BONUS MOBILI 2016 - Zenucchi Arredamento · 2020-02-20 · La circolare dell’Agenzia delle...
Transcript of BONUS MOBILI 2016 - Zenucchi Arredamento · 2020-02-20 · La circolare dell’Agenzia delle...
BONUS MOBILI 2016
Vademecum operativo
La presente guida è stata realizzata a cura di FederlegnoArredo, Federmobili Confcom-mercio Imprese per l’Italia, ANGAISA, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil a fini informativi e divulgativi e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Quanto riportato nel documento è pertanto da intendersi a uso puramente informativo. La guida viene redatta sulla base delle attuali conoscenze e alla luce dei più recenti provvedimenti legislativi.
Aggiornato a febbraio 2016
PREMESSA
La legge di stabilità 2015 ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 l’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto di arredi, materassi e apparecchi di illuminazione, il c.d. “Bonus Mobili”, con le medesime modalità in vigore per l’anno 2015.
È confermato anche per il 2016 il vincolo della “Riqualificazione del patrimonio immobiliare” (il c.d “Bonus Ristrutturazioni”, a sua volta agevolato dall’incentivo fiscale del 50%) come condizione indispensabile per ottenere il Bonus Mobili.
La legge di stabilità ha ribadito che non vi è relazione tra l’importo portato in detrazione per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e l’importo portato in detrazione con il Bonus Mobili (fatto salvo il massimale di 10.000 euro già previsto)
Pertanto, l’importo portato in detrazione per l’acquisto di arredi, materassi, apparecchi di illuminazione, può essere anche superiore all’importo portato in detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio.
NOVITA’ – BONUS GIOVANI COPPIE
Per il 2016 è stata introdotta un’importante novità, grazie all’azione di lobby di FederlegnoArredo, delle Associazioni e dei Sindacati della filiera.
Le giovani coppie, costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio, possono beneficiare di una detrazione Irpef pari al 50% delle spese, per l’acquisto di mobili e arredo sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 gennaio 2016.
Per accedere a tale agevolazione, il nucleo familiare deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:
Essere costituito come nucleo da almeno tre anni
Avere acquistato una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
Almeno uno dei due componenti non deve aver superato i 35 anni di età
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro e non è cumulabile con l’ordinario bonus arredi (vedi comma 75, articolo della legge 208/2015).
•
•
•
3
•
•
•
1) CHE COSA E’ IL BONUS MOBILI
La Legge di Stabilità 2015, ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la detrazione IRPEF nella misura straordinaria del 50% (in luogo di quella ordinaria del 36%) per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino ad un ammontare non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare (in luogo di quello ordinario di 48.000 euro).
La detrazione del 50% è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Alla detrazione fiscale del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato affiancato un ulteriore incentivo per l’acquisto di mobili/arredi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, fino a un massimo di spesa di 10.000 euro, IVA compresa, con una detrazione del 50% anche in questo caso da ripartire in 10 rate annuali (il bonus di 10.000 euro per gli arredi è ulteriore rispetto al tetto dei 96.000 euro previsto per le spese di recupero del patrimonio edilizio).
In relazione al limite massimo di spesa di 10.000 euro, a titolo esemplificativo: per una spesa di 8.000 euro si possono detrarre 4.000 euro; per una spesa di 14.000 euro si possono detrarre 5.000 euro.
Il “bonus mobili” è associato solamente alla detrazione fiscale del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e non alla detrazione del 65% prevista per il risparmio energetico (anch’essa prorogata sino al 31.12.2016).
Alle cessioni di arredi non viene applicata nessuna ulteriore agevolazione fiscale (l’aliquota IVA da applicare è quella ordinaria, passata al 22% a partire dal 1 ottobre 2013).
2) CHI SONO I BENEFICIARIIl “bonus mobili” spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
In particolare hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le
•
•
•
4
•
•
•
•
•
•
5
spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
3) ARCO TEMPORALE DELL’AGEVOLAZIONE
Il bonus è destinato ai soli acquisti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 e non oltre il 31 dicembre 2016 (fa fede la data dell’effettivo pagamento secondo il criterio di cassa). Le spese per gli interventi edilizi che consentono l’accesso al Bonus Mobili devono essere sostenute nel periodo che intercorre dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore dell’art. 11 del “Decreto Legge 83/2012 sulle Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico”) e il 31 dicembre 2016 .
La data di inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere necessariamente antecedente a quella relativa all’acquisto degli arredi. I pagamenti dei lavori di recupero del patrimonio edilizio possono invece anche essere concomitanti o successivi alla data di acquisto degli arredi.
I lavori di recupero del patrimonio edilizio devono essere in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto degli arredi sia diretto al completamento dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2014 specifica che l’ammontare complessivo di 10.000 euro deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato la medesima unità immobiliare. Si deduce pertanto, che il Bonus Mobili non è reiterabile, per la medesima unità immobiliare, in annualità diverse.
4) IL BONUS MOBILI È COLLEGATO AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIOCome sopra evidenziato, beneficiari del provvedimento sono tutti i soggetti IRPEF che hanno avviato, a partire dal 26 giugno 2012, lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolabili.
In particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 29/E del 18.09.2013, il bonus è collegato agli interventi:
- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Tale intervento dà diritto all’agevolazione per l’acquisto di arredi destinati esclusivamente alle parti comuni dell’edificio, quali – a
•
•
•
•
mero titolo di esempio – alloggio del portiere, illuminazione aree comuni, lavanderie, sale condominiali, etc;
- di manutenzione straordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio ristrutturazione del bagno, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, realizzazione di recinzioni);
- di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio l’adeguamento delle altezze del solaio);
- di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio apertura di nuove porte o finestre oppure la realizzazione di una mansarda o di un balcone oppure la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda);
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Il termine - in precedenza di sei mesi - è stato ampliato dalla legge di stabilità per il 2015. Ne consegue che l’acquirente di un appartamento ristrutturato da una cooperativa può usufruire del “bonus mobili” per l’arredamento del medesimo.
In base alle indicazioni restrittive contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18.09.2013 non sono agevolabili i cosiddetti “mini-lavori”, come quelli finalizzati ad evitare infortuni domestici (es. il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano) e gli interventi relativi all’adozione di misure volte alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (allarmi, porte blindate, grate alle finestre, spioncini alla porta di ingresso, sensori di movimento etc...).
L’acquisto di arredi ed elettrodomestici deve essere finalizzato all’arredamento dell’immobile oggetto degli interventi edilizi precedentemente elencati; la detrazione trova applicazione anche quando tali beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello interessato dai lavori edilizi (es. sarà possibile fruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili da cucina anche se si sta ristrutturando il bagno e non
6
•
•
•
7
la cucina; ciò che conta è che l’immobile sia oggetto di uno degli interventi edilizi sopra indicati).
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2014 considera assimilabili ad interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi di carattere innovativo “di natura edilizia od impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari”. Resta in ogni caso inteso che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
La medesima circolare chiarisce che la costruzione di box pertinenziali NON COSTITUISCE intervento di riqualificazione del patrimonio edilizio e pertanto non consente l’accesso al Bonus Mobili.
5) QUALI SONO I BENI AGEVOLABILI
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici.
A) Mobili/Arredi. Rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques etc) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
B) Grandi Elettrodomestici. Rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Possono essere agevolate
•
•
solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi.
È possibile portare in detrazione anche arredi ed elettrodomestici acquistati all’estero, purchè pagati tramite bonifico bancario cosiddetto “parlante”, oppure mediante carta di credito o bancomat.
Le spese sostenute dovranno essere documentate attraverso opportuna documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione, di pagamento tramite carta di credito o bancomat, documentazione di addebito su conto corrente), così come le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Se il destinatario del bonifico è un soggetto non residente e non dispone di un conto corrente italiano, il pagamento dovrà essere eseguito attraverso un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario del Bonus Mobili, la causale del versamento e il codice identificativo del fornitore, eventualmente attribuito dal paese estero.
La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata unitamente agli altri documenti richiesti, per essere esibita in sede di controllo.
LE MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico “parlante” dal beneficiario della detrazione, oppure tramite carta di credito o di debito (bancomat). Non sono agevolabili i beni pagati in contanti oppure con assegno. E’ opportuno ricordarsi di comunicare alla propria banca l’intenzione di pagare con un bonifico parlante per poter accedere alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio (per tali pagamenti è previsto un modello apposito). Il bonifico è detto “parlante” quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore.
In caso di pagamento con carta di credito o bancomat, occorre farsi rilasciare scontrino fiscale riportante l’indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato e, preferibilmente, il codice fiscale dell’acquirente. Saranno comunque considerati validi ai fini dell’ottenimento del Bonus Mobili anche gli scontrini fiscali senza il codice fiscale dell’acquirente, purchè riportanti i dati dell’esercente e natura qualità e quantità dei beni acquistati.
8
•
•
•
•
9
Il soggetto pagante deve essere lo stesso al quale è intestata la fattura o ricevuta comprovante le spese per la ristrutturazione e la spesa di acquisto dei mobili (in caso di più persone che vogliono beneficiare della detrazione, ad esempio coniugi, la fattura dovrà riportare i codici fiscali di chi intende beneficiarne e il bonifico dovrà essere eseguito dagli stessi soggetti).
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati; ciò che conta è che anche tali spese siano sostenute con le stesse modalità di pagamento previste per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto dell’intervento di recupero edilizio.È possibile usufruire del bonus mobili anche pagando tramite finanziamento, come il credito al consumo erogato da società finanziarie, che hanno adeguato sistemi e procedure per rendere possibile accedere a questa modalità. In questo caso è necessario segnalare al rivenditore l’intenzione di usufruire del Bonus nel momento in cui viene fatta la richiesta di finanziamento, così da permettergli di attivare il corretto iter procedurale, che consentirà al contribuente di ottenere tutta la documentazione necessaria per la detrazione.
•
10
Nota bene:
Ricordiamo che, in ogni caso, il venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile qualora il cliente non potesse avere accesso ai benefici fiscali della detrazione 50% e del “bonus mobili” ovvero dovesse successivamente essere sanzionato dal Fisco per eventuali errori od omissioni, a lui direttamente o indirettamente imputabili.
Le spese sostenute devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.
•
•
Per un’assistenza fiscale di qualità
FederlegnoArredo promuove l’utilizzo da parte dei consumatori del Bonus Mobili congiuntamente ai Sindacati di categoria Filca Cisl, Fillea Cgil, Feneal Uil (Protocollo d’intesa del 30/01/14). Per beneficiare della detrazione fiscale per l’arredamento, che si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e Modello Unico Persone Fisiche), i consumatori potranno ricevere un servizio di assistenza fiscale di qualità dai CAF CISL, CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL e CAF UIL con cui FederlegnoArredo ha stipulato una convenzione in data 30/01/14.
www.cafcisl.it www.cafcgil.it www.50epiu.it/fisco www.cafuil.it
CIRCOLARE N. 7 /E
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma
Tel. 06.5054.3502 - Fax 06.5076.9805 - e-mail: [email protected]
Roma, 31 marzo 2016
OGGETTO: Interventi di ristrutturazione edilizia – Bonus mobili per giovani
coppie
Direzione Centrale Normativa ______________________________________________________________________
2
INDICE
1 PROROGA DELLE DETRAZIONI SPETTANTI PER INTERVENTI DI
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DEL CD. “BONUS MOBILI E
GRANDI ELETTRODOMESTICI” 4
2 “BONUS “MOBILI PER GIOVANI COPPIE” 5
2.1 Soggetti che possono beneficiare della detrazione ............................... 6
2.2 Beni agevolabili ....................................................................................... 8
2.3 Ammontare della spesa detraibile ......................................................... 9
2.4 Adempimenti ......................................................................................... 10
3
PREMESSA
La legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”,
intervenendo sulle agevolazioni previste ai fine IRFEF per il settore edilizio, tra
l’altro, proroga per l’anno 2016 le misure agevolative dirette a favorire il
recupero del patrimonio edilizio nonché quelle previste per l’acquisto di mobili
per il relativo arredo; introduce, inoltre, una nuova agevolazione per l’acquisto di
mobili da parte di giovani coppie.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti sulla applicazione delle
predette agevolazioni.
Nel seguito, per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
Le circolari e le risoluzioni citate in questo documento sono consultabili nella
banca dati Documentazione Tributaria accessibile dal sito
www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it.
4
1 PROROGA DELLE DETRAZIONI SPETTANTI PER INTERVENTI
DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DEL CD. “BONUS
MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI”
L’articolo 1, comma 74, della legge di stabilità 2016, proroga al 31 dicembre
2016 l’innalzamento della percentuale di detrazione, dal 36 per cento al 50 per
cento, spettante ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR per le spese sostenute per
interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l’incremento delle spese
ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000.
Si tratta di una mera proroga, operata sostituendo, nell’art. 16, comma 1, del
decreto legge n. 63 del 2013, il termine 31 dicembre 2015 con 31 dicembre 2016.
Restano, pertanto, applicabili le disposizioni recate dal regolamento adottato con
decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, compreso l’obbligo del pagamento mediante
l’apposito bonifico bancario o postale, nonché dal provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.
Inoltre, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e
all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, di cui al
comma 1, lett. i), del medesimo art. 16-bis del TUIR, è confermata la maggiore
aliquota di detrazione del 65 per cento se le spese sono sostenute per edifici
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla base di
procedure autorizzatorie attivate dal 6 giugno 2013.
Infine, il citato comma 74 della legge di stabilità proroga per il 2016 la
detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici - di classe non inferiore ad A+, nonché di classe A per i
forni e le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica -
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, introdotta dal
citato articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “bonus mobili e
grandi elettrodomestici”). Possono avvalersi dell’agevolazione sia i contribuenti
che sostengono spese per interventi di ristrutturazione dell’immobile nel 2016 sia
5
i contribuenti che hanno sostenuto tali spese in anni precedenti, a decorrere dal
2012.
Come chiarito nell’incontro Telefisco del 28 gennaio 2016, infatti, il comma 2
dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 non individua espressamente la data
a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi edilizi, né quella a
decorrere dalla quale devono essere sostenute le relative spese. Nella circolare n.
29/E del 2013, è stato chiarito che, per l’individuazione degli interventi edilizi
cui sono collegati gli acquisti dell’arredo agevolabili, il legislatore ha fatto
implicito riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno 2012, per le quali la
detrazione spetta con la maggiore aliquota del 50 per cento e con il maggior
limite di 96.000 euro di spese ammissibili. Tali spese, dunque, costituiscono il
presupposto dell’ulteriore detrazione in esame in quanto sono riconducibili a
lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo tale da
presumere che l’acquisto dei mobili anche successivo sia diretto al
completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati. Si
ricorda che, come chiarito nella circolare n. 11/E del 2014, par. 5.7, in base al
tenore letterale della norma, l’ammontare complessivo della spesa per i mobili
ammessa alla detrazione, pari a 10.000 euro, deve essere calcolato considerando
le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale di vigenza
dell’agevolazione, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che
abbiano interessato l’unità immobiliare.
2 “BONUS “MOBILI PER GIOVANI COPPIE”
Il comma 75 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016 amplia le ipotesi in cui è
possibile fruire del “bonus mobili”, individuando specifici requisiti soggettivi in
presenza dei quali è anche elevato da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di
spesa detraibile.
6
Il citato comma 75 stabilisce che “Le giovani coppie costituenti un nucleo
familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano
costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non
abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per
l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.”
La detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo,(…) è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000
euro.”.
L’agevolazione, che spetta per le spese sostenute nell’anno 2016, pur
presentando sostanziali analogie con il c.d. “bonus mobili” collegato a lavori di
ristrutturazione edilizia, si differenzia da quest’ultimo per il contesto normativo
di riferimento. Si forniscono, pertanto, i seguenti specifici chiarimenti.
2.1 Soggetti che possono beneficiare della detrazione
La detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti di seguito elencati,
i quali si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza
dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. La
sussistenza di tali requisiti può essere quindi anteriore o successiva alla data di
acquisto dei mobili.
In particolare è necessario:
a) essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da
almeno tre anni.
Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo
matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno
2016.
Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da
almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016
7
ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato
di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445;
b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane
coppia, i 35 anni di età.
Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il
requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il
35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui
ciò accade;
c) essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale della giovane coppia.
In assenza di diversa prescrizione normativa si deve ritenere che l’unità
immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che
l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more
uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel rispetto della ratio
della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che
caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente
che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016. A sostegno di questa
interpretazione si evidenzia che la relazione tecnica alla norma in esame, è
stata effettuata utilizzando le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche
presentate da contribuenti under 35 che non hanno dichiarato immobili nel
quadro RB e i dati dell’imposta di registro relativi alle compravendite di
abitazioni principali effettuate dai medesimi soggetti nello stesso anno.
L’acquisto dell’unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato
nell’anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell’anno 2015. La
fruizione dell’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2015 si
deve ritenere consentita in base a considerazioni di ordine sistematico che
tengono conto del fatto che, nell’ambito del TUIR, previsioni agevolative,
quali quelle in materia di detrazione degli interessi di mutuo, consentono
8
che intercorra un arco di tempo di dodici mesi tra l’acquisto dell’immobile
e la sua destinazione ad abitazione principale.
Per quanto concerne i termini entro i quali l’immobile deve essere
destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane
coppia si ritiene che tale destinazione debba sussistere in linea di principio
nell’anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere
un arco di tempo fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad
abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel
2016 possono, ai fini dell’agevolazione in esame, essere destinati ad
abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione
dei redditi per tale periodo d’imposta (termine di presentazione del
modello UNICO PF 2017). Ciò in quanto tale destinazione deve sussistere
al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la
fruizione della detrazione stessa.
2.2 Beni agevolabili
La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della
giovane coppia ma non anche per le spese per l’acquisto di grandi
elettrodomestici. L’acquisto, come detto in premessa, può essere effettuato anche
prima che si verifichino i requisiti indicati al paragrafo 2.1.
Ad esempio, se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il
rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del
requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l’unità immobiliare
sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la
presentazione dei redditi relativa all’anno 2016.
Considerata l’analogia con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, di cui al
citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, per l’individuazione dei
mobili agevolabili si rinvia alla circolare n. 29/E del 2013 nella quale è stato
9
chiarito che i mobili devono essere nuovi e che rientrano nell’agevolazione, a
titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie,
comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di
illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo
dell’immobile.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad
esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
2.3 Ammontare della spesa detraibile
Il comma 75 della legge di stabilità 2016 precisa che “La detrazione (..), da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella
misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre
2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.”
Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare
acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute
indifferentemente:
da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;
da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal
proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.
L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere
comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l’importo
di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e
ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della
spesa da parte di ciascuno.
Per espressa previsione normativa, la detrazione in esame non è cumulabile con il
“bonus mobili e grandi elettrodomestici” di cui al citato art. 16, comma 2, del
decreto legge n. 63 del 2013, prorogato dal comma 74, lettera c), della legge di
stabilità 2016.
10
Tale incompatibilità deve essere intesa nel senso che non è consentito fruire di
entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.
Ciò implica che la coppia o uno solo dei componenti se beneficia, anche
parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici - per acquisti effettuati
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 –non potrà altresì beneficiare del bonus
mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile. Di contro, è possibile
beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se
i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse. Tale criterio
risulta coerente con il fatto che il bonus mobili e grandi elettrodomestici può
essere fruito nell’importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna
unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
2.4 Adempimenti
Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato
mediante bonifico o carta di debito o credito.
In particolare, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale
non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e
Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).
Si ritiene, peraltro, per motivi di semplificazione, che tale modalità di pagamento
possa essere utilizza anche per le spese che danno diritto al c.d. “bonus mobili e
grandi elettrodomestici”. Sono, quindi, superate le precedenti indicazioni fornite
con la Circolare n. 29/E del 2013, par. 3.6, con riferimento all’utilizzo del citato
bonifico soggetto a ritenuta.
Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito,
la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di
debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta
transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o
altri mezzi di pagamento.
11
Le spese sostenute devono essere “documentate” conservando la documentazione
attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta
transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito,
documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni
con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi
acquisiti o gli scontrini parlanti (Cfr. circolari n. 29/E del 2013 e 11/E del 2014).
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi