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Regione Lazio – AZIENDA USL VITERBO 1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'AZIENDA USL DI VITERBO

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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

DELL'AZIENDA USL DI VITERBO

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Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, consistente nell'attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale dell'Azienda USL di Viterbo, di seguito denominata Azienda, finalizzato, tra l'altro, all'individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed, in particolare, dal D.Lgs n. 209/2005 (codice delle Assicurazioni private). Nel servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, in particolare, saranno .richieste le seguenti prestazioni principali:

1. individuazione, analisi, valutazione e gestione dei settori di rischio (c.d. mappatura dei rischi) e delle problematiche connesse alle attività svolte, ai servizi erogati dalla ASL, alla proprietà e gestione del patrimonio mobile ed immobile, ed alla pluralità delle persone che a vario titolo operano alle sue dipendenze;

2. analisi delle vigenti polizze operative in essere ed individuazione dei rischi che è opportuno o necessario trasferire al mercato assicurativo e di quelli che conviene eventualmente ritenere in auto assicurazione, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative e alla limitazione dei costi a carico dell'Amministrazione aggiudicataria;

3. predisposizione di eventuale programma di adattamento/adeguamento delle vigenti procedure di gestione dei sinistri per un possibile regime di auto assicurazione;

4. elaborazione, d'intesa con i competenti uffici dell' Azienda, dei capitolati speciali per l'affidamento del servizio assicurativo ed assistenza sia durante le procedure d'appalto (ad es. a titolo esemplificativo: controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara) sia nella fase di attuazione dei contratti;

5. analisi e gestione delle polizze assicurative in essere, con l'impostazione di un programma assicurativo finalizzato all' ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico del1' ASL;

6. gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi già in corso alla data dell'incarico e degli eventuali sinistri pregressi non ancora definiti alla data dell'incarico medesimo, con controlli riguardanti l'emissione delle polizze, le appendici, interruzione dei termini di prescrizione, solleciti per pratiche rimaste inevase, per le scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;

7. elaborazione di un report trimestrale sull'andamento dei sinistri, nonché, all'occorrenza, estrazione ed eventuale elaborazione di dati relativi alle polizze stipulate o ai sinistri accorsi, di cui la stazione appaltante abbia necessità, anche in funzione dell'assolvimento di debiti informativi nei confronti dell'autorità regionale, ministeriale, ecc;

8. assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, al fine di assicurare il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti. In caso di contenzioso con le stesse fornire assistenza legale. Dovrà, pertanto, essere garantita l'attività di assistenza nella gestione amministrativa e tecnica, nella trattazione dei sinistri attivi e passivi, nel risarcimento e/o indennizzo dei danni e nell'attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri in ordine

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alle polizze in essere in relazione alle rispettive fasi e casistiche (es. apertura, riserva, contenzioso, chiusura, dimensioni economiche della franchigia, ecc); l'assistenza continuativa dovrà riguardare, infine, anche eventuali fasi stragiudiziali volte a ridurre gli oneri economici in capo all'Azienda.

9. assistenza, ove richiesta, nei sinistri in cui l'amministrazione riveste il ruolo di danneggiato (c.d. sinistri attivi), anche con la possibile individuazione di strutture professionali esterne per eventuali esigenze di consulenza specifica (legale peritale);

10. attività di reportistica finalizzata alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia (ad es. elementi concreti che consentano alla Azienda ASL di determinare correttamente il volume degli stanziamenti da porre in bilancio anche a titolo di base d'asta, a titolo di regolazione premi, a titolo di franchigie, ecc); ,

11. fornire consulenza ed assistenza nell' attività di risk management dell' ASL, predisponendo un programma di attività in tal senso e partecipando, ove richiesto, all'attività Gruppo aziendale di coordinamento per la gestione del rischio;

12. costante partecipazione e supporto al Comitato Valutazione Sinistri istituito presso l' ASL;

13. aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Azienda, alle evoluzioni legislative e regolamentari e/o sulla scorta dell'analisi del mercato assicurativo e delle novità proposte dalle Compagnie di Assicurazione.

14. Costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione in materia

assicurativa. 15. supporto formativo e di aggiornamento professionale continuo al personale dell' ASL che collabora

alla gestione dei contratti assicurativi con costante e periodico piano di aggiornamenti;segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi condizioni, rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all’eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere.

16. eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara; 17. durante la vigenza del rapporto contrattuale la Società dovrà garantire piena disponibilità di visione

ed accesso ai dati. A conclusione del rapporto contrattuale, a qualsiasi titolo intervenuto, la Società si obbliga altresì a fornire l'intero archivio informatico dei sinistri trattati per l'Azienda in formato compatibile con il sistema aziendale.

Nella formulazione dell'offerta i concorrenti dovranno tenere conto che le polizze assicurative in corso al momento della pubblicazione del bando di gara sono quelle riportate nella tabella di cui all'Allegato n. 2 al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 Durata del servizio

Il contratto avrà una durata pari ad anni due, a decorrere dalla data che sarà stabilita nel contratto e che sarà comunicata dall'Azienda, a seguito dell'adozione della delibera di aggiudicazione.

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Si precisa che qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione, o nel corso del servizio un provvedimento regionale e o ministeriale di centralizzazione dei servizi messi in gara nel presente Capitolato, l'Azienda si riserva di recepire il provvedimento regionale. Si precisa, inoltre che, qualora nelle more di espletamento della presente gara. subentrino provvedimenti regionali in merito all'oggetto del presente appalto, questa Azienda si riserva la possibilità di recepirli con proprio atto deliberativo in revoca dei provvedimenti precedentemente adottati. Fermo restando quanto disposto all'art. 8, tale servizio, alla scadenza del periodo contrattuale, si intenderà cessato senza necessità di preventiva disdetta. Il contratto potrà essere prorogato, alle stesse condizioni e patti, unicamente per il tempo necessario per l'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. E', pertanto, fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di accettare l'eventuale proroga del contratto, alle medesime condizioni economiche con decisione unilaterale dell' amministrazione.

Art. 3 Stima del valore dell’appalto Ai soli fini dell’individuazione della procedura di gara per l’affidamento del servizio in conformità alla disciplina in materia di contratti pubblici, il valore presunto del servizio di brokeraggio per la durata di anni uno (calcolando applicando sul totale dei premi assicurativi annuali, attualmente corrisposti, la percentuale massima delle provvigioni per la durata del servizio) ammonta ad € 300.000, così determinato:

Premio lordo polizze aziendali

Premio imponibile polizze aziendali

Provvigione massima 10%

Ammontare provvigione per la durata dell’appalto

3.807.105 3.000.000 300.000 600.000 La provvigione non è oggetto d’offerta e non può essere modificata nel corso della durata contrattuale

Art. 4 Partecipazione alla gara

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.i.m., nonché le imprese temporaneamente raggruppate ed i consorzi ai sensi dell'art. 37 del citato D. Lgs. n. 163/2006 e s.i.m., che dovranno conformarsi per la partecipazione alla gara alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.i.m.

Art. 5 Condizioni e requisiti minimi per la partecipazione alla gara

Saranno ammesse a partecipare alla gara le imprese in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. iscrizione della Società al Registro Unico degli Intermediari nella sezione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 109 del D. Lgs n.209/2005 e relativo Regolamento di attuazione, Regolamento ISV AP n. 5/2006;

2. iscrizione dei dipendenti, collaboratori e altri incaricati della Società che cureranno l'espletamento del servizio al Registro Unico degli Intermediari nella sezione di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 109 del D. Lgs n. 209/2005 e relativo Regolamento di attuazione, Regolamento ISV AP n.

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5/2006; 3. attestazione delle iscrizioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2 rilasciata dall' ISVAP, completa della

dichiarazione della non sussistenza delle circostanze di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. N.209/2005;

4. regolare iscrizione per la tipologia di servizio oggetto della gara alla C.C.I.A.A. territorialmente competente ovvero, in caso di Ditta di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione al registro professionale o commerciale, secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza;

5. requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), m bis), m ter), m quater);

6. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex Legge n. 68/1999;

7. non trovarsi in rapporto di collegamento o controllo, determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 c.c., con altri soggetti che partecipano alla gara;

8. possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 :2000.

9. possesso di polizza assicurativa della RC professionale conforme a quanto previsto dagli artt. 112, comma 3°, 110, comma 3°, del D. Lgs. n. 209/2005 e dal relativo Regolamento attuativo dell'ISV AP n. 5 del 12 ottobre 2006 e non inferiore a €.2.500.000,00;

10. aver gestito nell’ultimo triennio il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo presso almeno due Aziende Sanitarie od Ospedaliere Pubbliche, ovvero enti del Servizio Sanitario Nazionale;

11. aver raccolto nell’ultimo triennio commissioni complessive, riferite ad Aziende

Sanitarie/Ospedaliere di cui al precedente punto 10 non inferiori a € 300.000,00;

12. adempimento all'interno della propria azienda di tutti gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa D.lgs.8112008 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., se il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste per dimostrare la propria capacità economica e finanziaria, potrà fare esplicita domanda alla Stazione Appaltante indicando i giustificati motivi per i quali non è in grado di presentare le citate referenze; la Stazione Appaltante si riserva di valutare gli eventuali altri documenti che potranno essere presentati in quanto ritenuti idonei. In caso di partecipazione in R.T.I., i requisiti di ordine generale previsti a pena d'esclusione, dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. di cui al punto 4, nonché quelli indicati ai punti 5,6, 7 e 12 debbono essere posseduti da ciascuna Ditta del Raggruppamento. In caso di partecipazione in R.T.I., i requisiti di ordine specifico previsti ai punti 1, 2,3,8 e 9 debbono essere posseduti da tutte le singole imprese facenti parte del Raggruppamento che materialmente svolgeranno il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. In caso di partecipazione in R.T.I., il requisito di capacità finanziaria ed economica di cui ai punti 10 e 11 sopra indicati devono essere posseduti nel complessivo 100% dall'intero raggruppamento.

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Le ditte che intendono partecipare alla gara riunite in Consorzi d'Impresa saranno soggette alla stessa disciplina prevista per le R.T.I., senza esclusione alcuna. Conformemente alla segnalazione dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non è ammessa la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo tra Imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione. dalla gara del Raggruppamento stesso. A maggior chiarimento si precisa che, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, non più di un'impresa, tra quelle partecipanti al Raggruppamento, deve possedere i requisiti economici minimi di ammissione alla gara previsti nel presente articolo ai punti 10 e 11.

E' fatto, inoltre, divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del citato D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato.

Art. 6 Compenso del servizio

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Azienda Sanitaria alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà globalmente remunerato dalle Compagnie Assicuratrici Aggiudicatarie a partire dalla stipula del contratto, con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti effettivamente attivati e conclusi per il tramite del Broker (clausola di brokeraggio). L'entità della provvigione del Broker verrà calcolata applicando la relativa percentuale, offerta dal Broker in sede di gara, ai premi imponibili dovuti alle Compagnie Assicurative aggiudicatarie alla scadenza del termine dei contratti di assicurazione in essere riportati nell'allegato 2 al presente Capitolato. L'Azienda provvederà ad indicare espressamente la percentuale della provvigione, offerta dal Broker aggiudicatario in sede di gara, in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula dei nuovi contratti che intenderà attivare. Pertanto il Broker non potrà chiedere alle Compagnie di assicurazione, con le quali l'Azienda stipulerà i nuovi contratti, una percentuale di provvigione superiore a quella formulata in sede di gara.

Art. 7 Modalità e termini di presentazione dell'offerta Le offerte devono essere redatte, pena la nullità, secondo quanto stabilito dal presente Capitolato e devono riportare tutte le indicazioni richieste. La ditta concorrente dovrà far pervenite un unico plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura, pena l’esclusione, sul quale deve essere indicato quanto segue:

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e Brokeraggio assicurativo dell' Azienda Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del giorno________ al Protocollo Generale dell’AUSL Viterbo, in via E. Fermi 15 – 01100 VITERBO. Il termine è perentorio e farà fede il timbro di ricevimento apposto dall'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda. Non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre il termine fissato per la presentazione delle

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offerte, restando esonerata l'Azienda da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi postali o per consegna ad indirizzo diverso da quello sopra indicato. Il plico dovrà contenere:

A) BUSTA n.l Sigillata e firmata ai bordi, deve riportare all'esterno la ragione sociale della Ditta, l'oggetto della gara e la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" La Ditta partecipante in questo plico dovrà presentare, a pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione di cui ai punti 1),2),3),4), 5),6), 7) 8) 9) di seguito indicata:

1. Copia del presente Capitolato Speciale d'Appaltò, completo dei relativi Allegati, firmati e timbrati in ogni foglio dal titolare o rappresentante legale della Ditta offerente ovvero da procuratore con poteri di firma, per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e condizioni in esso contenute. In caso di R.T.I. o Consorzi, il Capitolato e i relativi Allegati devono essere sottoscritti in tutte le pagine da tutti i titolari o rappresentanti legali ovvero dai procuratori con poteri di firma delle ditte facenti parte del raggruppamento o delle ditte del Consorzio che materialmente espleteranno il servizio.

2. Dichiarazione per la documentazione amministrativa compilata secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1 al presente Capitolato, resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000 dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa offerente ovvero da procuratore con poteri di firma, corredata della fotocopia di un valido documento di riconoscimento di chi firma la dichiarazione. Le certificazioni, eventualmente presentate, dovranno essere rilasciate in data non anteriore a sei mesi dal termine di scadenza per la presentazione dell' offerta. Qualora le ditte ritengano di produrre altra certificazione supplementare, dovrà essere prodotta in originale o in copia nei modi previsti dal citato D.P.R n. 445 del 28.12.2000. La dichiarazione per la documentazione amministrativa, in caso di RT.I. o Consorzio, dovrà essere resa da ogni singola Ditta facente parte del R.T.I. o del Consorzio che materialmente effettuerà il servizio. La mancanza di uno o più documenti e/o dichiarazioni richiesti determina l'esclusione della Ditta alla gara in oggetto.

3. Dichiarazione di aver presentato nella busta 3 (offerta economica) la prescritta garanzia, così come dettagliato successivamente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. a corredo dell'offerta presentata. Si sottolinea che, a pena di esclusione dalla gara, il documento attestante la cauzione dovrà essere presentato esclusivamente nella busta 3, con valore rapportato a quello dell’offerta e pertanto non deve essere reso noto in sede di documentazione amministrativa. In caso di RTI costituito, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. In caso di RT.I. non ancora costituiti, devono essere rese dichiarazioni (o dichiarazione congiunta) rese dal legale rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:

• a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;

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• l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s ss.mm.ii.

4. Ricevuta dell' avvenuto versamento in originale ovvero fotocopia della stessa, corredata di dichiarazione di autenticità resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa offerente ovvero da procuratore con poteri di firma, corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del contributo previsto, con Deliberazione del 24/01/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii., con indicazione del codice CIG. In caso di RT.I., il versamento del contributo è unico ed è effettuato dalla Ditta capo gruppo. E’ richiesta altresì la presentazione del PASSOE per la gestione della procedura prevista AVCPASS che consente la verifica dei documenti sul portale ANAC. Qualora, al momento dell’espletamento della gara, il sistema dovesse presentare ancora malfunzionamenti, il concorrente dovrà rendersi disponibile, nei termini richiesti, all’invio cartaceo dei documenti richiesti

5. Documentazione comprovante il possesso del requisito di ordine specifico richiesto all'art. 4, punto l, 2 e 3 del presente Capitolato. In caso di R.T.I., tale documentazione deve essere presentata da tutte le singole imprese facenti parte del Raggruppamento che materialmente svolgeranno il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. In caso di Consorzio, tale documentazione deve essere presentata da tutte le singole imprese che materialmente svolgeranno il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.

6. Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all’art.4, punti 4 e 5 del presente Capitolato. In caso di R.T.I. detta dichiarazione riguarderà tutte le singole imprese facenti parte del Raggruppamento che materialmente svolgeranno il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo; in caso di Consorzio, tutte le singole imprese che materialmente svolgeranno il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.

7. Documentazione comprovante il possesso del requisito di ordine specifico richiesto all'art. 4, punto 8, del presente Capitolato. In caso di R.T.I., tale documentazione deve essere presentata da tutte le singole imprese facenti parte del Raggruppamento che materialmente svolgeranno il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. In caso di Consorzio, tale documentazione deve essere presentata da tutte le singole imprese che materialmente svolgeranno il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.

8. Documentazione comprovante il possesso del requisito di ordine specifico richiesto all'art. 4, punto 9, del presente Capitolato. In caso di R.T.I., tale documentazione deve essere presentata da tutte le singole imprese facenti parte del Raggruppamento che materialmente svolgeranno il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. In caso di Consorzio, tale documentazione deve essere presentata da tutte le singole imprese che materialmente svolgeranno il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.

9. Indicazione della matricola INPS e INAIL ai fini della regolarità contributiva

10. Elenco della documentazione prodotta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni prodotte,

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acquisendo la relativa documentazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, punti 3 e 4, e dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Si sottolinea il disposto dell’art. 38, in merito alle sanzioni previste dal comma 2bis: a tale scopo la polizza fideiussoria richiesta dal punto seguente dovrà contenere, oltre al riferimento agli art. 75 e 113 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., l’obbligo specifico di coprire il rischio dell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 38, co. 2 bis, D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'arto 76 del D.P.R n. 445/2000; b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

Si rammentano, altresì, gli obblighi derivanti dall'ottemperanza alla Determinazione n. 1/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai quali la Stazione Appaltante dovrà adempiere.

Nel caso di offerta presentata tramite procuratore, oltre ai documenti indicati in precedenza, dovrà essere presentata a pena di esclusione copia autenticata dell' atto di procura.

11. Cauzione. Il concorrente dovrà allegare altresì la polizza fideiussoria secondo i tempi e modi

prescritti dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell' offerta. Ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la cauzione provvisoria è ridotta del 50% in presenza di certificazione di qualità: l'impresa che voglia usufruire di tale beneficio deve farne espressa menzione all'atto di costituzione della garanzia, citando l'organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione e documentando il possesso del requisito. Il valore assicurato dalla polizza fideiussoria di cui al cpv 1 dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii. deve essere rapportato al valore a base d’asta indicato all’art. 3 del presente Capitolato, e precisamente al Premio lordo polizze aziendali.

In caso di R.T.I. costituito, la cauzione potrà essere prodotta solo dalla Ditta mandataria. In caso di RT.I. costituendo, la cauzione dovrà essere intestata e sottoscritta da tutte le

raggruppande, dato atto che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse. La polizza fideiussoria dovrà contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai sensi di quanto prescritto dal punto 8 dell'mi. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. In caso di RT.I., l'impegno di un fideiussore dovrà essere prodotto solo dalla Ditta mandataria.

B) BUSTA n. 2

Sigillata e firmata ai bordi, deve riportare all'esterno la ragione sociale della Ditta, l'oggetto della gara e la dicitura "DOCUMENTAZIONE TECNICA". La Ditta partecipante in questo plico dovrà presentare tutta la documentazione,riguardante l'espletamento del servizio: in particolare tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione

dalla presente gara il Progetto tecnico del servizio offerto articolato nel seguente modo:

a) descrizione dettagliata delle modalità di erogazione del servizio;

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b) consulenza e monitoraggio del Clinical Risk Management, con indicazione dei modi, tempi e risultati attesi.

c) collegamenti informatici specificamente destinati alla erogazione del servizio;

d) servizi aggiuntivi;

e) composizione ed organizzazione dello staff dedicato all'Azienda.

Ogni altra informazione che la Ditta ritenga utile ai fine dell'attribuzione del punteggio relativo alla qualità da parte della Commissione di gara. In caso di R.T.I. e Consorzi la documentazione tecnica prodotta deve essere presentata congiuntamente e sottoscritta dai Titolari o Legali Rappresentanti o Procuratori Speciali autorizzati ai sensi di legge di tutte le Imprese raggruppate ed il Progetto Tecnico deve specificare le parti del servizio che saranno singolarmente eseguite dalle Imprese raggruppate.

C) BUSTA n. 3.

Sigillata e firmata ai bordi, deve riportare all'esterno la ragione sociale della Ditta, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA". Tale busta dovrà contenere l'offerta economica della Ditta, su carta legale o resa legale del valore corrente, scritta in lingua italiana, firmata dal titolare o rappresentante legale della Ditta offerente ovvero da procuratore con poteri di firma. L’offerta dovrà essere compilata con inchiostro, a mano o a macchina, senza cancellature, ed i prezzi andranno indicati in cifre ed in lettere; in caso di discordanza, si considererà valido il prezzo scritto in lettere. L'offerta, ai sensi della Determinazione n. 3/2008 dell' Autorità per la vigilanza dei lavori, servizi e forniture, dovrà prevedere i costi specifici relativi alla sicurezza. In caso di R.T.I. o di consorzi l'offerta, dovrà essere firmata:

- dal legale rappresentante dell'Impresa mandatari a, in caso di R.T.I. costituiti; - dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppanti, in caso di R.T.I. non costituiti al

momento della presentazione dell' offerta. In caso di R.T.I. o di consorzi, l'offerta, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006, dovrà specificare:

- il tipo, verticale o orizzontale aggiudicherà il servizio in esito alla valutazione espressa da

nominata dall' Azienda medesima, che dovrà proporre; - le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli partecipanti; - le percentuali di esecuzione del servizio, corrispondenti alla quota di partecipazione.

In caso di Consorzi, l'offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le ditte consorziate che materialmente effettueranno il servizio. L'offerta, corredata dalla fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore, dovrà contenere l'indicazione, in cifre e in lettere, delle provvigioni richieste dalla Ditta concorrente che saranno calcolate sui premi imponibili. L'offerta economica si intende omnicomprensiva di tutto quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati, nonché di quanto indicato nell' offerta della Ditta concorrente per eventuali servizi migliorativi e aggiuntivi.

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Il prezzo formulato in sede di offerta, per l'intera validità del contratto, si intende omnicomprensivo di ogni onere ed ogni altra spesa accessoria. E' a carico della Ditta aggiudicataria ogni imposta e tassa relativa al servizio in oggetto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IV A che verrà corrisposta ai termini di legge. E' del pari a carico della Ditta ogni altro onere e rischio relativo all'espletamento del servizio, nonché le spese per eventuali perizie che in qualunque momento, nel corso del servizio, l'Azienda intendesse far eseguire per la verifica dell'esecuzione del servizio alle norme contrattuali. Ai sensi di quanto stabilito all'art. Il, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'Azienda può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine, richiedendo la conferma complessiva dell'offerta presentata, inclusa la proroga della validità della garanzia di cui alla lettera A) punto 3 dell'art. 5 del presente Capitolato. Le Ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre l'Azienda non assumerà alcun obbligo se non quando sarà acquisita tutta la necessaria documentazione e, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. Il concorrente che sarà aggiudicatario del servizio resta vincolato anche in pendenza dell'accettazione dell'offerta da parte dell'amministrazione e, qualora ricusasse di stipulare il contratto, gli saranno applicate le sanzioni di legge. Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per le eventuali spese sostenute per la partecipazione alla gara. Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente gara dovrà essere redatta in lingua italiana. A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione di cui alla prima e seconda busta deve essere priva di qualsiasi indicazione di carattere economico relativa all'offerta presentata.

Art. 6 Criteri di aggiudicazione

L'affidamento del servizio è regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, comprensivo dei relativi Allegati, che disciplina le norme e condizioni dell'intero servizio. L'affidamento del servizio sarà effettuato mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del citato decreto. L'Azienda aggiudicherà il servizio in esito alla valutazione espressa da un'apposita Commissione, nominata dall’Azienda medesima, che dovrà proporre l’aggiudicazione, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei seguenti elementi:

QUALITA': punti max 60/100 OFFERTA ECONOMICA: punti max 40/100

DESCRIZIONE SOTTOCRITERI PUNTEGGIO IN % 1 Descrizione dettagliata delle modalità di erogazione del

servizio 30%

2 Consulenza e monitoraggio del Clinical Risk management con indicazione dei modi, tempi e risultati attesi

10%

3 Collegamenti informatici specficatamente destinati alla 10%

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erogazione del servizio 4 Servizi aggiuntivi offerti (massimo 5, con l’avvertenza che

verranno presi in considerazione solo i servizi ritenuti rispondenti alle esigenze dell’Azienda)

25%

5 Composizione e organizzazione dello staff dedicato all’AUSL, anche in caso di ricorso all’autoassicurazione (si precisa che non verranno valutati i curricula delle risorse indicate, ai sensi della circolare 1/3/2007 della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche comunitarie)

25%

IL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA QUALITÀ, MAX 60/1 00 PUNTI, SARÀ ATTRIBUITO SECONDO I SEGUENTI PARAMETRI: Il punteggio di qualità complessivo sarà attribuito con il seguente procedimento:

1. assegnazione di un giudizio (g) da parte della commissione a ciascuno dei parametri di valutazione di ciascun criterio sopraelencato, secondo i seguenti sette livelli:

- non valutabile/non conforme 0,00

- scarso 0,25 - insufficiente 0,50 - sufficiente 0,60 - discreto 0,70 - buono 0,85 - ottimo 1,00 2. attribuzione ad ogni parametro del giudizio pesato (Gp) quale risultante dal prodotto del giudizio (g) assegnato a ciascun parametro di valutazione, moltiplicato per il peso percentuale del parametro medesimo, secondo la formula:

Gp = g X peso % (max due decimali)

3. somma (SGp) dei giudizi pesati Gp di ogni parametro.

4. attribuzione dei punteggi rispettivamente attribuiti ai criteri principali ciascuno con la propria formula:

Xi = SGpi X Pimax / 100

dove:

i = iesimo criterio

Pimax = punteggio massimo attribuibile al criterio come sopra indicato

5. la somma dei punteggi così ottenuti per ogni criterio principale di valutazione costituisce il punteggio qualità SX ottenuto da ogni partecipante che pertanto vale:

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SX = somma di tutti gli Xi

Successivamente si procederà alla riparametrazione che consiste nel trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta, da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad “1” la media più alta e proporzionando a tale media massima la media provvisoria prima calcolata.

IL PUNTEGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA ECONOMICA, MAX 40/100 PUNTI, SARA' ATTRIBUITO COME DI SEGUITO INDICATO: DESCRIZIONE CRITERI DI ATTRIBUZIONE MASSIMO

DEL PUNTEGGIO PUNTEGGIO

1 Commissioni poste a carico delle

Verranno assegnati: Compagnia di assicurazioni

sulla • punti O (zero) oltre il 10%;

Polizza RCT /RCO • Punti 7 (sette) oltre il 9% e sino

al 10%; • punti 15 (quindici) oltre il 8% e sino al 9%; • punti 20 (venti) oltre il 7%

max p. 30/100

e sino al 8%; • punti 30 (trenta) al 7%; 2 Commissioni poste a carico

delle Verranno assegnati:

compagnie di assicurazioni sulle • punti O (zero) oltre il 1 0%, polizze diverse (non RCT/RCO) • punti 1 (uno) al 9%; • punti 3 (tre) al 8%; • punti 5 (cinque) al 7%; • punti 7 (sette) al 6%;

max p. 10/100

• punti 10 (dieci) al 5%;

Il punteggio massimo, corrispondente a 40 punti, verrà attribuito come segue:

P=Pi x C / PO P = punteggio attribuito al concorrente Pi = prezzo (provvigione) più basso C = punteggio massimo attribuito PO = prezzo (provvigione) offerto

La Ditta che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, determinato dalla somma dei punteggi per la qualità e per il prezzo, sarà dichiarata vincitrice. Qualora alcune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, si procederà ai sensi degli artt. 86 e 87 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. i., sulla base di quanto <, indicato al precedente art. 6 del presente Capitolato Speciale d'Appalto. In caso di parità di offerte, si procederà all'aggiudicazione nei seguenti modi:

* miglioria del prezzo, seduta stante ed espressa in forma scritta dai rappresentanti delle ditte, abilitati da procura o apposita delega a rappresentare la Ditta, se presenti;

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* qualora almeno uno dei rappresentanti delle ditte non sia presente ovvero non abilitato da procura o apposita delega a rappresentare la Ditta, si procederà a richiedere la miglioria di offerta tramite lettera raccomandata A.R. alle Ditte con pari punteggio complessivo;

* in caso di identica miglioria e, quindi, di nuova parità di prezzo, sorteggio tra le ditte che hanno formulato uguale offerta.

Non saranno prese in considerazione offerte comunque indeterminate o presentate per conto di persone da nominare, né offerte pervenute oltre il termine prescritto, anche se integrative o sostitutive di quelle già inviate.

Art. 8 Modalità e procedimento di aggiudicazione della gara

Nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nella lettera di convocazione, il Presidente della Commissione, accertata la regolare costituzione della Commissione stessa, dichiara aperta la gara. Il Presidente dà lettura dell'elenco delle Ditte partecipanti e del contenuto delle dichiarazioni liberatorie che devono essere firmate dai singoli Componenti della Commissione, quindi invita ciascun membro a datare e firmare la liberatoria. Il Presidente procede, quindi, a verificare la legittimazione delle persone presenti ad agire ed a presentare eventuali osservazioni in nome e per conto delle ditte partecipanti alla gara, mediante invito ad esibire idonea delega o procura e documento di identità. In caso le persone presenti non siano in grado di presentare la documentazione richiesta possono presenziare alla seduta, ma non potranno esporre e verbalizzare eventuali dichiarazioni Le risultanze di tale operazione vengono annotate in apposito atto allegato al, verbale sul quale vengono indicati: la denominazione della ditta, il documento e la firma del rappresentante o delegato. La Commissione prende, quindi, visione degli atti inerenti alla gara, che costituiscono parte integrante del verbale, siglandoli pagina per pagina e prende atto delle norme e prescrizioni che regolano lo svolgimento della gara contenute negli atti medesimi. La Commissione procede all'esame dei plichi recanti all'esterno la dicitura richiesta e, pervenuti all'indirizzo indicato nel Bando integrale di gara e nel presente Capitolato Speciale di gara. Procede poi all'esclusione dal successivo esame i plichi pervenuti oltre il termine indicato per la presentazione delle offerte ed i plichi difformi rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato Speciale. Esaurite le operazioni preliminari la Commissione provvede a numerare ed aprire i plichi ammessi all'esame secondo l'ordine di arrivo al Protocollo Generale dell' Azienda. Numerate tutte le buste contenute nel plico, si procede al momentaneo accantonamento delle buste riguardanti la documentazione tecnica che, pertanto, rimangono chiuse e si provvede ad inserire le buste sigillate contenenti le offerte economiche in un pacco chiuso con scotch e firmato dai Componenti della Commissione e da alcuni dei presenti. Terminate tali operazioni, per ciascuno dei concorrenti, la Commissione procede all'apertura della busta contenente la "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" per verificarne la completezza e idoneità dei documenti presentati. La Commissione visiona, siglandola pagina per pagina, la documentazione prodotta da ciascuna Ditta concorrente, esaminandone la conformità a quanto richiesto dagli atti di gara. Si provvede, quindi, all'esclusione dei concorrenti che non hanno presentato i documenti e le dichiarazioni richiesti a pena di esclusione dagli atti di gara e coloro che non rispondono ai requisiti richiesti dal Bando integrale di gara e dal presente Capitolato Speciale.

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La Commissione dichiara ammessi alle successive fasi di gara i concorrenti che hanno presentato idonea documentazione conforme nei modi e termini richiesti dal Bando integrale di gara e dal presente Capitolato Speciale. La Commissione, ove per motivi diversi, rileva la necessità di ammettere una o più ditte concorrenti con riserva, dichiara la ammissione con riserva nella seduta pubblica, indicandone la motivazione e rinvia ad una ulteriore successiva seduta pubblica lo scioglimento della riserva. Tutte le eventuali esclusioni e ammissioni con riserva devono essere comunicate alle Ditte medesime, con l'indicazione della specifica motivazione entro cinque giorni dalla data dell' avvenuta esclusione o ammissione con riserva. La Commissione, terminata in una o più sedute pubbliche la fase di esame e valutazione della documentazione amministrativa, prima di sospendere la seduta pubblica provvede a richiedere ad un numero di concorrenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, richiesti nel bando di gara e nel Capitolato Speciale, presentando la relativa documentazione. Effettuato il sorteggio e comunicati i nominativi dei concorrenti sorteggiati, la Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica e firma il verbale delle operazioni di gara. La Commissione in relazione al sorteggio effettuato procede, in una o più sedute riservate, per ciascuna ditta sorteggiata, a controllare sé la documentazione richiesta è pervenuta entro il termine indicato ed, in caso affermativo, prosegue con la verifica della corrispondenza tra la documentazione probatoria prodotta e quanto dichiarato in sede di dichiarazione amministrativa al fine di accertare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel bando di gara e nel Capitolato Speciale. Nel controllo della sopra citata documentazione probatoria, nel caso tale documentazione non sia fornita nei tempi e nei modi richiesti, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa, la Commissione procede in una successiva seduta pubblica all'esclusione del concorrente dalla gara, alla comunicazione della escussione della relativa cauzione provvisoria ed al rinvio degli atti all'Amministrazione per la segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di conseguenza. La Commissione in una o più sedute pubbliche dichiara ammesse alle successive fasi di gara le ditte sorteggiate che hanno presentato nei termini indicati la documentazione richiesta e per le quali vengano confermate le dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa. La Commissione procede altresì in una o più sedute pubbliche, per ciascuno dei concorrenti ammessi alla fase successiva della gara, all'apertura della busta contenente la "DOCUMENTAZIONE TECNICA" per verificarne la completezza dei documenti contenuti. La Commissione prende atto della sola completezza della documentazione prodotta, riservandone la valutazione ad una o più sedute riservate. Esaminata e firmata pagina per pagina per ciascuno dei concorrenti la documentazione tecnica, si procede all'ammissione di coloro che hanno presentato i documenti e le atte stazioni richiesti a pena di esclusione dagli atti di gara, dichiarando non ammessi alla successiva valutazione tecnica i concorrenti che non hanno presentato idonea documentazione. La Commissione riconvocatasi in una o più sedute riservate, procede all'esame della "Documentazione Tecnica" attribuendo i relativi punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel Capitolato Speciale di gara. Di ogni seduta pubblica e di ciascuna seduta riservata viene redatto a cura del Segretario verbalizzante apposito verbale con la descrizione delle operazioni effettuate dalla Commissione .. Successivamente, riconvocate le imprese in apposita seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei

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verbali relativi alle sedute riservate e dei punteggi assegnati e, di seguito, procede per ciascuna ditta, in base alla numerazione in precedenza assegnata, alla apertura del plico contenente l' "OFFERTA ECONOMICA". La Commissione dà quindi lettura delle offerte formulate dai concorrenti ed assegna i conseguenti punteggi. Sommati, infine, i punteggi in precedenza assegnati per la valutazione tecnica e quelli assegnati per l'offerta economica, la Commissione dà lettura della graduatoria provvisoria e procede all'individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Esaurite le predette operazioni, qualora risultino offerte superiori al limite di anomalia, la Commissione procede all'esame delle giustificazioni delle offerte che sono risultate anormalmente basse. Ove l'esame delle giustificazioni prodotte in allegato all'offerta economica non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, la Commissione richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88 del D. Lgs. n.163/2006 e s.l.m. La Commissione prende in considerazione le giustificazioni fornite e, anche previo contraddittorio, procede alla esclusione delle offerte presentate dalle imprese che non hanno giustificato sufficientemente il proprio ribasso, dandone formale comunicazione alle Ditte stesse. Al fine di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non sia applicabile il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, la Commissione deve tener conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile. Successivamente la Commissione, riconvocata la seduta pubblica, comunica le eventuali Ditte escluse e proclama aggiudicatario provvisorio il concorrente miglior offerente, che ha conseguito il punteggio complessivo più elevato. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo l'esito positivo dei controlli previsti dalle norme vigenti, con particolare riguardo al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni inerenti ai requisiti di ordine generale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9 del citato articolo 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Si precisa che, ove la Ditta aggiudicataria non stipuli il contratto definitivo nel termine , comunicato dall' Amministrazione, l'Azienda procederà alla escussione della garanzia prestata ed alla fornitura in danno dell'aggiudicatario.

Art. 9 Aggiudicazione - Esclusione - Revoca

L'Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere, od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire all'aggiudicazione della stessa, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, senza che la Ditta offerente possa sollevare eccezioni o richiedere rimborsi per le spese sostenuta per la partecipazione alla gara. Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa Ditta, presentate tutte nel rispetto del presente Capitolato Speciale, sarà ritenuta valida solo l'ultima offerta pervenuta entro il termine stabilito nel bando di gara. Non saranno considerate valide a tutti gli effetti e saranno pertanto escluse dalla gara le offerte:

a) redatte in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e dai relativi Allegati;

b) non sottoscritte dal Legale Rappresentante nei modi previsti dal presente Capitolato Speciale;

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c) pervenute oltre i termini stabiliti, indipendentemente dal motivo del ritardo. L'Azienda si riserva la facoltà, in caso dovesse pervenire una sola offerta ovvero in caso di una sola offerta valida, di procedere ugualmente all'aggiudicazione, purché la Commissione dichiari di ritenere congrua l'unica offerta valida. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, ove ciò sia ritenuto conveniente, senza che ciò comporti alcun diritto di rivalsa, risarcimento o indennizzo di sorta in favore dei concorrenti . Inoltre, qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione, o nel corso della fornitura un provvedimento regionale di affidamento centralizzato dei servizi messi in gara nel presente Capitolato, l'Azienda si riserva di recepire il provvedimento regionale adeguando prezzi e condizioni contrattuali a quelle previste dalla Regione Lazio, se più favorevoli, riservandosi di recepire eventualmente in toto la gara regionale, allorché ritenuto conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo.

Art. 10 Corrispettivi dell'aggiudicatario

Tutte le prestazioni fornite dal Broker non sono oggetto di remunerazione diretta da parte dell’Azienda, ma verranno remunerate dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze, nella misura indicata in sede di gara nell'offerta economica. Nessun onere sarà, pertanto, posto direttamente a carico dell' Azienda, neppure in via solidale o sussidiaria al Broker per le attività previste dal presente Capitolato né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Azienda non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Art. 11 Obblighi dell'aggiudicatario

L'Aggiudicatario dovrà eseguire tutte le prestazioni oggetto del servizio con la diligenza tipica degli incarichi specialistici e secondo la perfetta regola d'arte, in conformità alle previsioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e con l'osservanza pedissequa di tutte le norme di legge, decreti, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti in materia. Dette prestazioni e attività nonché i relativi costi e oneri sono, senza eccezione alcuna, interamente ed esclusivamente a carico dell' Aggiudicatario. Il Broker aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell' Azienda, né potrà impegnare l'Azienda medesima. Nello svolgimento del servizio, pertanto, al Broker è fatto espresso divieto di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Azienda e di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Azienda senza il suo preventivo esplicito consenso. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal legale rappresentante dell'Azienda o da dirigente appositamente autorizzato. Il Broker aggiudicatario dovrà aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza, che non potrà essere inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/OO) per ciascun anno del periodo contrattuale. A mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, l' Aggiudicatario dovrà:

1. garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall' Azienda assicurando la tutela del suo interesse,

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anche tenendo conto che la stessa è una Pubblica Amministrazione; 2. garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia di assicurazione

obbligandosi a depositare presso l'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

3. seguire quanto dallo stesso proposto con il piano di lavoro presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Azienda, assicurando, inoltre, adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici competenti;

4. provvedere all'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto con propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e l'Azienda. L' Aggiudicatario, pertanto, dovrà tenere indenne l'Azienda da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei relativi dipendenti e collaboratori;

5. dimostrare annualmente di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza, prevista dal D.Lgs. n. 209/2005, con specificazione della compagnia e del massimale assicurato, che comunque non potrà essere inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/OO) per ciascun anno del periodo contrattuale ..

6. rispettare tutte le norme, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti in materia, nonché tutte le prescrizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di contratti di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di obblighi fiscali e di sicurezza del personale, applicando peraltro integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni;

7. garantire la presenza di personale qualificato in numero adeguato a svolgere proficuamente l'attività di brokeraggio e consulenza assicurativa e, comunque, non inferiore, per numero, impegno e specifica preparazione a quello indicato nella propria offerta;

8. produrre entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto gli elenchi nominativi del personale che sarà addetto all'espletamento del servizio, con menzione delle rispettive qualifiche, comunicandone, altresì, l'eventuale sostituzione nel termine di sette giorni dal momento in cui la stessa sia intervenuta;

9. adottare i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché a osservare e far osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di infortuni e sicurezza sul lavoro.

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere all' Aggiudicatario, in qualsiasi momento e con la frequenza che riterrà opportuna, la dimostrazione del pieno adempimento in materia assicurativa, previdenziale,. retributiva e comunque derivanti da rapporti di lavoro. Qualora l' Aggiudicatario contravvenga anche ad uno solo degli obblighi innanzi indicati, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 12 Pagamento dei premi e riscossione dei risarcimenti

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento potrà anche avvenire per il tramite del Broker il quale, in tal caso, si impegna ed obbliga

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a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell' Azienda, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Azienda e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Azienda stessa. Si dà, pertanto, atto che ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile il pagamento dei premi effettuato al Broker si intenderà come ricevuto dalle Compagnie. Del pari, le comunicazioni ricevute dal Broker si intendono come ricevute dalle Compagnie anche ai fini d~ll'art. 1913 del Codice Civile. La riscossione delle somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione potrà avvenire per il tramite del Broker, il quale, in tal caso, dovrà curare tutti gli adempimenti conseguenti, compresi quelli relativi all'effettivo trasferimento di tali somme nella contabilità dell'Azienda o a favore dei terzi aventi diritto. Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs n. 209/2005, il Broker si impegna alla separazione patrimoniale delle somme sopra descritte. Nel caso di esenzione dagli obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 117 del D. Lgs. 209/2005, tale esenzione deve essere comprovata ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo.

Art. 13 Responsabile dell'attività di intermediazione

In sede di presentazione dell'offerta dovrà essere indicato il responsabile dell'attività di intermediazione individuato nell'ambito della dirigenza della Società, a cui sono attribuiti poteri decisionali, nonché funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di intermediazione assicurativa. Il responsabile dell'attività di intermediazione avrà il compito di intervenire, decidere, " rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Art. 14 Obblighi nei confronti del personale La ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08).

Art. 15 Diritti dell' Azienda

Restano di esclusiva ed incondizionata competenza dell' Azienda:

a) le valutazioni e le decisioni in relazione alle proposte formulate dal Broker nell'ambito del presente appalto di servizi, con particolare riferimento alla documentazione eventualmente predisposta ai fini della gara per l'assegnazione dei contratti assicurativi;

b) le valutazioni e le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare; c) le valutazioni, le decisioni e l'adozione degli atti, dei Capitolati d'Oneri e dei documenti tutti da

utilizzare per il collocamento, nelle forme di legge delle coperture assicurative da adottare;

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d) la sottoscrizione di tutti gli atti e i documenti contrattuali impegnativi per l'Azienda, ivi compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Art. 16 Verifica dell'attività svolta dall'aggiudic atario

L'Azienda si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività dell' Aggiudicatario e l'esatta applicazione delle norme descritte nel presente Capitolato e nel contratto, del quale il presente Capitolato costituisce parte integrante. L'Azienda potrà, pertanto, esaminare tutta la documentazione relativa all'affidamento e l'Aggiudicatario dovrà fornire ogni necessaria assistenza al personale dell'Azienda per consentire un'esatta valutazione dell'andamento del servizio.

Art. 17 Penali

Qualora l'Azienda, fuori dai casi per i quali è previsto il recesso o la risoluzione del contratto per inadempimento, accerti, da parte dell' Aggiudicatario, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza della prestazione o la violazione di quanto previsto nel presente Capitolato, nell'offerta dell'Aggiudicatario medesimo o nel contratto, provvederà a diffidare l'Aggiudicatario assegnando un termine per ottemperare a quanto richiesto. Nel caso in cui il termine non sia rispettato, verrà applicata nei confronti dell' Aggiudicatario una penale di importo pari a euro 1.000,00 (mille) per ciascuna infrazione, oggetto della contestazione,ad insindacabile giudizio dell'Azienda. Nel caso in cui, nonostante l' inottemperanza al termine assegnato, l'Azienda non ritenga di procedere alla risoluzione per inadempimento, verrà applicata la penale di cui sopra, incrementata del 10% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, fino all'ottemperanza o alla risoluzione. L'ammontare delle penali verrà addebitato sulla cauzione definitiva. In tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 18 Inadempienze contrattuali

L'Azienda ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. n. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Art. 19 Cauzione definitiva

La cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo dell'appalto calcolato applicando la percentuale delle commissioni poste a carico delle Compagnie di assicurazioni, offerta in sede di gara, agli importi dei premi annui delle polizze assicurative stipulate dall' Azienda, riferito all'intero periodo di appalto e versata a garanzia del corretto espletamento del servizio, deve essere costituita entro dieci giorni dalla data di comunicazione de11'aggiudicazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. La garanzia fideiussoria dovrà essere "a prima richiesta" e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell' Azienda.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la cauzione definitiva è ridotta del

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50% in presenza di certificazione di qualità: l'impresa che intende usufruire di tale beneficio deve farne espressa menzione all'atto di costituzione della garanzia medesima, citando l'organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione e documentando il possesso del requisito. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'esecuzione del servizio, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall'Azienda per conto della Ditta inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione per i maggiori danni, nel caso che l'Azienda lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi. L'Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell'Azienda, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 20 Stipula del contratto

L'Azienda procederà alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva del servizio con raccomandata A.R. Il verbale di aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre diventerà vincolante per l'Azienda appaltante solo dopo la stipula del contratto, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge in capo alla società aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria dovrà far pervenire, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, i documenti che le verranno richiesti dai competenti uffici di questa Azienda. Nel caso di mancato invio di questa documentazione, e/o di mancata costituzione della cauzione definitiva, di cui al precedente articolo del presente Capitolato, l' Azienda si riserva la facoltà di far decadere la Ditta stessa dall'aggiudicazione del servizio. La stipula del contratto, pertanto, è subordinata all'esito positivo dei controlli previsti dalla vigente normativa antimafia, dei controlli previsti in materia di dichiarazioni sostitutive delle certificazioni presentate, nonché del documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale definitivo e quindi all'acquisizione da parte dell'Amministrazione di tutta la documentazione necessaria, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Qualora risultasse che una o più dichiarazioni della Ditta prima classificata non siano veritiere o siano carenti di uno o più documenti richiesti, l'Azienda procederà ad aggiudicare l'appalto alla seconda classificata, ove lo ritenesse conveniente.

Sono, senza eccezione alcuna, interamente ed esclusivamente a carico dell' Aggiudicatario le spese di contratto ed accessorie, e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

Art.21 Subappalto e cessione del contratto

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio

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senza il preventivo consenso scritto da parte dell'Azienda, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il conseguente incameramento della cauzione. La richiesta e la relativa autorizzazione è comunque condizionata a quanto previsto per servizi e forniture all'art. 118, comma 2, punti 1), 2), 3) e 4) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. I concorrenti, pertanto, che intendono avvalersi del subappalto devono indicare nell'offerta le prestazioni che intendono subappaltare, fermo restando il limite massimo del ricorso al subappalto al 30% (trenta per cento) delle prestazioni. Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta aggiudicataria dovrà rispondere sia verso l'Azienda sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme e disposizione del presente Capitolato compiute dalla Ditta subappaltatrice. L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione nulla modifica dei rapporti intercorrenti tra Committente e Ditta aggiudicataria, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. è vietato all'Aggiudicatario di cedere ad altri il contratto stipulato a seguito della presente gara, pena la nullità del contratto medesimo, salvo quanto previsto nell'art. 116 del medesimo Decreto. La cessione fa sorgere nell'Azienda il diritto a sciogliere il contratto senza ricorso ad atti giudizi ari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

Art. 22 Recesso e risoluzione anticipata del contratto

Nel caso in cui l' Aggiudicatario risultasse inadempiente ovvero il servizio non fosse eseguito nei termini e secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato e nei relativi Allegati, e in

. ogni caso d'inadempimento contrattuale, l'Azienda potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, previo preavviso da darsi mediante lettera raccomandata a,r. da spedirsi almeno trenta giorni prima della data alla quale il recesso dovrà essere operativo. In tal caso l'Aggiudicatario avrà diritto unicamente al pagamento delle Commissioni relative alle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dall' Azienda con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualunque titolo. Il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

>/; a) fallimento, concordato preventivo o qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata;

b) sospensione, cancellazione e/o radiazione dal Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs n. 209/2005;

c) mancato reintegro della cauzione definitiva;

d) in caso di recidiva per gravi inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio e salva l'applicazione della penalità;

e) subappalto o cessione totale o parziale delle prestazioni oggetto del contratto in violazione alle vigenti disposizioni di legge o del presente Capitolato;

f) per motivi di pubblico interesse. Oltre ai casi di risoluzione espressamente previsti nel presente Capitolato, l'Azienda si riserva il diritto di risolvere il contatto in qualsiasi momento con effetto immediato e di pretendere il

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risarcimento dei danni dall' Aggiudicatario, nelle seguenti ipotesi: a) mancata effettuazione del servizio, anche parziale, per causa imputabile all' Aggiudicatario;

b) ritardo, negligenza e imperizia nell'esecuzione del servizio.

L'Azienda potrà, altresì, recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all'esecuzione dello stesso qualora, successivamente alla stipula del contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa d'esclusione di cui all'ari. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. In particolare, in caso di fallimento della Ditta o ammissione della stessa a procedure fallimentari in genere, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno delle procedure fallimentari, fatto salvo il diritto da parte dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione e fatti ancora salvi i diritti al risarcimento dei maggiori danni. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Impresa, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali l'Azienda dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 23 Controversie contrattuali

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto che consegue all'aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione esclusiva del Foro di Viterbo.

Art. 24 Ulteriori informazioni

Ogni ulteriore informazione e chiarimento circa la documentazione di gara, l'espletamento . della procedura ed il contenuto del servizio potrà essere richiesta prendendo contatto con il responsabile del procedimento di gara, Dr. Giovanni Firmani – Tel. 0761 237821 fax n. 0761 237837 – e mail [email protected]

Le richieste di chiarimenti e informazioni complementari potranno essere inoltrate entro e non oltre 5 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ogni integrazione o chiarimento sulla gara verrà pubblicato sul sito aziendale. Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica: pertanto, è onere della Ditta verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l'espletamento della gara.

Art. 25 Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatti salvi comunque i diritti di cui all'art. 13 dello stesso Decreto. Il trattamento dei dati, di cui l'impresa aggiudicataria verrà a conoscenza in occasione dell'erogazione del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Il titolare del trattamento è l'Azienda USL Viterbo, nei confronti della quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

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Art. 26 Altre norme applicabili

La partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e l'esecuzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria, sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture adottato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché al D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) ed alle disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili. La ditta, previa espressa rilettura, dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26 del presente Capitolato Speciale d'Appalto del quale ha preso visione. Per Accettazione (timbro e firma del legale rappresentante)