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BONUS MOBILI 2016 Vademecum operativo

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BONUS MOBILI 2016

Vademecum operativo

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La presente guida è stata realizzata a cura di FederlegnoArredo, Federmobili Confcom-mercio Imprese per l’Italia, ANGAISA, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil a fini informativi e divulgativi e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Quanto riportato nel documento è pertanto da intendersi a uso puramente informativo. La guida viene redatta sulla base delle attuali conoscenze e alla luce dei più recenti provvedimenti legislativi.

Aggiornato a febbraio 2016

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PREMESSA

La legge di stabilità 2015 ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 l’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto di arredi, materassi e apparecchi di illuminazione, il c.d. “Bonus Mobili”, con le medesime modalità in vigore per l’anno 2015.

È confermato anche per il 2016 il vincolo della “Riqualificazione del patrimonio immobiliare” (il c.d “Bonus Ristrutturazioni”, a sua volta agevolato dall’incentivo fiscale del 50%) come condizione indispensabile per ottenere il Bonus Mobili.

La legge di stabilità ha ribadito che non vi è relazione tra l’importo portato in detrazione per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e l’importo portato in detrazione con il Bonus Mobili (fatto salvo il massimale di 10.000 euro già previsto)

Pertanto, l’importo portato in detrazione per l’acquisto di arredi, materassi, apparecchi di illuminazione, può essere anche superiore all’importo portato in detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio.

NOVITA’ – BONUS GIOVANI COPPIE

Per il 2016 è stata introdotta un’importante novità, grazie all’azione di lobby di FederlegnoArredo, delle Associazioni e dei Sindacati della filiera.

Le giovani coppie, costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio, possono beneficiare di una detrazione Irpef pari al 50% delle spese, per l’acquisto di mobili e arredo sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 gennaio 2016.

Per accedere a tale agevolazione, il nucleo familiare deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

Essere costituito come nucleo da almeno tre anni

Avere acquistato una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale

Almeno uno dei due componenti non deve aver superato i 35 anni di età

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro e non è cumulabile con l’ordinario bonus arredi (vedi comma 75, articolo della legge 208/2015).

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1) CHE COSA E’ IL BONUS MOBILI

La Legge di Stabilità 2015, ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la detrazione IRPEF nella misura straordinaria del 50% (in luogo di quella ordinaria del 36%) per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino ad un ammontare non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare (in luogo di quello ordinario di 48.000 euro).

La detrazione del 50% è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Alla detrazione fiscale del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato affiancato un ulteriore incentivo per l’acquisto di mobili/arredi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, fino a un massimo di spesa di 10.000 euro, IVA compresa, con una detrazione del 50% anche in questo caso da ripartire in 10 rate annuali (il bonus di 10.000 euro per gli arredi è ulteriore rispetto al tetto dei 96.000 euro previsto per le spese di recupero del patrimonio edilizio).

In relazione al limite massimo di spesa di 10.000 euro, a titolo esemplificativo: per una spesa di 8.000 euro si possono detrarre 4.000 euro; per una spesa di 14.000 euro si possono detrarre 5.000 euro.

Il “bonus mobili” è associato solamente alla detrazione fiscale del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e non alla detrazione del 65% prevista per il risparmio energetico (anch’essa prorogata sino al 31.12.2016).

Alle cessioni di arredi non viene applicata nessuna ulteriore agevolazione fiscale (l’aliquota IVA da applicare è quella ordinaria, passata al 22% a partire dal 1 ottobre 2013).

2) CHI SONO I BENEFICIARIIl “bonus mobili” spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le

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spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

3) ARCO TEMPORALE DELL’AGEVOLAZIONE

Il bonus è destinato ai soli acquisti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 e non oltre il 31 dicembre 2016 (fa fede la data dell’effettivo pagamento secondo il criterio di cassa). Le spese per gli interventi edilizi che consentono l’accesso al Bonus Mobili devono essere sostenute nel periodo che intercorre dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore dell’art. 11 del “Decreto Legge 83/2012 sulle Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico”) e il 31 dicembre 2016 .

La data di inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere necessariamente antecedente a quella relativa all’acquisto degli arredi. I pagamenti dei lavori di recupero del patrimonio edilizio possono invece anche essere concomitanti o successivi alla data di acquisto degli arredi.

I lavori di recupero del patrimonio edilizio devono essere in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto degli arredi sia diretto al completamento dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2014 specifica che l’ammontare complessivo di 10.000 euro deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato la medesima unità immobiliare. Si deduce pertanto, che il Bonus Mobili non è reiterabile, per la medesima unità immobiliare, in annualità diverse.

4) IL BONUS MOBILI È COLLEGATO AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIOCome sopra evidenziato, beneficiari del provvedimento sono tutti i soggetti IRPEF che hanno avviato, a partire dal 26 giugno 2012, lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolabili.

In particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 29/E del 18.09.2013, il bonus è collegato agli interventi:

- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Tale intervento dà diritto all’agevolazione per l’acquisto di arredi destinati esclusivamente alle parti comuni dell’edificio, quali – a

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mero titolo di esempio – alloggio del portiere, illuminazione aree comuni, lavanderie, sale condominiali, etc;

- di manutenzione straordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio ristrutturazione del bagno, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, realizzazione di recinzioni);

- di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio l’adeguamento delle altezze del solaio);

- di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio apertura di nuove porte o finestre oppure la realizzazione di una mansarda o di un balcone oppure la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda);

- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Il termine - in precedenza di sei mesi - è stato ampliato dalla legge di stabilità per il 2015. Ne consegue che l’acquirente di un appartamento ristrutturato da una cooperativa può usufruire del “bonus mobili” per l’arredamento del medesimo.

In base alle indicazioni restrittive contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18.09.2013 non sono agevolabili i cosiddetti “mini-lavori”, come quelli finalizzati ad evitare infortuni domestici (es. il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano) e gli interventi relativi all’adozione di misure volte alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (allarmi, porte blindate, grate alle finestre, spioncini alla porta di ingresso, sensori di movimento etc...).

L’acquisto di arredi ed elettrodomestici deve essere finalizzato all’arredamento dell’immobile oggetto degli interventi edilizi precedentemente elencati; la detrazione trova applicazione anche quando tali beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello interessato dai lavori edilizi (es. sarà possibile fruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili da cucina anche se si sta ristrutturando il bagno e non

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la cucina; ciò che conta è che l’immobile sia oggetto di uno degli interventi edilizi sopra indicati).

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2014 considera assimilabili ad interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi di carattere innovativo “di natura edilizia od impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari”. Resta in ogni caso inteso che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

La medesima circolare chiarisce che la costruzione di box pertinenziali NON COSTITUISCE intervento di riqualificazione del patrimonio edilizio e pertanto non consente l’accesso al Bonus Mobili.

5) QUALI SONO I BENI AGEVOLABILI

L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici.

A) Mobili/Arredi. Rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques etc) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.

B) Grandi Elettrodomestici. Rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Possono essere agevolate

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solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi.

È possibile portare in detrazione anche arredi ed elettrodomestici acquistati all’estero, purchè pagati tramite bonifico bancario cosiddetto “parlante”, oppure mediante carta di credito o bancomat.

Le spese sostenute dovranno essere documentate attraverso opportuna documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione, di pagamento tramite carta di credito o bancomat, documentazione di addebito su conto corrente), così come le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

Se il destinatario del bonifico è un soggetto non residente e non dispone di un conto corrente italiano, il pagamento dovrà essere eseguito attraverso un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario del Bonus Mobili, la causale del versamento e il codice identificativo del fornitore, eventualmente attribuito dal paese estero.

La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata unitamente agli altri documenti richiesti, per essere esibita in sede di controllo.

LE MODALITA’ DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico “parlante” dal beneficiario della detrazione, oppure tramite carta di credito o di debito (bancomat). Non sono agevolabili i beni pagati in contanti oppure con assegno. E’ opportuno ricordarsi di comunicare alla propria banca l’intenzione di pagare con un bonifico parlante per poter accedere alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio (per tali pagamenti è previsto un modello apposito). Il bonifico è detto “parlante” quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore.

In caso di pagamento con carta di credito o bancomat, occorre farsi rilasciare scontrino fiscale riportante l’indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato e, preferibilmente, il codice fiscale dell’acquirente. Saranno comunque considerati validi ai fini dell’ottenimento del Bonus Mobili anche gli scontrini fiscali senza il codice fiscale dell’acquirente, purchè riportanti i dati dell’esercente e natura qualità e quantità dei beni acquistati.

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Il soggetto pagante deve essere lo stesso al quale è intestata la fattura o ricevuta comprovante le spese per la ristrutturazione e la spesa di acquisto dei mobili (in caso di più persone che vogliono beneficiare della detrazione, ad esempio coniugi, la fattura dovrà riportare i codici fiscali di chi intende beneficiarne e il bonifico dovrà essere eseguito dagli stessi soggetti).

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati; ciò che conta è che anche tali spese siano sostenute con le stesse modalità di pagamento previste per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto dell’intervento di recupero edilizio.È possibile usufruire del bonus mobili anche pagando tramite finanziamento, come il credito al consumo erogato da società finanziarie, che hanno adeguato sistemi e procedure per rendere possibile accedere a questa modalità. In questo caso è necessario segnalare al rivenditore l’intenzione di usufruire del Bonus nel momento in cui viene fatta la richiesta di finanziamento, così da permettergli di attivare il corretto iter procedurale, che consentirà al contribuente di ottenere tutta la documentazione necessaria per la detrazione.

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Nota bene:

Ricordiamo che, in ogni caso, il venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile qualora il cliente non potesse avere accesso ai benefici fiscali della detrazione 50% e del “bonus mobili” ovvero dovesse successivamente essere sanzionato dal Fisco per eventuali errori od omissioni, a lui direttamente o indirettamente imputabili.

Le spese sostenute devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

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Per un’assistenza fiscale di qualità

FederlegnoArredo promuove l’utilizzo da parte dei consumatori del Bonus Mobili congiuntamente ai Sindacati di categoria Filca Cisl, Fillea Cgil, Feneal Uil (Protocollo d’intesa del 30/01/14). Per beneficiare della detrazione fiscale per l’arredamento, che si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e Modello Unico Persone Fisiche), i consumatori potranno ricevere un servizio di assistenza fiscale di qualità dai CAF CISL, CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL e CAF UIL con cui FederlegnoArredo ha stipulato una convenzione in data 30/01/14.

www.cafcisl.it www.cafcgil.it www.50epiu.it/fisco www.cafuil.it

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www.federlegnoarredo.it

www.bonusmobili.it

[email protected]

FLA

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CIRCOLARE N. 7 /E

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma

Tel. 06.5054.3502 - Fax 06.5076.9805 - e-mail: [email protected]

Roma, 31 marzo 2016

OGGETTO: Interventi di ristrutturazione edilizia – Bonus mobili per giovani

coppie

Direzione Centrale Normativa ______________________________________________________________________

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INDICE

1 PROROGA DELLE DETRAZIONI SPETTANTI PER INTERVENTI DI

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DEL CD. “BONUS MOBILI E

GRANDI ELETTRODOMESTICI” 4

2 “BONUS “MOBILI PER GIOVANI COPPIE” 5

2.1 Soggetti che possono beneficiare della detrazione ............................... 6

2.2 Beni agevolabili ....................................................................................... 8

2.3 Ammontare della spesa detraibile ......................................................... 9

2.4 Adempimenti ......................................................................................... 10

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PREMESSA

La legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”,

intervenendo sulle agevolazioni previste ai fine IRFEF per il settore edilizio, tra

l’altro, proroga per l’anno 2016 le misure agevolative dirette a favorire il

recupero del patrimonio edilizio nonché quelle previste per l’acquisto di mobili

per il relativo arredo; introduce, inoltre, una nuova agevolazione per l’acquisto di

mobili da parte di giovani coppie.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti sulla applicazione delle

predette agevolazioni.

Nel seguito, per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditi,

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917.

Le circolari e le risoluzioni citate in questo documento sono consultabili nella

banca dati Documentazione Tributaria accessibile dal sito

www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it.

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1 PROROGA DELLE DETRAZIONI SPETTANTI PER INTERVENTI

DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DEL CD. “BONUS

MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI”

L’articolo 1, comma 74, della legge di stabilità 2016, proroga al 31 dicembre

2016 l’innalzamento della percentuale di detrazione, dal 36 per cento al 50 per

cento, spettante ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR per le spese sostenute per

interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l’incremento delle spese

ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000.

Si tratta di una mera proroga, operata sostituendo, nell’art. 16, comma 1, del

decreto legge n. 63 del 2013, il termine 31 dicembre 2015 con 31 dicembre 2016.

Restano, pertanto, applicabili le disposizioni recate dal regolamento adottato con

decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori

pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, compreso l’obbligo del pagamento mediante

l’apposito bonifico bancario o postale, nonché dal provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.

Inoltre, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e

all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, di cui al

comma 1, lett. i), del medesimo art. 16-bis del TUIR, è confermata la maggiore

aliquota di detrazione del 65 per cento se le spese sono sostenute per edifici

ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla base di

procedure autorizzatorie attivate dal 6 giugno 2013.

Infine, il citato comma 74 della legge di stabilità proroga per il 2016 la

detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di

grandi elettrodomestici - di classe non inferiore ad A+, nonché di classe A per i

forni e le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica -

finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, introdotta dal

citato articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “bonus mobili e

grandi elettrodomestici”). Possono avvalersi dell’agevolazione sia i contribuenti

che sostengono spese per interventi di ristrutturazione dell’immobile nel 2016 sia

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i contribuenti che hanno sostenuto tali spese in anni precedenti, a decorrere dal

2012.

Come chiarito nell’incontro Telefisco del 28 gennaio 2016, infatti, il comma 2

dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 non individua espressamente la data

a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi edilizi, né quella a

decorrere dalla quale devono essere sostenute le relative spese. Nella circolare n.

29/E del 2013, è stato chiarito che, per l’individuazione degli interventi edilizi

cui sono collegati gli acquisti dell’arredo agevolabili, il legislatore ha fatto

implicito riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno 2012, per le quali la

detrazione spetta con la maggiore aliquota del 50 per cento e con il maggior

limite di 96.000 euro di spese ammissibili. Tali spese, dunque, costituiscono il

presupposto dell’ulteriore detrazione in esame in quanto sono riconducibili a

lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo tale da

presumere che l’acquisto dei mobili anche successivo sia diretto al

completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati. Si

ricorda che, come chiarito nella circolare n. 11/E del 2014, par. 5.7, in base al

tenore letterale della norma, l’ammontare complessivo della spesa per i mobili

ammessa alla detrazione, pari a 10.000 euro, deve essere calcolato considerando

le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale di vigenza

dell’agevolazione, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che

abbiano interessato l’unità immobiliare.

2 “BONUS “MOBILI PER GIOVANI COPPIE”

Il comma 75 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016 amplia le ipotesi in cui è

possibile fruire del “bonus mobili”, individuando specifici requisiti soggettivi in

presenza dei quali è anche elevato da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di

spesa detraibile.

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Il citato comma 75 stabilisce che “Le giovani coppie costituenti un nucleo

familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano

costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non

abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad

abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a

concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per

l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.”

La detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari

importo,(…) è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000

euro.”.

L’agevolazione, che spetta per le spese sostenute nell’anno 2016, pur

presentando sostanziali analogie con il c.d. “bonus mobili” collegato a lavori di

ristrutturazione edilizia, si differenzia da quest’ultimo per il contesto normativo

di riferimento. Si forniscono, pertanto, i seguenti specifici chiarimenti.

2.1 Soggetti che possono beneficiare della detrazione

La detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti di seguito elencati,

i quali si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza

dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. La

sussistenza di tali requisiti può essere quindi anteriore o successiva alla data di

acquisto dei mobili.

In particolare è necessario:

a) essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da

almeno tre anni.

Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo

matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno

2016.

Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da

almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016

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ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato

di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445;

b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane

coppia, i 35 anni di età.

Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il

requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il

35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui

ciò accade;

c) essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione

principale della giovane coppia.

In assenza di diversa prescrizione normativa si deve ritenere che l’unità

immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che

l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more

uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel rispetto della ratio

della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che

caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente

che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016. A sostegno di questa

interpretazione si evidenzia che la relazione tecnica alla norma in esame, è

stata effettuata utilizzando le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche

presentate da contribuenti under 35 che non hanno dichiarato immobili nel

quadro RB e i dati dell’imposta di registro relativi alle compravendite di

abitazioni principali effettuate dai medesimi soggetti nello stesso anno.

L’acquisto dell’unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato

nell’anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell’anno 2015. La

fruizione dell’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2015 si

deve ritenere consentita in base a considerazioni di ordine sistematico che

tengono conto del fatto che, nell’ambito del TUIR, previsioni agevolative,

quali quelle in materia di detrazione degli interessi di mutuo, consentono

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che intercorra un arco di tempo di dodici mesi tra l’acquisto dell’immobile

e la sua destinazione ad abitazione principale.

Per quanto concerne i termini entro i quali l’immobile deve essere

destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane

coppia si ritiene che tale destinazione debba sussistere in linea di principio

nell’anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere

un arco di tempo fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad

abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel

2016 possono, ai fini dell’agevolazione in esame, essere destinati ad

abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione

dei redditi per tale periodo d’imposta (termine di presentazione del

modello UNICO PF 2017). Ciò in quanto tale destinazione deve sussistere

al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la

fruizione della detrazione stessa.

2.2 Beni agevolabili

La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016

per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della

giovane coppia ma non anche per le spese per l’acquisto di grandi

elettrodomestici. L’acquisto, come detto in premessa, può essere effettuato anche

prima che si verifichino i requisiti indicati al paragrafo 2.1.

Ad esempio, se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il

rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del

requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l’unità immobiliare

sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la

presentazione dei redditi relativa all’anno 2016.

Considerata l’analogia con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, di cui al

citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, per l’individuazione dei

mobili agevolabili si rinvia alla circolare n. 29/E del 2013 nella quale è stato

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chiarito che i mobili devono essere nuovi e che rientrano nell’agevolazione, a

titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie,

comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di

illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo

dell’immobile.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad

esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

2.3 Ammontare della spesa detraibile

Il comma 75 della legge di stabilità 2016 precisa che “La detrazione (..), da

ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella

misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre

2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.”

Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare

acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute

indifferentemente:

da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;

da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal

proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.

L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere

comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l’importo

di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e

ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della

spesa da parte di ciascuno.

Per espressa previsione normativa, la detrazione in esame non è cumulabile con il

“bonus mobili e grandi elettrodomestici” di cui al citato art. 16, comma 2, del

decreto legge n. 63 del 2013, prorogato dal comma 74, lettera c), della legge di

stabilità 2016.

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Tale incompatibilità deve essere intesa nel senso che non è consentito fruire di

entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.

Ciò implica che la coppia o uno solo dei componenti se beneficia, anche

parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici - per acquisti effettuati

dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 –non potrà altresì beneficiare del bonus

mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile. Di contro, è possibile

beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se

i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse. Tale criterio

risulta coerente con il fatto che il bonus mobili e grandi elettrodomestici può

essere fruito nell’importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna

unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

2.4 Adempimenti

Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato

mediante bonifico o carta di debito o credito.

In particolare, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale

non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e

Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).

Si ritiene, peraltro, per motivi di semplificazione, che tale modalità di pagamento

possa essere utilizza anche per le spese che danno diritto al c.d. “bonus mobili e

grandi elettrodomestici”. Sono, quindi, superate le precedenti indicazioni fornite

con la Circolare n. 29/E del 2013, par. 3.6, con riferimento all’utilizzo del citato

bonifico soggetto a ritenuta.

Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito,

la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di

debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta

transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o

altri mezzi di pagamento.

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Le spese sostenute devono essere “documentate” conservando la documentazione

attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta

transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito,

documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni

con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi

acquisiti o gli scontrini parlanti (Cfr. circolari n. 29/E del 2013 e 11/E del 2014).

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i

principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle

Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Rossella Orlandi