Beyond The Gaap Italia #3 Novembre 2011

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La Newsletter di Mazars sui principi contabili italiani ed internazionali

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Editoriale

La Newsletter di Mazars sui principi contabili

Beyond the GAAP – ITALIA N°03 – Novembre 2011

Sommario

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▪ IFRS p 02

▪ Principi contabili italiani p 03

▪ Documenti ASSIREVI p 04

▪ Documenti CNDCEC p 05 ���� ���� ���� ���� Focus su IFRS ▪ L’Exposure Draft sul Leasing: p 06 principali modifiche ▪ L’Exposure Draft sui Ricavi: p 08 la struttura del nuovo principio contabile internazionale

▪ Nuovi IFRS applicabili ai bilanci p 14 da chiudere al 31 dicembre 2011

Redazione :

Stefano Bianchi, Daniela Paderno,

Paola Pedotti, Rosanna Vicari

Contatti: Mazars S.p.A.

Corso di Porta Vigentina, 35

20122 Milano

[email protected]

Tel: 02 58 20 10

Beyond the GAAP – ITALIA concentra i suoi contenuti sullo stato dell’arte del processo di adozione degli IFRS in Europa in una fase storica come l’attuale caratterizzata dalla crisi finanziaria che necessariamente obbliga le autorità ad una riflessione sul processo di emissione di nuovi IFRS ed implica un’approfondita analisi per l’applicazione degli esistenti IFRS per i bilanci da chiudere al 31 dicembre 2011 in special modo per l’applicazione delle valutazioni inerenti strumenti finanziari ex IAS 39 e l’effettuazione degli impairment tests. Beyond the GAAP – ITALIA infatti, oltre alla consueta sintesi delle maggiori novità in ambito nazionale (OIC, Assirevi e CNDEC), dove segnaliamo l’approvazione del nuovo Principio contabile OIC 6 Ristrutturazione

del debito e informativa di bilancio il cui scopo è quello di definire il trattamento contabile e l’informativa integrativa da fornire in merito agli effetti prodotti da un’operazione di ristrutturazione del debito, ed IFRS con l’approvazione del nuovo IAS19 che elimina il tanto discusso metodo del corridoio applicato spesso in Italia nella contabilizzazione del TFR, ha preparato un quadro di aggiornamento sull’applicabilità dei nuovi IFRS per i bilanci da chiudere al 31 dicembre 2011 a pag. 14. Sempre in tematica IFRS i due nuovi progetti più rilevanti attualmente in discussione allo IASB sono quelli relativi alla contabilizzazione dei ricavi, a cui è dedicato un approfondimento a pag. 8, ed al nuovo principio sul leasing la cui analisi è iniziata nel numero di giugno 2011 e si conclude in questa edizione a pag. 6. Buona lettura! Stefano Bianchi Rosanna Vicari

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Il nuovo IAS 19 fa parte del Memorandum of

Understanding (MoU) tra lo IASB ed il Financial Accounting Standards Board (FASB), lo standard-setter USA. L’eliminazione del metodo del corridoio facilita perciò l’avvicinamento tra IFRS e US GAAP.

Lo IASB ha pubblicato la modifica allo IAS 1

Presentation of Items of Other

Comprehensive Income (OCI). Analoga modifica è stata introdotta dal FASB che ha aggiornato il Topic 220: Presentation of

Comprehensive Income. Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2012. Le modifiche allo IAS 1 Presentation of

Financial Statements richiedono alle società di classificare insieme tutte le voci dell’OCI che potrebbero essere riclassificate a conto economico. Le modifiche allo IAS 1 inoltre ribadiscono la regola che OCI e conto economico debbano essere presentati come un unico prospetto oppure come due prospetti consecutivi.

� IFRS

19 ottobre 2011 Lo IASB ha pubblicato l’IFRIC 20 Stripping

Costs in the Production Phase of a Surface

Mine. L’Interpretazione si applica a partire dai

bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2013 ma è consentita un’applicazione anticipata.

26 luglio 2011

Lo IASB ha pubblicato in consultazione il suo programma di lavoro per il futuro, al fine di ricevere input. Si invita a far pervenire commenti entro il 30 novembre 2011. Il documento The Agenda Consultation

2011-Request for views è disponibile sul sito dell’IFRS Foundation.

16 giugno 2011

Il nuovo IAS 19 Benefici per i dipendenti

(revised) è stato approvato dallo IASB. Entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013 ma è consentita un’applicazione anticipata. E’ in corso la procedura di endorsement da parte dell’EFRAG. Le maggiori modifiche sono relative a:

• eliminazione del metodo del corridoio (‘corridor method’) che permetteva di riscontare le eventuali minus/plusvalenze oltre al 10% del valore patrimoniale sottostante lungo l’orizzonte temporale del piano;

• evidenziazione delle variazioni delle attività e passività sottostanti i benefit

plans e classificazione di eventuali rideterminazioni nell’other

comprehensive income (OCI) e non nel conto economico;

• migliore informazione di bilancio (“disclosure”) per i benefit plans e per i rischi sottostanti.

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News

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� Principi contabili italiani 12 luglio

In data 12 luglio 2011 il Consiglio di Gestione dell’OIC ha approvato in via definitiva il principio contabile OIC 6 Ristrutturazione del

debito e informativa di bilancio il cui scopo è quello di definire il trattamento contabile e l’informativa integrativa da fornire in merito agli effetti prodotti da un’operazione di ristrutturazione del debito. Il documento si riferisce alle ipotesi in cui la ristrutturazione del debito è posta in essere da un’impresa che redige il proprio bilancio nel rispetto del principio della continuità aziendale.

L’OIC 6 è destinato specificatamente alle società italiane che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili nazionali.

Il documento non si applica alle imprese che ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 devono o scelgono di applicare i principi contabili internazionali. Il documento non si applica, altresì, alle imprese che, in sede di redazione del bilancio d’esercizio, seguono le disposizioni dettate dal titolo VIII del Codice delle Assicurazioni.

Il principio si applica a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di approvazione del documento, perciò per i bilanci al 31 dicembre 2011.

Nel prossimo numero di Beyond the GAAP –

ITALIA dedicheremo un apposita sezione della rubrica Focus all’OIC6.

Aggiornamento dei principi contabili nazionali L’obiettivo è quello di aggiornare i principi

nazionali anche alla luce di quelli che ne sono gli effettivi utilizzatori (prevalentemente piccole e medie imprese), in modo da realizzare un set di principi in grado di venire incontro alle esigenze rappresentate da questi soggetti e relativi stakeholders.

L’aggiornamento dei 24 principi oggetto di commenti dovrebbe richiedere indicativamente circa 24 mesi di lavoro.

Allo stato attuale, è in corso di predisposizione la bozza per la consultazione dei seguenti principi contabili:

• OIC 15 – I crediti • OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali • OIC 18 – Ratei e risconti • OIC 19 – I fondi per rischi ed oneri – Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato – I debiti • OIC 20 – Titoli e partecipazioni • OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili,

cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio.

Contabilizzazione dei derivati nei bilanci degli enti locali

La finalità del progetto è di elaborare un documento che fornisca indicazioni sulla miglior prassi (best practice) in tema di trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati e di informativa integrativa da fornire nel bilancio annuale di previsione e del rendiconto degli enti locali. Il progetto non è dunque finalizzato all’emissione di un principio contabile nazionale. In particolare, il documento ha lo scopo di fornire indicazioni sul trattamento contabile sia dei derivati con finalità di copertura sia dei derivati che, sebbene inizialmente sottoscritti con tale finalità, sono divenuti successivamente, totalmente o parzialmente, non più di copertura. Le indicazioni fornite si applicano ai prospetti di contabilità finanziaria (bilancio annuale di previsione e conto del bilancio) e di contabilità economica (conto del patrimonio e conto economico). Ai fini del documento, per enti locali s’intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, i consorzi tra enti di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali”.

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News � �� � � � � � � �

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trattamento contabile dei titoli emessi a favore dei produttori di energia pulita (certificati verdi), dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e delle unità di emissione dei gas a effetto serra (certificati grigi). Sono in corso approfondimenti per individuare un possibile trattamento contabile unitario delle varie tipologie di certificati.

� Documenti ASSIREVI

Ottobre 2011 Assirevi ha pubblicato il Documento di ricerca n. 166 “Verifiche contabili sulla gestione

separata delle imprese che esercitano

l’assicurazione sulla vita.” Il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito “Regolamento”) dà attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 191, comma 1, lettera e) del Codice delle Assicurazioni Private, che attribuisce all’ISVAP il potere di dettare disposizioni in materia di costituzione ed amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita. Lo stesso Regolamento apporta innovazioni rispetto alla circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987 e successive modifiche ed integrazioni e l’art. 11 del Regolamento reca disposizioni riguardanti la verifica contabile sulla gestione separata introducendo alcune novità rispetto a quanto previsto dalla Circolare in tema di verifiche contabili che devono essere poste in essere dalle società di revisione. Il documento n. 166 fornisce chiarimenti sul lavoro da svolgere e sulla relazione di revisione da emettere con riferimento al rendiconto riepilogativo della gestione separata ed al prospetto della composizione della gestione separata di cui all’art. 13, commi 1 e 2 del Regolamento.

Passaggio dal bilancio IFRS al bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali

Il progetto si propone di fornire indicazioni e chiarimenti sulle regole applicative del predetto articolo 3, comma 3, e articolo 4, comma 7, del Decreto nei bilanci d’esercizio e/o consolidati redatti secondo le norme di legge ed i principi contabili nazionali. Il progetto è rivolto alle società che per obbligo o per facoltà hanno applicato i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio e/o consolidato e si trovano a redigere i bilanci nuovamente secondo la disciplina contabile nazionale. È in corso di preparazione la bozza per la consultazione pubblica.

Conferimenti di beni in natura e di crediti

L’obiettivo del progetto è di esporre i criteri relativi al corretto trattamento contabile dei conferimenti in natura e di crediti, ed in particolare dei conferimenti di azienda, nelle società di capitale, sia dal punto di vista della società conferitaria che dal punto di vista della società conferente. E ciò sia nei conferimenti tra parti indipendenti che nei conferimenti nell’ambito dei gruppi. Il progetto è rivolto alle società di capitale che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile. Sono dunque escluse le società che, in forza delle disposizioni del D.Lgs. n. 38/2005 per obbligo o per scelta preparano i loro bilanci utilizzando i principi contabili internazionali. Restano escluse dal campo di applicazione del documento le imprese di assicurazione (ancora in parte soggette ai principi contabili nazionali) perché per esse i conferimenti sono assoggettati a particolari limitazioni previste dalla legislazione speciale. È in corso di preparazione la bozza per la consultazione.

Certificati ambientali

Lo scopo del progetto è di approfondire le problematiche inerenti la valutazione ed il

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News � �� � � � � � � �

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� Documenti CNDCEC

Settembre 2011 E’ stato pubblicato il documento in

consultazione relativo a L’applicazione dei

principi di revisione internazionali alle

imprese di dimensioni minori in cui il Consiglio, su mandato della Commissione Europea con la collaborazione di Consob e di Assirevi ha tradotto i principi internazionale di revisione, ha elaborato questo documento al fine fornire al revisore una guida che illustri le procedure prescritte dai principi internazionali di revisione in una declinazione più vicina alle imprese di dimensioni minori.

Il documento resta in consultazione sino al 30 novembre 2011.

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PREMESSA Il 17 agosto 2010 è stato pubblicato l’Exposure Draft (ED) del principio contabile internazionale sul Leasing. In risposta alle lettere ricevute nel periodo aperto per le consultazioni sono stati riconsiderati diversi aspetti, alcuni già commentati nel numero precedente a cui si rimanda. Nel seguito verrà data illustrazione delle ulteriori principali tematiche affrontate dal Board.

• Modello del “diritto all’utilizzo”: è stata confermata la decisione di applicare, in capo al locatario, il modello del “diritto all’utilizzo”, vale a dire l’iscrizione in bilancio di una attività rappresentativa del diritto all’uso dell’attività sottostante e una passività rappresentativa dell’obbligazione a pagare i canoni.

• Ambito di applicazione: è stata, altresì, confermata l’esclusione delle attività immateriali dall’ambito di applicazione del principio in oggetto.

• Distinzione tra un leasing e un contratto di compravendita: il principio non conterrà indicazioni ai fini della distinzione tra un contratto di leasing e un contratto di compravendita. Quest’ultima fattispecie è esclusa dall’applicazione del principio; pertanto si dovrà di volta in volta far riferimento, ai fini della contabilizzazione, al principio applicabile (ad esempio quello sulle immobilizzazioni materiali o su il riconoscimento dei ricavi).

• Contabilizzazione dell’opzione di acquisto: qualora vi sia un notevole incentivo economico all’esercizio dell’opzione di acquisto da parte del locatario dell’attività sottostante la determinazione, da parte dell’entità, dei pagamenti correlati al contratto, ne dovrebbe tenere conto. Il concetto di “notevole incentivo economico” tuttavia non corrisponde al concetto di “affare”. In questo caso, secondo l’ED, non siamo di fronte a un vero e proprio leasing bensì ad un contratto di compra/vendita.

• Leasing a breve termine: viene definito leasing a breve termine quel contratto che, alla data di inizio, ha una durata massima, comprensiva di eventuali opzioni di rinnovo, che non supera i dodici mesi. Tale definizione va applicata sia al locatario che al locatore permettendo ad entrambi di non contabilizzare attività e passività correlate al contratto di leasing.

• Rilevazione iniziale: i Board hanno deciso che il locatario ed il locatore devono riconoscere e misurare le attività e le passività correlate ad un contratto di leasing alla data di inizio del leasing vale a dire alla data in cui il locatario acquista il diritto all’uso.

• Tasso di sconto: in merito al questo aspetto i Board hanno proposto quanto segue: - il locatario dovrebbe utilizzare il tasso applicato dal locatore se disponibile, qualora non lo fosse dovrebbe utilizzare il tasso debitore marginale; - il locatore dovrebbe utilizzare il tasso applicato al locatario che potrebbe corrispondere al tasso marginale debitore per il locatario o il tasso implicito nel contratto di leasing.

• Costi iniziali diretti: sono rappresentati da qui costi che sono direttamente attribuibili alla negoziazione e alla predisposizione del contratto di leasing e che non sarebbero stati sostenuti se il contratto non fosse stato stipulato. I Board hanno anche confermato che tali costi dovrebbero essere capitalizzati e aggiunti all’attività rappresentativa del diritto all’utilizzo per il locatario e all’attività rappresentativa del diritto a ricevere i pagamenti per il locatore.

• Separazione dei componenti il contratto tra quelli attribuibili e quelli non attribuibili al leasing: i Board hanno deciso che tale separazione va fatta sia in capo al locatore che al locatario e che sarà inserita una linea guida nel principio.

• Canoni variabili: sul punto i Board hanno ristretto il concetto di canoni variabili a quelli variabili nella struttura, ma fissi nella sostanza.

IFRS L’Exposure Draft sul Leasing: principali modifiche

Focus su �

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7 Focus su

� Definizione di leasing: aggiornamenti

Sembrerebbe risolta la questione della definizione di contratto di leasing: Un leasing è un contratto nel quale il diritto all’uso di una attività specifica è trasferito, per un periodo di tempo, in cambio di un corrispettivo. La definizione sarà accompagnata da una linea guida che dovrà supportare nella verifica se un contratto rientra nella definizione data. In particolare la sostanza dell’operazione deve prevedere che:

• l’adempimento del contratto dipende dall’uso della attività sottostante; • il diritto all’uso dell’attività sottostante è stabilito per un periodo di tempo concordato.

Per attività sottostante si intende una attività identificabile, per la quale è possibile da parte del locatario deciderne l’uso e riceverne i benefici. Infine è stato precisato che per attività identificabile di una attività più complessa si deve intendere una porzione fisicamente distinguibile. Qualora non lo fosse non può essere classificata come attività sottostante rientrante nella definizione di contratto di leasing. � Novità sulla rilevazione del leasing da parte del locatario I Board hanno riaffermato la proposta di rilevazione contenuta nell’ED vale a dire un modello contabile unico e un approccio che si basa sul riconoscimento dei costi e ricavi indipendentemente dal tipo di contratto di locazione. Pertanto il locatario deve:

• inizialmente iscrivere una passività che rifletta l’obbligazione relativa ai pagamenti a una attività che rifletta il diritto all’utilizzo, entrambi i valori devono essere valutati al valore attuale;

• successivamente valutare la passività utilizzando il metodo del tasso effettivo di sconto; • ammortizzare il diritto all’utilizzo in modo che rifletta la reale riduzione dei benefici economici

futuri derivanti dall’uso dell’attività. � Novità sulla rilevazione del leasing da parte del locatario I Board hanno optato per un unico approccio contabile anche per il locatore al fine di mantenere uniformità con il modello proposto per il locatario. Il modello proposto è simile al c.d. approccio della cancellazione previsto nella versione iniziale dell’ED. Il nuovo modello si basa sull’approccio contabile definito del credito e dell’attività residuale. Sulla base di questo approccio il locatore:

• alla data di inizio del contratto di leasing deve iscrivere: - un credito al valore attuale dei pagamenti e dei ricavi correlati al leasing, - una attività residua il cui valore deriva dalla cancellazione della porzione dell’attività locata maggiorato dai costi di vendita;

• il credito deve essere valutato come somma dei pagamenti attualizzati utilizzando il tasso che il locatore applica al locatario;

• inizialmente l’attività residua deve essere iscritta tenendo conto del valore contabile dell’attività sottostante. Successivamente si dovrà determinare il valore sulla base della durata del leasing e del tasso applicato dal locatore al locatario.

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8 Focus su IFRS

L’Exposure Draft sui Ricavi: la struttura del nuovo principio contabile internazionale

Il presente contributo ha lo scopo di esporre i paragrafi principali dell’Exposure Draft, già integrati con le recenti delibere dei board (l’ultima delibera è del 21 giugno 2011), cui si farà riferimento parlando di “modello rivisto”, nell’intenzione di fornire al lettore indicazioni sulle posizioni più aggiornate assunte dai Board, sebbene queste ultime non siano state formalmente approvate dai Board in una versione più aggiornata dell’Exposure Draft. Inoltre, in data 15 giugno 2011, i Board hanno deciso, considerando la rilevanza degli effetti del nuovo principio, di predisporre una nuova Exposure Draft nel III trimestre 2011, sulla quale riaprire un tavolo di confronto. � La rilevazione dei ricavi:

gli aspetti da considerare L’identificazione del contratto/dei contratti (ED - Paragrafi 8-11)

L’Exposure Draft definisce il contratto come l’accordo fra due o più parti, con determinazione di diritti e obblighi. Il contratto deve avere sostanza commerciale (ovvero l’entità si attende flussi di cassa futuri come risultato del contratto), le parti devono avere approvato il contratto, sono identificabili i diritti relativi ai beni/servizi trasferiti, nonché i termini e le modalità di pagamento. Le combinazione di contratti (ED - Paragrafi 12-13)

Due o più contratti con lo stesso cliente possono essere contabilizzati insieme come un unico contratto se sono rispettate una o più delle seguenti condizioni: i contratti sono stati stipulati contemporaneamente o in tempi molto vicini, i contratti sono parte di un unico pacchetto con un unico obiettivo commerciale, l’ammontare del corrispettivo di un contratto dipende da quello degli altri contratti, i beni/servizi dei vari contratti sono collegati in termini di design/tecnologia/funzione.

PREMESSA La valutazione dei ricavi e le relative regole di contabilizzazione rappresentano una delle tematiche di maggiore interesse per gli utilizzatori dell’informativa finanziaria prodotta dalle società, essendo i ricavi uno dei principali indicatori di performance degli operatori economici. Le esigenze di miglioramento individuate dall’International Accounting Standards Board

(IASB) e dal Financial Accounting Standard

Board (FASB) nell’ambito delle rispettive aree di competenza ed il processo di convergenza che sta guidando le attività di revisione dei principi contabili IFRS e US GAAP, hanno condotto entrambi gli organismi a partecipare ad un progetto congiunto che ha l’obiettivo di chiarire i principi per la contabilizzazione dei ricavi e sviluppare uno standard comune sia per il contesto IFRS, sia in ambito US GAAP. Questo processo, in particolare nell’ambito dei principi IFRS, interesserà i principi contabili IAS 11, Construction Contracts, e IAS 18, Revenue, le relative interpretazioni e tutti gli altri principi IFRS ad essi correlati. � Le proposte dell’Exposure Draft

(versione pubblicata il 24 giugno 2010) L’obiettivo dell’Exposure Draft è fornire una guida per i seguenti aspetti inerenti il trattamento contabile dei ricavi:

• la rilevazione dei ricavi; • la misurazione dei ricavi; • le obbligazioni onerose; • i costi inerenti la stipulazione dei contratti; • la presentazione in bilancio e la

disclosure nelle note. L’Exposure Draft specifica, quale principio fondamentale, che un’entità dovrebbe contabilizzare i ricavi per rappresentare il trasferimento dei beni o servizi al cliente nella misura che rifletta il corrispettivo che essa riceverà, o si attende di ricevere, in cambio di tali beni o servizi.

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9 Focus su

L’identificazione di obbligazioni distinte all’interno di un contratto (ED – Paragrafo 21-24)

I Board hanno stabilito che il principio sui ricavi dovrebbe chiarire che l’obiettivo di identificare le obbligazioni distinte all’interno di un contratto è rappresentare il trasferimento dei beni/servizi e il margine attribuibile al trasferimento di ciascuno dei beni/servizi. L’entità dovrebbe contabilizzare un gruppo di obbligazioni (= consegna di beni, esecuzione di servizi) come un'unica obbligazione se si tratta di servizi integrati (per esempio: un contratto di costruzione di un asset che prevede la consegna e il montaggio dei beni si può configurare come un’unica obbligazione). Un’entità contabilizza la consegna di un bene/esecuzione di un servizio incluse in un contratto come obbligazioni distinte se il periodo di trasferimento del bene è diverso da quello di esecuzione del servizio e se l’entità di solito vende separatamente il bene/servizio oppure il cliente può usare quel bene o servizio o da solo oppure con risorse che sono già disponibili al cliente. L’Exposure Draft fornisce una guida esemplificativa di alcune fattispecie, al fine di stabilire se due obbligazioni all’interno di un contratto possano essere considerate congiunte oppure separate. Un tipico caso è rappresentato dalla garanzie sui prodotti. Le entità vendono i prodotti offrendo una garanzia che, in alcuni contratti, è inclusa nel prezzo di vendita, in altri contratti è aggiuntiva e opzionale. Mentre nell’Exposure Draft, i Board, per capire se il corrispettivo per la garanzia dovesse essere considerato un’obbligazione distinta, invitavano l’entità a valutare l’obiettivo della garanzia, nel modello rivisto, i board hanno valutato come cruciale la possibilità di acquistare la garanzia separatamente dal prodotto. Se il cliente ha l’opzione di acquistare una garanzia separatamente, l’entità dovrebbe considerarla come un’obbligazione separata, quale ricavo per servizi di garanzia. Se il cliente non ha l’opzione di acquistare una garanzia separatamente, l’entità dovrebbe contabilizzare la garanzia come un accantonamento di costi (fondi rischi), a meno

La regola chiave individuata dai board per capire se due o più contratti possono essere considerati congiuntamente ai fini della contabilizzazione dei ricavi è l’interdipendenza dei prezzi. Quando una società stipula con il cliente più di un contratto e i prezzi concordati in ciascun contratto sono fra di loro interdipendenti, allora i contratti, pur essendo accordi formalmente autonomi e indipendenti fra loro, dovrebbero essere considerati come un unico contratto, in virtù delle relazioni reciproche fra le condizioni economiche che li regolano. La segmentazione di un contratto (ED - Paragrafi 15-16)

L’ Exposure Draft ha previsto che si debba contabilizzare un singolo contratto come due o più contratti distinti se i prezzi dei beni/servizi inclusi nel singolo contratto non sono interdipendenti, ovvero se, nell’ambito di un contratto, sono previste più prestazioni che sono autonome dal punto di vista della determinazione del prezzo. Nella sostanza, è come se si trattasse di tanti contratti autonomi, che formalmente sono inclusi in un unico corpo contrattuale, in cui il prezzo di una prestazione non ha legami di interdipendenza con il prezzo di un’altra prestazione. Nelle recenti delivere, i Board hanno deciso di eliminare questo punto dell’Exposure Draft, quindi l’entità potrà contabilizzare separatamente le componenti all’interno di uno stesso contratto solo se sono identificate obbligazioni distinte all’interno del contratto. Le modificazioni del contratto (ED - Paragrafi 17-19)

Se la modifica del contratto consiste nell’aggiunta di un’ulteriore distinta obbligazione (per esempio la realizzazione di un ulteriore bene) e il prezzo applicato alla modifica del contratto non è interdipendente dal prezzo del contratto originario, l’entità dovrebbe considerare tale variazione come un contratto separato dall’originario. Differentemente, se esiste una relazione di interdipendenza nei prezzi, l’entità dovrebbe riallocare il prezzo negoziato per la variazione del contratto sui prezzi delle obbligazioni presenti nel contratto originario.

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10 Focus su

Trasferimento di servizi I Board hanno deciso che per riconoscere il ricavo relativo ad un servizio, un’entità deve determinare che l’obbligazione è soddisfatta in modo continuativo e deve individuare un metodo di misurazione dello stato avanzamento verso la completa soddisfazione della ob-bligazione. Rispetto all’Exposure Draft, nel modello rivisto i Board hanno fornito una guida di dettaglio nel caso di obbligazioni da soddisfare durante un arco temporale. Per le obbligazioni di servizio da eseguire lungo un arco temporale, un’entità soddisfa una obbligazione se è soddisfatto almeno uno dei due seguenti requisiti:

• l’obbligazione ha creato un asset oppure ha reso il cliente in grado di controllare tale asset;

• l’obbligazione non ha portato alla creazione di un asset, ma sono soddisfatti almeno uno dei tre requisiti che seguono: - il cliente riceve un beneficio quando l’entità continua la sua opera; - un’altra entità, che subentrasse all’entità attualmente operativa, non avrebbe bisogno di rifare il lavoro già svolto dall’entità attualmente titolare del rapporto con il cliente; - l’entità ha il diritto di ricevere il pagamento del corrispettivo per il lavoro svolto fino alla data.

Per chiarire come un’entità può misurare lo stato di avanzamento di completamento della obbligazione, i Board propongono, nel modello rivisto, che la versione finale del principio stabilisca un metodo oggettivo di misurazione che rappresenti il processo di trasferimento del bene o servizio al cliente. In prospettiva, il nuovo principio, che non determinerebbe significative variazioni nel caso delle vendite al minuto, porterebbe modifiche alla modalità di contabilizzazione dei contratti di lungo termine, in cui i ricavi sono determinati sulla base del metodo della percentuale di completamento quando il bene non è stato consegnato al cliente.

che la garanzia non fornisca un servizio al cliente, aggiuntivo rispetto a quello che rappresentava l’obbligazione del contratto (per esempio se la garanzia copre i difetti latenti del prodotto, allora non dà origine ad alcuna obbligazione aggiuntiva rispetto al trasferimento del prodotto, in quanto, contrattualmente, l’entità adempie l’obbligazione quando consegna un prodotto integro e funzionante). In genere, la garanzia non è un’obbligazione separata se è richiesta dalla legge o se il prodotto non può essere venduto senza la garanzia. Se la garanzia è opzionale (quindi il cliente può scegliere se acquistarla), al crescere del periodo di copertura, la garanzia configura un’obbligazione separata, perché è più probabile che venga esercitata.

Il soddisfacimento delle obbligazioni promesse (ED – Paragrafi 25-31) Un’entità contabilizza i ricavi quando soddisfa l’obbligazione mediante il trasferimento di beni o servizi, ovvero quando il cliente ottiene il controllo di tali beni o servizi, ovvero, a titolo esemplificativo, quando il cliente ha l’uso del bene o servizio e ne riceve il beneficio, mediante uso, consumo, scambio, vendita, ricavandone flussi di cassa diretti o indiretti. La regola chiave individuata dai Board è il controllo del bene o servizio trasferito. Trasferimento di beni Per le obbligazioni soddisfatte in un determinato momento (ad esempio la consegna di un bene ad una certa data) sono stati individuati alcuni indicatori del controllo ottenuto da parte del cliente: l’incondizionata obbligazione a pagare da parte del cliente, il titolo legale di proprietà e il possesso fisico del bene (anche se questi non sempre significano controllo), il fatto che il bene sia customizzato per il cliente. I Board suggeriscono che il nuovo standard fornisca maggiori dettagli sul concetto di controllo, descrivendolo piuttosto che occuparsi soltanto di fornirne la definizione.

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Focus su

Con riferimento agli aspetti inerenti l’incassabiltà del corrispettivo, i Board, nel modello rivisto, sostengono che un’entità non dovrebbe riflettere nella misura del prezzo della transazione gli effetti della valutazione del rischio di credito relativo al cliente. Nella prima impostazione dell’Exposure Draft, i board ritenevano che un’entità dovesse contabilizzare i ricavi anche sulla base dell’importo del corrispettivo che l’entità si attendeva di incassare dal proprio cliente, ovvero considerando anche il rischio di mancato incasso. Questa modalità di contabilizzazione è diversa da quella attualmente applicata, che prevede di contabilizzare il ricavo sulla base del valore concordato per la cessione di beni o servizi, indipendentemente dalle incertezze connesse all’incasso del corrispettivo. La più recente posizione dei Board riflette il trattamento attualmente applicato.

L’allocazione del prezzo della transazione alle singole obbligazioni (ED – Paragrafi 50-53) La regola chiave è quella di attribuire un prezzo alle singole obbligazioni previste dal contratto, nel caso in cui i beni o servizi siano venduti o possano essere venduti separatamente. � Le obbligazioni onerose Un’entità dovrebbe contabilizzare una passività e un corrispondente costo se la residua obbligazione della prestazione all’interno di un contratto è onerosa, cioè i costi da sostenere per la soddisfazione dell’obbligazione residua superano l’importo del prezzo della transazione relativo all’obbligazione. La passività deve essere aggiornata periodicamente a ogni chiusura contabile e l’effetto dovrebbe essere contabilizzato quale incremento o riduzione di costo. Quando l’entità soddisfa l’obbligazione espressa dalla passività, dovrebbe riconoscere il corrispondente ricavo come una riduzione del costo.

In tal caso, una società dovrebbe utilizzare il metodo della percentuale di completamento solo se il bene o servizio è stato effettivamente trasferito al cliente, ovvero il cliente ne ha il controllo fino a quella fase (per esempio: questa situazione in genere non si verifica nel caso di fornitura di software, che risulta pienamente utilizzabile dal cliente solo al compimento di moduli autonomi del sistema).

� La misurazione dei ricavi: i passi fondamentali da seguire

La determinazione del prezzo della transazione (ED – Paragrafo 34-49)

L’importo del ricavo da contabilizzare corrisponde al prezzo della transazione relativo all’obbligazione soddisfatta (per esempio la consegna di un bene oppure l’esecuzione di un servizio). La regola chiave individuata dai Board consiste nella quantificazione dell’ammontare del ricavo sulla base del corrispettivo atteso che si presume di ottenere a seguito della cessione di beni o servizi. Nel modello rivisto, i board si esprimono in merito alle “incertezze” nella stima del prezzo della transazione. Il prezzo della transazione rappresenta la stima dell’ammontare totale del corrispettivo a cui l’entità avrà diritto nell’ambito del contratto. I ricavi relativi all’obbligazione soddisfatta dovrebbero essere contabilizzati, a meno che l’entità non abbia ragionevoli dubbi di aver diritto a quell’ammontare del corrispettivo, più precisamente se si verificano le seguenti circostanze:

• il cliente potrebbe evitare di pagare un ammontare aggiuntivo del corrispettivo senza infrangere il contratto;

• un’entità non ha esperienza con la tipologia di contratto, pertanto non è in grado di effettuare una stima del corrispettivo; • un’entità ha esperienza di una tipologia di contratti, ma visti i fattori esterni coinvolti, l’ammontare del corrispettivo può essere determinato ragionevolmente dopo che le incertezze si sono risolte.

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12 Focus su

� I costi inerenti la stipulazione del contratto

Nella versione Exposure Draft, i Board stabilivano che i costi sostenuti per l’ottenimento di un contratto (per esempio costi di marketing, preparazione offerte, …) dovessero essere spesati non appena sostenuti. Nella posizione rivista dai Board, l’entità capitalizza tali costi se si attende di poterli recuperare, li ammortizza su base sistematica sulla base della durata del contratto (periodo di trasferimento dei beni/servizi). Si precisa che i costi capitalizzabili sono costi che l’entità non avrebbe sostenuto se il contratto non fosse stato ottenuto. Questa proposta è in linea con l’attuale previsione dello IAS 11.

� La presentazione in bilancio e la disclosure nelle note

La presentazione del contratto nel bilancio dell’entità può essere sotto forma di contract

asset1 oppure di contract liability2, a seconda della relazione fra l’obbligazione dell’entità e quella del cliente. Se l’entità ha trasferito i beni o servizi al cliente prima che il cliente abbia pagato il corrispettivo, allora l’entità contabilizza un contract asset. Diversamente, se il cliente ha pagato prima che l’entità abbia eseguito la sua obbligazione, allora l’entità dovrà presentare il contratto come una contract liability. In molti casi il contract asset è di fatto un diritto incondizionato a ricevere il corrispettivo (ovvero un credito, che deve quindi essere esposto e trattato ai fini delle valutazioni come tale), perché nulla oltre al passaggio del tempo è richiesto prima che il pagamento del corrispettivo sia dovuto. Da notare che il diritto incondizionato a ricevere il corrispettivo non nasce dal fatto che l’entità abbia emesso fattura. L’entità, se ha adempiuto l’obbligazione in modo completo, ha già il diritto incondizionato a ricevere il corrispettivo anche se non ha ancora emesso la fattura. In altri casi l’entità potrebbe

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avere diritto incondizionato a ricevere il corrispettivo anche prima di aver eseguito l’obbligazione, perché per esempio l’entità ha sottoscritto un contratto non cancellabile che prevedere che il cliente paghi il corrispettivo prima che l’entità provveda alla consegna del bene, pertanto il diritto incondizionato nasce alla data in cui tale pagamento è dovuto. Con riferimento alla disclosure, in estrema sintesi, l’entità dovrebbe fornire nel bilancio informazioni sia qualitative sia quantitative in relazione ai seguenti aspetti:

• informazioni sui contratti con i clienti in merito a: - riconciliazione fra apertura e chiusura di

bilancio relativa ai contract asset e liabilities (ricavi derivanti dalle obbligazioni soddisfatte nel periodo, effetti di variazioni nei tassi di cambio, incassi ricevuti, riclassifiche a crediti verso clienti da contract asset, …), da inserire se queste informazioni sono utili a spiegare le variazioni di periodo;

- descrizione sulle residue obbligazioni da adempiere (solo in alcuni casi);

- sull’esposione dei ricavi distinti per tipologia di bene o servizio – per esempio per linea di produzione, area geografica, tipologia di cliente, i board hanno deciso che lo standard non dovrebbe stabilire le specifiche categorie in cui disaggregare i ricavi, ma piuttosto indicazioni nei casi in cui potrebbe essere appropriata tale esposione disaggregata (esempi di categorie).

- descrizione delle obbligazioni onerose.

• altri aspetti sulla valutazione, quali i metodi usati nella tempistica di adempimento dell’obbligazione e l’allocazione del prezzo della transazione alle obbligazioni del contratto.

1 Un contract asset è il diritto dell’entità al corrispettivo dal cliente in cambio dei beni o servizi trasferiti al cliente. 2 Una asset liability è l’obbligazione dell’entità a trasferire beni o servizi al cliente per i quali l’entità ha ricevuto un corrispettivo dal cliente.

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Focus su �

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� Data di applicazione del nuovo

standard Sulla base dello sviluppo del progetto, i Board prevedono che la data di efficacia del nuovo standard non sia prima del 2015 (ovvero si applica ai bilanci con data di apertura del periodo contabile il 1 gennaio 2015 o successivamente). Incerta è ancora la posizione relativa alla possibilità di effettuare un’applicazione del principio anticipata rispetto alla data in cui l’applicazione del principio sarà obbligatoria (il FASB ha provvisoriamente deciso di non consentire l’applicazione invia anticipata, a differenza dello IASB che la consentirebbe).

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Focus su

In vista della chiusura dei bilanci al 31 dicembre 2011 Beyond the GAAP - ITALIA presenta un riepilogo dei recenti IFRS e un aggiornamento del loro status di endorsement da parte dell’Unione Europea sulla base del “The EU endorsement status report, position as at 24 October 2011” pubblicato dall’EFRAG (www.efrag.org). Per ogni standard viene indicato se obbligatori al 31 dicembre 2011oppure se l’applicazione anticipata è consentita sulla base del processo di endorsement dell’Unione Europea (UE).

Nuovi IFRS applicabili per i bilancida chiudere al 31 dicembre 2011

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IFRS

Standard SubjectData di applicazione

secondo lo IASBData di approvazione da

parte della UE

Applicazione per i bilanci IFRS

al 31 dicembre 2011

IAS 32Modifiche alla classificazione dei rights issues

01/02/2010E’ permessa l’applicazione anticipata

24/12/2009 Obbligatoria

IAS 24R

Aggiornamento dello standard relative alle informazioni da fornire in relazione alle parti correlate:- chiarimenti in relazione alla definizione ed eliminazione di alcune incongruenze- parziale esenzione di fornire informazioni per transazioni tra società di proprietà statale

01/01/2011E’ permessa l’applicazione anticipata

20/07/2010 Obbligatoria

Annual

improvements

Annual improvements di vari standards

01/07/2010 18/02/2011 Obbligatoria

IFRS 7Disclosures for transfers of financial

assets

01/07/2011E’ permessa l’applicazione anticipata

In attesa dell’approvazione da parte della EU (attesa per Q4-2011)

E’ permessa l’applicazione anticipata per le informazioni supplementari

IAS 12 Recovery of Underlying Assets

01/01/2012E’ permessa l’applicazione anticipata

In attesa dell’approvazione da parte della EU (attesa per Q2-2012)

Non permessa

IFRS 9Strumenti finanziari (dovrebbe sostituire lo IAS39)

01/01/2013E’ permessa l’applicazione anticipata

Processo di adozione sospeso da parte della EU

Non permessa

IFRS 10 Bilancio consolidato01/01/2013E’ permessa l’applicazione anticipata

In attesa dell’approvazione da parte della EU (attesa per Q3-2012)

Non permessa

IFRS 11 Joint Arrangements

01/01/2013E’ permessa l’applicazione anticipata

In attesa dell’approvazione da parte della EU (attesa per Q3-2012)

Non permessa

IFRS 12Disclosure of Interests

in Other Entities

01/01/2013E’ permessa l’applicazione anticipata

In attesa dell’approvazione da parte della EU (attesa per Q3-2012)

Non permessa ma le società potrebbero fornire in maniera volontaria tali informazioni.

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Focus su

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Standard SubjectData di applicazione

secondo lo IASBData di approvazione da

parte della UE

Applicazione per i bilanci IFRS

al 31 dicembre 2011

IFRS 13 Fair Value Measurement

01/01/2013E’ permessa l’applicazione anticipata

In attesa dell’approvazione da parte della EU (attesa per Q3-2012)

Non permessa

IAS 27R Bilanci separati01/01/2013E’ permessa l’applicazione anticipata

In attesa dell’approvazione da parte della EU (attesa per Q3-2012)

Non permessa

IAS 28RInvestments in Associatesand

Joint Ventures

01/01/2013E’ permessa l’applicazione anticipata

In attesa dell’approvazione da parte della EU (attesa per Q3-2012)

Non permessa

IAS 19 (revised)

Modifiche allo IAS 19 ed eliminazione del metodo del corridoio

01/01/2013E’ permessa l’applicazione anticipata

In attesa dell’approvazione da parte della EU (attesa per Q1-2012)

Non permessa

Modifiche allo IAS 1 (OCI)

Modifiche all’OCI01/07/2012E’ permessa l’applicazione anticipata

In attesa dell’approvazione da parte della EU (attesa per Q1-2012)

Non permessa

IFRIC 14AmendmentsPrepayments of a

minimum funding requirement

01/01/2011E’ permessa l’applicazione anticipata

20/07/2010 Obbligatoria

IFRIC 19Extinguishing financial liabilit ies

with equity instruments

01/07/2010E’ permessa l’applicazione anticipata

24/07/2010 Obbligatoria

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� � � � � � � � �Gli uffici Mazars in Italia

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La redazione di questo numero è stata completata il 18 novembre 2011. © MAZARS – Tutti i diritti sono riservati.

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