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BOOK OF ABSTRACTS 1° CONFERENZA DEI DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE hic sunt futura UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE Dottorato interateneo Università di Udine–Università di Trieste giovedì 11 maggio 2017 Aula Bachelet, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, Università degli studi di Trieste

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BOOK OF ABSTRACTS1° CONFERENZA DEI DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINEhic sunt futura

UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI TRIESTE

Dottorato interateneo Università di Udine–Università di Trieste

giovedì 11 maggio 2017Aula Bachelet, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, Università degli studi di Trieste

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Sessione mattutinaMERCATO, AMBIENTE E NUOVE TECNOLOGIE

The show must be green: influenzadelle clausole di assegnazione digrandi eventi sportivi su normativa epolicy ambientale dei Paesi ospitantiDott. Matteo Fermeglia

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO)e la Fedération Internationale de FootballAssociation (FIFA) hanno il potere di de-terminare il Paese e/o la città che ospiteràdue dei principali eventi sportivi mondiali: iGiochi Olimpici e la FIFA World Cup. Inclu-dendo specifici requisiti e obblighi in terminidi preservazione dell’ecosistema e delclima fra i criteri determinanti la proceduradi selezione, tali organizzazioni sportivehanno negli ultimi decenni acquisito unruolo di crescente importanza nell’ambitodella tutela ambientale. Scopo dell’inter-vento è dunque quello di esaminare i prin-cipali strumenti giuridici che il CIO e la FIFAhanno sviluppato e implementato al fine diridurre “l’impronta” ecologica dei mega-eventi sportivi da loro assegnati. Nell’ana-lisi, particolare attenzione verrà dedicataalla verifica circa l’influenza generata dalricorso a questi strumenti rispetto alla re-golamentazione e alle politiche di alcuniPaesi ospitanti i giochi, nonché con riferi-mento al più ampio contesto della gover-nance globale ambientale e climatica.

Appalti sostenibili alla luce del nuovoCodice degli Appalti Dott. Henrique Savonitti

Le nuove direttive dell’Unione Europea del2014 sull’aggiudicazione dei contratti diconcessione, sugli appalti pubblici e sulleprocedure d’appalto nei cosiddetti settorispeciali, apportano importanti elementi in-novativi per quanto riguarda i criteri di so-stenibilità ambientale, tra questi la possibi-lità delle amministrazioni aggiudicatrici di

esigere che siano applicate misure o si-stemi di gestione ambientale durante l’ese-cuzione di un appalto pubblico.Hanno infatti previsto la determinazione deicosti del ciclo di vita dei progetti, la possi-bilità di richiedere l’osservanza di eco-criteriper il processo produttivo di prodotti o ser-vizi, e anche l’applicazione del nuovo cri-terio di “offerta economicamente più van-taggiosa – OEPV” nella procedura diaggiudicazione.Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in testo unico,statuisce il nuovo “Codice degli appaltipubblici e dei contratti di concessione”, di-sciplinando i contratti di appalto e di con-cessione delle amministrazioni aggiudica-trici e degli enti aggiudicatori aventi adoggetto l’acquisizione di servizi, forniture,lavori e opere, nonché i concorsi pubblicidi progettazione.La tutela dell’ambiente e l’efficienza ener-getica vengono ad essere principi da os-servare per tutta la Pubblica Amministra-zione anche nei contratti esclusi, in tutto oin parte, dall’ambito di applicazione delnuovo Codice. Inoltre, come prevede l’art.34, si fa obbligo alle stazioni appaltanti diinserire, nella documentazione progettualee di gara, almeno delle specifiche tecnichee delle clausole contrattuali contenutenei criteri ambientali minimi adottati con de-creto del Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare.Nel rispetto dei principi di trasparenza, dinon discriminazione e di parità di tratta-mento, le stazioni appaltanti hanno l’obbligodi aggiudicare gli appalti sulla base del cri-terio dell’offerta economicamente più van-taggiosa individuata sulla base del migliorrapporto qualità/prezzo o sulla base del-l’elemento prezzo, o del costo, seguendoun criterio di comparazione costo/efficacia,quale il costo del ciclo di vita. In alcune si-tuazioni, i contratti devono essere aggiudi-cati esclusivamente sulla base del migliorrapporto qualità/prezzo.Per dare attuazione all’OEPV, l’Autorità Na-zionale Anticorruzione – ANAC ha predi-sposto le Linee Guida (approvate dal Con-siglio dell’Autorità con Delibera n. 1005,

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del 21 settembre 2016) finalizzate a fornireindicazioni operative per quanto concernela scelta del criterio di attribuzione dei pun-teggi per i diversi elementi qualitativi checompongono l’offerta e la successiva ag-gregazione dei punteggi.Restano comunque numerosi punti di do-manda sulle modalità di applicazione diquesti criteri di punteggi e, perché tacerlo,sulla natura giuridica e sulla legittimità dellelinee guida concertate dell’ANAC nel si-stema delle fonti dell’ordinamento giuridicoitaliano.

Adattamento o innovazione delle categorie giuridiche del diritto tributarioDott.ssa Sara Bernardi

Sovranità e fiscalità sono state da sempreconsiderate come “due facce della stessamedaglia”: la potestà normativa di imposi-zione ha  tradizionalmente  rappresentatol’espressione della sovranità nazionale.Gli odierni scenari economico-giuridici hanno, tuttavia, comportato  la rottura del-l’usuale catena “Stato-territorio-ricchezza”.I fenomeni di globalizzazione, l’intensificarsidelle relazioni internazionali, le nuove tec-nologie, il correlato avvento e sviluppodell’economia digitale, hanno condotto allanascita di nuove forme di ricchezza, cui ildiritto tributario, che guarda alla realtà eco-nomica ai fini dell’individuazione della ca-pacità contributiva da sottoporre a tassa-zione, non poteva restare indifferente.Il processo di diffusione di queste nuoveforme di ricchezza non è stato, tuttavia, ac-compagnato dall’introduzione di altrettantonuove, o comunque adeguate, regole  ditassazione.Scopo dell’intervento è, dunque, quello dievidenziare l’inadeguatezza dei tradizionalistandard impositivi, delle attuali politichedi contrasto all’evasione e all’elusione fi-scale internazionale e delle attuali politichedi controllo.L’avvento e sviluppo di nuovi scenari eco-nomici, ridefinendo le modalità con cui le

imprese  strutturano i propri modelli di bu-siness e decidono di operare nel mercato,hanno fatto vacillare taluni principi cardinedel diritto tributario (nazionale ed interna-zionale): i vigenti criteri dai quali dipendel’esercizio della stessa potestà impositiva,divengono difficilmente valorizzabili ed ap-plicabili.Istituti quali la residenza o la stabile orga-nizzazione, metodi di identificazione delreddito prodotto e “collegato” ad un ordi-namento giuridico, sono ancora troppo an-corati ad un mondo fisico, territoriale e ma-teriale, e mal si adattano al funzionamentodei nuovi mercati: andrebbero forse ripen-sati alla luce del contesto prospettato.Per fronteggiare la crisi che investe i con-cetti fondamentali del sistema di tassazionediretta e indiretta sarà sufficiente un ap-proccio basato sull’interpretazione esten-siva delle norme e degli standard esistenti,ovvero si renderà necessario il passaggioad un revolutionary approach, dunque, unapproccio volto ad introdurre nuovi criteriimpositivi e ad innovare lo stesso sistemafiscale?

LA DISCIPLINA DEI BENI E LA LORO CIRCOLAZIONE

La circolazione dei beni culturali fra hard law e soft lawDott.ssa Denise Marino

Il presente contributo mira ad analizzarecriticamente la messe di strumenti ‘hard’ e‘soft’ che regolano il traffico giuridico diopere d’arte. Tali strumenti disegnano unapluralità di regimi giuridici complessi e stra-tificati, ove fonti di natura e origine diversasi contendono il controllo del commercioglobale dei beni culturali. Numerose sono anzitutto le regole di hardlaw che, a livello domestico, regionale e in-ternazionale, tutelano il patrimonio culturalenelle sue molteplici forme, in particolaretentando di impedire o arginare il preoc-cupante fenomeno della circolazione illecita

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dei beni mobili culturali. Nondimeno, e pro-prio con riguardo a detto obbiettivo, risultaevidente l’incapacità delle norme ‘hard’ diincidere efficacemente sul comportamentodei soggetti coinvolti. Come vedremo nelcorso dello studio, le ragioni di un siffattoinsuccesso risiedono solo in parte nellaframmentarietà e mancanza di coordina-zione che connotano questo cospicuo ba-gaglio normativo.Delle carenze dell’hard law si prende caricoil diritto ‘soft’. Negli ultimi anni, in effetti, siè assistito alla proliferazione di strumentialternativi, promossi da istituzioni, per lopiù private, attive sul mercato dell’arte, etesi a perseguire quelle medesime esi-genze di tutela, trasparenza, certezza ecorrettezza, che muovono le fonti ‘hard’. Adifferenza di queste ultime, però, le regole‘soft’ poggiano largamente su meccanismisanzionatori di carattere reputazionale, efiniscono perciò sovente per assicurarsi –a dispetto del loro nome – elevati tassi dieffettività.Acquisita la necessaria consapevolezzacirca il ruolo che gli strumenti di soft lawsono chiamati a rivestire nel mercato glo-bale dell’arte, il presente saggio intendedimostrare come la disciplina della circo-lazione dei beni culturali non possa pre-scindere dall’interazione e dal coordina-mento di misure ‘hard’ e misure ‘soft’. A talfine, dopo una breve introduzione riguardola nozione di ‘beni culturali’ e le principalicaratteristiche del mercato di quei beni,l’attenzione si rivolgerà allo studio dei di-versi corpi di regole ‘hard’ e ‘soft’ rilevantinel settore dell’arte, dei loro possibili in-trecci, nonché dei modi in cui le une e lealtre contribuiscono operativamente, sep-pure con modalità differenti, al governo deifenomeni circolatori che hanno a oggetto ibeni culturali.

Recenti evoluzioni nella disciplina del patrimonio culturale immateriale in area europea. Alcuni spunti dallacomparazioneDott. Francesco Grisostolo

L’intervento si concentrerà sulla tutela delpatrimonio culturale immateriale con riferi-mento al quadro normativo internazionalee a quello di alcuni significativi esempi eu-ropei (spagnolo, francese, italiano). Primadi tutto, verrà delineata l’evoluzione del con-cetto di “patrimonio culturale” in sensosempre più ampio, fino al superamentodella necessità di individuare un referentemateriale nei beni oggetto di tutela. In que-sta prospettiva verrà approfondito il portatodella Convenzione Unesco del 2003 sul pa-trimonio culturale immateriale, special-mente con riferimento alle categorie con-cettuali utilizzate e al loro impatto sugliordinamenti nazionali.Si passerà poi all’analisi di due rilevanti or-dinamenti stranieri che hanno da poco po-sitivizzato a livello legislativo il concetto dipatrimonio culturale immateriale: la Francia,con un intervento più limitato (di modificadel Code du patrimoine), e la Spagna, conuna legge ad hoc che si pone a valle di unconflitto costituzionale tra Stato e Comunitàautonoma della Catalogna in merito alla di-sciplina della corrida.In ultimo, si analizzerà lo stato dell’ordina-mento italiano, comparandolo con le citateesperienze, anche in prospettiva evolutiva,per poi trarre alcune conclusioni sul signi-ficato della disciplina del patrimonio cultu-rale immateriale nell’ordinamento dei beniculturali e – più ampiamente – rispetto alladisciplina costituzionale della cultura. Inquesto senso, l’argomento analizzato sipresta a mettere in luce le connessioni fradiritto della cultura e cultura dei diritti inambito costituzionale.

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Le “declinazioni” della qualità nel reg. (UE) n. 1151/2012: dall’originegeografica all’origine territoriale dei prodotti agricoli e alimentari Dott.ssa Francesca Della Rosa

Il presente lavoro prende le mosse dallepiù recenti novità normative introdotte conil reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qua-lità dei prodotti agricoli e alimentari, in par-ticolare sotto il profilo dell’origine territorialedei prodotti di qualità elevata.Il reg. (UE) n. 1151/2012, che ha abrogatoi regolamenti (CE) nn. 509/2006 e510/2006, mantiene i precedenti regimi diqualità europei delle DOP, delle IGP e delleSTG, pur introducendo alcune novità nellarelativa disciplina e, segnatamente, in temadi specialità tradizionali garantite. Restanoesclusi dall’ambito applicativo del regola-mento in esame, invece, i regimi di qualitàrelativi alle indicazioni geografiche dei vini,alle bevande alcoliche e ai vini aromatizzati,che sono disciplinati nel reg. (UE) n.1308/2013 sull’OCM unica.Tra le altre novità, il reg. (UE) n. 1151/2012ha istituito, inoltre, il regime di qualità delleindicazioni facoltative, che si compone, peril momento, dell’indicazione «prodotto dimontagna» e dell’indicazione «prodottodell’agricoltura delle isole».Riguardo a quest’ultima indicazione facol-tativa di qualità non è ancora stato adottatoalcun regolamento di attuazione recante lerelative condizioni d’uso; ben ampie pos-sono essere invece le riflessioni circa lecondizioni di applicabilità dell’indicazionefacoltativa di qualità «prodotto di monta-gna», la cui disciplina è contenuta nel reg.delegato (UE) n. 665/2014, adottato dallaCommissione a completamento del reg.(UE) n. 1151/2012. Da un esame delle disposizioni dedicateal nuovo regime delle indicazioni facoltativedi qualità e, in modo specifico, all’indica-zione facoltativa di qualità «prodotto dimontagna», si evince una rafforzata atten-zione delle istituzioni europee verso il so-stegno e la valorizzazione della qualità deiprodotti agricoli e alimentari sul mercato,

nell’ottica di contribuire agli obiettivi per-seguiti dall’Unione europea tanto nell’am-bito delle politiche di sostegno dei mercatie dei redditi, che costituiscono il c.d. primopilastro della PAC, quanto nell’ambito dellapolitica di sviluppo rurale, che costituisceil c.d. secondo pilastro della PAC. Tale raf-forzamento della complementarietà tra glistrumenti attuativi dei due pilastri della PACrisulta confermato anche da una più ampiaconsiderazione delle basi giuridiche del re-golamento sui regimi di qualità, nonché daiconsiderando che precedono il regola-mento stesso, i quali, pur non presentandovalore giuridico vincolante, costituisconouna chiave ermeneutica utile e, per cosìdire, “autentica” delle successive disposi-zioni. In tale prospettiva, emerge una nuova ac-cezione di “origine” dei prodotti che di fattoviene valorizzata attraverso il nuovo regimedelle indicazioni facoltative di qualità: men-tre, invero, le denominazioni d’origine e leindicazioni geografiche si riferiscono a unaprovenienza di tipo geografico dei prodotti,ovvero relativa ad un determinato paese,regione o località, le indicazioni facoltativedi qualità interessano non zone geograficheprecise, bensì “tipologie” di zone indivi-duate sulla base di criteri territoriali. L’attenzione del legislatore dell’Unione eu-ropea verso un’accezione dell’origine deiprodotti agricoli e alimentari di tipo “territo-riale”, riconducibile a zone rurali individuatesulla base di criteri non strettamente geo-grafici, attribuisce nuove “declinazioni” allaqualità, che rileva non solo come strumentodi competitività dei prodotti, ma anche ri-spetto alle attività di filiera stesse, in consi-derazione dei benefici che ne possono de-rivare per la coesione economica e socialelocale. La qualità dei prodotti ottenuti nelle zonedi montagna, d’altro canto, rappresentauna qualità di nuovo “genere” nello scena-rio giusagraristico europeo, proprio inquanto individuata sulla base di criteri del-l’origine del prodotto di tipo non stretta-mente geografici, quanto economici, socialie complessivamente “territoriali”.

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Sessione pomeridiana

LE PERSONE E IL PATRIMONIO NELLA AGEING SOCIETY

La legge 22.06.2016, n. 112 sul c.d.Dopo di noi e il trust. Profili civilisticiDott.ssa Martina Della Bianca

La legge 22.06.2016, n. 112, sul c.d. Dopodi noi, individuando nel trust e nella segre-gazione patrimoniale che ne consegue unodegli strumenti idonei ad assicurare il be-nessere, l’inclusione sociale e l’autonomiadelle persone con disabilità grave prive delsostegno familiare, riconosce implicita-mente che l’istituto di matrice anglosas-sone, da sempre guardato con diffidenzaper il possibile impiego fraudolento, è diper sé idoneo a raggiungere scopi merite-voli di tutela. La circostanza, poi, che il trust vengaespressamente richiamato dal nostro legi-slatore è un ulteriore fattore che contribui-sce a ritenere superata quella giurispru-denza che, benché ormai nettamenteminoritaria (cfr., tra le più recenti, Tribunaledi Udine, sentenza 28.02.2015), continuaa negare l’astratta riconoscibilità del c.d.trust interno, in assenza di una disciplinasostanziale nazionale.Il riferimento normativo al trust – che nelprogetto di legge licenziato dalla Cameraera l’unico strumento contemplato dall’art.6 e che, solo nel corso dei lavori parlamen-tari, è stato affiancato dal contratto di affi-damento fiduciario e dal vincolo ex art.2645 ter c.c. – non è, peraltro, casuale. In-fatti, al fine di superare le rigidità del dirittointerno e, in particolare, i precisi limiti sog-gettivi richiesti dal fedecommesso assisten-ziale, in più occasioni i Giudici Tutelari ave-vano autorizzato l’istituzione di trusts afavore di disabili, a volte come strumentocomplementare alle misure civilistiche diprotezione degli incapaci (tutela, curatelaed amministrazione di sostegno), altre inalternativa a queste. Il trust, d’altra parte, si rivela molto più dut-tile: i disponenti (tipicamente i genitori)

hanno, infatti, la possibilità di conferire intrust beni di varia natura e di plasmare l’attoistitutivo a seconda delle peculiari esigenzeeconomico-familiari. Dando puntuali indi-cazioni al trustee, inoltre, riescono a pro-grammare dettagliatamente “durante il noi”la vita del figlio disabile per il “dopo di noi”,sia sotto il profilo patrimoniale, sia sottoquello assistenziale.Con l’entrata in vigore della legge 112/2016è ragionevole, quindi, attendersi che la so-stituzione fedecommissaria, già da temposcarsamente utilizzata a causa del cre-scente ricorso, da un lato, all’amministra-zione di sostegno e, dall’altro, alla trascri-zione del vincolo di destinazione ex art.2645 ter c.c., sia destinata progressiva-mente ed inesorabilmente a scomparire. Analizzate le potenzialità del trust rispettoalle soluzioni offerte dal diritto interno, simetteranno, quindi, in luce i limiti oggettivie soggettivi della recente normativa, cherischia di avere una scarsa applicazionepratica e di restare appannaggio delle solefamiglie benestanti, posto che, tra l’altro,subordina la fruizione delle agevolazioni fi-scali alla circostanza che tutti i beni conferitiin trust vengano destinati esclusivamenteal perseguimento delle finalità assistenziali.

La rinascita del principio di condizionalitànelle recenti normative previdenzialiDott.ssa Claudia Carchio

Il principio di condizionalità delle presta-zioni previdenziali, che vincola la fruizionedelle stesse all’assolvimento dell’onere dideterminati comportamenti da parte dei be-neficiari, determina forme di intervento sta-tale di matrice «contrattuale» volte a ga-rantire il libero dispiegarsi dei processi dimercato, subordinando il riconoscimento eil godimento delle prestazioni a favore deisoli soggetti che si dimostrino meritevoli.La condizionalità ha cominciato a costituireun meccanismo consolidato della tecnicalegislativa nazionale in materia previden-ziale allorquando ne è stata marcata lacomponente promozionale dell’occupabi-

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lità del lavoratore e, dunque, la funzione distrumento di politica attiva funzionale allaconcretizzazione del diritto al lavoro ex art.4, comma 1, Cost. nella sua dimensionepiù ampia, come diritto sociale della per-sona all’occupazione e non solo alla libertàdi lavoro. È, tuttavia, nei più recenti interventi norma-tivi che tale principio ha assunto un ruolocentrale, soprattutto nel campo della tutelacontro la disoccupazione, ove si assiste aduna progressiva valorizzazione delle politi-che attive del lavoro nell’incremento del-l’occupabilità a discapito alle politiche pas-sive di mero sostegno al reddito, al fine dipromuovere un sistema di gestione dei di-soccupati preventivo, di attivazione e per-sonalizzato. La condizionalità si pone, in tale ottica,quale “cerniera” tra le politiche di promo-zione dell’occupazione e le politiche di ero-gazione di prestazioni sociali di sostegnoal reddito, mediante una combinazione difunzioni “attive” e “passive” che non si limitaa supplire passivamente alla perdita dellaretribuzione, ma tende a definire attiva-mente i diritti e le responsabilità dei soggettidisoccupati stimolandoli a proteggersi au-tonomamente e a cercare un impiego fa-cendo affidamento sulle proprie attitudini. A fronte di un consistente ricorso ai mec-canismi di condizionalità resta dunque dachiedersi se e come essi possano garantireun bilanciamento tra l’investimento socialee la promozione delle capacità individualiche sia in grado di preservare la matricesolidaristica del sistema di sicurezza so-ciale di cui all’art. 2 Cost.Un welfare così calibrato potrebbe, infatti,da un lato, apparire sbilanciato verso la re-sponsabilità individuale del percettore deisussidi, più che sulla solidarietà collettiva;dall’altro lato, però, esso si presta ad es-sere interpretato anche in una diversa pro-spettiva, in cui il principio di condizionalitàimplementa la «flexicurity» in favore del la-voratore moderno, destinato a transitare daun’occasione lavorativa all’altra, offrendogliuna protezione della capacità di rimaneresul mercato, piuttosto che della stabilità del

posto di lavoro. Quale effetto ulteriore deimeccanismi di attivazione dei beneficiaridelle prestazioni previdenziali, si riscontrauna personalizzazione delle prestazioni so-ciali che, tagliate sulla figura del loro frui-tore, ne promuovono l’autonomia, finendoper incidere sul piano esistenziale del me-desimo, stimolato alla effettiva partecipa-zione ad attività formative ed occupazionaliche assicurano un legame con la forma-zione sociale “lavoro”.

Estendere la vita lavorativa attraversoschemi flessibili di pensionamentoDott.ssa Alida Cimarosti

L’Italia negli ultimi anni sta affrontando di-verse sfide: in particolare vi sono significa-tive pressioni sui sistemi previdenziale e sa-nitario a causa dell’invecchiamento dellapopolazione e del basso tasso di fecondità,associata all’aumento dei costi delle tecno-logie medicali, dell’incidenza delle malattiecroniche e alla perpetuante crisi finanziaria. Per questo l’Italia, come molti Stati membridell’Unione Europea, ha attuato e sta conti-nuando ad implementare riforme per mi-gliorare la sostenibilità, finanziaria e sociale,dei propri sistemi pensionistici. A frontedelle già importanti pressioni sui conti pub-blici, il nostro Legislatore ha risposto conl’aumento dell’età pensionabile per entrambii sessi (soggetta a continui aggiustamentisulla base dell’aspettativa media di vita), econ delle penalizzazioni per le uscite anti-cipate dal mercato del lavoro.Tuttavia, l’obiettivo di scoraggiare il pensio-namento anticipato e di aumentare l’etàpensionabile effettiva presenta delle criti-cità: infatti molte persone non riescono alavorare fino all’età pensionabile perchèsono o fortemente demotivate, o affette dalimitazioni fisiche e/o psichiche provocatedalle eterogenee tipologie di malattie cro-niche.La riduzione dell’orario di lavoro durante gliultimi anni di attività risulta essere un validoapproccio per consentire alle persone dilavorare più a lungo di quanto sarebbe stato

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possibile se avessero continuato a lavorarea tempo pieno. Certo, un limite di questapolitica è la diminuzione di reddito provo-cata dalla riduzione delle ore lavorate.Schemi di pensionamento parziale affron-tano questa barriera sostituendo una partedella perdita di reddito con un anticipo pen-sionistico o con dei benefici economici tem-poranei, entrambe misure finanziariamentemolto onerose.Diversi sono gli strumenti che il Legislatorein questi ultimi anni ha forgiato, e continuaa forgiare, per rispondere a queste esi-genze: i nuovi contratti di solidarietà espan-siva, l’opzione donna, l’isopensione, il parttime agevolato, l’anticipo pensionistico, larendita integrativa, il cumulo gratuito, ...Gli strumenti sono molto articolati ed etero-genei fra loro e si vanno ad inserire in un si-stema previdenziale già molto complessoe stratificato. I possibili sentieri da percorrere sono molti,ed essendo molti permettono di rispondereai bisogni sempre più diversificati delle ge-nerazioni, oltre che dei vari gruppi di per-sone portatori di interessi diversi.Si nota però un cambio di tendenza fra lescelte del Legislatore: rispetto al passatoin cui i costi di anticipo del pensionamentoerano quasi totalmente a carico dello Stato,si è passati per una ripartizione degli onerifra lavoratori, datore, Stato e Fondi (di soli-darietà, bilaterali), a seconda dello stru-mento, fino ad arrivare, da ultimo, ad unapiena responsabilizzazione finanziaria dellavoratore a fronte della flessibilizzazione inuscita.Visto il trasferimento delle responsabilità incapo agli individui in campi come la previ-denza (e la sanità), nasce la necessità disviluppare una visione del risparmio dilungo periodo nei cittadini che deve esseresupportata da un’adeguata conoscenza fi-nanziaria individuale.Ci si trova pertanto a prendere atto che ilLegislatore abbassa ancora una volta l’asti-cella dei “mezzi adeguati” dell’art. 38 Cost.,facendo scivolare sui lavoratori la respon-sabilità del loro welfare.

LA CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONINELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

I principi di diritto UE che regolano la li-bera circolazione delle decisioni nelloSLSG. Mutuo riconoscimento e mutuafiducia, nuove sfide e “vecchi limiti”?Dott.ssa Alessia Voinich

La circolazione delle decisioni giudiziarieall’interno dello spazio di libertà, sicurezzae giustizia (SLSG) è regolata dal principiodel riconoscimento reciproco e dal c.d. prin-cipio di fiducia reciproca.Mentre il primo può essere definito comeuna trasposizione del mutuo riconoscimentooperante nell’ambito delle libertà del mer-cato interno, il secondo è un principio dipiù recente creazione giurisprudenziale edancora per molti aspetti controverso. Essosi esprime in una presunzione relativa cheobbliga gli Stati membri a presumere neiloro rapporti reciproci, tranne in circostanzeeccezionali, il rispetto del diritto dell’Unionee in particolare dei diritti fondamentali daquesto tutelati.Detto principio, elevato dalla Corte al rangodi principio fondamentale in quanto con-sente la creazione e il mantenimento di unospazio senza frontiere interne, è suscettibiledi modulare le garanzie di cui alla Carta deidiritti fondamentali e di incidere profonda-mente, talora limitandoli, sui diritti protettidalla CEDU e dalle costituzioni nazionali inun ambito di competenza particolarmentesensibile dal punto di vista delle garanzieindividuali; lo SLSG ricomprende infatti i set-tori della cooperazione giudiziaria in materiacivile, della cooperazione giudiziaria in ma-teria penale e dell’immigrazione.Sotto questo profilo, l’interpretazione dellaCorte di giustizia ha rivelato diverse criticitàin relazione all’applicazione dei predettiprincipi, che hanno suscitato le reazionidelle giurisdizioni nazionali e della CorteEuropea dei Diritti dell’Uomo. L’interrogativocon cui queste Corti si devono confrontarenon attiene solo al bilanciamento tra le esi-genze dell’integrazione e la tutela effettiva

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dei diritti della persona, ma è una vera epropria “cartina di tornasole” del livello diprotezione delle garanzie fondamentalinell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Access to justice e la tutela collettivanel diritto processuale europeoDott.ssa Ida Carla Maggio

Uno degli obiettivi della politica dell’UnioneEuropea consiste nell’arricchimento e nel mi-glioramento degli strumenti finalizzati a faci-litare l’accesso alla giustizia, permettendocosì la realizzazione e lo sviluppo di un effet-tivo spazio di libertà sicurezza e giustizia.A tal fine, l’Unione Europea ha iniziato ad ela-borare un «modello europeo» di tutela col-lettiva, cd. collective redress mechanisms,ossia strumenti di carattere risarcitorio e ini-bitorio, volti a tutelare una molteplicità di partidal danno causato dalla violazione di normedel diritto dell’Unione europea da impreseoperanti nel mercato interno.Tale necessità è sorta soprattutto a seguitodella consapevolezza, da parte delle istitu-zioni europee e dagli studiosi del diritto pro-cessuale, delle difficoltà che il modello clas-sico di azione individuale incontra nel tutelarele pretese di massa, in termini di accessibilità,efficacia e sostenibilità economica dei multi-party proceedings. Esigenze del resto giàprecedentemente riscontrate all’interno deisingoli Stati membri, che a partire dagli anni2000 hanno introdotto ed istituito modelli pro-cessuali di tutela di massa.Il percorso dell’Unione è, quindi, recente-mente approdato alla Raccomandazione396/2013/UE della Commissione Europea,relativa ai principi comuni per i meccanismidi ricorso collettivo di natura inibitoria e risar-citoria, la quale espone una serie di principicomuni, benché non vincolanti, relativi allatutela collettiva di natura inibitoria e risarcito-ria.I principi affermati nell’ambito comunitario,mutuati invero dalle tradizioni giuridiche degliStati membri, constano, tra gli altri, nell’ap-plicazione orizzontale e paritaria della tutelacollettiva (non più solamente limitata a settori

specifici, come la tutela del consumatore),nella ricerca di modalità effettive di finanzia-mento dell’azione e nel favor nei confronti delsistema dell’adesione al fine di formare ilgruppo dei ricorrenti (cd. sistema opt-in).Questi principi sono sanciti con lo scopo diagevolare l’accesso alla giustizia, porre finealle pratiche illecite e permettere alle partilese di ottenere il risarcimento in situazioni didanno collettivo causato da violazioni di diritticonferiti dalle norme dell’Unione, assicurandoche vi siano adeguate garanzie processualiper evitare l’abuso del contenzioso.La Commissione, pertanto, auspicando chegli Stati membri si adeguino alle raccoman-dazioni ivi compendiate, ne valuterà l’espe-rienza pratica entro il 26 luglio 2017.

La direttiva 2016/343/UE sul rafforza-mento della presunzione d’innocenza esul diritto di presenziare al processo:un’occasione perduta nel camminoverso un “equo” processo europeo?Dott. Jacopo Della Torre

L’intervento si prefigge di studiare la diret-tiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuniaspetti della presunzione di innocenza edel diritto di presenziare al processo. Nelcorso del lavoro viene, anzitutto, presentatol’articolato cammino che ha portato all’ado-zione dell’atto europeo, tenendo in parti-colare considerazione quanto le negozia-zioni inter-istituzionali abbiano influito sugliobiettivi originari che la Commissione si erapreposta di raggiungere. A tale parte in-troduttiva segue un esame delle maggioricriticità esegetiche sollevate dalla versionedefinitiva del provvedimento, la cui risolu-zione pare essenziale anche in vista dellasua futura attuazione negli ordinamenti na-zionali. Lo scopo è quello di verificare se ilnuovo strumento di armonizzazione minimaabbia innalzato il livello delle garanzie pro-cessuali all’interno dello spazio di libertà,sicurezza e giustizia o vada, invece, clas-sificato tra le occasioni perdute.