(Bilancio, tesoro e programmazione)

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V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio, tesoro e programmazione) SOMMARIO SEDE REFERENTE: DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Seguito dell’esame e rinvio) ............................................................... 3 ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) ............................................... 34 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ........... 14 SEDE REFERENTE: DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Seguito dell’esame e conclusione) ......................................................... 15 ALLEGATO 2 (Proposte emendative 1.101, 2. 014, 25.033, 27.22, 65.016, 72.122, 84.126, 122.034, 127.028, 136.6, 199.026, 223.8, 227.18, 237.03 e 238.018 dei Relatori e relativi subemen- damenti) ................................................................................... 101 ALLEGATO 3 (Proposta di correzioni di forma) ............................................. 145 ERRATA CORRIGE .......................................................................... 33 SEDE REFERENTE Venerdì 3 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interven- gono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Pier Paolo Baretta e Laura Castelli. La seduta comincia alle 10.25. DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2020. Claudio BORGHI, presidente, dà conto delle sostituzioni e avverte che la Com- missione procede adesso all’esame delle proposte emendative segnalate riferite agli articoli da 66 a 103, di cui al Titolo III del provvedimento. Carmelo Massimo MISITI (M5S), rela- tore, anche a nome dei relatori Melilli e Misiti, esprime parere favorevole sull’arti- colo aggiuntivo Serracchiani 66.02 e pro- pone l’accantonamento degli identici arti- coli aggiuntivi Benedetti 66.01, Fioramonti 66.03, Giannone 66.04, Fassina 66.05 e Deiana 66.06. Esprime parere favorevole sull’articolo aggiuntivo Emanuela Rossini 67.01 e pro- pone l’accantonamento dell’articolo ag- giuntivo Frassini 67.08. Esprime parere contrario sull’articolo aggiuntivo Durigon 67.011. Venerdì 3 luglio 2020 3 Commissione V

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V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchédi politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo(Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 14

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchédi politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo(Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ALLEGATO 2 (Proposte emendative 1.101, 2. 014, 25.033, 27.22, 65.016, 72.122, 84.126, 122.034,127.028, 136.6, 199.026, 223.8, 227.18, 237.03 e 238.018 dei Relatori e relativi subemen-damenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

ALLEGATO 3 (Proposta di correzioni di forma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

SEDE REFERENTE

Venerdì 3 luglio 2020. — Presidenza delpresidente Claudio BORGHI. — Interven-gono i sottosegretari di Stato per l’economiae le finanze Pier Paolo Baretta e LauraCastelli.

La seduta comincia alle 10.25.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute,

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da

COVID-19.

C. 2500 Governo.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato, da ultimo, nellaseduta del 2 luglio 2020.

Claudio BORGHI, presidente, dà contodelle sostituzioni e avverte che la Com-missione procede adesso all’esame delleproposte emendative segnalate riferite agliarticoli da 66 a 103, di cui al Titolo III delprovvedimento.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), rela-tore, anche a nome dei relatori Melilli eMisiti, esprime parere favorevole sull’arti-colo aggiuntivo Serracchiani 66.02 e pro-pone l’accantonamento degli identici arti-coli aggiuntivi Benedetti 66.01, Fioramonti66.03, Giannone 66.04, Fassina 66.05 eDeiana 66.06.

Esprime parere favorevole sull’articoloaggiuntivo Emanuela Rossini 67.01 e pro-pone l’accantonamento dell’articolo ag-giuntivo Frassini 67.08. Esprime parerecontrario sull’articolo aggiuntivo Durigon67.011.

Venerdì 3 luglio 2020 — 3 — Commissione V

Esprime parere contrario sull’emenda-mento Murelli 68.13 e si riserva di espri-mere successivamente il parere sui sube-mendamenti rimasti accantonati all’emen-damento 68.137 del Governo, confer-mando che il parere su quest’ultimo èfavorevole.

Esprime parere contrario sugli identiciemendamenti Durigon 70.10 e Benigni70.65, nonché sugli identici emendamentiCestari 70.4, Marin 70.23, Zucconi 70.40 eLupi 70.72, sull’emendamento Trancassini70.32 e sugli identici emendamenti Palaz-zotto 70.44 e Miceli 70.54.

Esprime parere favorevole sull’emenda-mento Gribaudo 72.91, a condizione chesia riformulato nei termini che si riservadi illustrare nel corso della seduta. Pro-pone l’accantonamento degli identiciemendamenti Vitiello 72.5, Varrica 72.40,Bignami 72.61, Bond 72.65, De Menech72.81, Lacarra 72.95, Benigni 72.99, Lupi72.106, Giannone 72.109 e Zennaro72.117, in vista di una loro riformulazione.Esprime parere favorevole sull’emenda-mento Toccafondi 72.11, mentre il parereè contrario sugli emendamenti Cubeddu72.34, Fornaro 72.72, De Martini 72.21,Barzotti 72.36 e Mantovani 72.44, nonchésugli identici emendamenti Vitiello 72.2,Olgiati 72.37, Varrica 72.38, Gelmini 72.51,Bignami 72.59, Bond 72.68, De Menech72.82, Lacarra 72.94, Benigni 72.102, Lupi72.105, Giannone 72.110 e Zennaro72.120. Esprime altresì parere contrariosugli emendamenti Polidori 72.42, RizzoNervo 72.93 e Mandelli 72.50, mentrepropone di accantonare l’emendamentoD’Alessandro 72.10.

Esprime parere contrario sugli identiciemendamenti D’Alessandro 78.2 e Man-delli 78.13 e sull’articolo aggiuntivo Gri-baudo 78.01, mentre propone di accanto-nare l’articolo aggiuntivo Tabacci 78.04.

Esprime quindi parere favorevole sul-l’emendamento De Maria 80.18, purchériformulato nei termini riportati in alle-gato (vedi allegato 1), sull’articolo aggiun-tivo Costanzo 80.011 e sull’emendamentoFassina 82.76, purché riformulato nei ter-mini riportati in allegato (vedi allegato 1),mentre propone l’accantonamento dell’e-

mendamento Brescia 82.17, nonché degliidentici emendamenti Noja 83.1, Carnevali83.18, Novelli 83.15, Massimo Enrico Ba-roni 83.8 e Nobili 83.6.

Propone, altresì, l’accantonamento degliidentici emendamenti Piccoli Nardelli84.100, Nitti 84.122 e Fratoianni 84.78,invita al ritiro, esprimendo altrimenti pa-rere contrario, dell’emendamento Nobili84.8 e propone l’accantonamento dell’e-mendamento Vacca 84.42, specificandoche tale proposta emendativa sarà parzial-mente assorbita da un’eventuale approva-zione delle citate identiche proposte emen-dative Piccoli Nardelli 84.100, Nitti 84.122e Fratoianni 84.78.

Esprime parere favorevole sull’articoloaggiuntivo Mulè 84.04, così come sull’ar-ticolo aggiuntivo Braga 103.012, purchériformulati in maniera identica (vedi alle-gato 1), mentre propone di accantonare gliarticoli aggiuntivi D’Ettore 87.06 Buom-pane 87.09. Esprime parere contrario sulleidentiche proposte emendative Lollobri-gida 88.4, Rizzetto 88.8, Mandelli 88.10 eMura 88.11, nonché sugli articoli aggiun-tivi Serracchiani 88.01 e Ungaro 88.04.

Esprime parere favorevole sull’emenda-mento Noja 89.1, purché riformulato neitermini riportati in allegato (vedi allegato1), e parere contrario sugli emendamentiSerracchiani 92.16 e Zangrillo 93.30.Esprime, quindi, parere favorevole sull’e-mendamento Viscomi 93.44, purché rifor-mulato nei termini riportati in allegato(vedi allegato 1), e parere contrario sugliidentici emendamenti Durigon 93.9, Gia-comoni 93.24, Brunetta 93.37, Zennaro93.58 e Rizzetto 93.29, nonché sugli iden-tici emendamenti Moschioni 93.15, Murelli93.10, Foti 93.28 e Bond 93.27.

Esprime altresì parere contrario sull’e-mendamento Durigon 93.11, sulle identi-che proposte emendative Lupi 93.06, Zuc-coni 93.022, Frassini 93.023 e Mulè 93.027,nonché sull’articolo aggiuntivo Zangrillo93.015, mentre invita al ritiro, esprimendoaltrimenti parere contrario, dell’emenda-mento Schullian 94.12 ai fini della predi-sposizione di un ordine del giorno perl’Assemblea.

Venerdì 3 luglio 2020 — 4 — Commissione V

Esprime, inoltre, parere contrario sugliidentici emendamenti Lollobrigida 95.10,Mandelli 95.20 e Viscomi 95.23, mentrepropone l’accantonamento dell’emenda-mento Invidia 95.7 ed esprime parerefavorevole sull’emendamento Rosato 95.1,purché riformulato nei termini riportati inallegato (vedi allegato 1).

Esprime parere contrario sugli emen-damenti Frate 99.12 e Lollobrigida 101.2,mentre esprime parere favorevole sull’e-mendamento Lollobrigida 102.1, purchériformulato nei termini riportati in alle-gato (vedi allegato 1).

Esprime, infine, parere contrario sul-l’articolo aggiuntivo Centemero 102.02,propone l’accantonamento dell’emenda-mento Cenni 103.1 ed esprime parerecontrario sull’articolo aggiuntivo Benigni103.06, ribadendo il parere favorevole giàespresso sull’articolo aggiuntivo Braga103.012, purché riformulato negli stessitermini di cui all’articolo aggiuntivo Mulè84.04 sopra citato (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Enrico BARETTAesprime parere conforme a quello deirelatori.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), allaluce delle numerose richieste di accanto-namento, osserva che il buon senso vor-rebbe che la seduta fosse brevementesospesa in attesa della predisposizionedelle riformulazioni di tutte le proposteemendative accantonate. Tuttavia, per ac-celerare i tempi, considerato che è venerdìe il provvedimento va in Aula lunedìprossimo, propone di procedere con l’e-same di tutti gli emendamenti sui quali èstato formulato parere contrario per poitornare ad esaminare le proposte emen-dative accantonate.

Claudio BORGHI, presidente, osservache sulle proposte emendative accantonateè evidentemente in corso una valutazione.Considerata la tempistica concordata perla giornata odierna, ritiene non congruosospendere la seduta potendosi procederecon l’esame di tutte le proposte emenda-tive sulle quali è stato formulato un parere

da parte dei relatori e del Governo ecomunque in base al fascicolo degli emen-damenti, come di consueto. Ritiene, piùnello specifico, che la Commissione possaprocedere ad esaminare in questa sedutatutte le proposte emendative fino a quelleriferite al Titolo VIII, per poi dedicare laseduta pomeridiana all’esame delle rifor-mulazioni via via disponibili.

Stefano FASSINA (LEU), ritiene che laCommissione abbia a disposizione untempo congruo per esaminare le proposteemendative sulle quali è stato espresso ilparere. Non vede pertanto per quale ra-gione si debba sospendere la seduta.

Fabio MELILLI (PD), relatore, osservache il metodo adottato per l’esame delprovvedimento è lineare e che la Commis-sione può procedere regolarmente esami-nando le proposte emendative sulle qualiè stato espresso il parere per poi tornaread esaminare quelle accantonate.

Claudio BORGHI, presidente, precisache tutte le proposte emendative accanto-nate saranno esaminate al termine delleproposte emendative riferite a ciascun Ti-tolo.

Andrea MANDELLI (FI) chiede quandosi voterà l’emendamento 68.137 del Go-verno.

Claudio BORGHI, presidente, fa pre-sente che l’emendamento 68.137 del Go-verno sarà votato dopo tutte le proposteemendative riferite al Titolo III.

Andrea MANDELLI (FI) osserva che ilcontenuto dell’emendamento Giacomoni93.24, sul quale è stato espresso parerecontrario, è riconducibile a quello di cuiall’emendamento Viscomi 93.44 sul qualeè stato espresso parere favorevole conriformulazione. Chiede pertanto di rive-dere il parere sulla proposta emendativaGiacomoni 93.24.

Claudio BORGHI, presidente, nel ram-mentare che l’emendamento Giacomoni

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93.24 è identico agli emendamenti Durigon93.9, Brunetta 93.37, Zennaro 93.58 eRizzetto 93.29, osserva che tale proposteemendative contengono delle analogie conl’emendamento Viscomi 93.44, come rifor-mulato. Chiede quindi ai relatori e alrappresentante del Governo se le citateidentiche proposte emendative si possanoconsiderare incluse nella riformulazionedell’emendamento Viscomi 93.44.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), rela-tore, alla luce del dibattito, anche a nomedegli altri relatori, esprime parere favore-vole sugli identici emendamenti Durigon93.9, Giacomoni 93.24, Brunetta 93.37, eRizzetto 93.29, purché riformulati in ma-niera identica alla riformulazione propo-sta per l’emendamento Viscomi 93.44.

Il sottosegretario Enrico BARETTAesprime parere conforme a quello deirelatori.

Claudio BORGHI, presidente, prendeatto che la riformulazione degli emenda-menti Durigon 93.9, Giacomoni 93.24,Brunetta 93.27, Zennaro 93.58 e Rizzetto93.29 è stata accettata dai presentatori.

Paolo TRANCASSINI (FDI) si dichiarad’accordo con il collega Garavaglia, nonritenendo corretto che siano approvateesclusivamente le proposte della maggio-ranza e accantonate quelle dell’opposi-zione. Sarebbe più opportuno proseguireacquisendo i pareri dei relatori e delGoverno sulle proposte accantonate altri-menti, a suo giudizio, non sarà possibilerispettare l’orario programmato per lavotazione del mandato ai relatori.

Claudio BORGHI, presidente, ribadendola sua intenzione di concludere l’esame alpiù tardi entro le ore 18 della sedutaodierna, ricorda di avere acconsentito alprolungamento dei lavori rispetto al pro-gramma originario per non impedire ildibattito. Assicura sia la maggioranza sial’opposizione che sino alle ore 18 dellaseduta odierna la Commissione potrà con-tinuare i suoi lavori esaminando, prima,

gli emendamenti su cui sono stati espressii pareri e, poi, una volta acquisite leproposte di riformulazione dai relatori edal Governo, gli emendamenti accantonati.È necessario però che la Commissionetermini l’esame delle proposte incluse nelfascicolo.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) pro-pone ai gruppi della Commissione di af-frontare immediatamente il tema dellescuole paritarie.

Claudio BORGHI, presidente, ritiene dipoter accogliere tale proposta se vi èl’accordo di tutti i gruppi.

Stefano FASSINA (LEU), compren-dendo il rischio temuto dai colleghi inter-venuti che la Commissione non riesca,data la compressione dei tempi, ad affron-tare i temi di loro interesse, ricorda che sumolti emendamenti dell’opposizione sonostati espressi pareri favorevoli, dimo-strando che nell’andamento dei lavori nonè stato riservato alcun privilegio alla mag-gioranza. Propone, pertanto, di continuarel’esame come proposto dal presidente, fa-cendo salva la possibilità di verificare, nelprosieguo dei lavori, se effettivamente visia uno squilibrio in favore della maggio-ranza.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC) ri-tiene che la scadenza indicata dal presi-dente non sia sufficiente ad affrontaretutte le questioni rimaste in sospeso ereputa irragionevole, a questo punto, leproposte dei relatori di nuovi accantona-menti. Teme fortemente che, in tal modo,i temi cari all’opposizione, e in particolarele scuole paritarie, non potranno esseretrattati. Chiede quindi che la Commissioneadotti un metodo di lavoro tale da garan-tire l’esame di tutte le proposte emenda-tive, anche se questo vorrà dire andareoltre il limite stabilito.

Fabio MELILLI (PD), relatore, rivendi-cando l’equilibrio con il quale lui e icolleghi, insieme ai rappresentanti del Go-verno, hanno affrontato tutte le questioni

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poste all’attenzione sia dalla maggioranzasia dall’opposizione, ritiene necessarioconcludere l’esame delle proposte emen-dative contenute nel fascicolo, nella con-sapevolezza che non tutte le proposte, siadi maggioranza, sia di opposizione, po-tranno essere esaminate. Ciò nonostante,assicura l’impegno dei relatori perché taleeventualità abbia un impatto minimo sulleopposizioni. A tale riguardo, auspica che leopposizioni medesime segnalino eventualiritardi non giustificati nei lavori che pos-sano mettere a repentaglio la conclusionedell’esame delle proposte emendative. Faquindi presente che sono state approvatepiù proposte emendative dell’opposizioneche della maggioranza, anche se riconosceche, fino a questo momento, appaionoessere state privilegiate le proposte diForza Italia. Ciò è dipeso dalla scelta deigruppi di opposizione di concentrare ri-sorse su alcuni temi in particolare e,quindi, assicura che, nel corso dei lavori,si potrà giungere ad affrontare anche itemi di maggiore interesse per la Lega eper Fratelli d’Italia. Garantisce l’impegnodei relatori a lavorare il più speditamentepossibile per chiudere l’esame del provve-dimento entro oggi, affrontando anche leproposte di Fratelli d’Italia sulle scuoleparitarie. Infine, sugli emendamenti rima-sti accantonati, si impegna a spronareanche i singoli Ministeri, fermo restandoche l’eventuale dissenso del Ministero del-l’economia e delle finanze non potrà es-sere superato.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA),pur apprezzando le rassicurazioni del re-latore Melilli, ribadisce che l’opposizioneha la sensazione che lui e i suoi colleghisi siano concentrati, in queste quattrosettimane di lavoro, solo sulle tematichecare alla maggioranza, le cui propostesono state accantonate, mentre sugliemendamenti delle opposizioni hannoespresso un parere contrario. Sottolinea,pertanto, che l’opposizione è preoccupatache si stia prendendo tempo solo perrisolvere le questioni care alla maggio-ranza. Propone, quindi, che, se entro le 15della seduta odierna non si è ancora

affrontato il problema, la Commissioneinizi la discussione sulle scuole paritarie,tema che sta a cuore anche al suo gruppo.

Fabio MELILLI (PD), relatore, ricor-dando che non tutte le proposte dellamaggioranza rimaste accantonate po-tranno essere accolte, ritiene di poteraccedere alla proposta della collega Co-maroli a condizione che, una volta esau-rita la discussione sulle scuole paritarie, lerestanti proposte emendative siano votatesenza interventi da parte dei colleghi, inmodo da garantire l’esame di tutte leproposte comprese nel fascicolo.

Claudio BORGHI, presidente, consape-vole che la proposta testé formulata dalrelatore Melilli costituisca un punto diequilibrio su cui possono convergere sia igruppi di maggioranza sia quelli di oppo-sizione, propone di iniziare l’esame delleproposte emendative contenute nel fasci-colo relative al Titolo III del provvedi-mento.

Luca SQUERI (FI) manifesta la suapreoccupazione sul rischio di non discu-tere in modo approfondito sull’articolo119, sul quale i relatori hanno presentatouna proposta di riscrittura dell’articoloestremamente articolata.

Claudio BORGHI, presidente, assicu-rando la massima attenzione sul problemasegnalato dal deputato Squeri, avverte chela Commissione passerà all’esame dellesingole proposte emendative al Titolo III,ad iniziare dall’articolo 66.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Serracchiani 66.02 (vedi allegato1).

Claudio BORGHI, presidente, avverteche sono accantonati gli identici articoliaggiuntivi Benedetti 66.01, Fioramonti66.03, Giannone 66.04, Fassina 66.05 eDeiana 66.06.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Emanuela Rossini 67.01 (vedi al-legato 1).

Venerdì 3 luglio 2020 — 7 — Commissione V

Claudio BORGHI, presidente, comunicache l’articolo aggiuntivo Frassini 67.08 èstato accantonato.

La Commissione respinge l’articolo ag-giuntivo Durigon 67.011.

Fabio RAMPELLI (FDI) chiede chiari-menti sul parere espresso sull’articolo ag-giuntivo Frassini 67.08, che a lui risultaessere contrario.

Claudio BORGHI, presidente, chiarisceche l’articolo aggiuntivo Frassini 67.08 èstato accantonato in vista di una suariformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni,respinge gli emendamenti Murelli 68.13,gli identici emendamenti Durigon 70.10 eBenigni 70.65, gli identici emendamentiCestari 70.4, Marin 70.23, Zucconi 70.40 eLupi 70.72, nonché l’emendamento Tran-cassini 70.32.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTApropone ai relatori di rivalutare il parerecontrario precedentemente espresso sugliidentici emendamenti Palazzotto 70.44 eMiceli 70.54, in quanto sono di contenutoanalogo all’articolo aggiuntivo Buompane87.09, di cui è stato proposto l’accantona-mento.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), rela-tore, prendendo atto della segnalazione delsottosegretario, propone l’accantonamentodegli identici emendamenti Palazzotto70.44 e Miceli 70.54 per approfondire itermini della questione.

Claudio BORGHI, presidente, alla lucedella proposta del relatore, comunica chegli identici emendamenti Palazzotto 70.44e Miceli 70.54 sono accantonati. Avverteche gli identici emendamenti Vitiello 72.5,Varrica 72.40, Bignami 72.61, Bond 72.65,De Menech 72.81, Lacarra 72.95, Benigni72.99, Lupi 72.106, Giannone 72.109 eZennaro 72.117, nonché l’emendamentoToccafondi 72.11 sono stati accantonatiper essere riformulati e ricompresi nella

proposta di riformulazione dell’emenda-mento Gribaudo 72.91. Comunica, infine,che gli emendamenti Cubeddu 72.34 eFornaro 72.72 sono stati ritirati dai pre-sentatori.

La Commissione respinge l’emenda-mento De Martini 72.21.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche i presentatori hanno ritirato l’emen-damento Barzotti 72.36.

La Commissione respinge l’emenda-mento Mantovani 72.44.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche i presentatori hanno ritirato gli iden-tici emendamenti Olgiati 72.37, Varrica72.38, De Menech 72.82 e Lacarra 72.94.

La Commissione, con distinte votazioni,respinge gli identici emendamenti Vitiello72.2, Gelmini 72.51, Bignami 72.59, Bond72.68, Benigni 72.102, Lupi 72.105, Gian-none 72.110, Zennaro 72.120 e l’emenda-mento Polidori 72.42.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche i presentatori hanno ritirato l’emen-damento Rizzo Nervo 72.93.

La Commissione respinge l’emenda-mento Mandelli 72.50.

Andrea MANDELLI (FI) segnala che gliidentici emendamenti D’Alessandro 78.2 e78.13 a sua prima firma hanno lo stessocontenuto dell’emendamento 84.126 deirelatori. Chiede, pertanto, che siano postiin votazione insieme a quest’ultimo.

Claudio BORGHI, presidente, non es-sendovi obiezioni da parte dei relatori edel rappresentante del Governo, disponel’accantonamento degli identici emenda-menti D’Alessandro 78.2 e Mandelli 78.13,al fine di verificare che il loro contenutosia analogo all’emendamento 84.126 deirelatori. Avverte, altresì, che i presentatorihanno ritirato l’articolo aggiuntivo Gri-baudo 78.01.

Venerdì 3 luglio 2020 — 8 — Commissione V

Carmelo Massimo MISITI (M5S), rela-tore, anche a nome dei relatori Melilli eMarattin, esprime parere contrario sull’ar-ticolo aggiuntivo Tabacci 78.04, preceden-temente accantonato.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTAesprime parere conforme a quello deirelatori.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E) sottoscrive l’articolo aggiuntivo Ta-bacci 78.04 e lo ritira.

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione dell’emendamento De Maria80.18 proposta dai relatori.

La Commissione approva l’emenda-mento De Maria 80.18, nel testo riformu-lato (vedi allegato 1).

Daniela TORTO (M5S), a nome delgruppo MoVimento 5 Stelle della V Com-missione, sottoscrive l’articolo aggiuntivoCostanzo 80.011.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Costanzo 80.011 (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione dell’emendamento Fassina82.76 proposta dai relatori.

Daniela TORTO (M5S), a nome delgruppo MoVimento 5 Stelle della V Com-missione, sottoscrive l’emendamento Fas-sina 82.76.

La Commissione approva l’emenda-mento Fassina 82.76, nel testo riformulato(vedi allegato 1).

Carmelo Massimo MISITI (M5S), rela-tore, anche a nome dei relatori Melilli eMarattin, esprime parere contrario sull’e-mendamento Brescia 82.17, precedente-mente accantonato.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTAesprime parere conforme a quello deirelatori.

Daniela TORTO (M5S) sottoscrive l’e-mendamento Brescia 82.17 e lo ritira.

Luciano NOBILI (IV), nel prendere attodell’invito al ritiro formulato dai relatori edal Governo sull’emendamento 84.8 a suaprima firma, lo ritira.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nelsottoscrivere a nome del suo gruppo l’ar-ticolo aggiuntivo Mulè 84.04, chiede airelatori ed al Governo di stanziare ulte-riori risorse, per un importo complessivopari a 6 milioni di euro per il 2020, per lefinalità previste dall’articolo aggiuntivo inesame. In proposito, propone di sottrarrele risorse necessarie a raggiungere taleimporto dalla quota di risorse destinateall’approvazione delle proposte emenda-tive del gruppo Lega.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA)fa presente che la proposta dell’onorevoleGaravaglia deriva dal fatto che anche laLega aveva presentato una proposta emen-dativa relativa ai lavoratori frontalieri cheè stata respinta.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), rela-tore, anche a nome dei relatori Melilli eMarattin, concorda con la richiesta dell’o-norevole Garavaglia.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTAconcorda a sua volta con la richiestadell’onorevole Garavaglia.

Claudio BORGHI, presidente, comunicache anche i deputati dei gruppi Fratellid’Italia, MoVimento 5 Stelle e Italia Vivacomponenti della V Commissione, nonchéi deputati Invidia, Gagnarli, Nobili e Plang-ger hanno sottoscritto l’articolo aggiuntivoMulé 84.04. Avverte, altresì, che i presen-tatori hanno accettato la riformulazione inun identico testo degli articoli aggiuntiviMulé 84.04 e Braga 103.012.

Venerdì 3 luglio 2020 — 9 — Commissione V

La Commissione approva gli articoliaggiuntivi Mulé 84.04 e Braga 103.012,come riformulati in un identico testo (vediallegato 1).

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), inter-venendo sull’articolo aggiuntivo Buompane87.09, esprime perplessità sulla possibilitàdi utilizzare le risorse residue nella dispo-nibilità delle regioni e delle province au-tonome ai sensi dell’articolo 44, comma6-bis, del decreto legislativo n. 148 del2015 per le finalità previste dall’articoloaggiuntivo in esame.

Debora SERRACCHIANI (PD), nel con-cordare con l’onorevole Garavaglia, fa pre-sente che a legislazione vigente le risorsepreviste dalla riformulazione dell’articoloaggiuntivo Buompane 87.09 non possonoessere utilizzate per la copertura di spesederivanti da ammortizzatori sociali.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA,preso atto delle considerazioni degli ono-revoli Garavaglia e Serracchiani, ritenendoutile svolgere ulteriori approfondimenti,propone di accantonare l’articolo aggiun-tivo Buompane 87.09.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), rela-tore, anche a nome dei relatori Melilli eMarattin, concorda con la proposta delsottosegretario Baretta.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche l’articolo aggiuntivo Buompane 87.09si intende accantonato. Comunica, altresì,che i presentatori hanno ritirato l’emen-damento Mura 88.11.

La Commissione respinge gli identiciemendamenti Lollobrigida 88.4, Rizzetto88.8 e Mandelli 88.10.

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno ritirato gli arti-coli aggiuntivi Serracchiani 88.01 e Ungaro88.04. Comunica, altresì, che i presentatorihanno accettato la riformulazione dell’e-mendamento Noja 89.1 proposta dai rela-tori.

La Commissione approva l’emenda-mento Noja 89.1, nel testo riformulato(vedi allegato 1)

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno ritirato l’emen-damento Serracchiani 92.16.

La Commissione respinge l’emenda-mento Zangrillo 93.30.

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori accettano la riformula-zione in un identico testo dell’emenda-mento Viscomi 93.44 e degli identici emen-damenti Durigon 93.9, Giacomoni 93.24,Brunetta 93.37, Zennaro 93.58 e Rizzetto93.29.

La Commissione approva gli identiciemendamenti Viscomi 93.44, Durigon 93.9,Giacomoni 93.24, Brunetta 93.37, Zennaro93.58 e Rizzetto 93.29, come riformulati(vedi allegato 1). Indi, con distinte vota-zioni, respinge gli identici emendamentiMoschioni 93.15, Murelli 93.10, Foti 93.28e Bond 93.27, l’emendamento Durigon93.11, gli identici articoli aggiuntivi Lupi93.06, Zucconi 93.022, Frassini 93.023 eMulé 93.027 e l’articolo aggiuntivo Zan-grillo 93.015.

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno ritirato gli emen-damenti Schullian 94.12 e Viscomi 95.23.

La Commissione respinge gli identiciemendamenti Lollobrigida 95.10 e Man-delli 95.20.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), rela-tore, anche a nome dei relatori Melilli eMarattin, esprime parere contrario sull’e-mendamento Invidia 95.7, precedente-mente accantonato.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTAesprime parere conforme a quello deirelatori.

Daniela TORTO (M5S) sottoscrive l’e-mendamento Invidia 95.7 e lo ritira.

Venerdì 3 luglio 2020 — 10 — Commissione V

Claudio BORGHI, presidente, comunicache il presentatore accetta la riformula-zione dell’emendamento Rosato 95.1.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiedeal rappresentante del Governo di chiarirese l’utilizzo delle risorse previsto dallariformulazione dell’emendamento Rosato95.1 influenza le attività extra investimentidell’INAIL.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA,replicando all’onorevole Garavaglia, fapresente che l’approvazione dell’emenda-mento Rosato 95.1 nel testo riformulatonon dovrebbe influenzare le attività extrainvestimenti dell’INAIL.

La Commissione approva l’emenda-mento Rosato 95.1, nel testo riformulato(vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, avverteche l’emendamento Gribaudo 96.2 è statoritirato dai presentatori ai fini della pre-sentazione di un ordine del giorno.

Flora FRATE (MISTO) dichiara di noncomprendere il parere contrario espressodai relatori e dal rappresentante del Go-verno sull’emendamento 99.12 a sua primafirma, che ritiene largamente condivisodalla maggioranza. Segnalando come l’e-mendamento abbia la finalità di ampliaregli obiettivi dell’Osservatorio sul mercatodel lavoro, istituito dall’articolo 99 delprovvedimento, al fine di comprendervi latrasformazione del lavoro femminile allaluce dello smart working e in relazione alproblema del gender gap, auspica che ilparere contrario venga revocato.

Claudio BORGHI, presidente, esprimesolidarietà alla collega Frate, di cui ri-corda le battaglie in sostegno delle donneinvitandola al contempo ad accettare chenon sempre il successo è assicurato suquesto terreno.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) sottoscrive l’emendamentoFrate 99.12 e segnala come l’Osservatorio

sarebbe il primo strumento per effettuareuna valutazione degli effetti dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19 sull’oc-cupazione femminile e sul tema del gendergap, che è un tema mediaticamente moltosentito. Chiede quindi se il contenuto dellaproposta emendativa possa essere fattoconfluire in ordine del giorno.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTAdichiara che il Governo sarebbe disponi-bile a valutare favorevolmente un ordinedel giorno avente questo oggetto.

Flora FRATE (MISTO) ritira l’emenda-mento 99.12 a sua prima firma, prean-nunciando la presentazione di un ordinedel giorno.

La Commissione respinge l’emenda-mento Lollobrigida 101.2.

Paolo TRANCASSINI (FDI), prendendoatto del respingimento dell’emendamentosoppressivo Lollobrigida 101.2 e della pro-posta di riformulazione dell’emendamentosoppressivo Lollobrigida 102.1, relativi al-l’incremento delle spese per acquisto dibeni e servizi da parte dell’INAIL e del-l’INPS, esprime la propria delusione: l’ap-provazione dei due emendamenti avrebbeconsentito un risparmio complessivo, intermini di fabbisogno e indebitamentonetto, di 113 milioni di euro per l’anno2020, con possibilità di utilizzare il rica-vato per altre finalità, più direttamenteconnesse al rilancio dell’economia del Pa-ese. Nonostante ciò, accetta la proposta diriformulazione dell’emendamento Lollo-brigida 102.1, con la quale si riducono di10 milioni di euro per l’anno 2020 le sopraindicate spese dell’INAIL.

La Commissione approva l’emenda-mento Lollobrigida 102.1, come riformu-lato (vedi allegato 1) e respinge gli articoliaggiuntivi Centemero 102.02 e Benigni103.06.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche è stata presentata una proposta diriformulazione complessiva dell’emenda-

Venerdì 3 luglio 2020 — 11 — Commissione V

mento Gribaudo 72.91, degli identiciemendamenti Vitiello 72.5, Varrica 72.40,Bignami 72.61, Bond 72.65, De Menech72.81, Lacarra 72.95, Benigni 72.99, Lupi72.106, Giannone 72.109 e Zennaro 72.117e dell’emendamento Toccafondi 72.11 (vediallegato 1) e che tale proposta di riformu-lazione è stata accettata da tutti i presen-tatori dei menzionati emendamenti.

La Commissione approva quindi gliemendamenti Gribaudo 72.91, Vitiello72.5, Varrica 72.40, Bignami 72.61, Bond72.65, De Menech 72.81, Lacarra 72.95,Benigni 72.99, Lupi 72.106, Giannone72.109, Zennaro 72.117 e Toccafondi72.11, nell’unica identica riformulazione(vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, avverteche è stata presentata una proposta diriformulazione degli identici emendamentiNoja 83.1, Carnevali 83.18, Novelli 83.15,Massimo Enrico Baroni 83.8 e Nobili 83.6(vedi allegato 1) e che tale proposta diriformulazione è stata accettata da tutti ipresentatori. Avverte inoltre che il gruppodel MoVimento 5 Stelle presso la Com-missione bilancio sottoscrive l’emenda-mento Massimo Enrico Baroni 83.8, nellanuova formulazione.

La Commissione approva quindi gliidentici emendamenti Noja 83.1, Carnevali83.18, Novelli 83.15, Massimo Enrico Ba-roni 83.8 e Nobili 83.6, come riformulati(vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, non es-sendovi obiezioni, sospende brevemente laseduta.

La seduta, sospesa alle 12.15, riprendealle 12.25.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche si riprende l’esame dei subemenda-menti accantonati all’emendamento 68.137del Governo.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), rela-tore, esprime parere contrario sul sube-

mendamento Comaroli 0.68.137.3, chiededi mantenere accantonato il subemenda-mento Benamati 0.68.137.24 ed esprimeparere contrario sugli identici subemen-damenti Vanessa Cattoi 0.68.137.30 eEmanuela Rossini 0.68.137.31, nonché su-gli identici subemendamenti EmanuelaRossini 0.68.137.34 e Vanessa Cattoi0.68.137.43. Esprime inoltre parere con-trario sui subemendamenti Serracchiani0.68.137.52 e 0.68.137.62, parere favore-vole sui subemendamenti Ceccanti0.68.137.90, per la parte dichiarata am-missibile, e Fassina 0.68.137.92, purchésiano riformulati entrambi, in manieraidentica, nei termini riportati in allegato(vedi allegato 1). Esprime quindi parerecontrario sul subemendamento Gava0.68.137.93 e parere favorevole sul sube-mendamento Marin 0.68.137.96, purchériformulato nei termini riportati in alle-gato (vedi allegato 1). Invita infine al ritirodelle seguenti proposte emendative, inquanto sarebbero precluse o assorbite dal-l’approvazione, nella nuova formulazione,dei due subemendamenti citati Ceccanti eFassina: Tomasi 0.68.137.97, Brunetta0.68.137.98 e 0.68.137.99, Comaroli0.68.137.101, Ceccanti 0.68.137.100, Coma-roli 0.68.137.103, 0.68.137.102,0.68.137.104 e 0.68.137.105, Invidia0.68.137.91, Tomasi 0.68.137.106, UbaldoPagano 0.68.137.107, Comaroli0.68.137.108 e 0.68.137.109.

Il sottosegretario Enrico BARETTAesprime parere conforme a quello delrelatore.

La Commissione respinge il subemen-damento Comaroli 0.68.137.3.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche il subemendamento Benamati0.68.137.24 è stato ritirato dai presenta-tori.

Vanessa CATTOI (LEGA) chiede le ra-gioni del parere contrario sul subemenda-mento a sua firma 0.68.137.43, identico alsubemendamento Emanuela Rossini0.68.137.34. Evidenziando che era in corso

Venerdì 3 luglio 2020 — 12 — Commissione V

una interlocuzione con il Governo sullaquestione dei fondi bilaterali, auspica chei relatori e il Governo possano rivalutaretali proposte emendative.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), rela-tore, rivedendo il parere espresso, proponedi accantonare, per un ulteriore appro-fondimento istruttorio, gli identici sube-mendamenti Vanessa Cattoi 0.68.137.30 eEmanuela Rossini 0.68.137.31, come purele identiche proposte subemendative Ema-nuela Rossini 0.68.137.34 e Vanessa Cattoi0.68.137.43.

Il sottosegretario Enrico BARETTAconcorda sulla proposta di accantona-mento del relatore.

Claudio BORGHI, presidente, disponel’accantonamento degli identici subemen-damenti Vanessa Cattoi 0.68.137.30 eEmanuela Rossini 0.68.137.31, nonchédelle identiche proposte subemendativeEmanuela Rossini 0.68.137.34 e VanessaCattoi 0.68.137.4.

Debora SERRACCHIANI (PD) ritira leproprie proposte subemendative0.68.137.52 e 0.68.137.62.

Claudio BORGHI, presidente, prendeatto che la riformulazione in un identicotesto proposta dai relatori dei subemen-damenti Ceccanti 0.68.137.90, per la partedichiarata ammissibile, e Fassina0.68.137.92 è stata accettata dai presenta-tori.

La Commissione, con distinte votazioni,approva gli identici subemendamenti Cec-canti 0.68.137.90 e Fassina 0.68.137.92,come riformulati (vedi allegato 1) e re-spinge il subemendamento Gava0.68.137.93.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche la riformulazione proposta dai relatoridel subemendamento Marin 0.68.137.96 èstata accettata dai proponenti e che laproposta emendativa è stata sottoscritta da

tutti i componenti del gruppo di Fratellid’Italia in Commissione bilancio.

La Commissione approva il subemen-damento Marin 0.68.137.96, come rifor-mulato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, avverteche a seguito dell’approvazione degli iden-tici subemendamenti Ceccanti 0.68.137.90e Fassina 0.68.137.92, come riformulati,non saranno poste in votazione, in quantoprecluse o assorbite, le proposte emenda-tive Tomasi 0.68.137.97, Brunetta0.68.137.98 e 0.68.137.99, Comaroli0.68.137.101, Ceccanti 0.68.137.100, Coma-roli 0.68.137.103, 0.68.137.102,0.68.137.104 e 0.68.137.105, Invidia0.68.137.91, Tomasi 0.68.137.106, UbaldoPagano 0.68.137.107, Comaroli0.68.137.108 e 0.68.137.109. Sospendequindi la seduta per dare modo ai relatorie al Governo di definire il parere sugliemendamenti relativi ai titoli IV. V, VI eVII del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 12.50, riprendealle 13.30.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche la Commissione passerà all’esamedelle proposte emendative riferite ai TitoliIV, V, VI e VII.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), rela-tore, anche a nome dei relatori Melilli eMarattin, esprime parere contrario sugliidentici emendamenti Mandelli 104.17 eLupi 104.25, invita al ritiro, esprimendoaltrimenti parere contrario, dell’emenda-mento Fusacchia 105.18 e propone diaccantonare gli identici emendamenti D’A-lessandro 105.2 e Toccafondi 105.6, non-ché l’emendamento Rampelli 105.7, in vi-sta di una proposta di riformulazione.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E) ritira il suo emendamento 105.18.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), rela-tore, anche a nome dei relatori Melilli eMarattin, esprime parere contrario sull’e-

Venerdì 3 luglio 2020 — 13 — Commissione V

mendamento Emanuela Rossini 105.22 eparere favorevole sull’articolo aggiuntivoSportiello 105.037, a condizione che que-st’ultimo sia riformulato nei termini ri-portati in allegato (vedi allegato 1).Esprime altresì parere favorevole sull’e-mendamento Pella 106.19, a condizioneche sia riformulato nei termini riportati inallegato (vedi allegato 1), come pure sul-l’articolo aggiuntivo Baldino 106.028, acondizione che anch’esso sia riformulatocome illustrato. Propone l’accantonamentodell’emendamento Prestigiacomo 111.4 edell’articolo aggiuntivo Trizzino 111.012,in vista di una proposta di loro riformu-lazione. Esprime, quindi, parere contrariosugli identici articoli aggiuntivi Pizzetti111.03, Benigni 111.05 e Garavaglia111.016, sugli identici articoli aggiuntiviBenigni 111.04 e Giacometto 111.014, non-ché sull’articolo aggiuntivo Pizzetti 111.02.Come già detto, propone l’accantonamentodell’articolo aggiuntivo Trizzino 111.012,in vista di una proposta di riformulazione.

Esprime parere favorevole sui seguentiemendamenti, a condizione che siano ri-formulati in un identico testo nei terminiriportati in allegato (vedi allegato 1): Conte112.20, Maraia 112.13, De Luca 112.26,identici Cirielli 112.9 e Cirielli 112.14,Lazzarini 112.2, identici Mandelli 112.11 eZennaro 112.27, nonché Guidesi 112.4,Tartaglione 112.21 e Occhiuto 112.15 ePella 112.6.

Esprime parere contrario sull’emenda-mento De Menech 113.16. Propone l’ac-cantonamento degli identici emendamentiNavarra 114.2 e Braga 114.8, nonché degliarticoli aggiuntivi Silvestroni 115.03 e Flati116.023.

Propone l’accantonamento di tutti gliemendamenti riferiti all’articolo 119, inattesa che sia pronta la proposta di rifor-mulazione dell’emendamento Sut 119.115,interamente sostitutivo del medesimo ar-ticolo 119.

Esprime parere contrario sugli identiciarticoli aggiuntivi Lupi 119.010 e Osnato119.056, sull’articolo aggiuntivo Rizzetto119.064, sugli identici articoli aggiuntiviFoti 119.055 e Baldelli 119.069 e sugliarticoli aggiuntivi Sut 119.020, Muroni

119.035 e Rizzetto 119.063. Propone l’ac-cantonamento dell’articolo aggiuntivoTorto 119.058. Esprime parere contrariosull’articolo aggiuntivo Maraia 119.048.Propone l’accantonamento dell’articolo ag-giuntivo Varrica 119.047. Esprime parerecontrario sugli articoli aggiuntivi Caso120.08, D’Attis 121.02 e Lupi 121.03.

Esprime parere favorevole sull’emenda-mento Ficara 122.8. Propone l’accantona-mento dell’emendamento Garavaglia122.15. Esprime parere contrario sull’e-mendamento Garavaglia 122.1. Esprimeparere favorevole sull’articolo aggiuntivoPlangger 129.02, a condizione che sia ri-formulato nei termini riportati in allegato(vedi allegato 1). Propone l’accantona-mento degli identici articoli aggiuntivi Cat-taneo 133.07, Incerti 133.01 e Saltamartini133.08. Esprime parere contrario sull’ar-ticolo aggiuntivo Garavaglia 133.011. Pro-pone l’accantonamento degli identici arti-coli aggiuntivi Zennaro 143.02 e Del Barba143.08, degli articoli aggiuntivi Adelizzi151.01 e Occhionero 160.027, dell’emen-damento Fassina 164.8 e dell’articolo ag-giuntivo Prestigiacomo 164.024. Esprimeparere contrario sugli articoli aggiuntiviPaolo Russo 164.021 e Giarrizzo 167.01.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTAesprime parere conforme a quello deirelatori.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche si intendono accantonate le proposteemendative rispetto alle quali i relatorihanno proposto l’accantonamento. Comu-nica che il presentatore ha ritirato l’arti-colo aggiuntivo Giarrizzo 167.01. Indi, nes-sun altro chiedendo di intervenire, rinviail seguito dell’esame alla seduta pomeri-diana già convocata nella giornata odierna.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle13.45 alle 14.

Venerdì 3 luglio 2020 — 14 — Commissione V

SEDE REFERENTE

Venerdì 3 luglio 2020. — Presidenza delpresidente Claudio BORGHI. — Intervienela sottosegretaria di Stato per l’economia ele finanze Laura Castelli, il sottosegretariodi Stato alla Presidenza del Consiglio deiministri Gianluca Castaldi e il sottosegre-tario di Stato per l’interno Carlo Sibilia.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute,

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da

COVID-19.

C. 2500 Governo.

(Seguito dell’esame e conclusione).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato, da ultimo, nellaodierna seduta antimeridiana.

Claudio BORGHI, presidente, dopo averdato conto delle sostituzioni, comunica chei deputati Zan e Braga sottoscrivono l’e-mendamento Navarra 184.11; i deputatiMolteni, Di Muro, Bianchi, Gusmeroli sot-toscrivono l’articolo aggiuntivo Mulè 84.04;i deputati Gusmeroli, Centemero, Cavan-doli, Covolo, Alessandro Pagano, An-dreuzza, Gerardo, Tarantino e Bitonci sot-toscrivono l’emendamento Sut 119.115; ideputati Belotti e Frassini sottoscrivonol’articolo aggiuntivo Bordonali 183.011; ildeputato Serritella sottoscrive l’articoloaggiuntivo Costanzo 80.011; la deputataGrillo sottoscrive Dieni 252.5; il deputatoInvidia sottoscrive l’emendamento Gri-baudo 72.91.

Avverte quindi che la Commissione ri-prende l’esame del provvedimento dalleproposte emendative presentate all’articolo104.

La Commissione respinge gli identiciemendamenti Mandelli 104.17 e Lupi104.25.

Claudio BORGHI, presidente, ricordache gli emendamenti D’Alessandro 105.2 eToccafondi 105.6 nonché l’emendamentoRampelli 105.7 erano stati accantonati invista di una proposta di riformulazione.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), rela-tore, esprime parere favorevole sui predettiemendamenti, a condizione che siano ri-formulati, in identico testo, nei terminiriportati in allegato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, prendeatto che il parere del Governo è conformea quello dei relatori e che la proposta diriformulazione è accettata dai firmataridegli emendamenti.

La Commissione approva gli identiciemendamenti D’Alessandro 105.2, Tocca-fondi 105.6 e Rampelli 105.7, come rifor-mulati (vedi allegato 1).

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.), intervenendo sull’emenda-mento Emanuela Rossini 105.22, di cui ècofirmataria, chiede se il Governo abbiatrasmesso la relazione tecnica che si eraimpegnato ad elaborare.

Claudio BORGHI, presidente, in attesadi acquisire notizie in merito alla richiestadella deputata Gebhard, dispone l’accan-tonamento dell’emendamento EmanuelaRossini 105.22. Passando all’articolo ag-giuntivo Sportiello 105.037, avverte che lariformulazione proposta dai relatori èstata accettata dai firmatari e che esso èstato sottoscritto dai componenti della VCommissione del gruppo del MoVimento 5Stelle.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) sotto-scrive l’articolo aggiuntivo Sportiello105.037, come riformulato.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), inter-venendo sull’articolo aggiuntivo Sportiello105.037, come riformulato, osserva chenon è corretto approvare un finanzia-mento per misure di sostegno alle vittimedi discriminazione fondata sull’orienta-

Venerdì 3 luglio 2020 — 15 — Commissione V

mento sessuale e sull’identità di generequando il tema, molto controverso sianella scienza sia nella politica, è affrontatoda una proposta di legge che non è ancorastata approvata dal Parlamento. Inoltre,chiede chiarimenti sulla premessa dellaproposta emendativa, come riformulata,che fa riferimento a non meglio specificateconseguenze negative che l’emergenza sa-nitaria da Covid-19 avrebbe su coloro chehanno problemi di identità sessuale. Pertali motivi auspica un ripensamento dellamaggioranza e del Governo sulla propostaemendativa.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche l’articolo aggiuntivo Sportiello 105.037,come riformulato, è stato sottoscritto an-che dai deputati Fusacchia, Annibali, peril gruppo di Italia Viva, Sensi, Gagnarli eBruno Bossio.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Sportiello 105.037, come riformu-lato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache la nuova formulazione dell’emenda-mento Pella 106.19 è stata accettata daipresentatori.

La Commissione approva l’emenda-mento Pella 106.19, come riformulato (vediallegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicaai rappresentanti del Governo e ai relatoriche, data la ristrettezza dei tempi ancoradisponibili, non potranno essere discusseproposte di riformulazione presentate ol-tre le ore 17.30.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendosul suo articolo aggiuntivo 106.028, pro-pone di modificare la riformulazione pro-posta dai relatori precisando che il decretodel Ministero dell’interno, di concerto conil Ministero dell’economia e delle finanze,deve essere adottato « entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto » (vediallegato 1).

Carmelo Massimo MISITI (M5S), rela-tore, anche a nome dei colleghi relatoriMarattin e Melilli, esprime parere favore-vole sull’integrazione chiesta dalla depu-tata Baldino.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDIesprime parere conforme a quello deirelatori.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche l’articolo aggiuntivo Baldino 106.028,come riformulato, è stato sottoscritto daideputati Prestigiacomo e Pella nonché daicomponenti della Commissione bilanciodei gruppi Partito Democratico e MoVi-mento 5 Stelle.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Baldino 106.028, come riformu-lato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, avverteche gli identici articoli aggiuntivi Pizzetti111.03 e Garavaglia 111.016 sono statiritirati dai rispettivi presentatori. Inoltre,constata l’assenza dei presentatori dell’ar-ticolo aggiuntivo Benigni 111.05: si intendevi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identiciarticoli aggiuntivi Benigni 111.04 e Giaco-metto 111.014.

Claudio BORGHI, presidente, comunicache l’articolo aggiuntivo Pizzetti 111.02 èstato ritirato. Passando alle proposteemendative all’articolo 112, che riguardale cosiddette « zone rosse », comunica cheè in distribuzione una proposta di rifor-mulazione dell’emendamento Guidesi112.4 (vedi allegato 1), volto a definire unaquestione geografica riguardante il co-mune di San Colombano al Lambro, che,pure essendo nel territorio della provinciadi Lodi, fa parte della provincia di Milano.Prende atto che la predetta riformulazioneè stata accettata dai presentatori dell’e-mendamento Guidesi 112.4.

La Commissione approva l’emenda-mento Guidesi 112.4, come riformulato(vedi allegato 1).

Venerdì 3 luglio 2020 — 16 — Commissione V

Carmelo Massimo MISITI (M5S), rela-tore, propone l’accantonamento dell’emen-damento De Menech 113.16, su cui erastato espresso parere contrario, ai fini diun ulteriore approfondimento.

Claudio BORGHI, presidente, alla lucedella proposta del relatore Misiti, disponel’accantonamento dell’emendamento DeMenech 113.16. Avverte che i presentatorihanno ritirato l’emendamento EmanuelaRossini 105.22. Comunica, inoltre, che,qualora sia approvata la riformulazionedell’emendamento Sut 119.115, che è statadistribuita prima della conclusione dellaseduta antimeridiana e che è stata testéaccettata dal presentatore, tutti gli altriemendamenti riferiti all’articolo 119 sa-ranno assorbiti.

Andrea MANDELLI (FI) chiede ulte-riore tempo per valutare la riformulazionedell’emendamento Sut 119.115.

Claudio BORGHI, presidente, non es-sendovi obiezioni, accoglie la richiesta del-l’onorevole Mandelli.

La Commissione, con distinte votazioni,respinge gli identici articoli aggiuntivi Lupi119.010 e Osnato 119.056, l’articolo ag-giuntivo Rizzetto 119.064 e gli identiciarticoli aggiuntivi Foti 119.055 e Baldelli119.069.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche i presentatori hanno ritirato gli arti-coli aggiuntivi Sut 119.020 e Muroni119.035.

La Commissione respinge l’articolo ag-giuntivo 119.063.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche i presentatori hanno ritirato gli arti-coli aggiuntivi Maraia 119.048 e Caso120.08.

La Commissione, con distinte votazioni,respinge gli articoli aggiuntivi D’Attis121.02 e Lupi 121.03.

Claudio BORGHI, presidente, comunicache l’emendamento Ficara 122.8 è statosottoscritto dai componenti della V Com-missione dei gruppi MoVimento 5 Stelle ePartito Democratico.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), inter-venendo sull’emendamento Ficara 122.8,chiede ai relatori o ai proponenti di chia-rire come questo possa coordinarsi con laproposta emendativa già approvata cheprevede la cessione del credito di impostaal proprietario. In proposito, teme chel’approvazione dell’emendamento Ficara122.8 possa consentire la cessione delcredito di imposta al proprietario sola-mente a fronte di uno sconto di pariammontare sul canone da versare.

Marialuisa FARO (M5S), replicando al-l’onorevole Garavaglia, fa presente chel’ipotesi da lui rappresentata non rispec-chia assolutamente le intenzioni dei pro-ponenti, che, invece, avevano l’obiettivo diprevedere, oltre alla cessione del credito diimposta al proprietario, anche la possibi-lità di uno sconto sul canone di locazione.

Claudio BORGHI, presidente, disponel’accantonamento dell’emendamento Fi-cara 122.8 in attesa di una verifica checonfermi che il testo proposto corrispondaalle intenzioni dei proponenti, come rap-presentate dall’onorevole Faro.

La Commissione respinge l’emenda-mento Garavaglia 122.1.

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione dell’articolo aggiuntivoPlangger 129.02 proposta dai relatori e chetale articolo aggiuntivo è stato sottoscrittodalle deputate Emanuela Rossini eGebhard.

La Commissione, con distinte votazioni,approva l’articolo aggiuntivo Plangger129.02 nel testo riformulato (vedi allegato1) e respinge l’articolo aggiuntivo Garava-glia 133.011.

Venerdì 3 luglio 2020 — 17 — Commissione V

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione dell’articolo aggiuntivo Pre-stigiacomo 164.024 proposta dai relatori eche tale articolo aggiuntivo è stato sotto-scritto dalle deputate Bartolozzi e Frego-lent.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Prestigiacomo 164.024 nel testoriformulato (vedi allegato 1).

Paolo RUSSO (FI) esprime rammaricorispetto al fatto che l’accantonamento del-l’articolo aggiuntivo 164.021 a sua primafirma disposto nelle sedute precedenti nonabbia portato ad una sua valutazione fa-vorevole da parte dei relatori e del Go-verno. A suo avviso, ciò dimostra che lamaggioranza intende schierarsi al fiancodelle compagnie assicurative, a scapito deisoggetti più deboli.

La Commissione respinge l’articolo ag-giuntivo Paolo Russo 164.021.

Luca SQUERI (FI), intervenendo sull’e-mendamento Sut 119.115, ritiene che lasua riformulazione non ha senso in meritoa due argomenti fondamentali. Innanzi-tutto, non comprende le ragioni per lequali l’ecobonus relativo agli impianti diteleriscaldamento sia previsto solamentenell’ambito dei comuni montani. In pro-posito segnala che la misura avrebbe mag-giore effetto se estesa anche ai centriurbani allo scopo di abbattere i livelli diinquinamento che proprio nelle città sonopiù elevati. In secondo luogo, relativa-mente alle biomasse, ricorda che l’Unioneeuropea ha chiesto al nostro Paese diprevedere misure più ambiziose per lapromozione delle fonti rinnovabili. Fa pre-sente che la riformulazione dell’emenda-mento Sut 119.115 promuove, invece, l’u-tilizzo delle biomasse solamente per usimonoabitativi e non anche per i condo-mini. Pertanto, nel dichiarare che nelmerito il gruppo Forza Italia non condi-vide il contenuto della riformulazione del-l’emendamento Sut 119.115, sottolinea cheanche la modalità con cui il Governo e i

relatori hanno proposto una totale riscrit-tura dell’articolo 119 non può essere con-divisa poiché non permette ai deputati disubemendare la riformulazione dell’emen-damento in esame.

Paolo BARELLI (FI) fa presente che laproposta di riformulazione dell’emenda-mento Sut 119.115 limita la possibilità perle associazioni e le società sportive dilet-tantistiche di usufruire dell’ecobonus ailavori finalizzati agli immobili adibiti aspogliatoi. In proposito ritiene necessarioun ripensamento da parte del Governo edei relatori al fine almeno di includerenella disposizione anche gli spogliatoi in-seriti in immobili che contengono localidestinati anche ad usi diversi.

Luigi MARATTIN (IV), relatore, anche anome dei relatori Melilli e Misiti, concordacon la proposta dell’onorevole Barelli.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDIconcorda con la proposta dell’onorevoleBarelli.

Claudio BORGHI, presidente, comunicache l’emendamento Sut 119.115 nel testoriformulato è stato sottoscritto da tutti icomponenti della V Commissione deigruppi Italia Viva, MoVimento 5 Stelle,Fratelli d’Italia e Lega e dal deputato Lupi.

Luca SUT (M5S), replicando all’onore-vole Squeri, segnala che la proposta diriformulazione dell’emendamento 119.115a sua prima firma comprende molte pro-poste avanzate dalle opposizioni. Sul tele-riscaldamento ricorda che la proposta diriformulazione comprende numerose ca-tegorie. Quanto alle biomasse, segnala chel’inclusione dei condomini avrebbe richie-sto un maggiore approvvigionamento, mache al momento la produzione non èsufficientemente sviluppata. Pertanto, ri-tiene che quanto proposto dalla riformu-lazione del suo emendamento 119.115 siaun primo passo verso la promozione dellefonti rinnovabili, auspicando che, anchecon successivi provvedimenti, si proceda intale direzione.

Venerdì 3 luglio 2020 — 18 — Commissione V

Alberto ZOLEZZI (M5S), segnalandocome, a decorrere dal 2013, anno in cuil’ecobonus è stato elevato dal 55 al 65 percento della spesa, i lavoratori impiegati nelrelativo settore siano aumentati da170.000 a 280.000, auspica che si possaregistrare un incremento ancora maggioreper effetto della fissazione della misuradella detrazione al 110 per cento. Sidichiara infine a favore di un approfon-dimento della questione delle biomasse,emersa nel corso della discussione.

Vannia GAVA (LEGA) critica la rigiditàdella maggioranza che ha voluto mante-nere la prescrizione relativa all’obbligoutilizzare, per gli interventi di isolamentotermico, materiali che rispettino i criteriambientali minimi. Ricorda che il supera-mento di questa prescrizione avrebbe con-sentito di dare slancio a un settore dellaproduzione nazionale.

Fabio RAMPELLI (FDI) esprime ap-prezzamento per l’estensione delle detra-zioni di cui all’articolo 119 alle associa-zioni e società sportive dilettantistiche,stigmatizzando invece la mancanza di age-volazioni per gli immobili utilizzati nelsettore del turismo. Ribadisce quindiquanto già affermato più volte nel corsodell’esame del presente provvedimento inordine alla mancanza di adeguata consi-derazione per la gravissima crisi in cuiversa il settore del turismo, che rappre-senta una delle più importi fonti di ric-chezza per l’economia italiana.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) se-gnala la mancanza di coordinamento tra lediverse agevolazioni fiscali connesse allarealizzazione di interventi edilizi e temeche ciò possa influire negativamente su unpieno sfruttamento delle potenzialità diciascuno di questi strumenti. Ritenendoche la detrazione di cui all’articolo 119avrebbe potuto essere meglio strutturata,esprime comunque soddisfazione per l’e-stensione della stessa agli interventi dirinnovo e smaltimento dei tetti in amianto,ancora diffusi nell’Italia settentrionale.Ringrazia infine il collega Garavaglia per il

contributo prestato nella riformulazionedell’emendamento Sut 119.115, che sotto-scrive a nome di tutti componenti delgruppo della Lega della Commissione fi-nanze.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche la riformulazione dell’emendamentoSut 119.115 è stata sottoscritta dai com-ponenti della Commissione bilancio deigruppi Italia Viva, MoVimento 5 Stelle eFratelli d’Italia, nonché dalla componentedel gruppo Misto « Noi con l’Italia ».

La Commissione approva l’emenda-mento Sut 119.115, come riformulato (vediallegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, avverteche, in conseguenza dell’approvazione del-l’emendamento Sut 119.115, come rifor-mulato, devono ritenersi preclusi tutti irestanti emendamenti riferiti all’articolo119.

Ricorda, altresì, che i relatori hannopresentato una ipotesi di riformulazione,in identico testo, degli emendamenti Conte112.20, Maraia 112.13, De Luca 112.26,degli identici Cirielli 112.9 e 112.14, Laz-zarini 112.2, degli identici Mandelli 112.11e Zennaro 112.27, Tartaglione 112.21, Oc-chiuto 112.15 e Pella 112.6 (vedi allegato1), che è in distribuzione. Prende atto chetale riformulazione è stata accettata daipresentatori delle predette proposte emen-dative.

Paolo TRANCASSINI (FDI) segnala chedall’elenco dei comuni cosiddetti « zonarossa » erano stati erroneamente esclusi icomuni di Nerola, in provincia di Roma,che ha subito una chiusura di 15 giorni, equello di Contigliano, in provincia di Rieti,che ha subito una chiusura di 20 giorni.Prendendo atto delle rassicurazioni rice-vute in ordine all’inserimento di detticomuni nell’elenco, sottoscrive l’emenda-mento Cirielli 112.9, come riformulato.

Paolo RUSSO (FI), in relazione allaproposta di riformulazione in identico te-sto dei predetti emendamenti, esprime

Venerdì 3 luglio 2020 — 19 — Commissione V

forte contrarietà per la scelta di effettuareil riparto del Fondo tenendo conto delnumero dei casi di contagio e dei decessida COVID-19. Segnala infatti come ilFondo come si istituisce abbia la finalità disostenere economicamente e socialmente icomuni che hanno subito divieti di accessoe di allontanamento e non il ristoro per levittime dell’epidemia e i loro familiari.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC), nelsottoscrivere, anche a nome della compo-nente del gruppo Misto « Noi con l’Italia »,l’emendamento Mandelli 112.11, chiedealla rappresentante del Governo di con-fermare la possibilità di utilizzare le ri-sorse del nuovo Fondo anche per la rea-lizzazione di investimenti.

La sottosegretaria Laura CASTELLIconferma, come già dichiarato in un pre-cedente intervento, che le risorse delFondo di cui all’articolo 112 e quelle delFondo di cui al nuovo articolo 112-bis, delquale si discute, possono essere utilizzateper spese di investimento e che ciò non èespressamente indicato per evitare che siproducano riflessi in materia di monito-raggio e rendicontazione.

Roberto OCCHIUTO (FI) si associa allecritiche espresse dal collega Paolo Russoin ordine alla scelta di collegare i criteri diriparto del Fondo al numero di contagi edi decessi verificatisi in ciascun comunecosiddetto « zona rossa ».

La sottosegretaria Laura CASTELLIchiarisce che questa scelta si è resa ne-cessaria per la presenza di comuni moltocolpiti dall’epidemia che non sono maistati dichiarati « zona rossa », in quanto ilmomento di massimo contagio che li hacolpiti si è verificato successivamente al-l’estensione del divieto di circolazione atutto il territorio nazionale.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche i componenti della Commissione Bi-lancio del gruppo MoVimento 5 Stelle hasottoscritto la nuova formulazione dell’e-mendamento Maraia 112.13.

La Commissione approva gli identiciemendamenti Maraia 112.13, Conte112.20, De Luca 112.26, Cirielli 112.9 e112.14, Lazzarini 112.2, Mandelli 112.11,Zennaro 112.27, Tartaglione 112.21, Oc-chiuto 112.15 e Pella 112.6, come rifor-mulati (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, avverteche gli identici subemendamenti VanessaCattoi 0.68.137.30 e Emanuela Rossini0.68.137.31 nonché gli identici subemen-damenti Emanuela Rossini 0.68.137.34 eVanessa Cattoi 0.68.137.43 sono stati riti-rati dalle presentatrici. Pone quindi invotazione l’emendamento 68.137 del Go-verno.

La Commissione approva l’emenda-mento 68.137 del Governo (vedi allegato 1),come risultante dall’approvazione dei su-bemendamenti.

Claudio BORGHI, presidente, non es-sendovi obiezioni, sospende brevemente laseduta.

La seduta, sospesa alle 16.25, riprendealle 16.45.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche l’emendamento Ficara 122.8 è statosottoscritto da tutti i componenti dellaCommissione bilancio del gruppo MoVi-mento 5 Stelle.

La Commissione approva l’emenda-mento Ficara 122.8 (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, eviden-ziando che il termine entro il quale de-vono essere predisposte le riformulazionidelle proposte emendative riferite al TitoloVIII è fissato alle ore 17.30, suggerisce disospendere la seduta fino alle ore 18.15,per consentire a tutti i gruppi di valutarle.Propone inoltre di procedere, alla ripresadei lavori, esaminando tutte le proposteemendative con parere favorevole o favo-revole con riformulazione per terminare ilavori della Commissione alle ore 19.

Venerdì 3 luglio 2020 — 20 — Commissione V

Paolo TRANCASSINI (FDI) evidenziache potrebbero essere immediatamenteesaminate alcune proposte emendative, lacui riformulazione è stata già accettata daipresentatori. Fa presente che in Ufficio dipresidenza, integrato dai rappresentantidei gruppi, era stato individuato un di-verso programma dei lavori, e sottolineache su una proposta emendativa del suogruppo parlamentare era stata presentatauna riformulazione, già accettata dai pro-ponenti, che ha trovato anche la condivi-sione di tutti gli altri gruppi.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC) ri-corda che nell’Ufficio di presidenza, inte-grato dai rappresentanti dei gruppi, erastato individuato il programma dei lavoridella Commissione, rispettato da tutti finoa questo momento. Comprendendo le ra-gioni poste alla base della proposta delPresidente di sospendere i lavori dellaCommissione, suggerisce tuttavia che glistessi riprendano alle 17.45, per iniziareimmediatamente ad esaminare le riformu-lazioni già depositate agli emendamentiriferiti al Titolo VIII. Evidenzia in parti-colare che si è già registrato il consenso ditutti i gruppi sulle proposte di riformula-zione riferite agli emendamenti in materiadi scuola e di disabili e ricorda che il suogruppo parlamentare si è impegnato, unavolta sciolti tali nodi, a votare tutte le altreproposte emendative.

Paolo TRANCASSINI (FDI) nel far pre-sente anche che nell’Ufficio di presidenza,integrato dai rappresentanti dei gruppi, siera stabilito di procedere all’esame degliemendamenti in ordine numerico, sottoli-nea che la proposta emendativa del suogruppo alla quale faceva riferimento mo-difica l’articolo 89.

Fabio MELILLI (PD), relatore, assicu-rando la piena disponibilità dei relatorisull’articolo aggiuntivo Meloni 89.04, inmateria di disabilità, nonché sulle propo-ste delle opposizioni riguardanti le scuoleparitarie, ritiene però necessario che leopposizioni stesse, mantenendo un com-portamento corretto, assicurino l’esame di

tutte le proposte emendative rimaste dadiscutere entro il termine previsto dallapresidenza.

Paolo TRANCASSINI (FDI) rassicura ilrelatore Melilli sulla lealtà delle opposi-zioni, già, peraltro, più volte mostrata nelcorso della seduta odierna.

Fabio MELILLI (PD), relatore, ritienenecessario un impegno formale in talsenso da parte dei gruppi di opposizione.

Paolo TRANCASSINI (FDI) esclude cheil suo gruppo intenda adottare atteggia-menti ostruzionistici, fermo restando ildiritto di esprimersi contro le proposterecanti un contenuto politicamente inac-cettabile, come quello, ad esempio, dellacanapa.

Fabio MELILLI (PD), relatore, non in-tende affatto impedire alle opposizioni diesercitare il loro ruolo sulle questioniritenute politicamente significative.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC),prendendo atto dell’atteggiamento collabo-rativo espresso sia dalle opposizioni sia dairelatori, sottolinea che la sua proposta dianticipare la ripresa della discussione alle17.45 permetterebbe di affrontare i temisui quali si è trovato l’accordo, per poivotare in sequenza le proposte emendative,fino all’esaurimento del fascicolo.

Fabio MELILLI (PD), relatore, intendechiarire di non avere la pretesa che leopposizioni si astengano dal criticare leproposte di riformulazione che non con-dividono. Si aspetta, piuttosto, che glieventuali interventi critici non abbianouno scopo ostruzionistico.

Claudio BORGHI, presidente, assicurache, come ha sempre fatto, intende garan-tire il corretto svolgimento del dibattito,senza che siano compromessi né i dirittidella maggioranza né quelli dell’opposi-zione. Propone, quindi, di sospendere laseduta fino alle 18.

Venerdì 3 luglio 2020 — 21 — Commissione V

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC) dàatto al presidente dell’estrema correttezzacon la quale ha organizzato i lavori dellaCommissione.

Claudio BORGHI, presidente, sospendela seduta, che riprenderà alle ore 18.

La seduta, sospesa alle 17.05, riprendealle 18.45.

Claudio BORGHI, presidente, passandoall’articolo aggiuntivo Meloni 89.04, av-verte che la riformulazione proposta dairelatori è stata accettata dai firmatari (vediallegato 1).

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Meloni 89.04, nel testo riformu-lato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, avverteche la riformulazione dell’emendamentoBenamati 44.15, proposta dai relatori, èstata accettata dai firmatari (vedi allegato1). Fa presente altresì che l’emendamentonella nuova formulazione è stato sotto-scritto dai deputati del gruppo della Legadella Commissione bilancio e dai deputatiLovecchio e Boschi. Rappresenta infineche ove approvato l’emendamento assor-birebbe il contenuto degli articoli aggiun-tivi Comaroli 44.023 e Porchietto 44.017.

Stefano FASSINA (LEU) preannunciala propria astensione sull’emendamentoBenamati 44.15, come riformulato.

La Commissione approva l’emenda-mento Benamati 44.15, nel testo riformu-lato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, avverteche la riformulazione proposta dai relatoridegli identici emendamenti Piccoli Nardelli84.100, Nitti 84.122 e Fratoianni 84.78(vedi allegato 1) è stata accettata dai fir-matari. Prende atto altresì che l’emenda-mento Piccoli Nardelli 84.100, come rifor-mulato, è stato sottoscritte dai deputati deigruppi del MoVimento 5 Stelle, del PartitoDemocratico, di Italia Viva, della Lega e di

Forza Italia della Commissione bilancio,nonché dai deputati Lupi e Fusacchia. Lariformulazione comprende anche i conte-nuti dell’emendamento Vacca 84.42.

La Commissione approva gli emenda-menti Piccoli Nardelli 84.100, Nitti 84.122e Fratoianni 84.78, come riformulati in unidentico testo (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, avverteche la riformulazione dell’emendamentoFrassini 177.16, proposta dai relatori, èstata accettata dai firmatari (vedi allegato1) e che l’emendamento è stato sottoscrittodai deputati del gruppo del MoVimento 5Stelle della Commissione bilancio, nonchédai deputati Lupi, Fiorini, Faro, Manzo eNobili.

La Commissione approva l’emenda-mento Frassini 177.16, nel testo riformu-lato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, avverteche la riformulazione dell’emendamentoFassina 181.31, proposta dai relatori, èstata accettata dai firmatari (vedi allegato1) e che l’emendamento è stato sottoscrittodai deputati del gruppo del MoVimento 5Stelle, del Partito Democratico, di ItaliaViva e di Forza Italia della Commissionebilancio, nonché dai deputati Baldino,Lupi e Gebhard. La nuova formulazioneassorbe anche il contenuto dell’emenda-mento Spena 181.23.

La Commissione approva l’emenda-mento Fassina 181.31, nel testo riformu-lato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, avverteche la riformulazione dell’emendamentoGaravaglia 182.78, proposta dai relatori, èstata accettata dai firmatari (vedi allegato1).

La Commissione approva l’emenda-mento Garavaglia 182.78, nel testo rifor-mulato (vedi allegato 1), che risulta altresìsottoscritto dal deputato Toccalini.

Venerdì 3 luglio 2020 — 22 — Commissione V

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione in identico testo degliemendamenti Lacarra 181.37 e Grimaldi181.17 (vedi allegato 1), che è stata accet-tata dai presentatori e sottoscritta daideputati del gruppo del MoVimento 5Stelle della Commissione bilancio.

La Commissione approva gli identiciemendamenti Grimaldi 181.17 e Lacarra181.37, nel testo riformulato (vedi allegato1).

Claudio BORGHI, presidente, passandoagli emendamenti Bergamini 182.81, Bu-ratti 182.40, Ripani 182.68 e 182.69, Raf-faelli 182.15 e all’articolo aggiuntivo Ba-relli 216.05, riformulati in identico testo,avverte che i presentatori hanno accettatola riformulazione proposta dai relatori(vedi allegato 1) e che l’emendamento cosìriformulato è stato sottoscritto dai depu-tati dei gruppi del Partito Democratico, diItalia Viva, di Forza Italia e della Legadella Commissione bilancio.

La Commissione approva gli identiciemendamenti Bergamini 182.81, Buratti182.40, Ripani 182.68 e Raffaelli 182.15 el’articolo aggiuntivo Barelli 216.05, neltesto riformulato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, passandoall’emendamento Piccoli Nardelli 183.77,comunica che la riformulazione propostadai relatori è stata accolta dai presentatori(vedi allegato 1) e che l’emendamento èstato sottoscritto dai deputati dei gruppidel MoVimento 5 Stelle, di Forza Italia edi Fratelli d’Italia della Commissione bi-lancio, nonché dal deputato Fusacchia. Lasua approvazione assorbirebbe anche ilcontenuto dell’emendamento Battelli183.14.

La Commissione approva l’emenda-mento Piccoli Nardelli 183.77 nel testoriformulato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta di

riformulazione dell’emendamento Dori183.36 (vedi allegato 1), che è stata accet-tata dai presentatori e sottoscritta daideputati dei gruppi del MoVimento 5Stelle, di Italia Viva, della Lega e diFratelli d’Italia della Commissione bilan-cio, nonché dal deputato Lupi. La suaapprovazione assorbirebbe anche il conte-nuto dell’emendamento Bordonali 183.11.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA)segnala alla Presidenza che l’emenda-mento Bordonali 183.11 è di contenutoanalogo all’emendamento Dori 183.36, neltesto riformulato.

La Commissione approva l’emenda-mento Dori 183.36, nel testo riformulato(vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione dell’emendamento Gallo183.32 (vedi allegato 1), che è stata accet-tata dai presentatori e sottoscritta daideputati Fusacchia e Piccoli Nardelli, non-ché dai componenti della V Commissionedel gruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva l’emenda-mento Gallo 183.32, nel testo riformulato(vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione dell’emendamento Navarra184.11 (vedi allegato 1), che è stata accet-tata dal presentatore.

La Commissione approva l’emenda-mento Navarra 184.11, nel testo riformu-lato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione dell’articolo aggiuntivo Pa-olo Russo 185.02 (vedi allegato 1), che èstata accettata dai presentatori e sotto-scritta dai componenti della Commissionebilancio dei gruppi Forza Italia, Fratellid’Italia e Lega.

Venerdì 3 luglio 2020 — 23 — Commissione V

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Paolo Russo 185.02, nel testoriformulato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione dell’emendamento Sensi194.6 (vedi allegato 1), che è stata accettatadai presentatori e sottoscritta dai compo-nenti della Commissione bilancio delgruppo Forza Italia.

La Commissione approva l’emenda-mento Sensi 194.6, nel testo riformulato(vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione dell’emendamento LucianoCantone 198.2 (vedi allegato 1), che è stataaccettata dal presentatore e sottoscrittadai componenti della V Commissione delgruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva l’emenda-mento Luciano Cantone 198.2, nel testoriformulato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione in identico testo degliemendamenti Pastorino 199.43 e Paita199.1 (vedi allegato 1), che è stata accettatadai presentatori.

La Commissione approva gli emenda-menti Pastorino 199.43 e Paita 199.1, comeriformulati in identico testo (vedi allegato1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione in identico testo degliemendamenti Termini 199.18, Gariglio199.52, Paita 199.2, Tabacci 199.62 e Man-cini 199.15 (vedi allegato 1), che è stataaccettata dai presentatori e sottoscritta daicomponenti della V Commissione deigruppi MoVimento 5 Stelle, Partito Demo-cratico e Lega e dalla componente delgruppo Misto « Noi con l’Italia ».

La Commissione approva gli emenda-menti Mancini 199.15, Termini 199.18,Gariglio 199.52, Paita 199.2 e Tabacci199.62, come riformulati in un identicotesto (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione dell’articolo aggiuntivo Ga-riglio 199.06 (vedi allegato 1), che è stataaccettata dai presentatori e sottoscritta daicomponenti della Commissione bilanciodel gruppo Partito Democratico. La suaapprovazione assorbirebbe il contenutodell’emendamento Rixi 199.10.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Gariglio 199.06, nel testo rifor-mulato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione dell’emendamento Ficara200.24 (vedi allegato 1), che è stata accet-tata dal presentatore e sottoscritta daicomponenti della V Commissione delgruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva l’emenda-mento Ficara 200.24, nel testo riformulato(vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione degli identici emendamentiNavarra 200.15 e Scagliusi 200.30 (vediallegato 1), che è stata accettata dai pre-sentatori e sottoscritta dai componentidella Commissione bilancio del gruppoMoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva gli identiciemendamenti Navarra 200.15 e Scagliusi200.30, nel testo riformulato (vedi allegato1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione in identico testo dell’arti-colo aggiuntivo Gariglio 200.07 e dell’e-mendamento Fassina 180.14 (vedi allegato1), che è stata accettata dai presentatori e

Venerdì 3 luglio 2020 — 24 — Commissione V

sottoscritta dai componenti della Commis-sione bilancio del gruppo MoVimento 5Stelle.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Gariglio 200.07 e l’emendamentoFassina 180.14, come riformulati in unidentico testo (vedi allegato 1). Approvainoltre gli identici emendamenti EnricoBorghi 202.12 e Lupi 202.14, come rifor-mulati (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione dell’emendamento Nobili202.5 (vedi allegato 1), che è stata accettatadal presentatore.

La Commissione approva l’emenda-mento Nobili 202.5, nel testo riformulato(vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione dell’emendamento Lupi205.4 (vedi allegato 1), che è stata accettatadai presentatori e sottoscritta dai compo-nenti della Commissione bilancio deigruppi Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia,nonché dall’onorevole Siracusano.

La Commissione approva l’emenda-mento Lupi 205.4, nel testo riformulato(vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione dell’emendamento Mancini206.5 (vedi allegato 1), che è stata accettatadai presentatori e sottoscritta dai compo-nenti della Commissione bilancio deigruppi MoVimento 5 Stelle, Italia Viva ePartito Democratico, nonché dagli onore-voli Fusacchia, Baldelli e Barelli.

Paolo TRANCASSINI (FDI) osservacome, in seguito alla riformulazione, lostanziamento di 20 milioni di euro perl’anno 2020, previsto dal testo originariodell’emendamento Mancini 206.5 per gliinterventi di rifacimento della via Salariasi sia ridotto a 3 milioni di euro.

Gabriele LORENZONI (M5S), ringra-ziando i relatori per la proposta di rifor-mulazione dell’emendamento Mancini206.5, segnala come lo stanziamento com-plessivo sia rimasto fissato in 20 milioni dieuro, dei quali 3 milioni per l’anno 2020e 17 milioni per l’anno 2021.

La Commissione approva l’emenda-mento Mancini 206.5, nel testo riformulato(vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, avverteche è stata presentata una proposta diriformulazione in identico testo degliemendamenti Orlando 208.37 e Zanichelli208.19 (vedi allegato 1), che è stata accet-tata dai presentatori e sottoscritta daicomponenti della Commissione bilanciodei gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega, Par-tito Democratico, Forza Italia, Italia Vivae Fratelli d’Italia e dalla componente delgruppo Misto « Noi con l’Italia ».

La Commissione approva gli emenda-menti Orlando 208.37 e Zanichelli 208.19,come riformulati in un identico testo (vediallegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione dell’articolo aggiuntivo Pa-gani 211.01 (vedi allegato 1), che è stataaccettata dai presentatori.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Pagani 211.01, nel testo riformu-lato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione in unico testo degli articoliaggiuntivi Pellicani 212.01, Brunetta201.017 e 213.08 e Bazzaro 201.012 (vediallegato 1), che è stata accettata dai pre-sentatori.

La Commissione approva gli articoliaggiuntivi Pellicani 212.01, Brunetta201.017 e 213.08 e Bazzaro 201.012, comeriformulati in un identico testo (vedi al-legato 1).

Venerdì 3 luglio 2020 — 25 — Commissione V

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione dell’articolo aggiuntivoUbaldo Pagano 213.01 (vedi allegato 1), cheè stata accettata dai presentatori e sotto-scritta dai deputati D’Attis, Fusacchia eLucaselli, nonché dai componenti dellaCommissione bilancio del gruppo MoVi-mento 5 Stelle.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Ubaldo Pagano 213.01, nel testoriformulato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione degli identici emendamentiGaravaglia 214.3 e Martina 214.18 (vediallegato 1), che è stata accettata dai pre-sentatori e sottoscritta dalla componentedel gruppo Misto « Noi con l’Italia ».

La Commissione approva gli identiciemendamenti Garavaglia 214.3 e Martina214.18, nel testo riformulato (vedi allegato1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione dell’emendamento Garava-glia 214.2 (vedi allegato 1), che è stataaccettata dai presentatori.

La Commissione approva l’emenda-mento Garavaglia 214.2 nel testo riformu-lato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta diriformulazione dell’articolo aggiuntivo Na-varra 217.06 (vedi allegato 1), che è stataaccettata dai presentatori e sottoscritta daicomponenti della Commissione bilanciodei gruppi MoVimento 5 Stelle e Fratellid’Italia.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Navarra 217.06, nel testo rifor-mulato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache è stata presentata una proposta di

riformulazione dell’articolo aggiuntivoD’Orso 220.03 (vedi allegato 1), che è stataaccettata dai presentatori e sottoscritta daicomponenti della Commissione bilanciodei gruppi MoVimento 5 Stelle, ForzaItalia, Lega e Fratelli d’Italia.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo D’Orso 220.03 nel testo riformu-lato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, avverteche è stata presentata una proposta diriformulazione dell’emendamento D’Orso221.2 (vedi allegato 1), che è stata accettatadai presentatori.

Roberto OCCHIUTO (FI) annuncia ilvoto contrario del gruppo Forza Italiasulla nuova formulazione dell’emenda-mento D’Orso 221.2 (vedi allegato 1).

La Commissione approva l’emenda-mento D’Orso 221.2, nel testo riformulato(vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione in un identico testo dell’e-mendamento Incerti 222.25, dell’articoloaggiuntivo Gagnarli 222.020 e degli emen-damenti Gadda 224.5, Paolo Russo 224.20,Marco Di Maio 222.5 e Baldelli 224.28 eche questa è stata sottoscritta dai compo-nenti della V Commissione dei gruppiFratelli d’Italia e Forza Italia.

La Commissione approva l’emenda-mento Incerti 222.25, l’articolo aggiuntivoGagnarli 222.020 e gli emendamentiGadda 224.5, Paolo Russo 224.20, MarcoDi Maio 222.5 e Baldelli 224.28, comeriformulati in un identico testo (vedi al-legato 1).

Luigi MARATTIN (IV), relatore, anche anome dei relatori Misiti e Melilli, proponedi accantonare l’articolo aggiuntivo MarcoDi Maio 222.036, come riformulato.

La sottosegretaria Laura CASTELLIconcorda con la proposta dei relatori.

Venerdì 3 luglio 2020 — 26 — Commissione V

Claudio BORGHI, presidente, avverteche l’articolo aggiuntivo Marco Di Maio222.036, come riformulato, si intende ac-cantonato. Comunica, inoltre, che i pre-sentatori hanno accettato la riformula-zione in un identico testo dell’articoloaggiuntivo Gallinella 224.042 e dell’emen-damento Anna Lisa Baroni 222.15. Prendeatto inoltre che l’articolo aggiuntivo Gal-linella 224.042, come riformulato, è sotto-scritto dai componenti della V Commis-sione del gruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Gallinella 224.042 e l’emenda-mento Anna Lisa Baroni 222.15, riformu-lati in un identico testo (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione dell’emendamento Braga227.10.

La Commissione approva l’emenda-mento Braga 227.10 nel testo riformulato(vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache il presentatore ha accettato la rifor-mulazione dell’emendamento Nobili229.11 e che questa è stata sottoscritta daicomponenti della V Commissione delgruppo Fratelli d’Italia.

La Commissione approva l’emenda-mento Nobili 229.11, nel testo riformulato(vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione dell’emendamento Deiana229.27 e che questa è stata sottoscritta daicomponenti della V Commissione delgruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva l’emenda-mento Deiana 229.27, nel testo riformulato(vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione in un identico testo degli

emendamenti Pellicani 229.52 e Moretto229.5. Avverte che esso è sottoscritto daideputati della Lega della Commissionebilancio.

La Commissione approva gli emenda-menti Pellicani 229.52 e Moretto 229.5,come riformulati in un identico testo (vediallegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione in un identico testo degliarticoli aggiuntivi Ilaria Fontana 229.038,Benedetti 66.01, Fioramonti 66.03, Gian-none 66.04, Fassina 66.05 e Deiana 66.06e che questa è stata sottoscritta dai com-ponenti della V Commissione del gruppoMoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva gli articoliaggiuntivi Ilaria Fontana 229.038, Bene-detti 66.01, Fioramonti 66.03, Giannone66.04, Fassina 66.05 e Deiana 66.06, comeriformulati in un identico testo (vedi al-legato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione in un identico testo degliemendamenti Gallo 230.7 e Fusacchia230.13 e dell’articolo aggiuntivo Donno235.023 e che questa è stata sottoscrittadai componenti della V Commissione deigruppi Fratelli d’Italia, Italia Viva, PartitoDemocratico e Forza Italia, nonché daideputati Scerra e Fassina.

Leonardo DONNO (M5S), nel ringra-ziare la sottosegretaria Castelli per l’im-pegno profuso affinché le proposte emen-dative in esame fossero approvate, le sot-toscrive a nome dei componenti della VCommissione del gruppo MoVimento 5Stelle.

La Commissione approva gli emenda-menti Gallo 230.7 e Fusacchia 230.13 el’articolo aggiuntivo Donno 235.023, comeriformulati in un identico testo (vedi al-legato 1).

Venerdì 3 luglio 2020 — 27 — Commissione V

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione dell’articolo aggiuntivo Casa230.041 e che questa è stata sottoscrittadai componenti della V Commissione deigruppi MoVimento 5 Stelle, Italia Viva eFratelli d’Italia, nonché dal deputato Fu-sacchia.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Casa 230.041, nel testo riformu-lato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione dell’emendamento Elisa Tri-podi 231.7 e che questa è stata sottoscrittadai componenti della V Commissione delgruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva l’emenda-mento Elisa Tripodi 231.7, nel testo rifor-mulato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione dell’articolo aggiuntivo Casa231.011 e che questa è stata sottoscrittadai componenti della V Commissione deigruppi MoVimento 5 Stelle, Partito Demo-cratico e Fratelli d’Italia, nonché dal de-putato Fusacchia.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Casa 231.011, nel testo riformu-lato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione degli identici emendamentiLupi 232.16 e Colucci 232.15.

La Commissione approva gli identiciemendamenti Lupi 232.16 e Colucci 232.15,nel testo riformulato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione dell’emendamento Comaroli233.32 e che questa è stata sottoscritta daicomponenti della V Commissione dei

gruppi Partito Democratico, Italia Viva,Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, non-ché dai deputati Fassina, Lupi e Molinari.

Fabio RAMPELLI (FDI) chiede che laportata della disposizione di cui alla nuovaformulazione dell’emendamento Comaroli233.32 sia estesa anche ai servizi educativiautorizzati.

Gianluca VACCA (M5S), replicando al-l’onorevole Rampelli, assicura che i servizieducativi autorizzati sono già ricompresinel dettato del comma 3 dell’articolo 233,pertanto reputa non necessaria la modificaproposta.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC),concordando con l’onorevole Rampelli, ri-tiene utile ribadire che le disposizioni delcomma 3 dell’articolo 233 si applicanoanche ai servizi educativi autorizzati. Ri-corda, inoltre, che tutti i gruppi hannocollaborato sul tema delle scuole paritarieper giungere a una norma che permettessela loro sopravvivenza.

Luigi MARATTIN (IV), relatore, anche anome dei relatori Misiti e Melilli, concordacon la proposta dell’onorevole Rampelli.

La sottosegretaria Laura CASTELLI siassocia.

Paolo RUSSO (FI) esprime apprezza-mento per il lavoro svolto dalla Commis-sione sul tema delle scuole paritarie, ri-spetto alle quali auspica un ulteriore con-tributo in futuro.

Gianluca VACCA (M5S) precisa che ilMoVimento 5 Stelle, essendo favorevole alcontenuto originario dell’articolo 233, noncondivide la riscrittura del comma 4 pro-posta dalla riformulazione dell’emenda-mento Comaroli 233.32.

Maria Elena BOSCHI (IV), ricordandoche anche il suo gruppo ha presentatoproposte emendative volte al sostegnodelle scuole paritarie, ritiene primario so-stenere la libertà di scelta delle famiglie

Venerdì 3 luglio 2020 — 28 — Commissione V

nel campo dell’istruzione. Quanto allascuola statale, apprezza l’annuncio daparte del Governo di un maggiore sostegnofinanziario nel prossimo provvedimento.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nelringraziare l’onorevole Vacca per l’onestàintellettuale dimostrata nell’affermare ildissenso del suo gruppo rispetto alla ri-scrittura del comma 4 dell’articolo 233,rivendica pertanto alla Lega la paternitàdell’incremento del contributo di 120 mi-lioni di euro per il 2020 destinato allescuole paritarie.

Fabio RAMPELLI (FDI), nel conside-rare l’approvazione dell’emendamento Co-maroli 233.32 un traguardo importante,annuncia il voto favorevole del suogruppo.

La Commissione approva l’emenda-mento Comaroli 233.32, nel testo riformu-lato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, avverteche l’approvazione dell’emendamento Co-maroli 233.32, come riformulato, assorbe,tra l’altro, l’articolo aggiuntivo Aprea233.06, gli identici articoli aggiuntivi Gre-gorio Fontana 233.08, Benigni 233.034, DeMenech 233.09, Marin 233.010 e Lupi233.03, l’articolo aggiuntivo Gelmini235.09, gli identici emendamenti Rampelli233.19, Lupi 233.51 e 233.52 e l’emenda-mento Rampelli 233.20. Comunica, altresì,che i presentatori hanno accettato la ri-formulazione dell’emendamento Braga238.30.

La Commissione approva l’emenda-mento Braga 238.30, nel testo riformulato(vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione in un identico testo degliarticoli aggiuntivi Pagani 238.01 e Gio-vanni Russo 238.07 e che questa è statasottoscritta dai componenti della V Com-missione del gruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva gli articoliaggiuntivi Pagani 238.01 e Giovanni Russo238.07, come riformulati in un identicotesto (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione dell’emendamento EnricoBorghi 243.1.

La Commissione approva l’emenda-mento Enrico Borghi 243.1, nel testo ri-formulato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione dell’emendamento Fusacchia243.4 e che questa è stata sottoscritta daicomponenti della V Commissione deigruppi Partito Democratico e Forza Italia.

La Commissione approva l’emenda-mento Fusacchia 243.4, nel testo riformu-lato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione degli identici emendamentiDieni 252.5 e Baldino 252.6 e che questariformulazione è stata sottoscritta daicomponenti della V Commissione delgruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva gli identiciemendamenti Dieni 252.5 e Baldino 252.6,nel testo riformulato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione dell’articolo aggiuntivo Pri-sco 259.04 e che questa è stata sottoscrittadai componenti della V Commissione deigruppi MoVimento 5 Stelle, Lega, ItaliaViva, Partito Democratico e Forza Italia,nonché dal deputato Grimaldi.

La Commissione approva l’emenda-mento Prisco 259.04, nel testo riformulato(vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-

Venerdì 3 luglio 2020 — 29 — Commissione V

formulazione in un identico testo degliarticoli aggiuntivi Fiano 260.02 e Macina260.04 e che questa è stata sottoscritta daicomponenti della V Commissione delgruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva gli articoliaggiuntivi Fiano 260.02 e Macina 260.04,come riformulati in un identico testo (vediallegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione dell’emendamento Baldino263.6 e che questa è stata sottoscritta daicomponenti della V Commissione deigruppi MoVimento 5 Stelle e Partito De-mocratico nonché dal deputato Scerra.

La sottosegretaria Laura CASTELLIspecifica che la riformulazione dell’emen-damento Baldino 263.6 prevede, tra l’altro,la cessazione del lavoro agile per consen-tire che la norma sia applicabile.

La Commissione approva l’emenda-mento Baldino 263.6, nel testo riformulato(vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, comunicache i presentatori hanno accettato la ri-formulazione dell’articolo aggiuntivo Bru-netta 263.08.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Brunetta 263.08, nel testo rifor-mulato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, avverteche la riformulazione proposta dai relatoridell’articolo aggiuntivo Marco Di Maio222.036 (vedi allegato 1) è stata accettatadai firmatari.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Marco Di Maio 222.036, nel testoriformulato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, prendeatto che l’emendamento Bonomo 182.107,la cui riformulazione proposta dai relatoriè stata accettata dal firmatario, viene sot-

toscritto dai gruppi del Partito Democra-tico e del MoVimento 5 Stelle della Com-missione bilancio.

La Commissione approva l’emenda-mento Bonomo 182.107, nel testo rifor-mulato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, avvertepuò pertanto ritenersi assorbito nell’emen-damento appena approvato il contenutodegli emendamenti Faro 182.32 e 182.49.Inoltre, fa presente che i relatori hannoproposto una riformulazione che ricom-prende in un unico testo i contenuti del-l’emendamento Pella 216.17 e dell’articoloaggiuntivo Nobili 216.023 e che i firmataril’hanno accettata (vedi allegato 1). Rappre-senta, altresì, da tale unico testo puòritenersi assorbito l’emendamento Barelli216.26.

La Commissione approva l’emenda-mento Pella 216.17 e l’articolo aggiuntivoNobili 216.023, nel testo riformulato (vediallegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, prendeatto che l’articolo aggiuntivo Garavaglia218.05, la cui riformulazione proposta dairelatori è stata accettata dal firmatario(vedi allegato 1), viene sottoscritto daigruppi Partito Democratico, Italia Viva eFratelli d’Italia della Commissione bilan-cio.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Garavaglia 218.05, nel testo rifor-mulato (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, prendeatto che l’emendamento Trancassini 48.31è stato sottoscritto anche dal Gruppo dellaLega della Commissione bilancio.

Claudio MANCINI (PD) preannunzia lasua astensione.

La Commissione, con distinte votazioni,approva l’emendamento Trancassini 48.31e l’articolo aggiuntivo Varrica 119.047(vedi allegato 1).

Venerdì 3 luglio 2020 — 30 — Commissione V

Claudio BORGHI, presidente, prendeatto che l’emendamento De Toma 179.27 èstato sottoscritto anche dal gruppo MoVi-mento 5 Stelle della Commissione bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni,approva gli identici emendamenti Bella-chioma 179.2, Zucconi 179.19, Fassina179.21, Benigni 179.25, De Toma 179.27 eTabacci 179.28 e gli emendamenti Bendi-nelli 182.1 e Spena 182.52 (vedi allegato 1).

Claudio BORGHI, presidente, prendeatto che l’emendamento Fusacchia 183.89è stato sottoscritto anche dal gruppo delPartito Democratico della Commissionebilancio.

La Commissione, con distinte votazioni,approva gli emendamenti Fusacchia183.89, Lattanzio 184.6, sottoscritto altresìdai deputati del MoVimento 5 Stelle dellaCommissione bilancio, e Vacca 185.1 (vediallegato 1). Approva, quindi, gli identiciarticoli aggiuntivi Piccoli Nardelli 195.06,Capitanio 195.016, Casciello 195.09 e Mol-licone 195.013 (vedi allegato 1). Indi, conulteriori distinte votazioni, approva l’arti-colo aggiuntivo De Filippo 195.018 (vediallegato 1), che viene sottoscritto dai de-putati del Partito Democratico componentila Commissione Bilancio, l’emendamentoBuratti 206.1, gli identici emendamentiRixi 214.1, Rizzetto 214.10, Gemmato214.11, Martino 214.12 e Bordo 214.13(vedi allegato 1), che viene sottoscrittoaltresì dalla deputata Faro, e l’emenda-mento Torto 216.20 (vedi allegato 1), cheviene altresì sottoscritto dal gruppo Mo-Vimento 5 Stelle della Commissione bilan-cio.

Claudio BORGHI, presidente, passa al-l’esame dell’articolo aggiuntivo Fregolent227.010.

Luigi MARATTIN (IV), relatore, fa pre-sente che esso è da intendersi ritirato.

Silvia FREGOLENT (IV) conferma ilritiro della proposta emendativa pur ram-maricandosene.

Indi, la Commissione, con distinte vo-tazioni, approva l’articolo aggiuntivo Via-nello 228.015, l’emendamento Torto236.13 (vedi allegato 1), che viene sotto-scritto dal gruppo del MoVimento 5 Stelledella Commissione bilancio, l’emenda-mento Scerra 241.2 (vedi allegato 1), cheviene altresì sottoscritto dalla deputataFaro, gli identici articoli aggiuntivi Sodano245.07 e Ruggiero 245.08 (vedi allegato 1),quest’ultimo sottoscritto dai deputati delgruppo Fratelli d’Italia, e, da ultimo, l’e-mendamento Eva Lorenzoni 246.1 (vediallegato 1).

La sottosegretaria Laura CASTELLIpropone la riformulazione dell’emenda-mento Garavaglia 200.6, nel senso di cir-coscrivere l’incremento delle risorse di cuiall’articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge n. 162 del 2019 al solo anno 2020,con la conseguente riduzione della coper-tura sull’articolo 265 del decreto-legge inesame.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA),in qualità di cofirmataria, accetta la ri-formulazione.

La Commissione approva l’emenda-mento Garavaglia 200.6, come riformulato(vedi allegato 1).

La sottosegretaria Laura CASTELLI ri-badisce il parere contrario sull’articoloaggiuntivo Tomasi 206.012.

La Commissione approva l’emenda-mento Prestigiacomo 111.4 (vedi allegato1).

Claudio BORGHI, presidente, avverteche l’articolo aggiuntivo Trizzino 111.012 èstato sottoscritto dai deputati del gruppodel MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Trizzino 111.012 (vedi allegato 1).

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC) se-gnala la necessità di modificare la rubricadell’articolo 233, a seguito dell’approva-

Venerdì 3 luglio 2020 — 31 — Commissione V

zione dell’emendamento Comaroli 233.32,avente ad oggetto l’istruzione paritaria.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche l’emendamento Bruno Bossio 208.14 èstato sottoscritto dalla deputata Baldino.

La Commissione, con distinte votazioni,approva gli emendamenti Bruno Bossio208.14, Pella 216.18, Marco Di Maio 224.4e 225.1 e Nevi 244.5 (vedi allegato 1).

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) evi-denzia come l’emendamento Nevi 244.5testé approvato istituisca un credito d’im-posta quando il Governo aveva detto chenon vi erano risorse per il 2021.

Marialuisa FARO (M5S) chiede di sot-toscrivere l’emendamento Rixi 214.1.

Simone BALDELLI (FI) ritiene che laCommissione, respingendo l’emendamentoa sua prima firma 224.28, sottoscrittoperaltro da diverse forze politiche, abbiamancato una buona occasione per offrireristoro alle imprese agricole della RegioneMarche, danneggiate dal maltempo.

Paolo TRANCASSINI (FDI) si associa alcollega che lo ha preceduto nell’esprimererammarico perché la Commissione non hatenuto in alcuna considerazione l’emenda-mento Baldelli 224.28, che era un emen-damento di buonsenso e importante perl’intera Regione Marche.

Claudio BORGHI, presidente, con rife-rimento alla proposta emendativa del de-putato Donno, inerente all’adeguamentostipendiale del Corpo dei Vigili del fuoco,deve ribadirne l’inammissibilità. Se, in unprimo momento, era apparso che potessematurare un accordo unanime tra i gruppiparlamentari, derogatorio su tale pronun-zia, in realtà ha verificato che tale accordonon si è consolidato, sicché non potràmettere in votazione l’articolo aggiuntivo.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) con-ferma la ricostruzione del Presidente.

Leonardo DONNO (M5S) si rammaricaper la posizione assunta dal gruppo dellaLega, poiché sulla sua proposta emenda-tiva aveva registrato nell’arco della setti-mana una convergenza di tutti i gruppi,poiché l’adeguamento stipendiale dei Vigilidel fuoco è un’esigenza avvertita dallageneralità delle forze politiche.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA ricordache la proposta emendativa in questione èstato sottoscritto da tutte le forze politiche– che infatti ringrazia – al fine di ade-guare gli stipendi dei Vigili del fuoco,grazie ai 165 milioni di euro stanziati dallalegge di bilancio. Rammenta altresì chetali risorse avrebbero dovuto essere distri-buite entro il mese di luglio da un decretodel Ministero dell’Interno che, a causadell’emergenza sanitaria, non è stato ema-nato. Prende atto ora con rammarico chealcune forze politiche hanno deciso diritirare la propria firma.

Claudio BORGHI, presidente, ribadisceche, non essendovi l’accordo di tutti igruppi, tale proposta normativa rimaneinammissibile. Evidenzia tuttavia che alSenato è in discussione una proposta nor-mativa avente ad oggetto l’adeguamentostipendiale del Corpo dei Vigili del fuoco.

Leonardo DONNO (M5S) ripete che ilgruppo della Lega sta tornando sui suoipassi, rimangiandosi la parola e impe-dendo così l’armonizzazione degli stipendidei Vigili del fuoco.

Davide CRIPPA (M5S) riconosce l’im-portanza della proposta normativa all’e-same del Senato; tuttavia riterrebbe im-portante approvare la proposta emenda-tiva del collega Donno, eventualmente an-che dopo aver compiuto un ulterioreapprofondimento.

Claudio BORGHI, presidente, pur nonnutrendo alcuna animosità nei confrontidei Vigili del fuoco, ribadisce che non visono le condizioni per modificare la suapronunzia.

Venerdì 3 luglio 2020 — 32 — Commissione V

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Schullian 265.01 (vedi allegato 1),che risulta sottoscritto anche dalla depu-tata Vanessa Cattoi.

Claudio BORGHI, presidente, avverteche sono stati presentati subemendamentiagli emendamenti 1.101, 2.014, 25.033,27.22, 65.016, 72.122, 84.126, 122.034,127.028, 136.6, 199.026, 223.8, 227.18,237.03 e 238.018 dei relatori (vedi allegato2).

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiedeche si proceda alla votazione di tutti isubemendamenti presentati prima di vo-tare gli emendamenti dei relatori.

Claudio BORGHI, presidente, preso attodella mancanza del consenso unanime deigruppi ad esaminare gli emendamenti deirelatori dando per respinti i subemenda-menti, in considerazione della necessità diprocedere immediatamente a votare ilconferimento del mandato al relatore,avendo ampiamente superato il termineche era stato indicato per procedere allaconclusione dei lavori in sede referente,avverte che non si procederà all’esamedegli emendamenti dei relatori. Avverteinoltre che è stata presentata dai relatorie posta in distribuzione una proposta dicorrezioni di forma.

La Commissione approva la proposta dicorrezioni di forma (vedi allegato 3).

La Commissione delibera quindi diconferire il mandato ai relatori Marattin,Melilli e Misiti di riferire favorevolmente

all’Assemblea sul provvedimento in esame.Delibera altresì di chiedere l’autorizza-zione a riferire oralmente.

Claudio BORGHI, presidente, si riservadi designare i componenti del Comitato deinove sulla base delle indicazioni deigruppi.

La seduta termina alle 21.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Com-missioni parlamentari n. 400 di mercoledì1o luglio 2020, a pagina 65, seconda co-lonna, riga ventesima, sostituire le paroleda: « Fa notare » fino alla fine dell’inter-vento dell’onorevole Squeri con le seguenti:« Osserva che la riformulazione propostasembra privilegiare l’utilizzo di energie,come il gas, che non sono rinnovabili. Perquanto concerne le biomasse, incentivate intutta Europa, segnala che sono state intro-dotte agevolazioni esclusivamente per leunità unifamiliari, quindi per gli impiantidi taglia minore e caratterizzati da livelli diemissioni inquinanti meno performanti edesclusivamente in sostituzione di altri im-pianti a biomassa. In questo modo si an-nulla il vantaggio in termini di riduzionedella CO2 che si avrebbe solo sostituendo leenergie fossili. Escludendo i condomini, dicui alla lettera b), si escludono le caldaie ditaglia più elevata e il teleriscaldamento so-stenibile, le uniche che hanno prestazioniin termini di inquinamento atmosferico pa-ragonabili al gas con vantaggio in termini diriduzione della CO2 pari al 94 per centorispetto al gas. ».

Venerdì 3 luglio 2020 — 33 — Commissione V

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recantemisure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da

COVID-19 (C. 2500 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 44.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Fermo restando quanto previstodall’articolo 1, comma 1031, della legge 30dicembre 2018, n. 145, alle persone fisichee giuridiche che acquistano in Italia dal 1o

agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche inlocazione finanziaria, un veicolo nuovo difabbrica sono riconosciuti i seguenti con-tributi:

a) per l’acquisto di un veicolo concontestuale rottamazione di un veicolo im-matricolato in data anteriore al 1o gennaio2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevo-lazione superi i dieci anni di anzianità dalladata di immatricolazione, il contributo sta-tale è parametrato al numero di grammi (g)di anidride carbonica (CO2) emessi per chi-lometro (km) secondo gli importi di cui allaseguente tabella ed è riconosciuto a condi-zione che sia praticato dal venditore unosconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2g/km Contributo (euro)

0-20 2.000

21-60 2.000

61-110 1.500

b) per l’acquisto di un veicolo inassenza di rottamazione, il contributostatale è parametrato al numero di g diCO2 emessi per km secondo gli importi

di cui alla seguente tabella ed è ricono-sciuto a condizione che sia praticato dalvenditore uno sconto pari ad almeno1.000 euro:

CO2g/km Contributo (euro)

0-20 1.000

21-60 1.000

61-110 750

Venerdì 3 luglio 2020 — 34 — Commissione V

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bissono riconosciuti ai veicoli di categoria M1nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO2 com-prese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzoinferiore a quello previsto dal comma1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicem-bre 2018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO2 com-prese tra 61 e 110 g/km, siano omologatiin una classe non inferiore ad Euro 6 diultima generazione e abbiano un prezzorisultante dal listino prezzi ufficiale dellacasa automobilistica produttrice inferiorea 40.000 al netto dell’imposta sul valoreaggiunto.

1-quater. Qualora il veicolo acquistatosia in possesso dei requisiti di cui aicommi 1-bis e 1-ter del presente articolo,i contributi di cui al citato comma 1-bissono cumulabili con il contributo di cui alcomma 1031 dell’articolo 1 della legge 30dicembre 2018, n. 145.

1-quinquies. Ai fini dell’attuazione delcomma 1-bis del presente articolo si ap-plicano le disposizioni dei commi 1032,1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 del-l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,n. 145.

1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1o

luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rotta-mano un veicolo usato omologato nelleclassi da Euro 0 a Euro 3 con un veicolousato omologato in una classe non infe-riore a Euro 6 o con emissioni di CO2

inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute alpagamento del 60 per cento degli onerifiscali sul trasferimento di proprietà delveicolo acquistato.

1-septies. Le persone fisiche che con-segnano per la rottamazione, contestual-mente all’acquisto di un veicolo con emis-sioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km,un secondo veicolo di categoria M1 rien-trante tra quelli previsti dal comma 1032dell’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, hanno diritto a un ulterioreincentivo di 750 euro, da sommare ai1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o,in alternativa, da utilizzare in forma di

credito di imposta entro tre annualità perl’acquisto di monopattini elettrici, bici-clette elettriche o muscolari, abbonamential trasporto pubblico, servizi di mobilitàelettrica in condivisione o sostenibile.

1-octies. Il fondo di cui all’articolo 1,comma 1041, della legge 30 dicembre2018, n. 145, è rifinanziato di 50 milionidi euro per l’anno 2020 quale limite dispesa da destinare esclusivamente all’at-tuazione dei commi da 1-bis a 1-septies delpresente articolo. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministro dello sviluppo economico,da emanare entro quindici giorni dalladata di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sonoindividuate le modalità per assicurare ilrispetto del limite di spesa di cui alpresente comma.

1-novies. Agli oneri derivanti dall’attua-zione delle disposizioni dei commi da 1-bisa 1-octies del presente articolo, pari a 50milioni di euro per l’anno 2020, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedel Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comerifinanziato dall’articolo 265, comma 5,del presente decreto.

44. 15. (Nuova formulazione) Benamati,Epifani, Moretto, Nardi, Rotta, Frago-meli, Gariglio, Fregolent, Bonomo, La-carra, Gavino Manca, Zardini, Fassino,Soverini, Dal Moro, Buratti, Topo, Mor,De Filippo.

ART. 48.

Sopprimere il comma 6.

48. 31. Trancassini, Lollobrigida, Ram-pelli, Lucaselli.

ART. 66.

Art. 66-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazionedei procedimenti per l’importazione e lavalidazione di mascherine chirurgiche e

dispositivi di protezione individuale)

1. Al fine di assicurare alle imprese ilnecessario fabbisogno di mascherine chi-

Venerdì 3 luglio 2020 — 35 — Commissione V

rurgiche e di dispositivi di protezioneindividuale e di sostenere la ripresa insicurezza delle attività produttive, perl’importazione e l’immissione in commer-cio dei predetti dispositivi sono definiticriteri semplificati di validazione, in de-roga alle norme vigenti, che assicurinol’efficacia protettiva idonea all’utilizzo spe-cifico fino al termine dello stato di emer-genza epidemiologica da COVID-19.

2. Per le mascherine chirurgiche i cri-teri di cui al comma 1 sono definiti entrodieci giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto da un comitato tecnico compostoda un rappresentante dell’Istituto supe-riore di sanità (ISS), che lo presiede, da unrappresentante designato dalle regioni, daun rappresentante dell’Ente italiano diaccreditamento – ACCREDIA, da un rap-presentante dell’Ente nazionale italiano diunificazione (UNI) e da un rappresentantedegli organismi notificati indicato dalleassociazioni degli organismi di valutazionedella conformità socie di ACCREDIA. Ilsupporto amministrativo al comitato è as-sicurato dall’ISS.

3. Per i dispositivi di protezione indi-viduale i criteri di cui al comma 1 sonodefiniti entro dieci giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione da un comitato tecnico composto daun rappresentante dell’Istituto nazionaleper l’assicurazione contro gli infortuni sullavoro (INAIL), che lo presiede, da unrappresentante designato dalle regioni, daun rappresentante di ACCREDIA, da unrappresentante di UNI e da un rappresen-tante degli organismi notificati indicatodalle associazioni degli organismi di valu-tazione della conformità socie di ACCRE-DIA. Il supporto amministrativo al comi-tato è assicurato dall’INAIL.

4. Entro quindici giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, le regioni definisconole modalità di presentazione delle do-mande di validazione delle mascherinechirurgiche e dei dispositivi di protezioneindividuale ai sensi del presente articolo eindividuano le strutture competenti per lamedesima validazione, in applicazione dei

criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosidegli organismi notificati e dei laboratoridi prova accreditati da ACCREDIA, non-ché delle università e dei centri di ricercae laboratori specializzati per l’effettua-zione delle prove sui prodotti, e provve-dono ai relativi controlli. Il monitoraggiosull’applicazione dei criteri semplificati divalidazione è assicurato dai comitati di cuiai commi 2 e 3, che supportano l’attivitàdelle regioni.

5. Restano ferme le validazioni in de-roga effettuate dall’ISS e dall’INAIL inattuazione dell’articolo 15, commi 2 e 3,del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge24 aprile 2020, n. 27. L’ISS e l’INAILrimangono competenti per la definizionedelle domande pervenute ai predetti isti-tuti fino al quindicesimo giorno successivoalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, salvo cheil richiedente rinunci espressamente a pre-sentare domanda alla regione.

6. A decorrere dalla medesima data dicui al comma 5 del presente articolo,all’articolo 15 del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , impor-tare e immettere in commercio » sonosoppresse;

b) al comma 2, le parole: « e gliimportatori », ovunque ricorrono, e le pa-role: « e coloro che li immettono in com-mercio, » sono soppresse;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « , gliimportatori » e le parole: « e coloro che liimmettono in commercio » sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: « egli importatori » sono soppresse;

d) al comma 4, le parole: « e all’im-portatore è fatto divieto di immissione incommercio » sono soppresse.

Venerdì 3 luglio 2020 — 36 — Commissione V

7. Per tutta la durata dello stato diemergenza epidemiologica da COVID-19resta fermo quanto disposto dall’articolo5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27.

66. 02. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo,Carla Cantone, Lepri, Mura, Pezzopane.

ART. 67.

Dopo l’articolo 67 aggiungere il se-guente:

Art. 67-bis.

(Inserimento al lavoro dei care leaver)

1. La quota di riserva di cui all’articolo18, comma 2, della legge 12 marzo 1999,n. 68, è attribuita anche in favore dicoloro che, al compimento della maggioreetà, vivono fuori dalla famiglia di originesulla base di un provvedimento dell’auto-rità giudiziaria.

67. 01. Emanuela Rossini.

ART. 68.

Nella parte conseguenziale, alla letterad), sostituire il capoverso 8 con i seguenti:

8. Le risorse destinate a ciascunadelle misure previste dal decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,convertito, con modificazioni, dalla legge 5giugno 2020, n. 40, e dal presente decretosono soggette a un monitoraggio effettuatodal Ministero dell’economia e delle fi-nanze. Limitatamente all’esercizio finan-ziario 2020, alla compensazione deglieventuali maggiori effetti finanziari che sidovessero verificare rispetto alle previsionidi spesa relative alle misure di cui alprimo periodo del presente comma, com-prese quelle sottostanti ad autorizzazionilegislative quantificate sulla base di para-metri stabiliti dalla legge, in deroga a

quanto previsto dal comma 12-bis dell’ar-ticolo 17 della legge 31 dicembre 2009,n. 196, a causa dell’emergenza epidemio-logica da COVID-19, si provvede con de-creto del Ministro dell’economia e dellefinanze, sentiti i Ministri competenti, me-diante riduzione degli stanziamenti iscrittinegli stati di previsione del bilancio delloStato, nel rispetto dei vincoli di spesaderivanti dalla lettera a) del comma 5dell’articolo 21 della citata legge n. 196 del2009, utilizzando le risorse destinate aciascuna delle predette misure che, all’e-sito del monitoraggio di cui al primoperiodo, risultino non utilizzate, fermorestando quanto stabilito dall’articolo 169,comma 6, secondo periodo, del presentedecreto, a invarianza degli effetti sui saldidi finanza pubblica. A tale fine, eventualirisorse non utilizzate relative alle misuredi cui al primo periodo del presentecomma trasferite su conti di tesoreria sonoversate all’entrata del bilancio dello Statoper essere riassegnate ai pertinenti capitolidi spesa. Gli schemi dei decreti di cui alsecondo periodo sono trasmessi alle Ca-mere per l’espressione del parere delleCommissioni parlamentari competenti peri profili finanziari, da rendere entro iltermine di sette giorni dalla data dellatrasmissione. Gli schemi dei decreti sonocorredati di apposita relazione che esponele cause che hanno determinato gli sco-stamenti, anche ai fini della revisione deidati e dei metodi utilizzati per la quanti-ficazione degli oneri previsti dalle relativemisure.

8-bis. I commi 7 e 8 dell’articolo 126del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati.

Nella parte conseguenziale, inserire laseguente lettera:

d-bis) all’articolo 265, sostituire ilcomma 9 con il seguente:

9. Nel caso in cui, dopo l’attuazione delcomma 8, residuassero risorse non utiliz-zate al 15 dicembre 2020, le stesse sonoversate dai soggetti responsabili delle mi-

Venerdì 3 luglio 2020 — 37 — Commissione V

sure di cui al medesimo comma 8 entro il20 dicembre 2020 ad apposito capitolodello stato di previsione dell’entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnateal fondo per l’ammortamento dei titoli diStato.

*0. 68. 137. 90. (Nuova formula-zione) Ceccanti.

*0. 68. 137. 92. (Nuova formula-zione) Fassina.

Dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) All’articolo 265, sostituire ilcomma 5 con il seguente:

« 5. Il Fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, è incrementato di 799 milioni dieuro per l’anno 2020 e di 90 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2021 ».

Conseguentemente:

all’articolo 15, comma 1, sostituire leparole 20 milioni con le seguenti 21 mi-lioni.

0.68.137.96. (Nuova formulazione) Marin,Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Oc-chiuto, D’Attis, Paolo Russo, Pella, Can-nizzaro.

All’articolo 68, sono apportate le se-guenti modificazioni:

1) al comma 1 la lettera c) è sostituitadalla seguente:

«c) al comma 2, secondo periodo, leparole: “in ogni caso” sono sostituite dalleseguenti: “a pena di decadenza” e la parola“quarto” è soppressa. »;

2) al comma 1 la lettera d) è sostituitadalla seguente:

« d) dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

“2-bis. Il termine di presentazione delledomande riferite a periodi di sospensioneo riduzione dell’attività lavorativa chehanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di

decadenza, al 15 luglio 2020. Indipenden-temente dal periodo di riferimento, per idatori di lavoro che abbiano erroneamentepresentato domanda per trattamenti di-versi da quelli a cui avrebbero avutodiritto o comunque con errori o omissioniche ne hanno impedito l’accettazione restapossibile presentare la domanda nelle mo-dalità corrette, a pena di decadenza, entrotrenta giorni dalla comunicazione dell’er-rore nella precedente istanza da partedell’amministrazione di riferimento, anchenelle more della revoca dell’eventualeprovvedimento di concessione emanatodall’amministrazione competente. La pre-detta domanda, presentata nelle modalitàcorrette, è considerata comunque tempe-stiva se presentata entro trenta giornidalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.” »;

3) al comma 1 la lettera e) è sostituitadalla seguente:

« e) dopo il comma 3 è inserito ilseguente:

“3-bis. Il trattamento di cassa integra-zione salariale operai agricoli (CISOA),richiesto per eventi riconducibili all’emer-genza epidemiologica da COVID-19, è con-cesso in deroga ai limiti di fruizione rife-riti al singolo lavoratore e al numero digiornate lavorative da svolgere presso lastessa azienda di cui all’articolo 8 dellalegge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi ditrattamento sono concessi per una duratamassima di novanta giorni, dal 23 febbraio2020 al 31 ottobre 2020 e comunque contermine del periodo entro il 31 dicembre2020, e sono neutralizzati ai fini dellesuccessive richieste. Per assicurare la ce-lerità delle autorizzazioni, le integrazionisalariali a carico del trattamento di CISOAcon causale ‘emergenza COVID-19’ sonoconcesse dalla sede dell’INPS territorial-mente competente, in deroga a quantoprevisto dall’articolo 14 della legge 8 ago-sto 1972, n. 457. La domanda di CISOAdeve essere presentata, a pena di deca-denza, entro la fine del mese successivo aquello in cui ha avuto inizio il periodo disospensione dell’attività lavorativa. Il ter-

Venerdì 3 luglio 2020 — 38 — Commissione V

mine di presentazione delle domande ri-ferite a periodi di sospensione dell’attivitàlavorativa che hanno avuto inizio tra il 23febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato,a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Peri lavoratori dipendenti di aziende del set-tore agricolo, ai quali non si applica iltrattamento di CISOA, può essere presen-tata domanda di concessione del tratta-mento di integrazione salariale in deroga,ai sensi dell’articolo 22.” »;

4) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. In sede di prima applicazione, itermini per la presentazione delle do-mande fissati, a pena di decadenza, entrola fine del mese successivo a quello in cuiha avuto inizio il periodo di sospensione odi riduzione dell’attività lavorativa, ai sensidel comma 1, lettere c) ed e), se posteriorialla data così determinata, sono stabiliti altrentesimo giorno successivo alla data dientrata in vigore del decreto-legge 16 giu-gno 2020, n. 52 »;

a) all’articolo 70, al comma 1, lalettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) il comma 6 è sostituito dal se-guente:

“6. Per il trattamento di cui al comma1 non si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 19, comma 2, primo periodo,del presente decreto. Il trattamento puòessere concesso esclusivamente con la mo-dalità di pagamento diretto della presta-zione da parte dell’INPS. Le domandedevono essere presentate, a pena di deca-denza, entro la fine del mese successivo aquello in cui ha avuto inizio il periodo disospensione o di riduzione dell’attività la-vorativa. In sede di prima applicazione, iltermine di cui al terzo periodo è stabilitoal trentesimo giorno successivo alla data dientrata in vigore del decreto-legge 16 giu-gno 2020, n. 52, se tale ultimo termine èposteriore a quello determinato ai sensidel terzo periodo. Per le domande riferitea periodi di sospensione o riduzione del-l’attività lavorativa che hanno avuto iniziotra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,

il termine è fissato, a pena di decadenza,al 15 luglio 2020. Indipendentemente dalperiodo di riferimento, i datori di lavoroche abbiano erroneamente presentato do-manda per trattamenti diversi da quelli acui avrebbero avuto diritto o comunquecon errori o omissioni che ne hannoimpedito l’accettazione possono presentarela domanda nelle modalità corrette, apena di decadenza, entro trenta giornidalla comunicazione dell’errore nella pre-cedente istanza da parte dell’amministra-zione di riferimento, anche nelle moredella revoca dell’eventuale provvedimentodi concessione emanato dall’amministra-zione competente; la predetta domanda,presentata nelle modalità corrette, è con-siderata comunque tempestiva se presen-tata entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione. Il datore di lavoro è obbligato adinviare all’Istituto tutti i dati necessari peril pagamento dell’integrazione salariale,secondo le modalità stabilite dall’Istituto,entro la fine del mese successivo a quelloin cui è collocato il periodo di integrazionesalariale, ovvero, se posteriore, entro iltermine di trenta giorni dall’adozione delprovvedimento di concessione. In sede diprima applicazione, il termine di cui alsettimo periodo è stabilito al trentesimogiorno successivo alla data di entrata invigore del decreto-legge 16 giugno 2020,n. 52, se tale ultimo termine è posteriorea quello determinato ai sensi del settimoperiodo. Trascorso inutilmente tale ter-mine, il pagamento della prestazione e glioneri ad essa connessi rimangono a caricodel datore di lavoro inadempiente” »;

c) All’articolo 71, capoverso Art. 22-quater (Trattamento di integrazione sala-riale in deroga « Emergenza Covid-19 »all’Istituto Nazionale della Previdenza So-ciale), i commi 3 e 4 sono sostituiti daiseguenti:

« 3. La domanda di concessione deltrattamento di cui al comma 1 deve esserepresentata, a pena di decadenza, alla sededell’INPS territorialmente competente, en-tro la fine del mese successivo a quello incui ha avuto inizio il periodo di sospen-

Venerdì 3 luglio 2020 — 39 — Commissione V

sione o di riduzione dell’attività lavorativa.In sede di prima applicazione, il terminedi cui al primo periodo è stabilito altrentesimo giorno successivo alla data dientrata in vigore del decreto-legge 16 giu-gno 2020, n. 52, se tale ultimo termine èposteriore a quello determinato ai sensidel primo periodo. Per le domande riferitea periodi di sospensione o riduzione del-l’attività lavorativa che hanno avuto iniziotra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,il termine è fissato, a pena di decadenza,al 15 luglio 2020.

4. Il datore di lavoro che si avvale delpagamento diretto da parte dell’INPS tra-smette la domanda di concessione deltrattamento di cui al comma 1, entro ilquindicesimo giorno dall’inizio del periododi sospensione o riduzione dell’attività la-vorativa, unitamente ai dati essenziali peril calcolo e l’erogazione di un’anticipazionedella prestazione ai lavoratori, con le mo-dalità indicate dall’INPS. L’INPS autorizzal’accoglimento della domanda e disponel’anticipazione del pagamento del tratta-mento entro quindici giorni dal ricevi-mento della domanda stessa. La misuradell’anticipazione è calcolata sul 40 percento delle ore autorizzate nell’intero pe-riodo. A seguito della successiva trasmis-sione completa dei dati da parte del datoredi lavoro, l’INPS provvede al pagamentodel trattamento residuo o al recupero neiconfronti del datore di lavoro degli even-tuali importi indebitamente anticipati.L’INPS disciplina le modalità operative delprocedimento previsto dalla presente di-sposizione. Il datore di lavoro è obbligatoad inviare all’Istituto tutti i dati necessariper il pagamento dell’integrazione sala-riale, secondo le modalità stabilite dall’I-stituto, entro la fine del mese successivo aquello in cui è collocato il periodo diintegrazione salariale, ovvero, se poste-riore, entro il termine di trenta giornidall’adozione del provvedimento di con-cessione. In sede di prima applicazione, iltermine di cui al sesto periodo è stabilitoal trentesimo giorno successivo alla data dientrata in vigore del decreto-legge 16 giu-gno 2020, n. 52, se tale ultimo termine èposteriore a quello determinato ai sensi

del sesto periodo. Per le domande riferitea periodi di sospensione o riduzione del-l’attività lavorativa che hanno avuto iniziotra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,il termine è fissato, a pena di decadenza,al 15 luglio 2020. Trascorso inutilmentetale termine, il pagamento della presta-zione e gli oneri ad essa connessi riman-gono a carico del datore di lavoro ina-dempiente. Per le domande dei datori dilavoro che richiedono il pagamento direttodella prestazione riferita a periodi di so-spensione o riduzione dell’attività lavora-tiva che hanno avuto inizio tra il 23febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, giàautorizzate dalle amministrazioni compe-tenti, i datori di lavoro, ove non abbianogià provveduto, comunicano all’INPS i datinecessari per il pagamento delle presta-zioni con le modalità indicate dall’Istitutoentro venti giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione ».

Conseguentemente:

a) Dopo l’articolo 70 è inserito ilseguente:

Art. 70-bis.

(Norme speciali in materia di trattamenti diintegrazione salariale)

1. In deroga a quanto previsto dagliarticoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,come modificato dal presente decreto,esclusivamente per i datori di lavoro cheabbiano interamente fruito il periodo pre-cedentemente concesso fino alla duratamassima di quattordici settimane, è con-sentito usufruire di ulteriori quattro set-timane di erogazione dei trattamenti di cuiai medesimi articoli anche per periodidecorrenti antecedentemente al 1o settem-bre 2020. Resta ferma la durata massimadi diciotto settimane, da computare con-siderando cumulativamente i trattamentiriconosciuti sia ai sensi dei citati articoli19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presentearticolo mediante il riconoscimento delle

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ulteriori quattro settimane massime daparte dell’INPS ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,introdotti dall’articolo 71 del presente de-creto, nel limite di spesa di 1.162,2 milionidi euro per l’anno 2020. L’INPS provvedeal monitoraggio del rispetto del limite dispesa, trasmettendo i risultati di tale at-tività al Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali e al Ministero dell’economia edelle finanze. Qualora dal predetto moni-toraggio emerga il raggiungimento, anchein via prospettica, del limite di spesa,l’INPS non potrà in ogni caso emetterealtri provvedimenti di concessione dei trat-tamenti. Ai maggiori oneri derivanti dalprimo e dal secondo periodo del presentecomma, pari a 1.162,2 milioni di euro perl’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente utilizzo dello stanziamento dicui all’articolo 22-ter, comma 1, del de-creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24aprile 2020, n. 27, introdotto dall’articolo71 del presente decreto.

b) all’articolo 82, comma 1, alinea,sostituire la parola: « giugno » con la se-guente: « luglio »;

c) all’articolo 103, comma 5, sosti-tuire le parole: « L’istanza di cui ai commi1 e 2, è presentata dal 1o giugno al 15luglio 2020 » con le seguenti: « Le istanzedi cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal1o giugno 2020 al 15 agosto 2020 »;

d) all’articolo 265, il comma 8 èsostituito dal seguente:

« 8. Le risorse destinate a ciascuna dellemisure previste dal decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, daldecreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 5 giu-gno 2020, n. 40, e dal presente decretosono soggette ad un monitoraggio effet-tuato dal Ministero dell’economia e dellefinanze. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare conpropri decreti, sentiti i Ministri compe-

tenti, sulla base degli esiti del monitorag-gio di cui al periodo precedente e al finedi ottimizzare l’allocazione delle risorsedisponibili, le occorrenti variazioni di bi-lancio, anche mediante versamento all’en-trata e successiva riassegnazione alla spesadi somme gestite su conti di tesoreria,provvedendo a rimodulare le predette ri-sorse tra le misure di cui al primo periodo,fermo restando quanto stabilito dall’arti-colo 169, comma 6, secondo periodo, delpresente decreto ad invarianza degli effettisui saldi di finanza pubblica. La propostadi variazione di bilancio è trasmessa alleCamere per l’espressione del parere delleCommissioni parlamentari competenti peri profili finanziari, che si esprimono se-condo le modalità e nei termini previstidall’articolo 17, comma 12-bis, della legge31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ognicaso fermo quanto stabilito dal comma 8dell’articolo 126 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,e dal comma 9 del presente articolo. »;

e) all’articolo 1 del disegno di legge diconversione, dopo il comma 1, aggiungereil seguente:

1-bis. Il decreto-legge 16 giugno 2020,n. 52, è abrogato. Restano validi gli atti ei provvedimenti adottati e sono fatti salvigli effetti prodottisi e i rapporti giuridicisorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

68.137 Il Governo.

ART. 72.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilcapoverso « 1. » con il seguente: « 1. Perl’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo efino al 31 agosto, per un periodo conti-nuativo o frazionato comunque non supe-riore a trenta giorni, ciascun genitorelavoratore dipendente del settore privatoha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10e 11 del presente articolo, per i figli di etànon superiore ai dodici anni, fatto salvoquanto previsto al comma 5 del presente

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articolo, di uno specifico congedo, per ilquale è riconosciuta un’indennità pari al50 per cento della retribuzione, calcolatasecondo quanto previsto dall’articolo 23del testo unico delle disposizioni legislativein materia di tutela e sostegno della ma-ternità e della paternità, di cui al decretolegislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad ec-cezione del comma 2 del medesimo arti-colo. I suddetti periodi sono coperti dacontribuzione figurativa. I periodi di con-gedo devono essere utilizzati, nelle ipotesinelle quali i congedi sono riconosciuti, inmaniera alternata da entrambi i genitorilavoratori conviventi e possono essere usu-fruiti in forma giornaliera od oraria, fattisalvi i periodi di congedo già fruiti alladata di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto ».

*72. 91. (Nuova formulazione) Gribaudo,Serracchiani, Rotta, Quartapelle Proco-pio, Pollastrini, Mura, Carla Cantone,Di Giorgi, Pezzopane, Carnevali, Ber-linghieri, Boldrini, Bonomo, Braga,Bruno Bossio, Campana, Cantini,Cenni, Ciampi, Incerti, La Marca, Lo-renzin, Madia, Nardi, Piccoli Nardelli,Pini, Prestipino, Schirò.

*72. 5. (Nuova formulazione) Vitiello.

*72. 40. (Nuova formulazione) Varrica.

*72. 61. (Nuova formulazione) Bignami,Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bel-lucci.

*72. 65. (Nuova formulazione) Bond, Bal-dini.

*72. 81. (Nuova formulazione) De Me-nech, Rotta, Pellicani, Pezzopane.

*72. 95. (Nuova formulazione) Lacarra.

*72. 99. (Nuova formulazione) Benigni,Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

*72. 106. (Nuova formulazione) Lupi, Co-lucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

*72. 109. (Nuova formulazione) Giannone.

*72. 117. (Nuova formulazione) Zennaro,Rospi, Nitti.

*72. 11. (Nuova formulazione) Tocca-fondi, D’Alessandro, Vitiello, Moretto.

ART. 80.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la pro-cedura di cui all’articolo 47, comma 1,della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nelcaso in cui non sia stato raggiunto unaccordo, non può avere una durata infe-riore a quarantacinque giorni.

80. 18. (Nuova formulazione) De Maria,Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone,Lepri, Mura, Viscomi, Soverini.

Dopo l’articolo 80, aggiungere il se-guente:

Art. 80-bis.

(Interpretazione autentica del comma 3dell’articolo 38 del decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81)

1. Il secondo periodo del comma 3dell’articolo 38 del decreto legislativo 15giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tuttigli atti compiuti o ricevuti dal sommini-stratore nella costituzione o nella gestionedel rapporto, per il periodo durante ilquale la somministrazione ha avuto luogo,si intendono come compiuti o ricevuti dalsoggetto che ha effettivamente utilizzato laprestazione, si interpreta nel senso che tragli atti di costituzione e di gestione delrapporto di lavoro non è compreso illicenziamento.

80. 011. Costanzo, Invidia, Cubeddu, Se-gneri, Cominardi, De Lorenzo, Barzotti,Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci,Amitrano, Tripiedi, Villani.

ART. 82.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini del riconoscimento delRem ai sensi del comma 2 del presente

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articolo, il comma 1-quater dell’articolo 5del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,convertito, con modificazioni, dalla legge23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dalseguente:

« 1-quater. Durante lo stato di emer-genza epidemiologica da COVID-19 e, co-munque, non oltre il 30 settembre 2020, ledisposizioni dei commi 1 e 1-bis non siapplicano, previa autocertificazione, inpresenza di persone minori di età o me-ritevoli di tutela, quali soggetti malatigravi, disabili, in difficoltà economica esenza dimora, aventi i requisiti di cui alpresente articolo ».

Conseguentemente:

al comma 11, sostituire le parole: paria 959,6 milioni di euro con le seguenti:pari a 971,3 milioni di euro;

all’articolo 265, comma 5, sostituire leparole: di 800 milioni di euro per l’anno2020 con le seguenti: di 788,3 milioni dieuro per l’anno 2020.

82. 76. (Nuova formulazione) Fassina, Ta-bacci.

ART. 84.

All’articolo 84 apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 8, lettera b), dopo leparole: e il 31 gennaio 2020; inserire leseguenti: per i lavoratori intermittenti dicui alla presente lettera iscritti al Fondolavoratori dello spettacolo, che non bene-ficiano del trattamento di integrazionesalariale, l’accesso all’indennità è comun-que riconosciuto in base ai requisiti sta-biliti dal comma 10;

b) al comma 10, aggiungere, in fine,il seguente periodo: Per i lavoratori inter-mittenti di cui al comma 8, lettera b), ècorrisposta la sola indennità di cui allamedesima lettera;

c) al comma 12, le parole: 3.840,8milioni di euro sono sostituite dalle se-guenti: 3.850,4 milioni di euro;

d) al comma 14, sostituire le paroleda: pari a 3.912,8 milioni fino alla fine delcomma con le seguenti: , pari a 3.922,4milioni di euro, si provvede, quanto a3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell’arti-colo 265 del presente decreto e, quanto a9,6 milioni di euro, mediante corrispon-dente riduzione del fondo di parte cor-rente di cui all’articolo 89, comma 1, deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dal-l’articolo 183 del presente decreto.

*84. 100. (Nuova formulazione) PiccoliNardelli, Di Giorgi, Orfini, Rossi, Pre-stipino, Ciampi, Lattanzio, Mollicone,Pezzopane.

*84. 122. (Nuova formulazione) Nitti.

*84. 78. (Nuova formulazione) Fratoianni,Fassina.

ART. 89.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I servizi previsti all’articolo 22,comma 4, della legge 8 novembre 2000,n. 328, sono da considerarsi servizi pub-blici essenziali, anche se svolti in regime diconcessione, accreditamento o medianteconvenzione, in quanto volti a garantire ilgodimento di diritti della persona costitu-zionalmente tutelati. Allo scopo di assicu-rare l’effettivo e continuo godimento di talidiritti, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, nell’ambito delle lorocompetenze e della loro autonomia orga-nizzativa, entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto, definiscono lemodalità per garantire l’accesso e la con-tinuità dei servizi sociali, socio-assisten-ziali e socio-sanitari essenziali di cui alpresente comma anche in situazione diemergenza, sulla base di progetti persona-lizzati, tenendo conto delle specifiche e

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inderogabili esigenze di tutela delle per-sone più esposte agli effetti di emergenzee calamità. Le amministrazioni interessateprovvedono all’attuazione del presentecomma nell’ambito delle risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a le-gislazione vigente e, comunque, senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

89. 1. (Nuova formulazione) Noja, Carne-vali.

Dopo l’articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89-bis.

(Applicazione della sentenza della Corte co-stituzionale in materia di trattamenti di

invalidità civile)

1. Nello stato di previsione del Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali èistituito un fondo, con una dotazione ini-ziale pari a 46 milioni di euro per l’anno2020, destinato a concorrere a ottempe-rare alla sentenza della Corte costituzio-nale, pronunciata nella camera di consigliodel 23 giugno 2020, in materia di ricono-scimento dei benefìci di cui all’articolo 38della legge 28 dicembre 2001, n. 448, infavore degli invalidi civili totali, indipen-dentemente dal requisito dell’età pari osuperiore a sessanta anni previsto dalcomma 4 del medesimo articolo 38.

Conseguentemente, all’articolo 71,comma 1, capoverso articolo 22-ter, alcomma 1, primo periodo, sostituire le pa-role: 2.740,8 milioni di euro con le se-guenti: 2.673,2 milioni di euro.

89. 04. Meloni, Garavaglia, Randelli,Lupi, Crippa, Delrio, Boschi, Fassina,Plangger.

ART. 90.

Al comma 1, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: Fino alla cessazione dellostato di emergenza epidemiologica da CO-VID-19, il medesimo diritto allo svolgi-

mento delle prestazioni di lavoro in mo-dalità agile è riconosciuto, sulla base dellevalutazioni dei medici competenti, ancheai lavoratori maggiormente esposti a ri-schio di contagio da virus SARS-CoV-2, inragione dell’età o della condizione di ri-schio derivante da immunodepressione, daesiti di patologie oncologiche o dallo svol-gimento di terapie salvavita o, comunque,da comorbilità che possono caratterizzareuna situazione di maggiore rischiosità ac-certata dal medico competente, nell’am-bito della sorveglianza sanitaria di cuiall’articolo 83 del presento decreto, a con-dizione che tale modalità sia compatibilecon le caratteristiche della prestazionelavorativa.

*83. 1. (Nuova formulazione) Noja.

*83. 18. (Nuova formulazione) Carnevali,Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

*83. 15. (Nuova formulazione) Novelli,Versace, Bagnasco.

*83. 8. (Nuova formulazione) MassimoEnrico Baroni, Nesci, Ianaro, Spor-tiello, Nappi, D’Arrando, Mammì, Lo-refice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga.

*83. 6. (Nuova formulazione) Nobili.

ART. 93.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine dei contratti di lavorodegli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45del decreto legislativo 15 giugno 2015,n. 81, e dei contratti di lavoro a tempodeterminato, anche in regime di sommi-nistrazione, è prorogato di una durata parial periodo di sospensione dell’attività la-vorativa, prestata in forza dei medesimicontratti, in conseguenza dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19.

*93. 44. (Nuova formulazione) Viscomi,Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone,Lepri, Mura, Bonomo, Pezzopane.

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*93. 9. (Nuova formulazione) Durigon,Manzato, Murelli, Caffaratto, Caparvi,Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni,Cavandoli.

*93. 24. (Nuova formulazione) Giaco-moni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Pre-stigiacomo, Pella, Cannizzaro, PaoloRusso, D’Attis, D’Ettore.

*93. 37. (Nuova formulazione) Brunetta,Zangrillo, Cannatelli, Musella, Mandelli,Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro,D’Attis, Pella, Paolo Russo.

*93. 58. (Nuova formulazione) Zennaro,Rospi, Nitti.

*93. 29. (Nuova formulazione) Rizzetto,Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 95.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al fine di garantire la ripresadelle attività produttive delle imprese incondizioni di sicurezza, in via eccezionaleper l’anno 2020, l’INAIL utilizza una quotaparte delle risorse derivanti dall’attuazionedell’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Almedesimo fine di cui al primo periodo,l’INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020,un bando per il concorso al finanziamentodi progetti di investimento delle imprese aisensi dell’articolo 11, comma 5, del de-creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, conmodalità rapide e semplificate, anche te-nendo conto degli assi di investimentoindividuati con il bando di finanziamentoISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 delpresente articolo. L’INAIL provvede all’ag-giornamento del piano degli investimentiper il triennio 2020-2022 entro quindicigiorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto,al fine della verifica di compatibilità con isaldi strutturali di finanza pubblica, aisensi del citato articolo 8, comma 15, del

decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 122 del2010.

95. 1. (Nuova formulazione) Rosato.

ART. 102.

Al comma 1, le parole: 45 milioni dieuro sono sostituite dalle seguenti: 35 mi-lioni di euro.

102. 1. (Nuova formulazione) Lollobri-gida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 103.

Dopo l’articolo 103, aggiungere il se-guente:

Art. 103-bis.

(Disposizioni in favore deilavoratori frontalieri)

1. Per l’anno 2020 è autorizzata laspesa di 6 milioni di euro per l’erogazionedi contributi in favore dei lavoratori fron-talieri residenti in Italia, che svolgono lapropria attività nei Paesi confinanti olimitrofi ai confini nazionali, definiti aisensi del regolamento (CE) n. 883/2004 delParlamento europeo e del Consiglio, del 29aprile 2004, relativo al coordinamento deisistemi di sicurezza sociale, come modifi-cato dal regolamento (CE) n. 988/2009 delParlamento europeo e del Consiglio, del 16settembre 2009, nonché dell’allegato IIall’Accordo tra la Comunità europea ed isuoi Stati membri, da una parte, e laConfederazione svizzera, dall’altra, sullalibera circolazione delle persone, fatto aLussemburgo il 21 giugno 1999 e resoesecutivo dalla legge 15 novembre 2000,n. 364, ovvero che svolgono la propriaattività in altri Paesi non appartenentiall’Unione europea confinanti o limitrofi aiconfini nazionali con cui sono vigentiappositi accordi bilaterali, che siano tito-lari di rapporti di collaborazione coordi-nata e continuativa, ovvero dei lavoratori

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subordinati nonché dei titolari di partitaIVA, che abbiano cessato involontaria-mente il rapporto di lavoro frontaliero adecorrere dal 23 febbraio 2020 e sianoprivi dei requisiti stabiliti per beneficiaredelle misure di sostegno ai lavoratori pre-viste dal decreto legislativo 4 marzo 2015,n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daemanare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, sono stabiliti i criteriper il riconoscimento del beneficio di cuial comma 1, nel rispetto del limite di spesaivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 6 milioni di euro per l’anno2020, si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265,comma 5, del presente decreto.

*84. 04. (Nuova formulazione) Mulè,Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassi-nelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Na-poli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ra-vetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti,Zanella, Zangrillo.

*103.012 (Nuova formulazione) Braga,Enrico Borghi, Lepri, Serracchiani,Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Vi-scomi, Schirò.

ART. 105.

Al comma 1, lettera a), sostituire leparole: di bambini e bambine di età com-presa fra i 3 e i 14 anni con le seguenti:dei minori di età compresa tra zero esedici anni.

*105. 2 (Nuova formulazione) D’Alessan-dro, Toccafondi, Vitiello, Moretto.

*105. 6. (Nuova formulazione) Toccafondi.

*105. 7. (Nuova formulazione) Rampelli,Bellucci.

Nel titolo IV, dopo l’articolo 105, ag-giungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Misure per il sostegno delle vittime didiscriminazioni fondate sull’orientamento

sessuale e sull’identità di genere)

1. Il Fondo per le politiche relative aidiritti e alle pari opportunità, di cui al-l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,è incrementato di 4 milioni di euro perl’anno 2020, allo scopo di finanziare po-litiche per la prevenzione e il contrastodella violenza per motivi collegati all’o-rientamento sessuale e all’identità di ge-nere e per il sostegno delle vittime. A talefine, è costituito uno speciale programmadi assistenza volto a garantire assistenzalegale, psicologica, sanitaria e sociale allevittime di discriminazioni fondate sull’o-rientamento sessuale e sull’identità di ge-nere nonché ai soggetti che si trovino incondizione di vulnerabilità in relazioneall’orientamento sessuale o all’identità digenere in ragione del contesto sociale efamiliare di riferimento. Tali attività sonosvolte garantendo l’anonimato dei soggettidi cui al presente comma.

2. Con appositi provvedimenti norma-tivi, nei limiti delle risorse di cui al comma1, che costituiscono il relativo limite dispesa, si provvede a dare attuazione agliinterventi ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno2020, si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265,comma 5, del presente decreto.

Conseguentemente:

alla rubrica del titolo IV, aggiungere,in fine, le seguenti parole: nonché misure

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per il sostegno delle vittime di discrimi-nazioni fondate sull’orientamento sessualee sull’identità di genere.

105. 037. (Nuova formulazione) Spor-tiello, Perantoni, Nesci, Lapia, Mammì,Ianaro, Nappi, D’Arrando, Lorefice,Sarli, Sapia, Menga, Zan, Conte,Boldrini.

ART. 106.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. In considerazione delle condi-zioni di incertezza sulla quantità dellerisorse disponibili per gli enti locali, al-l’articolo 107, comma 2, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, le parole: « 31 luglio » sono sostituitedalle seguenti: « 30 settembre », la parola« contestuale » è soppressa e sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: « e il termine dicui al comma 2 dell’articolo 193 del de-creto legislativo n. 267 del 2000 è differitoal 30 settembre 2020. Limitatamente al-l’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’ar-ticolo 1, commi 762 e 767, della legge 27dicembre 2019, n. 160, sono differite, ri-spettivamente, al 31 ottobre e al 16 no-vembre. Per l’esercizio 2021 il termine perla deliberazione del bilancio di previsionedi cui all’articolo 151, comma 1, del citatodecreto legislativo n. 267 del 2000 è dif-ferito al 31 gennaio 2021 ».

106. 19. (Nuova formulazione) Pella,Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto,D’Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D’Et-tore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l’articolo 106, aggiungere il se-guente:

Art. 106-bis.

(Fondo per i comuni in stato di dissestofinanziario)

1. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’interno è istituito un fondo con

una dotazione di 20 milioni di euro perl’anno 2020 in favore dei comuni in statodi dissesto finanziario alla data del 15giugno 2020. Le risorse del fondo di cui alprimo periodo sono destinate, per unaquota del 50 per cento, alla realizzazionedi interventi di manutenzione straordina-ria di beni immobili di proprietà deglistessi comuni in stato di dissesto finan-ziario da assegnare alla Polizia di Stato eall’Arma dei carabinieri e, per la restantequota del 50 per cento, ai comuni in statodi dissesto finanziario i cui organi sonostati sciolti ai sensi dell’articolo 143 deltesto unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali, di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito,sulla base della popolazione residente al31 dicembre 2018, con decreto del Mini-stro dell’interno, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, da adot-tare previa intesa in sede di ConferenzaStato-città ed autonomie locali, entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto.

2. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 20 milioni di euro perl’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziatodall’articolo 265, comma 5, del presentedecreto.

106. 028. (Nuova formulazione) Baldino,Alaimo, Dieni, Corneli, Maurizio Cattoi,D’Ambrosio, Sabrina De Carlo, Berti,Bilotti, Brescia, Forciniti, Macina, Pa-risse, Suriano, Francesco Silvestri, ElisaTripodi.

ART. 111.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All’articolo 112 del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « deimutui concessi da Cassa depositi e prestitiS.p.a. » sono aggiunte le seguenti: « alleregioni e alle province autonome di Trentoe di Bolzano nonché »;

b) al comma 3, le parole: « non siapplica » sono sostituite dalle seguenti: « siapplica » .

111. 4. Prestigiacomo, Paolo Russo, Oc-chiuto, D’Attis, Mandelli, Pella, Canniz-zaro, D’Ettore.

Dopo l’articolo 111, aggiungere il se-guente:

Art. 111-bis.

(Sospensione della quota capitale dei mutuiper le autonomie speciali)

1. All’articolo 111 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Leregioni a statuto ordinario » sono sostituitedalle seguenti: « Le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano »;

b) al comma 5, le parole: « 4,3milioni » sono sostituite dalle seguenti:« 92,3 milioni ».

111. 012. Trizzino, Sodano, Faro, Alaimo.

ART. 112.

Dopo l’articolo 112, aggiungere il se-guente:

Art. 112-bis.

(Fondo per i comuni particolarmente dan-neggiati dall’emergenza sanitaria da CO-

VID-19)

1. In considerazione dell’emergenza sa-nitaria da COVID-19 che ha interessato

comuni non compresi tra quelli previstidall’articolo 112, nello stato di previsionedel Ministero dell’interno è istituito unfondo con una dotazione di 40 milioni dieuro per l’anno 2020, finalizzato al finan-ziamento di interventi di sostegno di ca-rattere economico e sociale in favore deicomuni particolarmente colpiti dall’emer-genza sanitaria.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartitocon decreto del Ministro dell’interno, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare, previa intesa insede di Conferenza Stato-città ed autono-mie locali, entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto.

3. Al fine della ripartizione del fondo dicui al comma 1 tra i comuni beneficiari,si tiene conto, sulla base della popolazioneresidente, dei comuni individuati comezona rossa o compresi in una zona rossain cui, per effetto di specifiche disposizionistatali o regionali applicabili per un pe-riodo non inferiore a quindici giorni, èstato imposto il divieto di accesso e diallontanamento a tutti gli individui co-munque ivi presenti; per i restanti comuni,si tiene conto dell’incidenza, in rapportoalla popolazione residente, del numero deicasi di contagio e dei decessi da COVID-19comunicati dal Ministero della salute eaccertati fino al 30 giugno 2020.

4. Per l’anno 2020, in considerazionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sonoautorizzate le variazioni al bilancio adot-tate dagli organi esecutivi degli enti localiriguardanti l’utilizzo delle risorse trasfe-rite agli stessi enti locali ai sensi di normedi legge per fronteggiare l’emergenza. Peril medesimo anno, l’articolo 158 del testounico delle leggi sull’ordinamento deglienti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, non si applica inrelazione alle risorse trasferite agli entilocali ai sensi di norme di legge perfronteggiare l’emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 40 milioni di euro perl’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo di cui

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all’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziatodall’articolo 265, comma 5, del presentedecreto.

*112. 13. (Nuova formulazione) Maraia,Torto, Buompane, Caso, Gubitosa, Ma-glione, Giarrizzo, Elisa Tripodi, Iovino,Colletti, Vacca, Adelizzi, Grippa, Faro,Corneli.

*112. 20. (Nuova formulazione) Conte,Del Basso De Caro, De Filippo, Stumpo.

*112. 26. (Nuova formulazione) De Luca,Pezzopane.

*112. 14. (Nuova formulazione) Cirielli,Trancassini.

*112. 9. (Nuova formulazione) Cirielli,Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Var-chi.

*112. 2. (Nuova formulazione) Lazzarini,Molteni, Andreuzza, Badole, Bazzaro,Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comen-cini, Covolo, Fantuz, Fogliani, LorenzoFontana, Giacometti, Manzato, Pater-noster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri,Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma,Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

*112. 11. (Nuova formulazione) Mandelli,Pella, D’Attis, D’Ettore, Cannizzaro, Oc-chiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

*112. 27. (Nuova formulazione) Zennaro,Rospi, Nitti.

*112. 21. (Nuova formulazione) Tarta-glione, Gelmini, Occhiuto, Mandelli,Prestigiacomo, D’Attis, Cannizzaro,Pella, Paolo Russo, D’Ettore, Porchietto.

*112. 15. (Nuova formulazione) Occhiuto,Nevi, Paolo Russo, Casciello.

*112. 6 (Nuova formulazione) Pella, Zan-grillo, Rosso, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In favore del comune di SanColombano al Lambro, interamente com-preso nel territorio dell’azienda socio–sa-nitaria di Lodi ancorché appartenente alla

provincia di Milano, è riconosciuto uncontributo, pari a 500.000 euro per l’anno2020, a integrazione di quanto determi-nato con decreto del Capo del Diparti-mento per gli affari interni e territorialidel Ministero dell’interno 27 maggio 2020,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142del 5 giugno 2020.

Conseguentemente:

all’articolo 265 comma 5 sostituire leparole: 800 milioni con le seguenti: 799,5milioni.

112.4 (Nuova formulazione) Guidesi.

ART. 119.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 119.

(Incentivi per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica

di veicoli elettrici)

1. La detrazione di cui all’articolo 14del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, si applica nella misuradel 110 per cento per le spese documen-tate e rimaste a carico del contribuente,sostenute dal 1o luglio 2020 fino al 31dicembre 2021, da ripartire tra gli aventidiritto in cinque quote annuali di pariimporto, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termicodelle superfici opache verticali, orizzontalie inclinate che interessano l’involucro del-l’edificio con un’incidenza superiore al 25per cento della superficie disperdentelorda dell’edificio o dell’unità immobiliaresituata all’interno di edifici plurifamiliariche sia funzionalmente indipendente edisponga di uno o più accessi autonomidall’esterno. La detrazione di cui alla pre-sente lettera è calcolata su un ammontarecomplessivo delle spese non superiore aeuro 50.000 per gli edifici unifamiliari oper le unità immobiliari situate all’internodi edifici plurifamiliari che siano funzio-

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nalmente indipendenti e dispongano diuno o più accessi autonomi dall’esterno; aeuro 40.000 moltiplicati per il numerodelle unità immobiliari che compongonol’edificio per gli edifici composti da due aotto unità immobiliari; a euro 30.000 mol-tiplicati per il numero delle unità immo-biliari che compongono l’edificio per gliedifici composti da più di otto unità im-mobiliari. I materiali isolanti utilizzati de-vono rispettare i criteri ambientali minimidi cui al decreto del Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare 11ottobre 2017, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degliedifici per la sostituzione degli impianti diclimatizzazione invernale esistenti con im-pianti centralizzati per il riscaldamento, ilraffrescamento o la fornitura di acquacalda sanitaria, a condensazione, con ef-ficienza almeno pari alla classe A diprodotto prevista dal regolamento delegato(UE) n. 811/2013 della Commissione, del18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivicompresi gli impianti ibridi o geotermici,anche abbinati all’installazione di impiantifotovoltaici di cui al comma 5 e relativisistemi di accumulo di cui al comma 6,ovvero con impianti di microcogenera-zione o a collettori solari, nonché, esclu-sivamente per i comuni montani non in-teressati dalle procedure europee di infra-zione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 on. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’i-nottemperanza dell’Italia agli obblighi pre-visti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio asistemi di teleriscaldamento efficiente, de-finiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2,lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio2014, n. 102. La detrazione di cui allapresente lettera è calcolata su un ammon-tare complessivo delle spese non superiorea euro 20.000 moltiplicati per il numerodelle unità immobiliari che compongonol’edificio per gli edifici composti fino a ottounità immobiliari ovvero a euro 15.000moltiplicati per il numero delle unità im-mobiliari che compongono l’edificio per gliedifici composti da più di otto unità im-

mobiliari ed è riconosciuta anche per lespese relative allo smaltimento e alla bo-nifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliario sulle unità immobiliari situate all’internodi edifici plurifamiliari che siano funzio-nalmente indipendenti e dispongano diuno o più accessi autonomi dall’esternoper la sostituzione degli impianti di cli-matizzazione invernale esistenti con im-pianti per il riscaldamento, il raffresca-mento o la fornitura di acqua calda sa-nitaria, a condensazione, con efficienzaalmeno pari alla classe A di prodottoprevista dal regolamento delegato (UE)n. 811/2013 della Commissione, del 18febbraio 2013, a pompa di calore, ivicompresi gli impianti ibridi o geotermici,anche abbinati all’installazione di impiantifotovoltaici di cui al comma 5 e relativisistemi di accumulo di cui al comma 6,ovvero con impianti di microcogenera-zione, a collettori solari o, esclusivamenteper le aree non metanizzate nei comuninon interessati dalle procedure europee diinfrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 perl’inottemperanza dell’Italia agli obblighiprevisti dalla direttiva 2008/50/CE, concaldaie a biomassa aventi prestazioniemissive con i valori previsti almeno per laclasse 5 stelle individuata ai sensi delregolamento di cui al decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare 7 novembre 2017, n. 186, non-ché, esclusivamente per i comuni montaninon interessati dalle procedure europee diinfrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 perl’inottemperanza dell’Italia agli obblighiprevisti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allac-cio a sistemi di teleriscaldamento effi-ciente, definiti ai sensi dell’articolo 2,comma 2, lettera tt), del decreto legislativo4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cuialla presente lettera è calcolata su unammontare complessivo delle spese nonsuperiore a euro 30.000 ed è riconosciutaanche per le spese relative allo smalti-mento e alla bonifica dell’impianto sosti-tuito.

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2. L’aliquota prevista al comma 1, ali-nea, del presente articolo si applica anchea tutti gli altri interventi di efficienzaenergetica di cui all’articolo 14 del decre-to-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,con modificazioni, dalla legge 3 agosto2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, perciascun intervento di efficienza energetica,dalla legislazione vigente, a condizione chesiano eseguiti congiuntamente ad almenouno degli interventi di cui al citato comma1. Qualora l’edificio sia sottoposto ad al-meno uno dei vincoli previsti dal codicedei beni culturali e del paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,o gli interventi di cui al citato comma 1siano vietati da regolamenti edilizi, urba-nistici e ambientali, la detrazione si ap-plica a tutti gli interventi di cui al presentecomma, anche se non eseguiti congiunta-mente ad almeno uno degli interventi dicui al medesimo comma 1, fermi restandoi requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell’accesso alla detrazione,gli interventi di cui ai commi 1 e 2 delpresente articolo devono rispettare i re-quisiti minimi previsti dai decreti di cui alcomma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,n. 90, e, nel loro complesso, devono assi-curare, anche congiuntamente agli inter-venti di cui ai commi 5 e 6 del presentearticolo, il miglioramento di almeno dueclassi energetiche dell’edificio o delle unitàimmobiliari situate all’interno di edificiplurifamiliari le quali siano funzional-mente indipendenti e dispongano di uno opiù accessi autonomi dall’esterno, ovvero,se ciò non sia possibile, il conseguimentodella classe energetica più alta, da dimo-strare mediante l’attestato di prestazioneenergetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 deldecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,prima e dopo l’intervento, rilasciato da untecnico abilitato nella forma della dichia-razione asseverata. Nel rispetto dei sud-detti requisiti minimi, sono ammessi all’a-gevolazione, nei limiti stabiliti per gli in-terventi di cui ai citati commi 1 e 2, anchegli interventi di demolizione e ricostru-zione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera

d), del testo unico delle disposizioni legi-slative e regolamentari in materia edilizia,di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3-bis. Per gli interventi effettuati daisoggetti di cui al comma 9, lettera c), ledisposizioni dei commi da 1 a 3 si appli-cano anche alle spese, documentate erimaste a carico del contribuente, soste-nute dal 1o gennaio 2022 al 30 giugno2022.

4. Per gli interventi di cui ai commi da1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decre-to-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,con modificazioni, dalla legge 3 agosto2013, n. 90, l’aliquota delle detrazionispettanti è elevata al 110 per cento per lespese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31dicembre 2021. Per gli interventi di cui alprimo periodo, in caso di cessione delcorrispondente credito ad un’impresa diassicurazione e di contestuale stipulazionedi una polizza che copre il rischio dieventi calamitosi, la detrazione previstanell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, spetta nellamisura del 90 per cento. Le disposizionidel primo e del secondo periodo non siapplicano agli edifici ubicati nella zonasismica 4 di cui all’ordinanza del Presi-dente del Consiglio dei ministri n. 3274del 20 marzo 2003, pubblicata nel supple-mento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 105 dell’8 maggio 2003.

4-bis. La detrazione spettante ai sensidel comma 4 del presente articolo è rico-nosciuta anche per la realizzazione disistemi di monitoraggio strutturale conti-nuo a fini antisismici, a condizione che siaeseguita congiuntamente a uno degli in-terventi di cui ai commi da 1-bis a 1-sep-ties dell’articolo 16 del decreto-legge 4giugno 2013, n. 63, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,nel rispetto dei limiti di spesa previstidalla legislazione vigente per i medesimiinterventi.

5. Per l’installazione di impianti solarifotovoltaici connessi alla rete elettrica suedifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1,

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lettere a), b), c) e d), del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cuiall’articolo 16-bis, comma 1, del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917,spetta, per le spese sostenute dal 1o luglio2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del110 per cento, fino ad un ammontarecomplessivo delle stesse spese non supe-riore a euro 48.000 e comunque nel limitedi spesa di euro 2.400 per ogni kW dipotenza nominale dell’impianto solare fo-tovoltaico, da ripartire tra gli aventi dirittoin cinque quote annuali di pari importo,sempreché l’installazione degli impianti siaeseguita congiuntamente ad uno degli in-terventi di cui ai commi 1 o 4 del presentearticolo. In caso di interventi di cui al-l’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ilpredetto limite di spesa è ridotto ad euro1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 èriconosciuta anche per l’installazione con-testuale o successiva di sistemi di accu-mulo integrati negli impianti solari foto-voltaici agevolati con la detrazione di cuial medesimo comma 5, alle stesse condi-zioni, negli stessi limiti di importo e am-montare complessivo e comunque nel li-mite di spesa di euro 1.000 per ogni kWhdi capacità di accumulo del sistema diaccumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6del presente articolo è subordinata allacessione in favore del Gestore dei servizienergetici (GSE), con le modalità di cuiall’articolo 13, comma 3, del decreto legi-slativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’e-nergia non autoconsumata in sito ovveronon condivisa per l’autoconsumo, ai sensidell’articolo 42-bis del decreto-legge 30dicembre 2019, n. 162, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio2020, n. 8, e non è cumulabile con altriincentivi pubblici o altre forme di agevo-lazione di qualsiasi natura previste dallanormativa europea, nazionale e regionale,compresi i fondi di garanzia e di rotazionedi cui all’articolo 11, comma 4, del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli in-centivi per lo scambio sul posto di cuiall’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giu-gno 2014, n. 91, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.Con il decreto di cui al comma 9 del citatoarticolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del2019, il Ministro dello sviluppo economicoindividua i limiti e le modalità relativiall’utilizzo e alla valorizzazione dell’ener-gia condivisa prodotta da impianti incen-tivati ai sensi del presente comma.

8. Per l’installazione di infrastruttureper la ricarica di veicoli elettrici negliedifici, la detrazione di cui all’articolo16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciutanella misura del 110 per cento, da ripar-tire tra gli aventi diritto in cinque quoteannuali di pari importo, sempreché l’in-stallazione sia eseguita congiuntamente aduno degli interventi di cui al comma 1 delpresente articolo.

9. Le disposizioni contenute nei commida 1 a 8 si applicano agli interventieffettuati:

a) dai condomìni;

b) dalle persone fisiche, al di fuoridell’esercizio di attività di impresa, arti eprofessioni, su unità immobiliari, salvoquanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popo-lari (IACP) comunque denominati nonchédagli enti aventi le stesse finalità socialidei predetti istituti, istituiti nella forma disocietà che rispondono ai requisiti dellalegislazione europea in materia di « inhouse providing », per interventi realizzatisu immobili, di loro proprietà ovvero ge-stiti per conto dei comuni, adibiti adedilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione aproprietà indivisa, per interventi realizzatisu immobili dalle stesse posseduti e asse-gnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucra-tive di utilità sociale di cui all’articolo 10del decreto legislativo 4 dicembre 1997,

Venerdì 3 luglio 2020 — 52 — Commissione V

n. 460, dalle organizzazioni di volonta-riato iscritte nei registri di cui all’articolo6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, edalle associazioni di promozione socialeiscritte nel registro nazionale e nei registriregionali e delle province autonome diTrento e di Bolzano previsti dall’articolo 7della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportivedilettantistiche iscritte nel registro istituitoai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c),del decreto legislativo 23 luglio 1999,n. 242, limitatamente ai lavori destinati aisoli immobili o parti di immobili adibiti aspogliatoi.

10. I soggetti di cui al comma 9, letterab), possono beneficiare delle detrazioni dicui ai commi da 1 a 3 per gli interventirealizzati sul numero massimo di dueunità immobiliari, fermo restando il rico-noscimento delle detrazioni per gli inter-venti effettuati sulle parti comuni dell’e-dificio.

11. Ai fini dell’opzione per la cessioneo per lo sconto di cui all’articolo 121, ilcontribuente richiede il visto di conformitàdei dati relativi alla documentazione cheattesta la sussistenza dei presupposti chedanno diritto alla detrazione d’impostaper gli interventi di cui al presente arti-colo. Il visto di conformità è rilasciato aisensi dell’articolo 35 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicatialle lettere a) e b) del comma 3 dell’arti-colo 3 del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322, e dai responsabili dell’assi-stenza fiscale dei centri costituiti dai sog-getti di cui all’articolo 32 del citato decretolegislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all’opzione sono co-municati esclusivamente in via telematica,anche avvalendosi dei soggetti che rila-sciano il visto di conformità di cui alcomma 11, secondo quanto disposto conprovvedimento del direttore dell’Agenziadelle entrate, che definisce anche le mo-dalità attuative del presente articolo, daadottare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 percento di cui al presente articolo e dell’op-zione per la cessione o per lo sconto di cuiall’articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi1, 2 e 3 del presente articolo, i tecniciabilitati asseverano il rispetto dei requisitiprevisti dai decreti di cui al comma 3-terdell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno2013, n. 63, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e lacorrispondente congruità delle spese so-stenute in relazione agli interventi agevo-lati. Una copia dell’asseverazione è tra-smessa, esclusivamente per via telematica,all’Agenzia nazionale per le nuove tecno-logie, l’energia e lo sviluppo economicosostenibile (ENEA). Con decreto del Mini-stro dello sviluppo economico, da emanareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, sono stabilite le modalità ditrasmissione della suddetta asseverazionee le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma4, l’efficacia degli stessi al fine della ridu-zione del rischio sismico è asseverata daiprofessionisti incaricati della progetta-zione strutturale, della direzione dei lavoridelle strutture e del collaudo statico, se-condo le rispettive competenze professio-nali, iscritti agli ordini o ai collegi profes-sionali di appartenenza, in base alle di-sposizioni del decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28febbraio 2017. I professionisti incaricatiattestano altresì la corrispondente con-gruità delle spese sostenute in relazioneagli interventi agevolati. Il soggetto cherilascia il visto di conformità di cui alcomma 11 verifica la presenza delle asse-verazioni e delle attestazioni rilasciate daiprofessionisti incaricati.

13-bis. L’asseverazione di cui al comma13, lettere a) e b), del presente articolo èrilasciata al termine dei lavori o per ognistato di avanzamento dei lavori sulla basedelle condizioni e nei limiti di cui all’ar-ticolo 121. L’asseverazione rilasciata daltecnico abilitato attesta i requisiti tecnici

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sulla base del progetto e dell’effettiva re-alizzazione. Ai fini dell’asseverazione dellacongruità delle spese si fa riferimento aiprezzari individuati dal decreto di cui alcomma 13, lettera a). Nelle more dell’a-dozione del predetto decreto, la congruitàdelle spese è determinata facendo riferi-mento ai prezzi riportati nei prezzaripredisposti dalle regioni e dalle provinceautonome, ai listini ufficiali o ai listinidelle locali camere di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura ovvero, indifetto, ai prezzi correnti di mercato inbase al luogo di effettuazione degli inter-venti.

14. Ferma restando l’applicazione dellesanzioni penali ove il fatto costituiscareato, ai soggetti che rilasciano attestazionie asseverazioni infedeli si applica la san-zione amministrativa pecuniaria da euro2.000 a euro 15.000 per ciascuna attesta-zione o asseverazione infedele resa. I sog-getti di cui al primo periodo stipulano unapolizza di assicurazione della responsabi-lità civile, con massimale adeguato al nu-mero delle attestazioni o asseverazionirilasciate e agli importi degli interventioggetto delle predette attestazioni o asse-verazioni e, comunque, non inferiore a500.000 euro, al fine di garantire ai propriclienti e al bilancio dello Stato il risarci-mento dei danni eventualmente provocatidall’attività prestata. La non veridicitàdelle attestazioni o asseverazioni comportala decadenza dal beneficio. Si applicano ledisposizioni della legge 24 novembre 1981,n. 689. L’organo addetto al controllo sul-l’osservanza della presente disposizione aisensi dell’articolo 14 della legge 24 novem-bre 1981, n. 689, è individuato nel Mini-stero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili pergli interventi di cui al presente articoloquelle sostenute per il rilascio delle atte-stazioni e delle asseverazioni di cui aicommi 3 e 13 e del visto di conformità dicui al comma 11.

15-bis. le disposizioni del presente ar-ticolo non si applicano alle unità immo-biliari appartenenti alle categorie catastaliA/1, A/8 e A/9.

16. Al fine di semplificare l’attuazionedelle norme in materia di interventi diefficienza energetica e di coordinare lestesse con le disposizioni dei commi da 1e 3 del presente articolo, all’articolo 14 deldecreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, sono apportate le se-guenti modificazioni, con efficacia dal 1o

gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quartoperiodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

« 2.1. La detrazione di cui ai commi 1e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese,sostenute dal 1o gennaio 2018, relative agliinterventi di acquisto e posa in opera difinestre comprensive di infissi, di scher-mature solari e di sostituzione di impiantidi climatizzazione invernale con impiantidotati di caldaie a condensazione conefficienza almeno pari alla classe A diprodotto prevista dal regolamento delegato(UE) n. 811/2013 della Commissione, del18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla de-trazione di cui al presente articolo gliinterventi di sostituzione di impianti diclimatizzazione invernale con impianti do-tati di caldaie a condensazione con effi-cienza inferiore alla classe di cui al pe-riodo precedente. La detrazione si applicanella misura del 65 per cento per gliinterventi di sostituzione di impianti diclimatizzazione invernale con impianti do-tati di caldaie a condensazione, di effi-cienza almeno pari alla classe A di pro-dotto prevista dal citato regolamento de-legato (UE) n. 811/2013, e contestuale in-stallazione di sistemi di termoregolazioneevoluti, appartenenti alle classi V, VI op-pure VIII della comunicazione 2014/C207/02 della Commissione, o con impiantidotati di apparecchi ibridi, costituiti dapompa di calore integrata con caldaia acondensazione, assemblati in fabbrica edespressamente concepiti dal fabbricanteper funzionare in abbinamento tra loro, oper le spese sostenute per l’acquisto e laposa in opera di generatori d’aria calda acondensazione ».

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16-bis. L’esercizio di impianti fino a200 kW da parte di comunità energeticherinnovabili costituite in forma di enti noncommerciali o da parte di condomìni cheaderiscono alle configurazioni di cui al-l’articolo 42-bis del decreto-legge 30 di-cembre 2019, n. 162, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,n. 8, non costituisce svolgimento di attivitàcommerciale abituale. La detrazione pre-vista dall’articolo 16-bis, comma 1, letterah), del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, per gli impianti a fonterinnovabile gestiti da soggetti che aderi-scono alle configurazioni di cui al citatoarticolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del2019 si applica fino alla soglia di 200 kWe per un ammontare complessivo di spesanon superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 siapplicano all’installazione degli impianti dicui al comma 16-bis. L’aliquota di cui almedesimo comma 5 si applica alla quotadi spesa corrispondente alla potenza mas-sima di 20 kW e per la quota di spesacorrispondente alla potenza eccedente 20kW spetta la detrazione stabilita dall’arti-colo 16-bis, comma 1, lettera h), del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nellimite massimo di spesa complessivo dieuro 96.000 riferito all’intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall’at-tuazione del presente articolo, valutati in63,6 milioni di euro per l’anno 2020, in1.294,3 milioni di euro per l’anno 2021, in3.309,1 milioni di euro per l’anno 2022, in2.935 milioni di euro per l’anno 2023, in2.755,6 milioni di euro per l’anno 2024, in2.752,8 milioni di euro per l’anno 2025, in1.357,4 milioni di euro per l’anno 2026, in27,6 milioni di euro per l’anno 2027, in11,9 milioni di euro per l’anno 2031 e in48,6 milioni di euro per l’anno 2032, siprovvede ai sensi dell’articolo 265.

Conseguentemente, all’articolo 265 ap-portare le seguenti modificazioni:

al comma 5, sostituire le parole: di800 milioni di euro per l’anno 2020 e di 90

milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2021 con le seguenti: di 799,3 mi-lioni di euro per l’anno 2020, di 69,3milioni di euro per l’anno 2021 e di 90milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2022;

al comma 7, lettera a), sostituire leparole: quanto a 364,22 milioni di euro perl’anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro perl’anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro perl’anno 2022, a 273,53 milioni di euro perl’anno 2023 con le seguenti: quanto a364,92 milioni di euro per l’anno 2020, a1.025 milioni di euro per l’anno 2021, a1.145,5 milioni di euro per l’anno 2022, a278,53 milioni di euro per l’anno 2023 e leparole: che aumentano in termini di fab-bisogno e indebitamento netto a 1.005,57milioni di euro per l’anno 2020, a 1.445,17milioni di euro per l’anno 2021 con leseguenti: che aumentano, in termini difabbisogno e indebitamento netto, a1.006,27 milioni di euro per l’anno 2020, a1.450,37 milioni di euro per l’anno 2021.

119. 115 (Nuova formulazione) Sut,Nardi, Moretto, Pastorino, Benamati,Vallascas, Bonomo, Lacarra, GavinoManca, Zardini, Pezzopane, Fragomeli,Miceli, Lepri, Rossi, Mor, Fregolent, DelBarba, D’Alessandro, Scoma, Marco DiMaio, Paita, Gadda, Ungaro, Nobili,Terzoni, Deiana, Alemanno, Berardini,Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi,Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu,Ilaria Fontana, Daga, D’Ippolito, Fede-rico, Licatini, Alberto Manca, Maraia,Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vi-gnaroli, Zolezzi, Gallinella, Gagnarli.

Dopo l’articolo 119 aggiungere il se-guente:

Art. 119-bis.

(Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 30dicembre 2019, n. 162, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,

n. 8)

1. All’articolo 1, comma 8-ter, del de-creto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, con-

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vertito, con modificazioni, dalla legge 28febbraio 2020, n. 8, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) le parole: « al 30 giugno 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « al 31 ot-tobre 2020 »;

b) le parole: « , per fatti non impu-tabili all’amministrazione » sono sop-presse.

119. 047. Varrica, Deiana, Ilaria Fontana,Daga, D’Ippolito, Federico, Licatini, Al-berto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi,Terzoni, Vignaroli, Vianello, Zolezzi.

ART. 122.

Al comma 1, dopo le parole: ivi inclusiaggiungere le seguenti: il locatore o ilconcedente, a fronte di uno sconto di pariammontare sul canone da versare, gli.

122. 8. Ficara, Varrica.

ART. 129.

Dopo l’articolo 129, aggiungere il se-guente:

Art. 129-bis.

(Misure urgenti per la distribuzione del gasnaturale nei comuni montani)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 deldecreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,è inserito il seguente:

« 4-bis. Le estensioni e i potenziamentidi reti e di impianti esistenti nei comunigià metanizzati e le nuove costruzioni direti e di impianti in comuni da metaniz-zare appartenenti alla zona climatica Fprevista dall’articolo 2 del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 26 agosto 1993, n. 412, e classificaticome territori montani ai sensi della legge3 dicembre 1971, n. 1102, nonché neicomuni che hanno presentato nei terminiprevisti la domanda di contributo relati-vamente al completamento del programma

di metanizzazione del Mezzogiorno aisensi della deliberazione del Comitato in-terministeriale per la programmazioneeconomica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015,nei limiti delle risorse già assegnate, siconsiderano efficienti e già valutati posi-tivamente ai fini dell’analisi dei costi e deibenefìci per i consumatori. Il Comitatointerministeriale per la programmazioneeconomica aggiorna conseguentemente itempi per le attività istruttorie sulle do-mande di cui alle deliberazioni adottate inmateria. A tale fine l’Autorità di regola-zione per energia, reti e ambiente ammettea integrale riconoscimento tariffario i re-lativi investimenti ».

129. 02 (Nuova formulazione) Plangger.

ART. 164.

Dopo l’articolo 164, aggiungere il se-guente:

Art. 164-bis.

(Promozione degli investimenti nel settoredella raffinazione e della bioraffinazione)

1. Al fine di promuovere lo sviluppoindustriale e occupazionale nelle regionidel Mezzogiorno attraverso il manteni-mento e l’aumento dell’occupazione, il mi-glioramento della qualità degli investi-menti e l’adeguamento delle attività aicambiamenti economici e sociali, entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, il Ministro dello sviluppo econo-mico, assicurando il coinvolgimento delleimprese, degli enti locali e delle regioniinteressati, attiva la procedura per la sti-pulazione di un accordo con il settoredella raffinazione e della bioraffinazione,finalizzato alla promozione degli investi-menti da parte delle imprese operanti intale settore per la realizzazione di inizia-tive volte agli obiettivi della transizioneenergetica e dello sviluppo sostenibile me-diante l’utilizzo di quota parte delle ri-

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sorse derivanti dal gettito delle accise edell’imposta sul valore aggiunto.

164. 024. (Nuova formulazione) Prestigia-como, Paolo Russo, Occhiuto, D’Attis,Mandelli, Pella, Cannizzaro, D’Ettore.

ART. 177.

Al comma 1, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

b-bis) immobili rientranti nella cate-goria catastale D in uso da parte diimprese esercenti attività di allestimenti distrutture espositive nell’ambito di eventifieristici o manifestazioni.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole:74,90 milioni di euro con le seguenti: 77milioni di euro;

b) al comma 4, sostituire le parole:205,45 milioni di euro con le seguenti:211,45 milioni di euro;

c) all’articolo 265, comma 5, sostituirele parole: 800 milioni con le seguenti: 794milioni.

177. 16. (Nuova formulazione) Frassini,Guidesi, Piastra.

ART. 179.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:amministratore delegato aggiungere le se-guenti: , sentite le organizzazioni di cate-goria maggiormente rappresentative,.

*179. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Ce-stari, Comaroli, Frassini, Garavaglia,Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

*179. 19. Zucconi, Lollobrigida, Trancas-sini, Acquaroli, Caiata, Prisco.

*179. 21. Fassina.

*179. 25. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini,Silli, Sorte.

*179. 27. De Toma, Rachele Silvestri.

*179. 28. Tabacci.

ART. 181.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. In considerazione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19, i titolari diconcessioni o di autorizzazioni concer-nenti l’utilizzazione del suolo pubblico perl’esercizio del commercio su aree pubbli-che, di cui al decreto legislativo 31 marzo1998, n. 114, sono esonerati, dal 1o marzo2020 al 30 aprile 2020, dal pagamentodella tassa per l’occupazione temporaneadi spazi ed aree pubbliche, di cui all’ar-ticolo 45 del decreto legislativo 15 novem-bre 1993, n. 507, e del canone per l’oc-cupazione temporanea di spazi ed areepubbliche, di cui all’articolo 63 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-ter. I comuni rimborsano le sommeversate nel periodo indicato al comma1-bis.

1-quater. Per ristorare i comuni delleminori entrate derivanti dai commi 1-bis e1-ter, è istituito, nello stato di previsionedel Ministero dell’interno, un fondo conuna dotazione di 12,5 milioni di euro perl’anno 2020. Alla ripartizione del Fondotra gli enti interessati si provvede condecreto del Ministro dell’interno, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, previa intesa in sede di Confe-renza Stato-città ed autonomie locali, daadottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto. Nel caso previsto dalcomma 3 dell’articolo 3 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto ècomunque adottato.

Conseguentemente all’articolo 265comma 5 sostituire le parole: 800 milionicon le seguenti: 787,5 milioni.

181. 31. (Nuova formulazione) Fassina.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Le concessioni di posteggio perl’esercizio del commercio su aree pubbli-che aventi scadenza entro il 31 dicembre2020, se non già riassegnate ai sensi del-l’intesa sancita in sede di Conferenza uni-

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ficata il 5 luglio 2012, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013,nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo16 del decreto legislativo 26 marzo 2010,n. 59, sono rinnovate per la durata didodici anni, secondo linee guida adottatedal Ministero dello sviluppo economico econ modalità stabilite dalle regioni entro il30 settembre 2020, con assegnazione alsoggetto titolare dell’azienda, sia che laconduca direttamente sia che l’abbia con-ferita in gestione temporanea, previa ve-rifica della sussistenza dei requisiti dionorabilità e professionalità prescritti,compresa l’iscrizione ai registri cameraliquale ditta attiva ove non sussistano gravie comprovate cause di impedimento tem-poraneo all’esercizio dell’attività.

4-ter. Nelle more di un generale rior-dino della disciplina del commercio suaree pubbliche, al fine di promuovere egarantire gli obiettivi connessi alla tuteladell’occupazione, le regioni hanno facoltàdi disporre che i comuni possano asse-gnare, su richiesta degli aventi titolo, in viaprioritaria e in deroga ad ogni altro cri-terio, concessioni per posteggi liberi, va-canti o di nuova istituzione ove necessario,agli operatori, in possesso dei requisitiprescritti, che siano rimasti esclusi daiprocedimenti di selezione previsti dallavigente normativa ovvero che, all’esito deiprocedimenti stessi, non hanno conseguitola riassegnazione della concessione.

*181. 17. (Nuova formulazione) Grimaldi.

*181. 37. (Nuova formulazione) Lacarra,Nardi, Benamati, Bonomo, GavinoManca, Zardini.

ART. 182.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il se-guente:

« 2. Fermo quanto disposto nei riguardidei concessionari dall’articolo 1, commi682 e seguenti, della legge 30 dicembre2018, n. 145, per le necessità di rilanciodel settore turistico e al fine di contenere

i danni, diretti e indiretti, causati dall’e-mergenza epidemiologica da COVID-19, leamministrazioni competenti non possonoavviare o proseguire a carico dei conces-sionari che intendono proseguire la pro-pria attività mediante l’uso di beni deldemanio marittimo i procedimenti ammi-nistrativi per la devoluzione delle operenon amovibili di cui all’articolo 49 delcodice della navigazione, per il rilascio ol’assegnazione, con pubblica evidenza,delle aree oggetto di concessione alla datadi entrata in vigore della presente dispo-sizione. L’utilizzo dei beni oggetto deiprocedimenti amministrativi di cui al pe-riodo precedente dei concessionari è con-fermato a fronte del pagamento del ca-none previsto dalla concessione e impedi-sce il verificarsi della devoluzione delleopere. Le disposizioni del presente articolonon si applicano quando la devoluzione, ilrilascio o l’assegnazione a terzi dell’area èstata disposta in ragione della revoca dellaconcessione oppure della decadenza deltitolo per fatto e colpa del concessionariodiverso dal mancato pagamento dei canonidi cui all’articolo 03, comma 1, lettera b),del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,convertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 1993, n. 494, come modificatadal comma 2-ter del presente articolo »;

b) dopo il comma 2, inserire i se-guenti:

« 2-bis. Le disposizioni di cui all’arti-colo 1, commi 682 e 683, della legge 30dicembre 2018, n. 145, si applicano anchealle concessioni lacuali e fluviali, ivi com-prese quelle gestite dalle società sportiveiscritte al registro del Comitato olimpiconazionale italiano, di cui all’articolo 5,comma 2, del decreto legislativo 23 luglio1999, n. 242, nonché alle concessioni perla realizzazione e la gestione di strutturededicate alla nautica da diporto, inclusi ipunti di ormeggio.

2-ter. All’articolo 03 del decreto-legge 5ottobre 1993, n. 400, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,n. 494, il numero 2.1) della lettera b) delcomma 1 è sostituito dal seguente: “2.1)per le pertinenze destinate ad attività

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commerciali, terziario-direzionali e di pro-duzione di beni e servizi, il canone èdeterminato ai sensi del numero 1.3)”.

2-quater. Alle concessioni dei beni deldemanio marittimo e di zone del mareterritoriale aventi ad oggetto la realizza-zione e la gestione di strutture dedicatealla nautica da diporto si applicano, conefficacia a decorrere dal 1o gennaio 2007,le misure dei canoni di cui al comma 1,lettera b), dell’articolo 03 del decreto-legge5 ottobre 1993, n. 400, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,n. 494, come modificato dal comma 2-terdel presente articolo. Le somme per ca-noni relative a concessioni demaniali ma-rittime aventi le finalità di cui al presentecomma, versate in eccedenza rispetto aquelle dovute a decorrere dal 1o gennaio2007, sono compensate con quelle da ver-sare allo stesso titolo, in base alla mede-sima disposizione, in rate annuali costantiper la residua durata della concessione.Gli enti gestori provvedono al ricalcolodelle somme dovute dai concessionari conapplicazione dei citati criteri dal 1o gen-naio 2007 fino al 31 dicembre 2019, ef-fettuando i relativi conguagli, con appli-cazione delle modalità di compensazionedi cui al primo periodo.

2-quinquies. Dal 1o gennaio 2021 e finoalla revisione e all’aggiornamento dei ca-noni demaniali posti a carico dei conces-sionari, l’importo annuo del canone do-vuto quale corrispettivo dell’utilizzazionedi aree e pertinenze demaniali marittimecon qualunque finalità non può, comun-que, essere inferiore a euro 2.500.

2-sexies. Nelle more della revisione edell’aggiornamento dei canoni demanialimarittimi ai sensi dell’articolo 1, comma677, lettera e), della legge 30 dicembre2018, n. 145, i procedimenti pendenti alladata di entrata in vigore della presentedisposizione sono sospesi fino al 31 di-cembre 2020 e sono inefficaci i relativiprovvedimenti già adottati oggetto di con-tenzioso, inerenti al pagamento dei canoni,compresi i procedimenti e i provvedimentidi riscossione coattiva, nonché di sospen-

sione, revoca o decadenza della conces-sione per mancato versamento del canone,concernenti:

a) le concessioni demaniali marit-time per finalità turistico-ricreative, conesclusivo riferimento a quelle inerenti allaconduzione delle pertinenze demaniali,laddove i procedimenti o i provvedimentisiano connessi all’applicazione dei criteriper il calcolo dei canoni di cui all’articolo03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre1993, n. 400, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,ivi compresi i procedimenti di cui all’ar-ticolo 1, comma 484, della legge 28 di-cembre 2015, n. 208;

b) le concessioni demaniali marittimeper la realizzazione e la gestione di strut-ture dedicate alla nautica da diporto.

2-septies. Le disposizioni di cui alcomma 2-sexies non si applicano quandosiano in corso procedimenti penali ine-renti alla concessione nonché quando ilconcessionario o chi detiene il bene sianosottoposti a procedimenti di prevenzione,a misure interdittive antimafia o alle pro-cedure previste dal codice delle leggi an-timafia e delle misure di prevenzione, dicui al decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, nonché nei comuni e nei municipisciolti o commissariati ai sensi degli arti-coli 143 e 146 del testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,nei cinque anni precedenti.

2-octies. Al fine di ridurre il conten-zioso relativo alle concessioni demanialimarittime per finalità turistico-ricreativederivante dall’applicazione dei criteri peril calcolo dei canoni ai sensi dell’articolo03, comma 1, lettera b), del decreto-legge5 ottobre 1993, n. 400, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,n. 494, nel testo vigente fino alla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, i procedimenti giu-diziari o amministrativi pendenti alla datadi entrata in vigore della presente dispo-sizione, concernenti il pagamento dei re-lativi canoni, possono essere definiti, pre-

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via domanda all’ente gestore e all’Agenziadel demanio da parte del concessionario,mediante versamento:

a) in un’unica soluzione, di un im-porto pari al 30 per cento delle sommerichieste, dedotte le somme eventualmentegià versate a tale titolo;

b) rateizzato fino a un massimo di seiannualità, di un importo pari al 60 percento delle somme richieste, dedotte lesomme eventualmente già versate a taletitolo.

2-novies. La domanda per accedere alladefinizione di cui al comma 2-octies èpresentata entro il 30 settembre 2020 e,entro il 30 settembre 2021, è versatol’intero importo dovuto, se in un’unicasoluzione, o la prima rata, se rateizzato.

2-decies. La liquidazione e il pagamentonei termini assegnati degli importi di cuialle lettere a) e b) del comma 2-octiescostituisce a ogni effetto rideterminazionedei canoni dovuti per le annualità consi-derate.

2-undecies. La presentazione della do-manda nel termine di cui al comma 2-no-vies sospende i procedimenti giudiziari oamministrativi di cui al comma 2-octies,compresi quelli di riscossione coattiva,nonché i procedimenti di decadenza dellaconcessione demaniale marittima permancato pagamento del canone. La defi-nizione dei procedimenti amministrativi ogiudiziari si realizza con il pagamentodell’intero importo dovuto, se in un’unicasoluzione, o dell’ultima rata, se rateizzato.Il mancato pagamento di una rata entrosessanta giorni dalla relativa scadenzacomporta la decadenza dal beneficio.

*182. 81. (Nuova formulazione) Berga-mini, Mandelli, Occhiuto, Prestigia-como, Cannizzaro, D’Ettore, D’Attis,Pella, Paolo Russo.

*182. 40. (Nuova formulazione) Buratti,Ferri.

*182. 68. (Nuova formulazione) Ripani,Gelmini, Bergamini, Mandelli, Oc-

chiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro,D’Ettore, D’Attis, Pella, Paolo Russo.

*182. 15. (Nuova formulazione) Raffaelli,Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla,Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra,Saltamartini.

*216. 05. (Nuova formulazione) Barelli,Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigia-como, Cannizzaro, D’Attis, D’Ettore,Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di promuovere il turismoculturale, agli studenti iscritti ai corsi peril conseguimento di laurea, di master uni-versitario e di dottorato di ricerca pressole università e le istituzioni di alta forma-zione sono riconosciuti, per l’anno 2020, laconcessione gratuita di viaggio sulla reteferroviaria italiana per la durata di unmese a scelta e l’ingresso a titolo gratuito,per il medesimo periodo, nei musei, mo-numenti, gallerie e aree archeologiche si-tuati nel territorio nazionale e nelle mo-stre didattiche che si svolgono in essi.

1-ter. Le disposizioni per l’attuazionedel comma 1-bis sono emanate con de-creto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto.

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire le parole: dalcomma 1, pari a 25 milioni con le seguenti:dal presente articolo, pari a 35 milioni;

all’articolo 265, comma 5, sostituire leparole: 800 milioni con le seguenti: 790milioni.

182. 78. (Nuova formulazione) Garava-glia, Comaroli, Bellachioma, ClaudioBorghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Fras-sini, Gava, Tomasi.

Venerdì 3 luglio 2020 — 60 — Commissione V

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito inlegge, con modificazioni, dalla legge 24aprile 2020, n. 27, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, leparole: « un anno » sono sostituite dalleseguenti: « diciotto mesi »;

b) al comma 8, terzo periodo, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,nonché per i soggiorni di studio deglialunni del quarto anno delle scuole se-condarie di secondo grado nell’ambito deiprogrammi internazionali di mobilità stu-dentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 »;

c) i commi 11 e 12 sono sostituiti daiseguenti:

« 11. Nei casi previsti dai commi da 1a 7 e comunque per tutti i rapportiinerenti ai contratti di cui al presentearticolo instaurati con effetto dall’11marzo 2020 al 30 settembre 2020, in casodi recesso esercitato entro il 31 luglio2020, anche per le prestazioni da rendereall’estero e per le prestazioni in favore dicontraenti provenienti dall’estero, quandole prestazioni non sono rese a causa deglieffetti derivanti dallo stato di emergenzaepidemiologica da COVID-19, la contro-prestazione già ricevuta può essere resti-tuita mediante un voucher di pari importoemesso entro quattordici giorni dalla datadi esercizio del recesso e valido per di-ciotto mesi dall’emissione.

12. L’emissione dei voucher a seguito direcesso esercitato entro il 31 luglio 2020non richiede alcuna forma di accettazioneda parte del destinatario. Il voucher puòessere emesso e utilizzato anche per ser-vizi resi da un altro operatore apparte-nente allo stesso gruppo societario. Puòessere utilizzato anche per la fruizione diservizi successiva al termine di validità,purché le relative prenotazioni siano stateeffettuate entro il termine di cui al primoperiodo »;

d) dopo il comma 12 sono inseriti iseguenti:

« 12-bis. La durata della validità deivoucher pari a diciotto mesi prevista dalpresente articolo si applica anche ai vou-cher già emessi alla data di entrata invigore della presente disposizione. In ognicaso, decorsi diciotto mesi dall’emissione,per i voucher non usufruiti né impiegatinella prenotazione dei servizi di cui alpresente articolo è corrisposto, entro quat-tordici giorni dalla scadenza, il rimborsodell’importo versato. Limitatamente aivoucher emessi, in attuazione del presentearticolo, in relazione ai contratti di tra-sporto aereo, ferroviario, marittimo, nelleacque interne o terrestre, il rimborso dicui al secondo periodo può essere richiestodecorsi dodici mesi dall’emissione ed ècorrisposto entro quattordici giorni dallarichiesta.

12-ter. Nello stato di previsione delMinistero per i beni e le attività culturalie per il turismo è istituito un fondo, conuna dotazione 5 milioni di euro per cia-scuno degli anni 2020 e 2021, per l’inden-nizzo dei consumatori titolari di voucheremessi ai sensi del presente articolo, nonutilizzati alla scadenza di validità e nonrimborsati a causa dell’insolvenza o delfallimento dell’operatore turistico o delvettore. L’indennizzo è riconosciuto nellimite della dotazione del fondo di cui alperiodo precedente. I criteri e le modalitàdi attuazione e la misura dell’indennizzodi cui al presente comma sono definiti conregolamento adottato, ai sensi dell’articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, entro centottanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente dispo-sizione, dal Ministro per i beni e le attivitàculturali e per il turismo, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze econ il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti.

12-quater. Agli oneri derivanti dalcomma 12-ter, pari a 5 milioni di euro perciascuno degli anni 2020 e 2021, si prov-vede, per l’anno 2020, mediante corrispon-dente riduzione del Fondo per la promo-zione del turismo in Italia di cui all’arti-colo 179, comma 1, del presente decreto e,

Venerdì 3 luglio 2020 — 61 — Commissione V

per l’anno 2021, mediante corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 12, comma 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,n. 80 ».

182. 107. (Nuova formulazione) Bonomo,Nardi, Benamati, Lacarra, GavinoManca, Zardini, Pezzopane, Bordo,Rossi, Buratti.

Al comma 2, dopo le parole: del dema-nio marittimo inserire le seguenti: , lacualee fluviale.

182. 1. Bendinelli, Ferri, Marco Di Maio,Moretto, Occhionero.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Con riferimento alle aree ad altadensità turistica, in considerazione dellacrisi delle attività economiche ivi operantie al fine di consentire l’accesso a misuredi sostegno mirate in favore delle impresedei settori del commercio, della ristora-zione e delle strutture ricettive colpitedalla prolungata riduzione dei flussi dituristi, l’Istituto nazionale di statistica de-finisce, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, una classificazionevolta all’attribuzione di un codice ATECOspecifico nell’ambito di ciascuna delle pre-dette attività, mediante l’introduzione, nel-l’attuale classificazione alfanumerica delleattività economiche, di un elemento ulte-riore, al fine di evidenziarne il nessoturistico territoriale. Per l’individuazionedi tali aree ci si avvale:

a) della classificazione relativaalla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all’allegato 3 al decretodel Ministro delle finanze 26 febbraio2000, pubblicato nel supplemento ordina-rio alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21marzo 2000, concernente l’individuazionedelle aree territoriali omogenee cui appli-care gli studi di settore, e successivi ag-giornamenti;

b) delle rilevazioni sulla capacità dicarico turistica effettuate dal Ministeroper i beni e le attività culturali e per ilturismo e degli indicatori di densità turi-stica rilevati dall’Osservatorio nazionaledel turismo, quali il rapporto tra il nu-mero di presenze turistiche e la superficiedel territorio, tenuto conto della popola-zione residente;

c) delle eventuali indicazioni, anchecorrettive, dei comuni, relative all’indivi-duazione, nel proprio territorio, delle areea maggiore densità turistica ovvero pros-sime ai siti di interesse artistico, culturale,religioso, storico, archeologico e ai sitiriconosciuti dall’UNESCO, ovvero indivi-duate nell’area delle città d’arte, purchérispondenti ai criteri di cui alle lettere a)e b).

182. 52. Spena, Fiorini, Porchietto, Ba-relli, Carrara, Polidori, Squeri, DellaFrera, Elvira Savino, Marrocco, Batti-locchio, Mandelli, Occhiuto, Prestigia-como, Cannizzaro, D’Attis, D’Ettore,Pella, Paolo Russo.

Art. 183.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, so-stituire le parole: 210 milioni di euro conle seguenti: 171,5 milioni di euro;

b) al comma 7 aggiungere, in fine, leseguenti parole:, nonché, mediante appo-sito riparto del Fondo di cui all’articolo 13della medesima legge, la dotazione di cuiall’articolo 28, comma 1, della legge stessa,limitatamente all’anno 2020;

c) al comma 11:

1) alla lettera b), capoverso comma2, secondo periodo, dopo la parola: prov-vede aggiungere le seguenti: al rimborso oe aggiungere, infine, i seguenti periodi:L’organizzatore di concerti di musica leg-gera provvede, comunque, al rimborso conrestituzione della somma versata ai sog-getti acquirenti alla scadenza del periododi validità del voucher quando la presta-zione dell’artista originariamente pro-grammata venga annullata, senza rinvio adaltra data compresa nel medesimo periodo

Venerdì 3 luglio 2020 — 62 — Commissione V

di validità del voucher. In caso di cancel-lazione definitiva del concerto, l’organiz-zatore provvede immediatamente al rim-borso con restituzione della somma ver-sata;

2) dopo la lettera b), inserire laseguente:

b-bis) dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi1 e 2 si applicano a decorrere dalla datadi adozione delle misure di cui all’articolo3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6,convertito, con modificazioni, dalla legge 5marzo 2020, n. 13, in riferimento ai titolidi accesso e ai biglietti di ingresso perprestazioni da rendere nei territori inte-ressati dalle misure di contenimento adot-tate ai sensi del medesimo articolo 3,nonché comunque per i soggetti che dallamedesima data si sono trovati nelle con-dizioni di cui all’articolo 88-bis, comma 1,lettere a), b) e c). Il termine di trentagiorni per la presentazione dell’istanzadecorre dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione. »;

d) dopo il comma 11 inserire i se-guenti:

11-bis. Le disposizioni di cui all’articolo88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, convertito dalla legge 24aprile 2020, n. 27, come modificato dalcomma 11, lettera b), del presente articolo,si applicano anche ai voucher già emessialla data di entrata in vigore della presentedisposizione.

11-ter. All’articolo 1, comma 357, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole:« 160 milioni » sono sostituite dalle se-guenti: « 190 milioni ».

11-quater. Nello stato di previsione delMinistero per i beni e le attività culturalie per il turismo è istituito un fondo per ilsostegno alle attività dello spettacolo dalvivo, con una dotazione di 10 milioni dieuro nell’anno 2020, destinato alle impresee agli enti di produzione e distribuzione dispettacoli di musica, ivi compresi gli entiin forma cooperativa e associativa, costi-

tuiti formalmente entro il 28 febbraio2020 e che non siano già finanziati avalere sul Fondo unico per lo spettacolo,per le attività di spettacolo dal vivo messein scena a partire dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto e fino al 31 dicembre 2020,anche al fine di sopperire ai mancatiincassi da biglietteria e alle spese organiz-zative aggiuntive derivanti dalla restrizionedella capienza degli spazi, nonché dalleprescrizioni e dalle misure di tutela dellasalute imposte dall’emergenza epidemiolo-gica da COVID-19. Le risorse di cui alpresente comma sono ripartite con decretodel Ministro per i beni e le attività cul-turali e per il turismo, da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto. All’onere derivante dal presentecomma, pari a 10 milioni di euro perl’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione, per l’anno 2020, delfondo di cui all’articolo 1, comma 200,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comerifinanziato dall’articolo 265, comma 5,del presente decreto;

e) al comma 12, sostituire le parole:All’onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e10 con le seguenti: All’onere derivante daicommi 1, 2, 3, 9, 10 e 11-ter.

Conseguentemente all’articolo 28 appor-tare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la parola: agri-turistiche aggiungere le seguenti:, alle agen-zie di viaggio e turismo e ai tour operator;

b) al comma 10, sostituire le parole:1.424,1 milioni con le seguenti: 1.432,6milioni.

183. 77. (Nuova formulazione) PiccoliNardelli, Di Giorgi, Prestipino, Orfini,Rossi, Ciampi, Lattanzio, Mollicone,Bendinelli, Ferri, Marco Di Maio, Mo-retto, Occhionero.

Al comma 2, primo periodo dopo leparole: dell’intera filiera dell’editoria, ag-giungere le seguenti: incluse le imprese e lelavoratrici e i lavoratori della filiera di

Venerdì 3 luglio 2020 — 63 — Commissione V

produzione del libro, a partire da coloroche ricavano redditi prevalentemente daidiritti d’autore.

183. 89. Fusacchia, Piccoli Nardelli, Mu-roni, Lattanzio.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Per l’anno 2023, il titolo di « Ca-pitale italiana della cultura », in via stra-ordinaria e in deroga a quanto previstodall’articolo 7, comma 3-quater, del decre-to-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,con modificazioni, nella legge 29 luglio2014, n. 106, è conferito alle città diBergamo e di Brescia, al fine di promuo-vere il rilancio socio-economico e culturaledell’area sovraprovinciale maggiormentecolpita dall’emergenza epidemiologica daCOVID-19. A tal fine, le città di Bergamoe di Brescia presentano al Ministero per ibeni e le attività culturali e per il turismo,entro il 31 gennaio 2022, un progettounitario di iniziative finalizzato a incre-mentare la fruizione del patrimonio cul-turale materiale e immateriale.

8-ter. All’articolo 4, comma 1, secondoperiodo, della legge 13 febbraio 2020,n. 15, sono premesse le seguenti parole:« A eccezione dell’anno 2020, ».

183. 36. (Nuova formulazione) Dori, Co-minardi, Martina, Carnevali, Berlin-ghieri, Bazoli.

Dopo il comma 10, aggiungere i se-guenti:

10-bis. La dotazione del Fondo « Cartadella cultura », istituito ai sensi dell’arti-colo 6, comma 2, della legge 13 febbraio2020, n. 15, è incrementata di 15 milionidi euro per l’anno 2020.

Conseguentemente, al comma 5 dell’ar-ticolo 265 sostituire le parole: di 800 mi-lioni di euro per l’anno 2020 con leseguenti: di 785 milioni di euro per l’anno2020.

183. 32. (Nuova formulazione) Gallo,Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Se-sto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Te-stamento, Tuzi, Valente, Gagnarli.

ART. 184.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo leparole: investimenti e aggiungere le se-guenti: , al supporto di;

b) al comma 2 aggiungere in fine ilseguente periodo: L’apporto finanziario deisoggetti privati di cui al primo periodo puòconsistere anche in operazioni di micro-finanziamento, di mecenatismo diffuso, diazionariato popolare e di crowfunding ido-nee a permettere un’ampia partecipazionedella collettività al finanziamento dellacultura.

184. 6. Lattanzio, Gallo, Vacca, Casa,Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani,Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente,Piccoli Nardelli, Di Giorgi.

All’articolo 184 apportare le seguentimodificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo leparole: per la tutela, inserire le seguenti: laconservazione, il restauro,;

b) dopo il comma 5, inserire il se-guente:

5-bis. Per la realizzazione e il comple-tamento del programma della città diPadova candidata dall’Organizzazionedelle Nazioni Unite per l’educazione, lascienza e la cultura (UNESCO) all’iscri-zione nella Lista del patrimonio mondialecon il progetto « Padova Urbs Pietà, Giotto,la cappella degli Scrovegni ed i cicli pit-torici del Trecento » è autorizzata la spesadi 2 milioni di euro per l’anno 2020.

Conseguentemente:

al comma 6 sostituire le parole: 50milioni con le seguenti: 52 milioni;

all’articolo 265, comma 5, sostituire leparole: 800 milioni con le seguenti: 798milioni.

184. 11. (Nuova formulazione) Navarra.

Venerdì 3 luglio 2020 — 64 — Commissione V

ART. 185.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Approvato il bilancio finale, lesomme corrispondenti al residuo attivo,comprese le somme relative ai diritti nonesercitati nei termini stabiliti, sono versateall’entrata del bilancio dello Stato per lasuccessiva riassegnazione allo stato di pre-visione del Ministero per i beni e le attivitàculturali e per il turismo e sono ripartitein favore degli artisti, interpreti ed esecu-tori, per il tramite degli organismi digestione collettiva e delle entità di gestioneindipendente di cui al decreto legislativo15 marzo 2017, n. 35, che intermedianodiritti connessi al diritto d’autore spettantiagli artisti, interpreti ed esecutori, secondole modalità definite con decreto del Mi-nistro per i beni e le attività culturali e peril turismo, tenendo conto dell’impatto eco-nomico conseguente all’adozione delle mi-sure di contenimento del COVID-19 e dellacondizione reddituale dei destinatari.

185. 1. Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbo-naro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani,Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Al capo I del titolo VIII, dopo l’articolo185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.

(Patrimonio culturale immaterialedell’UNESCO)

1. Per sostenere gli investimenti voltialla riqualificazione e alla valorizzazionedel patrimonio culturale immateriale del-l’Organizzazione delle Nazioni Unite perl’educazione, la scienza e la cultura (UNE-SCO), come definito dalla Convenzione perla salvaguardia del patrimonio culturaleimmateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre2003, resa esecutiva dalla legge 27 settem-bre 2007, n. 167, in ragione dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19 e dellemisure restrittive adottate in relazione adessa, è autorizzata la spesa di 1 milione dieuro per l’anno 2020. Al relativo onere si

provvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo per far fronte ad esigenzeindifferibili di cui all’articolo 1, comma200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,come rifinanziato ai sensi dell’articolo 265,comma 5, del presente decreto.

185. 02. (Nuova formulazione) PaoloRusso, Nevi, Casciello.

ART. 194.

Al comma 1, sostituire le parole: 30giugno 2021 con le seguenti: 31 dicembre2021.

194. 6. (Nuova formulazione) Sensi, Pez-zopane.

ART. 195.

Dopo l’articolo 195 aggiungere il se-guente:

Art. 195-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del dirittod’autore)

1. Ai fini dell’attuazione di quantoprevisto dall’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 29aprile 2004, l’Autorità per le garanzie nellecomunicazioni, su istanza dei titolari deidiritti, può ordinare ai fornitori di servizidella società dell’informazione che utiliz-zano, a tale fine, anche indirettamente,risorse nazionali di numerazione di porrefine alle violazioni del diritto d’autore edei diritti connessi.

2. Al comma 31 dell’articolo 1 dellalegge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il se-condo periodo è inserito il seguente: « Sel’inottemperanza riguarda ordini impartitidall’Autorità nell’esercizio delle sue fun-zioni di tutela del diritto d’autore e deidiritti connessi, si applica a ciascun sog-getto interessato una sanzione ammini-strativa pecuniaria da euro diecimila fino

Venerdì 3 luglio 2020 — 65 — Commissione V

al 2 per cento del fatturato realizzatonell’ultimo esercizio chiuso anteriormentealla notifica della contestazione ».

*195. 06. Piccoli Nardelli, Rossi, DiGiorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lat-tanzio, Mollicone.

*195. 016. Capitanio, Maccanti, Bella-chioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi,Tombolato, Colmellere, Giacometti, Ca-vandoli.

*195. 09. Casciello, Aprea, Marin, Pal-mieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigia-como, Paolo Russo, Cannizzaro, Man-delli, D’Attis, Occhiuto, Pella.

*195. 013. Mollicone, Trancassini, Ram-pelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 195 aggiungere il se-guente:

Art. 195-bis.

(Modifiche all’articolo 5 della legge 5 agosto1981, n. 416)

1. All’articolo 5 della legge 5 agosto1981, n. 416, dopo il quarto comma sonoaggiunti i seguenti:

« Le disposizioni del presente articolo siapplicano anche nel caso di sentenza di-chiarativa di fallimento dell’editore, la cuipubblicazione nel registro delle imprese havalore di comunicazione ai sensi e per glieffetti primo comma.

In caso di fallimento dell’editore, alfine di garantire la continuità delle pub-blicazioni e dell’attività dell’impresa per lasua migliore liquidazione concorsuale, ilgiudice delegato può autorizzare, previoparere del curatore e del comitato deicreditori e previa acquisizione di unaperizia sull’ammontare del canone offerto,la stipulazione con la cooperativa o ilconsorzio di cui al secondo comma di uncontratto di affitto di azienda o di ramo diazienda per un periodo non superiore asei mesi. In tale caso si applicano ledisposizioni dell’articolo 212, commi 1, 3,

4, 5 e 6, del codice della crisi d’impresa edell’insolvenza, di cui al decreto legislativo12 gennaio 2019, n. 14 ».

195. 018. De Filippo.

ART. 198.

Al comma 1, secondo periodo, dopo leparole: agli operatori che aggiungere leseguenti: alla data di presentazione delladomanda di accesso.

Conseguentemente, al terzo periodo, ag-giungere, in fine, le seguenti parole: nonchéle modalità di recupero dei contributieventualmente riconosciuti ai vettori chenon abbiano ottemperato a quanto dispo-sto dal secondo periodo.

198. 2. (Nuova formulazione) LucianoCantone.

ART. 199.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), primoperiodo sostituire le parole: nel limite mas-simo di 2 milioni di euro per l’anno 2020,pari ad euro 60 per ogni dipendente conle seguenti: nel limite massimo di 4 milionidi euro per l’anno 2020, pari ad euro 90per ogni lavoratore;

b) al comma 1, lettera b), secondoperiodo, sopprimere le parole: ed è cumu-labile con l’indennità di mancato avvia-mento (IMA) di cui all’articolo 17, comma15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

c) al comma 3, dopo la lettera c),aggiungere la seguente:

« c-bis) la durata delle concessioniper la gestione del servizio ferroviarioportuale attualmente in corso è prorogatadi 12 mesi »;

d) dopo il comma 8 aggiungere iseguenti:

8-bis. Al fine di sostenere la competi-tività dei servizi prestati in ambito por-

Venerdì 3 luglio 2020 — 66 — Commissione V

tuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell’articolo 2 deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro dellasalute, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, le unità di lavoro di cuial comma 1 sono assegnate, in modoproporzionale, agli uffici periferici a cuifanno capo i principali porti e aeroportisulla base del numero medio di certifica-zioni rilasciate nell’ultimo triennio ».

8-ter. Al fine di velocizzare gli inter-venti di digitalizzazione del ciclo di ope-razioni portuali previsti dall’emergenza daCOVID-19, in deroga alle disposizioni vi-genti o agli usi commerciali di piazza, lecertificazioni di qualunque natura desti-nate a pubbliche amministrazioni o pri-vati, i documenti di trasporto, i nulla osta,i titoli di credito e ogni documento neces-sario ad assistere le operazioni di impor-tazione e di esportazione di merce pos-sono essere inviati in formato digitale.Qualora il documento cartaceo sia richie-sto in forma originale, esso può esseresostituito da idonee forme digitali di au-tenticazione ovvero trasmesso alle autoritàrichiedenti secondo modalità conformi alledisposizioni vigenti in materia di salva-guardia della salute a seguito dell’emer-genza da COVID-19.

8-quater. Con riguardo alla capogruppoe alle società del gruppo di cui all’articolo7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31agosto 2013, n. 101, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, per il fondo di cui all’articolo 26 deldecreto legislativo 14 settembre 2015,n. 148, qualora, durante lo stato di emer-genza dichiarato dalla delibera del Consi-glio dei ministri del 31 gennaio 2020, sianointervenuti accordi collettivi volti a modi-ficare, ai sensi del comma 3 del citatoarticolo 26, l’atto istitutivo del fondo maalla data di presentazione della domandadi accesso alle prestazioni del fondo nonsia ancora stato emanato il decreto di cui

al medesimo articolo 26, comma 2, lemodifiche apportate all’atto istitutivo pro-ducono effetti a decorrere dai periodi disospensione ovvero di riduzione dell’atti-vità lavorativa oggetto della suddetta do-manda, anche se antecedenti alla mede-sima. Il Fondo per la compensazione deglieffetti finanziari non previsti a legislazionevigente conseguenti all’attualizzazione dicontributi pluriennali, di cui all’articolo 6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,n. 154, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di4.95 milioni di euro per l’anno 2020 e di1.9 milioni di euro a decorrere dall’anno2021.

*199. 43. (Nuova formulazione) Pastorino.

*199.1 (Nuova formulazione) Paita.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:

10-bis. Presso il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti è istituito un fondo conuna dotazione di 10 milioni di euro perl’anno 2020, destinato a compensare leAutorità di sistema portuale, nel limite di5 milioni di euro, anche parzialmente, deimancati introiti, in particolare derivantidai diritti di porto, dovuti al calo deltraffico dei passeggeri e dei crocieristi pereffetto dei provvedimenti legislativi assuntia tutela della salute pubblica.

10-ter. Le disponibilità residue delfondo di cui al comma 10-bis, nel limite di5 milioni di euro per l’anno 2020, sonodestinate a compensare, anche parzial-mente, le imprese di navigazione operanticon navi minori nel settore del trasportoturistico di persone via mare e per acqueinterne che dimostrino di aver subìto, nelperiodo compreso tra il 1o febbraio 2020e il 31 luglio 2020, una diminuzione delfatturato pari o superiore al 20 per centodel fatturato registrato nel medesimo pe-riodo dell’anno 2019, tenuto conto, altresì,della riduzione dei costi sostenuti.

10-quater. Con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, sentita la Conferenza nazionale di

Venerdì 3 luglio 2020 — 67 — Commissione V

coordinamento delle autorità di sistemaportuale, sono dettate le disposizioni at-tuative dei commi 10-bis e 10-ter.

10-quinquies. L’efficacia delle misure dicui ai commi 10-bis e 10-ter del presentearticolo è subordinata, ai sensi dell’arti-colo 108, paragrafo 3, del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea, al-l’autorizzazione della Commissione euro-pea.

Conseguentemente, il fondo di cui al-l’articolo 265 comma 5 è ridotto di 10milioni di euro per l’anno 2020.

*199. 15. (Nuova formulazione) Mancini.

*199. 18. (Nuova formulazione) Termini,Ficara, Scagliusi, Barbuto, LucianoCantone, Carinelli, Chiazzese, De Giro-lamo, De Lorenzis, Grippa, Marino,Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella,Spessotto, Grande, Berti, Emiliozzi,Trano.

*199. 2. (Nuova formulazione) Paita.

*199. 52. (Nuova formulazione) Gariglio,Cantini.

*199. 62. (Nuova formulazione) Tabacci.

Dopo l’articolo 199, aggiungere il se-guente:

Art. 199-bis.

(Disposizioni in materia dioperazioni portuali)

1. Al fine di fronteggiare le emergenzederivanti dall’epidemia da COVID-19 e difavorire la ripresa delle attività portuali,all’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994,n. 84, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) la lettera d) del comma 4 è abro-gata;

b) dopo il comma 4 sono inseriti iseguenti:

« 4-bis. Qualora non sia possibile sod-disfare la domanda di svolgimento di ope-razioni portuali né mediante le imprese

autorizzate ai sensi del comma 3 delpresente articolo né tramite il ricorsoall’impresa o all’agenzia per la fornitura dilavoro portuale temporaneo di cui, rispet-tivamente, ai commi 2 e 5 dell’articolo 17,la nave è autorizzata a svolgere le opera-zioni in regime di autoproduzione a con-dizione che:

a) sia dotata di mezzi meccaniciadeguati;

b) sia dotata di personale idoneo,aggiuntivo rispetto all’organico della ta-bella di sicurezza e di esercizio della navee dedicato esclusivamente allo svolgimentodi tali operazioni;

c) sia stato pagato il corrispettivo esia stata prestata idonea cauzione. 4-ter.L’autorizzazione di cui al comma 4-bis èrilasciata previa verifica della sussistenzadei requisiti e delle condizioni ivi previsti.Tale autorizzazione non è compresa nelnumero massimo di cui al comma 7 ».

2. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, stabilisce le disposizioni perl’attuazione dei commi 4-bis e 4-ter del-l’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994,n. 84, introdotti dal comma 1 del presentearticolo, anche relativamente alla determi-nazione del corrispettivo e della cauzionee alla fissazione dei termini del procedi-mento, tenendo conto delle esigenze dieconomicità dei servizi di trasporto pub-blico locale di corto raggio.

199. 06. (Nuova formulazione) Gariglio,Bruno Bossio, Cantini, Pastorino, Mura,Serracchiani.

ART. 200.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, dopo le parole: è effet-tuata sono inserite le seguenti: senza l’ap-plicazione di penalità;

Venerdì 3 luglio 2020 — 68 — Commissione V

a) dopo il comma 5, inserire i se-guenti:

5-bis. Nelle more dell’emanazione deidecreti di cui al comma 3 dell’articolo 1del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,convertito, con modificazioni, dalla legge22 aprile 2005, n. 58, e di cui al comma1230 dell’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, previa intesa in sede di Confe-renza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,è autorizzato il pagamento, a titolo dianticipazione, dell’80 per cento delle ri-sorse a decorrere dall’anno 2019, sullabase delle informazioni trasmesse dalleregioni beneficiarie e salvo conguaglio inesito all’attività di verifica. La relativaerogazione è disposta con cadenza seme-strale.

5-ter. Al fine di mitigare gli effettieconomici derivanti dalla diffusione delcontagio da COVID-19, l’assegnazione el’erogazione alle regioni beneficiarie dellerisorse spettanti per gli anni di compe-tenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell’articolo1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21febbraio 2005, n. 16, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,n. 58 e dell’articolo 1, comma 1230, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è effet-tuata in un’unica soluzione, sulla basedelle informazioni già trasmesse dalle re-gioni stesse alla data del 23 febbraio 2020,con decreto del Ministro dei trasporti, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, previa intesa in sede diConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, da emanare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto.

5-quater. Per gli anni di competenzadal 2014 al 2018 le somme residuate dagliimporti di cui al comma 2 dell’articolo 1del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,convertito, con modificazioni, dalla legge22 aprile 2005, n. 58, come determinate aisensi del comma 1 del presente articolo, equelle residuate dagli importi di cui al

comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2004, n. 47, sono assegnate alle aziendeaventi titolo ai sensi dell’articolo 1, comma273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,sulla base delle istanze già presentate dalleaziende stesse alla data del 23 febbraio2020, con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro delle infrastrutture e dei tra-sporti, da emanare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto.

200. 24. (Nuova formulazione) Ficara,Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone,Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, DeLorenzis, Grippa, Marino, Raffa, PaoloNicolò Romano, Serritella, Spessotto,Termini.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Al fine di contemperare le esi-genze di mobilità e le misure di conteni-mento della diffusione del virus SARS-COV2, fino al 30 giugno 2021, in derogaall’articolo 87, comma 2, del nuovo codicedella strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, possono essere desti-nate ai servizi di linea per trasporto dipersone anche le autovetture a uso di terzidi cui all’articolo 82, comma 5, lettera b),del medesimo decreto legislativo n. 285del 1992.

Conseguentemente, al comma 8, primoperiodo, dopo le parole: ed il personaleviaggiante aggiungere le seguenti: nonchéper il finanziamento di progetti relativiall’acquisto, anche in leasing, da partedegli esercenti i servizi di trasporto pub-blico locale di biciclette elettriche a peda-lata assistita e progettate per la mobilitàcondivisa e all’utilizzo di detti mezzi perl’integrazione dei servizi flessibili e dimobilità condivisa con i programmi diesercizio esistenti.

* 200. 15. (Nuova formulazione) Navarra,Fragomeli, Topo.

Venerdì 3 luglio 2020 — 69 — Commissione V

* 200. 30. (Nuova formulazione) ScagliusiBarbuto, Luciano Cantone, Carinelli,Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis,Ficara, Grippa, Marino, Raffa, PaoloNicolò Romano, Serritella, Spessotto,Termini.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Le risorse previste dall’articolo30, comma 14-ter, nono periodo, del de-creto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28 giu-gno 2019, n. 58, come incrementate dal-l’articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 febbraio2020, n. 8, sono ulteriormente incremen-tate di 10 milioni di euro per l’anno 2020.Al relativo onere si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziatodall’articolo 265, comma 5, del presentedecreto.

200. 6. (Nuova formulazione)Garavaglia,Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma,Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo 200, aggiungere il se-guente:

Art. 200-bis.

(Buono viaggio)

1. Al fine di sostenere la ripresa delsettore del trasporto pubblico non di lineaeseguito mediante il servizio di taxi ovveromediante il servizio di noleggio con con-ducente e consentire, in considerazionedelle misure di contenimento adottate perfronteggiare l’emergenza epidemiologicada COVID-19, un’efficace distribuzione de-gli utenti del predetto trasporto pubblico,presso il Ministero delle infrastrutture edei trasporti è istituito un fondo, con unadotazione di 5 milioni di euro per l’anno2020, destinato alla concessione, fino al-l’esaurimento delle risorse, in favore dellepersone fisicamente impedite o comunquea mobilità ridotta ovvero con patologieaccertate, anche se accompagnate, resi-

denti nei comuni capoluoghi di città me-tropolitane o capoluoghi di provincia, diun buono viaggio, pari al 50 per centodella spesa sostenuta e, comunque, inmisura non superiore a euro 20 per cia-scun viaggio, da utilizzare per gli sposta-menti effettuati a mezzo del servizio ditaxi ovvero di noleggio con conducente dal15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Ibuoni viaggio non sono cedibili, non co-stituiscono reddito imponibile del benefi-ciario e non rilevano ai fini del computodel valore dell’indicatore della situazioneeconomica equivalente.

2. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, a adottare entro quindici giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, si provvede al trasferi-mento in favore dei comuni di cui alcomma 1 delle risorse del fondo di cui almedesimo comma, secondo i seguenti cri-teri:

a) una quota pari al 50 per cento deltotale, per complessivi 4 milioni di euro, èripartita in proporzione alla popolazioneresidente in ciascun comune interessato;

b) una quota pari al restante 20 percento, per complessivi 1 milione di euro, èripartita in parti uguali tra tutti i comuniinteressati.

3. Le risorse di cui al comma 1 spet-tanti ai comuni delle regioni Friuli-Vene-zia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aostae delle province autonome di Trento e diBolzano, sono assegnate alle predette au-tonomie, che provvedono al successivo ri-parto in favore dei comuni ricadenti nelproprio territorio.

4. Ciascun comune individua i benefi-ciari e il relativo contributo prioritaria-mente tra i nuclei familiari più esposti aglieffetti economici derivanti dall’emergenzaepidemiologica da COVID-19 e tra quelliin stato di bisogno, privilegiando quellinon già assegnatari di misure di sostegnopubblico.

Venerdì 3 luglio 2020 — 70 — Commissione V

5. All’onere derivante dal presente ar-ticolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno2020, si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190.

*200. 07. (Nuova formulazione) Gariglio,Bruno Bossio, Cantini, Pezzopane,Mura, Serracchiani.

*180. 14. (Nuova formulazione) Fassina.

ART. 202.

Al comma 1, lettera b), al capoversocomma 4-bis, sostituire le parole: senzaindugio con le seguenti: entro trenta giornidalla costituzione della società ai sensi delcomma 4 e dopo il primo periodo aggiun-gere i seguenti: Tale piano è trasmesso alleCamere, per l’espressione del parere daparte delle Commissioni permanenti com-petenti per materia. Le Commissioni par-lamentari competenti esprimono un pa-rere motivato nel termine perentorio ditrenta giorni dalla data di assegnazione.

*202. 12. (Nuova formulazione) EnricoBorghi, Gariglio, Bruno Bossio, Cantini,Pezzopane.

*202. 14. (Nuova formulazione) Lupi, Co-lucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione del calo deltraffico negli aeroporti italiani derivantedall’emergenza epidemiologica da COVID– 19 e dalle misure di contenimento delcontagio adottate dallo Stato e dalle re-gioni, al fine di contenere i conseguentieffetti economici, è prorogata di due annila durata delle concessioni per la gestionee lo sviluppo dell’attività aeroportuale, incorso alla data di entrata in vigore dellapresente disposizione.

202. 5. (Nuova formulazione) Nobili.

ART. 205.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 205.

(Disposizioni urgenti in materia di collega-mento marittimo in regime di servizio pub-

blico con le isole maggiori e minori).

1. Al fine di evitare che gli effettieconomici derivanti dalla diffusione delcontagio da COVID-19 sulle condizioni didomanda e offerta di servizi marittimipossano inficiare gli esiti delle procedureavviate ai sensi dell’articolo 4 del regola-mento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE per l’organizzazione dei servizi dicollegamento marittimo in regime di ser-vizio pubblico con le isole maggiori eminori, l’efficacia della convenzione stipu-lata per l’effettuazione di detti servizi, aisensi dell’articolo 1, comma 998, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’ar-ticolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre2009, n. 135, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 20 novembre 2009,n. 166, è prorogata fino alla conclusionedelle procedure di cui all’articolo 4 delcitato regolamento n. 3557/92/CEE e co-munque non oltre la data del 28 febbraio2021.

2. L’efficacia della disposizione di cui alcomma 1 è subordinata all’autorizzazionedella Commissione europea ai sensi del-l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, siprovvede con le risorse disponibili a legi-slazione vigente preordinate a tale scopo.

205. 4. (Nuova formulazione) Lupi, Co-lucci, Sangregorio, Tondo.

ART. 206.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Al fine di completare gli inter-venti relativi alla SS n. 4 « Via Salaria » –variante Trisungo-Acquasanta — 2o lottofunzionale dal km 155+000 al km 161+500,nonché gli interventi relativi alla SS n. 4« Via Salaria » – Realizzazione di strada a

Venerdì 3 luglio 2020 — 71 — Commissione V

quattro corsie dal km 36 al km 54, èautorizzata la spesa di 3 milioni di europer l’anno 2020 e di 17 milioni di euro perl’anno 2021 per le attività di progettazione,da concludere entro dodici mesi dalla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bissono trasferite all’ANAS per le attività diprogettazione, nonché, per la quota even-tualmente residua, per la realizzazione deimedesimi interventi che sono inseriti nelcontratto di programma con l’ANAS conpriorità di finanziamento e realizzazione.

5-quater. Agli oneri derivanti dall’attua-zione del comma 5-bis, pari a 3 milioni dieuro per l’anno 2020 e a 17 milioni di europer l’anno 2021, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanzia-mento del fondo speciale di conto capitaleiscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2020, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero delle infrastrutture edei trasporti.

Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: Interventi urgenti per ilripristino, la messa in sicurezza e l’am-modernamento della tratta autostradaleA24 e A25 e della SS n. 4 a seguito deglieventi sismici del 2009, 2016 e 2017.

206. 5. (Nuova formulazione) Mancini,Pezzopane, Gabriele Lorenzoni, Ca-taldi, Trancassini, Rampelli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. A decorrere dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto e fino alla data del 30giugno 2021, al fine di accelerare la rea-lizzazione delle infrastrutture autostradalirelative a una o più regioni, l’affidamentodi cui all’articolo 178, comma 8-ter, deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,può avvenire anche in favore di societàintegralmente partecipate da altre pubbli-

che amministrazioni nelle forme previstedal decreto legislativo 19 agosto 2016,n. 175. Il Ministero delle infrastrutture edei trasporti provvede ad esercitare sullasocietà il controllo analogo di cui all’arti-colo 5 del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50, secondo le modalità previstedal citato articolo 178, comma 8-ter.

Conseguentemente, la rubrica è sosti-tuita dalla seguente: Interventi urgenti peril ripristino e la messa in sicurezza dellatratta autostradale A24 e A25 a seguitodegli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017,nonché per la realizzazione di nuove in-frastrutture autostradali.

206. 1. Buratti.

ART. 208.

All’articolo 208 apportare le seguentimodificazioni:

a) al comma 4, eliminare le parole: ,a valere sulle medesime risorse di cui alcomma 3,; sostituire le parole: di euro 9milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel2024 », con le seguenti: « di euro 11 milioninel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, dieuro 29 milioni nel 2022, di euro 25milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel2024;

b) al comma 5, sostituire il primo e ilsecondo periodo con il seguente: Al fine dieffettuare interventi urgenti relativi allamobilità a seguito del crollo del ponte sulfiume Magra e di garantire lo sviluppodella intermodalità nel trasporto dellemerci nella direttrice est-ovest del Paesesulla rete TEN-T è autorizzata la spesa dieuro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioniannui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioninel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, dieuro 17 milioni nel 2028, di euro 14milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro3 milioni nel 2032 per gli interventi diraddoppio selettivo e di potenziamentodelle stazioni della linea ferroviaria Pon-tremolese (Parma-La Spezia);

Venerdì 3 luglio 2020 — 72 — Commissione V

c) dopo il comma 5 aggiungere ilseguente:

« 5-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-zione dei commi 4 e 5 si provvede, quantoa euro 18 milioni per l’anno 2020, a euro24 milioni per l’anno 2021, a euro 36milioni per l’anno 2022, a euro 33 milioniper l’anno 2023, a euro 30 per l’anno 2024,a euro 26 milioni per l’anno 2025, a euro24 milioni per l’anno 2026, a euro 20milioni per l’anno 2027, a euro 17 milioniper l’anno 2028, a euro 14 milioni perl’anno 2029, a euro 10 milioni per l’anno2030, a euro 7 milioni per l’anno 2031 ea euro 3 milioni per l’anno 2032, a valeresulle risorse del fondo istituito ai sensidell’articolo 1, comma 140, della legge 11dicembre 2016, n. 232, relativamente allerisorse iscritte nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze eattribuite a Rete Ferroviaria ItalianaS.p.A. e, quanto a euro 5 milioni perl’anno 2020, a euro 23 milioni per cia-scuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro20 milioni per l’anno 2024 e a euro 15milioni per l’anno 2025, a valere sullerisorse del medesimo fondo di cui all’ar-ticolo 1, comma 140, della legge n. 232 del2016, già trasferite al bilancio di ReteFerroviaria Italiana S.p.A.. Alla compen-sazione in termini di indebitamento efabbisogno, pari a euro 5 milioni perl’anno 2020, a euro 23 milioni annui pergli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioniper l’anno 2024 e a euro 15 milioni perl’anno 2025, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo per lacompensazione degli effetti finanziari nonprevisti a legislazione vigente conseguentiall’attualizzazione di contributi plurien-nali, di cui all’articolo 6, comma 2, deldecreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2008, n. 189 ».

*208. 37. (Nuova formulazione) Orlando,Carnevali, Martina, Pastorino.

*208. 19. (Nuova formulazione) Zani-chelli, De Girolamo, Spadoni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di dare impulso e rilan-ciare il Porto di Gioia Tauro, il collega-mento ferroviario Rosarno-San Ferdi-nando e il relativo impianto assumono laqualificazione di infrastruttura ferroviarianazionale e sono trasferiti a titolo gratuito,previa intesa tra il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti e la regione Ca-labria, mediante conferimento in natura,al gestore dell’infrastruttura ferroviarianazionale che ne assume la gestione aisensi e per gli effetti del decreto delMinistro dei trasporti e della navigazionen. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli inter-venti per la manutenzione e l’eventualepotenziamento della linea si provvede se-condo le modalità previste nei contratti diprogramma di cui all’articolo 15 del de-creto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. IlMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti, la regione Calabria, la società Reteferroviaria italiana Spa, sentita l’Autoritàportuale di Gioia Tauro, disciplinano, an-che mediante apposita convenzione, i re-ciproci obblighi finalizzati allo sviluppodell’area logistica a servizio del porto,nonché le attività di progettazione e rea-lizzazione degli interventi di adeguamentoinfrastrutturale e tecnologico e l’individua-zione delle occorrenti risorse finanziarie.

208. 14. Bruno Bossio, Navarra, Frago-meli, Topo, Basini, Gariglio, Cantini.

ART. 211.

Dopo l’articolo 211 aggiungere il se-guente:

Art. 211-bis.

(Continuità dei servizi erogati dagli opera-tori di infrastrutture critiche)

1. Gli operatori di infrastrutture criti-che, al fine di assicurare la continuità delservizio di interesse pubblico erogato e ilfunzionamento in sicurezza delle infra-strutture stesse, adottano o aggiornano ipropri piani di sicurezza con disposizionirecanti misure di gestione delle crisi de-rivanti da emergenze di natura sanitaria

Venerdì 3 luglio 2020 — 73 — Commissione V

emanate dalle autorità competenti. Restafermo, per gli aspetti di sicurezza ciber-netica, quanto previsto dal decreto legisla-tivo 18 maggio 2018, n. 65, e dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 18 no-vembre 2019, n. 133.

2. L’aggiornamento dei piani di sicu-rezza è redatto d’intesa con i rappresen-tanti delle amministrazioni di cui all’arti-colo 11, comma 3, del decreto legislativo11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il con-tenuto di eventuali direttive emanate aisensi dell’articolo 14 dello stesso decretolegislativo. Le misure adottate sono comu-nicate ai Ministeri competenti per materiae al Ministero dell’interno, anche per gliaspetti di sicurezza informatica connessialla protezione delle infrastrutture criticheinformatizzate di cui all’articolo 7-bis deldecreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 31luglio 2005, n. 155, e alla Segreteria in-frastrutture critiche di cui all’articolo 4,comma 3, del decreto legislativo 11 aprile2011, n. 61.

3. L’aggiornamento dei piani di sicu-rezza con riferimento all’emergenza CO-VID-19 tiene conto delle linee guida sullagestione dell’emergenza COVID-19 ema-nate dai Ministeri competenti e dei prin-cìpi precauzionali emanati dalla Segreteriainfrastrutture critiche.

4. I Ministeri dell’interno e della salute,nell’ambito delle attività connesse con lagestione dell’emergenza COVID-19, infor-mando i Ministeri competenti, emanano,per gli aspetti di rispettiva competenza,proprie direttive per favorire l’attuazionedelle misure previste nelle linee guida dicui al comma 3 e per garantire il funzio-namento delle infrastrutture critiche, laprotezione dal contagio del personale ope-rativo e la mobilità sul territorio nazionaleper esigenze di continuità operativa emanutentive, anche se effettuate da sog-getti terzi, inclusi coloro che provengonodall’estero.

5. Al fine dell’applicazione del presentearticolo sono considerati operatori di in-frastrutture critiche:

a) le società che gestiscono le infra-strutture individuate con i decreti dirigen-ziali emanati dal Ministero dello sviluppoeconomico e dal Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 5,comma 2, lettera a), del decreto legislativo11 aprile 2011, n. 61, nonché le societàche gestiscono altre infrastrutture indivi-duate con successivi decreti direttoriali infunzione dell’emergenza COVID-19;

b) gli operatori di servizi essenziali ei fornitori di servizi digitali, di cui aldecreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

c) le società e gli enti che gestisconood ospitano i sistemi spaziali dell’Unioneeuropea ubicati sul territorio nazionale,nonché i sistemi spaziali nazionali impie-gati per finalità di difesa e sicurezzanazionale;

d) ogni altra società o ente prepostialla gestione di infrastrutture o beni chesono dichiarati critici con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, suproposta dei Ministri competenti.

211. 01. (Nuova formulazione) Pagani,Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Lo-sacco, Lotti, Pezzopane.

ART. 212.

Dopo l’articolo 212, è aggiunto il se-guente:

Art. 212-bis.

(Rinnovo del parco mezzi destinato ai ser-vizi di trasporto pubblico su acqua nel

Comune di Venezia)

1. Dopo l’articolo 18 della legge 29novembre 1984, n. 798, è inserito il se-guente:

« Art. 18-bis. – 1. Al fine di incentivarela salvaguardia ambientale e la preven-zione dell’inquinamento delle acque e del-l’aria nel comune di Venezia, anche pro-muovendo la sostenibilità e l’innovazionedel trasporto pubblico locale su acqua,

Venerdì 3 luglio 2020 — 74 — Commissione V

sono attribuiti al comune di Venezia 5milioni di euro per l’anno 2020, 10 milionidi euro per l’anno 2021 e 5 milioni di europer l’anno 2022, per l’ammodernamentodella flotta dei mezzi di trasporto pubblicosu acqua ».

2. All’onere derivante dalle disposizionidi cui al comma 1, pari a 5 milioni di europer l’anno 2020, a 10 milioni di euro perl’anno 2021 e a 5 milioni di euro perl’anno 2022 si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro perl’anno 2020, mediante utilizzo delle risorsedel Fondo di cui all’articolo 34-ter, comma5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,relativamente al Fondo di parte capitaleiscritto nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze;

b) quanto a 10 milioni di euro perl’anno 2021 e a 5 milioni per l’anno 2022,mediante corrispondente riduzione delleproiezioni dello stanziamento del fondospeciale di conto capitale iscritto, ai finidel bilancio triennale 2020-2022, nell’am-bito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze perl’anno 2020, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al me-desimo Ministero.

*212. 01. (Nuova formulazione) Pellicani,Fornaro, Rotta, De Menech, Zardini,Dal Moro, Zan..

*213. 08. (Nuova formulazione) Brunetta,Gelmini.

*201. 017. (Nuova formulazione) Brunetta.

*201. 012. (Nuova formulazione) Bazzaro,Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin,Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz,Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti,Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto,Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Val-lotto, Zordan.

ART. 213.

Dopo l’articolo 213 aggiungere il se-guente:

Art. 213-bis.

(Interventi di messa in sicurezzadel territorio)

1. Al fine di assicurare le condizioniper il regolare svolgimento dei XX Giochidel Mediterraneo nella Città di Tarantonel 2026, per l’anno 2020 sono attribuiti alcomune di Taranto 4 milioni di euro peril finanziamento degli interventi di messain sicurezza idraulica e mitigazione delrischio idrogeologico finalizzati all’utilizzodei siti individuati per lo svolgimento deigiochi.

Conseguentemente, ridurre il fondo dicui al comma 5 dell’articolo 265 di 4milioni di euro per l’anno 2020.

213. 01. (Nuova Formulazione) UbaldoPagano, Lacarra.

ART. 214.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire l’accessibilitàsostenibile in tempo utile per lo svolgi-mento delle Olimpiadi 2026, sono trasferitiall’ANAS Spa 10 milioni di euro per l’anno2020 per la realizzazione della variantealla strada statale 42 denominata « SS42-variante Trescore-Entratico ». All’onerederivante dal presente comma, pari a 10milioni di euro per l’anno 2020, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedel Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comerifinanziato dall’articolo 265, comma 5,del presente decreto.

*214. 3. (Nuova formulazione) Garavaglia,Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma,Cestari, Frassini, Cavandoli, Tomasi.

*214. 18. (Nuova formulazione) Martina,Carnevali, Pizzetti.

Venerdì 3 luglio 2020 — 75 — Commissione V

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire l’accessibilitàsostenibile in tempo utile per lo svolgi-mento dei Giochi olimpici invernali 2026,ad ANAS S.p.A. è assegnata una somma di10 milioni di euro per l’anno 2020 per larealizzazione dell’intervento di collega-mento tra la strada statale 11-tangenzialeovest di Milano variante di Abbiategrasso(tratta A da Magenta ad Albairate – trattaB riqualificazione della strada provinciale114 – tratta C da Abbiategrasso a Vige-vano) » . All’onere derivante dal presentecomma, pari a 10 milioni di euro perl’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziatodall’articolo 265, comma 5, del presentedecreto.

214. 2. (Nuova formulazione) Garavaglia,Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma,Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Al comma 3, dopo le parole: servizi ditrasporto ferroviario di passeggeri e merciinserire le seguenti: e servizi di trasportopasseggeri con autobus, ed aggiungere, infine, il seguente periodo: Per le impreseesercenti servizi di trasporto di passeggericon autobus non soggetti a obblighi diservizio pubblico le compensazioni di cuial presente comma sono finalizzate alrimborso delle quote di ammortamento edei costi, anche sospesi o oggetto di al-lungamento, dei canoni di leasing riferiti,in base all’originario piano di ammorta-mento o contratto di locazione finanziaria,al periodo compreso tra il 23 febbraio e il31 dicembre 2020 e relativi all’acquisto dal2016 al 2019, anche mediante locazionefinanziaria, di veicoli di categoria M2 edM3.

*214. 1. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cec-chetti, Donina, Giacometti, Morelli,Tombolato, Zordan.

*214. 10. Rizzetto, Zucconi, Trancassini,Lucaselli, Rampelli.

*214. 11. Gemmato, Trancassini, Ram-pelli, Lucaselli.

*214. 12. Martino, Occhiuto.

*214. 13. Bordo, Pezzopane.

ART. 216.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) alla lettera a), le parole: al 30giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti:al 30 settembre 2020;

b) alla lettera b), le parole: entro il 31luglio o mediante rateizzazione fino a unmassimo di 4 rate mensili di pari importoa decorrere dal mese di luglio 2020 sonosostituite dalle seguenti: entro il 30 settem-bre o mediante rateizzazione fino a unmassimo di 4 rate mensili di pari importoa decorrere dal mese di settembre 2020.

216. 18. Pella, Mandelli, Prestigiacomo,Occhiuto, D’Attis, Paolo Russo, Canniz-zaro, D’Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Al comma 2, dopo le parole: decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sono aggiuntele parole: e del regime di ripresa gradualedelle attività medesime disposta con isuccessivi decreti attuativi nazionali e re-gionali.

Le parole in scadenza entro il 31 luglio2023 sono sostituite dalle parole in esserealla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto.

Dopo le parole anche attraverso la pro-roga della durata del rapporto, sono in-serite le seguenti: , comunque non supe-riore a ulteriori tre anni,.

Dopo il primo periodo è inserito ilseguente: La revisione del rapporto con-cessorio può essere concordata anche inragione della necessità di fare fronte aisopravvenuti maggiori costi per la predi-sposizione delle misure organizzative ido-nee a garantire condizioni di sicurezza tragli utenti e ai minori ricavi dovuti alla

Venerdì 3 luglio 2020 — 76 — Commissione V

riduzione del numero delle presenze al-l’interno degli impianti sportivi.

*216. 17. (Nuova formulazione) Pella,Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto,D’Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D’Et-tore, Napoli, Ruffino, Nevi.

*216. 023. (Nuova formulazione) Nobili.

Al comma 4, primo periodo, dopo leparole: ai contratti di abbonamento ag-giungere le seguenti: , anche di duratauguale o superiore a un mese,

216. 20. Torto, Iovino, Faro.

ART. 217.

Dopo l’articolo 217, aggiungere il se-guente:

Art. 217-bis.

(Sostegno delle attivitàsportive universitarie)

1. Per sostenere le attività sportiveuniversitarie e la gestione delle strutture edegli impianti per la pratica dello sportnegli atenei, danneggiate dall’emergenzaepidemiologica da COVID-19, la dotazionefinanziaria della legge 28 giugno 1977,n. 394, è integrata di 3 milioni di euro perl’anno 2020.

2. All’onere derivante dal presente ar-ticolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno2020, si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265,comma 5, del presente decreto.

217. 06. (Nuova formulazione) Navarra,Rossi, Pezzopane.

ART. 218.

Nel capo IV del titolo VIII, dopo l’ar-ticolo 218 è aggiunto il seguente:

Art. 218-bis.

(Associazioni sportive dilettantistiche)

1. Al fine di assicurare alle associazionisportive dilettantistiche adeguato ristoro esostegno ai fini della ripresa e dell’incre-mento delle loro attività, in ragione delservizio di interesse generale da esse svoltoper la collettività e in particolare per lecomunità locali e per i giovani, a favoredelle associazioni sportive dilettantisticheiscritte nell’apposito registro tenuto dalCONI è autorizzata la spesa di 30 milionidi euro per l’anno 2020, da ripartireannualmente con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro per le politiche giovanili e losport.

2. All’onere derivante dal presente ar-ticolo, pari a 30 milioni di euro per l’anno2020, si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265,comma 5, del presente decreto.

218. 05. (Nuova formulazione) Garava-glia, Comaroli, Bellachioma, VanessaCattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

ART. 220.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 220-bis.

(Interventi urgenti per la corresponsione deicrediti maturati e non pagati relativi aprestazioni professionali di cui agli articoli82 e seguenti del testo unico delle disposi-zioni legislative e regolamentari in materiadi spese di giustizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio

2002, n. 115)

1. Al fine di contenere l’impatto eco-nomico sulle attività professionali conse-guente all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’apposito capitolo sul quale gravano le

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spese per il pagamento delle prestazioniprofessionali di cui agli articoli 82 e se-guenti del testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia dispese di giustizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, iscritto nello stato di previ-sione del Ministero della giustizia alla UdV1.4 « Servizi di gestione amministrativadell’attività giudiziaria », è incrementato di20 milioni di euro per l’anno 2020, dadestinare alla corresponsione dei creditimaturati e non pagati relativi alle predetteprestazioni professionali, in riferimentoagli anni pregressi.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel comma 1 del presente articolo, pari a20 milioni di euro per l’anno 2020 siprovvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265,comma 5, del presente decreto.

220. 03. (Nuova formulazione) D’Orso,Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi,Di Sarno, Di Stasio, Dori, Giuliano,Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia,Sarti, Scutellà, Vitiello.

ART. 221.

Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 221.

(Modifica all’articolo 83 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, edisposizioni in materia di processo civile e

penale)

1. All’articolo 83, comma 2, del decre-to-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Per il periodo compreso tra il 9marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si con-sidera sospeso il decorso del termine di cuiall’articolo 124 del codice penale ».

2. Tenuto conto delle esigenze sanitariederivanti dalla diffusione del COVID-19,fino al 31 ottobre 2020 si applicano ledisposizioni di cui ai commi da 3 a 10.

3. Negli uffici che hanno la disponibi-lità del servizio di deposito telematico,anche gli atti e i documenti di cui all’ar-ticolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, sono depositati esclusiva-mente con le modalità previste dal comma1 del medesimo articolo. Gli obblighi dipagamento del contributo unificato previ-sto dall’articolo 14 del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari inmateria di spese di giustizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipa-zione forfettaria di cui all’articolo 30 delmedesimo testo unico, connessi al depositodegli atti con le modalità previste dalprimo periodo del presente comma, sonoassolti con sistemi telematici di pagamentoanche tramite la piattaforma tecnologicaprevista dall’articolo 5, comma 2, del co-dice dell’amministrazione digitale, di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.Quando i sistemi informatici del dominiogiustizia non sono funzionanti e sussisteun’indifferibile urgenza, il capo dell’ufficioautorizza il deposito con modalità nontelematica.

4. Il giudice può disporre che leudienze civili che non richiedono la pre-senza di soggetti diversi dai difensori delleparti siano sostituite dal deposito telema-tico di note scritte contenenti le soleistanze e conclusioni. Il giudice comunicaalle parti almeno trenta giorni prima delladata fissata per l’udienza che la stessa èsostituita dallo scambio di note scritte e dàalle parti un termine fino a cinque giorniprima della predetta data per il depositodelle note scritte. Ciascuna delle parti puòpresentare istanza di trattazione orale en-tro cinque giorni dalla comunicazione delprovvedimento. Il giudice provvede entro isuccessivi cinque giorni. Se nessuna delleparti effettua il deposito telematico di notescritte, il giudice provvede ai sensi delprimo comma dell’articolo 181 del codicedi procedura civile.

5. Nei procedimenti civili innanzi allaCorte di cassazione, il deposito degli atti edei documenti da parte degli avvocati può

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avvenire in modalità telematica nel ri-spetto della normativa anche regolamen-tare concernente la sottoscrizione, la tra-smissione e la ricezione dei documentiinformatici. L’attivazione del servizio èpreceduta da un provvedimento del Diret-tore generale dei sistemi informativi eautomatizzati del Ministero della giustiziache accerta l’installazione e l’idoneità delleattrezzature informatiche, unitamente allafunzionalità dei servizi di comunicazionedei documenti informatici. Gli obblighi dipagamento del contributo unificato previ-sto dall’articolo 14 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipa-zione forfettaria di cui all’articolo 30 delmedesimo testo unico, connessi al depositotelematico degli atti di costituzione ingiudizio presso la Corte di cassazione,sono assolti con sistemi telematici di pa-gamento anche tramite la piattaforma tec-nologica prevista dall’articolo 5, comma 2,del codice di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82.

6. La partecipazione alle udienze civilidi una o più parti o di uno o più difensoripuò avvenire, su istanza dell’interessato,mediante collegamenti audiovisivi a di-stanza, individuati e regolati con provve-dimento del Direttore generale dei sistemiinformativi e automatizzati del Ministerodella giustizia. La parte può partecipareall’udienza solo dalla medesima posta-zione da cui si collega il difensore. Losvolgimento dell’udienza deve in ogni casoavvenire con modalità idonee a salvaguar-dare il contraddittorio e l’effettiva parte-cipazione. L’istanza di partecipazione me-diante collegamento a distanza è deposi-tata almeno quindici giorni prima delladata fissata per lo svolgimento dell’u-dienza. Il giudice dispone la comunica-zione alle parti dell’istanza, dell’ora e dellemodalità del collegamento almeno cinquegiorni prima dell’udienza. All’udienza ilgiudice dà atto a verbale delle modalitàcon cui accerta l’identità dei soggetti par-tecipanti a distanza e, ove si tratta delleparti, la loro libera volontà. Di tutte leulteriori operazioni è dato atto nel pro-cesso verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivodelle parti, può disporre che l’udienzacivile che non richieda la presenza disoggetti diversi dai difensori, dalle parti edagli ausiliari del giudice, anche se fina-lizzata all’assunzione di informazionipresso la pubblica amministrazione, sisvolga mediante collegamenti audiovisivi adistanza individuati e regolati con prov-vedimento del Direttore generale dei si-stemi informativi e automatizzati del Mi-nistero della giustizia. L’udienza è tenutacon la presenza del giudice nell’ufficiogiudiziario e con modalità idonee a sal-vaguardare il contraddittorio e l’effettivapartecipazione delle parti. Prima dell’u-dienza il giudice dispone la comunicazioneai procuratori delle parti e al pubblicoministero, se è prevista la sua partecipa-zione, del giorno, dell’ora e delle modalitàdel collegamento. All’udienza il giudice dàatto a verbale delle modalità con cuiaccerta l’identità dei soggetti partecipantie, ove si tratta delle parti, la loro liberavolontà. Di tutte le ulteriori operazioni èdato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell’udienza fissata per ilgiuramento del consulente tecnico d’ufficioai sensi dell’articolo 193 del codice diprocedura civile, il giudice può disporreche il consulente, prima di procedereall’inizio delle operazioni peritali, prestigiuramento di bene e fedelmente adem-piere alle funzioni affidate con dichiara-zione sottoscritta con firma digitale dadepositare nel fascicolo telematico.

9. Fermo restando quanto previsto da-gli articoli 146-bis e 147-bis delle norme diattuazione, di coordinamento e transitoriedel codice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,la partecipazione a qualsiasi udienza pe-nale degli imputati in stato di custodiacautelare in carcere o detenuti per altracausa e dei condannati detenuti è assicu-rata, con il consenso delle parti e, ovepossibile, mediante collegamenti audiovi-sivi a distanza individuati e regolati conprovvedimento del Direttore generale deisistemi informativi e automatizzati delMinistero della giustizia, applicate, inquanto compatibili, le disposizioni dei

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commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bisdelle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del codice di proce-dura penale, di cui al decreto legislativon. 271 del 1989. Il consenso dell’imputatoo del condannato è espresso personal-mente o a mezzo di procuratore speciale.L’udienza è tenuta con la presenza delgiudice, del pubblico ministero e dell’au-siliario del giudice nell’ufficio giudiziario esi svolge con modalità idonee a salvaguar-dare il contraddittorio e l’effettiva parte-cipazione delle parti. Prima dell’udienza ilgiudice fa comunicare ai difensori delleparti, al pubblico ministero e agli altrisoggetti di cui è prevista la partecipazioneil giorno, l’ora e le modalità del collega-mento.

10. Negli istituti penitenziari e negliistituti penali per minorenni, i colloquicon i congiunti o con altre persone cuihanno diritto i condannati, gli internati egli imputati ai sensi degli articoli 18 dellalegge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del rego-lamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018,n. 121, su richiesta dell’interessato oquando la misura è indispensabile persalvaguardare la salute delle persone de-tenute o internate, possono essere svolti adistanza mediante, ove possibile, le appa-recchiature e i collegamenti di cui disponel’amministrazione penitenziaria e minorileo mediante corrispondenza telefonica, chenei casi di cui al presente comma puòessere autorizzata oltre i limiti stabilitidall’articolo 39, comma 2, del citato rego-lamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica n. 230 del 2000 e dalpredetto articolo 19, comma 1, del decretolegislativo n. 121 del 2018.

11. Al fine di consentire il depositotelematico degli atti nella fase delle inda-gini preliminari, con decreto del Ministrodella giustizia non avente natura regola-mentare è autorizzato il deposito conmodalità telematica, presso gli uffici delpubblico ministero, di memorie, docu-menti, richieste e istanze di cui all’articolo415-bis, comma 3, del codice di procedurapenale, nonché di atti e documenti da

parte degli ufficiali e agenti di poliziagiudiziaria, secondo le disposizioni stabi-lite con provvedimento del Direttore ge-nerale dei sistemi informativi e automa-tizzati del Ministero della giustizia, anchein deroga alle disposizioni del decretoemanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1,del decreto-legge 29 dicembre 2009,n. 193, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 febbraio 2010, n. 24. Il depositosi intende eseguito al momento del rilasciodella ricevuta di accettazione da parte deisistemi ministeriali, secondo le modalitàstabilite dal provvedimento direttoriale dicui al primo periodo. Il decreto di cui alprimo periodo è adottato previo accerta-mento da parte del Direttore generale deisistemi informativi e automatizzati delMinistero della giustizia della funzionalitàdei servizi di comunicazione dei docu-menti informatici.

221. 2. (Nuova formulazione) D’Orso, Su-riano, Martinciglio, Dori, Piera Aiello,Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, DiStasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni,Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 222.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 222.

(Disposizioni a sostegno delle filiere agri-cole, della pesca e dell’acquacoltura)

1. Al fine di favorire il rilancio pro-duttivo e occupazionale delle filiere agri-cole, della pesca e dell’acquacoltura esuperare le conseguenze economiche de-rivanti dall’emergenza epidemiologica« COVID-19 », sono individuate le misuredi cui al presente articolo.

2. A favore delle imprese di cui alcomma 1, appartenenti alle filiere agritu-ristiche, apistiche, brassicole, cerealicole,florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’al-levamento, dell’ippicoltura, della pesca edell’acquacoltura, è riconosciuto l’esonerostraordinario dal versamento dei contri-

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buti previdenziali e assistenziali a caricodei datori di lavoro, dovuti per il periododal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020,ferma restando l’aliquota di computo delleprestazioni pensionistiche. Con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro delle politicheagricole, alimentari e forestali e con ilMinistro dell’economia e delle finanze daadottarsi entro venti giorni dall’entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, sono definiti i criteri e lemodalità attuative del presente comma.Gli oneri di cui al presente comma sonovalutati in 426,1 milioni di euro per l’anno2021. L’efficacia della presente disposi-zione è subordinata all’autorizzazionedella Commissione europea ai sensi del-l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea.

3. A favore delle filiere in crisi delsettore zootecnico, è istituito, nello stato diprevisione del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali, un fondodenominato « Fondo emergenziale per lefiliere in crisi » con una dotazione di 90milioni di euro per l’anno 2020, finalizzatoall’erogazione di aiuti diretti e alla defi-nizione di misure di sostegno all’ammassoprivato e al settore. Con uno o più decretidei Ministro delle politiche agricole ali-mentari e forestali da adottarsi entro ventigiorni dall’entrata in vigore della legge diconversione del presente, previa intesa insede di Conferenza permanente per i Rap-porti tra lo Stato, le Regioni e le ProvinceAutonome di Trento e di Bolzano, , sonodefiniti i criteri e le modalità di attuazionedel presente comma. Gli aiuti di cui alpresente comma sono definiti nel rispettodelle disposizioni stabilite dal Regola-mento (UE) 2019/316 della Commissionedel 21 febbraio 2019 che modifica il Re-golamento (UE) n. 1408/2013, relativo al-l’applicazione degli articoli 107 e 108 delTrattato sul funzionamento dell’UnioneEuropea agli aiuti « de minimis » nel set-tore agricolo, nonché di quanto previstodalla Comunicazione della Commissioneeuropea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863final, recante « Quadro temporaneo per lemisure di aiuto di Stato a sostegno del-

l’economia nell’attuale emergenza del CO-VID-19 » e successive modificazioni e in-tegrazioni.

4. Per la concessione di prestiti cam-biari a tasso zero in favore delle impreseagricole e della pesca, in attuazione delregime di aiuto autorizzato dalla Commis-sione europea con decisione n. C (2020)2999 del 4 maggio 2020, è trasferita aISMEA la somma di 30 milioni di euro perl’anno 2020.

5. Ai fini dell’attuazione delle misure dicui all’articolo 1, comma 502, della legge27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione delFondo di solidarietà nazionale – interventiindennizzatori di cui all’articolo 15 deldecreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,è incrementata di 30 milioni di euro perl’anno 2020.

6. L’articolo 1, comma 520, della legge27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dalseguente:

« 520. Al fine di aumentare il livello disostenibilità economica sociale ed ambien-tale delle filiere agroalimentari incenti-vando una maggiore integrazione ed unamigliore e più equa distribuzione del va-lore lungo la catena di approvvigiona-mento attraverso l’utilizzo delle nuove tec-nologie emergenti, è concesso alle impreseagricole e agroalimentari un contributo afondo perduto, nel limite massimo di 100mila euro e dell’80 per cento delle speseammissibili, per il finanziamento di ini-ziative finalizzate allo sviluppo di processiproduttivi innovativi e dell’agricoltura diprecisione o alla tracciabilità dei prodotticon tecnologie blockchain, nei limiti pre-visti dalla normativa europea in materia diaiuti de minimis. Con decreto di naturanon regolamentare del Ministro delle po-litiche agricole alimentari e forestali, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da emanare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabiliti i criteri, lemodalità e le procedure per l’erogazionedei contributi, nei limiti dell’autorizza-zione di spesa di cui al comma 521 ».

7. L’articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con

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modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, è sostituito dal seguente:

« 2. Per far fronte ai danni diretti eindiretti subiti dalle imprese della pesca edell’acquacoltura a causa della diffusionedell’emergenza COVID-19, nello stato diprevisione del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali, è istituitoun Fondo con una dotazione di 20 milionidi euro per l’anno 2020 per la sospensionedell’attività economica delle imprese delsettore della pesca e dell’acquacoltura.Con decreto del Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, da adottareprevia intesa in sede di Conferenza per-manente per i rapporti tra Io Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, sono definiti i criteri e lemodalità di attuazione del presentecomma, nel rispetto di quanto previsto dalregolamento (UE) n. 717/2014 della Com-missione, del 27 giugno 2014, relativoall’applicazione degli articoli 107 e 108 delTrattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea agli aiuti « de minimis » nel set-tore della pesca e dell’acquacoltura non-ché di quanto previsto dalla Comunica-zione della Commissione europea del 19marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante« Quadro temporaneo per le misure diaiuto di Stato a sostegno dell’economianell’attuale emergenza del COVID-19 » esuccessive modificazioni e integrazioni ».

8. Agli oneri derivanti dall’attuazionedei commi 2, 3, 4 e 5 determinati in 576,1milioni di euro per l’anno 2020, si prov-vede quanto a 496,1 milioni di euro aisensi dell’articolo 265 e quanto a 80 mi-lioni di euro mediante utilizzo delle ri-sorse rivenienti dalle modifiche di cui alcomma 7.

9. Ai pescatori autonomi, compresi isoci di cooperative, che esercitano profes-sionalmente la pesca in acque marittime,interne e lagunari, di cui alla legge 13marzo 1958, n. 250, non titolari di pen-sione e non iscritti ad altre forme previ-denziali obbligatorie, ad esclusione dellagestione separata di cui all’articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995,

n. 335, è riconosciuta un’indennità di 950euro per il mese di maggio 2020. L’inden-nità è erogata con le modalità previstedall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e non concorrealla formazione del reddito ai sensi deldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917. A tal fine è auto-rizzata una spesa complessiva massima di3,8 milioni di euro per l’anno 2020. Aglioneri derivanti dal presente comma, pari a3,8 milioni di euro per l’anno 2020, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge della legge 23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziatodall’articolo 265, comma 5, del presentedecreto.

*222. 25. (Nuova formulazione) Incerti,Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro,Frailis, Martina, Bisa, Pezzopane.

*222. 5. (Nuova formulazione) Marco DiMaio.

*222. 020. (Nuova formulazione) Ga-gnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino,Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lom-bardo, Lovecchio, Maglione, AlbertoManca, Marzana, Parentela, Pignatone,Fornaro, Scerra, Zanichelli, Giuliodori.

*224. 5. (Nuova formulazione) Gadda,Scoma, Marco Di Maio, Moretto.

*224. 20. (Nuova formulazione) PaoloRusso, Carfagna, Sarro, Casciello, San-dra Savino, Mandelli, Occhiuto, Presti-giacomo, Cannizzaro, D’Ettore, D’Attis.

*224. 28. (Nuova formulazione) Baldelli,Acquaroli, Morgoni, Patassini, Terzoni,Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo,Cannizzaro, D’Ettore, D’Attis, Pella, Pa-olo Russo, Annibali, Rachele Silvestri.

Dopo l’articolo 222, aggiungere il se-guente:

Art. 222-bis.

1. Le imprese agricole ubicate nei ter-ritori che hanno subìto danni in conse-

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guenza delle eccezionali gelate occorse nelperiodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 eper le produzioni per le quali non hannosottoscritto polizze assicurative agevolate acopertura dei rischi, in deroga all’articolo1, comma 3, lettera b), del decreto legi-slativo 29 marzo 2004, n. 102, possonoaccedere agli interventi previsti per favo-rire la ripresa dell’attività economica eproduttiva di cui all’articolo 5 del citatodecreto legislativo n. 102 del 2004. Leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano possono conseguentementedeliberare la proposta di declaratoria dieccezionalità degli eventi di cui al presentecomma, entro il termine perentorio disessanta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto. Per fare fronte ai dannisubiti dalle imprese agricole danneggiatedalle eccezionali gelate occorse nel periododal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazionedel Fondo di solidarietà nazionale – in-terventi indennizzatori di cui all’articolo15, comma 2, del decreto legislativo 29marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10milioni di euro per l’anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 10 milioni di euro perl’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziatodall’articolo 265, comma 5, del presentedecreto.

222. 036. (Nuova formulazione) Marco DiMaio, Gadda, Scoma, Moretto.

ART. 224.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 4-octies dell’articolo 78del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dalseguente:

« 4-octies. In relazione alla necessità digarantire l’efficienza e la continuità ope-

rativa nell’ambito della filiera agroalimen-tare, la validità dei certificati di abilita-zione rilasciati dalle regioni e dalle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, aisensi degli articoli 8 e 9 del decretolegislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonchédegli attestati di funzionalità delle mac-chine irroratrici rilasciati ai sensi dell’ar-ticolo 12 del medesimo decreto legislativon. 150, in scadenza nel 2020 o in corso dirinnovo, è prorogata di dodici mesi ecomunque almeno fino al novantesimogiorno successivo alla dichiarazione di ces-sazione dello stato di emergenza ».

224. 4. Marco Di Maio.

Dopo l’articolo 224, aggiungere i se-guenti:

Art. 224-bis.

(Sistema di qualità nazionalebenessere animale)

1. Al fine di assicurare un livello cre-scente di qualità alimentare e di sosteni-bilità economica, sociale ed ambientale deiprocessi produttivi nel settore zootecnico,migliorare le condizioni di benessere esalute degli animali e ridurre le emissioninell’ambiente, è istituito il « Sistema diqualità nazionale benessere animale », co-stituito dall’insieme di requisiti di salute ebenessere animale superiori a quelli dellepertinenti norme europee e nazionali, inconformità a regole tecniche relative al-l’intero sistema di gestione del processoallevatoriale degli animali destinati allaproduzione alimentare, ivi compresa lagestione delle emissioni nell’ambiente, di-stinte per specie, orientamento produttivoe metodo di allevamento. L’adesione alSistema è volontaria e vi accedono tutti glioperatori che si impegnano ad applicare larelativa disciplina e si sottopongono aicontrolli previsti. Con uno o più decretidel Ministro delle politiche agricole ali-mentari e forestali e del Ministro dellasalute, secondo le rispettive competenze, eadottati previa intesa in sede di Confe-renza permanente per i rapporti tra lo

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Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, sono definiti ladisciplina produttiva, il segno distintivocon cui identificare i prodotti conformi, leprocedure di armonizzazione e coordina-mento dei sistemi di certificazione e diqualità autorizzati alla data di entrata invigore della presente norma, le misure divigilanza e controllo, le modalità di uti-lizzo dei dati disponibili nelle banche datiesistenti, sia nazionali che regionali, ope-ranti nel settore agricolo e sanitario, non-ché di tutte le ulteriori informazioni utilialla qualificazione delle stesse banche dati,ivi comprese le modalità di alimentazioneed integrazione dei sistemi in cui sonoregistrati i risultati dei controlli ufficiali,inclusi i campionamenti e gli esiti dianalisi, prove e diagnosi effettuate dagliIstituti Zooprofilattici Sperimentali, dei si-stemi alimentati dal veterinario aziendalee le garanzie di riservatezza. A questo fine,senza ulteriori oneri per la finanza pub-blica, con decreto del Ministro delle poli-tiche agricole alimentari e forestali adot-tato di concerto con il Ministro dellasalute è istituito e regolamentato un or-ganismo tecnico-scientifico, con il compitodi definire il regime e le modalità digestione del Sistema, incluso il ricorso acertificazioni rilasciate da organismi ac-creditati in conformità al regolamento(UE) n. 765/08, con la partecipazione dirappresentanti dell’Ente Unico nazionaleper l’accreditamento. Ai componenti delpredetto organismo tecnico scientifico nonspettano compensi, gettoni di presenza,rimborsi spese o altri emolumenti comun-que denominati. All’attuazione del pre-sente comma le Amministrazioni pubbli-che interessate provvedono nell’ambitodelle rispettive risorse umane, finanziariee strumentali disponibili a legislazionevigente.

Art. 224-ter.

(Sostenibilità delle produzioni agricole)

1. Al fine di migliorare la sostenibilitàdelle varie fasi del processo produttivo del

settore vitivinicolo, è istituito il sistema dicertificazione della sostenibilità della fi-liera vitivinicola, come l’insieme delle re-gole produttive e di buone pratiche defi-nite con uno specifico Disciplinare di pro-duzione. I requisiti e le norme tecnicheche contraddistinguono il Disciplinare diproduzione sono aggiornati con cadenzaalmeno annuale, con l’obiettivo di recepirei più recenti orientamenti in materia disostenibilità economica, ambientale e so-ciale e si traducono in specifiche modalitàproduttive e gestionali, sottoposte a moni-toraggio ai sensi del comma 2.

2. Al fine di definire ed aggiornare ilDisciplinare di produzione di cui alcomma 1, nonché valutare l’impatto dellescelte operate, è istituito il sistema dimonitoraggio della sostenibilità e delleaziende della filiera vitivinicola italiana, icui indicatori sono definiti con decreto delMinistero delle politiche agricole alimen-tari e forestali, sentito il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare.

3. I dati e le informazioni ricavate dalsistema di monitoraggio di cui al comma2 confluiscono nella Rete di InformazioneContabile Agricola (RICA) di cui al Rego-lamento (CE) 1217/2009 che, a questo fine,adegua il relativo sistema di rilevazione, inconformità alla Comunicazione della Com-missione europea 20 maggio 2020, relativaalla strategia « dal produttore al consuma-tore ».

4. In prima applicazione, il Disciplinaredi cui al comma 1 si basa sulle Linee guidanazionali di produzione integrata per lafiliera vitivinicola, di cui alla legge n. 4 del3 febbraio 2011, alle cui procedure si fariferimento per l’adesione al sistema dicertificazione, opportunamente integrateintroducendo i principi della sostenibilitàrichiamati, quale sintesi dei migliori si-stemi di certificazione esistenti a livellonazionale.

5. Il Disciplinare di cui al comma 1 èapprovato dal Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali, previo pa-rere dell’Organismo tecnico scientifico di

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produzione integrata, di cui all’articolo 3del decreto ministeriale 8 maggio 2014,n. 4890.

6. Con decreto del Ministero delle po-litiche agricole alimentari e forestali, nelrispetto dei principi e delle procedure dicui al presente articolo, la certificazionedella sostenibilità del processo produttivopuò essere estesa ad altre filiere agroali-mentari.

*224. 042. (Nuova formulazione) Galli-nella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cil-lis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lom-bardo, Lovecchio, Maglione, AlbertoManca, Marzana, Parentela, Pignatone,Scerra.

*222. 15. (Nuova formulazione) Anna LisaBaroni, Nevi, Sandra Savino, Mandelli,Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro,D’Ettore, D’Attis, Paolo Russo.

ART. 225.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di evitare che la sospen-sione del pagamento dei contributi dovutiper il servizio di bonifica idraulica, dispo-sta ai sensi del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, determinil’impossibilità da parte dei consorzi dibonifica e degli enti irrigui di eseguire gliinterventi di manutenzione ordinaria dellarete di distribuzione dell’acqua, con ilconseguente verificarsi di situazioni di ri-schio idraulico nelle aree ricadenti all’in-terno dei relativi comprensori, è consen-tito l’utilizzo delle economie realizzate suinterventi infrastrutturali irrigui approvatie finanziati prima dell’anno 2010 confondi del Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, compresi i fondiprovenienti da gestioni straordinarie intale settore, soppresse e attribuite allacompetenza dello stesso Ministero.

6-ter. L’utilizzo delle economie di cui alcomma 6-bis è consentito limitatamentealle somme che, in quanto già erogate inanticipazione, sono nella disponibilità deiconsorzi di bonifica e degli enti irrigui alla

chiusura del finanziamento dell’opera ecostituiscono un debito nei confronti del-l’amministrazione finanziatrice, compresigli interessi attivi maturati sui conti cor-renti accesi per la realizzazione delleopere infrastrutturali irrigue.

6-quater. Le economie e gli interessiattivi maturati sui conti correnti accesicon oneri a carico dello Stato primadell’anno 2010 per la realizzazione degliinterventi infrastrutturali di cui al comma6-bis possono essere utilizzati per lavoriurgenti di manutenzione anche ordinariaall’interno del comprensorio interessato,con esclusione di qualsiasi intervento nellearee aziendali. A tale fine i consorzi dibonifica e gli enti irrigui interessati pre-sentano istanza motivata al Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestaliche, verificate la disponibilità delle risorsee la compatibilità degli interventi allefinalità del presente articolo, ne autorizzapreventivamente l’utilizzo; al termine degliinterventi autorizzati, i citati consorzi dibonifica e gli enti irrigui rendicontano, perl’approvazione, i costi sostenuti, che sonodetratti dalla gestione da cui derivano.

6-quinquies. L’autorizzazione all’uti-lizzo delle economie e degli interessi èsubordinata all’avvenuto collaudo degli in-vestimenti infrastrutturali irrigui da cuisono generati e all’assenza di autorizza-zioni precedenti per opere complementario della stessa tipologia, ove consentito dairelativi programmi di investimento, salval’espressa rinuncia.

Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: Consorzi di bonifica edenti irrigui.

225. 1. Marco Di Maio.

ART. 227.

Dopo l’articolo 227, aggiungere il se-guente:

Art. 227-bis.

(Rafforzamento della tutela degli ecosistemimarini)

1. Al fine di promuovere l’attività tu-ristica del Paese e di rafforzare la tutela

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degli ecosistemi marini delle aree protette,anche attraverso il servizio antinquina-mento dell’ambiente marino, è autorizzatala spesa di 2 milioni di euro per l’anno2020 per il rifinanziamento della legge 31dicembre 1982, n. 979.

2. All’onere derivante dal presente ar-ticolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno2020, si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265,comma 5, del presente decreto.

227. 10. (Nuova formulazione) Braga, De-iana, Muroni, Fregolent, Terzoni, Pez-zopane, Incerti, Plangger.

ART. 228.

Dopo l’articolo 228 inserire il seguente:

Art. 228-bis.

(Abrogazione dell’articolo 113-bis del decre-to-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia dilimiti quantitativi e temporali del deposito

temporaneo di rifiuti)

1. L’articolo 113-bis del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, è abrogato.

228. 015. Vianello, Ilaria Fontana, Daga,D’Ippolito, Federico, Licatini, AlbertoManca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ter-zoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 229.

Al comma 2, secondo periodo, sostituirele parole: 50 milioni con le seguenti: 70milioni.

Conseguentemente, il terzo periodo è sosti-tuito dal seguente: Al relativo onere si

provvede, quanto a 50 milioni di euro perl’anno 2020, mediante utilizzo delle risorsedisponibili, anche in conto residui, suicapitoli dello stato di previsione del Mi-nistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, finanziati con quotaparte dei proventi delle aste delle quote diemissione di CO2, di cui all’articolo 19 deldecreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dicompetenza del medesimo stato di previ-sione, e, quanto a 20 milioni di euro perl’anno 2020, mediante corrispondente ri-duzione del Fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265,comma 5, del presente decreto.

229. 27. (Nuova formulazione) Deiana,Braga, Muroni, Maria Fontana, Daga,D’Ippolito, Federico, Licatini, AlbertoManca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ter-zoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zo-lezzi, Testamento.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di far fronte alle esigenzestraordinarie e urgenti derivanti dalla dif-fusione del COVID-19 e alla conseguenteriduzione dell’erogazione dei servizi ditrasporto scolastico oggetto di contrattistipulati con gli enti locali, nello stato diprevisione del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti è istituito un fondo conuna dotazione di 20 milioni di euro perl’anno di 2020. Le risorse del fondo sonodestinate ai comuni interessati per risto-rare le imprese esercenti i servizi di tra-sporto scolastico delle perdite di fatturatosubite a causa dell’emergenza sanitaria.Con decreto del Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell’istruzione, previa intesa, aisensi dell’articolo 3 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, in sede di Confe-renza unificata di cui all’articolo 8 delcitato decreto legislativo n. 281 del 1997,da adottare entro sessanta giorni dalla

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data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, le risorsedel fondo sono ripartite tra i comuniinteressati. All’onere derivante dal pre-sente comma, pari a 20 milioni di euro perl’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziatodall’articolo 265, comma 5, del presentedecreto.

229. 11. (Nuova formulazione) Nobili.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Al fine di ridurre le emissioniclimalteranti è autorizzata la spesa di 1milione di euro per l’anno 2020, destinata,alla concessione di un contributo in favoredei residenti nei comuni della gronda dellalaguna di Venezia, che abbiano compiuto18 anni di età. L’ammontare del contri-buto è pari al 60 per cento della spesasostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 di-cembre 2020, per la sostituzione di motorientro o fuoribordo a due tempi con motorientro o fuoribordo elettrici e non puòsuperare l’importo di euro 500.

4-ter. Il contributo di cui al comma4-bis può essere richiesto una sola volta.Con decreto del Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti sono definiti le mo-dalità e i termini per la concessione el’erogazione del contributo, anche ai finidel rispetto del limite di spesa di cui almedesimo comma 4-bis.

4-quinquies. All’onere derivante dalcomma 4-bis, pari a 1 milione di euro perl’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziatodall’articolo 265, comma 5, del presentedecreto.

*229. 52. (Nuova formulazione) Pellicani.

*229. 5. (Nuova formulazione) Moretto,Paita.

Nel capo VII del titolo VIII, dopo l’ar-ticolo 229 è aggiunto il seguente:

Art. 229-bis.

(Disposizioni per lo smaltimento dei dispo-sitivi di protezione individuale)

1. Per fare fronte all’aumento dei rifiutiderivanti dall’utilizzo diffuso di masche-rine e guanti monouso da parte dellacollettività, ai sensi dell’articolo 15 deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24aprile 2020, n. 27, con una o più lineeguida del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, sentitil’Istituto superiore di sanità e l’Istitutosuperiore per la protezione e la ricercaambientale per quanto di competenza,sono individuate misure da applicare du-rante il periodo dell’emergenza epidemio-logica da COVID-19 e comunque non oltreil 31 dicembre 2020, volte a definire:

a) specifiche modalità di raccolta deidispositivi di protezione individuale usatipresso gli esercizi della grande distribu-zione, le pubbliche amministrazioni e legrandi utenze del settore terziario;

b) specifiche modalità di raccolta deidispositivi di protezione individuale utiliz-zati dagli operatori per le attività econo-miche produttive mediante installazione dibox dedicati presso i propri impianti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, èistituito, nello stato di previsione del Mi-nistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, un fondo per l’at-tuazione di un programma sperimentaleper la prevenzione, il riuso e il riciclo deidispositivi di protezione individuale, conuna dotazione pari a 1 milione di euro perl’anno 2020, al fine di promuovere gliobiettivi di cui al comma 1 nonché laprevenzione, il riuso e il riciclo dei dispo-sitivi di protezione individuale utilizzati aseguito dell’emergenza determinata dalladiffusione del COVID-19. Il programma dicui al presente comma è, altresì, finaliz-zato all’adozione di protocolli e di cam-

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pagne di informazione per la disinfezionedei dispositivi di protezione individuale alfine di prolungarne la durata, alla proget-tazione di sistemi dedicati di raccolta, allaricerca di mezzi tecnologici innovativi alfine del recupero di materia da tali di-spositivi nel rispetto della sicurezza degliutenti e degli operatori. Il programma può,altresì, includere lo svolgimento di test eprove finalizzati a dimostrare il manteni-mento delle caratteristiche dei prodottimonouso ricondizionati, anche attraversoil coinvolgimento dei produttori.

3. Con decreto del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, da adottare di concerto con il Mi-nistero dell’economia e delle finanze e conil Ministero della salute, sono stabilite lemodalità per il riparto del fondo di cui alcomma 2.

4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

5. All’articolo 15 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Al fine di favorire la sostenibi-lità ambientale e ridurre l’inquinamentocausato dalla diffusione di dispositivi diprotezione individuale monouso, entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, sentito il Ministro della salute,definisce con proprio decreto i criteriambientali minimi, ai sensi dell’articolo 34del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, relativi alle mascherine filtranti e,ove possibile, ai dispositivi di protezioneindividuale e ai dispositivi medici, alloscopo di promuovere, conformemente aiparametri di sicurezza dei lavoratori e ditutela della salute definiti dalle disposi-zioni normative vigenti, una filiera di pro-dotti riutilizzabili più volte e confezionati,per quanto possibile, con materiali idoneial riciclo o biodegradabili ».

6. Il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare sottopone

alla Presidenza del Consiglio dei ministriuna relazione sui risultati dell’attivitàsvolta in base al Piano d’azione per lasostenibilità ambientale dei consumi nelsettore della pubblica amministrazione dicui all’articolo 1, comma 1126, della legge27 dicembre 2006, n. 296, in termini diimpatto sulla sostenibilità ambientale esulle procedure di acquisto di beni eservizi delle amministrazioni pubbliche,svolte sulla base dei criteri previsti dalmedesimo comma 1126, nonché una pro-posta di sviluppo del medesimo Piano incoerenza con l’esigenza di applicare criteridi sostenibilità ambientale nelle proceduredi acquisto.

7. In caso di abbandono di mascherinee guanti monouso si applica la sanzioneamministrativa pecuniaria di cui all’arti-colo 255, comma 1-bis, del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 1 milione di euro perl’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziatodall’articolo 265, comma 5, del presentedecreto.

*229. 038. (Nuova formulazione) IlariaFontana, Vignaroli, Deiana, Daga, D’Ip-polito, Federico, Licatini, AlbertoManca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ter-zoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.

*66. 01. (Nuova formulazione) Benedetti.

*66. 03. (Nuova formulazione) Fiora-monti, Lattanzio.

*66. 04. (Nuova formulazione) Giannone.

*66. 05. (Nuova formulazione) Fassina,Muroni.

*66. 06. (Nuova formulazione) Deiana,Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D’Ippo-lito, Federico, Licatini, Alberto Manca,Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni,Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

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ART. 230.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di contrastare l’emer-genza epidemiologica in corso, di favorirela piena ripresa dell’attività didattica inpresenza e di assicurare la continuitàoccupazionale e retributiva, ai soggetti dicui all’articolo 58, comma 5-ter, del de-creto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto2013, n. 98, che siano stati assunti inruolo a tempo parziale, è attribuito, nelcorso dell’anno scolastico 2020/2021, uncontratto aggiuntivo a tempo determinatofino al 31 dicembre 2020, a completa-mento dell’orario di servizio presso la sededi titolarità.

2-ter. All’onere derivante dal comma2-bis, pari a 18,8 milioni di euro perl’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione del fondo di cui al-l’articolo 1, comma 200 della legge 23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziatodall’articolo 265, comma 5, del presentedecreto.

*230. 7. (Nuova formulazione) Gallo,Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Se-sto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Te-stamento, Tuzi, Valente, Donno, Giu-liano, Villani, Sportiello, Grimaldi, Io-rio, Micillo, Buompane, Del Monaco, DiLauro, Maraia, Iovino, Giordano, Se-gneri.

*230. 13. (Nuova formulazione) Fusac-chia, Bruno Bossio.

*235. 023. (Nuova formulazione) Donno,Faro, Villani.

Dopo l’articolo 230, aggiungere il se-guente:

Art. 230-bis.

(Disposizioni finalizzate al reclutamento diassistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche

del primo ciclo, di proroga degli incarichidei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti

scolastici)

1. Limitatamente ai mesi da settembrea dicembre 2020, al fine di assicurare nellescuole dell’infanzia, nelle scuole primariee nelle scuole secondarie di primo grado lafunzionalità della strumentazione infor-matica, nonché per il supporto all’utilizzodelle piattaforme multimediali per la di-dattica, le istituzioni scolastiche sono au-torizzate a sottoscrivere contratti fino al31 dicembre 2020 con assistenti tecnici,nel limite complessivo di 1.000 unità. Condecreto del Ministro dell’istruzione, daemanare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, il contingente di cuial presente comma è ripartito tra le isti-tuzioni scolastiche, tenendo conto del nu-mero di studenti di ciascun istituto sco-lastico.

2. Nelle more dello svolgimento delconcorso di cui all’articolo 2, comma 3, deldecreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 20dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell’i-struzione è autorizzato a prorogare i con-tratti a tempo determinato di cui alcomma 4 del citato articolo 2 con unadurata massima fino al 31 dicembre 2021.Conseguentemente le assunzioni di cui almedesimo articolo 2, comma 3, del decre-to-legge n. 126 del 2019, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 159 del 2019,avvengono con decorrenza successiva allascadenza dei predetti contratti di lavoro atempo determinato. Agli oneri derivantidal presente comma, pari a 7,9 milioni dieuro per l’anno 2021, si provvede a valeresulle risorse previste dal citato articolo 2,comma 3, del decreto-legge n. 126 del2019, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 159 del 2019.

3. Al fine di evitare la ripetizione disomme già erogate in favore dei dirigentiscolastici negli anni scolastici 2017/2018 e2018/2019, nello stato di previsione delMinistero dell’istruzione è istituito unfondo con uno stanziamento di 13,1 mi-lioni di euro per l’anno 2020, da destinare

Venerdì 3 luglio 2020 — 89 — Commissione V

alla copertura delle maggiori spese soste-nute per i predetti anni scolastici in con-seguenza dell’ultrattività riconosciuta daicontratti collettivi regionali relativi al-l’anno scolastico 2016/2017. In nessuncaso possono essere riconosciuti emolu-menti superiori a quelli derivanti dallapredetta ultrattività. Il fondo di cui alprimo periodo è ripartito con decreto delMinistro dell’istruzione, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,informate le organizzazioni sindacali mag-giormente rappresentative dell’area diri-genziale « Istruzione e ricerca ». Al relativoonere si provvede mediante corrispon-dente riduzione degli stanziamenti di bi-lancio di cui all’articolo 1, comma 601,della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, all’articolo 235,comma 1, sostituire le parole: 400 milionicon le seguenti: 386,9 milioni.

230. 041. (Nuova formulazione) Casa,Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Se-sto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Te-stamento, Tuzi, Valente, Villani.

ART. 231.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per le finalità di cui al comma 6sono stanziati ulteriori 2 milioni di europer l’anno 2020 da trasferire alla regioneautonoma Valle d’Aosta e alle provinceautonome di Trento e di Bolzano per ilriparto in favore delle istituzioni scolasti-che situate nei territori di competenza.

Conseguentemente, al comma 5 dell’ar-ticolo 265 sostituire le parole: di 800 mi-lioni di euro per l’anno 2020 con leseguenti: di 798 milioni di euro per l’anno2020.

231. 7. (Nuova formulazione) Elisa Tri-podi, Schullian, Gebhard, Plangger,Emanuela Rossini.

Dopo l’articolo 231, aggiungere il se-guente:

Art. 231-bis.

(Misure per la ripresa dell’attività didatticain presenza)

1. Al fine di consentire l’avvio e losvolgimento dell’anno scolastico 2020/2021nel rispetto delle misure di contenimentodell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istru-zione, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, sono adottate,anche in deroga alle disposizioni vigenti,misure volte ad autorizzare i dirigentidegli uffici scolastici regionali, nei limitidelle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari alrispetto delle misure di cui all’alinea ovenon sia possibile procedere diversamente,al numero minimo e massimo di alunniper classe previsto, per ciascun ordine egrado di istruzione, dal regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica20 marzo 2009, n. 81;

b) attivare ulteriori posti di incarichitemporanei di personale docente e ammi-nistrativo, tecnico e ausiliario (ATA) atempo determinato dalla data di iniziodelle lezioni o dalla presa di servizio finoal termine delle lezioni, non disponibiliper le assegnazioni e le utilizzazioni didurata temporanea. In caso di sospensionedell’attività in presenza, i relativi contrattidi lavoro si intendono risolti per giustacausa, senza diritto ad alcun indennizzo;

c) prevedere, per l’anno scolastico2020/2021, la conclusione degli scrutinientro il termine delle lezioni.

2. All’attuazione delle misure di cui alcomma 1 del presente articolo si provvedea valere sulle risorse del fondo di cuiall’articolo 235, da ripartire tra gli ufficiscolastici regionali con decreto del Mini-stro dell’istruzione, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze.L’adozione delle predette misure è subor-dinata al predetto riparto e nei limiti dellostesso.

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3. Il Ministero dell’istruzione, entro il31 maggio 2021, provvede al monitoraggiodelle spese di cui al comma 2 per ilpersonale docente e ATA, comunicando lerelative risultanze al Ministero dell’econo-mia e delle finanze – Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato, entro ilmese successivo. Le eventuali economiesono versate all’entrata del bilancio delloStato e sono destinate al miglioramentodei saldi di finanza pubblica.

231. 011. (Nuova formulazione) Casa,Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Se-sto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Te-stamento, Tuzi, Valente, Villani.

ART. 232.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Per l’anno 2020 è assegnato uncontributo straordinario di 5 milioni dieuro alla Città Metropolitana di Milanoper l’ampliamento e l’adeguamento strut-turale dell’Istituto Superiore S. Quasimodoin Magenta, al fine di abbattere i rischiconnessi alla diffusione del COVID-19.

Conseguentemente, al comma 5 dell’ar-ticolo 265 sostituire le parole: di 800 mi-lioni di euro per l’anno 2020 con leseguenti: di 795 milioni di euro per l’anno2020.

*232. 16. (Nuova formulazione) Lupi,Sangregorio, Tondo.

*232. 15. (Nuova formulazione) Colucci,Sangregorio, Germanà.

Art. 233

All’articolo 233, apportare le seguentimodificazioni:

a) al comma 3 sostituire le parole 65milioni con le seguenti: 165 milioni;

b) sostituire il comma 4 con il se-guente:

4. Alle scuole primarie e secondarie pa-ritarie, facenti parte del sistema nazionaledi istruzione di cui all’articolo 1 della legge10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contri-buto complessivo di 120 milioni di euronell’anno 2020, a titolo di sostegno econo-mico in relazione alla riduzione o al man-cato versamento delle rette o delle compar-tecipazioni comunque denominate, daparte dei fruitori, determinato dalla so-spensione dei servizi in presenza a seguitodelle misure adottate per contrastare la dif-fusione del COVID-19. Con decreto del Mi-nistro dell’istruzione il predetto contributoè ripartito tra gli uffici scolastici regionaliin proporzione al numero degli alunniiscritti nelle istituzioni scolastiche paritariedi cui al precedente periodo. Gli uffici sco-lastici regionali provvedono al successivoriparto in favore delle istituzioni scolasti-che paritarie primarie e secondarie in pro-porzione al numero di alunni iscritti nel-l’anno scolastico 2019/2020, compresi i ser-vizi educativi autorizzati.

Conseguentemente al comma 5 sostituirele parole: 150 milioni con le seguenti: 300milioni.

Alla rubrica le parole: fino a sedici annisono soppresse

233.32 (Nuova formulazione) Comaroli,Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cat-toi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi,Cavandoli.

ART. 236.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I titoli ottenuti al termine deicorsi biennali sperimentali per il conse-guimento del diploma di specializzazionein musicoterapia, attivati dalle istituzionidi cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre1999, n. 508, e autorizzati dal Ministerodell’università e della ricerca, sono equi-pollenti, anche ai fini concorsuali, ai di-plomi accademici di secondo livello rila-sciati dalle istituzioni AFAM.

236. 13. Torto, Iovino, Faro.

Venerdì 3 luglio 2020 — 91 — Commissione V

ART. 238.

Al comma 2, secondo periodo, dopo leparole: Le risorse di cui al presentecomma aggiungere le seguenti:, nella mi-sura di 45 milioni di euro,.

Conseguentemente: al comma 2, aggiun-gere, in fine, le seguenti parole: I restanti 5milioni di euro sono destinati, per lemedesime finalità di cui al comma 1, aglienti di ricerca di cui all’articolo 1 deldecreto legislativo 25 novembre 2016,n. 218, non compresi nel precedentecomma, fatta eccezione per l’Istituto su-periore di sanità e l’Agenzia nazionale perle nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppoeconomico sostenibile (ENEA) destinataridi specifiche disposizioni del presenteprovvedimento. I criteri di riparto sonostabiliti d’intesa con i Ministri vigilanti deisingoli enti.

238. 30. (Nuova formulazione) Braga, Bu-ratti, Del Basso De Caro, Morgoni,Pellicani, Pezzopane.

Dopo l’articolo 238, inserire il seguente:

Art. 238-bis.

(Misure urgenti per la realizzazione di spe-cifici percorsi formativi a sostegno

dell’industria nazionale)

1. Al fine di sviluppare percorsi for-mativi che favoriscono l’integrazione in-terdisciplinare fra mondo accademico na-zionale e ricerca nel settore della difesanonché di integrare il sistema della for-mazione universitaria, post universitaria edella ricerca a sostegno del rilancio e di unpiù armonico sviluppo dei settori produt-tivi strategici dell’industria nazionale, ilCentro alti studi per la difesa si riconfi-gura, in via sperimentale per un triennio,quale Scuola superiore ad ordinamentospeciale della Difesa di alta qualificazionee di ricerca nel campo delle scienze delladifesa e della sicurezza.

2. La scuola di cui al comma 1, previoaccreditamento ai sensi del decreto mini-steriale 8 febbraio 2013, n. 45, anche inderoga al requisito di cui all’articolo 4,comma 1, lettera a) primo periodo, rela-tivamente al numero minimo di docentiper la formazione del collegio del dotto-rato, può emanare bandi annuali per corsidi dottorato in scienze della difesa e dellasicurezza a favore di un massimo di ottocandidati per la durata di tre anni esten-sibili a quattro, fino al raggiungimento, aregime, di un numero di frequentatori nonsuperiore a trentadue unità.

3. L’offerta formativa della scuola dicui al comma 1 è attivata sulla base di unpiano strategico predisposto da un comi-tato ordinatore, composto da due membridesignati dal Ministro della difesa e da treesperti di elevata professionalità scelti dalMinistro dell’università e della ricerca. Lostesso comitato cura l’attuazione delpiano, ne coordina tutte le attività discen-denti e formula le proposte e i pareriprescritti dalla normativa vigente in ma-teria di didattica, ricerca e servizi aglistudenti.

4. Ai componenti del comitato di cui alcomma 3 non spettano compensi, inden-nità, gettoni di presenza o altri emolu-menti comunque denominati.

5. Al termine del periodo sperimentaledi cui al comma 1, fermo restando quantoprevisto al comma 2, previa valutazionedei risultati da parte dell’Agenzia nazio-nale di valutazione del sistema universi-tario e della ricerca, la riconfigurazionepuò assumere carattere di stabilità, me-diante il riconoscimento dell’autonomiastatutaria e regolamentare da attuarsi condecreto del Ministro dell’università e dellaricerca di concerto con i Ministri delladifesa e per la pubblica amministrazione,anche per quanto concerne l’approvazionedello statuto e dei regolamenti interni.

6. Per le esigenze di cui al presentearticolo la dotazione organica del perso-nale civile della difesa di cui al quadro 1,allegato al decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 22 gennaio 2013, adot-tato ai sensi dell’articolo 2, comma 5, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-

Venerdì 3 luglio 2020 — 92 — Commissione V

tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, è incrementata di quattrounità di personale di cui due professoriordinari e due professori associati, daassumere entro i limiti delle ordinariefacoltà assunzionali e nell’ambito delPiano triennale dei fabbisogni del perso-nale, redatto secondo le previsioni degliarticoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165.

7. Le spese per il funzionamento e perle attività istituzionali del Centro alti studiper la difesa riconfigurato quale scuolasuperiore ad ordinamento speciale dellaDifesa, comprese quelle per il personaledocente, ricercatore e non docente, perl’ordinaria manutenzione delle strutture eper la ricerca scientifica, non gravano sulfondo di finanziamento ordinario delleUniversità di cui all’articolo 5, comma 1,lettera a) della legge 24 dicembre 1993,n. 537 e restano a carico del bilancioordinario del Ministero della difesa.

8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2,è autorizzata la spesa per l’anno 2021 dieuro 587.164,00, per l’anno 2022 di euro694,112,00, per l’anno 2023 di euro801.059,00 e, a decorrere dal 2024, di euro908.007,00. Ai relativi oneri, si provvedemediante corrispondente riduzione delfondo per l’efficienza dello strumento mi-litare di cui all’articolo 616 del decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66.

*238.01. (Nuova formulazione) Pagani,Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Lo-sacco, Lotti.

*238.07. (Nuova formulazione) GiovanniRusso, Iovino, Aresta, Chiazzese, Corda,Del Monaco, D’Uva, Ermellino, Fru-sone, Giarrizzo, Iorio, Rizzo, RobertoRossini, Scerra.

ART. 241.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) dopo il primo periodo aggiungereil seguente: La riprogrammazione è defi-

nita nel rispetto del vincolo di destina-zione territoriale di ripartizione delle ri-sorse, pari all’80 per cento nelle aree delMezzogiorno e al 20 per cento nelle areedel Centro-Nord, di cui all’articolo 1,comma 6, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, e della conseguente ripartizioneregionale;

b) al secondo periodo, dopo le parole:al Comitato per la programmazione eco-nomica inserire le seguenti: e alle Com-missioni parlamentari competenti.

241. 2. Scerra, Galizia, Berti, Bruno, DiLauro, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro,Penna, Torto, Leda Volpi, Varrica, Fi-cara, Davide Aiello, Piera Aiello,Alaimo, Cancelleri, Luciano Cantone,Casa, Chiazzese, Cimino, D’Orso, D’Uva,Giarrizzo, Licatini, Lombardo, Lorefice,Martinciglio, Paxia, Perconti, Pignatone,Raffa, Rizzo, Saitta, Sodano, Suriano,Trizzino, Marzana, Marino, Perantoni,Cadeddu, Scanu, Deiana, AlbertoManca, Cabras, Corda, Dieni, Barbuto,Scutellà, Tucci, Parentela, Sapia, Cillis,Grippa, Corneli, Colletti, Vacca, Ade-lizzi, Del Monaco, Iorio, Amitrano,Caso, Bilotti, Sarli, Maraia, Di Sarno,Sportiello, Giovanni Russo, Buompane,Di Stasio, Gallo, Iovino, Del Sesto, Pal-lini, Gubitosa, Grimaldi, Provenza, Ma-glione, Micillo, Manzo, De Lorenzo,Villani, Baldino.

ART. 243.

Al comma 1 aggiungere infine il seguentecapoverso:

65-sexies. Il fondo di cui al comma65-ter è incrementato di 30 milioni di europer ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,al fine di realizzare interventi di sostegnoalle popolazioni residenti nei comuni svan-taggiati. Agli oneri derivanti dal presentecomma si provvede mediante corrispon-dente riduzione delle risorse del Fondoper lo sviluppo e la coesione – program-mazione 2014-2020 di cui all’articolo 1,

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comma 6, della legge 27 dicembre 2013,n. 147. Con apposito decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro del sud e della coesioneterritoriale, sono individuati gli enti bene-ficiari, in relazione ai seguenti criteri:spopolamento, deprivazione sociale, indi-catori del reddito delle persone e dellepersone fisiche inferiori alle medie diriferimento. Con il medesimo decreto ilfondo è ripartito tra i comuni svantaggiatie sono stabiliti i termini e le modalità diaccesso e di rendicontazione al fine direalizzare i seguenti interventi: a) adegua-mento di immobili appartenenti al patri-monio disponibile da concedere in como-dato d’uso gratuito a persone fisiche ogiuridiche, con bando pubblico, per l’a-pertura di attività commerciali, artigianalio professionali per un periodo di cinqueanni dalla data risultante dalla dichiara-zione di inizio attività; b) concessione dicontributi per l’avvio delle attività com-merciali ed artigianali ed agricole; c) con-cessione di contributi a favore di coloroche trasferiscono la propria residenza edimora abituale nei comuni delle areeinterne, a titolo di concorso per le spese diacquisto, di ristrutturazione di immobilida destinare ad abitazione principale delbeneficiario. Per le finalità di cui al pre-sente comma, i Comuni svantaggiati, indi-viduati dal decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri di cui al secondo pe-riodo del presente comma, sono altresìautorizzati alla concessione alle personefisiche di immobili pubblici appartenential loro patrimonio disponibile in comodatod’uso gratuito, da adibire ad abitazioneprincipale, nonché alla concessione in usogratuito di locali appartenenti al patrimo-nio pubblico, al fine di esercitare ogniforma di lavoro agile, con oneri di manu-tenzione a carico dei concessionari.

243.1. (Nuova formulazione) Enrico Bor-ghi, Navarra, De Menech, Pezzopane.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:è aggiunto il seguente con le seguenti: sonoaggiunti i seguenti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, ilseguente capoverso:

65-sexies. In coerenza con la strategianazionale per lo sviluppo delle aree in-terne, a valere sul Fondo per lo sviluppoe la coesione, programmazione 2014-2020,di cui all’articolo 1, comma 6, della legge27 dicembre 2013, n. 147, un importo paria 3 milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023 è destinato al finanzia-mento, in via sperimentale, da parte deicomuni presenti nelle aree interne, anchein forma associata, di borse di studio perdottorati denominati, ai soli fini del pre-sente comma, « dottorati comunali ». I dot-torati comunali sono finalizzati alla defi-nizione, all’attuazione, allo studio e almonitoraggio di strategie locali volte allosviluppo sostenibile in coerenza con l’A-genda 2030 dell’Organizzazione delle Na-zioni Unite, e in particolare alla transi-zione ecologica, alla transizione digitale, alcontrasto delle diseguaglianze sociali ededucative, al rafforzamento delle attivitàeconomiche e al potenziamento delle ca-pacità amministrative. I dottorati comu-nali sono soggetti all’accreditamento daparte del Ministero dell’università e dellaricerca ai sensi dell’articolo 4, comma 2,della legge 3 luglio 1998, n. 210, e delregolamento di cui al decreto del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, il Ministro dell’uni-versità e della ricerca, di concerto con ilMinistro per il Sud e la coesione territo-riale, stabilisce, con proprio decreto, cri-teri e modalità per la stipula delle con-venzioni tra i comuni e le università perl’utilizzo delle risorse di cui al presentecomma, nonché i contenuti scientifici edisciplinari dei dottorati comunali. Le ri-sorse di cui al primo periodo del presentecomma sono ripartite con decreto delMinistro per il Sud e la coesione territo-riale tra i comuni delle aree interne sele-zionati con apposito bando.

243.4. (Nuova formulazione) Fusacchia,Muroni, Palazzotto, Quartapelle Proco-pio, Lattanzio.

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ART. 244.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: Sicilia,aggiungere le seguenti: nonché nelle regioniLazio, Marche e Umbria colpite daglieventi sismici del 24 agosto, del 26 e del30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, ;

b) al comma 3, le parole: 48,5 milioni,sono sostituite dalle seguenti: 73,5 milioni;

c) sostituire la rubrica con la se-guente: Credito d’imposta per le attività diricerca e sviluppo nelle aree del Mezzo-giorno e nelle regioni colpite dagli eventisismici degli anni 2016 e 2017.

244. 5. Nevi, Barelli, Baldelli, Mandelli,Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro,D’Attis, D’Ettore, Pella, Paolo Russo,Calabria, Spena.

ART. 245.

Dopo l’articolo 245 inserire il seguente:

Art. 245-bis.

(Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 20giugno 2017, n. 91, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

1. Al fine di sostenere il rilancio pro-duttivo del Mezzogiorno e di promuoverela costituzione di nuove start-up nelleregioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Si-cilia attraverso la misura denominata« Resto al Sud », all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,con modificazioni, dalla legge 3 agosto2017, n. 123, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, leparole: « fino ad un massimo di 50.000euro » sono sostituite dalle seguenti: « finoad un massimo di 60.000 euro »;

b) al comma 8, lettera a), le parole« 35 per cento » sono sostituite dalle se-guenti: « 50 per cento »;

c) al comma 8, lettera b), le parole:« 65 per cento » sono sostituite con leseguenti: « 50 per cento ».

*245. 07. Sodano, Raduzzi, Faro, Manzo,Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo,Cancelleri, Luciano Cantone, Casa,Chiazzese, Cimino, D’Orso, D’Uva, Fi-cara, Varrica, Giarrizzo, Grillo, Lica-tini, Lombardo, Lorefice, Martinciglio,Papiro, Penna, Paxia, Perconti, Raffa,Rizzo, Saitta, Scerra, Suriano, Trizzino,Galizia.

*245. 08. Ruggiero.

ART. 246.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo leparole: Sardegna e Sicilia aggiungere leseguenti: nonché nelle Regioni Lombardiae Veneto.

b) sostituire la rubrica con la se-guente: Sostegno al Terzo settore nelleregioni del Mezzogiorno e nelle regionimaggiormente colpite dall’emergenza epi-demiologica da COVID-19.246. 1. Eva Lorenzoni, Bellachioma, Va-

nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordo-nali, Formentini, Donina, Dara.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), dopo le parole:« funzionario giudiziario, senza demerito »aggiungere le seguenti: « per l’accesso allaselezione delle figure professionali di cuial comma 1, lettera a) »;

2) dopo la lettera a), aggiungere laseguente: « a-bis) aver svolto almeno treanni di servizio nell’amministrazione giu-

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diziaria, senza demerito, per l’accesso allaselezione delle figure professionali di cuial comma 1, lettera b);

3) dopo la lettera g), aggiungere laseguente: « g-bis) aver svolto attività lavo-rativa per almeno cinque anni presso unapubblica amministrazione in una posi-zione funzionale per l’accesso alla quale èrichiesto il possesso del diploma di lau-rea. »;

b) al comma 3:

1) all’alinea sostituire le parole:« adottato con decreto del Ministro dellagiustizia di concerto con il Ministro per lapubblica amministrazione » con le se-guenti: « emanato dal Ministero della giu-stizia d’intesa con il Dipartimento dellafunzione pubblica della Presidenza delConsiglio dei ministri »;

2) dopo la lettera c), aggiungere laseguente: « c-bis) il numero dei candidatiammessi a sostenere la prova orale, indi-viduato in un multiplo del numero deiposti messi a concorso per ciascun di-stretto giudiziario, sulla base dei punteggiattribuiti in sede di valutazione dei titoli econsiderate le eventuali posizioni ex ae-quo »;

c) al comma 7:

1) all’alinea, sostituire le parole:« adottato con decreto del Ministro dellagiustizia di concerto con il Ministro per lapubblica amministrazione con le seguenti:emanato dal Ministero della giustizia d’in-tesa con il Dipartimento della funzionepubblica della Presidenza del Consiglio deiministri »;

2) dopo la lettera c), inserire laseguente: « c-bis) il numero dei candidatiammessi a sostenere la prova orale, indi-viduato in un multiplo del numero deiposti messi a concorso per ciascun di-stretto giudiziario, sulla base dei punteggiattribuiti in sede di valutazione dei titoli econsiderate le eventuali posizioni ex ae-quo ».

Conseguentemente al comma 3, letteraa), sostituire le parole: di cui al comma 1,lettere da a) ad f) con le seguenti: di cui alcomma 2.

*252. 5. (Nuova formulazione) Dieni,Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi,Di Sarno, Di Stasio, D’Orso, Dori, Giu-liano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Sa-lafia, Sarti, Scutellà, Baldino, Alaimo,Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi,Corneli, D’Ambrosio, Sabrina De Carlo,Forciniti, Macina, Parisse, Suriano,Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

*252. 6. Baldino, Brescia, Alaimo, Bilotti,Berti, Maurizio Cattoi, Corneli, D’Am-brosio, Sabrina De Carlo, Forciniti, Ma-cina, Parisse, Francesco Silvestri, ElisaTripodi, Grande, Ciprini, Tucci, Grillo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 259-bis.

(Misure per in materia di assunzione e diformazione di allievi agenti del Corpo di

polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l’efficienzadegli istituti penitenziari, anche in conse-guenza della situazione determinata dal-l’emergenza sanitaria da COVID-19, per lacopertura dei posti non riservati ai sensidell’articolo 703, comma 1, lettera d), delcodice dell’ordinamento militare, di cui aldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, eallo scopo di semplificare e di velocizzarele medesime procedure, è autorizzata, neilimiti delle facoltà assunzionali non sog-gette alla riserva dei posti di cui al citatoarticolo 703, comma 1, lettera d), previsteper l’anno 2020 previa individuazionedelle cessazioni intervenute entro la datadel 31 dicembre 2019 e nei limiti delrelativo risparmio di spesa, determinati aisensi dell’articolo 66, commi 9-bis e 10, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, l’assunzione di 650

Venerdì 3 luglio 2020 — 96 — Commissione V

allievi agenti del Corpo di polizia peni-tenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne,in via prioritaria, mediante scorrimentodella graduatoria degli idonei del con-corso pubblico a 302 posti, elevati a 376,di allievo agente del Corpo di poliziapenitenziaria maschile e femminile, in-detto con provvedimento direttoriale 11febbraio 2019, pubblicato nella GazzettaUfficiale – 4ª serie speciale – n. 18 del5 marzo 2019 e, per la parte residua,della graduatoria della prova scritta delmedesimo concorso. Per il predetto scor-rimento della graduatoria della provascritta, l’amministrazione penitenziariaprocede alle assunzioni previa convoca-zione per gli accertamenti psico-fìsici eattitudinali degli interessati, individuatisecondo specifici criteri stabiliti con de-creto del Direttore generale del personalee delle risorse del Dipartimento dell’am-ministrazione penitenziaria, che tieneconto del numero residuo dei posti ri-spetto allo scorrimento della graduatoriadegli idonei e dell’ordine decrescente delvoto conseguito, ferme restando le riservee le preferenze previste dalla normativavigente.

2. Il corso di formazione previsto dal-l’articolo 6 del decreto legislativo 30 otto-bre 1992, n. 443, per il personale assuntoai sensi del comma 1 del presente articolo,nonché quello destinato ai vincitori delconcorso pubblico a complessivi 754 posti,elevati a 938, di allievo agente del Corpodi polizia penitenziaria maschile e femmi-nile, indetto con provvedimento diretto-riale 11 febbraio 2019, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale –n. 18 del 5 marzo 2019, ha una durata disei mesi.

3. All’attuazione delle disposizioni delpresente articolo si provvede nell’ambitodelle risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente e,comunque, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

259. 04. (Nuova formulazione) Prisco, Ci-rielli, Varchi, Ferro, Deidda.

Dopo l’articolo 260, è inserito il seguente:

Art. 260-bis.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia diStato)

1. Al fine di definire i contenziosiinsorti con riguardo al possesso dei requi-siti di partecipazione e semplificare leprocedure per la copertura dei posti nonriservati ai sensi dell’articolo 703, comma1, lettera c), del codice dell’ordinamentomilitare, di cui al decreto legislativo 15marzo 2010, n. 66, è autorizzata l’assun-zione degli allievi agenti della Polizia diStato, nei limiti delle facoltà assunzionalinon soggette alle riserve di posti di cui alcitato articolo 703, comma 1, lettera c),mediante scorrimento della graduatoriadella prova scritta di esame del concorsopubblico per l’assunzione di 893 allieviagenti della Polizia di Stato bandito condecreto del Capo della Polizia – Direttoregenerale della pubblica sicurezza 18 mag-gio 2017, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale – 4a Serie speciale – n. 40 del 26maggio 2017.

2. L’amministrazione della pubblica si-curezza procede alle assunzioni di cui alcomma 1 del presente articolo a valeresulle facoltà assunzionali previste perl’anno 2020, entro un massimo di 1.650unità, e per l’anno 2021, entro un massimodi 550 unità, quale quota parte dellerelative facoltà assunzionali, previa indi-viduazione delle cessazioni intervenute ri-spettivamente negli anni 2019 e 2020 e neilimiti dei relativi risparmi di spesa deter-minati ai sensi dell’articolo 66, commi9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Siprovvede ai sensi del primo periodo delpresente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa provascritta d’esame e secondo l’ordine decre-scente del voto in essa conseguito, purchéabbiano ottenuto alla predetta provascritta una votazione pari o superiore aquella minima conseguita dai soggetti de-stinatari della disposizione di cui all’arti-colo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14

Venerdì 3 luglio 2020 — 97 — Commissione V

dicembre 2018, n. 135, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 febbraio2019, n. 12, ferme restando le riserve e lepreferenze applicabili secondo la norma-tiva vigente alla data dell’indizione dellaprocedura concorsuale di cui al comma 1del presente articolo;

b) che siano stati ammessi con ri-serva alla fase successiva della proceduraconcorsuale di cui al comma 1 in forza diprovvedimenti del giudice amministrativo,ovvero che abbiano tempestivamente im-pugnato gli atti di non ammissione conricorso giurisdizionale ovvero con ricorsostraordinario al Capo dello Stato tempe-stivamente e ritualmente proposti, e che igiudizi siano pendenti;

c) che risultino idonei all’esito degliaccertamenti dell’efficienza fisica, psicofi-sici e attitudinali previsti dalla disciplinavigente, ove non già espletati.

3. Resta fermo che l’amministrazionedella pubblica sicurezza procede all’assun-zione, ai sensi dell’articolo 35, comma5-ter, primo periodo, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti inclusinell’elenco allegato al decreto del Capodella Polizia – Direttore generale dellapubblica sicurezza 13 agosto 2019, degliaspiranti in possesso dei requisiti dellaprocedura assunzionale di cui all’articolo11, comma 2-bis, del decreto-legge 14dicembre 2018, n. 135, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 febbraio2019, n. 12, nel rispetto dei limiti e dellemodalità di cui al comma 2, primo pe-riodo, del presente articolo.

4. La posizione in ruolo dei soggetti daassumere, secondo l’ordine decrescente divoto conseguito nella prova scritta d’e-same, ai sensi dei commi 2 e 3, è deter-minata in base ai punteggi ottenuti inquest’ultima e all’esito del corso di for-mazione, secondo la normativa vigente.

5. Gli interessati sono avviati a uno opiù corsi di formazione di cui all’articolo6-bis del decreto del Presidente della Re-pubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo ledisponibilità organizzative e logistiche de-gli istituti di istruzione dell’amministra-zione della pubblica sicurezza.

6. In conseguenza dell’applicazionedelle disposizioni del presente articolo,può essere rideterminato il numero deiposti di allievi agenti della Polizia di Statodi cui ai concorsi indetti con decreto delCapo della Polizia – Direttore generaledella pubblica sicurezza 29 gennaio 2020,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale– 4a Se-rie speciale – n. 9 del 31 gennaio 2020, econ decreto del Capo della Polizia –Direttore generale della pubblica sicurezza13 maggio 2020, pubblicato nella GazzettaUfficiale– 4a Serie speciale – n. 38 del 15maggio 2020.

7. All’attuazione delle disposizioni delpresente articolo provvede il Ministerodell’interno nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente e, comunque,senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

*260. 02. (Nuova formulazione) Fiano,Miceli, Ceccanti, Zardini, De Maria,Pollastrini, Raciti, Visconti, Cantini,Morgoni, Corneli, Pezzopane.

*260. 04. (Nuova formulazione) Macina,Maurizio Cattoi, Baldino, Donno, Co-stanzo, Alaimo, Berti, Bilotti, Corneli,D’Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni,Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri,Suriano, Elisa Tripodi, Brescia, Serri-tella, Nesci, Iovino, Cimino, Villani, Be-rardini, De Girolamo.

ART. 263.

Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

All’articolo 263 sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal se-guente: « 1. Al fine di assicurare la con-tinuità dell’azione amministrativa e la ce-lere conclusione dei procedimenti, le am-ministrazioni di cui all’articolo 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, adeguano l’operatività di tutti gliuffici pubblici alle esigenze dei cittadini edelle imprese connesse al graduale riavvio

Venerdì 3 luglio 2020 — 98 — Commissione V

delle attività produttive e commerciali. Atal fine, fino al 31 dicembre 2020, inderoga alle misure di cui all’articolo 87,comma 1, lettera a), e comma 3, deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24aprile 2020, n. 27, organizzano il lavorodei propri dipendenti e l’erogazione deiservizi attraverso la flessibilità dell’orariodi lavoro, rivedendone l’articolazione gior-naliera e settimanale, introducendo moda-lità di interlocuzione programmata, ancheattraverso soluzioni digitali e non in pre-senza con l’utenza, applicando il lavoroagile, con le misure semplificate di cui alcomma 1, lettera b), del medesimo articolo87, al 50 per cento del personale impiegatonelle attività che possono essere svolte intale modalità. In considerazione dell’evol-versi della situazione epidemiologica, conuno o più decreti del Ministro per lapubblica amministrazione possono esserestabilite modalità organizzative e fissaticriteri e princìpi in materia di flessibilitàdel lavoro pubblico e di lavoro agile, ancheprevedendo il conseguimento di precisiobiettivi quantitativi e qualitativi. Alla datadel 15 settembre 2020, l’articolo 87,comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessadi avere effetto »

b) dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti:

« 4-bis. All’articolo 14 della legge 7agosto 2015, n. 124, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « e,anche al fine » fino a: « forme associative »sono sostituite dalle seguenti: « . Entro il31 dicembre di ciascun anno, le ammini-strazioni pubbliche redigono, sentite leorganizzazioni sindacali, il Piano organiz-zativo del lavoro agile (POLA), quale se-zione del documento di cui all’articolo 10,comma 1, lettera a), del decreto legislativo27 ottobre 2009, n. 150. Il Piano individuale modalità attuative del lavoro agile pre-vedendo, per le attività che possono esseresvolte in modalità agile, che almeno il 60

per cento dei dipendenti possa avvaler-sene, garantendo che gli stessi non subi-scano penalizzazioni ai fini del riconosci-mento di professionalità e della progres-sione di carriera, e definisce, altresì, lemisure organizzative, i requisiti tecnolo-gici, i percorsi formativi del personale,anche dirigenziale, e gli strumenti di rile-vazione e di verifica periodica dei risultaticonseguiti, anche in termini di migliora-mento dell’efficacia e dell’efficienza dell’a-zione amministrativa, della digitalizza-zione dei processi, nonché della qualità deiservizi erogati, anche coinvolgendo i cit-tadini, sia individualmente, sia nelle loroforme associative. In caso di mancataadozione del POLA, il lavoro agile siapplica ad almeno il 30 per cento deidipendenti, ove lo richiedano »;

b) il comma 3 è sostituito dai se-guenti:

« 3. Con decreto del Ministro per lapubblica amministrazione, sentita la Con-ferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,possono essere definiti, anche tenendoconto degli esiti del monitoraggio del Di-partimento della funzione pubblica dellaPresidenza del Consiglio dei ministri neiconfronti delle pubbliche amministrazioni,ulteriori e specifici indirizzi per l’attua-zione dei commi 1 e 2 del presente arti-colo e della legge 22 maggio 2017, n. 81,per quanto applicabile alle pubbliche am-ministrazioni, nonché regole inerenti al-l’organizzazione del lavoro finalizzate apromuovere il lavoro agile e la concilia-zione dei tempi di vita e di lavoro deidipendenti.

3-bis. Presso il Dipartimento della fun-zione pubblica della Presidenza del Con-siglio dei ministri è istituito l’Osservatorionazionale del lavoro agile nelle ammini-strazioni pubbliche. Con decreto del Mi-nistro per la pubblica amministrazione, daadottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione, sono definiti la composizione, lecompetenze e il funzionamento dell’Osser-vatorio. All’istituzione e al funzionamentodell’Osservatorio si provvede nei limiti

Venerdì 3 luglio 2020 — 99 — Commissione V

delle risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica. La partecipazione all’Os-servatorio non dà luogo, in alcun caso, allacorresponsione di emolumenti, compensi,indennità o rimborsi di spese comunquedenominati ».

4-ter. Al comma 2 dell’articolo 1 deldecreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « IlDipartimento della funzione pubblica èsocio fondatore dell’associazione, con unaquota associativa non inferiore al 76 percento; il diritto di voto di ciascun associatoè commisurato all’entità della quota ver-sata ».

263. 6. (Nuova formulazione) Baldino,Alaimo, Brescia, Dieni, Corneli, D’Am-brosio, Sabrina De Carlo, Maurizio Cat-toi, Berti, Bilotti, Forciniti, Macina, Pa-risse, Suriano, Francesco Silvestri, ElisaTripodi.

Dopo l’articolo 263, aggiungere il se-guente:

Art. 263-bis.

(Autorità Garante della Concorrenza e delMercato)

1. All’articolo 27 del decreto legislativo6 settembre 2005, n. 206, sono apportatele seguenti modificazioni: a) dopo ilcomma 3 è inserito il seguente: « 3-bis.L’Autorità Garante della Concorrenza edel Mercato, in conformità a quanto di-sposto dall’articolo 9, del Regolamento(UE) 2017/2394, può ordinare, anche in viacautelare, ai fornitori di servizi di connet-tività alle reti internet ovvero ai gestori dialtre reti telematiche o di tele-comunica-

zione o, altresì, agli operatori – che inrelazione ad esse forniscono servizi tele-matici o di telecomunicazione – la rimo-zione di iniziative o attività destinate aiconsumatori italiani e diffuse attraverso lereti telematiche o di telecomunicazioneche integrano gli estremi di una praticacommerciale scorretta. I destinatari deipredetti ordini, disposti ai sensi del primoperiodo, hanno l’obbligo di inibire l’utiliz-zazione delle reti delle quali sono gestorio in relazione alle quali forniscono servizi,al fine di evitare la protrazione di attivitàpregiudizievole per i consumatori e postein violazione del presente codice. In casodi inottemperanza, senza giustificato mo-tivo, a quanto disposto dall’Autorità aisensi del primo periodo del presentecomma, l’Autorità può applicare una san-zione amministrativa sino a 5.000.000 dieuro ».

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

263. 08. (Nuova formulazione) Brunetta.

ART. 265.

Dopo l’articolo 265, inserire il seguente:

Art. 265-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decretosi applicano alle regioni a statuto specialee alle province autonome di Trento e diBolzano compatibilmente con i rispettivistatuti e le relative norme di attuazione,anche con riferimento alla legge costitu-zionale 18 ottobre 2001, n. 3.

265. 01. Schullian, Gebhard, Plangger,Emanuela Rossini.

Venerdì 3 luglio 2020 — 100 — Commissione V

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recantemisure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da

COVID-19. (C. 2500 Governo)

PROPOSTE EMENDATIVE 1.101, 2. 014, 25.033, 27.22, 65.016, 72.122,84.126, 122.034, 127.028, 136.6, 199.026, 223.8, 227.18, 237.03 E

238.018 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO

1.101 DEI RELATORI

Sostituire le parole: Al comma 4, ag-giungere, in fine, le seguenti parole: con leseguenti: apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, aggiungere ilseguente:

3-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito con modi-ficazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai fini del potenziamento deiposti letti necessari alla gestione dell’emer-genza sanitaria in atto, e nell’ambito dellerisorse finanziarie di cui al presente arti-colo, le regioni e le province autonome diTrento e Bolzano, entro quindici giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, stabiliscono le modalitàdi remunerazione dei posti letto e deglispazi eventualmente messi a disposizionedalle strutture private, accreditate e non,sulla base dei criteri di cui ai successivicommi.

3-ter. La remunerazione deve tenereconto dei posti letto messi a disposizionedalle suddette strutture sanitarie, anchesulla base di tre distinti setting assisten-ziali:

a) pazienti COVID-19 di grado medioin ricovero ordinario;

b) pazienti COVID-19 paucisintoma-tici di grado lieve;

c) pazienti COVID-19 ospedalizzati eclinicamente guariti ma che necessitano diun ulteriore periodo di degenza ospeda-liera a basso impatto assistenziale;

d) pazienti non COVID-19 al mo-mento degenti presso strutture pubbliche.

3-quater. Per quanto riguarda le strut-ture private accreditate che hanno datodisponibilità di posti letto finalizzati alricovero dei pazienti e alla gestione del-l’emergenza, la remunerazione mensileminima è pari ad una percentuale di undodicesimo del budget assegnato alla spe-cifica struttura dalle disposizioni regionalivigenti, che viene riconosciuto a prescin-dere dal valore della reale produzione. Laremunerazione di cui al presente comma,deve comunque tenere conto dei settingassistenziali di cui al comma 3-ter nonchéparametrata in base ai giorni di degenza eai costi sostenuti e documentati di dispo-sitivi e farmaci.

3-quinquies. Ai fini della remunera-zione di cui ai commi 3-ter e 3-quater, lestrutture private non devono aver attivatoprocedure di licenziamento di personalené aver presentato richiesta di accesso aitrattamenti di integrazione salariale di cuiagli articoli da 19 a 22 del presentedecreto.

Venerdì 3 luglio 2020 — 101 — Commissione V

b) al comma 4, aggiungere, in fine, leseguenti parole:

0. 1. 101. 6. Paolo Russo.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale, capoverso4-bis, lettera a), sostituire le parole: all’ar-ticolo 3-quinquies con le seguenti: all’arti-colo 8-ter.

0. 1. 101. 7. Trizzino.

Nella parte consequenziale, dopo ilcomma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Al fine di implementare i pro-grammi di sorveglianza epidemiologica egarantire l’aderenza alla terapia farmaco-logica, realizzando l’efficace monitoraggiodella spesa farmaceutica, il Ministero dellasalute, l’AIFA e l’ISTAT acquisiscono dallefarmacie, per tramite delle associazioni dicategoria, i dati relativi alla dispensazionedei farmaci di cui all’articolo 87, comma 1,lettere a), c) ed e), nonché dei parafarmaciregistrati con dispositivi medici. Con ap-posito protocollo d’intesa tra il Ministerodella salute, l’AIFA, l’ISTAT e le associa-zioni di categoria maggiormente rappre-sentative delle farmacie, (sottoscriversi en-tro sessanta giorni dalla data di conver-sione in legge del presente decreto, sonodettate le modalità e le tempistiche diacquisizione dei dati di cui al presentecomma.

0. 1. 101. 4. Mandelli.

(Inammissibile)

Nella parte consequenziale, dopo ilcomma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. L’articolo 102 del testo unicodelle leggi sanitarie, di cui al regio decreto27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dalseguente:

« Art. 102. – 1. Il conseguimento di piùlauree o diplomi dà diritto all’eserciziocumulativo delle corrispondenti profes-sioni o arti sanitarie.

2 . Gli esercenti le professioni o artisanitarie possono svolgere, in qualsiasiforma, la loro attività in farmacia, adeccezione dei professionisti abilitati allaprescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizionedei medicinali che stipulano con farmacisticonvenzioni di qualsiasi tipo relative allapartecipazione all’utile della farmacia,quando non ricorra l’applicazione delledisposizioni contenute negli articoli 170 e172 del citato testo unico delle leggi sa-nitarie, sono puniti con la sanzione am-ministrativa da euro 5.000 a 20.000 ».

0. 1. 101. 5. Mandelli.

(Inammissibile)

Al comma 4, aggiungere, in fine, leseguenti parole: I citati servizi di assistenzadomiciliare integrata devono essere auto-rizzati e accreditati dal Servizio sanitarionazionale ai sensi di quanto disposto daldecreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502.

Conseguentemente, dopo il comma 4aggiungere il seguente:

4-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 3-quinquies, comma 1,lettera b), dopo la parola: « ambulatoriali »sono inserite le seguenti: « e domiciliari »;

b) all’articolo 8-ter, comma 2, dopo leparole: « L’autorizzazione all’esercizio diattività sanitarie è, altresì, richiesta » sonoinserite le seguenti: « per i percorsi di curedomiciliari ai sensi dell’articolo 22 deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 12 gennaio 2017, pubblicato nelsupplemento ordinario alla Gazzetta Uffi-ciale n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ».

1. 101. I Relatori.

Venerdì 3 luglio 2020 — 102 — Commissione V

ART. 2.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO

2.014 DEI RELATORI

Al capoverso 1-bis, premettere il se-guente comma:

01. All’articolo 5-bis, comma 2, deldecreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola:« medici » sono inserite le seguenti: « esanitari »;

b) al primo e al secondo periodo,dopo le parole: « dirigenti medici » sonoinserite le seguenti: « , e dirigenti sani-tari, ».

Conseguentemente, al capoverso 2-bis,alla rubrica, sostituire le parole: all’arti-colo, con le seguenti: agli articoli 5-bis e.

0. 2. 014. 3. Boldi, Panizzut, De Martini,Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Ti-ramani, Ziello, Bellachioma, VanessaCattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Ga-ravaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Al capoverso 2-bis, sopprimere la letterab).

0. 2. 014. 5. Sportiello, Lorefice, Menga,Lapia, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il capoverso 2-bis, aggiungere ilseguente:

Art. 2-ter.

(Modifiche alla legge 24 giugno 2010,n. 107)

1. Al fine di tutelare maggiormente idiritti delle persone sordocieche e pluri-

minorate psicosensoriali, anche a seguitodell’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, alla legge 24 giugno 2010, n. 107,sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 2 è sostituito dal se-guente:

« Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini di cui all’articolo 1, sidefiniscono sordocieche le persone affetteda una minorazione totale o parziale com-binata della vista e dell’udito, sia congenitache acquisita, che comporta difficoltà nel-l’orientamento e nella mobilità, nonchénell’accesso all’informazione e alla comu-nicazione.

2. Le persone affette da sordocecità,così come definite dal comma 1, percepi-scono in forma unificata le indennità lorospettanti ai sensi della normativa vigentein materia di cecità civile e di sordità civileovvero, in assenza dei requisiti di cuiall’articolo 1, comma 2, della legge 26maggio 1970, n. 381, di invalidità civile.Percepiscono altresì in forma unificataanche le eventuali altre prestazioni con-seguite rispettivamente per la condizionedi sordità civile, di cecità civile e diinvalidità civile, erogate dall’istituto Nazio-nale di Previdenza Sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020risultano già titolari di distinte indennità eprestazioni è riconosciuta l’unificazionedei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi prece-denti continuano ad applicarsi i beneficiassistenziali e per l’inserimento al lavorogià riconosciuti dalla legislazione vi-gente. »;

b) all’articolo 3 sono apportate leseguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, leparole: « di entrambe le disabilità » sonosostituite dalle seguenti: « delle disabilità »;all’ultimo periodo, dopo le parole « cecitàcivile », sono inserite le seguenti: « , diinvalidità civile »;

Venerdì 3 luglio 2020 — 103 — Commissione V

2) il comma 2 è sostituito dalseguente:

« 2. La condizione di sordocieco vienericonosciuta al soggetto che dall’accerta-mento risulti in possesso dei requisiti giàprevisti dalla legislazione vigente rispetti-vamente in materia di cecità civile e disordità civile ovvero, in assenza dei requi-siti di cui all’articolo 1, comma 2, dellalegge 26 maggio 1970, n. 381, di invaliditàcivile ai fini dell’ottenimento delle inden-nità, degli assegni e delle pensioni giàdefinite in base alle vigenti normativerelative a tutte le rispettive minorazionicivili »;

c) all’articolo 5, comma 1, sostituirela parola: « possono » con le seguenti:« sono tenute ad ».

0. 2. 014. 1. Locatelli, Panizzut, Boldi,De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto,Tiramani, Ziello, Bellachioma, VanessaCattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Ga-ravaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo il capoverso 2-bis aggiungere ilseguente:

Art. 2-ter

(Riconoscimento della lingua dei segni ita-liana e della lingua dei segni italiana tattile)

1. Al fine di promuovere l’inclusione ela partecipazione alla vita sociale, cultu-rale ed economica e l’abbattimento dellebarriere alla comprensione e comunica-zione, anche a seguito dell’emergenza epi-demiologica da SARS-COV-2, in favoredelle persone sorde di cui alla legge 26maggio 1970, n. 381, sordocieche di cuialla legge 24 giugno 2010, n. 107, o condisabilità uditive in genere, in attuazionedegli articoli 2 e 3 della Costituzione edegli articoli 21 e 26 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea, nonchéin armonia con i princìpi sanciti dallaConvenzione delle Nazioni Unite sui dirittidelle persone con disabilità, fatta a New

York il 13 dicembre 2006 e ratificata aisensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, laRepubblica riconosce la lingua italiana deisegni e la lingua italiana dei segni tattile.Per le finalità di cui al presente comma,con decreto del Presidente del Consigliodei ministri da emanarsi entro novantagiorni dall’entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sonodefiniti gli interventi e gli ambiti di azionenonché i percorsi formativi specifici atti apotenziare i serviti di interpretariato.

0. 2. 014. 2. Locatelli, Panizzut, Boldi, DeMartini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Ti-ramani, Ziello, Bellachioma, VanessaCattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Ga-ravaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo il capoverso 2-bis aggiungere ilseguente:

Art. 2-ter

1. Al trattamento accessorio della diri-genza sanitaria, comprese le prestazioniaggiuntive ed i progetti obiettivo per l’im-plementazione della prevenzione collettiva,si applicano le disposizioni previste inmateria di tassazione agevolata e decon-tribuzione dal decreto interministeriale 25marzo 2016, adottato dal Ministro dellavoro e delle politiche sociali e dal Mi-nistro dell’economia e delle finanze inattuazione di quanto previsto dalla legge28 dicembre 2015, n. 208, come modifi-cata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232,e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

0. 2. 014. 4. Boldi, Panizzut, De Martini,Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani,Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Ce-stari, Comaroli, Frassini, Garavaglia,Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Venerdì 3 luglio 2020 — 104 — Commissione V

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all’articolo 25 del decreto-legge30 dicembre 2019, n. 162, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,

n. 8)

1. All’articolo 25 del decreto-legge 30dicembre 2019, n. 162, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio2020, n. 8, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 4-novies, secondo pe-riodo, le parole: « della legge regionale »sono sostituite dalle seguenti: « della pre-sente disposizione »;

b) al comma 4-duodecies, le parole:« esercitate non in regime d’impresa » sonosostituite dalle seguenti: « anche se eser-citate in regime d’impresa ».

2. 014. I Relatori.

ART. 25.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO

25.033 DEI RELATORI

Al capoverso « Art. 25-bis », comma 1sostituire le parole: 10 milioni di euro perl’anno 2020 con le seguenti: 12 milioni dieuro per l’anno 2020 e di 2 milioni di euroa decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente al medesimo capo-verso sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 12 milioni di euro perl’anno 2020 e 2 milioni di euro a decorreredall’anno 2021 si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro perl’anno 2020, mediante la sostituzione al-l’articolo 1, comma 591, primo periodo,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, delleparole: « 100 milioni di euro a decorreredall’anno 2019 » con le seguenti: « 100

milioni di euro per l’anno 2019, di 90milioni di euro per l’anno 2020 e 100milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2021 »;

b) quanto a 2 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2020, mediante lemaggiori entrate provenienti dall’attua-zione della seguente disposizione:

All’articolo 93, comma 4, del codicedella strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine,i seguenti periodi: « L’immatricolazione deiveicoli di interesse storico e collezionisticoè ammessa su presentazione di un titolo diproprietà e di un certificato attestante lecaratteristiche tecniche rilasciato dallacasa costruttrice o da uno degli enti oassociazioni abilitati indicati dall’articolo60 c.d.s. In caso di nuova immatricola-zione di veicoli che sono già stati prece-dentemente iscritti al P.R.A. e cancellatid’ufficio o su richiesta di un precedenteproprietario, ad esclusione dei veicoli cherisultano demoliti ai sensi della normativavigente in materia di contributi statali allarottamazione, è ammessa la facoltà delrichiedente di ottenere targhe e libretto dicircolazione della prima iscrizione alP.R.A., ovvero di ottenere una targa delperiodo storico di costruzione, ovvero cir-colazione del veicolo, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presentenel sistema meccanografico del CED dellaMotorizzazione, e riferita ad altro veicoloancora circolante, indipendentementedalla difformità di grafica e di formato ditali documenti da quelli attuali rispondentiallo standard europeo. Tale possibilità èconcessa anche retroattivamente per tuttiquei veicoli che sono stati negli annireimmatricolati o ritargati purché in re-gola con il pagamento degli oneri dovuti ».

0. 25. 033. 6. Garavaglia, Comaroli, Va-nessa Cattoi, Bellachioma, Cestari,Frassini, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni alcapoverso « Art. 25-bis »:

al comma 1 sostituire le parole: « 10milioni di euro per l’anno 2020 » con le

Venerdì 3 luglio 2020 — 105 — Commissione V

seguenti: « 12 milioni di euro per l’anno2020 e di 2 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2021 ».

Conseguentemente, agli oneri aggiuntivi,pari a 2 milioni di euro a decorrere dal-l’anno 2020, si provvede mediante l’utilizzodelle risorse rivenienti dal maggior gettitoderivante dall’attuazione della seguente di-sposizione.

All’articolo 93, comma 4, del codicedella strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, e successive modifi-cazioni, sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: « l’immatricolazione dei veicoli diinteresse storico e collezionistico è am-messa su presentazione di un titolo diproprietà e di un certificato attestante lecaratteristiche tecniche rilasciato dallacasa costruttrice o da uno degli enti oassociazioni abilitati indicati dall’articolo60 c.d.s. In caso di nuova immatricola-zione di veicoli che sono già stati prece-dentemente iscritti al P.R.A. e cancellatid’ufficio o su richiesta di un precedenteproprietario, ad esclusione dei veicoli cherisultano demoliti ai sensi della normativavigente in materia di contributi statali allarottamazione, è ammessa la facoltà delrichiedente di ottenere targhe e libretto dicircolazione della prima iscrizione alP.R.A., ovvero di ottenere una targa delperiodo storico di costruzione, ovvero cir-colazione del veicolo, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presentenel sistema meccanografico del CED dellaMotorizzazione, e riferita ad altro veicoloancora circolante, indipendentementedalla difformità di grafica e di formato ditali documenti da quelli attuali rispondentiallo standard europeo. Tale possibilità èconcessa anche retroattivamente per tuttiquei veicoli che sono stati negli annireimmatricolati o ritargati purché in re-gola con il pagamento degli oneri dovuti ».

0. 25. 033. 7. Garavaglia, Comaroli, Va-nessa Cattoi, Bellachioma, Cestari,Frassini, Gava, Tomasi.

Al capoverso « Art. 25-bis », sopprimereil comma 2.

0. 25. 033. 13. Gadda.

Al capoverso Art. 25-bis, dopo il comma2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare la necessarialiquidità alle imprese che svolgono attivitàdi gestione dei rifiuti urbani, SACE S.p.A.acquisisce i crediti non prescritti, certi,liquidi ed esigibili, maturati nei confrontidelle amministrazioni pubbliche per ser-vizi, certificati mediante l’apposita piatta-forma elettronica. SACE S.p.A. liquidaentro 30 giorni dalla richiesta pervenutada parte dell’impresa l’ammontare dei cre-diti trasferiti.

0. 25. 033. 12. Gava, Lucchini, Benve-nuto, Badole, D’Eramo, Gobbato, Pa-rolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patas-sini.

(Inammissibile)

Dopo il capoverso « Art. 25-bis », ag-giungere il seguente:

25-ter. Al fine di assicurare sostegno alsettore dell’allestimento fieristico e con-gressuale, il contributo a fondo perduto dicui all’articolo 25 spetta a condizione chel’ammontare del fatturato e dei corrispet-tivi dei mesi di marzo, aprile, maggio,giugno, luglio e agosto 2020 sia inferiore aidue terzi dell’ammontare del fatturato edei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile,maggio, giugno, luglio e agosto 2019. L’am-montare del contributo a fondo perduto èdeterminato nella misura del 20 per centodella differenza tra l’ammontare del fat-turato e dei corrispettivi dei mesi dimarzo, aprile, maggio, giugno, luglio eagosto 2020 e l’ammontare del fatturato edei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile,maggio, giugno, luglio e agosto 2019, neimodi previsti dal comma 5 del medesimoarticolo 25.

Venerdì 3 luglio 2020 — 106 — Commissione V

Conseguentemente sostituire le parole:aggiungere il seguente con: aggiungere iseguenti:

0. 25. 033. 10. Piastra, Frassini, Bella-chioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Sostituire le parole: aggiungere il se-guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti.

Conseguentemente dopo il capoverso« Art. 25-bis » aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.

(Fondo speciale a favore della provincia diBergamo e delle altre province maggior-

mente colpite da COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di soste-gno per far fronte ai costi di cremazionesostenuti in dipendenza della morte dipersone a causa della pandemia da CO-VID-19 nella provincia di Bergamo e nellealtre province maggiormente colpite, nellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze è istituito un fondo,con una dotazione di 50 milioni di europer l’anno 2020, per contributi a fondoperduto e secondo modalità compatibilicon la normativa europea.

2. Con decreto del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, sono definiti i criteri e le modalitàper l’erogazione e l’assegnazione dei fondidi cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 50 milioni di euro perl’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo per farfronte ad esigenze indifferibili che si ma-nifestano nel corso della gestione di cuiall’articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziatodall’articolo 265, comma 5, del presentedecreto.

0. 25. 033. 3. Frassini, Garavaglia, Belotti,Invernizzi, Ribolla.

(Inammissibile)

Dopo il capoverso « Art. 25-bis » aggiun-gere il seguente:

Art. 25-ter.

(Fondo emergenziale per il sostegno delleproduzioni industriali del comparto agroa-limentare caratterizzati da forte stagiona-

lità)

1. Al fine di sostenere le imprese in-dustriali che realizzano produzioni ali-mentari di trasformazione anche di ma-terie prime agricole e/o derivanti dall’al-levamento e che si rivolgono prevalente-mente a mercati caratterizzati dastagionalità, che abbiano subito un gravepregiudizio in termini di riduzione dellevendite a causa della crisi epidemiologicaCOVID-19 e a causa della chiusura deicanali commerciali di destinazione delleproprie produzioni e della presumibileconsistente riduzione della domanda an-che dopo la fase di chiusura è istituitopresso il Ministero dello sviluppo econo-mico un fondo, denominato « Fondo per ilsostegno alle produzioni industriali delcomparto agroalimentare che si rivolgonoprevalentemente a mercati caratterizzatida stagionalità » con una dotazione di 220milioni di euro per l’anno 2020, finalizzatoall’attuazione di interventi di ristoro per ildanno subito a causa delle perdite difatturato.

2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, con decreto del Ministero dellosviluppo economico di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanzesaranno definite le modalità di calcolo delbeneficio, le modalità di erogazione e leprocedure di accesso al Fondo di cui alcomma precedente.

Venerdì 3 luglio 2020 — 107 — Commissione V

3. Il beneficio di cui al comma 2 saràriferito al valore della riduzione di fattu-rato al netto del valore dei costi variabiliin quanto non sostenuti.

4. Il beneficio di cui al presente articoloè concesso ai soggetti di cui al comma 1che dimostrino di aver subito, in media,nei mesi di marzo e aprile, una diminu-zione del fatturato pari o superiore al 40per cento del fatturato registrato nel me-desimo periodo dell’anno 2019.

5. Il beneficio di cui al presente articolonon è cumulabile con quello relativo al-l’articolo 222 del presente decreto-legge.

6. All’onere derivante dall’attuazionedel presente articolo, si provvede mediantecorrispondente riduzione dell’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 1, comma200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190relativa al « Fondo per le esigenze indif-feribili ».

Conseguentemente, sostituire le parole:aggiungere il seguente con le seguenti:aggiungere i seguenti:

0. 25. 033. 9. Molinari, Bellachioma, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini,Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 25, aggiungere il se-guente:

Art. 25-bis.

(Fondo per il finanziamento delle attività diPatronato e compensi spettanti per assi-

stenza fiscale)

1. Le risorse del Fondo per il finan-ziamento delle attività di patronato di cuialla legge 30 marzo 2001, n. 152, sonoincrementate di 10 milioni di euro perl’anno 2020.

2. Dopo la lettera c) del comma 3dell’articolo 34 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, è inserita la seguente:

« c-bis) effettuano il riscontro dellacorrispondenza dei dati dei redditi fon-

diari indicati nella dichiarazione conquelli risultanti dalle banche dati dell’A-genzia delle entrate. Con provvedimentodel Direttore dell’Agenzia delle entratesono definite le modalità di attuazionedella presente lettera; ».

3. All’articolo 1, comma 591, primoperiodo, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, le parole: « e di 100 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2019 » sonosostituite dalle seguenti: « , di 100 milionidi euro per l’anno 2019, di 90 milioni dieuro per l’anno 2020 e di 100 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2021 ».

25. 033. I Relatori.

ART. 27.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO

27.22 DEI RELATORI

Al capoverso 4-bis, sostituire le paroleda: è impiegata fino alla fine del commacon le seguenti: è impiegata per effettuareoperazioni di mercato a sostegno di filiereproduttive rilevanti per l’economia italianaattraverso aumenti di capitale realizzati daoperatori specializzati del private equity.

0. 27. 22. 7. Ungaro.

Al capoverso comma 4-bis dopo le pa-role: è impiegata inserire le seguenti: peruna quota non inferiore a 10 milioni dieuro per supportare la ripresa economicadelle aziende operanti nel del settore agro-alimentare e, in particolare, nel compartobeverage, nonché.

0. 27. 22. 8. Tartaglione, Mandelli, Oc-chiuto, Prestigiacomo, Pella, D’Attis,Paolo Russo, Cannizzaro, D’Ettore.

All’emendamento 27.22 al comma 4-bisaggiungere in fine il seguente periodo:

È altresì garantita una detrazione dal-l’imposta lorda sul reddito delle persone

Venerdì 3 luglio 2020 — 108 — Commissione V

fisiche pari al 50 per cento della sommainvestita dal contribuente persona fisicanei suddetti Fondi, sino ad un importomassimo dell’investimento pari ad euro100.000 per ogni periodo di imposta ed acondizione che l’investimento medesimosia mantenuto per almeno tre anni; l’e-ventuale cessione, anche parziale, dell’in-vestimento prima del decorso di tale ter-mine, comporta la decadenza dal beneficioe l’obbligo per il contribuente di restituirel’importo detratto, unitamente agli inte-ressi legali.

0. 27. 22. 13. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Una quota parte delle risorse delPatrimonio Destinato, pari a 2 miliardi dieuro delle risorse previste dal primo pe-riodo del comma 17 del presente articolo,è impiegata, con le modalità stabilite daldecreto di cui al comma 5 del presentearticolo, per il sostegno, il rilancio e losviluppo di operazioni di mercato effet-tuate tramite Fondi per il Venture Capital,come definiti dall’articolo 31, comma 2,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111.

27. 22. I Relatori.

ART. 65.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO

65.016 DEI RELATORI

Al capoverso Articolo 65-bis, comma 1,sostituire le parole: entro il 31 luglio 2020con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020.

0. 65. 016. 1. D’Eramo, Patassini, Bella-chioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi,Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato,Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al capoverso Articolo 65-bis, dopo ilcomma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di consentire il comple-tamento delle attività di ricostruzione con-seguenti al sisma del 20 e 29 maggio 2012in considerazione delle ulteriori difficoltàregistrate a causa dell’emergenza epide-miologica da COVID-19, al comma 14-bisdell’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primoperiodo, le parole: « negli anni 2015, 2016,2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « negli anni 2015, 2016,2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

2-ter. All’onere di cui al comma 2-bis,nel limite di 2 milioni di euro per l’an-nualità 2021, si provvede mediante corri-spondente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito con modificazioni dalla legge 7 agosto2012, n. 135.

Conseguentemente, alla rubrica aggiun-gere in fine le seguenti parole: e sisma delmaggio 2012.

0. 65. 016. 2. Zolezzi, Deiana, Daga, Ter-zoni.

(Inammissibile)

Al capoverso « Articolo 65-bis », dopo ilcomma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di consentire il comple-tamento delle attività straordinarie conse-guenti al sisma del 20 e 29 maggio 2012 inconsiderazione delle ulteriori difficoltà re-gistrate a causa dell’emergenza epidemio-logica da COVID-19, al comma 2 dell’ar-ticolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno2016, n. 113, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,come modificato dall’articolo 1, comma1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,le parole: « 2017, 2018, 2019 e 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « 2017, 2018,2019, 2020 e 2021 ».

Venerdì 3 luglio 2020 — 109 — Commissione V

2-ter. Al comma 9 dell’articolo 14 deldecreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244,convertito, con modificazioni, dalla legge27 febbraio 2017, n. 19, come modificatodall’articolo 1 comma 761, della legge 27dicembre 2017, n. 205, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) le parole: « al 31 dicembre 2020 »sono sostituite dalle parole: « al 31 dicem-bre 2021 »;

b) le parole: « nel limite di 500.000euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 »sono sostituite dalle parole: « nel limite di300.000 euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021 ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiun-gere in fine le seguenti parole: e sisma delmaggio 2012.

0. 65. 016. 3. Zolezzi, Deiana, Daga, Ter-zoni.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 65, aggiungere il se-guente:

Art. 65-bis.

(Sisma Abruzzo. Proroga di termini)

1. In considerazione delle difficoltà in-contrate dalle imprese a causa dell’emer-genza da COVID-19 nello svolgimento delleattività necessarie alla presentazione deidati relativi all’ammontare dei danni subitiper effetto degli eventi sismici verificatisinella regione Abruzzo a partire dal 6aprile 2009 e di eventuali osservazionirelative alle somme effettivamente perce-pite, all’articolo 1-septies, comma 1, deldecreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24luglio 2018, n. 89, le parole: « entro il 30giugno 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « entro il 31 luglio 2020 ».

2. In deroga all’articolo 48, comma 2,della legge 24 dicembre 2012, n. 234, iltermine di venticinque giorni previsto dal-l’articolo 3, comma 6, del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 14novembre 2017 è stabilito in novantagiorni.

65. 016. I Relatori.

ART. 72.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO

72.122 DEI RELATORI

Dopo le parole: al comma 1, aggiungerele seguenti: sostituire la lettera a) con laseguente:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5marzo e sino al 30 settembre 2020, e perun periodo continuativo o frazionato co-munque non superiore a cinquanta giorni,i genitori lavoratori dipendenti del settoreprivato hanno diritto a fruire, ai sensi deicommi 10 e 11, per i figli di età nonsuperiore ai 14 anni, fatto salvo quantoprevisto al comma 5, di uno specificocongedo, per il quale è riconosciuta unaindennità pari al 75 per cento della retri-buzione, calcolata secondo quanto previstodall’articolo 23 del decreto legislativo 26marzo 2001, n. 151, ad eccezione delcomma 2 del medesimo articolo. I suddettiperiodi sono coperti da contribuzione fi-gurativa. ».

Conseguentemente:

dopo la lettera a) inserire le seguenti:

a-bis) il comma 3 è sostituito dalseguente:

« 3. I genitori lavoratori iscritti in viaesclusiva alla Gestione separata di cuiall’articolo 2, comma 26, della legge 8agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire,ai sensi dei commi 10 e 11, per il periododi cui al comma 1, per i figli di età nonsuperiore ai 14 anni, fatto salvo quantoprevisto al comma 5, di uno specificocongedo, per il quale è riconosciuta una

Venerdì 3 luglio 2020 — 110 — Commissione V

indennità, per ciascuna giornata indenniz-zabile, pari al 75 per cento di 1/365 delreddito individuato secondo la base dicalcolo utilizzata ai fini della determina-zione dell’indennità di maternità. La me-desima indennità è estesa ai genitori la-voratori autonomi iscritti all’INPS ed ècommisurata, per ciascuna giornata inden-nizzabile, al 75 per cento della retribu-zione convenzionale giornaliera stabilitaannualmente dalla legge, a seconda dellatipologia di lavoro autonomo svolto. »;

a-ter) al comma 4, le parole « quin-dici giorni » sono sostituite dalle seguenti:« cinquanta giorni »;

a-quater) al comma 6, le parole « perl’intero periodo di sospensione dei servizieducativi per l’infanzia e delle attivitàdidattiche nelle scuole di ogni ordine egrado » sono sostituite dalle seguenti:« fino al 30 settembre 2020 »;

al comma 2, prima della lettera a),inserire la seguente:

0a) al comma 1, le parole « e pertutto il periodo della sospensione ivi pre-vista » sono soppresse.

0. 72. 122. 9. Locatelli, Panizzut, Boldi,De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto,Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro,Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Ga-staldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini,Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi,Valbusa, Cestari, Comaroli, Frassini,Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo le parole: al comma 1, aggiungerele seguenti: alla lettera a) sostituire leparole: « 31 luglio » con le seguenti: « 31agosto » e alla.

0. 72. 122. 16. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.

Dopo le parole: al comma 1, aggiungerele seguenti: alla lettera a) sostituire leparole: « non superiore a trenta giorni »

con le seguenti: « non superiore a sessantagiorni e alla. ».

0. 72. 122. 17. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.

Dopo le parole: al comma 1, aggiungerele seguenti: alla lettera a) sostituire leparole: « 50 per cento » con le seguenti:« 75 per cento », e alla.

0. 72. 122. 15. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.

Dopo le parole: al comma 1, aggiungerele seguenti: alla lettera a) dopo il primoperiodo, inserire il seguente: « Tale inden-nità è pari al 100 per cento per i genitoridi figli con disabilità grave di cui all’arti-colo 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104 ». e alla.

0. 72. 122. 3. Locatelli, Panizzut, De Mar-tini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tira-mani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli,Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro,Bellachioma, Comaroli, Frassini, Gara-vaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:Conseguentemente, al medesimo articolo72:

a) al comma 1, lettera c), sostituire leparole: « 1.200 euro » con le seguenti:« 3.000 euro »;

b) al comma 1, lettera d) sostituire leparole: « 1.569 milioni di euro » con leseguenti: « 1.804 milioni di euro »;

c) al comma 2, lettera a), sostituire leparole: « 2.000 euro » con le seguenti:« 5.000 euro »;

d) al comma 2, lettera b), capoversocomma « 5 », sostituire le parole: « 67,6milioni di euro » con le seguenti: « 102milioni di euro »;

e) all’articolo 265, comma 5, sosti-tuire le parole: « 800 milioni di euro » conle seguenti: « 463 milioni di euro ».

0.72. 122. 5. Locatelli, Panizzut, Bond, DeMartini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Ti-

Venerdì 3 luglio 2020 — 111 — Commissione V

ramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bor-donali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi,Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavan-doli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Val-busa, Colmellere, Comencini, Zordan,Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cat-toi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gara-vaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo le parole: al comma 1, lettera c),aggiungere le seguenti: sostituire le parole1200 con le seguenti: 1800 e.

0. 72. 122. 18. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo le parole: al comma 1, lettera c),aggiungere le seguenti: dopo le parole 1200aggiungere le seguenti: maggiorato di 300euro per ciascun figlio successivo al primo.

0. 72. 122. 14. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: per attività educa-tive aggiungere le seguenti: , sportive;

b) dopo le parole: educatore profes-sionista aggiungere le seguenti: o, se ne-cessario, di almeno un educatore sportivo.

0. 72. 122. 12. Marin, Spena, Mandelli,Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro,D’Ettore, D’Attis, Pella, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: e ricreative estiveaggiungere le seguenti: nonché per attivitàrieducative e di recupero, anche sanitario;

b) dopo le parole: educatore profes-sionista aggiungere le seguenti: o, se ne-cessario, di almeno un operatore sanitarioabilitato.

0. 72. 122. 11. Spena, Mandelli, Occhiuto,Prestigiacomo, D’Ettore, D’Attis, Pella,Marin, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere leparole: , idonee ad essere predisposte comecentri per attività educative e ricreativeestive vincolate al coordinamento delleattività di centro estivo da parte di almenoun educatore professionista,.

0. 72. 122. 19. Gadda.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:Conseguentemente, dopo il comma 1, ag-giungere il seguente:

1-bis. I lavoratori di cui alla lettera a)comma 1, che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertitodalla legge 24 aprile 2020, n. 27, hannoscelto in alternativa il congedo di 15 giornio il bonus di 600 euro, possono effettuareuna scelta diversa per il restante periodotra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.

0. 72. 122. 13. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:Conseguentemente, all’articolo 105, appor-tare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera b),inserire la seguente:

« b-bis) interventi per il potenzia-mento dei centri e soggiorni estivi, deicentri diurni estivi e dei servizi socioedu-cativi territoriali per persone con disabi-lità, per i mesi da giugno a settembre2020. »;

b) al comma 2, dopo le parole: « perle finalità di cui alla lettera b) » inserire leseguenti: « e di un ulteriore 10 per centoper le finalità di cui alla lettera b-bis) »;

Venerdì 3 luglio 2020 — 112 — Commissione V

c) al comma 3, sostituire le parole:« 150 milioni di euro per l’anno 2020 » conle seguenti: « 170 milioni di euro perl’anno 2020 ».

Conseguentemente, all’articolo 265,comma 5, sostituire le parole: 800 milionidi euro con le seguenti: 780 milioni dieuro.

0. 72. 122. 4. Locatelli, Panizzut, Boldi,De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto,Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Bi-nelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Baz-zaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli,Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Co-volo.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole:ai centri con funzione educativa e ricre-ativa inserire le seguenti: , a strutture ospazi normalmente destinati ad attivitàagrituristiche, di fattoria didattica o diagricoltura sociale, idonei ad essere utiliz-zati come centri per attività educative ericreative estive, purché le attività di cen-tro estivo siano soggette al coordinamentoda parte di almeno un educatore profes-sionista,.

72. 122. I Relatori.

ART. 84.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO

84.126 DEI RELATORI

Al capoverso comma 12-bis, sostituire leparole: e di supporto all’attività professio-nale autonomamente riconosciute ai pro-pri iscritti con le seguenti: e sanitariericonosciute ai propri iscritti, quale formadi sostengo per i nuclei familiari e per i

singoli lavoratori in caso di disoccupa-zione, mobilità o diminuzione della capa-cità lavorativa,.

0. 84. 126. 1. Sportiello, Lorefice, Menga,Lapia, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il capoverso comma 12-bis, ag-giungere il seguente:

12-ter. Al comma 12 dell’articolo 84 ilterzo periodo è sostituito dal seguente:« Qualora dal predetto monitoraggioemerga il verificarsi di scostamenti, ilMinistro del lavoro e delle politiche socialie il Ministro dell’economia e delle finanzesono autorizzati ad aumentare il limite dispesa fino a copertura totale delle do-mande degli aventi diritto ».

0. 84. 126. 7. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo il capoverso comma 12-bis, ag-giungere il seguente:

12-ter. I titolari di pensione di rever-sibilità il cui ammontare è inferiore alleindennità previste nei commi da 1 a 8 enel comma 10 del presente articolo hannodiritto ad una integrazione fino alla con-correnza degli importi previsti nei mede-simi commi.

0. 84. 126. 8. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo il capoverso comma 12-bis, ag-giungere il seguente:

12-ter. L’indennità di cui al comma 5del presente articolo e l’indennità di cuiall’articolo 29 del decreto-legge 18 marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compe-tono anche ai lavoratori stagionali assunti

Venerdì 3 luglio 2020 — 113 — Commissione V

in ipotesi diverse da quelle previste daldecreto del Presidente della Repubblica 7ottobre 1963, n. 1525.

0. 84. 126. 9. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo il capoverso comma 12-bis, ag-giungere il seguente:

12-ter. Le indennità di cui ai commi 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del presente articolosono maggiorate di euro 300 per ogni figlioa carico.

0. 84. 126. 10. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo il capoverso 12-bis, aggiungere ilseguente:

12-ter. Gli enti di previdenza di dirittoprivato di cui al decreto legislativo 30giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo10 febbraio 1996, n. 103, sono autorizzatia riconoscere ai propri iscritti, laddoveprevisto dai propri ordinamenti e per tuttala durata di sospensione, a causa dell’e-mergenza epidemiologica da COVID-19,dell’attività libero professionale esercitatain modo esclusivo e permanente, sussidisostitutivi del reddito previsti in caso dicalamità naturali.

0. 84. 126. 12. Paolo Russo.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. Non concorrono altresì alla for-mazione del reddito imponibile ai sensi deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, le prestazioni di sostegno al red-dito e di supporto all’attività professionaleautonomamente riconosciute ai propriiscritti dagli enti di previdenza di diritto

privato di cui al decreto legislativo 30giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo10 febbraio 1996, n. 103.

84. 126. I Relatori.

ART. 122.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO

122.034 DEI RELATORI

Sostituire le parole: Dopo l’articolo 122aggiungere il seguente con le seguenti:Dopo l’articolo 122 aggiungere i seguenti:

Conseguentemente, dopo il capoverso122-bis, aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.

(Riconoscimento di un credito d’imposta aisottoscrittori di prestiti obbligazionariemessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

1. Al fine di contenere gli effetti eco-nomici determinati dall’emergenza sanita-ria causata dal COVID-19 in materia disport, nonché per consentire il raggiungi-mento degli obiettivi sociali delineati dalloStatuto e dall’articolo 8 del decreto-legge 8luglio 2002, n. 138, convertito, con modi-ficazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, laSocietà Sport e Salute S.p.A. può reperiresul mercato le somme utili ad assicurare ilfinanziamento di progetti ad alto poten-ziale di sviluppo in ambito sportivo e adelevato impatto valoriale e sociale, attra-verso l’emissione di prestiti obbligazionaricon le modalità e le garanzie di cui aisuccessivi commi.

2. I prestiti obbligazionari deliberatidalla Società Sport e Salute S.p.A., per lefinalità di cui al comma 1, emessi tra ladata del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre2021, sono integralmente rimborsati perun valore pari al 101 per cento del lorovalore nominale, già comprensivo di inte-ressi.

3. Il rimborso avverrà secondo le con-dizioni e i tempi indicati ai sensi dell’ar-ticolo 2414, e seguenti, del codice civile. Le

Venerdì 3 luglio 2020 — 114 — Commissione V

disposizioni del presente articolo si appli-cano anche ai prestiti obbligazionari cheprevedono un diritto del rimborso allecondizioni previste dall’articolo 2411 delcodice civile. In tal caso, la percentuale delcredito di cui al comma 2 si applica sulvalore di rimborso di ciascun titolo obbli-gazionario.

4. Alle emissioni di obbligazioni di cuial presente articolo non si applicano ilimiti di cui all’articolo 2412 del codicecivile.

5.Per tutto quanto non previsto e de-rogato espressamente dal presente arti-colo, continuano ad applicarsi le disposi-zioni previste dagli articoli 2410 e seguentidel codice civile nonché il decreto legisla-tivo 19 agosto 2016, n. 175.

6. I prestiti obbligazionari deliberatidalla Società Sport e Salute S.p.A. nonpossono determinare un costo complessivoa carico della società superiore a 2 milionidi euro. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a complessivi euro 2 milioniper l’anno 2022, si provvede mediantecorrispondente riduzione della quota difinanziamento assegnata per l’anno 2021alla Sport e Salute S.p.A. di cui all’articolo1, comma 630 della legge 30 dicembre2018 n. 145.

0. 122. 034. 30. Donno.

(Inammissibile)

Sostituire le parole: aggiungere il se-guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti;

Conseguentemente dopo il capoverso122-bis aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.

(Credito d’imposta per gli investimenti pub-blicitari attraverso società sportive profes-

sionistiche e dilettantistiche)

1. Limitatamente all’anno 2020, alleimprese, ai lavoratori autonomi e agli entinon commerciali che effettuano investi-menti in campagne pubblicitarie, incluse le

sponsorizzazioni, attraverso società spor-tive professionistiche e società ed associa-zioni sportive dilettantistiche operanti indiscipline ammesse ai Giochi Olimpici èriconosciuto un contributo, sotto forma dicredito d’imposta, pari al 30 per centodegli investimenti effettuati, nel limitemassimo complessivo di spesa stabilito aisensi del comma 5, che costituisce il tettodi spesa da ripartire. Il credito d’impostadi cui al presente comma è elevato del 10per cento per gli investimenti in campagnepubblicitarie realizzate anche mediantestrumenti digitali di promozione in Inter-net, nel limite massimo complessivo dispesa stabilito ai sensi del comma 5. Ilcredito d’imposta di cui al presentecomma è elevato di un ulteriore 10 percento per gli investimenti in campagnepubblicitarie effettuati da microimprese,piccole e medie imprese e start up inno-vative, nel limite massimo complessivo dispesa stabilito ai sensi del comma 5. Nelcaso di insufficienza delle risorse disponi-bili rispetto alle richieste ammesse, siprocede alla ripartizione delle stesse tra ibeneficiari in misura proporzionale al cre-dito di imposta astrattamente spettantecalcolato ai sensi del presente articolo, conun limite individuale per soggetto pari al5 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d’imposta di cui al comma1 è utilizzabile esclusivamente in compen-sazione, ai sensi dell’articolo 17 del de-creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,previa istanza diretta al Dipartimento pergli affari regionali, il turismo e lo sport delConsiglio dei ministri. Con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro per le politichegiovanili e lo sport, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daadottare ai sensi dell’articolo 17 della legge23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dellanormativa europea sugli aiuti di Stato,sono stabiliti le modalità e i criteri diattuazione delle disposizioni di cui alcomma 1, con particolare riguardo ai casidi esclusione, alle procedure di conces-sione e di utilizzo del beneficio, alla do-cumentazione richiesta, all’effettuazionedei controlli e alle modalità finalizzate ad

Venerdì 3 luglio 2020 — 115 — Commissione V

assicurare il rispetto del limite di spesa dicui al comma 5. L’incentivo spetta a con-dizione che i pagamenti siano effettuaticon versamento bancario o postale ovveromediante altri sistemi di pagamento pre-visti dall’articolo 23 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni dicui al presente articolo sono concesse aisensi e nei limiti del regolamento (UE)n. 1407/2013 della Commissione, del 18dicembre 2013, relativo all’applicazionedegli articoli 107 e 108 del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea agliaiuti « de minimis », del regolamento (UE)n. 1408/2013 della Commissione, del 18dicembre 2013, relativo all’applicazionedegli articoli 107 e 108 del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea agliaiuti « de minimis » nel settore agricolo, edel regolamento (UE) n. 717/ 2014 dellaCommissione, del 27 giugno 2014, relativoall’applicazione degli articoli 107 e 108 deltrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea agli aiuti « de minimis » nel settoredella pesca e dell’acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui alcomma 1 gli investimenti in campagnepubblicitarie di importo complessivamenteinferiore a 10.000 euro annui, attraversosocietà sportive professionistiche e societàed associazioni sportive dilettantisticheche presentino un ammontare di ricavi dicui all’articolo 85, commi 1, lettere a) e b),del testo unico delle imposte sui redditiapprovato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917 re-lativo al periodo d’imposta 2019 inferiorea 200.000 euro e superiore a 15.000.000 dieuro e che non svolgono attività sportivagiovanile; si fa riferimento al valore deicitati ricavi tenendo conto esclusivamentedei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d’imposta di cui al comma1 non concorre alla formazione del red-dito nonché della base imponibile dell’im-posta regionale sulle attività produttive enon rileva ai fini del rapporto di cui agliarticoli 61 e 109, comma 5, del testo unicodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ilcorrispettivo sostenuto per le spese di cuial comma 1 costituisce, per il soggetto

erogante, spesa di pubblicità, volta allapromozione dell’immagine, dei prodotti oservizi del soggetto erogante mediante unaspecifica attività della controparte.

5. Le amministrazioni interessate prov-vedono allo svolgimento delle attività am-ministrative inerenti alle disposizioni dicui al presente articolo nell’ambito dellerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente e, comun-que, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

6. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 60 milioni di euro, perl’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo per losviluppo e la coesione di cui all’articolo 61,comma 1, della legge 27 dicembre 2002,n. 289.

0. 122. 034. 2. Ribolla, Belotti, Paterno-ster.

(Inammissibile)

Sostituire le parole: aggiungere il se-guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti;

Conseguentemente dopo il capoverso122-bis aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.

(Proroga termini dei versamenti su piatta-forma PagoPA)

1. All’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 febbraio2020, n. 8, sostituire, ovunque ricorrano,le parole: « 30 giugno 2020 » con le se-guenti: « 31 dicembre 2020 ».

0. 122. 034. 6. Ribolla, Bitonci, Cavan-doli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Ales-sandro Pagano, Paternoster, Tarantino,Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli,Guidesi, Pettazzi, Piastra, Murelli, Du-rigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Loren-zoni, Moschioni.

(Inammissibile)

Venerdì 3 luglio 2020 — 116 — Commissione V

Sostituire le parole: aggiungere il se-guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti;

Conseguentemente dopo il capoverso122-bis aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.

(Credito d’imposta per il settore sportivo)

1. Alle federazioni sportive nazionali,gli enti di promozione sportiva, le societàe associazioni sportive, professionistiche edilettantistiche, che hanno il domicilio fi-scale, la sede legale o la sede operativa nelterritorio dello Stato, che subiscano, inciascun mese del 2020, una riduzionedell’ammontare delle operazioni attive su-periore al trenta per cento dell’ammontaredelle operazioni attive effettuate nel cor-rispondente mese del 2019 è riconosciutoper l’anno 2020, un credito d’imposta parial cinquanta per cento della riduzionesubita, nel limite di spesa di 500 milioni dieuro per l’anno 2020.

2. Il credito d’imposta di cui al comma1 non concorre alla formazione del red-dito ai fini delle imposte sui redditi e delvalore della produzione ai fini dell’impostaregionale sulle attività produttive, non ri-leva ai fini del rapporto di cui agli articoli61 e 109, comma 5, del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni, èutilizzabile esclusivamente in compensa-zione, ai sensi dell’articolo 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, e succes-sive modificazioni e può essere utilizzatoanche nel corso dei due periodi d’impostasuccessivi al primo.

3. Agli oneri derivanti dalla presentedisposizione, pari a 500 milioni di europer l’anno 2020, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo perfar fronte ad esigenze indifferibili che simanifestano nel corso della gestione di cuiall’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato

dall’articolo 265, comma 5, del presentedecreto-legge.

0. 122. 34. 7. Belotti, Gava, Basini, Col-mellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Pa-telli, Racchella, Sasso, Bitonci, Cavan-doli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Ales-sandro Pagano, Paternoster, Tarantino,Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli,Pettazzi, Piastra, Ribolla.

(Inammissibile)

Sostituire le parole: aggiungere il se-guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti;

Conseguentemente dopo il capoverso122-bis aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.

(Proroga dei termini degli adempimenti perbeneficiare delle tariffe incentivanti per la

produzione di energia elettrica)

1. La scadenza per la presentazionedella comunicazione di cui all’articolo 36,comma 5, del decreto-legge 26 ottobre2019, n. 124, convertito, in legge 19 di-cembre 2019, n. 157, è prorogata al 31dicembre 2020.

0. 122. 034. 10. Patassini.

(Inammissibile)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea sostituire le parole: ag-giungere il seguente con le seguenti: ag-giungere i seguenti;

b) dopo il capoverso 122-bis, aggiun-gere il seguente:

Art. 122-ter.

(Ulteriori misure fiscali a sostegno delleimprese)

1. Per l’esercizio finanziario 2020, inderoga alle disposizioni di cui all’articolo

Venerdì 3 luglio 2020 — 117 — Commissione V

2426 del Codice civile e ai principi con-tabili OIC 16 e OIC 24, i soggetti esercentiattività di impresa, arte o professione,possono sospendere la contabilizzazione inconto economico delle quote di ammorta-mento delle immobilizzazioni materiali eimmateriali. Gli ammortamenti sospesisono effettuati nell’esercizio finanziariosuccessivo e determinano l’allungamentodi un anno del piano di ammortamentoiniziale delle predette immobilizzazioni.

2. Alle quote di ammortamento sospesedi cui al comma precedente, non si ap-plicano gli articoli 102, 102-bis e 103 deldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, daadottare entro quindici giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto-legge, sono stabilite lemodalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dalla presentedisposizione, pari a 100 milioni di europer gli anni 2020 e 2021, si provvedemediante corrispondente riduzione delFondo per far fronte ad esigenze indiffe-ribili che si manifestano nel corso dellagestione di cui all’articolo 1, comma 200,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comerifinanziato dall’articolo 265, comma 5,del presente decreto-legge.

0. 122. 034. 20. Garavaglia, Comaroli,Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari,Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea sostituire le parole: ag-giungere il seguente con le seguenti: ag-giungere i seguenti;

b) dopo il capoverso 122-bis aggiun-gere il seguente:

Art. 122-ter.

(Riduzione carico fiscale sulle bevande al-coliche)

1. A decorrere dal 1o maggio 2020, ledisposizioni di cui all’articolo 13 del testounico delle disposizioni legislative concer-nenti le imposte sulla produzione e suiconsumi e relative sanzioni penali e am-ministrative, di cui al decreto legislativo 26ottobre 1995, n. 504, e successive modifi-cazioni e integrazioni, non si applicano aiprodotti sottoposti ad accisa di cui aicodici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205,2206, 2207 e 2208 della nomenclaturadelle merci di cui al regolamento di ese-cuzione (UE) n. 2018/1602 della Commis-sione, dell’11 ottobre 2018, che modifical’allegato I del regolamento (CEE)n. 2658/87 del Consiglio relativo alla no-menclatura tariffaria e statistica ed allatariffa doganale comune.

2. Agli oneri previsti dal presente ar-ticolo, pari 4.084.000 euro per l’anno 2020e a 7 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2021, si provvede mediante cor-rispondente riduzione del Fondo per leesigenze indifferibili di cui all’articolo 1,comma 199, della legge 23 dicembre 2014,n. 190.

0. 122. 034. 21. Comaroli, Garavaglia,Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari,Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea sostituire le parole: ag-giungere il seguente con le seguenti: ag-giungere i seguenti;

b) dopo il capoverso 122-bis aggiun-gere il seguente:

Art. 122-ter.

(Ulteriori misure in materia di cessione dicrediti di imposta)

1. A decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto e fino al 31

Venerdì 3 luglio 2020 — 118 — Commissione V

dicembre 2021, i soggetti beneficiari deicrediti d’imposte regionali e delle Provinceautonome, in luogo dell’utilizzo diretto,possono optare per la cessione, ancheparziale, degli stessi alle Società finanzia-rie regionali.

2. I cessionari utilizzano il credito ce-duto anche in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta èusufruito dal cessionario con le stessemodalità con le quali sarebbe stato utiliz-zato dal soggetto cedente. La quota dicredito non utilizzata nell’anno non puòessere utilizzata negli anni successivi, enon può essere richiesta a rimborso. Nonsi applicano i limiti di cui all’articolo 34della legge 23 dicembre 2000, n. 388, eall’articolo 1, comma 53, della legge 24dicembre 2007, n. 244.

3. La cessione del credito non pregiu-dica i poteri delle competenti Amministra-zioni relativi al controllo della spettanzadel credito d’imposta e all’accertamento eall’irrogazione delle sanzioni nei confrontidei soggetti beneficiari. I soggetti cessio-nari rispondono solo per l’eventuale uti-lizzo del credito d’imposta in modo irre-golare o in misura maggiore rispetto alcredito ricevuto.

4. Con provvedimento delle singole Re-gioni e Province autonome sono definite lemodalità attuative delle disposizioni di cuial presente articolo, comprese quelle re-lative all’esercizio dell’opzione, da effet-tuarsi in via telematica.

0. 122. 034. 22. Garavaglia, Comaroli,Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari,Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea sostituire le parole: ag-giungere il seguente con le seguenti: ag-giungere i seguenti;

b) dopo il capoverso 122-bis aggiun-gere il seguente:

Art. 122-ter.

(Ulteriori misure in materia di cessione dicrediti di imposta)

1. A decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto e fino al 31dicembre 2021, i soggetti beneficiari deicrediti IVA, muniti di visto di conformità,ovvero certificati dal revisore legale, pos-sono optare per la cessione, anche par-ziale, degli stessi alle Società finanziarieregionali.

2. I cessionari utilizzano il credito ce-duto anche in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta èusufruito dal cessionario con le stessemodalità con le quali sarebbe stato utiliz-zato dal soggetto cedente. La quota dicredito non utilizzata nell’anno non puòessere utilizzata negli anni successivi, enon può essere richiesta a rimborso. Nonsi applicano i limiti di cui all’articolo 34della legge 23 dicembre 2000, n. 388, eall’articolo 1, comma 53, della legge 24dicembre 2007, n. 244.

3. La cessione del credito non pregiu-dica i poteri delle competenti Amministra-zioni relativi al controllo della spettanzadel credito d’imposta e all’accertamento eall’irrogazione delle sanzioni nei confrontidei soggetti beneficiari. I soggetti cessio-nari rispondono solo per l’eventuale uti-lizzo del credito d’imposta in modo irre-golare o in misura maggiore rispetto alcredito ricevuto.

4. Con provvedimento delle singole Re-gioni e Province autonome sono definite lemodalità attuative delle disposizioni di cuial presente articolo, comprese quelle re-lative all’esercizio dell’opzione, da effet-tuarsi in via telematica, consentendo an-che la compensazione diretta dei debitifiscali che le regioni vantano verso loStato.

0. 122. 034. 23. Garavaglia, Comaroli,Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari,Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Venerdì 3 luglio 2020 — 119 — Commissione V

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea sostituire le parole: ag-giungere il seguente con le seguenti: ag-giungere i seguenti;

b) dopo il capoverso 122-bis aggiun-gere, il seguente:

Art. 122-ter.

(Ulteriori misure in materia di cessione dicrediti di imposta)

1. A decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto e fino al 31dicembre 2021, i soggetti beneficiari deicrediti d’imposte regionali, ovvero dei cre-diti di imposta di cui agli articoli 119, 121e 122 del presente decreto, e delle Pro-vince autonome, in luogo dell’utilizzo di-retto, possono optare per la cessione, an-che parziale, degli stessi alle Società fi-nanziarie regionali.

2. I cessionari utilizzano il credito ce-duto anche in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta èusufruito dal cessionario con le stessemodalità con le quali sarebbe stato utiliz-zato dal soggetto cedente. La quota dicredito non utilizzata nell’anno non puòessere utilizzata negli anni successivi, enon può essere richiesta a rimborso. Nonsi applicano i limiti di cui all’articolo 34della legge 23 dicembre 2000, n. 388, eall’articolo 1, comma 53, della legge 24dicembre 2007, n. 244.

3. La cessione del credito non pregiu-dica i poteri delle competenti Amministra-zioni relativi al controllo della spettanzadel credito d’imposta e all’accertamento eall’irrogazione delle sanzioni nei confrontidei soggetti beneficiari. I soggetti cessio-nari rispondono solo per l’eventuale uti-lizzo del credito d’imposta in modo irre-golare o in misura maggiore rispetto alcredito ricevuto.

4. Con provvedimento delle singole Re-gioni e Province autonome sono definite lemodalità attuative delle disposizioni di cuial presente articolo, comprese quelle re-lative all’esercizio dell’opzione, da effet-

tuarsi in via telematica, consentendo an-che la compensazione diretta dei debitifiscali che le regioni vantano verso loStato.

0. 122. 034. 24. Garavaglia, Comaroli,Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari,Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Al capoverso 122-bis, dopo la lettera a),aggiungere la seguente: a-bis) dopo ilcomma 197, sono inseriti i seguenti:

« 197-bis. Per l’esercizio finanziario2020, in deroga alle disposizioni di cuiall’articolo 2426 del codice civile e aiprincipi contabili OIC 16 e OIC 24, isoggetti esercenti attività di impresa, arteo professione, possono sospendere la con-tabilizzazione in conto economico dellequote di ammortamento delle immobiliz-zazioni materiali e immateriali. Gli am-mortamenti sospesi sono effettuati nell’e-sercizio finanziario successivo e determi-nano l’allungamento di un anno del pianodi ammortamento iniziale delle predetteimmobilizzazioni.

197-ter. Alle quote di ammortamentosospese di cui al comma precedente, nonsi applicano gli articoli 102, 102-bis e 103del decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917.

197-quater. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministro dello sviluppo economico,da adottare entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,sono stabilite le modalità attuative deicommi 197-bis e 191-ter.

197-quinquies. Agli oneri derivantidai commi 191-bis, 191-ter e 191-quater,pari a 100 milioni di euro per gli anni2020 e 2021, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo per farfronte ad esigenze indifferibili che si ma-

Venerdì 3 luglio 2020 — 120 — Commissione V

nifestano nel corso della gestione di cuiall’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190. ».

0. 122. 034. 25. Comaroli, Garavaglia,Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari,Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Al capoverso 122-bis, alla lettera c)sostituire le parole: ivi compresi gli istitutidi credito e gli altri intermediari finanziaricon le seguenti: inclusi istituti di credito ealtri intermediari finanziari, nonché fondipensione e casse di previdenza.

0. 122. 034. 26. Paolo Russo, Mandelli,Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, D’Attis,Cannizzaro, D’Ettore.

Al capoverso 122-bis, dopo la lettera c),aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 676 sono ag-giunti i seguenti:

« 676-bis. A decorrere dal 1o maggio2020, le disposizioni di cui all’articolo 13del testo unico delle disposizioni legislativeconcernenti le imposte sulla produzione esui consumi e relative sanzioni penali eamministrative, di cui al decreto legislativo26 ottobre 1995, n. 504, e successive mo-dificazioni e integrazioni, non si applicanoai prodotti sottoposti ad accusa di cui aicodici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205,2206, 2207 e 2208 della nomenclaturadelle merci di cui al regolamento di ese-cuzione (UE) n. 2018/1602 della Commis-sione, dell’11 ottobre 2018, che modifical’allegato I del regolamento (CEE)n. 2658/87 del Consiglio relativo alla no-menclatura tariffaria e statistica ed allatariffa doganale comune.

676-ter. Agli oneri previsti dal commaprecedente, pari 4.084.000 euro per l’anno2020 e a 7 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2021, si provvede me-diante corrispondente riduzione del Fondo

per le esigenze indifferibili di cui all’arti-colo 1, comma 199, della legge 23 dicem-bre 2014, n. 190. ».

0. 122. 034. 27. Comaroli, Garavaglia,Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari,Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Al capoverso 122-bis, dopo il comma 1aggiungere il seguente:

1-bis. Fino alla completa revisione, intutti i casi di riconoscimento di un creditod’imposta, non si applicano i criteri am-bientali minimi di cui al decreto del Mi-nistro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare 11 ottobre 2017, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6novembre 2017.

0. 122. 034. 28. Gava, Bellachioma, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Garavaglia, Tomasi, Lucchini, Ben-venuto, Badole, D’Eramo, Gobbato, Pa-rolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

(Inammissibile)

Al capoverso 122-bis, dopo il comma 1aggiungere il seguente:

1-bis. Il soggetto avente diritto al cre-dito d’imposta di cui all’articolo 28, non-ché del credito d’imposta di cui all’articolo65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito con modificazioni dalla legge 24aprile 2020, n. 27, in luogo dell’utilizzodiretto dello stesso, può optare per lacessione del credito d’imposta al locatoreo al concedente a fronte di uno sconto dipari ammontare sul canone da versare. Ilcredito d’imposta è utilizzabile dal loca-tore o concedente nella dichiarazione deiredditi relativa al periodo d’imposta nelcorso del quale il credito è stato ceduto, inmisura pari allo sconto praticato sul ca-none di locazione. Per i locatori o conce-denti esercenti attività d’impresa, arte oprofessione, il credito d’imposta è altresìutilizzabile in compensazione, ai sensi del-l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, in misura pari allo sconto

Venerdì 3 luglio 2020 — 121 — Commissione V

praticato sul canone di locazione, a de-correre dal mese successivo alla cessione.

Conseguentemente:

sostituire la rubrica del capoverso122-bis con la seguente: Modifiche allamodalità di fruizione del credito d’impostaper ricerca e sviluppo di cui alla legge 27dicembre 2019, n. 160. Modalità di frui-zione del credito d’imposta per i canoni dilocazione degli immobili ad uso non abi-tativo;

all’articolo 122, comma 2, sopprimerele lettere a) e b).

0. 122. 034. 29. Della Frera, Squeri, Man-delli, Occhiuto, Prestigiacomo, Canniz-zaro, D’Ettore, D’Attis, Pella, PaoloRusso.

(Inammissibile)

Al capoverso 122-bis, dopo il comma 1,aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1 della legge 30 di-cembre 2018, n. 145, dopo il comma 587,è inserito il seguente:

« 587-bis. Ai fini di una partecipazioneitaliana all’Expo 2020 Dubai, di cui all’ar-ticolo 1, comma 258, della legge 27 di-cembre 2017, n. 205, ispirata ai principi dimobilità sostenibile, la spedizione delladelegazione italiana è organizzata attra-verso l’utilizzo esclusivo di biciclette anchea pedalata assistita, e di veicoli per lamobilità personale a propulsione preva-lentemente elettrica di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019,n. 162, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 febbraio 2020, n. 8. A tal finesono utilizzate le risorse del Fondo di cuiall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge14 ottobre 2019, n. 111, convertito, conmodificazioni, dalla legge 12 dicembre2019, n. 141, come rifinanziato dall’arti-colo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34. ».

Conseguentemente:

sopprimere l’articolo 48, comma 6, ilcui risparmio di spesa è assegnato al Fondoper l’ammortamento dei titoli di Stato;

alla rubrica dell’articolo 122-bis, ag-giungere le seguenti parole: e alla legge 30dicembre 2018, n. 145.

0. 122. 034. 34. Garavaglia, Comaroli,Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari,Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo il capoverso 122-bis, aggiungere ilseguente:

Art. 122-ter.

(Certificati bianchi)

1. Ai fini del raggiungimento degli ob-blighi nazionali fissati dall’Unione europeae della salvaguardia dei livelli di occupa-zione, dell’interesse pubblico alla ridu-zione dei consumi energetici, dell’affida-mento degli operatori economici, ai pro-getti di efficienza energetica che hannoavuto accesso al meccanismo di cui alleLinee Guida, Allegato A alla delibera del-l’Autorità dell’Energia elettrica e del gasdel 27 ottobre 2011 – EEN 9/11, ed aldecreto ministeriale 28 dicembre 2012,n. 65631, e in relazione ai quali il Gestoredei Servizi Energetici – GSE S.p.a. haadottato, all’esito di procedimenti avviatioltre il termine di 18 mesi dalla loroapprovazione, provvedimenti di annulla-mento o decadenza comunque denominati,si applicano le seguenti disposizioni:

a) previa istanza del soggetto titolare,i progetti sono riammessi al meccanismocon una decurtazione del 10 per cento deicertificati bianchi originariamente previstiper l’intero periodo della vita utile;

b) il Gestore dei Servizi energetici-GSE S.p.a. ricalcola i certificati bianchispettanti per ciascun progetto e provvedeal recupero di quelli già emessi in eccessocompensandoli, ove possibile, con quelliancora da emettere;

Venerdì 3 luglio 2020 — 122 — Commissione V

c) ove la compensazione di cui allaprecedente lettera b) non sia possibile, ilsoggetto titolare sceglie se restituire certi-ficati bianchi o versare il controvaloreeconomico pari alla media delle transa-zioni di mercato registrate sulla piatta-forma di scambio GME nel quadriennio2013-2016. La restituzione dei certificatibianchi o del controvalore economico av-viene, pena la decadenza dal regime diriammissione di cui al presente comma,entro 30 giorni dal ricevimento della co-municazione da parte del Gestore deiServizi energetici – GSE S.p.a. del numerodi certificati bianchi da restituire;

d) le disposizioni del presente commanon si applicano ai casi in cui l’accesso almeccanismo dei certificati bianchi sia di-peso da condotte penalmente rilevanti,accertate dalla Autorità giudiziaria com-petente con sentenza passata in giudicato;

e) l’accesso al regime previsto dalpresente comma comporta la rinuncia aglieventuali giudizi proposti avverso i prov-vedimenti di decadenza o annullamentosopra indicati;

f) le disposizioni del presente commasi applicano con effetto retroattivo anchecon riferimento ai procedimenti già avviatie ai provvedimenti già adottati prima dellaentrata in vigore del presente decreto-legge, per i quali non sia stata propostaimpugnazione nei termini di legge o nonsia intervenuta sentenza passata in giudi-cato.

0. 122. 034. 31. Patassini, Andreuzza,Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Ce-stari, Comaroli, Frassini, Garavaglia,Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 122, aggiungere il se-guente:

Art. 122-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019,n. 160, concernenti il credito d’imposta perinvestimenti in beni strumentali nuovi)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2019, n. 160, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 191, le parole: « Il cre-dito d’imposta non può formare oggetto dicessione o trasferimento neanche all’in-terno del consolidato fiscale. » sono sop-presse;

b) al comma 204, le parole: « Il cre-dito d’imposta non può formare oggetto dicessione o trasferimento neanche all’in-terno del consolidato fiscale. » sono sop-presse;

c) dopo il comma 208 è inserito ilseguente:

« 208-bis. I soggetti beneficiari del cre-dito d’imposta di cui ai commi da 184 a207 possono optare per la cessione, ancheparziale, dello stesso ad altri soggetti,anche diversi dai propri fornitori di benie servizi, ivi compresi gli istituti di creditoe gli altri intermediari finanziari. ».

122. 034. I Relatori.

ART. 127.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO

127.028 DEI RELATORI

Al capoverso Articolo 127-bis, al comma1, premettere il seguente:

01. Dopo l’articolo 1-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,n. 40, è inserito il seguente:

Art. 1-quater.

(Esenzioni dai reati fallimentari)

1. Alle operazioni di finanziamentoconcluse in conformità agli articoli 1 e1-bis e ai pagamenti effettuate ai sensi deipredetti articoli non si applicano le dispo-sizioni di cui all’articolo 216, terzo

Venerdì 3 luglio 2020 — 123 — Commissione V

comma, 217 e 218 del Regio decreto 16marzo 1942, n. 267, salvo il caso di dolo.Le disposizioni di cui al presente articolosi applicano anche ai pagamenti e alleoperazioni compiuti in operazioni di fi-nanziamento effettuate ai sensi dell’arti-colo 13 del presente decreto-legge, nonchéai pagamenti ed alle operazioni compiuti,per le finalità di cui alla medesima dispo-sizione, con impiego delle somme prove-nienti da tali finanziamenti.

Conseguentemente, sostituire la rubricadell’articolo 127-bis con la seguente: Mo-difiche al decreto-legge 8 aprile 2020,n. 23, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 giugno 2020, n. 40.

0. 127. 028. 2. Garavaglia, Comaroli, Va-nessa Cattoi, Bellachioma, Cestari,Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso lettera a), sostituire leparole: le parole: « 31 agosto 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre2020 » con le seguenti: le parole: « ricadentio decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020al 31 agosto 2020 », sono soppresse;

b) al capoverso lettera a), sostituire leparole: e fino al 30 giugno 2020, con leseguenti: e fino al termine dello stato diemergenza deliberato dal Consiglio deiministri in data 31 gennaio 2020;

c) al capoverso lettera b), sostituire leparole: le parole: « 31 agosto 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre2020 », con le seguenti: le parole: « dal 9marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 », sonosostituite dalle seguenti: « fino al terminedello stato di emergenza deliberato dalConsiglio dei ministri in data 31 gennaio2020 ».

0. 127. 028. 19. Buratti, Cenni.

Al capoverso « Art. 127-bis », comma 1,lettera a), sostituire le parole: 30 giugno2020, con le seguenti: 31 agosto 2020.

0. 127. 028. 3. Buratti, Cenni.

Al capoverso « Art. 127-bis », dopo ilcomma 1, inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 13, del decreto-legge8 aprile 2020, n. 23, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,n. 40, è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 13-bis. Le disposizioni di cui agliarticoli 216, terzo comma, 217 e 218 delRegio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonsi applicano alle operazioni di finanzia-mento e garanzia effettuate ai sensi delpresente decreto, salvo il caso di dolo. ».

Conseguentemente, sostituire la rubricadell’articolo 127-bis con la seguente: Mo-difiche al decreto-legge 8 aprile 2020,n. 23, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 giugno 2020, n. 40.

0. 127. 028. 22. Garavaglia, Comaroli,Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari,Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Al capoverso « Art. 127-bis », dopo ilcomma 1, inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 8aprile 2020, n. 23, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 13-bis. Le disposizioni di cui all’arti-colo 216, terzo comma, 217 e 218 delRegio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,salvo il caso di dolo, non si applicano aipagamenti e alle operazioni compiuti inoperazioni di finanziamento effettuate aisensi del presente articolo, nonché ai pa-gamenti ed alle operazioni compiuti, per lefinalità di cui alla medesima disposizione,con impiego delle somme provenienti datali finanziamenti. ».

Venerdì 3 luglio 2020 — 124 — Commissione V

Conseguentemente, sostituire la rubricadell’articolo 127-bis con la seguente: Mo-difiche al decreto-legge 8 aprile 2020,n. 23, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 giugno 2020, n. 40.

0. 127. 028. 21. Comaroli, Garavaglia,Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari,Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Al capoverso « Art. 127-bis », dopo ilcomma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 1 dell’articolo 111 deldecreto legislativo 1o settembre 1993,n. 385, dopo le parole: « società a respon-sabilità limitata semplificata di cui all’ar-ticolo 2463-bis c.c. » sono aggiunte le se-guenti: « o società a responsabilità limitatacon capitale sociale pari o inferiore a euro10.000 ».

1-ter. Il Ministro dell’economia e dellefinanze provvede a modificare, anche ade-guandolo alle disposizioni di cui al comma1-bis del presente articolo, il decreto mi-nisteriale 17 ottobre 2014, n. 176, entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto come segue:

a) all’articolo 1, comma 2, soppri-mere la lettera a);

b) all’articolo 1, comma 2, lettera d),sopprimere le parole: « anche disgiunta-mente, requisiti dimensionali superiori aquelli previsti dall’articolo 1, secondocomma, lettere a) e b) del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, come aggiornati aisensi del terzo comma della medesimadisposizione ed » e aggiungere, dopo leparole: « livello di indebitamento », la pa-rola « finanziario »;

c) all’articolo 3, comma 1, sostituirele parole: « durante il periodo di rim-borso » con le parole: « durante i primi treanni del periodo di rimborso »;

d) all’articolo 4, comma 1, sostituirela frase « I finanziamenti non possono

essere assistiti da garanzie reali e nonpossono eccedere il limite di euro 25.000per ciascun beneficiario » con la frase: « Ifinanziamenti non possono essere assistitida garanzie reali e non possono eccedereil limite di euro 40.000 per ciascun bene-ficiario »;

e) all’articolo 4, comma 2, sostituire ilperiodo: « L’operatore di microcredito puòconcedere allo stesso soggetto un nuovofinanziamento per un ammontare, chesommato al debito residuo, non superi illimite di 25.000 euro o, nei casi previstidal comma 1, di 35.000 euro » con ilseguente: « L’operatore di microcreditopuò concedere allo stesso soggetto unnuovo finanziamento per un ammontare,che sommato al debito residuo, non superiil limite di 40.000 euro o, nei casi previstidal comma 1, di 50.000 euro »;

f) all’articolo 4, comma 4, sostituire leparole: « sette anni » con le parole: « diecianni » e sopprimere le parole: « ad acce-zione dei finanziamenti concessi per lefinalità di cui all’articolo 2, comma 1,lettera d), per i quali la durata è coerentecon il piano di formazione finanziato e inogni caso non superiore a dieci anni ».

0. 127. 028. 20. Emiliozzi.

(Inammissibile)

Al capoverso « Art. 127-bis », dopo ilcomma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Il contribuente che ha sospeso ilpagamento delle rate concordate conEquitalia a seguito della rottamazione delproprio debito con la concessionaria dellariscossione, ha diritto ad una proroga delsuddetto debito pari al numero delle ratenon pagate nel periodo ricompreso tra imesi di marzo e agosto 2020.

1-ter. Le rate non pagate vengono au-tomaticamente poste in coda al piano dirateizzazione in essere ed i relativi inte-ressi sono ricalcolati, a carico del contri-buente, dalla concessionaria della riscos-

Venerdì 3 luglio 2020 — 125 — Commissione V

sione che è tenuta ad emettere ed inviareagli interessati i nuovi bollettini entro ilmese di dicembre 2020.

1-quater. Le disposizioni di cui al pre-sente articolo si applica a tutti i contri-buenti che, entro il 31 agosto 2020, nonabbiano provveduto al pagamento dellerate scadute nel periodo di sospensione dicui al comma 1-bis.

1-quinquies. Il contribuente riprende ipagamenti del proprio piano di rateizza-zione a decorrere dal mese di settembre2020 con i bollettini già in suo possesso.

1-sexies. All’onere di cui al presentearticolo, quantificato in 500 milioni dieuro per l’anno 2020, si provvede me-diante corrispondente riduzione del fondodi cui all’articolo 1, comma 200, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, comeincrementato dall’articolo 265, comma 5 dicui al presente decreto-legge.

0. 127. 028. 23. Polverini.

(Inammissibile)

Sostituire le parole: aggiungere il se-guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti.

Conseguentemente dopo il capoverso« Art. 127-bis », aggiungere il seguente:

Art. 127-ter.

(Sospensione imposta di bollo su conticorrenti bancari)

1. A decorrere dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto è sospesa fino al 31 dicem-bre 2020 l’imposta di bollo per tutte letipologie di conti correnti bancari, vinco-lati ovvero non vincolati, per i conti cor-renti postali e per i libretti di risparmio dicui all’articolo 13, comma 2-bis, dellaTariffa, parte 1, allegata al decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 642.

2. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 1000 milioni di euro perl’anno 2020, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per inter-venti strutturali di politica economica dicui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-cembre 2004, n. 307.

0. 127. 028. 1. Guidesi, Bitonci, Cavan-doli, Centemero, Covolo, Gerardi,Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pater-noster, Tarantino, Andreuzza, Binelli,Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

(Inammissibile)

Sostituire le parole: aggiungere il se-guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti.

Conseguentemente, dopo il capoverso« Art. 127-bis » aggiungere il seguente:

Art. 127-ter.

(Disposizioni in materia di Fondo inden-nizzo risparmiatori (FIR))

1. Ai commi 495 e 496 dell’articolo 1della legge 30 dicembre 2018, n. 145 leparole: « può essere incrementata » sonosostituite dalle seguenti: « è incremen-tata ».

0. 127. 028. 5. Durigon, Covolo, Bitonci,Paternoster, Racchella, Turri, Cavan-doli, Gerardi, Gusmeroli, AlessandroPagano, Tarantino, Bellachioma, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo il capoverso « Art. 127-bis », ag-giungere il seguente:

Art. 127-ter.

(Proroghe degli adempimenti in materiaambientale ed energetica)

1. Tutti i termini per adempimenti inscadenza dal mese di gennaio 2020 previstia carico dei gestori di attività industriali

Venerdì 3 luglio 2020 — 126 — Commissione V

da disposizioni legislative o regolamentario da provvedimenti amministrativi o au-torizzativi in materia ambientale ed ener-getica, ivi compresi, gli autocontrolli, leverifiche, le prove e i monitoraggi, l’ese-cuzione di controlli periodici, l’ottempe-ranza a prescrizioni, l’invio dei dati, rela-zioni e comunicazioni previsti nelle pre-scrizioni di provvedimenti autorizzativi,sono prorogati fino ai 160 giorni successivialla dichiarazione di cessazione dello statodi emergenza.

2. La scadenza del termine previsto peril riesame ai sensi dell’articolo 29-octies,comma 3 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. Itermini di cui all’articolo 29-quatercomma 10 del decreto legislativo n. 152del 2006, in corso alla data di entrata invigore del presente atto, sono prorogati di160 giorni. Per la presentazione di inte-grazioni alle istanze di autorizzazione in-tegrata ambientale, in scadenza entro 120giorni dall’entrata in vigore del presenteatto, su motivata richiesta del gestore,l’autorità competente può concedere pro-roghe dei relativi termini fino a 160 giorni,acquisendo se del caso il parere dell’au-torità di controllo. L’autorità di controllodi cui all’articolo 29-decies, comma 3, deldecreto legislativo n. 152 del 2006, previamotivata richiesta del gestore dell’im-pianto accorda proroghe fino a 160 giorninell’attuazione degli adempimenti stabilitinel piano di monitoraggio e controllo in-cluso nell’Autorizzazione Integrata Am-bientale vigente. Le autorità di controllo dicui all’articolo 29-decies, comma 3, deldecreto legislativo n. 152 del 2006, prov-vedono a riorganizzare, riprogramman-dole, le ispezioni già previste nell’anno2020, anche in deroga ai piani di ispezionedi cui all’articolo 29-decies, comma 11, deldecreto legislativo n. 152 del 2006.

Conseguentemente, sostituire le parole:Dopo l’articolo aggiungere il seguente conle seguenti: Dopo l’articolo aggiungere iseguenti:.

0. 127. 028. 25. Gava, Lucchini, Benve-nuto, Badole, D’Eramo, Gobbato, Pa-

rolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patas-sini.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 127, aggiungere il se-guente:

Art. 127-bis.

(Proroga della sospensione dei termini discadenza dei titoli di credito)

1. All’articolo 11 del decreto-legge 8aprile 2020, n. 23, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 agosto2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31dicembre 2020 » e le parole: « emessiprima della data di entrata in vigore delpresente decreto, e ad ogni altro attoavente efficacia esecutiva a quella stessadata sono sospesi per lo stesso periodo »sono sostituite dalle seguenti: « emessiprima della data di entrata in vigore delpresente decreto e fino al 30 giugno 2020,e ad ogni altro atto avente efficacia ese-cutiva nel medesimo intervallo temporalesono sospesi per lo stesso periodo »;

b) al comma 3, le parole: « 31 agosto2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31dicembre 2020 ».

127. 028. I Relatori.

ART. 136.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO

136.6 DEI RELATORI

Premettere le seguenti parole: Apportarele seguenti modificazioni: 1) e dopo leparole: l’ultimo periodo., aggiungere le se-guenti: 2) dopo il comma 3, aggiungere ilseguente:

« 3-bis. Le imprese beneficiarie delleagevolazioni concesse nell’ambito dei patti

Venerdì 3 luglio 2020 — 127 — Commissione V

territoriali e dei contratti d’area di cuiall’articolo 2, comma 203, lettere d) e f),della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che,per ragioni non imputabili alle stesse, nonabbiano già proceduto agli adempimenti dicui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, provvedonoalla presentazione delle dichiarazioni so-stitutive, secondo le modalità di cui aldecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico 5 settembre 2019, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana28 ottobre 2019, n. 253, entro il termineperentorio del 31 maggio 2020. Per leimprese che non presentino le dichiara-zioni entro il termine indicato dal presentecomma, il Ministero dello sviluppo econo-mico procede, entro i successivi sessantagiorni, ad accertare la decadenza dai be-nefici ».

0. 136. 6. 5. Suriano, Alaimo.

(Inammissibile)

Sostituire le parole: Al comma 2, letteraa) con le seguenti: Al comma 2, prima dellalettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 100, dopo le parole:« da persone fisiche residenti nel territoriodello Stato » sono inserite le seguenti:« nonché da enti dotati di personalitàgiuridica aventi sede legale in Italia » e allalettera a).

Conseguentemente, al comma 2, letterab), dopo le parole: Ciascuna persona fisicainserire le seguenti: ovvero ente dotato dipersonalità giuridica avente sede legale inItalia.

0. 136. 6. 2. Centemero, Bitonci, Cavan-doli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Ales-sandro Pagano, Paternoster, Tarantino,Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava,Garavaglia, Comaroli, Tomasi.

Sostituire le parole: in ciascun annosolare, a 30.000 euro sono sostituite dalleseguenti: in ciascun anno solare, a 150.000

euro con le seguenti: in ciascun annosolare, a 30.000 euro ed entro un limitecomplessivo non superiore a 150.000 eurosono sostituite con le seguenti: in ciascunanno solare, a 150.000 euro ed entro unlimite complessivo non superiore a300.000 euro.

Conseguentemente, agli oneri derivantidalla presente disposizione, valutati in 30milioni di euro per l’anno 2020 e 206milioni di euro a decorrere dall’anno 2021,si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro perl’anno 2020, e 130 milioni di euro perl’anno 2021, mediante corrispondente ridu-zione del Fondo per far fronte ad esigenzeindifferibili che si manifestano nel corsodella gestione di cui all’articolo 1, comma200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,come rifinanziato dall’articolo 265, comma5, del presente decreto-legge;

b) quanto a 76 milioni di euro perl’anno 2021, e 206 milioni di euro adecorrere dall’anno 2022, mediante corri-spondente riduzione del Fondo per inter-venti strutturali di politica economica dicui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307.

0. 136. 6. 3. Garavaglia, Comaroli, Va-nessa Cattoi, Bellachioma, Cestari,Frassini, Gava, Tomasi.

Sostituire dalle parole: in ciascun annosolare fino alle: a 150.000 euro con leseguenti: in ciascun anno solare, a 30.000euro ed entro un limite complessivo nonsuperiore a 150.000 euro con le seguenti:in ciascun anno solare, a 100.000 euro edentro un limite complessivo non superiorea 500.000 euro nell’arco dei 5 anni.

0. 136. 6. 8. Giacomoni, Mandelli, Oc-chiuto, Prestigiacomo, Pella, PaoloRusso, D’Attis, Cannizzaro, D’Ettore.

Venerdì 3 luglio 2020 — 128 — Commissione V

Sostituire le parole: e ultimo periodocon le seguenti: e al terzo periodo sosti-tuire le parole: « non superiore a 150.000euro all’anno » con le seguenti: « non su-periore a 1.500.000 euro all’anno ».

0. 136. 6. 9. Giacomoni, Mandelli, Oc-chiuto, Prestigiacomo, Pella, PaoloRusso, D’Attis, Cannizzaro, D’Ettore.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: eal medesimo comma 2, dopo la lettera b)aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 114, sono ag-giunti i seguenti:

114-bis. È istituito il piano di risparmioa lungo termine obbligazionario, di seguitodefinito PIR-O, con la destinazione disomme o valori per un importo non su-periore, in ciascun anno solare, a 30.000euro ed entro un limite complessivo nonsuperiore a 150.000 euro, agli investimentiqualificati indicati al comma 114-ter delpresente articolo, attraverso l’apertura diun rapporto di custodia o amministra-zione o di gestione di portafogli o altrostabile rapporto con esercizio dell’opzioneper l’applicazione del regime del risparmioamministrato di cui all’articolo 6 del de-creto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,o di un contratto di assicurazione sullavita o di capitalizzazione, avvalendosi diintermediari abilitati o imprese di assicu-razione residenti, ovvero non residentioperanti nel territorio dello Stato tramitestabile organizzazione o in regime di li-bera prestazione di servizi con nomina diun rappresentante fiscale in Italia sceltotra i predetti soggetti. Il rappresentantefiscale adempie negli stessi termini e conle stesse modalità previsti per i suindicatisoggetti residenti. Il conferimento di valorinel piano di risparmio si considera ces-sione a titolo oneroso e l’intermediarioapplica l’imposta secondo le disposizionidel citato articolo 6 del decreto legislativon. 461 del 1997. Ai soggetti di cui aicommi 88 e 92 non si applicano i limiti di30.000 euro e di 150.000 euro di cui alprimo periodo del presente comma. In

riferimento ad ogni anno solare di duratadel piano, per almeno i due terzi dell’annostesso, le somme o i valori destinati nelpiano di risparmio a lungo termine obbli-gazionario denominato PIR-O devono es-sere investiti per almeno il 70 per centodel valore complessivo in titoli di Statoitaliani o di titoli obbligazionari pubbliciitaliani, diversi ma equipollenti ai titoli diStato italiani, anche non negoziati neimercati regolamentati o nei sistemi mul-tilaterali di negoziazione. La predettaquota del 70 per cento deve essere inve-stita per almeno il 30 per cento del valorecomplessivo in titoli di Stato italiani o intitoli obbligazionari pubblici italiani, di-versi ma equipollenti ai titoli di Statoitaliani, aventi scadenza non inferiore a 10anni.

114-ter. Ai piani di risparmio a lungotermine di cui al comma 114-bis si appli-cano i commi 104, 105, 106, 107, conesclusione del richiamo al comma 103,nonché i commi 108, 109, 110, 111, 113 e114. Fatto salvo quanto previsto dalcomma 112, ciascuna persona fisica puòessere contemporaneamente titolare di unpiano di risparmio a lungo termine di cuial comma 101 e di un piano di risparmioa lungo termine obbligazionario denomi-nato PIR-O di cui al comma 114-bis.

114-quater. Le disposizioni di cui aicommi 114-bis e 114-ter si applicano adecorrere dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto e fino al 31 dicembre 2021.

114-quinquies. Agli oneri derivanti dal-l’attuazione del presente articolo, si prov-vede a valere sul Fondo di cui all’articolo1, comma 200, della legge 23 dicembre2014, n. 190, così come incrementato anorma del comma 5 dell’articolo 265 delpresente decreto.

0. 136. 6. 4. Raduzzi.

(Inammissibile)

Aggiungere il seguente periodo: Dopo ilcomma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Le cooperative agricole e loroconsorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del

Venerdì 3 luglio 2020 — 129 — Commissione V

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,in possesso delle clausole mutualistiche dicui all’articolo 2514 del codice civile, pos-sono rivalutare i beni mobili ed immobilifino alla concorrenza delle perdite deiperiodi precedenti computabili in diminu-zione del reddito ai sensi dell’articolo 84del decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917 senza as-solvere le imposte sostitutive di cui aicommi 698 e 699 dell’articolo 1, legge 27dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70per cento del loro ammontare. Le perditeresidue, comunque fino al 30 per cento diquelle complessive, si considerano a tuttigli effetti di legge credito d’imposta. Con-seguentemente detto credito può essereutilizzato, senza limiti di importo, in com-pensazione ai sensi dell’articolo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,ovvero ceduto secondo quanto previstodall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-terdel decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 602. Il creditod’imposta va indicato nella dichiarazionedei redditi e non concorre alla formazionedel reddito di impresa né della base im-ponibile dell’imposta regionale sulle atti-vità produttive. Le perdite utilizzate aisensi dei due precedenti periodi non pos-sono essere più utilizzate in diminuzionedel reddito ai sensi del citato articolo 84. ».

0. 136. 6. 6. Guidesi, Bellachioma, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Al comma 2, lettera a), sostituire leparole: il comma 101, ultimo periodo, conle seguenti: al comma 101, primo periodo,le parole: « in ciascun anno solare, a30.000 euro » sono sostituite dalle se-guenti: « in ciascun anno solare, a 150.000euro » e l’ultimo periodo.

136. 6. I Relatori.

ART. 199.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO

199.026 DEI RELATORI

Prima delle parole: Dopo l’articolo 199,aggiungere il seguente premettere le se-guenti: All’articolo 199, comma 7, letteraa), le parole: « 6 milioni » sono sostituitedalle seguenti: « 16 milioni », e dopo leparole: « utilizzabili a tali fini » sono in-serite le seguenti: « , prevedendo unoschema di priorità in sede d’assegnazioneche favorisca i porti turistici maggior-mente colpiti dal blocco dei traffici cro-cieristici rispetto agli scali commerciali e ».

0. 199. 026. 3. Battilocchio.

(Inammissibile)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: per « inca-richi e cariche » fino a: dell’articolo 4,comma 1, con le seguenti: Le situazioni diinconferibilità per lo svolgimento di dele-ghe gestionali dirette da parte di coloroche, nei due anni precedenti, abbianosvolto incarichi e ricoperto cariche in entidi diritto privato o finanziati dall’ammi-nistrazione o dall’ente pubblico che con-ferisce l’incarico ovvero abbiano svolto inproprio attività professionali, accertatedalla data della dichiarazione dello statodi emergenza di cui alla delibera delConsiglio dei ministri del 31 gennaio 2020e fino al 31 dicembre 2020, non dannoluogo alla nullità di cui all’articolo 17 néall’irrogazione della sanzione di cui all’ar-ticolo 18;

b) sopprimere parole da: , si inten-dono fino a: a favore dell’ente;

c) dopo il capoverso 1 aggiungere iseguenti: 1-bis. Fatto salvo quanto previstoal comma 1, all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39sono apportate le seguenti modificazioni:

Venerdì 3 luglio 2020 — 130 — Commissione V

a) alla lettera e) e l) le parole: « condeleghe gestionali dirette » sono soppresse;

b) alla lettera l) dopo le parole:« assimilabili, » sono inserite le seguenti:« direttore generale e componente ».

1-ter. Le cause di inconferibilità diincarichi presso le pubbliche amministra-zioni e presso gli enti privati in controllopubblico, previste dal decreto legislativo 8aprile 2013, n. 39, sono estese anche aititolari di imprese operanti nei settori dicompetenza dell’amministrazione che con-ferisce l’incarico.

Conseguentemente sostituire la rubricacon la seguente: Modifiche al decreto le-gislativo 8 aprile 2013, n. 39.

0. 199. 026. 2. Massimo Enrico Baroni,Businarolo, Brescia, Lorefice, France-sco Silvestri, Scagliusi, Ficara, Spor-tiello, Baldino, Dori, D’Arrando, Nesci,Lapia, Sarli, Nappi.

(Inammissibile)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: Per « inca-richi e cariche » fino a: dell’articolo 4,comma 1, con le seguenti: Le situazioni diinconferibilità per lo svolgimento di dele-ghe gestionali dirette da parte di coloroche, nei due anni precedenti, abbianosvolto incarichi e ricoperto cariche in entidi diritto privato o finanziati dall’ammi-nistrazione o dall’ente pubblico che con-ferisce l’incarico ovvero abbiano svolto inproprio attività professionali, accertatedalla data della dichiarazione dello statodi emergenza di cui alla delibera delConsiglio dei ministri del 31 gennaio 2020e fino al 31 dicembre 2020, non dannoluogo alla nullità di cui all’articolo 17 néall’irrogazione della sanzione di cui all’ar-ticolo 18;

b) sopprimere parole da: , si inten-dono fino a: a favore dell’ente;

c) dopo il capoverso 1 aggiungere ilseguente: 1-bis. Fatto salvo quanto previstoal comma 1, all’articolo 1 comma 2 letteree) e l) del decreto legislativo 8 aprile 2013,n. 39 le parole: « con deleghe gestionalidirette » sono soppresse.

Conseguentemente sostituire la rubricacon la seguente: Modifiche al decreto le-gislativo 8 aprile 2013, n. 39.

0. 199. 026. 1. Massimo Enrico Baroni,Businarolo, Brescia, Lorefice, France-sco Silvestri, Scagliusi, Ficara, Spor-tiello, Baldino, Dori, D’Arrando, Nesci,Lapia, Sarli, Nappi.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 199, aggiungere il se-guente:

Art. 199-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 1,comma 2, lettera e), e dell’articolo 4 deldecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, inmateria di inconferibilità e incompatibilitàdi incarichi presso gli enti privati in con-

trollo pubblico)

1. Per « incarichi e cariche in enti didiritto privato regolati o finanziati », di cuial combinato disposto dell’articolo 1,comma 2, lettera e), e dell’articolo 4,comma 1, del decreto legislativo 8 aprile2013, n. 39, si intendono esclusivamente lecariche di presidente con deleghe e poterigestionali diretti espressamente attribuiti atale figura dallo statuto o dal consiglio diamministrazione dell’ente di diritto pri-vato. Analogamente, per « attività profes-sionali » ai sensi del medesimo articolo 4,comma 1, alinea, si intendono quelle im-plicanti lo svolgimento stabile di attività diconsulenza o assistenza a favore dell’ente.

199. 026. I Relatori.

Venerdì 3 luglio 2020 — 131 — Commissione V

ART. 223.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO

223.8 DEI RELATORI

Sopprimere le parole: ovvero per i socidi cantine e cooperative, nell’attestato diconsegna sostitutivo della dichiarazione diraccolta delle uve.

0. 223. 8. 1. Manzato, Gastaldi, Giaccone,Liuni, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Lo-lini, Loss, Patassini, Bellachioma, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: nel Registro telematico istituitocon decreto ministeriale n. 293 del 20marzo 2015 con le seguenti: nella dichia-razione di raccolta delle uve e di produ-zione vitivinicola ovvero, per i soci dicantine cooperative, nell’attestato di con-segna sostitutivo della dichiarazione diraccolta delle uve.

223. 8. I Relatori.

ART. 227.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO

227.18 DEI RELATORI

Al comma 3-ter aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Il Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mareriferisce alle Commissioni parlamentaricompetenti in ordine all’autorizzazionedella Commissione europea.

0. 227. 18. 3. Gava, Bellachioma, VanessaCattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Ga-ravaglia, Tomasi, Lucchini, Benvenuto,Badole, D’Eramo, Gobbato, Parolo,Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo il comma 3-ter, aggiungere ilseguente:

3-quater. Al fine di assicurare la con-tinuità nell’esecuzione dei lavori concer-nenti progetti già assoggettati a proceduredi valutazione di impatto ambientale, al-l’articolo 25, comma 5, del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « L’efficacia tem-porale dei provvedimenti di VIA in sca-denza nel 2020 è prorogata di anni uno,fatta salva la concessione, su istanza delproponente, di ulteriore proroga da partedell’autorità competente ».

0. 227. 18. 1. Gava, Rixi, Bellachioma,Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Garavaglia, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3-ter aggiungere, ilseguente:

3-quater. Il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del marepresenta alle Camere una relazione sul-l’attuazione dei commi 3 e 3-bis, in cuisono indicate le risorse effettivamente uti-lizzate, il numero dei soggetti cui è statocorrisposto il contributo straordinario e gliinterventi realizzati nell’ambito della Stra-tegia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

0. 227. 18. 4. Gava, Bellachioma, VanessaCattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Ga-ravaglia, Tomasi, Lucchini, Benvenuto,Badole, D’Eramo, Gobbato, Parolo,Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:conseguentemente, dopo l’articolo 227, ag-giungere il seguente:

Art. 227-bis.

(Introduzione della zona economica spe-ciale per il sostegno alle imprese colpitedalla pandemia in provincia di Bergamo)

1. Nel territorio della Provincia di Ber-gamo è istituita una zona economica spe-ciale.

Venerdì 3 luglio 2020 — 132 — Commissione V

2. Alle imprese, lavoratori autonomi eliberi professionisti che hanno la sedeprincipale o una sede operativa all’internodella zona economica speciale di cui alcomma 1, sono riconosciute le seguentiagevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditidel reddito derivante dall’attività d’im-presa o di lavoro autonomo svolta nellazona economica speciale di cui al comma1 fino a concorrenza, per ciascun periododi imposta, dell’importo di euro 200.000riferito al reddito derivante dallo svolgi-mento dell’attività svolta dall’impresa nellazona economica speciale;

b) esenzione dall’imposta regionalesulle attività produttive del valore dellaproduzione netta derivante dallo svolgi-mento dell’attività svolta dall’impresa nellazona economica speciale di cui al comma1, nel limite di euro 300.000 per ciascunperiodo di imposta, riferito al valore dellaproduzione netta;

c) esonero dal versamento dei con-tributi previdenziali e assistenziali e deipremi per l’assicurazione obbligatoria in-fortunistica, a carico dei datori di lavoro,sulle retribuzioni da lavoro dipendente.L’esonero di cui alla presente letteraspetta, alle medesime condizioni, anche aititolari di reddito di lavoro autonomo chesvolgono l’attività all’interno della zonaeconomica speciale;

d) riconoscimento di un credito diimposta, irrilevante ai fini della determi-nazione dell’imponibile per l’imposta suiredditi e per l’imposta regionale sulleattività produttive, pari al 100 per cento diogni spesa di investimento effettuata neglianni 2020, 2021 e 2022 relativa allo svol-gimento dell’attività nella zona economicaspeciale, a valere sulle imposte eccedentila soglia di esenzione di cui alla lettera a)del presente comma e, per il residuo, inquote costanti sulle imposte dovute per icinque anni di imposta successivi al 31dicembre 2022;

e) accesso a regimi procedimentalispeciali, individuati anche a mezzo di

protocolli e convenzioni tra le ammini-strazioni locali e statali interessate, fina-lizzati all’accelerazione dei termini ed allariduzione degli adempimenti previsti daprocedure e regimi definiti dalla norma-tiva regolamentare ordinariamente appli-cabile.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 sonoconcesse per il periodo di imposta in corsoalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto-legge eper quello successivo.

4. Le esenzioni di cui al comma 2spettano, altresì, alle imprese che avvianola propria attività all’interno della zonaeconomica speciale entro il 31 dicembre2020.

5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4sono concesse fino a un massimo di 10milioni di euro per l’anno 2020 e di 50milioni di euro annui per ciascuno deglianni 2021 e 2022.

6. Le agevolazioni di cui al presentearticolo sono concesse ai sensi e nei limitidel regolamento (UE) n. 1407/2013 dellaCommissione, del 18 dicembre 2013, rela-tivo all’applicazione degli articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento del-l’Unione europea agli aiuti « de minimis »,del regolamento (UE) n. 1408/2013 dellaCommissione, del 18 dicembre 2013, rela-tivo all’applicazione degli articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento del-l’Unione europea agli aiuti « de minimis »nel settore agricolo e del regolamento (UE)n. 717/2014 della Commissione, del 27giugno 2014, relativo all’applicazione degliarticoli 107 e 108 del Trattato sul funzio-namento dell’Unione europea agli aiuti« de minimis » nel settore della pesca edell’acquacoltura.

7. Per l’attuazione degli interventi dicui al presente articolo si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni di cuial decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 10 aprile 2013, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio2013, recante le condizioni, i limiti, lemodalità e i termini di decorrenza edurata delle agevolazioni concesse ai sensidell’articolo 37 del decreto-legge 18 otto-

Venerdì 3 luglio 2020 — 133 — Commissione V

bre 2012, n. 179, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221.

0. 227. 18. 2. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. In attuazione dell’articolo 7 dellalegge 6 dicembre 1991, n. 394, i territoridei parchi nazionali sono considerati zoneeconomiche speciali, ai sensi dell’articolo 4del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2017, n. 123, o zone economicheambientali, di cui all’articolo 4-ter, commi1 e 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019,n. 111, convertito, con modificazioni, dallalegge 12 dicembre 2019, n. 141, in attua-zione della Strategia nazionale per lo svi-luppo sostenibile, approvata con delibera-zione del Comitato interministeriale per laprogrammazione economica n. 108/2017del 22 dicembre 2017, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio2018, per la parte relativa alle seguentiaree strategiche: « Arrestare la perdita dibiodiversità », « Garantire una gestione so-stenibile delle risorse naturali » e « Crearecomunità e territori resilienti, custodire ipaesaggi e i beni culturali ».

3-ter. L’efficacia delle misure previstedai commi 3 e 3-bis del presente articoloè subordinata all’autorizzazione dellaCommissione europea.

227. 18. I Relatori.

ART. 237.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO

237.03 DEI RELATORI

Al capoverso 237-bis, dopo il comma 5aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di promuovere la capacitàdel sistema nazionale di ricerca in rela-

zione ai progetti di digitalizzazione delleimprese secondo le linee guida del pro-gramma industria 4,0 è autorizzata laspesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020in favore del consorzio CURSA – Consor-zio Universitario per la ricerca socioeco-nomica e per l’ambiente – quale dotazioneda investire entro il 31 dicembre 2021 perprogetti coerenti con le finalità istituzio-nali di economia digitale perseguite dalconsorzio medesimo. Agli oneri derivantidal presente comma si provvede a valeresul fondo di cui all’articolo 265, comma 5.

0. 237. 03. 7. D’Attis, Occhiuto, Mandelli,Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, Can-nizzaro.

Al capoverso 237-bis dopo il comma 6,aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 6, comma 2-ter, deldecreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 giu-gno 2020, n. 41, sostituire le parole: « damedici, odontoiatri, infermieri e farmaci-sti » con le seguenti: « dai professionistisanitari e sociosanitari ».

0. 237. 03. 8. Mandelli.

(Inammissibile)

Al capoverso 237-bis dopo il comma 6,aggiungere i seguenti:

6-bis. In considerazione della partico-lare situazione emergenziale determinatasia causa della pandemia COVID-19 e nellaconseguente ineluttabile necessità si asse-gnare a tutte le scuole della Repubblicadocenti con rapporto di lavoro stabile findal primo giorno di scuola, una voltaterminate le operazioni di nomina in ruolodel personale avente titolo in forza del-l’inserimento nelle graduatorie definitivedei concorsi ordinari e straordinari ban-diti negli anni precedenti a quello dipubblicazione della presente legge o del-l’inserimento nelle graduatorie ad esauri-mento di cui all’articolo 1, comma 605,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

Venerdì 3 luglio 2020 — 134 — Commissione V

una volta esaurite le operazioni previstedall’articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nominepreviste per l’anno scolastico 2020/2021,dovranno terminare entro il 31 di agostodel 2020 o avranno effetto giuridico adecorrere dal 1o settembre 2020 e rag-giungimento della sede a decorrere dal 1o

settembre 2021, gli uffici territoriali peri-ferici del Ministero dell’istruzione proce-dono, stante la situazione di necessità eurgenza; al conferimento della nomina inruolo, sul residuo dei posti di organicorimasti disponibili ai soggetti di seguitoindicati:

1) docenti di ruolo, forniti dellaspecifica abilitazione, che siano stati uti-lizzati o che abbiano stipulato un con-tratto a t.d. ai sensi di quanto previstodall’articolo 36 del CCNL 29 novembre2017 per almeno un triennio, anche noncontinuativo, a decorrere dall’anno scola-stico 2008/2009;

2) docenti di ruolo, sforniti dellaspecifica abilitazione ma in possesso divalido titolo di studio per l’accesso allaspecifica classe di concorso, che siano statiutilizzati o che abbiano stipulato un con-tratto a t.d. ai sensi di quanto previstodall’articolo 36 del CCNL 29 novembre2017 per almeno un triennio, anche noncontinuativo, a decorrere dall’anno scola-stico 2008/2009;

3) docenti non di ruolo, fornitidella specifica abilitazione, inseriti nella IIfascia delle graduatorie di istituto, cheabbiano prestato servizio nelle istituzioniscolastiche ed educative statali per almenoun triennio, anche non continuativo, adecorrere dall’anno scolastico 2008/2009;

4) docenti non di ruolo, sfornitidella specifica abilitazione ma in possessodi titolo di studio idoneo per l’accesso allaspecifica classe di concorso, inseriti nellaIII fascia delle graduatorie di istituto, cheabbiano prestato servizio nelle istituzioniscolastiche ed educative statali per almenoun triennio, anche non continuativo, adecorrere dall’anno scolastico 2008/2009.

6-ter. I docenti di cui al punto 2) e alpunto 4) del comma 6-bis sono tenuti afrequentare, durante l’anno di prova, unospecifico percorso accademico al terminedel quale, dopo il superamento delle provepreviste, conseguiranno il titolo di abilita-zione. Il mancato conseguimento dell’abi-litazione comporta la rescissione unilate-rale del contratto a tempo indeterminato.Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, cononeri a proprio carico, senza l’espleta-mento di alcuna procedura selettiva ed alsolo fine di conseguire l’abilitazione all’in-segnamento nella scuola secondaria di I edi II grado, tutti coloro che abbiano pre-stato almeno 3 anni di servizio anche noncontinuativi nelle scuole del sistema pub-blico italiano di istruzione e formazione,ivi compresi i docenti del sistema di IeFP,purché gli insegnamenti svolti siano ri-compresi nelle classi di concorso previstedalle disposizioni vigenti, e che siano inpossesso di idoneo titolo di studio, nonchétutti coloro che siano risultati idonei inprecedenti procedure selettive per l’ac-cesso a corsi di specializzazione all’inse-gnamento nella scuola secondaria; ai per-corsi di specializzazione sono altresì am-messi tutti i docenti in servizio nelle scuolestatali con contratto a tempo indetermi-nato e in possesso dei requisiti di accessoprevisti per la classe di concorso presceltae ai dottori e dottorandi di ricerca chesiano inseriti nella III fascia delle gradua-torie di istituto e siano in possesso, oltreche dell’idoneo titolo di studio, anche dei24 CFU previsti dal decreto legislativo 13aprile 2017 n. 59.

6-quater. I docenti di cui al punto 3) eal punto 4) del comma 6-bis sono, inoltretenuti a conseguire, laddove già non pos-seduti, i CFU/CFA previsti dall’articolo 5del decreto legislativo 13 aprile 2017,n. 59, fatta eccezione per quanto previstodall’articolo 22, comma 2, dello stessodecreto.

6-quinquies. Relativamente ai posti disostegno, una volta terminate le operazionidi nomina in ruolo del personale aventetitolo in forza dell’inserimento nelle gra-duatorie definitive dei concorsi ordinari estraordinari banditi negli anni precedenti

Venerdì 3 luglio 2020 — 135 — Commissione V

a quello di pubblicazione della presentelegge o dell’inserimento nelle graduatoriead esaurimento di cui all’articolo 1,comma 605, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, ed una volta esaurite le operazionipreviste dall’articolo 1, commi da 17-bis a17-septies, che, limitatamente alle nominepreviste per l’anno scolastico 2020/2021,dovranno terminare entro il 31 di agostodel 2020 o avranno effetto giuridico adecorrere dal 1o settembre 2020 e rag-giungimento della sede a decorrere dal 1o

settembre 2021, gli uffici territoriali peri-ferici del Ministero dell’istruzione proce-dono, stante la particolare situazione dinecessità ed urgenza volta ad assicurare ilpiù qualificato supporto sociale e didatticoalle alunne ed agli alunni diversamenteabili, al conferimento della nomina inruolo, sul residuo dei posti di organicorimasti disponibili ai soggetti di seguitoindicati:

1) docenti di ruolo, forniti dellaspecifica abilitazione e del titolo di spe-cializzazione per l’insegnamento di soste-gno, che siano stati utilizzati, o che ab-biano stipulato un contratto a t.d. ai sensidi quanto previsto dall’articolo 36 delCCNL di comparto, su posto di sostegnoper almeno un triennio, anche non con-tinuativo, a decorrere dall’anno scolastico2008/2009;

2) docenti non di ruolo, fornitidella specifica abilitazione e del titolo dispecializzazione per l’insegnamento di so-stegno, inseriti nella II fascia delle gra-duatorie di istituto, che abbiano prestatoservizio nelle istituzioni scolastiche ededucative statali per almeno un triennio,anche non continuativo, a decorrere dal-l’anno scolastico 2008/2009;

3) docenti di ruolo, forniti dellaspecifica abilitazione ma sforniti del titolodi specializzazione per l’insegnamento disostegno, che siano stati utilizzati, o cheabbiano stipulato un contratto a t.d. aisensi di quanto previsto dall’articolo 36 delCCNL 29 novembre 2017, su posto disostegno per almeno un triennio, anchenon continuativo, a decorrere dall’annoscolastico 2008/2009;

4) docenti di ruolo, sforniti dellaspecifica abilitazione ma in possesso divalido titolo di studio per l’accesso allaspecifica classe di concorso, sforniti deltitolo di specializzazione per l’insegna-mento di sostegno, che siano stati utiliz-zati, o che abbiano stipulato un contrattoa t.d. ai sensi di quanto previsto dall’ar-ticolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, suposto di sostegno per almeno un triennio,anche non continuativo, a decorrere dal-l’anno scolastico 2008/2009;

5) docenti non di ruolo, fornitidella specifica abilitazione ma non deltitolo di specializzazione per l’insegna-mento di sostegno, inseriti nella II fasciadelle graduatorie di istituto, che abbianoprestato servizio su posto di sostegno nelleistituzioni scolastiche ed educative stataliper almeno un triennio, anche non con-tinuativo, a decorrere dall’anno scolastico2008/2009;

6) docenti non di ruolo, sfornitidella specifica abilitazione ma in possessodi titolo di studio idoneo per l’accesso allaspecifica classe di concorso, forniti deltitolo di specializzazione per l’insegna-mento di sostegno, inseriti nella III fasciadelle graduatorie di istituto, che abbianoprestato servizio su posto di sostegno nelleistituzioni scolastiche ed educative stataliper almeno un triennio, anche non con-tinuativo, a decorrere dall’anno scolastico2008/2009;

7) docenti non di ruolo, sfornitidella specifica abilitazione ma in possessodi titolo di studio idoneo per l’accesso allaspecifica classe di concorso, sforniti deltitolo di specializzazione per l’insegna-mento di sostegno, inseriti nella III fasciadelle graduatorie di istituto, che abbianoprestato servizio su posto di sostegno nelleistituzioni scolastiche ed educative stataliper almeno un triennio, anche non con-tinuativo, a decorrere dall’anno scolastico2008/2009;

8) docenti non di ruolo, fornitidella specifica abilitazione e del titolo dispecializzazione per l’insegnamento di so-stegno, (o che siano in via di consegui-

Venerdì 3 luglio 2020 — 136 — Commissione V

mento del medesimo) inseriti nella II fa-scia delle graduatorie di istituto ed inpossesso dei 24 CFU previsti dal decretolegislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) docenti non di ruolo, sfornitidella specifica abilitazione, in possesso deltitolo di specializzazione per l’insegna-mento di sostegno, (o che siano in via diconseguimento del medesimo) inseritinella III fascia delle graduatorie di istitutoed in possesso dei 24 CFU previsti daldecreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

6-sexies. I docenti di cui ai punti 4), 6),7) e 9) del comma 6-quinquies sono tenutia frequentare, durante l’anno di prova,uno specifico percorso accademico al ter-mine del quale, dopo il superamento delleprove previste, conseguiranno il titolo diabilitazione. Il mancato conseguimentodell’abilitazione comporta la rescissioneunilaterale del contratto a tempo indeter-minato.

6-septies. I docenti di cui ai punti 3) e5) del comma 6-quinquies sono tenuti afrequentare, durante l’anno di prova, unospecifico percorso accademico al terminedel quale, dopo il superamento delle provepreviste, conseguiranno il titolo di specia-lizzazione per l’insegnamento su posto disostegno. Il mancato conseguimento dellaspecializzazione comporta la rescissioneunilaterale del contratto a tempo indeter-minato.

6-octies. I docenti di cui ai punti 4) e7) del comma 6-quinquies sono tenuti afrequentare, durante l’anno successivo aquello di prova, uno specifico percorsoaccademico al termine del quale, dopo ilsuperamento delle prove previste, conse-guiranno il titolo di specializzazione perl’insegnamento su posto di sostegno. Ilmancato conseguimento della specializza-zione comporta la rescissione unilateraledel contratto a tempo indeterminato.

6-novies. I docenti di cui ai punti 6) e7) del comma 6-quinquies sono, inoltre,tenuti a conseguire, laddove già non pos-seduti, i CFU/CFA previsti dall’articolo 5del decreto legislativo 13 aprile 2017,

n. 59, fatta eccezione per quanto previstodall’articolo 22 comma 2 dello stesso de-creto.

6-decies. I docenti sono graduati inappositi elenchi provinciali costituiti se-condo il punteggio rispettivamente attri-buito nelle graduatorie interne di istituto,a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati,e nelle graduatorie di II e III fascia, ariguardo dei docenti che risultano inclusinelle stesse.

6-undecies. Quota pari al numero diposti conferiti ai destinatari delle disposi-zioni del presente articolo per gli anniscolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà ac-cantonata negli organici degli anni scola-stici a partire dal 2022/2023 e destinataalle procedure concorsuali ordinarie dabandirsi entro il 31 dicembre 2021.

Conseguentemente sostituire la rubricacon la seguente: Ulteriori misure urgentiper la continuità delle attività del sistemauniversitario e scolastico.

0. 237. 03. 10. Belotti, Basini, Colmellere,Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Rac-chella, Sasso, Bellachioma, VanessaCattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Ga-ravaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Al capoverso 237-bis dopo il comma 6,aggiungere i seguenti:

6-bis. In considerazione della partico-lare situazione emergenziale determinatasia causa della pandemia COVID-19 e dellaconseguente necessità di incrementare ilnumero di docenti per far fronte allenuove prescrizioni di sicurezza, a decor-rere dall’anno scolastico 2020/2021, e con-seguentemente in riferimento a tutte leoperazioni di mobilità e di stipula dicontratti a tempo indeterminato relative almedesimo anno, la dotazione organicacomplessiva di personale docente delleistituzioni scolastiche statali, fermo re-stando quanto previsto dall’articolo 1,comma 201, della legge 13 luglio 2015n. 107 e fermi restando i limiti di spesa

Venerdì 3 luglio 2020 — 137 — Commissione V

delle norme ivi richiamate, è incrementatanel limite di euro 785 milioni nell’anno2020, 2.355 milioni nell’anno 2021, 2.400milioni nell’anno 2022, 2.450 milioni nel-l’anno 2023, 2.500 milioni nell’anno 2024,2.550 milioni nell’anno 2025, 2.600 milioninell’anno 2026,2.650 milioni nell’anno2027, 2.700 milioni nell’anno 2028, 2.750milioni nell’anno 2029 e 2.800 milioniannui a decorrere dall’anno 2030. Il sud-detto incremento di organico comporta latrasformazione in organico di diritto di50.000 posti di sostegno attualmente fun-zionanti in deroga in via di mero fatto ela costituzione in organico di 10.000 postidi potenziamento di cui almeno 4.000dedicati alla scuola per l’infanzia, finaliz-zati alla eliminazione delle liste di attesaed alla progressiva riduzione delle sezioniad orario ridotto, almeno 2.000 destinatiall’incremento del tempo pieno nellascuola primaria e almeno 3.000 destinatialla scuola secondaria di 11o grado perincrementare la funzionalità della didat-tica a distanza e per attivare nelle scuoledi ogni grado della scuola secondaria l’in-segnamento dell’educazione civica e deiprincipi di cittadinanza e costituzione, conparticolare riguardo alla lotta contro laviolenza di genere.

6-ter. Conseguentemente, lo stanzia-mento in bilancio del Ministero dell’istru-zione per il pagamento delle supplenzeannuali e fino al termine delle attivitàdidattiche per l’anno 2020 è ridotto nellamisura di 654 milioni e per l’anno 2021 èridotto nella misura di 1.962,50 milioni.Per gli anni successivi, lo stanziamento inbilancio suddetto non potrà superarequello rideterminato per l’anno 2021 aisensi del precedente periodo.

6-quater. I risparmi conseguiti dal-l’INPS per la riduzione delle NASPI cheannualmente vengono erogate nei con-fronti dei supplenti con nomina fino altermine delle lezioni, costituiranno unfondo a favore dello stesso Ente da uti-lizzarsi per la tutela di tutti i lavoratoriprecari o posti in cassa integrazione.

0. 237. 03. 11. Belotti, Basini, Colmellere,Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Rac-chella, Sasso, Bellachioma, Vanessa

Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Ga-ravaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 237, aggiungere il se-guente:

Art. 237-bis.

(Ulteriori misure urgenti per la continuitàdelle attività del sistema universitario)

1. In considerazione dell’impatto deter-minato dall’emergenza epidemiologica daCOVID-19 sulla programmazione triennaledegli atenei 2019-2021, le risorse destinatealla programmazione di cui all’articolo 2del decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca 25 ottobre2019, n. 989, relative agli anni 2019 e2020, sono assegnate agli atenei statali enon statali in proporzione alla quota delfinanziamento ordinario non vincolatonella destinazione di cui all’articolo 5,comma 1, lettera a), della legge 24 dicem-bre 1993, n. 537, e del contributo di cuialla legge 29 luglio 1991, n. 243, rispetti-vamente negli anni 2019 e 2020.

2. Le risorse destinate al Piano laureescientifiche e ai Piani per l’orientamento eil tutorato, relative agli anni 2019 e 2020,di cui all’articolo 4 del decreto del Mini-stro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca 25 ottobre 2019, n. 989, ai sensi diquanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 luglio2003, n. 170, dall’articolo 11, comma 1,del decreto legislativo 29 marzo 2012,n. 68, e dall’articolo 1, commi 290, 292 e293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,sono ripartite tra le università statali inproporzione al numero dei soggetti imma-tricolati ai corsi di laurea nell’anno acca-demico 2019/2020 e destinate al sostegnodi progetti di orientamento autonoma-mente elaborati dagli atenei al fine dipromuovere le immatricolazioni all’annoaccademico 2020/2021.

Venerdì 3 luglio 2020 — 138 — Commissione V

3. Entro il 31 gennaio 2021, con decretodel Ministro dell’università e della ricercasono definiti le linee generali di indirizzodella programmazione delle università egli indicatori per la valutazione periodicadei risultati per il triennio 2021-2023, insostituzione di quelli previsti dal decretodel Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca 25 ottobre 2019, n. 989, esono altresì fissati i criteri per la destina-zione delle relative risorse per gli anni2021, 2022 e 2023.

4. In ragione dell’emergenza epidemio-logica da COVID-19, in deroga a quantoprevisto dall’articolo 11, comma 1, se-condo periodo, del decreto-legge 13 agosto2011, n. 138, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 14 settembre 2011,n. 148, il termine di dodici mesi dal con-seguimento del titolo di studio relativo allapromozione dei tirocini formativi e diorientamento non curriculari a favore deisoggetti neo-diplomati o neo-laureati chehanno conseguito il titolo nel periodo divigenza dello stato di emergenza delibe-rato dal Consiglio dei ministri in data 31gennaio 2020 è prorogato di sette mesi.

5. Limitatamente all’anno accademico2020/2021, le regioni, le province auto-nome di Trento e di Bolzano e le univer-sità, per gli interventi di rispettiva com-petenza, possono rimodulare, nei limitidelle risorse disponibili, l’importo delleborse di studio destinate agli studenti fuorisede e, in deroga all’articolo 4, comma 8,lettera c), del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 9 aprile 2001, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del26 luglio 2001, possono considerare comefuori sede lo studente residente in unluogo distante dalla sede del corso fre-quentato e che per tale motivo prendealloggio a titolo oneroso nei pressi di talesede, utilizzando le strutture residenzialipubbliche o altri alloggi di privati o di enti,anche per un periodo inferiore a diecimesi, purché non inferiore a quattro mesi.Le disposizioni del presente comma siapplicano, ove possibile, anche nell’annoaccademico in corso alla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto.

6. All’articolo 11, comma 2, secondoperiodo, della legge 20 novembre 2017,n. 167, le parole: « entro il 30 giugno2020 » sono sostituite dalle seguenti: « en-tro il 30 giugno 2021 ».

237. 03. I Relatori.

ART. 238.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO

238.018 DEI RELATORI

Al capoverso « Art. 238-bis », prima delcapoverso comma 1 inserire il seguente:

01. All’articolo 6, della legge 24 ottobre2000, numero 323, il comma 1 è sostituitodal seguente:

« 1. Il Ministro della salute, il Ministrodell’università e della ricerca e le regioniprioritariamente promuovono il coinvolgi-mento e la collaborazione della Fonda-zione per la ricerca scientifica termale edelle aziende termali che la finanziano perla realizzazione di programmi di ricercascientifica, di rilevazione statistico-epide-miologica e di educazione sanitaria, miratianche ad obiettivi di interesse sanitariogenerale, ivi inclusa la prevenzione ed ilcontrollo dei rischi epidemiologici da CO-VID-19, attraverso l’utilizzo delle acqueminerali e termali, ed alla formazione deimedici di medicina generale e dei pediatridi libera scelta, ferme restando le compe-tenze del Ministro dell’università e dellaricerca scientifica e tecnologica di cui aldecreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. ».

0. 238. 018. 2. Bond, Baldini.

(Inammissibile)

All’articolo 238-bis dopo il comma 1 èinserito il seguente:

1-bis.1. Al fine di agevolare le presta-zioni assistenziali in favore dei soggetticontagiati identificati attraverso le attivitàdi monitoraggio del rischio sanitario, Il

Venerdì 3 luglio 2020 — 139 — Commissione V

Ministro della salute e le regioni promuo-vono il coinvolgimento delle aziende ter-mali nella definizione di programmi tesiad offrire azioni terapeutiche e assisten-ziali per i disturbi delle vie respiratorieattraverso l’utilizzo delle acque minerali etermali.

0. 238. 018. 8. Bond, Baldini.

(Inammissibile)

Al capoverso articolo 238-bis, dopo ilcomma 1-ter aggiungere il seguente:

1-quater. È sospeso fino al 31 dicembre2021 il versamento dei canoni di conces-sione e/o subconcessione mineraria o co-munque denominati, per le acque mineralidestinate all’utilizzo da parte delle aziendetermali di cui alla presente legge, previstidalle leggi regionali in materia, nonchéogni altro pagamento direttamente o in-direttamente connesso all’utilizzo dellestesse acque.

0. 238. 018. 4. Lucchini, Lazzarini, An-dreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi,Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia,Gava, Tomasi, Gusmeroli.

(Inammissibile)

Dopo il capoverso « Art. 238-bis » ag-giungere il seguente:

Art. 238-ter.

(Misure a favore del settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa eco-nomica ed il mantenimento dei livellioccupazionali delle aziende termali è con-sentito, in deroga alla normativa vigente inmateria di assistenza di base alle curetermali, per gli anni 2020, 2021, 2022,l’utilizzo del secondo ciclo di cura termalea carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020e 2021 le economie di utilizzo del FondoSanitario Nazionale destinate al settoretermale e ripartite alle regioni, vengono

recuperate ed aggiunte alle risorse stan-ziate per la retribuzione delle prestazionitermali per l’anno successivo.

3. È consentito alle regioni per gli anni2020, 2021 e 2022, così come previsto dalcomma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre2000 n. 323, procedere ad accreditamentiprovvisori, per le strutture termali in pos-sesso dei requisiti richiesti dalle normativevigenti, per i cicli di riabilitazione motoriae neuromotoria, per la riabilitazione fun-zionale del motuleso e per la riabilitazionedella funzione cardio respiratoria e per lariabilitazione respiratoria a valere sulbudget già definito dal Fondo SanitarioNazionale e ripartito alle regioni.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4,della legge 30 ottobre 2000 n. 323 laConferenza delle Regioni e delle Provinceautonome di Trento e Bolzano, di concertocon il Ministero della Salute, l’INAIL e leAssociazioni di Categoria maggiormenterappresentative del settore termale, istitui-sce un tavolo tecnico per la predisposi-zione di un progetto di Termalismo So-ciale per la Prevenzione di Malattie Inva-lidanti a valere sulle risorse destinatedall’articolo 1 comma 419 della legge 145/2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarieconseguenti alla pandemia da COVID-19,in via eccezionale ed esclusivamente pergli anni 2020,2021 e 2022, sono sospese ledisposizioni di cui al comma 25 dell’arti-colo 22 della legge 23 dicembre 1994n. 724.

6. Il credito di imposta di cui all’arti-colo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021per gli investimenti effettuati dalle impresedel settore termale, con un fatturato 2019da 5 milioni a 100 milioni, su tutto ilterritorio nazionale nei limiti massimi dispesa pari a 50 milioni di euro per l’anno2020 e pari a 250 milioni di euro perl’anno 2021. Sono agevolabili i nuovi in-vestimenti di cui al presente articolo ef-fettuati dalla entrata in vigore del presenteDecreto o, se successiva, dalla approva-zione della Commissione Europea dellamisura agevolativa di cui al presente ar-ticolo.

Venerdì 3 luglio 2020 — 140 — Commissione V

7. La misura del credito di impostaagevolabile è determinata nell’80 per centodegli investimenti. Tra gli investimenti age-volabili rientrano gli interventi di riquali-ficazione e ristrutturazione di complessiesistenti, le acquisizioni, ivi compresequelle in leasing, di beni strumentali nuovi,destinati a strutture produttive già esi-stenti.

8. I beni materiali, sia mobili cheimmobili, devono essere utilizzati durevol-mente nell’attività dell’impresa per almeno5 anni. Quanto ai beni immobili, risultanoagevolabili soltanto gli investimenti di ri-qualificazione e ristrutturazione degli im-mobili strumentali per destinazione e giàoperativi. L’investimento complessivo age-volabile per ciascuna impresa deve esserecompreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10milioni di euro.

9. Il credito d’imposta di cui al presentearticolo non concorre alla formazione delreddito ai fini delle imposte sui redditi edel valore della produzione ai fini dell’im-posta regionale sulle attività produttive enon rileva ai fini del rapporto di cui agliarticoli 61 e 109, comma 5, del testo unicodelle imposte sui redditi di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917.

10. Al credito d’imposta di cui al pre-sente articolo non si applicano i limiti dicui all’articolo 1, comma 53, della legge 24dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11. Sono applicabili al credito d’impo-sta di cui al presente articolo le disposi-zioni sulla cessione dei crediti previstedall’articolo 122. Il credito di imposta èutilizzabile anche ai sensi dell’articolo 17del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, con facoltà anche di successivecessioni a terzi, anche diversi dai proprifornitori di beni e servizi, nonché a istitutidi credito o intermediari finanziari.

12. Se i beni mobili oggetto dell’agevo-lazione non entrano in funzione entro ilsecondo periodo d’imposta successivo aquello della loro acquisizione o ultima-zione, il credito d’imposta è rideterminatoescludendo dagli investimenti agevolati ilcosto dei beni non entrati in funzione. Per

i beni acquisiti in locazione finanziaria ledisposizioni precedenti si applicano anchese non viene esercitato il riscatto. Il mi-nore credito d’imposta che deriva dall’ap-plicazione del presente comma è versatoentro il termine per il versamento a saldodell’imposta sui redditi dovuta per il pe-riodo d’imposta in cui si verificano leipotesi ivi indicate.

13. Con un decreto del Ministero del-l’economia e delle finanze, da emanareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto, verrannoemanate disposizioni per 25 l’effettuazionedelle verifiche necessarie a garantire lacorretta applicazione delle presenti dispo-sizioni. Tali verifiche vanno effettuate, an-che a campione, dopo almeno dodici mesidall’attribuzione del credito di imposta.

0. 238. 018. 11. Benigni, Gagliardi, Pe-drazzini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo il capoverso « Art. 238-bis » inse-rire il seguente:

Art. 238-ter.

(Misure per potenziamento del sistema ri-abilitativo termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delleattività nel settore termale ed il potenzia-mento del relativo sistema riabilitativo, sidispone quanto segue:

a) al fine di assicurare nell’immediatoliquidità alle aziende termali, le aziendesanitarie locali erogano entro il 30 giugno2020 un’anticipazione pari al settanta percento del fatturato sviluppato nell’anno2019 per prestazioni termali rese in re-gime di accreditamento. L’importo cosìerogato sarà recuperato dall’azienda sani-taria locale nei sette esercizi successivisecondo modalità definite negli accordi dicui all’articolo 4, comma 4, della legge 24ottobre 2000, numero 323;

b) fermo restando l’ammontare com-plessivo delle risorse destinate al finanzia-

Venerdì 3 luglio 2020 — 141 — Commissione V

mento del fondo sanitario nazionale, perla revisione delle tariffe di cui all’articolo1, comma 170, della legge 30 dicembre2004, numero 311, e successive modificheed integrazioni, nell’ambito dello stessofondo è riservata una quota di sette mi-lioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022. Le tariffe così definite reste-ranno in vigore fino a che non sarannosostituite da un nuovo accordo stipulato aisensi dell’articolo 4, comma 4, della legge24 ottobre 2000, numero 323;

c) ai fini dell’abbattimento delle listed’attesa e del contenimento della spesasanitaria, nell’ambito degli specifici limitidi spesa annualmente previsti dalle Re-gioni, agli assistiti dal Servizio sanitarionazionale sono garantiti i cicli di riabili-tazione termale motoria e neuromotoria,per la riabilitazione funzionale del motu-leso e per la riabilitazione della funzionerespiratoria e cardiorespiratoria già rico-nosciuti agli assicurati dell’Istituto nazio-nale per l’assicurazione contro gli infor-tuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna dellepatologie per gli stessi previste, secondoquanto previsto dall’allegato 9 del decretodel Presidente del Consiglio dei ministridel 12 gennaio 2017 che individua i LivelliEssenziali di Assistenza. Gli stessi cicli diriabilitazione possono essere erogati altresìagli assistiti che presentano postumi ri-conducibili all’infezione da COVID-19, an-che in assenza degli accordi di cui allasuccessiva lettera d);

d) ai fini dell’attuazione di quantoprevisto alla precedente lettera c) ed al-l’articolo 15, comma 13, lettera c-bis), deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012 n. 135, le regioni destinano le risorsenon utilizzate per il mancato raggiungi-mento dei limiti di spesa regionali neltriennio 2019-2021 per la stipulazione deirelativi accordi tra strutture sanitarie pub-bliche e aziende termali, i cui contenutiminimi sono definiti con l’accordo nazio-nale di cui all’articolo 4, comma 4, dellalegge 24 ottobre 2000, numero 323;

e) l’articolo 8, comma 2, della legge24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito

dal seguente: « Salvo quanto previsto alcomma 3, il rapporto di lavoro o diconvenzione con il Servizio sanitario na-zionale del medico prescrittore che, nel-l’ambito di tale Servizio, non svolga fun-zioni di vigilanza o controllo diretti sulleaziende termali non è incompatibile conl’attività prestata dallo stesso pressoaziende termali senza vincolo di subordi-nazione. »;

f) nelle more dell’adeguamento deilivelli essenziali di assistenza ai protocolliindividuati dall’INPS e ai sensi dell’articolo1, comma 301, della legge 28 dicembre2015, numero 208, all’articolo 1, comma301, della legge 23 dicembre 2014, numero190, come modificato dall’articolo 1,comma 302, della citata legge 28 dicembre2015, numero 208, le parole: « 1o gennaio2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31dicembre 2022 »;

g) al fine di prevenire nei soggettimaggiormente a rischio l’insorgenza dellepatologie previste dall’allegato 9 del de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri del 12 gennaio 2017, con particolareriferimento a quelle delle vie respiratorie,all’articolo 20 comma 2 dello stesso de-creto, dopo le parole: « fatta eccezioneper » sono aggiunte le seguenti: « i cittadiniitaliani di età superiore a sessantacinqueanni e »;

h) all’articolo 8, comma 16 della legge24 dicembre 1993, numero 537, dopo leparole: « 70 milioni. » sono aggiunte leseguenti: « i cittadini di età inferiore ai 14anni sono esentati dalla partecipazionealla spesa sanitaria per cure termali. »;

i) i soggetti che hanno il domiciliofiscale, la sede legale o la sede operativanel territorio dello Stato, esercenti l’atti-vità economica compresa nel codiceATECO 96.04.20, con decorrenza 1o gen-naio 2020 beneficiano di un credito diimposta pari all’ammontare dell’IVA sugliacquisti non portata in detrazione ai sensidell’articolo 19 comma 5 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972 n. 633, come risultante dalla dichia-razione IVA relativa all’esercizio prece-

Venerdì 3 luglio 2020 — 142 — Commissione V

dente. Il credito di imposta deve essereutilizzato in compensazione ai sensi del-l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241. Al credito d’imposta di cui alpresente comma non si applicano i limitidi cui all’articolo 1, comma 53, della legge24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’ar-ticolo 34 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, e il suo utilizzo è consentito adecorrere dal 10o giorno successivo allapresentazione della dichiarazione IVA an-nuale.

Conseguentemente: per la copertura deimaggiori oneri derivanti dalla presente di-sposizione, valutati in 45 milioni di euro adecorrere dal 2020, all’articolo 176, comma7, sostituire le parole: in 1677,2 milioni dieuro per l’anno 2020 e in 733,8 milioni dieuro per l’anno 2021 con le seguenti: in1.632,2 milioni di euro per l’anno 2020 ein 688,8 milioni di euro per l’anno 2021.

0. 238. 018. 10. Bond, Baldini.

(Inammissibile)

Dopo il capoverso « Art. 238-bis » inse-rire il seguente:

Art. 238-ter.

(Fondo per la promozione dell’innovazionee dello sviluppo termale)

1. Al fine di consentire il rilancio deltermalismo italiano, alle aziende termali èriconosciuto un credito d’imposta nellamisura del 40 per cento dei costi sostenutiper attività di innovazione, ricerca e svi-luppo e di promozione di servizi e diprodotti finalizzate alla valorizzazione deltermalismo e del carattere terapeuticodelle acque termali nel territorio nazionalee all’estero.

2. Le aziende termali possono accedereal credito d’imposta di cui al comma 1 nelrispetto dei limiti di cui al regolamento(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del18 dicembre 2013. Il credito d’imposta nonconcorre alla formazione del reddito aifini delle imposte sui redditi, non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e109, comma 5, del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, ed è utilizzabile in compen-sazione ai sensi dell’articolo 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. In alternativa al credito d’imposta dicui al comma 1, le aziende termali pos-sono optare per un contributo a fondoperduto per le spese relative ad attività diinnovazione, ricerca e sviluppo e di pro-mozione di servizi e di prodotti finalizzatealla valorizzazione del termalismo e delcarattere terapeutico delle acque termalinel territorio nazionale e all’estero, fino auna quota massima del 30 per cento dellespese sostenute.

4. Con regolamento adottato con de-creto del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono disciplinate le modalitàdi attuazione del presente articolo.

5. Al fine di garantire la copertura deglioneri derivanti dall’attuazione del presentearticolo, nello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze èistituito il « Fondo per la promozionedell’innovazione e dello sviluppo termale »,con una dotazione di 30 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2020.

0. 238. 018. 9. Bond, Baldini.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 238, aggiungere il se-guente:

Art. 238-bis.

(Modifiche alla legge 24 ottobre 2000,n. 323, in materia di supporto alla ricerca

scientifica in ambito sanitario)

1. All’articolo 6 della legge 24 ottobre2000, n. 323, dopo il comma 1 sono in-seriti i seguenti:

« 1-bis. Per lo studio e il contrasto dispecifiche patologie, nel rispetto della nor-

Venerdì 3 luglio 2020 — 143 — Commissione V

mativa nazionale ed europea, possono es-sere adottate dal Ministero della salute,dal Ministero dell’università e della ricercae dalle regioni, misure finanziarie in fa-vore di progetti promossi dalla Fondazioneper la ricerca scientifica termale (FORST),di cui all’intesa sancita in sede di Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, il 17 ottobre 2019,sull’Accordo nazionale delle prestazionitermali per il triennio 2019-2021. Taliprogetti, realizzati anche in collaborazionecon soggetti pubblici e privati, sono prio-ritariamente finalizzati alla realizzazionedi programmi di ricerca scientifica, dirilevazione statistico-epidemiologica, dieducazione sanitaria e di divulgazione,anche con obiettivi di interesse sanitariogenerale, ivi compresi la prevenzione e ilcontrollo dei rischi epidemiologici e laformazione professionale degli operatori.Le risorse pubbliche, destinate ai progettie rivenienti da fondi europei e nazionali,sono concesse sotto forma di sovvenzionidirette, anticipi rimborsabili o altre formeagevolative di finanziamento, ai soggettibeneficiari come individuati dalla FORST

tramite apposite procedure di selezione. Inmateria restano ferme le competenze delMinistro dell’università e della ricerca dicui al decreto legislativo 5 giugno 1998,n. 204.

1-ter. Ai fini dell’attuazione dell’articolo15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, le regioni destinano le risorse nonutilizzate per il mancato raggiungimentodei limiti di spesa nel triennio 2019-2021,per l’abbattimento delle liste d’attesa e ilcontenimento della spesa sanitaria, garan-tendo agli assistiti dal Servizio sanitarionazionale, nell’ambito degli specifici limitidi spesa annualmente previsti, i cicli diriabilitazione termale motoria e neuromo-toria per la riabilitazione funzionale delmotuleso e per la riabilitazione della fun-zione respiratoria e cardiorespiratoria giàriconosciuti agli assicurati dell’Istituto na-zionale per l’assicurazione contro gli in-fortuni sul lavoro (INAIL). I medesimi ciclidi riabilitazione possono essere erogatialtresì agli assistiti che presentano postumiriconducibili all’infezione da COVID-19 ».

238. 018. I Relatori.

Venerdì 3 luglio 2020 — 144 — Commissione V

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misureurgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché dipolitiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

(C. 2500 Governo)

PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA

Ai sensi dell’articolo 90, comma 1, delregolamento, propongo le seguenti corre-zioni di forma, riferite agli articoli deldecreto-legge:

All’articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole:« SARS-Cov-2 » sono sostituite dalle se-guenti: « SARS-CoV-2 »;

al comma 2, le parole: « dell’isola-mento contagiati » sono sostituite dalle se-guenti: « dell’isolamento delle persone con-tagiate »;

al comma 4, primo periodo, la parola:« quarantenati » è sostituita dalle seguenti:« sottoposti a quarantena » e la parola:« cronici » è sostituita dalle seguenti: « af-fetti da malattie croniche »;

al comma 5, primo periodo, le parole:« identificati COVID-19, anche suppor-tando » sono sostituite dalle seguenti:« identificati come affetti da COVID-19,anche coadiuvando »;

al comma 6, al terzo periodo, laparola: « assistenziali » è sostituita dallaseguente: « assistenziale » e, al quarto pe-riodo, le parole: « Ministero dell’economiae finanze » sono sostituite dalle seguenti:« Ministero dell’economia e delle finanze »;

al comma 10, le parole: « , che formaparte integrante del presente decreto »sono sostituite dalle seguenti: « annesso alpresente decreto »;

al comma 11, al quinto periodo, leparole: « e province autonome » sono so-stituite dalle seguenti: « e le province au-tonome » e, al sesto periodo, le parole: « checostituisce parte integrante del presentedecreto » sono sostituite dalle seguenti:« annesso al presente decreto ».

All’articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le pa-role: « secondo la metodologia di cui » sonosostituite dalle seguenti: « con il procedi-mento stabilito »;

al comma 2, secondo periodo, le pa-role: « posti letti » sono sostituite dalleseguenti: « posti letto »;

al comma 4, le parole: « dei ProntoSoccorso » sono sostituite dalle seguenti:« dei reparti di pronto soccorso » e leparole: « sospetti COVID-19 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « sospetti di COVID-19 »;

al comma 5, al primo periodo, leparole: « implementare i mezzi di tra-sporto » sono sostituite dalle seguenti: « au-mentare il numero dei mezzi di trasporto »e, al terzo periodo, le parole: « A tal fine, illimite di spesa regionale per l’anno 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « Il limite dispesa regionale per l’attuazione delle mi-sure di cui al presente comma per l’anno2020 », le parole: « colonna 6 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « colonna 3 » e le

Venerdì 3 luglio 2020 — 145 — Commissione V

parole: « , che forma parte integrante delpresente decreto » sono sostituite dalle se-guenti: « annesso al presente decreto »;

al comma 6, lettera b), le parole:« fermo restando » sono sostituite dalleseguenti: « a condizione che sia salvaguar-dato », le parole: « ivi incluse le indennità »sono sostituite dalle seguenti: « compresal’erogazione delle indennità » e le parole:« CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018 »sono sostituite dalle seguenti: « contrattocollettivo nazionale di lavoro relativo alpersonale del comparto sanità – Triennio2016-2018, pubblicato nel supplemento or-dinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6ottobre 2018 »;

al comma 7, primo e quarto periodo,le parole: « , che forma parte integrante delpresente decreto » sono sostituite dalle se-guenti: « annesso al presente decreto »;

al comma 8, quarto periodo, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « diTrento e di Bolzano »;

al comma 9, terzo periodo, le parole:« dei pronto soccorso » sono sostituite dalleseguenti: « dei reparti di pronto soccorso »;

al comma 10:

al terzo periodo, le parole: « e pro-vince » sono sostituite dalle seguenti: « e leprovince » e le parole: « , che costituisceparte integrante del presente decreto »sono sostituite dalle seguenti: « annesso alpresente decreto »;

al quarto periodo, le parole: « all’ar-ticolo 18 del decreto legge 18 del 2020convertito, con modificazioni, dalla leggen. 27/2020 » sono sostituite dalle seguenti:« all’articolo 18 del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 »;

al quinto periodo, le parole: « sullivello finanziamento » sono sostituite dalleseguenti: « sul livello del finanziamento »;

al comma 11, primo periodo, dopo leparole: « all’Allegato D » sono inserite leseguenti: « annesso al presente decreto »;

al comma 12, le parole: « del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,di seguito citato anche come « decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 », »;

al comma 13, le parole: « agli obblighidel » sono sostituite dalle seguenti: « agliobblighi previsti dal » e le parole: « 1 agosto2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 1o

agosto 2011 »;

al comma 15, le parole: « di euro »sono sostituite dalla seguente: « euro »;

alla rubrica, le parole: « in emergenzaCOVID-19 » sono sostituite dalle seguenti:« in relazione all’emergenza da COVID-19 ».

All’articolo 3:

al comma 1, capoverso 5, le parole:« possono essere conferiti anche ai medicispecializzandi iscritti regolarmente all’ul-timo e penultimo anno di corso dellascuola di specializzazione per la durata di6 mesi » sono sostituite dalle seguenti:« possono essere conferiti per la durata disei mesi anche ai medici specializzandiiscritti regolarmente all’ultimo e al penul-timo anno di corso della scuola di specia-lizzazione ».

All’articolo 3-bis (introdotto dagli iden-tici emendamenti 3.01 e 3.09):

al comma 1, lettera b), sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: e le parole:« della graduatoria dei medici e dei mediciveterinari già specialisti alla data » sonosostituite dalle seguenti: « della pertinentegraduatoria dei medesimi professionisti giàspecialisti alla data ».

All’articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole:« in piano di rientro » sono sostituite dalleseguenti: « sottoposte a piano di rientro » e

Venerdì 3 luglio 2020 — 146 — Commissione V

le parole: « pazienti COVID » sono sostituitedalle seguenti: « pazienti affetti da COVID-19 »;

al comma 3, le parole: « pazienti CO-VID » sono sostituite dalle seguenti: « pa-zienti affetti da COVID-19 » e le parole: « dicui all’articolo 19, lettera c), della leggen. 23 giugno 2011, n. 118 » sono sostituitedalle seguenti: « di cui all’articolo 19,comma 2, lettera c), del decreto legislativo23 giugno 2011, n. 118 »;

al comma 5, le parole: « e che vedonoaltresì una temporanea sospensione delleattività ordinarie in funzione anche diquanto previsto » sono sostituite dalle se-guenti: « , le quali sospendano le attivitàordinarie anche in conseguenza dell’appli-cazione delle misure previste ».

All’articolo 5:

alla rubrica, le parole: « degli specia-lizzandi » sono sostituite dalle seguenti:« dei medici specializzandi ».

All’articolo 7:

al comma 2, le parole: « Con decretodel Ministro della salute, avente naturaregolamentare, da adottarsi » sono sosti-tuite dalle seguenti: « Con regolamentoadottato con decreto del Ministro dellasalute, ».

All’articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: « diulteriori 30 giorni sono aggiunte le se-guenti: « dalla data di scadenza »;

al comma 3, dopo le parole: « delcentro » è inserita la seguente: « ospeda-liero » e dopo la parola: « convertito » sonoinserite le seguenti: « , con modificazioni, »;

al comma 4, le parole: « deve esserecontattato il centro o lo specialista » sonosostituite dalle seguenti: « il paziente deverivolgersi al centro ospedaliero o allo spe-cialista »;

al comma 5, le parole: « , e distribuititramite il canale della farmaceutica con-venzionata » sono sostituite dalle seguenti:« e distribuiti tramite gli esercizi farma-ceutici convenzionati ».

All’articolo 11:

al comma 1:

alla lettera c), le parole: « Il FSE »sono sostituite dalle seguenti: « 3. Il FSE »;

alle lettere f), alinea, g), alinea ecapoversi 4-bis), 4-ter) e 4-quater), h) e i),capoverso 15-nonies, la parola: « punto » èsostituita dalla seguente: « numero »;

alla lettera f):

al primo capoverso, le parole: « –dopo le parole » sono sostituite dalle se-guenti: « 1) dopo le parole: »;

al secondo capoverso, le parole:« – le parole: » sono sostituite dalle se-guenti: « 2) le parole: »;

alla lettera g), capoversi 4-bis e4-ter, le parole: « in ANA » sono sostituitedalle seguenti: « nell’ANA »;

alla lettera i):

al capoverso 15-octies, le parole:« portale del nazionale » sono sostituitedalle seguenti: « portale nazionale »;

al capoverso 15-nonies, la parola:« 15-nonies » è sostituita dalla seguente:« 15-novies » e le parole: « 1 aprile 1999 »sono sostituite dalle seguenti: « 1o aprile1999 ».

All’articolo 19:

al comma 6, dopo la cifra:« 3.241.969 » nonché dopo la cifra:« 3.962.407 » è inserita la seguente parola:« euro ».

All’articolo 23:

al comma 3, le parole: « e di euro »sono sostituite dalle seguenti: « ed euro ».

Venerdì 3 luglio 2020 — 147 — Commissione V

All’articolo 25:

al comma 9, al secondo periodo, leparole: « fermo restando » sono sostituitedalle seguenti: « ferma restando » e, al sestoperiodo, le parole: « nonché quelle rela-tive » sono sostituite dalle seguenti: « non-ché di quelli relativi »;

al comma 10, la parola: « effettua-zione » è sostituita dalla seguente: « pre-sentazione »;

al comma 12:

al secondo periodo, le parole: « e gliinteressi dovuti » sono sostituite dalle se-guenti: « e applicando gli interessi dovuti »;

al terzo periodo, le parole: « Si ren-dono applicabili » sono sostituite dalle se-guenti: « Si applicano » e le parole: « deldecreto 31 maggio 2010, n. 78 » sono so-stituite dalle seguenti: « del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78 ».

All’articolo 26:

al comma 2:

alla lettera e), le parole: « all’arti-colo 67 decreto » sono sostituite dalle se-guenti: « all’articolo 67 del decreto »;

alla lettera f), le parole: « 10 marzo2000, n. 7. » sono sostituite dalle seguenti:« 10 marzo 2000, n. 74; »;

al comma 12, secondo periodo, leparole: « non supera il maggiore tra » sonosostituite dalle seguenti: « non può supe-rare il maggiore valore tra: » e le parole:« lettera a), » sono sostituite dalle seguenti:« lettera a); »;

al comma 20:

al primo periodo, le parole: « , sicumulano fra di loro » sono sostituite dalleseguenti: « sono cumulabili tra loro »;

al terzo periodo, le parole: « delregolamento della Commissione n. 702/2014 e del regolamento della Commissionen. 717/2013 » sono sostituite dalle seguenti:

« del regolamento (UE) della Commissionen. 1408/2013 e del regolamento (UE) dellaCommissione n. 717/2014 »;

al quarto periodo, le parole: « aicommi, 4 e 8 » sono sostituite dalle se-guenti: « ai commi 4 e 8, » e le parole: « delCOVID-19 » sono sostituite dalle seguenti:« del COVID-19 », ».

All’articolo 27:

al comma 4, alinea, dopo le parole:« in forma cooperativa » è inserito il se-guente segno d’interpunzione: « , »;

al comma 5, le parole: « al comma 86della legge n. 169 del 2019, alla retalogistica » sono sostituite dalle seguenti: « alcomma 86 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica »;

al comma 12, primo periodo, le pa-role: « i propri esponenti » sono sostituitedalle seguenti: « i suoi esponenti ».

All’articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, » sono inserite leseguenti: « convertito, con modificazioni,dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di seguitocitato anche come « decreto-legge 8 aprile2020, n. 23 », »;

al comma 3, secondo periodo, le pa-role: « 8 aprile n. 23 del 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « 8 aprile 2020,n. 23 ».

All’articolo 33:

al comma 1, primo periodo, le parole:« mediante il proprio indirizzo di postaelettronica » sono sostituite dalle seguenti:« mediante comunicazione inviata dal pro-prio indirizzo di posta elettronica », leparole: « questi siano accompagnati » sonosostituite dalle seguenti: « l’espressione delconsenso sia accompagnata », le parole:« facciano riferimento » sono sostituite

Venerdì 3 luglio 2020 — 148 — Commissione V

dalle seguenti: « faccia riferimento » e leparole: « siano conservati » sono sostituitedalle seguenti: « sia conservata ».

All’articolo 35:

al comma 1, le parole: « in conformitàcon la normativa » sono sostituite dalleseguenti: « in conformità alla normativa ».

All’articolo 36:

ai commi 1, primo periodo, 2, secondoperiodo, e alla rubrica, le parole: « paneuropeo » sono sostituite dalla seguente:« paneuropeo »;

al comma 1, terzo periodo, le parole:« epidemia da COVID – 19 » sono sostituitedalle seguenti: « epidemia di COVID-19 »;

al comma 3, dopo le parole: « 1.000milioni di euro » sono inserite le seguenti:« per l’anno 2020 ».

All’articolo 37:

al comma 1, dopo la parola: « Prepa-redness » è inserita la seguente: « Innova-tions ».

All’articolo 38:

al comma 7, capoverso Art. 29-bis,alla rubrica, le parole: « in “de minimis” »sono sostituite dalle seguenti: « in regime“de minimis” »;

al comma 11, la parola: « ricono-sciuti » è sostituita dalla seguente: « rico-nosciute »;

al comma 13, la parola: « videoga-mes » è sostituita dalla seguente: « video-giochi » e la parola: « compreso » è sop-pressa;

al comma 16:

all’alinea, la parola: « ammessi » èsostituita dalla seguente: « ammesse »;

alla lettera c), le parole: « società dicapitale » sono sostituite dalle seguenti:« società di capitali »;

al comma 17, la parola: « videoga-mes » è sostituita dalla seguente: « video-gioco »;

alla rubrica, le parole: « dell’ecosi-stema » sono sostituite dalle seguenti: « delsistema ».

All’articolo 40:

al comma 4, le parole: « Al fine dellaverifica di appartenenza alle microimpresee alle piccole e medie imprese per idistributori di carburanti i ricavi si cal-colano » sono sostituite dalle seguenti: « Peri fini di cui al comma 1, la verificadell’appartenenza dei distributori di car-buranti alla categoria delle microimprese edelle piccole e medie imprese è effettuatacalcolando i ricavi ».

All’articolo 41:

al comma 1, secondo periodo, le pa-role: « a partire » sono soppresse;

al comma 2, le parole: « 1 gennaio »sono sostituite dalle seguenti: « 1o gen-naio ».

All’articolo 42:

al comma 4, le parole: « di ENEA »sono sostituite dalle seguenti: « dell’E-NEA »;

al comma 5, le parole: « ENEA èautorizzata » sono sostituite dalle seguenti:« l’ENEA è autorizzata » e le parole: « diEnea » sono sostituite dalle seguenti: « del-l’ENEA »;

al comma 9, dopo le parole: « delpresente articolo » è inserito il seguentesegno d’interpunzione: « , ».

All’articolo 43:

al comma 7, le parole: « ad euro 100milioni di euro » sono sostituite dalle se-guenti: « a 100 milioni di euro » e le parole:« rinvenienti dall’abrogazione » sono sosti-tuite dalle seguenti: « rivenienti dall’abro-gazione della disposizione ».

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All’articolo 48:

al comma 1, lettera b), capoversob-bis), le parole: « comma 1) » sono sosti-tuite dalle seguenti: « comma 1 »;

al comma 2, lettera b), le parole: « inconformità con la normativa » sono sosti-tuite dalle seguenti: « in conformità allanormativa »;

al comma 5, terzo periodo, le parole:« di parte capitale » sono sostituite dalleseguenti: « di conto capitale »;

al comma 6, lettera a), dopo le parole:« 15,5 milioni », « 6,5 milioni » e « 2,5 mi-lioni » sono inserite le seguenti: « di euro ».

All’articolo 49:

al comma 1, secondo periodo, dopo leparole: « all’articolo 26 » è inserita la se-guente: « del ».

All’articolo 53:

al comma 1, le parole: « dall’epidemiada Covid-19 » sono sostituite dalle seguenti:« dall’epidemia di COVID-19 ».

All’articolo 54:

al comma 3, primo periodo, le parole:« nella settore » sono sostituite dalle se-guenti: « nel settore »;

al comma 7, la parola: « possibile » èsostituita dalla seguente: « ammesso ».

All’articolo 55:

al comma 1, la parola: « Provincie » èsostituita dalla seguente: « Province »;

al comma 3, la parola: « singolo » èsoppressa e le parole: « che aumenteràprogressivamente man mano che aumentala durata » sono sostituite dalle seguenti:« che aumenta progressivamente all’au-mentare della durata »;

al comma 6, secondo periodo, le pa-role: « , non supera le soglie di cui alpresente articolo, comma 4 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « non supera le sogliedi cui al comma 4 del presente articolo »;

al comma 8, le parole: « e non oltre »sono soppresse.

All’articolo 56:

al comma 2, le parole: « sia i prestitiper il fabbisogno per gli investimenti siaper il capitale di esercizio » sono sostituitedalle seguenti: « i prestiti sia per il fabbi-sogno per gli investimenti sia per il capi-tale di esercizio »

al comma 3, le parole: « e non oltre »sono soppresse;

al comma 5, le parole: « del punto »sono sostituite dalle seguenti: « indicati alpunto »;

al comma 6, al secondo periodo, leparole: « , non supera le soglie di cui alpresente articolo, comma 5 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « non supera le sogliedi cui al comma 5 del presente articolo »e, al terzo periodo, le parole: « di cui alpresente articolo, comma 5 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « di cui al comma 5 delpresente articolo ».

All’articolo 57:

al comma 1, la parola: « Provincie » èsostituita dalla seguente: « Province »;

al comma 5, le parole: « e non oltre »sono soppresse;

al comma 7, le parole: « nel SEE »sono sostituite dalle seguenti: « nello Spazioeconomico europeo ».

All’articolo 58:

al comma 1, la parola: « Provincie » èsostituita dalla seguente: « Province ».

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All’articolo 59:

al comma 1, la parola: « Provincie » èsostituita dalla seguente: « Province ».

All’articolo 60:

al comma 1, la parola: « Provincie » èsostituita dalla seguente: « Province ».

All’articolo 61:

al comma 2, le parole: « e non oltre »sono soppresse;

al comma 3, le parole: « dell’articolo108 TFUE » sono sostituite dalle seguenti:« dell’articolo 108 del Trattato sul funzio-namento dell’Unione europea »;

al comma 4, primo periodo, le parole:« dell’articolo 107 TFUE » sono sostituitedalle seguenti: « dell’articolo 107 del Trat-tato sul funzionamento dell’Unione euro-pea »;

al comma 5, primo periodo, le parole:« inerenti il » sono sostituite dalle seguenti:« inerenti al ».

All’articolo 64:

al comma 3, le parole: « d’intesa conla Conferenza Unificata » sono sostituitedalle seguenti: « previa intesa in sede diConferenza unificata »;

alla rubrica, la parola: « modiche » èsostituita dalla seguente: « modifiche ».

All’articolo 65:

al comma 1, primo periodo, le parole:« della presente norma » sono sostituitedalle seguenti: « del presente decreto ».

All’articolo 66:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « sanitari enon » sono sostituite dalle seguenti: « sani-tari e no, »;

alla lettera b), la parola: « previsioni »è sostituita dalla seguente: « disposizioni ».

All’articolo 70:

al comma 1:

alla lettera e), capoverso 5-quater,secondo periodo, la parola: « costituti » èsostituita dalla seguente: « costituiti »;

alla lettera f), capoverso 6, come so-stituito dall’emendamento 68.137, al sestoperiodo, le parole: « entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione » sono sostituite dalleseguenti: « entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore del decreto-legge 16 giu-gno 2020, n. 52 ».

All’articolo 71 come modificato dall’e-mendamento 68.137 del Governo:

al comma 1:

al comma 1:

al capoverso Art. 22-ter, comma 1,secondo periodo, le parole: « nel rispettodei saldi di finanza pubblica da adottareentro il 31 agosto 2020, » sono sostituitedalle seguenti: « da adottare entro il 31agosto 2020, nel rispetto dei saldi di fi-nanza pubblica, »;

al capoverso Art. 22-quater:

al comma 1, primo e terzo pe-riodo, le parole: « comma 4 » sono sostituitedalle seguenti: « comma 5 »;

al comma 2, le parole: « dell’ar-ticolo » sono sostituite dalle seguenti: « dal-l’articolo »;

al comma 4:

dopo il primo periodo è inserito ilseguente: « Per le domande riferite a pe-riodi di sospensione o riduzione dell’atti-vità lavorativa che hanno avuto inizio tra

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il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, iltermine di cui al primo periodo è fissato,a pena di decadenza, al 15 luglio 2020 »;

al settimo periodo, le parole: « sestoperiodo », ovunque ricorrono, sono sosti-tuite dalle seguenti: « settimo periodo »;

l’ottavo e il decimo periodo sonosoppressi.

al comma 6, le parole: « comma 4 »sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;

alla rubrica, le parole: « all’Istituto »sono sostituite dalle seguenti: « concessodall’Istituto »;

al comma 2, le parole: « ai sensidell’articolo ai sensi dell’articolo 265 »sono sostituite dalle seguenti: « ai sensidell’articolo 265 ».

All’articolo 72:

al comma 1, dopo la lettera a) èinserita la seguente:

a-bis) al comma 4, le parole:« quindici giorni » sono sostituite dalle se-guenti: « trenta giorni ».

All’articolo 74:

al comma 1, alinea, dopo le parole:« decreto-legge 17 marzo » è inserita laseguente: « 2020 ».

All’articolo 78:

al comma 2, alinea, dopo le parole:« dell’indennità » sono inserite le seguenti:« di cui ».

All’articolo 80:

al comma 1, lettera b), capoverso,primo periodo, le parole: « recesso del con-tratto » sono sostituite dalle seguenti: « re-cesso dal contratto ».

All’articolo 83:

al comma 2, primo periodo, le parole:« fermo restando » sono sostituite dalleseguenti: « ferma restando ».

All’articolo 84:

ai commi 1, 4, 5, 7 e 14, le parole:« decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 »sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 »;

al comma 5, le parole: « in sommini-strazione » sono sostituite dalle seguenti:« in regime di somministrazione »;

al comma 6, al primo periodo, leparole: « settore turismo » sono sostituitedalle seguenti: « settore del turismo » e, alsecondo periodo, le parole: « in sommini-strazione » sono sostituite dalle seguenti:« in regime di somministrazione »;

al comma 9, lettera a), le parole:« articoli 13 e 18 » sono sostituite dalleseguenti: « articoli da 13 a 18 »;

al comma 10, le parole: « all’articolo38 del decreto legge del 17 marzo 2020n. 18, convertito con modificazioni nellelegge 24 aprile 2020 n. 27 » sono sostituitedalle seguenti: « all’articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27 ».

All’articolo 85:

al comma 2, le parole: « sono ricono-sciute » sono sostituite dalle seguenti: « èriconosciuta ».

All’articolo 90:

ai commi 3 e 4, le parole: « sul sito »sono sostituite dalle seguenti: « nel sitointernet ».

All’articolo 95:

al comma 1, alinea, dopo le parole:« Albo delle imprese artigiane » è inserito ilseguente segno d’interpunzione: « , »;

al comma 5, la parola: « GURI » èsostituita dalle seguenti: « Gazzetta Uffi-ciale »;

alla rubrica, le parole: « rischio dacontagio » sono sostituite dalle seguenti:« rischio di contagio ».

Venerdì 3 luglio 2020 — 152 — Commissione V

All’articolo 98:

al comma 3, secondo periodo, le pa-role: « decreto-legge 18 marzo 2020,n. 18 » sono sostituite dalle seguenti: « de-creto-legge 17 marzo 2020, n. 18 »;

al comma 7, terzo periodo, dopo leparole: « 21,1 milioni » sono inserite leseguenti: « di euro ».

All’articolo 101:

al comma 1, le parole: « dalla legge »sono sostituite dalle seguenti: « dellalegge ».

All’articolo 102:

al comma 1, le parole: « dalla legge »sono sostituite dalle seguenti: « dellalegge ».

All’articolo 103:

al comma 1, secondo periodo, la pa-rola: « documentazioni » è sostituita dallaseguente: « documentazione »;

al comma 2, al secondo periodo, dopola parola: « cittadini » è inserita la seguente:« stranieri » e, al terzo periodo, dopo leparole: « il cittadino » è inserita la seguente:« straniero »;

al comma 3, lettera b), le parole: « perse stessi o per componenti della propriafamiglia » sono sostituite dalle seguenti:« per il datore di lavoro o per componentidella sua famiglia »;

al comma 4, al primo periodo, leparole: « è indicata » sono sostituite dalleseguenti: « sono indicate » e, al secondoperiodo, le parole: « di svolgere » sono so-stituite dalle seguenti: « dello svolgimentodi »;

al comma 6, primo periodo, le parole:« la conclusione » sono sostituite dalle se-guenti: « l’instaurazione »;

al comma 7, secondo periodo, dopo leparole: « Ministro delle politiche agricole »è inserita la seguente: « alimentari »;

al comma 8, lettera a), le parole:« dell’immigrazione clandestina dall’Italia »sono sostituite dalle seguenti: « dell’emigra-zione clandestina dall’Italia » e le parole:« articolo 600 » sono sostituite dalle se-guenti: « articolo 600 »;

al comma 10:

alla lettera c), le parole: « pronun-ciata anche » sono sostituite dalla seguente:« adottata » e le parole: « inerenti gli » sonosostituite dalle seguenti: « inerenti agli »;

alla lettera d), le parole: « quella diapplicazione pronunciata » sono sostituitedalle seguenti: « quella adottata »;

al comma 12, lettera a), le parole:« dell’immigrazione clandestina dall’Italia »sono sostituite dalle seguenti: « dell’emigra-zione clandestina dall’Italia »;

al comma 13, primo periodo, le pa-role: « ivi compresa la » sono sostituitedalle seguenti: « anche per »;

al comma 16, primo periodo, dopo leparole: « comma 6 » è inserito il seguentesegno d’interpunzione: « , »;

al comma 21, le parole: « Al comma1 » sono sostituite dalle seguenti: « Al se-condo periodo del comma 1 », le parole:« del decreto legge decreto-legge » sonosostituite dalle seguenti: « del decreto-legge » e le parole: « dopo le parole: “rap-presentanti” sono aggiunte le seguenti:“dell’Autorità politica delegata per la co-esione territoriale, nonché dell’Autoritàpolitica delegata per le pari opportunità” »sono sostituite dalle seguenti: « dopo leparole: “rappresentanti” sono inserite leseguenti: “dell’Autorità politica delegataper la coesione territoriale, dell’Autoritàpolitica delegata per le pari opportu-nità,” »;

al comma 23, primo periodo, le pa-role: « da ripartire nelle sedi di serviziointeressate nelle procedure » sono sosti-

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tuite dalle seguenti: « da ripartire tra lesedi di servizio interessate dalle proce-dure ».

All’articolo 104:

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « glioneri derivante » sono sostituite dalle se-guenti: « gli oneri derivanti » e le parole: « ilriconoscimento di una indennità » sonosostituite dalle seguenti: « la concessione diun indennizzo »;

al secondo periodo, le parole: « del-l’indennità » sono sostituite dalle seguenti:« dell’indennizzo ».

All’articolo 105:

al comma 1, lettera b), la parola:« implementare » è sostituita dalla se-guente: « incrementare »;

al comma 2, le parole: « alle letterea) » sono sostituite dalle seguenti: « allalettera a) ».

All’articolo 106:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « con-nesse » è sostituita dalla seguente: « con-nessa »;

al quarto periodo, dopo le parole:« dell’andamento delle spese » è inserito ilseguente segno d’interpunzione: « , » e laparola: « apposite » è sostituita dalla se-guente: « apposita ».

All’articolo 109:

al comma 1:

l’alinea è sostituito dal seguente:

« Al decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) l’articolo 48 è sostituito dal se-guente: »;

al capoverso Art. 48, comma 1, se-condo periodo, la parola: « previsti » è so-stituita dalla seguente: « previste ».

All’articolo 111:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « con-nesse » è sostituita dalla seguente: « con-nessa »;

al terzo periodo, dopo le parole:« dell’andamento delle spese » è inserito ilseguente segno d’interpunzione: « , ».

All’articolo 113:

al comma 1, dopo le parole: « rinego-ziazione o sospensione » è inserita la se-guente: « della » e la parola: « contratto » èsostituita dalla seguente: « contratti »;

al comma 2, primo periodo, le parole:« delle quote capitale » sono sostituite dalleseguenti: « della quota capitale ».

All’articolo 115:

al comma 1, secondo periodo, la pa-rola: « denominati » è sostituita dalla se-guente: « denominate »;

al comma 3, le parole: « comma pre-cedente » sono sostituite dalle seguenti:« comma 2 ».

All’articolo 117:

al comma 5, le parole: « provinceautonomie » sono sostituite dalle seguenti:« province autonome »;

al comma 8, quarto periodo, le parole:« e non oltre », ovunque ricorrono, sonosoppresse.

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All’articolo 120:

al comma 1, le parole: « indicati nel-l’allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti:« indicati nell’allegato 2 »;

al comma 3, la parola: « individuate »è sostituita dalla seguente: « individuati ».

All’articolo 121:

al comma 5, primo periodo, la parola:« integrazione » è sostituita dalla seguente:« sussistenza »;

al comma 6, le parole: « fermo re-stando » sono sostituite dalle seguenti:« ferma restando ».

All’articolo 122:

al comma 2, lettera d), le parole: « persanificazione degli ambienti di lavoro »sono sostituite dalle seguenti: « per la sa-nificazione ».

All’articolo 123:

al comma 2, la parola: « valutati » èsostituita dalla seguente: « valutate ».

All’articolo 124:

al comma 3, la parola: « valutati » èsostituita dalla seguente: « valutate ».

All’articolo 125:

al comma 1, primo periodo, la parola:« virus » è soppressa;

al comma 6, dopo le parole: « dall’a-brogazione » sono inserite le seguenti:« della disposizione ».

All’articolo 126:

al comma 1-bis (introdotto dagli iden-tici emendamenti 126. 12 e 154. 4), leparole: « articolo 18 della legge 23 febbraio1999, n. 44 » sono sostituite dalle seguenti:

« articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio2011, n. 10 ».

All’articolo 127:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), capoverso,secondo periodo, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « , pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020 »;

alla lettera b), capoverso, primo pe-riodo, dopo le parole: « 24 febbraio 2020 »sono inserite le seguenti: « , pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 feb-braio 2020 ».

All’articolo 128:

al comma 1, dopo le parole: « legge 24aprile » è inserita la seguente: « 2020 ».

All’articolo 130:

al comma 3, la parola: « valutati » èsostituita dalla seguente: « , valutate ».

All’articolo 134:

alla rubrica, la parola: « IVAFE » èsostituita dalle seguenti: « imposta sul va-lore delle attività finanziarie detenute al-l’estero ».

All’articolo 135:

al comma 2, alinea, le parole: « dallalegge dicembre » sono sostituite dalle se-guenti: « dalla legge 17 dicembre ».

All’articolo 136:

al comma 4, la parola: « valutati » èsostituita dalla seguente: « , valutate ».

All’articolo 137:

al comma 3, la parola: « valutati » èsostituita dalla seguente: « , valutate ».

Venerdì 3 luglio 2020 — 155 — Commissione V

All’articolo 139:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « epi-demia da COVID-19 » sono sostituite dalleseguenti: « epidemia di COVID-19 »;

al secondo e al terzo periodo, leparole: « decreto legislativo 30 luglio 1999,n. 300 » sono sostituite dalle seguenti: « deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 »;

alla rubrica, le parole: « epidemiada COVID-19 » sono sostituite dalle se-guenti: « epidemia di COVID-19 ».

All’articolo 143:

al comma 2, la parola: « valutati » èsostituita dalla seguente: « , valutate ».

All’articolo 145:

al comma 2, la parola: « valutati, » èsostituita dalla seguente: « , valutate ».

All’articolo 146:

al comma 1, le parole: « dal seguente »sono sostituite dalle seguenti: « dai se-guenti » e le parole: « applicando lo » sonosostituite dalle seguenti: « applicando ilcoefficiente dello ».

All’articolo 148:

al comma 1, lettera c), la parola:« spostati » è sostituita dalla seguente: « dif-feriti ».

All’articolo 149:

al comma 1:

alla lettera d), le parole: « legge 13maggio 1988, n. 54 » sono sostituite dalleseguenti: « legge 13 maggio 1988, n. 154 »;

alla lettera g), le parole: « all’arti-colo 33, comma 1bis » sono sostituite dalle

seguenti: « all’articolo 33, comma 1-bis » ela parola: « approvata » è sostituita dallaseguente: « approvato ».

All’articolo 152:

al comma 1, secondo periodo, dopo leparole: « anche se anteriormente » è inse-rita la seguente: « alla »;

al comma 2, le parole: « e di fabbi-sogno in » sono sostituite dalle seguenti: « edi fabbisogno, a ».

All’articolo 153:

al comma 2, le parole: « e di fabbi-sogno in » sono sostituite dalle seguenti: « edi fabbisogno, a ».

All’articolo 157:

al comma 2:

alla lettera f), le parole: « n. 641; »sono sostituite dalle seguenti: « , n. 641. »;

alla medesima lettera f), capoverso,le parole: « Gli atti, le comunicazioni e gliinviti di cui al presente comma » sonosostituite dalle seguenti: « 2-bis. Gli atti, lecomunicazioni e gli inviti di cui al comma2 »;

al comma 7, la parola: « valutati » èsostituita dalla seguente: « , valutate ».

All’articolo 161:

al comma 1, le parole: « I pagamenti »sono sostituite dalle seguenti: « I terminiper i pagamenti »

All’articolo 164:

al comma 1, lettera a), le parole: « eda altri enti pubblici ovvero da società »sono sostituite dalle seguenti: « e di altrienti pubblici ovvero di società »;

Venerdì 3 luglio 2020 — 156 — Commissione V

al comma 2, capoverso 5-bis, secondoperiodo, le parole: « è decretato dal » sonosostituite dalle seguenti: « è stabilito condecreto del »;

al comma 3, le parole: « dell’articolo952 e seguenti » sono sostituite dalle se-guenti: « degli articoli 952 e seguenti ».

All’articolo 165:

al comma 1, le parole: « in conformitàdi quanto previsto » sono sostituite dalleseguenti: « in conformità a quanto previ-sto »;

al comma 4, le parole: « in conformitàcon gli schemi » sono sostituite dalle se-guenti: « in conformità agli schemi ».

All’articolo 168:

al comma 1, dopo la parola: « sotto-poste » è soppressa la virgola.

All’articolo 170:

al comma 2, lettera b), le parole: « inconformità del quadro normativo » sonosostituite dalle seguenti: « in conformità alquadro normativo ».

All’articolo 171:

al comma 1, le parole: « la conformitàcon quanto previsto » sono sostituite dalleseguenti: « la conformità a quanto previ-sto », le parole: « tenuto dell’obiettivo »sono sostituite dalle seguenti: « tenutoconto dell’obiettivo » e le parole: « mini-mizza il sostegno pubblico » sono sostituitedalle seguenti: « comporta il minimo soste-gno pubblico »;

al comma 2, le parole: « successiva-mente della cessione » sono sostituite dalleseguenti: « successivamente alla cessione ».

All’articolo 172:

al comma 1, primo periodo, la parola:« cessione » è sostituita dalla seguente:« cessioni »;

al comma 3, le parole: « , non con-corrono, in quanto escluse » sono sostituitedalle seguenti: « non concorrono, in quantoesclusi ».

All’articolo 175:

le parole: « Agli oneri » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 1. Agli oneri ».

All’articolo 176:

al comma 5, al terzo periodo, le pa-role: « Non si applicano limiti » sono so-stituite dalle seguenti: « Non si applicano ilimiti » e, al quarto periodo, le parole:« Accertata la mancata integrazione » sonosostituite dalle seguenti: « Qualora sia ac-certata la mancata sussistenza ».

All’articolo 178:

al comma 3, primo periodo, le parole:« Fondo sviluppo e coesione » sono sosti-tuite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppoe la coesione ».

All’articolo 179:

al comma 1, lettera a), dopo le parole:« designato dal Ministro dell’economia edelle finanze » è inserito il seguente segnod’interpunzione: « , »;

al comma 3, dopo le parole: « pari a20 milioni di euro » sono inserite le se-guenti: « per l’anno 2020 ».

All’articolo 180:

al comma 1, le parole: « Nell’anno2020 » sono soppresse e dopo le parole:« 100 milioni di euro » sono inserite leseguenti: « per l’anno 2020 »;

Venerdì 3 luglio 2020 — 157 — Commissione V

al comma 2, le parole: « in sedeConferenza » sono sostituite dalle seguenti:« in sede di Conferenza »;

al comma 3, capoverso 1-ter:

al secondo periodo, le parole: « delpresente provvedimento » sono sostituitedalle seguenti: « della presente disposi-zione »;

al terzo periodo, dopo le parole: « lasanzione amministrativa » sono inserite leseguenti: « pecuniaria del pagamento diuna somma »;

al quarto periodo, le parole: « unasanzione » sono sostituite dalle seguenti:« la sanzione »;

al comma 4, le parole: « legge 21giugno 2017, n. 196 » sono sostituite dalleseguenti: « legge 21 giugno 2017, n. 96 », leparole: « della presente legge » sono sosti-tuite dalle seguenti: « della presente dispo-sizione », dopo le parole: « la sanzioneamministrativa » sono inserite le seguenti:« pecuniaria del pagamento di unasomma » e le parole: « una sanzione » sonosostituite dalle seguenti: « la sanzione ».

All’articolo 183:

al comma 1, lettera c), capoverso3-bis, primo periodo, dopo le parole: « perl’anno 2021 » è inserito il seguente segnod’interpunzione: « , » e le parole: « Fondosviluppo e coesione » sono sostituite dalleseguenti: « Fondo per lo sviluppo e lacoesione »;

al comma 2, le parole: « Fondo emer-genze imprese e istituzioni culturali » sonosostituite dalle seguenti: « Fondo per leemergenze delle imprese e delle istituzioniculturali »;

al comma 3, la parola: « biglietta-zione » è sostituita dalle seguenti: « venditadi biglietti d’ingresso, »;

al comma 4, le parole: « Fondo unicodello spettacolo » sono sostituite dalle se-guenti: « Fondo unico per lo spettacolo » e

le parole: « dall’articolo 1 decreto del Mi-nistero » sono sostituite dalle seguenti:« dall’articolo 1 del decreto del Ministro »;

al comma 6, le parole: « Fondo unicodello spettacolo » sono sostituite dalle se-guenti: « Fondo unico per lo spettacolo »;

al comma 7, terzo periodo, le parole:« legge di 14 novembre » sono sostituitedalle seguenti: « legge 14 novembre »;

al comma 10, le parole: « Al di fine disostenere » sono sostituite dalle seguenti:« Al fine di sostenere »;

al comma 11:

all’alinea, le parole: « legge 24aprile, n. 27 » sono sostituite dalle seguenti:« legge 24 aprile 2020, n. 27 »;

alla lettera b), capoverso 2, secondoperiodo, le parole: « di pari importo altitolo di acquisto » sono sostituite dalleseguenti: « di importo pari al prezzo deltitolo di acquisto »;

alla rubrica, le parole: « settore cul-tura » sono sostituite dalle seguenti: « set-tore della cultura ».

All’articolo 184:

al comma 2, le parole: « di cui daltitolo II » sono sostituite dalle seguenti: « dicui al titolo II »;

al comma 5, primo periodo, dopo leparole: « per l’anno 2021 » è inserito ilseguente segno d’interpunzione: « , » e leparole: « Fondo sviluppo e coesione » sonosostituite dalle seguenti: « Fondo per losviluppo e la coesione »;

alla rubrica, la parola: « cultura » èsostituita dalle seguenti: « per la cultura ».

All’articolo 185:

al comma 2, le parole: « della presentedecreto » sono sostituite dalle seguenti:« del presente decreto ».

Venerdì 3 luglio 2020 — 158 — Commissione V

All’articolo 186:

al comma 1, alinea, le parole: « conmodificazione » sono sostituite dalle se-guenti: « , con modificazioni, »;

al comma 1, capoverso 1-ter, quartoperiodo, le parole: « sulla quota » sonosostituite dalle seguenti: « alla quota ».

All’articolo 187:

al comma 1, le parole: « 26 ottobre1974, n. 633 » sono sostituite dalle se-guenti: « 26 ottobre 1972, n. 633 ».

All’articolo 189:

al comma 1, le parole: « per dallosvolgimento » sono sostituite dalle seguenti:« per lo svolgimento ».

All’articolo 190:

al comma 2, primo periodo, le parole:« del regolamento UE » sono sostituite dalleseguenti: « del citato regolamento (UE)n. 1407/2013 »;

al comma 4, primo periodo, le parole:« a medesime » sono sostituite dalle se-guenti: « alle stesse »;

al comma 5, secondo periodo, dopo leparole: « deve essere presentato » sono in-serite le seguenti: « a pena di scarto » e leparole: « , pena lo scarto del modello F24 »sono soppresse.

All’articolo 192:

la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Proroga di un termine relativoalla procedura di riequilibrio dell’Istitutonazionale di previdenza dei giornalisti ita-liani ».

All’articolo 195:

alla rubrica, la parola: « emer-genze » è sostituita dalle seguenti: « peremergenze relative alle ».

All’articolo 196:

al comma 3, le parole: « 1 luglio »sono sostituite dalle seguenti: « 1o luglio ».

All’articolo 198:

al comma 1, secondo periodo, le pa-role: « regolamento (UE) 5 ottobre 2012n. 965/2012 » sono sostituite dalle seguenti:« regolamento (UE) n. 965/2012 dellaCommissione, del 5 ottobre 2012 »;

alla rubrica, le parole: « fondo com-pensazione danni » sono sostituite dalleseguenti: « di un fondo per la compensa-zione dei danni subiti dal ».

All’articolo 199:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « de-creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, » sonoinserite le seguenti: « convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, » e le parole: « che dimostino di aversubito subito » sono sostituite dalle se-guenti: « che dimostrino di aver subito »;

alla lettera b), le parole: « e inrelazione a ciascuna minore giornata dilavoro » sono sostituite dalle seguenti: « inrelazione a ciascuna giornata di lavoroprestata in meno »;

al comma 3, lettera b), le parole:« delle legge » sono sostituite dalle seguenti:« della legge »;

al comma 8, le parole: « e delle Au-torità portuali »: sono sostituite dalle se-guenti: « e dall’Autorità portuale di GioiaTauro »

All’articolo 200:

al comma 1, primo periodo, le parole:« oggetto di » sono sostituite dalle seguenti:« sottoposto a »;

al comma 2, primo periodo, le parole:« della presente decreto » sono sostituitedalle seguenti: « del presente decreto »;

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al comma 8:

al primo periodo, le parole: « perl’attrezzaggio dei relativi parchi finaliz-zato » sono sostituite dalle seguenti: « perl’installazione di dotazioni sui relativimezzi, finalizzate »;

al secondo periodo, le parole: « edall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19, » sono sostituite dalle seguenti:« e dall’articolo 1 del decreto-legge 25marzo 2020, n. 19, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 22 maggio 2020,n. 35, ».

All’articolo 201:

al comma 2, le parole: « Pe le mede-sime » sono sostituite dalle seguenti: « Perle medesime » e le parole: « i sub-fornitori »sono sostituite dalla seguente: « sub-forni-tori ».

All’articolo 202:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 4, al primoperiodo, le parole: « e sottoposto » sonosostituite dalla seguente: « sottoposto » e leparole: « è definito » sono sostituite dalleseguenti: « sono definiti » e, al secondoperiodo, le parole: « comma 3 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « terzo comma »;

alla lettera c):

al capoverso 5, le parole: « conver-tito in legge con modificazioni dall’articolo1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014 »sono sostituite dalle seguenti: « convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214 »;

al capoverso 5-ter, dopo la parola:« fiscale » è soppressa la virgola;

alla lettera d), la parola: « sop-presso » è sostituita dalla seguente: « abro-gato »;

alla lettera e), capoverso 7, terzoperiodo, le parole: « al comma » sono so-stituite dalle seguenti: « ai commi »;

al comma 2, dopo le parole: « decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 » sono inseritele seguenti: « , convertito, con modifica-zioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, ».

All’articolo 203:

al comma 1, la parola: « assoggettate »è sostituita dalla seguente: « assoggettati »,la parola: « EASA » è sostituita dalle se-guenti: « Agenzia europea per la sicurezzaaerea (EASA) » e le parole: « regolamento(UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012 » sonosostituite dalle seguenti: « regolamento(UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5ottobre 2012 »;

ai commi 3 e 4, le parole: « dellapresente disposizione » sono sostituite dalleseguenti: « del presente decreto ».

All’articolo 204:

al comma 2, la parola: « previsioni » èsostituita dalla seguente: « disposizioni ».

All’articolo 205:

al comma 1, le parole: « regolamento(CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE »sono sostituite dalle seguenti: « regola-mento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del7 dicembre 1992, » e le parole: « regola-mento n. 3557/92/CEE » sono sostituitedalle seguenti: « regolamento (CEE)n. 3577/92 ».

All’articolo 206:

al comma 2, le parole: « fino ad unmassimo di 10 esperti o consulenti » sonosostituite dalle seguenti: « di esperti o con-sulenti fino al numero massimo di 10 », leparole: « di comprovata esperienza, nelsettore delle opere pubbliche, delle disci-pline giuridico, tecnico-ingegneristiche »sono sostituite dalle seguenti: « di compro-vata esperienza nel settore delle operepubbliche e nelle discipline giuridiche o

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tecnico-ingegneristiche » e le parole: « avalere sulle » sono sostituite dalle seguenti:« posti a carico delle »;

al comma 3, al terzo periodo, le pa-role: « il termine di cui al precedenteperiodo » sono sostituite dalle seguenti: « iltermine di sessanta giorni di cui al se-condo periodo » e, al quarto periodo, leparole: « di cui al presente comma » sonosostituite dalle seguenti: « di cui al secondoperiodo »;

al comma 4, secondo e terzo periodo,dopo la parola: « Commissario » è inseritala seguente: « straordinario »;

al comma 6, dopo la parola: « Com-missario » è inserita la seguente: « straor-dinario »;

al comma 7, le parole: « di cui articolo1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cuiall’articolo 1, », le parole: « legge 31 dicem-bre 2018, n. 145 » sono sostituite dalleseguenti: « legge 30 dicembre 2018,n. 145, » e le parole: « della tratta auto-stradale » sono sostituite dalle seguenti:« delle tratte autostradali »;

alla rubrica, le parole: « della trattaautostradale » sono sostituite dalle se-guenti: « delle tratte autostradali ».

All’articolo 207:

al comma 2, al primo periodo, laparola: « hanno » è sostituita dalla se-guente: « abbiano » e, al secondo periodo, laparola: « previsioni » è sostituita dalla se-guente: « disposizioni ».

All’articolo 208:

al comma 5, secondo periodo, le pa-role: « del Ministero delle economia e dellefinanze » sono sostituite dalle seguenti:« del Ministero dell’economia e delle fi-nanze ».

All’articolo 209:

al comma 1, al primo periodo, leparole: « per l’anno 2020 e di » sono so-stituite dalle seguenti: « per l’anno 2020 ea » e, al secondo periodo, le parole: « diparte capitale » sono sostituite dalle se-guenti: « di conto capitale ».

All’articolo 210:

al comma 1, dopo la parola: « mu-tualistica » è soppressa la virgola;

al comma 3, la parola: « traporti » èsostituita dalla seguente: « trasporti » e leparole: « l-ter e l-quater » sono sostituitedalle seguenti: « l-ter) e l-quater) ».

All’articolo 211:

al comma 1, le parole: « Corpo dellacapitanerie di porto » sono sostituite dalleseguenti: « Corpo delle capitanerie diporto », le parole: « dal data » sono sosti-tuite dalle seguenti: « dalla data » e leparole: « alle medesime Forze » sono so-stituite dalle seguenti: « al medesimoCorpo »;

al comma 3, le parole: « e di ognialtra clausola » sono sostituite dalle se-guenti: « e ogni altra clausola »;

al comma 4, dopo le parole: « euro2.230.000 » sono inserite le seguenti: « perl’anno 2020, ».

All’articolo 214:

al comma 1, le parole: « 1 luglio2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 1o

luglio 2009 »;

al comma 2, le parole: « prevenzionecui al comma 1 » sono sostituite dalleseguenti: « prevenzione di cui al comma1 »;

al comma 3, le parole: « dall’emer-genza » sono sostituite dalle seguenti: « al-l’emergenza »;

alla rubrica, la parola: « ANAS » èsostituita dalle seguenti: « dell’ANAS ».

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All’articolo 215:

al comma 1, alinea, e al comma 2,lettera a), dopo le parole: « decreto-legge 25marzo 2020, n. 19 » sono inserite le se-guenti: « , convertito, con modificazioni,dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 »;

al comma 1, alinea, le parole: « neiconfronti aventi diritto » sono sostituitedalle seguenti: « nei confronti degli aventidiritto »;

al comma 2, lettera b), la parola:« attuative » è sostituita dalla seguente: « at-tuativi ».

All’articolo 216:

al comma 2, al primo periodo, dopo leparole: « decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19 » sono inserite le seguenti: « , con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22maggio 2020, n. 35 » e le parole: « equili-brio economico-finanziarie » sono sosti-tuite dalle seguenti: « equilibrio economico-finanziario » e, al terzo periodo, le parole:« dal concessionario » sono soppresse;

al comma 3, primo periodo, le parole:« e a decorrere » sono sostituite dalle se-guenti: « a decorrere ».

All’articolo 217:

al comma 2, al secondo periodo, leparole: « del predetto Fondo » sono sosti-tuite dalle seguenti: « del Fondo di cui alcomma 1 » e, al terzo periodo, le parole:« fossero inferiori » sono sostituite dalleseguenti: « sia inferiore » e la parola:« verrà » è sostituita dalla seguente: « è ».

All’articolo 218:

al comma 3, quarto periodo, la parola:« previsi » è sostituita dalla seguente: « pre-visti » e dopo le parole: « codice del pro-cesso amministrativo » sono inserite le se-guenti: « , di cui all’allegato 1 al decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104 »;

al comma 4, secondo periodo, le pa-role: « approvato con il Decreto legisla-tivo » sono sostituite dalle seguenti: « di cuiall’allegato 1 al decreto legislativo ».

All’articolo 219:

al comma 1, la parola: « disinfesta-zione » è sostituita dalla seguente: « disin-fezione »;

al comma 3, capoverso 7, le parole:« straordinario, di cui euro » sono sostituitedalle seguenti: « straordinario, euro » e leparole: « , nonché di cui euro » sono so-stituite dalle seguenti: « ed euro »;

al comma 4, le parole: « commi pre-cedenti » sono sostituite dalle seguenti:« commi 1, 2 e 3 ».

All’articolo 222:

al comma 3, dopo le parole: « 500milioni » sono inserite le seguenti: « dieuro ».

All’articolo 223:

alla rubrica, dopo la parola: « Con-tenimento » è inserita la seguente: « della ».

All’articolo 224:

al comma 2, lettera b), capoverso3-decies, le parole: « l’Istat è delegato adefinire, nel termine di 90 giorni, » sonosostituite dalle seguenti: « l’Istituto nazio-nale di statistica, entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, definisce »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « , e co-munque non prima dell’entrata in vigore »sono sostituite dalle seguenti: « o, se suc-cessiva, dalla data di entrata in vigore »:

Venerdì 3 luglio 2020 — 162 — Commissione V

alla lettera b), capoverso 10-bis,dopo le parole: « di Trento e » è inserita laseguente: « di » e la parola: « risultante » èsostituita dalla seguente: « risultanti »;

All’articolo 225:

al comma 1, le parole: « la situazioni »sono sostituite dalle seguenti: « la situa-zione », dopo le parole: « di irrigazione, » èinserita la seguente: « la » e dopo la parola:« abilitati » è soppressa la virgola;

al comma 5, le parole: « la modalità »sono sostituite dalle seguenti: « le moda-lità ».

All’articolo 227:

al comma 1, dopo le parole: « è isti-tuito un Fondo » sono inserite le seguenti:« con la dotazione »;

al comma 3, primo periodo, le parole:« del territorio e del mare » sono sostituitedalle seguenti: « della tutela del territorio edel mare, ».

All’articolo 228:

al comma 1, lettera b), la parola:« soppresso » è sostituita dalla seguente:« abrogato ».

All’articolo 229:

al comma 4, dopo le parole: « delladomanda di mobilità » è soppressa la vir-gola.

All’articolo 230:

ai commi 1, secondo periodo, e 2,secondo periodo, dopo le parole: « nellaGazzetta Ufficiale » sono inserite le se-guenti: « , 4a serie speciale, »;

al comma 2, il terzo periodo è sop-presso;

dopo il comma 2 è aggiunto ilseguente:

« 2-bis. All’onere derivante dall’attuazionedel comma 1, pari a 4 milioni di euro perl’anno 2023, si provvede ai sensi dell’arti-colo 265 »;

la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Incremento del numero dei postirelativi a concorsi già indetti ».

All’articolo 231:

al comma 1, le parole: « nel 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno2020 »;

al comma 2, lettera f), le parole: « e laloro dotazione » sono sostituite dalle se-guenti: « e delle loro dotazioni »;

al comma 3, la parola: « RUP » èsostituita dalle seguenti: « responsabileunico del procedimento » e le parole:« delle tempistiche stabilite » sono sosti-tuite dalle seguenti: « dei termini stabiliti »;

al comma 5, terzo periodo, dopo leparole: « affidamento degli stessi e » è in-serita la seguente: « che »;

al comma 7, le parole: « nel 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno2020 »;

al comma 11, la parola: « template » èsostituita dalle seguenti: « modelli informa-tici »;

al comma 12, dopo le parole: « 370,23milioni di euro » sono inserite le seguenti:« per l’anno 2020 ».

All’articolo 232:

al comma 6, al primo periodo, leparole: « e non oltre » sono soppresse e, alsecondo periodo, le parole: « a tutti gli atti »sono sostituite dalle seguenti: « tutti gliatti ».

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All’articolo 233:

al comma 2, al primo periodo, leparole: « Piano nazionale di azione nazio-nale pluriennale » sono sostituite dalle se-guenti: « Piano di azione nazionale plu-riennale » e, al secondo periodo, la parola:« suddetto » è soppressa;

al comma 3, secondo periodo, le pa-role: « di età » sono soppresse;

al comma 5, dopo le parole: « 150milioni di euro » sono inserite le seguenti:« per l’anno 2020 ».

All’articolo 236:

al comma 3, al primo periodo, leparole: « di cui all’articolo 5 della legge 24dicembre 1993, n. 537, comma 1, letteraa), » sono sostituite dalle seguenti: « di cuiall’articolo 5, comma 1, lettera a), dellalegge 24 dicembre 1993, n. 537, » e, alterzo e al quarto periodo, la parola:« AFAM » è sostituita dalle seguenti: « dialta formazione artistica musicale e co-reutica ».

All’articolo 237:

al comma 1, secondo periodo, le pa-role: « decreto legislativo 6 novembre 2007,n. 206 » sono sostituite dalle seguenti: « de-creto legislativo 9 novembre 2007,n. 206 ».

All’articolo 238:

al comma 4, le parole: « dalla entratain vigore delle presenti disposizioni » sonosostituite dalle seguenti: « dalla data dientrata in vigore del presente decreto »;

al comma 5, le parole: « di cui all’ar-ticolo 5 della legge 24 dicembre 1993,n. 537, comma 1, lettera a), » sono sosti-tuite dalle seguenti: « di cui all’articolo 5,comma 1, lettera a), della legge 24 dicem-bre 1993, n. 537, »;

al comma 6, dopo le parole: « di altaformazione » è inserita la seguente: « arti-stica, »;

al comma 8, le parole: « di cui all’ar-ticolo 5 della legge 24 dicembre 1993,n. 537, comma 1, lettera a) » sono sosti-tuite dalle seguenti: « di cui all’articolo 5,comma 1, lettera a), della legge 24 dicem-bre 1993, n. 537 »;

al comma 9, le parole: « per l’anno2021 a » sono sostituite dalle seguenti: « perl’anno 2021, a euro », dopo le parole: « perl’anno 2022 e a » è inserita la seguente:« euro » e le parole: « dal 2023 » sonosostituite dalle seguenti: « dall’anno 2023 »;

la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Piano straordinario di investi-menti nell’attività di ricerca ».

All’articolo 240:

al comma 2, secondo periodo, dopo leparole: « livello dirigenziale » è soppresso ilseguente segno d’interpunzione: « : ».

All’articolo 241:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « FondoSviluppo e coesione rinvenienti » sono so-stituite dalle seguenti: « Fondo per lo svi-luppo e la coesione rivenienti » e le parole:« pandemia da COVID-19 » sono sostituitedalle seguenti: « pandemia di COVID-19 »;

al secondo periodo, le parole: « nellemore di sottoposizione » sono sostituitedalle seguenti: « nelle more della sottopo-sizione »;

al terzo periodo, le parole: « Comi-tato per la Programmazione Economica »sono sostituite dalle seguenti: « Comitatointerministeriale per la programmazioneeconomica ».

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All’articolo 242:

al comma 1, le parole: « 1 luglio »sono sostituite dalle seguenti: « 1o luglio »,le parole: « e la mitigazione » sono sosti-tuite dalle seguenti: « e alla mitigazione » ele parole: « dall’epidemia COVID-19 » sonosostituite dalle seguenti: « dall’epidemia diCOVID-19 »;

al comma 3, le parole: « Fondo diRotazione » sono sostituite dalle seguenti:« Fondo di rotazione di cui »;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: « conmodificazione » sono sostituite dalle se-guenti: « con modificazioni »;

al secondo periodo, la parola: « rin-venienti » è sostituita dalla seguente: « ri-venienti » e le parole: « nelle more disottoposizione all’approvazione in CIPE,entro e non oltre il » sono sostituite dalleseguenti: « nelle more della sottoposizioneall’approvazione del Comitato intermini-steriale per la programmazione econo-mica, entro il »;

al terzo periodo, le parole: « Di taliriprogrammazione » sono sostituite dalleseguenti: « Di tali riprogrammazioni » e leparole: « al Comitato per la Programma-zione Economica » sono sostituite dalleseguenti: « al Comitato interministerialeper la programmazione economica »;

al quarto periodo, la parola: « rin-venienti » è sostituita dalla seguente: « ri-venienti ».

All’articolo 244:

al comma 1, le parole: « dell’dellalegge » sono sostituite dalle seguenti: « dellalegge »;

al comma 2, le parole: « Aiuti aiprogetti » sono sostituite dalle seguenti:« Aiuti a progetti »;

al comma 3, le parole: « Fondo svi-luppo e coesione » sono sostituite dalleseguenti: « Fondo per lo sviluppo e lacoesione, ».

All’articolo 246:

al comma 1, secondo periodo, le pa-role: « educativa e a » sono sostituite dalleseguenti: « educativa, e a euro ».

La rubrica del capo XII del titoloVIII è sostituita dalla seguente: « Accelera-zione dei concorsi ».

All’articolo 247:

al comma 8, la parola: « ordina-menti » è soppressa.

All’articolo 248:

al comma 3, primo periodo, le parole:« alla data del presente decreto » sonosostituite dalle seguenti: « alla data di en-trata in vigore del presente decreto ».

Alla rubrica della sezione II delcapo XII del titolo VIII, le parole: « per lavelocizzazione » sono sostituite dalle se-guenti: « per l’accelerazione ».

All’articolo 250:

al comma 3, le parole: « di cui aldecreto del presidente » sono sostituitedalle seguenti: « di cui al decreto del Pre-sidente » e le parole: « decreto del Presi-dente del Presidente della Repubblica »sono sostituite dalle seguenti: « decreto delPresidente della Repubblica »;

al comma 4, secondo periodo, le pa-role: « 1 gennaio » sono sostituite dalleseguenti: « 1o gennaio ».

All’articolo 251:

al comma 1, le parole: « sono ag-giunti » sono sostituite dalle seguenti:« sono aggiunte »

al comma 2, dopo le parole: « avviatiai sensi dell’articolo 1 » sono inserite leseguenti: « , commi da 355 a 359, ».

Venerdì 3 luglio 2020 — 165 — Commissione V

All’articolo 252:

al comma 6, alinea, le parole: « ai finidi attribuzione » sono sostituite dalle se-guenti: « ai fini dell’attribuzione »;

al comma 8, le parole: « a bandire »sono sostituite dalle seguenti: « a indireprocedure di reclutamento ».

All’articolo 258:

al comma 2, primo periodo, le parole:« della presente disposizione » sono sosti-tuite dalle seguenti: « del presente de-creto »;

al comma 3, le parole: « nel 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno2020 ».

All’articolo 259:

al comma 1, le parole: « Corpo na-zionale di vigili del fuoco » sono sostituitedalle seguenti: « Corpo nazionale dei vigilidel fuoco » e le parole: « Consiglio di mi-nistri » sono sostituite dalle seguenti: « Con-siglio dei ministri »;

al comma 2, lettera b), capoverso, leparole: « Restano ferme » sono sostituitedalle seguenti: « 2-bis. Restano ferme »;

al comma 3, le parole: « sui siti isti-tuzionali » sono sostituite dalle seguenti:« nei siti internet istituzionali ».

All’articolo 260:

al comma 1, le parole: « Corpo na-zionale di vigili del fuoco » sono sostituitedalle seguenti: « Corpo nazionale dei vigilidel fuoco » e le parole: « Consiglio di mi-nistri » sono sostituite dalle seguenti: « Con-siglio dei ministri ».

All’articolo 261:

al comma 1, primo periodo, la parola:« provvedimento » è sostituita dalla se-guente: « decreto ».

All’articolo 262:

al comma 1, lettera b), le parole:« inerenti la contabilità e il bilancio » sonosostituite dalle seguenti: « inerenti alla con-tabilità e al bilancio » e le parole: « e lasperimentazione » sono sostituite dalle se-guenti: « e della sperimentazione »;

al comma 2, dopo le parole: « I bandidi selezione » è soppresso il seguente segnod’interpunzione: « , ».

All’articolo 264:

al comma 2, lettera a), numero 1), leparole: « Le amministrazioni » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 1. Le amministra-zioni ».

All’articolo 265:

al comma 1, terzo periodo, le parole:« al presente decreto » sono sostituite dalleseguenti: « annesso al presente decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « 2.625milioni » sono inserite le seguenti: « dieuro », le parole: « dal 2025 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « nel 2025 », dopo leparole: « 5.619 milioni » sono inserite leseguenti: « di euro », le parole: « 1.413l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti:« 1.413 milioni di euro per l’anno 2021 »;

al comma 4, le parole: « dal 2023 al2031 » sono sostituite dalle seguenti: « perciascuno degli anni dal 2023 al 2031 »;

al comma 7:

alla lettera a), le parole: « mediantee corrispondente utilizzo » sono sostituitedalle seguenti: « mediante corrispondenteutilizzo »;

alla lettera b), la parola: « corri-sponde » è sostituita dalla seguente: « cor-rispondente » e dopo le parole: « comma290, » è inserita la seguente: « della »;

Venerdì 3 luglio 2020 — 166 — Commissione V

al comma 11, dopo le parole: « con-nessa alla » sono inserite le seguenti: « dif-fusione del »;

al comma 13:

alla lettera a), la parola: « sop-pressi » è sostituita dalla seguente: « abro-gati »;

alla lettera b):

le parole: « - al secondo periodo »sono sostituite dalle seguenti: « 1) al se-condo periodo »;

le parole: « - il quarto periodo »sono sostituite dalle seguenti: « 2) il quartoperiodo »;

le parole: « - al sesto periodo »sono sostituite dalle seguenti: « 3) al sestoperiodo » e la parola: « abrogate; » è sosti-tuita dalla seguente: « soppresse. »;

al comma 14, dopo le parole: « dal-l’Elenco 1 » è inserita la seguente: « alle-gato ».

All’allegato 1:

le parole: « Allegato 1 » sono sostituitedalle seguenti: « Allegato 1 – (Articolo 265,comma 1) – « Allegato 1 » e dopo la tabellaè aggiunto il seguente segno: « » ».

All’elenco 1:

le parole: « Elenco 1 » sono sostituitedalle seguenti: « Elenco 1 – (Articolo 265,comma 14) – « Elenco 1 – (Articolo 1,comma 609) » e dopo la tabella è aggiuntoil seguente segno: « » ».

All’allegato C sono premesse le seguentiparole: « Allegato C – (Articolo 2, commi 5,7 e 10) ».

All’allegato A sono premesse le seguentiparole: « Allegato A – (Articolo 1, comma11) ».

All’allegato B sono premesse le seguentiparole: « Allegato B – (Articolo 1, comma10) ».

All’allegato D sono premesse le seguentiparole: « Allegato D – (Articolo 2, comma11) ».

All’allegato 1 riferito all’articolo 120 deldecreto-legge, le parole: « Allegato 1 Arti-colo 120 » sono sostituite dalle seguenti:« Allegato 2 – (Articolo 120, comma 1) ».

Venerdì 3 luglio 2020 — 167 — Commissione V