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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO LAVORI DI PROTEZIONE FACCIATE E PENSILINA DI ACCESSO RSA STELLA DI MONSUMMANO TERME Parte I Aspetti amministrativi e tecnico-economici CAPITOLO I OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE - Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. L’intervento è così individuato: a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: AZIENDA USL 3 DI PISTOIA b) descrizione sommaria: Tinteggiatura delle facciate, previa piccole riprese di intonaco, e realizzazione di pensilina a protezione delle facciate della Residenza Sanitaria Assistita; c) ubicazione: Via Fonda – Monsummano Terme - PT Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO L'importo complessivo dei lavori e delle provviste comprese nell'appalto e da pagarsi a misura, secondo quanto di seguito indicato, ammonta a €. 123.000,00 (Euro CENTOVENTITREMILA/00) così suddivisi: - € 39.533,92 diconsi euro trantanovemilacinquecentotrentatre/92) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; - € 83.466,08 (diconsi euro ottantatremilaquattrocentosessantasei/08) per lavori soggetti a ribasso d'asta. Si rinvia al quadro economico ed al computo metrico estimativo per la suddivisione delle lavorazioni. Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000, coordinato con l’art. 40, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 ovvero attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per categoria corrispondente alla OG1. Art. 3 SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D. Lgs. 163/2006. Art. 4 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del precedente art. 2, nonché dell'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, risultano quelle elencate nel documento progettuale “Elenco Elaborati” con esclusione del documento “Analisi dei prezzi” ove riportato, ed in particolare dai seguenti elaborati progettuali:

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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI DI PROTEZIONE FACCIATE E PENSILINA DI ACCESSO RSA STELLA DI

MONSUMMANO TERME

Parte I Aspetti amministrativi e tecnico-economici

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, F ORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE -

Art. 1.

OGGETTO DELL'APPALTO L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al

comma 2. L’intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: AZIENDA USL 3 DI PISTOIA b) descrizione sommaria: Tinteggiatura delle facciate, previa piccole riprese di intonaco, e realizzazione di pensilina a

protezione delle facciate della Residenza Sanitaria Assistita; c) ubicazione: Via Fonda – Monsummano Terme - PT

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO L'importo complessivo dei lavori e delle provviste comprese nell'appalto e da pagarsi a misura, secondo quanto di seguito indicato, ammonta a €. 123.000,00 (Euro CENTOVENTITREMILA/00) così suddivisi: - € 39.533,92 diconsi euro trantanovemilacinquecentotrentatre/92) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; - € 83.466,08 (diconsi euro ottantatremilaquattrocentosessantasei/08) per lavori soggetti a ribasso d'asta.

Si rinvia al quadro economico ed al computo metrico estimativo per la suddivisione delle lavorazioni.

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000, coordinato con l’art. 40, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 ovvero attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per categoria corrispondente alla OG1.

Art. 3

SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base

di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 4 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del precedente art. 2, nonché dell'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, risultano quelle elencate nel documento progettuale “Elenco Elaborati” con esclusione del documento “Analisi dei prezzi” ove riportato, ed in particolare dai seguenti elaborati progettuali:

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- relazione tecnica - quadro economico; - elenco prezzi; - cronoprogramma; - elaborati grafici; - computo metrico estimativo; - Piano di Sicurezza e Coordinamento e sui allegati; - il presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 5.

FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto

esecutivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori. Tali elementi ed indicazioni debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto. L'Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, e sempreché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti stabiliti dagli artt. 10-11-12 del Capitolato Generale.

Art. 6. PAGAMENTI

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 114 del D.P.R. 554/1999, all'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera, pagamenti in acconto, attraverso l'emissione di certificati di pagamento a seguito di Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) ogniqualvolta il credito dell'impresa raggiunga o superi l'importo di Euro 50.000,00 (euro CINQUANTAMILA/00 ) al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, così come previsto per legge.

Il Direttore dei Lavori provvede all’emissione degl i stati d’avanzamento nel rispetto delle prescrizioni di cui al 4 comma dell’ art. 21 della legge regionale n° 38/2007 e s.m.i..

I pagamenti in conto da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti saranno disposti con le modalità di cui agli art. 28 e seguenti capitolato generale di appalto.

Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni. Per le società cooperative sarà applicata la ritenuta del 5% per la costituzione della cauzione definitiva nella misura

prevista dalle vigenti disposizioni. Per i lavori finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverrà al momento della somministrazione del

mutuo. La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito della verifica

prevista dall’art. 17, 2° comma, della legge region ale n° 38/2007 e s.m.i.. Nel caso di ritardo, debitamente accertato, nel pag amento delle retribuzioni

dovute al personale impiegato nell’appalto si proce derà ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n° 38/2007 e s.m.i..

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verrà effettuato, qualunque ne sia l'ammontare netto, al momento della certificazione da parte della direzione dei lavori, della ultimazione dei lavori stessi. La rata di saldo verrà invece pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi. Quando il certificato di pagamento non venga emesso, per colpa della stazione appaltante nei termini prescritti, decorreranno a favore dell'Appaltatore gli interessi sulle somme dovute, ai sensi del combinato disposto dall'art. 116 del D.P.R. 21.12.1999, n° 554 e degli art. 29 e seguenti del capitolato generale d'appalto.

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 7. PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli artt. 134 e 136 del Regolamento 21.12.1999, n. 554, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi.

In tale ultimo caso l'impresa, a richiesta della direzione dei lavori, dovrà effettuare i relativi pagamenti, sull'importo dei quali sarà corrisposto l'interesse del 5% all'anno, nel rispetto delle norme vigenti.

Nella formazione dei nuovi prezzi si terrà conto de gli art. 12 e 15 della legge regionale n° 38/2007 e s.m.i..

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Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire mediante forniture di operai, l'impresa avrà obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi attrezzi che gli verranno richiesti d'ufficio e gliene verrà corrisposto l'importo in base ai prezzi unitari di cui all'allegato elenco.

Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all'impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri a suo carico fissati dal presente Capitolato.

In ogni caso i costi della mano d’opera non potrann o collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accord i integrativi territoriali, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n° 38/2007 e s.m.i..

Sull'importo maturato dovrà applicarsi il ribasso d'asta. I lavori in economia saranno eseguiti sulla base dell’Elenco prezzi depurato dall’applicazione del ribasso d’asta

offerto; tutte le prestazioni in economia s’intendono interamente compensate con i prezzi di Elenco con manodopera, materiali, mezzi, attrezzature, ecc.. pienamente disponibili e funzionanti a piè d’opera.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori

necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, perché

siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 8.

REVISIONE DEI PREZZI L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione,

dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi. Essendo stato abrogato l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non essendo quindi più possibile procedere alla

revisione dei prezzi né dare applicazione all'art. 1664, 1° comma del codice civile, si applicherà il criterio del prezzo chiuso previsto dall'art. 133 del D. Lgs. n.163/2006.

In tal caso il prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta risultante in sede di affidamento potrà essere aumentato di una percentuale fissata dal Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno di ciascun anno da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, dell'importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

CAPITOLO II NORME GENERALI e CONTRATTO

Art. 9. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere, nel contratto, domicilio a tutti gli effetti, presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

Ove l'Appaltatore si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2 del D.M. 19.04.2000, n° 145, ed elegga domicilio presso lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, dovrà darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante in modo da consentire di farne espressa menzione nel contratto di appalto.

Art. 10.

CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 21.12.1999, n° 554, l'Appaltatore è tenuto a presentare, in sede di

gara, una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua ecc.

In conseguenza di quanto sopra egli non potrà accampare riserve o richieste di maggiori compensi per circostanze di cui era a perfetta conoscenza.

Art. 11.

OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

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L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d'appalto e del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n° 145, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché dal D. Lgs. n.163/2006 e e dalla legge regionale 13 luglio 2007 n° 38 , è regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare attenzione dovrà essere riservata dall'Appaltatore al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima in ordine ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi: -Affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò

abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti a sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;

-Pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;

-Garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6; -Pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dall art. 8 del D.M. 37/08.

Art. 12.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 60 (sessanta) giorni dall' aggiudicazione ai sensi dell'art. 109 del

D.P.R. n.554/1999. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio dandone comunicazione all’Autorità di Vigilanza sui LL.PP..

Art. 13.

DOCUMENTI DEL CONTRATTO Fanno parte integrante del contratto, in ordine di prevalenza, e devono in esso essere richiamati anche se non

materialmente allegati: - il Capitolato generale; - il Capitolato speciale d'appalto; - l'elenco dei prezzi unitari; - rappresentazione grafica e diagrammi di cui all'art.36 comma 3 del D.P.R. 554/99; - il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano operativo di sicurezza (a cura dell'impresa) previsti dall’art.131 del D.Lgs.163/2006 - il cronoprogramma - gli tutti elaborati progettuali, in particolare quelli indicati all'art. 4 del presente capitolato, ai quali si aggiungeranno gli altri eventuali disegni e particolari costruttivi che il direttore dei lavori consegnerà all'impresa nel corso dei lavori

Art. 14. DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO, DEFINITIVO ED A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori è fissato, giusta quanto disposto dagli artt. 75 e 129 del D. Lgs. n.163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

La cauzione definitiva, ai sensi della norma appena richiamata, è fissata nella misura del 10% dell'importo dei lavori appaltati nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, non superi il limite del 10%.

Nel caso di ribasso superiore a tale limite la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale.

Nel caso di ribasso superiore al 20% la garanzia dovrà essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo provvisorio.

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Per le cooperative o loro consorzi tale cauzione sarà costituita mediante ritenuta del 5% sull'importo di ogni rata di acconto. Detta cauzione può essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.

La cauzione definitiva potrà inoltre essere costituita, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1982, n. 348 e ai sensi dagli artt. 75 e 129 del D. Lgs. n.163/2006, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.

E’ inoltre ammessa fideiussione assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/ 1993.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

L'impresa appaltatrice, oltre ai depositi di cui sopra, dovrà fornire le seguenti ulteriori garanzie: - La garanzia fidejussoria a garanzia dell'importo dell'anticipazione se dovuta per legge; - Le seguenti polizze assicurative, previste dagli artt. 75 e 129 del D. Lgs. n.163/2006

- Polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di €. 500.000,00; la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di €. 500.000,00; tale polizza avrà la decorrenza prevista dal 3° comma dell'art. 103 del D.P.R. 554/1999 e dovrà essere trasmessa copia alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori;

- In ossequio al D.M. 1.12.2000 (pubblicato sulla G.U. n° 285 del 6.12.2000)non è prevista la polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, prevista dall'art. 104 del D.P.R. 554/1999, in quanto l’importo dei lavori non è superiore al controvalore in Euro di 10.000.000 di DSP.

Art. 15. SUB-APPALTO

E' fatto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta dell'Amministrazione, concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata e successive modificazioni.

A norma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 è vietato all'Appaltatore affidare in appalto, sub-appalto o qualsiasi altra forma, anche a società cooperativa, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera, comunque assunta.

Ove, comunque, il sub-appalto dovesse essere utilizzato, si dovranno rispettare scrupolosamente le innovazioni introdotte in tale istituto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e dalla legge regionale n° 38/2007 e s.m.i. , che prevedono: 1) Che il soggetto appaltante indichi nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto anche esse con il relativo importo. 2) Che tutte le lavorazioni, indipendentemente dalla categoria di appartenenza sono subappaltabili od affidabili in cottimo, salvi i casi particolari per i quali sussiste il divieto del subappalto. 3) Il rispetto delle norme del regolamento per quanto riguarda l'entità delle opere appartenenti alla categoria od alle categorie prevalenti. 4) L'obbligo per i concorrenti di indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intendono sub-appaltare o affidare in cottimo. 5) L'obbligo per l'appaltatore di depositare, presso la stazione appaltante, il contratto di sub-appalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni. 6) Il possesso da parte del subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, dei requisiti previsti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006, nonché il possesso dei requisiti previsti dal comma 3- punto 4 dell'art. 18 della legge 19.03 1990, n° 55. 7) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legg e 575/1965 e s.m.i.; 9) tutti gli altri adempimenti di cui all’art. 20 d ella legge regionale n° 38/2007 e s.m.i.; 10) nel contratto di subappalto o del cottimo devon o essere evidenziati separatamente gli oneri della sicurezza relativi al contratto e n on devono essere soggetti a riduzione e deve essere indicato il contratto di la voro applicato.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente a l subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagl i stessi eseguite.

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Resta comunque escluso, nel modo più assoluto, giusto le precisazioni di cui all'art. 18, comma 10 della legge

55/1990, la possibilità di ulteriore subappalto delle opere già sub-appaltate. Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori, resterà comunque ugualmente la sola ed unica responsabile

della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell'Amministrazione. Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori,

potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista. Non sono comunque considerati subappalti le forniture di materiali, che non sono di produzione dell'impresa appaltatrice né gli affidamenti di impianti idrici, elettrici e tecnologici in genere che debbono essere eseguiti a mezzo di ditte specializzate.

L'affidamento in subappalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, oltreché essere punito ai sensi dell'art. 8 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, con arresto da 6 mesi ad 1 anno e l'applicazione di una ammenda fino ad 1/3 del valore complessivo dell'opera ricevuta in subappalto, potrà comportare la risoluzione del contratto.

Incombono sull'Appaltatore, nel caso di utilizzazione del subappalto, dei noli a caldo o di contratti similari, i seguenti obblighi ed oneri: - di depositare presso l'ente appaltante entro il termine di 90 giorni dalla data di aggiudicazione, copia autentica del contratto di sub-appalto; - di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri, anche i nominativi di tutte le imprese sub-appaltatrici e le indicazioni circa la iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

CAPITOLO III

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 16. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, con le modalità prescritte dagli artt. 129 e seguenti dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

L’appaltatore è obbligato, nel caso l’Ente Appaltante lo disponga, a prestarsi alla consegna in via d’urgenza ai sensi del 4 comma dell’art. 129 del D.P.R. n° 554/1999 dietro disposizione del responsabile unico del procedimento o del Committente.

E' facoltà dell'ente appaltante procedere attraverso l'uso della consegna frazionata ai sensi del DRP 554/99; la suddetta opzione non dà diritto a maggiori oneri nè ad alcun compenso all'Appaltatore.

Art. 17. DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

L'ente appaltante è tenuto ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da direttori operativi ed assistenti.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 130 del D. Lgs. 163/2006, e successive integrazioni e modificazioni, la direzione dei lavori, ove non potesse essere eseguita dall'Ufficio di direzione costituito presso l'ente appaltante, dovrà essere affidata nell'ordine ad uno dei soggetti previsti alle lettere a, b e c dell'articolo stesso.

Art. 18. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI. PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione Appaltante che provvede a

darne comunicazione alla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta motivata da parte della Direzione dei lavori, a provvedere

all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

Art. 19. APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

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Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a pié d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 20. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 5 e 8 del Capitolato Generale d'appalto dei Lavori pubblici ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura o a corpo di cui al precedente art. 2 e all' elenco prezzi:

a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli ingegneri ed architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C. e di occupazione di suolo pubblico, se ed in quanto dovuti a sensi dei regolamenti comunali vigenti;

b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;

c) le spese per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;

d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;

g) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;

h) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;

i) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;

l) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

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m) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

n) la verifica dei calcoli statici sia per le strutture in cemento armato, acciaio, c.a.p.. L'Appaltatore perciò dovrà dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera;

o) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale;

p) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18x24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie in carta al bromuro, unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico; in caso di impiego di fotocamere digitali dovrà essere consegnata documentazione fotografica su supporto digitale (CD, DVD, ecc..) in luogo della trasmissione della negativa;

q) la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. Il direttore dei lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti, al predetto ufficio. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

r) la fornitura ed installazione di minimo n.1 tabellone informtaivo-identificativo dei lavori ai sensi delle vigenti circolari Min. LL.PP. (cfr. Circolare Ministero LL.PP. del 1 giugno 1990 n.1729/UL) e dei Regolamenti edilizi di dimensione non inferiore a m.1 x 2, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell'impresa affidataria e di tutte quelle sub-appaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante; di tale cartello lavori l’appaltatore dovrà curare il costante e tempestivo aggiornamento e la manutenzione;

s) oltre quanto prescritto al precedente comma g) relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute;

t) in particolare l'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo.

Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante;

u) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tener conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili.

L’impresa ha l’obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di

qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi c onfronti nel corso del contratto con le finalità di condizionarne la regolare e corr etta esecuzione, in ossequio a quanto previsto dall‘art. 24 della legge regionale n° 38/2007 e s.m.i..

L’appaltatore è tenuto al rispetto di quanto stabil ito dal D.M. 8 maggio 2003 n° 203 che regola l’impiego dei materiali riciclati e al rispetto delle clausole ambientali di cui all‘art. 33 della L.R. n° 38/2007 e s.m.i..

Nel caso di lavori di particolare complessità o ril evanza economica, ed ogni caso per lavori di importo superiore ai 5 milioni d i Euro, si procederà agli adempimenti di cui al secondo comma dell’art. 26 de lla legge regionale n° 38/2007 e s.m.i..

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e

restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

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Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Art. 21.

RINVENIMENTI Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque

nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 22. BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 23. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della direzione - non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

Esso dovrà presentare all'approvazione della direzione dei lavori entro 20 (venti) giorni dalla consegna dei lavori (anche parziale) un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni fornite dal direttore dei lavori e nel rispetto del cronoprogramma di progetto.

L’Azienda appaltante e la DD.LL. provvederanno alla verifica del programma entro i successivi 20 giorni lavorativi consecutivi decorrenti dalla sua presentazione.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

Per lavori di importo superiore a €. 1.500.000,00 s i procederà, prima dell’inizio dei lavori, all’effettuazione di apposi ti incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all’illustrazione delle caratteristiche dell’opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, a nche con il coinvolgimento delle RLS, ai sensi dell’art. 23, comma 2° della legge re gionale n° 38/2007

L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 24.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune

nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi. Tali varianti potranno comunque essere ammesse nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono i motivi di cui al

primo comma dell'art.132 del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, e degli art. 10-11-12 del Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici.

Non sono considerate varianti, ai sensi del 3° comma dell'articolo 132 richiamato, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

Sono considerate varianti e come tali ammesse, quelle in aumento od in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

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Se le varianti derivano da errore od omissione del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'Aggiudicatario iniziale.

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Art. 25.

PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE Ove si evidenzi la necessità di farvi ricorso, si riterranno applicabili le norme previste dall'art. 132 del D. Lgs.

163/2006.

Art. 26. DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono

compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. L’Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove

consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o

organizzativo. In ogni caso l’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori, ravvisa la necessità che i

lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all’Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggiore onere.

Art. 27. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – SOSPENSIONE – PROROGHE - PENALITA’

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in complessivi 60 (SESSANTA) giorni naturali e consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni rispettivamente, dell'art. 133 de

D.P.R. n° 554/ 1999 e degli art. 24, 25 e 26 del Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell'art. 172 del D.P.R. 21

dicembre 1999, n° 554. La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale e art. 117 del D.P.R. n° 554/99 è stabilita pari a €. 0,5

per mille (Euro 0,5 per mille) dell’importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo. La penale sarà annotata dal direttore dei lavori nel registro di contabilità e potrà essere computata a debito dell'impresa anche negli stati d'avanzamento.

Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste di risoluzione del contratto.

Art. 28.

ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO - RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio ed al

completamento delle opere appaltate, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 adottando i provvedimenti di cui all‘art. 140 primo comma del medesimo decreto legislativo, nonché dagli artt. 118, 119 121 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554.

Si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, quando le varianti di cui alla lett. d del 1° comma di tale articolo e quindi conseguenti ad errori od omissioni di progettazione che possono pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua esecuzione eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

La risoluzione comporterà l'applicazione del disposto di cui al successivo 5° comma e quindi il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino all'ammontare massimo dei 4/5 dell'importo del contratto.

Art. 29.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

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I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 20 del Capitolato Generale, sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.

Sono però a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione delle acque provocata dall'impresa.

Art. 30.

ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica

utilità, prima che l'Appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un

rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Art. 31

RESPONSABILITA' ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto

dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

Sarà suo obbligo adottare nell'eseguimento dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'Amministrazione appaltante: - La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa edile,

prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna. - Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti

dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all'atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici. In caso di mancata e/o incompleta trasmissione delle copie dei versamenti contributivi citati verrà applicata una ritenuta del 20% sullo stato avanzamento dei lavori

- Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (il Piano Sostitutivo di Sicurezza oppure il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi della ex-D.Lgs. 494/94, rif. D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.163/2006), al fine di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima della stipula del contratto e comunque – aggiornato con le indicazioni delle DD.LL. – prima dell'inizio dei lavori;

- Il piano dovrà, a cura dall'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall'Appaltatore.

- L’Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e/o cottimisti sono tenuti prima dell’inizio dei lavori, a presentare apposita dichiarazione di presa visione ed accettazione, rispettivamente, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e del Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) e dichiarare la correlazione dei Piani di sicurezza ai livelli di dettaglio ai due principali; ed ovviamente l’Appaltatore dovrà dichiarare la correlazione tra il P.O.S. e il P.S.C.. Costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno all’Impresa, per violazione alle norme di sicurezza, le seguenti, non esaustive, azioni:

1. gravi o ripetute violazioni alle norme di sicurezza e ai Piani di sicurezza (P.S.C., P.O.S., ecc..); 2. impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, anche riferiti alla

Cassa Edile della provincia ove si svolgono i lavori o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana); Nel caso di affidamento ad associazione di imprese o consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo. La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al direttore tecnico di cantiere.

- E’ tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 - commi 1 e 2 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187:

- Se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-appaltatori, prima della stipula del contratto o della convenzione la propria composizione societaria; l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria

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disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

- Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o sub-appaltatore è un consorzio tali dati debbono essere riferiti alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera.

- Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.

- In presenza di sub-appalti, di noli a caldo o di contratti similari dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari già previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.

Art. 32

ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE L'anticipazione nei casi consentiti dalla legge è erogata nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 113 del

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554. L'anticipazione deve essere garantita da una fidejussione di pari importo, che viene gradualmente diminuita nel

corso delle opere.

Art. 33. CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori dei lavori sarà emesso entro 3 mesi dalla ultimazione completa delle opere appaltate, a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo. E' in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.

In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare.

Art. 34. GARANZIE DEI RISCHI DI ESECUZIONE

Al fine di tenere indenni le stazioni appaltanti dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'opera, l'Appaltatore od esecutore dei lavori deve stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le Amministrazioni appaltanti e che copra anche la responsabilità verso terzi.

A tal fine l'esecutore dovrà stipulare, con decorrenza dal momento della emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitoria decennale ed una polizza di responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi secondo i massimali indicati nell'art. 14 del presente capitolato speciale di appalto.

Art. 35. PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione da parte dell'Appaltatore all'Appaltante della cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari ecc.; delle condotte e simili compresi nell'opera eseguita, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.

CAPITOLO IV

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 36. RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma dell'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, da ultimo, con il ricorso al competente giudice ordinario presso il Tribunale di Pistoia. Non è prevista l'applicazione dell'art.241 e 243 del D. Lgs. 163/2006 relativamente alla possibilità di ricorrere ad “arbitrato”.

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento avvia le procedure previste dall’art. 240 del D.Lgs. N° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La competenza relativa alla definizione delle controversie derivanti dal contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal comma 1 dell’art. 240 del D.Lgs 163/2006, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Art. 37.

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RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE La competenza relativa alla definizione delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20

del codice di procedura civile, al giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Parte II Prescrizioni tecniche

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CAPITOLO V QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 38

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - GENERALITA' I materiali occorrenti per la costruzione dovranno rispettare le normative vigenti ed in particolare le norme UNI,

CNR-UNI, CEI,UNI- CIG, UNI-VVF, EN 737-3, le direttive CEE (CEE 93/42/cee, ecc..), le direttive/linee guida ISPELS, ecc….., nonché le previsioni ed indicazioni presenti negli elaborati progettuali.

Inoltre, in merito ai requisiti previsti in materia di prevenzione incendi, i materiali, apparati e componenti dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia (tra i quali si ricordano i Decreti del Ministero dell’Interno del 10.03.2005, del 15.03.2005, del 16.02.2207, del 9.03.2007 e il pubblicato su g.u. n.257 del 5.11.2007), nochè le prescrizioni del Comando prov.le VV.F..

L'accettazione di materiali, apparecchiature e quant'altro avverrà ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori quando siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti richiesti dall'opera e dalle norme.

Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'impresa.

Prove di materiali - In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro

accettazione, l'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad istituto sperimentale debitamente riconosciuto.

L'impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del

direttore dei lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

Art. 39 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - II

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'impresa riterrà di sua

convenienza, purché ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'impresa.

a) Acqua. - L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra di materie terrose, di cloruri e di solfati. b) Calce.- Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti. c) Leganti idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per

qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in sili. d) Pozzolana. - La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee o da parti

inerti; qualunque sia la sua provenienza dovrà rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti. Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta. e) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi

dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti, il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla direzione dei lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

L'impresa dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli. In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno

essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.I. n. 2334) per lavori correnti di fondazione, elevazione, muri di sostegno; da 40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratta

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di volti o getti di un certo spessore; da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per la formazione di massicciate stradali dovranno essere costruite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo, ed avranno spigolo vivo; e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione di gelività.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I.; i pietrischi quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I.; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. n. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature: 1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua cilindrate; 2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm) granulometria non unificata, per l'esecuzione di ricarichi

di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello); 3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per

trattamenti con bitumi fluidi; 4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semi-penetrazioni e pietrischetti bitumati; 5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati

bituminosi; 6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della direzione dei lavori per

trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi. Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di

elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare). f) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati. - Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i

limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenze tra i limiti di fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.).

Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza.

Salvo più specifiche prescrizioni della direzione dei lavori si potrà far riferimento alle seguenti caratteristiche (Highway Research Board):

1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al setaccio 25 mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovrà essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.;

2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essere interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50% al setaccio da 10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n.10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200;

3) negli strati di fondazione di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa;

4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1);

5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere interamente passante al setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200;

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6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4; il limite di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40.

Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (California Bearing Ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg dovrà risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5%.

g) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio. - Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, ma plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C. B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30%; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.

h) Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere alle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla

percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. Il porfido dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cm2 ed una resistenza all'attrito

radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di paragone. i) Tufi. - Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e facilmente

friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegate solo in relazione alla loro resistenza. l) Cubetti di pietra. - I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono rispondere alle norme di

accettazione di cui al fascicolo n. 5 della commissione di studio dei materiali stradali del Consiglio nazionale delle ricerche. m) Mattoni. - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed

omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione, e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenenti solfati solubili od ossidi alcalinoterrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.

I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di larghezza doppia alla lunghezza, di modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 kg/cm2.

Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia. n) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,

brecciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura, e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 16 giugno 1976,

nonché alle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 1º Ferro. - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura

fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.

2º Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.

Alla rottura dovrà presentare struttura granulare ed aspetto sericeo. 3º Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovrà

essere di prima qualità, esente da soffiature, e da qualsiasi altro difetto. 4º - Gli acciai per le armature metalliche delle opere in cemento armato saranno usati in barre tonde lisce oppure ad

aderenza migliorata. Tali acciai avranno le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti ed in particolare le seguenti: ACCIAI

-per barre tonde lisce ad aderenza migliorata tipo Fe B 22 K-Fe B 32 K-Fe B 38 K-Fe B 44 K

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tensione caratt. di snervamento. kg/mm2> 22 > 32 > 38 > 44 tensione caratt. di rottura kg/mm2 > 34 > 50 > 46 > 55 tensione ammissibile kg/cm2 1200 1600 2200 2600

Le barre tonde lisce devono avere diametro compreso fra 5 e 30 mm. Le barre ad aderenza migliorata devono avere diametro:

5 - d - 30 mm per acciaio Fe B 38 K 5 - d - 26 mm per acciaio Fe B 44 K

Per tensioni di esercizio > 1900 kg/cm2 si deve impiegare conglomerato di resistenza caratteristica > 250 kg/cm2. 5º Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata.

E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo norma U.N.I. 4544, realizzati secondo norme U.N.I. EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema: Luogo di utilizzo Classe Portata Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60 Per strade a circolazione normale D 400 t 40 Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti C 250 t 25 Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t 12,5

o) Legname. - I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.

I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.I. Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino

nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun posto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie, la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smuso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno, né smussi di sorta.

p) Bitumi. - Debbono soddisfare alle Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali, di cui al Fascicolo n° 2 del Consiglio Nazionale delle ricerche, ultima edizione.

q) Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi N 60/80, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.

r) Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali, di cui al Fascicolo n° 7 del Consiglio nazionale delle ricerche, ultima edizione.

Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/130 e BL/350/700 a seconda della stagione e del clima. s) Emulsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali, di cui al

fascicolo n° 3 del Consiglio nazionale delle ricerche, ultima edizione. t) Catrami. - Debbono soddisfare alle Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali, di cui al Fascicolo n° 1 del

Consiglio nazionale delle ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500. u) Polvere asfaltica. - Deve soddisfare alle Norme per l'accettazione Norme per l'accettazione delle polveri di rocce

asfaltiche per pavimentazioni stradali, di cui al Fascicolo n° 6 del Consiglio nazionale delle ricerche, ultima edizione. v) Oli minerali. - Gli oli da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di

seconda mano, potranno provenire: -da rocce asfaltiche o scisto-bituminose; -da catrame; -da grezzi di petrolio; -da opportune miscele dei prodotti suindicati.

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Gli oli avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di roccia asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori verranno eseguiti. Se d'inverno, si ricorrerà al tipo di cui alla lett.a; se d'estate, al tipo di cui alla lett. b, come risulta dal seguente prospetto.

1) Caratteristiche di oli da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza abruzzese. CARATTERISTICHE Tipo A (invernale) Tipo B (estivo) Viscosità Engler a 50° C. 3/6 4/8 Acqua max 0,5% max 0,5% Distillato fino a 200° C.max 10% (in peso) max 5% (in peso) Residuo a 330° C. min. 25% (in peso) min. 30% (in peso) Punto di rammollimento del residuo (palla e anello) 30/45 33/50 Contenuto in fenoli max 4% max 4%

2) Caratteristiche di oli da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza siciliana. CARATTERISTICHE Tipo A (invernale) Tipo B (estivo) Viscosità Engler a 50° C. max 10 max 15 Acqua max 0,5% max 0,5% Distillato fino a 200° C. max 10% (in peso) max 5% (in peso) Residuo a 330° C. min. 45% min. 50% Punto di rammollimento del residuo (palla e anello) 55/70 55/70 Contenuto in fenoli max 4% max 4%

Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di necessità, essere riscaldati ad una temperatura non eccedente i 60 °C.

MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e

tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Tutti i materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere adatti all'ambiente in cui sono

installati e avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.

Inoltre dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, corrispondere agli specifici requisiti.

Ogni singolo componente dell’impianto elettrico dovrà essere conforme alle relative prescrizioni di legge e normative (nazionali ed armonizzate), nonché essere dotato di tutte le necessarie certificazioni attestanti tale stato di conformità.

Per i materiali ammessi all’apposizione del marchio italiano di qualità (IMQ) o equivalente CEE, costituisce

prerogativa fondamentale esserne muniti. In assenza di marchio, di attestato o di relazione di conformità rilasciati da organismo autorizzato ai sensi art. 7 legge

791/77, i componenti elettrici dovranno essere dichiarati conformi alle rispettive norme dal costruttore. L’uso dei componenti elettrici conformi alle relative Norme CEI riguardanti la sicurezza permette di soddisfare le

prescrizioni di questa sezione. A partire dal 1° gennaio 1997, con la pubblicazione del decreto legislativo 25 novembre 96, n° 626, che recepisce la

direttiva 93/68 CEE di modifica alla direttiva 73/23 CEE, la rispondenza ai requisiti di sicurezza dei componenti elettrici di impianto, ricadenti nel campo di applicazione della direttiva stessa, dovrà essere comprovata dalla presenza della marcatura CE, attestante la rispondenza ai requisiti essenziali di tale direttiva.

La marcatura CE è obbligatoria e deve venire apposta dal costruttore, importatore o mandatario il quale dichiara, in tal modo, che il prodotto è conforme alla direttiva “Bassa Tensione” e alle altre direttive ad esso applicabili.

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Ove esiste una norma tecnica (armonizzata, internazionale o nazionale) relativa a componenti elettrici soggetti alla

direttiva “Bassa Tensione”, la rispondenza di un componente elettrico a tale norma presuppone anche la rispondenza ai requisiti essenziali della direttiva. In tal caso la presenza eventuale sul componente elettrico in aggiunta alla marcatura CE, di un marchio di conformità alla norma, per esempio il marchio IMQ, garantisce la conformità alla norma stessa.

Se il componente elettrico non è provvisto di marcatura CE, oppure, in caso di componente elettrico non soggetto ad

altre direttive, di altra adeguata documentazione (marchi di conformità, attestati rilasciati da organismi indipendenti e riconosciuti dalla UE, dichiarazione del costruttore di rispondenza alle norme, relazione rilasciata da un organismo riconosciuto dalla UE), il componente elettrico ricade comunque nella direttiva “Sicurezza Prodotti” (92/59 CEE, in Italia d.l. 17 marzo 95).

In questo caso è opportuno che l’installatore richieda al costruttore, importatore o mandatario, la documentazione

attestante che il componente elettrico è costruito a regola d’arte, indicando eventuali norme non italiane di stati UE (art. 5, comma 5 del D.P.R. 447/91), norme o progetti di norma internazionali (IEC) o specifiche tecniche cui ha fatto riferimento.

La dichiarazione di conformità del componente elettrico alla regola d’arte, può essere contenuta anche nei cataloghi

del costruttore. MATERIALI PER IMPIANTI TERMO-IDRAULICI Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti

costruiti a regola d’arte. Si considerano costruiti a regola d’arte i materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia.

I materiali e componenti gli impianti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell’UNI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d’arte.

Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell’UNI, l’installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.

In tale ipotesi si considerano a regola d’arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all’allegato II della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Prove di materiali In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'impresa

sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad istituto sperimentale debitamente riconosciuto.

L'impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del

direttore dei lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

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CAPITOLO VI NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 40 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

NORME GENERALI

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco prezzi. I lavori saranno liquidati in base alle misure rilevate.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della direzione dei lavori e dall'impresa. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. Il direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute in contraddittorio con l’appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove l’appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori. Nel caso di mancata presenza dell’appaltatore alle misurazioni indicate, quest’ultimo non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell’emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza. La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal direttore dei lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell’appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovrà essere effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 554/99. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l’appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto della normativa generale e particolare già citata. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del progetto da parte dell’appaltatore. Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dal direttore dei lavori, nei modi previsti dall’articolo 25 della legge 109/94 e successive modificazioni e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, nella categoria delle variazioni in corso d’opera, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell’appaltatore. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’appaltatore. Le norme riportate in questo articolo si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l’appaltatore nei modi previsti; si richiama espressamente, in tal senso, l’applicazione dell’Elenco prezzi indicato contrattualmente individuato dai documenti che disciplinano l’appalto.

Le seguenti metodologie di misura e valutazione dei lavori si applicano ove non sia esplicitamente inserita la modalità all’interno della voce di Elenco Prezzi (E.P.) e/o nel Computo Metrico Estimativo (C.M.E.); in quel caso la prevalenza è quanto indicato nell’E.P. ed in subordine nel C.M.E..

MATERIALI A PIÉ D'OPERA I prezzi di elenco per materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto: a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della direzione dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc.,

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alla cui esecuzione provvede direttamente l'Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'impresa non debba effettuarne lo spandimento; b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva opppure di scioglimento di contratto; c) alla valutazione dei materiali per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi dell'art. 34 del Capitolato Generale; d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando per variazioni delle provviste introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. I detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale. In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'impresa. MANO D'OPERA I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dai necessari attrezzi; i prezzi nn. di elenco comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccentuata, nonché il beneficio per l'impresa. Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore. I prezzi delle merci per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita dall'impresa, in seguito ad ordine del direttore dei lavori. NOLEGGI Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per quelle di riposo, nelle quali però restano a disposizione dell'Amministrazione, il noleggio s'intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto dell'Amministrazione o resteranno a disposizione dell'Amministrazione stessa. Nel computo della durata del noleggio verrà compreso il tempo occorrente per il trasporto, montaggio e rimozione dei meccanismi. Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrà applicato per quelle ore in cui essi saranno stati effettivamente in attività, compreso il tempo occorrente per l'accensione, riscaldamento e spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perdimenti qualsiasi, verrà applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo. SMALTIMENTO MATERIALI DI RESULTA In tutte le voci di Elenco Prezzi, è da intendersi compensato (ove non esplicitamente escluso) il carico, movimentazione, trasporto, scarico e conferimento dei materiali di resulta provenienti da qualsiasi lavorazione a pubblica discarica autorizzata, incluso ogni altro onere. E’ facoltà del Direttore dei Lavori indicare dove e come conservare parte dei detti materiali e tale onere sarà considerato comunque compensato dalla relativa quota parte di prezzo per lo smaltimento a norma di legge. OPERE PROVVISIONALI In tutte le voci di Elenco Prezzi, è da intendersi compensato (ove non esplicitamente escluso) l’impiego delle necessarie opere provvisionali, inclusi trabattelli a norma per altezza fino a 12 m e ponti di servizio e lavoro (esterni con altezza fino a 2 m del piano lavoro ed interni con altezza fino a 6 m del piano di lavoro), nonché andatoie, segnaletica, ecc… A tali voci di Elenco Prezzi si applica integralemente il ribasso d’asta offerto ad eccezione di quelle indicate come “oneri della sicurezza”, “allestimento cantiere” e “ponteggi” per le quali vale quanto indicato in sede di P.S.C. e C.M.E..

Art. 41- QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI Materiali in genere

L’Appaltatore potrà rifornirsi dei materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori di restauro nella località che riterrà di sua convenienza purché a insindacabile giudizio della Direzione dei lavori e degli organi di controllo preposti alla tutela del patrimonio artistico e monumentale, siano riconosciuti della migliore qualità e compatibili con i materiali preesistenti nei manufatti da restaurare. L’Appaltatore sarà pertanto obbligato, in qualsiasi momento, a eseguire o a fare eseguire, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori e istituti autorizzati, tutte le prove indicate nel presente Capitolato, ovvero ordinate dalla Direzione dei lavori, sui materiali esistenti, su quelli impiegati o da impiegarsi (sia per quelli preconfezionati o confezionati nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in genere, su tutte le forniture previste dall’appalto. In particolare, prima di eseguire qualsiasi intervento sui manufatti da restaurare, se gli elaborati di progetto lo prevedono, sarà cura dell’Appaltatore: 3

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• -determinare lo stato di conservazione dei manufatti; • -individuare l’insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui è esposto il manufatto; • -individuare le cause e i meccanismi di alterazione; • -controllare l’efficacia, la validità e la sicurezza dei metodi d’intervento mediante analisi di laboratorio da effettuare secondo le normative UNI e le raccomandazioni NORMAL pubblicate dalle commissioni istituite e recepite dal DM Beni Culturali 11 novembre 1982, n.2093. I materiali non accettati dalla Direzione dei lavori, in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, dovranno essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e a spese dell’Appaltatore e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti. II prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme vigenti, verrà effettuato e verbalizzato in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e l’Appaltatore. L’Appaltatore resta comunque responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti, i quali, anche se ritenuti idonei dalla Direzione dei lavori, dovranno essere sottoposti a collaudo dall’Amministrazione. Acqua Oltre a essere dolce e limpida dovrà, anche avere un PH neutro. In ogni caso non dovrà presentare tracce di sali (in particolare solfati di magnesio o di calcio, cloruri, nitrati) di aggressivi chimici e di inquinanti organici o inorganici. -Tutte le acque naturali, limpide (ad esclusione della sola acqua di mare) e rispondenti alle caratteristiche richieste dalle norme potranno essere usate per le lavorazioni. È assolutamente vietato l’impiego di acque che provengono dagli scarichi industriali o civili e di acque che contengono sostanze (zuccheri, oli grassi, acidi, basi) capaci d’influenzare negativamente la durabilità dei lavori. Per le acque torbide si fissa il limite di torbidità in 2 gr/l di sostanze in sospensione. Sabbia La sabbia naturale o artificiale da miscelare alle malte (minerali o sintetiche) sia essa silicea, quarzosa, granitica o calcarea, non solo dovrà essere priva di sostanze inquinanti ma anche possedere una granulometria omogenea e provenire da rocce con alte resistenze meccaniche. La sabbia dovrà essere lavata onde eliminare qualsiasi sostanza nociva. Per l’esecuzione di murature in genere e per intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio la sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con maglie circolari aventi diametro rispettivamente di 2 mm (per murature in genere) e di 1 mm (per intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio). I rinforzanti per resine dovranno possedere i requisiti richiesti dagli elaborati di progetto La granulometria dovrà essere selezionata e adeguata alla destinazione e al tipo di lavorazione. Le sabbie marine o di cava dovranno essere assolutamente prive di sostanze chimiche attive. I rinforzanti da impiegare per la formazione di betoncini di resina dovranno avere una comprovata inerzia chimica nei confronti dei componenti della resina, e un contenuto nullo d’impurità o di sostanze inquinanti. Leganti idraulici I cementi e le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalla legge 26 maggio 1965, n.595 e del DM 31 agosto 1972 nonché dalla normativa in vigore; per l’accettazione e le modalità d’esecuzione delle prove d’idoneità e collaudo si farà riferimento al DM 3 giugno 1968 e al DM 20 novembre 1984 e successivi aggiornamenti. I leganti idraulici potranno essere forniti sia ricorrendo al prodotto sfuso che a quello confezionato in sacchi sigillati su cui dovranno essere chiaramente indicati il peso, la qualità del legante, lo stabilimento di produzione, la quantità di acqua occorrente per il confezionamento di una malta normale e le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini. La consegna in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà essere annotata sul giornale dei lavori e sul registro dei getti; non saranno accettati prodotti alterati; la conservazione dei cementi dovrà essere effettuata in locali asciutti e su tavolati in legname; lo stoccaggio sarà effettuato in adeguati “silos”. Laterizi I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l’accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n.2233, e DM 30 maggio 1974 all.7, e alle norme UNI vigenti. I mattoni pieni, i mattoni forati, le volterrane e i tavelloni per uso corrente dovranno essere di modello costante e avere, sia all’asciutto che dopo prolungata immersione nell’acqua, le caratteristiche dimensionali e di resistenza alla compressione previste dalle norme UNl di riferimento. I mattoni forati, le volterrane e i tavelloni dovranno pure presentare la resistenza prevista dalle suddette norme UNl. Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre, senza sbavature o difetti nel nasello e presentare colore uniforme. Per le caratteristiche meccaniche e le modalità di prova si dovrà far riferimento alle norme UNI. Se previsto in progetto l’Appaltatore dovrà rifornirsi di laterizi formati a mano secondo la produzione locale e utilizzando i moduli campione dei tipi ricorrenti. In ogni caso il sistema di formatura dovrà produrre sul laterizio facce regolari e rettilinee in modo che nell’opera muraria si realizzino, tra gli elementi combacianti, dei giunti di spessore compreso tra 5 e 15 mm. Mattonelle, marmette e pietrini di cemento Le mattonelle, le marmette e i pietrini di cemento dovranno essere di ottima fabbricazione e compressione meccanica, stagionati da almeno 3 mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani; non dovranno presentare né carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore. La colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori adatti, amalgamati, uniformi.

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-Le mattonelle, di spessore complessivo non inferiore a 25 mm, avranno uno strato superficiale di assoluto cemento colorato, dì spessore costante non inferiore a 7 mm. Le marmette avranno anch’esse uno spessore complessivo di 25 mm con strato superficiale di spessore costante non inferiore a 7 mm costituito da un impasto di cemento, sabbia e scaglie di marmo. I pietrini avranno uno spessore complessivo non inferiore a 30 mm con lo strato superficiale di assoluto cemento di spessore non inferiore a 8 mm; la superficie dei pietrini sarà liscia, bugnata o scandalata secondo il disegno che sarà prescritto. Malte - Qualità e composizione Le malte dovranno essere confezionate con materiali analoghi a quelli utilizzati durante la costruzione dell’edificio oggetto del restauro. L’impasto delle malte dovrà risultare omogeneo e di tinta uniforme. I vari componenti, con l’esclusione di quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno essere misurati sia a peso che a volume. La calce spenta in pasta dovrà essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione, a mezzo di cassa parallelepipeda, riesca semplice e di sicura esattezza. Negli elaborati di progetto sono specificati la composizione delle malte, l’uso specifico di ognuna di esse nelle varie fasi dei lavori, l’eventuale integrazione con additivi, resine o con altri prodotti di sintesi chimica ecc. L’applicazione dovrà essere eseguita secondo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di tipo siliceo o calcareo, mentre andranno escluse quelle provenienti da rocce friabili o gessose; le sabbie non dovranno contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie argillose, terrose, limacciose e polverose. Gli impasti dovranno essere preparati nella quantità necessaria per l’impiego immediato e, per quanto possibile, in prossimità del lavoro. I residui d’impasto dovranno essere gettati a rifiuto a eccezione di quelli formati con calce comune che potranno essere riutilizzati il giorno stesso della loro miscelazione. I componenti di tutti i tipi di malte dovranno essere mescolati a secco. Alla malta cementizia si potrà aggiungere una piccola quantità di calce aerea con funzione plastificante.

Malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori seguenti: 12,0 N/mm2 (120 Kgf/cm2)

per l’equivalenza alla malta M1

8,0 N/mm2 (80 Kgf/cm2) per l’equivalenza alla malta M2

5,0 N/mm2 (50 Kgf/cm2) per l’equivalenza alla malta M3

2,5 N/mm2 (25 Kgf/cm2) per l’equivalenza alla malta M4

SOLAI I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento armato. Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagata al metro quadrato di superficie netta misurato all'interno delle murature portanti, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su murature portanti. Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, è invece compreso il noleggio delIe casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati. Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno pero pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

CONTROSOFFITTI. I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; è esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale.

VESPAI. Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.

PAVIMENTI.

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I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

RIVESTIMENTI DI PARETI. I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI OD ARTIFICIALI. I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi. Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la forniitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, rer la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera. I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

INTONACI. I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti. I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. Gli intonaci su soffitti inclinati, volte, cupole, ecc. sono valutati secondo la superficie effettiva di applicazione. Nei prezzi sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di calpestio.

TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE. Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc. Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. In particolare per la tinteggiatura di volte a botte, a crociera ed archi sarà computato il loro effettivo sviluppo geometrico, per quanto riguarda le volte a padiglione saranno computate considerando la loro proiezione in pianta moltiplicata per 1,20. Per Ia coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti: -per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. E’ compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

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-per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;

-per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;

-per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista. Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

INFISSI DI LEGNO. Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre. Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto. Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori. I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

INFISSI DI FERRO E VETRO. Gli infissi di ferro, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Le parti centinate saranno computate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, misurato ad infisso chiuso, includendo nel prezzo anche i coprifili, le guide, il controtelaio ed i vetri.

LAVORI DI METALLO. Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture. Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

COPERTURE A TETTO Le coperture a tetto saranno computate a metro quadrato effettivo escludendo da tale calcolo le aperture o altri elementi di superficie superiore ad 1 mq.. Il prezzo stabilito includerà tutti i materiali, mezzi e mano d’opera necessari per la completa esecuzione comprese le tegole, i pezzi speciali e la struttura secondaria.

OPERE IN MARMO O IN PIETRA La valutazione di tali opere sarà effettuata a volume, a superficie, a metro lineare, secondo i criteri stabiliti o fissati di volta in volta. Il prezzo comprenderà i tagli, la lavorazione dei raccordi o degli spigoli, gli incassi, i giunti, gli ancoraggi metallici, i sigillanti, gli strati di fissaggio, la preparazione delle superfici. Dovranno essere incluse nel prezzo tutte le lavorazioni per la movimentazione del materiale in cantiere, il deposito, il trasporto e l’eventuale scalpellamento delle strutture murarie con ripresa e chiusura di tali interventi. Nel caso di cordolature per marciapiedi o lavori particolari la cui messa in opera comporterà l’uso di massetti o strati di fissaggio con spessore superiore a 4 cm., le quantità di materiale di supporto eccedenti quelle indicate verranno valutate a parte.

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TUBI PLUVIALI. I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di cui al comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra.

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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

PARTE I – ASPETTI AMMINISTRATIVI E TECNICO-ECONOMIC I CAPITOLO I OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, F ORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE Pag. 1 Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

2 AMMONTARE DELL’APPALTO 3 SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI 4 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL’APPALTO 5 FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 6 PAGAMENTI 7 PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA 8 REVISIONE PREZZI

CAPITOLO II NORME GENERALI E CONTRATTO

Pag. 5 Art. 9 DOMICILIO DELL’APPALTATORE

10 CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO 11 OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO 12 STIPULA DEL CONTRATTO 13 DOCUMENTI DEL CONTRATTO 14 DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO, DEFINITIVO ED A GARANZIA DELLA PERFETTA

ESECUZIONE DELLE OPERE 15 SUBAPPALTO

CAPITOLO III ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Pag. 8 Art. 16 CONSEGNA DEI LAVORI

17 DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE 18 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE SUI LAVORI. PERSONALE DELL’APPALTATORE 19 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI – CUSTODIA DEI CANTIERI 20 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 21 RINVENIMENTI 22 BREVETTI D’INVENZIONE 23 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI 24 VARIANTI IN CORSO D’OPERA 25 PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETTIVE 26 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO 27 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI – SOSPENSIONI – PROROGHE – PENALITA’ 28 ESECUZIONE D’UFFICIO – RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 29 DANNI DI FORZA MAGGIORE 30 ESPROPRIAZIONE DI TERRENI 31 RESPONSABILITA’ ED ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE 32 ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE 33 CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 34 GARANZIE DEI RISCHI DI ESECUZIONE

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35 PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA CAPITOLO IV DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Pag. 15 Art. 36 RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA 37 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE CAPITOLO V QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Pag. 16 Art. 38 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – GENERALITA’ 39 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - II CAPITOLO VI NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Pag. 23 Art. 40 NORME PER LA MISURA E VALUTAZIONE DEI LAVORI 41 NORME PER LA MISURA E VALUTAZIONE DEI LAVORI STRADALI E SISTEMAZIONI ESTERNE

CAPITOLO VII MODALITA’ DI ESECUZIONE OPERE EDILI E GENERALITA’

Pag. 39 Art. 42 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI 43 ALLESTIMENTI DI CANTIERE E MANUTENZIONE

44 OPERE PROVVISIONALI 45 SCAVI E MOVIMENTI TERRA

46 LATERIZII 47 MURATURE, TAMPONAMENTI E TRAMEZZI 48 IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI 49 OPERE IN FERRO ED ALLUMINIO – NORME GENERALI E PARTICOLARI

50 OPERE DA VETRAIO 51 COLLOCAMENTO IN OPERA – NORME GENERALI 52 COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN LEGNO 53 COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO 54 COLORI, VERNICI E TRATTAMENTI SUPERFICIALI 55 MATERIALI DIVERSI 56 TRACCIAMENTI – SCAVI E RILEVATI 57 MURATURA DI PIETRAME CON MALTA 58 PARAMENTI PER LE MURATURE ESTERNE 59 MURATURA DI MATTONI

60 MURATURE MISTE 61 MURATURE DI GETTO O CALCESTRUZZI 62 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

63 COSTRUZIONE DEI VOLTI 64 COPERTURE SUI VOLTI 65 COPERTURA A LASTRONI 66 DEMOLIZIONI 67 ACQUEDOTTI E TOMBINI TUBOLARI 68 PAVIMENTAZIONI 69 LAVORI IN LEGNAME 70 INFISSI E SERRAMENTI

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71 INTONACI 72 SCARICHI E TIRAGGI 73 IMPERMEABILIZZAZIONE 74 ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI 75 OPERE IN ACCIAIO E ALTRI METALLI CAPITOLO VIII MODALITA’ DI ESECUZIONE MOVIMENTI TERRA E SCAVI – F ONDAZIONI – OPERE STRADALI

Pag. 69 Art. 76 TRACCIAMENTI – SCAVI E RILEVATI 77 SCAVI E RILEVATI IN GENERE 78 RILEVATI COMPATTATI 79 RILEVATI E RINTERRI ADDOSSATI ALLE MURATURE E RIEMPIMENTI CON PIETRAME 80 SCAVI DI SBANCAMENTO 81 SCAVI DI FONDAZIONE 82 ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI FONDAZIONE 83 PARATIE E CASSERI IN LEGNAME PER FONDAZIONI 84 MALTE E CONGLOMERATI 85 MURATURE DI PIETRAME A SECCO 86 MURATURA DI PIETRAME CON MALTA 87 PARAMENTI PER LE MURATURE ESTERNE 88 MURATURA IN PIETRE TENERE

89 MURATURA DI MATTONI 90 MURATURE MISTE 91 PIETRE DA TAGLIO 92 MURATURE DI GETTO O CALCESTRUZZI 93 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

94 COSTRUZIONE DEI VOLTI 95 APPLICAZIONE ALLE OPERE D’ARTE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI MURATURA

96 COPERTURE SUI VOLTI 97 COPERTURA A LASTRONI 98 DEMOLIZIONI 99 ACQUEDOTTI E TOMBINI TUBOLARI 100 DRENAGGI E FOGNATURE 101 CARREGGIATA – PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO 102 COSTIPAMENTO DEL TERRENO IN SITO 103 MODIFICAZIONE DELL’UMIDITA’ IN SITO 104 RIVESTIMENTO E CIGLIATURA CON ZOLLE E SEMINAGIONI 105 FONDAZIONI 106 FONDAZIONE IN PIETRAME E CIOTTOLAMI 107 FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA 108 MASSICCIATA 109 CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE 110 STUDI PRELIMINARI – PROVE DI LABORATORIO IN SITO 111 ATTREZZATURE DI CANTIERE 112 OPERAZIONI PRELIMINARI 113 FONDAZIONI 114 MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO A STABILIZZAZIONE MECCANICA 115 NORME PER LA COSTRUZIONE DI SOVRASTRUTTURE IN TERRA STABILIZZATA

CON LEGANTE BITUMINOSO 116 SOVRASTRUTTURE – PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLE MASSICCIATE CILINDRATE DA SOTTOPORRE A TRATTAMENTI SUPERFICIALI O

SEMIPENETRAZIONI O A PENETRAZIONI 117 EVENTUALI DELIMITAZIONI E PROTEZIONE DEI MARGINI DEI TRATTAMENTI BITUMINOSI 118 TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON EMULSIONI BITUMINOSE 119 TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON UNA PRIMA MANO DI EMULSIONE BITUMINOSA A FREDDO E LA SECONDA CON BITUME A CALDO 120 TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON BITUME A CALDO

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121 TRATTAMENTO A SEMIPENETRAZIONE CON DUE MANI DI BUTUME A CALDO 122 TRATTAMENTO A PENETRAZIONE CON BUTUME A CALDO 123 LASTRICATI, PAVIMENTI IN BLOCCHETTI DI PORFIDO 124 PAVIMENTAZIONE 125 ACCIOTTOLATI E SELCIATI 126 SEMINAGIONI E PIANTAGIONI 127 LAVORI IN FERRO 128 LAVORI IN LEGNAME 129 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI CAPITOLO IX MODALITA’ DI ESECUZIONE PER OPERE DI RESTAURO

Pag. 93 Art. 130 OPERE DI RESTAURO …OMISSIS ….. CAPITOLO X IMPIANTI ELEVATORI

Pag. 113 Art. 131 CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTI ELEVATORI ….OMISSIS … CAPITOLO XI IMPIANTI TECNOLOGICI

Pag. 120 Art. 132 IMPIANTI TECNOLOGICI – GENERALITA’ E RINVIO 133 OPERE ELETTRICHE 134 OPERE TERMO-IDRAULICHE 135 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI