AZIONI A TUTELA DEI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI NUOVE VARIETA VEGETALI Avv. Vincenzo Acquafredda...
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AZIONI A TUTELA DEI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI NUOVE VARIETA’ VEGETALI
Avv. Vincenzo Acquafredda
CONVEGNO
NOVITA’ VARIETALI E PROTEZIONE DEI DIRITTI DEL COSTITUTORE E DEGLI AVENTI DIRITTO – STATO DELL’ARTE
Cesena – 26 settembre 2012
DISCIPLINA DELLE NUOVE VARIETA’ VEGETALI
A livello nazionale CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE(D.Lgs. 30 settembre 2005, n. 30 _ artt. 100-116)
SICURA EFFICACIA DEL SISTEMA DI TUTELA DEL COSTITUTORE E DEI SUOI AVENTI DIRITTO
I. Inquadramento normativo delle nuove varietà vegetali
Avv. Vincenzo Acquafredda
A livello internazionale CONVENZIONE UPOV DEL 1961
A livello comunitario
Reg. CE n. 2100/94
• Esclusiva di produzione, riproduzione, condizionamento, offerta in vendita, vendita, esportazione, importazione, detenzione a tali fini del materiale di riproduzione o moltiplicazione della varietà
Contenuto della privativa (art. 107 CPI; art. 13 Reg. CE 2100/94)
II. Privativa del costitutore
• Eccezione sperimentale e obbligo d’informazione (art. 108 CPI; art. 15 Reg. CE 2100/94)
• Privilegio dell’agricoltore (art. 14 Reg. CE 2100/94)
Limiti della privativa
Avv. Vincenzo Acquafredda
(continua) II. Privativa del costitutore
Oggetto della tutela
• La nuova varietà come tale• Il suo materiale di moltiplicazione
Il problema che si pone:
difficoltà per il costitutore di individuare eventuali usi abusivi relativi al materiale di moltiplicazione della propria varietà protetta
Avv. Vincenzo Acquafredda
(continua) II. Privativa del costitutore
La soluzione del problema (art. 107, n. 2, CPI)
Ambito di tutela esteso anche ai prodotti del raccolto a condizione che:1. siano ottenuti mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione ;2. il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto di esclusiva in relazione al materiale di riproduzione e moltiplicazione
Possibilità del costitutore di disporre di strumenti per risalire all’autore della violazione del diritto di esclusiva (rinvio)
Inversione dell’onere della prova
Avv. Vincenzo Acquafredda
Diffida
Enforcement
Tutela doganale
III. Gli strumenti di tutela
Procedimento cautelare
Procedimento ordinario
Avv. Vincenzo Acquafredda
(continua) III. Gli strumenti di tutela
Diffida
• Strumento di natura stragiudiziale
• Suo contenuto
Avv. Vincenzo Acquafredda
(continua) III. Gli strumenti di tutela
Enforcement
• Le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (D.Lsg. 27 giugno 2003, n. 168)
Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia
• Tribunale delle Imprese (Legge n. 27/2012)
Avv. Vincenzo Acquafredda
(continua) III. Gli strumenti di tutela
Enforcement
Procedimento cautelare
• Descrizione e ATP (anche di scritture contabili, liste dei fornitori e clienti e prelievo campioni) (artt. 129 e 696 c.p.c.)
• Consulenza tecnica preventiva (artt. 128 e 696 bis c.p.c.)
• Sequestro (possibilità di esecuzione all’estero)• Inibitoria (art. 131 CPI)• Ritiro dal commercio (art. 131 CPI)• Pubblicazione ordinanza cautelare (art. 126 CPI)
Avv. Vincenzo Acquafredda
(continua) III. Gli strumenti di tutelaEnforcement
Procedimento ordinario
• Raccolta della prova- discovery e richiesta di informazioni (artt. 121 e 121 bis CPI)
• Consulenza Tecnica d’Ufficio (quale ruolo dell’analisi molecolare)
• Nuovi criteri per la valutazione del danno (art. 125 CPI)- perdita di profitto del titolare della privativa- royalty ragionevole- retroversione degli utili del contraffattore
• Pubblicazione della sentenza (art. 126 CPI)
In generale su competenza e recenti riforme che hanno inciso sul tempo delprocesso
Avv. Vincenzo Acquafredda
(continua) III. Gli strumenti di tutela
Tutela doganale
• Il Regolamento CE 1383/2003 (relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti)
- “merci contraffatte” (art. 2, lett. a);- “merci usurpative” (art. 2, lett. b);- “merci che ledono i diritti relativi [omissis] alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, a norma della legislazione
di tale Stato membro o alla privativa comunitaria per
ritrovati vegetali quale prevista dal regolamento CE n. 2100/94 del Consiglio” (art. 2, lett. c, III)
• Il monitoraggio doganaleAvv. Vincenzo Acquafredda
IV. Legittimazione attiva
Soggetti legittimati alla tutela delle nuove varietà vegetali
- il costitutore
- il suo avente diritto Solo il licenziatario esclusivo
Avv. Vincenzo Acquafredda
V. Case study
Avv. Vincenzo Acquafredda
Il caso dell’insalata “ballerina”(Tribunale di Milano, sentenza 17 gennaio 2011, n. 447)
VI. La tutela delle denominazioni varietali
Avv. Vincenzo Acquafredda
In sintesi
La denominazione della varietà non è un marchio
La denominazione della varietà non può essere il marchio della varietà in quanto suo nome generico – limite dell’identità (art. 165 CPI e art. 18 Reg. CE 2100/94, comma 1)
E’ possibile associare un marchio alla denominazione della varietà comunque mantenendo visibile il nome della varietà (art. 114 CPI e art. 17 Reg. CE 2100/94)
Se si tratta di varietà protetta, tutela rafforzata della denominazione, oltre il limite dell’identità (art. 18 Reg. CE 2100/94, comma 3)