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1 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

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Regolamento consiglio pomezia

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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE E DELLE

COMMISSIONI CONSILIARI

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Sommario Articolo 1 – AMBITI E FINI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE 4

Articolo 2 – RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI 4

Articolo 3 – ANAGRAFE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI 4

Articolo 4 – PUBBLICITÀ DICHIARAZIONI REDDITI – PATRIMONIALI – SPESE ELETTORALI A CURA

DELL’AMMINISTRAZIONE 5

Articolo 5 – PROCLAMAZIONE DELLA ELEZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI 5

Articolo 6 – CONVALIDA DEGLI ELETTI 5

Articolo 7 – CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITA’ DEI CONSIGLIERI COMUNALI 6

Articolo 8 – ENTRATA E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI COMUNALI 6

Articolo 9 – DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI 7

Articolo 10 – ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI 7

Articolo 11 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 8

Articolo 12 – COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 8

Articolo 13 – DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI 10

Articolo 14 – DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI 11

Articolo 15 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12

Articolo 16 – COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE 12

Articolo 17 STRUTTURA ORGANIZZATIVA CONSIGLIO COMUNALE 14

Articolo 19 – STRUTTURA DI SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE 14

Articolo 20 – RISORSE FINANZIARIE ATTRIBUITE AL CONSIGLIO COMUNALE 15

Articolo 21 – PROVVISTA DI MATERIALI D’USO, DOTAZIONI DI FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

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Articolo 22 – RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO 15

Articolo 23 – CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI VICEPRESIDENTI 16

Articolo 24 – VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16

Articolo 25 – PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 16

Articolo 26 – FUNZIONI DI SEGRETARIO 17

Articolo 27 – STATUS DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 17

Articolo 28 – PERMESSI E LICENZE 18

Articolo 29 – ASPETTATIVE 18

Articolo 30 – TRASFERIMENTI DURANTE L’ESERCIZIO DEL MANDATO 19

Articolo 31 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – INDENNITA’ DI FUNZIONE 19

Articolo 32 – GETTONI DI PRESENZA - INDENNITÀ DI FUNZIONE 20

Articolo 33 – RIMBORSI ED INDENNITÀ DI MISSIONE 20

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Articolo 34 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ ED ALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE 20

Articolo 35 – PRIME ADUNANZE – CONVOCAZIONI – ADEMPIMENTI 21

Articolo 36 – AVVISI DI CONVOCAZIONE 21

Articolo 37 – SEDE DELLE ADUNANZE 22

Articolo 38 – PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE 22

Articolo 39 – DISCIPLINA DEL PUBBLICO 23

Articolo 40 – POLIZIA NELLA SALA CONSILIARE 23

Articolo 41 – SESSIONI CONSILIARI 23

Articolo 42 – DATA DELLE SEDUTE 23

Articolo 43 – ORDINE DEL GIORNO 24

Articolo 44– DEPOSITO DEGLI ATTI 24

Articolo 45– ADUNANZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI 25

Articolo 46– NUMERO LEGALE 25

Articolo 47 – NOMINA DEGLI SCRUTATORI 25

Articolo 48 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 26

Articolo 49 – APERTURA DELLA DISCUSSIONE 26

Articolo 50 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI 26

Articolo 51 – PROPOSTE DI DELIBERAZIONI 26

Articolo 52 – EMENDAMENTI 27

Articolo 53 – INTERROGAZIONI 27

Articolo 54 – INTERPELLANZE 28

Articolo 55 – MOZIONI 28

Articolo 56 – INTERVENTO E DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI, SINDACO E ASSESSORI 29

Articolo 57 – FATTO PERSONALE 30

Articolo 58 – MOZIONE D’ORDINE 30

Articolo 59 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA 30

Articolo 60 – CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE 31

Articolo 61 – VOTAZIONE PALESE 31

Articolo 62 – VOTAZIONE SEGRETA 31

Articolo 63 – VOTAZIONE PER SINGOLE PARTI 32

Articolo 64 – ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI 32

Articolo 65 – REDAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTE 32

Articolo 66 – APPROVAZIONE, RETTIFICHE, DEPOSITO DEL VERBALE 33

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Articolo 1 – AMBITI E FINI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE

1. Allo scopo di assicurare un ordinato e produttivo svolgimento delle sedute dl Consiglio Comunale e delle Commissioni, ed il pieno e responsabile espletamento delle prerogative attribuite ai singoli Consiglieri Comunali, viene adottato il presente regolamento che obbliga i medesimi dal momento della loro entrata in carica.

Articolo 2 – RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI

1. Il Consigliere eletto, entro 30 giorni dall’insediamento in Consiglio Comunale, è tenuto a depositare presso la segreteria generale del Comune, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l’attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiale e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito e dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni secondo la normativa vigente, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. L’organo competente per la vigilanza è il Consiglio di Presidenza.

Articolo 3 – ANAGRAFE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI

1. Il Consigliere eletto, ai sensi dell’art. 14 della legge 33/2013 e s.m.i., entro tre mesi dalla proclamazione, deve depositare presso la segreteria generale del Comune:

a) il curriculum; b) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi

a qualsiasi titolo corrisposti; c) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei

compensi spettanti; d) una dichiarazione, anche negativa, concernente i diritti reali su beni immobili e su beni iscritti

in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

e) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.

2. Gli adempimenti indicati nei punti d) ed e), concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.

3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti del Consiglio Comunale sono tenuti a depositare presso la segreteria generale un’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale sono tenuti il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.

4. I Consiglieri Comunali hanno l’obbligo di presentare i documenti di cui al comma 1 annualmente, nonché al termine del proprio mandato.

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5. Nel caso di mancata o parziale ottemperanza, il Sindaco, ai sensi dell’articolo 17 della legge 689/81 e s.m.i., irrogherà la sanzione amministrativa di cui all’art. 47 comma 1 della legge 33/2013 e sm.i.

Articolo 4 – PUBBLICITÀ DICHIARAZIONI REDDITI – PATRIMONIALI – SPESE ELETTORALI A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE

1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, saranno pubblicate, a cura dell’ Ufficio Informatico, all’albo pretorio e divulgate con altri mezzi a disposizione.

2. Nel testo esposto all’albo, devono essere riportate per ciascun Consigliere le notizie, le dichiarazioni patrimoniali e il sunto dei dati risultante dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi depositata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. e), (reddito complessivo, reddito imponibile, imposta netta). Tali notizie e dichiarazioni devono essere riportate anche per i familiari consenzienti.

3. Nell’anno dell’insediamento verranno pubblicate con la medesima modalità, le spese elettorali dichiarate dal Consigliere e dalle forze politiche presenti in Consiglio Comunale.

Articolo 5 – PROCLAMAZIONE DELLA ELEZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. L’elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla normativa vigente.

2. Nessuno può presentarsi come candidato a Consigliere in più di due Comuni quando le elezioni si svolgono nella stessa data. I Consiglieri Comunali in carica non possono candidarsi alla medesima carica in altro Consiglio Comunale.

3. Il candidato che sia eletto contemporaneamente Consigliere in due comuni deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall’ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel Consiglio del Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell’altro Consiglio.

4. La rinuncia alla candidatura presentata dopo la votazione per l’elezione del Consiglio Comunale e prima della proclamazione degli eletti è sempre ammessa. Deve essere effettuata per scritto dall’interessato, con firma autenticata, e di essa viene preso atto al momento della proclamazione degli eletti, proclamando eletto colui che segue nell’ordine di lista il rinunciatario.

5. Il Presidente dell’ufficio centrale elettorale, effettuato il riepilogo dei risultati delle votazioni nelle diverse sezioni, determina gli eletti e procede alla loro proclamazione alla carica di Consiglieri Comunali.

6. Il Sindaco entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Articolo 6 – CONVALIDA DEGLI ELETTI

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla elezione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ed anche se non sono stati presentati reclami, esamina le condizioni del Sindaco e dei Consiglieri e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause

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previste dal d.lgs. 267/2000 Capo II del Titolo III e s.m.i., provvedendo alle sostituzioni conseguenti.

2. La convalida riguarda anche il Sindaco in quanto membro del Consiglio a tutti gli effetti. Ove il predetto non risulti convalidabile si determina la necessità del rinnovo della consultazione elettorale.

3. Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio Comunale, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al Tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il Comune di Pomezia. L’impugnativa è proposta con ricorso che deve essere depositato alla cancelleria entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data finale di pubblicazione della delibera oppure dalla data di notifica di essa, quando sia necessaria.

Articolo 7 – CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITA’ DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Quando nel corso del mandato sia rilevata l’esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all’elezione e non rimossa nei termini previsti dall’articolo 60 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere.

2. Nel caso che, successivamente all’elezione, si verifichi una delle cause di ineleggibilità previste dal Titolo III, Capo II, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio la contesta al Consigliere interessato e attiva la procedura di cui all’articolo 69 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

Articolo 8 – ENTRATA E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I candidati eletti Consiglieri Comunali entrano in carica all’atto della proclamazione ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all’atto della proclamazione.

2. In caso di dimissioni da parte di un Consigliere, che sono irrevocabili, Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surrogazione con le deliberazioni conseguenti , che prendano atto della decadenza dalla carica di Consigliere. Si procede alla surrogazione con il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere dimissionario e/o decaduto, previo accertamento, per il nuovo eletto, dell’inesistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dal T.U. 267/2000 e s.m.i.. In caso di surrogazione, i Consiglieri entrano in carica appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. I Consiglieri Comunali durano in carica per un periodo di 5 anni e, comunque, decadono allo scioglimento del Consiglio Comunale.

3. La decadenza dei componenti del Consiglio Comunale è simultanea. Chi surroga un Consigliere che ha cessato anzitempo di far parte del Consiglio Comunale, rimane in carica solo fino a quando lo sarebbe rimasto il Consigliere surrogato.

4. Il recesso da un gruppo consiliare comporta la decadenza automatica dalle Commissioni; alla sostituzione provvede il Consiglio comunale nella prima seduta successiva garantendo che il nuovo componente sia espressione della coalizione originaria di quello decaduto, mantenendo comunque la proporzionalità tra i gruppi consiliari.

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5. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante in commissione e il Consiglio comunale procede alla nuova nomina nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Articolo 9 – DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l’indicazione dei motivi di urgenza che ne hanno resa necessaria l’adozione.

2. Le Commissioni Consiliari permanenti decadono di diritto in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale

3. Le Commissioni Consiliari permanenti debbono essere rinnovate integralmente quando si dimette almeno la metà dei propri componenti.

Articolo 10 – ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare, eccezion fatta per il Sindaco.

2. Un Gruppo è per definizione l'insieme di persone collegate da interessi comuni, ed è considerato tale se composto da minimo due componenti.

3. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo Consiliare.

4. Per assicurare rappresentatività in seno ai Capigruppo a liste presentatesi singolarmente e non in coalizioni, il Gruppo è garantito eccezionalmente con un solo consigliere.

5. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, entro la prima convocazione del Consiglio Comunale, deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.

6. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto, entro la prima convocazione del Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco, il nome del proprio Capogruppo; in mancanza si considera tale il Consigliere del gruppo “più anziano” secondo quanto previsto dall’articolo 34 comma 2 del presente Regolamento.

7. Non è consentita la partecipazione a gruppi che non abbiano partecipato alle elezioni comunali con proprio contrassegno, a meno che il Gruppo non sia rappresentato a livello Regionale o Nazionale.

8. I Consiglieri che escono dal gruppo in cui sono stati eletti e non aderiscono ad un gruppo diverso entro i termini del precedente comma 3 entrano a far parte di un Gruppo Misto il quale, per avere rappresentanza con un proprio Capogruppo, deve avere un numero di Consiglieri pari o superiori a due.

9. Quando i componenti dell’unico Gruppo Misto costituito nel corso del mandato amministrativo si riducono ad un numero inferiore a 2, il gruppo è considerato automaticamente sciolto ed i Consiglieri che ne facevano parte, e che non abbiano aderito entro 3 giorni dallo scioglimento ad altro gruppo, vengono iscritti ad un nuovo Gruppo Misto senza rappresentanza.

10. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare entro tre giorni dalla proclamazione a quale Gruppo Consiliare intendono aderire.

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11. Il Candidato Sindaco non eletto, qualora non esprima a quale Gruppo vuole aderire entro i termini del succitato comma 5, entra a far parte del Gruppo Misto.

12. Ai Gruppi Consiliari è assegnato, su indicazione del Presidente, idoneo locale e su richiesta, qualora disponibile, l’aula consiliare.

Articolo 11 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. È istituita la Conferenza dei Capigruppo quale organo di collaborazione e di consultazione che affianca il Presidente del Consiglio, nella materia di programmazione dei lavori consiliari e nella impostazione dei problemi e dei provvedimenti di massimo rilievo politico-amministrativo.

2. La Conferenza dei Capigruppo esamina i documenti preventivamente inviati tramite PEC dalla Segreteria di Presidenza ai Capigruppo.

3. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo sono pubbliche; alla conferenza prende parte il Segretario Generale, qualora ne sia richiesto l’intervento dal Presidente del Consiglio.

4. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, o dai membri della Conferenza espressione di gruppi che rappresentano almeno 1/3 dei Consiglieri in carica, con avviso scritto riportante l’ordine del giorno degli argomenti posti in discussione.

5. Ai lavori della Conferenza dei Capigruppo, deve essere invitato il Sindaco o suo delegato ed i due Vicepresidenti. Possono partecipare alla Conferenza dei Capigruppo per delega e in sostituzione dei rispettivi Capigruppo, altri Consiglieri del gruppo medesimo.

6. Ogni argomento portato in Conferenza dei Capigruppo viene discusso. Sentiti i pareri e tenuto conto della rappresentanza di ogni Capogruppo, il Presidente del Consiglio stabilisce e dispone gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno.

7. La Conferenza è valida qualora siano presenti tanti componenti che rappresentino almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione, qualora indicato nella convocazione stessa, è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

8. Delle riunioni della Conferenza viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un addetto della struttura di supporto al Consiglio Comunale e viene sottoscritto da tutti i partecipanti.

Articolo 12 – COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale istituisce, entro 45 giorni dalla seduta di convalida degli eletti, le Commissioni consiliari permanenti, determinandone il numero e le materie di competenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo. Le Commissioni Consiliari sono composte da 8 componenti eletti in modo proporzionale, 5 di maggioranza e 3 di opposizione.

2. Le Commissioni Consiliari sono Permanenti, di Garanzia o Speciali

3. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale non fanno parte delle Commissioni Consiliari, in quanto ne sono membri di diritto.

4. Le Commissioni Permanenti sono istituite per l’esame preventivo di atti attribuiti alla competenza del Consiglio. Esse costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, salvaguardando comunque la centralità del Consiglio Comunale nella programmazione e nella elaborazione delle scelte. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini

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conoscitive relative al funzionamento dei servizi all’attuazione dei programmi, progetti ed interventi e la gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

5. Le commissioni sono nominate dal Consiglio Comunale con votazione palese unica, in conformità ai nominativi indicati dai Gruppi Consiliari e nel numero attribuito a ciascuno di essi.

6. Ciascun gruppo consiliare deve essere rappresentato in almeno una commissione.

7. Ogni consigliere deve far parte almeno di una commissione.

8. Ciascun consigliere può far parte massimo di tre commissioni.

9. I Capigruppo, i commissari, il Sindaco, gli assessori possono partecipare con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni. I Consiglieri Comunali possono presenziare alle sedute delle Commissioni di cui non fanno parte senza diritto di parola e senza diritto di voto.

10. Le Commissioni Consiliari, su iniziativa del Presidente, o su proposta di almeno tre membri hanno diritto di:

a) richiedere l'intervento alle proprie riunioni dei Dirigenti del Comune e del Segretario Generale;

b) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dagli Enti, dalle Aziende e dalle Istituzioni da essa dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili al l'espletamento delle proprie funzioni;

c) richiedere informazioni e relazioni sulle materie di competenza, ai rappresentanti del Comune nei vari Enti;

d) procedere all'audizione di persone, Enti o associazioni;

e) acquisire all'esterno, nell'ambito delle materie di competenza, informazioni, dati, atti e documenti.

11. Una Commissione Consiliare Permanente può decidere di sua iniziativa, o su proposta del Presidente, di procedere all’elaborazione di una proposta di deliberazione inerente materie di sua competenza.

12. Il Segretario Generale cura che gli uffici competenti per materia, assicurino al Presidente della Commissione tutte le informazioni e il supporto tecnico necessario alla stesura della proposta di deliberazione.

13. La conclusione della fase di elaborazione è approvata dalla Commissione su proposta del Presidente. Successivamente la proposta di deliberazione, è trasmessa al Presidente del Consiglio per l’iscrizione all’ordine del giorno, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

14. Ogni proposta di deliberazione deve essere sottoposta, prima del suo esame in Consiglio Comunale all'esame delle Commissioni consiliari competenti salvo i casi di urgenza.

15. Il parere della Commissione, firmato dal Presidente della stessa, è allegato all’atto esaminato e ne costituisce parte integrante.

16. Ove tale parere non intervenga prima della seduta consiliare stabilita, o vi sia parere negativo, l'esame della stessa sarà rinviato, salvo che non vi sia l'assenso a maggioranza del Consiglio Comunale.

17. Le Commissioni, nella prima seduta, eleggono il proprio presidente e vicepresidente.

18. Con l'accordo dei rispettivi Presidenti, possono essere convocate su iniziativa diretta dei Presidenti di Commissione, nonché su richiesta di almeno tre dei componenti di ciascuna Commissione interessata, due o più commissioni congiunte

19. Nel caso di riunioni di più Commissioni, la Presidenza è assegnata al Presidente di Commissione più anziano di età. La vice-presidenza è assegnata al secondo Presidente più anziano di età.

20. Ogni presidente o vicepresidente redigerà il parere di cui al comma 13 per la commissione di sua competenza e ne invia una copia al Presidente del Consiglio.

21. In caso di assenza del Presidente e del Vice-Presidente di una delle commissioni convocate in riunione congiunta, la seduta viene sciolta.

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22. Le funzioni di segreteria amministrativa delle Commissioni Consiliari sono svolte da un funzionario comunale designato dal Segretario Generale.

23. Il Segretario della commissione:

a. organizza la raccolta ordinata di tutti gli elementi necessari al fine della formazione del parere e delle proposte, sotto la sovrintendenza del Presidente di ciascuna Commissione, nonché assolve a tutti gli adempimenti amministrativi connessi al funzionamento delle Commissioni Consiliari.

b. Redige il verbale delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto, unitamente al Presidente ed ai Commissari, e depositato con gli atti dell’adunanza in conformità al presente Regolamento.

24. Ai sensi dell’ Art. 34 comma 3 dello Statuto, su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, o su istanza sottoscritta da almeno quattro Consiglieri in carica, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta, può istituire Commissioni Speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

25. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce il numero dei componenti, garantendo la rappresentanza della minoranza, l'oggetto, l’ambito dell’inchiesta e il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato un Presidente.

26. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissioni tutti gli atti afferenti all’oggetto dell’indagine o allo stesso connessi.

27. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l’espletamento dell’incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l’audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell’audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d’ufficio.

28. Il Consiglio Comunale, preso atto del verbale della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco e alla Giunta i propri orientamenti in merito ai provvedimenti e/o alle deliberazioni che questa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

29. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore/presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell’archivio dell’Ente.

30. La Commissione di Controllo e Garanzia è composta da otto membri effettivi, (4 di maggioranza e 4 di minoranza) garantendo la rappresentanza della minoranza a cui è attribuita la Presidenza della Commissione stessa. Per la validità delle riunioni della Commissione devono essere presenti almeno quattro componenti.

Articolo 13 – DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta l’intera comunità comunale ed esercita le sue funzioni nell’esclusivo interesse della stessa.

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2. Nell’adempimento delle loro funzioni i Consiglieri Comunali hanno piena libertà d’azione, d’espressione, d’opinione e di voto.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti e i documenti conservati nell’archivio o negli altri uffici comunali.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere copia degli atti e documenti con espressa indicazione che il loro uso è limitato all’esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale; le copie vengono rilasciate via PEC in formato digitale (qualora non disponibili via PEC, in formato cartaceo), entro il termine massimo di sette giorni lavorativi dalla richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi o che necessitino di ricerche di archivio; nel qual caso si deroga ad un termine maggiore e comunque non oltre i trenta giorni..

5. Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti all’esame dell’atto o al rilascio della copia richiesta, tramite il Presidente del Consiglio informa il Consigliere interessato, circa i motivi che non consentono il rilascio.

6. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende speciali o di enti dipendenti dal Comune, entro il termine massimo di sette giorni lavorativi dalla richiesta, con le modalità indicate al comma 4 del presente articolo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato consiliare.

7. Le richieste devono pervenire alle aziende ed enti predetti con le modalità descritte al comma 4 del presente articolo.

8. Per garantire il diritto di accesso ai Consiglieri Comunali l’amministrazione adotta le modalità meno onerose, nel rispetto della legge e dei principi di economicità, efficacia ed efficienza amministrativa.

9. Ogni Consigliere sarà dotato, al fine di esercitare la propria attività di amministrazione e di controllo, di una tessera di riconoscimento, che consentirà il libero accesso a proprietà e beni dell’amministrazione comunale destinati ad uso o servizio pubblico o a proprietà, beni e mezzi che per l’amministrazione comunale svolgono un servizio pubblico.

10. I Consiglieri Comunali hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione attraverso la Conferenza dei Capigruppo, di emendamenti alle deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del Consiglio, di interrogazioni, interpellanze e di mozioni e a tal fine possono avvalersi della collaborazione dei dirigenti e funzionari.

Articolo 14 – DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti espressamente dalla legge.

2. I Consiglieri sono tenuti all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell’attività amministrativa e di gestione.

3. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l’esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale.

4. È dovere dei Consiglieri regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni. In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta motivata, inviata dal Consigliere al Presidente del Consiglio o della Commissione tramite PEC, il quale provvede a darne notizia all’assemblea consiliare. La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dal Capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente. Della giustificazione è presa nota a verbale.

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5. Il Consigliere che si assenta momentaneamente dall’aula deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario Generale affinché ne prenda nota nel verbale ed accertarsi della verbalizzazione. Al rientro deve avvisare il Segretario Generale. Trascorsi quindici minuti, verrà segnato come assente e riammesso solo dopo aver fornito giustificati motivi al Presidente del Consiglio. Qualora intenda abbandonare definitivamente l’adunanza ne deve dare chiara comunicazione al Segretario che ne prenderà nota a verbale e si assicurerà che il Consigliere firmi tale annotazione. Ove venga richiesta la verifica del numero legale con appello dei presenti, constatata l’assenza ingiustificata del Consigliere, egli verrà formalmente richiamato e del richiamo sarà dato atto iscrivendolo nel verbale della seduta.

6. I Consiglieri che senza giustificato motivo, restino assenti per più di tre sedute di Consiglio consecutive, decadono dalla carica.

7. I componenti delle commissioni che senza giustificato motivo, restino assenti per più di tre sedute consecutive, decadono automaticamente d'ufficio.

8. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, si procede a nuova nomina come previsto dall’Art. 8 comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 15 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio nel suo seno, con la procedura prescritta dallo Statuto, ed esercita le attribuzioni previste nello Statuto e nel presente Regolamento.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente Vicario, o in sua assenza, dal secondo Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento di questi ultimi, le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

3. La carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Capogruppo consiliare.

4. Nei casi in cui il Presidente intenda partecipare alla discussione dei singoli punti posti all’ordine del giorno nella sua qualità di Consigliere, la presidenza del Consiglio Comunale viene assunta da chi è legittimato alla sostituzione in base alle norme del presente regolamento.

5. Nella scelta del Presidente e dei Vice Presidenti, deve essere garantita la rappresentanza dei gruppi consiliari di maggioranza e di quelli di opposizione. L’elezione avviene con le modalità indicate dallo Statuto Comunale.

Articolo 16 – COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

2. Ferme restando le attribuzioni riservate dalla legge e dallo Statuto, il Presidente del Consiglio:

a. rappresenta, convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio Comunale, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità;

b. tutela il ruolo attribuito al Consiglio, organo elettivo di Governo con rappresentanza generale della comunità, assicurando l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo secondo i principi stabiliti dal d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dallo Statuto, promuovendo gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione e con gli organismi di partecipazione;

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c. è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, assicurare l’osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, dello Statuto e del Regolamento;

d. pone all’ordine del giorno del Consiglio l’elezione dei componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti sulla base delle designazioni effettuate dai rispettivi Capigruppo, così come stabilito dal presente Regolamento;

e. assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio;

f. permette, in riferimento all’art. 38 comma 7 del TUEL e s.m.i., che possano essere effettuate le riprese audiovisive delle sedute consiliari, estendendo tale possibilità, oltre a giornalisti e fotoreporter professionisti, anche al pubblico che assiste alle riunioni del Consiglio, in autonomia e con propri mezzi. Tali soggetti devono comunicare preventivamente al Presidente la volontà di riprendere le sedute. Non dovranno disturbare e utilizzare le immagini a scopo di lucro ed esprimere opinioni o commenti durante le riprese. Il Presidente avviserà i presenti della presenza delle videoriprese e della successiva diffusione delle immagini.

g. Informa i partecipanti alla seduta, dell’esistenza delle telecamere e della successiva diffusione

h. assicura che la Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia, ove costituite, sia attribuita all’opposizione;

i. programma la data delle riunioni del Consiglio Comunale e ne stabilisce l’ordine del giorno, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo;

j. cura rapporti periodici del Consiglio con il Collegio dei Revisori dei Conti che collabora con il Consiglio stesso nelle funzioni previste dal d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

k. promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il d.lgs. 267/2000 e s.m.i. in conformità allo Statuto;

l. promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali previste dal d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dallo Statuto;

m. adempie alle altre funzioni allo stesse attribuite dal d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

n. fissa le modalità per l’accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

o. presiede la Conferenza dei Capigruppo;

p. organizza l’attività del Consiglio Comunale, promuove e coordina l’attività delle Commissioni Consiliari, anche mediante la consultazione (singolarmente o in sede di conferenza) dei presidenti delle commissioni, convocati al bisogno;

q. promuove l’esame congiunto da parte di più Commissioni di argomenti di interesse comune;

r. decide i provvedimenti da adottare per assicurare ai Gruppi Consiliari mezzi, strutture e servizi per l’espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi;

s. acquisisce le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio Comunale dalle sedute del Consiglio stesso, ai sensi della normativa in vigore, e propone al Consiglio Comunale i conseguenti provvedimenti in caso di assenza ingiustificata;

t. organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun Consigliere l’esercizio dell’iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;

u. attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l’acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell’espletamento del mandato e, ove occorra, assicura agli stessi la

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collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;

v. invita ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile, in relazione all’esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;

w. provvede alla raccolta e alla pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale dei Consiglieri comunali e dei rappresentanti del Comune in enti e associazioni in relazione a quanto previsto dalla legge 441/82 e s.m.i.;

x. vigila sull’adempimento da parte dei Consiglieri di quanto prescritto dal comma 1 dell’articolo 2 del presente regolamento;

y. dispone della struttura tecnica dell’ufficio di Presidenza.

z. può sospendere e sciogliere la seduta, richiamare all’ordine nominativamente ciascun Consigliere ed espellere dall’aula chiunque sia causa di disordini.

Articolo 17 STRUTTURA ORGANIZZATIVA CONSIGLIO COMUNALE

1. Per attuare l’autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio comunale, secondo i principi del T.U. e s.m.i. e dello Statuto, è istituita una apposita struttura di supporto al Consiglio comunale costituita dall’Ufficio di Presidenza in seno alla Segreteria Generale.

2. Il Presidente del Consiglio sovrintende al funzionamento della struttura con funzioni di indirizzo esercitate per assicurare l’adempimento dei compiti attribuiti all’ufficio stesso, che deve garantire il regolare funzionamento del Consiglio comunale operando con autonomia funzionale ed organizzativa.

Articolo 18 – STRUTTURA DI SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE

1. La struttura di supporto al Consiglio Comunale, secondo le direttive del Presidente del Consiglio comunale, provvede in relazione alla convocazione e ai lavori delle sedute

a. alla programmazione delle sedute del Consiglio comunale, alla definizione dell’ordine del giorno e alla predisposizione dell’elenco degli argomenti da trattare, sentita la Conferenza dei capigruppo;

b. agli adempimenti amministrativi relativi alla convocazione del Consiglio comunale e al recapito degli inviti, completi dell’ordine del giorno; alla trasmissione a tutti i destinatari interessati e alla messa in atto delle forme di pubblicità previste dallo Statuto e dal presente regolamento;

c. alla cura del deposito degli atti da trattare, alla verifica della loro completezza e regolarità formale, alla messa a disposizione dei consiglieri per la consultazione prima delle adunanze del Consiglio;

d. all’assistenza ai lavori del Consiglio comunale per coadiuvare il Presidente e il Segretario nell’esercizio delle loro funzioni;

e. alla conservazione dei verbali delle adunanze del Consiglio ricevuti dal Segretario comunale e della trascrizione, a cura del soggetto incaricato, dei testi registrati delle discussioni.

2. In relazione all’ istruttoria e predisposizione di atti consiliari provvede:

a. alla tenuta dello scadenziario degli atti di competenza del Consiglio comunale, elaborati annualmente con i responsabili dei servizi, la cui scadenza è prevista da leggi, regolamenti o disposizioni di carattere generale e verifica del rispetto dei tempi previsti;

b. all’istruzione e formazione degli atti di competenza del Presidente del Consiglio e tenuta registro degli organismi di nomina del Consiglio comunale;

c. all’istruttoria delle proposte di deliberazioni di competenza consiliare;

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Articolo 19 – RISORSE FINANZIARIE ATTRIBUITE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi e per l’efficienza della struttura di supporto.

2. La relazione previsionale e programmatica deve comprendere una apposita sezione riguardante i programmi e le risorse relativi all’attività del Consiglio, sulla base delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio.

3. Il piano esecutivo di gestione, tenendo conto di quanto disposto dal bilancio di previsione in merito alle risorse destinate al Consiglio, deve riportare in apposito quadro le risultanze economiche e finanziarie previste dal bilancio di previsione, separando le spese relative al Consiglio dalle altre spese iscritte in bilancio.

4. La Giunta comunale per adottare variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione relative alle voci che riguardano il Consiglio comunale informa preventivamente il Presidente del Consiglio in forma scritta.

5. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma 1 sono assunti dal dirigente della struttura di supporto al Consiglio comunale in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta, esse sono proposte dal Sindaco sulla base della richiesta scritta del Presidente del Consiglio.

6. Gli stanziamenti assegnati, e connessi rendiconti, sono indicati in specifici capitoli del bilancio annuale e indicati in apposita sezione nel piano esecutivo di gestione del medesimo esercizio finanziario, in modo da identificare il “Centro di costo Consiglio”.

7. I provvedimenti inerenti la gestione delle spese costituiscono la massima espressione dell’autonomia organizzativa e contabile dell’organo consiliare. Eventuali richieste di anticipazioni di fondi per spese minute ed urgenti sono gestite secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari dell’Ente. Per tale finalità è costituito un apposito fondo disciplinato secondo quanto previsto, per limiti e modalità, dalle vigenti disposizioni comunali di contabilità e sono predisposti i relativi rendiconti.

Articolo 20 – PROVVISTA DI MATERIALI D’USO, DOTAZIONI DI FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

1. Il Responsabile della struttura di supporto al Consiglio comunale, nell’ambito delle risorse previste nel bilancio ed attribuite all’ufficio dal piano esecutivo di gestione, cura alla provvista e manutenzione ordinaria del materiale d’uso, attrezzature e dotazioni di funzionamento, per le attività ed i locali del Consiglio comunale, della Conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari

Articolo 21 – RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto (arrotondato all’intero più vicino per difetto o per eccesso) dei consiglieri comunali, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Le richieste del Sindaco, inoltrate al Presidente attraverso il protocollo hanno carattere ordinario.

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3. La richiesta di cui al comma 1 deve essere registrata al protocollo generale ed immediatamente trasmessa al Presidente del Consiglio. Il termine di venti giorni, decorre dalla data di registrazione al protocollo generale.

4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale effettuerà soltanto un dibattito generale, senza adottare deliberazioni, i proponenti devono contestualmente allegare una relazione che dia conto dei presupposti di fatto e di diritto che sono alla base della esigenza di discutere dell'argomento in Consiglio comunale. Detta relazione deve avere contenuto compiuto sufficientemente descritto dei presupposti degli elementi di discussione, indicando in modo specifico quali obiettivi si intendono proporre eventualmente volti alla formulazione di una o più mozioni. In assenza della relazione, la richiesta non verrà presa in esame e la stessa, dovrà essere presentata di nuovo completa di ogni documento. L'iscrizione degli argomenti richiesti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale è subordinata alla discussione della Conferenza dei Capigruppo.

5. Nel caso sia proposta l’adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'approvazione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dal presente regolamento

6. Nel caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Articolo 22 – CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI VICEPRESIDENTI

1. Il Presidente e i Vicepresidenti cessano dalla carica in caso di dimissioni, decadenza o revoca, come prevede la normativa vigente.

2. Il Presidente e i Vicepresidenti, in caso di dimissioni, decadenza o revoca vengono surrogati nella prima seduta del Consiglio successiva all’evento. Tale seduta deve essere comunque convocata entro 8 giorni.

Articolo 23 – VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio elegge nel suo seno due Vicepresidenti di cui uno Vicario, con la procedura prescritta dallo Statuto. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento e collaborano con esso, svolgendo le funzioni che il Presidente ritenga di attribuire loro.

2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in tutte le sue funzioni, compresa la convocazione e la Presidenza del Consiglio comunale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di momentanea assenza nel corso delle adunanze.

3. Nel caso di dimissioni, decadenza, decesso o revoca del Presidente, il Vicepresidente Vicario ne assume le funzioni fino all’elezione del nuovo Presidente.

4. In caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vicepresidente Vicario, le funzioni di Presidente del Consiglio vengono assunte dal secondo Vice Presidente.

5. I Vicepresidenti sono invitati alla Conferenza dei capigruppo.

Articolo 24 – PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

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1. Il Presidente convoca la Commissione, la presiede stabilendo gli argomenti da trattare in relazione agli atti depositati presso l'ufficio, o su richiesta dei singoli membri nel rispetto delle competenze, e ne disciplina i lavori (secondo la normativa prevista per le sedute di Consiglio Comunale). In particolare il Presidente provvede a:

a. curare i rapporti con le altre commissioni al fine del coordinamento dei lavori;

b. portare a conoscenza di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio i risultati dei lavori;

c. invitare, su propria iniziativa o di almeno tre componenti la Commissione, i funzionari del Comune, amministratori e dirigenti di Enti, aziende e organismi cui il Comune partecipa per fornire approfondimenti sugli argomenti in discussione, e potrà altresì invitare esperti a relazionare su particolari materie di notevole complessità.

d. svolgere il ruolo di raccordo tra Assessori, uffici e la Commissione Consiliare. Per questo motivo deve sempre essere informato su ogni iniziativa intrapresa dall'Assessorato su problematiche di competenza del Consiglio Comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, presiede la riunione il Vice Presidente ed in casi di assenza anche di quest’ultimo la riunione viene sospesa ma comunque il segretario della seduta deve elaborare il verbale indicando i componenti presenti e quelli assenti.

3. La Presidenza della Commissione Controllo e Garanzia è attribuita alle forze di opposizione consiliare e la Vice Presidenza è indicata dalla maggioranza consiliare, ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto Comunale.

Articolo 25 – FUNZIONI DI SEGRETARIO

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale, sono svolte dal Segretario Generale che partecipa alle riunioni del Consiglio a norma dell’art. 52, comma 3, della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i..

2. In caso di assenza o di impedimento, il Segretario è sostituito dal Vice Segretario.

3. Qualora il Segretario Generale si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge e relativamente ad un argomento posto all’esame del Consiglio Comunale, il Consiglio deve scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario, unicamente allo scopo di deliberare sopra tale oggetto e con l’obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso, il Segretario Generale deve ritirarsi dall’adunanza durante la discussione e la deliberazione.

4. Il Segretario, in esecuzione dello Statuto, cura la redazione del processo verbale delle sedute, e fa l’appello nominale.

5. Il Segretario esprime il parere di legittimità sugli emendamenti alle proposte di deliberazioni, oppure può fornire elementi di giudizio di carattere giuridico formale su argomenti posti alle determinazioni consiliari, se richiesto dal Presidente del Consiglio.

6. Il Segretario Generale cura che gli uffici competenti per materia assicurino al Presidente della Commissione tutte le informazioni e il supporto tecnico necessario alla stesura della proposta di deliberazione.

Articolo 26 – STATUS DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Lo “status” del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri Comunali è regolato dalle disposizioni del Capo IV, Titolo III, parte prima, del T.U.E.L. e s.m.i. che disciplinano il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori comunali e, per la misura delle indennità, dal decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme

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per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della l. 3 agosto 1999, n. 265), oltre che dai provvedimenti adottati dall'Ente.

2. Nel presente capo sono comprese, con le necessarie distinzioni, le disposizioni di diverso tenore, relative sia allo “status” del Presidente sia a quello dei Consiglieri e quelle che regolano, con identica disciplina, le due cariche. Lo “status” dei Consiglieri aggiunti è definito dal “Testo unico contenente la disciplina degli istituti di partecipazione, della Rappresentanza dei cittadini non italiani appartenenti a Paesi dell’Unione Europea e dei cittadini stranieri extra UE o apolidi”.

Articolo 27 – PERMESSI E LICENZE

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti quali Presidente o Consiglieri Comunali, hanno diritto di assentarsi dal servizio, per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi Consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.

2. Nel caso in cui il Consiglio si svolga in orario serale il Presidente ed i Consiglieri Comunali che sono lavoratori dipendenti, hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo. Nel caso in cui i lavori dei Consigli Comunali si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio, per l’intera giornata successiva. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei militari di leva, di coloro che sono richiamati o di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge.

3. Il Presidente ed i Consiglieri Comunali, lavoratori dipendenti che fanno parte, quali componenti, delle Commissioni Consiliari formalmente istituite, delle Commissioni Comunali previste per legge, della Conferenza dei Capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dallo Statuto e dal Regolamento Consiliare, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei militari di leva, di coloro che sono richiamati o svolgono il servizio sostitutivo.

4. Le assenze dal servizio di cui ai precedenti commi sono retribuite dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico del Comune presso il quale i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche indicate nel presente articolo, secondo quanto disposto dalla legge.

5. Il Presidente ed i Consiglieri Comunali, lavoratori dipendenti, hanno inoltre diritto ad ulteriori permessi retribuiti e non retribuiti, secondo le disposizioni di legge.

6. L’attività ed i tempi di effettuazione del mandato per i quali il Presidente ed i Consiglieri Comunali richiedono ed ottengono permessi dal datore di lavoro, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente.

Articolo 28 – ASPETTATIVE

1. Il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri Comunali che sono lavoratori dipendenti possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita, per tutto il periodo di espletamento del mandato.

2. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

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Articolo 29 – TRASFERIMENTI DURANTE L’ESERCIZIO DEL MANDATO

1. Il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri Comunali, lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.

2. Nell’assegnazione della sede per l’espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell’ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.

Articolo 30 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – INDENNITA’ DI FUNZIONE

1. Al Presidente del Consiglio Comunale, è attribuita l’indennità di funzione secondo le modalità previste dall’articolo 82 del T.U.E.L. e s.m.i. e nella misura determinata secondo il d.m. 119/2000 e dai provvedimenti adottati dall'Ente. L’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa e, quindi, anche per il Presidente del Consiglio Comunale che si trovi in tale condizione.

2. Ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensioni e redditi, le indennità di funzione non sono assimilabili ai redditi di lavoro di qualsiasi natura.

3. Le indennità di funzione non sono tra loro cumulabili. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando quest’ultimi sono dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

4. Al Presidente del Consiglio Comunale al quale viene corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, sia di Commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

5. La misura base dell’indennità di funzione del Presidente del Consiglio comunale è stabilita dall’articolo 5 del d.m. 119/2000.

6. La misura base dell’indennità di funzione è maggiorata di diritto quando sussistono una o più delle tre condizioni previste dall’articolo 2 del d.m. 119/2000. Le maggiorazioni sono cumulabili. La determinazione della misura base e delle maggiorazioni per le quali ricorrono i requisiti richiesti è effettuata dal Dirigente o responsabile dell’ufficio preposto al servizio.

7. L’indennità di funzione del Presidente del Consiglio può essere incrementata o diminuita con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi del comma 11 dell’articolo 82 del T.U.E.L. e s.m.i..

8. Nel caso di incremento la spesa complessiva per le indennità di funzione ed i gettoni di presenza a tutti gli amministratori non deve superare la quota dello stanziamento di bilancio per le spese correnti stabilita, in rapporto alla dimensione demografica del Comune, dall’allegato D al d.m. 119/2000.

9. Al Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza, verrà corrisposto un compenso pari alla indennità di funzione che spetterebbe al presidente nell’effettivo periodo temporale di sostituzione.

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10. Al Vice Presidente che sostituirà il Presidente durante le sedute consiliari che dovessero tenersi durante l’assenza di quest’ultimo non spetterà il gettone di partecipazione alla seduta consiliare.

Articolo 31 – GETTONI DI PRESENZA - INDENNITÀ DI FUNZIONE

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli Comunali, alle Commissioni Consiliari ed alle Commissioni Comunali previste per legge, secondo le modalità previste dall’articolo 82 del d.lgs. 267/200 e s.m.i., nella misura determinata secondo il d.m. 119/2000 e dai provvedimenti adottati dall’Ente.

2. Ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensioni e redditi, i gettoni di presenza, ancorché corrisposti a titolo di indennità di funzione, non sono assimilabili ai redditi di lavoro di qualsiasi natura.

3. In virtù dell’art. 82 comma 11 del TUEL e s.m.i., la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del Consigliere a Consigli e Commissioni; per un tempo minimo pari ai 3/4 della seduta Consiliare o Commissione. Tiene conto del tempo di partecipazione il Segretario Generale o suo sostituto o suo delegato in commissione, annotando orario di ingresso ed uscita dei Consiglieri, annotandolo sul verbale finale, insieme alla durata complessiva del Consiglio o Commissione. Verrà inoltre annotato al termine del verbale, la partecipazione in termine di hh:mm per avere diritto al gettone di presenza.

4. Verrà rilasciato il giustificativo di assenza dal proprio lavoro al Consigliere Comunale che ne fa richiesta, riportando l’esatto orario di partecipazione al Consiglio Comunale od alla Commissione Consiliare.

5. Ai soli Consiglieri componenti effettivi e/o delegati della commissione e ai Capigruppo che isolatamente rappresentano il gruppo consiliare, convocati, e che siano presenti alla seduta, è corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello stabilito per le sedute del Consiglio Comunale.

6. Il Consigliere impossibilitato a partecipare alle riunioni delle commissioni, può farsi rappresentare da un altro membro, purché appartenente allo stesso Gruppo Consiliare, presentando e verbalizzando la delega scritta a inizio lavori. L'esercizio della stessa comporta la perdita del diritto alla corresponsione del gettone di presenza in capo al delegante e l'acquisizione dello stesso diritto in capo al delegato.

Articolo 32 – RIMBORSI ED INDENNITÀ DI MISSIONE

1. I rimborsi spese e le indennità di missione sono disciplinati secondo quanto stabilito dall’articolo 84 T.U.E.L. e s.m.i..

Articolo 33 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ ED ALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I rimborsi spese e le indennità di missione inerenti alla partecipazione alle attività istituzionali di associazioni rappresentative degli EE.LL. sono disciplinate dall’articolo 85 del T.U.E.L. e s.m.i.

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Articolo 34 – PRIME ADUNANZE – CONVOCAZIONI – ADEMPIMENTI

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. La prima adunanza del Consiglio Comunale, successiva alle elezioni, è convocata dal Sindaco neo eletto, ed è presieduta dal Consigliere Anziano. Il Consigliere Anziano è colui che ha riportato la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco. Tale cifra è data dal risultato elettorale di lista aumentata dai voti di preferenza. Nel caso di parità di cifra individuale, è Consigliere anziano quello che precede nell’ordine di lista.

3. Il Consigliere Anziano invita i Consiglieri Comunali a comunicare eventuali condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità ai sensi del d.lgs. 267/2000, Capo II del Titolo III e s.m.i., e ad esaminare tali condizioni.

4. Adottata, a voti palesi, la deliberazione di convalida degli eletti, il Consigliere Anziano invita il Consiglio Comunale all’elezione, nel suo seno, del Presidente del Consiglio.

5. Proclamato dal Consigliere Anziano l’esito della votazione, l’eletto assume immediatamente la Presidenza del Consiglio Comunale. In conformità allo Statuto, il Consiglio Comunale procede all’elezione dei Vice Presidenti. Il Presidente del Consiglio comunica l’esito della votazione e proclama eletti i Vice Presidenti del Consiglio Comunale.

6. Conclusi gli adempimenti di cui ai precedenti commi, il Sindaco effettua il giuramento davanti al Consiglio Comunale, pronunciando le parole: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.

7. Dopo il giuramento il Sindaco comunica al Consiglio Comunale i componenti della Giunta Comunale, da lui stesso nominati. Gli Assessori che ricoprono la carica di Consiglieri Comunali cessano dalla stessa all’atto dell’accettazione della nomina a componenti della Giunta. Il Consiglio Comunale provvede alla loro immediata surrogazione con i primi non eletti della lista alla quale gli stessi appartenevano, con deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile.

8. Il Consiglio Comunale procede alla elezione della Commissione Elettorale Comunale, nel modo prescritto dalla normativa in vigore, dichiarando la deliberazione immediatamente eseguibile.

9. La prima riunione delle commissioni consiliari è convocata entro 15 giorni dalla nomina, dal Presidente del Consiglio, che la presiede fino alla nomina del Presidente.

10. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, come da Statuto Art. 33 comma 7, con votazione palese e a maggioranza dei componenti.

11. In deroga all'art. 45 comma 6, la prima riunione delle commissioni può tenersi in un’unica giornata per eleggere i Presidenti e Vicepresidenti

Articolo 35 – AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. Le convocazioni sono notificate dall’Ufficio Messi tramite PEC.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente del Consiglio e viene recapitata a tutti i Consiglieri, al Sindaco ed agli Assessori.

3. L’avviso per le sessioni ordinarie deve essere notificato ai Consiglieri almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; per le sessioni straordinarie almeno cinque giorni prima; per le sessioni d’urgenza almeno due giorni prima.

4. L’avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

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a. l’organo alla cui iniziativa si deve la convocazione;

b. il giorno, l’ora e il luogo della convocazione;

c. l’indicazione se si tratta di prima o seconda convocazione;

d. la menzione dell’urgenza quando del caso;

e. l’elenco degli oggetti da trattare, con specificazione di quelli da trattare in seduta pubblica e quelli da trattare in seduta segreta;

f. la data e la firma del Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci.

5. La seconda convocazione, che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale, è fatta con avvisi scritti nei modi e nei termini stabiliti per la prima convocazione.

6. La convocazione delle commissioni è effettuata altresì dal Presidente di commissione qualora ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare e con relazione scritta allegata, almeno tre membri della Commissione. La riunione è tenuta entro quindici giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune. in caso di dichiarata urgenza, stabilita dal Presidente della commissione, la riunione deve aver luogo entro due giorni.

7. Le convocazioni delle Commissioni devono tenersi con le modalità previste dal presente articolo, almeno 2 giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali e, fatta eccezione per il caso di cui al comma 6, al Presidente del Consiglio Comunale.

8. La notizia delle sedute avviene attraverso i canali informativi di cui il Comune può disporre.

Articolo 36 – SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni si tengono di regola in apposita sala del palazzo comunale.

2. La parte principale della sala adeguatamente arredata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, delle commissioni consiliari e della Segreteria. Una parte della sala è riservata al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l’agevole espletamento della loro attività.

3. Il Presidente del Consiglio o della commissione stabilisce che l’adunanza del Consiglio o delle Commissioni si tenga eccezionalmente in un luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario o per altre ragioni di interesse pubblico.

4. La sede dove si tiene l’adunanza del Consiglio Comunale o della commissione deve essere sempre indicata nell’avviso di convocazione.

5. Le sedute delle Commissioni convocate al di fuori della sede dell’Amministrazione Comunale per svolgere esclusivamente sopralluoghi funzionali all’acquisizione di elementi conoscitivi sugli argomenti, sono riservate ai soli membri della Commissione;

6. In occasione delle riunioni del Consiglio Comunale vengono esposte all’esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell’Unione Europea ed il Vessillo del Comune di Pomezia, per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività.

Articolo 37 – PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

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1. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:

a. quando il Consiglio, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;

b. quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone e cioè quando si tratti di fare apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;

c. quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge.

Articolo 38 – DISCIPLINA DEL PUBBLICO

1. Nessuna persona estranea al Consiglio, ad eccezione del personale di servizio, può introdursi nella parte della sala ove siedono i Consiglieri.

2. Il pubblico che assiste alle sedute in spazio ad esso riservato, deve mantenere un contegno corretto, stare in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

3. Qualora le persone del pubblico turbino l’ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia municipale di espellere gli autori del disordine. Qualora questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta a meno che il Consiglio non deliberi a maggioranza relativa che la seduta prosegua senza la presenza del pubblico.

Articolo 39 – POLIZIA NELLA SALA CONSILIARE

1. Per il servizio di polizia nell’aula, il Presidente si avvale dei componenti del corpo della Polizia Locale o dei Carabinieri.

Articolo 40 – SESSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Comune.

2. Il Consiglio può riunirsi in sessione straordinaria per:

a. determinazione del Presidente del Consiglio;

b. provvedimento del Presidente del Consiglio su richiesta del Sindaco o di almeno 1/5 dei Consiglieri (arrotondato all’intero più vicino per difetto o per eccesso), tramite Protocollo Generale.

Articolo 41 – DATA DELLE SEDUTE

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1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco ed i Capigruppo Consiliari, fissa il giorno delle sedute.

2. La riunione straordinaria deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta di cui al precedente articolo 40; nel caso in cui il Sindaco rappresenti l’urgenza della richiesta, il termine di cui sopra viene ridotto a cinque giorni.

Articolo 42 – ORDINE DEL GIORNO

1. Gli argomenti di carattere generale, quelli relativi all’attività amministrativa istituzionale del Comune e le deliberazioni in senso tecnico, sono portate alla discussione e al voto consiliare a mezzo dei seguenti strumenti:

a. comunicazioni del Presidente;

b. comunicazioni del Sindaco e della Giunta;

c. interpellanze e interrogazioni;

d. ordini del giorno e mozioni;

e. deliberazioni in senso tecnico.

2. L’ordine del giorno dei lavori è compilato dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco e i Capigruppo.

3. Gli interventi e gli atti vengono posti all’ordine del giorno dei lavori secondo l’indicazione del Presidente del Consiglio Comunale sentita la Conferenza dei Capigruppo.

4. All’ordine del giorno già diramato, possono essere aggiunti altri argomenti ferma restando l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 27 del presente Regolamento.

5. Su proposta motivata del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere, il Consiglio può, in qualunque momento, decidere di invertire l’ordine di trattazione degli argomenti in discussione. Sulle proposte intervengono un oratore a favore e uno contro per la durata massima di 3 minuti ciascuno. Tale decisione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 43– DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno del consiglio comunale o delle commissioni permanenti, devono essere depositati presso la Segreteria Generale, che contestualmente provvede a trasmetterli agli amministratori comunali mediante PEC, due giorni lavorativi prima dell’adunanza.

2. Nel caso di convocazione d’urgenza, la documentazione necessaria per la consultazione, sarà trasmessa via PEC a ciascun Consigliere insieme all’avviso di convocazione.

3. I Consiglieri hanno diritto di accedere alla rete comunale per conoscere gli atti, oppure prenderne visione durante l'orario di apertura degli uffici e richiederne copia. La struttura di supporto al Consiglio Comunale, in accordo con le strutture organizzative preposte, organizza le procedure per la messa in rete delle proposte deliberative.

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Articolo 44– ADUNANZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI

1. L’adunanza ha inizio all’ora stabilita nell’avviso di convocazione.

2. Il Segretario e il personale che lo coadiuva prendono nota dei Consiglieri che accedono nell’aula, facendo firmare al Consigliere il registro dei verbali sulla parte dedicata alla presenza.

3. Quando è raggiunto il numero legale, il Segretario ne informa il Presidente del Consiglio Comunale e procede all’appello nominale. Se il numero legale non è raggiunto entro 30 minuti da quella di cui al comma 1, l’adunanza è dichiarata deserta e ne è esteso verbale con l’indicazione dei nomi dei consiglieri intervenuti.

4. Al massimo ogni tre ore il Presidente del Consiglio o di Commissione può sospendere il la seduta per una pausa di dieci minuti.

5. Le sedute consiliari e di Commissione dovranno tenersi preferibilmente durante gli orari di apertura degli uffici comunali.

6. Non possono tenersi più sedute di Commissione nella stessa giornata.

7. Non possono tenersi sedute di Commissione nella stessa giornata del Consiglio Comunale.

Articolo 45– NUMERO LEGALE

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno undici Consiglieri Comunali assegnati al Comune.

2. Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale.

3. La presenza del numero legale deve essere accertata prima di ogni votazione e non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

4. Ogni Consigliere può richiedere, in qualsiasi momento, che il Presidente proceda alla verifica del numero legale, e il richiedente deve essere considerato presente al momento della verifica stessa. Qualora dalla verifica dovesse emergere il difetto del numero legale, la seduta viene sospesa per non più di 15 minuti. Decorso inutilmente tale termine la seduta viene sciolta di diritto e il Consiglio verrà convocato in seconda convocazione, con seduta da tenersi non prima di quarantotto ore.

5. Per la validità delle sedute delle commissioni è necessaria la presenza di almeno quattro Consiglieri Comunali assegnati alla commissione.

Articolo 46 – NOMINA DEGLI SCRUTATORI

1. Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e sceglie tra i Consiglieri presenti 2 scrutatori di maggioranza e 1 di minoranza con il compito di assisterlo durante le votazioni sia palesi che segrete e nell’accertamento dei relativi risultati.

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Articolo 47 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ed il Sindaco, esaurite le formalità preliminari, possono rendere le eventuali comunicazioni su fatti o circostanze che interessino il Consiglio pur non essendo gli oggetti inseriti nell’ordine del giorno.

2. Su ogni comunicazione ciascun Consigliere può intervenire, per il tempo massimo di 5 minuti per ciascun Gruppo Consiliare, per fare osservazioni o raccomandazioni o per associarsi alle parole del Sindaco.

Articolo 48 – APERTURA DELLA DISCUSSIONE

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente del Consiglio che comunica l’oggetto della proposta.

2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è fatta dal Presidente o dal Sindaco o dall’Assessore competente o dal Consigliere relatore o proponente, per un tempo massimo di dieci minuti. Per esigenze di carattere tecnico e giuridico, la relazione può essere svolta dal Segretario o da altro funzionario del Comune.

Articolo 49 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio procede all’esame degli argomenti secondo l’ordine del giorno, o secondo l'ordine concordato in Conferenza dei Capigruppo.

2. Il Consiglio può discutere e deliberare solo su argomenti che siano iscritti all’ordine del giorno.

3. All’inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell’adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

4. Le proposte relative alla modifica dello Statuto e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni, devono essere portate direttamente all’esame della Conferenza dei Capigruppo.

5. Il Regolamento di Contabilità stabilisce il termine entro il quale sono presentati al Consiglio Comunale, in apposita adunanza, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale, dell’elenco annuale di lavori pubblici di cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. (Legge quadro in materia di lavori pubblici) con gli allegati prescritti e la relazione dell’organo di revisione. Tali atti vengono, dal giorno della presentazione, depositati a disposizione dei Consiglieri i quali possono presentare al Presidente emendamenti nei termini stabiliti dal Regolamento di Contabilità.

6. Il Regolamento di Contabilità stabilisce il termine entro il quale devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri Comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell’organo di revisione.

Articolo 50 – PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

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1. La proposta di deliberazione formulata per iscritto e corredata di una relazione illustrativa, è inviata al Presidente del Consiglio Comunale il quale la trasmette al Segretario Generale per l’istruttoria. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario, comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l’istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio la trasmette alla commissione consiliare competente per materia, che esprime sulla stessa parere consultivo. La comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco. Concluso l'esame in commissione, acquisiti tutti i pareri , il Presidente del Consiglio la porta in Conferenza Capigruppo indicando l’oggetto e il Consigliere proponente.

2. Una Commissione Consiliare Permanente può decidere di sua iniziativa, o su proposta del Presidente, di procedere all’elaborazione di una proposta di deliberazione inerente materie di sua competenza.

3. La conclusione della fase di elaborazione è approvata dalla Commissione su proposta del Presidente. Successivamente la proposta di deliberazione, è trasmessa al Presidente del Consiglio per l’iscrizione all’ordine del giorno, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

4. Ove tale parere non intervenga prima della seduta consiliare stabilita, o vi sia parere negativo, l'esame della stessa sarà rinviato, salvo che non vi sia l'assenso a maggioranza del Consiglio Comunale.

Articolo 51 – EMENDAMENTI

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni della proposta di deliberazione depositata nella Segreteria Generale. Le proposte di emendamenti, sono presentate da ogni Consigliere al Presidente del Consiglio Comunale via PEC, che provvederà a trasmetterle prontamente al Segretario Generale per i prescritti pareri, e a tutti i Consiglieri Comunali entro due giorni lavorativi antecedenti a quello della adunanza. Ciascun Consigliere, inoltre, può proporre il ritiro degli emendamenti presentati, anche nel corso della seduta, fino alla chiusura della discussione sulla proposta di delibera. Uno o più emendamenti ritirati dai proponenti possono essere fatti propri da ogni altro Consigliere.

2. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l’ordine di presentazione o secondo quell’ordine logico che il Presidente reputi opportuno.

3. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta di delibera originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

4. Per l’illustrazione di ogni emendamento il presentatore ha a propria disposizione una durata massima di 5 minuti; ogni gruppo consiliare può intervenire per una durata di 5 minuti; nel caso un Consigliere dissenta dal proprio gruppo ha facoltà di intervenire per 5 minuti.

5. Qualora siano presentati da più Consiglieri emendamenti afferenti lo stesso argomento, essi vengono trattati in un’unica discussione.

6. Per gli emendamenti sul bilancio di previsione si rimanda al Regolamento di Contabilità.

Articolo 52 – INTERROGAZIONI

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1. L’interrogazione consiste nella semplice domanda presentata al Sindaco, alla Giunta e al Presidente del Consiglio per sapere se un fatto sia vero, se qualche informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per ottenere informazioni sull’attività dell’Amministrazione del Comune.

2. Il Consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla tramite PEC inviata al Presidente del Consiglio indicando se richiede risposta scritta o orale, fermo restando che in mancanza di indicazione si intende che l’interrogante chieda risposta scritta.

3. Quando l’interrogazione prevede la risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco e trasmessa dal Presidente del Consiglio entro trenta giorni dalla presentazione.

4. L’interrogazione con risposta orale è posta all’ordine del giorno nella prima seduta consiliare utile, successiva alla presentazione. Il tempo previsto massimo per trattare le interrogazioni è di trenta minuti. Il proponente la illustra al Consiglio per un tempo contenuto entro cinque minuti. Qualora l’interrogazione ha per oggetto il funzionamento ed i lavori del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio risponde per un tempo massimo di cinque minuti. Negli altri casi il Sindaco o l’Assessore incaricato risponde all’interrogazione per un tempo massimo di cinque minuti. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro tre minuti. Nel caso che l’interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario. Le interrogazioni relative a fatti connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

Articolo 53 – INTERPELLANZE

1. L’interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta su determinati problemi.

2. Le interpellanze devono essere presentate per iscritto entro due giorni lavorativi antecedenti il Consiglio Comunale tramite PEC al Presidente del Consiglio e sono poste all’ordine del giorno nella prima seduta consiliare utile, successiva alla loro presentazione.

3. L’interpellanza viene discussa in assise con la presenza di almeno un rappresentante della Giunta Comunale.

4. L’interpellanza viene introdotta dal richiedente in un tempo massimo di cinque minuti; se la risposta della Giunta Comunale, fornita in un tempo massimo di cinque minuti, non è ritenuta soddisfacente, l’interpellante può trasformarla in mozione.

Articolo 54 – MOZIONI

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto, diretta ad impegnare, secondo un determinato orientamento, l’attività dell’Amministrazione comunale in ordine ad uno specifico argomento e può anche consistere in un giudizio sull’azione dell’Amministrazione.

2. La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, firmata dal Consigliere proponente, ed è posta in Conferenza dei Capigruppo, successiva alla presentazione, per l’inserimento al primo punto dell’ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale. con le modalità previste dall’art. 17 comma 6.

3. La mozione viene illustrata dal proponente in un tempo di cinque minuti e si conclude con la risoluzione votata dal Consiglio Comunale nelle forme previste per le deliberazioni. Nelle

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adunanze in cui sono iscritti all’ordine del giorno argomenti quali il bilancio preventivo, il rendiconto, gli strumenti urbanistici di carattere generale (PRG) e le varianti di esse e nelle altre ipotesi decise dalla Conferenza dei Capigruppo, non è ammessa la trattazione di mozioni ed altri argomenti riguardanti altre problematiche.

4. La mozione può essere ritirata esclusivamente dal proponente.

5. Per la presentazione delle mozioni si applicano le disposizione di cui all’articolo 43 del presente Regolamento.

6. Per la presentazione e la discussione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 56 del presente Regolamento.

Articolo 55 – INTERVENTO E DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI, SINDACO E ASSESSORI

1. I Consiglieri che intendono parlare su di una delibera in senso tecnico all’ordine del giorno, debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l’ordine delle iscrizioni.

2. Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell’ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d’intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a Gruppi di maggioranza e di opposizione. Esaurita la discussione, se nessuno domanda la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

3. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull’argomento in discussione senza discostarsi dal tema e senza comunque superare il limite massimo di cinque minuti.

4. Il Sindaco può sempre intervenire su ogni argomento per la durata di dieci minuti. Qualora illustri la deliberazione, ha a disposizione anche il tempo previsto per il relatore.

5. Il Relatore può replicare una sola volta sullo stesso argomento presentato, per non più di cinque minuti.

6. Solo al Presidente è concesso di interrompere chi parla per richiamarlo al Regolamento, all’impedimento di divagazioni, all’uso sconveniente di parole, alla lesione di principi di educazione, prudenza e civile rispetto. Se il Presidente ha richiamato all’ordine due volte il relatore e questo persiste nel divagare, può togliergli la parola.

7. Nessun Consigliere può prendere la parola più di una volta nel corso della stessa discussione se non per mozione d’ordine, fatto personale, dichiarazioni di voto.

8. I Consiglieri parlano dal proprio seggio rivolti all’assemblea o al Presidente. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra i Consiglieri.

9. Per la trattazione degli argomenti di seguito indicati è raddoppiato il tempo previsto per l’intervento, anche se le deliberazioni sono state esaminate preventivamente nelle competenti commissioni consiliari:

a. Statuto comunale;

b. Regolamenti;

c. Piano strutturale o operativo comunale e loro varianti;

d. Piani, programmi territoriali, urbanistici a rilievo generale;

e. Costituzione di forme associative e relative convenzioni;

f. Costituzione di società di capitale, di istituzioni e di aziende speciali;

mentre per il bilancio di previsione non si hanno limitazioni di tempo negli interventi.

10. I Consiglieri devono osservare nelle adunanze un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà, rimanendo seduti ai posti assegnati.

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11. Il telefono cellulare deve essere spento o messo in funzione “silenzioso”. Qualora indispensabile rispondere ad una chiamata, il Consigliere dovrà uscire dall’aula, secondo le modalità dell’art. 25 comma 5.

12. Se un Consigliere usa parole sconvenienti od offensive oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l’ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.

13. Dopo un secondo richiamo all’ordine, il Presidente gli infligge una nota di biasimo da riportarsi a verbale.

14. Se il Consigliere cui è stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, il Sindaco, gli Assessori o altri Consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente può sospendere la seduta per un massimo di dieci minuti.

15. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l’adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente propone l’espulsione del Consigliere dall’aula per il resto della seduta, coadiuvato dalle forze dell’Ordine presenti. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide per alzata di mano.

Articolo 56 – FATTO PERSONALE

1. Il fatto personale sussiste quando un Consigliere sia censurato per la propria condotta e gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. In tal caso il Consigliere, previa richiesta al Presidente che valuta la fondatezza dell’istanza, ha diritto a prendere immediatamente la parola per non più di tre minuti. Il Consigliere, autore del fatto ritenuto personale, ha diritto di intervenire per non più di tre minuti. È consentita la replica del Consigliere oggetto del fatto con lo stesso limite di tre minuti.

2. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

Articolo 57 – MOZIONE D’ORDINE

1. Ogni Consigliere può presentare una mozione d’ordine consistente in un richiamo all’osservanza di una norma di legge, dello Statuto e del presente Regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.

2. Sulla mozione d’ordine oltre al proponente, possono parlare soltanto un oratore contro e uno a favore per non più di tre minuti.

3. Il Consiglio decide sulla mozione d’ordine con votazione per alzata di mano.

4. Non è ammesso, con il pretesto della mozione d’ordine, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui punti all’ordine del giorno del Consiglio o comunque discuterli.

Articolo 58 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

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2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione consiliare o in commissione.

3. Nelle discussioni sulle questioni pregiudiziali e sospensive possono prendere la parola, oltre che il proponente, non più di un Consigliere a favore e uno contro e per un periodo non superiore ai cinque minuti.

4. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive decide il Consiglio Comunale a maggioranza dei presenti.

Articolo 59 – CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Quando tutti i Consiglieri iscritti hanno parlato, il Presidente dichiara chiusa la discussione e ne riassume l’andamento e le proposte emerse.

2. Successivamente ogni Capogruppo può ottenere la parola per semplice dichiarazione di voto, per la quale non può essere concesso un tempo superiore ai cinque minuti. A tale limite è possibile derogare fino a venti minuti nel caso di votazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del piano regolatore, dei piani di programmazione e della pianta organica.

3. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo Consiliare dissentano dal Capogruppo, hanno diritto anch’essi di intervenire, con i tempi previsti dal comma 2 del presente articolo.

Articolo 60 – VOTAZIONE PALESE

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri Consiglieri presenti.

2. La votazione palese è la regola e si svolge per appello nominale ad alta voce. Il Presidente fa eseguire dal Segretario l’appello dei Consiglieri, questi rispondono “si” oppure “no” oppure dichiarano di astenersi.

Articolo 61 – VOTAZIONE SEGRETA

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.

2. Sono assunte in seduta segreta e a votazione segreta, le deliberazioni che importano di necessità la formulazione di giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.

3. Sono assunte in seduta pubblica con voto segreto, le deliberazioni che concernano persone, quando ne faccia richiesta almeno 2/3 dei consiglieri assegnati.

4. La votazione segreta deve avere luogo con il sistema delle schede segrete:

a. se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo “si” oppure “no” sulla scheda;

b. se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. E’ consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei candidati;

c. chi non intende votare dichiara di astenersi. Chi non intende astenersi, ma non vuole votare, vota scheda bianca;

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d. le schede, debitamente piegate, vengono poste in un’urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l’assistenza del Segretario Comunale.

Articolo 62 – VOTAZIONE PER SINGOLE PARTI

1. Quando si tratti di votare i regolamenti, si procede di norma a votazione per singoli articoli.

Articolo 63 – ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, né dichiarano di astenersi.

2. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dallo stesso amministrate o soggette alla sua vigilanza come pure quando si tratta di interesse proprio o di loro parenti o affini fino al quarto grado o di conferire impieghi ai medesimi.

Articolo 64 – REDAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTE

1. Il processo verbale delle adunanze consiliari è steso a cura del Segretario Generale del Comune. Il verbale si inizia al momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e si chiude con la dichiarazione di scioglimento dell’adunanza da parte del Presidente. In esso sono documentate le fasi più importanti di svolgimento dei lavori del Consiglio e la esternazione della volontà espressa dall’assemblea sui singoli argomenti discussi.

2. Oltre all’indicazione del giorno, se trattasi di seduta pubblica o segreta, dell’ora dell’adunanza, il verbale deve contenere i nominativi dei consiglieri presenti, l’indicazione dei voti favorevoli ad ogni proposta, i nominativi degli astenuti, dei contrari ed i profili essenziali dello svolgimento della discussione esplicitati dagli addetti alla Segreteria Generale sulla base della registrazione su nastro magnetico dei lavori del Consiglio. Inoltre, deve riportare la firma che attesti l’arrivo del Consigliere Comunale o l’uscita dello stesso dal Consiglio Comunale.

3. Gli interventi dei Consiglieri Comunali, in particolare, sono verbalizzati in forma riassuntiva ad eccezione delle dichiarazioni di voto, mentre gli interventi stessi restano riportati integralmente sui nastri magnetici che sono depositati presso la Segreteria Generale.

4. Ciascun Consigliere può valersi del diritto di far constatare del suo voto e dei motivi del medesimo; in questo caso ha facoltà di dettare o di depositarne una formulazione scritta seduta stante, chiedendone al Segretario Generale l’inserzione integrale nel processo verbale. Può chiedere inoltre che, in caso di dubbi sulla legittimità dell’atto, un estratto del verbale con la propria motivata dichiarazione di voto sia allegata alla copia della delibera inviata agli organi di controllo.

5. Gli estratti dal processo verbale dei lavori del Consiglio sono atti che sostanziano le deliberazioni dell’organo e sono utilizzati per le pubblicazioni ed il rilascio di copie conformi necessarie per ogni legittimo uso. Essi contengono:

a. l’ora di inizio della seduta;

b. l’elenco dei consiglieri presenti al voto;

c. l’elenco degli assessori presenti all’inizio della seduta;

d. il nome del Presidente del Consiglio che dirige i lavori;

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e. il nome del Segretario Generale o di chi lo sostituisce per assistere ai lavori del Consiglio, ai sensi delle vigenti norme;

f. i nomi degli scrutatori, che garantiscono il risultato delle votazioni;

g. il testo del preambolo e del dispositivo della delibera.

h. il testo degli emendamenti sottoposti alla votazione e relativo esito;

i. il testo degli allegati che si dichiarano parti integranti e sostanziali;

j. qualora 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune lo richieda la discussione afferente un determinato oggetto o proposta viene allegata alla stessa quale parte integrante e sostanziale.

6. Delle sedute delle Commissioni Consiliari vengono redatti verbali in forma sintetica a cura del Segretario di Commissione.

7. I verbali comprenderanno le decisioni conclusive su ogni punto all’ordine del giorno dettate dal Presidente della Commissione, nonché i pareri e le dichiarazioni la cui verbalizzazione venga espressamente richiesta dai singoli Componenti delle Commissioni, e dalle parti che sono state convocate per udienza.

8. Il verbale della Commissione è sottoscritto al termine della seduta da tutti i componenti presenti.

Articolo 65 – APPROVAZIONE, RETTIFICHE, DEPOSITO DEL VERBALE

1. Di norma il processo verbale viene tacitamente approvato se entro la seduta consiliare successiva non sono prevenute richieste di rettifica al Presidente del Consiglio. Non è ammessa, però, alcuna richiesta di riapertura della discussione sugli oggetti già trattati.

2. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario.