TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2011-2 · tabella elaborata il 18.07.2011 dall’avv. maurizio argento...

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Tabella elaborata il 18.07.2011 dall’Avv. Maurizio Argento T T a a b b e e l l l l a a C C o o n n t t r r i i b b u u t t o o U U n n i i f f i i c c a a t t o o 2 2 0 0 1 1 1 1 (redatta dall’Avv. Maurizio Argento e dall’Avv. Carla Secchieri) ARTICOLO 13 DEL T.U. DELLE SPESE DI GIUSTIZIA - D.P.R. N. 115/2002 IMPORTI AGGIORNATI CON IL DECRETO LEGGE N. 6.7.2011 N. 98 , RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA IN G.U. N. 155 DEL 6.7.2011 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL 15 LUGLIO 2011, N. 111 (G.U. 16 LUGLIO 2011, N. 167) IMPORTI IN VIGORE DAL 6 LUGLIO 2011 1- G IUDIZI C ON V ALORE D ETERMINATO : SCAGLIONE FINO AL 31.12.2009 FINO AL 30.07.2010 FINO AL 05.07 2011 IMPORTO a) di valore fino a Euro 1.100,00 Esente € 30,00 € 33,00 € 37,00 b) di valore superiore a Euro 1.100,00 e fino a Euro 5.200,00 62,00 € 70,00 € 77,00 € 85,00 c) di valore superiore a Euro 5.200,00 e fino a Euro 26.000,00 155,00 € 170,00 € 187,00 € 206,00 d) di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00 e cause di valore indeterminato 310,00 € 340,00 € 374,00 € 450,00 e) di valore superiore a Euro 52.000,00 e fino a Euro 260.000,00 414,00 € 500,00 € 550,00 € 660,00 f) di valore superiore a Euro 260.000,00 e fino a Euro 520.000,00 672,00 € 800,00 € 880,00 € 1.056,00 g) di valore superiore a Euro 520.000,00 930,00 € 1.110,00 € 1.221,00 € 1.466,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONI FORFETTARIE È SEMPRE DOVUTA L’IMPOSTA DI BOLLO PARI AD 8,00 PER LE CONTROVERSIE DI VALORE SUPERIORE A 1.100,00

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Tabella elaborata il 18.07.2011 dall’Avv. Maurizio Argento

TTaabbeellllaa CCoonnttrriibbuuttoo UUnniiffiiccaattoo 22001111 (redatta dall’Avv. Maurizio Argento e dall’Avv. Carla Secchieri)

ARTICOLO 13 DEL T.U. DELLE SPESE DI GIUSTIZIA - D.P.R. N. 115/2002 IMPORTI AGGIORNATI CON IL DECRETO LEGGE N. 6.7.2011 N. 98 , RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI

STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA IN G.U. N. 155 DEL 6.7.2011 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL 15 LUGLIO 2011, N. 111 (G.U. 16 LUGLIO 2011, N. 167)

IMPORTI IN VIGORE DAL 6 LUGLIO 2011

11 -- GG II UUDD II ZZ II CCOONN VVAALLOORR EE DD EETT EERRMMII NNAATTOO ::

SCAGLIONE FINO AL

31.12.2009 FINO AL

30.07.2010 FINO AL

05.07 2011 IMPORTO

a) di valore fino a Euro 1.100,00

Esente € 30,00 € 33,00 € 37,00

b) di valore superiore a Euro 1.100,00 e fino a Euro 5.200,00

62,00 € 70,00 € 77,00 € 85,00

c) di valore superiore a Euro 5.200,00 e fino a Euro 26.000,00

155,00 € 170,00 € 187,00 € 206,00

d) di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00

e cause di valore indeterminato

310,00 € 340,00 € 374,00 € 450,00

e) di valore superiore a Euro 52.000,00 e fino a Euro 260.000,00

414,00 € 500,00 € 550,00 € 660,00

f) di valore superiore a Euro 260.000,00 e fino a Euro 520.000,00

672,00 € 800,00 € 880,00 € 1.056,00

g) di valore superiore a Euro 520.000,00 930,00 € 1.110,00 € 1.221,00 € 1.466,00

AA TTIITTOOLLOO DDII AANNTTIICCIIPPAAZZIIOONNII FFOORRFFEETTTTAARRIIEE ÈÈ SSEEMMPPRREE DDOOVVUUTTAA

LL’’IIMMPPOOSSTTAA DDII BBOOLLLLOO PPAARRII AADD €€ 88,,0000 PPEERR LLEE CCOONNTTRROOVVEERRSSIIEE DDII VVAALLOORREE SSUUPPEERRIIOORREE AA €€ 11..110000,,0000

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Tabella elaborata il 18.07.2011 dall’Avv. Maurizio Argento

ATTENZIONE

ART.13 COMMA 3-BIS DEL T.U. N.115\2002:

IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ

OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) E IL PROPRIO NUMERO DI FAX AI SENSI DEGLI ART. 125, COMMA 1 C.P.C. E ART.16, COMMA 1/BIS

DEL D.LGS. 546/1992, OVVERO QUALORA LA PARTE OMETTA DI INDICARE IL CODICE FISCALE

NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO O, PER IL PROCESSO TRIBUTARIO, NEL RICORSO, O AI SENSI

DELL'ART.136 DEL CODICE AMMINISTRATIVO (ART. 13 COMMA 6 BIS)

Con il pagamento del Contributo Unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull’atto di precetto, sull’atto di pignoramento, sull’atto di costituzione di parte civile, sulla relazione del CTU e del CTP, sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento, sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato, sulle varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione, perenzione ecc.. (Circ. Dip. Aff. Giust.13.5.02).

Il contributo deve essere integrato nell’ipotesi di modifica della domanda, di domanda riconvenzionale, di chiamata in causa o di intervento autonomo, cui consegua un aumento di valore del procedimento e nei soli limiti dell’aumento (art.9). In tali ipotesi deve ritenersi che il relativo versamento deve avvenire per la prima udienza utile con onere a carco della parte che ha modificato la domanda iniziale (Cfr Circ. u.c.)

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata , fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato e anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio , in modo forfettizzato , nella misura di € 8,00, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della L.319\58, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo. (cfr art.30 Dpr 115\02 come modificato dal comma 323 della legge 311\04)

Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. (Art.14 comma 2 T.U. 115\2002)

22 –– GGIIUUDD II ZZ II EE PPRROOCCEEDD IIMMEENNTT II CCOONN VVAA LLOORR EE II NN DD EE TTEERRMM II NNAA BB II LL EE

FINO AL

05.07 2011 IMPORTO

PROCESSI CIVILI ORDINARI: (si considerano di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00)

€ 374,00 € 450,00

DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DI PACE: € 187,00 € 206,00

33 -- GGIIUUDDII ZZII EE PPRROOCCEEDD IIMMEENNTT II CCOONN VVAA LLOORR EE NN OONN DD II CCHH II AARRAA TTOO NN EE LL LL ’’AA TTTTOO

SI CONSIDERANO DI VALORE SUPERIORE A EURO 520.000,00 € 1.466,00

ART.13 COMMA 6 DEL T.U. 115\2002: Se manca la dichiarazione di valore prevista dall'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).

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44 –– CCOONNTTRROOVVEERRSS II EE AAMMMMIINN II SSTTRRAATT II VVEE RR II CC OORR SS II PP RROOPPOO SS TT II DD AAVVAANN TT II AA II TTRR II BBUUNNAALL II

AAMMMM II NN II SS TTRRAA TT II VV II RR EEGG II OONNAA LL II EE AA LL CCOONN SS II GGLL II OO DD II SS TTAA TTOO

((PPEERR RRIICCOORRSSII SSII IINNTTEENNDDOONNOO SSIIAA QQUUEELLLLOO PPRRIINNCCIIPPAALLEE CCHHEE QQUUEELLLLOO IINNCCIIDDEENNTTAALLEE EE TTUUTTTTII II MMOOTTIIVVII AAGGGGIIUUNNTTII CCHHEE IINNTTRROODDUUCCOONNOO DDOOMMAANNDDEE NNUUOOVVEE))

SPECIFICA Fino al

5.7.2011 IMPORTI

Processi Amministrativi ordinari € 500,00 € 600,00

a) Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune previsto dal Libro IV,

Titolo V del D. Lgs 2.7.2010 n. 104 (codice del Processo

Amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito

(provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione

di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione,

modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte

degli enti locali, provvedimenti di nomina adottati previa delibera del

consiglio dei ministri, scioglimento di enti locali, procedure di

occupazione e di espropriazione delle aree destinate a opere pubbliche,

provvedimenti del comitato olimpico o delle federazioni sportive)

€ 1.000,00 € 1.500,00

b) Ricorsi d cui all'art. 119, comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 2.7.2010 n.

104 (codice del processo amministrativo) in materia di affidamento di

lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità

amministrative indipendenti

€ 2.000,00 € 4.000,00

c) Ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione, previsti dall’art.117 del

D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 (codice del processo amministrativo)

d) Ricorsi in tema di accesso agli atti, previsti dall’art. 116 del D. Lgs.

2.7.2010 n. 104 (codice del processo amministrativo) (ad eccezione dei

ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al

D. Lgs. 195/2005, di attuazione alla Direttiva 200374/CE per i quali il

contributo unificato non è dovuto).

e) Ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di

soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato.

f) Ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato.

€ 250,00

€ 300,00

Controversie concernenti il rapporto di pubblico impiego (cfr tabella sulle controversie di lavoro)

esenti Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50%

Ricorso Straordinario al Capo dello Stato o al Presidente Regione Sicilia e in

tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti esenti € 600,00

ATTENZIONE

IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

E IL PROPRIO RECAPITO FAX ART.13 COMMA 6 BIS DEL T.U. 115\2002 COME SOSTITUITO DAL D.L. 98\2011: Tutti I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

ART.13 COMMA 6 TER. DEL T.U. 115\2002: Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6‐ bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

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55 -- AA ZZ II OONN EE CC II VV II LL EE NNEELL PPRROOCCEEDD IIMMEENNTTOO PP EENNAALLEE

Non è soggetto al pagamento del contributo unificato l’esercizio

dell'azione civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta solo

la pronuncia di condanna generica del responsabile. esente

Il contributo è dovuto invece nel caso di richiesta di condanna al

pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno e solo in caso di

specifico accoglimento della domanda.

Il contributo unificato sarà determinato in relazione all'importo liquidato in

sentenza

Contributo come Da TABELLA 1

AA TTIITTOOLLOO DDII AANNTTIICCIIPPAAZZIIOONNII FFOORRFFEETTTTAARRIIEE ÈÈ SSEEMMPPRREE DDOOVVUUTTAA LL’’IIMMPPOOSSTTAA DDII BBOOLLLLOO PPAARRII AADD €€ 88,,0000

66 -- CCAAUU SS EE DDAAVVAANN TT II LLAA CCOORR TTEE DD II CCAA SS SS AA ZZ II OONN EE

Procedimenti Ordinari

Contributo come Da TABELLA 1 oltre al Contributo fisso di € 168,00

Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico

impiego, nonché nelle cause per controversie di previdenza e assistenza

obbligatorie

Contributo come Da TABELLA 1 oltre al Contributo fisso di € 168,00

ATTENZIONE

IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E IL PROPRIO

RECAPITO FAX OVVERO QUALORA LA PARTE OMETTA DI INDICARE IL CODICE FISCALE ART. 13 comma 2 bis del T.U. 115\2002: Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6‐bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

ART. 13 COMMA 3 DEL T.U. 115\2002 COME INTRODOTTO DAL D.L. 98\2011: Il contributo è ridotto alla metà (.…) per le controversie individuali di lavoro ovvero per quelle concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1 bis.

ART 9 COMMA 1-BIS DEL T.U. 115\2002 COME INTRODOTTO DAL D.L. 98\2011: Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

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77 -- CCOONN TT RROOVV EE RR SS II EE II NN MM AA TT EE RR II AA DD II PP RR EE VV II DD EE NN ZZ AA EE AA SS SS II SS TT EE NN ZZAA

OO BB BB LL II GG AA TT OO RR II AA ,, NNOONNCCHH ÉÉ PP EE RR LL EE CCOO NN TT RR OOVV EE RR SS II EE II NNDD II VV II DD UU AA LL II DD II LL AAVV OO RROO OO CCOO NN CC EE RR NN EE NN TT II RRAA PP PP OORR TT II DD II PP UUBB BB LL II CCOO IIMMPP II EE GGOO

SSAALLVVOO QQUUAANNTTOO PPRREEVVIISSTTOO DDAALLLL''AARRTT.. 99,, CCOOMMMMAA 11//BBIISS Controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, INFERIORE ad € 31.884,48 (triplo dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi

fissato in € 10.628,16 a seguito dell'aggiornamento disposto con decreto del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009)

Esenti Anche dal diritto

forfetizzati di € 8,00 (art. 30 T.U. 115\2002)

Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, SUPERIORE ad € 31.884,48 (triplo dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi

fissato in € 10.628,16 a seguito dell'aggiornamento disposto con decreto del Ministero della

Giustizia 20 gennaio 2009)

€ 37,00

Controversie individuali di lavoro privato e pubblico per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, SUPERIORE ad € 31.884,48 (triplo dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi

fissato in € 10.628,16 a seguito dell'aggiornamento disposto con decreto del Ministero della

Giustizia 20 gennaio 2009)

Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50%

Valore fino a € 1.100,00 € 18,50

Valore da € 1.100 e fino a € 5.200,00 € 42,50

Valore da € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 103,00

Valore da € 26.000,00 efino a € 52.000,00

e per processi di valore indeterminato € 225,00

Valore da € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 330,00

Valore da € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 528,00

Valore superiore a € 520.000,00 € 733,00

ATTENZIONE

IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E IL PROPRIO

RECAPITO FAX OVVERO QUALORA LA PARTE OMETTA DI INDICARE IL CODICE FISCALE ART 9 COMMA 1-BIS DEL T.U. 115\2002 COME INTRODOTTO DAL D.L. 98\2011: Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a (€31.884,48 ) al triplo dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

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88 -- CCAAUUSSEE EE PPRROOCCEEDD IIMMEENNTT II II NN MMAA TTEERR II AA DD II SS EE PPAARRAA ZZ II OONNEE EE DD II VVOORR ZZ II

Procedimenti di cui all'art. 711 del codice di procedura civile (separazioni

consensuali) e per i procedimenti di cui all'art. 4 comma 16 della L. 898/70

(divorzi congiunti) € 37,00

Procedimenti di cui al Libro IV, Titolo II Capo I del codice di procedura

civile (separazioni giudiziali e modifiche) e processi contenziosi di cui

all'art. 4 L. 898/70 (divorzi contenziosi) € 85,00

ATTENZIONE

IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E IL PROPRIO

RECAPITO FAX OVVERO QUALORA LA PARTE OMETTA DI INDICARE IL CODICE FISCALE

99 –– RR II CCOORR SS II PPRR II NNCC II PP AA LL II EE DD II NN CC II DD EENN TTAA LL II PPRROO PPOO SS TT II AA VVAANN TT II LL EE CCOOMMMM II SS SS II OONN II TTRR II BBUUTT AARR II EE

PPRROOVV II NNCC II AA LL II EE RR EEGG II OONNAA LL II

SPECIFICA Fino al

5.7.2011 IMPORTI

Valore fino a € 2.582,28 Esente € 30,00

Valore da € 2.582,28 e fino a € 5.000,00 Esente € 60,00

Valore da € 5.000,00 e fino a € 25.000,00 Esente € 120,00

Valore da € 25.000,00 e fino a € 75.000,00 Esente € 250,00

Valore da € 75.000,00 e fino a € 200.000,00 Esente € 500,00

Valore superiore a € 200.000,00 Esente € 1.500,00

ATTENZIONE

IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E IL PROPRIO

RECAPITO FAX OVVERO QUALORA LA PARTE OMETTA DI INDICARE IL CODICE FISCALE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 3/BIS T.U. 115/2002 nei processi tributari il valore della lite è determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. 546/92 e successive modificazioni e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso anche nelle ipotesi di prenotazione a debito.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 39, D.L. 6 LUGLIO 2011 , N. 98 (ancora da convertire in legge) fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che stabilirà le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti al 6 luglio 2011, senza applicazione delle maggiorazioni del contributo unificato.

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Tabella elaborata il 18.07.2011 dall’Avv. Maurizio Argento

11 00 –– II SS II NN GGOOLL II PPRROOCC EEDD IIMMEENN TT II ((IINN OORRDDIINNEE AALLFFAABBEETTIICCOO))

Euro

DPR n.115\02

Assegno mantenimento figli Esente Art. 10 comma 2°

Assenza e dichiarazione di morte presunta (Proc. speciali libro 4 - titolo II cpc) Esente Art. 10 comma 3°

Comodato (controversie in materia di) vedi TABELLA 1 Art. 13 comma 1°

Controversie e attività conciliative in sede non contenziosa di valore inferiore ad € 1.033,00 e provvedimenti ad esse relativi (art. 46, c. 1 L. 21.11.1991, n. 374) (Per l’esenzione imposta di bollo e di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto cfr nota del Ministero della Giustizia del 30 dicembre 2004)

vedi TABELLA 1 Art. 13 comma 1°

Controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, INFERIORE ad € 31.884,48 (triplo dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 10.628,16 a seguito dell'aggiornamento disposto con decreto del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009)

Esenti Art. 9 comma 1-bis

Controversie individuali di lavoro privato e pubblico per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, SUPERIORE ad € 31.884,48 (triplo dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 10.628,16 a seguito dell'aggiornamento disposto con decreto del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009)

Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 9 comma 1-bis

Art. 13 comma 3°

Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, SUPERIORE ad € 31.884,48 (triplo dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 10.628,16 a seguito dell'aggiornamento disposto con decreto del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009)

€ 37,00 Art. 9 comma 1-bis

Denuncia di nuova opera e danno temuto (artt. da 689 a 691 c.p.c.)

Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°

Disposizioni minori, interdetti, inabili (Procedimenti speciali - libro 4 - titolo II°) Esente Art. 10 comma 3°

Divorzio dei coniugi o scioglimento del matrimonio contenziosi (art. 4 L. 898/70) € 85,00 Art. 13 comma 1°

Divorzio dei coniugi o scioglimento del matrimonio congiunto (art. 4, c.16 L. 898/70) € 37,00 Art. 13 comma 1°

Equa riparazione (Legge Pinto -L.89/01) Esente Art. 10 comma 1°

Esecuzione immobiliare (importo fisso) € 242,00 Art. 13 comma 2°

Esecuzione mobiliare fino a € 2.499,99 (importo fisso) € 37,00 Art. 13 comma 2°

Esecuzione mobiliare superiore a € 2.500,00 (importo fisso) € 121,00 Art. 13 comma 2°

Esecuzione per consegna e rilascio (art. 605 c. p. c. e seguenti) € 121,00 Art. 13 comma 2°

Esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare - (art.612 e s.s. c.p.c.) € 121,00 Art. 13 comma 2°

Esecuzione in materia di assegni per il mantenimento della prole o comunque riguardante la stessa

Esente Art. 10 comma 2°

Impugnazione delibere condominiali vedi TABELLA 1 Art. 13 comma 1°

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Tabella elaborata il 18.07.2011 dall’Avv. Maurizio Argento

Istanza di fallimento (procedimenti camera di consiglio tribunale fallimentare) € 85,00 Art. 13 comma 1°

Insinuazione al passivo fallimentare TEMPESTIVA (Cfr Circ.Giustizia del 13.5.2002) Esente

Insinuazione al passivo fallimentare TARDIVA in relazione al valore del credito per cui si procede (Cfr Circ.Giustizia del 13.5.2002)

vedi TABELLA 1 Art. 13 comma 1°

Inibitoria ex art.373 cpc € 85,00 Art. 13 comma 1 l.b

Interdizione e inabilitazione (Procedimenti speciali libro 4 - titolo II c. p. c. ) Esente Art. 10 comma 3°

Iscrizione dei giornali e periodici nel registro della stampa (Cfr nota ministeriale prot. 1/13395 del 22-10-2003)

Esente Art. 10 comma 1°

LOCAZIONE - procedimento di determinazione del canone vedi TABELLA 1 Art. 13 comma 1°

LOCAZIONE - intimazione di licenza per finita locazione (657 c.p. c.) Il valore si determina in base all’importo dell’ammontare del canone di un anno

Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°

LOCAZIONE - sfratto per finita locazione (657, comma 1 c. p. c.) Il valore si determina in base all’importo dell’ammontare del canone di un anno

Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°

LOCAZIONE - sfratto per morosità (658 c p. c.) Il valore si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio oltre interessi maturati sino alla domanda.

Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°

Modifica congiunta delle condizioni di Separazione dei coniugi € 37,00 Art. 13 comma 1°

Modifica delle condizioni di Separazione o Divorzio € 85,00 Art. 13 comma 1°

Occupazione senza titolo Contributo come Da TABELLA 1 Art. 13 comma 1°

Opposizione a decreto ingiuntivo

Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°

Opposizione agli atti esecutivi (617 cpc) € 146,00 Art. 13 comma 3°

Opposizione all’esecuzione - (615 c.p.c.) Contributo come Da TABELLA 1 Art. 13 comma 1°

Opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.). Contributo come Da TABELLA 1 Art. 13 comma 1°

Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°

Opposizione a stato passivo (valore del credito vantato) Contributo come Da TABELLA 1 Art. 13 comma 1°

Opposizione a sanzioni amministrative (ricorsi al Giudice di Pace ex lege 689\81) Contributo come Da TABELLA 1

Art. 10 comma 6-bis

Ordini di protezione contro gli abusi familiari coniugi (art. 736 bis cpc)

Esente Art. 10 comma 3°

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Tabella elaborata il 18.07.2011 dall’Avv. Maurizio Argento

Procedimenti amministrativi Contributo come Da TABELLA 4

Art. 13 comma 6-bis

Procedimenti cautelari ante causam, compresi quelli ex art. 445/bis c.p.c. (salva l'esenzione ex art. 9, comma 1/bis) e procedimenti cautelari in corso di causa (articoli da 669 bis a 702 cpc)

Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°

Procedimenti in camera di consiglio (Libro 4 tit.II Capo VI – art.737 a 742 bis) € 85,00 Art. 13 comma 1°

Procedimento di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c. (nel caso in cui il procedimento prosegua con rito ordinario si dovrà procedere all'integrazione del contributo: Circ. Min. Giustizia 04/08/09 n.101179\U)

Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°

Procedimenti contenziosi in materia di famiglia e stato delle persone (artt.706-710) € 85,00 Art. 13 comma 1°l.b

Procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art.5 legge13.5.78 n.180) Esente Art. 10 comma 1°

Procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13 bis D.Lgs. n. 286\98); Esente Art. 10 comma 1°

Procedimenti di correzione di errori materiali di sentenze (cfr circ. 18 marzo 2003) Esente Art. 10 comma 1°

Procedimenti davanti al giudice tutelare “comunque relative alla prole intesa come persone minori di età” (circ.n.5\2002)

Esente Art. 10 comma 2°

Procedimenti di ingiunzione e sommari (Libro 4 – Titolo I articoli 633-705)

Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°

Procedimenti di istruzione preventiva (artt. da 692 a 699 c.p.c.)

Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°

Procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento emessi dal magistrato (cfr nota del ministero del 6.5.2003 n.1\5830\U\03.)

€ 85,00 Art. 13 comma 1°

Procedimenti di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr nota del ministero del 6.5.2003 n.1\5830\U\03.)

€ 85,00 Art. 13 comma 1°

Procedimenti d’Urgenza (Libro 4 – Titolo I articolo 700)

Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°

Procedimenti di giurisdizione e regolamento di competenza Contributo come Da TABELLA 1 Art. 13 comma 1°

Procedimenti elettorali (Dpr 131\86 – art.127 d.lgs 104\2010) Esenti Art. 10 comma 1°

Procedimenti in materia tavolare Esente Art. 10 comma 1°

Procedimenti legge Pinto di equa riparazione (legge 89\2001) Esente Art. 10 comma 1°

Procedimenti possessori (Libro 4 - titolo II - Capo VI art.703 – 705) (sia per la fase sommaria che per quella e di cognizione ordinaria piena si paga un solo contributo unificato circ.5\2002)

Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°

Procedimenti recupero crediti professionali difensori d’ufficio (art.32 disp att. cpp) Esente Art. 10 comma 1°

Procedimenti relativi all'affrancazione di fondi enfiteutici (art. 10 legge 22 luglio 1966 n. 607) Esente Art. 10 comma 1°

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Tabella elaborata il 18.07.2011 dall’Avv. Maurizio Argento

Procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi - amministrazione patrimonio familiare (art.735 e ss cpc)

Esenti Art. 10 comma 3°

Procedimenti di responsabilità dei magistrati (art. 15 comma 2 legge 13 aprile 1988 n. 117); Esenti Art. 10 comma 1°

Procedimenti di separazione consensuale (art. 711 c.p.c) € 37,00 Art. 13 comma 1°l.a

Procedimenti speciali (Libro 4 - titolo II Capo VI artt.737-742 bis ) € 85,00 Art. 13 comma 1° l.b

Procedimento tributario Contributo come Da TABELLA 9

Art. 13 comma 6quater

Procedura fallimentare (dalla sentenza alla chiusura) € 740,00 Art. 13 comma 5°

Reclami avverso tutti i provvedimenti cautelari (Circolare n.5 del 31.07.2002) € 85,00 Art. 13 comma 1°

Rettificazione dello stato civile Esente Art. 10 comma 1°

Riassunzione entro il termine di legge di procedimenti interrotti, sospesi o cancellati (Circolare n.1\12244\U\44 del 29.09.2003) Esente

Separazione consensuali e provvedimenti di revisione congiunti € 37,00 Art. 13 comma 1°l.a

Separazione giudiziale e provvedimenti di revisione, (libro 4 - titolo II, capo I cpc art. 706 - 710 ) € 85,00 Art. 13 comma 1°l.b

Sequestro giudiziario e conservativo (artt. 670-671 cpc);

Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°

Tutti procedimenti con patrocinio a spese dello Stato Esente Art. 10 comma 1°

Volontaria giurisdizione € 85,00 Art. 13 comma 1°l.b

FORMULE DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE TRA LE CONCLUSIONI DELL’ATTO INTRODUTTIVO

DEL GIUDIZIO CIVILE. AMMINISTRATIVO E TRIBUTATARIO AI SENSI DELL’ART.14 DEL T.U. – DPR N.115\2002

1. “Voglia il <giudice adito>, contrariis reiectis, - dichiarare che ……….. ; - accogliere la domanda e per l’effetto condannare, il sig. … al pagamento in favore del sig. ………., a titolo di ………….., della somma che qui, ex art.14 T.U. Spese di Giustizia, espressamente è dichiarata e quantificata in EURO ……, come da seguente specifica: a)…; b)… (interessi e rivalutazione sino alla domanda) , etc. , oltre al maturando pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla domanda.

2. Ai fini dell’ 14 del T.U. delle spese di giustizia – dpr 115\02 - si dichiara che il valore del presente procedimento ammonta a EURO …….. inclusi interessi e rivalutazione sino alla domanda.

3. Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è di € ….. come da seguente specifica €….. per sorte capitale, € …. per interessi, € ….. per rivalutazione monetaria oltre al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria maturandi sin dalla data della domanda.

L’art.14 del dpr 115\02 precisa inoltre che: " Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle

conclusioni dell’atto introduttivo. La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione."

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Tabella elaborata il 18.07.2011 dall’Avv. Maurizio Argento

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI CODICE FISCALE

DECRETO LEGGE 29.12.2009, N. 193 E DECRETO LEGGE 6.7.2011 N.98

� Art. 125 c.pc. comma 1° (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte):

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale.

� Art. 163 cpc, comma 3° n.2 (Contenuto della citazione):

il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

� Art. 167 cpc, comma 1° (Comparsa di risposta) :

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalita' e il codice fiscale,i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

� Art. 13 comma 3/bis del T.U 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia)

Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 12 5, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della metà

TESTO COORDINATO DELLE NORME MODIFICATE DALL’ART.37 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N.98 E LEGGI RICHIAMATE

Tutte le modifiche apportate dall’art.37 sono scritte in neretto.

Le soppressioni/abrogazioni sono scritte in grassetto, corsivo e sottolineato.

Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

PARTE II - VOCI DI SPESA

TITOLO I Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario

ART. 9 (L) CONTRIBUTO UNIFICATO

1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10. 1‐bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1.

ART.10. (L) ESENZIONI. 1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, (parole eliminate) il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89. 2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. 3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile.

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Tabella elaborata il 18.07.2011 dall’Avv. Maurizio Argento

4. (comma già abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010, con dal numero 1) della lettera b) del comma 212 dell’art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.) 5. (comma già abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010, dal numero 1) della lettera b) del comma 212 dell’art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.) 6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo. 6‐bis. Nei procedimenti di cui all’ articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione (parole eliminate).

ART.13. (L) IMPORTI. 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1 bis, per i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;

c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000; f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146. 2‐bis. Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6‐bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. 3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1 bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno. 3‐bis Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1‐bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà. 4. (comma abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010, dal numero 3) della lettera c) del comma 212 dell’art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.) 5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740. 6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). 6‐bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;

d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.

I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. 6‐ ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6‐ bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di

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Tabella elaborata il 18.07.2011 dall’Avv. Maurizio Argento

Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. 6‐quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000; d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000; e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000; f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

ART.14. (L) OBBLIGO DI PAGAMENTO.

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. 3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. 3‐bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.

ART18. (L) NON APPLICABILITÀ DELL'IMPOSTA DI BOLLO NEL PROCESSO PENALE E NEI PROCESSI IN CUI È DOVUTO IL CONTRIBUTO UNIFICATO.

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. 2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.

ART. 131. (L) EFFETTI DELL'AMMISSIONE AL PATROCINIO. 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, amministrativo e nel processo tributario; b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo

contabile e tributario (parole soppresse); c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile; d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,

n. 131, nel processo civile e amministrativo; e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro. 4. Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte

relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le

spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile; e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile; f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

ART 158. (L) SPESE NEL PROCESSO IN CUI È PARTE L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AMMESSA ALLA PRENOTAZIONE A DEBITO E RECUPERO DELLE STESSE.

1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:

a) il contributo unificato nel processo civile, amministrativo e nel processo tributario; b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario (parole soppresse);

Page 14: TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2011-2 · tabella elaborata il 18.07.2011 dall’avv. maurizio argento attenzione art.13 comma 3-bis del t.u. n.115\2002: il contributo unificato dovuto

Tabella elaborata il 18.07.2011 dall’Avv. Maurizio Argento

c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione. 3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

PARTE VI - PAGAMENTO

TITOLO III - PAGAMENTO DELLE SPESE A CARICO DEI PRIVATI CAPO I ‐ PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

ART. 260. (R) IMPOSTA DI BOLLO. (ARTICOLO ABROGATO)

1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario

LEGGE 2 APRILE 1958 N. 319

ESONERO DA OGNI SPESA E TASSA PER I GIUDIZI DI LAVORO. ARTICOLO UNICO.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1‐bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. (comma abrogato dall'art. 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618‐bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.

DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2010 N. 225 PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN

MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE.

ART. 2 PROROGHE ONEROSE DI TERMINI (…) 4‐quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all’ articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’ articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. (comma abrogato)

CODICE PENALE ART. 36. PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA.

La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza. La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e (parole soppresse) nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni. La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato. La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia (parole soppresse).

CODICE DI PROCEDURA CIVILE ART. 729. PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.

La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità. Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale .

Documento liberamente tratto ed interpretato dalle Circolari del Ministero della Giustizia n. 2/2002 del 26/02/02 e n.2 del 12/03/02 e n.3 del 13.5.2002, Circ. Min. Giustizia 04/08/09, la nota ministeriale prot. 1/13395 del 22-10-2003 nonchè dalla Legge 10/05/02, n. 91, dalla legge n. 248\2006, dal D.L. 29.12.2009 n.193 e dalle leggi finanziarie del 2005 e del 2010, dall’art. 48 bis della legge 122 del 30.07.2010 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, dal decreto legge 98 del 6.7.201, oltre che dal T.U. spese di giustizia DPR n.115\02. Si invita ad esaminare le norme sopra richiamate e le altre applicabili prima di assumere ogni conseguente determinazione.

L’AUTORE NON RISPONDE IN ALCUN CASO E PER NESSUNA RAGIONE DI EVENTUALI INESATTEZZE OD IMPRECISIONI.