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CAPITOLATO D’APPALTO Per i lavori di: progettazione, fornitura ed installazione dell’impianto di climatizzazione presso la residenza universitaria “Ghigi”, sita in Bologna, via Lodovico Berti, 2/2 Bologna, lì 10/01/2008 I Progettisti Geom. Stefano Liboni Geom. Paolo Tolomelli Arch. Maria Carmela Maiuri 1

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CAPITOLATO D’APPALTO

Per i lavori di: progettazione, fornitura ed installazione dell’impianto di climatizzazione presso la residenza universitaria “Ghigi”, sita in Bologna, via Lodovico Berti, 2/2

Bologna, lì 10/01/2008

I Progettisti Geom. Stefano Liboni Geom. Paolo Tolomelli

Arch. Maria Carmela Maiuri

1

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Art. 1. Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di:

progettazione, fornitura ed installazione delle relative apparecchiature di impianto per la climatizzazione estiva presso la residenza universitaria “Ghigi”, sita in Bologna, via Lodovico Berti, 2/2.

Art. 2. Forma e ammontare dell’appalto Il presente appalto è dato a corpo. L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 490.600,00 (IVA esclusa) di cui: importo a base di gara (compresi oneri di progettazione) € 475.000,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 15.600,00 In considerazione della natura delle opere in appalto, la categoria prevalente è la OS28 oppure la OG11

(con riferimento al D.P.R. 25/01/2000 n. 34).

Art. 3. Descrizione dei lavori

Scopo ed obiettivi dell’appalto sono quelli di perseguire il benessere termoigrometrico delle persone che risiedono e lavorano nell’edificio oggetto dell’appalto, nel quale dovrà essere garantito il controllo, simultaneo e interdipendente, di temperatura, umidità, movimento e qualità dell’aria negli appartamenti e negli spazi comuni della residenza. Ogni opzione progettuale di seguito riportata è indicativa e può essere aggiornata e migliorata; le caratteristiche definite per raggiungere gli scopi del presente appalto non precludono le scelte progettuali della Ditta concorrente, quando queste siano effettivamente innovative e garantiscano alla Stazione Appaltante la possibilità d’implementarne nel tempo la tecnologia. La gestione dell’impianto di climatizzazione dovrà permettere un controllo centralizzato al fine di ottimizzarne l’utilizzo ed i costi energetici.

La residenza “Ghigi”, oggetto dell’appalto, durante i lavori sarà abitata dagli studenti assegnatari, pertanto, l’Appaltatore, durante le fasi di installazione, dovrà approntare tutti gli accorgimenti necessari allo scopo di non arrecare danni alle persone e alle cose, ed evitando disagi agli studenti ospiti, anche tramite la predisposizione di specifici calendari d’intervento, di idonee protezioni e partizioni negli ambiti di lavoro.

L’appalto in oggetto è assegnato tramite “appalto concorso” in cui la redazione del progetto esecutivo degli impianti e dei lavori è a carico dell’Appaltatore. Pertanto è onere dello stesso Appaltatore provvedere alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del D.Lgs. n. 494/96 e successive modifiche e integrazioni, alla redazione del “Piano di sicurezza e coordinamento” e alla predisposizione del “Fascicolo” (come riportato al successivo Art. 20 del presente Capitolato).

La proposta progettuale deve essere corredata da elaborati grafici e dalla relazione descrittiva relativa alle caratteristiche tecniche dell’impianto proposto, compreso il cronoprogramma dettagliato dei lavori, con specifico riferimento agli elementi che saranno oggetto di valutazione in sede di gara.

Prestazioni di massima degli impianti di climatizzazione

La proposta progettuale che sarà valutata, dovrà prevedere un impianto di climatizzazione centralizzato per tutto l’edificio, o centralizzato per ciascun vano scala, in classe di consumo energetico A o superiore, con tecnologia ad “inverter” multisplit (split/ventilconvettori interni e compressori/motocondensanti, o pompe di calore esterne); nella residenza deve essere adeguatamente localizzata la zona esterna e/o interna dove installare i compressori o le pompe di calore. La tecnologia ad “inverter” fornita ed installata dovrà prevedere le seguenti tre funzionalità: 1. DC “Direct Current” dove il climatizzatore funziona completamente a corrente continua, in modo che

l’unità interna sia più silenziosa ed efficiente; 2. PAM “Pulse Amplitude Modulation” in cui la variazione della potenza avvenga velocemente,

consentendo di raggiungere la temperatura impostata rapidamente; 3. PWM “Pulse With Modulation” funzione che mantiene la temperatura impostata facendo funzionare

il compressore alla minima velocità possibile e in maniera costante.

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Potrà anche essere progettato un unico impianto di raffrescamento e riscaldamento, operando sull’attuale Centrale Termica, sostituendo o riutilizzando la caldaia esistente e relativo impianto di tubazioni, utilizzando acqua come liquido vettore. Analogamente, potrà essere fattibile una soluzione che prenda in considerazione la Sottocentrale del riscaldamento e del raffrescamento dell’attigua residenza “ex Bestial Market” (suddivisa in due locali). Ogni e qualsiasi proposta deve, comunque, prevedere una canalizzazione del liquido vettore, tra le apparecchiature di produzione della climatizzazione, esterne o interne all’edificio, ed i terminali interni, non a vista, ovvero, adeguatamente coperti con carter, pannellature, controsoffitti e/o sottotraccia muraria, comprese eventuali modifiche, sostituzioni e integrazioni degli impianti di illuminazione esistenti (utilizzatori e corpi illuminati), o altri impianti esistenti presenti lungo il tragitto della canalizzazione, preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori. Tutte le coperture delle canalizzazioni dovranno essere esteticamente gradevoli per colorazione, modalità di posa e scelta dei materiali. Gli attuali terminali interni di riscaldamento (in radiatori di ghisa) potranno essere sostituiti con nuovi ventilconvettori caldo/freddo, utilizzando, o l’esistente canalizzazione dei tubi di mandata e di ritorno dell’acqua di riscaldamento sotto traccia, oppure realizzando una nuova canalizzazione, autonoma rispetto a quella esistente del riscaldamento, compreso il collegamento all’alimentazione elettrica dei nuovi terminali. In tutti i casi, il nuovo impianto di climatizzazione centralizzato dovrà garantire compensazione reciproca del funzionamento, a livello centrale, di ogni terminale di climatizzazione interno, equilibrando la gestione tra ambienti di diverso orientamento geografico e quindi attenuando i consumi legati a picchi di richiesta differenti. Per ogni scelta progettuale, si dovrà adeguare l’esistente quadro elettrico generale, inserendo gli appropriati interruttori di protezione (precisamente identificabili), o aggiungere/sostituire il quadro elettrico con appropriato grado di protezione. La caratteristica del nuovo impianto di climatizzazione dovrà essere rispondente alla miglior tecnologia esistente sul mercato, di recente produzione e comprovata innovazione tecnica, con dispositivo elettronico che, modulando l’invio di tensione alla macchina refrigerante, permetta di modulare la potenza del/dei climatizzatore/i a questa attestati, permettendo una resa variabile e di conseguenza dei consumi variabili al fine di ottenere risparmi energetici effettivi, rispetto ai sistemi tradizionali. Per quanto riguarda i fluidi di distribuzione, saranno privilegiate soluzioni che utilizzino gas refrigeranti ecologici tipo R407C o R410A, oppure le soluzioni in cui l’elemento convogliante sia l’acqua tramite terminali tipo idrosplit al fine di utilizzare le tubazioni esistenti dell’impianto di riscaldamento. Per garantire purezza dell’aria all’interno della residenza, occorrerà utilizzare apparecchiature che utilizzano filtri aria in materiale elettrostatico ed antibatterico, facilmente lavabili, asportabili e sostituibili; a tale proposito, oltre che del filtro classico ad ampia superficie, saranno necessari il filtro a carboni attivi per assorbire gli odori e trattenere le particelle impure, ed il filtro elettrostatico passivo per l’eliminazione dei pollini e dei batteri (filtri al plasma e bioenzimatici). Tutte le apparecchiature installate all’esterno o all’interno dell’edificio (in singole macchine o in batteria), siano esse pompe di calore oppure compressori-motocondensanti, dovranno essere silenziate ed eventualmente dotate di staffe e giunture, anche aggiuntive rispetto alla dotazione standard, che minimizzino vibrazioni e rumori derivanti dal loro posizionamento. Pertanto, occorrerà scrupolosamente utilizzare modelli silenziosi che indirizzino l’aria e limitino il rumore verso gli eventuali alloggi o fabbricati vicini, anche frapponendo idonee schermature. In specifico, per quanto riguarda l’inserimento estetico delle eventuali apparecchiature da installare nei prospetti dell’edificio, bisognerà rispettare quanto prescritto dal Regolamento Edilizio del Comune di Bologna all’art. 90 “Impianti tecnologici di facciata” Paragrafo 5, Punti 1-2-3. Si ricorda che l’edificio è classificato dal P.R.G. del Comune di Bologna nella classe 2b (edifici di valore storico culturale e testimoniale) ed è inoltre soggetto all’ottenimento (a carico dell’Appaltatore) del nulla-osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i... Nella fase di progettazione del posizionamento di eventuali apparecchiature esterne, è a carico dell’Appaltatore ogni e qualsiasi onere per l’esecuzione di eventuali calcoli statici di solai e strutture edili dove le macchine saranno installate, oltre alla redazione e gestione di ogni e qualsiasi pratica amministrativa compresi i relativi costi. L’Appaltatore avrà in capo la responsabilità di verificare e stabilire preventivamente l’idoneità del luogo dove collocare le macchine. Nel caso si scelga una soluzione progettuale che interessi l’attuale C.T. condominale o l’attuale Sottocentrale presso l’attigua residenza universitaria “ex Bestial Market”, sia durante lo svolgimento dei lavori, che ad apparecchiature installate, non dovranno essere arrecati dall’Appaltatore danni o limitazioni al funzionamento degli impianti ivi presenti, salvo il ripristino, tempestivo e completo, a cura e spese dello stesso Appaltatore.

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In fase di progettazione esecutiva, in specifico quando si opti per l’installazione di split interni, si dovrà fare particolare attenzione al loro posizionamento, al fine di escludere ogni successivo problema connesso alla distribuzione dell’aria negli ambienti che, se trascurato, è causa di fastidi e sgradevoli inconvenienti alle persone che li abitano. Nell’edificio oggetto dell’appalto i nuovi terminali di climatizzazione, split o ventilconvettori, tipo marca Daikin, Fujitsu, Hitachi, Aermec, Carrier, o equivalenti, dovranno perseguire lo scopo di soddisfare, in specifico nel periodo estivo e comunque, durante la loro attivazione, una climatizzazione ottimale dell’ambiente, con un “range” compreso, di norma, in circa 25°-30°C per il condizionamento e valori tra il 40-60% di umidità relativa. Al fine di evitare consumi energetici superflui, l’apparecchiatura di gestione dovrà riconoscere la temperatura impostata dal personale abilitato, anche su programmazione oraria. Per coadiuvare l’operatore di portineria nella definizione del “range” di funzionamento dovranno essere forniti e posti in opera idonei termostati interni e termometri esterni, che comunichino al sistema di gestione le gradazioni effettive rispetto alle temperature percepite; durante il periodo estivo, queste apparecchiature dovranno garantire che la differenza fra la temperatura esterna e quella interna all’edificio non superi mai i 5-7°C. L’appalto comprende anche la fornitura e posa in opera di adeguati sensori da applicare agli infissi metallici delle finestre al fine di disattivare il terminale dell’impianto di raffrescamento e/o del riscaldamento nel dato ambiente (a seconda del tipo di soluzione progettuale adottata), quando la relativa finestra viene aperta. Detti sensori elettronici, consistono in contatti magnetici da applicarsi sulla cornice fissa e sull’anta apribile di ciascuna finestra, completamente collegati all’impianto di climatizzazione. Sono a totale carico dell’Appaltatore, la completa redazione e gestione delle pratiche tecnico/amministrative, da espletare con gli Organi e le Società competenti, per la richiesta di variazione e/o attivazione, di utenze elettriche o del gas metano, a seconda della soluzione progettuale adottata in sede di aggiudicazione della gara. E’ altresì compresa nell’appalto la fornitura e posa dei nuovi contenitori per i relativi contatori. La Ditta concorrente, ovvero l’Appaltatore, avrà cura di stabilire la corretta potenza frigorifera necessaria allo scopo richiesto, compatibilmente agli impianti elettrici presenti nell’edificio e, pertanto, in sede di progettazione esecutiva, l’Appaltatore dovrà tenere conto delle potenzialità necessarie e dovrà indicare compiutamente, nella documentazione progettuale a corredo dell’offerta, i dati sull’assorbimento di energia in Kw delle apparecchiature; dovrà inoltre verificare, presso i fornitori di energia, la disponibilità, in zona, di incremento di potenza, al fine di stabilire tempestivamente l’effettivo fabbisogno energetico e permettere alla Stazione Appaltante l’eventuale aggiornamento del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas metano.

L’appalto richiede alla Ditta concorrente, ovvero all’Appaltatore, il dettaglio dei costi relativi al consumo energetico che la soluzione progettuale proposta necessiterà. La stima delle spese include anche l’incidenza dei costi di esercizio e quelli di manutenzione del nuovo impianto di climatizzazione. Sia che le proposte progettuali della Ditta concorrente prevedano l’utilizzo di terminali tipo split, sia che prevedano l’utilizzo di terminali tipo ventilconvettori, esse dovranno contemplare le seguenti caratteristiche:

- sistema di controllo remotizzato, situato in locale idoneo (portineria), comprendente il controllo a microprocessore, il timer per programmazione funzionamento orario e segnalazione inserimento temporizzatore, programma di funzionamento in automatico che possa dialogare con i vari terminali, raffreddamento, riscaldamento, ventilazione e funzione ionizzatore d’aria (sistema di depurazione dell’aria a ioni negativi), ripartenza automatica dopo mancanza di tensione. Il sistema sarà dotato di alcuni termometri elettronici, situati in posizione ottimale per recepire la temperatura esterna dell’edificio, in grado di comunicare con la centralina di gestione remota. I terminali interni di climatizzazione potranno essere affiancati da termostati ambiente che dovranno però essere manovrabili solo dal personale autorizzato. A seconda del tipo di soluzione progettuale adottata, l’impianto remotizzato per il riscaldamento, dovrà essere dotato di valvole di regolazione e di collegamenti per la gestione della tecnologia esistente o di nuova realizzazione;

- comandi personalizzabili (uno per ogni terminale di climatizzazione), utilizzabili dagli studenti e per casi di manutenzione del terminale, costituiti da una pulsantiera fissa non asportabile (a parete) collegata al terminale di climatizzazione, che consenta:

l’impostazione della temperatura gradita (raffrescamento nel caso di split, anche calore nel caso di ventilconvettore) escludendo il superamento dei limiti min./max, impostati con il sistema centrale;

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possibilità di attivazione/esclusione funzionamento del singolo terminale nella stanza/alloggio, senza precludere le impostazioni centralizzate;

la commutazione della velocità dell’aria in uscita almeno su tre livelli (regolazione ventilazione);

il comando che attiva la modalità di funzionamento per ridurre l’umidità dell’ambiente senza abbassare la temperatura, consentendo un notevole risparmio energetico;

nel caso di terminali tipo split, comando “autoswing” dove lo split accompagna il flusso dell’aria con l’oscillazione automatica delle alette, oppure, nel caso di ventilconvettori, alette di mandata aria orientabili in orizzontale e alette deflettrici motorizzate azionabili per l’orientamento in verticale dell’aria in uscita;

nelle finestre di ogni ambiente dove è previsto un terminale di climatizzazione, dovranno essere forniti ed installati contatti magnetici collegati elettronicamente al terminale al fine di disattivarlo quando la finestra viene aperta.

- In tutti i casi, i terminali dovranno essere dotati di filtri aria di facile estrazione e pulizia, in materiale sintetico rigenerabile, facilmente ispezionabili, che permettano immediatezza negli interventi di manutenzione;

- telaio portante in profilati metallici, completo di staffatura d’ancoraggio e/o piedini d’appoggio e guarnizioni per l’eliminazione di vibrazioni e rumori;

- valvole, gruppo detentore, tubazioni e coibentazioni composti in materiali di comprovata qualità e garanzia di robustezza;

- impianto di alimentazione elettrica; - quadro elettrico di riferimento (interruttori differenziali/magnetotermici di protezione con etichette

identificative); - vasca di raccolta condensa con trattamento antistillicidio e idoneo sistema di smaltimento; - massima silenziosità (valori stabiliti nei limiti della norma UNI 8199); - rivestimento esterno isolante privo di spigoli vivi; - pieno rispetto delle norme anti-infortunistiche. Il progetto esecutivo dell’impianto centralizzato di climatizzazione ad acqua o a gas refrigeranti ecologici,

dovrà prevedere, in numero adeguato e proporzionato, ogni e qualsiasi apparecchiatura, anche con eventuali sostituzioni di componenti dell’impianto di riscaldamento esistente, per dare l’impianto di climatizzazione completo e funzionante, certificato ai sensi della L. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni.

L’impianto fornito, sia nelle apparecchiature esterne (poste nei rispettivi locali tecnici), sia nei ventilconvettori interni (agli ambienti da climatizzare), non dovrà essere rumoroso e dovrà permettere un corretto deflusso dell’acqua di condensa, con soluzioni confacenti ad ogni situazione edilizia oggetto d’intervento. Ogni apparecchiatura installata dovrà essere delle migliori marche, di comprovata qualità, rispondente alle più moderne caratteristiche di robustezza ed affidabilità.

Quando il fissaggio delle apparecchiature esterne comporti l’esigenza di perforare la struttura edilizia (pareti di facciata, terrazzi, lastrici o solai di copertura), l’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad eventuali ripristini delle impermeabilizzazioni, dell’intonaco e della tinteggiatura. Le forometrie necessarie per il passaggio di canalizzazioni dell’impianto dovranno essere adeguate all’effettiva esigenza e ciascun passaggio (a parete o a soffitto) dovrà essere adeguatamente sigillato; nel caso di varianti alle fonometrie (sui percorsi, le dimensioni, ecc.), queste dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Il nuovo impianto tecnologico, fornito e posto in opera (sia di climatizzazione che di termoregolazione), a qualsiasi soluzione progettuale appartenga, dovrà essere marchiato CE e, ad installazione avvenuta, dovrà essere accompagnato dalla certificazione di garanzia per una validità minima di 2 anni dalla data di attivazione e collaudo delle apparecchiature complete e funzionati.

Sono comprese tutte le attività, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro oggetto dell’appalto completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative similari o migliorative rispetto allo stesso Capitolato, che saranno previste dalla proposta progettuale dell’Appaltatore.

Trattandosi di opera a corpo, sono compresi nel prezzo offerto dall’Appaltatore tutti gli oneri necessari o anche semplicemente utili per dare l’opera compiuta a regola d’arte nei tempi e nei termini di contratto,

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anche se non esplicitamente menzionati o richiamati nel presente Capitolato e nella documentazione a questo allegata.

L’esecuzione dei lavori di ogni impianto tecnologico fornito ed installato nell’ambito del presente appalto, deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Durante i lavori d’installazione l’Appaltatore dovrà approntare tutti i sistemi necessari al fine di non arrecare danni agli impianti, alle attrezzature e agli arredi presenti nella residenza o nei suoi ambiti esterni (impianti tecnologici condominali, aree di passaggio e a verde limitrofe, ecc.), compreso l’onere per la realizzazione di tutte le protezioni temporanee (es. teli e reti di nylon, coperture, barriere mobili, transenne, cartelli segnaletici e luminosi, ecc.).

In generale l’Appaltatore avrà la responsabilità diretta per: - il rilievo, le misure, le valutazioni ed il progetto esecutivo degli impianti tecnologici oggetto

dell’appalto da fornire ed installare (compresi lo studio dei carichi termici, il calcolo delle temperature generate all’interno di ogni locale, i criteri per il posizionamento, l’opzione dei collegamenti da eseguire),

- la corretta installazione del nuovo impianto, canalizzazioni, cablaggi e relative apparecchiature, - la verifica della rispondenza dell’impianto installato ai requisiti di sicurezza, - la dichiarazione di conformità, di collaudo e di marcatura CE dell’impianto installato, - la conduzione e la manutenzione dell’impianto ed apparecchiature installate con le modalità descritte

nel presente Capitolato. In fase di esecuzione delle installazioni ogni eventuale variante necessaria per la stesura di

canalizzazioni e cablaggi o per la ridefinizione delle posizioni delle apparecchiature è a carico dell’Appaltatore e, comunque, le scelte dovranno essere sottoposte preventivamente al vaglio ed alle osservazioni della Direzione dei Lavori, salvo procedere, a carico dell’Appaltatore, con la redazione di nuove pratiche per l’ottenimento di autorizzazioni e nulla-osta agli entri preposti (Comune, Soprintendenza, ecc.).

Tutti i nuovi impianti tecnologici forniti ed installati dovranno risultare funzionanti senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, oltre al corrispettivo contrattuale.

Art. 4. Forma e principali dimensioni delle opere

Descrizione dell’edificio L’edificio, facente parte dell’ex mercato bestiame, ristrutturato e riconvertito a residenza universitaria nel

periodo 1984-1988, ha una struttura disposta in orizzontale, su due piani fuori terra, costituita da 8 accessi, con antistante ampio marciapiede. E’ composta da 33 appartamenti (22 camere singole e 60 doppie, per complessive 82 camere letto) con servizi igienici (n. 33), cucine (n. 33). Presso la scala H, al piano terra, sono collocati l’ufficio dell’Amministrazione e la Sala studio.

L’edificio è censito al Catasto Urbano di Bologna al Foglio 156, Mappale 212; è individuato dal P.R.G. nella zona per attrezzature di interesse comune (AS) - zona omogenea G; l’immobile risulta classificato dal P.R.G. nella classe 2b (ristrutturazione con vincolo parziale) ed ogni intervento è soggetto al preventivo nulla-osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.

L’area cortiliva esterna è costituita da un corsello pedonale pertinenziale, con zona a verde, parallelo alla limitrofa residenza universitaria “ex Bestial Market” ed alcuni uffici dell’Amministrazione comunale. Nella parte antistante gli accessi sono collocate rastrelliere per biciclette.

La Centrale Termica è situata all’interrato, in area esterna fuori sagoma dell’edificio. Superfici

Locali comuni m²Sala studio 69,46Bagno sala studio 4,56Portineria e bagno 13,55Ripostiglio e bagno pulizie 18,24Scale e atri 212,00Corsello pedonale esterno 602,00Lavanderia 6,75Appartamenti (n° 33) m²

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Camere 1.082,19Soggiorni, ingresso 310,75Cucine 522,62Bagni, antibagni 270,05Disimpegni, ripostigli 345,06

TOTALE m² 3.457,23

Nella residenza oggetto dell’appalto sono presenti i seguenti tipi d’impianto di riscaldamento e di fornitura

elettrica: - impianto a gas metano su una caldaia con potenza termica utile nominale massima di 581,4 Kw,

produzione continua di acqua calda sanitaria; la conduzione della Centrale Termica è affidata a ditta privata, nell’ambito della gestione condominiale. I corpi scaldanti negli appartamenti sono dei radiatori in ghisa;

- le forniture di energia elettrica presenti attualmente nell’edificio sono relative a contratti ENEL da 3 Kw per ciascun appartamento, 1,5 Kw per i vani scala e 6 Kw per la lavanderia.

Dimensionamento impiantistico Impianto climatizzatore e termoregolazione (gestibile anche da postazione remota), con potenzialità garantita fino a 12.000 BTU effettive per ogni terminale. Circa m³ 8.000 di volume da condizionare (esclusi vani scala, servizi igienici e ripostigli). Dotazione minima: circa n. 160 terminali di climatizzazione (n. 1 in ogni camera e n. 1-2 in ogni soggiorno/cucina, oltre ad uno in portineria ed almeno due nella sala studio).

Di seguito sono indicate alcune possibili soluzioni progettuali; è facoltà della Ditta concorrente proporre

ogni qualsiasi altra ipotesi progettuale, in funzione della tipologia di apparecchiature che si intenda fornire ed installare, che sarà oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione dell’appalto.

IPOTESI 1 Possibilità di localizzare vari gruppi refrigeratori/riscaldanti di tipo silenziato ad inverter (a compressori o a pompe di calore) nella falda del coperto a nord, posizionando le macchine nelle otto asole lucernai del solaio di copertura (una per ogni scala). Nell’appalto sarà compresa la realizzazione di idonea schermatura e disegno per un ottimale inserimento nei prospetti del fabbricato, e realizzazione di controsoffittatura, in ogni vano scala, per la schermatura interna; è compresa la predisposizione e la gestione di ogni eventuale pratica tecnico-amministrativa necessaria (Soprintendenza, Comune, ecc.). Tale ipotesi può determinare la soluzione di abbandonare completamente la caldaia centralizzata a servizio della residenza “Ghigi” posta nella C.T. condominiale, realizzando un sistema ad assorbimento che utilizza il ciclo frigorifero per il servizio estivo e opera in inverno con una batteria di semplici caldaie, oltre a produrre acqua calda sanitaria. La distribuzione del liquido vettore potrà essere realizzata preferibilmente all’interno di nuovo controsoffitto o canaline esterne di tipo residenziale, forniti e posti in opera compreso l’onere per eventuali movimentazioni interne degli arredi. I terminali interni potranno essere nuovi ventilconvettori, per il solo raffrescamento, oppure, utilizzare l’impianto di distribuzione del riscaldamento sotto traccia esistente e sostituire gli attuali radiatori installando nuovi ventilconvettori caldo/freddo, da collegarsi all’impianto elettrico, completamente funzionanti. L’allaccio all’impianto idrico-sanitario dovrà essere realizzato a partire dalle valvole di arresto più accessibili di ciascun alloggio.

IPOTESI 2 Possibilità di utilizzare l’attuale caldaia a gas metano posta nella Centrale Termica condominiale, oppure di sostituire la stessa (con sistema a condensazione ad alta efficienza), affiancandola ad un nuovo scambiatore, a nuove pompe di ricircolo, a serbatoi di accumulo, ecc., avvalendosi del circuito esistente dell’impianto di riscaldamento (se ritenuto idoneo dall’Appaltatore), per la distribuzione dell’acqua di raffrescamento, oltre alla produzione di acqua calda sanitaria distribuita nel circuito esistente. E’ compreso l’onere per tutti gli allacciamenti e le eventuali assistenze murarie. I terminali del nuovo impianto riscaldamento/raffrescamento dovranno essere necessariamente sostituiti con nuovi ventilconvettori caldo/freddo, collegati all’impianto elettrico, completamente funzionanti.

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IPOTESI 3 Possibilità di localizzare il gruppo refrigeratore del tipo silenziato (a compressori o a pompe di calore) nel locale al piano interrato della residenza “ex Bestial Market” a fianco al gruppo esistente che serve l’utenza ivi installata, compreso l’onere per la fornitura e l’installazione dei basamenti di supporto, della canalizzazione di ventilazione, delle assistenze murarie per demolizioni, scavi e loro ripristini, oltre che per la diramazione delle tubazioni principali verso la residenza “Ghigi”, complete di idonei carter di rivestimento per ottimizzare l’inserimento estetico nei passaggi fuori terra o fuori sagoma degli edifici. Nell’ipotesi che fosse necessario ampliare lo spazio esistente dell’attuale locale macchina refrigeratrice della residenza “ex Bestial Market”, ogni onere per tale realizzazione è a carico dell’Appaltatore. Le canalizzazioni potranno svilupparsi per colonne ascendenti all’interno degli otto vani scala e da lì negli appartamenti, con collegamento per le distribuzioni interne nel soffitto dei corridoi di ogni piano; la distribuzione orizzontale interna potrà proseguire possibilmente all’interno di nuovo controsoffitto e canaline esterne di tipo residenziale, forniti e posti in opera compreso l’onere per eventuali movimentazioni interne degli arredi. I terminali interni potranno essere nuovi ventilconvettori o split, per il solo raffrescamento.

IPOTESI 4 Sistema a climatizzazione solare “Solar cooling” opportunamente dimensionato per l’edificio oggetto dell’appalto, che consenta considerevole risparmio energetico, attraverso la realizzazione, sulla falda di copertura, di un impianto a collettori solari ad alto rendimento ed un’apparecchiatura frigorifera a compressione convenzionale, ubicata in locale da definirsi in sede progettuale a carico dell’Appaltatore. L’impianto dovrà essere dotato di opportuni dispositivi idraulici e di un sistema di regolazione che garantisca, in ogni momento, l’ottimale impegno degli apporti solari disponibili al fine di minimizzare l’impiego d’energia primaria; i collettori dovranno essere dotati di liquido antigelo; sono compresi gli oneri per realizzare un impianto che gestisca anche il controllo dell’umidità dell’aria e il relativo comfort igrotermico (come negli altri casi ipotizzati). Le canalizzazioni potranno svilupparsi dalla copertura verso i due piani sottostanti con le modalità già descritte nelle ipotesi precedenti.

Per ognuna delle ipotesi sopra descritte, o per qualsiasi altra ipotesi progettuale che risulterà dalla documentazione fornita in sede di gara dalla Ditta concorrente, ovvero dall’Appaltatore, saranno comprese nell’importo dell’appalto tutte le spese e gli oneri relativi alla completa predisposizione e gestione delle pratiche tecnico-amministrative eventualmente necessarie (denunce d’inizio attività, richieste di pareri, attestazioni, autorizzazioni, ecc.) da inoltrare agli organi competenti, quali AUSL, ISPSEL, Soprintendenza, Comune, ecc. Prima di realizzare qualsiasi ipotesi progettuale scelta, così come definita dalla gara d’appalto, è pertanto previsto, a totale carico dell’Appaltatore, anche l’onere e la responsabilità di verificare tutti i vincoli gravanti sull’edificio. A prescindere dall’ipotesi progettuale che sarà scelta, l’Appaltatore avrà l’obbligo di effettuare uno studio sulla simulazione dinamica dell’andamento giornaliero delle condizioni climatiche all’interno dell’edificio; tale studio deve evidenziare quelle fasi, nell’ambito delle giornate meteorologiche di riferimento, in cui il comfort igrotermico non è garantito e, quindi, in cui occorre intervenire. La simulazione deve essere svolta considerando l’intero complesso costituito dal fabbricato, dall’impianto di ventilazione di ciascun ambiente e dalla macchina che produrrà il raffrescamento a livello centralizzato. Occorre pertanto un sistema di controllo, gestione e contabilizzazione degli impianti di raffrescamento (ed eventualmente riscaldamento e ventilazione), che consenta all'impianto di adattarsi alle diverse condizioni di carico e alle differenti esigenze di comfort degli occupanti. Al fine di ridurre i volumi da raffrescare/riscaldare, è ammissibile che la proposta progettuale preveda la controsoffittatura di tutti gli ambienti oggetto dell’appalto, compresa la fornitura e posa in opera di adeguata coibentazione per ridurre i parametri di trasmittanza, oltre a tutte le necessarie opere di finitura quali velette, asole per i lucernai o, nei casi degli alloggi del primo piano, la realizzazione di canali convoglianti la luce naturale dalla falda di copertura. Nei lavori riguardanti la realizzazione di controsoffitti e copertura di canalizzazioni è sempre previsto l’onere per spostare o fornire nuovi corpi illuminanti e altri impianti esistenti presenti lungo il tragitto interessato. Nella fase progettuale la Ditta concorrente all’appalto, ovvero l’Appaltatore, dovrà anche tenere conto delle soluzioni che portino alla riduzione delle dispersioni dell’impianto di distribuzione del fluido termovettore per il raffrescamento ed eventualmente anche del riscaldamento.

Art. 5 Variazioni delle opere progettate

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La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 145/2000, e nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e le condizioni previste dagli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 6. Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 7. Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni e rimozioni, sia parziali che complete, eventualmente necessarie, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare altre strutture o manufatti, e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni l’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali o gli impianti risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.

Le eventuali rimozioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori; quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti autorizzati, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati alle pubbliche discariche a cura e spese dell’Appaltatore. La destinazione ed il corretto smaltimento di ogni elemento rimosso dovrà essere comprovato da un documento rilasciato da ditta specializzata ed autorizzata allo smaltimento dei materiali.

Art. 8. Impianto elettrico

- Qualità dei materiali elettrici. Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell’art. 7 della Legge n. 46 del 5 marzo

1990, dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d’arte, sul quale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri dell’Unione Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.

I materiali non previsti nel campo di applicazione della Legge 18 ottobre 1997, n. 791 e per i quali non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla Legge 1 marzo 1968, n. 186.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. - Criteri di scelta dei componenti. I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e messi

in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori automatici rispondenti alla norma CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alle norme CEI 23-5 e 23-16, gli involucri di protezione rispondenti alla norma CEI 70-1).

- Impianto di terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462; I collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma

CEI 64.8 (varie parti).

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Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all’impianto elettrico che fanno parte della costruzione; è opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione.

Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistività del terreno.

- Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformità alle disposizioni della

Legge n. 46 del 5 marzo 1990, ai sensi del relativo regolamento d’attuazione, D.P.R. n. 447/91, e con modulistica conforme al D.M. 20 febbraio 1992. E’ opportuno predisporre tempestivamente l’organo di captazione sulla copertura ed adeguate sedi per le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI 81.1. Si fa presente che le suddette norme prevedono anche la possibilità di utilizzare i ferri delle strutture edili alle condizioni indicate al punto 1.2.17 della norma stessa.

Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 447/91, regolamento d’attuazione della Legge 46/90, con modulistica conforme al D.M. 20 febbraio 1992.

Art. 9. Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti elenchi prezzi:

a) Il Prezziario ufficiale di riferimento - anno 2006, con supplemento anno 2007 - realizzato dal Provveditorato Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche, disponibile sul sito internet e in versione cartacea presso la “Tipografia del Commercio” – via del Perugino, 6, a Bologna (tel. 051 - 542158). Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso di gara ai sensi dell’art. 136 DPR 554/99.

Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 10. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L’Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l’approvazione, prima dell’inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell’esecuzione delle opere.

Art. 11. Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, di cui al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145.

La progettazione dell’intero impianto di climatizzazione proposto dall’Appaltatore dovrà essere eseguita ai sensi della L. 46/90 e s.m. e i.

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L’installazione del nuovo impianto di climatizzazione in ogni edificio, dovrà essere eseguita ai sensi della L. 10/91 e del D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005 e successive modifiche ed integrazioni, compiendo tutti i collegamenti elettrici, il posizionamento di prolunghe in canaline protette ed eventuali assistenze murarie, inclusi ripristini d’intonaco e tinteggiature, al fine di consegnare l’installazione completa e funzionante, inclusa la consegna della relativa certificazione di conformità ai sensi della L. 46/90 per le parti elettriche eventualmente modificate o aggiunte. Sono in carico all’Appaltatore anche tutti gli oneri derivanti dall’adempimento delle pratiche amministrative previste dalla stessa L. 10/91.

Degli impianti di climatizzazione installati, dovranno essere rilasciati appositi attestati di certificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 26 del 23/12/2004, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE. A conferma dei dati sulle caratteristiche tecniche e sulla funzionalità dei singoli split/ventilconvettori installati, dovrà essere fornita la relativa certificazione “EUROVENT”.

L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti comunali, quali quello edilizio (in specifico bisognerà considerare l’art. 90 paragrafo 5), d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, delle norme sulla circolazione stradale, o impartite dalle Aziende UU.SS.LL., dai Vigili del Fuoco, dall’I.S.P.E.S.L., delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e s.m. e i., e l’osservanza di prescrizioni contenute nelle norme CEI e UNI.

Sono a carico dell’Appaltatore del presente appalto-concorso, tutte le procedure e gli oneri per l’acquisizione di eventuali autorizzazioni, permessi, concessioni e nulla-osta, il deposito di Denunce di Inizio Attività, o il pagamento di tasse per occupazione temporanea di suolo pubblico, da espletare in nome e per conto della Stazione Appaltante, necessari per procedere alla costruzione degli impianti e delle opere oggetto dell’appalto in ogni loro parte.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), in specifico le normative di cui al D.Lgs. 494/96 ed al D.Lgs. 626/94 e s.m. e i., come indicate all’Art. 20 del presente Capitolato, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs. 15.8.1991, n. 277 ed alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico). Relativamente ai parametri di rumore ammissibile prodotto dagli impianti di climatizzazione si applicano, oltre al citato D.P.C.M. 1.3.1991, il D.P.C.M. 14.11.1997, la Legge 26.10.1985 n. 447 e le norme UNI 8199, UNI 9432 e UNI 9433.

Art. 12. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d’appalto, oltre al presente Capitolato, il Capitolato generale delle opere pubbliche di cui al precedente art. 11 nonché la proposta progettuale presentata in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria.

Art. 13. Garanzie e coperture assicurative

Ai sensi dell’articolo 113 del D.L. 163/2006, prima della stipula del contratto, l’impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del dieci per cento (10% pari ad un decimo) dell’importo contrattuale. Nel caso di ribasso superiore al dieci per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al venti per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che l’Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L’Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai

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risultati della liquidazione finale. Se la cauzione fu costituita con deposito di titoli, l’Amministrazione può, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.

L’appaltatore sarà tenuto a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione.

Resta convenuto che la cauzione rimarrà in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi a seguito degli avvisi di cui all’art. 360 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, qualora la rata di saldo dovuta all’Appaltatore non sia allo scopo sufficiente, a giudizio dell’Amministrazione appaltante.

La garanzia qualora sia prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro quindici giorni a semplice scritta della stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c.

Nel caso di inadempienze contrattuali l’ente appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della cauzione; inoltre l’appaltatore deve reintegrarla nel termine che gli è prefisso, qualora l’ente appaltante debba valersi di essa in tutto od in parte durante l’esecuzione del contratto.

La medesima garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio con esito positivo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75, comma 7 del D.L. 163/2006 s.m.i., l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata UNI CEI ISO 9000 o sia in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, comprese eventuali imprese associate ai sensi dell’art. 95 comma 4 del DPR 554/99; mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione o dichiarazione comprese eventuali imprese cooptate.

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una specifica Polizza assicurativa “All Risk” riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La Polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123. Tale polizza deve contenere i seguenti valori e massimali: Sezione 1 – Danni alle cose Partita 1 = importo netto contrattuale Partita 2 = € 1.000.000,00 Partita 3 = € 100.000,00 Sezione 2 – RCT/RCO

La polizza R.C.T. dovrà espressamente prevedere l’indicazione che tra i terzi assicurati debbano essere compresi anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

la Direzione dei Lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, i consulenti della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante medesima;

tutto il personale dipendente dell’Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all’obbligo di assicurazione, ai sensi del DPR 30.06.65, n° 1124, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;

i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all’esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;

tutto il personale dipendente delle imprese operanti all’interno dell’area, intendendosi con tale dizione le imprese che realizzano opere non comprese nell’oggetto del presente appalto;

gli studenti ospiti della residenza universitaria.

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La polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà essere stipulata per il seguente massimale, da intendersi come minimo per lo stesso periodo indicato e per singolo sinistro e per anno assicurativo: euro 500.000,00.

La polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà essere contratta con massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore, e comunque non dovrà essere inferiore ai seguenti minimi inderogabili: euro 500.000 per sinistro e per anno, e euro 500.000 per persona dipendente. Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave dell’Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto, dalla data di effettiva consegna dei lavori fino alla data di collaudo provvisorio; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

Le polizze dovranno essere esibite alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103, u.c. del Regolamento, l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia.

In caso di sinistro o di controversia con la Compagnia di Assicurazione ogni co-assicurato potrà rivolgersi esclusivamente ad essa, come se avesse direttamente stipulato la copertura assicurativa.

I rischi e le franchigie non coperti dalla predetta polizza si intendono a carico dell’Appaltatore. Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito

dall’art. 108 del Regolamento. La mancata produzione della polizza, con le caratteristiche sopra indicate, entro la data prestabilita per la

consegna dei lavori, costituisce inadempimento e sarà fatta valere dalla stazione appaltante come causa di risoluzione del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile; in caso di consegna anticipata in via d’urgenza nelle more della stipulazione del contratto, tale inadempimento sarà fatto valere come causa di decadenza dall’aggiudicazione

Secondo quanto previsto dall’articolo 111 D.Lgs. 163/2006, a seguito della comunicazione di approvazione del progetto esecutivo emessa dal Responsabile del Procedimento, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo stesso, il progettista o i progettisti, dovranno presentare polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività per un massimale di Euro 200.000,00. In caso di impresa provvista di qualificazione SOA per attività di progettazione e costruzione, tale polizza potrà essere presentata dall’impresa stessa anche in modo congiunto con quella per danni e responsabilità civile di cui sopra, opportunamente integrata. Per quanto sopra al momento della stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario, o il progettista indicato/associato, deve presentare l’impegno di un istituto di assicurazione autorizzato a rilasciare la suddetta polizza.

Art. 14. Disciplina del subappalto

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. E’ comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di quest’ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 37 comma 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i..

In particolare, ai sensi dell’art. 118 sopra richiamato, l’impresa è tenuta ai seguenti adempimenti: a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto

dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’appaltatore trasmetta la documentazione comprovante la qualificazione tecnico-economica del subappaltatore (requisiti generali e speciali di carattere tecnico-economico) secondo le modalità definite dalle norme di legge vigenti per l’assunzione degli appalti pubblici e dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2006 e s.m. e i.; il possesso di adeguata attrezzatura tecnica sarà valutato in contraddittorio fra l’Appaltatore e la Direzione Lavori;

d) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

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Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni: 1) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere

affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; l’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

3) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 C.C. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;

4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;

5) l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell’art. 118, comma 8 D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., la Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.

Art. 15 Trattamento dei lavoratori

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L’impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici.

L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili. All’atto dell’emissione di ogni S.A.L., l'Appaltatore dovrà presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 2 del D.L. n. 210/02, convertito con Legge n. 266/02, ed all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i., rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio od, in mancanza, dagli Enti Previdenziali ed Assicurativi; i suddetti adempimenti riguardano anche i Sub-appaltatori; la presentazione del D.U.R.C. rappresenta adeguato assolvimento dell’obbligo di trasmissione delle copie dei versamenti, previsto dall’art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all’Impresa appaltatrice e all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre la

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mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del collaudo finale provvisorio.

Il pagamento all’Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell’Impresa produrre la documentazione relativa.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni

Ai fini dell’emissione del Certificato di Collaudo, dovrà essere fornito alla Stazione Appaltante il D.U.R.C.; ogni eventuale carenza nella documentazione che l’Appaltatore deve, a tal fine, produrre, sarà motivo di sospensione della procedura per l'espletamento del collaudo; l’eventuale segnalazione di situazioni di irregolarità contributiva da parte degli Enti competenti comporterà invece unicamente l’accantonamento dell’intero importo a saldo, mentre si procederà all’espletamento del collaudo secondo le modalità di legge e per ogni ulteriore effetto; l’Appaltatore in nessuno dei due casi avrà diritto alcuno ad avanzare richiesta per interessi moratori;

Si richiamano infine gli obblighi di cui all’art. 36 bis, comma 3, della L. 248/2006 e art. 6 L. 123/2007 (tessera di riconoscimento corredata di fotografia dei lavoratori). A decorrere dall’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 34 dell’art. 35 della L. 248/2006, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 del predetto articolo 35.

Si precisa che l’osservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un'obbligazione contrattuale dell'Appaltatore medesimo verso l'Amministrazione committente; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell'Appaltatore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati (al di fuori dei casi di contenzioso pendente e di ammissione a rateizzazione presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi), tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà determinare la rescissione del contratto, con rivalsa da parte della Stazione Appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera; fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione appaltante di sospendere i pagamenti (come precisato ai punti precedenti) e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.

Art. 16. Redazione progetto esecutivo. Consegna dei lavori – Programma operativo dei lavori – Inizio e termine per l’esecuzione – Consegne parziali – Sospensioni

L’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati come individuati agli art. 35 e segg. DPR 554/99 e art. 93, comma 5 D.Lgs 163/2006 entro e non oltre gg. 30 dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

I documenti di progetto dovranno riportare in un cartiglio almeno le seguenti informazioni: - titolo del documento; - identificativo univoco dell’elaborato e data di redazione; - identificativo univoco dello stato di revisione e la data dell’ultima revisione. Il progetto dovrà essere presentato all’Azienda in 2 copie cartacee e 2 copie su supporto informatico

(Autocad) secondo le specifiche CAD adottate dall’Azienda, oltre a tutte le copie cartacee necessarie per l’ottenimento, da parte degli Enti preposti, delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.

Tutti gli elaborati grafici dovranno essere elaborati a CAD (non sono ammesse modifiche o correzioni a mano). La simbologia dei vari componenti dovrà essere di tipo standard normalizzato, e comunque essere sempre riportata in apposita legenda.

Ogni elaborato grafico dovrà presentare un cartiglio recante almeno i seguenti dati: - titolo dell’elaborato; - scala grafica; - indicazioni redatto/verificato/approvato (nominativi e firme dei tecnici); - data e revisione del documento. Le attuali disposizioni normative di cui al D.Lgs. 163/2006 in materia di attività di progettazione, di

responsabilità del Professionista in caso di errori o di omissioni che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, di limitazioni alle varianti in corso d’opera si intendono recepite dal presente contratto e assunte come obbligo contrattuale.

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Il progetto esecutivo sarà oggetto di validazione da parte della stazione appaltante. L’Appaltatore sarà pertanto tenuto ad apportare al progetto tutte le modifiche che verranno richieste dall’Azienda che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza ulteriori oneri e nel rispetto dei termini di esecuzione di cui sopra.

Eventuali integrazioni o chiarimenti richiesti dai vari Enti preposti al controllo per l’emissione delle determinazioni di competenza, sono comprese negli onorari spettanti all’Appaltatore per la prestazione originaria.

Eventuali varianti rese necessarie da errori od omissioni del progetto daranno diritto all’Azienda di richiedere la correzione delle omissioni e degli errori commessi a spese dell’Appaltatore, salvo il risarcimento di tutti i danni.

Il termine di esecuzione dei lavori viene fissato in 90 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data

del verbale di consegna dei lavori. La durata del tempo contrattuale tiene conto dell’attività necessaria al reperimento dei materiali, alla

produzione dell’impianto ed alla sua installazione completa e funzionante. La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata dalla Stazione Appaltante entro 45 giorni dalla

data di approvazione del progetto esecutivo, completo di tutti i pareri, nulla-osta ecc., il cui ottenimento è a carico dell’Appaltatore, in nome e per conto della Stazione Appaltante.

Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro 5 (cinque) giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile se dovuta) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

L’Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 (dieci) giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l’Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: - delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; - della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai

lavori; - delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al

periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

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- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto; - della presenza degli studenti assegnatari dei posti letto durante i lavori. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità

dell’Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Impresa e approvato dal Direttore dei Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 (cinque) giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Leg.vi 626/94, 494/96 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.

L’Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, a proseguirli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto, sulla base dei termini o nel numero di giorni naturali consecutivi previsti riportati nel presente articolo, in modo da darli completamente ultimati, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

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Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 17. Penali in caso di ritardo

In caso di ritardo sul termine di ultimazione delle opere in appalto, stabilito all’art. 16 del presente Capitolato, sarà applicata una penale giornaliera di € 150,00 (dicansi € Centocinquanta/00).

La predetta penale, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nella consegna del progetto esecutivo; b) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione dei Lavori per la consegna degli stessi; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Direzione

dei Lavori; d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati, o per ritardo negli interventi di manutenzione previsti al successivo art. 18. La penale irrogata ai sensi della lettera b), è revocata e, se già addebitata, è restituita, qualora

l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 16.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18. Conclusione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, e comunque prima dell’emissione del Certificato di collaudo/regolare esecuzione di cui al successivo art. 19, il Direttore dei Lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel precedente art. 17 del presente Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del Certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante.

Dalla conclusione dei lavori fino alla data di approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione e per i successivi 12 (dodici) mesi, l’Appaltatore dovrà riparare, tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nell’impianto di climatizzazione realizzato.

Sono a carico dell’Appaltatore, durante tutto il periodo suddetto, gli oneri conseguenti la manutenzione e conduzione totale, con personale abilitato, dell’impianto di climatizzazione oggetto del presente appalto, compresa l’attivazione del servizio di chiamata per pronto intervento telefonico 24 ore su 24, e l’assistenza in occasione di visite ordinarie o straordinarie degli organi di controllo.

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In specifico, dalla data di attivazione del periodo dell’assistenza e della manutenzione dell’impianto installato, saranno mantenute in efficienza, direttamente dall’Appaltatore, tutte le parti che lo compongono, dalle pompe di calore/compressori/motocondensanti/caldaie, esterni o interni, fino alle unità terminali interne di erogazione (split o ventilconvettori), compreso tubazioni, canali, apparecchiature per il trattamento aria, dispositivi di gestione e controllo termico e climatico, impianti elettrici asserviti e tutte quelle altre apparecchiature e mezzi necessari al perfetto funzionamento del sistema, comprese le sostituzioni quando se ne ravvisasse la necessità.

Comunque, prima della conclusione del periodo suddetto, l’Appaltatore eseguirà la sostituzione di tutti i filtri dell’aria di ogni terminale della climatizzazione interno.

Sarà altresì onere dell’Appaltatore, la produzione di idoneo verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio con la ditta prescelta dalla Stazione Appaltante, che assumerà la manutenzione e conduzione dell’impianto di climatizzazione a conclusione del suddetto periodo di manutenzione.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso dell’impianto oggetto dell’appalto da parte della Stazione Appaltante, avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

Art. 19. Collaudo

Per i lavori oggetto dell’appalto, la Stazione Appaltante potrà sostituire il Certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 163/2006. Il collaudo tecnico-funzionale degli impianti avverrà necessariamente nel corso del periodo estivo. In deroga al disposto di cui all’art. 141 D.Lgs. 163/2006, detto collaudo potrà avvenire oltre il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ma comunque entro il termine massimo di un anno.

Art. 20. Sicurezza dei lavori

Poiché i lavori in oggetto si intendono da espletare in presenza delle persone residenti nella struttura, l’Appaltatore dovrà avere cura e prestare particolare attenzione durante tutte le fasi di esecuzione, dai sopralluoghi per i rilievi, ai trasporti in sito dei materiali, alle installazioni e a tutte le operazioni sugli impianti tecnologici.

Trattandosi di appalto assegnato tramite “appalto concorso” è onere dell’Appaltatore, la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione oltre alla redazione dei seguenti elaborati ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i. e del D.Lgs. 494/96 e s.m. e i.:

- Piano di sicurezza e di coordinamento secondo i contenuti e le caratteristiche di cui all'art. 12 dello stesso D.Lgs. 494/96; - Fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato II al documento U.E. 260/5/93, da prendersi in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sulle opere (art. 4 commi 1 b e 2); - Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 13 del D. Lgs. 494/96. I suddetti elaborati saranno trasmessi alla Stazione Appaltante unitamente al progetto esecutivo. La Stazione Appaltante, prima della data fissata per la consegna dei lavori potrà presentare le eventuali

osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto esecutivo (di cui agli art. 12 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e s. m. e i.) presentato dalla Ditta concorrente, nonché al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza.

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E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 25 novembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.

All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96, in cui si colloca l’appalto e cioè:

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- di dare completa valenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento, come sopra descritto, in quanto facente parte del progetto esecutivo.

L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” e nel “piano operativo di sicurezza”:

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;

- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti

quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;

- le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;

- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;

- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;

- le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli

illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da

eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di

sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;

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- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto.

L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.

A conclusione dei lavori l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 494/96 e s. m. e i., provvederà all’eventuale aggiornamento e consegna del “Fascicolo” tecnico ed alla redazione e consegna del “Piano di manutenzione”.

Art. 21. Pagamenti in acconto

L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori il 20% (venti per cento) del valore contrattuale dell’appalto e suoi multipli.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il termine per il pagamento delle somme risultanti dai suddetti certificati (art. 29 comma 1 Capitolato generale) decorrerà dal momento in cui perverrà alla Stazione appaltante regolare fattura dell’Appaltatore. I pagamenti saranno effettuati con mandato presso la Tesoreria dell’Azienda - Carisbo, P.zza Cavour, 4 Bologna. Ogni diversa modalità di pagamento dovrà essere richiesta espressamente dall’Appaltatore con conseguente onere a proprio carico.

All’emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori l’Appaltatore, per sé e per eventuali subappaltatori, deve presentare il “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, rilasciato dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori.

I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.

I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al primo paragrafo.

Art. 22. Conto finale e pagamenti a saldo Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito

verbale; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di garanzia, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 102 del Regolamento. La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a trentadue mesi (costituiti dai 6

mesi ex art. 141, comma 1, D.Lgs. n. 163/06, più 24 mesi, comma 3 secondo periodo, e 2 mesi terzo periodo, della stessa norma) dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

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Art. 23. Oneri e obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n.145 e agli altri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1) Nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all’albo professionale. L’Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del Direttore tecnico di cantiere di accettazione dell’incarico

2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere.

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore.

Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l’Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.

5) L’approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

6) La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali ed impiantistiche occorrenti alla progettazione esecutiva degli impianti di climatizzazione e termoregolazione oggetto dell’appalto.

7) La redazione dei progetti esecutivi – completi dei disegni “As built” – degli impianti tecnologici ed elettrici oggetto d’appalto e delle opere alle quali siano state eventualmente apportate varianti costruttive, da consegnare, all'atto dell'ultimazione dei lavori ed inizio del periodo di assistenza e manutenzione, in formato “AutoCAD versione 2005” ed in copia cartacea, alla Stazione Appaltante.

8) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nell’installazione degli impianti oggetto dell’appalto, in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.

9) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, transennature e pannellature di protezione, nonché di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.

10) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori. 11) L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli

operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, la Stazione Appaltante procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% (venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l’adempimento di detti obblighi, ferma l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.

Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. 12) L’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto al

lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione. 13) La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le

notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall’Ufficio per l’inoltro delle notizie suddette, verrà

applicata una multa pari al 10% (dieci per cento) della penalità prevista all’art. 17 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

14) Le spese per la fornitura di fotografie (in formato digitale e cartaceo) delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.

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15) L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l’assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.

16) Il pagamento delle tasse e l’accollo di altri oneri per concessioni comunali (di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, comprese le spese e quant’altro necessario per consentire agli impianti di entrare in esercizio entro la scadenza fissata dal presente Capitolato d’appalto.

17) La pulizia quotidiana dei locali oggetto dei lavori e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

18) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

19) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

20) La predisposizione, prima dell’inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 8 dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e di cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

21) L’adozione, nell’eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.

Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Entro 10 (dieci) giorni dal verbale di ultimazione l’Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà.

22) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 6°, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 34 del D.Lgs. 406/91.

23) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 (venti) giorni dalla loro stipula, ai sensi del 5° comma dell’art. 18 della citata Legge n. 55/90. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

24) L’Appaltatore avrà cura di consegnare e stoccare, in un magazzino dell’Azienda sito in Bologna, un filtro aria di scorta, in dotazione ad ogni split/ventilconvettore interno installato nella residenza, suddivisi per tipologia e localizzazione.

25) L’Appaltatore provvederà altresì alla redazione e consegna del “Piano di manutenzione” a conclusione dei lavori oggetto dell’appalto.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso nei prezzi dei lavori a corpo di cui all’art. 2 del presente Capitolato. Il compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all’offerto ribasso contrattuale.

Art. 24. Definizione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto d’appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

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Art. 25. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a corpo e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi - Nuovi prezzi

Nel prezzo a corpo in base al quale, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta calcolato sull’importo complessivo a base d’asta, di cui all’art. 2 del presente Capitolato, saranno pagati i servizi di progettazione ed i lavori appaltati e le somministrazioni, indicate nel seguente elenco.

Esso compensa: a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna

eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera; b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,

nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni

specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato.

Il compenso a corpo, diminuito del ribasso offerto, si intende accettato dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ed è fisso ed invariabile.

E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile. Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate, si procederà alla promozione di nuovi

prezzi con le modalità stabilite dal Regolamento in materia di LL.PP., di cui al D.P.R. del 21/12/1999 n. 554.

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