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1 COMUNE DI ARTEGNA TEL. 0432/97.78.11 Medaglia d’oro al merito civile FAX 0432/97.78.95 Provincia di Udine C.F. 82000370302 P.zza Marnico, 21 - 33011 ARTEGNA (UD) P.IVA 01071420309 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROGETTO PRELIMINARE CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE AGOSTO 2013

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COMUNE DI ARTEGNA TEL. 0432/97.78.11

Medaglia d’oro al merito civile FAX 0432/97.78.95

Provincia di Udine C.F. 82000370302 P.zza Marnico, 21 - 33011 ARTEGNA (UD) P.IVA 01071420309

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIAN TI DELLA PUBBLICA

ILLUMINAZIONE

PROGETTO PRELIMINARE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

AGOSTO 2013

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INDICE TITOLO 1 - CARATTERI GENERALI DELL’APPALTO................................................................... 4

Articolo 1 - Definizioni.............................................................................................................. 4 Articolo 2 - Oggetto dell’appalto .............................................................................................. 4 Articolo 3 - Carattere dei servizi di manutenzione.................................................................... 4 Articolo 4 - Ruolo delle parti .................................................................................................... 4 Articolo 5 - Proprietà delle apparecchiature............................................................................. 4 Articolo 6 - Durata dell’appalto ................................................................................................ 5 Articolo 7 - Valore economico dell’appalto............................................................................... 5 Articolo 8 - Categorie dei lavori e dei servizi ............................................................................ 5 Articolo 9 - Documenti che faranno parte del contratto d’appalto............................................. 5 Articolo 10 - Rappresentante e domicilio legale dell’appaltatore - Responsabile del contratto. 6 Articolo 11 - Coperture assicurative......................................................................................... 6 Articolo 12 - Garanzie di esecuzione ....................................................................................... 7

TITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO.......................................................................................... 8 Articolo 13 - Riferimenti legislativi specifici .............................................................................. 8 Articolo 14 - Riferimenti normativi specifici .............................................................................. 9 Articolo 15 - Riferimenti legislativi a carattere regionale .......................................................... 9 Articolo 16 - Riferimenti normativi inerenti la manodopera..................................................... 10 Articolo 17 - Osservanza di norme particolari ........................................................................ 10

TITOLO 3 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE....................................... 12 Articolo 18 - Attività preliminari .............................................................................................. 12 Articolo 19 - Direzione dei lavori ............................................................................................ 13 Articolo 20 - Direttore dell’esecuzione del contratto............................................................... 13 Articolo 21 - Consegna dei lavori, inizio ed ultimazione degli stessi....................................... 13 Articolo 22 - Programma dei lavori ........................................................................................ 13 Articolo 23 - Documentazione tecnica ................................................................................... 14 Articolo 24 - Collaudo dei lavori ............................................................................................. 14

TITOLO 4 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI ........................................................ 15 Articolo 25 - Prescrizioni di carattere generale ...................................................................... 16 Articolo 26 - Funzionalità degli impianti ................................................................................. 16 Articolo 27 – Oneri e prestazioni a carico dell’Appaltatore .................................................... 17 Articolo 28 - Interventi straordinari a carico della committente............................................... 13 Articolo 29 - Disposizioni sul personale impiegato per l’esecuzione dei lavori e la prestazione

dei servizi .......................................................................................................... 17 Articolo 30 - Disposizioni in materia di sicurezza ................................................................... 14 Articolo 31 - Piani di sicurezza .............................................................................................. 14 Articolo 32 - Ulteriori competenze, oneri ed obblighi dell’appaltatorei .................................... 14 Articolo 33 - Standard qualitativi .......................................................................................... 175 Articolo 34 - Obblighi della committente .............................................................................. 186 Articolo 35 - Cooperazione della committente ....................................................................... 16 Articolo 36 - Avvio dell’esecuzione del contratto e consegna degli impianti ........................... 17 Articolo 37 - Modifiche agli impianti ....................................................................................... 17 Articolo 38 - Verifiche di conformità....................................................................................... 17 Articolo 39 - Ultimazione delle prestazioni ............................................................................. 18

TITOLO 5 - DISCIPLINE ECONOMICHE...................................................................................... 18 Articolo 40 - Corrispettivo d’appalto (canone)........................................................................ 18 Articolo 41 - Modalità di pagamento del canone.................................................................... 18 Articolo 42 - Aggiornamento del canone................................................................................ 18 Articolo 43 - Penalità ............................................................................................................. 18

TITOLO 6 - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE ................................................................................ 19 Articolo 44 - Subappalto ........................................................................................................ 19 Articolo 45 - Responsabilità in materia di subappalto ............................................................ 20 Articolo 46 - Pagamento dei subappaltatori ........................................................................... 22 Articolo 47 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .................. 22 Articolo 48 - Cessione del credito.......................................................................................... 22

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Articolo 49 - Cessione del contratto....................................................................................... 23 Articolo 50 - Recesso dal contratto........................................................................................ 23 Articolo 51 - Risoluzione del contratto ................................................................................... 23 Articolo 52 - Risoluzione delle controversie ........................................................................... 24 Articolo 53 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell’appaltatore ............... 24

Allegato A – Disciplinare tecnico Allegato B – Documenti livelli progettuali Allegato C – Definizioni contenute nel capitolato

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TITOLO 1 - CARATTERI GENERALI DELL’APPALTO

Articolo 1 - Definizioni

Nella lettura del presente documento, ove non meglio precisato, si devono considerare le definizioni e gli acronimi contenuti nell’Allegato C (Definizioni contenute nel capitolato) al presente capitolato.

Articolo 2 - Oggetto dell’appalto

L’appalto, regolato dal presente capitolato, riguarda: – la progettazione esecutiva (in quanto quella definitiva viene richiesta in sede di gara previa la

presentazione delle offerte tecnico economiche) la direzione dei lavori ed il ricoprimento degli incarichi relativi al DLgs 81/2008, e la esecuzione di tutti i lavori di riqualificazione tecnologica, finalizzata al risparmio energetico, degli impianti di pubblica illuminazione con risorse economiche totalmente anticipate dall’appaltatore (prestazione principale).

– la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria conservativa (prestazione secondaria); in linea con il progetto preliminare redatto dal Comune di Artegna ( e con i successivi livelli progettuali a cura e spese della ditta appaltatrice) e secondo le specifiche indicate nel presente capitolato.

Scopi primari dell’appalto sono infatti :

- il conseguimento degli obiettivi di un risparmio energetico ed economico pari almeno al 50% riferito ai valori quantitativi totali di Kw annui registrati nell’anno 2012, ed ottenuto con una pari riduzione del totale dei kw installati nell’intero territorio comunale, a parità di ore di illuminazione per singola via;

- il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, il contenimento dell’inquinamento luminoso nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia.

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto si connota come appalto di lavori in quanto l’importo dei lavori ha una incidenza superiore al cinquanta per cento dell’intero ammontare, e stante la richiesta di prestazione di servizi accessoria rispetto all’esecuzione dei lavori.

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio descritti negli articoli del presente capitolato, a favore degli impianti del Comune presenti nel territorio, come individuati nell’elenco degli impianti presente nella relazione illustrativa del progetto preliminare..

Per quanto attiene in senso generale alle competenze in capo all’appaltatore si precisa che i lavori ed i servizi in appalto sono da espletare secondo i modi delineati negli articoli del presente capitolato ed a completo carico dell’appaltatore, pertanto da ritenersi compresi nel prezzo che lo stesso ha esposto in offerta.

Articolo 3 - Carattere dei servizi di manutenzione

I servizi di manutenzione disciplinati dal presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizi di pubblica utilità e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Articolo 4 - Competenze delle parti

La stipula del contratto d’appalto configura, al termine dei lavori di riqualificazione tecnologica degli impianti, un ruolo delle parti così delineato: – Il Comune rimane titolare dei servizi di illuminazione pubblica e si occupa della loro gestione con

esclusione di quanto affidato all’appaltatore; – Oltre alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, all’appaltatore sono affidati i servizi di manutenzione

su tutte le apparecchiature, dallo stesso installate, al fine di mantenerle in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al loro utilizzo e invecchiamento.

Il Comune esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di titolare del servizio di illuminazione pubblica per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualità ambientale della comunità locale.

L’appaltatore provvede all’esecuzione dei servizi di manutenzione a lui affidati, con le modalità meglio specificate nell’Allegato A (Disciplinare tecnico) al presente capitolato.

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Articolo 5 - Proprietà delle apparecchiature Le apparecchiature installate dall’appaltatore sono e resteranno di sua esclusiva proprietà fino alla

scadenza del contratto, quando, con la sottoscrizione del Verbale riconsegna degli impianti il Comune ne diventerà il proprietario senza alcun onere economico per lo stesso.

Il committente solleva l’appaltatore dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto.

Il committente, in qualità di proprietario, autorizza l’appaltatore ad effettuare sugli impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio di manutenzione limitatamente alle parti di impianto di propria competenza (esclusi i pali dei punti luce da non sostituirsi a seguito dei progetti definitivo ed esecutivo, i sostegni ed i cavidotti)

Articolo 6 - Durata dell’appalto

Il contratto d’appalto ha una durata complessiva pari alla somma di due fasi temporali: – la prima fase è quella relativa all’esecuzione dei lavori la cui durata è legata ai tempi della progettazione

esecutiva ed ai tempi di esecuzione dei lavori. In ogni caso le tempistiche per la progettazione esecutiva non potranno eccedere i mesi quattro dalla stipula del contratto e l’esecuzione dei lavori non potrà eccedere i tre mesi dall’inizio degli stessi (vedasi artt. 18 e 21 seguenti). Le tempistiche effettive da inserire nel contratto d’appalto saranno quelle specificate nell’offerta tecnica in sede di gara e dedotte dal crono programma dei lavori.

– la seconda fase avrà la durata di 13 anni , decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all’art. 21.

Articolo 7 - Valore economico dell’appalto Il valore economico presunto dell’appalto, per la completa e perfetta esecuzione dei lavori e la

prestazione dei servizi come da oneri evidenziati dal presente capitolato e per tutta la sua durata temporale, ai sensi ed effetti dell’art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii..” (da ora in poi D. Lgs. n. 163/2006 o Codice dei contratti), viene quantificato in € 354.008,27, al netto dell’IVA, nella relazione illustrativa del progetto preliminare.

In considerazione di quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 163/2006 relativamente al metodo di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici, non si verifica quanto previsto dal comma 12, lettera b), in quanto viene preventivamente fissato il valore dell’appalto.

Articolo 8 - Categorie dei lavori e dei servizi

I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei lavori e dei servizi oggetto dell’appalto sono i seguenti:

Vocabolario principale Descrizione

Oggetto principale 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica

Oggetti complementari 50232100-1 71323200-0

Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale Servizi di progettazione tecnica di impianti

Categorie dei servizi

Ai sensi ed effetti dell’articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 i servizi oggetto del presente capitolato si connotano quali servizi facenti parte dei settori ordinari, ovvero settore diverso da quello del gas, dell’energia termica, dell’elettricità, dell’acqua, dei trasporti, dei servizi postali e dello sfruttamento dell’area geografica ovvero dei servizi compresi nell’Allegato IIA - Categoria 1- del citato Codice dei contratti.

Categorie dei lavori

Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (da ora in poi D.P.R. n. 207/2010), i lavori di riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico degli impianti, sono classificati nella categoria prevalente di opere OG10,.

Si individuano le seguenti parti di cui si compone l’insieme delle opere:

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Descrizione Categoria Classifica

Lavori di riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione

OG10, (Prevalente) Classifica II,

Articolo 9 - Documenti che faranno parte del contra tto d’appalto

Faranno parte integrante del contratto d’appalto: – il progetto preliminare; – il capitolato speciale descrittivo e prestazionale con i relativi allegati; – lettera di invito e disciplinare di gara; – l’offerta tecnica ed economica presentata dall’appaltatore in sede di gara (quindi anche il progetto

definitivo delle opere)

Articolo 10 - Rappresentante e domicilio legale de ll’appaltatore - Responsabile del contratto

All'inizio dell’appalto, l’appaltatore dovrà comunicare al committente il nominativo del proprio legale rappresentante, il quale dovrà possedere procura speciale conferente i poteri per tutti gli adempimenti inerenti il contratto; il relativo atto di procura dovrà essere acquisito agli atti della committente.

Per garantire la regolare esecuzione del contratto, l’appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla stipula dello stesso, dovrà nominare un responsabile del contratto , cui dovrà essere conferito l’incarico di coordinare e controllare l’attività di tutto il personale addetto alla esecuzione dei lavori ed alla manutenzione degli impianti.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, o per posta elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente all’appaltatore.

Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere tempestivamente comunicata al committente; alla comunicazione della variazione della persona di cui al comma 1 dovrà essere allegato il nuovo atto di mandato.

Articolo 11 - Coperture assicurative

Nel caso in cui nel corso dell’appalto, per negligenza dell’appaltatore, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti del committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà del committente o in uso allo stesso a qualsiasi titolo, l’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni.

L’appaltatore è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima dell’avvio del contratto, una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori e nella prestazione dei servizi.

In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010.

La polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito indicate.

Le somme da assicurare sono le seguenti:

Sezione A Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell’appalto. Il massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a € 500.000 (cinquecentomila); Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare in corso di costruzione o manutenzione agli impianti già esistenti e sui quali si sta intervenendo. Il massimale non dovrà essere inferiore a € 100.000 (centomila); Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO: si riferisce a demolizioni e sgomberi che sono necessari e relativi eventuali costi in conseguenza del verificarsi di un danno, così come indicato ai precedenti punti 1) e 2). Il massimale non dovrà essere inferiore a € 100.000 (centomila).

Sezione B Questa sezione della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori e dei servizi, deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad € 5.000.000

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(cinque milioni).-. Tale polizza deve: a) prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3,

l'indicazione che sono considerati "terzi" anche i rappresentanti della committente autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori e chiunque a vario titolo abbia possibilità di accesso;

b) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (art. 12 lett. l) dello schema tipo 2.3 );

c) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni (art. 12 lett. j) dello schema tipo 2.3 ), d) comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12 lett. m) dello schema tipo

2.3 ).

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato di stipula della polizza di responsabilità civile, l’appaltatore si assume ogni responsabilità civile e penale conseguente agli eventuali danni che avessero ad occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni nel contesto del servizio affidato.

Agli effetti assicurativi l’appaltatore, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone o cose, è tenuto a segnalare alla committente l’accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad attivare le procedure presso la compagnia di assicurazione.

Articolo 12 - Garanzie di esecuzione

Garanzia di esecuzione dei lavori

L’appaltatore sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori di riqualificazione tecnologica, finalizzata al risparmio energetico, degli impianti di pubblica illuminazione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 75, comma 3, del Codice dei contratti e va presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010.

L’importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei lavori di riqualificazione tecnologica, finalizzata al risparmio energetico, degli impianti di pubblica illuminazione risultante dal computo metrico estimativo presentato in sede di gara e potrà subire la riduzione di cui all’articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti; l’importo della garanzia sarà quindi ridotto del 50% (cinquanta per cento) dato atto del possesso della certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008, essendo questo un requisito obbligatorio per la partecipazione alla gara.

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma aumentata di sei mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del committente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a “prima richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della committente.

Il committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria avverrà, con la restituzione della polizza originaria, contestualmente alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dell’esecuzione del contratto (vedasi art. 20 del presente capitolato).

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per l’appaltatore che per le eventuali imprese subappaltatrici.

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Garanzia di esecuzione dei servizi

L’appaltatore sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 75, comma 3, del Codice dei contratti e va presentata in originale alla committente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010.

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, l’importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo annuale dei servizi di manutenzione . Nel corso del contratto non subirà la riduzione di cui all’articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti; l’importo della garanzia verrà ridotto del 50% (cinquanta per cento) dato atto del possesso della certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008 essendo questo un requisito obbligatorio per la partecipazione alla gara.

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dell’appalto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della committente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a “prima richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della committente.

Il committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine dell’appalto ed all’avvenuta riconsegna alla committente di tutti gli impianti oggetto del servizio.

La garanzia fideiussoria va tempestivamente reintegrata, nell’importo, dall’appaltatore qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla committente. La mancata reintegrazione della fidejussione potrà essere causa di risoluzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per l’appaltatore che per le eventuali imprese subappaltatrici.

TITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 13 - Riferimenti legislativi specifici

L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di appalto di lavori pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso dell’appalto; in particolare è fondamentale il riferimento al Codice dei contratti pubblici.

In generale, l’appalto è disciplinato da:

– D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

– D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE»

In particolare, le attività oggetto dell’appalto devono essere eseguite in conformità a:

– Legge 1 Marzo 1968, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

– Legge 18 ottobre 1977, n. 791

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Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

– Legge 28 giugno 1986, n. 339

Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne

– Legge 9 gennaio 1991 n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale

– D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni

– D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni

– Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Dovranno, da ultimo, essere osservate tutte le disposizioni di qualsiasi tipo emanate da locali Organi Istituzionali competenti per territorio, quali (sempre in senso descrittivo e non limitativo): – il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio; – l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia competente per territorio; – la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali competente per territorio; – le Autorità Provinciali e Comunali.

Articolo 14 - Riferimenti normativi specifici

Le attività oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite in conformità alle seguenti normative:

NORME GENERALI – D.M. 22/01/2008 n 37: disposizioni in materia di impianti negli edifici ; – D.P.R. n. 503/96 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”; – D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”; – Circ. M. LL.PP. n. 27291 del 20/03/86 “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”; – Norma UNI CEI 70030 “Impianti tecnologici sotterranei – Criteri generali di posa”; – UNI EN ISO 6708 30/04/97 Elementi di tubazione. Definizione e selezione dei DN (diametro nominale). – L.R. n. 15 del 18.06.2007 “Misure urgenti in tema di contenimento luminoso, per il risparmio energetico

nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”

NORME IMPIANTI – D.M. 21 marzo 1988 n. 28 del Ministero dei Lavori Pubblici “Approvazione delle norme tecniche

per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne.”.

NORME CEI – 64-7 “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari”: per l’individuazione dei minimi requisiti

per le caratteristiche elettriche e meccaniche degli impianti in progetto; – 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e a 1500V

in c.c.”: per l’individuazione di tutte le necessarie prescrizioni richieste allo scopo di garantire l’incolumità delle persone, degli animali e dei beni dai pericoli dell’energia elettrica;

– 11-1 “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali.” (1987 Ottava edizione).

– 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aree esterne”; – 11-8 “Norme per gli impianti di messa a terra”; – 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – linee in cavo”: – 23-29 “Cavidotti in materiale plastico rigido”; – 34-33 fascicolo n. 803 “Apparecchi per illuminazione stradale”;

NORME UNI – 11248 “Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche”. – 10819 “Limitazione del flusso luminoso verso l’alto”. – EN 13201-2 “Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali”. – EN 13201-3 “Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni”. – EN 13201-4 “Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche”.

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– UNI EN 40-3-1:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei carichi caratteristici

– UNI EN 40-3-2:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Verifica tramite prova – UNI EN 40-1:1992 Pali per illuminazione. Termini e definizioni – UNI EN 40-2:2004 Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni

Articolo 15 - Riferimenti legislativi a carattere r egionale

Dovranno essere osservate, nell’ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, così come nell’ambito dei piani di manutenzione, le seguenti norme:

- Legge Regionale 18 giugno 2007 n° 15 “Misure urg enti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”

Articolo 16 - Riferimenti normativi inerenti la man odopera

L’appaltatore è obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell'espletamento dell’appalto, l’appaltatore deve attuare condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge l’appalto stesso, anche se l’appaltatore non aderisce ad associazioni stipulanti tali accordi o recede da essi.

I lavoratori dipendenti dall’appaltatore, incaricati di eseguire le proprie mansioni attinenti il servizio appaltato, devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

Articolo 17 - Osservanza di norme particolari

Nell’esecuzione del contratto, l’appaltatore è obbligato ad applicare:

– la norma di garanzia della qualità UNI EN ISO 9001:2008, con riguardo alle attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;

– la norma di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, con riguardo alle attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione, essendo anche il Comune di Artegna certificato in tal senso;

– la norma di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro BS OHSAS 18001:2, con riguardo alle attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;

TITOLO 3 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA F INALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILL UMINAZIONE

Articolo 18 - Attività preliminari

L’appaltatore, avendo già preso visione dello stato di tutti gli elementi che costituiscono gli impianti di pubblica illuminazione, nonché essendo a completa conoscenza delle modalità, e degli orari di accensione delle singole linee, dovrà allegare all’offerta il Progetto definitivo dei lavori di riqualificazione tecnologica, finalizzata al risparmio energetico, d egli impianti di pubblica illuminazione richiesti nel disciplinare di gara.

Entro 120 giorni dalla stipula del contratto, l’appaltatore dovrà procedere alla redazione e consegna dei progetti esecutivi, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e a maggior precisazione di quanto già presentato con l’offerta, come stabilito dall’Allegato B (Documenti componenti i progetti) al presente capitolato.

Qualora il committente dovesse chiedere delle modifiche, l’appaltatore ha l’obbligo di apportarle entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

I progetti esecutivi saranno approvati dalla committente entro giorni 30 (trenta) dalla consegna.

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L’appaltatore dovrà altresì provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto più in dettaglio agli articoli 30 e 31 del presente capitolato.

Articolo 19 - Direzione dei lavori

L’attività di direzione dei lavori, per le opere di cui al presente titolo, dovrà essere svolta da un tecnico incaricato dall’appaltatore, ed a totale suo carico.

Articolo 20 - Direttore dell’esecuzione del contrat to

Il direttore dell’esecuzione del contratto, nominato dal Comune, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di: – sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e

la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;

– impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste;

– approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità dell’appaltatore; – fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che

impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto; – redigere in contraddittorio con l’appaltatore il certificato di ultimazione delle opere; – sottoscrivere, per condivisione, il certificato di collaudo dei lavori eseguiti.

Articolo 21 - Consegna dei lavori, inizio ed ultima zione degli stessi

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà alla consegna dei lavori in contraddittorio con l’appaltatore, redigendo apposito verbale.

Dalla data del verbale decorrerà il termine previsto per il compimento dei lavori, secondo quanto indicato nel programma dei lavori presentato dall’appaltatore in sede di offerta (e comunque all’interno di un tempo massimo di mesi tre).

L’ultimazione dei lavori sarà accertata dal direttore dell’esecuzione del contratto nel più breve termine possibile dalla data di ricezione della comunicazione scritta fatta dall’appaltatore al committente. A tal proposito il direttore dell’esecuzione del contratto provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il certificato di ultimazione dei lavori.

Articolo 22 - Programma dei lavori

Il programma dei lavori, redatto dall’appaltatore in occasione del progetto esecutivo, è impegnativo per quest’ultimo; questi dovrà rispettarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità.

Sarà cura dell’appaltatore verificare l’andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al suddetto programma, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 43; non saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dall’appaltatore stesso.

Articolo 23 - Documentazione tecnica

Al completamento dei lavori l’appaltatore dovrà consegnare al committente tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, e suddivisa per ciascuna centralina di alimentazione, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati: – disegni esecutivi ; – particolari costruttivi e d’installazione ; – schede tecniche di funzionamento; – opuscoli illustrativi; – dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti.

Articolo 24 - Collaudo dei lavori

Entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il committente provvederà al riscontro della regolare esecuzione delle opere a mezzo di collaudo da eseguirsi a cura di un tecnico incaricato dal committente.

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Il certificato di collaudo, redatto dal collaudatore, dovrà essere sottoscritto, in segno di condivisione, dall’appaltatore e dal direttore dell’esecuzione del contratto.

Oltre alla rispondenza delle opere eseguite al progetto esecutivo, il collaudatore eseguirà anche le seguenti due verifiche: – verifica che la potenza istantanea degli impianti oggetto dell’intervento di riqualificazione tecnologica sia

inferiore o uguale a quella dichiarata nel progetto esecutivo; – verifica che i livelli illuminotecnici delle aree oggetto dell’intervento di riqualificazione tecnologica siano

conformi a quanto dichiarato nel progetto esecutivo, ed assolutamente non peggiorativi rispetto la situazione pregressa.

Relativamente alla verifica della potenza istantanea verranno eseguite due rilevazioni per ogni impianto oggetto dell’intervento di riqualificazione tecnologica. La prima rilevazione dovrà essere eseguita nello stato di pieno regime dell’impianto, la seconda nello stato di massima parzializzazione. Le rilevazioni verranno eseguite verificando il valore della potenza istantanea misurata dal contatore di energia elettrica installato a monte dell’impianto, e fornito dalla ditta appaltatrice. Qualora, per qualsiasi motivo, il contatore non fornisse tale informazione, la verifica verrà eseguita tramite appositi strumenti di misura certificati.

La verifica dei livelli illuminotecnici verrà invece effettuata a campione selezionando un numero pari a 5 aree illuminate fra quelle riportate nell’elenco degli impianti contenuto nella relazione illustrativa. Tale verifica verrà eseguita, nello stato di pieno regime dell’impianto, misurando i lux presenti nelle suddette aree tramite appositi strumenti di misura certificati, secondo le indicazioni riportate nella normativa UNI EN 13201-4.

Qualora le seguenti verifiche abbiano un riscontro positivo le opere eseguite potranno essere collaudate positivamente. In caso contrario l’appaltatore dovrà provvedere all’esecuzione di ulteriori interventi in grado di ricondurre l’impianto ad uno stato di conformità al progetto esecutivo. Il tipo e l’entità degli interventi aggiuntivi dovranno essere concordati con la committente e condivisi dal collaudatore.

Qualora, nonostante gli interventi aggiuntivi effettuati dall’appaltatore, gli impianti non dovessero essere ricondotti ad uno stato di conformità rispetto al progetto esecutivo, il committente deciderà se risolvere il contratto in danno, oppure proporre all’appaltatore di accettare una riduzione del canone annuo in modo da mantenere inalterato il beneficio economico (in favore del committente) risultante dall’offerta.

Le eventuali imperfezioni e deficienze risultanti dalla verifica dovranno essere eliminati a cura e spese dell’appaltatore entro il termine utile stabilito dal collaudatore.

TITOLO 4 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 25 - Prescrizioni di carattere generale

Tutte le prestazioni che l’appaltatore dovrà eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza al presente capitolato ed in piena rispondenza al Piano gestionale presentato in sede di offerta, nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei vari settori e delle migliori regole dell'arte.

Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate dal responsabile del contratto al direttore dell’esecuzione del contratto.

Inoltre le operazioni non dovranno essere d’intralcio per eventuali altri lavori in corso d’esecuzione da parte del committente (condotte da quest’ultimo direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la natura di detti lavori.

L’esecuzione dei lavori di riqualificazione tecnologica, finalizzata al risparmio energetico, degli impianti di pubblica illuminazione effettuati dall’appaltatore, non dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività della committente.

L’appaltatore è civilmente e penalmente responsabile durante l’esecuzione delle prestazioni di sua pertinenza: – di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti,

infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprietà della committente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo; – dell’interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d’attività svolta dal committente qualunque sia il

carattere di detta attività (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera).

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Articolo 26 - Funzionalità degli impianti

L’appaltatore dovrà mantenere in funzione le apparecchiature installate ed esercitare un controllo della funzionalità ed efficienza delle stesse, secondo le modalità riportate nell’Allegato A (Disciplinare tecnico) al presente capitolato, affinché forniscano le prestazioni dovute.

Articolo 27 - Prestazioni ed Oneri a carico dell’Ap paltatore

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico dell’appaltatore tutte le seguenti prestazioni: a) la manutenzione ordinaria sulle apparecchiature installate; b) la manutenzione straordinaria conservativa sulle apparecchiature installate, e degli elementi

complementari nel caso in cui la loro funzionalità fosse pregiudicata dalle apparecchiature installate; c) il ripristino della funzionalità delle apparecchiature danneggiate da soggetti terzi a seguito anche di

incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori; l’appaltatore recupererà direttamente dai soggetti terzi le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;

d) l’esecuzione di interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a seguito di esplicita richiesta del committente, che stanzierà apposite somme non essendo inclusi nel canone pattuito;

e) la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto il committente evincerà l’entità e la natura degli interventi svolti dall’appaltatore sugli impianti oggetto di affidamento. Il rapporto dovrà essere consegnato al committente di norma entro la fine del mese di giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.

Nell’Allegato A (Disciplinare tecnico) , sono indicate nel dettaglio le modalità di esecuzione di ogni singola prestazione indicata al comma precedente.

I materiali utilizzati negli interventi di manutenzione devono essere conformi a quelli originariamente impiegati, delle migliori marche in commercio e comunque rispondere ai requisiti tecnici di minima dichiarati in fase di offerta.

Articolo 28 - Interventi straordinari a carico del Comune

Il Comune riconoscerà e si farà carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino conseguenti ad eventi atmosferici violenti, calamità naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed altri eventi di forza maggiore ferma restando la verifica preventiva degli importi dei lavori e le modalità di esecuzione degli stessi.

Eventuali interventi sugli impianti conseguenti ad adeguamenti normativi e/o innovazioni tecnologiche potranno, a scelta del Comune committente, essere eseguiti direttamente dallo stesso o fatti eseguire a proprie spese dall’appaltatore.

Per interventi di cui ai due commi precedenti, l’appaltatore, su richiesta del committente, dovrà redigere il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici.

I prezzi unitari delle singole lavorazioni, da adottare per il calcolo dell’importo dei lavori da corrispondere all’appaltatore, dovranno essere quelli del Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI - Tipografia del Genio Civile (Via Nomentana 16 – 00161 Roma sito internet: www.build.it), vigente al momento di stesura del progetto, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

La scelta di adottare il Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI è dettata dal fatto che trattasi del prezziario più completo nel settore degli impianti dell’illuminazione diffuso a livello nazionale.

Nell’eventualità di cui al comma precedente il committente riconoscerà all’appaltatore le spese di progettazione e direzione lavori nella misura di quanto stabilito dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140 con rimborso spese forfetizzato nella misura del 10% (dieci per cento); il progetto preliminare è comunque sempre a carico dell’appaltatore.

Articolo 29 - Disposizioni sul personale impiegato per l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi

Il personale dell’appaltatore deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie e dell’adeguata professionalità e competenza.

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dall’appaltatore alla conoscenza specifica degli impianti oggetto di appalto e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento.

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

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a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei lavori e dei servizi, un contratto nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti alle prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile, in rapporto al committente, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della committente;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dal Comune committente o ad esso segnalata da un ente preposto, il committente medesimo comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi: a) Fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavoro di cui all’art. 39 del D. L. n. 112/2008 all'ultimo

aggiornamento effettuato nonché elenco dipendenti occupati nel cantiere; b) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 152/1997 con riferimento ai soli

dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L; c) Registro degli infortuni vidimato dalla ASL competente per territorio; d) Copia dei contratti di subappalto e/o fornitura con posa in opera;

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizione in materia di previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

L’appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla committente, verbali e scritte.

Articolo 30 - Disposizioni in materia di sicurezza

I lavori ed i servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei lavori: a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008; b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Articolo 31 - Piani di sicurezza

Per quanto riguarda la manutenzione trattandosi di servizi che non comportano la formazione di cantieri veri e propri dove peraltro è prevista la presenza di un’unica impresa, il committente non è tenuto a designare il coordinatore per la progettazione né quello per l’esecuzione previsti dall’articolo 90, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e non è altresì tenuto a redigere neppure il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo previsti dall’articolo 91, comma 1, lettere a) e b) di tale decreto.

Stante la particolarità del servizio di manutenzione, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici, il committente ha valutato altresì che non esistono rischi da interferenza per cui non ha neppure proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

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L’appaltatore deve quindi, prima dell’inizio del servizio di manutenzione, ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti, predisporre ed inviare al committente un Piano di sicurezza relativo ai rischi specifici delle singole lavorazioni che può essere inteso come l’insieme del Piano di sicurezza sostitutivo e del Piano operativo di sicurezza.

Per i lavori di riqualificazione tecnologica, finalizzata al risparmio energetico, degli impianti di illuminazione invece, ricadendo pienamente nel dettato del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 si stabilisce che tutti gli adempimenti afferenti siano di competenza delle ditta appaltatrice. Pertanto l’appaltatore dovrà quindi, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti, predisporre il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed il Piano operativo di sicurezza (POS) che analizzino in maniera dettagliata i processi di esecuzione e di modalità di lavoro quando essi hanno un'incidenza sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere.

Il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed il Piano operativo di sicurezza (POS) dovranno essere redatti conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti e dell’articolo 97 del D. Lgs. n. 81/2008, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5 e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.

Tutti i piani di sicurezza (PSC, PSS, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti nell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Articolo 32 - Ulteriori competenze, oneri ed obblig hi dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto all’articolo 26, con la stipula del contratto d’appalto, l’appaltatore si assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi: a) Spese di pubblicazione. Il rimborso, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179

convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, delle spese sostenute dalla committente per le pubblicazioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del D. Lgs. n. 163/2006 quantificate in € ___________. Tale somma dovrà essere rimborsata al committente entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva.

b) Contratto d’appalto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto d’appalto nella forma degli atti pubblici; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui all’appalto in oggetto. Così pure s’intendono a carico del medesimo appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l’oggetto del medesimo, fatta eccezione per l’IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della committente.

c) Autorizzazioni, licenze . Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle prestazioni previste dal presente capitolato.

d) Manodopera . Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.

e) Spese di cantiere . Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, l’appaltatore dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

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f) Preavviso . Obbligo di avvisare il committente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi di forza maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione al medesimo.

g) Segnaletica stradale . Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto il committente o da altri soggetti pubblici dovessero prescrivere.

h) Ripristini . Al termine dei lavori l’appaltatore dovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dal committente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.

i) Sorveglianza e custodia . Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte della committente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.

j) Assicurazioni . L’assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte dell’appalto in oggetto.

k) Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dal committente e con oneri economici a suo carico, secondo i dettami di cui al precedente art. 28 e previa concorde definizione fra le parti: – progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi; – direzione dei lavori; – esecuzione dei lavori; – collaudo.

l) Sicurezza . Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, del piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta all’appaltatore, previa consegna dello stesso al committente.

m) Espressione di pareri tecnici richiesti dal committente.

n) Collaborare con il committente per la predisposizio ne delle domande di contributi economici che dovessero essere possibili per bandi emessi da Stato, Regione o Provincia.

In generale l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire i lavori e prestare i servizi in oggetto con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 33 - Standard qualitativi

Gli standard qualitativi dei lavori e dei servizi oggetto del presente capitolato sono definiti sulla base dei seguenti principi:

a) la funzionalità della apparecchiature installate, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre garantita secondo le indicazioni dell’Allegato A (Disciplinare tecnico) ;

b) la qualità dell’illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata agli standard normativi così come definiti nel progetto degli interventi;

c) ogni intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi predeterminati nell’Allegato A (Disciplinare tecnico) ;

d) ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di illuminamento minimo richiesto;

Articolo 34 - Obblighi del Comune

Il Comune committente è obbligato, nei confronti dell’appaltatore, ad espletare le seguenti attività:

a) comunicare per iscritto all’appaltatore il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto previsto dall’art. 299 del D.P.R. n. 207/2010;

b) astenersi dall’eseguire direttamente interventi di manutenzione sulle apparecchiature installate dall’appaltatore;

c) riconoscere all’appaltatore il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della funzionalità delle apparecchiature, installate in virtù del presente appalto, danneggiate dagli stessi;

d) tenere sollevato e indenne l’appaltatore da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione;

e) richiedere preventivamente all’appaltatore, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dal committente stesso di interventi relativi agli impianti di pubblica illuminazione oggetto del presente

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appalto, un parere tecnico obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;

f) farsi carico degli oneri sostenuti dall’appaltatore, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti effettuati a seguito di esigenze del committente stesso, non comprese nell'appalto;

g) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi: – assumere presso l’appaltatore opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che

possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto; – preavvisare l’appaltatore dell’inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura; – segnalare immediatamente all’appaltatore eventuali danni causati e risarcirli;

h) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade qualora ciò si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione.

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, il committente provvederà autonomamente al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione ad eseguire o far eseguire le necessarie potature.

In generale il committente ha l’obbligo di mettere l’appaltatore nelle condizioni più agevoli per eseguire i lavori e per fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti.

Articolo 35 - Cooperazione del Comune

Il Comune si assume l’impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte dell’appaltatore, con particolare riferimento all’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura degli adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei confronti dell’appaltatore, ad espletare le seguenti attività: a) agevolare ogni intervento per l’esecuzione di lavori e, in generale, per il raggiungimento degli obiettivi

indicati nel presente capitolato; b) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali

all’esecuzione dei lavori e alla prestazione dei servizi in oggetto; c) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi; d) garantire l’appaltatore, mediante l’adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di accedere e

transitare su fondi privati per l’espletamento delle attività previste nel presente capitolato; e) assumere tutte le iniziative opportune per consentire all’appaltatore l’adempimento, nei tempi

strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;

f) sostenere e favorire l’attività dell’appaltatore attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l’oggetto del contratto.

Articolo 36 - Avvio dell’esecuzione del contratto e consegna degli impianti

L’avvio dell’esecuzione del contratto verrà formalizzata con la redazione dell’apposito verbale previsto dall’art. 304 del D.P.R. n. 207/2010.

Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del contratto saranno consegnati dal committente all’appaltatore nello stato di fatto in cui si trovano.

Il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto avrà come allegato un documento denominato “Elenco degli impianti oggetto dell’appalto” che costituisce ricognizione qualitativa e quantitativa precisa degli impianti su cui dovranno essere eseguiti gli interventi di risparmio energetico; tale elenco dovrà riportare: – l’identificativo di ciascuna cabina e la potenza elettrica impegnata; – il numero ed il tipo di lampade della rete di pubblica illuminazione sottese a ciascuna cabina ed i numero

ed il tipo delle stesse su cui verranno eseguiti gli interventi di risparmio energetico.

Articolo 37 - Modifiche agli impianti

Fermo restando l’obiettivo principale di risparmio (del 50% della potenza installata) del progetto, nel corso della durata del contratto l’appaltatore può proporre l’introduzione di modificazioni agli impianti ricevuti in consegna che porti ad un loro miglioramento tecnologico nonché alla riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia.

Le suddette migliorie, che dovranno essere autorizzate formalmente dal committente, saranno eseguite a cura e spese dell’appaltatore, sotto il controllo del committente.

I benefici economici delle migliorie eseguite ai sensi del presente articolo saranno ripartite fra appaltatore e committente nella misura, rispettivamente, dell’80% e del 20%.

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Articolo 38 - Verifiche di conformità

Tutte le prestazioni contrattuali da eseguirsi nella seconda fase di cui all’art. 6, comma 1, sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Le verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, ai sensi dell’art. 301 del medesimo decreto, direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari.

Indipendentemente dalla verifiche annuali, il committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione conservativa, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti.

Ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche.

Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all’art. 319 del D.P.R. n. 207/2010.

L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva e sarà effettuata con le modalità previste agli articoli 318 e 321 del D.P.R. n. 207/2010.

In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà, ai sensi e con le modalità previste agli articoli 322 e 323 del D.P.R. n. 207/2010, al rilascio del Certificato di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione.

A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità, il committente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 39 - Ultimazione delle prestazioni

L’ultimo giorno di durata dell’appalto, il direttore dell’esecuzione del contratto effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il Certificato di ultimazione delle prestazioni previsto dall’art. 309 del D.P.R. n. 207/2010, attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Ai fini della redazione del Certificato di ultimazione delle prestazioni, prima della scadenza del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto, effettuerà, alla presenza dell’appaltatore, una verifica sullo stato di conservazione e di funzionalità delle apparecchiature installate dall’appaltatore.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, verrà sospesa la presa in carico delle apparecchiature da parte del committente e sarà cura ed onere dell’appaltatore provvedere immediatamente al ripristino funzionale delle stesse.

Qualora l’appaltatore non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, il committente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese dello stesso. L'importo dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sulla liquidazione finale delle competenze dovute all’appaltatore.

TITOLO 5 - DISCIPLINE ECONOMICHE

Articolo 40 - Corrispettivo d’appalto (canone)

Come già messo in evidenza al precedente art. 2 l’appalto si connota come appalto di lavori però vi è anche una fase di prestazione di servizi di manutenzione che ha una durata di 13 anni ed è in questa

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seconda fase che il committente matura i benefici economici degli interventi eseguiti sugli impianti sotto forma di minori costi di acquisto dell’energia elettrica che alimenta gli impianti stessi.

Poiché l’intervento viene finanziato proprio dalla riduzione dei costi di acquisto dell’energia elettrica che alimenta gli impianti, il corrispettivo d’appalto (canone) verrà corrisposto con la stessa periodicità con cui il committente matura il risparmio e cioè annualmente per i 13 anni di durata della seconda fase dell’appalto come definita al precedente l’art. 6.

L’appaltatore quindi, quale remunerazione del capitale investito ai fini della realizzazione degli interventi di riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico degli impianti e del servizio di manutenzione prestato e otterrà la corresponsione del canone annuo offerto in sede di gara.

Articolo 41 - Modalità di pagamento del canone

Il pagamento del canone, per ogni anno di durata della seconda fase dell’appalto come definita al precedente l’art. 6, avverrà in n. 4 rate trimestrali posticipate da pagare entro i 30 giorni successivi al trimestre di competenza previa emissione, da parte dell’appaltatore, della relativa fattura.

In caso di ritardo in tali pagamenti, il committente dovrà corrispondere, senza necessità di avviso per la costituzione in mora, gli “interessi legali di mora” di cui all’art. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

Articolo 42 - Aggiornamento del canone Il canone annuo di cui al precedente art. 40, ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006, sarà soggetto

ad un aggiornamento annuale, legato al trascorrere del tempo, sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

L’ aggiornamento del canone sarà calcolato per ogni anno solare.

Il primo aggiornamento sarà calcolato per le variazioni dei prezzi intervenute dal mese precedente quello di svolgimento della gara fino al 31 dicembre dell’anno di avvio della seconda fase di cui al precedente art. 6.

Articolo 43 - Penalità

Nel caso venissero riscontrate deficienze di servizio imputabili all’appaltatore, verrà addebitata, a giudizio del committente, una penale che va da un minimo di € 10,00 (dieci) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per ogni deficienza, secondo la gravità della stessa; resta inoltre impregiudicata ogni azione del committente verso l’appaltatore per gli eventuali danni subiti.

L’applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta dell’inadempienza, a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale l’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’ammontare delle penalità applicate all’appaltatore, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello stesso, verrà detratto dal primo rateo in pagamento successivo all’applicazione della penale.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto possono essere principalmente identificate in: • Interruzione del servizio di illuminazione consegue nte a cause imputabili all’appaltatore :

Penale pari ad € 200,00 per ogni giorno di disservizio • Mancato rispetto dei tempi di intervento o di ademp imento previsti nel capitolato e nel disciplinare

tecnico (Allegato A) nei casi in cui sono fissati in termini di giorni : Penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo

• Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illumi namento, efficienza luminosa ecc.) : Penale pari ad € 10,00 per ogni apparecchio di illuminazione riscontrato funzionante irregolarmente

● Mancato rispetto della percentuale di risparmio a nnuo attesa del 50% sui quantitativi di energia Risoluzione del contratto con clausola risolutiva espressa a favore del Comune. • Incuria nel mantenimento degli impianti :

Penale pari a € 100,00 per ogni inadempimento • Violazione degli obblighi di cui al comma 6 dell’ar t. 29

Penale di euro 300 per ciascun lavoratore. Nel caso in cui la tessera, pur posseduta, non venga esposta la penale sarà ridotta ad euro 150 per ciascun lavoratore

• Ritardo nell’esecuzione di lavori di riqualificazio ne tecnologica degli impianti:

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Penale pari ad un importo pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al programma dei lavori concordato, ma in continuità con quanto contenuto dai livelli definitivo ed esecutivo.

I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio di manutenzione saranno trattate di volta in volta applicando a ciascuna di esse la penalità secondo la gravità del caso e la discrezionalità del committente nel rispetto del minimo e massimo stabilito al comma 1.

Qualora l’appaltatore manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito del committente, entro il termine temporale fissato, salvo sempre l'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, il committente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalità e dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sul primo pagamento che verrà fatto all’appaltatore.

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento) del canone annuale dell’appalto il committente ha comunque la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale limite e/o dalla polizza a garanzia.

TITOLO 6 - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE

Articolo 44 - Subappalto

Il subappalto, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori.

I servizi di manutenzione potranno essere subappaltati per intero a ditte in possesso di tutti requisiti previsti dal D. Lgs. n. 163/2006 purché tale intenzione sia stata dichiarata in sede di offerta.

L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione del committente, alle seguenti condizioni: a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;

l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso il committente: 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso il committente almeno 20 giorni prima della data

di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività

previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008;

- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 47, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la committente, ai sensi della lettera b), trasmetta al committente: 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla

normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006;

3) l’attestazione di regolarità contributiva del subappaltatore risultante dal DURC; d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n.

575/1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre al committente la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori,

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qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R..

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dal committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore mediante compilazione della modulistica disponibile presso il committente; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che il committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte del committente sono ridotti della metà.

L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi: a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le

opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’offerta ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; il committente, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere al committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed

antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2) una dichiarazione attestante l’organico medio annuo dell’impresa distinto per qualifica; 3) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n.

163/2006 in coerenza con i piani di cui all’art. 31 del presente capitolato; e) il subappaltatore è obbligato ad applicare ai propri dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto un

CCNL che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti ai lavori oggetto del subappalto e a comunicare i dati di riferimento dei contratti applicati (categoria di riferimento e data).

L' impresa affidataria, all’atto della richiesta di autorizzazione al subappalto, deve presentare, per ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo, oltre alla documentazione di cui al presente articolo, la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale elencata all’art. 90, comma 9, e all’allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è altresì considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare al committente, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti

distaccati;

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c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. La committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Articolo 45 - Responsabilità in materia di subappal to

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia.

Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge con legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente comma 3, non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Articolo 46 - Pagamento dei subappaltatori

Il Comune committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti e l’appaltatore, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, è obbligato a trasmettere allo stesso committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al precedente comma, il committente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate del corrispettivo fino a che l’appaltatore non vi provveda.

Articolo 47 - Obblighi dell’appaltatore relativi al la tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla

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realizzazione dell’intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010: a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto

ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per

più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera m), del presente capitolato.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L’appaltatore dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla committente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Articolo 48 - Cessione del credito

Poiché, ai sensi del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 115, la realizzazione degli interventi di risparmio energetico avviene attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 117, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, il committente si impegna preventivamente ad accettare incondizionatamente e irrevocabilmente la cessione pro-soluto, a primario Istituto Bancario - nelle forme previste dall’articolo 117 comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e/o dagli articoli 69 e 70 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 - di tutti o parte dei crediti che verranno a maturazione nell’esecuzione del contratto quali importi dovuti come corrispettivo d’appalto nonché a titolo di risarcimento o indennizzo.

Articolo 49 - Cessione del contratto

È vietata la cessione anche parziale del contratto.

Si applica l’art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 nei casi di cessione d’azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Articolo 50 - Recesso dal contratto

Il Comune committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, e dell’art. 134 del DLgs 163/2006, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della data del recesso.

In caso di recesso dal contratto il committente si obbliga a corrispondere all’appaltatore: a) le prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così

come attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del direttore dell’esecuzione del contratto, previa verifica del direttore dell’esecuzione del contratto (nominato dal Comune).

b) le spese sostenute dall’appaltatore per gli interventi di riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali non ancora fatturate ed incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente;

c) un indennizzo per il mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell’importo del servizio di manutenzione non eseguito, calcolato sulla ultima annualità intera applicata per gli anni di anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente.

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L’appaltatore dovrà comunque a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione degli impianti.

Articolo 51 - Risoluzione del contratto

Il contratto d’appalto è risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 135 e 136 del D. Lgs. n. 163/2006.

Il committente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto d’appalto, mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: – l’appaltatore ceda in tutto o in parte il contratto d’appalto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti

precedenti; – gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008; – l’appaltatore si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto già

descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale comprometterne le finalità;

– l’appaltatore non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata dal committente;

– gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

– Mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio (50% sulla potenza installata di energia elettrica) energetico, da inserirsi all’interno del contratto di appalto. Senza pregiudizio per quanto precede, il committente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il contratto d’appalto anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

– l’appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto d’appalto;

– l’appaltatore ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al contratto d’appalto senza il preventivo assenso della committente;

– in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento dell’appaltatore.

In caso di risoluzione anticipata del contratto d’appalto, l’appaltatore sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, il committente dovrà corrispondere all’appaltatore la quota dell'importo per l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi effettuati fino a quel momento.

Articolo 52 - Risoluzione delle controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto d’appalto, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro del Capoluogo di Provincia di Udine ed è esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 53 - Spese di contratto, di registro ed ac cessorie a carico dell’appaltatore

Ai sensi dell’art. 139 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e

la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000 n. 145.

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A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto disciplinato dal presente capitolato è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

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ALLEGATO A al CAPITOLATO

Comune di ARTEGNA Provincia di UDINE

PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE D I ARTEGNA

DISCIPLINARE TECNICO

1. OGGETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Sono oggetto del servizio di manutenzione le seguenti parti di impianto installate dall’appaltatore nell’ambito degli interventi di riqualificazione tecnologica degli impianti così come definito dal progetto esecutivo:

• apparecchi illuminanti compresa tutta la componentistica presente al loro interno, ed, eventualmente, anche gli opportuni sostegni (pali o sbracci) qualora quelli originali risultino inadeguati (ad es. le stesse caratteristiche di portanza statica del palo, considerato anche il suo stato di conservazione, non consentano di sostenere il peso dei nuovi corpi illuminanti) ;

• orologi astronomici installati all’interno dei quadri elettrici;

• componenti quali alimentatori, accenditori, lampade e dispositivi per il telecontrollo installati all’interno di apparecchi illuminanti pre-esistenti;

• sistemi per il telecontrollo compresi i dispositivi installati all’interno dei quadri elettrici e degli apparecchi illuminanti nonché la componentistica hardware/software installata nella sede indicata dalla committente (tipicamente PC Server e relativo software).

• Riduttori di flusso installati ex novo.

2. CONSISTENZA DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nella manutenzione ordinaria e nella manutenzione straordinaria conservativa delle apparecchiature al fine di mantenerle in condizioni di perfetta efficienza.

L’appaltatore assume l'obbligo di provvedere a propria cura e spesa alla manutenzione delle parti di impianto oggetto del servizio per tutta la durata contrattuale, fornendo tutte le prestazioni necessarie, al loro mantenimento e corretto funzionamento, garantendone lo stato di efficienza, in conformità alle leggi vigenti ed alle norme di sicurezza in materia.

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO

Di seguito si riporta la descrizione dettagliata delle attività.

3.1 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IM PIANTI

3.1.1 - Gestione della programmazione degli interve nti

L’appaltatore è tenuto ad effettuare la programmazione degli interventi sugli impianti e la relativa consuntivazione.

L’appaltatore per l’espletamento del servizio dovrà essere dotato di un software gestionale in grado di gestire tutte le comunicazioni delle segnalazioni di guasto e indicare le attività conseguenti.

L’appaltatore dovrà fornire al committente, contestualmente all’attivazione del servizio, il software utilizzato, provvedendo all’istruzione in merito all’uso del personale della stessa demandato al controllo

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dell’attività di gestione illuminazione pubblica, ponendo il committente nella condizione di monitorare e di valutare il corretto svolgimento dell'attività da parte dell’appaltatore.

Ogni operazione successiva all’attivazione del servizio dovrà essere registrata all’interno del programma gestionale fornito con modalità che dovranno essere concordate tra il responsabile del committente e l’appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per la tenuta e l’aggiornamento delle schede del catasto impianti e dell’esercizio e manutenzione degli impianti e strutture collegate.

Dovrà essere consentito al direttore dell’esecuzione del contratto, l’accesso alle informazioni contenute nel programma di gestione mediante utilizzo di apposita password.

3.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria e prog rammata

Nell’ambito della manutenzione ordinaria vengono individuate le attività descritte nei seguenti punti: • interventi di manutenzione ordinaria; • sostituzione delle lampade spente e delle apparecchiature inefficienti ; dovrà essere effettuata entro sette

giorni dal rilevamento, così come per le segnalazioni pervenute all’appaltatore da organi/apparati del committente, da altri soggetti istituzionali o da privati;

• pulizia dei corpi illuminanti, con eventuale revisione delle apparecchiature interne da eseguirsi contemporaneamente al ricambio delle lampade di cui al precedente punto 2;

• riparazione o sostituzione per guasti o deterioramento delle lampade e/o delle apparecchiature componenti il punto luce, quali reattore, portalampada, eventuale accenditore, coppa parabolica e conduttore, sia aereo che interrato. Tale servizio di riparazione occasionale dei guasti dovrà essere effettuato entro sette giorni dal rilevamento o dal ricevimento della segnalazione che dovesse comunque pervenire al Call Center dell’appaltatore;

• smaltimento dei materiali di r isu lta e dei rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dagli interventi effettuati, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

3.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVATIVA DEGLI IMPIANTI

Per manutenzione straordinaria conservativa si intendono g!i interventi di sostituzione di apparecchiature o di parti di impianto (o componenti) non più funzionali, al fine di mantenere e/o migliorare l'efficienza degli stessi, per raggiungere gli standard qualitativi contrattualmente previsti.

Durante tutto il corso dell'appalto, l’appaltatore avrà il compito di riconoscere e segnalare tempestivamente al committente tutte quelle circostanze, riguardanti gli impianti dell'appalto, che avessero a determinare la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria.

Tali circostanze possono riguardare parti o accessori degli impianti per i quali, a seguito d’improvvise rotture o guasti, si rendesse consigliabile, o meglio indispensabile, intervenire sugli stessi giacché la loro ridotta funzionalità creerebbe condizioni di particolare precarietà. Parimenti, se i nuovi elementi impiantistici sostituiti (ad es. gli stessi nuovi corpi illuminanti) dovessero recare pregiudizio alle parti o elementi esistenti (ivi compresi parti complementari – ad es. pali di sostegno o sbracci) non oggetto di intervento, sarà onere dell’appaltatore provvedere anche alla modifica o sostituzione degli elementi resi inadeguati dalla sostituzione.

In ogni caso sarà onere dell’appaltatore provvedere a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria conservativa sull’impiantistica dallo stesso installata qualunque sia la consistenza e la natura dei lavori ed avendo cura di effettuarli nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, senza recare conseguenze negative o danni a persone e/o cose.

L’appaltatore sarà sempre responsabile penalmente e civilmente di qualsiasi accadimento che avesse ad arrecare danno a persone o cose in forza di parziale o totale non funzionamento di parti d’impianto oggetto di interventi di manutenzione straordinaria; parimenti l’appaltatore sarà responsabile del mantenimento delle condizioni di pubblica incolumità nel periodo di effettuazione degli stessi lavori.

3.3 - PICCOLI INTERVENTI DI MODIFICA, POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI

Nel corso dell’appalto il committente potrà richiedere all’appaltatore, con oneri a proprio carico, l’esecuzione, in economia, di piccoli interventi straordinari di modifica, rifacimento, potenziamento ed ampliamento degli impianti.

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La necessità di eseguire tali interventi potrà maturare sia per iniziativa de committente, in relazione a sue esigenze di gestione dei servizi territoriali, sia per iniziativa dell’appaltatore che dovrà segnalarne l’esigenza al committente in relazione ai compiti ricevuti con l’appalto in oggetto.

Per detti interventi verrà concordato di volta in volta, il loro costo, i tempi e le modalità di esecuzione.

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ALLEGATO B al CAPITOLATO

Comune di ARTEGNA Provincia di UDINE

PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE D I ARTEGNA

DOCUMENTI COMPONENTI I LIVELLI PROGETTUALI SUCCESSIVI - Progetto definitivo - Il progetto definitivo delle opere di riqualificazione tecnologica, finalizzata al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione, dovrà essere composto dei seguenti elaborati: – Relazione illustrativa contenente:

• la descrizione delle caratteristiche ambientali; • gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali negli interventi proposti; • il censimento riepilogativo dei punti luce oggetto dell’intervento di riqualifica così come definiti dal

progetto preliminare; • l’analisi relativa agli impianti con indicazione delle criticità rilevate; • ogni altro elemento che consenta alla committente ulteriori miglioramenti per quello che riguarda il

contenimento dei consumi, o elementi migliorativi. – Relazione tecnica specialistica contenente:

• classificazione illuminotecnica di riferimento per gli ambiti omogenei individuati; • la analisi dei rischi ed il contributo dell’impianto di illuminazione alla sicurezza degli utenti della strada

in condizioni notturne; • il progetto illuminotecnico per le zone più significative individuate all’interno del comune; • il piano di manutenzione; • analisi giustificativa dei risparmi energetici ottenibili espressi in KWh/anno e TEP/anno.

– Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; – Tabella di adeguamento dei punti luce che, con riferimento allo stato attuale, indichi almeno:

• Quadri di alimentazione • Numero di punti luce distinti per tipo di lampada e potenza effettiva della stessa, prima e dopo i lavori;

– Elaborati grafici; – Particolari costruttivi e d’installazione; – Piano degli orari di funzionamento degli impianti per anno solare con un dettaglio per decade nel quale

siano anche indicate le fasce orarie all’interno delle quali l’impianto opera nello stato di pieno regime e di parzializzazione, nonché la relativa percentuale di parzializzazione;

– Cronoprogramma dei lavori e organizzazione temporale dei cantieri (nella considerazione che i lavori proposti dovranno essere terminati e messi in esercizio, al massimo, entro 365 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori);

– Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; – Elenco dei prezzi unitari; – Computo metrico dei lavori; – Computo metrico estimativo dei lavori; – Quadro economico [includente le spese tecniche, gli oneri per la sicurezza (desunti sulla base delle

indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza), allacciamenti, ecc.].

- Progetto esecutivo- Il progetto esecutivo delle opere di riqualificazione tecnologica, finalizzata al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione, dovrà essere composto dei seguenti elaborati: – Relazione generale; – Relazione specialistica comprendente:

• Opuscoli tecnici degli apparecchi da installare e di eventuali ulteriori apparecchiature a progetto (riduttori, telecontrollo, …);

• Analisi dei rischi e classificazione illuminotecnica di progetto e di esercizio degli ambiti omogenei principali rilevati;

• Linee guida utilizzate per la progettazione degli impianti elettrici;

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• Analisi giustificativa dei risparmi energetici ottenibili espressi in KWh/anno e TEP/anno. – Elaborati grafici (3 copie e file dwg); – Particolari costruttivi e d’installazione (3 copie e file dwg); – Piano degli orari di funzionamento degli impianti per anno solare con un dettaglio per decade nel quale

siano anche indicate le fasce orarie all’interno delle quali l’impianto opera nello stato di pieno regime e di parzializzazione, nonché la relativa percentuale di parzializzazione;

– Piano di manutenzione; – Cronoprogramma dei lavori (nella considerazione che non potrà essere superato il tempo complessivo

previsto nel cronoprogramma dei lavori presentato con il progetto definitivo); – Piano della sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008; – Elenco dei prezzi unitari; – Computo metrico estimativo dei lavori; – Quadro economico [includente le spese tecniche, gli oneri per la sicurezza (desunti sulla base del Piano

della sicurezza e coordinamento), allacciamenti, ecc.].

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ALLEGATO C al CAPITOLATO

Comune di ARTEGNA Provincia di UDINE

PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE D I ARTEGNA

DEFINIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO

Committente Il Comune di Artegna

Appaltatore o ditta appaltatrice L’operatore economico che ha stipulato il contratto d’appalto.

Codice dei contratti Il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” e successive modificazioni e integrazioni.

Regolamento Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE» approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Capitolato generale d’appalto Il regolamento recante capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D. M. 19 aprile 2000 n. 145.

R.U.P. Il Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Direttore dell’esecuzione del contratto La persona incaricata dalla committente di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto e di tenere i rapporti con l’appaltatore ai sensi dell’art. 299 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

D.U.R.C. Documento unico di regolarità contributiva: il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207

Appalto pubblico – Appalto Ai sensi ed effetti dell’articolo 3, comma 6 e comma 10, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” l’appalto deve intendersi quale contratto a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra la committente e un operatore economico più avanti definito, avente per oggetto la prestazione del servizio

Imprenditore - Prestatore di servizi Ai sensi ed effetti dell’articolo 3, comma 19 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 è una persona fisica e/o giuridica che offra sul mercato la prestazioni di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto costituiti eventualmente nelle forme di cui all’articolo 3, comma 20 (raggruppamenti temporanei), comma 21 (consorzio) del citato decreto.

Operatore economico Ai sensi ed effetti dell’articolo 3, comma 22 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 è imprenditore o prestatore di servizi.

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

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Il documento che regolamenta i rapporti tra committente e appaltatore per tutto quanto concerne il servizio in appalto, ivi compresi i suoi allegati ed atti eventualmente integrativi e le documentazioni in esso richiamate.

Prestazioni dell’appaltatore L'insieme delle attività che l’appaltatore, in qualità di esecutore del servizio, effettua sotto la propria responsabilità diretta per raggiungere la finalità indicata dalla committente nel capitolato.

Impianti di pubblica illuminazione - Impianti Insieme di componenti fisiche fisse e/o mobili formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature installate nel territorio della committente e finalizzate alla illuminazione di pubbliche vie e/o piazze, di luoghi pubblici in genere ivi comprese aree di attività e pertinenze delle stesse. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

Esercizio degli impianti – Gestione degli impianti L'insieme delle prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura il funzionamento, la continuità e la costante affidabilità ed efficienza dei servizi, conformemente alle indicazioni contenute nelle norme di riferimento e nei manuali di buona tecnica, acquistando l’energia elettrica e avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, il servizio di presidio e il servizio di pronta reperibilità, l’assistenza tecnica ed amministrativa alla struttura tecnica della committente, la esecuzione di interventi di ristrutturazione ed ampliamento della attuale impiantistica, il tutto svolto nel pieno rispetto dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed ambientale, utilizzo razionale dell’energia elettrica, parametri di funzionamento elettrico ed energetico.

Manutenzione ordinaria L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc.

Manutenzione programmata L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale.

Manutenzione straordinaria Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria conservativa, consistenti in vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento sistematiche, modifiche strutturali e funzionali e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi.

Manutenzione straordinaria conservativa Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Comprende la manutenzione di piccoli tratti di rete limitati a tre punti luce consecutivi. Con questo termine Non si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi.

Adeguamento normativo L'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l'impianto, rendendolo cioè perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali. Ai sensi del presente disciplinare esso si divide in : – messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti

e le sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7), nonché la verifica della stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;

– adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto delle normative regionali/nazionali sul tema;

Riqualificazione tecnologica

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Attività tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico degli impianti al fine di ottenere prestazioni tendenzialmente più elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori, perseguito anche attraverso interventi di adeguamento normativo come sopra indicati e più o meno rilevanti modifiche delle caratteristiche morfologiche e funzionali degli impianti stessi.

Risparmio energetico Attività tesa ad assicurare un risparmio nel consumo di energia a parità di prestazioni fornite o a consentire una gestione che permetta di avere una riduzione dei consumi di energia degli impianti.

Estensioni e integrazioni della impiantistica esist ente L'insieme di interventi volti ad ampliare l’estensione della rete di pubblica illuminazione o atti dirimere criticità dei livelli illuminotecnici della stessa, al fine di garantire la necessaria sicurezza del transito dei mezzi e delle persone come meglio esplicitati in apposita sezione del capitolato.

Servizio di presidio Attività di sorveglianza degli impianti oggetto del presente servizio da eseguire con un opportuno numero di addetti dell’appaltatore e con la finalità di garantire il corretto funzionamento degli impianti secondo le indicazioni del capitolato.

Servizio di reperibilità Servizio organizzato con un opportuno numero di addetti raggiungibili negli orari ove l’attività ordinaria dell’azienda non è svolta per comunicazioni e richieste di intervento.

Servizio di pronto intervento Attività di pronto intervento, a necessità, per qualsiasi eventuale disservizio avesse ad accadere sugli impianti oggetto del servizio da realizzarsi con un opportuno numero di addetti dell’appaltatore e con la finalità di garantire l’immediata e tempestiva risoluzione dei disservizi stessi.

Assistenza tecnica ed amministrativa Attività volta alla redazione, presentazione, aggiornamento, modificazione a necessità di tutta la documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, ivi comprese progettazioni, valutazioni tecniche, stime, richieste di autorizzazioni relative agli impianti che l’appaltatore deve eseguire in nome e per conto della committente.

Convenzionale Aggettivo che posto a fianco di un sostantivo ne indica la sua prerogativa di termine ai soli fini della aggiudicazione del presente appalto e cioè identifica un termine: a) stimato in base alle indicazioni della committente, intesa come dato storico od oggettivo; b) desunta da norme, leggi, regolamenti, disposizioni o consuetudini vigenti sia a livello nazionale che

regionale.

Energia elettrica – Energia Energia sotto forma di energia elettrica finalizzata al funzionamento degli impianti, fornita in media e bassa tensione da una società distributrice e posta a servizio degli impianti.

Alimentatore Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, ovvero per adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica.

Apparecchiatura di regolazione della tensione Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade dell'impianto.

Apparecchiatura di telecontrollo Complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni a distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.

Apparecchio di illuminazione Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.

Centro luminoso Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata, dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere l'apparecchio illuminante dal sostegno.

Efficienza luminosa di una lampada

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Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa è una caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia consumata; l'unità di misura è il lumen per Watt (lm/W).

Economie gestionali Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad esclusione delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how gestionale dell’appaltatore.

Flusso luminoso Quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unità di misura è il lumen;

Gestione o esercizio degli impianti Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del capitolato.

Illuminamento Quantità di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (è il rapporto tra la quantità di flusso luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie stessa); un buon illuminamento è la condizione minima per consentire la visibilità dell'oggetto; l'unità di misura è il lux (lux = lm/mq).

Impianto di gruppo B Impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente alternata, e a 1500 V corrente continua.

Impianto in derivazione Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro.

Impianto in serie Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione.

Impianto indipendente Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita soltanto ad un impianto medesimo.

Impianto promiscuo Impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dall’illuminazione pubblica.

Inquinamento luminoso Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste.

Intensità luminosa Quantità di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; l'unità di misura è la candela (cd = 1 lm/sr).

Interdistanza Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse longitudinale della strada.

Lampada a scarica Lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori.

Linea di alimentazione Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi.

Luminanza Intensità di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la luminanza dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unità di misura è il nit (nit = cd/mq).

Pulizia Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.

Punto di consegna È il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte della società distributrice. Esso è normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature di comando e

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controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e può o meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva.

Punto luce Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un punto luce ogni lampada.

Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazion e Rapporto tra il flusso luminoso fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente.

Risparmio energetico Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a parità di flusso luminoso emesso.

Sostegno Supporto destinato a sostenere uno o più apparecchi di illuminazione, costituito da uno o più componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

Braccio Parte del sostegno orizzontale o inclinata al quale è fissato direttamente l'apparecchio di illuminazione. Il braccio può essere fissato ad un palo o ad una parete verticale.

Tesata Fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione e i conduttori di alimentazione elettrica.

Verifica Attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti, o all'individuazione di anomalie occulte.

Giorno Giorno solare. Stato di pieno regime dell’impianto Stato in cui si trova l’impianto quando i punti luce sono tutti accesi e non è in atto alcuna riduzione del flusso luminoso Stato di parzializzazione dell’impianto Stato in cui si trova l’impianto quando i punti luce sono tutti accesi ed è in atto una riduzione del flusso luminoso Stato di massima parzializzazione dell’impianto Stato di parzializzazione dell’impianto che presenta il massimo livello di riduzione del flusso luminoso fra quelli previsti dal progetto definitivo e/o esecutivo