Beyond The Gaap Italia #2

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Editoriale La Newsletter di Mazars sui principi contabili Beyond the GAAP ITALIA N°02 – Giugno 2011 Sommario News p 02 Focus su IFRS ▪ L’Exposure Draft sul Leasing: i principali p 06 commenti e le principali revisione ITALIA Impairment ed avviamento nel settore p 10 bancario ▪ Focus sull’OIC: attività, principi contabili p 13 e guide applicative ▪ Revisione: contenuti art.17 e 19 d.lgs. p 14 39/2010 Redazione : Stefano Bianchi, Claudia Mezzabotta, Rosanna Vicari, Paola Pedotti Contatti: Mazars S.p.A. Corso di Porta Vigentina, 35 20122 Milano [email protected] Tel: 02 58 20 10 Beyond the GAAP - ITALIA oggi si presenta particolarmente ricco di notizie e informazioni, perché parimenti ricco si presenta ai nostri occhi il periodo a cui si fa riferimento. Sono numerose le novità in campo nazionale, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di due documenti da parte di OIC, entrambi riguardanti l’impairment dell’avviamento in due settori molto rilevanti per il sistema economico complessivo del nostro Paese: istituti di credito e assicurazioni. I documenti OIC rappresentano, infatti, degli interessanti approfondimenti sui contenuti dell’Applicazione n. 2, Impairment e avviamento, pubblicata nel dicembre 2009, per quanto concerne banche e compagnie assicurative, le quali, come facilmente intuibile presentano per gli amministratori delle specificità evidenti rispetto al classico settore manifatturiero a cui i documenti generali normalmente fanno implicito riferimento. Nel presente numero di Beyond the GAAP - ITALIA si è scelto di presentare i contenuti del documento OIC riguardante l’impairment dell’avviamento degli istituti di credito. Non meno rilevanti sono le novità in ambito internazionale. Lo IASB ha infatti recentemente pubblicato una serie di nuovi principi IFRS, che concernono la redazione del bilancio consolidato e la valutazione delle partecipazioni qualificate e non. Al contempo, il Board ha emanato un documento, IFRS 13, dedicato interamente alle modalità di utilizzo del fair value nelle valutazioni di fine esercizio. Buona lettura! Stefano Bianchi Claudia Mezzabotta Rosanna Vicari

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The second issue of Mazars Italy\'s Italian GAAP and IFRS newsletter (in Italian).

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Editoriale

La Newsletter di Mazars sui principi contabili

Beyond the GAAP – ITALIA N°02 – Giugno 2011

Sommario ���� ���� ���� ���� News p 02

���� ���� ���� ���� Focus su

IFRS

▪ L’Exposure Draft sul Leasing: i principali p 06 commenti e le principali revisione

ITALIA ▪ Impairment ed avviamento nel settore p 10 bancario ▪ Focus sull’OIC: attività, principi contabili p 13 e guide applicative ▪ Revisione: contenuti art.17 e 19 d.lgs. p 14 39/2010

Redazione :

Stefano Bianchi, Claudia Mezzabotta, Rosanna Vicari,

Paola Pedotti

Contatti:

Mazars S.p.A.

Corso di Porta Vigentina, 35

20122 Milano

[email protected]

Tel: 02 58 20 10

Beyond the GAAP - ITALIA oggi si presenta

particolarmente ricco di notizie e informazioni, perché

parimenti ricco si presenta ai nostri occhi il periodo a

cui si fa riferimento. Sono numerose le novità in

campo nazionale, in particolare per quanto concerne

la pubblicazione di due documenti da parte di OIC,

entrambi riguardanti l’impairment dell’avviamento in

due settori molto rilevanti per il sistema economico

complessivo del nostro Paese: istituti di credito e

assicurazioni. I documenti OIC rappresentano, infatti,

degli interessanti approfondimenti sui contenuti

dell’Applicazione n. 2, Impairment e avviamento,

pubblicata nel dicembre 2009, per quanto concerne

banche e compagnie assicurative, le quali, come

facilmente intuibile presentano per gli amministratori

delle specificità evidenti rispetto al classico settore

manifatturiero a cui i documenti generali

normalmente fanno implicito riferimento. Nel presente

numero di Beyond the GAAP - ITALIA si è scelto di

presentare i contenuti del documento OIC

riguardante l’impairment dell’avviamento degli istituti

di credito.

Non meno rilevanti sono le novità in ambito

internazionale. Lo IASB ha infatti recentemente

pubblicato una serie di nuovi principi IFRS, che

concernono la redazione del bilancio consolidato e la

valutazione delle partecipazioni qualificate e non.

Al contempo, il Board ha emanato un documento,

IFRS 13, dedicato interamente alle modalità di utilizzo

del fair value nelle valutazioni di fine esercizio.

Buona lettura!

Stefano Bianchi Claudia Mezzabotta Rosanna Vicari

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Lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 11,

Joint Arrangements, che sostituisce il

principio IAS 31, Interests in Joint Ventures. In

particolare, il nuovo IFRS 11 basa la

definizione di <<contratti congiunti>> sulla

sostanza degli stessi e della ripartizione di

diritti e obbligazioni degli investitori nel

capitale netto di tali tipi di entità, pur non

trascurandone la forma giuridica e la

presenza di eventuali altri accordi e

circostanze che renderebbero impossibile

per un socio prevalere sull’altro o sugli altri.

Inoltre, si elimina il criterio di valutazione delle

joint venture tramite consolidamento

proporzionale nel bilancio consolidato del

socio, imponendo l’uso del solo equity

method, lo stesso che deve essere utilizzato

per le partecipazioni in società collegate. Le

regole per la disclosure delle informazioni

relative ai joint arrangements sono riportate,

invece, nel principio IFRS 12.

Lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 10, Consolidated Financial Statements, che sostituisce il principio IAS 27, Consolidated and Separate Financial Statements. In particolare, il nuovo IFRS 10 basa la definizione di controllo di un’entità su un’altra entità quando l’investitore è esposto o vanta diritti a ricevere rendimenti variabili derivanti dal suo coinvolgimento nella partecipata e ha la capacità di influenzare tali rendimenti attraverso l’esercizio del proprio potere sulla partecipata stessa. Gli elementi che definiscono il controllo, e quindi l’obbligo di consolidamento, sono pertanto i seguenti:

• potere sulla partecipata; • esposizione o diritti al rendimento

variabile generato dal coinvolgimento nella partecipata;

• la capacità di esercitare il proprio potere sulla partecipata per influenzare il rendimento da questa generato.

� Principi contabili internazionali

12 maggio 2011

Lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 13, Fair

Value Measurement, di concerto con il FASB,

che ha emendato il Topic 820 (il vecchio SFAS

157). I due board hanno così compiuto un

nuovo grande passo verso la convergenza dei

principi contabili internazionali e statunitensi. Il

nuovo principio IFRS 13 raccoglie in un unico

documento le norme che definiscono il

concetto di fair value e il suo utilizzo nei diversi

contesti valutativi delineati dai principi IFRS nel

loro complesso. Inoltre, come accennato, il

nuovo documento rappresenta un

allineamento delle norme internazionali e

statunitensi, anche per quanto concerne la

loro applicazione concreta alle differenti

fattispecie contabili, al fine di ridurre il più

possibile le difficoltà interpretative di un

concetto, quello di fair value, per l’appunto,

che finora ha presentato molte difformità tra

l’impianto logico-tecnico internazionale e

quello del FASB.

Lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 12,

Disclosure of Interests in Other Entities, che

riguarda le informazioni di bilancio da fornire

in relazione alle partecipazioni in entità,

incluse le società controllate e collegate e le

joint venture. Tali informazioni dovrebbero

mettere in grado i lettori del bilancio di

comprendere al meglio la natura dei rischi

associati agli investimenti in partecipazioni

strategiche (qualificate e non) destinate a

permanere nel medio lungo termine nel

patrimonio aziendale. Inoltre, esse dovrebbero

mostrare gli effetti della presenza di tali

investimenti sulla situazione patrimoniale e

finanziaria, sul risultato economico

complessivo e sui flussi finanziari dell’entità che

ne è titolare.

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News

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Le informazioni da fornire con riguardo alle partecipazioni in società controllate sono definite nel principio IFRS 12, Disclosure of Interests in Other Entities. N.B.: L’applicazione di questi nuovi principi, secondo il Board, è obbligatoria per i bilanci degli esercizi che si aprono il 1 gennaio 2013 o in data successiva. I principi, tuttavia, non sono ancora applicabili nei Paesi dell’Unione Europea in quanto non ancora omologati.

� Principi contabili nazionali

20 maggio 2011

L’OIC ha pubblicato la versione definitiva del primo principio contabile italiano per il Terzo Settore, intitolato Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non-profit. In esso si definiscono i postulati di bilancio che devono informare la redazione dei conti

annuali degli enti non-profit, i quali presentano alcune peculiarità che li distinguono dalle società costituite a scopo

di lucro, specie per quanto concerne le modalità con cui devono essere rappresentati i <<vantaggi>> per gli

associati a tali enti, in termini non solo quantitativi (l’ente non-profit si prefigge normalmente il pareggio tra ricavi e costi e il

reinvestimento di eventuali utili a fini migliorativi delle attività a servizio degli associati), ma anche di erogazione di beni e

servizi a condizioni agevolate rispetto al mercato.

4 maggio 2011 L’OIC ha pubblicato il testo definitivo dell’Applicazione IFRS n. 2.2., Impairment e avviamento per il settore assicurativo. Essa rappresenta una integrazione dell’Applicazione n. 2, Impairment e avviamento, con riferimento

al comparto assicurativo e va letta congiuntamente e in via complementare a detta applicazione. L’obiettivo del documento è di analizzare alcune peculiarità proprie del settore assicurativo nell’effettuazione degli impairment test dell’avviamento che risultano essere meritevoli di autonomo approfondimento. Si applica ai bilanci consolidati predisposti dalle compagnie di assicurazione e ai bilanci individuali redatti secondo gli IFRS. Questo documento si applica a decorrere dai bilanci in corso alla data di sua approvazione, vale a dire, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, ai conti annuali che si chiuderanno il 31 dicembre 2011.

3 marzo 2011

L’OIC ha pubblicato il testo definitivo dell’Applicazione IFRS n. 2.1, Impairment e avviamento per il settore bancario. Essa fornisce alcune importanti considerazioni ed esempi sulle specifiche modalità di applicazione dello IAS 36 ai bilanci di imprese operanti nel settore bancario. Tale comparto, infatti, per effetto della tipologia di business, presenta alcune peculiarità nell’effettuazione dell’impairment dell’avviamento. L’Applicazione rappresenta un’integrazione degli aspetti generali analizzati nell’ Applicazione IFRS n. 2, poc’anzi citata, e quindi va letta congiuntamente con quest’ ultima. Questo documento si applica a decorrere dai bilanci in corso alla data di sua approvazione, vale a dire, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, ai conti annuali che si chiuderanno il 31 dicembre 2011.

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Gennaio 2011

Assirevi ha pubblicato il documento 160, Verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale, e il documento 159, Bilanci di liquidazione: la relazione della società di revisione. Entrambi i documenti sono entrati in vigore al momento della pubblicazione. Il testo integrale è reperibile gratuitamente sul sito www.assirevi.it, nella sezione “i documenti

Assirevi”.

� Documenti Assirevi

Aprile 2011

Assirevi ha pubblicato il documento 165, intitolato Le verifiche di solvibilità corretta effettuate per finalità di vigilanza della società di revisione incaricata della revisione contabile del bilancio consolidato.

Il documento è entrato in vigore al

momento della pubblicazione. Il testo integrale è reperibile gratuitamente sul sito www.assirevi.it, nella sezione “i documenti

Assirevi”.

Marzo 2011 Assirevi ha pubblicato il documento 164, Conferma annuale dell’indipendenza al comitato per il controllo interno e la revisione contabile, e il documento 163, Aspetti operativi connessi all’entrata in vigore del D-lgs. 39/2010: alcuni chiarimenti sui principi di revisione di riferimento nella fase transitoria. Entrambi i documenti sono entrati in vigore al momento della pubblicazione. Il testo integrale è reperibile gratuitamente sul sito www.assirevi.it, nella sezione “i documenti Assirevi”.

Febbraio 2011 Assirevi ha pubblicato il documento 162, L’attestazione del revisore contabile sulla rendicontazione analitica/regolatori delle società di gestione aeroportuale, e il documento 161, La relazione sulle questioni fondamentali. Entrambi i documenti sono entrati in vigore al momento della pubblicazione. Il testo integrale è reperibile gratuitamente sul sito www.assirevi.it, nella sezione “i documenti Assirevi”.

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PREMESSA Nell’agosto 2010 lo IASB e il FASB congiuntamente hanno emesso l’exposure draft del principio internazionale sul leasing con l’obiettivo di sostituire gli standard attualmente in vigore su tale tematica

(IAS 17 e IFRIC 4). Sinteticamente, l’ED propone il riconoscimento di tutti i contratti di locazione nel bilancio, senza distinguere tra contratti di tipo operativo e finanziario (si veda anche Beyond the GAAP – ITALIA del

gennaio 2011). Inoltre per il locatore è previsto un approccio contabile di tipo ibrido basato sulle caratteristiche economiche del contratto di locazione, più in particolare sull’analisi del trasferimento dei rischi e benefici associati all’attività sottostante.

L’ED è stato oggetto di numerose lettere di commenti (più di 800), pubblicate dai board, inviate da diverse entità tra le quali società quotate, non quotate e operanti nel settore finanziario. I due board hanno anche condotto diverse tavole rotonde e workshop per illustrare i contenuti dell’ED

agli addetti ai lavori e raccogliere i loro feedback che sono stati spesso negativi.

� I principali commenti sui modelli contabili proposti

L’approccio contabile per il locatario Molti commentatori sono favorevoli all’approccio contabile previsto dall’ED per il locatario che consiste

nel riconoscimento di un diritto all’utilizzo di un bene in cambio dell’obbligazione a pagare dei canoni. Tuttavia sollevano diverse critiche in relazione a :

• complessità e costo dell’attuazione dell’impostazione contabile in relazione alla valutazione

iniziale e successiva delle attività e passività correlate al contratto; • riduzione della comparabilità, considerato l’elevato uso di stime nella determinazione delle

obbligazioni a pagare i canoni;

• l’impatto a conto economico dell’ammortamento del diritto all’uso che potrebbe non essere più lineare.

L’approccio contabile per il locatore Le critiche espresse dai commentatori sono unanimi in relazione all’approccio ibrido proposto nell’ED ritenendolo più difficilmente applicabile rispetto a quello del locatario. Le criticità sollevate sono state

tali da suggerire ai Boards una rivisitazione del documento anche mediante test applicativi sul campo dei principi enunciati prima che gli utilizzatori finali possano effettivamente procedere al loro recepimento.

Infatti i principali commenti espressi sollevano dubbi circa il reale progresso sulla rappresentatività dell’operazione nei conti di bilancio che, invece, il modello attuale sembrerebbe garantire, a cui vanno aggiunti i notevoli costi implementativi rispetto ai reali benefici ottenibili.

Le opinioni invece sono contrastanti sulle tempistiche di sviluppo dei modelli contabili in capo al locatario e al locatore. Alcuni ritengono che sia opportuno procedere dando priorità a quello del locatore, altri che i due modelli debbano procedere in parallelo accettando una dilazione dell’entrata

in vigore del nuovo standard.

IFRS L’Exposure Draft sul Leasing: principali commenti e revisioni

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7 Focus su

� I principali commenti sull’implementazione dei modelli contabili proposti Definizione di contratto di locazione (lease) La maggior parte dei commentatori ritiene che debba essere riconsiderata la definizione di lease

poiché, a loro giudizio, quella proposta nell’ED non è sufficientemente chiara al punto da non rendere sempre possibile valutare se un contratto rientri nella definizione di lease o di servizio. In particolare vi è unità di vedute sul fatto che la definizione di contratto di locazione debba essere

sufficientemente appropriata al punto da non rendere necessarie linee guida aggiuntive per poter distinguere un lease da un contratto di vendita o di acquisto.

Durata del contratto di locazione Sul tema vi è la visione quasi unanime che non si debba considerare la durata massima stimata del

contratto ai fini della rilevazione iniziale poiché raramente è una ipotesi realizzabile. Le principali alternative che i commentatori propongono sono:

• adottare un termine ragionevolmente certo secondo la definizione dello IAS 17;

• prevedere il recepimento delle opzioni di estinzione anticipata o estensione della locazione solo se il contratto favorisce per il locatario o per il locatore tali scelte, vale a dire qualora l’esercizio delle opzioni sia considerata altamente probabile.

L’obbligazione a pagare i canoni Molti non concordano con la proposta di determinare l’obbligazione a pagare i canoni considerando elementi quali penalità e/o garanzie stimate sulla base della loro probabilità di realizzo. Le motivazioni di tale posizione sono legate sia ai costi che tali stime potrebbero comportare sia al

livello di affidabilità attribuibile a tali stime che potrebbero generare una ingiustificata volatilità sul conto economico. Contratti di locazione a breve termine E’ stata apprezzata l’introduzione di un modello semplificato per i contratti di locazione a breve

termine. Tuttavia molti ritengono che l’approccio per il locatore debba essere coerente con quello del locatario. Si ricorda, infatti, che il locatario mantiene iscritto in bilancio l’attività locata e la passività corrispondente mentre il locatore si iscrive solo i canoni a conto economico.

Altre questioni I commenti raccolti riguardano anche altre questioni, quali:

• i metodi di rilevazione o contabilizzazione delle opzioni di acquisto;

• i criteri di identificazione di una transazione come una vendita o una operazione di leaseback;

• la rappresentazione a conto economico e nello stato patrimoniale;

• la numerosità delle note al bilancio richieste (considerate eccessive);

• la possibilità di scelta di recepimento del principio sia secondo un modello sia pienamente

applicabile sia semplificato per quanto concerne la retroattività;

• una dilazione della data di prima applicazione del principio;

• la determinazione del tasso di attualizzazione;

• la contabilizzazione del contratto di locazione tra la data di sottoscrizione del contratto e il suo

inizio effettivo.

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Focus su � Le principali modifiche A seguito dei commenti ricevuti e di cui si è detto nei paragrafi precedenti i board hanno rivisto i seguenti tre aspetti:

• definizione di un contratto di locazione; • definizione di durata del contratto di locazione; • canoni di locazione variabili.

Definizione di un contratto di locazione Secondo l’ED un lease è un contratto nel quale il diritto all’utilizzo di una specifica attività (l’attività sottostante) è trasferito per un periodo di tempo, in cambio di un corrispettivo. Questa definizione segue due principi fondamentali:

• l’adempimento del contratto dipende dalla fornitura di una attività specifica; e • il contratto trasferisce il diritto di controllare l'uso di un bene per un determinato periodo di

tempo.

Sulla base dei commenti ricevuti i board hanno chiesto al gruppo di lavoro identificare due tipologie di lease con differenti impatti sul conto economico (lasciando inalterato l’approccio a stato patrimoniale); in particolare:

• il lease finanziario con un modello di rilevazione a conto economico coerente con le proposte

già contenute nell’ED;

• altre tipologie di lease con un modello di rilevazione a conto economico coerente con quello

già presente nell’attuale IAS 17 per il leasing operativo.

Rimangono tuttavia aperte numerose questioni quali: “cosa si intende per attività specifica?”, “come devono essere considerati i contratti di servizio che prevedono l'uso occasionale di attività?”, “può una attività che è una porzione di una attività essere considerata una specifica attività ai fini del lease?”, “il diritto all’utilizzo di una specifica attività definita nell’ED è coerente con il corpo dei principi o degli ED su altri temi?” Definizione di durata di un contratto di locazione Nell’ED i due board hanno proposto di definire la durata di un lease come la durata massima che più probabilmente non si verificherà. Sulla base di questa definizione la durata del contratto era determinata prendendo in considerazione l’effetto implicito ed esplicito delle opzioni contrattuali relative a rinnovi o a estinzioni anticipate e/o fattori tipici del business quali strategie del management a cui associando una probabilità di realizzazione era possibile stimare la durata massima del contratto di locazione. Sulla base dei commenti pervenuti la nuova definizione di durata massima dovrebbe essere la seguente: Il periodo di locazione dell’attività sottostante stabilito dal contratto e non annullabile, considerando qualsiasi opzione di rinnovo o di risoluzione anticipata quando esiste un significativo incentivo economico ad esercitare sia il rinnovo sia a non esercitare l’estinzione anticipata. Questa nuova definizione ha il vantaggio di semplificare la questione poiché la durata è valutata sulla base di fattori obiettivi escludendo stime soggettive che potrebbero generare conflitti interpretativi anche fra i soggetti coinvolti nel contratto.

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Focus su Canoni di locazione variabili Come i canoni variabili incidono nella determinazione delle attività e passività correlate a un lease è stato un tema di particolare interesse da parte dei commentatori. Il campo di applicazione dei canoni di locazione variabili nella determinazione delle attività e passività, così come proposto nell’ED, a detta di molti (anche di Mazars) non risultava in linea con il Quadro Sistematico. Conseguentemente i due board sembra concordino sulla limitazione dell’inclusione dei canoni di locazione variabili nella determinazione delle attività e passività ai seguenti:

• canoni che dipendono da un indice o da un tasso;

• canoni per i quali la variabilità manca di sostanza commerciale;

• canoni che soddisfino una soglia elevata di manifestazione (quale la ragionevole certezza).

I board continueranno la loro discussione sia sui temi appena esposti sia su altri argomenti quali il valore residuo garantito sia sulle penalità nel caso di opzioni legate alla durata dei contratti di locazione.

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10 Focus su Impairment e avviamento

nel settore bancario

ITALIA

• identificazione dei valori contabili da

assoggettare ad impairment; • determinazione del valore maggiore tra (i)

valore d’uso e (ii) fair value;

• contabilizzazione dell’impairment.

E’ importante sottolineare come lo IAS 36, una volta identificato che il valore di recupero sia inferiore al valore contabile dell’unità soggetta ad impairment, ha deciso di affidarsi all’economic criterion per definire il “quando” contabilizzare l’impairment loss. Ciò significa che ogni volta che il valore di recupero sia inferiore al valore contabile dell’unità soggetta ad impairment, la perdita va contabilizzata necessariamente. Non vanno cioè fatte ulteriori considerazioni circa il fatto che la perdita vada contabilizzata solo se avente una natura permanente e non temporanea (“permanent criterion”) o se sia più o meno probabile che la società sia in grado di recuperare il valore contabile dell’unità soggetta ad impairment (“probability criterion”). L’impairment test, andrebbe effettuato a livello di singolo asset. Tuttavia, se questo non sia possibile, gli asset andranno raggruppati in unità generatrici di cassa e il test andrà effettuato a tale livello. Nell’effettuare l’impairment test a livello di unità generatrici di cassa, particolari problematiche potrebbero sorgere nell’allocare correttamente il goodwill e le attività centralizzate (corporate assets).

Le turbolenze dei mercati finanziari e le correlate

difficoltà dell’economia reale costringono i

preparatori dei bilanci ad una particolare

attenzione nello svolgimento dell’impairment test

che non è solo una prerogativa degli IFRS ma è

centrale anche nei principi contabili italiani.

L’obiettivo di questo contributo è analizzare le

linee guida fornite dall’OIC con le due

Applicazioni pubblicate nel mese di marzo e

maggio 2011 che rappresentano una

integrazione dell’Applicazione n. 2 “Impairment e

avviamento” con riferimento al comparto

assicurativo e bancario e vanno lette

congiuntamente e in via complementare a

detta applicazione del dicembre 2009 ed al

Documento n. 4 del Tavolo di coordinamento fra

Banca d’Italia, Consob e Isvap in materia di

applicazione dei principi contabili internazionali

del marzo 2010.

L’impostazione di impairment seguita dallo IAS 36 si basa sulla determinazione del valore recuperabile come il maggiore tra il fair value (valore equo) di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari (Cash Generating Unit – CGU) dedotti i costi di vendita e il proprio valore d’uso. Schematizzando, il processo di impairment può essere riassunto nelle seguenti sei macrofasi:

• quando l’impairment test va effettuato; • identificazione delle unità generatrici di

cassa (CGU);

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Figura 1: Il modello dell’impairment

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Focus su

mercato, il cosidetto deposit premium; • la valorizzazione dell’attività di gestione del

risparmio, rappresentata dal valore dei prodotti di asset management (se all’interno del business acquisito sono presenti società di gestione del risparmio) e dei relativi rapporti con la clientela in capo alla rete distributiva;

• la valorizzazione del portafoglio di polizze assicurative (anch’esso comprendente la componente “prodotto” e la componente distributiva), rappresentata nella sostanza dal cosiddetto embedded value e cioè il valore prospettico dei flussi reddituali ritraibili dai contratti assicurativi in essere;

• la valorizzazione di attività di servizio, quali, per esempio, quelle correlate all’amministrazione e custodia di strumenti finanziari.

2. Cash-Generating Unit (CGU) ai fini

dell’impairment

L’identificazione delle CGU per lo svolgimento dell’impairment è spesso oggetto di discussione tra i vari soggetti coinvolti nella redazione dell’informazione finanziaria, a quale livello fermarsi e su quale suddivisione adottare. Nel settore bancario i flussi finanziari sono spesso legati a suddivisione di prodotto, clientela (corporate/retail) e localizzazione geografica come per esempio:

• intermediazione creditizia suddivisa tra retail, corporate, private;

• attività di investment banking; • attività di gestione del risparmio; • attività assicurativa; • servizi finanziari (per es. leasing, factoring,

credito al consumo). L’OIC riconosce però come spesso la gestione della banca possa essere differente dalle suddivisioni per funzioni e/o prodotti e ragionare invece trasversalmente alle diverse funzioni. Sotto questo profilo, la definizione di questo livello dipende strettamente dai modelli organizzativi e dalla attribuzione delle responsabilità gestionali all’interno dei gruppi

In questo numero di Beyond the GAAP - ITALIA

evidenzieremo alcune tematiche ed approcci

proposti relativi all’impairment e all’avviamento

del settore bancario illustrate nella Applicazione

per il settore bancario n. 2.1 mentre le tematiche

relative al settore assicurativo verranno trattate

nei successivi numeri. 1. Allocazione del costo di acquisizione

in una business combination bancaria

In un’operazione di aggregazione aziendale, nel settore bancario, assumono rilevanza una serie di attività immateriali quali:

• attività legate al cliente (customer relationship related), cioè rapporti contrattuali o non contrattuali ma

comunque separabili dai quali l’impresa ritrae un reddito;

• attività basate su contratto (contract

based), quali contratti di gestione, di servizio di attività finanziarie;

• attività legate al marketing, quali brand di

pertinenza del gruppo, marchi di prodotto, marchi di servizio, nomi di dominio internet.

Secondo il documento OIC nelle acquisizioni bancarie particolare importanza hanno le immobilizzazioni immateriali rappresentate dalla prima categoria e cioè le relazioni con la clientela che possono essere esplicitate in varie componenti tra cui:

• la valorizzazione della raccolta a vista (i cosiddetti core deposits) rappresentata dal valore attuale della redditività che un portafoglio di depositi può generare lungo la vita attesa del rapporto contrattuale. In fase di Purchase Price Allocation (PPA) per la determinazione del fair value si considerano soltanto il valore dei rapporti in essere, e non anche quello dei nuovi rapporti, perché il beneficio futuro che utilzzerà l’acquirente è dato dalla forma di raccolta che presenta costi inferiori a quelli di mercato. In sostanza l’acquirente potrà disporre di una massa di raccolta per la propria attività creditizia il cui tasso di remunerazione è inferiore ai tassi di

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Focus su

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4. La stima dei flussi finanziari e il tasso di attualizzazione

Per la determinazione del valore d’uso come indicato nella figura 1 è necessario determinare i flussi finanziari futuri che tendono a coincidere con il risultato netto della CGU anche perché, normalmente, nel comparto finanziario vengono adottate alcune semplificazioni con riferimento ad alcune poste quali rettifiche e riprese di valore, accantonamenti a fondi rischi e ammortamenti per le quali la manifestazione economica (considerata nel risultato economico) non coincide esattamente con la manifestazione finanziaria. L’Applicazione 2.1 dell’OIC indica le diverse componenti che concorrono alla determinazione dei flussi finanziari: Interessi netti (interessi attivi meno interessi passivi) Dividendi

Commissioni nette (commissioni attive meno commissioni passive) Risultato dell'attività di negoziazione Altri proventi (oneri) di gestione Proventi operativi netti Spese del personale

Spese amministrative Ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali Oneri operativi Risultato della gestione operativa Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri

Rettifiche di valore nette su crediti Risultato corrente al lordo delle imposte Imposte sul reddito dell'operatività corrente (se i flussi sono al netto delle imposte) Risultato netto

Nella prassi di mercato il tasso di attualizzazione deve comprendere il costo delle diverse fonti di finanziamento dell’attività da valutare e cioè il costo dell’equity e il costo del debito e si utilizza il WACC, cioè il costo medio ponderato del capitale). Tuttavia, nel caso di un’impresa bancaria, esso è stimato nella sola ottica equity side cioè considerando solamente il costo del capitale proprio (K).

bancari e finanziari ai fini della definizione degli indirizzi dell’attività operativa e del conseguente monitoraggio ed è perciò più coerente allinearsi alla definizione dei segmenti operativi del business che sono alla base della rendicontazione per settori prevista dall’IFRS 8.

3. Il valore contabile della CGU

La definizione di quali attività e passività includere nella CGU deve essere allineata con il criterio con cui è determinato il valore recuperabile della CGU (IAS 36, paragrafo 75). Di conseguenza, la configurazione del valore contabile di una CGU deve essere coerente con i flussi finanziari utilizzati per stimare il valore recuperabile della stessa CGU. Il documento OIC indica perciò come per le valutazioni di impairment di CGU operanti nel settore bancario/finanziario debbano essere svolte, in coerenza con le previsioni dello IAS 36, includendo anche le attività e passività finanziarie (incluse quelle subordinate) (ottica equity side), compresi l’avviamento (e il relativo grossing up per le CGU non controllate in via totalitaria) e le attività immateriali di pertinenza, elencando le seguenti attività e passività: ATTIVITA’: Attività finanziarie di negoziazione Attività finanziarie valutate al fair value

Attività finanziarie disponibili per la vendita Attività finanziarie detenute sino a scadenza Crediti verso banche Crediti verso clientela Partecipazioni Attività materiali

Avviamento Altre attività immateriali Attività fiscali Altre voci dell’attivo PASSIVITA’: Debiti verso banche

Debiti verso clientela Debiti rappresentati da titoli Passività finanziarie valutate al FV Passività fiscali Fondi a destinazione specifica Altre voci del passivo

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Focus su

Come da compito istituzionale sono continuate nel corso del 2011 le lettere di commento da parte

dell’OIC indirizzate allo IASB ed all’EFRAG tra cui si segnalano: • i commenti inviati all’EFRAG in risposta al draft endorsement advice in merito a IASB Amendments to IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures – Transfers of Financial Assets;

• i commenti inviati all’EFRAG in risposta alla sua draft comment letter in merito a IASB Request for Views Effective Dates and Transition Methods;

• i commenti che l’OIC ha inviato ai Trustees dell’IFRS Foundation in merito alla consultazione

sulla Review of the operational efficiency and effectiveness of the IFRS Interpretations Committee;

• i commenti OIC sul paper EFRAG sullo staff draft Replacement of IAS 1 and IAS 7;

• i commenti OIC sullo IASB ED Hedge Accounting.

� Rinnovato il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di gestione e il nuovo Comitato-Tecnico Scientifico della Fondazione dell’OIC (marzo 2011)

Il governo dell’OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori. I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell’OIC sono soggetti, ai sensi dell’art. 12 dello

Statuto, al parere dell’Agenzia delle Entrate, della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie. Nel corso del mese di marzo l’OIC ha provveduto al rinnovo e nomina del:

• nuovo Consiglio di Gestione della Fondazione, il cui presidente è il Dott. ANGELO CASO’; • nuovo Comitato Tecnico-Scientifico dell’OIC della Fondazione, con ai vertici il Prof. FLAVIO

DEZZANI (Presidente) e il Prof. ALBERTO GIUSSANI (Vice Presidente);

• Consiglio di Sorveglianza, alla cui presidenza è stato confermato Paolo Gnes. E’ stato inoltre confermato il Dott. MASSIMO TEZZON quale Segretario Generale dell’OIC.

� Approvazione definitiva delle Applicazioni Impairment e avviamento per il settore bancario e assicurativo (marzo e maggio 2011)

Nel corso del mese di marzo e maggio 2011 sono state pubblicate in maniera definitiva le due Applicazioni che rappresentano una integrazione dell’Applicazione n. 2 Impairment e avviamento con riferimento al comparto assicurativo e bancario e vanno lette congiuntamente e in via

complementare a detta applicazione. L’obiettivo dei documenti è di analizzare alcune peculiarità proprie del settore assicurativo e bancario nell’effettuazione degli impairment test dell’avviamento che risultano essere meritevoli di autonomo approfondimento.

Si applica ai bilanci consolidati predisposti dalle compagnie di assicurazione e del settore bancario e ai bilanci individuali redatti secondo gli IFRS. Si precisa, che le considerazioni e le esemplificazioni effettuate potranno o dovranno essere rivisitate per tenere conto degli sviluppi della Fase II del

Progetto Insurance Contracts, nonché per eventuali rilevanti modifiche su temi trattati a seguito di variazioni dei principi contabili internazionali ad oggi oggetto di riesame da parte dello IASB di particolare interesse per il settore assicurativo (quale ad esempio lo IAS 39).

Le due applicazioni si applicano a decorrere dai bilanci 2011 in corso alla data di sua approvazione e sono oggetto dell’approfondimento di questo numero Beyond the GAAP – ITALIA.

ITALIA Focus sull’OIC: attività, principi contabili italiani e guide applicative

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14 Focus su Revisione:

contenuti art.17 e 19 d.lgs.39/2010

ITALIA

personale; • intermediazione di titoli, consulenza per

l'investimento o servizi bancari d'investimento;

• prestazione di difesa giudiziale; • altri servizi e attività, anche di consulenza,

inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 2.

Tenuto conto che il regolamento menzionato non è stato ancora emanato, nelle more sono sempre applicabili agli EIP, tenuto conto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 43 del Decreto, gli articoli di cui al Capo I-bis del Titolo VI Revisione contabile, - Incompatibilità - del Regolamento Emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Principio di revisione, Documento n. 100 Principi sull’indipendenza del revisore. 1 Art. 19, comma 1, del Decreto – Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

� La relazione al comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell’art.19 comma 3 del dlgs 39/2010

L’art 19,comma 3 del dlgs 39/2010 dispone che ”Il revisore legale o la società di revisione legale presenta al comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.” Poiché il medesimo articolo non reca una definizione né di “questioni fondamentali” né di “carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria”; la società di revisione può utilizzare i principi internazionali Isa 260 Comunicazione con

� La dichiarazione annuale di indipendenza prevista dall’art 17 comma 9 del decreto 39/2010

Ai sensi dell’art. 17, comma 9, lettera a), del Decreto, i revisori e le società di revisione legale “annualmente confermano per iscritto all’organo di cui all’art. 19, comma 11, la propria indipendenza e comunicano al medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti all’ente di interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza”.

Si ritiene opportuno che la conferma annuale dell’indipendenza di cui all’art. 17 del Decreto venga predisposta coerentemente con il completamento del processo di revisione sul bilancio di esercizio, pertanto che venga rilasciata con la stessa data della relazione di revisione e la data della lettera di attestazione richiesta al cliente.

Inoltre la conferma di indipendenza deve far riferimento al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio cui si riferisce il bilancio dell’EIP e la data di emissione della conferma stessa. Il documento deve essere indirizzato sia al Comitato sia all’EIP.

La verifica di indipendenza va effettuata con riferimento ai servizi che la società di revisione e le società della sua rete di appartenenza non possono fornire all’EIP, indicati art. 17, comma 1, del Decreto:

• tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

• progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

• servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;

• servizi attuariali; • gestione esterna dei servizi di controllo

interno; • consulenza e servizi in materia di

organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del

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Focus su

I significant findings di cui al paragrafo precedente comprendono, se riscontrati, i seguenti aspetti:

• scelta di principi e criteri contabili rilevanti, o la loro modifica, che hanno, o potrebbero avere, effetti significativi sul bilancio;

• correzioni proposte a seguito dello svolgimento dell’attività di revisione, che siano state o meno recepite dalla società e che hanno, o possono avere, un effetto significativo sul bilancio;

• incertezze significative collegate a eventi e condizioni che possono porre in dubbio la continuità aziendale;

• rischi che possono determinare effetti significativi sul bilancio, come per esempio contenziosi pendenti;

• disaccordi con la Direzione aziendale su questioni che, singolarmente o nel loro insieme, possono essere rilevanti per il bilancio e/o per la relazione del revisore sul bilancio stesso;

• rilievi, incluse le limitazioni al procedimento di revisione i cui effetti siano giudicati dal revisore significativi rispetto al bilancio nel suo complesso, e richiami d’informativa inclusi nella relazione del revisore.

Con riferimento alle “carenze significative” rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, di cui al comma 3 dell’art. 19 del Decreto, utile riferimento appare invece il principio di revisione ISA 265. In merito alle finalità della Relazione in questione, si ritiene opportuno che contenga la precisazione che la Relazione non fornisce una garanzia che siano stati rilevati tutti i fatti e le circostanze d’interesse per lo svolgimento dei doveri attribuiti al Comitato dall’art. 19, comma 1, del Decreto né un giudizio sull’efficacia del sistema di controllo interno dell’impresa. Il documento, che farà riferimento al periodo oggetto della revisione del bilancio, non potrà che essere finalizzata con il completamento del processo di revisione, dovendo tener conto anche di quanto eventualmente indicato nella relazione di revisione sul bilancio, e di quanto segnalato nella lettera di attestazione ricevuta dal cliente.

i responsabili delle attività di governance e ISA 265 COMUNICAZIONI delle CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione“, come indicato dal documento di ricerca n.161 Assirevi.

La Relazione appare infatti inquadrabile nel novero delle comunicazioni dei “fatti e circostanze d’interesse per lo svolgimento delle attività di governance” definiti dai predetti principi di revisione. Si tratta, più precisamente, di fatti che emergono dalla revisione del bilancio e che, secondo il giudizio del revisore, sono importanti e rilevanti per le persone che hanno responsabilità di governance e che, in particolare, sovrintendono alla predisposizione e alla presentazione delle informazioni finanziarie. Al riguardo, ai sensi di tale principio di revisione internazionale, il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance:

(a) il punto di vista del revisore in merito agli aspetti qualitativi significativi delle prassi contabili adottate dall’impresa, compresi i principi contabili, le stime contabili e l’informativa di bilancio. Ove applicabile, il revisore deve spiegare ai responsabili delle attività di governance le ragioni per cui una prassi contabile significativa adottata dall’impresa, pur se accettabile secondo il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, non può considerarsi la più appropriata in relazione alle circostanze specifiche che riguardano l’impresa;

(b) le eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della revisione legale;

(c) tranne nei casi in cui tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell’impresa:

(i) eventuali aspetti significativi emersi dalla revisione discussi o oggetto di corrispondenza con la direzione;

(ii) le attestazioni scritte richieste dal revisore; (d) eventuali altri aspetti emersi dalla revisione

legale che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significativi ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell’informazione finanziaria.

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Beyond the Gaap - ITALIA viene pubblicata da Mazars con l’intento di tenere aggiornati i lettori sugli sviluppi in ambito contabile. Beyond the GAAP non può, in

nessuna circostanza, esser associata, in parte o in toto, ad un’opinione espressa da Mazars. Nonostante l’attenzione con cui è preparata la newsletter, Mazars non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nelle informazioni fornite dal documento.

La redazione di questo numero è stata completata il 31 maggio 2011.

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