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A UTORITA ' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BOLLETTINO EDIZIONE SPECIALE TESTO UNICO DELLE NORME CONCERNENTI IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE E L'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DELL'AUTORITÀ' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 16 marzo 1998 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per l'informazione e l'editoria

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A UTORITA ' GARANTEDELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

BOLLETTINO

EDIZIONE SPECIALE

TESTO UNICO DELLE NORME CONCERNENTI IL REGOLAMENTO DELPERSONALE E L'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DELL'AUTORITÀ'

GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

16 marzo 1998

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIDipartimento per l'informazione e l'editoria

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera dell'11 dicembre1997 ha disposto la pubblicazione del presente Testo Unico, allo scopo di coordinare lenorme contenute nel Regolamento del Personale del marzo 1992 e dell'Ordinamentodelle carriere del personale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercatodell'aprile 1997, che si intendono pertanto abrogate.

SOMMARIO

Pag.TITOLO I - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 5

CAPO I - PRINCIPI GENERALI ( ARTT. 1-2 ) 5CAPO II - CARRIERE E RECLUTAMENTO ( ARTI. 3-5 ) 7CAPO III - DOVERI ( ARTI. 6-7 ) 10CAPO IV - ORARIO DI LAVORO ( ARTT. 8-10) 12CAPO V - CONGEDI E ASPETTATIVE ( ARTT. 11-16 ) 15CAPO VI - MISSIONI E COMANDI ( ARTT. 17-18) 21CAPO VII - PROCEDIMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI ( ARTT. 19-21 ) 23CAPO Vili - TRATTAMENTO ECONOMICO ( ART. 22 ) 26

TITOLO II - ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DIRETTIVA 27CAPO I - CARRIERA DIRETTIVA ( ARTT. 23-26 ) 27CAPO II - CONCORSI ( ARTT. 27-32 ) 31CAPO HI -PROGRESSIONE DI CARRIERA E VALUTAZIONE ( ARTT. 33-34 ) 37CAPO IV - PROMOZIONE A DIRIGENTE E INCARICHI DI DIREZIONE ( ARTT.35-36 ) 40CAPO V - PERSONALE A CONTRATTO ( ART. 37 ) 43CAPO VI - PERSONALE DELLE SEGRETERIE ( ART. 38 ) 45CAPO VII - TRATTAMENTO ECONOMICO ( ART. 39 ) 46

TITOLO III - ORDINAMENTO DELLA CARRIERA OPERATIVA 53CAPO I - MANSIONI ( ART. 40 ) 53CAPO II - CONCORSI ( ARTT. 41-43 ) 54CAPO III - PROGRESSIONE DI CARRIERA E VALUTAZIONE ( ARTT. 44-45 ) 57CAPO IV - PERSONALE A CONTRATTO ( ART. 46 ) 59CAPO V - TRATTAMENTO ECONOMICO ( ART. 47 ) 60

TITOLO IV - ORDINAMENTO DELLA CARRIERA ESECUTIVA 64CAPO I - MANSIONI (ART. 48 ) 64CAPO II - ASSUNZIONI ( ARTT. 49-50 ) 65CAPO HI - PROGRESSIONE DI CARRIERA E VALUTAZIONE ( ARTT. 51-52) 67CAPO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO ( ART. 53 ) 69

TITOLO V - PERSONALE NON DI RUOLO 73CAPO I - PERSONALE A CONTRATTO ( ART. 54 ) 73CAPO n - PERSONALE COMANDATO (ART. 55) 74CAPO III - PRATICANTATO ( ART. 56 ) 75CAPO IV - ESPERTI ( ART. 57 ) 76

TITOLO VI - DISPOSIZIONE FINALE 77CAPO I - DISPOSIZIONE FINALE ( ART. 58 ) 77

TITOLO VII - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO 78CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ( ARTT. 59-60 ) 78CAPO H - CAUSE ESTINTIVE ( ARTT. 61-66 ) 80

ALLEGATO 87TABELLA "A" - RUOLO DEL PERSONALE 87

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere

TITOLO I - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Principi di carattere generale

Le disposizioni del presente Testo Unico si applicano ai dipendenti di ruolo della carriera direttiva, operativa edesecutiva nonché, se compatibili, al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per quanto nonprevisto dalle specifiche clausole negoziali.

Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base aicriteri fissati dal contratto di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionalied organizzative dell'Autorità.

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Articolo 2

Rinvio alle nonneper i dipendenti della Banca d'Italia

Per quanto non disciplinato dal presente Testo Unico, ed in quanto applicabili, valgono le norme riguardanti lostato giuridico dei dipendenti della Banca d'Italia e, in quanto necessario per le specifiche esigenze funzionali edorganizzative dell'Autorità e in quanto compatibili, quelle relative agli impiegati dello Stato.

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CAPO II - CARRIERE E RECLUTAMENTO

Articolo 3

Carriere

II personale dell'Autorità è inquadrato nelle tre carriere direttiva, operativa ed esecutiva, in relazione algrado di professionalità, al livello ed alla complessità dell'attività funzionale nonché alla sfera di autonomia e allaresponsabilità inerente le mansioni svolte.

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:- Segretario Generale* ;- Dirigente;- Funzionario.

La carriera operativa comprende la qualifica di impiegato che è articolata nelle seguenti fasce retributive:1) - fascia "A"2) - fascia "B"3) - fascia "C"4) - fascia "D".

La camera esecutiva comprende la qualifica di commesso che è articolata nelle seguenti fasce retributive:1) - fascia "A";2) - fascia "B";3)-fascia "C";4) - fascia "D".

Il ruolo del personale dipendente dell'Autorità è istituito con Decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri (tabella "A", allegata) a norma dell'art. 11 legge n. 287/90.

***

II Segretario Generale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge n. 287/90, è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e delPartigianato,su proposta del Presidente dell'Autorità.

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Artìcolo 4

Concorsi: criteri generali

L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso, ad eccezione di quanto previsto dall'ari. 16 dellalegge 28 febbraio 1987, n. 56, e di quanto previsto dall'ari. 11, comma 4, della legge 10 otlobre 1990 n. 287.

L'Autorità determina di volta in volta i posti da mettere a concorso, secondo le concrete esigenze, nel rispettodell'ari. 11 della legge n. 287/90.

I bandi di concorso sono emanati, su deliberazione dell'Autorità, dal Presidente e pubblicati sul Bollettinodell'Autorità e sulla Gazzetta Ufficiale.

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Articolo 5

Nomina in prova

I vincitori del concorso pubblico sono nominati in prova.II periodo di prova, computato come servizio di ruolo effettivo se concluso favorevolmente, ha la durata di sei

mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio: nell'ipotesi di esito sfavorevole il periodo di prova èprorogato per altri 6 mesi. In tal caso il dipendente presterà la propria attività lavorativa presso altra Dirczione oUfficio. Al termine di detto secondo periodo, ove l'esito sia ancora sfavorevole, viene dichiarata dall'Autorità larisoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso il dipendente ha titolo ad un'indennità di liquidazione ragguagliata ad1/12 degli emolumenti retributivi annui previsti.

Il periodo di prova decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempoeguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.

Il periodo di prova deve intendersi favorevolmente compiuto ove non pervenga al dipendente diversacomunicazione entro trenta giorni dalla fine del mese in cui ha avuto termine il periodo di prova stesso.

Al termine del periodo di prova, ove questo sia stato giudicato favorevolmente dall'Autorità, sulla base di unarelazione presentata dal Segretario Generale, i vincitori sono nominati in ruolo secondo l'ordine della graduatoriadel concorso come approvato dall'Autorità.

Il personale, assunto a contratto o comandato presso l'Autorità, che ha partecipato a concorsi risultandonevincitore, è esentato dal periodo di prova semprecché il servizio prestato presso l'Autorità sia stato di duratasuperiore al periodo di prova stesso.

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CAPO III - DOVERI

Articolo 6

Obblighi

II dipendente deve prestare la propria attività con diligenza e spirito di collaborazione, in conformità alle leggi,ai regolamenti ed alle disposizioni interne; deve osservare l'orario di lavoro, mantenere il segreto d'ufficio edassolvere tempestivamente i compiti attribuitigli attenendosi alle direttive di indirizzo generale e particolare.

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Articolo 7

Divieti e incompatibilità

Al personale è fatto divieto di:

a) interferire su valutazioni discrezionali spettanti all'Autorità ovvero ad altri organi pubblici;

b) trarre vantaggio in qualsiasi forma dalla trattazione o dalla conoscenza di affari dell'Amministrazione;

e) rivestire altri impieghi o uffici, esercitare qualunque professione, svolgere attività di collaborazionepresso enti pubblici o privati. L'Autorità può eccezionalmente consentire, per un tempo determinato, che ildipendente eserciti attività di studi, ricerca ed insegnamento su argomenti di interesse dell'Autorità, le quali nonincidano negativamente sul servizio di istituto;

d) svolgere attività comunque contraria alle finalità dell'Amministrazione o comunque incompatibile con idoveri d'ufficio;

e) avvalersi di mezzi o strumenti di lavoro al di fuori delle esigenze di servizio;

f) allontanarsi arbitrariamente dal servizio.

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CAPO IV - ORARIO DI LAVORO

Articolo 8

Orario di lavoro

L'orario settimanale di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti primi.L'orario settimanale di lavoro è ripartito in cinque giorni, dal lunedì al venerdì.Con apposita deliberazione di servizio, in relazione ad obiettive necessità funzionali, il normale orario di

lavoro può essere modificato rispetto a particolari categorie di dipendenti, anche richiedendone la reperibilità ilsabato.

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Artìcolo 9

Lavoro straordinario, riposi compensativi

I dipendenti delle carriere operativa ed esecutiva possono svolgere prestazioni eccedenti l'orario di lavoronormale previsto nel contratto per eccezionali e comprovate esigenze di servizio e soltanto a seguito dideliberazione dell'Autorità su proposta del Segretario Generale.

Le ore di lavoro straordinario sono retribuite secondo le modalità previste dal contratto per il personale dellaBanca d'Italia.

Le ore eccedenti l'orario di lavoro, a richiesta del dipendente, potranno, previa autorizzazione del SegretarioGenerale, essere compensate con ore libere da fruire, di norma, il mese successivo.

14 Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Artìcolo 10

Festività

Sono considerati giorni festivi quelli previsti come tali dalle disposizioni di legge.

Sono considerati giorni semifestivi il 14 agosto, il 24 dicembre ed il 31 dicembre. In tali giorni - fermi restandoi termini d'inizio dell'orario di lavoro - la durata del normale orario di lavoro giornaliero è ridotta a cinque ore.

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CAPO V - CONGEDI E ASPETTATIVE

Articolo 11

Congedo ordinario, festività soppresse, congedo straordinario

Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno diritto a periodi di congedo nelle misure seguenti:

- durante l'anno solare in cui è avvenuta l'assunzione due giorni lavorativi per ogni mese intercorrente tra ladata di inizio del servizio ed il 31 dicembre successivo (con eventuale arrotondamento all'unità superiore), fino adun massimo annuo di 23 giorni;

- per gli anni successivi:

a) 23 giorni lavorativi, per anzianità di servizio fino a 4 anni;

b) 26 giorni lavorativi, per anzianità di servizio oltre i 4 e fino a 12 anni;

e) 30 giorni lavorativi, per anzianità di servizio oltre i 12 anni.

I dipendenti hanno inoltre diritto, nell'arco dell'anno, a giorni di congedo straordinario retribuito in relazioneal numero delle festività soppresse.

I dipendenti hanno infine diritto ai seguenti permessi:

a) fino a 6 giorni complessivi nell'arco di un anno solare per giustificati motivi personali o familiari;

b) 15 giorni continuativi in occasione di matrimonio;

e) i giorni necessari per cure - comprese quelle idrotermali - nella misura prevista dal contratto collettivo per idipendenti della Banca d'Italia;

d) i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio, per rispondere a chiamate delle pubbliche autorità,per l'esercizio del diritto politico di voto, per partecipare a concorsi od esami, nonché in tutti quegli altri casi per iquali siano emanati dall'Autorità speciali disposizioni.

16__________Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Artìcolo 12

Aspettativa per motivi particolari

Per seri motivi personali o di famiglia il dipendente può, a domanda, essere collocato in aspettativa fino almassimo di un anno.

L'Autorità provvede sulla domanda entro trenta giorni e può non accoglierla se la ritiene infondata, ovverorinviarne l'accoglimento o ridurre la durata dell'aspettativa richiesta, per motivate ragioni di servizio.

L'aspettativa può, con provvedimento motivato, essere revocata in qualunque momento per comprovateragioni di servizio.

Durante l'aspettativa il dipendente non ha diritto a retribuzione.

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Artìcolo 13

Agevolazioni per motivi di studio

I dipendenti che seguono regolari corsi di studio presso istituti o università statali o esteri, pareggiati olegalmente riconosciuti o comunque abilitati ai rilascio di titoli legali, sono esentati limitatamente alla durata delcorso, dall'obbligo di fornire prestazioni oltre il normale orario di lavoro ed hanno titolo a fruire di congedostraordinario retribuito - oltre che per le giornate in cui devono sostenere prove di esame - anche per il tempo diviaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami e per il ritorno.

II dipendente che intenda frequentare corsi di studio all'estero, ovvero sia risultato assegnatario di borse distudio all'estero che importino la frequenza di corsi per i quali sussista un preminente interesse per ilmiglioramento del servizio, può, a domanda e sempre che non ostino ragioni, essere collocato dall'Autorità inaspettativa fino ad un massimo di un anno, prorogabile. Il totale del periodo di aspettativa in nessun caso potràessere superiore a due anni.

Durante l'aspettativa, di cui al comma precedente, il dipendente non ha diritto a retribuzione.

18___________Bollettino dell 'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Articolo 14

Congedo, malattia e aspettativa per motivi di salute

II dipendente che, per accertate ragioni di salute, sia nell'impossibilità di prestare servizio per oltre dodicigiorni è posto in congedo per malattia con diritto all'intera retribuzione per un periodo che non può superare 90giorni nel corso di 12 mesi. Ai fini del computo dei 90 giorni si sommano tutti i periodi di assenza per malattia oaspettativa per motivi di salute verificatisi nel corso di dodici mesi.

Esaurito il periodo di congedo per malattia, di cui al comma 1, il dipendente che non sia in condizioni diprestare servizio è collocato in aspettativa.

L'aspettativa ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e, comunque, non può protrarsi per unperiodo superiore a due anni, applicandosi successivamente la disposizione dell'art. 65.

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Articolo 15

Tutela delle lavoratrici madri

Al personale si applicano le disposizioni di legge per la tutela delle lavoratrici madri.

20___________Bollettino dell 'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Articolo 16

Validità dei periodi di congedo e di aspettativa

I periodi di aspettativa per motivi di salute o per servizio militare ovvero per la frequenza di corsi di studioall'estero, di cui all'ari. 13, comma 2, sono computali per intero ai fini della progressione economica, di carriera edel trattamento di quiescenza.

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CAPO VI - MISSIONI E COMANDI

Artìcolo 17

Missioni

Ai fini dello svolgimento di particolari compiti di istituto, i dipendenti possono essere inviati in missione inlocalità italiane ed estero.

Le missioni non possono superare, complessivamente, il periodo di sei mesi nell'arco di un anno. La loroprotrazione oltre tale periodo è subordinata al consenso dell'interessato.

Le missioni sono disposte dal Segretario Generale, che ne informa l'Autorità.

Al personale in missione si applica il trattamento economico stabilito nel contratto di lavoro collettivo invigore per la Banca d'Italia.

22___________Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Artìcolo 18

Comandi

In casi eccezionali e nell'interesse dell'Autorità, i dipendenti, previa apposita e motivata delibera e fino ad unnumero massimo di cinque, possono essere comandati presso la Dirczione Generale CHE per la concorrenza o altreistituzioni comunitarie o internazionali preposte al controllo della concorrenza.

Il comando non può durare oltre un anno ed è prorogabile, per motivi straordinari, di altri sei mesi.

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CAPO VII - PROCEDIMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 19

Sanzioni disciplinari

II dipendente, per la violazione dei suoi doveri, è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura;

b) riduzione della retribuzione;

e) sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione sino a sei mesi;

d) sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione sino ad un anno;

e) destituzione.

Non costituiscono sanzioni disciplinari le note di richiamo all'osservanza di norme di legge o di disposizionidi servizio.

24__________Bollettino dell 'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Articolo 20

Norma di rinvio

Per tutto ciò che concerne le sanzioni di cui all'articolo precedente si applica, in quanto non diversamentedisposto, il Regolamento del personale della Banca d'Italia.

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Artìcolo 21

Procedimento disciplinare

Le sanzioni disciplinari sono inflitte dall'Autorità sentito il Segretario Generale.

L'illecito disciplinare deve essere contestato al dipendente.

Il dipendente ha diritto di presentare deduzioni scritte in merito alle contestazioni entro il termine di diecigiorni dalla comunicazione e ha altresì diritto di essere sentito oralmente facendosi assistere, se lo creda, da altrodipendente. Tale termine può essere prorogato, su richiesta motivata dell'incolpato, per non più di quindici giorni.

I provvedimenti relativi alle sanzioni inflitte sono comunicati al dipendente nel testo integrale.

II procedimento disciplinare non può essere iniziato decorso un anno dalla data in cui l'Autorità è venuta aconoscenza della commessa infrazione e si estingue trascorsi diciotto mesi dalla data della comunicazione delleultime contestazioni.

Il dipendente, durante il procedimento disciplinare, può, a titolo cautelativo, e per gravi motivi, essere sospesodal servizio e, limitatamente a un terzo, anche dalla retribuzione.

26__________Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

CAPO Vili - TRATTAMENTO ECONOMICO

Articolo 22

Trattamento economico: criterio generale

II trattamento economico del personale dipendente dell'Autorità, di cui alla tabella 1, è stabilito e regolato sullabase della retribuzione spettante ai dipendenti della Banca d'Italia tenuto conto delle relative funzioni. Esso segue,in quanto applicabili, le variazioni stabilite dal contratto dei predetti dipendenti.

Il trattamento economico del personale assunto nel corso dell'anno decorre dal giorno di effettivo inizio delleprestazioni.

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TITOLO II - ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

CAPO I - CARRIERA DIRETTIVA

Artìcolo 23

Carriera direttiva: qualifiche

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, la carriera direttiva è articolata nelle seguenti qualifiche:— Segretario Generale;— Dirigente;— Funzionario.

28___________Bollettino dell 'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Articolo 24*

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale sovrintende al funzionamento degli uffici, al fine di assicurarne il buon andamento,e ne risponde al Presidente. Assicura ai Componenti dell'Autorità ogni collaborazione per tutto ciò che concerne losvolgimento dei loro compiti.

2. A tal fine, il Segretario Generale:a) coordina l'attività degli uffici, vigilando affinchè l'attività sia svolta secondo gli indirizzi ed i criteri

generali stabiliti dall'Autorità e verificando la completezza degli atti, dei documenti, nonché delle proposte dideliberazione da trasmettere all'Autorità stessa e la coerenza delle proposte agli indirizzi da essa assunti.

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità;

e) salvo che non sia altrimenti disposto dall'Autorità, partecipa, senza diritto di voto, alle riunionidell'Autorità stessa e provvede alla verbalizzazione delle sedute;

d) vigila sull'osservanza, da parte dei dipendenti, delle norme del regolamento del personale e delle altredisposizioni di servizio;

e) provvede alle spese necessarie per l'ordinaria gestione dell'amministrazione, nell'ambito deglistanziamenti di bilancio e secondo i criteri e i limiti fissati nel regolamento di contabilità e nelle deliberedell'Autorità;

f) ha, nei limiti indicati dall'Autorità, la rappresentanza esterna della stessa;g) mantiene i rapporti correnti con la Commissione dell'Unione Europea, con altre Organizzazioni

internazionali e con le pubbliche amministrazioni;h) coordina la partecipazione a gruppi di lavoro e comitati presso le predette organizzazioni e

amministrazioni, designando i funzionari destinati a parteciparvi, e ne informa l'Autorità;

i) ai fini sopra indicati, indice riunioni con i responsabili degli uffici, nell'ambito delle quali sonoesaminate le questioni di maggior rilievo relative all'attività degli uffici.

3. Nello svolgimento dei predetti compiti il Segretario Generale può essere coadiuvato, con apposita deliberadell'Autorità, da non più di due Vicesegretari Generali.

4. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, il Presidente dispone, con provvedimentoscritto, che le sue funzioni siano esercitate, per il tempo necessario, da un dirigente scelto preferibilmente tra coloroche abbiano la qualifica funzionale più elevata.

Cosi come da art. 9 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il fiinzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,pubblicato con edizione speciale del Bollettino in data 29 maggio 1995, modificativo dell'ex art. 3 del Regolamento del Personale.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________29

Articolo 25

Dirigenti

1. I dirigenti svolgono funzioni di responsabili delle Direzioni e degli Uffici, nonché quelle, di pari rilevanza, incompiti di studio e ricerca, di coordinamento e controllo. Assicurano il rispetto degli indirizzi dell'Autorità perla realizzazione dei fini istituzionali. A tal fine dispongono il più razionale utilizzo delle risorse da impiegare,anche in collaborazione tra più unità organizzative, in compiti di ricerca, di studio, di programmazione e diprogettazione di attività. Curano i lavori di analisi e di ricerca nonché le attività amministrative edorganizzative.

2. Ove assumano la responsabilità di Direzioni o Uffici sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle unitàorganizzative alle quali sono preposti e rappresentano l'Autorità nei casi normativamente previsti.

3. All'interno dell'unità organizzativa di appartenenza, quando non ne abbiano la responsabilità, coadiuvano ilresponsabile nelle attività di dirczione.

30__________Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Articolo 26

Funzionari

1. 1 funzionar! svolgono i compiti connessi con l'attività procedimentale di pertinenza dell'Autorità; effettuanoattività di studio e di ricerca; provvedono agli adempimenti amministrativi, contabili e tecnici, ed esercitano lealtre attribuzioni loro affidate dai dirigenti. Ai funzionar! possono essere assegnati altresì compiti dicoordinamento, integrazione e controllo in relazione a particolari progetti od attività.

2. I funzionar!, nell'ambito delle Direzioni di appartenenza, possono assumere la responsabilità di Uffici o di areedi attività in relazione a particolari materie o settori economici nonché, ove necessario, svolgere funzioni disostituzione del titolare della Dirczione o dell'Ufficio.

3. In casi eccezionali, i funzionari possono assumere la reggenza delle Direzioni e degli Uffici di cui ai commi 2 e3 dell'ari. 10 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità Garante dellaConcorrenza e del Mercato pubblicato sul Bollettino dell'Autorità in data 29 maggio 1995.

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CAPO II - CONCORSI

Articolo 27

Requisiti generali

\. Possono partecipare al concorso per il livello iniziale della carriera direttiva ed operativa, coloro che nonabbiano svolto attività incompatibile con le funzioni dell'Autorità e che siano in possesso dei seguenti requisitigenerali:a) cittadinanza secondo la normativa vigente;b) idoneità fisica all'impiego da accertarsi da parte di istituzioni sanitarie pubbliche;e) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta, salve le maggiorazioni stabilite dalla

legge per i pubblici concorsi.Tale limite è elevato a quarantacinque anni per vedovi o vedove di dipendenti deceduti in attività di servizio.Il limite massimo di età non si applica ai dipendenti dell'Autorità che, in possesso degli altri requisiti,partecipano ai pubblici concorsi per il conseguimento della nomina in qualifiche diverse da quelle diappartenenza.

2. Per la partecipazione al concorso al livello iniziale della qualifica di dirigente l'età non dovrà essere superioreagli anni quarantacinque.I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti all'atto della nomina in ruolo, ad eccezione delrequisito dell'età che dev'essere posseduto alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso per lapresentazione delle domande.

3. Il limite massimo d'età non si applica al titolare di contratto a tempo determinato o in servizio ad altro titolo,che fosse in possesso di tale requisito al momento dell'entrata in servizio.

32__________Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Artìcolo 28

Concorsi per dirigenti: ammissione

1. I concorsi per dirigente sono, di norma, banditi per il livello iniziale della relativa scala.

2. Possono partecipare al concorso per la posizione iniziale della qualifica di dirigente coloro che, muniti deldiploma di laurea indicato nel bando di concorso, risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quellidi carattere generale di cui all'articolo 27:a) abbiano un'esperienza di almeno quattro anni in campi di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità:

• come dirigenti in enti ovvero istituzioni o imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario ointernazionale, in amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni con competenza neisettori che interessano l'Autorità;

• in istituti di istruzione universitaria con qualifica non inferiore a professore associato;• come magistrati con qualifica non inferiore a magistrato ordinario di tribunale od equiparato;

b) abbiano prestato servizio, in qualità di dirigente presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,per un periodo non inferiore a due anni, in base a contratto a tempo determinato;

e) abbiano prestato servizio nel ruolo del personale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato conla qualifica di funzionario e siano collocati almeno al 27° livello della scala stipendiale.

3. L'Autorità eccezionalmente può bandire concorsi per dirigente anche a livelli di progressione di carriera diversida quello iniziale, qualora le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale dell'Autorità.I requisiti di partecipazione saranno individuati nei relativi bandi di concorso.

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Artìcolo 29

Concorsi per dirigenti: titoli ed esami

1. I concorsi per dirigenti si svolgono per titoli ed esami.

2. I titoli sono costituiti:a) da quelli di servizio indicati nel precedente articolo, limitatamente al periodo eccedente quello minimo

necessario per l'ammissione al concorso;b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente l'attività istituzionale dell'Autorità;e) da pubblicazioni di carattere economico o giuridico o tecnico in campi di interesse per l'attività istituzionale

dell'Autorità;d) dalla conoscenza approfondita di lingue straniere.I criteri di valutazione dei titoli saranno specificati nel bando di concorso.

3. Gli esami sono scritti ed orali.II punteggio massimo del concorso per titoli ed esami, pari a 100 punti, si ripartisce in 40 punti per i titoli e 60per le prove d'esame. Di questi, 30 punti sono attribuiti alla prova scritta e 30 alla prova orale.Sono ammessi alla prova scritta i candidati che abbiano riportato un punteggio relativo ai titoli di almeno 23punti.La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare, anche attraverso l'analisi di questioniconcrete o ipotetiche, l'attitudine dei concorrenti alla corretta soluzione, sotto il profilo della legittimità e dellaefficienza, di questioni e problemi attinenti a materie ed attività istituzionali dell'Autorità.Per essere ammessi alla prova orale occorre almeno il punteggio di 21 punti nella prova scritta.La prova orale consiste in un colloquio finalizzato ad un'adeguata valutazione della personalità del candidato,della sua preparazione e capacità professionali, avuto riguardo alle attività ed alle funzioni a concorso. Lematerie oggetto del colloquio saranno specificate nel bando di concorso.Per superare la prova orale occorre il punteggio di 21 punti.Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei tre punteggi utili che hanno consentito l'ammissioneed il superamento delle prove.

4. La Commissione di esami è formata dal Presidente o da un Componente dell'Autorità, che la presiede, dalSegretario Generale o, in sua sostituzione, da un dirigente, almeno Responsabile di Direzione o di Ufficio e daun docente universitario di ruolo di prima fascia in materie giuridiche o economiche, in campi inerenti l'attivitàistituzionale dell'Autorità, ovvero magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione oequiparato. Per le lingue straniere e per particolari esigenze tecniche o funzionali la Commissione può avvalersidi esperti.

5. Valgono, in quanto applicabili, i titoli di preferenza previsti dalle leggi relative agli impiegati dello Stato.

34__________Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Articolo 30

Concorsi per funzionati : ammissione

1. I concorsi per funzionario sono, di norma, banditi per il livello iniziale.

2. Possono partecipare al concorso per l'assunzione al livello iniziale della qualifica di funzionario coloro che,muniti del diploma di laurea e con la votazione specificati nel bando di concorso, siano in possesso di uno deiseguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui all'articolo 27:a) abbiano un'esperienza di almeno tre anni in campi di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità:

• nella ricerca giuridica, economica e tecnica, maturata attraverso l'impiego, nella carriera direttiva, pressouffici studi giuridici e studi economici della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese dirilievo nazionale, comunitario o internazionale;

• in significative e continuative esperienze di studio e ricerca in primarie istituzioni di ricerca euniversitarie;

• nella carriera direttiva di enti, istituzioni, imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario ointernazionale, in pubbliche amministrazioni, aventi attribuzioni in materie giuridiche o economiche neisettori che interessano l'Autorità;

• nell'attività professionale presso studi legali o commerciali, valutando anche il tempo minimo di praticanecessario per l'ottenimento del titolo abilitativo;

b) abbiano prestato servizio, in qualità di funzionario, presso l'Autorità Garante della Concorrenza e delMercato per un periodo non inferiore a dodici mesi in base a contratto a tempo determinato, ovvero inseguito a comando o distacco;

e) abbiano prestato servizio presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in base a contratto atempo determinato di specializzazione di cui al punto 1, lett. a dell'articolo 37 per un periodo non inferiore adiciotto mesi.

Al fine del calcolo dell'anzianità di servizio, il periodo di svolgimento delle predette attività può essere cumulatomantenendo, ai fini della determinazione della soglia minima temporale, la proporzione posta nel presentecomma.

3. L'Autorità può bandire concorsi per funzionario anche a livelli di progressione di carriera diversi da quelloiniziale, qualora le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale dell'Autorità.I requisiti di partecipazione saranno individuati nei relativi bandi di concorso.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere_______55

Articolo 31

Concorsi per funzionarii titoli ed esami

1. I concorsi per funzionar! si svolgono per titoli ed esami.

2. I titoli sono costituiti:a) da quelli di servizio indicati nel precedente articolo, limitatamente al periodo eccedente quello minimo

necessario per l'ammissione al concorso;b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente l'attività istituzionale dell'Autorità;e) da pubblicazioni di carattere economico o giuridico in campi di interesse per l'attività istituzionale

dell'Autorità;d) dalla conoscenza approfondita di lingue straniere.I criteri di valutazione dei titoli saranno specificati nel bando di concorso.

3. Gli esami sono scritti ed orali.II punteggio massimo del concorso per titoli ed esami, pari a 100 punti, si ripartisce in 30 punti per i titoli e 70per le prove d'esame. Di questi, 25 punti sono attribuiti alla prova scritta, 25 alla prova teorico-pratica e 20 allaprova orale.Sono ammessi alla prova scritta i candidati che abbiano riportato un punteggio relativo ai titoli di almeno 18punti.La prova scritta concernerà le problematiche giuridiche ed economiche della tutela della concorrenza e delconsumatore e l'applicazione delle relative normative nazionali e comunitarie.Sono ammessi alla prova teorico-pratica i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 14 punti nellaprova scritta.La prova teorico-pratica sarà diretta ad accertare, anche attraverso l'analisi di questioni concrete o ipotetiche,l'attitudine dei concorrenti alla corretta soluzione, sotto il profilo della legittimità e della efficienza, di questionie problemi attinenti a materie ed attività istituzionali dell'Autorità.Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 14 punti nella provateorico-pratica.La prova orale consiste in un colloquio finalizzato ad un'adeguata valutazione della personalità del candidato,della sua preparazione e capacità professionali, avuto riguardo alle attività ed alle funzioni a concorso. Lematerie oggetto del colloquio saranno specificate nel bando di concorso.Per superare la prova orale occorre il punteggio di 12 punti.Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei quattro punteggi utili che hanno consentitol'ammissione ed il superamento delle prove.

4. La Commissione di esami è formata dal Presidente o da un Componente dell'Autorità, che la presiede, dalSegretario Generale o, in sua sostituzione, da un dirigente, almeno Responsabile di Dirczione o di Ufficio e daun docente universitario di ruolo di prima fascia in materie giuridiche o economiche, in campi inerenti l'attivitàistituzionale dell'Autorità, ovvero magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione oequiparato. Per le lingue straniere e per particolari esigenze tecniche o funzionali la Commissione può avvalersidi esperti.

5. Valgono, in quanto applicabili, i titoli di preferenza previsti dalle leggi relative agli impiegati dello Stato.

36___________Bollettino dell 'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Articolo 32

Concorsi per posizioni di carattere tecnico o amministrativo

1. In relazione a specifiche posizioni concernenti attività di natura tecnica ed amministrativa, necessarie alfunzionamento dell'Autorità ma non rientranti nella sua specifica attività istituzionale, possono essere banditiconcorsi per laureati per la carriera direttiva con particolari requisiti di ammissione, da individuare in relazionealle attività da svolgere ed alle posizioni da ricoprire.

2. I requisiti di partecipazione saranno individuati nel bando di concorso avuto riguardo, per quanto concerne leanzianità di servizio, a quelle previste nei precedenti articoli 28 e 30; nello stesso bando saranno indicati il tipodi laurea richiesto, le categorie dei titoli da valutare e la ripartizione dei punteggi fra i titoli e le prove previstenel bando.

3. I concorsi si svolgeranno per titoli ed esami.Le prove consistono in:a) una prova scritta nelle materie individuate nel bando di concorso;b) una prova pratica diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla corretta soluzione, sotto il profilo della

legittimità e della efficienza, di questioni e problemi attinenti alle materie relative alla specifica posizione aconcorso, in relazione alle esigenze organizzative connesse all'attività istituzionale dell'Autorità.

e) una prova orale consistente in un colloquio finalizzato ad un'adeguata valutazione della personalità delcandidato, della sua preparazione e capacità professionali, avuto riguardo alle attività ed alle funzioni aconcorso. Le materie oggetto del colloquio saranno specificate nel bando di concorso.

Tra i titoli rivestiranno carattere preferenziale le esperienze professionali svolte in relazione all'attività richiesta.

4. La Commissione di esami è formata dal Presidente o da un Componente dell'Autorità, che la presiede, dalSegretario Generale o, in sua sostituzione, da un dirigente, almeno Responsabile di Dirczione o di Ufficio e daun docente universitario di ruolo di prima fascia in materie giuridiche o economiche, ovvero magistrato conqualifica non inferiore a magistrato di Cassazione o equiparato, ovvero, per particolari esigenze tecniche ofunzionali da un docente universitario di ruolo di prima fascia nelle materie indicate nel bando. Per le linguestraniere la Commissione può avvalersi di esperti.

5. Valgono, in quanto applicabili, i titoli di preferenza previsti dalle leggi relative agli impiegati dello Stato.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________37

CAPO III -PROGRESSIONE DI CARRIERA E VALUTAZIONE

Articolo 33

Progressione di carriera*

1. In base all'esito del processo di valutazone, di cui al successivo articolo 34, ed in relazione alle disponibilità dibilancio, l'Autorità attribuisce annualmente al personale direttivo progressioni di carriera.La progressione di carriera si sviluppa nei livelli stipendiali indicati nelle allegate tabelle 2 e 3.

2. In ogni caso tali progressioni non potranno eccedere la misura di:— tre scatti a non oltre il 20 per cento del personale;— due scatti a non oltre il 35 per cento del personale.Il restante personale avanzerà di uno scatto nella scala stipendiale.Ai dipendenti, a cui venga attribuito un motivato giudizio di insufficienza, non verranno conferiti avanzamenti.

3. Le progressioni di carriera sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1° luglio dell'annosuccessivo a quello oggetto di valutazione di cui al successivo articolo 34.

Allegato all'artìcolo 33: Con riferimento al documento relativo al nuovo ordinamento della carriera direttiva, l'Autorità Garante della Concorrenzae del Mercato ritiene fin d'ora che per i primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento, nonché per il periodo pregresso, si applicheranno nellaloro interezza le percentuali di attribuzione delle progressioni di carriera, di cui al punto 2 dell'articolo 33.Qualora nell'attribuzione delle suddette percentuali si determinino frazioni pari o superiori a 0,5 esse saranno considerate come unità.Alla scadenza del periodo di riferimento, ove l'Autorità ritenga di modificare le predette percentuali, renderà noti, in un apposito incontro, i propriorientamenti alle Rappresentanze Sindacali.

38 _________Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Articolo 34

Rapporto valutativo annuale*

1. Per ciascun dipendente è effettuata ogni anno una valutazione secondo le modalità in seguito indicate. Lavalutazione tiene conto della qualità del lavoro prestato, della specifica preparazione posseduta, dell'osservanzadei doveri d'ufficio, dell'attitudine ad assumere maggiori responsabilità nonché della possibilità di utilizzo inaltre unità organizzative.

2. La valutazione si svolge attraverso la compilazione di un rapporto composto dai due documenti articolati comesegue:a) una scheda che include una descrizione analitica dei fattori di valutazione. Per ogni descrittore di ciascun

fattore il valutatore ne indicherà il possesso o meno ed il grado del possesso;b) una scheda riassuntiva, costituente il rapporto valutativo vero e proprio, in cui sono riassunti i giudizi

contenuti nella scheda analitica, indicante anche le prospettive di sviluppo.

3. La valutazione viene svolta dal Responsabile della Direzione o dell'Ufficio, con riferimento al personale inservizio alla data del 31 dicembre di ogni anno.

4. Il Comitato di valutazione è composto dai valutatori come sopra definiti ed è presieduto dal Segretario Generale,eventualmente assistito da un consulente esterno; svolge funzioni di segretario il Responsabile dell'Ufficio delPersonale.

5. La valutazione procede come segue:a) II valutatore redige il rapporto valutativo di cui al punto 2.b) II Comitato controlla l'attività dei valutatori e ne verifica le possibili divergenze. Ricevuti i rapporti

valutativi, li esamina al fine di accertarne l'omogeneità di stesura. A tal fine considera le caratteristiche deirapporti in relazione alle funzioni ed alle attività svolte. Qualora rinvenga disomogeneità richiede la verificadel rapporto al valutatore. I lavori del Comitato sono verbalizzati.

e) La stesura conclusiva del rapporto valutativo, composto dalle schede di cui al punto 2, predispostasuccessivamente alla valutazione di omogeneità di cui al precedente punto b), viene comunicata dalvalutatore al dipendente oggetto di valutazione, che controfirma il rapporto stesso per presa d'atto e puòapportare eventuali note e osservazioni.

d) Sulla base della stesura conclusiva dei rapporti valutativi, che include le eventuali osservazioni del valutato,è predisposta dal Comitato la graduatoria del personale tenendo conto della posizione di carriera, dellafunzione, delle attività svolte, sulla base del punteggio ottenuto.Il punteggio finale, nonché la motivazione dei giudizi attribuiti, vengono riportati sulla scheda riassuntiva dicui al punto 2, lettera b)** .

e) II rapporto valutativo del personale delle segreterie del Presidente e dei Componenti è redatto da ciascunComponente, sentiti i Responsabili delle Direzioni e degli Uffici. Il rapporto di valutazione è poi comunicato

Allegato all'artìcolo 34: L'Autorità concorda sull'opportunità di incontrarsi con le OO.SS. prima dell'inizio del processo di valutazione per il 1995allo scopo di una verifica delle modalità del processo stesso, con particolare riferimento alle schede di valutazione, anche al fine di apportare eventualimodifiche per gli anni 1995 e 1996.In tale occasione saranno anche esaminati i criteri attraverso i quali il Comitato analizza la distribuzione delle vantazioni attribuite ai dipendenti al finedi determinare il posizionamento relativo nella classifica, tenendo conto dell'esigenza di assicurare confronti omogenei.

Allegato all'artìcolo 34, punto 5, lettera d) : Per gli anni 1993-1994 l'Autorità effettuerà, sulla base dei criteri autonomamente determinati,classifiche separate tra personale di ruolo e contrattisti.Funzionar! e dirigenti saranno sempre sottoposti a classifiche distinte.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere_______39

al Comitato che trasmette al Presidente ed ai Componenti le proprie osservazioni. I rapporti valutativi sonoquindi trasmessi dal Presidente e dai Componenti, unitamente alle osservazioni Sulla base della stesuraconclusiva dei rapporti valutativi, che include le eventuali osservazioni del valutato, è predisposta dalComitato la graduatoria del personale tenendo conto della posizione di carriera, della funzione, delle attivitàsvolte, sulla base del Comitato, al Segretario Generale per la trasmissione in Autorità.

f) La valutazione dei Responsabili delle Direzioni e degli Uffici viene effettuata dal Segretario Generale, con lacollaborazione di un consulente esterno.

g) II Segretario Generale trasmette i rapporti valutativi, la graduatoria e i verbali della riunione del Comitatoall'Autorità, accompagnandoli con un rapporto in cui sono esaminati i criteri e le modalità di valutazione edi classificazione, anche in relazione alle posizioni di carriera ed alle funzioni svolte dal personale, i risultatiottenuti e i principali problemi emersi nell'attività di valutazione.

h) Contestualmente il Segretario Generale trasmetterà ai singoli valutati la scheda riassuntiva di cui al punto 2,lettera b) del presente articolo, integrata dalle indicazioni relative al punteggio, ai livelli di carriera attribuitied alle motivazioni espresse dal Comitato di valutazione. Entro 10 giorni dalla data di ricevimento, ildipendente può inoltrare all'Autorità, tramite il Segretario Generale, un motivato ricorso avverso levalutazioni ottenute, in relazione sia ad aspetti di legittimità che di merito.

i) L'Autorità, entro 30 giorni dalla trasmissione del rapporto del Segretario Generale, esamina il rapportostesso ed i rapporti valutativi per il personale delle Segreterie predisposti dai Componenti; entro lo stessotermine l'Autorità, anche al fine di decidere sugli eventuali ricorsi presentati dai dipendenti, può rivolgere alSegretario Generale, al Comitato ed al valutatore richieste di chiarimenti in relazione ai risultati siacomplessivi che individuali.Al termine dell'esame, sulla base della risultante graduatoria del personale, l'Autorità approva le schede divalutazione, decidendo sugli eventuali ricorsi.

j) Copia del rapporto valutativo, completato del punteggio, del livello di carriera attribuito e delle motivazionidi sintesi è consegnato al dipendente.

6. I dipendenti potranno essere valutati solo se il periodo di lavoro complessivamente prestato nell'arco dell'annosolare sia stato superiore a 6 mesi, anche se non consecutivamente.Per i dipendenti che nel corso dell'anno siano stati assenti, per un periodo superiore ai 6 mesi, per astensioneobbligatoria e facoltativa per maternità, la valutazione verrà egualmente formulata tenendo conto degli elementicomunque disponibili. Qualora gli elementi non fossero sufficienti per formulare la valutazione, agli stessidipendenti verrà comunque riconosciuto uno scatto nella progressione di carriera.Per i dipendenti comandati presso altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 18, la valutazione sarà effettuatadal Responsabile della Direzione o Ufficio di appartenenza, tenuto conto degli elementi fornitidall'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio.

7. Annualmente verrà reso noto l'elenco del personale con indicazione del posizionamento nella progressione dicarriera.

40 _________Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

CAPO IV - PROMOZIONE A DIRIGENTE E INCARICHI DI DIREZIONE

Articolo 35

Promozione a dirigente

\. Le promozioni a dirigente hanno luogo per il numero di posti annualmente determinato dall'Autorità, suproposta del Segretario Generale, avuto riguardo alle esigenze organiche delle Direzioni e degli Uffici ed alledisponibilità di bilancio.

2. Le promozioni a dirigente sono disposte dall'Autorità, su proposta del Segretario Generale, a seguito di unoscrutinio per valutazione comparativa dei funzionari, preceduto da una prova. La prova è intesa ad accertare ilpossesso dei requisiti necessari all'espletamento delle funzioni proprie del grado superiore.Essa consiste:a) nell'esposizione e discussione di due temi, assegnati con breve preavviso dalla Commissione esaminatrice,

riguardanti l'uno materie ricadenti nell'ambito di attività istituzionali dell'Autorità e l'altro questioniorganizzative e di gestione delle risorse;

b) nel confronto, nei suddetti temi, con gli altri funzionari partecipanti alla prova.

3. Possono partecipare alla prova, a domanda, tutti i funzionari che alla data del 1 ° luglio dell'anno in cui si svolge10 scrutinio siano collocati nella scala stipendiale in un livello non inferiore al 30°.Non saranno ammessi alla prova i funzionari che nell'ultimo rapporto valutativo abbiano riportato il giudizio diinsufficienza.

4. Il risultato della prova rimane valido per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per le sessioni dipromozione relative a tre anni consecutivi, compreso l'anno cui si riferisce la prova, salva la facoltà per ildipendente, sempre che nell'ultimo rapporto valutativo non abbia riportato il giudizio di insufficienza, disostenere di nuovo la prova stessa.11 giudizio di insufficienza riportato nell'ultimo rapporto valutativo comporta, comunque, l'esclusione dalloscrutinio.

5. La Commissione incaricata dello svolgimento dello scrutinio e della prova valutativa è nominata annualmentedall'Autorità ed è composta dal Segretario Generale che la presiede o, in sua sostituzione, da un Vice SegretarioGenerale o da un dirigente almeno Responsabile di Dirczione o Ufficio, da un dirigente almeno Responsabile diDirczione o Ufficio e da un membro esterno, scelto tra professori universitari di diritto, economia, o di materieorganizzative, ovvero di materie attinenti la valutazione o la gestione di organizzazioni complesse. Perl'effettuazione della prova la Commissione può chiedere di avvalersi dell'opera di tecnici che, nominatidall'Autorità, intervengono in qualità di consulenti.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________41

6. Le promozioni per valutazione comparativa sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si svolge lo scrutinio; le graduatorie finali restano valide fino alsuccessivo scrutinio e, a valere su esse, l'Autorità, su proposta del Segretario Generale, può disporre nel corsodell'anno - in relazione a sopravvenute esigenze organiche - ulteriori promozioni con diversa decorrenza.

7. Il personale che, a seguito dello scrutinio, sia stato promosso dirigente, non sarà soggetto a valutazione per ilservizio prestato nell'anno in cui si è svolto lo scrutinio stesso. Al predetto personale viene attribuito, con lastessa decorrenza di cui al punto 6, uno scatto nella scala di progressione di camera della nuova posizione.

42 Bollettino dell 'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Artìcolo 36

Incarichi di Dirczione

1. Gli incarichi di Vice Segretario Generale, di Responsabile di Dirczione, di Ufficio e di reggenza vengonoconferiti dall'Autorità, su proposta del Segretario Generale, sulla scorta di una valutazione dell'attività diservizio svolta, tenuto anche conto dei rapporti valutativi annuali.

2. I Vice Segretari Generali sono scelti dall'Autorità, su proposta del Segretario Generale, tra i dirigenti chericoprono incarichi di maggiore rilievo. Essi coadiuvano il Segretario Generale per tutto ciò che concerne losvolgimento dei suoi compiti istituzionali, secondo le procedure previste dall'ordinamento. Sostituiscono ilSegretario Generale in caso di assenza o impedimento.

3. La responsabilità di Direzioni ed Uffici è di regola attribuita ai dipendenti con la qualifica di dirigente. IlResponsabile della Dirczione o dell'Ufficio ha la responsabilità del funzionamento della struttura a cui èpreposto, della quale programma, dirige e controlla l'attività.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________43

CAPO V - PERSONALE A CONTRATTO

Artìcolo 37

Personale a contratto*

1. L'Autorità si avvale di personale a contratto al fine di:a) consentire la specializzazione di giovani laureati con limitata esperienza lavorativa e/o di studio e ricerca

post-universitari nei settori di interesse dell'Autorità;b) acquisire particolari esperienze o competenze anche in relazione a specifici settori o campi di attività;e) garantire lo svolgimento di funzioni analoghe a quelle del personale di ruolo, anche della carriera operativa

ed esecutiva, qualora, per lo svolgimento delle relative funzioni, non sia possibile ricorrere alle risorse ed alleprofessionalità esistenti.

2. Il personale a contratto può essere destinato ad ogni Direzione e Ufficio di cui, in carenza di appropriateprofessionalità all'interno dell'Autorità, può anche assumere la responsabilità.

Allegato all'artìcolo 37 - Crìteri di assunzione a contratto:A) Contratti di specializzazione

Art. 1) A decorrere dall'entrata in vigore dell'ordinamento delle carriere possono essere assunti, con contratto di lavoro a tempo determinato,secondo le norme del diritto privato, avente finalità di specializzazione, giovani in possesso di diploma di laurea in discipline giuridiche odeconomiche, con votazione minima di 110/110, che non abbiano compiuto 30 anni, con almeno due anni di esperienza lavorativa e/o distudio e ricerca post-universitari nei settori di interesse dell'Autorità.

Art. 2) II contratto, avente finalità di specializzazione, avrà una durata massima di tre anni e non potrà essere rinnovato come tale. Il trattamentoeconomico, fissato in lire 55 milioni lordi annui da erogarsi in 13 mensilità, rimarrà invariato per tutta la durata del rapporto; il dipendentesarà soggetto a valutazone, senza però effetti ai fini della progressione stipendiale.Alla scadenza del periodo contrattuale, qualora si manifesti la necessità di cui alla lett. b) del successivo articolo 3, potrà essere stipulato unnuovo contratto secondo le modalità previste nello stesso articolo 3.

B) Altri contratti della carriera direttivaArt. 3) Sempre con la decorrenza di cui all'articolo 1, l'Autorità può assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo le norme del

diritto privato, della durata massima di cinque anni, laureati per:a) acquisire particolari esperienze o competenze in relazione a specifici settori o campi di attività;b) garantire lo svolgimento di funzioni analoghe a quelle del personale di ruolo, qualora le condizioni dell'attività non ne consentanol'espletamento con le risorse esistenti.

Art. 4) Per soddisfare le esigenze sopra individuate, potranno essere assunti laureati:• al livello iniziale della scala di progressione di carriera dei funzionari qualora in possesso di diploma di laurea, con votazione

minima di 110/110 e con almeno tre anni di rilevanti esperienze e/o di studio e di ricerca post-Iauream in settori di interessedell'Autorità;

• al 9° livello della scala di progressione di carriera dei funzionari qualora in possesso di almeno sei anni di rilevanti esperienze e/o distudio e di ricerca post-lauream in settori di interesse dell'Autorità;

• al 21° livello della scala di progressione di carriera dei funzionari qualora in possesso di almeno dieci anni di rilevanti esperienzee/o di studio e di ricerca post-lauream in settori di interesse dell'Autorità.

• al livello iniziale della scala di progressione di carriera dei dirìgenti qualora abbiano un'esperienza di almeno tre anni:- come dirigenti in enti ovvero istituzioni o imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in amministrazioni

dello Stato o altre pubbliche amministrazioni con competenza nei settori che interessano l'Autorità;- in istituti di istruzione universitaria con qualifica non inferiore a professore associato;- come magistrati con qualifica non inferiore a magistrato ordinario di tribunale od equiparato;

• ai livelli più elevati della scala di progressione di carriera dei dirigenti proporzionalmente alle e professionalità possedute.Art. 5) Qualora l'Autorità debba ricoprire posizioni per le quali si renda necessario l'assunzione di personale a contratto a livelli superiori a quello

iniziale considererà, preliminarmente, la possibilità di ricoprire tali posizioni con il personale in servizio.

44___________Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

3. I contratti con giovani laureati, finalizzati alla specializzazione degli stessi, hanno una durata massima di treanni e non possono essere rinnovati come tali. L'Autorità, con proprie delibere, determina il trattamentogiuridico ed economico spettante ai titolari di tali contratti e le condizioni di ammissibilità.

4. Il trattamento giuridico ed economico del restante personale da assumere a contratto è determinato dall'Autorità,con propria delibera, in relazione alle esperienze maturate ed alle competenze possedute, e con riferimento aquello del personale di ruolo che svolge funzioni analoghe.I contratti hanno una durata massima di cinque anni e possono essere rinnovati secondo le norme di dirittoprivato. Il personale assunto a contratto sarà soggetto, ogni anno, alla valutazione secondo le modalità indicatenel precedente articolo 34, ai fini della progressione di carriera indicata nell'articolo 33, tenuto conto dellanatura dei contratti di lavoro a tempo determinato.

5. All'atto della cessazione del rapporto, a qualunque titolo, sarà corrisposto al personale a contratto un numero dimensilità pari agli anni di servizio prestato, o frazione di anno superiore ai sei mesi.

6. Il periodo di tempo che il dipendente ha prestato presso l'Autorità con contratto di lavoro subordinato a tempodeterminato viene computato ai fini previdenziali nei modi precisati dal Regolamento di quiescenza.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________45

CAPO VI - PERSONALE DELLE SEGRETERIE

Articolo 38

Segreterie del Presidente e dei Componenti

1. Gli assistenti del Presidente e dei Componenti possono essere prescelti tra i dipendenti di ruolo dell'Autorità;ovvero assunti con apposito contratto a tempo determinato, secondo le norme di diritto privato.

2. Ove si tratti di personale di ruolo, il dipendente è assegnato dal Segretario Generale, sulla base delle indicazioniformulate dal Presidente o dal Componente. L'assegnazione avviene per un periodo di due anni e, di norma, nonè rinnovabile né può essere prorogata, salvo che il Presidente o il Componente non ritengano altrimentiassicurabile il funzionamento del proprio ufficio.

3. Ove si tratti di personale assunto con apposito contratto a tempo determinato, il trattamento economico iniziale èfissato sulla base dei criteri di cui al punto 4 del precedente articolo 37. L'Autorità stabilisce inoltre, con propriadelibera, le modalità di progressione economica. Il contratto ha una durata massima di cinque anni ed èrinnovabile fino alla cessazione del mandato del Presidente o del Componente. Nella sua vigenza non puòesservi destinazione alle Direzioni ed agli Uffici. Il periodo trascorso costituisce comunque requisito per lapartecipazione ai concorsi per l'inserimento nel ruolo ai sensi dei precedenti articoli 28 punto 2 leti, a), ovvero30 punto 2 leti. a).

4. Gli assistenti del Presidente e dei Componenti, assunti con contratto di cui al precedente punto 3, non sonosoggetti alla valutazione di cui all'articolo 34.

46__________Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

CAPO VII - TRATTAMENTO ECONOMICO

Artìcolo 39

Trattamento economico dei funzionari e dei dirigenti

1. Il trattamento economico dei funzionari e dei dirigenti è composto dalle seguenti voci:a) retribuzione di livello;b) indennità incentivante.

Ulteriore elemento del trattamento economico è costituito dall'eventuale assegno "ad personam" di cui alsuccessivo punto 9*.

2. La retribuzione di livello iniziale delle due qualifiche del personale sopra richiamate della carriera direttivadell'Autorità è determinato, con riferimento al trattamento economico previsto dal Regolamento del Personaleper i dipendenti della Banca d'Italia, secondo le modalità indicate nella allegata tabella 1.

3. Per le qualifiche di funzionario e di dirigente sono definite le retribuzioni di livello come riportate nelle tabelle2e3 .La retribuzione di livello è fissata, per ogni livello, in base a quello spettante al personale della Banca d'Italiadelle qualifiche e delle anzianità indicate nelle suddette tabelle.

4. L'indennità incentivante di cui al punto 1 b) è composta da due parti: la parte fissa è attribuita ai diversi livellidella scala stipendiale secondo quanto indicato nelle allegate tabelle 4 e 5.

5. A far data dall'entrata in vigore dell'ordinamento delle carriere è istituito un fondo per l'incentivazione dellaproduttività. Il fondo è costituito dalla differenza tra gli importi medi delle gratifiche deliberate di anno inanno dalla Banca d'Italia e la quota fissa dell'indennità incentivante come indicate nelle predette tabelle 4 e 5.

6. L'Autorità si impegna a concordare con le Organizzazioni Sindacali l'attribuzione della restante parte dellaindennità incentivante sulla base delle prestazioni delle unità organizzative ivi comprese le segreterie delPresidente e dei Componenti. Entro il dicembre 1997 l'Autorità concorderà con le OO.SS., a tal fine, i criteri,gli obiettivi, e le modalità di erogazione dell'indennità.

7. In attesa dell'accordo, per gli anni 1996 e 1997 l'indennità incentivante verrà erogata in misura pariall'importo medio delle indennità indicato nelle tabelle 4 e 5.Nell'eventualità che l'indennità di cui al punto 6 non venga istituita entro il 1° gennaio 1998, l'indennitàincentivante verrà attribuita sotto forma di gratifica individuale secondo i criteri seguiti dalla Banca d'Italia.

Allegato all'articolo 39, punto 1: In occasione della eventuale e attesa introduzione, nel trattamento economico dei dipendenti della Banca d'Italia,di un premio di produttività, ferma restando l'esigenza di adeguare corrispondentemente il trattamento economico, saranno concordate le modalità diintroduzione tenendo conto della progressione di carriera e del sistema di incentivazione in atto.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________47

Le retribuzioni di livello delle due qualifiche di funzionario e dirigente sono adeguati sulla base dellevariazioni previste per il personale della Banca d'Italia delle qualifiche e dell'anzianità indicate nelle tabelle 2e 3.

Nel caso di promozioni alla qualifica di dirigente, al personale con trattamento economico superiore a quellospettante nella nuova posizione è attribuito un assegno "ad personam" pensionabile, non riassorbibile e nonrivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e quellospettante nella nuova posizione.

48 Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Tabella 1

DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALEDEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA

FUNZIONARIOVOCI STIPENDIALIBANCA D'ITALIA

Livello StipendialeNuova voce indennità di residenzaIndennità di residenzaRimborso spese di rappresentanzaIndennità maggiori prestazioniPremio di presenzaIndennità di scala mobile

Totale

IMPORTI ANNUILORDI

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VOCI STIPENDIALIAUTORITÀ'

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\ Retribuzione di livello

J

DIRIGENTEVOCI STIPENDIALIBANCA D'ITALIA

Livello StipendialeA.I.S.Nuova voce indennità di residenzaIndennità di residenzaRimborso spese di rappresentanzaIndennità maggiori prestazioniPremio di presenzaIndennità di scala mobile

Totale

IMPORTI ANNUILORDI

************************

***

VOCI STIPENDIALIAUTORITÀ'

]1

|\ Retribuzione di livello

J

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere 49

Tabella 2

LIVELLI STIPENDIALI PER LA QUALIFICA DI FUNZIONARIOE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA

FUNZIONARIAUTORITÀ'LIVELLO

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50 Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Tabella 3

LIVELLI STIPENDIALI PER LA QUALIFICA DI DIRIGENTEE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA

DIRIGENTIAUTORITÀ1

LIVELLO

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DITALIA

AJ.G.

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Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere 51

Tabella 4

INDENNITÀ' INCENTIVANTE DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA- FUNZIONARI -

LIVELLO

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52 Bollettino dell 'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Tabella 5

INDENNITÀ1 INCENTIVANTE DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA- DIRIGENTI -

LIVELLO

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33343536373839404142434445464748495051

Indennitàincentivante, quota

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Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________55

TITOLO III - ORDINAMENTO DELLA CARRIERA OPERATIVA

CAPO I - MANSIONI

Articolo 40

Mansioni del personale operativo

1. Il personale della carriera operativa svolge mansioni amministrative e di segreteria e funzioni di analisi,programmazione ed amministrazione di base dati e di gestione del sistema informativo e della biblioteca.Disimpegna altresì mansioni di classificazione, archiviazione, protocollo, registrazione, copia, dattilografia estenografia.

2. Può coadiuvare nell'attività di verbalizzazione e far parte, come membro tecnico o segretario, di commissioni edi comitati.

3. Può collaborare ad adempimenti operativi connessi ad attività di studio, ricerca e di elaborazione dei dati.

54__________Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

CAPO II - CONCORSI

Artìcolo 41

Concorsi per la carriera operativa: ammissione

1. Fermi restando i requisiti generali per l'ammissione ai concorsi previsti nell'articolo 27, punto 1,possonopartecipare al concorso per la carriera operativa coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola secondariadi secondo grado e di almeno uno dei seguenti requisiti:a) abbiano svolto per almeno tre anni attività nelle mansioni della camera operativa in uffici pubblici o privati;b) abbiano prestato servizio presso l'Autorità con analoghe funzioni per almeno due anni in base a contratto a

tempo determinato, ovvero a seguito di comando o distacco.

2. I concorsi per la carriera operativa sono indetti, di norma, per il livello stipendiale iniziale della fascia "D".L'Autorità può bandire concorsi per la carriera operativa anche per fasce e/o livelli diversi dall'iniziale, qualorale competenze richieste non possano essere individuate fra il personale dell'Autorità.I requisiti di partecipazione saranno individuati nei relativi bandi di concorso.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________55

Artìcolo 42

Concorsi per la carriera operativa: titoli ed esami

\. I concorsi per il livello iniziale della fascia "D" della carriera operativa si svolgono per titoli, una prova pratica,una prova scritta, ed un colloquio valutativo vertente sulle discipline concernenti le attribuzioni dell'Autorità.

2. I titoli sono costituiti dal voto del diploma di scuola secondaria di secondo grado, dall'eventuale diploma dilaurea e dalla relativa votazione, e da altri elementi che comprovino un livello culturale del candidato superiorea quello richiesto per l'espletamento delle funzioni.

3. La prova pratica è in relazione agli specifici compiti previsti nel bando di concorso. La prova scritta consiste inun componimento di cultura generale. Il colloquio è diretto alla valutazione della preparazione del candidato inordine all'espletamento dei compiti previsti nel bando di concorso e del grado di conoscenza di almeno unalingua straniera.

4. Il punteggio massimo di 100 punti si ripartisce in 20 punti per i titoli e 80 per gli esami, di cui 30 per la provapratica, 25 per la prova scritta e 25 per la prova orale.La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.Eventuali prove selettive potranno essere disposte nel bando di concorso in relazione a specifiche esigenzedell'Autorità: in tal caso saranno ammessi alla valutazione dei titoli soltanto i candidati che, in possesso deirequisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 2 dell'articolo 41, abbiano superato le prove stesse.Saranno ammessi agli esami i candidati che ottengano un punteggio relativo ai titoli di almeno 11 punti.Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che ottengano almeno 18 punti nella prova pratica.Saranno ammessi alla prova orale i candidati che ottengano almeno 15 punti nella prova scritta.La prova orale si intende superata qualora il candidato ottenga almeno 15 punti.Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei quattro punteggi utili che hanno consentitol'ammissione ed il superamento delle prove.

5. La Commissione di esami è formata da un Componente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,che la presiede, dal Segretario Generale, o da un dirigente da lui designato almeno Responsabile di Dirczione odi Ufficio e da un docente universitario di ruolo di prima fascia ovvero magistrato con qualifica non inferiore amagistrato di Cassazione o equiparato. Per le lingue straniere e per particolari esigenze tecniche o funzionali laCommissione può avvalersi di esperti.

56___________Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Artìcolo 43

Accesso alla carriera direttiva

1. Per il personale della carriera operativa costituisce requisito di partecipazione ai concorsi per il livello inizialedella carriera direttiva, il possesso, da almeno quattro anni, di un diploma di laurea in materie attinenti l'attivitàistituzionale, come precisato nel bando di concorso, con votazione non inferiore a 105/110, congiuntamenteall'aver prestato servizio nel ruolo da almeno sei anni.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere_______57

CAPO III - PROGRESSIONE DI CARRIERA E VALUTAZIONE

Artìcolo 44Progressioni di carriera

1. La progressione di carriera avviene da un livello all'altro di ogni fascia retributiva ed attraverso il passaggio allafascia superiore.

2. La progressione da un livello all'altro avviene in ragione dell'attribuzione di un livello per ciascun anno diservizio.I dipendenti che siano pervenuti al terzo livello di una fascia retributiva e che sulla base della valutazionerelativa agli ultimi due anni si siano collocati nel primo 20% della graduatoria del personale della carriera, noninteressato dai passaggi e dalle progressioni di cui ai punti 3 e 5 del presente articolo, potranno ottenere laprogressione al quinto livello della fascia di appartenenza.

3. I passaggi alle fasce retributive superiori hanno luogo, a seguito di scrutinio per valutazione comparativa, tra idipendenti che siano collocati almeno al sesto livello della fascia retributiva di appartenenza; i passaggi sonodisposti, ogni anno, in misura non eccedente il 20% dei dipendenti sottoposti allo scrutinio.I dipendenti scrutinati, con esito positivo, per il passaggio alla fascia superiore, saranno collocati nel livellostipendiale immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento all'atto del passaggio.

4. Il personale pervenuto all'ultimo livello di una fascia è collocato al livello stipendiale della fascia superioreimmediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento.

5. I dipendenti dell'ultima fascia retributiva, che siano pervenuti al sesto livello e che sulla base della valutazionerelativa agli ultimi due periodi, si siano collocati nel primo 20% della graduatoria del personale della carriera,potranno ottenere la progressione di due livelli. Ulteriori progressioni di due livelli potranno essere disposte, altermine di ogni quinquennio di servizio, in relazione al suddetto esito della valutazione.

6. Gli scrutini per valutazione comparativa sono effettuati dal Comitato di valutazione di cui al punto 5dell'articolo 45 e sono basati sui rapporti valutativi annuali di cui all'articolo 45.

7. Le progressioni di carriera sono conferite dall'Autorità, su proposta del Segretario Generale, tenuto conto delledisponibilità di bilancio. Esse decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio dell'anno successivo aquello oggetto di valutazione e di scrutinio.Ai dipendenti cui sia stato attribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapporto valutativo, nonverranno conferiti avanzamenti.

58___________Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Articolo 45

Rapporto valutativo annuale

1. Per ciascun dipendente è effettuata ogni anno una valutazione che tiene conto della qualità del lavoro prestato,della specifica preparazione posseduta, dell'osservanza dei doveri d'ufficio, nonché della possibilità di utilizzo inaltre unità organizzative.

2. La valutazione si svolge attraverso la compilazione di un rapporto composto dai due documenti articolati comesegue:a) una scheda che include una descrizione analitica dei fattori di valutazione. Per ogni descrittore di ciascun

fattore il valutatore ne indicherà il possesso o meno ed il grado del possesso;b) una scheda riassuntiva, costituente il rapporto valutativo vero e proprio, in cui sono riassunti i giudizi

contenuti nella scheda analitica, indicante anche le prospettive di sviluppo.

3. La valutazione viene svolta dal Responsabile della Direzione o dell'Ufficio o suo facente funzioni, conriferimento al personale in servizio alla data del 31 dicembre di ogni anno.La valutazione si esplica con le stesse modalità previste per la valutazione del personale della carriera direttiva.

4. Il rapporto valutativo del personale delle segreterie del Presidente e dei Componenti è redatto da ciascunComponente, sentiti i Responsabili delle Direzioni e degli Uffici. Il rapporto di valutazione è poi comunicato alComitato di valutazione che trasmette al Presidente ed ai Componenti le proprie osservazioni. I rapportivalutativi sono quindi trasmessi dal Presidente e dai Componenti, unitamente alle osservazioni del Comitato, alSegretario Generale per la trasmissione in Autorità.

5. Il Comitato di valutazione è composto dai valutatori come definiti al punto 3 ed è presieduto dal SegretarioGenerale. Svolge funzioni di segretario il Responsabile dell'Ufficio del Personale.

6. Annualmente verrà resa nota la graduatoria del personale di ruolo con l'indicazione del posizionamento neilivelli e nelle fasce.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________59

CAPO IV - PERSONALE A CONTRATTO

Artìcolo 46

Personale a contratto

1. L'Autorità può avvalersi di personale a contratto per garantire lo svolgimento di funzioni analoghe a quelle delpersonale di ruolo qualora, per lo svolgimento delle relative funzioni, non sia possibile ricorrere alle risorse edalle professionalità esistenti.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale da assumere a contratto è determinato dall'Autorità conpropria delibera in relazione alle esperienze maturate ed alle competenze possedute, e con riferimento a quellodel personale di ruolo che svolge funzioni analoghe.I contratti hanno una durata massima di 4 anni e 6 mesi e possono essere rinnovati secondo le norme di dirittoprivato.II personale assunto a contratto sarà soggetto, ogni anno, a valutazione secondo le modalità indicate nelprecedente articolo 45. Non si applicano al personale a contratto l'indennità incentivante di cui all'articolo 47 ele progressioni di cui all'articolo 44 ad eccezione delle progressioni per ciascun anno di servizio, qualora non siastato attribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapporto valutativo.

3. All'atto della cessazione del rapporto, a qualunque titolo, sarà corrisposto al personale a contratto un numero dimensilità pari agli anni di servizio prestato, o frazione di anno superiore ai sei mesi.

4. Il periodo di tempo che il dipendente ha prestato presso l'Autorità con contratto di lavoro subordinato a tempodeterminato viene computato ai fini previdenziali nei modi precisati dal Regolamento di quiescenza.

60___________Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

CAPO V - TRATTAMENTO ECONOMICO

Articolo 47

Trattamento economico

1. Il trattamento economico della carriera operativa è composto dalle seguenti voci:a) retribuzione stipendiale;b) indennità incentivante.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il trattamento economico è articolato in quattro fasce retributive suddivise inlivelli stipendiali come riportato nella tabella 1 : con la medesima decorrenza il personale sarà inquadrato nellafascia e nel relativo livello sulla base della retribuzione spettante a tale data.

3. La retribuzione corrispondente al livello iniziale di ogni fascia e le relative progressioni retributive sonodeterminate con riferimento al trattamento economico previsto per le qualifiche della carriera operativa delpersonale della Banca d'Italia, come indicato rispettivamente nelle tabelle 2 e 3.I livelli retributivi sono adeguati sulla base delle variazioni previste dal Regolamento del Personale per idipendenti della Banca d'Italia.

4. A far data dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento è istituito un fondo per l'incentivazione dellaproduttività.II fondo è costituito mediante la destinazione allo stesso degli importi maturati dai dipendenti all'atto delpassaggio alla fascia retributiva superiore, determinati sulla base del metodo di calcolo della voce stipendiale"Assegno Individuale di Servizio" (A.I.S.) prevista nel Regolamento della Banca d'Italia. Nel caso in cui ilpassaggio alle fasce superiori sia dovuto alla progressione di cui al punto 4 dell'articolo 44, sarà destinato alfinanziamento del fondo un importo pari al 60% dell'A.I.S. calcolato.Gli importi come sopra determinati saranno destinati al fondo al netto dell'eventuale quota di A.I.S. giàinglobata nella retribuzione stipendiale.

5. L'Autorità si impegna a concordare con le Organizzazioni Sindacali l'attribuzione dell'indennità incentivantesulla base delle prestazioni delle unità organizzative ivi comprese le segreterie del Presidente e dei Componenti.Entro il dicembre 1997 l'Autorità concorderà con le OO.SS., a tal fine, i criteri, gli obiettivi, e le modalità dierogazione dell'indennità.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere 61

Tabella 1

TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA CARRIERA OPERATIVA

FASCERETRIBUTIVE

A

B

C

D

LIVELLI PER FASCIA1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Importi in Lit./milioni)

.

.

-

-

62 Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Tabella 2

LIVELLI INIZIALI DELLE FASCE RETRIBUITVEE RIFERIMENTO ALLE QUALIFICHE DELLA BANCA D'ITALIA

Fasce Autorità

Qualifica Banca d'Italia

Stipendio

Indennità di residenzaNuova voce ind. residenzaPremio ProduttivitàIndennità di scala mobilePremio di presenza 7,756%

Stipendio lordo annuo 1996

D

V. Assistente

***

***************

***

C

AssistenteA.I.S. 0

***

***************

***

B

CoadiutoreA.I.S.3

***

***************

***

A

Coad. Princip.A.I.S. 6

***

***************

***

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere 63

Tabella 3

LIVELLI STIPENDIALI PER FASCE RETRIBUTTVEE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA

Livellistipendialiper fascia

12345

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89

FASCIA "D"Vice Assistente

A.I.G.

01234

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78

A.I.S.

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FASCIA "C"Assistente

A.I.G.

01234

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78

A.I.S.

00000

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FASCIA "B"Coadiutore

A.I.G

01234

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78

A.I.S.

33333

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FASCIA "A"Coad. PrincipaleA.I.G

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78

A.I.S.

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66

64___________Bollettino dell 'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

TITOLO IV - ORDINAMENTO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

CAPO I - MANSIONI

Articolo 48

Mansioni del personale esecutivo

1. Il personale della carriera esecutiva svolge compiti sussidiari connessi al funzionamento degli uffici; provvedeall'apertura ed alla chiusura degli stessi, svolge mansioni di operatore al centralino telefonico, provvede alfunzionamento dei telefoni, telex e telefax, delle fotocopiatrici e delle apparecchiature informatiche etelematiche e svolge, all'occorrenza, compiti di anticamera; se munito delle necessario abilitazioni può esseredestinato alla guida degli autoveicoli e motoveicoli dell'Autorità. E' addetto inoltre al presidio di impianti edapparecchiature di sicurezza.

2. Collabora alla gestione del magazzino di cancelleria ed al funzionamento della biblioteca.

3. Svolge incarichi connessi alla spedizione della corrispondenza, inclusa l'affrancatura, e cura la ricezione dellacorrispondenza stessa, anche di quella raccomandata ed assicurata.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________65

CAPO II - ASSUNZIONI

Artìcolo 49

Assunzione nella carriera esecutiva

L'assunzione del personale della carriera esecutiva avviene, in quanto applicabili, in base alle norme dell'alt.16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988(Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31/12/88).

66__________Bollettino dell 'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Artìcolo 50

Accesso alla carriera operativa

1. Per il personale della carriera esecutiva costituisce requisito di partecipazione ai concorsi, per il livello inizialedella carriera operativa, il possesso, da almeno quattro anni, di un diploma di scuola secondaria di secondogrado congiuntamente all'aver prestato servizio nel ruolo da almeno sei anni.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________67

CAPO III - PROGRESSIONE DI CARRIERA E VALUTAZIONE

Artìcolo 51

Progressioni di carriera

1. La progressione di carriera avviene da un livello all'altro di ogni fascia retributiva ed attraverso il passaggio allafascia superiore.

2. La progressione da un livello all'altro avviene in ragione dell'attribuzione di un livello per ciascun anno diservizio.I dipendenti che siano pervenuti al terzo livello di una fascia retributiva e che sulla base della valutazionerelativa agli ultimi due anni, si siano collocati nel primo 20% della graduatoria del personale della carriera,potranno ottenere la progressione al quinto livello della fascia di appartenenza.

3. I passaggi alle fasce retributive superiori hanno luogo, a seguito di scrutinio per valutazione comparativa, tra idipendenti che siano collocati almeno al sesto livello della fascia retributiva di appartenenza; i passaggi sonodisposti, ogni anno, in misura non eccedente il 20% dei dipendenti sottoposti allo scrutinio.I dipendenti scrutinati con esito positivo, per il passaggio alla fascia superiore, saranno collocati nel livellostipendiale immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento all'atto del passaggio.

4. Il personale pervenuto all'ultimo livello di una fascia è collocato al livello stipendiale della fascia superioreimmediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento.

5. I dipendenti dell'ultima fascia retributiva, che siano pervenuti al sesto livello e che sulla base della valutazionerelativa agli ultimi due periodi, si siano collocati nel primo 20% della graduatoria del personale della carriera,potranno ottenere la progressione di due livelli. Ulteriori progressioni di due livelli potranno essere disposte, altermine di ogni quinquennio di servizio, in relazione al suddetto esito della valutazione.

6. Gli scrutini per valutazione comparativa sono effettuati dal Comitato di valutazione di cui al punto 4dell'articolo 51 e sono basati sui rapporti valutativi annuali di cui all'articolo 51.

7. Le progressioni di carriera sono conferite dall'Autorità, su proposta del Segretario Generale, tenuto conto delledisponibilità di bilancio. Esse decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio dell'anno successivo aquello oggetto di valutazione e di scrutinio.Ai dipendenti cui sia stato attribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapporto valutativo, nonverranno conferiti avanzamenti.

8. Il personale assunto a contratto sarà soggetto, ogni anno, a valutazione secondo le modalità indicate nell'articolo 52. Non si applicano al personale a contratto l'indennità incentivante di cui all'articolo 52 e leprogressioni di cui al presente articolo ad eccezione delle progressioni per ciascun anno di servizio, qualora nonsia stato attribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapporto valutativo.

F68___________Bollettino dell 'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Articolo 52

Rapporto valutativo annuale

1. Per ciascun dipendente è effettuata ogni anno una valutazione che tiene conto della qualità del lavoro prestato,della specifica preparazione posseduta, dell'osservanza dei doveri d'ufficio, nonché della possibilità di utilizzo inaltre unità organizzative.

2. La valutazione si svolge attraverso la compilazione di un rapporto composto dai due documenti articolati comesegue:a) una scheda che include una descrizione analitica dei fattori di valutazione. Per ogni descrittore di ciascun

fattore il valutatore ne indicherà il possesso o meno ed il grado del possesso;b) un giudizio di sintesi, costituente il rapporto valutativo vero e proprio, in cui sono riassunti i giudizi

contenuti nella scheda analitica, indicante anche le prospettive di sviluppo.

3. La valutazione viene svolta dal Responsabile della Dirczione o dell'Ufficio o suo facente funzioni, conriferimento al personale in servizio alla data del 31 dicembre di ogni anno.

4. Il Comitato di valutazione è composto dai Responsabili delle Direzioni ed Uffici cui è assegnato il personaleesecutivo ed è presieduto dal Segretario Generale. Svolge funzioni di segretario il Responsabile dell'Ufficio delPersonale.

5. Annualmente verrà resa nota la graduatoria del personale di ruolo con l'indicazione del posizionamento neilivelli e nelle fasce.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________69

CAPO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO

Articolo 53

Trattamento economico

1. Il trattamento economico della carriera esecutiva è composto dalle seguenti voci:a) retribuzione stipendiale;b) indennità incentivante.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il trattamento economico è articolato in 4 fasce retributive suddivise in livellistipendiali come riportato nella tabella 1 : con la medesima decorrenza il personale sarà inquadrato nella fascia enel relativo livello sulla base della retribuzione spettante a tale data.

3. La retribuzione corrispondente al livello iniziale di ogni fascia e le relative progressioni retributive sonodeterminate con riferimento al trattamento economico previsto per le qualifiche della carriera dei servizigenerali e di sicurezza del personale della Banca d'Italia, come indicato rispettivamente nelle tabelle 2 e 3.I livelli retributivi sono adeguati sulla base delle variazioni previste dal Regolamento del Personale per idipendenti della Banca d'Italia.

4. A far data dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento è istituito un fondo per l'incentivazione dellaproduttività.II fondo è costituito mediante la destinazione allo stesso degli importi maturati dai dipendenti all'atto delpassaggio alla fascia retributiva superiore, determinati sulla base del metodo di calcolo della voce stipendiale"Assegno Individuale di Servizio" (A.I.S.) prevista nel Regolamento della Banca d'Italia. Nel caso in cui ilpassaggio alle fasce superiori sia dovuto alle progressioni di cui al punto 4 dell'articolo 50, sarà destinato alfinanziamento del fondo un importo pari al 60% dell'A.I.S. calcolato.Gli importi come sopra determinati saranno destinati al fondo al netto dell'eventuale quota di A.I.S. giàinglobata nella retribuzione stipendiale.

5. L'Autorità si impegna a concordare con le Organizzazioni Sindacali l'attribuzione dell'indennità incentivantesulla base delle prestazioni delle unità organizzative. Entro il dicembre 1997 l'Autorità concorderà con leOO.SS., a tal fine, i criteri, gli obiettivi, e le modalità di erogazione dell'indennità.

70 Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Tabella 1

TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

FASCERETRIBUTIVE

A

B

C

D

LIVELLI PER FASCIA1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Importi in Lit./milioni)

-

.

.

- - - - - - - - -

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere 71

Tabella 2

LIVELLI INIZIALI DELLE FASCE RETRIBUTTVEE RIFERIMENTO ALLE QUALIFICHE DELLA BANCA D'ITALIA

Fasce Autorità

Qualifica Banca d'Italia

Stipendio

Indennità di residenzaNuova voce ind. residenzaPremio ProduttivitàIndennità di scala mobilePremio di presenza 7,756%

Stipendio lordo annuo 1996

D

Operatore

***

***************

***

C

PrimoOperatoreA.I.S. 5

***

***************

***

B

OperatoreCapo

A.I.S. 10

***

***************

***

A

Primo CapoOperatoreA.I.S. 18

***

***************

***

72 Bollettino dell 'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

Tabella 3

LIVELLI STIPENDIALI PER FASCE RETRIBUTIVEE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA

Livellistipendialiper fascia

FASCIA "D"Operatore

A.I.G. A.I.S

FASCIA "C"Primo OperatoreA.I.G. A.I.S.

FASCIA "B"Operatore CapoA.I.G A.I.S

FASCIA "A"Primo Capo Oper.A.I.G A.I.S.

1234

i789

O123

•678

OOOOO

w&mooo

O123

•678

5555

il555

O123

•678

1010101010

O123

1818181818•181818

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________73

TITOLO V - PERSONALE NON DI RUOLO

CAPO I - PERSONALE A CONTRATTO

Articolo 54

Destinazione del personale a contratto, comandato o distaccato

II personale a contratto, a norma dell'ari. 11, comma 4, della legge n. 287/90, ed il personale comandato odistaccato, può essere destinato agli uffici del Presidente o dei Componenti, alla dirczione di servizi o uffici e, inogni caso, a funzioni analoghe a quelle del personale di ruolo.

***

74___________Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

CAPO II - PERSONALE COMANDATO

Artìcolo 55

Personale comandato

L'Autorità può richiedere di avvalersi del solo personale comandato o distaccato alla data del 31.12.1994 daaltre Amministrazioni dello Stato o da Enti pubblici non economici, fino al permanere delle specifiche ed effettiveesigenze dei suoi uffici.

Ai dipendenti pubblici comunque comandati o distaccati presso l'Autorità, viene corrisposta, in relazione allefunzioni e mansioni attribuite, una indennità tale da assicurare la parità di retribuzione con i dipendentidell'Autorità che esercitano le medesime funzioni e mansioni

All'atto della cessazione del comando o del distacco sarà corrisposta al personale di cui ai precedenti commiuna indennità pari ad un numero di mensilità corrispondenti agli anni di servizio prestato presso l'Autorità. Saràconsiderata pari ad un anno una frazione di anno superiore ai sei mesi.

Il personale comandato o distaccato è destinato, secondo le esigenze, a uffici e servizi con attribuzioni di livelloomogeneo a quelle ricoperte nell'amministrazione di provenienza.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________75

CAPO III - PRATICANTATO

Articolo 56

Praticantato

L'Autorità può consentire che giovani neolaureati svolgano un periodo di pratica nelle discipline attinentialla materia della concorrenza. La durata massima del periodo di pratica non può superare i 6 mesi.

Il periodo di praticantato non rappresenta titolo di servizio per la partecipazione ai concorsi indettidall'Autorità.

***

75__________Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

CAPO IV - ESPERTI

Articolo 51

Nomina di esperti

L'Autorità può decidere, in relazione alle proprie esigenze, di avvalersi di esperti da consultare su specificitemi e problemi, in base a quanto disposto dall'ari. 11, comma 4, della legge n. 287/90. La durata della preslazionee l'ammontare del compenso sono fissati di volta in volta con apposita delibera.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________77

TITOLO VI - DISPOSIZIONE FINALE

CAPO I - DISPOSIZIONE FINALE

Artìcolo 58

Disposizione finale

In nessun caso al dipendente di ruolo che muta carriera o qualifica è corrisposta una retribuzione complessivainferiore a quella precedentemente percepita. Ciò sarà attuato mediante l'applicazione dei criteri previsti al punto 9dell'articolo 39.

Al personale dell'Autorità, assunto con contratto a tempo determinato, che risulti vincitore di concorsi per unlivello di progressione nella carriera direttiva uguale o superiore a quello nel quale era stato assunto è riconosciutoun assegno "ad personam" pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla eventuale differenza tra iltrattamento economico conseguito quale contrattista e quello spettante all'atto del passaggio in ruolo.

Un pari assegno "ad personam" pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile è riconosciuto al personale acontratto con mansioni della carriera operativa che risulti comunque vincitore di concorso nella stessa carriera o incarriera superiore, così come al personale a contratto della carriera esecutiva che risulti vincitore di concorso per lacarriera operativa o venga inquadrato nel ruolo della carriera esecutiva ai sensi del comma 1 dell'ari. 11 della leggen. 287 del 1990.

78___________Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Edizione speciale

TITOLO VII - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 59

Cessazione dal servizio

II personale che cessa dal servizio ha titolo al trattamento spettante fino al giorno della effettiva cessazione; iltrattamento precedentemente goduto dal dipendente deceduto viene corrisposto integralmente per l'ultimo mese equello successivo a favore del coniuge e dei figli minori.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________79

Articolo 60

Trattamento di quiescenza e previdenza

II trattamento di quiescenza e previdenza è definito dal Regolamento in materia, approvato dall'Autorità, inbase ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia.

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CAPO II - CAUSE ESTINTIVE

Artìcolo 61

Cause estintive del rapporto d'impiego

II rapporto d'impiego, oltre che per le cause indicate nei titoli precedenti, si estingue per:

a) collocamento a riposo d'ufficio;

b) dimissioni volontarie;

e) inabilità riconosciuta a domanda;

d) dispensa dal servizio;

e) destituzione di diritto.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________81

Artìcolo 62

Collocamento a riposo d'ufficio

II dipendente che abbia compiuto 65 anni di età è collocato a riposo d'ufficio.

Per il dipendente che al compimento del 65° anno di età non abbia maturato 40 anni di anzianità contributivautile ai fini del trattamento previdenziale di legge, il collocamento a riposo d'ufficio è differito, a domanda con lemodalità di cui alla legge 26 febbraio 1982 n. 54 e disposizioni successive, fino al compimento di detti 40 anni, sinoal limite massimo del compimento del 70 anno di età.

I provvedimenti concernenti il collocamento a riposo d'ufficio sono adottati dall'Autorità.

I provvedimenti di collocamento a riposo hanno effetto dal giorno del raggiungimento del limite di età o diservizio.

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Artìcolo 63

Dimissioni volontarie

Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto alla Autorità, la quale provvede in merito entrotrenta giorni. Il dipendente è tenuto a rimanere in servizio sino a quando non gli sia stata comunicata l'accettazionedelle dimissioni stesse.

L'accettazione può essere ritardata, per gravi motivi di servizio, per un periodo non eccedente i trenta giorni.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________83

Articolo 64

Cessazione a domanda per inabilità

II dipendente che per infermità, difetti fisici o altri motivi di salute, non sia più in grado di adempiere ai propricompiti può chiedere di cessare dal servizio per inabilità.

L'accertamento delle condizioni di salute è effettuato nei modi previsti dalla legge relativa agli impiegati civilidello Stato.

I dipendenti cessati dal servizio, perché riconosciuti inabili al servizio, possono essere riammessi in servizio, aloro domanda, qualora venga accertata la cessazione della causa che ne aveva provocato il collocamento a riposo.La riammissione in servizio da diritto alla normale retribuzione, restando assorbita ogni altra indennità relativa allacessazione del servizio già percepita; a tutti gli effetti il periodo di lavoro anteriore e quello successivo allacessazione vengono unificati.

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Articolo 65

Dispensa dal servizio

Con delibera dell'Autorità, sentito il Segretario Generale, è dispensato dal servizio il dipendente che:

a) trascorso il termine massimo riguardante l'aspettativa per motivi di salute, non sia riconosciuto idoneo ariprendere servizio sulla base degli accertamenti sanitari disposti a norma di legge;

b) abbia riportato un giudizio di insufficienza negli ultimi due rapporti valutativi annuali.

Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere________85

Articolo 66

Destituzione di diritto

E' destituito di diritto il dipendente che:

a) abbia conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi;

b) violi, dopo due inviti all'osservanza degli stessi, i doveri prescritti dagli articoli 6 e 7;

e) abbia compiuto un'azione di notevole gravita che lo renda indegno di appartenere all'Autorità.

Il dipendente che abbia riportato condanna penale può essere destituito solo al termine del procedimento di cuiall'ari. 9 della legge 7 febbraio 1990 n. 19.

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ALLEGATO

TABELLA "A"

RUOLO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AUTORITÀ GARANTEDELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

(ISTITUITO CON D.P.C.M. DELL'8 LUGLIO 1991, A NORMA DELL'ART. 11DELLA LEGGE N° 287/90, COSI' COME MODIFICATO CON D.P.C.M. DEL 21 GENNAIO 1997)

QUALIFICHE POSTI

Segretario Generale

Dirigenti 24

Funzionali 75

•'• •'• : £ If : • : • '

Impiegati 40

Commessi 10