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BOLLETTINO UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA 23 Serie Ordinaria - Venerdì 08 giugno 2012 SOMMARIO C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI Delibera Giunta regionale 30 maggio 2012 - n. IX/3540 Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relati- vo sistema di vigilanza e controllo 2 Testo coordinato d.g.r. 30 maggio 2012 - n. IX/3541 Testo coordinato della dgr 30 maggio 2012, n IX/3541 “Definizione dei requisiti specifici per l’esercizio e l’accreditamento dell’assistenza domiciliare integrata” rettificata dalla dgr 6 giugno 2012 - n IX/3584 29 Decreto Assessore regionale 1 giugno 2012 - n. 4852 Accordo di programma finalizzato all’individuazione, progettazione e realizzazione degli interventi idonei ad assicurare un’adeguata accessibilità al Santuario di Santa Maria del Monte ed al Borgo Storico annesso in comune di Varese 33 D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta Regionale D.G. Occupazione e politiche del lavoro Comunicato regionale 5 giugno 2012 - n. 66 Sperimentazione per favorire la conciliazione vita-lavoro nelle PMI lombarde – Integrazione dell’elenco delle aziende am- messe 40 D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale Decreto dirigente unità organizzativa 5 giugno 2012 - n. 4942 Decreto dirigenziale n 11612 del 1 dicembre 2011 Modifiche, integrazioni e riapertura termini dell’avviso 41 D.G. Agricoltura Decreto dirigente unità organizzativa 5 giugno 2012 - n. 4925 Individuazione dei beneficiari e localizzazione degli interventi di fitodepurazione e prevenzione dell’apporto diffuso di nutrienti di origine agricola ai sensi dell’allegato 1b della dgr n 20935/2005 – 3^ riapertura termini presentazione domande 61 D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione Decreto dirigente unità organizzativa 1 giugno 2012 - n. 4859 POR FESR 2007-2013 - Linea di intervento 1121b - Fondo di garanzia Made in Lombardy Non ammissione della societa’ Solarday spa al contributo (voucher) per la redazione del business plan 70 Decreto dirigente unità organizzativa 4 giugno 2012 - n. 4868 POR FESR 2007-2013 - Linea di intervento 1121b - Fondo di garanzia Made in Lombardy Non ammissione al contributo (voucher) per la redazione del business plan 71 Anno XLII – N. 140 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Marco Pilloni – Redazione: tel. 02/6765 int. 4041 – 4107 – 5644; e-mail: [email protected]

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BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

23Serie Ordinaria - Venerdì 08 giugno 2012

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORIDelibera Giunta regionale 30 maggio 2012 - n. IX/3540Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relati-vo sistema di vigilanza e controllo 2

Testo coordinato d.g.r. 30 maggio 2012 - n. IX/3541Testo coordinato della d g r 30 maggio 2012, n IX/3541 “Definizione dei requisiti specifici per l’esercizio e l’accreditamento dell’assistenza domiciliare integrata” rettificata dalla d g r 6 giugno 2012 - n IX/3584 29

Decreto Assessore regionale 1 giugno 2012 - n. 4852Accordo di programma finalizzato all’individuazione, progettazione e realizzazione degli interventi idonei ad assicurare un’adeguata accessibilità al Santuario di Santa Maria del Monte ed al Borgo Storico annesso in comune di Varese 33

D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta Regionale

D.G. Occupazione e politiche del lavoroComunicato regionale 5 giugno 2012 - n. 66Sperimentazione per favorire la conciliazione vita-lavoro nelle PMI lombarde – Integrazione dell’elenco delle aziende am-messe 40

D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà socialeDecreto dirigente unità organizzativa 5 giugno 2012 - n. 4942Decreto dirigenziale n 11612 del 1 dicembre 2011 Modifiche, integrazioni e riapertura termini dell’avviso 41

D.G. AgricolturaDecreto dirigente unità organizzativa 5 giugno 2012 - n. 4925Individuazione dei beneficiari e localizzazione degli interventi di fitodepurazione e prevenzione dell’apporto diffuso di nutrienti di origine agricola ai sensi dell’allegato 1b della d g r n 20935/2005 – 3^ riapertura termini presentazione domande 61

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazioneDecreto dirigente unità organizzativa 1 giugno 2012 - n. 4859POR FESR 2007-2013 - Linea di intervento 1 1 2 1 b - Fondo di garanzia Made in Lombardy Non ammissione della societa’ Solarday s p a al contributo (voucher) per la redazione del business plan 70

Decreto dirigente unità organizzativa 4 giugno 2012 - n. 4868POR FESR 2007-2013 - Linea di intervento 1 1 2 1 b - Fondo di garanzia Made in Lombardy Non ammissione al contributo (voucher) per la redazione del business plan 71

Anno XLII – N. 140 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Marco Pilloni – Redazione: tel. 02/6765 int. 4041 – 4107 – 5644; e-mail: [email protected]

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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

– 2 – Bollettino Ufficiale

D.g.r. 30 maggio 2012 - n. IX/3540Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo

LA GIUNTA REGIONALEVisti:

•il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della l 23 ottobre 1992, n 421 e successive modifiche ed integrazioni;

•il d p r 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indiriz-zo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autono-me di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tec-nologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

•i dd p c m 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordina-mento in materia di prestazioni sociosanitarie» e 29 no-vembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

•la l r 2 aprile 2007, n 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e sociosanitarie Collegato»;

•la legge regionale 12 marzo 2008, n 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» e le successive modifiche ed integrazioni;

•la legge regionale 30 agosto 2008, n 1 «Legge regionale statutaria» che, nell’art 48, ha rafforzato la visione dell’ente regionale come «insieme» di enti, aziende, società, fonda-zioni cui affidare la responsabilità di attuare le politiche regionali;

•la legge regionale 30 dicembre 2009, n 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e successive mo-difiche e integrazioni;

•la legge regionale 1 febbraio 2012 n 1 «Riordino norma-tivo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione am-ministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

•la legge regionale 24 febbraio 2012 n 2 «Modifiche e in-tegrazioni alle leggi regionali del 12 marzo 2008, n 3 «Go-verno della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» e le successive modifiche ed integrazioni e del 13 febbraio 2003, n 1 Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e benefi-cienza operanti in Lombardia;

•la d c r 28 settembre 2010, n 56 «Programma regionale di sviluppo della IX legislatura»;

•la d c r 17 novembre 2010, n 88 di approvazione del «Pia-no Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014»;

•la d g r 22 dicembre 2011, n IX/2734 «Testo unico delle regole di gestione del sistema sociosanitario regionale»;

Richiamate le dd g r :

•10 ottobre 2007, n 5508 «Procedura per l’accreditamento e la successiva contrattazione di servizi socio-sanitari rea-lizzati con finanziamenti pubblici statali o regionali»;

•26 novembre 2008, n 8496 «Disposizioni in materia di eser-cizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanita-rie»;

Richiamate le dd g r , costituenti provvedimenti aventi carat-tere generale in materia di autorizzazione, accreditamento delle Unità di Offerta:

•6 febbraio 2004 n 16264 «Riconduzione alle tipologie di re-sidenzialità socio-sanitaria RSA e RSD delle strutture gestite dalle Aziende Sanitarie Locali per pazienti dimessi dagli ex Ospedali Psichiatrici e classificati in fascia B»;

•7 febbraio 2005, n 20465: «Ulteriori determinazioni proce-durali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d’offerta socio-sanitarie»;

•14 dicembre 2005 n 1375 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sociosanitario Regionale per l’eser-cizio 2006»;

•1 agosto 2006, n 3059: «Disposizioni in merito alle remune-razioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle resi-denze sanitario assistenziali accreditate»;

•4 ottobre 2006, n 3257: «Identificazione, a domanda, in ca-po ad un unico soggetto gestore di una pluralità di strut-

ture socio-sanitarie accreditate»;

•13 dicembre 2006 n 3776 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l’eser-cizio 2007»;

•26 giugno 2007 n 5000 «Determinazioni relative alla assi-stenza di persone disabili presenti in strutture di riabilita-zione»;

•19 dicembre 2007 n 6220 «Determinazioni in ordine alla assistenza di persone in stato vegetativo nelle strutture di competenza della direzione Generale Famiglia e Solida-rietà Sociale Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale»;

•6 agosto 2008, n 7915 «Determinazioni in ordine al miglio-ramento quali – quantitativo dell’assistenza garantita a persone affette da S L A e a persone che si trovano nella fase terminale della vita, con particolare attenzione alla terapia del dolore ed alle cure palliative a favore di pa-zienti oncologici»;

•26 novembre 2008, n 8501 «Determinazioni in ordine al-la gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2009»;

•6 agosto 2008 n 7929 «Determinazioni in merito ai control-lo di appropriatezza nei servizi socio sanitari accreditati»;

•1 dicembre 2010 n 937 «Determinazioni in ordine alla ge-stione del servizio socio-sanitario regionale per l’esercizio 2011»;

•4 agosto 2011 n 2124 «Linee di indirizzo per l’assistenza di persone in stato vegetativo: sperimentazione e finanzia-mento a carico del fondo sanitario»;

•6 dicembre 2011 n 2633 ««Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’eser-cizio 2012»;

Richiamate altresì le dd g r recanti la disciplina per l’esercizio e l’accreditamento delle singole tipologie di Unità d’offerta:

RSA

•14 dicembre 2001, n 7435 «Attuazione dell’art 12, commi 3 e 4 della l r 11 luglio 1997, n 31: Requisiti per l’autorizza-zione al funzionamento e per l’accreditamento delle Resi-denze Sanitario Assistenziali per Anziani (R S A )»;

•7 aprile 2003, n 12618 «Definizione degli standard di per-sonale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accredi-tamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d g r 14 dicembre 2001, n 7435)»;

CDI

•22 marzo 2002, n 8494 «Requisiti per l’autorizzazione al fun-zionamento e l’accreditamento dei Centri Diurni Integrati (CDI)»;

•9 maggio 2003, n 12903 «Indirizzi e criteri per la remune-razione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d g r 22 marzo 2002, n 8494»;

RSD

•7 aprile 2003 n 12620 «definizione della nuova unità di offerta ‘Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità’ (RSD) Attuazione dell’art 12, comma 2 della l r 11 luglio 1997, n 31»;

CDD

•23 luglio 2004, n 18334 «Definizione della nuova unità di offerta: Centro Diurno per persone con disabilità (CDD) Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’ac-creditamento» ;

COMUNITA’ SOCIO-SANITARIE

•23 luglio 2004, n 18333 «Definizione della nuova unità di offerta: Comunità alloggio sociosanitaria per persone con disabilità (CSS): requisiti per l’accreditamento»;

STRUTTURE DI RIABILITAZIONE TERRITORIALE

•16 dicembre 2004, n 19883 «Riordino della rete delle attivi-tà di riabilitazione»;

•16 febbraio 2005, n 20774 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni relative all’attività di riabilitazione»;

•1 agosto 2006 n 3111: «Modifiche dell’erogabilità a ca-rico del Servizio Sanitario Nazionale di alcune prestazio-ni di specialistica ambulatoriale ai sensi del d p c m 29 novembre 2001 sui LEA e ulteriori determinazioni relative all’appropriata erogazione delle prestazioni di Day hospi-

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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tal ed alle attività di controllo»;

•28 marzo 2007 n 4438 «Ulteriori determinazioni in ordine alle attività di riabilitazione»;

PRESTAZIONI DOMICILIARI (Credit/Voucher sociosanitario)

•9 maggio 2003, n 12902 «Modello Lombardo del Welfare: attivazione del voucher socio-sanitario per l’acquisto di prestazioni domiciliari sociosanitarie integrate»;

HOSPICE

•7 aprile 2003, n 12619 «Attuazione dell’art 12, commi 3 e 4 della l r 11 luglio 1997, n 31 Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento delle Strutture Re-sidenziali per pazienti terminali, altrimenti dette Hospice»;

CONSULTORI FAMILIARI

•11 dicembre 2000, n 2594 «Determinazioni in materia di autorizzazione al funzionamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile»;

•26 gennaio 2001 n 3264 «Determinazioni in materia di ac-creditamento del servizio per le attività consultoriali in am-bito materno infantile a seguito della l r 12 agosto 1999 n 15, della l r 6 dicembre 1999 n 23, della l r 5 gennaio 2000 n 1 e conseguente revoca della d g r 24 settembre 1999 n 45251’Determinazioni in merito all’art 8, comma 4 e 7 del D l vo 30 dicembre 1992 n 502 e successive modifiche relative agli istituti dell’autorizzazione e dell’accreditamen-to dei consultori familiari pubblici e privati’, e a seguito del-le disposizioni normative in materia»;

SERVIZI DIPENDENZE

•7 aprile 2003 n 12621 «Determinazione dei requisiti stan-dard per l’autorizzazione al funzionamento e l’accredi-tamento dei servizi privati e pubblici per l’assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite (art 12 comma 3 e 4 l r 31/1997) e indirizzi programmatici e di-rettive sull’organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»;

•10 ottobre 2007, n 5509 «Determinazioni relative ai servizi accreditati nell’area dipendenze»;

•22 dicembre 2008, n 8720 «Determinazioni in merito alla ri-qualificazione dei servizi ambulatoriali per le dipendenze»;

Preso atto dei seguenti obiettivi strategici espressi nel Piano Socio Sanitario 2010 – 2014:

•semplificazione della attività amministrativa;

•definizione chiara e sintetica delle «regole di sistema»;

•revisione del sistema di accreditamento delle unità di of-ferta sociosanitarie;

•definizione di una disciplina organica di governo e con-trollo e armonizzazione delle regole di sistema sul controllo delle unità di offerta sociosanitarie;

•miglioramento della qualità ed efficacia del sistema dei controlli in aderenza alle «regole di sistema» attraverso il fronte normativo (revisione/armonizzazione di alcune di-sposizioni);

•revisione degli assetti organizzativi, con particolare rife-rimento al ruolo svolto dalla Direzione Sociale delle ASL, rispetto all’attività di vigilanza e controllo esercitata sulle unità di offerta sociosanitarie;

Richiamato l’art 16, comma 2) della l r 3/2008 che attribuisce alla Giunta il potere di disciplinare le modalità per la richiesta, la concessione e l’eventuale revoca dell’accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie, nonché la verifica circa la perma-nenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento stesso;

Richiamato altresì l’art 14 della l r 3/2008 in forza del quale la Regione svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e moni-toraggio dell’attività di vigilanza e controllo e le ASL attuano la funzione di vigilanza e controllo sulle unità di offerta pubbliche e private, sociali e sociosanitarie;

Valutato che, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione, armonizzazione qualità ed efficacia espressi dal Piano Socio Sanitario 2010 – 2014, più sopra richiamati, e della necessità di adeguare il sistema delle regole all’evoluzione nor-mativa successiva alla d g r 26 novembre 2008, n 8496 recante «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza e il controllo delle unità di offerta sociosanitarie», è necessario:

•ridefinire la procedura per l’esercizio e l’accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie attraverso la sostituzio-ne della previsione della Denuncia di inizio attività con la

Segnalazione certificata di inizio attività;

•prevedere in capo alle ASL la competenza ad approvare l’atto di attestazione del possesso dei requisiti di accredi-tamento da parte del soggetto gestore di unità di offerta sociosanitarie;

•semplificare il processo di accreditamento prevedendo che lo stesso venga disposto con Decreto della direzione generale regionale competente;

•definire, oltre a quelli già previsti dalla normativa regionale sulle singole unità di offerta sociosanitarie, ulteriori requisiti soggettivi e organizzativi di accreditamento trasversali alle unità di offerta, onde garantire l’obiettivo di sistema del maggior livello possibile di affidabilità dei soggetti gestori;

•prevedere che le ASL e la Direzione Generale regionale competente provvedano a gestire il processo di abilitazio-ne e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie attraverso l’anagrafica unica della Famiglia, quale Regi-stro informatizzato delle unità di offerta sociosanitarie;

•provvedere alla revisione del sistema di vigilanza e con-trollo sulle unità di offerta sociosanitarie con l’obiettivo di mantenere a livello regionale la definizione del sistema di regole, di favorire l’omogeneità di comportamento delle ASL nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo an-che attraverso la ridefinizione di ruoli e responsabilità inter-ne alle loro organizzazioni, in funzione della centralità della persona e della famiglia, dell’attenzione all’appropriatez-za, della finalizzazione alla qualità dei servizi erogati;

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dalle dd g r VIII/7797 del 30 luglio 2008 «Rete dei servizi alla persona in am-bito sociale e socio-sanitario – Istituzione del tavolo di consulta-zione dei soggetti di terzo settore (art 11, comma 1, lett m) l r 3/2008» e VIII/7798 «Rete dei servizi alla persona in ambito socia-le e socio-sanitario – Istituzione degli organismi di consultazione degli enti locali, dei soggetti di diritto pubblico e privato, delle Organizzazioni sindacali (art 11, comma 1, lett m) l r 3/2008), il presente atto è stato sottoposto alla consultazione degli organi-smi istituiti con le citate deliberazioni, così come risulta dai ver-bali agli atti in data 2 aprile 2012;

Stabilito pertanto di approvare, in funzione del raggiungimen-to degli obiettivi sopra definiti, gli allegati A) B) C) e D) al presen-te provvedimento, aventi rispettivamente ad oggetto «Procedura per l’esercizio e l’accreditamento delle unità di offerta sociosani-tarie», «I requisiti trasversali di esercizio e di accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie» «La vigilanza e il controllo di ap-propriatezza sulle unità d’offerta sociosanitarie», e «Sanzioni» che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dare atto che le disposizioni del presente provve-dimento integrano, o per le parti in contrasto, sostituiscono i re-quisiti specifici di esercizio e di accreditamento già previsti dalle dd g r relative alle singole tipologie di Unità d’offerta;

Stabilito di prevedere in via transitoria per le Unità d’offerta già accreditate o che hanno già presentato domanda di accredi-tamento alla data di adozione del presente atto, che nell’ambi-to dei requisiti previsti nell’Allegato B):

a) l’adeguamento al requisito trasversale di accreditamento riferito al possesso della personalità giuridica, deve essere garantito entro la data del 31 dicembre 2012 per le Unità d’offerta residenziali e semiresidenziali, mentre, per le altre tipologie di Unità d’offerta, entro il 30 giugno 2013;

b) l’adeguamento al requisito trasversale di accreditamen-to relativo all’applicazione del modello di cui alla D lgs 231/2001 deve essere garantito entro la data del 31 di-cembre 2012 per le Unità d’offerta residenziali con capaci-tà ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto;

c) l’adeguamento agli altri requisiti trasversali di accredita-mento deve essere garantito entro due mesi dalla data di adozione del presente atto;

Ritenuto di dare atto che il requisito trasversale di accredi-tamento relativo all’applicazione del modello di cui alla d lgs 231/2001 verrà esteso alle altre unità di offerta con la gradualità stabilita nella delibera annuale sulla gestione del servizio socio sanitario regionale e comunque entro il 31 dicembre 2014;

Stabilito, a modifica di quanto previsto dalla d g r n 937/2010, per l’ipotesi in cui l’Ente pubblico e in particolar modo l’Ente locale, proprietario dell’unità d’offerta sociosanitaria e titolare dell’accreditamento, non intenda mantenerlo in capo a se me-desimo, che l’accreditamento può essere richiesto dal soggetto cui viene affidata la gestione, con efficacia provvisoria limitata alla durata del contratto stesso di cessione della gestione;

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Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

– 4 – Bollettino Ufficiale

Considerato che l’art 8 comma 11 della l r 3/2008, come mo-dificato dall’art 1 lettera a) della l r 2 del 24 febbraio 2012, ha previsto che la Giunta Regionale, al fine di assicurare uniformi modalità di ingresso alle unità d’offerta sociosanitarie accredi-tate definisce i contenuti essenziali dei relativi contratti di acces-so, anche mediante l’adozione di schemi tipo e che pertanto, successivamente alla loro adozione, le Unità d’offerta saranno tenute ad adeguarsi;

Ritenuto di dichiarare il superamento della d g r 8496/2008, fermo restando la sua applicazione ai procedimenti amministra-tivi in corso alla data di applicazione del presente atto;

Stabilito, di disporre l’immediata entrata in vigore del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impe-gni di spesa;

Stabilito di comunicare la presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Locali;

Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare sull’Allegato B) al presente atto recante «I requisiti trasversali di esercizio e di accreditamento delle unità di offerta sociosanita-rie» nella seduta del 23 maggio 2012;

Stabilito infine di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la comunica-zione al Consiglio Regionale, nonché la pubblicazione sul sito internet della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ai fini della più ampia diffusione;

Vista la l r 7 luglio 2008, n 20 ed i provvedimenti organizzativi della Giunta Regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;DELIBERA

1 di approvare gli allegati A) B) C) e D) al presente provvedi-mento, aventi rispettivamente ad oggetto «Procedura per l’eser-cizio e l’accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie», «I requisiti trasversali di esercizio e di accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie» «La vigilanza e il controllo di appropriatez-za sulle unità d’offerta sociosanitarie», e «Sanzioni» che ne costi-tuiscono parte integrante e sostanziale;

2 di dare atto che le disposizioni del presente provvedimen-to integrano, o per le parti in contrasto, sostituiscono i requisiti specifici di esercizio e di accreditamento già previsti dalle dd g r relative alle singole tipologie di Unità d’offerta;

3 di prevedere in via transitoria per le Unità d’offerta già ac-creditate o che hanno già presentato domanda di accredita-mento alla data di adozione del presente atto, che, nell’ambito dei requisiti previsti nell’Allegato B):

a l’adeguamento al requisito trasversale di accreditamen-to riferito al possesso della personalità giuridica, deve es-sere garantito entro la data del 31 dicembre 2012 per le Unità d’offerta residenziali e semiresidenziali, mentre, per le altre tipologie di Unità d’offerta, entro il 30 giugno 2013;

b l’adeguamento al requisito trasversale di accreditamen-to relativo all’applicazione del modello di cui alla d lgs 231/2001 deve essere garantito entro la data del 31 di-cembre 2012 per le Unità d’offerta residenziali con capa-cità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto;

c l’adeguamento agli altri requisiti trasversali di accredita-mento deve essere garantito entro due mesi dalla data di adozione del presente atto;

4 di dare atto che il requisito trasversale di accreditamento relativo all’applicazione del modello di cui alla d lgs 231/2001 verrà esteso alle altre unità di offerta con la gradualità stabilita nella delibera annuale sulla gestione del servizio socio sanitario regionale e comunque entro il 31 dicembre 2014;

5 di stabilire che, a modifica di quanto previsto dalla d g r n 937/2010, per l’ipotesi in cui l’Ente pubblico e in particolar modo l’Ente locale, proprietario dell’unità d’offerta sociosanitaria e tito-lare dell’accreditamento, non intenda mantenerlo in capo a se medesimo, l’accreditamento può essere richiesto dal soggetto cui viene affidata la gestione, con efficacia provvisoria limitata alla durata del contratto stesso di cessione della gestione;

6 di dare atto che l’art 8 comma 11 della l r 3/2008, come modificato dall’art 1 lettera a) della l r 2 del 24 febbraio 2012, ha previsto che la Giunta Regionale, al fine di assicurare uniformi modalità di ingresso alle Unità d’offerta sociosanitarie accredi-tate definisce i contenuti essenziali dei relativi contratti di acces-so, anche mediante l’adozione di schemi tipo e che pertanto, successivamente alla loro adozione, le Unità d’offerta saranno tenute ad adeguarsi;

7 di dichiarare il superamento della d g r 8496/2008, fermo restando la sua applicazione ai procedimenti amministrativi in corso alla data di applicazione del presente atto;

8 di disporre l’immediata entrata in vigore del presente provvedimento;

9 di comunicare la presente deliberazione alle Aziende Sani-tarie Locali;

10 di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la comunicazione al Consi-glio Regionale, nonché la pubblicazione sul sito internet della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà So-ciale ai fini della più ampia diffusione

II segretario: Marco Pilloni

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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ALLEGATO APROCEDURA PER L’ESERCIZIO E L’ACCREDITAMENTO DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE

Indice

CAPITOLO 1 - PREMESSE GENERALI

CAPITOLO 2 – L’ESERCIZIO E L’ACCREDITAMENTO DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE

2.1. La Segnalazione certificata di inizio attività

2 1 1 La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio dell’unità di offerta socio-sanitaria e la SCIA contestuale alla domanda di accreditamento

2 1 2 Procedura di presentazione della Segnalazione ex art 19 Legge 241/1990

2 1 3 Gli effetti giuridici della Segnalazione certificata di inizio attività

2 1 4 Il controllo dell’ASL successivamente alla presentazione della SCIA anche contestuale alla domanda di accreditamento

CAPITOLO 3 - L’ACCREDITAMENTO DELLE UNITÀ DI OFFERTA DELLA RETE SOCIOSANITARIA

3.1. Procedura per l’accreditamento e la modifica dell’accreditamento relativo a unità di offerta socio sanitaria e successiva iscrizione nel Registro informatizzato delle unità di offerta sociosanitarie

3.2. Trasferimento dell’abilitazione e dell’accreditamento ad un nuovo soggetto gestore - la cosiddetta “voltura del gestore dell’unità di offerta sociosanitaria”

3.3. Il riconoscimento di Ente unico ex d.g.r. n. 3257/06

3.4. Gli effetti dell’accreditamento: gli obblighi in capo al soggetto gestore

3.5. Revoca o decadenza dell’accreditamento

CAPITOLO 1 - PREMESSE GENERALIL’evoluzione normativa di questi anni, principalmente diretta alla semplificazione delle procedure in funzione di una maggiore efficienza del sistema, ha reso necessario il superamento delle determinazioni contenute nella DGR VIII/8496/2008 in materia di esercizio, accreditamento, vigilanza e controllo delle unità di offerta sociosanitarie Gli obiettivi che si è inteso realizzare attraverso la ridefinizione delle regole in materia sono:

- la semplificazione delle procedure per l’esercizio e l’accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie attraverso la sostituzione della denuncia di inizio attività con la segnalazione certificata di inizio attività, la previsione della sostituzione della delibera di Giunta con il decreto della Direzione Generale regionale competente per l’accreditamento delle unità di offerta della rete sociosanitaria, la maggiore responsabilizzazione delle ASL nella gestione del procedimento amministrativo di accreditamento;

- la definizione di requisiti soggettivi e organizzativi di accreditamento trasversali a tutte le unità di offerta sociosanitarie in funzione della garanzia di più elevati livelli di affidabilità dei soggetti gestori a tutela dei cittadini che utilizzano i servizi;

- il mantenimento a livello regionale della funzione di definizione delle regole di sistema sulla vigilanza e il controllo delle unità di offerta sociosanitarie, mettendo a punto strumenti funzionali ad assicurarne il “continuo” monitoraggio; questo provvedimento, garantendo certezza di regole e di ruoli, agisce in funzione dell’efficienza del sistema sociosanitario;

- l’assoggettamento a vigilanza e a controllo di appropriatezza di tutte le unità d’offerta sociosanitarie a prescindere dal relativo status erogativo (unità d’offerta solo abilitate all’esercizio (1), solo accreditate o anche contrattualizzate), prevedendo, in particolare, per tutte, l’obbligo di tenuta del Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSAS) e orientando prioritariamente i controlli sulla base di indicatori di rischio;

- l’omogeneizzazione dei comportamenti delle ASL nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle unità di offerta sociosanitarie anche attraverso la ridefinizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella governance delle Unità di offerta, in funzione della centralità della persona e della famiglia, dell’attenzione all’appropriatezza ed alla qualità dei servizi forniti;

- l’indicazione delle figure professionali da coinvolgere nelle diverse fasi del controllo Ciascuna ASL è infatti tenuta ad assicurare che a questa specifica attività istituzionale siano assegnate adeguate risorse di personale e strumentali;

- sottolineare l’importanza che tali attività vengano svolte in piena aderenza a quanto stabilito dalle norme specifiche per ciascuna unità d’offerta e conformemente al codice etico aziendale;

- potenziare il ruolo di coordinamento e di raccordo da parte della Regione, anche attraverso la predisposizione di strumenti e modulistiche standardizzati, la revisione e l’aggiornamento degli oggetti da sottoporre a verifica, la condivisione ed implementazione dei debiti informativi a carico delle singole unità d’offerta e delle ASL;

- mantenere, in forza del principio di centralità del cittadino, un’adeguata tutela del livello di soddisfazione della domanda, dell’appropriatezza e della congruità delle prestazioni;

- incentivare il miglioramento continuo della qualità, anche attraverso l’adozione di processi di autocontrollo da parte degli erogatori, inserendo la previsione obbligatoria dell’adeguamento, per le unità di offerta residenziali con capacità ricettiva uguale o superiore agli 80 posti, dell’adeguamento dei soggetti gestori al modello organizzativo previsto dal D Lgs 231/2001

(1) Per unità d’offerta abilitata all’esercizio si intende sia quella in possesso dell’autorizzazione al funzionamento sia quella che ha avviato legittimamente l’attività avvalendosi degli strumenti di semplificazione previsti dalla normativa vigente (presentazione di una comunicazione preventiva all’esercizio, di una dichiarazione di inizio attività, di una segnalazione certificata di inizio attività )

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CAPITOLO 2 – L’ESERCIZIO E L’ACCREDITAMENTO DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE Le leggi regionali n 3/2008 e n 33/2009 stabiliscono i principi generali per l’avvio e l’accreditamento delle unità d’offerta della rete socio sanitaria La disciplina attuativa di questi principi è invece contenuta nel presente provvedimento e nelle deliberazioni della Giunta Regionale riferite alle singole unità d’offerta della rete

Abilitazione all’esercizio ed accreditamento sono livelli di validazione dei servizi che hanno l’obiettivo di garantire livelli essenziali e uniformi di assistenza, qualitativamente rispondenti agli standard stabiliti dalle normative La vigilanza ed il controllo di appropriatezza sono le attività finalizzate ad accertare il “mantenimento” dei requisiti previsti per l’esercizio, l’accreditamento e l’eventuale contrattualizzazione, nonché a verificare l’appropriatezza delle prestazioni erogate al singolo assistito e il corretto adempimento degli obblighi posti in capo agli erogatori di prestazioni sociosanitarie

L’accreditamento istituzionale è un livello di validazione dei servizi che certifica il possesso di ulteriori requisiti (sotto il profilo soggettivo o strutturale, tecnologico o organizzativo) rispetto a quelli minimi di esercizio La domanda di accreditamento è volontaria e l’accreditamento istituzionale costituisce l’effetto di un provvedimento amministrativo specifico, adottato in esito alla positiva verifica di sussistenza dei requisiti dalla legge previsti per la sua adozione E’ pertanto rilasciato a favore di un soggetto giuridico (soggetto accreditato) per una determinata unità di offerta, il quale consegue l’iscrizione nel registro degli enti accreditati e l’abilitazione ad erogare prestazioni per conto del servizio sociosanitario regionale L’accreditamento è presupposto necessario ma non sufficiente per erogare prestazioni sociosanitarie, tramite apposita contrattualizzazione, a carico del FSR

2.1. La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

2 1 1 La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio dell’unità di offerta socio-sanitaria e la SCIA contestuale alla domanda di accreditamento

Fermo restando il possesso dei requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti, per l’esercizio delle unità di offerta sociosanitarie, il soggetto interessato provvede alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all’ASL di ubicazione della unità di offerta cui la segnalazione si riferisce Qualora il soggetto gestore sia interessato sia all’esercizio che all’accreditamento dell’unità di offerta trasmette, contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la richiesta di accreditamento utilizzando l’apposita modulistica In questo caso si parla di SCIA contestuale

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) si applica all’esercizio di tutte le unità di offerta sociosanitarie, in relazione alle fattispecie di seguito elencate:

1. esercizio di unità d’offerta, da intendersi come allestimento di tutte le misure strutturali, tecnologiche, organizzative e gestionali, necessarie per iniziare l’attività; trasferimento in altra sede di unità d’offerta esistente, da intendersi come modifica della sede in cui è svolta l’attività, anche quando ciò avviene all’interno dello stesso Comune, a prescindere dalla sede legale dell’ente gestore;

2. variazione della capacità ricettiva o trasformazione di unità di offerta esistente, da intendersi come aumento o riduzione della capacità di accoglienza o di erogazione dei servizi o delle prestazioni, oppure come modifica della tipologia dell’unità d’offerta tra quelle individuate dalla Regione;

3. modifica dell’articolazione degli spazi della medesima unità di offerta;

4. verificarsi di eventi estintivi/modificativi dell’ente gestore per le unità di offerta non accreditate. Nel caso di persone giuridiche private può trattarsi di scioglimento, fusione per incorporazione o costituzione di un nuovo ente Nel caso di enti pubblici, può trattarsi di successione tra enti, anche per effetto di intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento Nel caso di soggetti del Terzo Settore, può trattarsi anche di modifiche dello statuto che intervengano sugli scopi sociali

Nell’ipotesi in cui si tratti di unità d’offerta direttamente gestita dall’ASL, fino alla conclusione del processo di esternalizzazione delle gestioni previsto dalla normativa, occorre distinguere due ipotesi:

- quella in cui l’ASL non ha assunto un modello organizzativo di netta separazione tra i compiti di programmazione/controllo delle unità d’offerta direttamente gestite ed i compiti di gestione/erogazione: il Direttore Generale della ASL di ubicazione dell’unità d’offerta, presenta la SCIA alla ASL territorialmente competente ad effettuare l’attività di vigilanza incrociata e alla Direzione Generale regionale competente, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) nel rispetto di quanto previsto dall’art 65 del d lgs 7 marzo 2005 n 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) L’ASL competente per la vigilanza applica la procedura di cui al paragrafo successivo, inviando comunicazione dell’esito della vigilanza all’ASL che ha presentato la SCIA ed alla Direzione Generale regionale competente;

- quella in cui l’ASL abbia invece assunto un modello organizzativo di netta separazione tra i compiti di programmazione/controllo delle unità d’offerta direttamente gestite ed i compiti di gestione/erogazione (la separazione di questi compiti deve risultare dal piano di organizzazione dell’ASL): in questo caso il Direttore Generale dell’ASL adotta un apposito provvedimento, in cui prende atto delle verifiche condotte dalle strutture competenti della propria azienda in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti, precisando espressamente la netta separazione tra i compiti di programmazione /controllo e quelli di gestione/erogazione

Non è soggetta a SCIA la modificazione della persona del Legale Rappresentante del soggetto gestore

Il soggetto gestore provvede in questi casi a comunicare all’ASL competente per territorio il possesso, in capo alla persona del Legale Rappresentante, dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa Alla comunicazione deve essere allegata l’autocertificazione sottoscritta dal nuovo legale rappresentante L’ASL provvede ad annotare nella documentazione depositata agli atti i nuovi riferimenti della persona fisica incaricata della legale rappresentanza del soggetto gestore

Nell’ipotesi in cui ci sia una trasformazione giuridica del soggetto gestore che non si sostanzia nel subentro di un nuovo soggetto gestore (ad esempio variazioni nella forma societaria, etc ), la SCIA riguarderà solo i requisiti riguardanti le variazioni intervenute

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2 1 2 Procedura di presentazione della Segnalazione ex art 19 Legge 241/1990

La SCIA è presentata dal legale rappresentante o dall’amministratore del soggetto gestore all’ASL e, per conoscenza, al Comune di ubicazione dell’unità di offerta Alla SCIA sono allegate le autocertificazioni, le attestazioni e gli elaborati tecnici diretti a comprovare la sussistenza in capo al soggetto gestore e alla unità di offerta dei requisiti minimi stabiliti dal d p r 14 gennaio 1997, dall’Allegato B) al presente atto e dalla normativa regionale vigente in relazione alle singole tipologie di unità di offerta della rete sociosanitaria La segnalazione, corredata dalla documentazione necessaria, è presentata direttamente, oppure inviata, con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta certificata all’ASL di ubicazione dell’unità di offerta L’ASL assicura a tal fine l’utilizzo di un indirizzo di posta certificata La segnalazione è redatta in conformità al modello predisposto dall’ASL fino all’adozione, con successivo provvedimento attuativo da adottarsi a cura della Direzione Generale regionale competente, di un modello standard valido a livello regionale in materia di SCIA per le unità di offerta sociosanitarie Con decorrenza dalla data di apposizione del timbro di protocollo da parte dell’ASL, la SCIA produce gli effetti giuridici descritti nel paragrafo 2 1 3 del presente allegato L’ASL provvede:

- ad inoltrare alla Direzione regionale competente copia della SCIA e, se contestuale, della domanda di accreditamento, entro 7 giorni lavorativi dalla loro presentazione, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) nel rispetto di quanto previsto dall’art 65 del d lgs 7 marzo 2005 n 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e senza allegare i documenti prodotti dal soggetto gestore;

- ad inserire gli estremi della SCIA nell’ambito del Registro informatizzato delle unità di offerta sociosanitarie

2 1 3 Gli effetti giuridici della Segnalazione certificata di inizio attività

Con decorrenza dalla data di apposizione sulla SCIA del timbro di protocollo da parte dell’ASL competente per territorio, il soggetto interessato è abilitato a porre in esercizio l’unità di offerta cui la segnalazione si riferisce ed è responsabile in via diretta della gestione stessa In particolare, per effetto della presentazione della segnalazione, il soggetto acquista la facoltà giuridica di esercitare l’unità di offerta L’ASL non può pertanto subordinare in alcun modo l’inizio dell’effettivo esercizio dell’unità di offerta alla preventiva positiva verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati e attestati nella segnalazione In particolare, l’ASL non può vincolare la produzione degli effetti della presentazione della segnalazione al controllo preventivo della sua ammissibilità Qualora si tratti di SCIA riferita all’esercizio e di contestuale richiesta di accreditamento (SCIA contestuale), il soggetto gestore è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti gestionali previsti per l’accreditamento dell’unità di offerta, indipendentemente dall’effettiva presenza di utenti Lo standard di personale deve in ogni caso essere assicurato in relazione alla progressiva presa in carico di ospiti/utenti

2 1 4 Il controllo dell’ASL successivamente alla presentazione della SCIA anche contestuale alla domanda di accreditamento

In applicazione dell’art 19, comma 3, della Legge 241/1990, l’ASL competente per territorio provvede nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione ad accertare l’esistenza dei requisiti per l’esercizio dell’unità di offerta oggetto di SCIA Il termine decorre dalla data di protocollazione della SCIA da parte dei competenti uffici dell’ASL e deve corrispondere a quello inserito dall’ASL nel Registro informatizzato delle unità di offerta sociosanitarie

Qualora il sopralluogo si concluda con esito positivo, l’ASL procede, entro 20 giorni dalla verifica positiva a trasmettere via PEC, nel rispetto di quanto previsto dall’art 65 del d lgs 7 marzo 2005 n 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), copia del verbale alla Direzione regionale competente

In ipotesi invece di accertata carenza dei requisiti minimi, l’ASL dispone, sempre entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell’attività e l’obbligo di rimozione degli eventuali effetti dannosi provocati, salvo che, ove ciò sia possibile e non si riscontri una situazione di rischio per la salute o per la sicurezza pubblica, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine in ogni caso non superiore a trenta giorni In quest’ultimo caso l’ASL provvede con proprio provvedimento di diffida, da adottarsi entro 3 giorni dalla verifica di insussistenza/carenza dei requisiti Qualora nella unità di offerta sottoposta a controllo siano già presenti ospiti, gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti e il sostenimento di tutti gli oneri per la ricollocazione nella rete di offerta socio sanitaria degli assistiti in carico alla struttura L’ASL provvede a dare comunicazione via PEC alla Direzione Generale regionale competente dell’esito della verifica condotta e dei provvedimenti adottati (provvedimento che dispone il divieto di prosecuzione salvo, ove ciò sia possibile, il provvedimento di diffida) entro i successivi 7 giorni lavorativi Qualora la SCIA sia stata presentata contestualmente alla richiesta di accreditamento, l’ASL procede, sempre entro 60 dal suo ricevimento, ad effettuare un sopralluogo per la verifica circa la sussistenza di tutti i requisiti, minimi e ulteriori, al fine dell’adozione, entro 30 giorni dall’avvenuta verifica positiva, del provvedimento di attestazione del possesso dei requisiti di accreditamento, ovvero, in ipotesi di accertamento negativo, dei provvedimenti di seguito descritti Qualora infatti si riscontri l’insussistenza o si verifichi la perdita di un requisito successivamente all’inizio dell’attività, salvo che non vengano a crearsi situazioni di rischio per l’utenza, l’ASL:

- diffida il gestore a ripristinare il requisito entro un termine massimo di 30 giorni;- qualora il soggetto gestore si conformi alle prescrizioni, l’ASL adotta il provvedimento di attestazione del possesso dei requisiti

di accreditamento e lo trasmette via PEC alla Direzione Generale regionale competente entro 7 giorni lavorativi dalla sua adozione;

- qualora invece trascorra infruttuosamente tale termine, l’ASL adotta il provvedimento di sospensione o di chiusura dell’attività e lo trasmette via PEC alla Direzione Generale regionale competente entro i successivi 7 giorni lavorativi

Laddove invece si riscontri una situazione di rischio per la salute o per la sicurezza pubblica, l’ASL dispone l’immediata chiusura dell’attività a seguito della quale grava, come già precisato, unicamente in capo al soggetto gestore l’obbligo di farsi carico di tutti gli adempimenti e di tutti gli oneri diretti al trasferimento degli utenti in altra unità d’offerta idonea, raccordandosi con le famiglie e/o i Comuni di riferimento Nelle ipotesi di mancato mantenimento dei requisiti di abilitazione e/o di accreditamento, si applica la stessa procedura sopra individuata

CAPITOLO 3 - L’ACCREDITAMENTO DELLE UNITÀ DI OFFERTA DELLA RETE SOCIOSANITARIA L’accreditamento istituzionale è riconosciuto per effetto di un provvedimento amministrativo, ed è rilasciato a favore di un soggetto giuridico (soggetto accreditato) in relazione a una determinata unità di offerta, che per effetto dell’atto viene abilitato ad erogare prestazioni per conto del servizio sociosanitario regionale L’accreditamento è presupposto necessario per poter accedere al contratto e, quindi, per ottenere la remunerazione delle prestazioni da parte del sistema sociosanitario

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L’accreditamento presuppone il possesso, da parte del gestore e dell’unità d’offerta, di requisiti di qualificazione ulteriori a quelli stabiliti per il semplice esercizio (2) ed implica un innalzamento dei livelli qualitativi del servizio Ai fini dell’accreditamento, l’unità d’offerta deve possedere requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e gestionali ulteriori rispetto a quelli minimi per il suo esercizio, in conformità alle diposizioni della normativa regionale vigente in relazione alle singole tipologie di unità di offerta sociosanitarie Da quanto sopra consegue che:

1 l’accreditamento può riguardare anche solo una parte del totale dei posti o del volume di prestazioni per i quali il soggetto gestore è abilitato;

2 abilitazione ed accreditamento sono relativi al soggetto gestore e all’unità di offerta da quest’ultimo in concreto esercitata;

3 se una persona giuridica gestisce una pluralità di unità d’offerta, sono necessarie distinte SCIA di esercizio e, per ciascuna, un provvedimento specifico di accreditamento

3.1. Procedura per l’accreditamento e la modifica dell’accreditamento relativo a unità di offerta socio sanitaria e successiva iscrizione nel Registro informatizzato delle unità di offerta sociosanitarie

Il Decreto della Direzione Generale regionale competente che dispone l’accreditamento dell’unità di offerta socio sanitaria o la modifica di accreditamento già esistente.

L’accreditamento di una unità d’offerta socio sanitaria o la sua modifica sono disposti con Decreto della Direzione Generale regionale competente sulla base del provvedimento, adottato dal Direttore Generale dell’ASL di ubicazione dell’unità di offerta, di attestazione del possesso dei requisiti previsti La richiesta di accreditamento è presentata, anche contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività, dal legale rappresentante o dall’amministratore del soggetto gestore Deve attestare il possesso dei requisiti soggettivi, strutturali, organizzativi e gestionali ulteriori a quelli minimi definiti per l’esercizio dell’unità di offerta in conformità a quanto stabilito dall’Allegato B) al presente atto e dalla normativa regionale vigente in relazione alle singole tipologie di unità di offerta sociosanitarie La domanda è presentata direttamente all’ASL di ubicazione dell’unità di offerta e alla Regione mediante consegna a mano oppure raccomandata a r o per posta elettronica certificata attraverso l’utilizzo della modulistica messa a disposizione dall’ASL sino all’adozione del modulo standard definito a livello regionale con successivo provvedimento attuativo della Direzione Generale regionale competente La titolarità di una pluralità di unità di offerta in capo allo stesso soggetto gestore comporta, ai fini del loro esercizio e accreditamento, la necessità di presentare distinte Segnalazioni di certificazione di inizio attività e distinte domande di accreditamento Per la richiesta di accreditamento, qualora il soggetto gestore non si avvalga della possibilità di attestare i requisiti mediante Perizia asseverata, modalità prevista con la d g r n 20465/05, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di accreditamento, l’ASL procede ad effettuare il sopralluogo diretto a verificare il possesso dei requisiti attestati Qualora il sopralluogo si concluda con esito positivo, l’ASL procede, entro i successivi 30 giorni dalla verifica positiva:

- ad adottare, con deliberazione del direttore generale, il provvedimento di attestazione del possesso dei requisiti di accreditamento;

- a trasmettere copia della deliberazione alla Direzione regionale competente entro 7 giorni lavorativi dalla sua adozione, esclusivamente via PEC

La Direzione Generale regionale competente, ricevuto il provvedimento dell’ASL di attestazione del possesso dei requisiti di accreditamento, provvede entro i successivi 30 giorni, a disporre con proprio Decreto l’accreditamento dell’unità di offerta o la sua modifica e a registrarlo nel Registro informatizzato delle unità di offerta sociosanitarie, dandone successiva comunicazione all’ASL e all’ente gestore Successivamente al decreto di accreditamento, l’ASL provvede ad attribuire il codice struttura, dandone comunicazione alla Direzione Generale competente esclusivamente a mezzo PEC Il codice struttura è funzionale a porre il soggetto gestore nella condizione di poter adempiere agli obblighi collegati ai debiti informativi Entro 90 giorni dalla data del Decreto di accreditamento, l’ASL esegue un ulteriore sopralluogo senza preavviso, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti, in particolare verificando l’adeguatezza quantitativa e qualitativa delle unità di personale presenti in relazione alla progressiva presa in carico degli ospiti Dell’esito del sopralluogo l’ASL dà comunicazione alla competente Direzione Generale, provvedendo all’invio di copia del relativo verbale, esclusivamente via PEC, nel rispetto di quanto previsto dall’art 65 del d lgs 7 marzo 2005 n 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), ed entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla data del verbale Qualora invece il sopralluogo dell’ASL effettuato entro 90 giorni dalla data del Decreto di accreditamento si concluda con esito negativo, o con la constatazione che l’attività con l’effettiva presa in carico degli ospiti/utenti non sia ancora iniziata, si applica la procedura prevista nel paragrafo 2 1 4 del presente allegato

3.2. Trasferimento dell’abilitazione e dell’accreditamento ad un nuovo soggetto gestore - la cosiddetta “voltura del gestore dell’unità di offerta sociosanitaria”

La giurisprudenza esclude ogni automatismo nell’estensione del rapporto di accreditamento (anche in caso di successione tra enti), dovendosi sempre accertare i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa vigente (cfr Cons St , sez IV, 8 marzo 2001, n 1349) (3)

Tutti i contratti e gli atti tra privati che hanno ad oggetto il subentro di un altro soggetto nella gestione dell’unità di offerta non possono essere stipulati se l’ente gestore e la controparte degli atti predetti non abbiano richiesto e ottenuto parere preventivo dalla Direzione generale regionale competente, con contestuale informativa del gestore all’ASL di ubicazione dell’unità di offerta Con successivo provvedimento attuativo verrà definito il modello standard per la richiesta del parere preventivo alla presentazione della domanda di accreditamento Fino all’adozione del modello per la richiesta del parere, le parti interessate provvedono a presentarla con propria nota, allegando la seguente documentazione:

- la descrizione dell’attività negoziale che, successivamente al parere, le parti hanno in programma di porre in essere ai fini del subentro di un altro soggetto gestore nella gestione dell’unità di offerta di cui si tratta;

(2) Sul diritto all’accreditamento, si è pronunciato il Consiglio di Stato (sent Cons Stato n 1349 dell’8 marzo 2001): “la struttura sanitaria che dimostri di possedere i re-quisiti ulteriori, non potrà ritenersi titolare di un diritto al rilascio dell’accreditamento; essa sarà, infatti, soggetta al giudizio discrezionale della Regione, la quale in una prima fase valuterà l’idoneità della struttura a osservare le prescrizioni regionali dettate in relazione al fabbisogno di assistenza e alla garanzia dei livelli essenziali ed uniformi, non-ché degli eventuali livelli integrativi locali; successivamente, procederà all’accertamento della sua effettiva capacità di assicurare l’erogazione delle prestazioni nel rispetto di tali esigenze” Si veda anche Cons St 25 agosto 2008, n 4076

(3) Precisa il Consiglio di Stato: “ Per il carattere strettamente personale e la rilevanza pubblicistica degli interessi in gioco, id est per la natura indisponibile dei rapporti giuridici cui afferiscono, l’autorizzazione e l’accreditamento non possono rientrare nel complesso dei beni aziendali suscettibili di trasferimento fra le parti con automatico subentro del cessionario, stante il principio, di ordine generale, di immutabilità dei soggetti autorizzati nei rapporti con la p a , conformemente peraltro alla prescrizione dell’art 2558 c c , secondo cui il cessionario dell’azienda non può subentrare nei rapporti che abbiano carattere personale”

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- per l’ipotesi in cui l’immobile non sia di proprietà del soggetto gestore, una dichiarazione del proprietario diretta ad attestare che non sussistono impedimenti (es vincoli derivanti da finanziamento pubblico per la realizzazione/ristrutturazione dell’immobile ove è esercitata l’Unità di offerta);

Verificata la documentazione presentata a corredo della richiesta di parere preventivo, la Direzione generale regionale competente rilascia parere entro i successivi 30 giorni dalla richiesta Il parere è comunicato ai soggetti richiedenti e all’ASL di ubicazione dell’unità di offerta Successivamente al ricevimento del parere positivo della Direzione generale regionale competente, i soggetti interessati sono ammessi alla presentazione della domanda di accreditamento secondo la procedura di seguito definita:

1 il soggetto che subentra provvede a presentare la domanda di accreditamento, controfirmata anche dal soggetto gestore uscente, alla Regione Lombardia e all’ASL di ubicazione dell’unità di offerta; il richiedente non è tenuto a riprodurre – fatta salva l’ipotesi di effettuazione di lavori - i documenti che attestano il possesso dei requisiti di carattere strutturale, in quanto già depositati agli atti dell’ASL dal soggetto gestore uscente

2 l’ASL, verificato il possesso di tutti i requisiti in capo al soggetto gestore subentrante, provvede, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di accreditamento:

- ad attestare, con Deliberazione del Direttore Generale, il possesso dei requisiti in capo al soggetto gestore subentrante;- a trasmettere la Deliberazione del Direttore Generale di attestazione del possesso dei requisiti in capo al soggetto

gestore subentrante, esclusivamente via PEC, alla Direzione generale regionale competente entro 7 giorni lavorativi dalla data della sua adozione;

3 la Direzione generale regionale competente adotta, entro i successivi 30 giorni, il Decreto di modifica dell’accreditamento per variazione del soggetto gestore dell’unità di offerta accreditata Restano in ogni caso fermi i vincoli disposti dalla DGR n 5508/07, in ordine alle unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici La voltura è efficace dalla data del provvedimento che la dispone La Direzione generale regionale competente provvede altresì alla cancellazione del vecchio soggetto gestore dell’unità di offerta dal Registro informatizzato delle unità di offerta sociosanitarie Del provvedimento è data comunicazione all’ASL e all’ente gestore;

4 nel caso in cui il precedente gestore è titolare di un contratto con l’ASL, nel provvedimento di voltura si dispone il subentro del nuovo soggetto gestore, con decorrenza dalla data di adozione del decreto L’ASL provvede alla conseguente modificazione nel contratto agli estremi relativi al nuovo soggetto gestore;

5 entro 90 giorni dal provvedimento di voltura l’ASL effettua una visita di vigilanza presso l’unità di offerta, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti;

6 la voltura non comporta l’attribuzione di un nuovo codice struttura da parte dell’ASL

3.3. Il riconoscimento di Ente unico

Resta in capo alla Direzione Generale competente l’adozione del Decreto di riconoscimento di Ente Unico ai sensi della d g r n 3257/06

3.4. Gli effetti dell’accreditamento: gli obblighi in capo al soggetto gestore

L’accreditamento dell’unità di offerta, anche in assenza di contratto con l’ASL per la remunerazione di prestazioni a carico del fondo sanitario regionale, produce in capo al soggetto gestore l’obbligo del mantenimento dei requisiti per l’esercizio e l’accreditamento previsti dal presente provvedimento e dalla normativa statale e regionale di riferimento Il soggetto gestore, ai fini del mantenimento dello status di accreditato è in ogni caso altresì tenuto:

- ad adottare un modello organizzativo che permetta di distinguere i posti/prestazioni solo abilitati all’esercizio da quelli accreditati, al fine di favorire l’effettivo esercizio dell’attività di vigilanza e controllo da parte dell’ ASL e la maggiore trasparenza nei confronti degli utenti rispetto al servizio erogato;

- a garantire l’assolvimento del debito informativo previsto dagli specifici requisiti di accreditamento, in particolare con riferimento a scheda struttura che diventa un obbligo correlato allo status di soggetto accreditato A garantire anche la corretta tenuta e compilazione di fascicoli e schede utente (SoSIA, SIDi, SDO, nuovi sistemi di valutazione introdotti da successivi provvedimenti regionali) e delle liste d’attesa secondo le modalità stabilite dalla Regione;

- a garantire all’ASL:a l’accesso a tutti i locali dell’unità di offerta;b la possibilità di assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari;c l’accesso alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio

dell’unità di offerta, per verificare l’allineamento della gestione reale a quanto dichiarato nei diversi documenti;

- rispettare le procedure previste nei casi di variazione del soggetto gestore

3.5. Revoca o decadenza dell’accreditamento

La revoca dell’accreditamento è disposta con Decreto della Direzione Generale regionale competente, che l’adotta sulla base della delibera del Direttore generale dell’ASL in applicazione della procedura prevista al paragrafo 2 1 4 del presente allegato La decadenza dell’accreditamento è ugualmente dichiarata con Decreto della Direzione Generale regionale competente, nel caso di cessazione dell’attività, decisa dal soggetto gestore, previa verifica da parte dell’ASL che siano state attivate le procedure per salvaguardare la continuità assistenziale degli utenti/ospiti dell’unità d’offerta da chiudere Si prevede un termine di 90 di preavviso Stessa procedura è prevista nel caso in cui entro 90 gg dall’accreditamento l’attività non sia ancora avviata con l’effettiva presa in carico di ospiti/utenti La Direzione Generale regionale competente comunica via PEC all’ASL e al soggetto gestore interessato i provvedimenti di revoca e di decadenza dall’accreditamento, allineando ai provvedimenti adottati i contenuti del Registro delle unità di offerta sociosanitarie In applicazione della l r 3/2008 e della procedura di cui al punto 2 1 4 del presente allegato, fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di altre normative regionali o nazionali, le unità d’offerta sociosanitarie incorrono nella sospensione o revoca dell’abilitazione all’esercizio o dell’accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine qualora possibile, nei seguenti casi:

- quando sia esercitata l’attività in mancanza dei requisiti minimi;- quando non venga garantito il mantenimento di uno o più requisiti di accreditamento;- quando sono assegnate codifiche che, rispetto alle indicazioni regionali, non rappresentino in modo corretto la classificazione

della fragilità degli utenti o l’appropriatezza delle prestazioni erogate;

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- per il mancato, tardivo o incompleto, invio alla Regione o alla competente ASL delle comunicazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente sull’accreditamento;

- per l’erogazione di prestazioni non previste tra quelle rispondenti alla tipologia di unità d’offerta;- quando si verifichi la perdita del titolo di godimento dell’immobile sede dell’attività; - per il mancato rispetto delle procedure previste nei casi di cambiamento del soggetto gestore

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ALLEGATO B I REQUISITI TRASVERSALI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE

Indice

CAPITOLO 1 - I REQUISITI TRASVERSALI DI ESERCIZIO

1.1. I requisiti minimi per l’esercizio delle unità di offerta della rete socio sanitaria

1.2. Requisiti soggettivi riferiti al legale rappresentante del soggetto gestore

1.3. I requisiti strutturali

1.4. I requisiti tecnologici

1.5. I requisiti organizzativi e gestionali

CAPITOLO 2 - I REQUISITI TRASVERSALI DI ACCREDITAMENTO

2.1. I requisiti trasversali soggettivi

2 1 1 I requisiti soggettivi dei componenti degli organi di amministrazione dell’ente

2 1 2 Requisiti soggettivi del soggetto gestore

A) Requisiti inerenti la forma giuridica del soggetto gestore

B) Requisiti inerenti l’affidabilità economica finanziaria del soggetto gestore

2.2. I requisiti trasversali di accreditamento organizzativi e gestionali

2 2 1 Progetto individualizzato

2 2 2 Fascicolo socio assistenziale e sanitario

2 2 3 Il D Lgs 231/2001

2 2 4 Polizza assicurativa per responsabilità civile

2 2 5 La Carta dei servizi

2 2 6 Il contratto di ingresso

CAPITOLO 1 - I REQUISITI TRASVERSALI DI ESERCIZIO

1.1. I requisiti minimi per l’esercizio delle unità di offerta della rete socio sanitaria Ai fini dell’esercizio, l’unità d’offerta deve possedere i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e gestionali di cui al d p r 14 gennaio 1997 Il soggetto gestore deve altresì garantire il possesso dei requisiti minimi specifici stabiliti dalla normativa regionale vigente in relazione alle singole tipologie di unità di offerta sociosanitarie, come individuate dalla DGR VIII/7438 del 13/06/2008 recante “Determinazioni in ordine all’individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della l r 3/2008” In particolare, in ottemperanza al d p r 14 gennaio 1997, il soggetto gestore deve garantire l’adozione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito, con gli obiettivi di:

- sostanziare e ridefinire le politiche e gli obiettivi del presidio e della azienda;- fornire il ritorno informativo alle strutture organizzative, necessario per le valutazioni di loro competenza;- rispondere al debito informativo nei confronti dei livelli sovra-ordinati

1.2. Requisiti soggettivi riferiti al legale rappresentante del soggetto gestorePer l’esercizio di tutte le unità di offerta sociosanitarie è richiesto il possesso dei seguenti requisiti soggettivi riferiti alla persona del legale rappresentante del soggetto gestore:

a) non aver riportato condanne disposte con sentenza passata in giudicato, ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art 444 c p p per reati gravi contro la PA o in danno dell’Unione europea; in ogni caso non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio ovvero per reati commessi nell’esercizio di unità di offerta del sistema sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale;

b) non essere incorso nell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione da una professione, dai pubblici uffici o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

c) non avere in corso procedimenti penali pendenti sui reati di cui alle precedenti lettere;

d) non essere sottoposto a procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione;

e) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro

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obbligo derivante dai rapporti di lavoro;f) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e

assistenziali;g) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e

tasse;h) non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertata giudizialmente, la risoluzione dei contratti di

accreditamento, stipulati negli ultimi dieci anni per la gestione della medesima unità d’offerta; i) non essere soggetto rientrante nelle altre fattispecie previste dall’art 38 del decreto legislativo n 163/2006 (codice appalti

pubblici);j) non rientrare nelle fattispecie previste dalla legge 31 maggio 1965 n 575 e s m i recante Disposizioni contro la mafia

Al fine della verifica di sussistenza dei requisiti soggettivi il certificato penale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato antimafia sono obbligatoriamente sostituiti dalle relative autocertificazioni in conformità a quanto previsto dal DL 9 febbraio 2012 n 5

1.3. I requisiti strutturali L’esercizio dell’attività deve essere compatibile con i vincoli posti sull’immobile in cui ha sede l’unità d’offerta, sia relativamente alla destinazione d’uso che per quanto riguarda eventuali vincoli derivanti da finanziamenti statali o regionali Qualora l’unità di offerta sia stata realizzata con finanziamenti regionali o statali, si applicano le disposizioni di cui alla DGR 5508/2007 L’immobile deve risultare conforme alla disciplina statale e regionale vigente in materia di edilizia, di sicurezza e di accessibilità e possedere tutti i requisiti previsti dalla specifica normativa regionale per l’esercizio Nel caso in cui la struttura non sia di proprietà del gestore, esso dovrà produrre idonea documentazione relativa al titolo di godimento dell’immobile che dovrà altresì essere compatibile con l’attività che si intende avviare

1.4. I requisiti tecnologiciL’esercizio dell’attività presuppone il pieno possesso dei requisiti tecnologici previsti dalle normative statali e regionali, specifiche per ogni unità di offerta Si richiamano, a titolo esemplificativo i seguenti requisiti di carattere tecnologico: impianti gas medicali, impianto di chiamata, condizioni micro climatiche ecc

1.5. I requisiti organizzativi e gestionaliIn funzione della attività che si intende avviare, deve essere data evidenza dell’adeguatezza:

- dell’ organizzazione del servizio;- delle procedure assistenziali adottate;- della quantità e qualità della dotazione di personale prevista per l’assolvimento delle prestazioni e dell’applicazione dei

CCNL sottoscritti da OO SS maggiormente rappresentative su scala nazionale e regionale;- delle competenze e delle specifiche professionalità impiegate nell’unità d’offerta nonché dell’utilizzo di idonei profili

professionali previsti dai CCNL sottoscritti da OO SS maggiormente rappresentative su scala nazionale e regionale;

Dalla documentazione deve risultare la conformità dell’organizzazione dell’assistenza a quanto previsto dalla normativa statale e regionale specifica per ogni unità di offerta Per le nuove assunzioni di personale, non sono più ammesse di norma le deroghe in ordine al possesso dei titoli professionali in precedenza previste dai provvedimenti di definizione dei requisiti riferiti alle singole unità di offerta Si richiamano qui in particolare gli obblighi derivanti dal D lgs n 81 del 9/4/2008 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che ha introdotto il vincolo per gli enti gestori di tutte le strutture residenziali , sia pubbliche che private, equiparabili a quelle di ricovero e cura, con oltre 50 lavoratori, di istituire il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda Per queste strutture il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno, titolare di contratto di lavoro subordinato Il soggetto gestore abilitato all’esercizio di una unità di offerta socio sanitaria è tenuto, con riferimento alle prestazioni che prevedono la compartecipazione da parte dell’assistito, al rilascio annuale delle certificazioni delle rette ai fini fiscali; è tenuto altresì ad adottare modalità di fatturazione della retta tali da consentire alla famiglia la conoscenza della natura dei costi che gli vengono addebitati, secondo un criterio di trasparenza In tutte le unità d’offerta sociosanitarie devono essere adottati sistemi di rilevazione della customer satisfaction

CAPITOLO 2 - I REQUISITI TRASVERSALI DI ACCREDITAMENTO

2.1. I requisiti trasversali soggettivi :

2 1 1 I requisiti soggettivi dei componenti degli organi di amministrazione dell’ente

Ai fini dell’accreditamento, i componenti degli organi amministrativi dell’Ente devono possedere i requisiti soggettivi previsti dal cap 1, par 1 2, per la persona del legale rappresentante del soggetto gestore

2 1 2 I requisiti soggettivi del soggetto gestore

A) Requisiti inerenti la forma giuridica del soggetto gestore

Ai fini dell’accreditamento è richiesta la personalità giuridica, pubblica o privata in capo al soggetto gestore di unità di offerta socio sanitarie

B) Requisiti inerenti l’affidabilità economica finanziaria del soggetto gestore

Al fine di garantire al cittadino un adeguato livello di qualità dei servizi sociosanitari e la continuità assistenziale, si rende necessario che il soggetto gestore assicuri una certa capacità e solidità finanziaria, nonché un’adeguata trasparenza organizzativa Gli enti gestori devono pertanto garantire mezzi adeguati all’assolvimento dei propri debiti verso i fornitori, i dipendenti e le banche

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Documento contabile finanziarioTutti i soggetti gestori di unità di offerta sociosanitarie, devono essere in possesso di un documento contabile-finanziario sottoposto a verifica da parte di un organo di controllo

Organo di controlloObbligo di istituire un organo di controllo, collegio sindacale o revisore contabile, a cui verrà richiesto di relazionare sulla attendibilità di bilancio nonché su aspetti specifici Gli organismi accreditati dovranno avere la presenza di un organo di controllo, composto da professionisti iscritti nello specifico Registro dei Revisori Contabili Tale organo è tenuto nel corso dell’esercizio ad effettuare, per obbligo di legge, specifici controlli trimestrali sulla tenuta della contabilità, sulla regolarità e correttezza delle procedure e scritture contabili, sul corretto adempimento degli obblighi tributari e previdenziali nonché ad attestare la correttezza e la veridicità del bilancio esprimendo un giudizio come previsto dalle procedure di revisione Ciò significa, per gli organismi che non hanno già il collegio sindacale per legge o per scelta, introdurre la presenza di un Revisore Contabile così come previsto agli artt 2409 bis e 2477 del Codice Civile

Documento che attesta l’affidabilità e la solvibilitàTutti i soggetti gestori devono garantire la propria affidabilità e solvibilità autocertificando l’inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia (Circolare n. 139 dell’11.2.1991, aggiornato al 29 aprile 2011 - 14° aggiornamento)

Altri requisiti di affidabilità I soggetti gestori devono garantire il possesso dei seguenti requisiti:

• assenza di stato di fallimento;• assenza di liquidazione coatta;• assenza di concordato preventivo;• assenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;• rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;• rispetto degli obblighi relativi al pagamento degli emolumenti e degli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali e dei

contributi previdenziali nonché di tutti gli obblighi derivanti;• rispetto delle norme che disciplinano il diritto dal lavoro dei disabili (Legge n 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17)

I soggetti gestori dotati di personalità giuridica pubblica, restano obbligati ad assicurare tutti i documenti contabili e i controlli già per essi previsti dall’ordinamento

2.2. I requisiti trasversali di accreditamento organizzativi e gestionali

2 2 1 Progetto individualizzato

Tutte le unità d’offerta devono essere in possesso di un documento di descrizione della procedura di presa in carico dell’assistito, di elaborazione del Piano assistenziale (comunque denominato: Piano assistenziale individualizzato – PAI- Piano educativo individualizzato – PEI - , Piano di riabilitazione individualizzato – PRI - etc…… ) e di avvio dell’assistenza che declini fasi, tempi e operatori coinvolti

2 2 2 Fascicolo socio assistenziale e sanitario

Tutte le unità di offerta devono adottare un fascicolo socio assistenziale e sanitario per la tenuta e l’aggiornamento delle informazioni sulla persona assistita, completo di consenso informato dell’assistito/ tutore/curatore o amministratore di sostegno

Il FaSaS è composto almeno da:1 sezioni anamnestiche;2 strumenti validati in uso per le valutazioni (scale di valutazione) e relativa classificazione ove prevista;3 valutazioni dei diversi professionisti (esame obiettivo, scheda infermieristica, riabilitativa, sociale, psicologica, educativo-

animativa);4 progetto individuale (PAI, PEI, PRI, pri, etc );5 diario degli eventi ed interventi;6 documentazione/modulistica riferita ad aspetti assistenziali

Il FaSAS deve essere costantemente aggiornato e debitamente compilato Il fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario contiene il diario socio-sanitario nel quale sono documentati gli eventi riguardanti l’evoluzione del percorso dell’utente all’interno dell’unità d’offerta, sono registrati i trattamenti diagnostici, terapeutici, farmacologici, assistenziali, riabilitativi, educativi, animativi effettuati Variazioni delle condizioni di salute dell’utente e le eventuali modifiche, motivate, al piano di cura devono essere segnalate tempestivamente Ogni registrazione in diario deve essere corredata di data, ora e firma (anche sigla, se esiste siglatario aziendale) dell’estensore Il redattore della nota deve essere sempre identificabile Particolare attenzione deve essere posta con riguardo alla tracciabilità puntuale dei farmaci somministrati agli utenti

2 2 3 Il D Lgs 231/2001

L’applicazione del Decreto Legislativo n 231 dell’ 8/06/2001 inerente la “responsabilità degli enti” e recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art 11 della legge 29/09/2000, n 300” ai soggetti gestori di unità di offerta sociosanitarie residenziali è da intendersi come ulteriore garanzia dell’efficienza e della trasparenza dell’operato sia della Regione che dell’ente accreditato, con lo scopo di migliorarne l’organizzazione e l’efficienza di funzionamento Il sistema di “compliance” 231 deve rispettare i principi di efficacia, specificità e attualità, e si integra al sistema di vigilanza e controllo esistente nella logica della semplificazione e dell’implementazione di strumenti operativi di governo della sussidiarietà, e si articola nei seguenti elementi di base:

- Codice Etico Il codice etico costituisce uno strumento importante per l’attuazione di politiche di Responsabilità Sociale e fissa le regole di comportamento cui debbono attenersi i destinatari nel rispetto dei valori e dei Principi Etici enunciati dalle Leggi e dai Regolamenti della Repubblica Italiana; descrive la mission dell’ente e le regole che lo stesso si pone al fine del raggiungimento dei suoi obbiettivi Entra a pieno titolo nell’ordinamento dell’ente e rappresenta il complesso dei diritti e dei doveri morali e la conseguente responsabilità etico-sociale di ogni partecipante alla organizzazione Ha l’ulteriore obiettivo di attestare la prevenzione rispetto a comportamenti irresponsabili e/o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell’ente perché definisce l’ambito delle responsabilità etiche e sociali di tutti gli operatori Non sostituisce e non si sovrappone alle norme legislative e regolamentari esterne ed interne, ma nell’azione di integrazione e di rafforzamento dei principi contenuti in tali fonti, introduce modelli organizzativi e comportamentali

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volti ad impedire ed ostacolare condotte “criminose” o che portino indebiti vantaggi E’ strumento per migliorare la qualità di servizi in quanto incentiva condotte coerenti con i principi e le regole in esso contenute, nonché strumento di comunicazione verso tutti i componenti l’organizzazione, permettendo nel contempo agli stakeholder esterni di conoscere i principi informatori dell’ente, e la possibilità quindi di richiederne una più puntuale attuazione Senza obiettivo di esaustività, Codice Etico si basa su principi di:

• Rispetto delle norme• Onestà• Imparzialità• Riservatezza • Rispetto della persona• Rispetto dell’ambiente• Coinvolgimento• Lavoro di squadra• Efficienza• Trasparenza

Il Codice Etico è oggetto di specifica formazione per tutti i collaboratori dell’ente, e viene comunicato a tutte le terze parti che hanno rapporti contrattuali con l’ente, anche tramite la sua pubblicazione

- Modello organizzativo I principi informatori del modello organizzativo da attuare in forza del Decreto Legislativo n 231 dell’ 8/06/2001 sono i seguenti:

• sistema organizzativo sufficientemente chiaro e formalizzato, soprattutto per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti;

• separazione di funzioni tra chi autorizza un’operazione e chi la contabilizza, la esegue operativamente e la controlla in coerenza con la dimensione e l’articolazione organizzativa dell’ente;

• assegnazione di poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;• registrazione, autorizzazione e verifica di ogni operazione, e relativo controllo di legittimità, coerenza e congruenza

Il modello organizzativo si articola in due parti: generale e speciale Il modello organizzativo parte generale descrive la disciplina di riferimento, l’assetto organizzativo dell’ente, il sistema di Governance (tra cui il sistema disciplinare), prevede un’attività di formazione dei dipendenti in relazione alla disciplina della responsabilità degli enti ed elabora i risultati della fase “risk assessment” La parte speciale si articola in presidi come procedure, protocolli, ordini di servizio specificamente adottati per la gestione del rischio di commissione di reati di cui al decreto legislativo n 231/2001, con particolare riferimento alle aree caratteristiche (es flussi e debiti informativi, tariffazione, somministrazione dei farmaci, cura degli ospiti, salute e sicurezza sul posto di lavoro, smaltimento rifiuti, ecc ) e alle procedure strumentali al funzionamento dei processi caratteristici (es acquisti, conferimento di incarichi di consulenza, ecc) Le procedure devono evidenziare i flussi di informazione previsti verso l’organismo di vigilanza Il modello organizzativo va corredato da documenti di analisi dei rischi, prodotti preferibilmente in forma autonoma, che devono contenere obbligatoriamente la mappatura dei rischi, redatta in forma specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo Nella mappatura dei rischi, vanno dunque contenuti tutti gli elementi che portano alla valutazione del rischio complessivo dell’ente e della sua compliance come ad esempio:

• l’analisi delle funzioni e le attività svolte esaminate secondo l’esposizione al rischio “231”;• l’analisi delle voci di conto economico e patrimoniali che fungono da “sensore” del livello di criticità dei processi strumentali

al potenziale compimento dell’illecito 231 come ad esempio gli acquisti di beni e servizi, i finanziamenti in varia forma che provengono dalla Pubblica Amministrazione, l’affidamento di incarichi di consulenza, gli incarichi a dipendenti pubblici ed incaricati di pubblico servizio, le spese di rappresentanza degli amministratori e degli apicali, gli omaggi, le assunzioni di personale e le collaborazioni a vario titolo

Il modello organizzativo deve dunque prevedere, in relazione alle diverse tipologie di reati (valutati “sensibili” tramite la c d “analisi/mappatura dei rischi” nell’ambito dell’attività dell’ente), specifici presidi capaci di evitare il rischio di commissione dei reati tipici previsti dalla normativa di cui al decreto legislativo n 231/2001 A mero titolo esemplificativo, in ogni modello organizzativo vi sarà senz’altro un protocollo, una procedura o un ordine di servizio relativo alla condotta inerente i rapporti dell’ente con la Pubblica Amministrazione

- Organismo di VigilanzaL’organismo di vigilanza deve rispettare i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità previsti dalla giurisprudenza in materia A questo proposito se ne auspica la collegialità della composizione e, con riguardo al suo funzionamento, se ne raccomanda la regolamentazione mediante uno specifico regolamento approvato dall’organo di amministrazione dell’ente

- Debiti Informativi verso ASLL’Organismo di vigilanza deve inviare entro il 31 dicembre di ogni anno all’Asl competente una relazione annuale dell’attività svolta con particolare riferimento al rispetto dei requisiti richiesti in materia di esercizio ed accreditamento nonché dalla normativa regionale

2 2 4 Polizza assicurativa per responsabilità civile

L’ente gestore deve stipulare, in data non successiva alla presentazione della SCIA, una polizza assicurativa per responsabilità civile che lo tuteli l’assicurato da effetti negativi di carattere economico che potrebbero derivare da eventuali danni provocati agli utenti del servizio, agli operatori o ad altri soggetti terzi, e imputabili alla sua responsabilità o alla responsabilità di soggetti di cui questi debba rispondere

2 2 5 La Carta dei servizi

Come già previsto dall’art 9 della l r 3/2008 per la rete delle unità di offerta socio assistenziali accreditate, anche le unità di offerta sociosanitarie, ai fini dell’accreditamento, si dotano della Carta dei servizi La carta dei servizi è lo strumento diretto ad assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e ad informare i soggetti che fruiscono della rete sulle condizioni che danno diritto all’accesso e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulle condizioni per facilitarne la valutazione da parte degli utenti e sulle procedure per la loro tutela nei casi di inadempienza La Carta dei servizi deve rispettare i contenuti minimi già previsti dalle specifiche deliberazioni regionali che hanno indicato i requisiti di accreditamento specifici delle singole unità di offerta, nonché quanto stabilito con successivo provvedimento attuativo della Direzione Generale regionale competente in ottemperanza ai principi previsti dalla presente deliberazione In particolare il provvedimento attuativo dovrà indicare come:

- dare trasparenza circa l’entità dell’eventuale partecipazione al costo da parte degli utenti, laddove previsto, in aderenza a quanto dichiarato sui siti aziendali ASL e con quanto sottoscritto nell’eventuale contratto di ingresso;

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- esplicitare le procedure di ammissione/dimissione degli utenti; - le modalità con cui assicurare i diritti delle persone assistite;- le modalità con cui garantire il riconoscimento degli operatori da parte dell’assistito;

Al fine di facilitare la comunicazione con le famiglie, si richiede alle strutture che dispongono di sito web, di pubblicarvi la carta dei servizi In ogni caso, la struttura dovrà fornire alla ASL di competenza la carta dei servizi in formato elettronico, al fine di permetterne la pubblicazione sul sito web della stessa ASL

2 2 6 Il contratto di ingresso

Le unità di offerta in cui è prevista la compartecipazione al costo da parte degli utenti, sono tenute, ai fini dell’accreditamento, ad assicurare l’uniformità del proprio contratto di ingresso ai contenuti stabiliti dal presente provvedimento e dal successivo provvedimento attuativo della Direzione Generale regionale competente, in attuazione di quanto previsto dall’art 8 comma 11 della Legge regionale 3/2008 come modificato dall’art 1 della LR 2/2012 Il provvedimento attuativo assicura che il contratto di ingresso sia funzionale a garantire all’assistito omogeneità di trattamento sul territorio lombardo con riferimento agli ambiti di maggiore criticità nella disciplina dei rapporti giuridici ed economici con il soggetto gestore In particolare si ritiene opportuno evidenziare l’importanza che assume il contratto di ingresso al fine di dare certezza ai rapporti che devono intercorrere tra le parti Ciò non toglie che l’ente gestore debba correttamente e diligentemente assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal fatto che siano o meno richiamati nel contratto, derivano dalla l r n 3/2008 La sottoscrizione del contratto prevede l’individuazione dei soggetti abilitati a firmarlo, tenuto conto che possono ricorrere diverse ipotesi: l’assistito personalmente o il tutore o l’amministratore di sostegno Relativamente alla sezione economica si dovranno indicare tutti i soggetti che compartecipano alla copertura della retta assistenziale, riportando in maniera dettagliata gli oneri posti a carico di ciascuna parte (il soggetto stesso, familiari, tutore, il Comune, eventuali altri soggetti) Con successivo provvedimento regionale verrà definito uno schema tipo di contratto di ingresso per le diverse unità d’offerta Potranno essere inserite eventuali clausole integrative, sentita la ASL territorialmente competente e nel pieno rispetto delle disposizioni regionali in materia Il provvedimento attuativo dovrà disciplinare:

1 le prestazioni ed adempimenti a carico dell’ente gestore (ivi compresi gli obblighi di custodia di beni, di assicurazione, di rispetto della privacy, di rispetto dei protocolli assunti, di rendere nota la carta dei servizi, di costituire documentazione sanitaria o sociosanitaria, rilascio delle certificazioni delle rette ai fini fiscali, preavviso sulle dimissioni, ecc );

2 gli adempimenti a carico del soggetto fruitore delle prestazioni e/o del soggetto che compartecipa al pagamento della retta assistenziale (rispetto del regolamento interno delle unità d’offerta, il pagamento della retta e le relative modalità, anche nei casi di provvisoria assenza dall’unità d’offerta, il preavviso per dimissione, il versamento di eventuali depositi cauzionali, ecc );

3 le ipotesi di recesso e di risoluzione del contratto e le modalità di risoluzione delle controversie

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ALLEGATO CLA VIGILANZA E IL CONTROLLO DI APPROPRIATEZZA SULLE UNITÀ D’OFFERTA SOCIOSANITARIE

Indice

CAPITOLO 1 - PREMESSA SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

1.1. Vigilanza sui requisiti soggettivi

1.2. Vigilanza sui requisiti strutturali e tecnologici

1.3. Vigilanza sui requisiti organizzativi e gestionali

1 3 1 Vigilanza: la specificità della verifica degli elementi gestionali

1.4. Controllo di appropriatezza

1 4 1 Controllo di appropriatezza assistenziale

1 4 2 Controllo di appropriatezza nella classificazione utente/prestazioni rese

1 4 3 Controllo di appropriatezza amministrativa

1 4 4 Controllo di appropriatezza assistenziale riferiti all’assistenza domiciliare integrata

CAPITOLO 2 - L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO: COMPETENZE

2.1. Competenze e ruoli della Regione Lombardia

2.2. Competenze e ruoli delle ASL

CAPITOLO 3 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.1. La certificazione delle rette ai fini fiscali

3.2. Consenso informato e tutela

CAPITOLO 1 - PREMESSA SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLOLe Aziende Sanitarie Locali esercitano la funzione di vigilanza e controllo nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida definite dalla Regione L’esercizio dell’attività di vigilanza e di controllo dell’appropriatezza è finalizzato a:

- tutelare le persone che accedono alle unità d’offerta, soprattutto quelle in condizioni di maggior fragilità;- verificare il corretto adempimento e rispetto delle regole vigenti;- verificare l’efficacia e l’efficienza degli interventi;- assicurare l’uso appropriato delle risorse; - garantire la corretta competizione tra gli erogatori

Le attività di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta sociosanitarie devono essere organizzate secondo i seguenti principi:- programmazione: l’attività deve essere programmata nell’ambito del piano annuale della vigilanza e dei controlli, approvato

dal Direttore Generale dell’ASL con specifico provvedimento e trasmesso alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale entro i termini stabiliti, dal quale devono emergere con chiarezza: le professionalità coinvolte, le procedure adottate, la precisa identificazione dei compiti, i sistemi di rendicontazione, secondo le regole definite dalla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

- omogeneità: attraverso l’utilizzo appropriato degli strumenti di vigilanza e controllo si garantisce l’uniformità di comportamento delle ASL nell’espletamento delle funzioni, permettendo il coordinamento e il monitoraggio dell’attività da parte della Regione;

- completezza: i piani di vigilanza e di controllo devono comprendere le diverse tipologie di unità d’offerta sociosanitarie e sociali, nonché i diversi status erogativi (autorizzati/abilitati, accreditati, contrattualizzati) L’attività di vigilanza si esplica altresì in occasione di eventi straordinari o sulla base di richieste specifiche degli uffici regionali

Gli interventi nel settore della vigilanza e del controllo di appropriatezza devono essere comunque ricondotti all’ambito della programmazione, sia in caso dì interventi preordinati sia nei casi di interventi estemporanei, dettati da fattori esterni Anche l’evento straordinario deve essere previsto e disciplinato e deve pertanto rientrare nella programmazione, prevedendo apposite procedure interne per quanto riguarda la gestione di questi eventi Si possono individuare tre tipologie d’interventi di vigilanza e controllo di appropriatezza:

- visite programmate;- visite straordinarie, eseguite su segnalazioni o a seguito di richieste pervenute da altri enti;- visite di carattere urgente, riferite all’attività svolta in occasione di eventi straordinari

Nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo è deve essere garantita un’adeguata organizzazione aziendale delle ASL e l’adeguatezza di risorse umane e strumentali a tali funzioni Fatte salve le attività di verifica nell’ambito dell’istruttoria dei procedimenti relativi all’esercizio e all’accreditamento, ai fini della presente deliberazione, si definisce attività di vigilanza l’espletamento delle verifiche sul mantenimento dei requisiti soggettivi (del Legale Rappresentante e del Gestore), strutturali, tecnologici, organizzativi e gestionali, delle unità d’offerta sociosanitarie L’attività di vigilanza riguarda:

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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- il mantenimento dei requisiti di esercizio, di accreditamento, le disposizioni contrattuali propri delle diverse unità d’offerta;- l’adempimento degli obblighi previsti per l’esercizio, l’accreditamento, ed il contratto propri delle diverse unità d’offerta

Ai fini della presente deliberazione si definisce attività di controllo di appropriatezza l’ambito in cui è verificata l’erogazione delle prestazioni all’utente, sia in termini assistenziali che organizzativi L’attività di controllo è anche finalizzata alla verifica della corretta classificazione degli utenti, in coerenza con le regole regionali per le specifiche tipologie di unità d’offerta Quindi, la vigilanza riguarda tutti quegli aspetti (riferiti alla struttura, all’ente gestore ed al suo legale rappresentante, all’organizzazione ed alla gestione dell’unità d’offerta) più di carattere generale e che hanno ricadute indirette sui destinatari delle prestazioni sociosanitarie; l’appropriatezza si riferisce invece all’assistenza diretta al singolo utente ed a tutti quei procedimenti o documenti specificamente rivolti ai singoli destinatari dei servizi Considerata la complementarietà delle due funzioni, è opportuno che le relative attività siano svolte dalle ASL in modo coordinato La vigilanza ed il controllo di appropriatezza riguardano tutte le unità d’offerta sociosanitarie, con attenzione particolare a quelle che presentano le maggiori criticità, in conformità a “codici di rischio” definiti a livello regionale e/o territoriale La vigilanza ed il controllo di appropriatezza sono compiuti attraverso l’esame documentale e ispezioni in loco In quest’ultimo caso, deve essere redatto esatto verbale che dia conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- individuazione degli operatori ASL incaricati dell’ispezione;- individuazione dei soggetti rappresentanti dell’unità d’offerta presenti alla visita;- tempi di esecuzione ovvero la data e l’ora d’inizio e fine visita;- obiettivi ed il campo di azione dell’intervento;- gli elementi verificati, le evidenze raccolte ed i risultati delle rilevazioni;- eventuale documentazione acquisita agli atti;- eventuali dichiarazioni dei presenti al sopralluogo e l’eventuale rifiuto alla sottoscrizione da parte del gestore o dei presenti

La descrizione della situazione di fatto accertata è l’atto centrale del sopralluogo, in quanto deve fedelmente ed oggettivamente rappresentare lo stato dei luoghi e delle cose ispezionate, i documenti esaminati e/o acquisiti sul posto Di quanto rilevato si deve dare atto nel verbale di sopralluogo L’utilizzo del verbale è di centrale importanza e condiziona l’efficacia del sopralluogo L’utilizzo di check list non deve pregiudicare la valutazione e la registrazione di altri aspetti d’interesse che dovessero emergere nel corso dell’ispezione Il verbale di sopralluogo deve essere sempre redatto, almeno in triplice copia, a conclusione di ogni visita ispettiva e dovrà contenere tutti gli elementi emersi nel corso del sopralluogo Il verbale potrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto gestore o da un suo incaricato che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni Una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente incaricata dall’ente gestore al termine del sopralluogo Il verbale è considerato un atto a se stante e non può essere integrato Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale Anche al fine di rendere omogenei i comportamenti dei servizi vigilanza e controllo (di seguito: servizi vigilanza) nell’esercizio delle proprie attività istituzionali, si provvederà a standardizzare gli strumenti utilizzati dagli operatori delle ASL Con successivi atti regionali attuativi verranno definiti i modelli base che le ASL dovranno utilizzare sia per l’attività di vigilanza sia per quella del controllo di appropriatezza Sono previste verifiche in merito a:

- possesso e mantenimento dei requisiti d’esercizio/accreditamento;- corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente;- appropriatezza dell’erogazione dei servizi/prestazioni;- corretta classificazione degli utenti;- correttezza della rendicontazione economica dei servizi e delle prestazioni erogati;- rispetto di ogni altra obbligazione assunta mediante la stipulazione del contratto e di eventuali contratti integrativi

L’attività viene svolta dalle ASL, nel rispetto delle regole e degli strumenti definiti da Regione Lombardia, nonché da strumenti adottati dalle aziende stesse, volti a rilevare particolari situazioni di rischio individuate sulla scorta di analisi delle criticità del territorio di competenza Le ASL esercitano la funzione di verifica nell’ambito delle istruttorie dei procedimenti abilitativi, dei procedimenti connessi al cambiamento dei soggetti gestori di unità d’offerta, dei procedimenti aperti a seguito di istanze di accreditamento istituzionale e della messa a contratto La funzione di vigilanza in senso stretto è, invece, connessa alle verifiche del mantenimento dei requisiti abilitativi, di accreditamento istituzionale e del rispetto delle clausole contrattuali sottoscritte, nonché degli adempimenti previsti per i tre diversi status erogativi Le ASL sono tenute alla rendicontazione dell’attività (in termini di strutture visitate, tipologia di verifica effettuata, eventuali rettifiche richieste ai gestori, sanzioni applicate, etc ) alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale nel rispetto delle indicazioni riportate nei provvedimenti regionali La vigilanza ed il controllo di appropriatezza esercitati dalle ASL riguardano sia le unità d’offerta solo abilitate all’esercizio, sia quelle accreditate, nonché quelle contrattualizzate Gli aspetti da sottoporre a verifica, in relazione ai diversi status erogativi così come le periodicità dei controlli, sono definiti nei paragrafi che seguono

1.1. Vigilanza sui requisiti soggettiviIl mantenimento dei requisiti soggettivi deve essere attestato dall’erogatore mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n 445 da presentarsi annualmente all’ASL di competenza L’ASL accerta, secondo percentuali e indicazioni disposte con successivi atti regionali attuativi, il possesso dei requisiti così attestati nonchè dei requisiti di accreditamento previsti in capo al soggetto gestore richiedendo agli uffici competenti le verifiche di legge su quanto autocertificato In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione fermo restando l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria competente, l’ASL, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto di falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, previo contraddittorio con l’erogatore, dispone la revoca del titolo abilitativo secondo la procedura di cui al punto 2 1 4 dell’Allegato A)

1.2. Vigilanza sui requisiti strutturali e tecnologiciPer requisito strutturale e tecnologico si definisce la dotazione minima di ambienti, impianti ed attrezzature definite dal DPR 14 gennaio 1997 e/o dalle norme regionali specifiche per ogni unità d’offerta Fatte salve le diverse disposizioni dettate dalla normativa regionale, la generalità delle unità d’offerta sociosanitarie devono soddisfare i seguenti requisiti strutturali e tecnologici generali:

- agibilità;- protezione antisismica;- adempimenti alle normative in materia di protezione antincendio;

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- protezione acustica;- adempimenti alle normative in materia di sicurezza degli impianti elettrici e continuità elettrica;- adempimento alla normativa inerente la sicurezza anti-infortunistica;

- adempimenti alla normativa inerente l’igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro;- protezione dalle radiazioni ionizzanti;- eliminazione delle barriere architettoniche;- smaltimento rifiuti;- condizioni microclimatiche;- impianti distribuzione dei gas;- materiali esplodenti

Si rimanda alle specifiche norme nazionali, regionali, locali e, per la prevista parte di competenza, alle disposizioni internazionali L’erogatore deve altresì produrre documentazione concernente il titolo di godimento dell’immobile adibito a unità d’offerta In caso di contratto di locazione o comodato d’uso è necessario monitorare la scadenza contrattuale, in maniera tale che la durata residua non determini disagi all’utenza Con successivo provvedimento attuativo saranno indicate le modalità di verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti Ai fini della verifica documentale occorre che il documento sia presente in copia autentica o copia conforme all’originale e sia formalmente corretto, ovvero datato, firmato e timbrato da figura abilitata La periodicità dei controlli deve essere garantita almeno ogni due anni I requisiti strutturali e tecnologici generali di cui al presente paragrafo devono essere posseduti sia dalle sedi principali di erogazione che da quelle definite “periferiche” o “staccate”, riconducendo invece i requisiti gestionali alle sedi principali Si precisa inoltre che, in caso di presenza di cucina o di mensa, deve essere prodotta la relativa autorizzazione sanitaria, denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività Per quanto attiene le unità d’offerta ADI, ove nella maggior parte dei casi non sono previsti spazi dedicati all’accoglienza dell’utenza, è necessaria la verifica degli ambienti ai sensi delle norme di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, tenendo in considerazione la necessità di ambienti adatti alla conservazione della documentazione amministrativa e sanitaria Laddove nelle sedi delle unità di offerta ADI siano presenti spazi assimilabili alle caratteristiche di ambulatori o di magazzini di stoccaggio materiali, farmaci, ecc dovranno essere rispettate le specifiche indicazioni normative Con apposito provvedimento regionale sono definiti i requisiti strutturali e tecnologici che devono possedere le unità d’offerta ADI

1.3. Vigilanza sui requisiti organizzativi e gestionali

Per requisito organizzativo e gestionale si intende ogni requisito previsto dal DPR 14 gennaio 1997 e/o dalle norme regionali specifiche per ogni unità d’offerta La vigilanza sugli aspetti organizzativi e gestionali si esplicita nella verifica del mantenimento dei requisiti di abilitazione, di accreditamento, ogni qualvolta se ne ravveda la necessità e, comunque, almeno una volta all’anno Il controllo dei requisiti organizzativi si esplica attraverso la verifica della coerenza tra la documentazione e quanto effettivamente riscontrato A tal fine è necessario accertare:

- l’esistenza di un documento approvato dal legale rappresentante o dal CdA o da altro organismo del gestore con poteri, nella materia, decisionali e di indirizzo Il documento deve tracciare gli obiettivi del gestore in relazione alla/e unità d’offerta, specificando i servizi che intende erogare e la popolazione target dell’intervento Il documento comprende la declinazione dell’organigramma e del funzionigramma dell’ente gestore e dell’unità d’offerta oggetto della verifica;

- che nel documento siano descritte le modalità di selezione del personale, la corretta applicazione del CCNL, le metodologie per il contenimento del turnover, le procedure e gli interventi adottati per sostituzioni del personale in caso di assenze programmate o impreviste La verifica della coerenza sarà orientata particolarmente alla correttezza dei rapporti di lavoro con il personale, nonché all’attuazione dei procedimenti di sostituzione del personale direttamente coinvolto nel garantire la continuità dell’assistenza;

- che nel documento siano descritte quantitativamente e qualitativamente le risorse umane ritenute necessarie alla gestione dell’unità d’offerta La coerenza è verificata attraverso la valutazione della turnistica rilevata presso l’unità d’offerta e con la cartellonistica esposta al pubblico L’elemento cardine del controllo è comunque la presenza dello standard gestionale previsto dalla normativa regionale Inoltre si dovrà verificare che, nel documento, sia trattata la materia della reperibilità (medica o di altra qualifica) e di come sia garantita la continuità dell’assistenza al paziente in caso di urgenze od eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici ecc ), considerandola come requisito di funzionamento;

- la presenza delle qualifiche a standard e, se del caso, la loro ripartizione percentuale o per funzione, il possesso dei titoli previsti per le diverse qualifiche e, nei casi richiesti, l’iscrizione agli ordini professionali;

- l’esistenza di un piano di formazione per il personale della specifica unità d’offerta e verificandone l’attuazione tramite il deposito degli attestati, almeno per l’annualità precedente al momento del controllo La formazione da considerare deve avere come oggetto gli specifici campi di intervento/interesse del personale per la popolazione target dell’unità d’offerta;

- la presenza e l’utilizzo, di strumenti per la rilevazione della customer satisfaction (per gli operatori, gli utenti, i famigliari), la cadenza di somministrazione, la diffusione e pubblicizzazione dei risultati;

- l’effettuazione della manutenzione delle apparecchiature mediche attraverso il controllo dei registri della manutenzione ordinaria;

- l’adozione di apposite procedure che assicurino la tracciabilità del processo riferito all’approvvigionamento, conservazione, tenuta, somministrazione e smaltimento dei farmaci;

- l’adozione di materiale informativo e/o della Carta dei Servizi, completa ed aggiornata nei suoi elementi di interesse precipuo del cittadino (organizzazione, specialità presenti, servizi resi o disponibili, modalità d’accesso, costi, ect ) e adeguatamente diffusa;

- l’adozione di strumenti gestionali finalizzati al rilascio delle certificazioni delle rette ai fini fiscali;- la trasparenza dei criteri di costituzione delle eventuali liste d’attesa all’accesso;- la presenza di linee guida per i principali processi assistenziali, e in ogni caso per quelli previsti dalla normativa regionale,

verificando la presenza di piani di diffusione e loro attuazione, verificandone la conoscenza da parte del personale dell’unità d’offerta attraverso lo strumento dell’intervista a campione E’ necessario accertare la conservazione delle linee guida o protocolli assistenziali in luoghi accessibili agli addetti all’assistenza nonché prossimi agli ambienti ove si svolge l’attività d’assistenza;

- l’esistenza di un piano educativo e di animazione Le unità d’offerta sociosanitarie che si occupano dell’assistenza di anziani e disabili, devono dotarsi di un piano educativo, di animazione e socializzazione che tenga in considerazione gli interessi, le abitudini di vita e le capacità residue degli utenti Gli interventi devono essere il più possibile personalizzati, non limitarsi a momenti ludico-ricreativi o alla proposta di attività di gruppo standardizzate Si sottolinea inoltre la necessità di

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formulare proposte educativo-animative pensate su bisogni, capacità, interessi, abitudini di vita anche di quell’utenza meno coinvolgibile in attività di gruppo;

- l’applicazione dei protocolli di accoglienza attraverso l’analisi della documentazione sociosanitaria;- la definizione di modalità di compilazione della documentazione sociosanitaria, prevedendo l’accessibilità e la compilazione

per le diverse figure professionali, e che le indicazioni date trovino attuazione nella pratica quotidiana dell’unità d’offerta E’ necessario verificare che gli interventi effettuati e registrati riportino sempre data, ora e firma dell’addetto Il gestore si farà carico di conservare registro contenente il deposito delle firme e delle sigle del personale titolato alla compilazione del fascicolo socio assistenziale e sanitario E’ necessario verificare che la tenuta della documentazione sociosanitaria sia rispettosa delle norme regionali che hanno orientato l’intervento del “sistema regione” alla consapevolezza “dell’unitarietà” della persona Il FaSAS deve pertanto essere unico e contenere la registrazione di tutti gli interventi attuati con/sulla persona;

- la definizione, a livello organizzativo, di specifici momenti di incontro tra operatori di diverse professionalità onde salvaguardare la continuità assistenziale e la multidisciplinarietà degli interventi assistenziali La verifica è attuata attraverso la presa visione delle verbalizzazioni degli incontri su appositi registri o nei FaSAS;

- la definizione, per ogni singola unità d’offerta, di strumenti informatici per soddisfare il debito informativo nei confronti di ASL e Regione Il debito informativo, con le opportune specifiche per status erogativo è funzionale all’attività di vigilanza;

- l’adozione di un sistema di contabilità analitica nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni regionali;- adozione del contratto d’ingresso degli utenti, per le unità d’offerta per cui è prevista la partecipazione al costo;- il rispetto delle disposizioni in materia di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge n 241/1990 e agli artt 15 e

seguenti della Legge Regionale n 1/2012;- copia del contratto assicurativo di responsabilità civile a garanzia del rischio

1 3 1 Vigilanza: la specificità della verifica degli elementi gestionali

In linea generale le ASL devono verificare la sussistenza degli standard di personale con particolare riguardo alla quantità riferita ai requisiti minimi previsti Si riconferma che la stessa va commisurata:

- alle presenze degli utenti, anche qualora queste, per i casi previsti, non siano effettive;- al possesso delle professionalità previste dalla normativa sull’esercizio, sull’accreditamento e al loro corretto utilizzo così

come previsto dal CCNL Con successivi provvedimenti attuativi saranno approvate apposite tabelle di sintesi rappresentative delle principali professionalità censite ed operanti all’interno delle diverse unità di offerta sociosanitarie , con la definizione per ognuna di esse degli ambiti di possibile intervento

Per quanto riguarda gli operatori direttamente addetti all’assistenza, non sono concesse ulteriori deroghe per l’utilizzo di personale sprovvisto dei titoli professionali previsti Si conferma che gli standard minimi, laddove sono settimanali, devono essere effettivamente garantiti in ogni settimana dell’anno e da tutte le figure previste a standard per le diverse unità d’offerta In ogni caso, deve essere sempre garantita, anche in occasione di eventi particolari (es scioperi, emergenze climatiche/atmosferiche), una presenza minima di operatori tali da garantire la continuità assistenziale e le norme di sicurezza/salvaguardia del singolo utente

Si precisa che ai fini della determinazione dello standard vanno rendicontate e tenute in considerazione solo le ore dedicate all’assistenza, effettivamente lavorate, verificabili da timbrature o firme presenze, comprensive delle ore dedicate alle riunioni finalizzate alla discussione dei casi o al passaggio di informazioni relative all’utente Pertanto sono da escludersi dal computo dello standard reso le ore dedicate alla formazione, alla reperibilità e al coordinamento dei servizi Sono altresì conteggiabili le ore di reperibilità, solo se corrispondenti ad un effettivo accesso presso la unità di offerta

Ogni unità d’offerta, indipendentemente dallo status erogativo, deve essere in grado di fornire all’organismo di controllo ASL, in tempo reale, tutti gli elementi utili al calcolo dei tempi di lavoro dedicati all’assistenza, erogato da personale a standard

Per consentire, inoltre, un monitoraggio costante da parte delle Vigilanze ASL sul sistema sociosanitario ed al fine di supportare le stesse nelle attività di competenza, verrà introdotta, per tutte le realtà del sistema sociosanitario, indipendentemente dallo status erogativo, la cosiddetta “Scheda struttura”, strumento conoscitivo già in uso per alcune unità d’offerta sociosanitarie, ove sono raccolte informazioni attinenti gli aspetti strutturali, tecnologici, organizzativi - gestionali

La Scheda Struttura delle unità di offerta sociosanitarie costituirà debito informativo verso la Regione e l’ASL da parte dei Gestori operanti nel sistema sociosanitario lombardo La periodicità di compilazione delle diverse parti di Scheda struttura, attualmente a cadenza annuale, potrà essere modificata con provvedimenti regionali L’introduzione della Scheda Struttura per tutte le unità d’offerta consentirà alle Vigilanze di meglio espletare il controllo con particolare riguardo al personale operante su più unità d’offerta e/o su più centri di costo, in integrazione con il livello regionale, verificando la compatibilità, sia in termini quantitativi che qualitativi dell’utilizzo dello stesso (es verifica monte ore annuo, verifica tipologia professionale indicata, etc) In un’ottica di corresponsabilità si ritiene di dover richiamare l’attenzione e dei gestori e delle vigilanze ASL su “l’utilizzo corretto” del personale che opera all’interno delle unità d’offerta sociosanitarie Entrambi i soggetti, per le diverse e specifiche responsabilità , in particolare sono tenuti:

- a verificare/accertare che tutto il personale addetto all’assistenza rendicontato a standard, sia abilitato a svolgere le mansioni richieste in quanto in possesso di adeguato titolo professionale e regolarmente iscritto nell’annualità in corso all’albo/ordine (per i profili tenuti);

- ad assicurare che non sussistano condizioni di incompatibilità e che in particolare nella gestione dei servizi sociosanitari non si configurino situazioni di intermediazione di manodopera Quantunque, infatti, quest’ultima specifica situazione ricada nell’ambito delle competenze di altri istituti (Ispettorato del lavoro in primis), è bene precisare che anche attraverso un’attenta vigilanza si possono “prevenire” situazioni di “utilizzo non corretto” della forza lavoro In particolare dovrà essere posta attenzione affinchè non siano poste in essere situazioni di uso “promiscuo” di personale da parte dei gestori Si dovrà verificare che all’interno di un nucleo, una stessa funzione - per esempio infermieristica piuttosto che di OSS - non sia contemporaneamente assicurata da personale dipendente dal gestore e da personale dipendente da cooperativa (o altra impresa esterna) Le cooperative sociali non possono essere utilizzate in alcun modo come soggetti intermediari di mano d’opera Le loro prestazioni devono essere assimilate ai processi di esternalizzazione di servizi, riferibile al minimo ad un singolo nucleo per specifico profilo professionale Ad esempio, una cooperativa sociale o altra impresa esterna, potrà gestire la funzione infermieristica in maniera esclusiva all’interno di un singolo nucleo; non potrà invece operare contestualmente con altre figure infermieristiche oggetto di altre tipologie contrattuali nel medesimo nucleo;

- ad assicurare, a tutela della qualità dei servizi erogati che il personale che opera in struttura, per la delicatezza delle funzioni

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e dei compiti cui è tenuto, non possa eccedere il monte orario massimo previsto dalla normativa vigente riconducibile alla singola tipologia contrattuale ed al singolo profilo professionale A tutela del livello di qualità dell’assistenza, sarà cura del team di vigilanza delle ASL rilevare il rispetto delle turnazioni, dei riposi minimi previsti, del numero massimo di ore di lavoro riconducibili ad una stessa persona, sebbene impiegata in più unità d’offerta Fermo restando l’obbligo di segnalazione alle autorità competenti per le violazioni in materia di lavoro che si dovessero rilevare, in aggiunta alle eventuali sanzioni amministrative ed alle eventuali applicazioni di penali, si dovrà procedere altresì, ai fini del calcolo dello standard, al riconoscimento delle sole prestazioni orarie rese nel rispetto della normativa vigente Il rispetto delle turnazioni e dei riposi minimi è da riferirsi a tutto il personale a prescindere dalla tipologia di contratto o incarico, anche a salvaguardia della qualità assistenziale Devono, in particolare, essere rispettate tutte le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 66/2003 Il soggetto gestore dovrà acquisire dal personale non direttamente dipendente dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia di turnazione e riposi minimi, con riferimento alla totalità dei rapporti e degli incarichi di lavoro in essere Qualora, nell’ambito della gestione dell’unità d’offerta, alcuni servizi vengano affidati a soggetti terzi è fatto obbligo di chiedere nel contratto di affidamento il rispetto di tutte le norme previste dal Decreto Legislativo 66/2003 Dovranno, altresì, essere effettuati controlli incrociati tra più unità d’offerta attraverso l’analisi della Scheda struttura che, introdotta per tutte le unità d’offerta, garantirà, in tal senso, un più ampio monitoraggio a livello regionale

Le Vigilanze dovranno inoltre aver cura di verificare le turnazioni del personale di assistenza e le modalità con cui è garantita la reperibilità laddove prevista A tale proposito si ribadisce che la reperibilità non può essere interpretata come reperibilità “telefonica”, e che l’operatore interessato, se la situazione lo richiede, deve essere nelle condizioni di raggiungere la struttura di norma entro 30 minuti Laddove i requisiti gestionali di accreditamento prevedono la possibilità di disporre di personale qualificato per ogni possibile supporto alla persona in relazione ai Progetti Individuali si ritiene di precisare quanto segue: le figure professionali aggiuntive, oltre a quelle indispensabili e previste dalle d g r specifiche, che il gestore può autonomamente individuare in relazione alle necessità descritte nei Progetti individuali, sono da ritenersi, nelle d g r medesime, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo Per quanto riguarda la rendicontazione del personale OSS, si conferma che, ai fini degli standard di accreditamento, tale personale potrà essere rendicontato come OSS solo in corrispondenza di un effettivo inquadramento contrattuale Ciò significa che, nel caso un operatore sia inquadrato come ASA, sebbene in possesso di titolo OSS, dovrà essere rendicontato come ASA ed impiegato per le corrispondenti mansioni di ASA

Per il personale volontario si chiarisce che possa essere rendicontabile come standard solo ove previsto dalla specifica normativa (ad es disabili) o nei consultori e che negli altri casi debba essere considerato solo in qualità di personale “aggiunto”, atto ad implementare la qualità dei servizi Si stabilisce infine che , anche nel caso in cui il personale volontario sia rendicontabile come standard, il medesimo non possa in ogni caso essere prevalente rispetto al restante personale Le vigilanze sono tenute a verificare che l’utilizzo di personale volontario non costituisca pratica atta a favorire situazioni di lavoro sommerso Il personale volontario deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti ed appartenere ad associazioni di volontariato iscritte nell’apposito registro e convenzionate con la struttura dove svolge l’attività

Per il personale religioso in possesso dei requisiti professionali richiesti, residente nella struttura, ma non ospite con quota a carico del FSR, si riconferma la possibilità di rendicontazione di un orario teorico di 48 ore alla settimana per un massimo di 48 settimane l’anno ai fini degli standard di accreditamento Viene tuttavia ritenuto operativo e quindi rendicontabile ai fini dello standard solo il personale che non superi il limite di 75 anni di età

Ferma restando l’applicazione dei principi di unicità e di esclusività del rapporto di lavoro del personale dipendente del SSR e richiamata la disciplina in materia di libera professione, ai sensi della quale è, comunque, fatto divieto di svolgere attività nell’ambito di strutture accreditate, si ritiene di dover richiamare le ASL ad una particolare attenzione circa la presenza di situazioni di incompatibilità all’interno delle unità d’offerta accreditate A tale scopo le Vigilanze delle ASL dovranno effettuare apposite verifiche incrociando i dati con quelli desumibili dai Flupper (flusso dipendenti pubblici)

Per i medici di medicina generale (MMG) si applicano le norme che discendono dagli accordi collettivi nazionali e dalla contrattazione integrativa, ai sensi della quale l’esercizio di attività all’interno di una unità d’offerta sociosanitaria, nei limiti precisati dalla contrattazione, non configura una fattispecie di incompatibilità

Quando un utente del servizio sanitario nazionale viene ricoverato in una RSA/RSD su un posto accreditato e contrattualizzato, l’ente gestore deve provvedere alla sua cancellazione dagli elenchi del MMG E’ preciso onere del medico responsabile dell’unità di offerta socio sanitaria accertare che ciò accada Ne deriva che per gli utenti ricoverati in una RSA/RSD su posti in regime di solo esercizio oppure su posti accreditati ma non contrattualizzati, deve essere mantenuto il proprio medico di medicina generale e per gli stessi le strutture non sono tenute alla fornitura di farmaci, protesi e ausili A tal fine si rinvia anche a quanto definito nella nota prot 10546 del 22/07/2009 avente per oggetto “Presidi ed ausili e fornitura farmaci per ospiti delle residenze sanitario assistenziali per anziani e per disabili (RSA e RSD) accreditate” e contrattualizzate

Per quanto attiene al personale dipendente pubblico, nel rispetto dei limiti che informano l’attività del datore di lavoro e di corrette relazioni sindacali, le ASL potranno avviare iniziative a tutela degli interessi aziendali e, comunque, rivolte a prevenire situazioni non corrette sul piano dell’etica aziendale a prescindere dai profili di liceità o di compatibilità previsti dalla normativa, anche contrattuale, vigente In particolare, potranno essere promosse apposite ricognizioni rivolte a verificare la sussistenza delle seguenti fattispecie:

- personale dipendente che, anche previa autorizzazione aziendale, partecipi a consigli di amministrazione o ad organi direttivi di enti che gestiscono unità d’offerta sociosanitarie o sociali accreditate, operanti sul territorio aziendale o anche al di fuori di esso;

- personale dipendente che partecipi ad associazioni di volontariato o ad altre organizzazioni operanti nel settore sanitario, sociosanitario o sociale, precisandone con esattezza denominazione e sede legale Tale disposizione deriva dall’art 4 (1) del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, allegato ai rispettivi CCNL

L’attività di volontariato, in generale ed in particolare nel settore sociale e sociosanitario, va sempre favorita Diversa è, invece, la situazione di quei dipendenti pubblici che, tramite associazioni di volontariato o di altri enti non profit, svolgano attività che, per tipo di mansioni, modalità e tempi di esecuzione, si configurino come veri e propri rapporti di lavoro In tal senso, assume un particolare rilievo il controllo sui rapporti di lavoro (formali e di fatto) instaurati all’interno delle unità d’offerta Resta inteso che, per ogni ulteriore collaborazione, configurabile nell’ambito dei rapporti di lavoro, prestata dal personale dipendente

(1) Art 4 Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

1 Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell’ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati

2 Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera

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presso altri soggetti pubblici o privati, fermo restando la disciplina in materia di libera professione ed i relativi limiti e divieti, è soggetta al generale principio della non cumulabilità dei rapporti di lavoro, ai sensi dell’art 53 del decreto legislativo n 165/2001

1 3 1 1 Carta servizi La Carta dei Servizi è un elemento obbligatorio per tutte le unità d’offerta sociosanitarie accreditate e deve contenere, oltre a tutti gli altri elementi già previsti dalle specifiche normative sull’argomento, le modalità operative per dare attuazione a tutti gli interventi di miglioramento L’ASL dovrà avere cura di verificare che:

- la carta dei servizi sia adottata da tutte le unità di offerta sociosanitari accreditate ed esposta al pubblico; venga distribuita agli utenti o familiari, mediante apposito modulo di presa visione al momento della presa in carico;

- i contenuti siano coerenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente;- la carta dei servizi dovrà essere modificata dalla struttura ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative e sui

servizi offerti Durante la permanenza dell’utente, eventuali modifiche della carta servizi dovranno essere tempestivamente comunicate all’utente ed ai familiari in modo da garantire la trasparenza delle informazioni Al fine di rilevare che il processo di notifica sia stato compiuto si suggerisce di inoltrare, unitamente alle modifiche introdotte, un modulo di presa visione dei cambiamenti della carta servizi

1 3 1 2 Contratti di ingresso Per tutte le unità d’offerta ove è prevista la compartecipazione al costo da parte degli utenti, l’ASL verifica l’effettiva adozione del contratto di ingresso In particolare si ritiene opportuno evidenziare l’importanza che assume il contratto di ingresso al fine di dare certezza ai rapporti che devono intercorrere tra le parti Ciò non toglie che l’ente gestore debba correttamente e diligentemente assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal fatto che siano o meno richiamati nel contratto, derivano dalla l r n 3/2008

1 3 1 3 Customer satisfactionTutte le unità d’offerta sociosanitarie, dovranno periodicamente effettuare la rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti dei servizi, dei loro familiari (nel rispetto di quanto stabilito nelle regole per le specifiche Unità d’offerta) nonché degli operatori, assicurando la salvaguardia della privacy La rilevazione periodica deve essere orientata al miglioramento della qualità dell’erogazione dei servizi, pertanto dovranno essere adottati strumenti atti a rilevare le criticità ed i punti di forza dell’Unità d’offerta Deve essere altresì garantita la diffusione dei risultati ed i piani di miglioramento adottati Data l’importanza dello strumento della customer ai fini del miglioramento dei servizi, gli uffici regionali, in collaborazione con le ASL ed i rappresentanti dei soggetti gestori, definiranno ulteriori procedure per misurare l’effettivo livello di soddisfazione dell’utenza

1.4. Controllo di appropriatezzaL’attività di controllo di appropriatezza verifica l’erogazione delle prestazioni all’utente, sia in termini assistenziali che organizzativi

In particolare, l’attività comprende:• controllo di appropriatezza assistenziale - verifica del livello di adeguatezza e di qualità delle prestazioni erogate,

comprendendo i livelli sia formali che sostanziali, nell’ottica di un miglioramento continuo;• controllo di appropriatezza nella classificazione dell’utente - verifica circa la corretta classificazione dell’utente, così come

definite dal sistema informativo regionale per le specifiche tipologie di unità d’offerta;• controllo di appropriatezza amministrativa - verifica circa la corretta rendicontazione delle prestazioni erogate dalle unità di

offerta sociosanitarie

Il controllo di appropriatezza è effettuato dalle ASL su tutte le unità d’offerta sociosanitarie, siano esse abilitate all’esercizio, accreditate o contrattualizzate

L’organizzazione dell’attività di controllo deve essere ispirata al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza, professionalità nonché di separazione delle funzioni soprattutto ove le ASL sono anche soggetti erogatori Le équipe preposte ai controlli devono essere costituite da almeno due persone, le cui qualifiche professionali devono essere coerenti con la tipologia di unità d’offerta vigilata ed in relazione agli obiettivi del controllo Il sopralluogo deve avvenire senza preavviso Al termine del sopralluogo viene sempre redatto il verbale, secondo le direttive del presente documento

1 4 1 Controllo di appropriatezza assistenziale

In ogni unità d’offerta socio sanitaria del sistema lombardo deve essere assicurata l’appropriatezza assistenziale In particolare, nelle unità di offerta accreditate, deve essere raccolta, in maniera unitaria, tutta la documentazione riferita ad ogni singolo utente, comprensiva degli interventi effettuati sul/con lo stesso a cura degli operatori della struttura (ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale, domiciliare) Tale documentazione costituisce il fascicolo socio assistenziale e sanitario

Il Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FaSAS) è riferito alla presa in carico della persona assistita all’interno di una singola unità d’offerta

Il FaSAS costituisce documentazione obbligatoria atta a dare evidenza del percorso clinico-assistenziale della persona nella specifica unità d’offerta In caso di re-ingresso nella medesima unità d’offerta potrà essere utilizzato il medesimo FaSaS integrato da nuove valutazioni e comunque attenendosi al rispetto delle regole previste per la gestione dei singoli flussi informativi Il trasferimento ad altra unità d’offerta prevede la costituzione di un nuovo FaSaS Al FaSAS si applicano tutte le regole e condizioni dovute per la tenuta e conservazione della documentazione sanitaria Tutti gli elementi costitutivi del FaSAS devono essere tenuti all’interno dello stesso dossier e devono essere tempestivamente fruibili da parte degli operatori dell’unità d’offerta, dei servizi atti a garantire la continuità assistenziale e degli organismi di controllo Anche qualora l’ente gestore adotti sistemi elettronici di compilazione del FaSAS è dovuta la presenza di copia cartacea della documentazione

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Il soggetto gestore dovrà individuare, declinandolo nei documenti di politica organizzativa, la persona responsabile ultimo della compilazione da parte degli operatori coinvolti nel percorso assistenziale, della tenuta e conservazione dei FaSAS per la specifica unità d’offerta

Gli elementi costitutivi del FaSAS, fatto salvo il Progetto individuale, sono da ricondurre ad aspetti specifici delle singole tipologie di unità d’offerta

Per quanto attiene invece il Piano di Assistenza Individuale, si ritiene che, tutte le unità d’offerta sociosanitarie, debbano personalizzare gli interventi per meglio rispondere ai bisogni degli utenti evitando standardizzazioni A tal fine si forniscono di seguito alcune indicazioni generali per la predisposizione del progetto di assistenza individuale Il progetto deve individuare bisogni, problemi e propensioni degli utenti, nonché contenere obiettivi qualitativi e quantitativi, tempi di attuazione, frequenza degli interventi/azioni, indicatori di risultato e figure professionali coinvolte Deve essere predisposto, condiviso e sottoscritto dalla équipe di cura Un primo PAI anche se provvisorio e recante almeno una registrazione della fase di accoglienza nell’unità d’offerta, deve essere adottato in tempi brevi dal momento dell’accesso dell’utente Salvo diversa determinazione delle specifiche disposizioni di riferimento per le singole unità d’offerta, il progetto individuale definitivo deve essere redatto entro un massimo di trenta giorni Tale documento dovrà essere revisionato dall’equipe con una frequenza coerente ai fabbisogni dell’utente e comunque, salvo diversa disposizione normativa riferita alla tipologia di unità d’offerta, con una periodicità non superiore ai sei mesi e previe opportune e obbligate rivalutazioni che possono esitare anche in una riconferma del progetto Il progetto individuale dovrà essere altresì condiviso e sottoscritto dall’utente o, se del caso, dal tutore legale/amministratore di sostegno Ogni modifica o revisione del PAI individuale dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti tenuti Le azioni a carattere di gruppo previste nei Progetti individuali possono trovare riscontro in quadri di sintesi nel FaSAS del singolo utente, mentre gli interventi individuali devono trovare sempre precisa e circostanziata registrazione Per tutte le unità d’offerta sociosanitarie del sistema lombardo, l’équipe preposta al controllo di appropriatezza deve verificare che tutta la documentazione riferita all’utenza sia contenuta all’interno del FaSAS Inoltre deve accertare la presenza e la coerenza applicativa di quanto sopra descritto, anche mediante l’osservazione, ove possibile, diretta dell’utente

E’ necessario inoltre verificare l’effettiva e corretta attuazione di linee guida/procedure/protocolli mediante la tracciabilità nel percorso dell’utente Le unità d’offerta sociosanitarie devono dare evidenza dell’effettivo utilizzo delle linee guida/procedure/protocolli previsti dalle specifiche norme di riferimento, nonché dell’adozione di ulteriori linee guida/procedure/protocolli necessari a fornire una adeguata assistenza alla tipologia di utenza trattata Questo anche in ragione dell’apertura a nuove tipologie di utenza (SLA, SV, ecc ) portatrici di bisogni assistenziali la cui complessità supera quanto già disposto dalle d g r di riferimento

Con successivi provvedimenti regionali saranno definiti gli elementi specifici oggetto di controllo per le singole unità d’offerta differenziati per status erogativo (unità d’offerta o posti/trattamenti solo abilitati, accreditati o contrattualizzati), la campionatura minima ed i criteri di selezione, i principali indicatori di rischio da considerare in maniera prioritaria Conseguentemente sarà rivisto il debito informativo per le ASL nei confronti degli uffici regionali

1 4 2 Controllo di appropriatezza nella classificazione utente/prestazioni rese

Il controllo si basa sulla verifica di coerenza tra quanto riportato nella documentazione sanitaria (FASAS) e la valutazione dell’utente La classificazione degli utenti, ove prevista, va effettuata all’atto della presa in carico Le tempistiche per la rivalutazione e l’eventuale riclassificazione sono fissate dai provvedimenti specifici relativi alle diverse tipologie di unità d’offerta L’èquipe preposte al controllo di appropriatezza devono verificare in tutte le unità d’offerta che l’indicazione dei livelli di fragilità dei parametri descritti, per es in SOSIA, SIDI, SDOFAM, ecc , sia sostenuta in modo congruente dalla documentazione raccolta nel FaSAS e nel PAI Di norma, ciò non significa che l’équipe di controllo sia legittimata a compiere una valutazione rispettivamente clinica e funzionale, in sostituzione di quella condotta dal personale delle unità d’offerta D’intesa con l’operatore di struttura, si potrà provvedere all’osservazione diretta dell’utente, limitatamente a quegli elementi risultanti incongruenti dall’esame della documentazione Qualora non vi sia congruenza tra FaSAS, PAI, nelle unità d’offerta ove è prevista una classificazione dei livelli di fragilità, si dovrà procedere alla redazione di una nuova classificazione Nel caso in cui la ASL verifichi la non appropriatezza in una classe dello specifico sistema di classificazione per la unità di offerta, ad es classe 1 SOSIA attribuita dal Gestore al posto della corretta classe 3 SOSIA, la rideterminazione della tariffa dovrà essere fatta a partire dal giorno in cui è mutata la condizione clinica che ha determinato la nuova classificazione Tutto ciò a valere anche per l’evenienza contraria al citato esempio Nell’evenienza di controllo di appropriatezza su un soggetto non più presente nell’unità d’offerta se la nuova valutazione non conferma la classificazione, non potrà essere riconosciuta per quella prestazione una tariffa superiore a quella della classe di minore fragilità

Per le unità d’offerta ove non è previsto, ad oggi, un sistema di classificazione dei livelli di fragilità in caso di non coerenza tra FaSAS e PAI e/o rendicontazione, l’onere economico riconosciuto da FSR previsto per la singola prestazione o DRG verrà abbattuto (regime ambulatoriale e diurno continuo della riabilitazione, degenza riabilitazione specialistica, consultori, SerT/NOA/SMI); l’onere economico previsto per profilo o tariffa giornaliera verrà decurtato in ragione del 30% per l’intero periodo contestato (riabilitazione in regime di ricovero per generale geriatrica e mantenimento, hospice, CDI, Strutture Residenziali per soggetti dipendenti da sostanze, erogatori ADI) Si precisa che la non coerenza tra FaSAS e PI e/o rendicontazione passibile di abbattimenti o decurtazione di cui sopra è riconducibile ad:

✓ assenza di FaSAS o PI (per la riabilitazione PRI e pri);✓ presenza della prestazione in rendicontazione da debito informativo, ma assenza della stessa nella documentazione a

riscontro (es : prestazioni in flusso di rendicontazione in misura eccedente quanto registrato in FaSAS);✓ non appropriata erogazione della prestazione nei modi previsti dalle normative di settore (es consultori: relazioni impropriamente

rendicontate come complesse, interventi ad alta integrazione non eseguiti dalle qualifiche previste, multiprofessionalità);✓ prestazione erogata in assenza delle dovute prescrizioni mediche (per es : hospice, strutture della riabilitazione);✓ prestazione erogata sulla base di certificazioni/prescrizioni mediche non appropriate (per es certificazione di abuso versus

dipendenza)

1 4 3 Controllo di appropriatezza amministrativa

1 4 3 1 La vigilanza e il controllo sulle unità di offerta titolari di contrattoI controlli amministrativi devono tenere conto anche dei flussi informativi: si dovranno in particolare analizzare i flussi di pagamento delle prestazioni utilizzando le specifiche forme di rendicontazione della spesa per le prestazioni sociosanitarie integrate (es : cfr

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modelli RSA1, CDI1, TOX1, RSD1, RIA1, CSS1, Hospice1 e 13FAM per i Consultori)

In particolare si dovrà verificare che:- l’importo delle tariffe corrisponda alle classi/tipologia di ospiti o di prestazioni rendicontate;- il numero totale delle giornate fatturate in un trimestre (nelle unità d’offerta residenziali e semi residenziali) non sia mai

superiore al numero di posti moltiplicato per il numero delle giornate riferite allo stesso trimestre, fatti salvi i casi previsti espressamente dalla Regione;

- per tutti i servizi il numero di giornate trimestralmente erogabili dai gestori non può eccedere il volume complessivo accreditato In tal senso, a titolo esemplificativo, si precisa che né le giornate di assistenza prestate nelle unità d’offerta accreditate ad utenti dimessi da OP, né le prestazioni rivolte ad utenza extraregionale, possono essere considerate come aggiuntive ai limiti definiti dai provvedimenti di accreditamento Si ricorda che le presenze giornaliere a carico del FSR non possono mai essere superiori ai posti accreditati e contrattualizzati;

- le fatturazioni inerenti le persone nel frattempo decedute corrispondano alle effettive prestazioni erogate fino alla data del decesso

Le ASL devono assicurare un costante controllo dell’attività e della spesa sociosanitaria attraverso alcuni flussi informativi, in grado di fornire in tempi rapidi e secondo criteri omogenei, i dati di attività e spesa, articolati anche in relazione alle informazioni necessarie per il monitoraggio regionale

1 4 4 Controllo di appropriatezza assistenziale riferiti all’assistenza domiciliare integrataPer quanto riguarda il controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate in regime di assistenza domiciliare integrata (ADI), occorre tenere presente, fermo restando le indicazioni generali valide per tutte le unità d’offerta, la peculiarità del percorso per l’accesso a questa unità di offerta L’assegnazione del titolo per il soddisfacimento dei bisogni avviene dopo una valutazione del livello di gravità/fragilità della persona e delle sue necessità assistenziali e di cura Nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata il controllo di appropriatezza in particolare si qualifica come:

- controllo di appropriatezza assistenziale - verifica del livello di adeguatezza e di qualità delle prestazioni erogate, comprendendo i livelli sia formali che sostanziali, nell’ottica di un miglioramento continuo;

- controllo di appropriatezza amministrativa - verifica circa la corretta rendicontazione delle prestazioni erogate dalle unità di offerta sociosanitarie

Il controllo di appropriatezza assistenziale può essere effettuato:- in itinere, nel periodo in cui l’utente riceve la prestazione- ex post attraverso l’analisi, alla fine del periodo di validità del singolo titolo assegnato.

Il controllo di appropriatezza assistenziale in itinereIl controllo di appropriatezza assistenziale in itinere viene assicurato al domicilio di un campione di assistiti attraverso l’utilizzo di requisiti/criteri, misurabili medianti indicatori I requisiti/criteri individuati devono permettere di verificare che la persona assistita riceva dall’accreditato:

- ciò di cui ha bisogno- nel miglior modo possibile- per la soluzione del suo bisogno

L’individuazione degli indicatori deve anche fare riferimento ai requisiti di accreditamento (organizzativi e gestionali) e alle evidenze della letteratura scientifica in materia In particolare, i criteri su cui basare il controllo possono essere così identificati:

- tempestiva presa in carico dell’assistito in applicazione di protocolli definiti;- presenza a domicilio di materiale informativo (prestazioni, orari, referenti per contatti e/o reclami) adeguata valutazione dei

bisogni dell’assistito:• preliminare alla stesura del piano di assistenza individuale; • periodica secondo le scadenze stabilite da Regione Lombardia;• straordinaria nel caso del variare dei bisogni assistenziali;

- presenza del piano assistenziale, aggiornato con gli esiti delle valutazioni e con la valorizzazione delle risorse relazionali, familiari e sociali eventualmente attivabili;

- rispondenza del piano assistenziale agli obiettivi e ai bisogni specifici (congruenza tra obiettivi ed interventi, in termini di tipologia degli operatori e intensità degli accessi);

- presenza di sottoscrizione del piano assistenziale da parte dell’assistito o di un suo familiare, da parte dell’operatore individuato dall’erogatore alla sua stesura;

- rispetto dell’attuazione del piano di assistenza (corrispondenza tra numero e tipologia degli accessi previsti dal piano e quelli effettivamente attuati);

- presenza di diario delle prestazioni aggiornato e con prestazioni sottoscritte dai singoli operatori;- informazione costante dell’assistito e dei suoi familiari sugli interventi effettuati (valutabile attraverso un specifica indagine,

condotta con domande standard);- soddisfazione dell’utente (valutabile attraverso un specifica indagine, condotta con poche e sintetiche domande standard):

• sulle cure ricevute;• sulla relazione instaurata;• sulla organizzazione del servizio (orari, puntualità, );• rilievo di eventuali criticità segnalate dall’assistito o dalla sua famiglia

Il controllo di appropriatezza assistenziale ex postIl controllo ex post va effettuato alla fine del periodo di validità del singolo titolo assegnato alla persona assistita:

- sulla documentazione prodotta in sede di rendicontazione mensile; - in back office

La verifica dovrà accertare, in relazione al titolo assegnato, la congruenza tra numero e tipologia degli accessi effettuati e obiettivo assistenziale definito in sede di valutazione del bisogno da parte della ASL In assenza di congruenza, la ASL procede all’adeguamento del valore economico del titolo rendicontato, secondo quanto definito dal contratto stipulato con la ASL

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CAPITOLO 2 - L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO: COMPETENZE

Si ribadisce che è attribuita alle ASL la titolarità dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo di appropriatezza

La Regione in qualità di ente di governo detiene il coordinamento, l’orientamento e fornisce linee di indirizzo, nei confronti delle diverse aziende sanitarie locali

In sintonia con i provvedimenti che hanno ricondotto ad un unico punto organizzativo regionale la concentrazione delle funzioni di governo in tema di vigilanza e controllo, con la presente deliberazione si intende estendere il modello a livello territoriale, in modo da garantire nelle ASL omogeneità organizzativa, per quanto attiene ai profili professionali dedicati e con riguardo ai comportamenti operativi, a salvaguardia dei cittadini fruitori e degli altri attori del sistema

2.1. Competenze e ruoli della Regione LombardiaAl fine di potenziare il ruolo di coordinamento e di raccordo regionale in merito all’attività di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta sociosanitarie esercitata dalle ASL, alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale compete in particolare:

- definire le regole di funzionamento del sistema;- definire le linee di indirizzo in materia di vigilanza e controllo;- definire gli strumenti e le modalità di controllo;- promuovere la formazione specifica per il personale dedicato a tali funzioni;- definire i debiti informativi da parte delle ASL e degli erogatori delle unità d’offerta;- promuovere all’interno di ciascuna ASL la costituzione di articolazioni organizzative quali punti di riferimento specifici per la

funzione, indicando i profili professionali necessari alla composizione dell’équipe di vigilanza e controllo; - individuare indicatori per valutare l’efficacia e la qualità delle prestazioni erogate

La Regione, in casi eccezionali, si riserva la possibilità di affiancare i team delle ASL nelle funzioni di vigilanza e controllo presso unità d’offerta

2.2. Competenze e ruoli delle ASLLa funzione di vigilanza e controllo di appropriatezza assume una particolare importanza alla luce dei processi di semplificazione che favoriscono lo snellimento delle procedure per la messa in esercizio e per l’accreditamento di unità d’offerta sociosanitarie

Altresì in considerazione dello sviluppo del sistema di intervento sulle “fragilità” programmato da Regione Lombardia, la funzione di vigilanza e controllo, diventa sempre più cogente a tutela del cittadino, reso ancor più attore principale in un contesto di piena applicazione del principio di libera scelta

Il Direttore Generale dell’ASL è responsabile del perseguimento della mission aziendale e della definizione delle strategie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti nell’ambito del piano di vigilanza Il Piano di Vigilanza e Controllo sulle Unità d’Offerta Sociosanitarie e Sociali deve essere approvato annualmente dal Direttore Generale ASL entro le tempistiche definite dai provvedimenti regionali e, successivamente, inviato alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale Tutti gli operatori preposti all’attività di vigilanza e di controllo devono garantire l’oggettività e la trasparenza dei procedimenti di valutazione Il personale coinvolto nell’esercizio della funzione di vigilanza e controllo è tenuto ad adottare comportamenti improntati a imparzialità, professionalità, coerenza, riservatezza e cortesia Per tale personale, le eventuali collaborazioni professionali con erogatori di servizi sociosanitari e sociali, comprese quelle a titolo di volontariato, devono essere espressamente autorizzate dal Direttore Generale dell’ASL di appartenenza, sentiti i competenti uffici regionali E’ cura delle ASL assegnare ai servizi di vigilanza e controllo la necessaria dotazione di risorse umane, in considerazione della numerosità, tipologia e complessità delle unità d’offerta sociosanitarie e sociali presenti sul territorio Nella valutazione dell’assegnazione di personale dovrà essere tenuta in debita considerazione non solo l’attività relativa alle ispezioni in loco, ma anche lo sviluppo operativo dei procedimenti connessi Inoltre sono da considerarsi le attività finalizzate a supportare i processi di miglioramento della qualità offerta ai cittadini da parte degli erogatori, attività che possono sostanziarsi nell’apertura di tavoli di confronto su specifiche tematiche e nell’elaborazione di linee guida di good experience a valenza territoriale La composizione dei servizi di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta sociosanitarie e sociale è comunicata in sede di presentazione del Piano annuale di Vigilanza e Controllo, approvato dal Direttore Generale dell’ASL Tutte le eventuali modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione, e Solidarietà Sociale La composizione del servizio vigilanza ed il Piano annuale di Vigilanza e Controllo deve trovare debita pubblicizzazione nei siti web delle ASL, ciò al fine di comunicare ai gestori i criteri informatori delle attività di vigilanza e controllo La pianificazione delle specifiche attività di vigilanza e controllo con particolare riguardo ai sopralluoghi in loco deve, invece, assumere carattere di assoluta riservatezza nell’ambito dei servizi vigilanza L’attività di vigilanza e controllo di appropriatezza a carattere ispettivo dovrà essere effettuata senza preavviso

Il preavviso ai gestori si ammette nelle verifiche istruttorie connesse a:- istanza di avvio o modifica dell’abilitazione all’esercizio, da attuarsi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza;- istanza o modifica dell’accreditamento, da attuarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza;- monitoraggio realizzazione dei piani programma

L’équipe ispettive, in fase di sopralluogo, devono essere composte da almeno due operatori incaricati Le professionalità individuate devono essere coerenti con gli obiettivi della visita ispettiva La coerenza delle qualifiche professionali con gli obiettivi della visita è norma di salvaguardia procedurale, in particolare ricorrendo casi che impongono l’applicazione di prescrizioni/sanzioni amministrative Tuttavia si ribadisce l’opportunità di segnalare nella verbalizzazione ogni evidenza oggettiva fonte di nocumento all’utente, anche nel caso non vi sia coerenza con gli obiettivi della visita o con le qualifiche professionali degli operatori incaricati I sopralluoghi ispettivi si devono orientare alla rilevazione di indicatori che rappresentino il grado di assistenza fornito, tenendo conto anche degli aspetti di appropriata collocazione dell’utenza, della idoneità e adeguata manutenzione degli ambienti, dell’utilizzo delle risorse umane nel costante rispetto delle disposizioni contrattuali, rispetto delle misure di sicurezza per gli ospiti e per i lavoratori addetti, utilizzo di modelli organizzativi che accolgano le esigenze, nonché le dovute garanzie di equità e pari dignità dei cittadini Si rende necessario predisporre regolamenti/protocolli, procedure, strumenti di rilevazione omogenei che definiscano e rendano

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evidente ai gestori le modalità dello svolgimento delle attività ispettive nel contesto sociosanitario e sociale Nell’esecuzione dell’intervento di vigilanza si individuerà un responsabile dell’équipe, che cura la progettazione, la gestione dell’intervento, la redazione del verbale/relazione finale, in collaborazione con gli altri componenti

Le ASL che gestiscono unità d’offerta sociosanitarie - fermo restando l’obbligo di attuazione delle disposizioni di cui alla d g r 937/10 in merito alla dismissione delle gestioni dirette di RSA, CDI, RSD, CDD -sono tenute ad adottare un modello organizzativo di netta separazione tra i compiti di gestione e di vigilanza e controllo delle unità d’offerta, secondo la tempistica che verrà successivamente stabilita da Regione Lombardia Il Piano Organizzativo Aziendale (POA) dovrà essere sottoposto a validazione regionale anche per la verifica effettiva di tale separazione

Per ciascuna unità d’offerta a gestione diretta si dovranno porre in essere le seguenti azioni:

- obbligo della tenuta di una contabilità separata, basata su principi della contabilità analitica;- utilizzo di personale dedicato esclusivamente all’erogazione di servizi, che non potrà pertanto svolgere funzioni di vigilanza

e controllo o attività PAC;- individuare una figura del profilo dirigenziale, interna all’ASL, a cui attribuire la responsabilità della gestione Per tale ruolo

il dirigente è da considerarsi responsabile dell’unità d’offerta per il conseguimento e mantenimento di tutti i requisiti di esercizio e accreditamento Deve altresì adempiere a tutti i debiti informativi previsti

Conformemente al gestore privato, il dirigente responsabile dell’unità d’offerta direttamente gestita è tenuto alla presentazione delle istanze di avvio attività o modifica dell’abilitazione/accreditamento istituzionale Le unità d’offerta a gestione diretta devono garantire il possesso e mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e gestionali, nonché adempiere a tutti gli obblighi previsti per le medesime unità d’offerta a gestione pubblica o privata Sono invece considerati posseduti i requisiti soggettivi sia del Legale Rappresentante sia del soggetto gestore Per le unità d’offerta direttamente gestite non è prevista la sottoscrizione del contratto, sostituito da un atto di assunzione di responsabilità da parte del dirigente che dichiara di farsi carico di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa regionale per l’unità d’offerta specifica Tali adempimenti dovranno essere inseriti tra gli obiettivi assegnati al dirigente Le unità d’offerta a gestione diretta accreditate, qualora sottoposte a budget, hanno diritto all’assegnazione di risorse economiche che devono essere preventivamente quantificate e assentite da provvedimenti aziendali Il responsabile dell’unità d’offerta dovrà orientare le attività del servizio al fine, anche, di ottimizzare l’utilizzo delle risorse economiche assegnate, tenuto conto che le prestazioni tariffate dovranno essere rendicontate nei modi e nei tempi di un erogatore privato Per le unità d’offerta a gestione diretta, ove è prevista la compartecipazione del comune/cittadino ai costi, dovranno essere definite delle rette in linea per analoghi servizi presenti sul territorio Detti importi devono essere definiti dal responsabile dell’unità d’offerta in accordo con la Direzione Strategica ASL e con l’eventuale supporto degli uffici regionali Rientra nelle attribuzioni del responsabile dell’unità d’offerta quella di attivarsi per adeguarsi ad eventuali prescrizioni date dall’équipe di vigilanza dell’ASL, richiedendo eventualmente agli organi superiori gli interventi necessari ad adempiere a quanto richiesto In caso di inerzia da parte dei vertici dell’ASL alla messa in atto di tutte le procedure per adempiere alla prescrizione, il responsabile dell’unità d’offerta è tenuto ad informare direttamente gli uffici della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale Le eventuali esternalizzazioni di unità d’offerta di proprietà ASL dovranno avvenire nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, salvo i casi previsti di affidamento ad altri soggetti pubblici o a soggetti del terzo settore Nelle more dell’assunzione del modello organizzativo di netta separazione tra i compiti di gestione/controllo delle unità d’offerta si dispone che l’attività di vigilanza e controllo sulle unità di offerta direttamente gestite venga svolta da ASL terza, secondo il seguente schema:

Ambito territoriale di riferimento ASL titolare della funzione di vigilanza e controllo incrociatiASL della Provincia di Bergamo ASL di Milano 2ASL di Brescia ASL di Vallecamonica-SebinoASL della Provincia di Como ASL della Provincia di VareseASL della Provincia di Cremona ASL della Provincia di MantovaASL della Provincia di Lecco ASL della Provincia di ComoASL della Provincia di Lodi ASL della Provincia di CremonaASL della Provincia di Mantova ASL di BresciaASL di Milano ASL della Provincia di Monza e BrianzaASL di Milano 1 ASL di MilanoASL di Milano 2 ASL della Provincia di PaviaASL della Provincia di Monza e Brianza ASL della Provincia di BergamoASL della Provincia di Pavia ASL della Provincia di LodiASL della Provincia di Sondrio ASL della Provincia di LeccoASL della Provincia di Varese ASL di Milano 1ASL di Vallecamonica-Sebino ASL della Provincia di Sondrio

CAPITOLO 3 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.1. La certificazione delle rette ai fini fiscaliLa certificazione avente ad oggetto il pagamento della retta e la sua composizione, a cura dei soggetti gestori, è stata introdotta dalla DGR 21 marzo 1997, n 26316, ai sensi della quale la parte sanitaria della retta viene determinata al fine di consentirne la deduzione o la detrazione fiscale Infatti, la disciplina fiscale prevede espressamente che, in caso di ricovero di un anziano o di persona con invalidità civile riconosciuta o con handicap in istituto di assistenza non sia possibile portare in detrazione o deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifiche e a tal fine si prevede il rilascio di apposita attestazione da

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parte dell’istituto di assistenza Tale attestazione può essere anche costituita dalla fattura predisposta nei termini fissati nel paragrafo precedente Le istruzioni per la compilazione dei modelli unico e 730 prevedono espressamente l’obbligo della certificazione a carico dell’istituto Il principio trova fondamento nell’art 10 (Oneri deducibili) del DPR n 917/86, di approvazione del TU delle imposte sui redditi

3.2. Consenso informato e tutela La l r n 3/2008 pone l’accento sul diritto al consenso informato della persona assistita e dei famigliari Non solo, proprio perché l’informazione sia effettiva ed il consenso sia davvero informato è necessario che la persona assistita sia in grado di comprendere l’informazione e di esprimere il consenso Quando ciò non è possibile, le ASL devono attivarsi perché siano promossi, fin dal momento in cui il bisogno assistenziale è stato individuato, i procedimenti per il riconoscimento della tutela o dell’amministrazione di sostegno A tal fine, la l r n 3/2008 prevede la costituzione all’interno di ogni ASL di un apposito uffici

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Bollettino Ufficiale

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ALLEGATO DSANZIONI

Indice

CAPITOLO 1 – LE SANZIONI PREVISTE DAL COMMA 3 DELL’ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE 3/2008

CAPITOLO 2 - PROFILI PENALI

CAPITOLO 3 - L’ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO

CAPITOLO 4 - GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI NEL SISTEMA SOCIOSANITARIO

CAPITOLO 5 - LA COMPETENZA SULL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

5.1. La notifica delle contestazioni di violazioni amministrative

CAPITOLO 1 – LE SANZIONI PREVISTE DAL COMMA 3 DELL’ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE 3/2008L’attività delle unità d’offerta sociosanitarie deve ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, liceità, garanzia di qualità Le ASL, nell’espletamento della funzione di vigilanza e controllo, possono riscontrare inadempienze sull’attività di gestione delle unità d’offerta rispetto a quanto previsto dalla normativa Sanzioni differenti, in funzione della tipologia e della gravità delle violazioni, sono previste dal contratto inerente la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’ASL e le unità d’offerta sociosanitarie accreditate (cfr art 8 della DGR 937 del 1 dicembre 2010) e dalla l r n 2 del 24/02/2012 In caso di accertata carenza, perdurando oltre i tempi irrogati per il ripristino, fatte salve le sanzioni di cui ai punti successivi, dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, l’ASL per quanto di competenza, previa diffida, dispone la chiusura della struttura e propone la revoca dell’eventuale atto di accreditamento In caso di accertato pericolo per la salute o per l’incolumità delle persone, l’autorità competente dispone l’immediata chiusura della struttura e prescrive le misure da adottare per la ripresa dell’attivitàAi sensi di quanto previsto dall’art 15 della l r 3/2008 come modificato dalla L R n 2 del 24/02/2012, fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di altre normative regionali o nazionali, le unità d’offerta sociosanitarie incorrono nelle seguenti sanzioni:

- da € 5.000 a € 50.000 per la mancata presentazione della SCIA;- da € 1.000 a € 10.000 per l’esercizio dell’attività in mancanza dei requisiti minimi;- da € 500 a € 5.000 per il mancato mantenimento di uno o più requisiti di accreditamento;- da € 500 a € 5.000 per codifiche che, rispetto alle indicazioni regionali, non rappresentino in modo

corretto la classificazione della fragilità degli utenti o l’appropriatezza delle prestazioni erogate

CAPITOLO 2 - PROFILI PENALISe nel corso dell’attività di vigilanza dovessero essere accertati fatti che integrino fattispecie di reato (es utilizzo di posti letto non accreditati per rendicontazioni ad ASL, false certificazioni, false abilitazioni alla professione, falso ideologico, maltrattamento ospiti, utilizzo inadeguato di farmaci psicotropi, etc ) il personale accertatore, per il tramite del dirigente della struttura di appartenenza, informa l’autorità giudiziaria

CAPITOLO 3 - L’ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVOLa vigilanza amministrativa assume una sua precisa connotazione repressiva quando è rivolta all’accertamento e quindi alla sanzione di un fatto punito dalla legge, statale o regionale, come illecito amministrativo Diverse sono le differenze dell’illecito amministrativo rispetto a quello penale (reato), non tanto sotto il profilo “fattuale” (e neppure sotto il profilo della gravità della lesione del bene giuridico tutelato), quanto sotto il profilo della sanzione: la sanzione amministrativa è sempre di natura pecuniaria o patrimoniale (prevedendosi, in determinati casi, la confisca come sanzione accessoria), la sanzione penale può avere natura pecuniaria (multa o ammenda) oppure comportare una misura restrittiva della libertà personale (reclusione o arresto) Non è estraneo al nostro ordinamento che lo stesso fatto sia punito da una norma penale e da una norma che preveda una sanzione amministrativa In questi casi si applica sempre la norma penale Negli altri casi si applica la norma speciale L’accertamento dell’illecito, momento questo da cui decorre il termine di 90 giorni per la notifica della contestazione, è l’atto principale del procedimento E’ qui che il fatto viene circoscritto e classificato nell’ambito della fattispecie prevista dalla norma Non è escluso che l’accertamento sia meramente documentale (in sostanza, quando l’illecito scaturisce dall’esame di documenti: es registri, moduli o formulari non compilati o compilati erroneamente, ecc ), e in questi casi assume rilievo il momento in cui l’organo di vigilanza è entrato in possesso o ha avuto cognizione del documento Più frequentemente, l’accertamento avviene mediante ispezione di luoghi o cose, ed ancora una volta assume importanza la corretta compilazione del verbale Elementi essenziali della contestazione dell’illecito sono:

- data, ora e luogo del fatto;- generalità e qualifica del funzionario accertatore;- generalità del trasgressore, da individuarsi nel legale rappresentante del soggetto gestore;- individuazione degli eventuali responsabili in solido;- descrizione sommaria dei fatti;- indicazione delle norme violate;- indicazione della facoltà di presentare memorie o richiesta di audizione;- indicazione della facoltà di pagare in misura ridotta ed il relativo importo;- sottoscrizione

La materia degli illeciti amministrativi, la cui configurazione è poi contenuta nell’ambito delle norme di settore, trova nella legge

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Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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n 689/81 e nelle leggi regionali di applicazione, la sua disciplina generale e ad essa occorre fare riferimento per il compimento degli atti del relativo procedimento amministrativo

CAPITOLO 4 - GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI NEL SISTEMA SOCIOSANITARIO Le specifiche fattispecie di illecito amministrativo relative al sistema sociosanitario sono di seguito esposte a) Mancata presentazione della SCIA

L’illecito consiste nella violazione dell’obbligo di presentazione della SCIA, introdotta dal presente provvedimento in attuazione della legge regionale n 3/2008 come modificata dalla l r n 2 del 24/02/2012 La sanzione andrà applicata sia nell’ipotesi di esercizio di attività senza la presentazione della SCIA sia nell’ipotesi di esercizio dell’attività sulla base della presentazione di una SCIA incompleta sotto il profilo formale e documentale Per presentazione va inteso il ricevimento della SCIA da parte dell’ASL, attestato o dalla registrazione di protocollo o dall’avviso di ricevimento della raccomandata In questi casi, la sanzione è applicabile tutte le volte in cui si accerti la messa in esercizio dell’attività, non necessariamente coincidente con l’accettazione di assistiti, essendo sufficiente la verifica di attività comunque rivolte alla erogazione di prestazioni

b) Esercizio dell’attività in mancanza dei requisiti minimiL’illecito riguarda tutte le unità d’offerta sociosanitarie e attiene alla verifica del possesso (e mantenimento) dei c d requisiti abilitativi (soggettivi, strutturali e tecnologici, organizzativi e gestionali) previsti, oltre che dalla normativa di settore, dalla presente deliberazione e dalle deliberazioni regionali riguardanti le diverse tipologie di unità d’offerta L’accertamento del fatto illecito, in questi casi, deve essere ben circostanziato con riguardo ai singoli requisiti, richiamando l’atto di riferimento Per la contestazione dell’illecito è sufficiente la mancanza di un solo requisito Si ricorda che l’accertata carenza dei requisiti minimi comporta, in aggiunta alla contestazione dell’illecito, l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 3 dell’art 15 della legge ( diffida, prescrizioni, chiusura dell’attività e revoca dell’eventuale accreditamento)

c) Mancato mantenimento di uno o più requisiti di accreditamentoL’illecito riguarda le sole unità d’offerta che abbiano ottenuto l’accreditamento istituzionale e la sua applicazione è soggetta all’accertamento, in loco o previa verifica documentale, della perdita di uno dei requisiti dell’accreditamento Qualora, invece, si riscontrasse la perdita di uno o più requisiti ulteriori rispetto a quelli dell’accreditamento istituzionale, previsti nell’ambito del contratto, non potrà essere applicata la sanzione amministrativa, dovendosi ricorrere agli strumenti propri del diritto civile, non escluse la sospensione dei pagamenti o la risoluzione del contratto

CAPITOLO 5 - LA COMPETENZA SULL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONIL’applicazione della sanzione consiste nell’adozione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio, mentre l’accertamento dell’illecito attiene direttamente alla fase della vigilanza La legge assegna la competenza ad applicare le sanzioni amministrative agli enti titolari della funzione di vigilanza e controllo Poiché ai sensi dell’art 14 della legge questa funzione è attribuita alle ASL con riguardo alle unità d’offerta sociali e sociosanitarie, si deve concludere che il potere di ordinanza ex art 18 della legge n 689/81 (ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione) competa all’ASL territorialmente competente e per le unità d’offerta a gestione diretta, alla ASL competente per il controllo Diversamente, alla contestazione dell’illecito potranno provvedere anche gli organi di vigilanza aventi competenze generali (polizia locale per le unità d’offerta sociali, polizia, carabinieri, guardia di finanza per tutti i tipi di unità d’offerta), fermo restando che il pagamento in misura ridotta della sanzione irrogata andrà sempre disposto a favore dell’ASL competente

5.1. La notifica delle contestazioni di violazioni amministrativeL’articolo 14 della L n 689/1981, e s m i individua inderogabilmente modalità e termini della contestazione e richiede, sul piano formale, la tassativa applicazione delle disposizioni vigenti in materia Di norma la violazione degli illeciti amministrativi deve essere contestata immediatamente, ancorché la mancata contestazione immediata, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie e non invalida perciò la conseguente ordinanza - ingiunzione In tal senso, si suggerisce di effettuare la contestazione in una fase successiva al sopralluogo La legge 689/81 dispone un termine perentorio di 90 giorni per la contestazione o notificazione dell’illecito, decorrente dall’accertamento del fatto, che può coincidere con la data del sopralluogo per gli illeciti sostanziali oppure con quella di acquisizione di documenti, in caso di illeciti formali E’ importante che questo termine sia sempre documentabile e che si abbia cura di rispettarlo, pena l’annullamento dell’intero procedimento Ai fini della validità della contestazione differita, occorre che la procedura di notificazione dell’atto sia compiuta in perfetta osservanza delle limitazioni formali e sostanziali imposte dalla normativa, con riguardo ai soggetti tenuti a eseguire la procedura, agli strumenti adoperati ed agli adempimenti svolti La notificazione della contestazione della violazione può essere effettuata a mani anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione I soggetti che possono partecipare al procedimento di notificazione sono solo quelli tassativamente indicati dalla legge (Ufficiali Giudiziari, messi comunali e funzionario dell’amministrazione) In tal caso le disposizioni da rispettare sono quelle degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile (modificati dal D Lgs n 196/2003 recante il Codice per la tutela della riservatezza dei dati personali), che dispongono anche in ordine agli effetti giuridici della notificazione eseguita nelle forme e con le modalità indicate Inoltre, la notificazione della contestazione può essere effettuata a mezzo del Servizio Postale Della notificazione di atti a mezzo del servizio postale, oltre che l’ufficiale giudiziario, può avvalersi ogni pubblica amministrazione In tal caso le disposizioni da rispettare sono tassativamente quelle recate dalla Legge 20 novembre 1982, n 890 e s m i afferente “la notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”, che dispongono anche in ordine agli effetti giuridici della notificazione eseguita nelle forme e con le modalità indicate Ne segue che le disposizioni procedurali sul compimento delle notificazioni a mezzo del servizio postale disciplinano non solo l’operato dell’ufficiale giudiziario, ma anche quello degli altri soggetti autorizzati dalla norma alla notifica degli atti di accertamento, compreso il funzionario dell’amministrazione In particolare, ai sensi dell’articolo 2 della legge citata, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, occorre fare uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, da acquisire a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall’Amministrazione postale Sulle buste non devono essere apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto (in ottemperanza alle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D Lgs n 196/2003)

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Testo coordinato d.g.r. 30 maggio 2012 - n. IX/3541Testo coordinato della d.g.r. 30 maggio 2012, n. IX/3541 “Definizione dei requisiti specifici per l’esercizio e l’accreditamento dell’assistenza domiciliare integrata” rettificata dalla d.g.r. 6 giugno 2012 - n. IX/3584

LA GIUNTA REGIONALEVisti:

− il d p c m 29 novembre 2001 che, nell’ambito dell’assi-stenza distrettuale, individua l’assistenza domiciliare tra i livelli essenziali e uniformi da garantire sul territorio;

− la legge 15 marzo 2010, n 38 «Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore»;

− la l r 5 gennaio 2000, n 1 «Riordino del sistema delle auto-nomie in Lombardia Attuazione del d lgs 31 marzo 1998, n 112»;

− la l r 2 aprile 2007, n 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie Collegato»;

− la l r 12 marzo 2008, n 3 «Governo della rete degli in-terventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

− il d lgs 3 ottobre 2009, n 153 «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del servizio sa-nitario nazionale, nonché disposizioni in materia di inden-nità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n 69»;

− la l r 30 dicembre 2009, n 33 «Testo unico delle leggi re-gionali in materia di sanità»;

− la d c r 28 settembre 2010, n 56 «Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura» (PRS);

− la d c r 17 novembre 2010, n 88 di approvazione del «Pia-no Socio-Sanitario Regionale 2010 – 2014» (PSSR);

− la d g r 1 dicembre 2010, n 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-Sanitario regionale per l’e-sercizio 2011»;

Richiamati alcuni specifici contenuti della programmazione di Regione Lombardia, in particolare quanto stabilito dal citato PSSR 2010-2014 in ordine :

− alla qualificazione della rete dell’assistenza domiciliare, che valorizzi l’articolazione delle unità d’offerta sociali e socio-sanitarie a sostegno della domiciliarità;

− il Programma operativo 8 «La famiglia e la casa al centro delle politiche del welfare», contenuto nel citato PRS della IX Legislatura, che, all’Obiettivo specifico 8 1 «Integrazio-ne dei servizi sociali e socio-sanitari modellati sui bisogni e sui percorsi di vita delle diverse famiglie», individua fra gli obiettivi operativi quello del sostegno all’assistenza continua e responsabile da perseguire attraverso la re-alizzazione di due azioni: la riforma dell’assistenza do-miciliare sul territorio regionale e la sperimentazione di nuova modalità di erogazione del servizio di assistenza domiciliare;

Richiamata la d g r 6 dicembre 2011 n 2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2012» nella parte in cui, all’allegato 15), prevede che nel corso del 2012 vengano definiti con apposito provvedimen-to, nell’ambito del processo finalizzato al passaggio di sistema dall’offerta alla domanda in funzione della centralità del citta-dino, i requisiti regionali per l’esercizio e l’accreditamento degli erogatori di assistenza domiciliare integrata;

Considerato che la definizione dei requisiti per l’esercizio e l’accreditamento degli erogatori di assistenza domiciliare inte-grata concorre a dare attuazione agli obiettivi espressi nel Piano Socio Sanitario 2010 – 2014, con particolare riferimento ad una definizione chiara e sintetica delle «regole di sistema», attraverso l’omogeneizzazione sul territorio regionale dei requisiti per l’eser-cizio e l’accreditamento delle unità di offerta di assistenza domi-ciliare integrata attraverso il superamento del modello erogativo di cui alla d g r 9 maggio 2003 n 12902;

Dato atto che alle unità di offerta che erogano assistenza do-miciliare integrata si applicano anche i requisiti di esercizio e di accreditamento trasversali alle unità di offerta socio-sanitarie;

Stabilito di approvare con il presente atto i requisiti specifici di esercizio e di accreditamento delle unità di offerta che erogano assistenza domiciliare integrata, di cui all’allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto conseguentemente di superare e sostituire le deter-minazioni di cui all’allegato B) alla d g r 9 maggio 2003 n 12902

di definizione dei requisiti preliminari alla sottoscrizione del patto di accreditamento;

Dato atto che occorre garantire la continuità assistenziale nel-le more dell’adozione dei decreti di accreditamento regionale;

Stabilito pertanto di riconoscere, in via provvisoria, nei confron-ti dei soggetti pattanti, l’accreditamento transitorio fino al 30 set-tembre 2012 a condizione che presentino SCIA per l’esercizio e domanda di accreditamento entro il 15 luglio 2012;

Stabilito altresì di riconoscere comunque ai soggetti gestori di cui al punto precedente la possibilità di adeguarsi al requisito trasversale di accreditamento riferito al possesso della persona-lità giuridica entro il 30 giugno 2013;

Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare nella seduta del 23 maggio 2012;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impe-gni di spesa;

Stabilito di comunicare la presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Locali;

Stabilito infine di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la pub-blicazione sul sito internet della Direzione Famiglia, Concilia-zione, Integrazione e Solidarietà Sociale ai fini della più ampia diffusione;

Vista la l r 7 luglio 2008, n 20 ed i provvedimenti organizzativi della Giunta Regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA1 di approvare i requisiti specifici di esercizio e di accredita-

mento per le unità di offerta di assistenza domiciliare integrata, ci cui all’allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 di superare e sostituire le determinazioni di cui all’allegato B) alla d g r 9 maggio 2003 n 12902 di definizione dei requisiti preliminari alla sottoscrizione del patto di accreditamento;

3 di riconoscere, in via provvisoria, nei confronti dei soggetti pattanti, l’accreditamento transitorio fino al 30 settembre 2012 a condizione che presentino SCIA per l’esercizio e domanda di accreditamento entro il 15 luglio 2012;

4 di riconoscere comunque ai soggetti gestori di cui al punto precedente del presente dispositivo, la possibilità di adeguarsi al requisito trasversale di accreditamento riferito al possesso del-la personalità giuridica entro il 30 giugno 2013;

5 di comunicare la presente deliberazione alle Aziende Sani-tarie Locali;

6 di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché la pubblicazione sul sito internet della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ai fini della più ampia diffusione

Il segretario: Marco Pilloni

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ALLEGATO A

DEFINIZIONE DEI REQUISITI SPECIFICI PER L’ESERCIZIO E L’ACCREDITAMENTO DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE

A. REQUISITI SPECIFICI PER L’ESERCIZIO

A) Il soggetto gestore deve garantire le seguenti figure professionali:

• un responsabile sanitario medico con esperienza biennale in gestione dei servizi socio sanitari o corsi di management sanitario, con funzioni di organizzazione del servizio e di valutazione e miglioramento della qualità;

• personale medico con specializzazione in geriatria/disciplina equipollente o medicina interna/disciplina equipollente, personale infermieristico, ASA, OSS;

• in funzione dei bisogni delle persone in carico, per l’effettuazione delle prestazioni domiciliari previste nel PAI, il soggetto gestore deve assicurare i seguenti profili professionali: fisiatra/disciplina equipollente, professionisti della riabilitazione, educatori, e psicolo-go;

Tutti gli operatori devono assicurare l’integrazione dei propri interventi ed il trasferimento reciproco delle informazioni, anche al medico di medicina generale dell’assistito, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi assistenziali

B) Almeno una sede a livello regionale – in possesso dei requisiti strutturali della civile abitazione - con la seguente articolazione degli spazi:

o nell’area esterna dell’edificio che ospita la sede operativa deve essere esposta idonea segnaletica con gli orari di apertura e i riferimenti telefonici necessari per l’attivazione del servizio;

o presenza di un locale con funzioni di segreteria (call center) per la gestione delle segnalazioni e delle richieste di attivazione nonché per la conservazione della documentazione sanitaria (Fascicolo Socio assistenziale e Sanitario contenente il PAI e il diario assistenziale) degli assisti in conformità al D L vo 196/03 in materia di privacy;

o presenza di un locale ad uso magazzino sanitario da gestire in conformità alle normative in materia di tenuta di farmaci e presidi sanitari

C) Orario minimo di funzionamento della segreteria: cinque giorni lavorativi di apertura settimanale della segreteria operante presso la sede operativa, per un totale di 40 ore settimanali, con possibilità di accoglimento dei messaggi degli assistiti tramite segreteria telefonica negli orari di chiusura;

D) Continuità dell’assistenza - giornate di erogazione e fasce orarie giornaliere di copertura del servizio: un numero non inferiore a 42 ore di assistenza domiciliare distribuite su 7 giorni settimanali in ragione della risposta al bisogno collegato ai Piani di assistenza individualizzati aperti;

E) Presenza dei seguenti protocolli, approvati dal Responsabile sanitario medico dell’erogatore, definiti nel rispetto delle linee guida e delle indicazioni normative internazionali, nazionali e regionali, redatti sulla base dei criteri EBN – Evidence Based Nursing - ed EBM – Evidence Based Medicine, periodicamente rivisti ed oggetto di diffusione/confronto documentato con il personale interessato:

• modalità di pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti ed accessori

• prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito

• gestione del catetere vescicale;

• gestione delle stomie;

• gestione della Nutrizione artificiale domiciliare (NAD) enterale e parenterale;

• gestione delle medicazioni;

• attività di educazione alla salute rivolta ai familiari della persona assistita o ad altri caregiver non professionali;

• igiene personale;

• gestione dell’incontinenza;

• mobilizzazione della persona assistita;

• gestione dell’ossigenoterapia;

• trasporto del sangue e dei campioni biologici mediante contenitori idonei;

• identificazione degli eventi avversi più importanti per frequenza e gravità

F) Adozione del fascicolo socio assistenziale e sanitario per la tenuta e l’aggiornamento delle informazioni sulla persona assistita, completo del consenso informato dell’assistito/Tutore/amministratore di sostegno e contenente la valutazione del bisogno, il PAI e il diario delle prestazioni successivamente alla dimissione dell’assistito;

G) Piano di assistenza individuale, disponibile presso il domicilio della persona assistita, aggiornato in relazione al variare dei bisogni (in esso devono essere indicati tutti gli interventi assistenziali);

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H) Diario assistenziale presso il domicilio della persona assistita per la registrazione delle prestazioni erogate dai diversi operatori, datate e controfirmate dall’operatore e dall’assistito/Tutore/amministratore di sostegno, al fine di assicurare l’integrazione degli interventi ed il trasferimento reciproco delle informazioni per il raggiungimento degli obiettivi assistenziali;

I) La prestazione domiciliare comprende la disponibilità dei beni sanitari di seguito elencati, senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario Nazionale

1 Aghi cannula varie misure2 Arcelle monouso3 Butterflies varie misure4 Camici monouso5 Cateteri siliconati e in lattice varie misure 6 Kit monouso chirurgico7 Kit monouso di medicazione8 Mascherine monouso9 Mascherine monouso con visiera protettiva10 Pinze monouso11 Sonde 12 Sondini nasogastrici di silicone 13 Telini sterili14 Schizzettoni15 Siringhe 5 - 10 - 20 ml16 Bende orlate17 Cerotto carta - seta varie misure18 Nastro adesivo elastico per fissaggio medicazioni19 Clisma 20 Guanti lattice varie misure monouso21 Guanti sterili varie misure monouso22 Rete elastica varie misure per contenzione medicazioni23 Sfigmomanometro24 Fonendoscopio25 Saturimetro26 Pompe elastomeriche27 Termometro28 Glicometro con strisce per la determinazione della glicemia29 Aspiratore a bassa pressione o pressione regolabile30 Attrezzatura per enteroclisma31 Stativi per sostenere cestelli portaflaconi per terapia infusionale32 Set per medicazioni sterili33 Garze di varia misura, anche in confezioni sterili34 Cotone idrofilo35 Pinze anatomiche e chirurgiche (sterili)36 Forbici di diverso tipo, sterili e non37 Sonde rettali38 Contenitori sterili per la raccolta di esami biologico (provette, flaconi sterili)39 Provette per esami ematici40 Cestello porta-provette (ermetico)41 Lacci emostatici42 Disinfettanti di diverso tipo43 Soluzioni fisiologiche44 Soluzioni per la detersione/disinfezione delle mani45 Contenitore a chiusura ermetica per il trasporto di provette/contenitori46 Medicazioni avanzate

Resta inteso che la fornitura al cittadino dei presidi previsti nel Nomenclatore Tariffario delle Protesi (D M n 322/1999) è garantita dalle ASL

L) Il soggetto gestore assicura la disponibilità e le condizioni di buon utilizzo:

- delle divise e dei dispositivi di protezione individuale

- dei mezzi idonei in numero e tipologia, adeguati alle caratteristiche del territorio, per il raggiungimento del luogo di vita dell’utente da parte degli operatori;

- di adeguati mezzi di comunicazione con gli operatori in servizio

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B. DEFINZIONE DEI REQUISITI SPECIFICI PER L’ACCREDITAMENTO

A) Continuità dell’assistenza – giornate di erogazione e fasce orarie giornaliere di copertura del servizio: un numero non inferiore a 49 ore di assistenza domiciliare distribuite su 7 giorni settimanali in ragione della risposta al bisogno collegato ai Piani di assistenza individualizzati aperti;

B) Individuazione di un care manager che svolge un coordinamento di natura gestionale-organizzativa sulle attività assistenziali previste per tutti gli assistiti in carico al soggetto gestore;

C) Disponibilità di un servizio di reperibilità telefonica attivo per 7 giorni /settimana, disponibile dalle 9 alle 18;

D) La presa in carico (ossia il tempo che trascorre dalla data del primo contatto alla definizione del PAI) deve essere garantita entro 72 ore salvo urgenze segnalate dal medico o dalla struttura ospedaliera, che devono essere prese in carico entro 24 ore; le pre-stazioni di riabilitazione ricomprese nel PAI possono essere attivate anche successivamente alle 72 ore;

E) Dichiarazione di impegno a dare attuazione ai protocolli di continuità dell’assistenza, dove presenti

C. REQUISITI SPECIFICI DI ACCREDITAMENTO PER LE CURE PALLIATIVE

I soggetti gestori che intendono accreditarsi per l’erogazione di cure palliative, per malati oncologici e non, devono garantire i se-guenti ulteriori requisiti:

1 Personale medico in possesso di una delle seguenti specialità: medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria per le cure palliative pediatriche; assenza di specialità o con specialità diversa dalle preceden-ti: medici con almeno 3 anni di documentata esperienza in cure palliative e nella terapia del dolore;

2 Continuità dell’assistenza – giornate di erogazione e fasce orarie giornaliere di copertura del servizio: un numero non inferiore a 49 ore di assistenza domiciliare distribuite su 7 giorni settimanali in ragione della risposta al bisogno collegato ai Piani di assistenza individualizzati aperti;

3 Individuazione di un care manager che svolge un coordinamento di natura gestionale-organizzativa sulle attività assistenziali previste per tutti gli assistiti in carico al soggetto gestore;

4 Disponibilità di un servizio di reperibilità telefonica attivo per 7 giorni /settimana, disponibile dalle 9 alle 18;

5 La presa in carico (ossia il tempo che trascorre dalla data del primo contatto alla definizione del PAI) deve essere garantita entro 72 ore salvo urgenze segnalate dal medico o dalla struttura ospedaliera, che devono essere prese in carico entro 24 ore;

6 Presenza di protocolli, sottoscritti dal Responsabile sanitario medico, per il monitoraggio e il trattamento dei sintomi

L’organizzazione del servizio e la formazione del personale inerenti le cure palliative, le cure palliative pediatriche e la terapia del do-lore devono rispettare la normativa e le linee guida regionali e nazionali

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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D.a.r. 1 giugno 2012 - n. 4852Accordo di programma finalizzato all’individuazione, progettazione e realizzazione degli interventi idonei ad assicurare un’adeguata accessibilità al Santuario di Santa Maria del Monte ed al Borgo Storico annesso in comune di Varese

L’ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’Visti:

•il d lgs 18 agosto 2000, n 267, e in particolare l’art 34, re-cante la disciplina generale in materia di Accordi di Pro-gramma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi d’intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordina-ta di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

•la legge regionale 14 marzo 2003, n 2, «Programmazione negoziata regionale»;

Considerato che ai sensi della l r 14 marzo 2003, n 2, art 6, comma 8, l’Accordo di Programma sottoscritto deve essere ap-provato con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall’Assessore competente per materia;

Richiamate:

•la nota del 28 settembre 2009 con cui il Sindaco del Co-mune di Varese ha chiesto alla Regione Lombardia di promuovere un Accordo di programma riferito al tema dell’accessibilità al Santuario di Santa Maria del Monte ed al Borgo annesso in comune di Varese;

•le note del 9 dicembre 2009 e del 15 gennaio 2010 con cui il Presidente del Consorzio di gestione del parco re-gionale Campo dei Fiori e il Presidente della Provincia di Varese hanno confermato l’adesione dei rispettivi Enti all’Accordo di programma;

•la deliberazione n VIII/11028 del 20 gennaio 2010, pub-blicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 1° febbraio 2010, con cui la Giunta regionale ha promos-so l’Accordo di programma «finalizzato all’individuazione, progettazione e realizzazione degli interventi idonei ad as-sicurare un’adeguata accessibilità al Santuario di Santa Maria del Monte ed al Borgo storico annesso in comune di Varese (VA)» individuando, quali soggetti interessati al perfezionamento dello stesso, Regione Lombardia, Parco regionale Campo dei Fiori, Provincia di Varese e Comune di Varese;

Preso atto che:

•il 9 febbraio 2010 si è insediato il Comitato per l’Accordo di Programma ed è stata costituita la relativa Segreteria tecnica;

•il Sacro Monte del Rosario di Varese appartiene al Sito Unesco «I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia» iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale il 3 luglio del 2003 durante la 27° sessione del Comitato per il Patrimo-nio Mondiale dell’UNESCO svoltasi a Parigi;

•con nota prot 3075 del 24 marzo 2011 la Direzione Regio-nale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia ha manifestato all’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia interesse a partecipare all’Ac-cordo di Programma in qualità di soggetto aderente;

•il Comitato per l’Accordo di programma nella seduta del 24 marzo 2011 si è espresso positivamente sull’accogli-mento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali tra i soggetti interessati al perfezionamento dell’Accordo, in considerazione della peculiarità dell’area del Sacro Mon-te e della presenza del sito UNESCO;

•ad esito dei lavori della Segreteria tecnica, il Comitato, nella seduta del 1 dicembre 2011, ha condiviso gli inter-venti, i contenuti e le fasi di attuazione e, nella seduta del 23 dicembre 2011, ha condiviso lo schema di Accordo di programma;

Dato atto che l’intervento è coerente con il Programma Re-gionale di Sviluppo della IX Legislatura (approvato con d c r n IX/56 del 28 settembre 2010) e con il Documento Strategico di Attuazione (approvato con d c r n IX/276 dell’8 novembre 2011), programma operativo 17 «mobilità integrata e sostenibile»;

Rilevato che gli organi competenti dei Soggetti sottoscrittori hanno approvato il predetto schema di Accordo di programma con i seguenti provvedimenti:

•la Giunta regionale con deliberazione n IX/2919 del 18 gennaio 2012;

•il Consiglio provinciale con deliberazione n 1 del 31 gen-naio 2012;

•la Giunta comunale con deliberazione n 1 del 10 gen-naio 2012;

•il Consiglio di Gestione del Consorzio di gestione del Par-co regionale Campo dei Fiori con deliberazione n 1 del 22 febbraio 2012;

Visto il decreto n 6729 del 6 luglio 2010 con il quale l’Asses-sore regionale alle Infrastrutture e Mobilità è stato delegato dal Presidente della Giunta regionale allo svolgimento delle attività e all’adozione degli atti conseguenti relativi all’Accordo;

Rilevato che il 23 febbraio 2012 Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese e Parco regionale Campo dei Fiori hanno sottoscritto l’Accordo di Programma in oggetto, con l’a-desione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesag-gistici della Lombardia;

DECRETA1 di approvare, ai sensi del d lgs 18 agosto 2000, n 267,

art 34, e della l r 14 marzo 2003, n 2, art 6, comma 8, l’Accor-do di Programma «finalizzato all’individuazione, progettazione e realizzazione degli interventi idonei ad assicurare un’adeguata accessibilità al Santuario di Santa Maria del Monte ed al borgo storico annesso in Comune di Varese» comprensivo dei relativi allegati tecnici;

2 di disporre, ai sensi dell’art 6, comma 10, della l r 14 marzo 2003, n 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

L’assessore Raffaele Cattaneo

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Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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ALLEGATOACCORDO DI PROGRAMMA

TRAREGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI VARESE, COMUNE DI VARESE, PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IDONEI AD ASSICURARE UN’ADEGUATA ACCESSIBILITA’ AL SANTUARIO DI SANTA MARIA DEL MONTE ED AL BORGO STORICO ANNESSO IN COMUNE DI VARESE

SOMMARIOPREMESSECapo I Finalità generali

Art 1 ObiettiviCapo IIDescrizione degli scenari di intervento

Art 2 Individuazione degli interventiArt 3 Individuazione delle fasi di attuazione Art 4 Individuazione degli scenari alternativi di progetto

Capo IIIAttuazione degli interventi

Art 5 Impegni dei soggetti sottoscrittoriArt 6 Copertura dei costiArt 7 Atto IntegrativoArt 8 Collegio di VigilanzaArt 9 Sanzioni per inadempimentoArt 10 Verifiche periodicheArt 11 Controversie

Capo IVEffetti e conclusioni

Art 12 Sottoscrizione ed effettiArt 13 Documenti allegati

VISTI:- il D Lgs 18 agosto 2000, n 267, e in particolare l’art 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finaliz-

zati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi d’intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

- la legge regionale 14 marzo 2003, n 2, “Programmazione negoziata regionale”;

PREMESSO che:- con nota del 28 settembre 2009 il Sindaco del Comune di Varese ha chiesto alla Regione Lombardia di promuovere un Accordo

di programma riferito al tema dell’accessibilità al Santuario di Santa Maria del Monte ed al Borgo annesso in comune di Varese;- con note del 9 dicembre 2009 e del 15 gennaio 2010 il Presidente del Consorzio di gestione del parco regionale Campo dei Fiori

e il Presidente della Provincia di Varese hanno confermato l’adesione dei rispettivi Enti all’Accordo di programma;- l’intervento è coerente con il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura (approvato con D C R n IX/56 del 28 set-

tembre 2010) e con il Documento Strategico di Attuazione (approvato con D C R n IX/276 dell’8 novembre 2011), programma operativo 17 “mobilità integrata e sostenibile”;

- la Giunta regionale con deliberazione n VIII/11028 del 20 gennaio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-dia il 1° febbraio 2010, ha promosso l’Accordo di programma “finalizzato all’individuazione, progettazione e realizzazione degli interventi idonei ad assicurare un’adeguata accessibilità al Santuario di Santa Maria del Monte ed al Borgo storico annesso in comune di Varese (VA)” individuando, quali soggetti interessati al perfezionamento dello stesso, Regione Lombardia, Parco regionale Campo dei Fiori, Provincia di Varese e Comune di Varese;

- il 9 febbraio 2010 si è insediato il Comitato per l’Accordo di Programma ed è stata costituita la relativa Segreteria tecnica;- con decreto n 6729 del 6 luglio 2010 l’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità è stato delegato dal Presidente della

Giunta regionale allo svolgimento delle attività e all’adozione degli atti conseguenti relativi all’Accordo;- il Sacro Monte del Rosario di Varese appartiene al Sito Unesco “I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” iscritto nella Lista del

Patrimonio Mondiale il 3 luglio del 2003 durante la 27° sessione del Comitato per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO svoltasi a Parigi;- per le peculiarità dell’area sotto i profili culturale, storico e paesaggistico il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha parteci-

pato con la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e le Soprintendenze di settore ai lavori della Segreteria Tecnica sino dal 26 novembre 2010;

- con nota prot 3075 del 24 marzo 2011 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia ha manifestato all’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia interesse a partecipare all’Accordo di Programma in qualità di soggetto aderente;

- il Comitato per l’Accordo di programma nella seduta del 24 marzo 2011 si è espresso positivamente sull’accoglimento del Mini-stero per i Beni e le Attività Culturali tra i soggetti interessati al perfezionamento dell’Accordo, in considerazione della peculiarità dell’area del Sacro Monte e della presenza del sito UNESCO;

- ad esito dei lavori della Segreteria tecnica, il Comitato nella seduta del 1 dicembre 2011 ha condiviso gli interventi, i contenuti e le fasi di attuazione dell’Accordo di programma, demandando alla Segreteria tecnica la predisposizione dello schema di Accordo;

- gli organi competenti dei soggetti sottoscrittori hanno approvato il predetto schema di Accordo di programma:la Giunta regionale con deliberazione n IX/2919 del 18 gennaio 2012;il Consiglio provinciale con deliberazione n 1 del 31 gennaio 2012;la Giunta comunale con deliberazione n 1 del 10 gennaio 2012;il Consiglio di gestione del Consorzio di gestione del Parco regionale Campo dei Fiori con deliberazione n 1 del 22 febbraio 2012

TUTTO CIO’ PREMESSO

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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- la Regione Lombardia in persona dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Cattaneo- la Provincia di Varese in persona del Presidente Dario Galli- il Comune di Varese in persona del Sindaco Attilio Fontana- il Consorzio di gestione del Parco regionale Campo dei Fiori in persona del Presidente Giuseppe Barra;

concordano e stipulano il seguente Accordo di programma

Capo I Finalità generali

Art. 1 Obiettivi

Il presente Accordo definisce il programma, gli interventi e le opere ritenuti necessari per assicurare un’adeguata accessibilità pub-blica e privata al Santuario di Santa Maria del Monte e al Borgo annesso, nel rispetto delle caratteristiche e delle peculiarità del sito e nell’ambito del più ampio processo di valorizzazione anche sotto i profili ambientale e paesaggistico, culturale ed architettonico, turistico e religioso

L’area oggetto di intervento è prioritariamente caratterizzata dal complesso a valenza storico - architettonica del Sacro Monte del Ro-sario e del Santuario in stretto rapporto con la natura ed il paesaggio che circonda e sottolinea l’impianto urbanistico e compositivo dello stesso Il Sacro Monte di Varese sorse alla fine del 1500 (1598) quale riproposizione in Europa, come gli altri Sacri Monti, dei Luoghi Santi della Palestina allora irraggiungibili da parte dei pellegrini cristiani I Sacri Monti costituiscono una testimonianza eccezionale del vigore spirituale della controriforma e rappresentano un inserimento innovativo ed originale di una architettura religiosa e di arte devozionale di grande qualità in paesaggi “sontuosi” con l’intento di favorire da parte dei pellegrini la conquista dell’illuminazione spi-rituale, della fede; sono eccezionali esempi di strutturazione del territorio, di sacralizzazione del paesaggio, di progetto paesaggistico che utilizza gli elementi naturali e l’opera dell’uomo per obiettivi religiosi In tale paesaggio si integrano perfettamente valori naturali-stici, storici, architettonici, artistici e culturali, uniti fra loro da forti ed evidenti valori simbolici ed immateriali

Strumento per mantenere gli impegni e per raggiungere gli obiettivi di sviluppo socio-economico del Sito “I Sacri monti del Piemonte e della Lombardia” è il Piano di Gestione predisposto e sottoscritto nell’ambito della candidatura UNESCO dalle Amministrazioni pubbli-che interessate (Regioni, Enti di gestione, Comuni), dalle istituzioni e dalle Soprintendenze Il Piano prevede, tra l’altro: la predisposizione e lo sviluppo di un insieme di iniziative per coordinare la gestione, la valorizzazione ed il monitoraggio dei beni costituenti il Sito iscritto; il coordinamento delle attività di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni costituenti il Sito; il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti tradizionali, devozionali e di culto; l’adozione di una gestione unitaria ed organica di tale patrimonio; l’adozione di poli-tiche comuni di promozione culturale, socio-economica e turistica; la costituzione di una Conferenza permanente al fine di garantire l’attuazione di quanto convenuto Tale Piano di Gestione del Sito Unesco è attualmente in corso di aggiornamento dalla data dell’i-scrizione (2003), sotto il coordinamento della Regione Piemonte

L’area, parte del più ampio parco regionale Campo dei Fiori, istituito nel 1984 ai sensi della legge regionale n 86 del 30 novembre 1983 con la finalità di conservare, recuperare e valorizzare i beni naturali e ambientali del territorio della Lombardia, è altresì interessata dai siti di importanza comunitaria IT2010003 “Versante Nord del Campo dei Fiori” e IT2010004 “Grotte del Campo dei Fiori” nonché dalla zona di protezione speciale IT2010401 “Parco regionale Campo dei Fiori”, con le finalità specifiche di tutela e conservazione degli habitat e delle specie individuate dalla direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 79/409/CEE, di tutela e conservazione delle comunità floristiche e faunistiche e più in generale della biodiversità in tutti i suoi livelli

Lo strumento dell’Accordo individua pertanto un percorso operativo condiviso di azioni e di interventi finalizzati al potenziamento dell’accessibilità del sito, rispondendo sinergicamente agli obiettivi ed alle molteplici istanze dei diversi soggetti interessati

Capo II Descrizione degli scenari di intervento

Art.2 Individuazione degli interventi

Le Parti - a seguito degli approfondimenti tecnici condotti, che hanno evidenziato la necessità di potenziare l’accessibilità privata attraverso l’individuazione di un’offerta di parcheggi aggiuntiva rispetto alla disponibilità attuale per circa 310 – 360 posti auto e di eliminare prioritariamente i parcheggi a raso lungo la via Sacra – individuano negli interventi in seguito elencati e dettagliati negli elaborati di cui agli allegati 1 e 2 le possibili componenti di un futuro scenario di sviluppo, che si consoliderà attraverso i necessari processi di valutazione ambientale strategica e di confronto con il territorio

Gli scenari dovranno rispondere in modo adeguato e coordinato con il sistema di trasporto pubblico alle esigenze di accessibilità sia a valle sia a monte del complesso del Sacro Monte

A tale riguardo sono stati individuati i seguenti parcheggi:

P1) Parcheggio interrato di Piazzale MontanariP2) Parcheggio interrato di Prima CappellaP3) Parcheggio di via del CeppoP4) Parcheggio terrazzato del VelloneP5) Parcheggio interrato di Piazzale PogliaghiP6) Parcheggio di via Pizzelle

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Art.3 Individuazione delle fasi di attuazione

Le Parti concordano di procedere all’approfondimento per gli aspetti tecnici, ambientali, paesaggistici e culturali e/o all’attuazione degli interventi per l’accessibilità, elencati al precedente art 2, in due fasi

Concordano altresì sulla necessità di procedere contestualmente con una razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico nell’a-rea oggetto di intervento per sviluppare un’offerta di mobilità più rispondente sia alle esigenze dei cittadini residenti sia dei visitatori a vario titolo del complesso del Sacro Monte e del Campo dei Fiori

Fase 1

Azione 1.ANell’ambito della prima fase, d’intesa tra tutti i soggetti sottoscrittori del presente Accordo, si procederà con la progettazione del parcheggio interrato di Prima Cappella (P2) e si potrà procedere con la progettazione del parcheggio di via Del Ceppo, per 30 posti auto riservati ai residenti (P3), nei limiti e con le modalità previste dal Piano Territoriale di Coordinamento vigente del Parco regionale Campo dei Fiori, con particolare riferimento all’art 36, allegato, che si intende integralmente recepito A tal fine si dà espressamente atto che la fase di definizione di tali interventi sotto il profilo progettuale dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle valutazioni previste dall’art 36 comma 10 del P T C del Parco

Azione 1.BContestualmente si procederà con l’adozione di provvedimenti di gestione della sosta per ottimizzare l’utilizzo degli spazi attualmente adibiti allo scopo

In particolare, il Comune di Varese si impegna a una riorganizzazione della sosta nelle aree a monte adiacenti il Santuario e il Borgo con-nesso, per consentire il reperimento di circa 30 posti auto ulteriori rispetto a quelli attualmente disponibili, anche rivedendo gli stalli spe-cificatamente destinati ai residenti, garantendo comunque un numero idoneo di stalli destinati allo scopo Il Comune si impegna altresì ad adottare provvedimenti che consentano un allungamento a 3 ore della sosta ammessa negli spazi regolamentati “a disco orario” Il Consorzio del Parco regionale Campo dei Fiori, d’intesa con il Comune di Varese, potrà espressamente consentire, in occasione di eventi di particolare attrattività e compatibilmente con le esigenze di tutela naturalistica, l’utilizzo temporaneo a parcheggio di un tratto di via Pizzelle, per fruire di spazi per ulteriori 30 posti auto circa

Azione 1.CRelativamente allo sviluppo del trasporto pubblico, gli Enti condividono di procedere, d’intesa con il gestore del servizio di TPL:• attraverso una razionalizzazione dei servizi esistenti in particolare nei giorni feriali e un potenziamento dei servizi nei giorni festivi

e/o caratterizzati da maggiore afflusso al complesso del Sacro Monte;• attraverso l’istituzione di un servizio di collegamento tra le stazioni, lo stadio e il Sacro Monte (Vellone e/o Piazzale Pogliaghi e

Campo dei Fiori), con percorso e programma da valutarsi ma comunque assicurando orari coordinati con il servizio ferroviario regionale, per ampliare l’offerta nei giorni di maggiore affluenza al Sacro Monte

Regione Lombardia e Comune di Varese si impegnano a promuovere, presso i rispettivi operatori dei servizi, l’offerta di titoli di viaggio integrati e promozionali nonché un’adeguata comunicazione all’utenza

Il Comune di Varese si impegna altresì a promuovere l’uso di mezzi di trasporto pubblico sostenibili ed ecocompatibili

Azione 1.DLe Parti si impegnano ad approfondire la fattibilità degli ulteriori interventi di cui all’art 2, individuando uno scenario più ampio per l’accessibilità al complesso del Sacro Monte, attivando il processo di Valutazione Ambientale Strategica e tenendo conto sia degli aspetti tecnico ed economico sia delle esigenze prioritarie di tutela ambientale, paesaggistica e culturale degli scenari alternativi di progetto di cui all’art 4

Azione 1.EGli Enti condividono di procedere con la realizzazione del parcheggio P2 con le modalità e secondo le indicazioni progettuali di cui all’Azione 1 A

Fase 2

Azione 2.ANella seconda fase si procederà con la progettazione e l’attuazione dello scenario più ampio di accessibilità privata individuato con l’Azione 1 D, a seguito del percorso di valutazione ambientale strategica e di variante al PTC del Parco, che procederanno in modo contestuale con procedimento unitario

Azione 2.BContestualmente alla definizione dello scenario definitivo di accessibilità per la mobilità privata, saranno approfonditi scenari di più ampio respiro per la mobilità pubblica, che potranno prevedere una riorganizzazione più radicale del sistema attualmente esistente anche con l’attivazione di servizi innovativi (tra i quali la possibile previsione di apertura della funicolare anche nei giorni feriali con attestamento della linea C a valle della stessa ovvero la organizzazione di un servizio a chiamata tra Piazzale Montanari, Piazzale Pogliaghi e il Campo dei Fiori)

Il Comune di Varese si impegna a garantire il coinvolgimento e il supporto tecnico allo sviluppo delle alternative del gestore dei servizi di trasporto pubblico

Azione 2.CSi procederà altresì ad approfondire e completare la valutazione di fattibilità di un sistema di collegamento tra la stazione a monte della funicolare ed il Santuario, quali un ascensore inclinato o un sistema di scale mobili, tenendo conto sia degli aspetti tecnici ed economici sia delle esigenze prioritarie di tutela ambientale e paesaggistica

A corredo di entrambe le fasi 1 e 2, le Parti si impegnano a collaborare su azioni complementari, quali il rifacimento della segnaletica

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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e dell’arredo urbano, finalizzate alla valorizzazione del complesso del Sacro Monte e del Parco del Campo dei Fiori, anche in relazione all’eventuale reperimento di risorse economiche rese disponibili da Soggetti terzi

Art.4 Individuazione degli scenari alternativi di progetto

Le Parti concordano che, ai fini dell’individuazione dello scenario progettuale definitivo, siano valutate le seguenti alternative:

Scenario 1Realizzazione del Parcheggio P2, ampliato rispetto alla configurazione coerente con il PTC vigente, e del Parcheggio P5

Scenario 2Realizzazione, oltre al Parcheggio P2 attuato in coerenza con il PTC vigente, dei Parcheggi P1 e P5

Scenario 3Realizzazione, oltre al Parcheggio P2 attuato in coerenza con il PTC vigente, dei Parcheggi P4 e P5

Scenario 4Realizzazione del Parcheggio P2, attuato in coerenza con il PTC vigente, e del Parcheggio P1

Scenario 5Realizzazione del Parcheggio P2, attuato in coerenza con il PTC vigente, e del Parcheggio P4

La realizzazione dei parcheggi previsti, interessando un’area di particolare pregio e delicatezza ambientale, potrebbe includere criti-cità di carattere ambientale e geologico/idrogeologico, con livelli di complessità evidenziati puntualmente nelle schede descrittive di cui all’Allegato 2 Pertanto in fase 1 tali criticità saranno approfondite con particolare attenzione all’interno della procedura di VAS

Capo III Attuazione degli interventi

Art.5 Impegni dei soggetti sottoscrittori

Per l’avvio della Fase 1, i sottoscrittori concordano quanto segue

Per la realizzazione del Parcheggio P2 Prima Cappella il Comune di Varese avvierà da subito le procedure per l’affidamento degli in-carichi per la progettazione preliminare e definitiva e per le connesse valutazioni tematiche, anche con espresso riferimento a quanto previsto dall’art 36 comma 10 del PTC

I soggetti sottoscrittori si impegnano a coordinare le procedure di rispettiva competenza e a rispettare la seguente tempistica:• completamento del progetto preliminare entro maggio 2012• completamento del progetto definitivo entro settembre 2012• completamento del progetto esecutivo e avvio dei lavori entro dicembre 2012

Rispetto all’Azione 1 B, il Comune di Varese si impegna alla riorganizzazione degli stalli entro il 31 marzo 2012 e ad estendere da subito la sosta a 3 ore per le zone “a disco orario” già esistenti

Entro il 31 marzo 2012 il Comune di Varese si impegna infine a sottoporre agli altri Enti sottoscrittori del presente Accordo una propo-sta di razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico nell’area nonché di istituzione, nei giorni di maggiore affluenza, di un nuovo servizio di collegamento, anche con mezzi ecocompatibili, tra le stazioni ferroviarie e il complesso del Sacro Monte, razionalizzazione che sarà attuata nei successivi 3 mesi

La Provincia di Varese si impegna a garantire il necessario supporto tecnico nella redazione degli atti e degli approfondimenti previsti dal presente accordo

La Regione Lombardia assume, in quanto soggetto istituzionale cui compete la presidenza del Collegio di vigilanza di cui al succes-sivo art 8, il compito di coordinare le iniziative finalizzate all’attuazione degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori del presente accordo

Il Parco regionale del Campo dei Fiori si impegna alla redazione della variante al PTC e dei documenti di valutazione ambientale strategica previsti nell’Azione 1 D e ad avviare da subito le procedure per l’affidamento dell’incarico

Gli Enti si impegnano a concludere l’Azione 1 D prevista al precedente art 3 entro giugno 2013 Conseguentemente si procederà con la stipula dell’Atto integrativo al presente accordo di programma di cui all’art 7, per definire modalità e tempi di realizzazione degli interventi di cui alla Fase 2

Art.6 Copertura dei costi

Per la copertura dei costi degli interventi di cui alla Fase 1, in particolare per la redazione dei documenti di valutazione ambientale strategica e di variante al PTC del Parco, nonché per la progettazione e realizzazione del parcheggio P2 di Fase 1, stimati complessi-vamente in 2,4 mln€, gli Enti si impegnano programmaticamente sulla seguente ripartizione di massima, che verrà perfezionata dal Collegio di Vigilanza sulla base delle risultanze del progetto definitivo e sarà subordinata all’approvazione degli organi competenti e all’appostamento delle necessarie risorse nei rispettivi bilanci:• Regione Lombardia: per un importo corrispondente al 49% dei costi;• Provincia di Varese: per un importo corrispondente al 10% dei costi;• Comune di Varese: per un importo corrispondente al 40% dei costi;• Parco regionale Campo dei Fiori: per un importo corrispondente al 1% dei costi Gli Enti si impegnano altresì a valutare il reperimento delle risorse anche da fonti di finanziamento di Soggetti terzi In questo caso le percentuali verranno proporzionalmente riviste Il Collegio di vigilanza inoltre si riserva di valutare un’eventuale revisione delle percentuali sopra indicate a fronte di sopravvenute volontà degli Enti sottoscrittori in relazione alle risorse da destinare alla realizzazione del presente Accordo

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– 38 – Bollettino Ufficiale

Per la copertura dei costi degli interventi di cui alla Fase 2 il Collegio di Vigilanza assumerà le necessarie determinazioni una volta quantificati gli importi sulla base delle azioni previste al precedente art 3

Art.7 Atto Integrativo

Gli Enti sottoscrittori entro giugno 2013 si impegnano, attraverso apposito Atto Integrativo al presente Accordo di Programma, a indi-care puntualmente modalità attuative, gestionali e operative per la realizzazione degli interventi di Fase 2, tempi e soggetti attuatori

Art.8 Collegio di Vigilanza

E’ costituito il Collegio di vigilanza sull’esecuzione del presente accordo di programma

Detto Collegio è presieduto dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità ed è composto da un rappresentante per ogni altro Ente sottoscrittore Parteciperà al Collegio di Vigilanza anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in quanto soggetto aderente Il Collegio, in particolare, anche avvalendosi della Segreteria tecnica già costituita:- vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell’accordo di programma;- individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’accordo di programma, proponendo soluzioni

idonee alla loro rimozione;- pone in essere quanto necessario per addivenire a una soluzione bonaria delle controversie che dovessero insorgere tra le parti

o in ordine all’interpretazione e all’attuazione del presente accordo, ferma restando la possibilità per le stesse parti di attivare le procedure di legge per la definizione delle controversie in questione;

- propone ai soggetti competenti a tale scopo gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento

Al Collegio, considerato che il presente accordo di programma ha validità ai sensi dell’art 36 del P T C del Parco, spettano le compe-tenze riguardanti:- la definizione delle esigenze di posti auto per la sosta e i volumi di traffico, in coerenza con quanto già contenuto nel presente Accordo;- la definizione delle caratteristiche tipologiche, capacità, numero dei piani, forma e materiali, collocazione nel contesto e inseri-

mento ambientale e paesaggistico mediante formulazione del progetto definitivo delle opere;- la definizione delle opere di mitigazione, ripristino o di recupero ambientale necessarie;- la definizione delle forme di compensazione per eventuali danni ambientali non ripristinabili o recuperabili tra cui la realizzazione

di corridoi ecologici;- la definizione delle corrispondenti misure di contenimento del traffico veicolare di accesso al parco e di limitazione dei parcheggi a raso

Queste ultime competenze saranno espletate dai membri del Collegio di vigilanza ferme restando le procedure previste dall’ordina-mento di ciascun ente di appartenenza e in capo ai rispettivi organi per la definizione degli atti amministrativi

Il Collegio, all’atto dell’insediamento, che avverrà su iniziativa del Presidente entro 30 giorni dall’efficacia dell’Accordo, decorrente dalla pubblicazione del decreto di approvazione dell’Accordo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, definirà l’orga-nizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per il proprio funzionamento

Art.9 Sanzioni per inadempimento

Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontrasse che i soggetti attuatori dell’Accordo non adempiano per fatto proprio e nei tempi previsti agli obblighi assunti, provvederà a:- contestare l’inadempienza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno invitando i soggetti ad adempiere entro un ter-

mine congruo agli obblighi in questione;- proporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo di cui all’art 8

Art.10 Verifiche periodiche

Il presente accordo è soggetto a verifiche periodiche anche finalizzate a un suo aggiornamento, da parte degli enti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifestino in corso di attuazione Le verifiche avranno luogo ogni qualvolta il Collegio di vigilanza lo riterrà opportuno o ne riceva richiesta scritta da uno dei soggetti sottoscrittori

Art.11 Controversie

Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di vigilanza ai sensi dell’art 8, sarà di competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria

Foro competente sarà quello di Varese

Capo IV Effetti e conclusioni

Art.12 Sottoscrizione ed effetti

L’approvazione del presente Accordo di Programma non costituisce variazione allo strumento urbanistico del Comune di Varese ed al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Campo dei Fiori Gli effetti di variante si produrranno a seguito della stipula dell’Atto Integrativo di cui all’art 7, con le procedure previste ai sensi di legge

Ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003, n 2, il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con decreto del Presidente della Regione o, per sua delega, dall’Assessore competente per materia

E’ disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione dell’Accordo di Programma

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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Art.13 Documenti allegati

Al presente Accordo di Programma sono allegati i seguenti documenti che costituiscono parte integrante dello stesso:

All 1 Individuazione degli interventi All 2 Schede descrittive degli interventi

P1) Parcheggio interrato di Piazzale MontanariP2) Parcheggio interrato di Prima CappellaP3) Parcheggio di via del CeppoP4) Parcheggio terrazzato del VelloneP5) Parcheggio interrato di Piazzale Pogliaghi

All 3 Estratto del Piano territoriale di coordinamento del Parco vigenteAll 4 Perimetrazione del sito UNESCO

Il presente Accordo di Programma è sottoscritto oggi 23/02/2012 in Varese

Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione LombardiaRaffaele Cattaneo

Presidente della Provincia di VareseDario Galli

Sindaco del Comune di VareseAttilio Fontana

Presidente del Consorzio di gestione del Parco regionale Campo dei FioriGiuseppe Barra

e per adesione,

Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della LombardiaCaterina Bon Valsassina…………………… …

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Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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Comunicato regionale 5 giugno 2012 - n. 66Sperimentazione per favorire la conciliazione vita-lavoro nelle PMI lombarde – Integrazione dell’elenco delle aziende ammesse

Si pubblica di seguito l’elenco delle aziende che per mero errore materiale non sono state pubblicate nell’elenco delle

ALLEGATO

Nome Cognome Ragione Sociale

Indirizzo della sede legale

Numero civico della sede

legale

CAP della sede

legale

Comune della sede legale

Prov. sede

legale

Comune sede

operativaProv. sede operativa

101 Gian Giacomo

Sarzi Santori

CASA DELLO STUDENTE BEATO CONTARDO FERRINI

PIAZZA VIRGILIANA 55 46100 MANTOVA MN MANTOVA MANTOVA

102 Luigi Milani

SCUOLA DELL’INFANZIA MARGHERITA DARRA CANTU’

VIA UMBERTO I 67 46040 MONZAMBANO MN MANTOVA

aziende ammesse al “Progetto sperimentale per la diffusione nelle PMI di strumenti organizzativi a supporto della concilia-zione dei tempi di vita e di lavoro”, pubblicato con comunicato n 63 del 30 maggio 2012, sul BURL S O n 23 del 5 giugno 2012, avente ad oggetto “Sperimentazione per favorire la conciliazio-ne vita-lavoro nelle PMI lombarde – pubblicazione delle aziende ammesse”

Il dirigente della uoFrancesco Foti

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D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta Regionale

D.G. Occupazione e politiche del lavoro

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D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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D.d.u.o. 5 giugno 2012 - n. 4942Decreto dirigenziale n. 11612 del 1 dicembre 2011. Modifiche, integrazioni e riapertura termini dell’avviso

IL DIRIGENTE DELLA U O PROGRAMMAZIONEVista la d g r n 381 del 5 agosto 2010 avente ad oggetto «De-

terminazione in ordine al recepimento e all’attuazione dell’in-tesa sottoscritta il 29 aprile 2010, tra Governo, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, ANCI, UPI e UNCEM per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

Richiamate di seguito:

•la convenzione stipulata fra il Dipartimento Pari Opportu-nità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia in data 22 dicembre 2010 e successiva inte-grazione, con scadenza in data 22 giugno 2012;

•la d g r n 1576 del 20 aprile 2011, che nell’ambito delle modalità di attuazione del programma regionale speri-mentale ex d g r 381, definisce fra l’altro le modalità di at-tuazione della Dote Conciliazione, attribuendo le relative risorse alle ASL sede di sperimentazione individuate dalla d g r 1576/2011, come da allegato 2 parte integrante del-la stessa;

•la d g r n 2504 del 16 novembre 2011, «Ulteriori determi-nazioni in ordine alla dote conciliazione di cui alla d g r n 381/2010» ed in particolare l’allegato A) col quale viene estesa la popolazione destinataria della dote concilia-zione – servizi alla persona, sempre nell’ambito delle ASL individuate come sede di sperimentazione dalla d g r 1576/2011;

Visto che le risorse complessivamente destinate alla Dote Conciliazione, già impegnate nei confronti delle ASL con d d n 9935 del 27 ottobre 2011 e con d d n 11954 del 5 dicembre 2011 sono pari a 3 780 000,00 euro e riguardano: a) Servizi alla perso-na b) Servizi all’Impresa premialità assunzione e c) Servizi all’Im-presa bonus una tantum di 500 euro per le imprese che risultino beneficiarie di consulenza per i piani di flessibilità aziendale e piani di congedo;

Richiamato inoltre il d d n 11612 dell’1 dicembre 2011 «Appro-vazione delle indicazioni per la partecipazione alla Dote Conci-liazione ex d g r 2504 del 16 novembre 2011 e relativa modifica e integrazione del Decreto 6634 del 19 luglio 2011» e gli allegati parte integrante A) «Indicazioni per la partecipazione alla Dote Conciliazione» e B) «Regole per il riconoscimento e la gestione della Dote Conciliazione Servizi alla Persona e Dote Conciliazio-ne Premialità assunzione»;

Considerato in particolare che gli stessi allegati indicano il 31 maggio 2012 quale data ultima per la presentazione di ri-chiesta della Dote Conciliazione Servizi alla Persona e Dote Con-ciliazione Premialità assunzione e il 31 gennaio 2013 quale data ultima di fruizione dell’intervento Dote Servizi alla Persona;

Visto che alla data del 15 maggio 2012, a seguito di verifica effettuata tramite sistema GEFO risultano complessivamente as-segnate a favore dei destinatari finali da parte delle ASL le se-guenti somme:

− euro 1 902 800,00 Dote Conciliazione Servizi alla Persona − euro 406 000,00 Dote Conciliazione Servizi all’impresa - Pre-

mialità assunzioneConsiderato che rispetto alle somme già impegnate da Re-

gione Lombardia nei confronti delle stesse ASL individuate con d g r 1576/2011, risultano ancora a disposizione le seguenti somme:

− euro 977 200,00 Dote Conciliazione Servizi alla Persona − euro 194 000,00 Dote Conciliazione Servizi all’impresa - Pre-

mialità assunzioneConsiderato che la Dote Conciliazione Servizi all’Impresa

– consulenza alle imprese per i piani di flessibilità aziendale e piani di congedo – prevista a valere su risorse FSE dalla stessa d g r 1576/2011 e gestita attraverso la società regionale Cestec s p a , è stata prioritariamente destinata ai territori sede di speri-mentazione e, dopo una prima fase, su mandato della d g Istru-zione Formazione Lavoro, è stata estesa a tutto il territorio regio-nale, come risulta da Comunicato regionale 30 novembre 2011, n 33;

Dato atto che il numero delle imprese ammesse alla consu-lenza di cui al punto precedente, nelle ASL che hanno ricevuto le risorse per la sperimentazione della Dote Conciliazione è pari a 61, come da elenco pubblicato sul BURL del 5 giugno 2012, e

che dunque, dopo avere erogato a ciascuna il bonus una tan-tum da 500 euro, si formerà un residuo nell’ambito delle risorse allo scopo finalizzate pari a euro 269 500,00;

Ritenuto opportuno che le ASL già assegnatarie delle risorse destinate alla Dote Conciliazione, impegnino complessivamen-te le risorse destinate alla Dote Conciliazione Servizi all’Impresa di cui all’allegato 2 d g r 1576/2011, finalizzando all’intervento « premialità assunzione» anche le risorse residue a seguito della erogazione del bonus di 500 euro una tantum alle imprese di cui al precedente capoverso;

Ritenuto di impegnare con successivo provvedimento a fa-vore delle restanti ASL e valere sulla quota di riserva ex d g r 1576/2011 la somma complessivamente necessaria per ga-rantire l’erogazione della Dote Conciliazione Servizi all’Impresa – bonus di 500 euro una tantum, anche alle imprese con sede in territori diversi da quelli sperimentali, risultate beneficiarie di servizi di consulenza finalizzati allo sviluppo di un piano di flessi-bilità aziendale e/o del piano di congedo nell’ambito del ban-do Cestec s p a ;

Dato atto che il percorso di attivazione della Dote Concilia-zione ha richiesto una fase iniziale di orientamento degli ope-ratori e di sensibilizzazione dei destinatari che ha in parte ritar-dato il pieno utilizzo delle risorse da parte delle ASL, e che solo a processo consolidato si sono registrati incrementi significativi nell’accesso dei destinatari finali alle misure loro riservate;

Considerato che la Convenzione e le d g r sopra richiamate non pongono scadenze alla effettiva erogazione degli interventi;

Ritenuto di dare continuità al processo avviato, consentendo alle ASL sede di sperimentazione della Dote Conciliazione di ero-gare tutte le risorse già impegnate da Regione Lombardia nei loro confronti, anche al fine di raggiungere complessivamente l’obiettivo del programma regionale sperimentale su queste specifiche misure;

Ritenuto di approvare la riapertura termini dell’avviso di cui al d d n 11612 del 1 dicembre 2011, consentendo l’accesso alla Dote Conciliazione – salvo esaurimento risorse - sino alla sca-denza del 30 giugno 2013 ed approvando le modifiche agli al-legati A) e B) del decreto stesso, come recepite negli allegati A) Indicazioni per la partecipazione alla Dote Conciliazione e B) Regole per il riconoscimento e la gestione della Dote Concilia-zione Servizi alla Persona e Dote Conciliazione Premialità assun-zione che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, nei paragrafi di seguito richiamati:

•AllegatoA)Le risorse finanziarieDurata dell’avvisoDote conciliazione Servizi alla persona – Indicazioni per usu-fruire della DoteModalità di partecipazioneDurataDote conciliazione Premialità assunzione - Modalità di partecipazione

•AllegatoB)IndiceA 7 Tempistiche della doteB 3 Presa in carico della domanda e verifica dei requisitiInformativa sul trattamento dei dati personaliFormat Dote conciliazione Servizi alla persona – Piano dei servizi di conciliazione

Ritenuto necessario disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale;

Vista la l r 20/08 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizza-tivi della IX legislatura;

DECRETA1 di approvare la riapertura termini dell’avviso di cui al d d

n 11612 del 1 dicembre 2011, consentendo l’accesso alla Dote Conciliazione – salvo esaurimento risorse - sino alla scadenza del 30 giugno 2013 ed approvando le modifiche agli allegati A) e B) del decreto stesso, come recepite negli allegati A) Indica-zioni per la partecipazione alla Dote Conciliazione e B) Regole per il riconoscimento e la gestione della Dote Conciliazione Ser-vizi alla Persona e Dote Conciliazione Premialità assunzione, che

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Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, nei paragrafi di seguito richiamati:

•AllegatoA)Le risorse finanziarieDurata dell’avvisoDote conciliazione Servizi alla persona – Indicazioni per usu-fruire della DoteModalità di partecipazioneDurataDote conciliazione Premialità assunzione - Modalità di partecipazione

•AllegatoB)IndiceA 7 Tempistiche della doteB 3 Presa in carico della domanda e verifica dei requisitiInformativa sul trattamento dei dati personaliFormat Dote conciliazione Servizi alla persona – Piano dei servizi di conciliazione

2 Di disporre che gli allegati A) Indicazioni per la partecipa-zione alla Dote Conciliazione e B) Regole per il riconoscimen-to e la gestione della Dote Conciliazione Servizi alla Persona e Dote Conciliazione Premialità assunzione che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, sostituiscano in-tegralmente gli allegati A) e B) parte integrante del d d n 11612 del 1 dicembre 2011;

3 Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regio-ne Lombardia e sul sito web della Direzione generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale

Il dirigentePaola Negroni

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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ALLEGATO AINDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

ALLA DOTE CONCILIAZIONE

OBIETTIVI E PRINCIPI DELL’INTERVENTO

Nell’ambito della sperimentazione del piano regionale per la Conciliazione Famiglia - Lavoro (ex d g r 381/2010), Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale mette in campo la Dote Conciliazione articolata in due linee di intervento:

A Servizi alla Persona, finalizzata a sostenere genitori rientrati al lavoro dopo l’astensione obbligatoria o facoltativa

B Premialità assunzione, voucher premiante per l’impresa per l’assunzione di madri escluse dal mercato del lavoro o in con-dizioni di precarietà lavorativa

LE MODALITÀ OPERATIVE

La Dote verrà avviata in via sperimentale nei seguenti territori:

- Mantova- Monza Brianza- Brescia- Bergamo- Lecco- Cremona

LE RISORSE FINANZIARIE

Ciascun territorio coinvolto nella sperimentazione, come da Piano finanziario allegato 2) alla d g r 1576/2011, ha una disponibilità finanziaria per i due interventi A e B come da tabella seguente:

TERRITORIO SERVIZI ALLA PERSONA PREMIALITA’ ASSUNZIONE(SERVIZI ALL’IMPRESA)

MANTOVA € 480 000,00 € 100 000,00MONZA BRIANZA € 480 000,00 € 100 000,00BRESCIA € 480 000,00 € 100 000,00CREMONA € 480 000,00 € 100 000,00LECCO € 480 000,00 € 100 000,00BERGAMO € 480 000,00 € 100 000,00

A queste risorse si aggiungono, nell’ambito dei “Servizi all’impresa” come da Piano finanziario allegato 2) alla d g r 1576/2011, 50 000 euro per ciascuno degli stessi territori, per l’erogazione del Bonus da 500 euro una tantum a favore delle imprese che intraprendono percorsi di consulenza finalizzati ai piani di congedo e/o ai piani di flessibilità aziendale Le risorse residue, dopo avere effettuato tale erogazione, si aggiungono al budget “Premialità assunzione”

Risorse residue alla data del 15 5 2012

A Servizi alla Persona euro 977.200,00

B Premialità assunzione euro 194.000,00

Risorse residue alla data del 5 6 2012 – Dote Conciliazione servizi all’impresa – Bonus da 500 euro una tantum a favore delle imprese che intraprendono percorsi di consulenza finalizzati ai piani di congedo e/o ai piani di flessibilità aziendale: 269.500,00 che si ag-giungono alle risorse di cui al punto B Premialità assunzione

DURATA DELL’AVVISO

La Dote Conciliazione Servizi alla Persona (A) e Premialità assunzione (B) potrà essere richiesta dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL sino al 30.06.2013, salvo esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun territorio

A. LA DOTE CONCILIAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

DESTINATARI

I destinatari della Dote sono:

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- genitori:

■ dipendenti di PMI e micro imprese, rientrati al lavoro dopo l’astensione obbligatoria o facoltativa, che non usufruiscano del part-time;

■ esercenti attività libero professionali iscritti alla gestione separata, che rientrano al lavoro dopo aver usufruito dell’astensione obbligatoria;

■ dipendenti di imprese risultanti beneficiarie dei contributi di cui al decreto 3678 del 21/4/2011- Linea di intervento n 8 Start up di impresa, al rientro dell’astensione obbligatoria o facoltativa, che non usufruiscano del part-time;

- madri:

■ libere professioniste, iscritte ad Albi, alla ripresa del lavoro dopo l’interruzione per maternità;

■ che avviano una attività imprenditoriale, al rientro dalla maternità, risultanti beneficiarie dei contributi di cui al decreto 3678 del 21/4/2011- Linea di intervento n 8 Start up di impresa;

■ imprenditrici da non oltre 12 mesi, al rientro dalla maternità, risultanti beneficiarie dei contributi di cui al decreto 3678 del 21/4/2011- Linea di intervento n 8 Start up di impresa;

- residenti o domiciliati in uno dei sei territori coinvolti nella sperimentazione;

- con il figlio che non abbia compiuto l’anno di età a far data dal 15 06 2011

I requisiti di accesso dei destinatari della Dote devono essere posseduti alla data di richiesta di Dote

Sono altresì ammissibili tutti i casi equiparati, per diritti ed indennità, all’astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, come previsto dalla Legge 8 Marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città”.

Per specifiche sui destinatari e sui casi equiparati si rimanda al Documento “Regole per il riconoscimento e la gestione della Dote Conciliazione Servizi alla Persona e Dote Conciliazione Premialità Assunzione” paragrafo A 1

INDICAZIONI PER USUFRUIRE DELLA DOTE

I destinatari, al momento della richiesta di dote:

- devono aver fruito e terminato il periodo di astensione obbligatoria;

- non devono avere in corso la fruizione dell’astensione facoltativa

■ Per tutta la durata della dote è possibile usufruire dell›astensione ma non si può, per lo stesso periodo, richiedere rimborso Dote (ad es mese di agosto), pena la decadenza dalla stessa

■ Ciascun genitore può richiedere una sola dote per tutta la durata dell’avviso

■ Non è possibile richiedere più doti per lo stesso figlio, per tutta la durata dell’avviso

PRIORITÀ

Con riferimento alle destinatarie libere professioniste, ancorché iscritte ad Albi, verrà data priorità di accesso alle monomandatarie

Nell’ambito dei territori indicati di seguito, tenendo conto della valutazione circa le esigenze prioritarie rilevate dalle Reti Territoriali Conciliazione, sono state altresì individuate le seguenti priorità:

TERRITORI PRIORITA’Cremona - Donne con contratti di lavoro parasubordinati o a tempo determinatoBrescia - Lavoratrici madri che risultano dimissionarie durante il primo anno di vita del bambino

Suddette priorità non sono da intendersi vincolanti per l’accesso alla domanda I territori definiranno una riserva delle risorse loro assegnate da attribuire alle sopra citate priorità

Il 6% delle risorse complessivamente destinate alla sperimentazione regionale costituisce riserva ad integrazione degli strumenti da utilizzarsi per i beneficiari di percorsi per lo start up di impresa nell’ambito delle misure avviate dalla Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, di cui al decreto 3678 del 21 aprile 2011, così come previsto dalla d g r 1576/2011

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONELa persona che intende fare richiesta di Dote Conciliazione, deve recarsi presso gli sportelli ASL di appartenenza per residenza o domicilio, munita dei seguenti documenti:- copia di un documento di identità in corso di validità;- autocertificazione dello status occupazionale

L’elenco delle ASL e dei relativi sportelli presso cui è possibile presentare la domanda e richiedere eventuali e ulteriori informazioni è disponibile sul sito www famiglia regione lombardia it nella sezione Conciliazione – Dove richiedere la dote conciliazione

I servizi possono essere liberamente scelti all’interno della Filiera di Conciliazione territoriale disponibile sul sito www famiglia regione lombardia it, nella sezione Conciliazione – Richiedi la dote conciliazione La persona potrà beneficiare dei servizi disponibili in uno dei sei territori coinvolti nella sperimentazione, indipendentemente dall’ASL di appartenenza in cui fa richiesta di Dote

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COMPOSIZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DOTE

La Dote consiste in un rimborso per l’utilizzo di uno o più dei seguenti servizi:

Asilo nidoMicronidoCentro prima infanziaNido FamigliaBaby sitting Baby ParkingLudotecaEventuali altri servizi di simile natura

Il valore massimo della Dote è pari a € 1.600,00 e l’importo massimo riconoscibile mensilmente è pari a € 200,00.

Il valore totale della Dote è ottenuto moltiplicando il contributo massimo mensile (€ 200,00) per il numero di mesi richiesti (fino ad un massimo di 8 mesi)

Il valore della Dote è indipendente dal numero di figli in quanto la titolarità è della persona che ne fa richiesta

Ulteriori e specifiche informazioni sulla Dote sono illustrate nel documento “Regole per il riconoscimento e la gestione della Dote Conciliazione Servizi alla Persona”, parte integrante del presente avviso e disponibile sul sito www famiglia regione lombardia it nella sezione Conciliazione - Documenti

DURATA

La durata della Dote non può essere superiore agli 8 mesi

B. LA DOTE CONCILIAZIONE PREMIALITA’ ASSUNZIONE

DESTINATARI

I destinatari sono le Micro, Piccole e Medie Imprese, con sede legale od operativa in uno dei territori della sperimentazione, che noti-ficano l’assunzione, attraverso contratti di durata:

- non inferiore a 6 mesi;- a tempo indeterminato;

di madri con figli fino a 5 anni di età compiuti, escluse dal mercato del lavoro o in condizioni di precarietà lavorativa

L’assunzione dovrà essere stata notificata obbligatoriamente dopo il 5 agosto 2010

I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di richiesta di Dote

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’azienda che intende fare richiesta di Dote Conciliazione, deve recarsi, sulla base del territorio in cui ha sede legale od operativa, presso gli sportelli dell’ASL, munita dei seguenti documenti:

- richiesta di Dote Conciliazione Premialità Assunzione compilata e sottoscritta;

- copia della lettera di assunzione o del contratto sottoscritta dall’impresa/datore di lavoro e dalla lavoratrice;

- copia del documento di identità del legale rappresentante;

- autocertificazione dello status occupazionale sottoscritta dalla persona assunta;

- copia del documento di identità della persona

L’elenco delle ASL e dei relativi sportelli presso cui è possibile presentare la domanda e richiedere eventuali e ulteriori informazioni è disponibile sul sito www famiglia regione lombardia it nella sezione Conciliazione - Dove richiedere la dote conciliazione

COMPOSIZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DOTE

La Dote Conciliazione – Premialità Assunzione è un voucher premiante del valore di euro 1 000,00, riconosciuto una tantum alle PMI che notificano l’assunzione

Il predetto importo è da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio

Ulteriori e specifiche informazioni sulla Dote sono illustrate nel documento “Regole per il riconoscimento e la gestione della Dote Conciliazione Premialità Assunzione”, parte integrante del presente avviso e disponibile sul sito www famiglia regione lombardia it alla sezione Conciliazione-Documenti

Riferimenti normativi

Strategia europea per la parità tra donne e uomini 2010-2015, COM(2010) 491

Legge 08 03 2000 n 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della parternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il

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coordinamento dei tempi delle città” e ss mm ii

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n 53”

Legge regionale 06 12 1999 n 23 “Politiche regionale per la famiglia”

Legge regionale 28 09 2006 n 22“Il mercato del lavoro in Lombardia”

Legge regionale 28 10 2004 n 28 “Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi della città”

Legge regionale 12 03 2008 n 3 “Governo della degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”

Delibera 05 08 2010 n 381 “Determinazione in ordine al recepimento e all’attuazione dell’intesa sottoscritta il 29 04 2010 tra governo, regione e province autonome di Trento e Bolzano, ANCI, UPI e UNCEM per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”

Deliberazione 20 04 2011 n IX/1576 “Determinazioni in ordine all’attuazione del Piano Regionale per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro –ex D G R 381/2010 (di concerto con gli assessori Rossoni e Gibelli)

Deliberazione 16 11 2011 n IX/2504 “Ulteriori determinazioni in ordine alla dote conciliazione di cui alla d g r n 381/2010”

Referente

Maria Luppi - Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e solidarietà Sociale - Unità Organizzativa Programmazione

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ALLEGATO B

REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO E LA GESTIONE DELLA DOTE CONCILIAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E DOTE CONCILIAZIONE PREMIALITÀ ASSUNZIONE

OBIETTIVI E DESTINATARI DEL DOCUMENTO

A. DOTE CONCILIAZIONE – SERVIZI ALLA PERSONA

A 1 SPECIFICHE SUI DESTINATARI

A 2 PRESA IN CARICO DELLA PERSONA E COMPILAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE

A 3 VERIFICA DEI REQUISITI

A 4 REALIZZAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE

A 5 LIQUIDAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE

A 6 CHIUSURA DEL PIANO DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE

A 7 TEMPISTICHE DELLA DOTE

A 8 MODALITA’ORGANIZZATIVE DEI TERRITORI

A 9 OBBLIGHI E DOVERI

B. DOTE CONCILIAZIONE - PREMIALITA’ ASSUNZIONE

B 1 DEFINIZIONE DI MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

B 2 COMPOSIZIONE DELLA DOTE

B 3 PRESA IN CARICO DELLA DOMANDA E VERIFICA DEI REQUISITI

B 4 ACCETTAZIONE DELLA DOTE

B 5 LIQUIDAZIONE DELLA DOTE

B 6 IMPEGNI DELL’ASL

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

FORMAT DOTE CONCILIAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

FORMAT DOTE CONCILIAZIONE PREMIALITA’ ASSUNZIONE

OBIETTIVI E DESTINATARI DEL DOCUMENTOObiettivo del presente documento è fornire un supporto operativo per una corretta gestione e liquidazione della Dote Conciliazio-ne – Servizi alla Persona e della Dote Conciliazione – Premialità Assunzione.

A. DOTE CONCILIAZIONE – SERVIZI ALLA PERSONA

A.1. SPECIFICHE SUI DESTINATARI

Ad integrazione di quanto previsto nel documento “Indicazioni per la partecipazione alla Dote Conciliazione” lett A Destinatari, sulla base della normativa vigente (rif L 53/2000) si precisa che:

- tra i “genitori”, rientrano anche:

o le madri lavoratrici con contratto a progetto iscritte alla gestione separata, che rientrano al lavoro dopo aver usu-fruito dell’astensione obbligatoria;

o altre tipologie contrattuali, nel rispetto dei requisiti previsti dall’Avviso Dote Conciliazione e secondo normativa vigente;

o i casi di sospensione dal lavoro per intervento della Cassa Integrazione

- Tra i casi equiparati ammissibili, si ricorda che l’astensione obbligatoria è estesa anche al padre lavoratore nei seguenti casi:

o decesso o grave infermità della madre;

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– 48 – Bollettino Ufficiale

o abbandono del bambino da parte della madre;

o affidamento del bambino in via esclusiva

- Non sono ammissibili destinatari con contratti part time

A.2. PRESA IN CARICO DELLA PERSONA E COMPILAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE

Per compilare il Piano dei Servizi di Conciliazione (PSC) sono possibili due opzioni:

■ la persona può recarsi all’ASL di appartenenza, per residenza o domicilio, munita della documentazione prevista nell’av-viso e, con il supporto del funzionario dell’ASL, accedere al sito https://gefo servizirl it/dote/, scegliere i servizi di cui intende usufruire, compilare, stampare e sottoscrivere il PSC;

■ la persona può decidere di registrarsi e inserire i servizi di cui intende usufruire anche senza il supporto dell’ASL Per il perfezionamento e la protocollazione della domanda dovrà comunque recarsi presso l’ASL di competenza munito di:

■ promemoria ricevuto dal sistema informativo

■ documentazione prevista dall’Avviso Dote Conciliazione

La persona, con il supporto del funzionario dell’ASL, accede al sito https://gefo servizirl it/dote/, recupera la sua doman-da di dote, inserendo il codice indicato nel promemoria, termina la compilazione, stampa e sottoscrive il PSC

Le funzionalità dell’applicativo web GEFO sono riportate nel documento “Guida alla compilazione on-line della domanda per la spe-rimentazione Dote Conciliazione servizi alla persona” a disposizione sul sito www famiglia regione lombardia it

A.3. VERIFICA DEI REQUISITI

L’ASL verifica il possesso dei requisiti indicati nell’Avviso Dote Conciliazione entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di dote da parte della persona

In caso di esito positivo e quindi di accettazione del PSC, il sistema informativo invia alla persona una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l’importo della dote, l’identificativo del piano e, all’operatore della filiera, un’e-mail informativa del servizio prescelto

In caso di esito negativo e quindi di non accettazione del PSC, il sistema informativo invia alla persona una comunicazione di non accettazione in cui vengono specificate le motivazioni

L’ASL può richiedere eventuali integrazioni alla domanda di Dote qualora riguardino la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni richiesti nel PSC, mettendosi in diretto contatto con la persona

A.4. REALIZZAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE

AVVIO

Ricevuta la comunicazione di accettazione del PSC, la persona può iniziare ad usufruire dei servizi individuati I servizi inclusi nel PSC possono essere erogati in qualsiasi momento successivo all’accettazione del PSC

MODIFICHE

E’ possibile modificare il PSC successivamente all’approvazione (sia prima che dopo l’avvio dei servizi), nel rispetto del massimale di spesa e delle tempistiche previste nel Piano approvato

La persona deve recarsi presso l’ASL con cui ha sottoscritto il PSC e, con il supporto del funzionario, aggiornare e sottoscrivere il nuovo Piano

A.5. LIQUIDAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE

La persona può richiedere il rimborso delle spese relative ai servizi previsti nel PSC all’ASL con cui ha sottoscritto il PSC, utilizzando l’ap-posito format “Richiesta di rimborso Dote” al quale deve allegare i giustificativi di spesa comprovanti la fruizione dei servizi

La liquidazione viene effettuata a fronte della presentazione da parte della persona della seguente documentazione:

- Richiesta di rimborso della Dote;

- Documenti giustificativi di spesa (fattura, nota di debito o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente in originale o in copia conforme quietanzati) relativi ai servizi fruiti, che riportano:

■ dati identificativi dell’operatore che ha erogato il servizio;

■ dati identificativi del beneficiario della dote;

■ data di fruizione del servizio che deve rientrare nell’intervallo di durata della Dote

E’ possibile presentare all’ASL di competenza fino a due richieste di rimborso:

1 richiesta di rimborso intermedia, presentata a metà della durata del Piano;

2 richiesta di rimborso finale, presentata a conclusione del Piano

Si precisa che la persona potrà decidere di presentare anche una sola richiesta di rimborso a conclusione dei servizi richiesti La richie-sta di rimborso dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro i 30 giorni successivi alla conclusione dei servizi.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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Le richieste di rimborso non possono superare:

- il totale della Dote riconosciuto al momento dell’accettazione del PSC

- il limite dei 200 euro per ciascun mese

L’ASL - dopo aver verificato l’ammissibilità della richiesta di rimborso e i relativi documenti contabili presentati – potrà procedere alla liquidazione tramite:

- accredito sul C/C intestato alla persona;

- invio di un assegno di bonifico all’indirizzo inserito dalla persona al momento della richiesta di rimborso;

entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte della persona

A.6. CHIUSURA DEL PIANO DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE

Contestualmente alla liquidazione finale, il sistema GEFO metterà la Dote nello stato di “Dote Conclusa”

A.7. TEMPISTICHE DELLA DOTE

E’ possibile richiedere la Dote dal giorno della pubblicazione del provvedimento sul BURL sino al 30 06 2013, salvo esaurimento delle risorse finanziarie disponibili in ciascun territorio

La richiesta di rimborso dovrà pervenire all’ASL entro 30 giorni dalla conclusione dei servizi

A.8. MODALITA’ORGANIZZATIVE DEI TERRITORI

Gli uffici competenti a gestire le Doti sono le ASL dei territori coinvolti nella sperimentazione

Ciascun territorio potrà prevedere la presenza di:

- uno sportello centrale (1): abilitato validare, gestire e liquidare il PSC;

- sportelli periferici (2): abilitati all’accoglienza e, ove previsto, abilitati al caricamento dei dati nel sistema informatico del PSC e alla gestione dello stesso con un Proprio ID identificativo

Qualora gli Sportelli periferici forniscano la sola accoglienza, sarà cura dello Sportello centrale inserire nel sistema informativo i dati relativi alla documentazione cartacea raccolta

L’elenco degli sportelli è disponibile sul sito www famiglia regione lombardia it

A.9. OBBLIGHI E DOVERI

Impegni della persona

La persona è tenuta al rispetto di quanto previsto nel PSC sottoscritto

E’ tenuta a comunicare all’ASL qualsiasi variazione che comporti modifiche nei contenuti del PSC

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione dichiarati al momento della sottoscrizione del PSC o rinunci a partecipare all’iniziativa, la persona decade dalla titolarità della dote e deve darne immediata comunicazione all’ASL utilizzando l’apposito mo-dulo disponibile sul sistema informativo

Impegni dell’ASL

L’ASL è tenuta a:

- supportare la persona nella compilazione del PSC;

- stampare il PSC;

- far sottoscrivere il PSC dalla persona e sottoscriverlo per presa visione;

- protocollare il PSC;

- conservare in apposito fascicolo la documentazione relativa a ciascuna Dote

B. DOTE CONCILIAZIONE - PREMIALITA’ ASSUNZIONE

B.1. DEFINIZIONE DI MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (3)

Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale

Una media impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro

Una piccola impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio an-nuale non superi 10 milioni di euro

(1) Per Sportello Centrale si intende l’ASL capofila (2) Per sportelli periferici si intendono i soggetti aderenti agli accordi territoriali (3) Raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell’atto

(2003/361/CE) [Gazzetta ufficiale L 124 del 20 05 2003]

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Una microimpresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro

Schematizzando, una tabella riassuntiva:

B.2. COMPOSIZIONE DELLA DOTE

La Dote consiste in un voucher premiante – riconosciuto una tantum – del valore di euro 1 000,00

Può essere riconosciuta all’impresa una sola Dote per l’assunzione della stessa persona L’importo dovrà essere assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art 28 comma 2 D P R 600 del 29/9/1973, salvo situazioni pecu-liari ed i relativi riferimenti normativi che rendono non applicabile la ritenuta d’acconto

B.3. PRESA IN CARICO DELLA DOMANDA E VERIFICA DEI REQUISITI

L’azienda che intende fare richiesta di Dote Conciliazione Premialità Assunzione deve recarsi, nel rispetto della durata dell’avviso, sulla base del territorio in cui ha sede legale od operativa, presso gli sportelli dell’ASL, che prendono in carico la domanda L’Asl verifica il possesso dei requisiti e la documentazione, così come previsti nell’Avviso Dote Conciliazione, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di dote da parte dell’azienda

B.4. ACCETTAZIONE DELLA DOTE

L’ASL riceve la Richiesta di Dote Conciliazione Premialità Assunzione, verifica la documentazione, compilando la check list Se tutti i campi danno esito positivo, è possibile liquidare la Dote

In caso di esito positivo e di accettazione della richiesta di Dote, l’ASL ne dà comunicazione all’impresa

In caso di esito negativo l’Asl comunica all’impresa le motivazioni di non accettazione

L’Asl può richiedere eventuali integrazioni alla Richiesta di Dote qualora riguardino la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni previste nella Richiesta, mettendosi in diretto contatto con l’impresa

B.5. LIQUIDAZIONE DELLA DOTE

L’ASL - a fronte di check list con esito positivo – liquida tramite:

- accredito sul C/C dell’impresa indicato nella Richiesta di Doteentro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della richiesta

B.6. IMPEGNI DELL’ASL

L’ASL è tenuta a:

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Bollettino Ufficiale

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- supportare l’azienda nella compilazione della documentazione;

- protocollare la richiesta;

- verificare la documentazione;

- compilare la check-list di controllo;

- liquidare la Dote;

- conservare in apposito fascicolo la documentazione

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del D lgs 196/2003, si informa che:

- I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo , secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti

- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della concessione della Dote Conciliazione L’eventuale mancato conferi-mento dei dati comporta la decadenza del diritto al beneficio

- Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano nella persona del suo legale rappresentante;

- Responsabile del trattamento dei dati è Lombardia Informatica nella persona del legale rappresentante;

- Responsabili esterni sono le ASL dei territori coinvolti nella sperimentazione nella persona del Legale Rappresentante

Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui all’art 7 del citato D lgs 196/2003 e che le modalità di esercizio dei sui diritti sono previste dall’art 8 dello stesso decreto

Responsabilità e compiti delle ASL sede di sperimentazione:

1 essere consapevole che i dati che tratta nell’espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali

2 ottemperare agli obblighi previsti dal D Lgs 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari

3 adottare le disposizioni contenute nell’allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006 ( che viene allegato) nonche’ a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio

4 nominare, ai sensi dell’art 30 del D Lgs 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato

5 comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati per-sonali di cui e’ titolare Regione Lombardia, affincheè quest’ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento

6 nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la “protezione dei dati personali”

7 relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze

8 consentire l’accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate

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Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

– 52 – Bollettino Ufficiale

 

FORMAT  DOTE  CONCILIAZIONE  SERVIZI  ALLA  PERSONA   

 

Piano dei  Servizi  di  Conciliazione  

PIANO DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE

DestinatarioCognome Nome Sesso Codice Fiscale Nato a Il Residente a Via N. CAP Prov. Domiciliato a Via N. CAP Prov. Indirizzo email Recapito telefonico

Esperienza formativa Titolo di studio Dettaglio Conseguito il presso

ASLID ASL Territorio di competenza

Rappresentante legale/Responsabile dell’Operatore/Funzionario ASLCognome Nome Codice fiscale Ruolo

Servizi di conciliazione prescelti

Tipologia di servizio Operatore che eroga il servizio Data avvio – data conclusione del servizio Asilo nido Micronido Centro prima infanzia Nido Famiglia Baby sitting e Baby ParkingLudoteca

Operatore Servizio 1ID Operatore Ragione sociale Codice Fiscale Indirizzo (via, CAP, Città, Provincia)

Operatore Servizio 2ID Operatore Ragione sociale Codice Fiscale Indirizzo (via, CAP,

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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Città, Provincia)

Figli per i quali si richiede la dote Cognome Nome Codice fiscale

Articolazione della dote: budget di previsione Numero di mesi per cui si richiede il servizio (massimo 8):

Importo massimo mensile € 200

Totale massimo importo della Dote € 0,00(Massimo € 1.600,00)

Luogo______, lì ______

L’ASL_________________________Firma leggibile

Il Destinatario _______________Firma leggibile

La DestinatariaCognome Nome

DICHIARA

□ di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00; □ di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/00 in caso di dichiarazioni

mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ivi compresa la decadenza immediata dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

□ di acconsentire all’eventuale utilizzazione dei dati forniti nella domanda per comunicazioni di Regione Lombardia in merito alle politiche regionali;

□ di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

□ di avere ricevuto e letto le regole per il riconoscimento della Dote Conciliazione Servizi alla Persona.

Mi impegno inoltre a comunicare alla ASL con cui ho definito il Piano dei Servizi di Conciliazione: - eventuali modifiche nei requisiti di partecipazione alla dote; - l’eventuale rinuncia ai servizi previsti nella Dote, con apposita comunicazione

Ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione, dichiaro di avere consegnato alla ASL: □ copia del documento di identità in corso di validità □ autocertificazione sullo status occupazionale sui tempi del rientro dall’astensione obbligatorio □ Altro (specificare)

LUOGO e DATA ________________________________    

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– 54 – Bollettino Ufficiale

Autocertificazione dello status occupazionale

Dichiarazione sostitutiva di certificazione status occupazionale(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a………………………………… ……………… , nato/a a ……… ……………………… (… ) il ………………, residente………………………………………………… ……… Prov … … in Via ………………………………………… …………………n°……, domiciliato/a a (da compilare solo se il domicilio è diverso dalla residenza)…… …………… … Prov ……inVia………………………………………… ………………………n°……CF…………………………………… , avvalendosi delle disposizioni di cui all’artt 46 e 47 del D P R n 445/2000

DICHIARA

di essere genitore:

☐ dipendente di ☐ PMI ☐ micro impresa

☐ dipendente di impresa risultante beneficiaria dei contributi di cui al decreto 3678 del 21/4/2011- Linea di intervento n. 8 Start up di impresa, al rientro della maternità.

☐ di essere titolare di un valido rapporto di lavoro dal __________presso (datore di lavoro)___________________________

via_____________________________n______Città_________________________ con contratto:

☐ a tempo indeterminato ☐ a tempo determinato, che cesserà il_______________

☐ altro, specificare ______________________________________________________________________

☐ di essere rientrato/a al lavoro il ______________

dopo aver usufruito del periodo di:

☐ astensione obbligatoria dal lavoro

☐ astensione facoltativa dal lavoro

☐ di non usufruire di contratto part-time

☐ libero professionista iscritto/a alla gestione separata

☐ di essere rientrato/a al lavoro il ______________

dopo aver usufruito del periodo di:

☐ astensione obbligatoria dal lavoro

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Bollettino Ufficiale

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di essere madre:

☐ libera professionista iscritta ad Albi, alla ripresa del lavoro dopo la maternità;

☐ che avvia una attività imprenditoriale, al rientro dalla maternità, risultanti beneficiari dei contributi di cui al decreto 3678 del 21/4/2011- Linea di intervento n. 8 Start up di impresa;

☐ imprenditrice da non oltre 12 mesi, al rientro dalla maternità, risultanti beneficiari dei contributi di cui al decreto 3678 del 21/4/2011- Linea di intervento n. 8 Start up di impresa;

☐ di avere un figlio di età non superiore ai 12 mesi

☐ di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito/a ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dell’art 76 del succitato D P R 445/00 e che, inoltre, qualora emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art 75 D P R 445/00)

………… lì, ………………

Il dichiarante/ La dichiarante

_______________________________________

Allegato: copia del documento di identità in corso di validità

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– 56 – Bollettino Ufficiale

RICHIESTA DI RIMBORSO DOTE CONCILIAZIONE

All’ASL

Sede di ____________________

Io sottoscritto/a …………………………………………………… ……………………………………… …… nato/a a ………………………………………………………………………… il …………… …… … e residente a ………………………………………… ……… ……… in Via ……………………… …… ………… n ………… … C A P …… ……………TEL …… ………………………………………………………………

CF ………………………………………………………………………………………………………… …………

titolare della dote ID… ……………………………………………………………………………………… …

CHIEDO

il riconoscimento di € _______per i servizi di cui ho usufruito:

☐ mediante accredito sul seguente c/c a me intestato

Banca …………………………………… Agenzia …………………………………… ………………… ………IBAN ………………………………………………………………………………………………………………… Intestato al destinatario ……………………………………………………………………… ………………………

☐ mediante assegno di bonifico da spedire al seguente indirizzo…………………………………………… …

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000

DICHIARO

- che l’importo richiesto è riferito ai seguenti servizi di cui ho usufruito:

Servizio:………………… … Importo: Servizio:………………… … Importo: Servizio:………………… … Importo: Servizio:………………… … Importo: Servizio:………………… … Importo:

- che la relativa documentazione è conservata in originale presso: XX;

- di essere consapevole che i documenti comprovanti l’erogazione del servizio possono essere richiesti da Regione Lombardia in qualunque momento

Allego

- n fatture o documenti contabili equivalenti attestanti l’avvenuto pagamento dei servizi

LUOGO e DATA…………………… ____________________________ firma

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Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

– 57 –

COMUNICAZIONE DI RINUNCIA

All’ASL

Sede di ____________________

Io sottoscritto/a …………………………………………………… ……………………………………… …… nato/a a ………………………………………………………………………… il …………… ……………… … e residente a ………………………………………… ……… ……… in Via …………………………… … ……… n ………… … C A P …… …………… TEL …… ………………………………………………………………

CF ………………………………………………………………………………………………………… …………

titolare della dote ID… ……………………………………………………………………………………… …

DICHIARO

- di rinunciare, dalla presente data, alla fruizione dei servizi previsti nel Piano dei Servizi di Conciliazione per le seguenti motivazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- di aver fruito dei seguenti servizi:

………………………………

………………………………

………………………………

LUOGO e DATA…………………… ________________________________ (FIRMA)

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Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

– 58 – Bollettino Ufficiale

FORMAT DOTE CONCILIAZIONE PREMIALITA’ ASSUNZIONE

RICHIESTA DI DOTE CONCILIAZIONE PREMIALITA’ ASSUNZIONE

ASL

Sede di ____________________

Io sottoscritto/a…………………………………………………… ……………………………………… …… nato/a a ………………………………………………………………………… il …………… ……………… … e residente a …………………………………………… in Via…………………………… ……… ……n …… C A P………………

CF………………………………………… ,in qualità di legale rappresentante dell’impresa………………………………………………………………………………………………………………… , con sede legale in …………………………………………… …………… , via e n civ ………………… ……………………… , città e provincia…………………………………………… ……………………………,Telefono………………………………………………………, E-mail ………………………………………………………………

e

con sede operativa (4) in ………………………………………………………… , via e n civ ……………………………………………… ,città e provincia…………………………………………………………………… …,Telefono………………………………………………………………… , E-mail …………………………………………………………… …

CHIEDO

il riconoscimento della Dote Conciliazione Premialità Assunzione, del valore unitario di € 1 000,00, e che la stessa venga accredi-tata sul c/c bancario n………………………… …… intestato alla suddetta società ………………………………………………… … presso la Banca …………………………………………………… … Agenzia n …………… via e n civ …………………… ………………… …… di ………………………………… …

coordinate bancarie (IBAN) ………………………………………………………………………………………………………………

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal beneficio concesso ex art. 75 DPR 445/2000

DICHIARO

- di avere assunto

Nome…………………………………………………… ……………………………………… ……… Cognome ………………………………………………………………………………………………… CF …………… ……………… … ………………………………………… ……… ……………………

- che rientra nel target previsto dall’avviso:

☐ madre con figli fino a 5 anni di età (compiuti)☐ madre esclusa dal mercato del lavoro☐ madre in condizione di precarietà lavorativa

- che il contratto ha una durata di :

☐ almeno sei mesi☐ maggiore di sei mesi (specificare la durata) ………………………………☐ tempo indeterminato

- che l’ID identificativo della Comunicazione Unificata di Assunzione è: ………………………………………………… ……………

☐ di non aver richiesto, per la stessa persona assunta, la Dote Conciliazione Premialità presso altre ASL

☐ di essere assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art 28 comma 2 D P R 600 del 29/9/1973 ☐ di non essere assoggettato (allegata dichiarazione di esenzione della ritenuta ex art 28, DPR 600/1973)

(4) Da compilare solo se diversa dalla sede legale

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Bollettino Ufficiale

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– 59 –

Dichiarazioni in materia di concorrenza e aiuti di stato (art. 3 c. 8 lett. D)Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

L’IMPRESA DICHIARA

☐ che alla data della presente domanda l’impresa beneficiaria ha conseguito agevolazioni a titolo di de minimis nei tre anni pre-cedenti, e che l’importo complessivamente ricevuto nell’ultimo triennio, compreso il presente contributo, non supera la soglia di € 500 000,00 (Decisione 28/5/2009 n 248/09 Commissione UE);

☐ non ha beneficiato di alcun contributo pubblico;

☐ non ha beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla normativa comunitaria in materia

DICHIARA ALTRESI’

■ che l’impresa è:

☐ una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro;

☐ una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro;

☐ una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro;

■ che l’impresa è regolarmente costituita in quanto iscritta e attiva nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………………… ;

■ che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministra-zione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa;

■ che l’impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme urbanistiche , sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salva-guardia dell’ambiente

Allegati:

- copia di: ☐ lettera di assunzione o ☐ contratto sottoscritto dall’impresa/lavoratore; - copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;- autocertificazione dello status occupazionale sottoscritta dalla persona assunta;- copia del documento di identità in corso di validità della persona assunta

LUOGO e DATA…………………… ________________________________

LUOGO e DATA

Per accettazione L’ASL_______________________________ (Timbro e Firma leggibile)

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Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

– 60 – Bollettino Ufficiale

Dichiarazione sostitutiva di certificazione(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La sottoscritta ………………………………………………………………………………………………………………………………… … …………… ,nata a ……………………………………… ……………… (… ) il …………………………………………………………………………………………… ,residente a …………………………………………………………… Prov …… in Via ………………………………………… …………………… n°……CF……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dell’art 76 del succitato D P R 445/00 e che, inoltre, qualora emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art 75 D P R 445/00)

DICHIARA

Di essere madre

☐ madre esclusa dal mercato del lavoro☐ madre in condizione di precarietà lavorativa

Con figli fino a 5 anni di età (compiuti): Specificare età dei figli:

1 ……………………

2 ……………………

3 ……………………

………… lì, ………………

La dichiarante

______________________________________

Allegato:

- copia del documento di identità in corso di validità

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D.G. Agricoltura

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

– 61 –

D.d.u.o. 5 giugno 2012 - n. 4925Individuazione dei beneficiari e localizzazione degli interventi di fitodepurazione e prevenzione dell’apporto diffuso di nutrienti di origine agricola ai sensi dell’allegato 1b della d.g.r. n. 20935/2005 – 3^ riapertura termini presentazione domande

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Vista la l r 5 dicembre 2008 n 31 «Testo unico delle leggi regio-nali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Richiamata la d g r n 20935 del 16 febbraio 2005 “Iniziative in materia agro-forestale in attuazione dell’art 24 atto integrativo Accordo di programma «Ambiente ed Energia» e dell’art 13 Ac-cordo di programma «Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche»”;

Visto l’allegato 1b) alla d g r n 20935/2005 «Interventi di fito-depurazione e prevenzione dell’apporto diffuso di nutrienti di origine agricola»;

Dato atto che con decreto n 19655 del 23 dicembre 2005 so-no state emanate «Disposizioni applicative per l’attuazione di in-terventi di fitodepurazione e prevenzione dell’apporto diffuso di nutrienti di origine agricola ai sensi dell’allegato 1b) della citata d g r n 20935/2005;

Dato atto che successivamente: − con decreto n 5607 del 29 maggio 2008 si è provveduto a disporre la 1^ riapertura dei termini di presentazione delle domande;

− con decreto n 10099 del 7 ottobre 2009 si è provveduto a disporre la 2^ riapertura dei termini di presentazione delle domande;

Ritenuto di dover proseguire nel dare attuazione a quanto di-sposto dalla citata d g r n 20935/2005 e in particolare dal rela-tivo allegato 1b) per quanto riguarda la realizzazione di ulteriori interventi, in esecuzione delle finalità di cui ai citati Accordi di Programma Quadro e sulla base delle relative risorse finanziarie ad oggi disponibili e ivi allocate sul cap 3 2 0 3 39 6426 pari a euro 462 951,71, oltre a ulteriori somme derivanti da economie e/o rinunce su assegnazioni di cui ai bandi precedenti;

Considerato altresì che in attuazione del «Programma d'azio-ne per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola» (d g r n 5868 del 21 no-vembre 2007 e d g r n 2208 del 14 settembre 2011) si rende ne-cessario attivare ogni utile azione atta a perseguire gli obiettivi di qualità delle acque e del territorio rurale;

Ritenuto pertanto di disporre una ulteriore apertura dei termini di presentazione di stanze, prevedendo le modalità e i termini di individuazione dei beneficiari e di localizzazione di «Interventi di fitodepurazione e prevenzione dell’apporto diffuso di nutrienti di origine agricola ai sensi della d g r n 20935/2005 - allegato 1b», come da allegato n 1 al presente atto, quale di esso parte inte-grante e sostanziale, composto di n 8 pagine;

Ritenuto inoltre di prevedere che le istanze devono essere pre-sentate entro le ore 12:00 di venerdì 3 agosto 2012 utilizzando il modello di domanda, allegato n 2 al presente atto parte inte-grante e sostanziale composto di n 6 pagine;

Visto l’art 17 della l r n 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedi-menti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA1 di prevedere le modalità e i termini di individuazione dei be-

neficiari e di localizzazione di «Interventi di fitodepurazione e pre-venzione dell’apporto diffuso di nutrienti di origine agricola ai sensi della d g r n 20935/2005 - allegato 1b», come da allegato n 1 al presente atto, quale di esso parte integrante e sostanziale, composto di n 8 pagine;

2 di individuare le risorse finanziari e disponibili in euro 462 951,71 allocate sul cap 3 2 0 3 39 6426 e di prevedere che le eventuali somme derivanti da economie e/o rinunce su asse-gnazioni di cui ai bandi precedenti maturate presso le Provincie concorrano, in via prioritaria, alla definizione del riparto;

3 di disporre che le istanze devono essere presentate entro le ore 12:00 di venerdì 3 agosto 2012, utilizzando il modello di domanda, allegato n 2 al presente atto parte integrante com-posto di n 6 pagine;

4 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-gione Lombardia del presente atto e dei relativi allegati

Il dirigente della unità organizzativa competitività delle imprese e

delle filiere agroalimentariFederico Giovanazzi

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Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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ALLEGATO 1

MODALITA’ E TERMINI DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E DI LOCALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE E PREVENZIONE DELL’APPORTO DIFFUSO DI NUTRIENTI DI ORIGINE AGRICOLA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 20935 del 16/02/2005 ALLEGATO 1b)

1. PREMESSA

Le presenti disposizioni sono emanate in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n 20935 del 16/02/2005 “Iniziative in materia agro-forestale in attuazione dell’art 24 atto integrativo Accordo di Programma “Ambiente ed Energia” e dell’art 13 Accordo di Programma “Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche” – allegato 1 b)Gli interventi di cui al programma allegato 1 b) alla D G R n 20935 del 16/02/2005 intendono promuovere la realizzazione e la ricostituzione di zone umide favorendo la fitodepurazione al fine di:

- prevenire l’apporto diffuso di nutrienti di origine agricola nella gestione e riqualificazione del territorio rurale;- migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee

Le finalità di cui alla citata D G R n 20935/05 sono coordinate con gli intervenuti aggiornamenti del quadro normativo in materia di sostenibilità ambientale delle attività agricole e del settore rurale

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge Regionale 5 dicembre 2008 n 31, “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”

D M 12 giugno 2003 n 185 “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del D lgs 11 maggio 1999, n 152”

D lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D lgs 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152, recante norme in materia ambientale”

D M 7 aprile 2006 di recepimento dell’art 38 del D lgs 152/99, che detta criteri e norme tecniche generali per la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art 28 del citato D lgs e da piccole aziende agroalimentari

D G R n 5868 del 21 novembre 2007 “Integrazione con modifica al programma d’azione per la tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (D lgs 152/2006 e D M 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d g r n 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n 8/5215 del 2 agosto 2007”

D G R n 2208 del 14 settembre 2011 “Approvazione del programma d’azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile”

R R n 3 del 24 marzo 2006 Regione Lombardia - Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’Art 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n 26

3. BENEFICIARI

- Province- Comunità Montane- Comuni- Consorzi di Bonifica- Consorzi di Miglioramento fondiario di II grado

4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Gli interventi devono avere una connessione - diretta o indiretta - con l’attività agricola e il settore rurale

Le acque in entrata devono appartenere a una delle seguenti categorie:

1 acque di origine agricola (coltivazione, allevamento, attività connesse)2 acque provenienti dalle aziende di cui all’art 101, comma 7, lettere (A), (B), (C) del d lgs 152/06 e da piccole aziende

agroalimentari3 acque provenienti da corpo idrico superficiale4 acque provenienti da impianto di trattamento delle acque reflue urbane

Per la categoria del punto 3, le acque in uscita dall’impianto di fitodepurazione dovranno garantire il concorso al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali previsti dal Piano di tutela della acque Per la categoria del punto 4, le acque in uscita dall’impianto di fitodepurazione dovranno garantire caratteristiche idonee per il riutilizzo irriguo

Gli aiuti vengono concessi per le seguenti tipologie di intervento:

1 realizzazione di Aree Umide con creazione di filtri vegetali;2 ricostituzione di Aree Umide con creazione di filtri vegetali;3 realizzazione di aree a parziale sommersione con impiego di essenze arboree ed erbacee e creazione di filtri vegetali

Per ogni singolo beneficiario è ammesso solo un intervento: fanno eccezione le Amministrazioni provinciali, che possono presentare più domande di intervento se localizzati in comuni diversi

La quota di contributo regionale, fermo restando la quota parte di finanziamento assunta a diretto carico del richiedente, è conseguentemente ridotta fino alla concorrenza della spesa riconosciuta ammissibile

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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Per la quota parte di investimenti assunta a diretto carico del richiedente è ammessa la compartecipazione da parte di un soggetto terzo co-finanziatore, nel limite della spesa richiesta In tale fattispecie possono rientrare anche le imprese agricole

Il beneficiario deve rendicontare puntualmente tutte le spese effettuate, ivi comprese quelle relative alla quota parte a diretto proprio carico L’entità della spesa ammessa a contributo, a seguito del sopralluogo finale e relativo accertamento delle opere effettivamente eseguite, viene calcolata sulla base della spesa risultante dalle relative fatture quietanziate, accompagnate da idonea ed esaustiva documentazione comprovante l’avvenuto pagamento

Non sono ammissibili a finanziamento interventi di qualsiasi natura la cui realizzazione sia stata avviata precedentemente alla data di presentazione della domanda di finanziamento

Il finanziamento dell’intervento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici a qualunque titolo concessi per l’intervento stesso

E’ ammissibile a finanziamento l’intervento che si configuri come autonomo lotto funzionale in un più vasto programma di lavori per medesime finalità, nel rispetto del requisito di non cumulabilità di cui al paragrafo precedente

Non sono ammesse opere eseguite in economia

Non sono ammissibili a finanziamento i costi di acquisto dei terreni

Il quadro economico della proposta progettuale deve essere coerente con quanto previsto dal D lgs 163/2006

Negli interventi a valle di impianti di trattamento delle acque reflue urbane ovvero che si configurino come impianti di trattamento delle acque reflue urbane, le acque in uscita dall’impianto di fitodepurazione devono garantire caratteristiche idonee per il riuso irriguo Deve essere dichiarato, a cura del beneficiario, il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente, con riferimento a:

Dir 91/676/CEE Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Dir 86/278/CEE Protezione dell’ambiente e, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Dir 2008/98/CE Rifiuti

Dir 2008/1/CE Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento

Dir 85/337/CEE Valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e loro modifiche ed integrazioni

Per il dimensionamento dell’impianto di fitodepurazione si fa riferimento ai criteri indicati da:

• “Linee guida per la progettazione e gestione di zone umide artificiali per la depurazione dei reflui civili” APAT 2005;• “Linee guida per la ricostruzione di aree umide per il trattamento di acque superficiali” ANPA 2002;• Altri criteri (con adeguata motivazione e specifica illustrazione delle modalità di calcolo)

5. ENTITA’ DELLA SPESA AMMESSA E FORMA DI FINANZIAMENTO

L’importo massimo dei costi complessivamente ammissibili a contributo non può superare € 150 000,00 Il contributo è concesso in conto capitale fino al limite del 70% della spesa ritenuta ammissibile Per gli interventi previsti a valle di impianti di trattamento delle acque reflue urbane ovvero che si configurino come impianti di trattamento delle acque reflue urbane, il contributo è concesso fino ad un limite massimo del 40 %

6. ZONIZZAZIONE

Gli interventi possono essere realizzati su tutto il territorio regionale

7. PRIORITA’ E PUNTEGGI

Per la concessione del contributo saranno presi in considerazione i sotto elencati parametri, ad ogni parametro è attribuito un determinato punteggio, la somma dei punteggi determina la graduatoria finale:

- QUOTA PARTE DI INVESTIMENTI ASSUNTA A DIRETTO CARICO DEL RICHIEDENTEIl parametro è commisurato all’entità della quota parte di investimento assunta a diretto carico dal richiedente rispetto al costo effettivo del progetto

• Fino al 30% punti 0• Fino al 40% punti 10• Fino al 50% punti 20• Fino al 60% punti 30• Fino al 70% punti 40

Per ogni 1% compreso tra 2 decine (su % finale) punti 1

- INTERVENTI LOCALIZZATI IN ZONE VULNERABILI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/99 COSI’ COME INDIVIDUATE DALLA D G R n 5215 del 2 agosto 2007

• Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola punti 15

- INTERVENTI CHE PREVEDANO LA PRODUZIONE DI BIOMASSE A FINI ENERGETICIImpiego di coltivazioni e/o impianti di biomassa costituita da essenze vegetali utilizzate per la fitodepurazione e anche a fini energetici punti 5

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- INTERVENTI LOCALIZZATI A VALLE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE CON FUNZIONE DI ULTERIORE STADIO DI FINISSAGGIO DEPURATIVO DELLE ACQUE REFLUE TRAMITE FITODEPURAZIONE (AREE UMIDE, IRRIGAZIONE O SOMMERSIONE PARZIALE) punti 3

- INTERVENTI LOCALIZZATI IN ZONE MONTANE E COLLINARI punti 3

- INTERVENTI CHE PREVEDONO UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE ACQUE(accumulo idrico e laminazione delle piene) punti 3

- COINVOLGIMENTO DI IMPRESE AGRICOLE - SINGOLE O ASSOCIATE - E DI CONSORZI DI BONIFICA O DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI II° GRADO NELLA REALIZZAZIONE E NELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

• Coinvolgimento diretto di imprese agricole in progetto punti 15• Compartecipazione di imprese agricole in qualità di soggetto co-finanziatore per quota parte di investimenti assunta a

diretto carico di soggetto richiedente punti 30

• Coinvolgimento diretto in progetto di Consorzi di Bonifica o di Miglioramento Fondiario di II° grado punti 10

- MASSIMO RAPPORTO SUPERFICIE/COSTILa priorità è determinata dall’indice del rapporto superficie/costi, in ordine decrescente, ed è differenziata per le diverse tipologie di impianto:

• Superficiali• Sub -superficiali

8. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

1 Presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate a:Regione Lombardia - D G AgricolturaU O Competitività delle imprese e delle filiere agroalimentariPiazza Città di Lombardia, 1e, per conoscenza, alla Provincia competente per territorio entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 3 agosto 2012

2 Documentazione della domanda

La domanda di adesione deve essere redatta sul modello predisposto dalla Direzione Generale Agricoltura, compilata in ogni sua parte ed allegato il progetto definitivo, sottoscritto da un tecnico progettista abilitato, che deve comprendere i seguenti elaborati:

1) Schede A, B, C, D di cui all’Allegato 2;2) Progetto definitivo delle opere ed elaborati tecnici e grafici con allegato il computo metrico estimativo;3) Preventivo/vi di spesa inerente/i le dotazioni;4) Caratteristiche tecnico-descrittive;5) Ogni altro atto progettuale inerente le opere descritte nella domanda di finanziamento

Deve essere presentata una domanda per singolo progetto

Non saranno accettate domande incomplete delle informazioni e delle specifiche tecniche richieste

3 Istruttoria delle domande

Entro i successivi 90 giorni la D G Agricoltura, anche attraverso il coinvolgimento dei funzionari delle province competenti per territorio, provvede all’istruttoria delle domande presentate Nella fase istruttoria potrà essere richiesta al beneficiario documentazione integrativa La richiesta di integrazione della documentazione interrompe i termini di istruttoria

4 Comunicazione dell’esito dell’istruttoria

La D G Agricoltura comunica ad ogni richiedente l’esito dell’istruttoria, inviando copia del verbale nonché le modalità di riesame La comunicazione deve essere trasmessa al richiedente entro 10 giorni dalla data del verbale di istruttoria Tale comunicazione, per le domande istruite positivamente, deve contenere l’indicazione degli investimenti ammessi

5 Presentazione richiesta di riesame

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell’esito dell’istruttoria, ha facoltà ai sensi della L 241/90 di presentare alla Regione Lombardia - D G Agricoltura memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la propria posizione Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge

6 Comunicazione dell’esito del riesame

La D G Agricoltura – Regione Lombardia comunica al ricorrente l’esito positivo/negativo del riesame entro 10 giorni dalla data del ricevimento della memoria Il periodo che intercorre tra la data della comunicazione dell’esito dell’istruttoria e la data di comunicazione dell’esito del riesame non può essere superiore a 30 giorni

7 Ricorsi

Avverso le comunicazioni dell’esito istruttorio e/o dei controlli è esperibile ricorso giurisdizionale al T A R competente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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9. FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINAZIARIE ALLE PROVINCE

La Regione Lombardia – D G Agricoltura, in base alle risorse disponibili, approva con proprio atto l’elenco delle domande ammesse a finanziamentoTale elenco deve contenere l’indicazione della spesa ritenuta ammissibile e del relativo contributo concedibile L’elenco delle domande finanziate e degli importi ammessi viene formulato in modo di suddividere le risorse disponibili senza resti parziali di riparto e assicurare, per quanto possibile, il massimo numero degli interventi Sulla base dell’elenco approvato, la Regione trasferisce le risorse alle province (ad eccezione delle domande presentate direttamente dalle Province)

10. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELL’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

La Provincia (la D G Agricoltura nel solo caso di domande presentate direttamente dalle Province) entro 10 giorni dalla data di ricezione del provvedimento regionale di assegnazione del riparto, provvede a comunicare al beneficiario l’ammissione a finanziamento, l’elenco delle opere e dotazioni ammesse e l’effettivo importo del contributo concedibile Nel solo caso di domande presentate direttamente dalle Province, provvede al trasferimento la D G Agricoltura, secondo le modalità di cui al successivo punto 13

11. ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data della comunicazione ufficiale delle opere ammesse a finanziamento E’ ammessa, previa richiesta del beneficiario, la concessione di una sola proroga di sei mesi solo per cause di forza maggiore

12. VARIANTI

E’ consentita la richiesta di una sola variante nel corso della realizzazione del programma d’investimenti, giustificata da una maggiore coerenza con gli obiettivi del programma e nel rispetto delle specifiche disposizioni normative in materia, fermo restando il limite degli investimenti ammessi e il termine per la realizzazione degli investimenti La variante deve essere preventivamente autorizzata dalla competente struttura organizzativa delle Province e della Regione (nel solo caso di domande presentate dalle Province) Eventuali interventi per risolvere aspetti di dettaglio, di valore non superiore al 10% dell’investimento ammesso - relativi a lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro – e non superiore al 5% per tutte le altre categorie di lavori, non richiedono autorizzazione preventiva: possono essere disposti dal Direttore dei lavori su preventiva conforme intesa con il beneficiario e la Provincia e devono essere opportunamente motivati e idoneamente documentati a consuntivo ai fini dell’ammissibilità a contributo

13. LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Viene erogata a cura delle Province un’anticipazione del contributo concedibile pari al 20 % dello stesso a comunicazione di effettivo avvio dei lavori Sono concedibili, su specifica richiesta dei beneficiari, ulteriori anticipazioni del contributo regionale sulla base dello stato di avanzamento lavori, fino all’ 80% del contributo concedibile Il beneficiario deve presentare alla Provincia (alla D G Agricoltura nel solo caso di domande presentate dalle Province) la seguente documentazione:a richiesta di liquidazione dell’acconto;b stato di avanzamento lavori a firma del direttore lavori attestante la coerenza tra i lavori realizzati e la quota di SAL richiesto c documentazione probatoria sulle spese effettivamente sostenute

L’importo liquidabile come SAL è direttamente commisurato alla realizzazione delle opere (determinato percentualmente)

14. ACCERTAMENTO FINALE

I beneficiari devono fare richiesta di accertamento delle opere eseguite alla Provincia Nel caso di interventi eseguiti direttamente dalle Province la richiesta di accertamento viene inoltrata alla Regione (D G Agricoltura) Al momento dell’accertamento finale, che avviene entro 30 giorni dalla richiesta, il funzionario incaricato verifica:

- il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento dei requisiti previsti dal programma d’investimento;- la regolare attuazione delle opere e degli acquisti previsti dal programma; - l’acquisizione del certificato di agibilità per le opere e le dotazioni a tale certificazione soggette, anche mediante la

procedura del “silenzio assenso” prevista dalla normativa vigente

Il beneficiario ha l’obbligo di esibire al funzionario incaricato dell’accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali delle fatture quietanziate relative agli investimenti eseguiti e ai materiali acquistati, sulle quali viene apposto un timbro di annullamento La liquidazione del contributo a seguito del sopralluogo finale delle opere effettivamente eseguite, viene accordata sulla base della spesa risultante dalle relative fatture quietanziate e/o da altra idonea pezza giustificativa, accompagnate dalla documentazione comprovante l’avvenuto pagamento

Entro 30 giorni dall’accertamento finale la Provincia (la D G Agricoltura nel solo caso di domande presentate dalle Province) provvede alla liquidazione del contributo spettante

15. OBBLIGHI E SANZIONI

Deve essere mantenuta la destinazione e la perfetta efficienza degli impianti per almeno 10 anni La decorrenza dell’obbligo ha inizio dalla data di compilazione del verbale di accertamento finale Devono essere effettuati a cura del beneficiario un minimo di 4 controlli all’anno sulle qualità delle acque (uno per stagione) per l’intero periodo di 10 anni, i cui esiti dovranno essere comunicati all’ente delegato L’inosservanza delle condizioni e degli impegni, ai quali è subordinata la concessione degli aiuti di cui alla presente circolare, comporta la revoca e/o il recupero dei beneficiari finanziari concessi

16. CONTROLLI

Le amministrazioni provinciali (la D G Agricoltura nel solo caso di domande presentate dalle Province) provvedono al controllo del 100% delle domande pervenute e al controllo del 100% dell’attuazione degli investimenti e degli impegni assunti Ulteriori controlli, pari ad almeno il 5% dei beneficiari, sono effettuati successivamente all’ultimazione degli investimenti, per la verifica del mantenimento degli obblighi assunti

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Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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ALLEGATO 2

Spett Regione Lombardia - D G AgricolturaU O Competitività delle imprese e delle filiere agroalimentariPiazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano

e, p c Provincia di ………………………………

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI ISTANZA PER “INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE E PREVENZIONE DELL’ APPORTO DIFFUSO DI NUTRIENTI DI ORIGINE AGRICOLA” AI SENSI DELLA D.G.R. N 7/20935, ALLEGATO 1b) - Riapertura termini presentazione domande

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………

nato a…………………………………… …… …………………… … il ………………… ……

Presidente/rappresentante legale di ……………………………… …………………………………

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

Dichiara:

- di essere a conoscenza del contenuto dell’allegato 1b) alla D G R 7/20935 e delle disposizioni attuative allegate al decreto n …………… del………… e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inosservanza degli adempimenti precisati nell’allegato alla 1b) alla D G R 7/20935 e delle relative disposizioni attuative allegate al decreto n …………… del………

- di aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione degli aiuti

- di autorizzare fin da ora la Provincia di ……………………… e la Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura, o altri Enti da loro delegati, ad avere libero accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell’azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione e/o sopralluoghi nonché a tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell’istruttoria e dei controlli;

- di impegnarsi a mantenere gli impianti in perfetta efficienza e funzionanti per almeno 10 anni

Autorizza ai sensi della legge n 675/96, l’acquisizione ed il trattamento informativo dei dati contenuti nella presente domanda anche ai fini del controllo da parte degli organi preposti;

Allega: • schede informative e tecnico-economica A, B, C, D, • progetto definitivo delle opere ed elaborati tecnici e grafici con allegato il computo metrico estimativo, • preventivo/vi di spesa inerente/i le dotazioni e le caratteristiche tecnico-descrittive • altro atto progettuale inerente le opere descritte nella domanda di finanziamento

Si impegna, ove richiesto, a integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria;Dichiara che il programma d’investimento risponde a uno o più obiettivi tra quelli sotto indicati:☐ tutelare e migliorare l’ambiente naturale;☐ prevenire l’apporto diffuso di nutrienti di origine agricola ☐ realizzare un uso efficiente delle risorse idriche;☐ depurare dal carico inquinante le acque impiegate in agricoltura;

lì, ………………

In fede

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

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SCHEDA A: INFORMAZIONI RELATIVE ALLA TIPOLOGIA DI PROGETTO

Allegata alla domanda presentata da

Intervento da effettuare nel Comune di

Tipologia di intervento

☐ Realizzazione di Area Umida (flusso superficiale) ☐ Ricostituzione di Area Umida (flusso superficiale)☐ Realizzazione di impianto a Flusso Sub superficiale

Tipo di impianto

☐ Flusso Superficiale☐ Flusso Sub superficiale orizzontale☐ Flusso Sub superficiale verticale

Estensione area destinata ad impianti fitodepurazione ………m2 Dimensione bacino o letto vegetato ………m2

Numero di bacini/ vasche …… …

Provenienza acque:

☐ Agricola☐ Da aziende di cui all’art 101, comma 7, lettere (A), (B), (C) del d lgs 152/06 e da piccole aziende agroalimentari☐ Corpo idrico superficiale☐ Trattamento acque reflue urbane

Utilizzo delle acque fitodepurate:

☐ Riutilizzo irriguo☐ In corpo ricettore☐ In sottosuolo☐ Altro (specificare)…………………

Il dimensionamento dell’impianto di fitodepurazione fa riferimento ai criteri indicati da:

☐ “Linee guida per la progettazione e gestione di zone umide artificiali per la depurazione dei reflui civili” APAT 2005☐ “Linee guida per la ricostruzione di aree umide per il trattamento di acque superficiali” ANPA 2002☐ Altro (specificare)………………

SCHEDA B: INFORMAZIONI RELATIVA AD UBICAZIONE ED ATTIVITA’ PROGETTO

Allegata alla domanda presentata da ………………………………………………………… Intervento da effettuare nel comune di…………………………………………………………

Sì NOZona montana o collinare ☐ ☐

Zona vulnerabile ai sensi del d lgs 152/06 e relative disposizioni attuative (Piano di Tutela e Uso delle Acque così come previsto dall’art 45, l r 26/2003) e d g r 5868/2007 e d g r n 2208/2011

Sì NO ☐ ☐

Interventi di miglioramento gestione acque

Sì NO ☐ ☐

Intervento a valle di impianti di trattamento delle acque reflue urbane/ trattamento acque reflue urbane

Sì NO ☐ ☐

Specificare tipo di impianto e trattamento ……………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …

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Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

– 68 – Bollettino Ufficiale

Sì NO Produzione di biomassa a fini energetici ☐ ☐

• Superficie destinata a impianto di biomassa …… …………………… • Destinazione finale biomassa prodotta …………………………………

…………………………………………………………………………

SCHEDA C: INFORMAZIONI ECONOMICHE

Allegata alla domanda presentata da

Intervento da effettuare nel Comune di………………………………………………………………

Costo totale del progetto €……………………

Entità della compartecipazione €……………………

Percentuale compartecipazione rispetto al costo totale del progetto ……………

Eventuali soggetti compartecipanti …………………………………………………………………

Coinvolgimento di Imprese Agricole

Sì NOCoinvolgimento diretto in progetto ☐ ☐

Compartecipazione di imprese agricole in qualità di soggetto co-finanziatore per quota parte di investimenti assunta a diretto carico di soggetto richiedente Sì NO ☐ ☐ Coinvolgimento di Consorzi di Bonifica o di Miglioramento Fondiario di II grado Sì NO Coinvolgimento diretto in progetto ☐ ☐

SCHEDA D: RELAZIONE TECNICA ECONOMICA DELL’INTERVENTO

Allegata alla domanda presentata da Intervento da effettuare nel comune di………………………………………………………

1- Richiedente………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2- Tipo di intervento…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3- Descrizione e caratteristiche dell’ area precedente l’intervento ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 - Caratteristiche dell’ impianto fitodepurazione………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5- Descrizione della situazione post-intervento con riferimento all’ area interessata…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6- Quantità, qualità e provenienza delle acque da fitodepurare……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

– 69 –

7- Carichi inquinanti in entrata alla fitodepurazione e previsione degli abbattimenti in uscita dall’impianto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8- Risultati attesi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9- Costi previsti per la realizzazione delle opere (relazione dettagliata)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10- Costi previsti per la manutenzione degli impianti (relazione dettagliata)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

– 70 – Bollettino Ufficiale

D.d.u.o. 1 giugno 2012 - n. 4859POR FESR 2007-2013 - Linea di intervento 1.1.2.1.b - Fondo di garanzia Made in Lombardy. Non ammissione della societa’ Solarday s.p.a. al contributo (voucher) per la redazione del business plan

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETITIVITA’Visti:

•il regolamento CE n 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regola-mento (CE) n 1783/1999;

•il regolamento CE n 1083/2006 del Consiglio dell’11 lu-glio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo euro-peo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n 1260/1999;

•il regolamento n 1828/2006 della Commissione dell’8 di-cembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regio-nale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n 1080/2006 del Parlamento euro-peo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

•il programma operativo regionale della Lombardia 2007-2013 (POR Lombardia) Obiettivo «Competitività», appro-vato dalla Commissione Europea con decisione C[2007] 3784 del 1° agosto 2007, nell’ambito del quale è prevista l’istituzione del Fondo di garanzia «Made in Lombardy» per supportare la crescita competitiva del sistema lombardo e migliorare le condizioni di accesso al credito delle im-prese operanti in Lombardia;

•la d g r n VIII/8297/2008 con la quale, fra l’altro, è stata istituita presso Finlombarda s p a la misura di ingegneria finanziaria denominata «Fondo di garanzia Made in Lom-bardy» con dotazione complessiva di €  35 000 000,00 a valere sul capitolo del bilancio pluriennale e Bilancio 2008 UPB 3 3 2 3 381 capitolo 7131;

•la d g r n VIII/8298/2008 avente ad oggetto «Programma Operativo Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-2013 – Linee guida di attuazione – Primo provvedi-mento»;

•la d g r n VIII/11177/2010 avente ad oggetto «Program-ma Operativo Competitività regionale ed occupazione FESR 2007-2013 – Linee guida di attuazione – Aggiorna-mento d g r VIII/8298/2008»che introduce, in relazione al-la misura in oggetto, il riferimento al Quadro temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato per l’accesso ai finanziamenti nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Richiamati:

•la lettera di incarico sottoscritta il 13 marzo 2009 dal Di-rettore Generale della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione, dott Roberto Cova, con la quale la società finanziaria regionale Finlombarda s p a è incaricata della gestione del «Fondo di Garanzia Made in Lombardy»;

•il d d u o n 6815 del 3 luglio 2009 «Fondo di Garanzia Ma-de in Lombardy – Disciplina delle modalità di presentazione ed erogazione dei contributi per la redazione dei Business Plan (Linea di intervento 1 1 2 1 B – Asse I Innovazione ed economia della conoscenza – POR FESR 2007-2013)» che ne prevede in particolare:

− la copertura di spese di consulenza sino al 75% del loro ammontare entro un limite massimo di € 4 000,00;

− la concessione ed erogazione con provvedimenti del responsabile dell’Asse 1 «Innovazione ed Economia del-la conoscenza» del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013 – Obiettivo Competitività e Oc-cupazione – FESR a tutte le imprese che abbiano pre-sentato domanda di intervento finanziario e per le quali il Gestore del Fondo abbia positivamente verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;

− l’erogazione sino a concorrenza delle risorse finanzia-rie appositamente ad esso destinate, ammontanti ad € 4 000 000,00;

•l’Avviso pubblico per la concessione di interventi finanziari a favore delle imprese - Made in Lombardy pubblicato sul BURL – Inserzione e concorsi n 30 del 29 luglio 2009;

Visti gli articoli 2, 7 e 9 dell’Avviso che definiscono procedure e criteri di valutazione e concessione dei contributi per la realizza-zione del business plan;

Dato atto che Finlombarda s p a , Gestore del Fondo, ha tra-smesso l’istruttoria effettuata sulla domanda di contributo (vou-cher) presentata dalla società Solarday s p a (segnalando che con atto del 30 marzo 2012 l’assemblea straordinaria ha delibe-rato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società e il trasferimento della sede sociale) con proposta ne-gativa in quanto:

− è stata verificata la debolezza delle ricadute del progetto a livello locale, e quindi la mancanza del requisito di ammis-sibilità formale previsto per le Grandi Imprese dall’Allegato I del Regolamento CE n 800/2008;

− manca la documentazione attestante il pagamento della fattura relativa alla predisposizione del business plan previ-sta dall’Avviso pubblico;

come risulta dalla nota e dalla documentazione agli atti della competente Struttura Innovazione, Economia della Conoscenza e Reti di impresa;

Ritenuto pertanto di non concedere alla Solarday Spa il con-tributo (voucher) per la realizzazione del business plan per as-senza dei requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 2, 7 e 9 dell’Avviso pubblicato sul BURL – Inserzione e concorsi n 30 del 29 luglio 2009;

Vista la nota dell’11 giugno 2010 prot n R1 2010 0008126 con la quale l’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 comuni-ca al Dirigente della Unità Organizzativa Competitività dottores-sa Cristina Colombo che le è stato affidato l’incarico di Respon-sabile dell’Asse I «Innovazione ed economia della conoscenza» del programma operativo competitività regionale e occupazio-ne FESR 2007-2013;

Vista la legge regionale n 20/08 ed i provvedimenti organizza-tivi della IX Legislatura;

DECRETA1 di non ammettere la società Solarday s p a con sede in Via

Verdi 10 – 20861 Brugherio (MB) al contributo (voucher) finaliz-zato alla predisposizione dei business plan previsto dal dduo n 6815 del 3 luglio 2009 «Fondo di Garanzia Made in Lombardy – Disciplina delle modalità di presentazione ed erogazione dei contributi per la redazione dei Business Plan (Linea di intervento 1 1 2 1 B – Asse I Innovazione ed economia della conoscenza – POR FESR 2007-2013)» per le motivazioni indicate in premessa che si intendono interamente riportate;

2 di trasmettere copia del presente provvedimento: − all’impresa interessata; − al Gestore del Fondo di Garanzia Made in Lombardy, Fin-lombarda SpA;

− all’Autorità di Gestione del POR Competitività 2007-2013 3 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Il dirigente della

u o competitivitàCristina Colombo

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

– 71 –

Dato atto che le imprese elencate nella seguente tabella non hanno perfezionato la rendicontazione tramite il sistema infor-mativo «Finanziamenti on line» di Regione Lombardia:

RAGIONESOCIALE SEDE LEGALE

DATAPRESENTAZIONE

DOMANDA

RICEZIONE ISTRUTTORIA DA GESTORE

STATO DOMANDA

BIALETTI S p a 25030 Coccaglio BS 16/03/2010 24/06/2010

NO INVIO DELLA RENDIC

O I MA SRL27100Pavia PV

02/03/2010 15/06/2010NO INVIO DELLA RENDIC

S I M A S S p a

20123Milano

05/03/2010 13/05/2010NO INVIO DELLA RENDIC

ULTRABATCH SRL

20022Castano Primo MI

27/04/2010 02/09/2010NO INVIO DELLA RENDIC

UNIDATA SRL20125Milano

11/04/2010 11/10/2010NO INVIO DELLA RENDIC

ZANOTTI S p a 46020Pegognaga MN

06/04/2010 28/10/2010NO INVIO DELLA RENDIC

I C A P - S I R A C H E M I -CALS AND P O L Y M E R S S p a

20015Parabiago MI 29/07/2010 03/12/2010

NO INVIO DELLA RENDIC

FRANZ ISELLA S p a

21020 Casciago VA 21/12/2010 28/03/2011

NO INVIO DELLA RENDIC

VITO RIMOLDI S p a

20025 Legnano MI 01/07/2010 09/05/2011

NO INVIO DELLA RENDIC

ARTECH SRL 26900 Lodi 15/09/2010 01/06/2011NO INVIO DELLA RENDIC

CAR OIL SY-STEM S p a

46029 Suzzara Mn 21/01/2011 07/07/2011

NO INVIO DELLA RENDIC

O F F E L L E R I A TACCHINARDI 1805 S p a

20100 Milano 31/05/2010 16/09/2011

NO INVIO DELLA RENDIC

MOLL I F IC IO ANGELOC A G N O L A S p a

20900 Monza 26/10/2010 26/09/2011

NO INVIO DELLA RENDIC

O R T ITALIA S p a

26018Trigolo Cr 09/06/2010 04/11/2011

NO INVIO DELLA RENDIC

C R E CEN-TRO RICER-CHE ECOLO-GICHE S p a

20129Milano 19/07/2011 11/10/2011

NO INVIO DELLA RENDIC

COES S p a 20123Milano 21/04/2010 23/02/2011

NO INVIO DELLA RENDIC

BK MACCHINE SRL ora BOSSI GIOVANNI & C SRL

21100 Varese 16/11/2010 21/03/2011 MANCA

PROFILO

FRATELLI BOR-RONI S p a

21047 Saronno Va 29/07/2010 16/05/2011 MANCA

PROFILO

GIEMME SRL 24040 Isso Bg 27/04/2011 03/08/2011 MANCA

PROFILO

N A S T R OT E X CUFRA S p a

24050 Covo Bg 23/12/2010 03/08/2011 MANCA

PROFILO

MATICA SY-STEM S p a

28100 Novara 26/07/2010 31/08/2011 MANCA

PROFILO

ITALTRADE SRL 25018Montichiari Bs 29/06/2010 06/10/2011 MANCA

PROFILO

G & G PART-NERS SRL

25018Montichiari Bs 29/06/2010 06/10/2011 MANCA

PROFILO

VAN DIES SAS DI ALBINO VA-NOSSI & C

22036Erba Co 09/11/2010 11/10/2011 MANCA

PROFILO

M A R Z O L I S p a

25036 Palazzolo Sull’Oglio Bs 24/02/2010 25/10/2011 MANCA

PROFILO

SIMON IMBAL-LAGGI S p a

26029Soncino Cr 05/05/2010 07/11/2011 MANCA

PROFILO

BBG S p a 20080Ozzero Mi 12/10/2010 21/12/2010 MANCA

PROFILO

CO MET CON-TENITORI ME-TALLICI SRL

27036Mortara Pv 09/09/2010 19/05/2011 MANCA

PROFILO

Dato atto che:

•la Struttura regionale competente ha richiesto via mail e/o tramite lettera alle suddette imprese di profilarsi sul sistema informativo regionale GEFO e di effettuare la ren-

D.d.u.o. 4 giugno 2012 - n. 4868POR FESR 2007-2013 - Linea di intervento 1.1.2.1.b - Fondo di garanzia Made in Lombardy. Non ammissione al contributo (voucher) per la redazione del business plan

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETITIVITA’Visti:

•il regolamento CE n 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regola-mento (CE) n 1783/1999;

•il regolamento CE n 1083/2006 del Consiglio dell’11 Lu-glio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n 1260/1999;

•il regolamento n 1828/2006 della Commissione dell’8 di-cembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regio-nale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n 1080/2006 del Parlamento euro-peo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

•il programma operativo regionale della Lombardia 2007-2013 (POR Lombardia) Obiettivo «Competitività», appro-vato dalla Commissione Europea con decisione C[2007] 3784 del 1° agosto 2007, nell’ambito del quale è prevista l’istituzione del Fondo di garanzia «Made in Lombardy» per supportare la crescita competitiva del sistema lombardo e migliorare le condizioni di accesso al credito delle im-prese operanti in Lombardia;

•la d g r n VIII/8297/2008 con la quale, fra l’altro, è stata istituita presso Finlombarda s p a la misura di ingegneria finanziaria denominata «Fondo di garanzia Made in Lom-bardy» con dotazione complessiva di €  35 000 000,00 a valere sul capitolo del bilancio pluriennale e Bilancio 2008 UPB 3 3 2 3 381 capitolo 7131;

•la d g r n VIII/8298/2008 avente ad oggetto «Programma Operativo Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-2013 – Linee guida di attuazione – Primo provvedi-mento»;

•la dgr n VIII/11177/2010 avente ad oggetto «Programma Operativo Competitività regionale ed occupazione FESR 2007-2013 – Linee guida di attuazione – Aggiornamento DGR VIII/8298/2008»che introduce, in relazione alla misura in oggetto, il riferimento al Quadro temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato per l’accesso ai finanziamenti nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Richiamati:

•la lettera di incarico sottoscritta il 13 marzo 2009 dal Di-rettore Generale della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione, dott Roberto Cova, con la quale la società finanziaria regionale Finlombarda s p a è incaricata della gestione del «Fondo di Garanzia Made in Lombardy»;

•il d d u o n 6815 del 3 luglio 2009 «Fondo di Garanzia Ma-de in Lombardy – Disciplina delle modalità di presentazione ed erogazione dei contributi per la redazione dei Business Plan (Linea di intervento 1 1 2 1 B – Asse I Innovazione ed economia della conoscenza – POR FESR 2007-2013)» che prevede in particolare:

− la copertura di spese di consulenza sino al 75% del loro ammontare entro un limite massimo di € 4 000,00;

− la concessione ed erogazione con provvedimenti del responsabile dell’Asse 1 «Innovazione ed Economia del-la conoscenza» del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013 – Obiettivo Competitività e Oc-cupazione – FESR a tutte le imprese che abbiano pre-sentato domanda di intervento finanziario e per le quali il Gestore del Fondo abbia positivamente verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;

− l’erogazione sino a concorrenza delle risorse finanzia-rie appositamente ad esso destinate, ammontanti ad € 4 000 000,00;

•l’Avviso pubblico per la concessione di interventi finanziari a favore delle imprese - Made in Lombardy pubblicato sul BURL – Inserzione e concorsi n 30 del 29 luglio 2009;

Page 72: BOLLETTINO UFFICIALE - Sito Ufficiale della Città di Verbania€¦ · D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale Decreto dirigente unità organizzativa 5 giugno

Serie Ordinaria n 23 - Venerdì 08 giugno 2012

– 72 – Bollettino Ufficiale

dicontazione on line delle spese sostenute, necessaria per il proseguimento delle procedure di ammissione al con-tributo, come risulta dalla documentazione agli atti della competente Struttura Innovazione, Economia della Cono-scenza e Reti di impresa;

•non avendo ottenuto risposta, con racc a r del 21 feb-braio 2012, la Struttura regionale ha inviato richiesta di integrazione ai sensi degli articoli 6 e seguenti della L n 241/90, intimando all’impresa che, in caso di mancata risposta entro 15 giorni dal ricevimento della raccoman-data, avrebbe avviato il procedimento di non ammissione al contributo;

•tutte le imprese interessate hanno ricevuto la sopra indi-cata raccomandata, come risulta dalla documentazione agli atti della competente Struttura Innovazione, Econo-mia della Conoscenza e Reti di impresa, ma ad oggi non hanno espletato quanto richiesto;

Dato atto inoltre, che, a seguito di controlli effettuati tramite visure camerali depositate agli atti dalla competente Struttura regionale, le società sotto indicate si trovano in:

− liquidazione volontaria Unidata s r l ; − scioglimento e liquidazione Fratelli Borroni s p a − liquidazione e concordato preventivo Coes s p a ; − concordato preventivo Co Met Contenitori Metallici s r l; − fallimento O I M A s r l , BBG s p a , Offelleria Tacchinardi 1805 s p a ;

Ritenuto, pertanto, di non concedere alle suddette 28 società il contributo (voucher) per la realizzazione del business plan per le motivazioni in premessa citate;

Vista la nota dell’11 giugno 2010 prot n R1 2010 0008126 con la quale l’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 comuni-ca al Dirigente della Unità Organizzativa Competitività dottores-sa Cristina Colombo che le è stato affidato l’incarico di Respon-sabile dell’Asse I «Innovazione ed economia della conoscenza» del programma operativo competitività regionale e occupazio-ne FESR 2007-2013;

Vista la legge regionale n 20/08 ed i provvedimenti organizza-tivi della IX Legislatura;

DECRETA1 di non ammettere le 28 società di seguito elencate al con-

tributo (voucher) finalizzato alla predisposizione dei business plan previsto dal dduo n 6815 del 3 luglio 2009 «Fondo di Garan-zia Made in Lombardy – Disciplina delle modalità di presenta-zione ed erogazione dei contributi per la redazione dei Business Plan (Linea di intervento 1 1 2 1 B – Asse I Innovazione ed econo-mia della conoscenza – POR FESR 2007-2013)» per le motivazioni indicate in premessa che si intendono interamente riportate:

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE

BIALETTI s p a 25030 Coccaglio BS

O I MA srl 27100 Pavia PV

S I M A S s p a 20123 Milano

ULTRABATCH srl 20022 Castano Primo MI

UNIDATA srl 20125 Milano

ZANOTTI s p a 46020 Pegognaga MN

ICAP-SIRA CHEMICALS AND POLYMERS s p a 20015 Parabiago MI

FRANZ ISELLA s p a 21020 Casciago VA

VITO RIMOLDI s p a 20025 Legnano MI

ARTECH srl 26900 Lodi

CAR OIL SYSTEM s p a 46029 Suzzara MN

OFFELLERIA TACCHINARDI 1805 s p a 20100 Milano

MOLLIFICIO ANGELO CAGNOLA s p a 20900 Monza

O R T ITALIA S p a 26018 Trigolo CR

C R E CENTRO RICERCHE ECOLOGICHE s p a 20129 Milano

COES s p a 20123 Milano

BK MACCHINE SRL ora BOSSI GIOVANNI & C SRL 21100 Varese

FRATELLI BORRONI S p a 21047 Saronno VA

GIEMME SRL 24040 Isso BG

NASTROTEX CUFRA S p a 24050 Covo BG

MATICA SYSTEM S p a 28100 Novara

ITALTRADE SRL 25018 Montichiari BS

G & G PARTNERS SRL 25018 Montichiari BS

VAN DIES SAS DI ALBINO VANOSSI & C 22036 Erba CO

MARZOLI s p a 25036 Palazzolo Sull’Oglio BS

SIMON IMBALLAGGI s p a 26029 Soncino CR

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE

BBG s p a 20080 Ozzero MI

CO MET CONTENITORI METALLICI SRL 27036 Mortara PV

2 di trasmettere copia del presente provvedimento:

− alle imprese interessate;

− al Gestore del Fondo di Garanzia Made in Lombardy, Fin-lombarda s p a ;

− all’Autorità di Gestione del POR Competitività 2007-2013

3 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il dirigente dellau o competitivitàCristina Colombo