Carburante e spesometro 2013

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Circolare Novembre 2013 Progetti e Servizi Integrati srl Mail [email protected] - www.proserin.it P. IVA: 03015890167 Reg. Imp. BG N. 341911 - Cap. Soc. €. 50.000,00 24047 Treviglio (BG) - Via Milano, 9/m Tel. 0363/309428 - Fax 0363/596677 Studio Associato CF&C srl Mail: [email protected] www.studiocfc.it P. IVA: 01623150164 Reg. Imp. BG N. 224649 -Cap. Soc. €. 25.000,00 24011 Almè (BG) - Via Locatelli, 49 Tel. 035/545100 - Fax 035/636459 MTSM srl E-mail: [email protected] P.IVA CF 03487180162 Reg. Imp. BG N. 382725 Cap. Soc. € 15.000,00 “Intervalli” Reg. Tribunale di Bergamo n. 20 del 13/05/2008 Via Locatelli, 49 - 24011 Alme’ (BG) Commerciale Tel. 035.4346350 - Fax 035.4346350 Pag. 1 a 3 SISTEMA QUALITA’ DI GRUPPO Certificato ISO 9001:2008 per: Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale Corsi di formazione professionale Centro di medicina del lavoro Servizi di paghe e contabilità Servizi di editoria Fuori dallo spesometro gli acquisti di carburante solo con carte elettroniche. Ai fini della comunicazione nello “spesometro” dei dati relativi all’acquisto di carburante, occorre distinguere tra pagamenti effettuati esclusivamente con “carte elettroniche” (carte di credito, bancomat e prepagate), che fruiscono dell’esonero dalla tenuta della scheda carburante, e le altre modalità di pagamento per le quali si compila la tradizionale scheda. Le istruzioni per la compilazione del nuovo modello di comunicazione polivalente, nell’ambito dei casi particolari, precisano che rimangono esclusi dalla comunicazione soltanto i dati degli acquisti di carburante pagati esclusivamente con “carte elettroniche”, per i quali opera l’esonero dalla tenuta della scheda carburante previsto dall’art. 1, comma 3-bis del DPR n. 444/97. Le citate istruzioni ricordano, infatti, che, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 7, comma 2, lett.p) del DL n. 70/2011, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti al l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del DPR n. 605/73. Al riguardo, si ricorda che la circ. dell’Agenzia n. 42/2012 ha chiarito che la summenzionata modifica non introduce un obbligo, nel senso che i soggetti in possesso dei presupposti per documentare gli acquisti di carburante con la nuova modalità semplificata possono decidere di non avvalersene e continuare comunque a utilizzare la scheda carburante Inoltre, con riferimento alle carte con cui si effettua il pagamento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per beneficiare dell’esonero dalla tenuta della scheda carburante, la carta elettronica utilizzata per l’acquisto di carburante:- deve essere intestata al soggetto che esercita attività d’impresa, arte o professione; - non deve necessariamente essere dedicata al solo acquisto di carburante, ma può essere impiegata anche per acquisti di altri beni/servizi (es. olio, accessori auto, ecc.); tuttavia, in caso di acquisto contestuale di carburante e altri beni/servizi, l’acquisto di carburante deve avvenire mediante una transazione distinta;- non necessariamente deve essere utilizzata per gli acquisti relativi all’attività d’impresa, artistica o professionale, con riferimento alle persone fisiche

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Fuori dallo spesometro gli acquisti di carburante solo con carte elettroniche. Approfondisci ORA.

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Fuori dallo spesometro gli acquisti di carburante solo con

carte elettroniche.

Ai fini della comunicazione nello “spesometro” dei dati relativi

all’acquisto di carburante, occorre distinguere tra pagamenti

effettuati esclusivamente con “carte elettroniche” (carte di credito,

bancomat e prepagate), che fruiscono dell’esonero dalla tenuta della

scheda carburante, e le altre modalità di pagamento per le quali si

compila la tradizionale scheda. Le istruzioni per la compilazione del

nuovo modello di comunicazione polivalente, nell’ambito dei casi

particolari, precisano che rimangono esclusi dalla comunicazione

soltanto i dati degli acquisti di carburante pagati esclusivamente con

“carte elettroniche”, per i quali opera l’esonero dalla tenuta della

scheda carburante previsto dall’art. 1, comma 3-bis del DPR n.

444/97.

Le citate istruzioni ricordano, infatti, che, in seguito alle modifiche

apportate dall’art. 7, comma 2, lett.p) del DL n. 70/2011, non sono

soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti

passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione

esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte

prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di

comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del DPR n. 605/73. Al

riguardo, si ricorda che la circ. dell’Agenzia n. 42/2012 ha chiarito

che la summenzionata modifica non introduce un obbligo, nel senso

che i soggetti in possesso dei presupposti per documentare gli

acquisti di carburante con la nuova modalità semplificata possono

decidere di non avvalersene e continuare comunque a utilizzare la

scheda carburante

Inoltre, con riferimento alle carte con cui si effettua il pagamento,

l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per beneficiare

dell’esonero dalla tenuta della scheda carburante, la carta elettronica

utilizzata per l’acquisto di carburante:- deve essere intestata al

soggetto che esercita attività d’impresa, arte o professione;- non

deve necessariamente essere dedicata al solo acquisto di carburante,

ma può essere impiegata anche per acquisti di altri beni/servizi (es.

olio, accessori auto, ecc.); tuttavia, in caso di acquisto contestuale di

carburante e altri beni/servizi, l’acquisto di carburante deve

avvenire mediante una transazione distinta;- non necessariamente

deve essere utilizzata per gli acquisti relativi all’attività d’impresa,

artistica o professionale, con riferimento alle persone fisiche

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esercenti arti e professioni e agli imprenditori individuali; tali

soggetti, infatti, non sono obbligati alla tenuta di conti correnti

bancari o postali “dedicati” all’attività svolta;- deve essere emessa

da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di una

stabile organizzazione in Italia.Le istruzioni al modello di

comunicazione precisano, inoltre, che gli acquisti di carburante

effettuati da privati mediante carta di credito saranno acquisiti

attraverso la comunicazione degli operatori finanziari prevista

dall’art. 21, comma 1-ter del DL n. 78/2010. Con riferimento,

invece, agli acquisti di carburante che confluiscono nella scheda

carburante (sostitutiva della fattura), non era chiaro se si dovessero

comunicare i singoli rifornimenti, in quanto effettuati presso

fornitori diversi, ovvero il totale della scheda, intesa come

documento riepilogativo. Sul punto, sono intervenute le istruzioni

per la compilazione del modello polivalente, prediligendo la

seconda soluzione. È stato, infatti, chiarito che, per i casi in cui

permane la tenuta delle schede carburante, il modello prevede la

possibilità, per il soggetto obbligato alla comunicazione, di

riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo

delle fatture di importo inferiore a 300 euro ex art. 6, commi 1 e 6

del DPR 695/96. Pertanto, analogamente a quanto disposto per gli

operatori che si avvalgono della semplificazione in esame, prevista

per la registrazione delle fatture attive e passive di importo inferiore

a 300 euro, al fine di comunicare i dati delle schede carburanti

occorre barrare la casella “documento riepilogativo” nel quadro FA

in caso di comunicazione “aggregata” o nel quadro FR in caso di

comunicazione “analitica”. La casella “documento riepilogativo”

dovrebbe essere alternativa all’indicazione del codice fiscale e della

partita IVA della controparte. A prescindere, inoltre, dalla modalità

di predisposizione della comunicazione, andranno indicati:

l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili della scheda

oggetto di riepilogo; l’ammontare complessivo della relativa

imposta. Da ultimo, considerando che l’art. 1, comma 2 del DPR n.

444/97 qualifica le annotazioni riportate nella scheda carburante

come sostitutive della fattura di cui all’art. 22, comma 3 del DPR n.

633/72, andrebbe chiarito se si applichi, anche nei confronti degli

acquirenti, la disciplina transitoria prevista dal provv. Agenzia delle

Entrate 2 agosto 2013 n. 94908, che, per le comunicazioni relative

agli anni 2012 e 2013, estende la soglia di 3.600 euro alle fatture

emesse dai commercianti al minuto e soggetti equiparati.

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Fonte Eutekne

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