Benefici economici

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Benefici economici (D. lgs 31/2010 e 41/2011 – Art. 23/24/30) Benefici economici legati ad impianti di produzione di energia nucleare La concessione dell’autorizzazione unica comporta anche l’assunzione da parte dell’operatore dell’impegno di garantire alle popolazioni locali l’erogazione di benefici economici. a. Benefici in fase di realizzazione Nel momento in cui hanno inizio i lavori di costruzione di un impianto di energia nucleare, è prevista l’erogazione di un beneficio economico omnicomprensivo e commisurato alla durata effettiva dei lavori, da corrispondere posticipatamente per ciascun anno solare contemplato nel programma di realizzazione dell’impianto. Il beneficio economico dovrà essere pari a 3.000€ per megawatt prodotto, fino a 1600 megawatt prodotti nel sito, con una maggiorazione del 20% per potenze superiori. La ripartizione degli importi vede il 40% a favore degli enti locali, mentre il 60% è destinato alle persone residenti e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito. Sono previste agevolazioni sotto forma di riduzioni della spesa energetica, della TARSU, ovvero la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dell’ICI, l’imposta comunale sugli immobili e dell’addizionale IRPEF e IRPEG, le imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subisca, per qualunque ragione, un arresto definitivo, i benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese decadono automaticamente con effetto dal momento dell'arresto, senza eventuale ripetizione dei benefici erogati anticipatamente. Nel caso in cui la costruzione o l’esercizio dell’impianto subiscano arresti temporanei non imputabili all’operatore, l’erogazione dei benefici è sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della determinazione del beneficio. I BENEFICIARI D. lgs. 31/2010 e 41/2011– Art. 23, comma 4 I benefici economici sono territorialmente ripartiti sulla base delle seguenti proporzioni: - 10% per la provincia o le province nel cui territorio è ubicato l’impianto - 55% per il comune o i comuni in cui è ubicato l’impianto - 35% ai comuni limitrofi, vale a dire i comuni compresi nei 25km dal centro dell’edificio reattore o nei 10 km di area circostante nel caso di un impianto di produzione di combustibile nucleare.

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Benefici economici

(D. lgs 31/2010 e 41/2011 – Art. 23/24/30)

Benefici economici legati ad impianti di produzione di energia nucleare

La concessione dell’autorizzazione unica comporta anche l’assunzione da parte dell’operatore dell’impegno

di garantire alle popolazioni locali l’erogazione di benefici economici.

a. Benefici in fase di realizzazione

Nel momento in cui hanno inizio i lavori di costruzione di un impianto di energia nucleare, è prevista

l’erogazione di un beneficio economico omnicomprensivo e commisurato alla durata effettiva dei lavori, da

corrispondere posticipatamente per ciascun anno solare contemplato nel programma di realizzazione

dell’impianto.

Il beneficio economico dovrà essere pari a 3.000€ per megawatt prodotto, fino a 1600 megawatt prodotti

nel sito, con una maggiorazione del 20% per potenze superiori.

La ripartizione degli importi vede il 40% a favore degli enti locali, mentre il 60% è destinato alle persone

residenti e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito. Sono previste agevolazioni sotto forma di

riduzioni della spesa energetica, della TARSU, ovvero la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,

dell’ICI, l’imposta comunale sugli immobili e dell’addizionale IRPEF e IRPEG, le imposte sul reddito delle

persone fisiche e giuridiche.

Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subisca, per qualunque ragione, un arresto

definitivo, i benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese decadono

automaticamente con effetto dal momento dell'arresto, senza eventuale ripetizione dei benefici erogati

anticipatamente.

Nel caso in cui la costruzione o l’esercizio dell’impianto subiscano arresti temporanei non imputabili

all’operatore, l’erogazione dei benefici è sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della

determinazione del beneficio.

I BENEFICIARI

D. lgs. 31/2010 e 41/2011– Art. 23, comma 4

I benefici economici sono territorialmente ripartiti sulla base delle seguenti proporzioni:

- 10% per la provincia o le province nel cui territorio è ubicato l’impianto

- 55% per il comune o i comuni in cui è ubicato l’impianto

- 35% ai comuni limitrofi, vale a dire i comuni compresi nei 25km dal centro dell’edificio

reattore o nei 10 km di area circostante nel caso di un impianto di produzione di

combustibile nucleare.

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b. Benefici in fase di esercizio

A partire dall’entrata in esercizio di un nuovo impianto nucleare, il decreto 31 del febbraio 2010 prevede

l’erogazione di un beneficio economico su base trimestrale, commisurato all’energia prodotta e immessa in

rete pari a 0,4€ per megawatt ora. Il beneficio è da corrispondere posticipatamente per ciascun trimestre, o

parte dello stesso, di esercizio dell'impianto nucleare.

I benefici economici legati all’esercizio dell’impianto vengono aggiornati annualmente, con decreto del

Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dell’andamento dei prezzi a consumo per le famiglie e le

imprese.

Benefici economici legati ad impianti di fabbricazione di combustibile nucleare

Il titolare dell’autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione del combustibile nucleare provvede

all’erogazione di benefici economici, da corrispondere posticipatamente per ciascun anno di esercizio

dell’impianto. Le modalità di determinazione di questo tipo di beneficio economico sono definite con

apposito decreto dai Ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze.

Benefici per lo smaltimento di rifiuti derivanti da impianti di produzione di energia e

combustibile nucleare

Per quanto riguarda l’attività connessa al Parco tecnologico e il deposito nazionale, il decreto 31 del

febbraio 2010 affida a Sogin l’erogazione di misure compensative, secondo modalità che dovranno essere

definite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, d’accordo con il Ministero dell’Ambiente e

dell’Economia. La ripartizione dei benefici avviene secondo i criteri definiti all’articolo 23, comma 4, dello

stesso decreto (come illustrato nel box in alto).

Gli enti locali beneficiari dei contributi sono tenuti ad erogare una quota delle compensazioni ricevute a

vantaggio delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito, presenti in

un’area massima di 20 km di estensione.

Le disposizioni previste dal decreto 31/2010 in materia di misure compensative fanno riferimento alle sole

attività da avviarsi ex novo e non si applicano, quindi, allo smaltimento di rifiuti derivanti da impianti già in

corso di decomissioning.