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N. 4609 CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MINNITI) CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ORLANDO) CON IL MINISTRO DELLA DIFESA (PINOTTI) CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (CALENDA) E CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÁ CULTURALI E DEL TURISMO (FRANCESCHINI) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l’Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell’organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 4609—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(ALFANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(MINNITI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(PINOTTI)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(CALENDA)

E CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÁ CULTURALI E DEL TURISMO

(FRANCESCHINI)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra laRepubblica italiana e l’Organizzazione internazionale di dirittoper lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell’organizzazione, fattoa Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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italiana e ICCROM aggiuntivo all’Accordo di Parigi del 27 aprile1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull’istituzione elo status giuridico del Centro internazionale di studi per laconservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblicaitaliana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativodell’Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell’e-nergia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e)Memorandum d’intesa tra la Repubblica italiana e il Consigliod’Europa circa l’Ufficio del Consiglio d’Europa a Venezia e il suo

status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017

Presentato il 28 luglio 2017

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ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presentedisegno di legge il Governo chiede alleCamere l’autorizzazione alla ratifica di cin-que accordi tra l’Italia e altrettante orga-nizzazioni internazionali, di cui tre pre-senti nel territorio nazionale.

Queste tre organizzazioni – l’Organiz-zazione internazionale di diritto per lo svi-luppo (IDLO), il Centro internazionale distudi per la conservazione ed il restaurodei beni culturali (ICCROM) e la Multina-tional Force and Observers (MFO) hannogià la propria sede in Italia in virtù diprecedenti intese che si è reso necessariorinegoziare in ragione dei molti anni tra-scorsi dalla firma e delle mutate esigenzedelle organizzazioni stesse, spesso dettatedalla necessità di ampliamento delle atti-vità svolte.

Il fatto che tali importanti organizza-zioni abbiano la propria sede a Roma co-stituisce un notevole valore aggiunto, intermini di prestigio internazionale, per ilnostro Paese e un volàno per il settore dellapromozione dello Stato di diritto e dellagiustizia (IDLO), della tutela dei beni cul-turali (ICCROM), del ruolo dell’Italia nelsostegno alle operazioni di mantenimentodella pace (MFO).

Come ulteriore effetto indiretto dellapresenza di tali organizzazioni in Italia,vanno altresì menzionati le positive rica-dute economiche da esse generate sul ter-ritorio e il positivo effetto determinato sul-l’indotto produttivo sviluppatosi negli anniintorno ad esse.

a) Accordo tra la Repubblica italiana el’Organizzazione internazionale di di-ritto per lo sviluppo (IDLO) relativo allasede dell’organizzazione, fatto a Roma il14 giugno 2017.

L’IDLO (International Development LawOrganization) è un’organizzazione intergo-vernativa dedicata alla promozione delloStato di diritto e delle pratiche di buon

governo nei Paesi in via di sviluppo, intransizione economica e nei Paesi in situa-zione post-belliche.

Nato nel 1983 come organizzazione in-ternazionale non governativa con sede neiPaesi Bassi, l’originario Istituto internazio-nale di diritto per lo sviluppo (IDLI) si ètrasformato nel 1988 (con l’Accordo inter-nazionale per la creazione dell’Istituto in-ternazionale di diritto per lo sviluppo, sot-toscritto il 5 febbraio 1988 da otto membri,tra i quali l’Italia) in organizzazione inter-governativa trasferendo la propria sede aRoma.

Nel 2002 l’IDLI ha cambiato la propriadenominazione in IDLO, adottando conte-stualmente una prima revisione dell’Ac-cordo del 1988. Ulteriori modifiche e inte-grazioni dell’Accordo istitutivo, approvatedagli Stati membri secondo le procedurepreviste, sono intervenute nel 2008 e, daultimo, nel 2012.

Attualmente i membri dell’IDLO sono27 (tra gli altri, oltre a numerosi Paesimembri dell’Unione europea, gli Stati Unitid’America, la Cina, l’Afghanistan, il Kenya,l’Egitto, il Sudan, il Mozambico, le Filip-pine, e il Salvador).

Gli organi di governo dell’IDLO (in baseall’Accordo istitutivo del 1988, come suc-cessivamente emendato) sono:

l’Assemblea degli Stati membri (As-sembly of Parties), che si riunisce annual-mente, approva il programma di lavoro e ilbilancio per l’anno futuro e il rapportodescrittivo e finanziario delle attività svoltedall’Organizzazione nell’anno precedentenonché adotta raccomandazioni in materiadi politica e gestione dell’IDLO;

il Consiglio consultivo (Board of advi-sers), che si riunisce almeno una voltal’anno, è costituito da esperti di settore(eletti dall’Assemblea; siedono a titolo per-sonale) che contribuiscono alla prepara-zione delle decisioni dell’Assemblea e dellaloro attuazione da parte del Direttore ge-

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nerale, mediante la formulazione di « opi-nioni consultive »;

lo Standing committee, che si riuniscenon meno di tre volte l’anno, favorisce ilcollegamento tra l’Assemblea, il Consiglioconsultivo e il Direttore generale, con lafunzione di monitoraggio dell’attuazionedelle attività di bilancio dell’Organizza-zione;

il Direttore generale (eletto dall’As-semblea per un mandato di quattro anni,rinnovabile una sola volta), che è a capodella struttura esecutiva dell’Organizza-zione, assicura l’attuazione delle decisionidell’Assemblea e prepara e presenta il bi-lancio annuale.

Missione e obiettivi dell’IDLO.

Si tratta dell’unica organizzazione in-tergovernativa esclusivamente dedicata allapromozione dello Stato di diritto ed è or-mai considerata un primario riferimentointernazionale nel settore della giustizia.

L’IDLO svolge attività a sostegno di co-munità e Governi nel settore delle riformelegislative e dello sviluppo delle istituzionial fine di promuovere pace, giustizia, svi-luppo sostenibile e opportunità economi-che. L’Organizzazione contribuisce allo svi-luppo di società stabili e inclusive, nellequali vi siano opportunità per tutti e doveciascun individuo possa condurre, senzadiscriminazioni, un’esistenza libera dal ti-more e dal bisogno. Si occupa, inoltre, diattività di ricerca nel settore del diritto esui temi della giustizia.

Il lavoro svolto dall’Organizzazione in-tegra anche le attività delle altre organiz-zazioni internazionali, aventi sede a Roma(l’Organizzazione delle Nazioni Unite perl’alimentazione e l’agricoltura – FAO, ilProgramma alimentare mondiale – WFP, ilFondo internazionale per lo sviluppo agri-colo – IFAD e Bioversity International), cheoperano nel campo della sicurezza alimen-tare e dello sviluppo dell’agricoltura soste-nibile. Lo Stato di diritto è infatti essen-ziale per ottenere uno sviluppo sostenibile.L’IDLO incentiva l’uso sostenibile della terra,l’energia pulita e gli investimenti a basso

tenore di carbonio; partecipa alla proget-tazione di soluzioni per ridurre l’impattodei cambiamenti climatici e preservare labiodiversità. L’IDLO offre, inoltre, apprez-zati contributi nel settore del diritto conriferimento al tema dell’equo accesso allaterra e alla parità tra i sessi nelle attivitàrurali.

Attraverso le proprie rappresentanze per-manenti a New York e a Ginevra (l’IDLO haottenuto nel 2001 lo status di osservatorepresso le Nazioni Unite), l’Organizzazionepartecipa alle attività dell’ONU con riferi-mento sia alle discussioni in corso per ladefinizione della nuova Agenda dello svi-luppo post-2015 sia alle tematiche collegatealla promozione e alla tutela dei dirittiumani.

Nel dicembre 2012, l’IDLO ha adottatoun nuovo piano strategico per gli anni2013-2016. Il piano si propone di promuo-vere una « cultura della giustizia » a livellointernazionale mediante una serie di atti-vità per il raggiungimento di tre obiettiviprincipali:

1) rafforzamento della credibilità deisistemi giudiziari;

2) promozione e facilitazione dell’ac-cesso alla giustizia;

3) promozione di approcci legali in-novativi per favorire uno sviluppo econo-mico sostenibile.

L’IDLO ha accumulato un’esperienza diinterventi in oltre 170 Paesi attraverso unarete di circa 2.500 esperti e in collabora-zione con 47 associazioni indipendenti e haorganizzato corsi di formazione per oltre20.000 giuristi provenienti da tutto il mondo.

Le attività dell’IDLO sono in rapidaespansione: se nel 2010 gestiva 20 progettiper un valore di poco meno di 19 milioni didollari (si veda il diagramma allegato), nel2014 i programmi gestiti sono stati 47 perun valore di oltre 87 milioni di dollari.

Fondamentali per l’IDLO sono in parti-colare i contributi unrestricted (core) checonsentono una programmazione flessibilee prevedibile delle attività, comprese lespese di funzionamento. L’Italia è tradizio-nalmente uno dei principali donatori di

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risorse core dell’Organizzazione ospitata.Negli ultimi anni, a fronte anche delleminori risorse allocate alla Direzione ge-nerale per la cooperazione allo sviluppo delMinistero degli affari esteri e della coope-razione internazionale per contributi vo-lontari, sono emersi tra i più importantidonatori di finanziamenti core (si veda laseconda tabella allegata, con le stime com-plessive per il periodo 2010-2016) gli StatiUniti d’America (che hanno fatto del-l’IDLO, in particolare in Afghanistan, l’a-genzia internazionale di riferimento per losviluppo del rule of law in situazioni post-conflitto) e i Paesi Bassi (divenuti il prin-cipale donatore di risorse « core »). Questiultimi, anche nel quadro di un tentativomirato a trasferire la sede dell’ente inter-nazionale all’Aja, si sono impegnati ad ero-gare ingenti finanziamenti (fino ad un mas-simo di 17,5 milioni di euro in quattroanni) all’IDLO. L’Italia si è opposta allaproposta olandese di trasferimento, riu-scendo a mantenere a Roma il centro del-l’Organizzazione; all’Aja è stato inveceaperto, nel 2014, un ufficio distaccato.

La revisione dell’Accordo di sede, cherisale al 1992 (con modifiche apportate nel1993), deriva dall’opportunità, da un canto,di tenere conto del mutato quadro istitu-zionale interno dell’Organizzazione (che hamutato anche denominazione) e, dall’altro,di specifiche esigenze segnalate dall’Orga-nizzazione (in particolare alla luce del trat-tamento concesso dai Paesi Bassi nell’ac-cordo di sede per l’ufficio distaccato del-l’Aja), di consolidare la sua presenza inItalia, scongiurando in tal modo il rischiodi un possibile trasferimento della stessa inun altro Paese.

Vanno anche tenuti in considerazione iritorni economici derivanti dalla presenzadell’IDLO in Italia, in virtù del il fatto chel’Organizzazione acquista beni e servizi ne-cessari per le proprie attività presso forni-tori italiani e che una quota rilevante deglistipendi al personale viene spesa in Italia.Numerose sono, inoltre, le collaborazionicon enti e istituzioni italiani consolidate neltempo dall’IDLO (si veda l’elenco riportatodi seguito).

Conclusioni.

Lo sforzo intrapreso per mantenere aRoma la sede di un polo internazionalecosì importante (che comprende anche, conl’ospitalità offerta alla FAO, WFP e all’I-FAD, il Polo delle Nazioni Unite per lasicurezza alimentare) rende necessario, purnel complicato momento finanziario, assu-mere posizioni difensive suggerendo azionimirate a consolidare, per quanto possibile,la permanenza delle Organizzazioni aventisede nel nostro Paese. Occorre, infatti, scon-giurare (alla luce del tentativo operato daiPaesi Bassi) il rischio di un possibile tra-sferimento dell’IDLO, in considerazione siadel suo crescente prestigio internazionalenel settore del diritto e della giustizia siadei benefìci economici – diretti e indotti –derivanti dalla sua presenza nel territorioitaliano.

Il Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale ha pertantonegoziato l’aggiornamento dell’Accordo disede, contenente anche l’impegno (come giàfatto dai Paesi Bassi per il personale dinazionalità olandese) di concedere l’esen-zione dalla tassazione diretta anche al per-sonale italiano regolarmente impiegatopresso l’IDLO.

Collaborazioni dell’IDLO con partner ita-liani:

Avvocatura dello Stato;

Bioversity International – Istituto in-ternazionale per le risorse fitogenetiche;

CIHEAM – Centro internazionale dialti studi agronomici mediterranei;

Commissione di Venezia – Commis-sione europea per la democrazia attraversoil diritto;

Consiglio di Stato;

Consiglio superiore della magistra-tura;

Corte suprema di cassazione;

Fondazione Rosselli;

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ICCROM – Centro internazionale distudi per la conservazione ed il restaurodei beni culturali;

IIHL – Istituto internazionale di di-ritto umanitario (Sanremo);

IILA – Istituto italo-latino americano;

IPALMO – Istituto per le relazioni tral’Italia e i paesi dell’Africa, America Latina,Medio Oriente;

ISICS – Istituto superiore internazio-nale di scienze criminali (Siracusa);

Ministero della giustizia;

Procura generale della Repubblicapresso la suprema Corte di cassazione;

UINL – Union internationale du no-tariat;

UNDESA – Dipartimento per lo svi-luppo economico e sociale delle NazioniUnite (Ufficio di Roma);

UNICRI – Istituto interregionale delleNazioni Unite per la ricerca sulla crimina-lità e la giustizia;

UNIDROIT – Istituto internazionaleper l’unificazione del diritto privato;

Università degli studi di Trento;

Università degli studi Roma tre;

Università telematica UNITELMA Sa-pienza;

ASTALDI Spa.

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b) Scambio di lettere tra Repubblica ita-liana e ICCROM aggiuntivo all’Accordodi Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scam-bio di note del 7 gennaio 1963 sull’isti-tuzione e lo status giuridico del Centrointernazionale di studi per la conserva-zione ed il restauro dei beni culturali,fatto a Roma il 17 marzo 2017.

L’International centre for the study ofthe preservation and the restoration ofcultural property (ICCROM) è un’organiz-zazione intergovernativa alla quale aderi-scono attualmente 133 Stati, che promuovea livello internazionale la conservazione, latutela e il restauro del patrimonio cultu-rale. È stata istituita per decisione della IXConferenza generale dell’UNESCO nel 1956.A seguito della sottoscrizione dell’Accordodi sede tra l’Italia e l’UNESCO del 1957,ratificato con la legge 11 giugno 1960, n. 723,il Centro ha stabilito la propria sede aRoma nel 1959 ed è attualmente ospitatopresso un’ala del complesso monumentaledi San Michele a Ripa.

Gli organi di governo dell’ICCROM sonoil Segretariato, l’Assemblea generale, in cuisono rappresentati tutti gli Stati membri, eil Consiglio. Quest’ultimo è composto damembri eletti dall’Assemblea generale, nellaproporzione di uno ogni cinque Stati mem-bri, da un rappresentante del Governo ita-liano, un rappresentante dell’Istituto supe-riore per il restauro e la conservazione, unrappresentante dell’UNESCO, un rappre-sentante dell’International council of mu-seums (ICOM), un rappresentante dell’In-ternational council on monuments and si-tes (ICOMOS) e un rappresentante dell’In-ternational union for the conservation ofnature (IUCN). L’attuale Direttore generaledell’ICCROM è il dottor Stefano De Caro, ilcui mandato di sei anni scadrà il 31 di-cembre 2017. L’Organizzazione ha attual-mente in organico 35 dipendenti, di cui 14di nazionalità italiana (13 strutturati e unconsulente esterno).

L’Italia partecipa al bilancio ordinariodell’Organizzazione con un contributo ob-bligatorio erogato dal Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale– Direzione generale per la promozione del

sistema Paese, ufficio VI, pari nel 2014 a168.000 euro.

Disciplina fiscale.

Lo Scambio di lettere tra il Ministerodegli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale e l’ICCROM ha l’obiettivo diemendare l’Accordo di sede del 1957 mo-dificando la disciplina relativa alle esen-zioni fiscali concesse al personale dell’Or-ganizzazione.

L’articolo 11 dell’Accordo di sede attual-mente vigente prevede che i funzionaridell’ICCROM, con l’esclusione di quelli dinazionalità italiana o di coloro che avevanoresidenza abituale in Italia prima dell’isti-tuzione del Centro, godano dell’esenzionedalle imposte sugli emolumenti e sulle in-dennità versate a titolo di remunerazionedall’Organizzazione.

Per compensare questa differenza ditrattamento, nel 1978 il Consiglio dell’IC-CROM ha approvato una risoluzione cheimpegna l’Organizzazione a rimborsare ognianno i funzionari italiani delle tasse da loroversate allo Stato italiano in relazione alsalario percepito dall’ICCROM.

Di contro, la Convenzione del 1947 suiprivilegi e le immunità degli istituti specia-lizzati delle Nazioni Unite, principale fontenormativa a livello multilaterale in questosettore, prevede che tutti i funzionari delleagenzie delle Nazioni Unite debbano bene-ficiare dell’esenzione fiscale dalle impostedirette sulle remunerazioni, senza distin-zioni basate sulla nazionalità.

L’Italia ha ratificato la Convenzione inoggetto nel 1985, 28 anni dopo l’Accordo disede con l’ICCROM, peraltro formulandouna riserva all’atto di adesione all’Accordoin base alla quale il Governo italiano si èriservato la facoltà di limitare, in sede dinegoziazione di un accordo di sede, l’ap-plicazione dei privilegi fiscali.

La questione della corretta applicazionedell’articolo 11 dell’Accordo di sede si èposta con la pubblicazione, nella GazzettaUfficiale n. 115 del 1992, dell’elenco degliistituti specializzati delle Nazioni Unite neiconfronti delle quali si assicurava l’appli-cazione senza restrizioni della citata Con-

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venzione del 1947. L’elenco includeva l’IC-CROM, che ha pertanto maturato l’aspet-tativa che nell’applicazione senza restri-zioni fosse compresa anche la materia delleesenzioni fiscali.

Il 17 settembre 2013 l’Agenzia delle en-trate, rispondendo a un interpello propostodall’ICCROM, ha chiarito che l’estensionedell’esenzione fiscale ai funzionari italianiè possibile solo attraverso un emenda-mento all’articolo 11 dell’Accordo di sede,non potendo essa essere accordata in viainterpretativa sulla base di quanto previstonell’elenco pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 115 del 1992.

Opportunità di mantenere la sede dell’IC-CROM in Italia.

Una mancata soluzione negoziata dellaquestione del trattamento fiscale dei fun-zionari italiani potrebbe riflettersi negati-vamente sul mantenimento della sede del-l’ICCROM in Italia.

Per l’ICCROM, a partire dal 2013, ilcosto del rimborso delle tasse ai dipendentiitaliani è più elevato del contributo italianoall’Organizzazione. Questo aspetto ha al-larmato l’Assemblea generale degli Statimembri dell’ICCROM, riunitasi a Roma nelnovembre 2013, poiché la differenza tra ilrimborso e il contributo italiano potrà es-sere coperta solo attingendo al bilanciodell’Organizzazione, cui contribuiscono tuttigli Stati membri. L’Assemblea generale inquell’occasione ha pertanto approvato unamozione, votata all’unanimità e con la solaastensione dell’Italia, che invitava il Diret-tore generale dell’ICCROM ad avviare unnegoziato con il Governo italiano per con-sentire l’esenzione dei dipendenti italianidalla tassazione nazionale, in applicazionedella Convenzione del 1947 sui privilegi e leimmunità degli istituti specializzati delleNazioni Unite.

Qualora non si pervenisse a un aggior-namento dell’attuale quadro istituzionaledell’Accordo di sede con l’Italia, l’Organiz-zazione potrebbe interpellare la comunitàdegli Stati membri per accogliere altre ma-nifestazioni di interesse ad ospitare la sededell’Organizzazione, a condizioni più van-

taggiose di quelle attualmente offerte dal-l’Italia.

L’emendamento dell’articolo 11 dell’Ac-cordo di sede avrà un effetto positivo sullapermanenza dell’ICCROM nel nostro Pa-ese. Si tratta di un’organizzazione intergo-vernativa tra le prime agenzie della fami-glia delle Nazioni Unite ad essere stateinsediate in Italia, grazie all’indiscusso pre-stigio di cui il nostro Paese gode nel campodel restauro e della conservazione del pa-trimonio culturale. Nonostante le ridottedimensioni, l’ICCROM rappresenta una pla-tea di 133 Stati e svolge da più di mezzosecolo attività nel campo della formazionee della tutela dei beni culturali, settori a cuitradizionalmente l’Italia annette grande ri-levanza e che ci offrono visibilità sul pianointernazionale. Sotto il profilo economico,la presenza dell’ICCROM nel nostro Paesegarantisce inoltre un ritorno collegato siaalle forniture di beni e servizi acquistati daimprese nazionali sia alla quota di redditodisponibile del personale dell’Organizza-zione spesa in Italia. Il mantenimento dellasede dell’ICCROM in Italia rappresenta per-tanto per il nostro Paese un interesse diparticolare rilevanza.

La richiesta dell’ICCROM di estendereai funzionari italiani i benefìci fiscali ap-pare peraltro coerente con quanto già pre-visto negli accordi di sede degli istitutispecializzati delle Nazioni Unite presentisul territorio italiano. L’esenzione fiscalesugli emolumenti percepiti per tutti i di-pendenti, senza discriminazioni basate sullanazionalità, è assicurata ai funzionari dellaFAO [Accordo di sede del 1950 tra la FAOe l’Italia, articolo XIII, sezione 27, letterad)]; ai funzionari del WFP [Accordo del1991 tra l’Italia da una parte e le NazioniUnite e la FAO dall’altra, articolo XIII,lettera e)]; ai funzionari dell’IFAD [Accordodi sede del 1978 fra l’Italia e l’IFAD, arti-colo XV, sezione 32, lettera e)]; ai funzio-nari del Centro internazionale di forma-zione dell’organizzazione internazionale dellavoro (Accordo complementare sui privi-legi e le immunità del centro internazionaledi formazione dell’Organizzazione interna-zionale del lavoro – OIL a Torino del 1993,articolo 10); ai funzionari impiegati nella

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base logistica delle Nazioni Unite di Brin-disi [Memorandum d’intesa del 1994 tral’Italia e le Nazioni Unite sull’uso delleistallazioni militari in Italia, articolo XVII,lettera b)]; ai funzionari dello United nationsystem staff college UNSSC [Accordo disede del 2003 tra l’Italia e l’UNSSC, articoloVIII, comma 1, lettera C); ai funzionaridell’Organizzazione mondiale della sanità– OMS (Accordo tra l’Italia e l’OMS del2001 per l’istituzione dell’ufficio europeoOMS per gli investimenti in salute e per losviluppo, articolo 8); ai funzionari delWorldwater assessment programme di Perugia (Ac-cordo di sede del 2012 tra l’Italia e l’UNE-SCO, articolo 8).

Lo scambio di lettere prevede inoltre lacorresponsione di un milione di euro unatantum a saldo totale delle somme dovutedallo Stato italiano per la manutenzionedella sede dell’ICCROM, secondo quantostatuito dall’articolo 2 dell’Accordo di Pa-rigi del 27 aprile 1957.

c) Scambio di Note tra il Governo dellaRepubblica italiana e la MultinationalForce and Observers (MFO) emendativodell’Accordo di sede del 12 giugno 1982,fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017.

La Multinational Force and Observers(MFO), che trae origine dal Trattato di pacedel 1979 tra l’Egitto e lo Stato di Israele, èun’operazione multinazionale che svolge at-tività di peacekeeping nella penisola delSinai, il cui quartier generale ha sede aRoma. È composta da personale prove-niente da tredici nazioni e al suo finanzia-mento contribuiscono, in parti uguali, Egitto,Israele e Stati Uniti d’America e alcunecontributing nations. L’Italia è il quartoPaese contributore in termini di uominicon la qualificata partecipazione della Ma-rina militare. La partecipazione italiana èfinanziata dalla MFO (esclusi gli stipendidei militari), senza oneri aggiuntivi per ilbilancio dello Stato.

La MFO ha richiesto una nuova modi-fica del comma 2 dell’articolo 12 dell’Ac-cordo di sede con l’Italia stipulato il 12giugno 1982 (emendato con un Addendumnel 1995). La modifica è volta a incremen-

tare fino a quattordici il numero massimodi funzionari a cui estendere le immunità ei privilegi concessi in virtù dell’Accordo,con l’esclusione di quelli aventi nazionalitàitaliana. La MFO richiede inoltre di speci-ficare nel medesimo comma che tali im-munità e privilegi sono estesi anche airispettivi congiunti.

Il comma 2, nella sua versione attuale,limita infatti l’attribuzione di immunità eprivilegi a sette funzionari. Si tratta dun-que di procedere a un necessario aggior-namento di una disposizione non più ri-spondente all’evoluzione della MFO nel frat-tempo verificatasi, a causa dell’intensifica-zione delle sue attività nella penisola delSinai, in ragione delle peggiorate condi-zioni di sicurezza della regione.

I commi 1 e 3 del predetto articolo 12rimangono invece invariati.

d) Carta istitutiva del Forum internazio-nale dell’energia (IEF), con Allegato, fattaa Riad il 22 febbraio 2011.

1. Premessa.

L’istituzione del Forum internazionaledell’energia (International Energy Forum –IEF) è avvenuta in occasione della Confe-renza ministeriale straordinaria tenuta aRiad il 22 febbraio 2011, con l’adozionedella Carta istitutiva, intesa a definire lamissione e a regolare l’organizzazione e leattività del Forum, firmata nell’occasionedai rappresentanti di 85 Paesi, tra cui l’I-talia.

La Conferenza ministeriale straordina-ria che istituiva il Forum era stata prepa-rata con una forte azione politica su scalainternazionale promossa dal Regno dell’A-rabia Saudita che, coadiuvato dal RegnoUnito, ha convocato a Gedda una primariunione ministeriale sull’energia il 22 giu-gno 2008 (Jeddah energy meeting).

Tale azione politica si è quindi svilup-pata attraverso una serie di incontri neglianni 2009 e 2010. Per mezzo del lavoro delGruppo di indirizzo ad alto livello dell’IEF(High-Level steering group) e quindi delGruppo di indirizzo allargato (Extendedsteering group) sono stati negoziati i con-

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tenuti della Carta istitutiva. L’Italia ha at-tivamente partecipato e contribuito in-sieme con i maggiori Stati membri dell’U-nione europea e con le principali potenzeeconomiche emergenti.

L’obiettivo era dare un fondamento certoe condiviso a un precedente accordo inter-governativo informale, approvato durantela Conferenza ministeriale di Osaka nellaprimavera del 2002, che definiva in viaprovvisoria l’organizzazione del dialogo traPaesi produttori e Paesi consumatori dienergia e il primo funzionamento del Fo-rum internazionale dell’energia, dotandolodi un Segretariato e di un Segretario ge-nerale con sede a Riad.

Si deve ricordare che l’Italia è stataparte attiva nel dialogo tra Paesi produttorie Paesi consumatori di energia fin dai suoiinizi (Conferenza di Parigi del 1991). Neigiorni 20-22 aprile 2008 l’Italia, come Pre-sidente del Forum internazionale dell’ener-gia, ha organizzato a Roma la decima Con-ferenza ministeriale del Forum internazio-nale dell’energia e il terzo Forum interna-zionale delle imprese dell’energia.

2. Finalità del Forum internazionale del-l’energia.

Finalità generale del Forum internazio-nale dell’energia è la collaborazione tra iGoverni dei Paesi consumatori-importatoridi energia, dei Paesi produttori-esportatorie dei Paesi di transito, nel riconoscimentodelle interdipendenze che legano le loroeconomie.

A motivare l’istituzione del Forum haconcorso in modo determinante la perce-zione della necessità di costruire una piat-taforma globale di dialogo e di confrontofocalizzata intorno alle risorse energetichetradizionali, in particolare sul petrolio e isuoi derivati e sul gas naturale, allo scopodi contribuire a dare stabilità ai mercati ecertezza agli investimenti nei grandi pro-getti di estrazione di idrocarburi e infra-strutturali. L’elevata instabilità e la volati-lità dei prezzi registrate sul mercato delpetrolio negli anni successivi al 2007 hannocontribuito ad accelerare il processo diconsolidamento del Forum internazionaledell’energia.

A norma della sua Carta istitutiva, ilForum ha gli obiettivi di:

a) formare una base condivisa di co-noscenze e di interessi tra i suoi Statimembri;

b) promuovere la stabilità e la traspa-renza nei mercati dell’energia per lo svi-luppo economico, la sicurezza delle forni-ture e della domanda di energia, l’amplia-mento dei commerci su scala globale, lacrescita degli investimenti nelle risorse enelle tecnologie dell’energia;

c) definire e proporre princìpi e lineeguida per migliorare il funzionamento, lastabilità e la sostenibilità del mercato del-l’energia;

d) facilitare le convergenze tra Statimembri produttori, consumatori e di tran-sito con riferimento ai problemi globalidell’energia; promuovere una migliore com-prensione delle loro interdipendenze e deibenefìci che possono derivare dal dialogo edalla mutua cooperazione tra Stati mem-bri, comprese le imprese che operano nelsettore;

e) agevolare lo scambio di opinioni ele analisi con riferimento alle interazionitra energia, tecnologia, aspetti ambientali,crescita economica e sviluppo;

f) creare un clima di confidenza e difiducia reciproca attraverso un migliorescambio di informazioni e di conoscenzetra gli Stati membri;

g) facilitare la raccolta e la diffusionedi dati, di informazioni e di analisi checontribuiscano alla trasparenza, alla stabi-lità e alla sostenibilità del mercato dell’e-nergia per mezzo del sistema denominatoJoint organisations data initiative (JODI).

3. Relazioni con altre organizzazioni in-ternazionali e con le imprese del set-tore.

Nell’adempimento della sua missione, ilForum internazionale dell’energia si indi-rizza essenzialmente verso due gruppi diPaesi: da un lato i Paesi consumatori-importatori di petrolio e di gas, che dispon-

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Page 12: CAMERA DEI DEPUTATI CAMERA DEI DEPUTATI.pdfCAMERA DEI DEPUTATI ... delle attività di bilancio dell’Organizza-zione; il Direttore generale (eletto dall’As-semblea per un mandato

gono spesso di ampie conoscenze ed espe-rienze tecnologiche, dall’altro i Paesi pro-duttori-esportatori, in molti casi caratteriz-zati da limitate dotazioni di risorse tecnichee imprenditoriali.

Per i primi la partecipazione al Foruminternazionale dell’energia è importante pergli investimenti e le collaborazioni che con-sente, con evidenti vantaggi in termini dieconomie di scala e di scambi di informa-zioni e di riduzione dei rischi di approvvi-gionamento. Per il secondo gruppo di Paesiil Forum internazionale dell’energia, con lasua competenza e autorevolezza, può faci-litare l’avvio di programmi di cooperazionee attrarre investimenti privati che altri-menti incontrerebbero ostacoli, soprattuttosul fronte della copertura dei rischi.

In un contesto in cui il governo globaledell’energia è in evoluzione, occorre segna-lare che una delle principali differenze checaratterizzano il Forum internazionale del-l’energia rispetto alle altre organizzazioniinternazionali di settore – in primo luogol’Agenzia internazionale dell’energia (Inter-national Energy Agency – IEA) nata nel1974 nell’ambito dell’Organizzazione per lacooperazione e lo sviluppo economico , inrisposta alla crisi petrolifera, con specificaattenzione per le situazioni di emergenzanel settore degli idrocarburi – consistenella vocazione universale e neutrale delForum e quindi nell’adesione di tutti imaggiori Paesi della comunità internazio-nale, su base paritaria.

Nell’accordarsi sulla costituzione del Fo-rum, i Paesi promotori hanno avuto cura diinserire nel progetto di Carta istitutiva, poiadottata, alcune clausole dirette a rendernel’attività più efficiente e coerente con ilcontesto multilaterale in vigore.

Un principio di carattere generale èquello di evitare duplicazioni rispetto al-l’attività di altre organizzazioni e agenzieinternazionali, in modo tale che, nel costi-tuire il proprio sistema di informazioni enell’impostare le proprie iniziative, il Fo-rum non entri in competizione con altriorganismi già attivi e sperimentati nel set-tore dell’energia, ma semmai ne tragga ivantaggi derivanti da impostazioni coope-rative. D’altro lato, proprio al fine di creare

efficaci sinergie sono stati definiti accordidi cooperazione tra il Forum, l’IEA e l’Or-ganizzazione dei Paesi esportatori di pe-trolio (OPEC).

Il Forum internazionale dell’energia nonpersegue finalità dirette di sviluppo indu-striale. Va tuttavia notato che, in quantopromuovono collaborazioni nel campo del-l’energia, gli scambi informativi e le inte-razioni tra gli Stati membri hanno ricadutepositive anche dal punto di vista delle im-prese e delle istituzioni finanziarie interes-sate. È stato costituito un Comitato con-sultivo dell’industria (Industry advisory com-mittee) che assiste gli organi statutari delForum con funzioni consultive e di indi-rizzo e alle cui riunioni partecipano ancheimprese italiane. È inoltre prassi convocareprima delle conferenze ministeriali del Fo-rum, che avvengono di norma con cadenzabiennale, un Forum delle imprese dell’e-nergia (Energy business forum) in cui ivertici delle imprese dell’energia interagi-scono tra loro ed eventualmente con i mi-nistri dell’energia degli Stati membri suitemi emergenti.

4. Organi di governo del Forum interna-zionale dell’energia.

Per adempiere alla sua missione, il Fo-rum internazionale dell’energia dispone dicinque organi statutari: la Conferenza deiministri, il Consiglio esecutivo, il Gruppointernazionale di supporto, il Comitato con-sultivo dell’industria, il Segretario generale.Eventuali altri organi sussidiari o tempo-ranei possono essere costituiti con deci-sione della Conferenza dei ministri o condelibera del Consiglio esecutivo:

a) la Conferenza (biennale) dei mini-stri viene convocata di norma ogni dueanni con la presidenza di uno degli Statimembri, che provvede alla sua organizza-zione, assistito in generale da altri due Statimembri con ruolo di co-presidenti. La Con-ferenza dei ministri ha l’obiettivo di discu-tere i temi di interesse politico generale, didefinire priorità e indirizzi, di modificare ointerpretare la Carta istitutiva del Forum.Per far fronte a situazioni eccezionali o aproblemi di interesse urgente possono an-

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Page 13: CAMERA DEI DEPUTATI CAMERA DEI DEPUTATI.pdfCAMERA DEI DEPUTATI ... delle attività di bilancio dell’Organizza-zione; il Direttore generale (eletto dall’As-semblea per un mandato

che essere convocate, su richiesta di al-meno cinque Stati membri, Conferenze deiministri straordinarie;

b) il Consiglio esecutivo è l’organo digoverno amministrativo del Forum ed ècostituito dai delegati di 31 Stati membri,23 dei quali sono delegati permanenti. L’I-talia è delegato permanente, a causa dellasua posizione tra i Paesi consumatori-importatori di energia. I Segretariati del-l’IEA e dell’OPEC partecipano alle riunionicome osservatori senza diritto di voto;

c) il Gruppo internazionale di sup-porto è l’organo consultivo di cui si avval-gono il Consiglio esecutivo e il Segretariogenerale per mantenere efficaci relazionicon i rappresentanti degli Stati membri eassicurarne il coinvolgimento;

d) il Comitato consultivo dell’indu-stria, già citato in precedenza, è un organoconsultivo di cui si avvalgono il Consiglioesecutivo e il Segretario generale per loscambio di informazioni e per i rapporticon le imprese del settore dell’energia e conle loro associazioni. L’Italia è rappresentatanel Comitato dalle sue maggiori impreseimpegnate nei settori del petrolio e del gasnaturale;

e) Il Segretario generale (General se-cretary) dispone di un Segretariato (Secre-tariat) con un organico di circa 10 addetti(che comprende funzionari e personale ese-cutivo). Il Segretario generale assiste glialtri organi statutari nello svolgimento delleloro attività; predispone il progetto di bi-lancio, il programma di lavoro e il rapportoconsuntivo di fine esercizio; gestisce le co-municazioni tra il Forum e gli Stati mem-bri, ne coordina indirizza e gestisce ingenerale l’attività in attuazione del pro-gramma di lavoro adottato e delle decisionidegli organi statutari.

Con l’adozione della Carta istitutiva èstata deliberata in modo definitivo la sceltadi Riad come sede permanente del Segre-tariato del Forum. Il Governo del Regnodell’Arabia Saudita ha provveduto e prov-vede a mettere a disposizione, senza oneriper gli altri Stati membri, lo spazio per gli

uffici e le infrastrutture essenziali necessa-rie per il funzionamento del Segretariato.

e) Memorandum d’intesa tra la Repub-blica italiana e il Consiglio d’Europacirca l’Ufficio del Consiglio d’Europa aVenezia e il suo status giuridico, fatto aStrasburgo il 14 giugno 2017.

Il Consiglio d’Europa (CdE) ha sede aStrasburgo. L’Organizzazione si avvale al-tresì di uffici periferici per agevolare l’at-tuazione delle proprie attività e programmi.Uffici periferici del CdE sono attivi sia inStati membri dell’Organizzazione (Turchia,Azerbaigian, Serbia, Romania, Repubblicadi Moldova, Ucraina, Federazione russa,Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Repub-blica di Macedonia, Georgia, Armenia) siain Paesi terzi (Kosovo, Marocco e Tunisia).Ulteriori uffici del CdE per il coordina-mento con altre organizzazioni internazio-nali (Unione europea, Organizzazione delleNazioni Unite – ONU, Organizzazione perla sicurezza e la cooperazione in Europa –OSCE e Ufficio per le istituzioni democra-tiche e i diritti umani – OSCE/ODIHR)sono presenti anche a Bruxelles, Ginevra,Vienna e Varsavia.

Il Memorandum qui illustrato è volto adattribuire all’unità già informalmente ope-rante a Venezia lo status giuridico interna-zionale di Ufficio del CdE che sarà dedicatoalla gestione di attività di cooperazioneeuro-mediterranea nel settore della promo-zione dei diritti umani, della democrazia edello Stato di diritto promosse dal CdE,anche in sinergia con iniziative dell’Unioneeuropea. L’istituzione di un Ufficio perife-rico del CdE a Venezia permetterà infine allocale capo della struttura di agire perconto del Segretario generale del CdE, con-sentendo una più agevole gestione ammi-nistrativa e contabile dell’Ufficio.

La conclusione di unMemorandum d’in-tesa per l’istituzione di un Ufficio perifericodel CdE a Venezia è stata proposta dalSegretariato del CdE nel 2014. Il testo èstato negoziato dal Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale erecepisce le osservazioni via via trasmessedalle amministrazioni interessate. Il testo è

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Page 14: CAMERA DEI DEPUTATI CAMERA DEI DEPUTATI.pdfCAMERA DEI DEPUTATI ... delle attività di bilancio dell’Organizza-zione; il Direttore generale (eletto dall’As-semblea per un mandato

stato condiviso anche con il comune diVenezia e con la regione Veneto.

Il testo del Memorandum si compone di30 paragrafi.

Nelle premesse sono richiamate le di-sposizioni dell’Accordo generale sui privi-legi e le immunità del Consiglio d’Europa(GAPI), fatto a Parigi il 2 settembre 1949 eratificato dall’Italia ai sensi della legge 27ottobre 1951, n. 1578, e della risoluzionedel Comitato dei Ministri del Consiglio d’Eu-ropa CM/Res(2010)5, adottata il 7 luglio2010, relativa allo status giuridico degliUffici periferici del Consiglio d’Europa.

Il paragrafo 1 istituisce l’Ufficio di Ve-nezia al fine di promuovere i diritti umani,la democrazia e lo Stato di diritto nelMediterraneo del Sud. Il paragrafo 2 defi-nisce gli obiettivi dell’Ufficio.

I paragrafi da 3 a 6 specificano le tipo-logie di personale di cui sarà dotato l’Uf-ficio (funzionari del CdE, compreso il per-sonale assunto localmente, e funzionari di-staccati), definiscono l’obbligo, a carico delCdE, di notificare al Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale ilpersonale in servizio presso l’Ufficio e ilCapo dell’Ufficio, nominato dal Segretariogenerale del CdE, e sanciscono l’applica-zione delle disposizioni del GAPI all’Ufficioe ai suoi funzionari.

Il paragrafo 7 riconosce all’Ufficio l’e-sercizio della capacità giuridica del CdE. Iparagrafi da 8 a 12 precisano le immunitàe i privilegi di cui gode l’Ufficio. In parti-colare, il paragrafo 8 sancisce l’immunitàdalla giurisdizione, salvi i casi in cui ilComitato dei Ministri vi abbia espressa-mente rinunciato; il paragrafo 8, secondocomma, richiama inoltre l’obbligo del CdEdi offrire un meccanismo interno di riso-luzione delle controversie per i suoi impie-gati in caso di controversie di lavoro. Ilparagrafo 9 definisce l’inviolabilità degliedifici e della sede dell’Ufficio. Il paragrafo10 riguarda l’inviolabilità dell’archivio del-l’Ufficio e, in generale, di tutti i documentiivi contenuti. Il paragrafo 11 precisa l’am-bito dell’autonomia finanziaria e valutariadi cui gode l’Ufficio. Il paragrafo 12 regolal’esenzione dell’Ufficio, dei suoi averi, red-diti e altri beni da ogni imposta diretta,

nonché dai dazi doganali e dalle proibi-zioni e restrizioni all’importazione e all’e-sportazione per gli articoli ad uso ufficialee per le pubblicazioni dell’Ufficio. Il sotto-paragrafo 12(a) precisa che l’esenzione nonsi applica a tariffe, tasse o diritti dovuti perpagamenti di servizi di pubblica utilità.

Il paragrafo 13 riguarda le comunica-zioni e la corrispondenza (anche privata)dei funzionari dell’Ufficio e l’uso da partedell’Ufficio dei mezzi di comunicazione.

Il paragrafo 14 indica le immunità e iprivilegi concessi ai funzionari dell’Ufficio,ad eccezione del personale assunto local-mente, anche di nazionalità italiana (cui siapplica il paragrafo 15) e dei funzionaridistaccati (cui si applica il paragrafo 16). Ilparagrafo 17 precisa che tali immunità eprivilegi sono riconosciuti nell’interesse delCdE e non per il beneficio individuale deisingoli funzionari e che il Segretario gene-rale può agire per revocare tali immunità.

Ai sensi del paragrafo 14, al personaledell’Ufficio, con l’eccezione del personaleassunto localmente e dei funzionari distac-cati, sono riconosciuti: a) l’immunità dallagiurisdizione per le parole pronunciate escritte e per tutti gli atti da essi compiutiufficialmente e nel limite delle loro com-petenze; b) l’esenzione da ogni tassazionesugli stipendi e sugli emolumenti pagati dalCdE; c) la non applicazione, ad essi e ailoro coniugi e congiunti a loro carico, delledisposizioni limitanti l’immigrazione e diquelle sulla registrazione degli stranieri; d)il godimento, quanto alle facilitazioni dicambio, degli stessi privilegi concessi aifunzionari di grado equivalente delle mis-sioni diplomatiche accreditate in Italia; e)le facilitazioni per il rimpatrio concesseagli inviati diplomatici in tempo di crisiinternazionale; f) il diritto d’importare infranchigia la loro mobilia e le loro masse-rizie in occasione dell’assunzione delle loromansioni in Italia e di riesportarle in fran-chigia nel loro Paese di domicilio.

Ai sensi del paragrafo, al personale as-sunto localmente, anche di nazionalità ita-liana, sono riconosciute: a) l’immunità dallagiurisdizione per le parole pronunciate escritte e per tutti gli atti da essi compiutiufficialmente e nel limite delle loro com-

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Page 15: CAMERA DEI DEPUTATI CAMERA DEI DEPUTATI.pdfCAMERA DEI DEPUTATI ... delle attività di bilancio dell’Organizza-zione; il Direttore generale (eletto dall’As-semblea per un mandato

petenze; b) l’esenzione da ogni tassazionesugli stipendi ed emolumenti pagati dalCdE. Tale disposizione è conforme all’arti-colo 4-bis della regola n. 1234 del 15 di-cembre 2005 con cui il Segretario generaledel CdE, in conformità a quanto previstodall’articolo 17 del GAPI, ha regolato lecondizioni di impiego del personale as-sunto localmente presso gli Uffici perifericidel CdE.

Il paragrafo 16 riconosce ai funzionaridistaccati tutti i privilegi e le immunità dicui al paragrafo 14, ad eccezione dell’esen-zione dalla tassazione sugli stipendi e sugliemolumenti.

Il paragrafo 18 sancisce che l’Ufficiosarà finanziato con risorse del bilancioordinario del CdE e con risorse extra-bilancio, ove previsto, per l’attuazione diprogrammi di cooperazione.

Il paragrafo 19 autorizza l’uso delleinsegne del Consiglio d’Europa presso lasede dell’Ufficio e sui suoi mezzi di tra-sporto. Il paragrafo 20 regola l’esenzioneda accise, dazi e tasse sull’acquisto di benie di servizi ad uso ufficiale.

Il paragrafo 21 stabilisce l’esenzione dal-l’applicazione della legislazione italiana sullaprevidenza sociale, sempre che i funzionariappartengano ad uno schema di sicurezzasociale fornito dal Consiglio d’Europa, checopra tutti i rischi menzionati nella legi-slazione italiana. Ai funzionari, ai loro co-niugi e congiunti a loro carico, è ricono-sciuto il permesso di soggiorno per la du-rata della loro assegnazione in Italia.

Il paragrafo 22 regola l’immatricola-zione con targa diplomatica dei veicoli del-l’Ufficio, opportunamente assicurati con as-sicurazione per la responsabilità nei ri-guardi di terzi.

Il paragrafo 23 sancisce l’obbligo delrispetto delle leggi locali da parte dei fun-zionari dell’Ufficio.

Il paragrafo 24 chiarisce che i fornitoridi servizi e i consulenti assunti in locodall’Ufficio rimarranno soggetti alle leggi eai regolamenti locali.

Il paragrafo 25 stabilisce che le contro-versie tra le parti sull’interpretazione ol’applicazione del Memorandum sarannorisolte per via diplomatica.

I paragrafi da 26 a 30 definiscono regolee procedure per l’entrata in vigore, la du-rata e l’eventuale rinnovo o interruzionedella validità del Memorandum. In parti-colare, il paragrafo 26 stabilisce che l’Uf-ficio sarà istituito per un periodo iniziale ditre anni, al termine dei quali il Comitatodei Ministri deciderà se rinnovarne i ter-mini di riferimento. Il paragrafo 27 precisache il Memorandum entrerà in vigore alladata di ricezione della nota verbale con laquale l’Italia notificherà al CdE l’avvenutocompletamento delle procedure interne diratifica e rimarrà in vigore per un periododi tre anni. Ai sensi dal paragrafo 28, aseguito della decisione del Comitato deiMinistri del CdE di rinnovare i termini diriferimento dell’Ufficio prima del terminedi tre anni, il Memorandum continua arimanere valido fino alla data in cui l’Italiae il CdE concluderanno un Protocollo perrinnovare o modificare il Memorandum. Iparagrafi 29 e 30 fanno salva in favoredell’Italia la possibilità di decidere in qual-siasi momento di porre termine all’efficaciadel Memorandum, il quale cesserà di pro-durre effetti al termine dei primi tre annio, in caso di proroga automatica della suavalidità, due mesi dopo la ricezione dellanota verbale con cui l’Italia notificherà ladecisione al CdE.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Accordo tra la Repubblica italiana e l’Organizzazione internazionale didiritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell’organizzazione, fatto

a Roma il 14 giugno 2017.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il pro-gramma di Governo.

La revisione dell’Accordo di sede, che risale al 1992, tiene conto delmutato quadro istituzionale interno dell’Organizzazione (che ha cam-biato anche denominazione) e, tenendo altresì conto di specificheesigenze segnalate dall’Organizzazione (in particolare alla luce deltrattamento concesso dai Paesi Bassi nell’accordo di sede per l’Ufficiodistaccato dell’Aja), di consolidare la sua presenza in Italia, scongiu-rando in tal modo il rischio di un possibile trasferimento della sede inun altro Paese.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con la legge 28 ottobre 1994, n. 638, l’Italia ha ratificato e datoesecuzione all’Accordo sulla sede dell’IDLO, fatto a Roma il 28 marzo1992, e al successivo Scambio di note del 19 luglio 1993.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzio-nali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costitu-zionali.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze efunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

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6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazionenormativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazionenormativa.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all’esame delParlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogooggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oanalogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-l’Unione europea.

Non risultano elementi di incompatibilità con l’ordinamento del-l’Unione europea.

11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Com-missione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d’infrazione su questioni attinenti allamateria.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-zionali.

La ratifica dell’Accordo non presenta profili di incompatibilità congli altri obblighi internazionali assunti dall’Italia.

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13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi presso la Corte di giustiziadell’Unione europea pendenti relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomosul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali né pendenza di giudizialla Corte europea dei diritti dell’uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazionesul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unioneeuropea.

Non risultano analoghi accordi stipulati da altri Stati membridell’Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L’Accordo modifica il precedente già ratificato ai sensi della legge28 ottobre 1994, n. 638.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni eintegrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionalenon è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

Non sussistenti.

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

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5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti re-troattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o diinterpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-gente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddettanatura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anchea carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionalenon vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati eriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedi-mento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’I-stituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all’Ac-cordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio1963 sull’istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale distudi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma

il 17 marzo 2017.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il pro-gramma di Governo.

Lo Scambio di lettere tra il Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale e l’International Centre for the Study of thePreservation and the Restoration of Cultural Property (ICCROM) sul-l’Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l’UNESCOdel 1957 ha l’obiettivo di riconoscere ai funzionari di nazionalitàitaliana dell’Organizzazione internazionale il medesimo regime fiscaleche il Governo già accorda alle Agenzie delle Nazioni Unite presenti sulterritorio nazionale, scongiurando in tal modo il rischio di un possibiletrasferimento della sede in un altro Paese.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 723, l’Italia ha ratificato loStatuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4609

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restauro dei beni culturali (ICCROM), adottato a New Delhi il 5dicembre 1956, nonché l’Accordo di sede tra Italia e UNESCO, firmatoa Parigi del 27 aprile 1957.

Lo Scambio di note tra il Governo italiano e l’UNESCO perl’integrazione dell’articolo 11 dell’Accordo di Parigi del 27 aprile 1957è stato ratificato dall’Italia ai sensi della legge 19 maggio 1965, n. 593.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzio-nali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costitu-zionali.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze efunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazionenormativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazionenormativa.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all’esame delParlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogooggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oanalogo oggetto.

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4609

Page 30: CAMERA DEI DEPUTATI CAMERA DEI DEPUTATI.pdfCAMERA DEI DEPUTATI ... delle attività di bilancio dell’Organizza-zione; il Direttore generale (eletto dall’As-semblea per un mandato

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-l’Unione europea.

Non risultano elementi di incompatibilità con l’ordinamento del-l’Unione europea.

11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Com-missione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d’infrazione su questioni attinenti allamateria.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-zionali.

La ratifica dell’atto non presenta profili di incompatibilità con glialtri obblighi internazionali assunti dall’Italia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte digiustizia dell’Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomosul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali né pendenza di giudizialla Corte europea dei diritti dell’uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazionesul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unioneeuropea.

Non risultano analoghi atti stipulati da altri Stati membri dell’U-nione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L’atto modifica il precedente già ratificato ai sensi della legge 11giugno 1960, n. 723, e della legge 19 maggio 1965, n. 593.

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4609

Page 31: CAMERA DEI DEPUTATI CAMERA DEI DEPUTATI.pdfCAMERA DEI DEPUTATI ... delle attività di bilancio dell’Organizza-zione; il Direttore generale (eletto dall’As-semblea per un mandato

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni eintegrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionalenon è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti re-troattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o diinterpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-gente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddettanatura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anchea carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionalenon vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati eriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedi-mento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’I-stituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4609

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Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multina-tional Force and Observers (MFO) emendativo dell’Accordo di sede del 12

giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il pro-gramma di Governo.

L’emendamento all’Accordo con la MFO si inserisce nel più ampioprogetto governativo di valorizzazione della presenza in Italia diprestigiose organizzazioni internazionali, rafforzando l’immagine in-ternazionale dell’Italia.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Ai sensi della legge 29 dicembre 1982, n. 968, l’Italia ha ratificatoe dato esecuzione all’Accordo sullo stabilimento del Quartier generaledella MFO in Roma.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzio-nali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costitu-zionali.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze efunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazionenormativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazionenormativa.

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4609

Page 33: CAMERA DEI DEPUTATI CAMERA DEI DEPUTATI.pdfCAMERA DEI DEPUTATI ... delle attività di bilancio dell’Organizza-zione; il Direttore generale (eletto dall’As-semblea per un mandato

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all’esame delParlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogooggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oanalogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-l’Unione europea.

Non risultano elementi di incompatibilità con l’ordinamento del-l’Unione europea.

11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Com-missione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d’infrazione su questioni attinenti lamateria.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-zionali.

La ratifica dell’atto non presenta profili di incompatibilità con glialtri obblighi internazionali assunti dall’Italia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte digiustizia dell’Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomosul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali né pendenza di giudizialla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

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Page 34: CAMERA DEI DEPUTATI CAMERA DEI DEPUTATI.pdfCAMERA DEI DEPUTATI ... delle attività di bilancio dell’Organizza-zione; il Direttore generale (eletto dall’As-semblea per un mandato

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazionesul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unioneeuropea.

Non risultano analoghi atti stipulati da altri Stati membri dell’U-nione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L’atto emenda l’Accordo del 1982, già ratificato ai sensi della legge29 dicembre 1982, n. 968.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni eintegrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionalenon è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti re-troattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o diinterpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-gente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddettanatura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anchea carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionalenon vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

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Page 35: CAMERA DEI DEPUTATI CAMERA DEI DEPUTATI.pdfCAMERA DEI DEPUTATI ... delle attività di bilancio dell’Organizza-zione; il Direttore generale (eletto dall’As-semblea per un mandato

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati eriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedi-mento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’I-stituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

Carta istitutiva del Forum internazionale dell’energia (IEF), con Allegato,fatta a Riad il 22 febbraio 2011.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con ilprogramma di Governo.

L’energia è un fattore produttivo fondamentale per la crescitaeconomica dell’Italia: è necessario disporre di energia in condizioni disicurezza degli approvvigionamenti, con costi bassi, con limitato im-patto ambientale ed elevato livello di qualità dei servizi di distribuzionee vendita.

Nell’anno 2015 il 78 per cento del fabbisogno primario di energiaitaliano era coperto dalle importazioni, con una produzione nazionaledi fonti rinnovabili, gas naturale e petrolio che copriva rispettivamentesolo il 13 per cento, il 4 per cento e il 3 per cento della domandaprimaria interna. Il dato relativo alle importazioni si confronta con unlivello di importazioni di energia medio nell’Unione europea a 28 Statimembri che nello stesso anno era significativamente più basso, pari al51 per cento. La dipendenza energetica ha gravi conseguenze per ilPaese sotto il profilo macroeconomico: la fattura energetica per leimportazioni nette di energia, che nel 2014 era di 62 miliardi di euro,ed è stata pari a 43 miliardi di euro nel 2015; si tratta di valori cheincidono in modo fortemente negativo sulla bilancia dei pagamenti esulla competitività delle imprese.

Ai fini della sicurezza e della riduzione dei costi degli approvvi-gionamenti energetici, a parità di altre condizioni (livello di domandae mix di fonti energetiche), l’Italia deve puntare sulla diversificazionee flessibilità delle forniture, su nuove reti e infrastrutture di accesso,sull’integrazione del sistema-mercato nazionale del petrolio e del gasnel sistema europeo e sullo sfruttamento delle risorse nazionali diidrocarburi. Queste linee di azione sono state seguite nelle politicheenergetiche degli ultimi anni e sono descritte nella Strategia energeticanazionale: per un’energia più competitiva e sostenibile, documento cheil Governo ha proposto per la consultazione pubblica nell’autunno del2012 e ha emanato nel marzo 2013.

Il quadro delineato rende evidente l’importanza delle relazioni diinterdipendenza e di collaborazione che l’Italia deve mantenere segna-tamente con i Paesi produttori-esportatori e di materie prime energe-tiche e con i Paesi di transito. Le interdipendenze e le collaborazioniriguardano gli investimenti, le relazioni di partenariato industriale, iltrasferimento di tecnologie nel campo dell’energia, ma anche in altricampi al fine di aiutare i Paesi produttori-esportatori di materie prime

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4609

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energetiche a diversificare a loro volta le loro economie e a renderlemeno dipendenti dalle sole esportazioni di energia.

La politica di interdipendenze e di collaborazioni è continuata nelcorso degli anni come componente essenziale dei programmi e dellerelazioni internazionali bilaterali e multilaterali dell’Italia verso i Paesiproduttori di materie prime energetiche e di transito. Pertanto il nostroPaese è stato fin dagli inizi uno dei principali promotori del dialogo traPaesi produttori e Paesi consumatori di energia, dialogo che è oggirappresentato e attuato attraverso il Forum internazionale dell’energia(International Energy Forum).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento per quanto concerne le colla-borazioni internazionali in materia di rapporti fra Paesi consumatorie produttori di energia e di approvvigionamenti energetici è moltoampio, riguardando sia atti legislativi, sia dichiarazioni e programmiproposti dal Governo e dal Parlamento in diverse occasioni.

Tra gli atti legislativi più recenti si citano: la legge 23 agosto 2004,n. 239, recante riordino del settore energetico; il decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico(titolo II, capo III, energia); la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante« Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese,nonché in materia di energia »; la « Strategia energetica nazionale perun’energia più competitiva e sostenibile », emanata nel 2013.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzio-nali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costitu-zionali.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4609

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7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazionenormativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazionenormativa.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all’esame delParlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogooggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oanalogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-l’Unione europea.

Tutti gli Stati membri dell’Unione europea hanno partecipato allaConferenza ministeriale di Riad del 22 febbraio 2011 che ha istituito ilForum internazionale dell’energia e hanno espresso la loro intenzionedi ratificare la Carta istitutiva. La Commissione europea ha partecipatocome osservatore.

Non vi è alcuna incompatibilità o conflitto di interessi tra laposizione di Stato membro dell’Unione europea e la posizione di Statomembro del Forum: i programmi e le attività del Forum sono discussidagli Stati membri negli organi di governo dell’Unione europea perdefinire eventualmente posizioni comuni.

Ai sensi dello Statuto del Forum internazionale dell’energia, sial’Agenzia internazionale dell’energia sia l’OPEC sono membri del Con-siglio esecutivo senza diritto di voto e prendono parte ai lavori degliorgani consultivi e agli eventi organizzati dal Forum. Altre organizza-zioni internazionali, come la Commissione europea, possono essereinvitate, ma nessuna decisione formale è stata fino ad oggi presa alriguardo.

11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Com-missione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d’infrazione su questioni attinenti allamateria.

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

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Page 38: CAMERA DEI DEPUTATI CAMERA DEI DEPUTATI.pdfCAMERA DEI DEPUTATI ... delle attività di bilancio dell’Organizza-zione; il Direttore generale (eletto dall’As-semblea per un mandato

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-zionali.

La ratifica della Carta non presenta profili di incompatibilità congli altri obblighi internazionali assunti dall’Italia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte digiustizia dell’Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomosul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali né pendenza di giudizialla Corte europea dei diritti dell’uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazionesul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’UnioneEuropea.

La Carta istitutiva del Forum internazionale dell’energia è già stataratificata da altri Stati membri dell’Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni eintegrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionalenon è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

Non sussistenti.

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4609

Page 39: CAMERA DEI DEPUTATI CAMERA DEI DEPUTATI.pdfCAMERA DEI DEPUTATI ... delle attività di bilancio dell’Organizza-zione; il Direttore generale (eletto dall’As-semblea per un mandato

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti re-troattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o diinterpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-gente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddettanatura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anchea carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionalenon vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati eriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedi-mento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’I-stituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

Memorandum d’intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d’Europacirca l’Ufficio del Consiglio d’Europa a Venezia e il suo status giuridico,

fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il pro-gramma di Governo.

Il Memorandum è inteso ad attribuire all’unità del Consigliod’Europa (CdE) già operante a Venezia lo status giuridico internazio-nale di Ufficio periferico e permetterà la gestione di attività di coope-razione euro-mediterranea nel settore della promozione dei dirittiumani, finanziate dal CdE anche in sinergia con iniziative dell’Unioneeuropea.

La necessità della ratifica del Memorandum, a norma dell’articolo80 della Costituzione, è da ricondurre in particolare al riconoscimentoall’Ufficio e al suo personale di privilegi e immunità, in conformitàall’Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa(GAPI) fatto a Parigi il 2 settembre 1949 e ratificato dall’Italia ai sensidella legge 27 ottobre 1951, n. 1578.

L’Italia, con la ratifica del Memorandum, potrà consolidare lapresenza di un’importante organizzazione internazionale nel Paese,coerentemente con la linea politica di governo intesa a sostenere ilruolo del CdE nella promozione della democrazia, dei diritti umani e

Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4609

Page 40: CAMERA DEI DEPUTATI CAMERA DEI DEPUTATI.pdfCAMERA DEI DEPUTATI ... delle attività di bilancio dell’Organizza-zione; il Direttore generale (eletto dall’As-semblea per un mandato

dello Stato di diritto in Europa e nei Paesi della sponda sud delMediterraneo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L’Italia ha aderito al CdE con la legge 23 luglio 1949, n. 433.Con legge 27 ottobre 1951, n. 1578, l’Italia ha ratificato e dato

esecuzione all’Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consigliod’Europa (GAPI), fatto a Parigi il 2 settembre 1949.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzio-nali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costitu-zionali.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze efunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali. L’articolo 9 del Memorandum stabilisce che la sede dell’Ufficio èmessa a disposizione dal comune di Venezia, sulla base di un accordotra quest’ultimo e il CdE. La disposizione tiene conto dell’attualesituazione di fatto concernente la sede dell’unità del CdE informal-mente operante a Venezia e fa salve successive diverse decisioni delledue Parti interessate.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazionenormativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazionenormativa.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all’esame delParlamento.

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

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Page 41: CAMERA DEI DEPUTATI CAMERA DEI DEPUTATI.pdfCAMERA DEI DEPUTATI ... delle attività di bilancio dell’Organizza-zione; il Direttore generale (eletto dall’As-semblea per un mandato

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogooggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oanalogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-l’Unione europea.

Non risultano elementi di incompatibilità con l’ordinamento del-l’Unione europea.

11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Com-missione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d’infrazione su questioni attinenti allamateria.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-zionali.

La ratifica del Memorandum non presenta profili di incompatibilitàcon gli altri obblighi internazionali assunti dall’Italia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte digiustizia dell’Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomosul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali né pendenza di giudizialla Corte europea dei diritti dell’uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazionesul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unioneeuropea.

Il testo del Memorandum è stato negoziato a partire da un modellousato dal CdE per la definizione degli accordi di sede con gli altri Paesiin cui sono presenti Uffici periferici del CdE, tra cui la Romania.

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

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PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni eintegrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionalenon è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti re-troattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o diinterpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-gente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddettanatura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anchea carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionalenon vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati eriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedi-mento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’I-stituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Accordo tra la Repubblica italiana e l’Organizzazione internazionale didiritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell’organizzazione, fattoa Roma il 14 giugno 2017.

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DIREGOLAMENTAZIONE

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate,anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonchédelle esigenze sociali ed economiche considerate.

L’IDLO (International Development Law Organization) è un’orga-nizzazione intergovernativa dedicata alla promozione dello Stato didiritto e delle pratiche di buon governo nei Paesi in via di sviluppo, intransizione economica e nei Paesi in situazione post-bellica. L’Italia èstoricamente il principale contributore dell’IDLO (con finanziamenticomplessivi per 47 milioni di euro dalla sua istituzione).

L’Accordo di sede tra l’IDLO e il Governo italiano, fatto a Roma il28 marzo 1992 e con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993,ha avuto esecuzione con la legge 28 ottobre 1994, n. 638. In base adesso l’Organizzazione beneficia dell’esenzione dalla tassazione direttasolo per i membri del personale che non abbiano la cittadinanzaitaliana e che non siano residenti permanenti. Esiste peraltro, secondouna prassi consolidata a livello internazionale, la possibilità per i Paesiospitanti (come fatto dai Paesi Bassi nell’accordo di sede stipulatofirmato nel dicembre 2013 con l’IDLO per l’apertura di un Ufficiodistaccato all’Aja) di assicurare alle organizzazioni internazionali unaforma di esenzione fiscale per tutto il personale, ivi compreso quelloresidente stabilmente o cittadino dello Stato ospitante.

La situazione descritta potrebbe indurre l’IDLO a trasferire lapropria sede altrove fuori dell’Italia. L’IDLO ritiene infatti svantaggiosoper il proprio personale, di fronte alle esenzioni concesse dai PaesiBassi, in particolare il mantenimento dell’attuale articolo XV, sezione21, lettera e.

La stipula di un nuovo Accordo con l’IDLO persegue l’obiettivo diassicurare all’Organizzazione migliori condizioni di ospitalità che pos-sano favorirne la permanenza in Italia, consentendo al contempo unpotenziamento delle attività nel nostro Paese.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiticon l’intervento normativo.

La revisione dell’Accordo in parola punta a scongiurare il rischiodi un possibile trasferimento di un’importante organizzazione inter-nazionale avente sede in Italia in un altro Paese.

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C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado diraggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione del-l’intervento nell’ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essereverificato con il permanere dell’IDLO nel nostro Paese e attraverso ilconsolidamento della situazione finanziaria e quindi delle attivitàcomplessivamente realizzate dall’Organizzazione.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari deiprincipali effetti dell’intervento regolatorio.

A beneficiare dell’Accordo sarà l’Organizzazione, estendendo alproprio personale di nazionalità italiana l’esenzione fiscale di cuiattualmente beneficiano i dipendenti stranieri; l’Italia, in quanto Paeseospite dell’IDLO, nella misura in cui l’Organizzazione consoliderà lapropria presenza nel nostro Paese, con tutti i benefìci che ne derivanoin termini di positive ricadute economiche, politiche e di prestigiointernazionale; la comunità scientifico – accademica impegnata nelsettore dello sviluppo del rule of law, poiché l’IDLO potrà così svilup-pare al meglio le proprie attività istituzionali.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTIL’INTERVENTO.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale– Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e i rappresen-tanti designati dall’IDLO nel negoziato hanno appurato i margini diaccoglimento delle proposte da parte dell’IDLO sul piano sia giuridicoche finanziario e hanno conseguentemente definito il testo dell’Ac-cordo.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTER-VENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

L’opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolodell’Italia e della città di Roma quale sede di importanti organizzazioniinternazionali. Ciò in particolare ove l’IDLO optasse, a causa dell’in-soddisfazione rispetto al trattamento assicurato dall’Italia in qualità diPaese ospite, di trasferire altrove la propria sede.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLA-TORIO.

Per le specifiche finalità dell’intervento, a livello internazionale,non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare untesto sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

La stipulazione di detto Accordo è stata pertanto ritenuta lasoluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

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SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIAPROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMI-NISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PICCOLE EMEDIE IMPRESE.

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e

indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e

quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull’organiz-

zazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i

relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi, tranne l’onere quantificato all’articolo 3del disegno di legge di ratifica, che consentirà, comunque, di consoli-dare la presenza in Italia di un’importante organizzazione internazio-nale, con tutte le positive ricadute anche in termini economici.

Si prevedono anche benefìci concreti sulla formazione di espe-rienze nel settore della ricerca scientifica.

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro,

piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti,dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi ammi-

nistrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativiintrodotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento

regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l’attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibiliche possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento.L’Accordo non produrrà impatto sull’organizzazione dell’amministra-zione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nellenormali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla suaesecuzione.

Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo sono specifica-mente indicati nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno dilegge di ratifica.

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SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CON-CORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETI-TIVITÀ DEL PAESE.

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nelfunzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari deglieffetti dell’Accordo.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO DI RE-GOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionaledella Repubblica italiana.

B) Azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.

All’Accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Mini-stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionaleseguirà l’esecuzione e l’effettiva attuazione dell’Accordo con la verificadiretta, tramite i propri uffici interessati, delle attività svolte.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’interventoregolatorio

L’Accordo potrà essere emendato con il consenso reciproco delleParti. Sulla base degli ottimi e frequenti contatti con la controparte, sivaluteranno i risultati conseguiti ed eventualmente si individueranno,laddove necessari, i correttivi per migliorare l’efficacia della coopera-zione.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’interventoregolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale si procederà alla relazione di verifica dell’impatto re-golatorio che terrà conto, prioritariamente, del consolidamento dellasituazione finanziaria e delle attività complessivamente realizzate dal-l’IDLO, nonché degli effetti diretti sul territorio italiano dovuto aicontributi scientifici alle istituzioni italiane e all’indotto economicodeterminato dalla presenza dei funzionari.

Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all’Ac-cordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio1963 sull’istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di

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studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Romail 17 marzo 2017.

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DIREGOLAMENTAZIONE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate,anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonchédelle esigenze sociali ed economiche considerate.

Lo scambio di lettere tra il Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale e l’ICCROM ha l’obiettivo di emendarel’articolo 11 dell’Accordo di sede del 1957 estendendo anche al perso-nale dell’Organizzazione di nazionalità italiana il regime di esenzionefiscale, attualmente previsto solo a beneficio dei dipendenti di nazio-nalità straniera.

La Convenzione sui privilegi e immunità degli istituti specializzatidelle Nazioni Unite del 1947, ratificata dall’Italia nel 1985, prevede chetutti i funzionari delle agenzie delle Nazioni Unite debbano beneficiaredell’esenzione fiscale dalle imposte dirette sulle remunerazioni, senzadistinzioni basate sulla nazionalità.

La Gazzetta Ufficiale n. 115 del 1992 riporta l’elenco delle istitu-zioni specializzate delle Nazioni Unite presenti sul territorio italianonei confronti delle quali si assicura l’applicazione senza restrizionidella citata Convenzione del 1947. Tale elenco include anche l’ICCROM.

La ratifica dello scambio di lettere permetterà all’ICCROM, tra leprime Agenzie della famiglia delle Nazioni Unite a essere insediate inItalia, di svolgere al meglio le proprie attività istituzionali e costituiràper il nostro Paese un’opportunità per rafforzare il rapporto dicollaborazione con un’organizzazione attiva nel campo della tutela,valorizzazione e restauro del patrimonio culturale.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiticon l’intervento normativo.

Lo scambio di lettere ha l’obiettivo di rendere pienamente opera-tivo quanto disposto dall’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 115 del 1992, laddove è prevista l’inclusione dell’ICCROM nell’elencodelle istituzioni delle Nazioni Unite cui è garantita l’applicazioneintegrale delle disposizioni della Convenzione sui privilegi e immunitàdegli istituti specializzati delle Nazioni Unite del 1947. Lo scambio dilettere consoliderebbe altresì il legame tra l’Italia e l’ICCROM, favo-rendo il mantenimento della sua sede sul territorio nazionale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado diraggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione del-l’intervento nell’ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essereverificato con il permanere dell’ICCROM nel nostro Paese e attraverso

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il consolidamento della situazione finanziaria e quindi delle attivitàcomplessivamente realizzate dall’Organizzazione.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari deiprincipali effetti dell’intervento regolatorio.

A beneficiare dello scambio di lettere sarà l’Organizzazione, nellamisura in cui la stessa potrà contare su una maggiore stabilità finan-ziaria e maggiori risorse per la realizzazione delle attività statutarie;l’Italia, in quanto Paese ospite dell’ICCROM, nella misura in cuil’Organizzazione consoliderà la propria presenza nel nostro Paese, contutti i benefìci che ne derivano in termini di positive ricadute econo-miche, politiche e di prestigio internazionale; la comunità scientifico-accademica poiché l’ICCROM potrà così sviluppare al meglio le proprieattività istituzionali.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTIL’INTERVENTO.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale– Direzione enerale per la promozione del sistema paese, il Ministerodei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – Dipartimento Della Ragioneria generale delloStato e Dipartimento delle finanze, con la partecipazione del Segreta-riato dell’ICCROM, hanno valutato positivamente i margini di accogli-mento della proposta di estensione delle esenzioni fiscali al personaleitaliano dell’ICCROM sul piano sia giuridico sia finanziario, definendoconseguentemente il testo dello scambio di lettere.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTER-VENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

L’opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sulle pro-spettive di mantenimento della sede dell’ICCROM in Italia. Qualora nonsi pervenisse a un aggiornamento dell’attuale quadro istituzionaledell’Accordo di sede, l’Organizzazione potrebbe interpellare la comu-nità degli Stati membri per valutare altre manifestazioni di interesse aospitare la sede dell’Organizzazione, a condizioni più vantaggiose diquelle attualmente offerte dal nostro Paese.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLA-TORIO.

Per le specifiche finalità dell’intervento, a livello internazionale,non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare untesto sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

La stipula dell’atto è stata, pertanto, ritenuta la soluzione ottimaleal fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

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SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIAPROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMI-NISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PICCOLE EMEDIE IMPRESE.

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti eindiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati equantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull’organiz-zazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando irelativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi, tranne l’onere di cui all’articolo 3 deldisegno di legge di ratifica, che, comunque, consentirà di consolidare lapresenza in Italia di un’importante organizzazione internazionale, contutte le positive ricadute anche in termini economici, ivi inclusi l’ac-quisto di beni e servizi presso fornitori italiani e il pagamento deglistipendi al personale, di cui una quota rilevante è verosimilmente spesain Italia.

Si prevedono anche benefìci concreti sulla formazione di espe-rienze nel settore di ricerca sulle relazioni internazionali.

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro,piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti,dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi ammi-nistrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativiintrodotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’interventoregolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l’attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili,che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento.L’atto non produrrà impatto sull’organizzazione dell’amministrazione,in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normaliattribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’atto sono specificamenteindicati nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge diratifica.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CON-CORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETI-TIVITÀ DEL PAESE.

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nelfunzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari deglieffetti dell’atto.

Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati

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SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO DI RE-GOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionaledella Repubblica italiana.

B) Azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.

All’atto sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministerodegli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo seguiranno l’esecuzione e l’effettivaattuazione dell’Accordo con la verifica diretta, tramite i propri ufficiinteressati, delle attività svolte.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’interventoregolatorio.

L’atto potrà essere emendato con il consenso reciproco delle Parti.Sulla base degli ottimi e frequenti contatti con la controparte, sivaluteranno i risultati conseguiti ed eventualmente si individueranno,laddove necessari, i correttivi per migliorare l’efficacia della coopera-zione.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’interventoregolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale si procederà alla relazione di verifica dell’impatto re-golatorio, che terrà conto, prioritariamente, del consolidamento dellasituazione finanziaria e quindi delle attività complessivamente realiz-zate dall’ICCROM, nonché degli effetti diretti sul territorio italianodovuti ai contributi culturali alle istituzioni italiane e all’indotto eco-nomico determinato dalla presenza dei funzionari.

Scambio di note tra il Governo della Repubblica Italiana e la Multina-tional Force and Observers (MFO) emendativo dell’Accordo di sede del 12

giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017.

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DIREGOLAMENTAZIONE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate,anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonchédelle esigenze sociali ed economiche considerate.

La Multinational Force and Observers (MFO), che trae origine alTrattato di pace del 1979 tra l’Egitto e lo Stato di Israele, è un’opera-

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zione multinazionale che svolge attività di peacekeeping nella penisoladel Sinai, il cui quartier generale è ubicato a Roma. È composta dapersonale proveniente da 13 nazioni e al suo finanziamento contribui-scono, in parti uguali, Egitto, Israele e Stati Uniti d’America e alcunecontributing nations. L’Italia è il quarto Paese contributore in terminidi uomini con la qualificata partecipazione della Marina militare.

La MFO ha richiesto una nuova modifica del comma 2 dell’articolo12 dell’Accordo di sede con l’Italia stipulato il 12 giugno 1982 (emen-dato con un Addendum nel 1995). La modifica è diretta a incrementarefino a 14 il numero massimo di funzionari a cui estendere le immunitàe i privilegi concessi in virtù dell’Accordo, con l’esclusione di quelliaventi nazionalità italiana. La MFO richiede inoltre di specificare nelmedesimo comma che tali immunità e privilegi vengono estesi anche airispettivi congiunti.

L’emendamento persegue l’obiettivo di assicurare a MFO miglioricondizioni di ospitalità, consentendone al contempo una razionalizza-zione delle attività.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiticon l’intervento normativo.

La revisione dell’Accordo in parola punta a migliorare l’operativitàdella MFO.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado diraggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione del-l’intervento nell’ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essereverificato con la migliore organizzazione delle attività realizzate dallaMFO.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari deiprincipali effetti dell’intervento regolatorio.

A beneficiare della revisione dell’Accordo sarà la MFO; l’Italia inquanto Paese ospite della MFO, in termini di positive ricadute econo-miche, politiche e di prestigio internazionale.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTIL’INTERVENTO.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionalee i rappresentanti della MFO hanno appurato i margini di accoglimentodelle proposte da parte della MFO sul piano sia giuridico che finan-ziario e hanno conseguentemente definito il testo revisionato dell’Ac-cordo.

Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati

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SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTER-VENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

L’opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolodell’Italia e della città di Roma quale sede di importanti organizzazioniinternazionali.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLA-TORIO.

Per le specifiche finalità dell’intervento, a livello internazionale,non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare untesto sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

La stipula della revisione dell’Accordo è stata, pertanto, ritenuta lasoluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIAPROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMI-NISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PICCOLE EMEDIE IMPRESE.

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti eindiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati equantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull’organiz-zazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando irelativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi, tranne l’onere quantificato all’articolo 3del disegno di legge di ratifica, che consentirà, comunque, di consoli-dare la presenza in Italia di un’importante organizzazione internazio-nale, con tutte le positive ricadute anche in termini economici.

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro,piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti,dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi ammi-nistrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativiintrodotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’interventoregolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l’attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibiliche possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento.L’Accordo revisionato non produrrà impatto sull’organizzazione del-l’amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti

Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati

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rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali com-petenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo revisionato sonospecificamente indicati nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del dise-gno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CON-CORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETI-TIVITÀ DEL PAESE.

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nelfunzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari deglieffetti dell’Accordo revisionato.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO DI RE-GOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionaledella Repubblica italiana.

B) Azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.

All’Accordo revisionato sarà data pubblicità tramite il sito internetdel Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionaleseguirà l’esecuzione e l’effettiva attuazione dell’Accordo revisionato conla verifica diretta, tramite i propri uffici interessati, delle attività svolte.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’interventoregolatorio.

L’Accordo revisionato potrà essere emendato con il consenso re-ciproco delle Parti. Sulla base degli ottimi e frequenti contatti con lacontroparte, si valuteranno i risultati conseguiti ed eventualmente siindividueranno, laddove necessari, i correttivi per migliorare l’efficaciadella cooperazione.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’interventoregolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale si procederà alla relazione di verifica dell’impatto re-golatorio che terrà conto, prioritariamente, del consolidamento delleattività complessivamente realizzate dalla MFO, nonché dell’indottoeconomico determinato dalla presenza dei funzionari.

Atti Parlamentari — 53 — Camera dei Deputati

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Carta istitutiva del Forum internazionale dell’energia (IEF), con Allegato,fatta a Riad il 22 febbraio 2011.

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DIREGOLAMENTAZIONE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate,anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonchédelle esigenze sociali ed economiche considerate.

L’istituzione del Forum internazionale dell’energia (IEF) è avvenutain occasione della Conferenza ministeriale straordinaria tenuta a Riadil 22 febbraio 2011, con l’adozione della Carta istitutiva, intesa adefinire la missione e a regolare l’organizzazione e le attività delForum, firmata nell’occasione dai rappresentanti di 85 Paesi, tra cuil’Italia.

Finalità generale del Forum internazionale dell’energia è la colla-borazione tra Governi dei Paesi consumatori-importatori di energia,dei Paesi produttori-esportatori e dei Paesi di transito, nel riconosci-mento delle interdipendenze che legano le loro economie.

A motivare l’istituzione del Forum ha concorso in modo determi-nante la percezione della necessità di costruire una piattaforma globaledi dialogo e di confronto focalizzata intorno alle risorse energetichetradizionali, in particolare sul petrolio e sui suoi derivati e sul gasnaturale, allo scopo di contribuire a dare stabilità ai mercati e certezzaagli investimenti nei grandi progetti di estrazione di idrocarburi einfrastrutturali. L’elevata instabilità e la volatilità dei prezzi registratesul mercato del petrolio negli anni successivi al 2007 hanno contribuitoad accelerare il processo di consolidamento del Forum internazionaledell’energia.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiticon l’intervento normativo.

Finalità generale del Forum internazionale dell’energia è facilitareil dialogo e la collaborazione fra Paesi consumatori-importatori dienergia, Paesi produttori-esportatori e Paesi di transito dell’energia,riconoscendo le interdipendenze che legano le loro economie.

Più specificamente, ai sensi della sua Carta istitutiva, il Forumintende: promuovere la stabilità, la trasparenza e la sostenibilità deimercati dell’energia; facilitare le convergenze tra Stati membri creandoun clima di fiducia reciproca che aiuti gli investimenti e le relazioni trale imprese dell’energia; agevolare la raccolta e la diffusione di dati e diinformazioni e le analisi sui mercati dell’energia, segnatamente suimercati del petrolio e del gas naturale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado diraggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione del-l’intervento nell’ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati ha riscontronelle attività del Forum internazionale dell’energia. Tra queste sono da

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segnalare: il programma di attività annuale predisposto dal Segretariogenerale del Segretariato del Forum; il sistema globale JODI per laraccolta e la diffusione di dati su produzione, commercio e domandadi petrolio e suoi derivati e del gas naturale e in prospettiva del carbonee di altre fonti di energia, a cui gli Stati membri contribuiscono e hannoaccesso; i seminari e le conferenze su temi di interesse generale comele misure per contenere la volatilità dei prezzi sui mercati delle materieprime energetiche; i rapporti tra imprese (nazionali) di Paesi produttoridi energia e imprese internazionali (di diritto privato) dell’energia; iprogrammi di accesso alle fonti commerciali di energia e in particolareall’energia elettrica per la parte di popolazione del pianeta che vive instato di povertà; le iniziative per lo sviluppo tecnologico e di risorseumane.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari deiprincipali effetti dell’intervento regolatorio.

A beneficiare dell’intervento saranno le amministrazioni stataliinteressate, le autorità di garanzia e di regolazione, le amministrazionipubbliche locali, gli operatori economici e finanziari del settore, iGoverni di Stati esteri e le organizzazioni internazionali che hannoratificato la Carta istitutiva del Forum internazionale dell’energia.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTIL’INTERVENTO.

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo le amministrazioni com-petenti, in particolare il Ministero degli affari esteri e della coopera-zione internazionale e il Ministero dello sviluppo economico. Le dueamministrazioni ministeriali hanno a loro volta tenuto in considera-zione le esigenze rappresentate dai settori produttivi interessati.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTER-VENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

L’opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce dellanormativa vigente e in particolare dell’articolo 80 della Costituzione.Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell’obbliga-zione politica assunta sul piano internazionale, determinerebbe undeterioramento dei rapporti internazionali che avrebbe una sicuraricaduta negativa sull’immagine del Paese, minandone la credibilità sulpiano internazionale.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLA-TORIO.

Per le specifiche finalità dell’intervento, a livello internazionale,non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare untesto sostanzialmente diverso da quello concordato.

La stipulazione della Carta è stata, pertanto, ritenuta la soluzioneottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

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SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIAPROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMI-NISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PICCOLE EMEDIE IMPRESE.

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti eindiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati equantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull’organiz-zazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando irelativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Il provvedimento normativo non presenta svantaggi, salvo l’onereindicato all’articolo 3 del disegno di legge di ratifica. Di converso ilprovvedimento consente un rafforzamento degli strumenti di dialogo ecooperazione internazionale nel settore dell’energia, offre nuove op-portunità per potenziare le collaborazioni bilaterali e multilaterali traamministrazioni nazionali e corrispondenti amministrazioni di altriStati interessate nel rispetto del contesto e delle procedure correnti.

Il provvedimento contribuisce inoltre a rendere più efficace lapartecipazione italiana al Forum internazionale dell’energia, acqui-sendo maggiore influenza e incisività per quanto concerne la formu-lazione dei programmi di attività e le iniziative entro un contestointernazionale di scambi e di forniture di energia dinamico e pocoprevedibile nei suoi sviluppi futuri.

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro,piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti,dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi ammi-nistrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativiintrodotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’interventoregolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l’attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibiliche possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. LaCarta non produrrà impatto sull’organizzazione delle amministrazioni,in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normaliattribuzioni degli organi competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall’applicazione del provvedimento sono spe-cificamente indicati nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegnodi legge di ratifica.

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SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CON-CORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETI-TIVITÀ DEL PAESE.

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nelfunzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari deglieffetti della Carta.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO DI RE-GOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionalee il Ministero dello sviluppo economico.

B) Azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.

Alla Carta sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministerodegli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionalee il Ministero dello sviluppo economico seguiranno l’esecuzione el’effettiva attuazione della Carta con la verifica diretta, tramite i propriuffici interessati, delle attività svolte.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’interventoregolatorio.

La Carta potrà essere rivista in base alle indicazioni degli Statimembri del Forum internazionale dell’energia secondo quanto previstonella sezione XV.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’interventoregolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale si procederà alla relazione di verifica dell’impatto re-golatorio che terrà conto, prioritariamente, del consolidamento dellasituazione finanziaria e delle attività complessivamente realizzate dalForum internazionale dell’energia.

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Memorandum d’intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d’Europacirca l’Ufficio del Consiglio d’Europa a Venezia e il suo status giuridico,

fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DIREGOLAMENTAZIONE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate,anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonchédelle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il Memorandum d’intesa regola l’istituzione di un Ufficio perifericodel Consiglio d’Europa (CdE) a Venezia, in particolare al fine dipromuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nelMediterraneo del sud, attraverso attività di cooperazione e assistenzatecnica.

L’Italia è Paese fondatore del CdE e grande contributore al bilanciocomplessivo dell’Organizzazione (i grandi contributori sono Francia,Germania, Italia – con quasi 35 milioni di euro –, Russia, Turchia eRegno Unito). Il nostro Paese sostiene il ruolo e le attività del CdE qualeprincipale strumento per una graduale armonizzazione nel nostrocontinente degli standard in materia di democrazia, Stato di diritto ediritti umani, con proiezioni anche nei confronti della sponda sud delMediterraneo. L’istituzione a Venezia di un Ufficio periferico del CdEè pienamente in linea con il ruolo del nostro Paese nell’organizzazionedi Strasburgo e sul piano internazionale.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiticon l’intervento normativo.

La stipula del Memorandum persegue l’obiettivo di attribuireall’unità già operante a Venezia lo status giuridico internazionale diUfficio del CdE e di consentire al contempo un potenziamento delleattività del CdE, con particolare riferimento alle attività di coopera-zione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado diraggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione del-l’intervento nell’ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essereverificato con il consolidamento della presenza e quindi delle attivitàcomplessivamente realizzate dal CdE in Italia.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari deiprincipali effetti dell’intervento regolatorio.

A beneficiare del Memorandum sarà il CdE, nella misura in cuiesso favorisce una più agevole gestione amministrativa e contabiledell’Ufficio di Venezia; l’Italia in quanto Paese ospitante, in relazione aibenefìci che derivano da una presenza strutturata e organica di

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un’organizzazione internazionale in termini di positive ricadute eco-nomiche, politiche e di prestigio internazionale; gli attori pubblici eprivati dei Paesi dell’area euro-mediterranea in cui avranno luogo iprogetti di cooperazione promossi dall’Ufficio.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTIL’INTERVENTO.

Il testo è stato negoziato da rappresentanti del Ministero degliaffari esteri e della cooperazione internazionale con rappresentanti delSegretariato del CdE sulla base di un regolare coordinamento delMinistero stesso con le amministrazioni nazionali interessate.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTER-VENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

L’opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce dellanormativa vigente e in particolare dell’articolo 80 della Costituzione.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLA-TORIO.

Per le specifiche finalità dell’intervento, a livello internazionale,non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare untesto sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

La stipula del Memorandum è stata pertanto ritenuta la soluzioneottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIAPROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMI-NISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PICCOLE EMEDIE IMPRESE.

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti eindiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati equantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull’organiz-zazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando irelativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi, ad eccezione del minore gettito fiscalederivante dall’applicazione delle disposizioni relative ai privilegi e alleimmunità riconosciute all’Ufficio e al suo personale (peraltro limitatonel numero), che comunque consentirà di consolidare la presenza inItalia di un’importante organizzazione internazionale, con tutte lepositive ricadute ad esso associate in termini di acquisto di beni eservizi sul territorio nazionale.

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B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro,piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti,dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi ammi-nistrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativiintrodotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’interventoregolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l’attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili,che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. IlMemorandum non produrrà impatto sull’organizzazione dell’ammini-strazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientranonelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti allasua esecuzione.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CON-CORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETI-TIVITÀ DEL PAESE.

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nelfunzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari deglieffetti del Memorandum.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO DI RE-GOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionaledella Repubblica italiana.

B) Azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.

Al Memorandum sarà data pubblicità tramite il sito internet delMinistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionaleseguirà l’esecuzione e l’effettiva attuazione del Memorandum con laverifica diretta, tramite i propri uffici interessati, delle attività svolte.

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D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’interventoregolatorio.

Il Memorandum potrà essere emendato con il consenso reciprocodelle Parti, secondo le procedure previste agli articoli 26-30 dello stesso.Sulla base contatti con la controparte, si valuteranno i risultati con-seguiti ed eventualmente si individueranno, laddove necessari, i cor-rettivi per migliorare l’efficacia della cooperazione.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’interventoregolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale si procederà alla relazione di verifica dell’impatto re-golatorio che terrà conto, prioritariamente, degli effetti diretti sulterritorio italiano dell’indotto economico determinato dalla presenzadei funzionari del CdE.

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DISEGNO DI LEGGE__

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è au-torizzato a ratificare i seguenti accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italianae l’Organizzazione internazionale di dirittoper lo sviluppo (IDLO) relativo alla sededell’organizzazione, fatto a Roma il 14 giu-gno 2017;

b) Scambio di lettere tra Repubblicaitaliana e ICCROM aggiuntivo all’Accordodi Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambiodi note del 7 gennaio 1963 sull’istituzione elo status giuridico del Centro internazio-nale di studi per la conservazione ed ilrestauro dei beni culturali, fatto a Roma il17 marzo 2017;

c) Scambio di note tra il Governodella Repubblica Italiana e la MultinationalForce and Observers (MFO) emendativodell’Accordo di sede del 12 giugno 1982,fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017;

d) Carta istitutiva del Forum interna-zionale dell’energia (IEF), con Allegato, fattaa Riad il 22 febbraio 2011;

e) Memorandum d’intesa tra la Re-pubblica italiana e il Consiglio d’Europacirca l’Ufficio del Consiglio d’Europa a Ve-nezia e il suo status giuridico, fatto a Stra-sburgo il 14 giugno 2017.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data agliAccordi di cui all’articolo 1 a decorreredalla data della loro entrata in vigore, inconformità a quanto disposto, rispettiva-mente, dall’articolo XVIII dell’Accordo dicui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dalloScambio di lettere di cui all’articolo 1,comma 1, lettera b), dallo Scambio di note

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di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c),dalla sezione XVI della Carta di cui all’ar-ticolo 1, comma 1, lettera d), e dal para-grafo 27 del Memorandum d’intesa di cuiall’articolo 1, comma 1, lettera e).

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l’Accordo di cui all’articolo 1,comma 1, lettera a), è valutato un onere di242.032 euro annui a decorrere dall’anno2017.

2. Per lo Scambio di lettere di cui al-l’articolo 1, comma 1, lettera b), è autoriz-zata la spesa di un milione di euro perl’anno 2017 e valutato un onere di 500.000euro annui a decorrere dall’anno 2017.

3. Per lo Scambio di note di cui all’ar-ticolo 1, comma 1, lettera c), è valutato unonere di 42.000 euro annui a decorreredall’anno 2017.

4. Per la Carta di cui all’articolo 1,comma 1, lettera d), è autorizzata la spesadi 51.920 euro annui a decorrere dall’anno2017 e valutato un onere di 100.000 euroannui a decorrere dall’anno 2017.

5. Per il Memorandum d’intesa di cuiall’articolo 1, comma 1, lettera e), è valutatoun onere di 40.000 euro annui a decorreredall’anno 2017.

6. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, pari complessivamente a 1.051.920euro per l’anno 2017 e a 51.920 euro annuia decorrere dall’anno 2018 e valutati com-plessivamente in 924.032 euro annui a de-correre dall’anno 2017, si provvede me-diante corrispondente riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2017-2019, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2017, allo scopo parzial-mente utilizzando l’accantonamento rela-tivo al Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale.

7. Agli oneri valutati di cui al comma 6del presente articolo si applica l’articolo 17,commi da 12 a 12-quater, della legge 31dicembre 2009, n. 196.

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8. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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