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Camera dei deputati XVII LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari
A.C. 423 e abb-A.
Modifiche al codice della strada
(Nuovo testo unificato)
N. 148 – 13 settembre 2017
2
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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condizione che sia citata la fonte.
I
INDICE
PREMESSA ........................................................................................................... - 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI ....................................................... - 4 -
ARTICOLI 01 - 14 ................................................................................................................... - 4 -
Modifiche al codice della strada ......................................................................................... - 4 -
- 3 -
Informazioni sul provvedimento:
A.C. 423 e abb.-A
Titolo: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Iniziativa: parlamentare
Iter al Senato: no
Commissione di merito: IX Relatore per la Commissione di merito
Meta
Gruppo: PD
Relazione tecnica: assente
Parere richiesto:
Destinatario: alla IX Commissione in sede referente
Oggetto: nuovo testo unificato
PREMESSA
Il progetto di legge reca modifiche al codice della strada1.
Si rileva che il provvedimento è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nelle
sedute del 14 e 16 ottobre 20142. Nella seduta del 16 ottobre 2014 la stessa Commissione
ha espresso, sul nuovo testo unificato del provvedimento, parere favorevole, con
condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Dette condizioni
sono state recepite dalla Commissione trasporti con l’approvazione di proposte
emendative. Nella seduta del 9 giugno 2015 la Commissione bilancio si è quindi espressa,
con parere favorevole, sul testo all'esame dell'Assemblea, come risultante a seguito delle
citate modifiche apportate in sede referente. Nella seduta del 10 giugno 2015, l'Assemblea
ha deliberato di rinviare in Commissione il testo unificato in oggetto.
È oggetto, pertanto, della presente Nota il nuovo testo unificato risultante dagli
emendamenti approvati nella seduta del 26 luglio 2017 dalla Commissione di merito
(Trasporti).
Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano, di seguito, le norme, per le parti da ultimo modificate rispetto al testo già
esaminato dalla Commissione Bilancio, che presentano profili di carattere finanziario.
1 Di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 2 AC 1512.
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ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
ARTICOLI 01 - 14
Modifiche al codice della strada
Le norme modificano il codice della strada prevedendo, fra l’altro:
- disposizioni in materia di viabilità forestale, stabilendo, in particolare, che il Governo possa
modificare il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al DPR
n. 495 del 1992, al fine di prevedere che la circolazione sulla viabilità forestale possa essere
regolata da apposita segnaletica (articolo 01);
- che ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possano essere
attribuite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni se non
limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli
spazi destinati al parcheggio a pagamento ed alle aree immediatamente
limitrofe esclusivamente nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione
dell’area di parcheggio da parte degli utenti della strada. Analogamente, al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non
possono essere attribuite funzioni di prevenzione e accertamento delle
violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e
alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di
estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino (articolo 1-bis);
- l’incremento delle sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di
pubblicità sulle strade (articolo 2-bis);
- la possibilità per l’ente proprietario delle strade di predisporre una segnaletica a terra di arresto
specifica per le biciclette (articolo 2-ter);
- che gli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti negli
ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti debbano essere dotati, a cura
dell'ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di
prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in
prossimità di luoghi, quali ad esempio scuole, presidi sanitari, centri per anziani
o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni. All’attuazione della
disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili, destinate, ai sensi dell’articolo 142, comma 12-ter, e
dell’articolo 208, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, alla
realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica (articolo 2-quater);
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- che sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche
atipiche sia le macchine agricole d’epoca, nonché di interesse storico e
collezionistico le cui caratteristiche sono definite con decreto ministeriale
(articolo 2-sexies) sia gli autoveicoli stradali da competizione (articolo 1);
- l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di
proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice
o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al
PRA e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che
risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla
rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere, con oneri a suo carico, targhe e
libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica
e di formato di tali documenti da quelli attualmente rispondenti allo standard europeo (articolo
4-bis);
- l’innalzamento dei limiti massimi di età per la guida dei veicoli a motore (articolo 5-bis);
- il divieto, per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un
veicolo immatricolato all’estero, salvo specifiche ipotesi espressamente previste dalla norma. Alla
violazione della disposizione in esame si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 712 a euro 3.558. Alla violazione consegue la misura accessoria del fermo
amministrativo del veicolo fino alla sua regolarizzazione. Qualora entro il termine di centottanta
giorni, decorrenti dalla data di applicazione della misura accessoria del fermo amministrativo, il
veicolo non venga immatricolato in Italia o non venga richiesto il rilascio di un foglio di via per
condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa
(articolo 7);
- che ciascun ente locale pubblichi sul proprio sito istituzionale, in formato dati
di tipo aperto la relazione con la quale trasmette al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di
ogni anno, l'ammontare complessivo dei proventi da sanzione di propria
spettanza riferiti all'anno precedente. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio
sito istituzionale le medesime relazioni in un formato dati di tipo aperto.
All’attuazione delle disposizioni in esame si provvede nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le
risorse necessarie dai proventi da sanzioni di cui al primo periodo del comma
12-quater dell’articolo 142 del codice della strada (articolo 8, commi 2-bis – 2-
ter);
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- che gli organi di polizia dispongano anche la rimozione dei veicoli non adibiti
al servizio di car sharing che sostano negli stalli riservati al car sharing (articolo
10);
- l’introduzione di ulteriori divieti all’utilizzo di dispositivi elettronici da parte del guidatore e
l’inasprimento delle sanzioni nel caso di violazione delle disposizioni in materia (articolo 11);
- modificazioni della disciplina riguardante l’accertamento delle violazioni
concernenti gli obblighi di revisione e la copertura assicurativa, stabilendo, in
particolare, che l’accertamento sia effettuato mediante il confronto dei dati
rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli
risultanti, rispettivamente, dall’archivio nazionale dei veicoli e dall’elenco dei
veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi. In occasione della rilevazione delle violazioni,
non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora
l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati
omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente
automatico. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio
sito istituzionale l’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui al comma 2
dell’articolo 31 del DL n. 1 del 2012, dando informazione ai proprietari dei
veicoli sullo stesso sito delle conseguenze previste qualora veicoli privi di
copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su
aree a queste equiparate. Viene conseguentemente abrogato il comma 3 del
citato articolo 31 del DL n. 1 del 2012 che prevede un’analoga disposizione in
materia di accertamento della violazione dell'obbligo di assicurazione della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli mediante
apparecchiature elettroniche (articolo 13-ter);
- che la maggiorazione dovuta sulle somme per sanzioni pecuniarie in caso di
ritardo di pagamento sia ridotta ad un ventesimo (rispetto a un decimo come
attualmente previsto) per ogni semestre di ritardo nel pagamento della somma
dovuta (articolo 13-quater).
Si prevede, infine, che dall’attuazione della legge in esame non debbano derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 14).
Al riguardo, con riferimento al possibile impatto delle norme in esame sulle amministrazioni
interessate, andrebbe chiarito se queste possano effettivamente dare esecuzione ai necessari
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione
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vigente. Si fa riferimento, in particolare agli articoli 01, 2-ter, 2-quater, 8, commi 2-bis – 2-
quater, e 10 in materia di segnaletica stradale, rimozione di autoveicoli e in materia di
pubblicazione, in formato dati di tipo aperto, delle relazioni sui proventi delle sanzioni per
violazioni del codice della strada e dei dati sulle violazioni.
Inoltre, sarebbe necessario acquisire una conferma che l’inclusione delle macchine agricole d’epoca e degli
autoveicoli da competizione nella categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche (artt. 1 e 2-sexies) non
comporti effetti onerosi per la finanza pubblica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 2-quater, al comma
2, prevede che alla prescritta dotazione di segnali luminosi e di sistemi di
videosorveglianza degli attraversamenti pedonali non semaforizzati, secondo quanto
previsto dal comma 1 del medesimo articolo 2-quater, si provveda nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili destinate, ai sensi dell’articolo 142, comma 12-
ter, e dell’articolo 208, comma 4, del Codice della strada, alla realizzazione di interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, si fa presente che la norma fa riferimento sia alle risorse destinate, ai sensi
dell’articolo 142, comma 12-ter, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali, sia a quelle finalizzate, ai sensi del successivo articolo 208, comma 4,
agli ulteriori interventi afferenti alle infrastrutture e alla circolazione stradale.3
3 In particolare si evidenzia che l’articolo 142, comma 12-bis, del Codice della strada, con riferimento alle strade
diverse da quelle in concessione, stabilisce che i proventi delle sanzioni per violazione dei limiti di velocità,
accertati attraverso gli appositi strumenti di rilevazione, anche a distanza, siano attribuiti, per il 50 per cento
ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende
l'organo accertatore. Il successivo comma 12-ter prevede poi che detti enti destinino le somme ricevute alla
realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la
segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
L’articolo 208, comma 4, del Codice della strada, prevede che il 50 per cento dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie spettanti a regioni, province e comuni sia destinata alle seguenti finalità:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento,
messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento
delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature
dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e municipale;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di
proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla
manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei
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Ciò premesso, al riguardo si dovrebbe valutare l’opportunità:
- di novellare le disposizioni di cui agli articoli 142, comma 12-ter, e 208, comma 4, del
Codice della strada nel senso di esplicitare che i proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative ivi previste sono altresì destinati alla dotazione di segnali luminosi e di sistemi
di videosorveglianza degli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti
negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti, da realizzare a cura degli enti proprietari
delle strade;
- di specificare, all’articolo 2-quater, comma 2, del presente provvedimento che i citati
attraversamenti pedonali non semaforizzati sono dotati – anziché devono essere dotati – di
appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza,
da realizzare a cura degli enti proprietari delle strade nei limiti delle risorse a ciò destinate ai
sensi degli articoli 142, comma 12-ter, e 208, comma 4, del Codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quali risultanti dalle modifiche testé proposte, e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito a tali aspetti, appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
Il comma 2-bis dell’articolo 8 prevede che ciascun ente locale pubblichi sul proprio sito
istituzionale, in formato aperto, la relazione che trasmette annualmente al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, nella quale sono indicati
l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui agli articoli 142 e 208 del Codice della strada e gli interventi realizzati a
valere su dette risorse (lettera a)).
Si prevede inoltre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblichi sul proprio
sito istituzionale, in formato aperto, le sopra indicate relazioni trasmesse dagli enti locali e
che lo stesso Ministero presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di
piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana, a interventi per la sicurezza stradale a
tutela degli utenti deboli, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e
grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale
dei Corpi e servizi di polizia municipale e provinciale, ad assunzioni stagionali a progetto, al finanziamento di
progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, nonché a progetti di
potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni relativa alla guida in stato di ebbrezza o di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei
Corpi e dei servizi di polizia provinciale e municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
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attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater dell’articolo 142, relativi all’attribuzione dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei limiti di velocita, alla
destinazione degli stessi alla finalità prescritte, alla predisposizione di apposite relazioni da
parte degli enti locali e alla riduzione dei proventi spettanti in caso di mancata
trasmissione di dette relazioni, indicando gli enti locali inadempienti (lettera b)).
Infine, il comma 2-ter dell’articolo 8 prevede che ai nuovi adempimenti introdotti dal
precedente comma 2-bis si provveda nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, eventualmente attingendo le risorse necessarie dai proventi di cui al primo
periodo del comma 12-quater dell’articolo 142 del Codice della strada.
Al riguardo, si fa presente che l’articolo 8, comma 2-ter, stabilisce che all’attuazione dei
nuovi adempimenti introdotti dal comma 2-bis del medesimo articolo 8 - consistenti nella
pubblicazione delle relazioni degli enti locali sull’ammontare dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada percepiti e sul loro impiego sui
siti istituzionali degli stessi enti e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nella
predisposizione di una relazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sullo stato di attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater dell’articolo 142 del citato Codice -
si provveda nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le
risorse necessarie dai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni del Codice della Strada devoluti agli enti locali, ai sensi del primo periodo del
comma 12-quater del citato articolo 142 del predetto Codice.
Ciò posto, si osserva che l’eventuale utilizzo delle predette risorse rappresenta una forma di
copertura non idonea, sia perché ad un onere a carico del bilancio dello Stato e degli enti
locali si fa fronte con le risorse destinate a legislazione vigente ai soli enti locali, sia perché
tali risorse risultano eventuali e di ammontare incerto.
Si rammenta che su una disposizione di analogo tenore, concernente la pubblicazione sul sito
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in formato aperto, delle relazioni
trasmesse dagli enti locali sull’ammontare dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice
della strada ad essi spettanti e sul relativo impiego, contenuta in un precedente testo
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unificato del provvedimento in titolo, la Commissione bilancio ha espresso nella seduta del 16
ottobre 2014 un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, richiedendo
conseguentemente la soppressione della disposizione medesima sulla base dei chiarimenti in
quella sede forniti dal Governo circa l’impossibilità per il citato Ministero di fare fronte alle
suddette attività nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente4. Ciò stante,
considerato il tempo trascorso dall’espressione del precedente parere, appare necessario che
il Governo verifichi se alle disposizioni in esame – che, peraltro, nella nuova formulazione
prevedono anche il coinvolgimento degli enti locali – si possa fare fronte con le risorse
disponibili a legislazione vigente alla luce del nuovo quadro finanziario di riferimento.
4 In particolare, si tratta dell’articolo 6, comma 1, del nuovo testo unificato C. 1512 e abbinate, recante Modifiche al
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.