Beyond The Gaap #4 Marzo 2012

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Editoriale

La Newsletter di Mazars sui principi contabili

Beyond the GAAP – ITALIA N°04 – Marzo 2012

Sommario News

▪ IFRS p 02

▪ Principi contabili italiani p 03

▪ Documenti OIV p 05 Focus su IFRS ▪ IFRS 13: Fair Value measurement p 06 ITALIA ▪ OIC 6: Ristrutturazione del debito p 09 e informativa di bilancio

Redazione : Stefano Bianchi, Paola Pedotti, Rosanna Vicari

Contatti: Mazars S.p.A. Corso di Porta Vigentina, 35 20122 Milano [email protected] Tel: 02 58 20 10

www.mazars.it

Tempo di chiusura per i bilanci 2011 ed il primo numero del 2012 di Beyond the GAAP – ITALIA si concentra su due delle principali novità del 2011: il nuovo principio contabile OIC 6 “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio” (pag. 9), il cui scopo è quello di definire il trattamento contabile e l’informazione integrativa da fornire in merito agli effetti prodotti da un’operazione di ristrutturazione del debito, applicabile già per i bilanci preparati secondo i principi contabili italiani al 31 dicembre 2011; e l’IFRS13 “Fair Value measurements” (pag. 6) che, pur essendo applicabile a partire dal 1 gennaio 2013, fornisce utili indicazioni nella determinazione del fair value di grande attualità sia nell’ambito della valutazione degli strumenti finanziari, inclusivi dei titoli di debito pubblico, sia nell’applicazione dell’impairment test. All’attenzione dei redattori dei bilanci 2011, L’ESMA (European Securities and Markets Authority), di cui fa parte l’Autorità Italiana (CONSOB), nel novembre 2011 ha pubblicato un documento riguardante il trattamento contabile relativo alle esposizioni al debito pubblico alla luce delle attuali condizioni di mercato mentre l’OIV (Organismo Italiano di Valutazione), di recente costituzione, ha emesso l’Exposure Draft del Discussion Paper: "Impairment test dell'avviamento in contesti di crisi finanziaria e reale - linee guida" che intende fornire linee guida agli esperti di valutazione che redigono il bilancio ai sensi IAS/IFRS ed ai loro organi di controllo, relativamente alle valutazioni compiute ai fini d’impairment test dell’avviamento in un contesto caratterizzato dalla esistenza di diffusi segnali esogeni di perdita di valore Da un punto di vista più operativo, per il 2012, lo IASB e soprattutto l’Unione Europea, sulla base delle richieste provenienti da molti soggetti, hanno scelto di adottare un periodo di pausa per il 2011ed il 2012 e di non richiedere l’applicazione di nuovi standards, che potessero impattare significativamente sui bilanci, in modo da permettere un consolidamento degli standards esistenti. Nell’ambito italiano, è da segnalare l’importante progetto di aggiornamento dei principi contabili italiani iniziato dall’OIC (pag.3) non dimenticando infatti come i principi contabili italiani rappresentino il framework di riferimento per la grande maggioranza delle società e gruppi italiani. Buona lettura Stefano Bianchi Rosanna Vicari

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opinione dell’ESMA sul punto (ESMA Opinion “Accounting for Exposure to Greek Sovereign Debt – Considerations with respect to IFRS Interim Financial Statements for Accounting Periods ended on 30 June 2011”).

16 dicembre 2011

Lo IASB ha pubblicato le modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7 Mandatory Effective Date and Transition Disclosures, che posticipano la data di entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2015. Rimane comunque sospeso il processo di endorsement dell’IFRS9 da parte dell’EFRAG e della Unione Europea.

16 dicembre 2011

Il 16 dicembre 2011 lo IASB ha pubblicato 2 amendments: il primo allo IAS 32 Offsetting Financial

Assets and Financial Liabilities, come chiarimento delle regole previste dalla norma attuale sull’offsetting;

il secondo all’IFRS 7 Disclosures-Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities: per introdurre nuove disclosure al fine di consentire agli analisti di valutare gli effetti in bilancio dell’offsetting e meglio comparare tra loro i bilanci di diverse imprese.

20 dicembre 2011

Lo IASB ha pubblicato il 20 dicembre 2011 in consultazione l’exposure draft Transition Guidance – Proposed amendments to IFRS 10, con cui si indicano chiarimenti per la prima applicazione dell’IFRS10 prevista nel 2013 (si veda lo status di aggiornamento di applicazione dei nuovi IFRS pubblicato sul n. 3 di Beyond the GAAP-Italia).

IFRS

14 novembre 2011 IASB e FASB pubblicano l’ED Revenue from Contracts with Customers. Il 14 novembre, lo IASB e il FASB hanno pubblicato in consultazione un nuovo draft sul tema revenue recognition. Il futuro IFRS sostituirà gli attuali IAS 18, IAS 11 e le relative interpretazioni. Il documento è disponibile sul sito dello IASB (www.ifrs.org). Beyond the GAAP – Italia n.3 ha dedicato un approfondimento sui principali aspetti dell’Exposure Draft del nuovo principio contabile internazionale.

25 novembre 2011

L’ESMA (European Securities and Markets Authority), di cui fa parte anche l’Autorità Italiana (CONSOB), ha pubblicato il documento“Sovereign debt in IFRS financial statements”, documento riguardante il trattamento contabile relativo alle esposizioni al debito pubblico alla luce delle attuali condizioni di mercato. Particolare attenzione viene attribuita al trattamento contabile dei titoli di debito pubblico della Grecia. Il documento è suddiviso in due sezioni: la prima sezione è rivolta ai bilanci al 31

dicembre 2011. Essa evidenzia gli elementi che dovrebbero essere presi in considerazione dagli emittenti e dai loro revisori in merito alle esposizioni al debito sovrano nella redazione del bilancio annuale;

la seconda sezione, invece, illustra i risultati di uno studio condotto dall’ESMA sul trattamento contabile dei titoli sovrani della Grecia nelle semestrali (30 giugno 2011) di un campione di istituzioni finanziarie quotate in mercati regolamentati europei e la relativa

News

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Principi contabili italiani

Aggiornamento dei principi contabili italiani

L’OIC ha posto in consultazione nel mese di dicembre 2011, e sino al 30 giugno 2012, un primo blocco di principi contabili in fase di aggiornamento; il progetto coinvolgerà 25 standards, attraverso 5 processi di consultazione che si concluderanno entro dicembre 2012, al fine di disporre delle nuove norme contabili entro il primo trimestre 2013.

Le novità riguardano innanzi tutto la struttura dei documenti, in linea con i principi contabili internazionali, che prevede sei parti per ciascuno:

• ambito di applicazione

• definizione

• classificazione

• rilevazione iniziale

• valutazione e rilevazione successiva

• informazione da fornire nella nota integrativa.

Inoltre, ogni paragrafo ha una numerazione sequenziale.

I principi inviati in consultazione in questa prima fase sono : OIC 16: “Immobilizzazioni Materiali”

Le novità riguardano : i criteri di classificazione nel bilancio, per cui si

è ritenuto di modificare la collocazione nello schema di stato patrimoniale delle immobilizzazioni destinate alla vendita, che dovranno essere iscritte nell’attivo immobilizzato in un “di cui” della voce delle immobilizzazioni a cui si riferisce.

le precisazione in merito alla nozione valore di mercato ed ai metodi utilizzabili per il calcolo del valore d’uso da utilizzare nel caso di svalutazione durevole.

ulteriori chiarimenti in tema di “component approach” e si chiarisce che il processo di ammortamento si interrompe nel caso in cui il

valore residuo divenga almeno pari al valore contabile del cespite.

la capitalizzazione degli oneri finanziari viene rivista, si forniscono le condizioni obbligatorie per il processo di capitalizzazione.

scorporo terreni e fabbricati: se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato,anche in base a stime, per essere ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato.

OIC 18: “Ratei e Risconti”

Le novità riguardano : l’ampliamento della disciplina dei ratei e

risconti la revisione della disciplina in merito alla

realizzabilità/recuperabilità dei ratei e dei risconti pluriennali iscritti in precedenti esercizi ; si forniscono chiarimenti sulla rilevazione in bilancio delle rettifiche di valore.

l’eliminazione della previsione di distinguere i ratei e risconti nello stato patrimoniale quando il loro ammontare è apprezzabile, in quanto tale distinzione deve essere comunque fornita in nota integrativa.

OIC 19: “Debiti”, e separatamente, “Fondi per Rischi ed Oneri e TFR”

Le novità riguardano, nel primo documento: la precisazione che nel caso di un prestito

obbligazionario che prevede un unico rimborso alla scadenza o di obbligazioni senza cedola (zero coupon bond), l’ammortamento dell’aggio/disaggio è rilevato linearmente lungo la durata del prestito.

con riferimento ai debiti commerciali sono introdotti ulteriori riferimenti circa la

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ambientale; - all’utilizzo dei fondi e dei fondi eccedenti.

le disposizioni contabili riguardanti il trattamento contabile del TFR sono modificate per tener conto delle modifiche introdotte con la legge 296/2006.

OIC 29: “Cambiamenti di Principi Contabili, Cambiamenti di Stime Contabili, Correzione di Errori, Eventi e Operazioni Straordinarie, Fatti Intervenuti dopo la Chiusura dell’Esercizio”.

Le novità riguardano : la riformulazione della disciplina della

determinazione degli effetti del cambiamento di principio in maniera più puntuale limitando l’applicazione del metodo prospettico a specifici casi.

la disciplina della rilevazione degli errori è rivista al fine di garantire uniformità di trattamento degli stessi, eliminando la distinzione tra “errori determinanti” ed “errori non determinanti”.

la trattazione degli eventi successivi alla data di bilancio è ampliata con l’obiettivo di trattare in maniera più esaustiva la possibilità che tali eventi possano comportare un problema di continuità aziendale.

Principi contabili nazionali “i certificati verdi” e “ le quote di emissione di gas ad effetto serra”

Il Consiglio di Gestione dell’OIC ha messo in consultazione fino al 10 aprile 2012 la bozza del Principio contabile nazionale “I certificati verdi” e la bozza del Principio contabile nazionale “Le quote di emissione di gas ad effetto serra”. La bozza di principio contabile sui certificati verdi si propone di dare indicazioni in merito al loro trattamento contabile da parte dei produttori /importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili, produttori di energia elettrica da

è mantenuto il divieto di attualizzazione dei

debiti finanziari con tasso fuori mercato. si forniscono indicazioni circa il contenuto

delle voci D3 Debiti verso soci per finanziamenti e D11 Debiti verso controllanti.

sono introdotte delle previsioni specifiche in merito: - al trattamento contabile delle

obbligazioni indicizzate, - ai debiti soggetti a condizioni sospensiva, - ai prestiti obbligazionari subordinati, - ai debiti per associazione in

partecipazione.

Nel secondo documento, le novità riguardano: la modifica dell’ambito di applicazione

dell’OIC 19, rinviando la trattazione di alcune specifiche fattispecie ad altri principi. In particolare, la disciplina delle attività potenziali è rinviata all’OIC 12, i fondi per oneri o perdite su partecipazioni all’OIC 21 (che disciplinerà in modo unitario il trattamento contabile di tutte le partecipazioni), i fondi relativi a “operazioni fuori bilancio” su strumenti derivati all’OIC 3, che sarà conseguentemente integrato.

al fine di coordinare le disposizioni contenute nell’OIC 19 con quanto disposto dal documento interpretativo n. 1 dell’OIC 12, si chiarisce che la rilevazione degli accantonamenti ai fondi debba avvenire invia prioritaria nelle voci dell’aggregato B del conto economico diverse dalla voce B 12 e dalla voce B 13, sulla base della natura dell’operazione sottostante.

la disciplina dei requisiti per poter procedere all’iscrizione di un fondo è ampliata con l’obiettivo di renderla di più agevole comprensione.

si elimina il riferimento contenuto nell’attuale principio che ammette l’attualizzazione dei fondi per oneri al fine di tener conto del fenomeno inflattivo. È in corso una riflessione sull’ammissibilità sul piano giuridico del fenomeno dell’attualizzazione.

sono introdotte disposizioni in merito: - alla rilevazione dei fondi per resi su prodotti; - alla rilevazione dei fondi recupero

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News

Questo documento intende fornire linee guida agli esperti di valutazione che redigono il bilancio ai sensi IAS/IFRS ed ai loro organi di controllo, relativamente alle valutazioni compiute ai fini d’impairment test dell’avviamento in un contesto caratterizzato dalla esistenza di diffusi segnali esogeni di perdita di valore.

Il documento non è una guida contabile. Il documento si riferisce solo alle valutazioni finalizzate alla stima del valore recuperabile ai fini dell’impairment test della CGU, o gruppo di CGU, a cui è allocato l’avviamento ai sensi dello IAS 36 (Riduzione di valore delle attività).

Il Documento è suddiviso in due parti: linee guida per esercitare il giudizio

finalizzato alla stima del valore recuperabile delle CGU, o dei gruppi di CGU, cui è allocato avviamento in un contesto di crisi;

best practices utili per la selezione degli input e per la valutazione della ragionevolezza dei risultati.

Il documento è liberamente scaricabile all’indirizzo www.fondazioneoiv.it.

fonti rinnovabili e traders. La bozza di principio contabile sulle quote di emissione di gas ad effetto serra (cd. certificati grigi) si propone di dare indicazioni sul loro trattamento contabile da parte dell’impresa che possiede impianti industriali che producono gas serra e di quelli acquistati da imprese trader. Sono destinati alle società italiane che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili nazionali. Documenti OIV (Organismo Italiano

di Valutazione) Novembre 2011

Nel novembre 2011, l’OIV (Organismo Italiano di Valutazione) è stato ufficialmente creato su iniziativa dell’Università Bocconi che, insieme a Borsa Italiana, Assirevi, Ordine nazionale dei dottori commercialisti, Aiaf (Associazione Italiana Analisti Finanziari) e Andaf (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), è ente fondatore del nuovo organismo.

La missione dell’OIV è divenire lo standard setter italiano in tema di principi di valutazione e il referente, per il nostro Paese, dell’International Valuation Standard Council (Ivsc), l’omologo standard setter internazionale, al quale già partecipano - in qualità di enti sponsor - gli standard setter domestici dei principali paesi occidentali.

18 gennaio 2012

Il Consiglio di gestione dell'OIV ha approvato l'exposure draft del discussion paper: "Impairment test dell'avviamento in contesti di crisi finanziaria e reale - linee guida".

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PREMESSA Nel mese di maggio 2011, lo IASB ha emanato l’IFRS 13 (“Fair Value measurement”) che si inserisce nel progetto di convergenza tra i principi contabili internazionali e quelli statunitensi. Il principio entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013 ma è consentita un’applicazione anticipata. Ad oggi, non è ancora possibile l’applicazione in Italia poiché è ancora in corso la procedura di endorsement da parte dell’Unione Europea. Le ragioni principali che hanno indotto lo IASB alla emanazione del principio in oggetto sono state quelle di:

dare una definizione univoca di Fair Value (nel seguito anche “FV”) fornire regole uniformi per la sua misurazione richiedere una adeguata informativa sulle tecniche di misurazione.

In tal modo vengono superate le inevitabili incongruenze derivanti dal fatto che gli argomenti trattati dal principio IFRS 13 oggi sono dispersi nei diversi principi contabili emanati in un arco temporale piuttosto significativo. Il principio definisce Fair Value come “il prezzo che si riceverebbe dalla vendita di una attività o si pagherebbe per trasferire una passività in una transazione ordinaria tra i partecipanti ad un mercato alla data di rilevazione. Si tratta sostanzialmente di un exit price.” La definizione appena riportata, pertanto, enfatizza due aspetti relativi al Fair Value:

si basa sul concetto di mercato (market-based) prescinde dell’entità specifica (acquirente o venditore).

Ne consegue, ad esempio, che la volontà di detenere una attività o di dismetterla da parte di una entità non rileva ai fini della misurazione del suo valore. Il principio si applica ogni qualvolta un altro IFRS richieda o permetta la misurazione al Fair Value ad eccezione di:

pagamenti basati su azioni trattati dall’IFRS 2 contratti di leasing, ai quali si applica lo IAS 17 misurazioni che non sono a FV, quali il valore netto realizzabile incluso nello IAS 2, per le

rimanenze o nello IAS 36 per “impairment of assets”.

Inoltre, l’informativa prevista dall’ IFRS 13 non è richiesta per: i piani valutati al FV in base alle indicazioni dello IAS 19 i piani a contribuzione definita dello IAS 26 le attività per le quali il valore recuperabile è pari al FV meno i costi residuali secondo lo IAS 36.

Il principio chiarisce che il valore iniziale (fair value at initial recognition) di Fair Value di una attività o passività è rappresentato dal prezzo di negoziazione, vale a dire il prezzo pagato per acquistare una attività o ricevuto per vendere una passività (entry price). Nelle misurazioni successive l’entità dovrà far riferimento alle tecniche di valutazione (valuation techniques) ammesse per la misurazione del Fair Value, che devono essere utilizzate in continuità,

IFRS IFRS 13: Fair Value measurement

Focus su

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precisando che le eventuali revisioni di valutazioni che dovessero rendersi necessarie, dovranno essere contabilizzate secondo lo IAS 8. Le tecniche ammesse sono tre: Metodo del mercato, Metodo del reddito e Metodo del costo. Le tecniche di valutazione utilizzate dovranno massimizzare l’uso di elementi rilevanti osservabili e minimizzare gli elementi non osservabili (inputs to valuation techniques). Al fine di aumentare la continuità di applicazione e la comparabilità nella determinazione del Fair Value e delle relativa informativa il principio stabilisce una gerarchia di regole (fair value hierarchy) a base della misurazione, composta da 3 livelli di rilevanza decrescente:

• Livello 1: prezzi quotati in mercati attivi (unadjusted), per medesime attività o passività, ai quali la società può accedere alla data di misurazione. Un prezzo quotato, poiché rappresenta la miglior evidenza di Fair Value, dovrebbe essere usato senza apportare aggiustamenti, salvo in rare circostanze, ben identificate dal principio IFRS 13, che potrebbero incidere sulla reale misurazione del Fair Value della voce valutata. Ad esempio la non accessibilità al mercato da parte dell’entità o transazioni intervenute dopo la chiusura del mercato di riferimento, ma prima della data di misurazione, rappresentano circostanze significative che possono giustificare un aggiustamento del Fair Value. Va chiarito, tuttavia, che qualora intervenga un aggiustamento si potrebbe ricadere nell’ipotesi di un livello gerarchico inferiore del Fair Value stesso.

• Livello 2: prezzi diversi da quelli rientranti nel livello 1 che siano osservabili e che includono prezzi quotati per attività o passività analoghe sia in mercati attivi che in mercati non attivi, altri elementi che ricomprendono ad esempio tassi di interesse, andamenti di mercato, volatilità implicita, ed infine altri elementi riscontrabili a livello di mercato. Anche in questo caso eventuali aggiustamenti ai valori presi a riferimento potrebbero far ricadere la misurazione ad un livello gerarchico inferiore del Fair Value stesso.

• Livello 3: dati non osservabili. Il principio specifica che anche in questa ipotesi l’obiettivo della misurazione del Fair Value rimane invariato (exit price). Ne consegue che anche in questa ipotesi va ricercata la miglior informazione disponibile che deriva dall’osservazione dei comportamenti dei partecipanti al mercato vale a dire le assunzioni che i partecipanti al mercato utilizzerebbero per assegnare un prezzo all’attività o passività, incluse le quelle inerenti al rischio.

Il principio stabilisce l’ambito di applicazione per le diverse tipologie di attività, quali le attività non finanziarie, le passività e gli strumenti di capitale, attività e passività finanziarie, commentato nel seguito. Applicazione alle attività non finanziarie

Il FV di queste attività considera la capacità di un partecipante al mercato a generare benefici economici utilizzando al meglio il bene, oppure vendendolo ad un altro partecipante al mercato che lo utilizzerebbe alle migliori condizioni. Applicazione alle passività e agli strumenti di capitale

La misurazione al FV assume che la passività, finanziaria e non, o lo strumento di capitale sia trasferito ad un altro partecipante al mercato alla data di misurazione. Tale trasferimento prevede che:

Focus su

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la passività resti in essere ed il soggetto cessionario sia tenuto a soddisfare l’obbligazione. La passività non è regolata tra le parti o estinta alla data di misurazione.

lo strumento di capitale rimane in essere e il cessionario assume diritti e responsabilità associati allo strumento. Tale strumento non risulta estinto o cancellato alla data di misurazione.

Per le passività detenute da terzi come attività, qualora non sia disponibile un valore quotato, l’entità deve misurare lo strumento utilizzando il valore quotato in un mercato attivo nella prospettiva del partecipante al mercato che detiene il medesimo strumento come attività. Se il prezzo non è disponibile deve utilizzare altri dati osservabili, ovvero qualora anche questi non fossero disponibili, utilizzare le tecniche di valutazione previste (reddito o mercato). Gli eventuali aggiustamenti del prezzo quotato sono ammessi solo se esistono fattori specifici dell’attività presa a riferimento che non sono applicabili al FV della passività o dello strumento di capitale oggetto di misurazione ovvero se l’unità di conto non è la medesima. Se le passività non sono detenute da terzi come attività e il prezzo di quotazione non è disponibile, la società deve adottare tecniche di valutazione quali il valore attuale e i flussi di cassa futuri. IFRS 13 inoltre stabilisce che il FV di una passività deve tenere in considerazione l’effetto del rischio di inadempimento e del rischio di credito. Su questo punto il 19 dicembre 2011 OIC ha pubblicato i propri commenti all’EFRAG, in quanto ritiene che per le passività il criterio di misurazione corretto non sia quello di trasferimento, bensì quello del valore di completamento, cioè “il sacrificio che la società dovrà sostenere per soddisfare le sue obbligazioni”. OIC inoltre ritiene che il riferimento ai valori teorici di mercato non rappresenti, in molti casi la realtà cioè l’effettivo esborso sostenuto dalla società. Questa conclusione è coerente con quella raggiunta dall’EFRAG. Applicazione alle attività e passività finanziarie

Una entità che detiene un complesso di attività e passività finanziarie è esposta al rischio di mercato e di credito. Qualora l’entità gestisca tale complesso sulla base dell’esposizione netta in relazione sia ai rischi di credito che di mercato può usufruire dell’eccezione ad applicare il FV secondo l’IFRS 13. Le è, infatti, permesso di misurare il FV del complesso di attività e passività finanziarie sulla base del prezzo che riceverebbe dalla vendita della cd posizione lunga (attività) o dal trasferimento della cd posizione corta (passività) in una normale transazione tra partecipanti al mercato alla data di misurazione alle condizioni di mercato correnti. L’eccezione appena descritta è ammessa solo se sussistono tutte le seguenti condizioni:

il complesso di attività e passività finanziarie è gestito sulla base dell’esposizione netta rapportato ad uno specifico rischio di mercato o di credito in linea con una strategia di risk management documentata;

è fornita adeguata informativa su tale aspetto dirigenti con responsabilità strategiche come previsto dallo IAS 24;

la misurazione alternativa è applicata in maniera consistente alla fine di ogni periodo contabile.

L’informativa dovrà necessariamente rivestire un ruolo fondamentale affinché gli utilizzatori del bilancio abbiano consapevolezza delle tecniche valutative adottate, degli elementi presi a base della determinazione delle misurazioni e degli effetti sul conto economico e/o sul conto economico complessivo. Pertanto il livello di dettaglio, l’enfasi su elementi chiave nonché informazioni aggiuntive rappresentano gli elementi che l’entità dovrà considerare per raggiungere gli obiettivi di chiarezza e completezza che un’informativa dovrebbe sempre fornire.

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OIC 6: “Ristrutturazione del debitoe informativa di bilancio”

il debitore si trova in difficoltà finanziaria; il creditore, in conseguenza della predetta

situazione del debitore, effettua una concessione rispetto alle condizioni originarie del contratto, dando luogo ad una perdita.

L’operazione può essere attuata in due modi: o con una modifica dei termini originari del debito, oppure con la cessione di attività fatta dal creditore al debitore. Vedremo nel prospetto successivo gli effetti derivanti dall’utilizzo di una o dell’altra forma. I debiti oggetto dell’operazione sono generalmente originati dall’acquisto di beni o servizi, debiti sorti per prestiti e finanziamenti ricevuti dall’impresa, o anche debiti impliciti ed esigibili per leasing di tipo finanziario.

Effetti contabili sul bilancio del debitore, e data di rilevamento

Le problematiche amministrativo-contabili e d’informativa esterna d’impresa interessano il/i bilancio/i riferito/i a:

a. l’esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore per la ristrutturazione del debito, sebbene non si sia ancora pervenuti ad un accordo al termine dell’esercizio;

b. l’esercizio in cui la ristrutturazione del debito diviene efficace tra le parti (data della ristrutturazione);

c. gli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti che vede il compimento degli atti di gestione conseguenti all’accordo intercorso tra il debitore e il creditore.

La data da cui rilevare gli effetti contabili coincide con il momento a partire dal quale l’accordo di ristrutturazione diventa efficace tra le parti. Invece le informazioni integrative riguardano tutti gli esercizi coinvolti, ed in particolare:

• nel caso a) e b) devono essere fornite

PREMESSA A luglio 2011, OIC ha pubblicato il principio contabile sulle ristrutturazioni del debito. Il documento è destinato alle entità che redigono il bilancio secondo il presupposto della continuità aziendale, secondo i principi contabili italiani, e non si applica alle imprese di assicurazioni e a quelle che redigono il bilancio secondo gli IFRS. Sono inoltre escluse dal principio le operazioni di ristrutturazione che hanno finalità liquidatorie alle quali si applicano le regole del principio OIC 5. Il principio si applica a tutte le forme di ristrutturazione del debito, quindi:

• ai documenti predisposti per la proposta di concordato preventivo ex art 161 l.f.;

• ai documenti predisposti per l’accordo di ristrutturazione del debito ex art 182 l.f., in quanto contratto di diritto privato concluso dal debitore con almeno il 60% dei creditori;

• ai documenti per il piano di risanamento attestato ex art 67 l.f.,comma 3, lettera d), in quanto atto unilaterale dell’imprenditore;

• alle altre forme di ristrutturazione del debito diverse da quelle indicate dalla legge fallimentare sopra citata.

Si applica invece per analogia alle operazioni di rinegoziazione del debito poste in essere in situazioni che non comportano perdite per il debitore. Il documento fornisce anche indicazioni riguardanti le problematiche contabili relative alle ristrutturazioni dei derivati, nei casi in cui assumano valori negativi e sono assimilabili a passività oggetto della ristrutturazione.

Configurazione della ristrutturazione del debito, natura e tipologia del debito

Tale operazione si configura quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

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sintetiche indicazioni circa lo stato di difficoltà finanziaria e/o economica e le cause cui sono riconducibili.

• nel caso b) deve essere fornito un prospetto dettagliato dei debiti inclusi ed esclusi dall’operazione; deve essere inoltre fornito un prospetto della posizione finanziaria netta che illustri gli effetti dell’operazione.

• in tutti i casi vanno fornite descrizioni degli aspetti principali dell’operazione; indicazione analitica e completa delle voci E 20/21 connessa all’operazione; e l’avanzamento del piano, con i correlati effetti economici prodotti.

• nel caso c), se intervengono modifiche alle caratteristiche dell’operazione, vanno adeguatamente illustrate.

Sinteticamente, possiamo rappresentare le diverse situazioni come riportato nella tabella di seguito.

Tipo di ristrutturazione  

Data di efficacia Effetti contabili in caso di modifica termini originari

del debito

Effetti contabili in caso di trasferimento di attività

Effetti contabili in caso di conversione di capitale

e assegnazione al creditore

proposta di concordato preventivo ex art 161 l.f.

Data di omologazione da parte del Tribunale

a)mediante riduzione dell’ammontare del capitale da rimborsare. il debitore iscrive a conto economico un utile da ristrutturazione.(E20) b)o riduzione degli interessi maturati e non ancora pagati. il debitore iscrive a conto economico un utile da ristrutturazione (E20) c)riduzione degli interessi maturandi. Il beneficio va rilevato a conto economico per competenza lungo la durata residua del debito, con indicazione in nota integrativa. d)modifica dei tempi di pagamento posticipando le scadenze. Se prevede la sospensione temporanea del pagamento degli interessi, vanno comunque rilevati a conto economico i costi per competenza. Il nuovo tasso di interesse effettivo deve essere indicato in nota integrativa.

Rilevare a conto economico (E20 /21-proventi e oneri straordinari) la differenza tra valore contabile del debito estinto e dell’attività ceduta alla data della ristrutturazione, con storno del debito residuo a fronte del valore contabile dell’attivo ceduto (al netto di ammortamenti e perdite durevoli di valore). In nota integrativa occorre indicare e motivare la differenza tra valore contabile e di realizzo dell’attivo ceduto.

L’aumento del capitale viene reso convenzionalmente pari al valore contabile del debito; non si rileva quindi nulla a conto economico.

accordo di ristrutturazione del debito ex art 182 l.f.

Data di pubblicazione dell’accordo presso il REA

piano di risanamento attestato ex art 67 l.f.,comma 3, lettera d)

Data di adesione da parte dei creditori al piano

altre forme di ristrutturazione del debito diverse da quelle indicate dalla legge fallimentare sopra citata

Data del perfezionamento dell’accordo tra le parti

Se le attività da cedere sono iscritte tra le immob. Vanno classificate nell’attivo circolante; non si rilevano più ammortamenti. Valutaz. Di tali attività al minore tra costo (netto ammort e perdite durevoli di valore già maturati)e valore di realizzo e rilevare la minusvalenza in E21 a conto economico.

 

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La rinegoziazione del debito:

definizione e differenze rispetto alla ristrutturazione

Per rinegoziazione si intende l’operazione di modifica dei termini originari del debito diversa dalla ristrutturazione. L’elemento di differenza è rappresentato dalla assenza di contiguità della situazione di difficoltà patrimoniale ed economica e della concessione di benefici da parte del creditore. Possono essere rappresentate da operazioni in cui il beneficio per il debitore è nullo, pur essendo questo in difficoltà; ovvero non si trova in difficoltà, e in tal caso non riceve alcun beneficio. Le tipologie dei debiti oggetto di rinegoziazione sono le stesse contemplate ai fini della ristrutturazione. Per quanto riguarda gli effetti contabili di questa operazione, si distingue come segue:

• se la rinegoziazione comporta una variazione del valore capitale del debito gli effetti economici sono immediatamente rilevati al conto economico;

• negli altri casi gli effetti economici dell’operazione sono rilevati in base al decorrere del tempo (pro rata temportis) a partire dal momento di efficacia dell’accordo;

• gli eventuali costi sostenuti direttamente connessi all’operazione sono ricondotti nel conto economico dell’esercizio di loro sostenimento e/o maturazione;

• la nota integrativa consente di evidenziare gli effetti economici dell’operazione, se ritenuti rilevanti .

Se la rinegoziazione comporta una rivisitazione delle condizioni economiche con effetto retroattivo, per la componente già maturata di tali condizioni, l’effetto economico è rilevato direttamente al conto economico alla conclusione dell’accordo.

Trattamento contabile dei costi connessi alla ristrutturazione

Tali costi rientrano in una di queste categorie:

• costi di consulenza professionale ( spese legali e notarili; compensi ai soggetti incaricati della predisposizione del piano di ristrutturazione, o incaricati della attestazione di validità dello stesso; per due diligence),

• commissioni e oneri per servizi finanziari, • altri costi collegati.

Le prestazioni possono essere negoziate con forme di compenso fisso, ovvero di compenso fisso e una componente eventuale (success fee). Tali costi vanno rilevati a conto economico nell’esercizio del loro sostenimento e/o maturazione, alla voce E21. I success fees sono iscritti solo nel momento in cui sono da ritenersi maturati i corrispettivi indicati dal contratto e sono realizzate le condizioni da esso previste. Tuttavia, è ammesso iscrivere un accantonamento per fondi rischi ed oneri qualora ricorrano le condizioni previste nel principio OIC 19; anche tale accantonamento va iscritto alla voce E 21 del conto economico. Trattamento contabile dei derivati di

copertura connessi a debiti oggetto di ristrutturazione

Nei casi in cui un derivato non risulta più di copertura, in tutto o in parte, a seguito della ristrutturazione del debito, il debitore, per il principio della prudenza, iscrive alla data di riferimento del bilancio le perdite nette maturate sul derivato non più di copertura (fair value negativo del derivato)12 in un apposito fondo del passivo. L’accantonamento al fondo è iscritto tra gli oneri straordinari del conto economico alla voce E.21, in analogia con il trattamento contabile degli effetti economici dell’operazione. L’ammontare del fondo è rivisto, ed eventualmente adeguato alla fine di ciascun esercizio, per tener conto del nuovo fair value del derivato. Al fine di verificare la relazione di copertura del derivato si rinvia a quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 39.

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