Bonus per investimenti delle imprese

1
Agevolazioni Bonus per investimenti delle imprese (c.d. Tremonti-quater) Le imprese (individuali o diverse) che effettuano investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO e destinati a strutture produttive site nel territorio dello Stato, hanno diritto ad un bonus consistente in un credito d'imposta pari al 15% delle spese così sostenute e in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti in beni strumentali compresi nella stessa tabella. Il credito spetta limitatamente agli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 e di importo unitario almeno pari a 10.000 euro. Nel calcolo della media: le imprese in generale possono escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore; per le imprese con periodo di attività, al 25 giugno 2014, inferiore ai 5 anni, concorrono tutti gli investimenti realizzati nei precedenti periodi d'imposta con facoltà di escludere il valore più alto; per quelle costituite successivamente al 25 giugno 2014, danno diritto al bonus tutti gli investimenti agevolabili. Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; non rileva ai fini del calcolo della deducibilità degli interessi passivi né per la determinazione dell’inerenza dei costi deducibili (art. 109 c. 5 DPR 917/86). L’impresa deve ripartire il credito d’imposta in 3 quote annuali di pari importo utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F 24 (senza gli ordinari limiti di importo), la prima delle quali dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. L’impresa deve poi indicare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui spetta ed in quelle relative ai periodi d'imposta successivi in cui è utilizzato. Il bonus decade in caso di: - cessione a terzi o destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa dei beni oggetto di agevolazione prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto; - trasferimento dei beni agevolati, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo all’acquisto, in strutture produttive al di fuori dello Stato, anche se della stessa impresa. In questi casi, l’impresa deve restituire il credito entro il termine per il versamento del saldo IRPEF/IRES per il periodo di decadenza. In caso di accertamento di indebita fruizione (ad esempio per mancato rispetto delle condizioni richieste dalla disciplina specifica o per inammissibilità dei costi sostenuti) del credito d'imposta, l’AF provvede al recupero del credito utilizzato maggiorato di interessi e sanzioni. art. 18 DL 91/2014 conv. in L. 116/2014

description

Bonus per investimenti delle imprese

Transcript of Bonus per investimenti delle imprese

Page 1: Bonus per investimenti delle imprese

AgevolazioniBonus per investimenti delle imprese (c.d. Tremonti-quater)Agevolazioni

Bonus per investimenti delle imprese (c.d. Tremonti-quater)

Le imprese (individuali o diverse) che effettuano investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO e destinati a strutture produttive site nel territorio dello Stato, hanno diritto ad un bonus consistente in un credito d'imposta pari al 15% delle spese così sostenute e in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti in beni strumentali compresi nella stessa tabella.

Il credito spetta limitatamente agli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 e di importo unitario almeno pari a 10.000 euro.

Nel calcolo della media: le imprese in generale possono escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore; per le imprese con periodo di attività, al 25 giugno 2014, inferiore ai 5 anni, concorrono tutti gli investimenti realizzati nei precedenti periodi d'imposta con facoltà di escludere il valore più alto; per quelle costituite successivamente al 25 giugno 2014, danno diritto al bonus tutti gli investimenti agevolabili.

Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; non rileva ai fini del calcolo della deducibilità degli interessi passivi né per la determinazione dell’inerenza dei costi deducibili (art. 109 c. 5 DPR 917/86).

L’impresa deve ripartire il credito d’imposta in 3 quote annuali di pari importo utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F 24 (senza gli ordinari limiti di importo), la prima delle quali dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

L’impresa deve poi indicare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui spetta ed in quelle relative ai periodi d'imposta successivi in cui è utilizzato.

Il bonus decade in caso di:

- cessione a terzi o destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa dei beni oggetto di agevolazione prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto;

- trasferimento dei beni agevolati, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo all’acquisto, in strutture produttive al di fuori dello Stato, anche se della stessa impresa.

In questi casi, l’impresa deve restituire il credito entro il termine per il versamento del saldo IRPEF/IRES per il periodo di decadenza.

In caso di accertamento di indebita fruizione (ad esempio per mancato rispetto delle condizioni richieste dalla disciplina specifica o per inammissibilità dei costi sostenuti) del credito d'imposta, l’AF provvede al recupero del credito utilizzato maggiorato di interessi e sanzioni.

art. 18 DL 91/2014 conv. in L. 116/2014