. Sul punto, sono intervenute le istruzioni
per la compilazione del modello polivalente, prediligendo la
seconda soluzione. È stato, infatti, chiarito che, per i casi in cui
permane la tenuta delle schede carburante, il modello prevede la
possibilità, per il soggetto obbligato alla comunicazione, di
riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo
delle fatture di importo inferiore a 300 euro ex art. 6, commi 1 e 6
del DPR 695/96. Pertanto, analogamente a quanto disposto per gli
operatori che si avvalgono della semplificazione in esame, prevista
per la registrazione delle fatture attive e passive di importo inferiore
a 300 euro, al fine di comunicare i dati delle schede carburanti
occorre barrare la casella “documento riepilogativo” nel quadro FA
in caso di comunicazione “aggregata” o nel quadro FR in caso di
comunicazione “analitica”. La casella “documento riepilogativo”
dovrebbe essere alternativa all’indicazione del codice fiscale e della
partita IVA della controparte. A prescindere, inoltre, dalla modalità
di predisposizione della comunicazione, andranno indicati:
l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili della scheda
oggetto di riepilogo; l’ammontare complessivo della relativa
imposta. Da ultimo, considerando che l’art. 1, comma 2 del DPR n.
444/97 qualifica le annotazioni riportate nella scheda carburante
come sostitutive della fattura di cui all’art. 22, comma 3 del DPR n.
633/72, andrebbe chiarito se si applichi, anche nei confronti degli
acquirenti, la disciplina transitoria prevista dal provv. Agenzia delle
Entrate 2 agosto 2013 n. 94908, che, per le comunicazioni relative
agli anni 2012 e 2013, estende la soglia di 3.600 euro alle fatture
emesse dai commercianti al minuto e soggetti equiparati.
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Fonte Eutekne
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