Azimut n3 2014

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FORMAZIONE Il processo telematico NORMATIVA Disposizioni in materia di edilizia NORMATIVA Regolamento per la formazione professionale continua

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Tutti i contenuti di Azimut, periodico del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Ancona. Il numero 3/2014 tratta di processo civile telematico, di fatturazione elettronica e delle disposizioni in materia di edilizia contenute nel d.d.l. 133/2014.

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FORMAZIONEIl processo telematico

NORMATIVADisposizioni in materia di edilizia

NORMATIVARegolamento per la formazione professionale continua

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Periodico regionale a cura del Collegio dei Geometrie Geometri Laureati della Provincia di Ancona

Corso Garibaldi 91/a - 60123 Ancona (AN)[email protected] - www.geometrian.it

Anno XXXVIII - N. 3/2014 Spedizione in a.p. - 45% - art. 2 Comma 20/b Legge 662/96

Filiale di Ancona

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALEReg. Trib. Ancona 8 Luglio 1975

Comitato di RedazionePressCom-Comunicazione IntegrataPiazza Ciabotti, 8 - 60035 Jesi (AN)Tel. 0731.215278 - Fax [email protected]

DIRETTORE RESPONSABILEFabio Bartolucci

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REDAZIONEPressCom srlRiccardo CollamatiDiego SbaffiRoberto CeccarelliTonino Ortolani

HANNO COLLABORATOA QUESTO NUMERO:Matteo Tarabelli, Serena Pollastrini, Mario Mengarelli, Luigi Morra

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STAMPA TIPOLUCE srl Via delle Querce - 60027 OSIMO (An)Tel. 071.717401 - Fax 071.7236307www.tipoluce.com

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Azimut viene inviato gratuitamente agli iscritti agli Albi Professionali del Collegio dei Geometri e Geo-metri Laureati della Provincia di Ancona, agli uffici decentrati del Genio Civile, agli uffici tecnici dei Comuni e delle Province, a tutti gli enti pubblici e a tutti coloro che hanno rapporti con la categoria. La collaborazione è aperta a tutti i singoli professionisti e agli organi rappresentativi di categoria. Manoscrit-ti, dattiloscritti, elaborati, disegni, fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. Ogni au-tore risponde direttamente delle proprie affermazioni che non impegnano nè la redazione nè il Collegio. Gli scritti possono essere pubblicati anche siglati o anonimi, per desiderio degli autori i cui nomi resta-no comunque reperibili presso la redazione.

Inserzionisti:Alseo ..................................... 2

a di Cop.

Subissati ............................... 3a di Cop.

Namirial ................................ 4a di Cop.

Sommario23 9

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EditorialeFormazione Il processo civile telematico

Normativa Dal 6 giugno 2014 obbligo della fatturazione verso la P.A.

Normativa Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplifica- zione burocratica, l'emergenza del disse- stoidrogeologicoeperlaripresadelleat- tività produttive. D.L. 133/2014 / A.C. 2629

Istituzioni Castelbellino guarda avanti

Collegio Lafunzionedisciplinareaffidataai consigli di disciplina

Formazione Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi delD.P.R.7agosto2012,n.137,articolo7.

Condominio Le novità per la formazione dell'Amministratore di condominio

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EditorialeAzimutIl processo civile telematico apre il n.3 di Azimut. Un importante momento di formazione che si è tenuto lo scorso 19 settembre ad Ancona a favore dei C.T.U., che dal primo luglio devono utilizzare questo strumento informatico. Continuiamo con un aggiornamento normativo parlando dell'obbligo della fatturazione elettronica. Passiamo poi ad esaminare le disposizioni in materia di edilizia e patrimonio immobiliare pubblico, contenute nel d.d.l. 133/2014. Conosciamo il sindaco di Castelbellino con l'articolo sulle nostre istituzioni locali. Mario Mengarelli, presidente del Consiglio di disciplina ci parla delle azioni disciplinari. A testimoniare l'attenzione alla formazione riportiamo il nuovo regolamento per la formazione professionale continua. Parliamo di formazione, questa volta in merito agli amministratori di condominio, anche nel consueto articolo sul condominio. Buona lettura

I Geometri di Ancona valutano gratuitamente lo stato di salute degli immobiliLa casa non sana fa ammalare

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Ancona è stato lungimirante ad inserire all’interno del percorso formativo degli iscritti all’Albo il corso per gli Espertidell’EdificioSalubre per offrire alla cittadinanza di tutta la Provincia, tecnici capaci di stabilire la salubrità della degli immobili. A seguito dei ripetuti appelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita da anni gli Ordini Professionali del settore delle costruzioni a partecipare alla salvaguardia della salute delle genti europee attraverso l'informazione delle malattie che si possono contrarre all'interno degli ambienti confi nati, dalle più

banali allergie, all'asma invalidante a causa di umidità e muffe, al cancro del polmone in presenza di forti concentrazioni di radon a cui sono esposte molte aree, il Collegio dei Geometri ha organizzato un Corso di formazione specifi co al quale hanno preso parte molti tecnici iscritti all'Albo. Docenti universitari qualifi cati, ricercatori di fama internazionale e professionisti di grande preparazione hanno approfondito le materie legate all'inquinamento interno alle abitazioni, che è di gran lunga più pericoloso di quello esterno. L'uomo moderno trascorre il 90 per cento del suo tempo in ambienti chiusi e la sua salute è a rischio. Una vita sana signifi ca, in primo luogo, che l'aria interna in un edifi cio sia conforme ai criteri scientifi camente riconosciuti per una varietà di gruppi di contaminanti e dei singoli inquinanti. Una vita sana signifi ca anche isolamento acustico e termico, illuminazione suffi ciente, bassa concentrazione di CO2 e non da ultimo l’ubicazione dell’edifi cio. Le costruzioni possono essere una notevole fonte di inquinamento dell'aria interna. Ci sono tre tipi di inquinanti: biologici (muffe, batteri), fi sico (ad esempio, radon e campi elettromagnetici) e chimiche (ad esempio, l'amianto, VOC, formaldeide). Attraverso un'ampia ventilazione possiamo rimediare solo temporaneamente la situazione. A causa delle prescrizioni sul risparmio energetico i problemi in casa o in luoghi di lavoro sono peggiorati in quanto inducono ad una diminuzione dello scambio d'aria naturale favorendo un accumulo di sostanze inquinanti nell'aria degli ambienti interni. Umidità eccessiva e formazione di muffa sono fenomeni frequenti che possono danneggiare la salute. Malessere e mal di testa, lacrimazione, mucose irritate, tosse, asma invalidante, mancanza di concentrazione, depressione, nervosismo, sono solo alcuni sintomi. Anche la formaldeide negliambienticonfinatiènocivael'illuminazioneartificialeinfluiscesull'obesità,ildiabete,lemalattiecardiovascolari, la depressione e l’ictus. “I materiali utilizzati nelle costruzioni negli ultimi 50 anni sono nocivi alla salute dell’uomo” afferma da tempo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Le persone più colpite sono i bambini, gli anziani e le donne in gravidanza, ma nessuno è escluso dalle serie patologie che nascono dall’abitare all’interno degli edifi ci. AncheilRadonpresentenelsuolosulqualesièedificatoo neimateriali da costruzione è dannoso alla salute ed è peggiore dell’amianto, causa 3500mortil’anno solo in Italia per il cancro del polmone, con casi sospetti che arrivano a 6000 unità. Grazie alla sensibilizzazione dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle Marche con i Seminari agli iscritti sulle malattie legate agli Edifi ci, programmati dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Italiani sul progetto dell’Associazione Nazionale Donne Geometra in risposta alla richiesta delle direttive europee ed ai Piani sanitari Nazionali sono nati nelle Marche i primi Esperti Tutor Nazionali Esperti in Edifi cio. Per poter usufruire della consulenza gratuita e valutare quali sono i difetti di costruzione e gli eventuali materiali edili nocivi presenti nelle vostre abitazioni o negli immobili degli Enti e Amministrazioni (asili, scuole, luoghi di lavoro, case di cura e di riposo, alberghi, ecc), è possibile contattare direttamente la Segreteria del Collegio al numero071/200930 e fi ssare un appuntamento con un tecnico Esperto in Edifi cio Salubre. PerparteciparealCorsodell’EspertoinEdificioSalubrescriverea:[email protected]

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Premesso che l’attualità di tale argomento, per le professioni tecniche, deriva dalla cogenza detta-ta dal “nuovo Processo Civile Telematico” (PCT), prevista dal 1 Gennaio 2015 e riguardante tutti i contenziosi dell’ambito civilistico e di esecuzio-ne, il PCT in realtà, non è un nuovo tipo di pro-cesso civile caratterizzato da regole modifi cate, ma è più semplicemente l’introduzione di stru-menti informatici nel tradizionale processo, con l’obiettivo di creare un’effi ciente cooperazio-ne telematica tra gli attori del processo stesso: istituisce, definisce e organizza le modalità at-traverso le quali i documenti giudiziari in for-mato elettronico vengono prodotti, depositati, notificati, consultatieutilizzatidagli attoripub-blici (personale di cancelleria, giudici, uffi ciali giudiziari, Avvocatura dello Stato e delle ammini-strazioni pubbliche) e privati (avvocati, CTU, CTP e delegati alla vendita) coinvolti nel processo.

Si tratta di un progetto informatico promosso dal Ministero della Giustizia, che rientra nelle proposte di e-government; utilizza internet come struttura di base per ridurre al minimo le tempistiche degli adempimenti e comporta la produzione degli atti in forma digitale, la gestione integrale e integrata degli stessi ed il loro scambio tra gli attori sociali del processo (avvocati, magistrati, personale am-ministrativo, tecnici di parte e consulenti d’uffi cio) secondo le regole di autenticità, integrità, sicurezza e validazione previste per il documento informatico.

I vantaggi della nuova architettura tecnologica del

processo civile sono evidenti:- le comunicazioni in via telematica consen-tiranno dei veri e propri “sgravi” per tutti gli operatori giuridici, rappresentandone per-tanto, il vero valore aggiunto per l’utenza;- la riduzione dei costi e dei tempi per tut-ti i soggetti processuali a vantaggio dell’econo-mia processuale e della gestione delle risorse;- la possibilità di creare e di consultare banche dati, capaci di rendere immediatamente cono-scibili le informazioni attinenti i procedimenti.

Il quadro normativo di riferimento della struttura ap-pare estremamente frammentato, ma il punto fermo nell’evoluzione storico-giuridica del Processo Civile Telematico è costituito dalla data del 30 giugno 2014, che impone a tutti gli operatori esterni che intendono comunicare con il sistema giudiziario italiano o sem-plicemente esaminare i fascicoli relativi alle cause in essere, nell’ambito civile, di avvalersi necessaria-mente del canale telematico, siano essi avvocati, con-sulenti (d’uffi cio o di parte) ovvero parti interessate.

Il miglioramento dell’effi cienza della struttura per il perseguimento degli scopi primari, passa attra-verso questa innovazione che garantisce, innestan-dosi semplicemente sulle norme già esistenti, una più razionale gestione tanto dei tempi processua-li quanto delle informazioni processuali, basan-dosi sull’assunto che il Processo Civile altro non è che una organizzazione fondata su un sistema di relazioni che produce e gestisce informazioni.L’ottica metodologica impiegata, è quella di indivi-

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Il processo civile telematicoSerena Pollastrini

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duare le principali tappe della progressione giuridica del PCT, mettendo in evidenza le innovazioni inter-venute grazie alle mutazioni di contesto ed all’evo-luzione del fattore tecnologico, che hanno portato ad un nuovo assetto dell’apparato organizzativo del Processo Civile e che hanno progressivamente facili-tato le relazioni tra i tribunali, i cittadini, gli avvoca-ti, i tecnici, gli enti economici e le istituzioni.

-Unanuovavisionedelsistemagiudiziarioconlatecnologia al suo servizio La pietra miliare del Processo Civile Telematico, da un punto di vista normativo, è il D.P.R.13febbra-io 2001 n.123: regolamento scarno ma essenziale, che rappresenta il primo intervento del legislatore, attraverso il quale, detta una disciplina organica sull’argomento, consentendo che tutti gli atti pro-cessuali che richiedono forma scritta, vengano for-mati, comunicati, notificati o conservati mediante documenti informatici e con modalità telematiche; ovvero vengono validate pienamente le attività pro-cessuali compiute in modalità informatizzata e te-lematica.

L’architettura del sistema PCT, a grandi linee, preve-de l’utilizzo della casella di posta elettronica certi-ficata, per inviare e ricevere comunicazioni relative ai procedimenti e l’intermediario tra utente della casella di posta e Tribunale è rappresentato dal Pun-

to di Accesso. A ridosso del Punto di Accesso sussiste il Gestore Centrale degli Uffici giudiziari che ha il compito di controllare le comunicazioni e di marcarle temporal-mente e poi i Gestori Locali, che hanno l’incomben-za di smistare le comunicazioni alle diverse cancel-lerie competenti.L’impiantonormativoprocessualenonè inalcunmodoalteratodaquestosistema:sitrattadiunadisciplina organica che però rimane esterna al Co-dice di Procedura Civile. L’art. 4 stabilisce infat-ti, che la validità della documentazione interviene grazie all’utilizzo della firma digitale per la sotto-scrizione di atti e provvedimenti del processo, una tipologia di identificazione più “pesante” rispetto ad altre forme di firma elettronica.

Fa eco l’art. 2 in cui viene ammesso il flusso (forma-zione, comunicazione e notificazione) dei documenti giuridici inerenti il processo civile mediante docu-menti informatici, grazie all’utilizzo del sistema in-formatico civile (SICI), ovvero il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia destinate alla trattazio-ne del processo civile (art.1). Il SICI in particolare (art. 3) deve assicurare: - l’individuazione dell’ufficio giudiziario;- l’individuazione del soggetto che compie le attività consentite (consultazione, inserimento, modifica o comunicazione di un dato o di un atto);

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- l’avvenuta ricezione della comunicazione di un atto;- l’automatica legittimazione all’accesso del difen- sore e dell’ufficiale giudiziario.

Il D.P.R. 123 ha, di fatto, escluso l’accesso al siste-ma delle parti private, dunque dei cittadini, diffe-renziandosi in questo dalle norme stabilite a livello di procedimento processuale, visto che il singolo, quale parte di un procedimento civile, ha diritto di accedere alla Cancelleria e di ricevere informazioni o acquisire copie di atti e provvedimenti. Tale restri-zione di accesso ai soli professionisti del sistema risponde ad un motivo pratico legato a questioni di sicurezza ed alla autenticazione dei soggetti. Fondamentale, in questo senso, appare la prescrizio-ne contenuta dall’art. 4 la quale permette il compi-mento di tutti gli atti e dei provvedimenti del pro-cesso come documenti informatici, richiedendone la sottoscrizione con firma digitale. Ed in questa scia si iscrivono l’art. 5 (per il processo verbale), l’art. 10 per la procura alle liti, l’art. 11 per la nota di iscrizione a ruolo, l’art. 15 per la relazione del con-sulente tecnico d’ufficio (che si può depositare in via telematica, se firmata digitalmente dal professioni-sta) e l’art. 17 sul deposito della sentenza da parte del giudice.

L’innovazione consiste nel fatto che il fascicolo pro-

cessuale sia formato dalla cancelleria in modalità informatica (art. 4), mediante associazione di tutti i documenti digitali trasmessi dall’esterno o prodot-ti dall’ufficio, unendo anche i documenti probatori offerti in comunicazione o comunque prodotti, even-tualmente anche in forma cartacea, previa acquisi-zione informatica.Il fascicolo processuale deve poter essere consultato sia in modalità telematica, sia presso la cancelleria, attraverso postazioni apposite, accessibili al pubbli-co, fatta salva la possibilità per ciascun utente di po-ter navigare nel sistema informativo civile soltanto quanto ai propri fascicoli, per rispetto delle regole della privacy.

Quanto alle comunicazioni e alle notificazioni tele-matiche di documenti nell’ambito del processo civile è l’art. 2 a disciplinare lo scambio che deve avvenire in modalità telematica attraverso il sistema infor-matico civile; in particolare, per gli utenti esterni, le transazioni avvengono esclusivamente mediante l’utilizzo di Caselle di Posta Elettronica Certificata fornite dal Punto Di Accesso, quanto agli utenti inter-ni, ovvero gli appartenenti al sistema giudiziario, dai servizi informatici dell’amministrazione giudiziaria.

-IldominioGiustiziaeilPortaledeiServiziTele-matici Attraverso il Portale dei Servizi Telematici (PST), si

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accede ai servizi telematici resi disponibili dal DOMI-NIO GIUSTIZIA, definito dalla norma come l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della Giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di ser-vizio, di comunicazione e di procedura. Il portale dei servizi telematici è accessibile all’in-dirizzo http://pst.giustizia.it/PST/, è composto di una “area pubblica” e di una “area riservata” (www.processotelematico.giustizia.it) e consente l'accesso da parte dell'utente privato alle informazioni, ai dati e ai provvedimenti giudiziari. L’ “area pubblica”, dal titolo “Servizi online Uffi-ci Giudiziari”, è composta da tutte le pagine web e i servizi del portale disponibili all’accesso senza l’impiego di apposite credenziali, sistemi di identi-ficazione e requisiti di legittimazione; in essa sono disponibili le seguenti tipologie d’informazione:- informazioni e documentazione sui servizi telema- tici del dominio giustizia;- raccolte giurisprudenziali;- informazioni essenziali sullo stato dei procedimen- ti pendenti, disponibili in forma anonima; in que-

sto caso, i parametri ed i risultati di ricerca ripor- tano unicamente i dati identificativi dei procedi- menti (numero di ruolo, numero di sentenza, ecc.), senza riferimenti in chiaro ai nomi o ai dati perso- nali delle parti e tali per cui non sia possibile risa- lire all’identità dell’interessato. Il canale di comu- nicazione per l’accesso a tali informazioni è cifra- to.

Per “area riservata” s’intende il contenitore di tutte le pagine ed i servizi del portale disponibili, previa identificazione informatica ed al suo interno sono disponibili informazioni, dati e provvedimenti giudi-ziari in formato elettronico, secondo quanto previ-sto dal regolamento, nonché i servizi di pagamento telematico e di richiesta copie. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni (cioè i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi spe-ciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice e, tra i soggetti esterni pubblici, gli avvocati e i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e co-

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munali) i servizi di consultazione, i servizi di paga-mento telematico e, in un'apposita area, i documenti che contengono dati sensibili oppure che eccedono le dimensioni del messaggio di posta elettronica cer-tificata. L’identificazione informatica per l’area riservata av-viene sul portale dei servizi telematici mediante car-ta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi e sul punto di accesso mediante token crittografico (smartcard, chiavetta USB – cd. business key – o altrodispositivo sicuro).

- Le Regole tecnico-operative per il ConsulenteTecnicod’Ufficio Il D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.209 unitamente al Provvedi-mento Ministero della Giustizia del 16 aprile 2014 ed infine la Legge di conversione n.114 del 11/08/2014 fissano le regole tecniche per l’adozione della tele-matica nell’ambito processuale.In pratica, il Processo Civile Telematico (PCT) con-sente al CTU:1. di disporre di una casella di posta elettronica cer- tificata gestita dal Punto di accesso, (unico indi- rizzo telematico al quale il professionista riceve le comunicazioni e le notificazioni inviate dalla cancelleria e da altri soggetti del procedimento);2. la trasmissione telematica degli atti giudiziari ci- vili;

3. la consultazione degli atti processuali e dei prov- vedimenti;4. di richiedere ed ottenere copie di atti in formato elettronico.Il Punto di Accesso è il sistema hardware, software e middleware che permette di stabilire una connes-sione via internet con il sistema di controllo degli accessi al c.d. Dominio Giustizia. La connessione utilizza protocolli tali, da consenti-re la creazione di un canale di comunicazione sicu-ro e crittografato e il sistema di controllo accessi, è attivo direttamente sui server resi disponibili per il servizio ed è configurato per il riconoscimento dei certificati digitali emessi da uno degli Enti Certifica-tori accreditati.

Per avere accesso al flusso telematico degli atti, il CTU dovrà:1. acquisire da un certificatore accreditato la pro- pria firma digitale, che sarà associata ai docu- menti informatici prodotti, essendone attestata l’integrità, l’autenticità e il valore legale (con- cretamente, si acquisirà una smart card o una bu- siness key utilizzabili da una qualunque postazio- ne configurata);2. registrarsi come utente al Punto di Accesso (PdA), unica interfaccia del dominio giustizia per i soggetti abilitati esterni;3. attestare la propria casella di posta elettronica

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2014 Formazione certificata per il Processo Telematico (CPECPT) al PdA (l’indirizzo verrà inserito nel registro gene- rale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministe- ro della Giustizia: ReGIndE).

Gli atti del processo in forma di documento informa-tico, non ammettono elementi attivi e devono essere redatti nei formati previsti dalle specifiche tecni-che pubblicate sul portale dei servizi telematici (pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tif, .xml); sono consentiti i formati compressi, purché contenenti file nei formati prima citati. La relazione del CTU verrà quindi depositata per via telematica, come documento sottoscritto con firma digitale. Con lo stesso mezzo, andranno allegati i documenti e le osservazioni delle parti o la copia informatica di questi, se gli originali sono stati prodotti su supporto cartaceo; in quest’ultimo caso, gli originali dovranno poi essere depositati in Cancelleria dal CTU, nei ter-mini previsti.Particolare accorgimento, da rivolgere nei con-fronti delle dimensioni della “busta” degli elabora-ti da trasmettere, è quello di non superare i 30 MB ad invio, pena segnalazione di messaggio di rifiutoda parte del sistema.Il deposito (atti sottoscritti con firma digitale) av-viene tramite collegamento al PdA (di cui il CTU è utente), il Gestore Centrale esegue i controlli e in-via l’attestazione di deposito alla mail certificata del professionista; la busta arriva al Tribunale, dove il cancelliere ne verifica il contenuto e ne accetta il deposito.Gli atti sono così acquisiti automaticamente dal Si-stema di gestione e resi disponibili per il proseguo dell’iter giudiziario.

Sintesidelflussodeidocumentinelprocessociviletelematico

Perfezionate le operazioni abilitanti, l’attività del CTU in ambito processuale civile, si svolge secondo il flusso di seguito descritto:- il CTU predispone la busta degli atti sottoscritti con firma digitale e li deposita tramite collegamento al

PdA di cui è utente;- il Gestore Centrale esegue i controlli e invia l’at- testazione temporale di deposito alla CPECPT del professionista;- la busta arriva al Tribunale designato;- il cancelliere verifica il contenuto della busta e ne accetta il deposito;- gli atti sono acquisiti automaticamente dal Sistema di gestione (del contenzioso civile o delle esecu- zioni civili individuali e concorsuali) e il Gestore Locale invia l’attestazione di deposito alla CPECPT del professionista;- il giudice esamina il fascicolo informatico, formula il provvedimento, lo sottoscrive con firma digitale e lo deposita on-line;- il cancelliere, tramite il Sistema di gestione (SICIC o SIECIC), certifica l’avvenuto deposito del provvedi- mento e procede all’acquisizione automatica dei dati;- il Sistema di gestione invia automaticamen- te un biglietto di cancelleria al professionista;- il CTU prende visione del provvedimento collegandosi al PdA.

I Legali fanno già largamente uso di questo pro-cesso e dal 1 luglio u.s., anche i Consulenti Tec-nici d’Ufficio (CTU) sono stati chiamati ad affac-ciarsi a questa realtà; è quindi evidente l’esigenza di formarsi e dotarsi degli strumenti telematici ed informatici che consentono di rapportarsi con gli uffici giudiziari e le nuove modalità di lavoro.

(nelle immagini alcuni momenti del Seminario di studio: L'invio telematico dell'elaborato peritale: adempimento ob-bligatorio per i CTU che si è tenuto lo scorso 19 settembre ad Ancona)

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Il Decreto Ministeriale n°55 del 03 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, rendendo ope-rativo quanto stabilito dalla Finanziaria 2008, introduce l’obbligo della fattura elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I fornitori delle amministrazioni pubbliche si trovano quindi a dover gestire il ciclo di fatturazione esclu-sivamente in formato elettronico, nelle fasi di emis-sione, trasmissione e conservazione del documento, allo scopo di ottenere una semplifi cazione delle pro-cedure amministrative in un’ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica. Il D.M. stabilisce anche le tempistiche relative alla decorrenza sia dell’obbligo di emissione del-la fattura in formato elettronico, in sostituzione di quella cartacea, sia del divieto, a ciò correla-to, di ricezione, da parte della P.A., delle fatture in forma cartacea e di pagamento dei corrispetti-vi, in mancanza della fattura elettronica (art.6).

In particolare, la fattura elettronica è resa obbliga-toria:

• dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei con fronti dei Ministeri, delle Agenzie fi scali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, come ad esempio le scuole, ecc. come individuati nell’elenco ISTAT;

• dal 31 marzo 2015, per le fatture emesse nei

confronti delle altre P.A. (ad esempio la Presi- denza del Consiglio dei Ministri), compresi Enti ed Amministrazioni Locali (ad esempio i comuni).

Le disposizioni della sopracitata Legge 24 dicembre 2007, n. 244, nota come “Legge Finanziaria 2008”, prevedono che, al fi ne di semplifi care il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni impo-nibili, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamen-to autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve es-sere effettuata esclusivamente in forma elettronica.

La fattura elettronica è un documento in forma-to XML (Extensible Markup Language) che permet-te di salvaguardare l’integrità dei contenuti e l’u-nivocità del soggetto che ha emesso la fattura.Tutti i requisiti della fatturazione elettronica sono garantiti dall’apposizione del riferimento tempo-rale e della fi rma elettronica attraverso l’utiliz-zo di sistemi EDI (Electronic data Interchange).

• il riferimento temporale è un'informazione conte- nente la data e l'ora, che viene associata al docu- mento informatico, previa sincronizzazione dell’o- rologio del sistema con i NTP server Web mediante l'utilizzo di speciali software;• la fi rma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale fi rma apposta su carta, mediante l'uti-

Il Decreto Ministeriale n°55 del 03 aprile 2013, confronti delle altre P.A. (ad esempio la Presi-

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Dal 6 giugno 2014 obbligo della fatturazione elettronica verso la P.A.

Serena Pollastrini

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lizzo di un dispositivo elettronico, che origina un fi le di formato diverso ( es. un fi le in pdf fi rmato digital-mente diventa pdf.p7m);Una fattura così costituita ha pieno valore legale come previsto dall’articolo 2702 del Codice Civile.

Inoltre, la “Finanziaria 2008” stabilisce che la tra-smissione delle fatture elettroniche destinate all’amministrazione dello stato deve essere effet-tuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), cioè una piattaforma elettronica predisposta a rac-cogliere tutte le fatture con il compito di provvede-re ad inoltrare le stesse, alla P.A. competente. Le imprese, obbligate ad emettere dal 6 giugno 2014 le fatture elettroniche e da trasmettere attraverso il nuovo Sistema di Interscambio, possono trovare tutte le informazioni utili sul sito istituzionale www.fatturapa.gov.it che dedica, peraltro, un’appo-sita sezione agli adempimenti ed alle modalità ope-rative a cui sono tenuti i cedenti/prestatori.

Le amministrazioni pubbliche, in seguito a tale de-creto nonpossonoaccettarefattureemesseotra-smesse in forma cartacea con il conseguente divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parzia-le, fi no all'invio in forma elettronica delle fatture. Lo scopo di questo decreto è quello di portare bene-fi ci sia alle Pubbliche Amministrazioni che ai fornitori delle stesse. Tra i vantaggi di tale processo, spiccano il risparmio economico, maggiore trasparenza della situazionefiscaledei fornitorie impattoambien-tale ridotto grazie alla riduzione dell’utilizzo della carta. A tale scopo, i fornitoridelleamministrazionipub-bliche devono adeguarsi, rispettando le regole del decreto nell’intero processo di fatturazione: emis-sione, trasmissioneeconservazionedovrannoes-sere gestiti interamente in formato elettronico.

La trasmissione delle fatture avverrà in formato xml, sfruttando il sistema di interscambio, gestito dall’a-genzia delle Entrate e Sogei. Le fatture dovranno contenere le indicazioni sul soggetto trasmittente, compreso l’identifi cativo fi scale, il progressivo di

invio e il numero di trasmissione. L’amministrazione destinataria, verrà identifi cata con un apposito co-dice.

Al fi ne di garantire l’effettiva tracciabilità dei paga-menti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono ri-portare:

• Il codiceidentificativodigara(CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (contratti non qua- lifi cabili quali contratti di appalto);• Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fat- ture relative a opere pubbliche (opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interven- ti fi nanziati da contributi comunitari ed, in ogni caso, a nuovi progetti di investimento pubblico, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3). In as- senza la PA non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP;• L’apposizione del codice identifi cativo univoco dell’uffi cio a cui è inviata, così come inserito nell’Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa).

Vi è quindi la necessità di verificare ed eventual-menteriprogettareleproprieproceduredifattu-razione e di archiviazione dei documenti, preve-dendo entrambe le modalità (carta e elettronico), affrontando un rapido progetto di ammodernamento per lo sviluppo e la realizzazione di nuovi processi informatici.

Va segnalato che NONèpossibilestamparesucartala fattura elettronica e conservarla alla stregua di una tradizionale: di fatto diventa obbligatorio uti-lizzare un sistema di memorizzazione SOSTITUTIVA ovvero completa di fi rma digitale e marca temporale.

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Disposizioni in Materia di Edilizia e Patrimonio Immobiliare PubblicoArticolo17-ModifichealT.U.ediliziaL'art. 17 apporta numerose modifi che al T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001) di seguito riportate eraggruppate nei vari ambiti su cui incidono.Opere interne e Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)Una prima modifi ca (lettera a) del comma 1) riguar-da la defi nizione di manutenzione straordinaria(in cui rientrano le opere e le modifi che necessa-rie per rinnovare e sostituire parti anche struttura-li degli edifi ci, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non com-portino modifi che delle destinazioni di uso) al fi ne di prevedere, per i predetti interventi, il rispetto della volumetria complessiva degli edifi ci (numero 1) della lettera a)), in luogo dell'invarianza dei volumi e del-le superfi ci delle singole unità immobiliari.Viene altresì precisato che rientrano tra gli interven-ti di manutenzione straordinaria quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità im-mobiliari con esecuzione di opere, anche se compor-tanti la variazione delle superfi ci delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modifi cata la volumetria complessiva degli edifi ci e si mantenga l'originaria destinazione d'uso (numero 2) della lettera a).Connessa alle modifi che indicate è quella disposta dalla successiva lettera c), numero 1), capoversolettera a), che interviene sulle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria chepossono essere eseguiti senza alcun titolo abilitati-

vo, ma previa comunicazione, anche per via tele-matica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale.In base a tale modifi ca, per realizzare l'intervento con la comunicazione di inizio lavori (CIL) non sono più richieste le seguenti condizioni:- l'intervento non comporta aumento del numero delle unità immobiliari;- l'intervento non implica incremento dei parametri urbanistici.Rimane quindi, rispetto al testo previgente, la sola condizione che l'intervento non deveriguardare le parti strutturali dell'edifi cio.Alle modifi che citate si accompagna quella disposta dalla lettera d) del medesimo comma 1,secondo cui non è più necessario il permesso di co-struire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, mo-difi che del volume o delle superfi ci. In base al nuovo disposto il permesso di costruire serve invece se vi è una modifi ca della volumetria complessiva degli edifi ci (oltre che nel caso, già contemplato dal testo previgente, di modifi ca dei prospetti).Si fa notare che, prima dell'entrata in vigore del pre-sente decreto-legge, gli accorpamenti e ifrazionamenti di unità immobiliari rientravano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e quindi, come tali, erano soggetti al permesso di costruire. In seguito alla semplifi cazione operata dalle citate let-tere a), c) e d), per tali interventi di accorpamento e frazionamento sarà suffi ciente una comunicazione di inizio lavori (CIL).Relativamente alle modifi che interne di carattere

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Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplifi cazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. D.L. 133/2014 / A.C. 2629

Dossier n° 220 - Elementi per l'istruttoria legislativa

Il 18 settembre il Servizio studi della Camera dei Deputati a pubblicato questo dossier in cui veniva analizzato il cosiddetto decreto Sblocca Italia. Di seguito riportiamo le norme in materia di edilizia.

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edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, il numero 1) della lettera c) del comma 1 (capoverso lettera b) chiarisce che le stesse possono essere eseguite previa CIL (comunica-zione di inizio lavori), a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali.Connessa alle suesposte modifiche è quella operata dal numero 2) della lettera c). Tale numero 2), al fine di garantire che gli interventi di manutenzione straordinaria e le modifiche interne sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa effettuati con CIL non riguardino le parti strutturali, aggiunge, tra le finalità dell'asseverazione della CIL operata dal tecnico abilitato, proprio quella di atte-stare che non vi è interessamento delle parti strut-turali dell'edificio (nuovo testo del comma 4 dell'art. 6 del T.U. edilizia).Questa non è tuttavia l'unica modifica alla documen-tazione di corredo della CIL. Rispetto alla normativa previgente, viene infatti eliminato l'obbligo di pre-sentare all'amministrazione "una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali". Viene altresì eliminato l'ob-bligo, limitatamente alle opere all'interno dei fab-bricati adibiti ad esercizio d'impresa, di trasmettere le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese.Conseguentemente è demandata alle leggi regionali la disciplina delle modalità di effettuazione dei con-trolli (numero 4) della lettera c).Sempre consequenziale all'eliminazione della rela-

zione tecnica è la modifica operata dal numero 5) della lettera c), che modifica il T.U. edilizia al fine di far riferimento non più alla relazione tecnica ma alla CIL asseverata.Da segnalare inoltre, con riferimento a tutti gli in-terventi eseguibili previa CIL (vale a dire quelli elen-cati dal comma 2 dell'art. 6 del T.U. edilizia), la sem-plificazione introdotta dal numero 3) della lettera c), che svincola il soggetto interessato dall'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiorna-mento catastale: la nuova disposizione infatti preve-de che l'amministrazione comunale inoltri tempesti-vamente la CIL all'Agenzia delle entrate.Con riguardo alle opere interne, infine, la lettera h), numero 1), del comma 1, stabilisce che, per gli in-terventi di manutenzione straordinaria effettuabili previa CIL (definiti dall'art. 6, comma 2, lett. a) del T.U. edilizia) il contributo di costruzione sia commi-surato alle sole opere di urbanizzazione.Interventi di conservazioneLa lettera b) del comma 1 introduce la definizione di "interventi di conservazione".La norma stabilisce che lo strumento urbanistico in-dividua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, in tal caso, l'amministrazione comunale può favorire, in alterna-tiva all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione e dispone altre-sì che, nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi (ad eccezione della demoli-

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zione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario).La norma non chiarisce quali siano tali "interventi conservativi" e se si tratti degli interventi di "risa-namento conservativo" (definiti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 del T.U. edilizia).Permesso di costruireLa lettera e) del comma 1 introduce una nuova ipo-tesi di permesso di costruire in deroga anche alle de-stinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica,attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.Relativamente a tale nuova fattispecie, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire nella norma che ilpermesso di costruire è in deroga agli strumenti ur-banistici ed eventualmente richiamare il rispetto delle "disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia". Si osserva inoltre che alla possibilità di de-rogare anche alle destinazioni d'uso provvede già la modifica contenuta nel numero 2) della lettera e).La lettera f) del comma 1 prevede la proroga dei ter-mini di inizio e di ultimazione dei lavori, contempla-ti dal permesso di costruire, in caso di blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell'amministrazio-ne o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.La lettera g) del comma 1 contiene una serie di di-sposizioni che incidono sul contributo per il rilascio del permesso di costruire.Il numero 2), in particolare, per gli interventi di tra-sformazione urbana complessi (definiti ai numeri 7) e 8) dell'allegato IV alla Parte II del Codice dell'am-biente), stabilisce che lo strumento attuativo possa prevedere che:- il contributo per il rilascio del permesso di costruire è dovuto solo relativamente al costo di costruzio- ne;- le opere di urbanizzazione sono direttamente mes- se in carico all'operatore privato che ne resta pro- prietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalità atte a garantire la cor- retta urbanizzazione, infrastrutturazione ed inse- diabilità degli interventi, la loro sostenibilità eco- nomico-finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.La stessa disposizione precisa che resta fermo l'ob-bligo di applicare le procedure del Codice dei con-tratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) qualora l'importo delle opere di urbanizzazione superi le soglie di rile-vanza comunitaria.Riguardo agli "interventi di trasformazione urbana complessi", che fanno riferimento a una serie ope-re, spesso relative alla realizzazione di un singolo

impianto produttivo, potrebbe essere opportuna una riformulazione della norma atta a precisare meglio il suo ambito di applicazione.Altra modifica degna di nota è quella contenuta nel numero 3) della medesima lettera g), che aggiun-ge, ai criteri che la regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche che i comuni devono utilizzare per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un criterio di differenziazione tra gli interventi finalizzato ad incentivare, in modo particolare nelle aree a mag-giore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione.Il successivo numero 4) stabilisce che tale criterio debba essere utilizzato dai comuni anche nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione.Il successivo numero 5), sempre nell'ottica di incen-tivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, consente ai comuni di deliberare, per gli interventi

di ristrutturazione edilizia, che i costi di costruzio-ne siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.Il testo previgente prevedeva invece che tali costi potessero essere "non superiori".La lettera h), numero 2), del comma 1, al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, prevede una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni.Ai comuni è demandata la definizione, entro 90 gior-ni dall'entrata in vigore della disposizione, dei crite-ri e delle modalità per l'applicazione della relativa riduzione.Il comma 1, lettera i), prevede che i termini per il rilascio del permesso di costruire siano raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento, e non anche, come prevedeva il te-sto previgente, in tutti i comuni con più di 100.000 abitanti.La lettera q) del comma 1 introduce nell'ordinamen-

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to nazionale (nuovo art. 28-bis del T.U. edilizia) la disciplina del permesso di costruire convenzionato, mutuandolo dalla normativa regionale. Il permesso di costruire viene cioè rilasciato in seguito alla sti-pula di una convenzione che, in particolare, deve disciplinare:a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;b) la realizzazione di opere di urbanizzazione;c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;d) la realizzazione di interventi di edilizia residen- ziale sociale.Il termine di validità del permesso di costruire con-venzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.Varianti eseguibili mediante SCIAIl comma 1, lettera m), contiene disposizioni in ma-teria di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In particolare il numero 2), intende ampliare la casistica delle varianti attuabili in corso d'opera mediante una SCIA e da comunicare nella fase di fine lavori.Sono realizzabili in tal modo, con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che soddisfano tutte le seguenti condizioni:- non configurano una variazione essenziale;- sono conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie;- sono attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.Mutamento d'uso urbanisticamente rilevanteLa lettera n) del comma 1 introduce ne T.U. edilizia un nuovo articolo 23-ter che contiene una disciplina finalizzata a:- stabilire quali mutamenti della destinazione d'uso siano urbanisticamente rilevanti;- consentire sempre, salva diversa previsione da par- te delle leggi regionali e degli strumenti urbanisti- ci comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale.Altre disposizioniLa lettera p) del comma 1 modifica il comma 5-ter dell'art. 25 del T.U. edilizia, inserito dal D.L.69/2013, al fine di eliminare alcune incertezze in-terpretative. In base al nuovo testo le regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modali-tà per l'effettuazione dei controlli nell'ambito del procedimento di rilascio del certificato di agibilità e non anche, come prevedeva il testo previgente, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, concernenti l'attestazione della con-formità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità da parte del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato.Le lettere l), m), numero 1), e o), del comma 1,

nonché il comma 2 contengono disposizioni di co-ordinamento, finalizzate a rendere coerente il T.U. edilizia con le disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e a precisare che la DIA (ad eccezione della superDIA) viene sostituita dalla SCIAIl comma 3 prevede che le leggi regionali assicu-rino l'attivazione del potere sostitutivo allo sca-dere dei termini assegnati ai comuni per l'adozio-ne, da parte degli stessi, dei piani (urbanistici)attuativi.Il comma 4 consente l'attuazione per stralci funzio-nali delle convenzioni di lottizzazione previste dalla legge urbanistica (art. 28 della L. 1150/1942) o degli accordi similari comunque denominati dalla legisla-zione regionale.Allo stesso modo, anche la quantificazione degli one-ri di urbanizzazione o delle opere di urbanizzazione da realizzare, nonché delle relative garanzie potrà essere riferita ai relativi stralci, purché, come ri-chiede la norma, l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

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Il comune di Ca-stelbellino getta le basi per la ge-stione associata con Monte Rober-to di tutti i servizi erogati. E guarda verso San Paolo di Jesi. È corag-giosa la scelta del neo sindaco Andrea Cesaroni, ma assolutamen-te lungimirante ed in linea con i provvedimenti del governo Ren-zi. Dopo Ripe,

Monterado e Castel Colonna, che dallo scorso 1 gennaio sono diventati Trecastelli, anche la piccola municipalità della Vallesina, che conta poco meno di 5mila abitanti, avvia l'iter per costruire un ente unico con alcuni dei Comuni confi nanti. Nel contem-po, c'è una crisi economica da fronteggiare. Poche, stando ai freddi dati di bilancio, le prospettive di ri-presa nel breve periodo. Gli oneri di urbanizzazione sono forse l'indicatore che, più di altri, sintetizza la congiuntura economica in atto.SindacoCesaroni,qualèl'andamentodeiproventida permessi a costruire?«Gli Oneri di urbanizzazione hanno visto un tracollo dell' 80% negli ultimi quattro anni. Da seicentomila a meno di centomila euro. Per un Comune in crescita

come il nostro che in dieci anni è passato da 3800 a 5000 abitanti si tratta di una frustata tremenda che ha ridotto di molto le nostre possibilità di in-vestimento in conto capitale, come abbiamo fatto per esempio negli ultimi anni costruendo il nuovo Asilo nido ed ampliando le scuole. Dai progetti in discussione e dalle pratiche urbanistiche, per ora, non si ravvisano margini di ripresa degli investimenti privati».Vi siete già posti delle priorità di intervento sui lavori pubblici?«Innanzitutto procederemo alla sistemazione tota-le del Parco storico Villa Coppetti con il recupero del versante in dissesto: stiamo redigendo l'appal-to del progetto. Le risorse economiche provengono dal bilancio comunale per un terzo e per due terzi da bandi europei con risorse intercettate tramite il Gal Colli Esini. Poi, la priorità assoluta sarà il com-pletamento dello stabile del nuovo Centro Sociale-Delegazione Comunale di Castelbellino Stazione, già costruito con il primo stralcio di lavori. Per fare ciò, stiamo cercando le risorse tramite bandi europei e nazionali ed attraverso la valorizzazione e la vendita di aree e beni comunali. In assenza di queste entrate straordinarie, visto che nel 2015 si concluderanno un buon numero di mutui, ciò permetterà nuova capa-cità di contrazione di credito per il fi nanziamento delle opere. Per gli altri lavori pubblici stiamo molto attenti alle risorse provenienti dall'Europa e, qua-lora dovessero arrivare fi nanziamenti, siamo pronti a rivedere le priorità in base alle esigenze. È una corsa ad ostacoli amministrare in tempi di crisi, in cui anche la programmazione può subire modifi che.

IstituzioniAzimut32014

Castelbellino guarda avantiIl sindaco Cesaroni prova a reagire alla crisi, aggregando funzioni con i Comuni confi nanti. Anche per fronteggiare il crollo degli oneri di urbanizzazione

Matteo Tarabelli

Andrea Cesaroni, sindaco di Castelbellino

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E questo non è un aspetto positivo nelle valutazioni relative alla capacità di sviluppo economico prodotto dagli enti. Le fusioni fra piccoli Comuni, in tal senso, possono aiutare?«Siamo per le Unioni dei Comuni come forma per l'e-sercizio associato di tutte le funzioni, ma crediamo che il tutto vada fatto a piccoli passi, prima con del-le convenzioni con uno o due Comuni per mettere a fuoco i punti di forza e di debolezza che l'esercizio in forma associata comporterà, per poi passare all'U-nione dei Comuni, sempre mantenendo forti principi di democraticità tra gli enti e di diffusione dei ser-vizi sul territorio. Con l'Unione, manteniamo viva la nostra municipalità pur ottenendo delle economie di scala in alcuni servizi. Chi è favorevole alle fusioni, sull'onda emotiva degli scandali, ha fatto del conte-nimento del costo della politica il proprio cavallo di battaglia. Perdere amministratori che si mettono a disposizione della comunità non è positivo nei piccoli Comuni, dove un consigliere prende 9 euro lordi al mese: ciò vorrebbe dire delegare sempre più a pochi e allontanare ancora di più i cittadini dalla gestione della cosa pubblica. D'altronde il risparmio che si an-drebbe a realizzare con l'eliminazione di un sindaco e qualche assessore sarebbe compensato con l'aumento delle indennità che sono rapportate al numero dei cittadini. La fusione comporta costi altissimi nel-la prima fase di riorganizzazione del nuovo Comune fuso che ha spese elevatissime per molti anni prima di andare a regime. Senza dimenticare poi, che le municipalità dovranno continuare a vivere anche con la fusione, con costi difficilmente razionalizzabili. In più, c'è un problema di governance democratica del territorio. È necessario un percorso di avvicinamento con le Unioni prima di arrivare eventualmente alle fusioni e non è detto che un Comune più grande sia più oculato nelle spese o che fornisca servizi migliori

ai cittadini: quanto affermo è facilmente riscontra-bile confrontando, per esempio, l'imposizione fiscale comunale che, guarda caso, è mediamente più bas-sa nei piccoli Comuni. Castelbellino dovrebbe essere preso ad esempio per costi della pubblica ammini-strazione e per capacità gestionali, invece di fonder-lo: abbiamo un rapporto di 1 dipendente ogni 308 abi-tanti, quando la media nazionale applicata ai Comuni in dissesto, quindi un estremo superiore, è 1 ogni 140 abitanti. Abbiamo 3.8 dipendenti ogni mille abitanti contro una media nazionale e regionale coincidente intorno a 5.8 ogni mille abitanti nella taglia demo-grafica che va da 5000 a 10000 abitanti. Siamo oltre il 7millesimo posto nella classifica delle spese per il funzionamento della macchina amministrativa su 8 mila Comuni italiani. Abbiamo una spesa corrente per la gestione amministrativa dell'ente che dirotta il 28% delle risorse in bilancio contro il 35% di media nazio-nale. Addizionale Irpef allo 0.5% per le fasce più bas-se, solo 8 Comuni in Provincia di Ancona su 47 hanno una imposizione diretta comunale più bassa. Faremo anche le funzioni associate nel pieno rispetto della legge, ma nel Comune di Castelbellino sarà difficile certificare risparmi gestionali: quelli sono anni che li facciamo. I dati parlano chiaro. Uno dei problemi dell'Italia è mettere sempre tutti sempre sullo stesso piano, i bravi e rigorosi con i somari e spreconi».

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L’azione disciplinare trova fondamento nella neces-sità di salvaguardare, oltre che la qualità e la corret-tezza della prestazione professionale a tutela della committenza, la dignità e l’onorabilità della Profes-sione.I principi di indipendenza, diligenza e terzietà del professionista sono spesso sanciti, anche solo generi-camente, da un codice deontologico; sono specchio del comune sentire in un dato momento storico. Non è, infatti, possibile prevedere a priori tutti i compor-tamenti contrari ai doveri e alle regole etiche di un professionista.

I compiti di istruzione e decisione delle questioni di-sciplinari, riguardanti gli iscritti all’Albo - una volta dei Collegi Provinciali e Circondariali - sono affi dati, dal d.p.r. n. 137 del 7 agosto 2012, ai “Consigli di disciplina”, che hanno componenti diversi da quelli del Consiglio del Collegio Territoriale.

La possibilità di sottoporre un soggetto a procedi-mento disciplinare presuppone necessariamente che questi sia iscritto all’albo professionale. Le pene disciplinari non riguardano solo gli abu-si e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio dell’attività professionale, ma anche i comportamenti tenuti dagli iscritti all’albo nello svolgimento di attività diverse dall’esercizio della professione, ogni qualvolta il comportamento sia su-scettibile di essere considerato pregiudizievole per il decoro della categoria.

I Consigli di disciplina sono nominati dal Presiden-te del Tribunale; oltre agli iscritti all’albo ne fanno parte due avvocati. Oggi è, quindi, il Consiglio di disciplina che decide le sanzioni disciplinari, il cui procedimento ha natura amministrativa.

I Consigli di disciplina si articolano in collegi (di di-sciplina) tripersonali, aventi funzioni inquirenti e giudicanti, presieduti dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo. Il Collegio di discipli-na subentra nell’esercizio della funzione disciplinare soltanto a seguito del rinvio a giudizio disciplinare disposto dal Consiglio di disciplina nella sua compo-sizione completa.

L’azione disciplinare prende avvio su segnalazione di parte ed in capo al Consiglio direttivo del Collegio Territoriale, in seguito a notizie di abusi e mancan-ze, avute anche in via occasionale.Segue un’attività istruttoria disciplinata dalla norma di cui al comma 2 dell’art. 12 r.d. n. 274/29, che precede l’apertura del procedimento disciplinare;

Laddove il Consiglio di disciplina deliberi il rinvio a giudizio disciplinare, nomina il Collegio di disciplina cui assegnare il procedimento. Il Presidente del Col-legio nomina il relatore. L’incolpato è informato del procedimento e invitato a comparire avanti al Col-legio di disciplina per essere sentito e/o presentare eventuali documenti a sua discolpa.

La funzione disciplinare affi data ai consigli di disciplina

Mario Mengarelli - Presidente del Consiglio di Disciplina

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L’azione disciplinare è caratterizzata dalla trasparen-za: l’incolpato e il suo difensore possono accedere a tutti gli atti del relativo procedimento; il Collegio di disciplina adotta l’eventuale decisione in merito.La decisione collegiale può essere di archiviazione (o “assoluzione”) oppure di adozione della sanzione. In caso di pronuncia di pene disciplinari la delibe-razione va presa su fatti sicuramente accertati che appartengono all’esclusiva competenza del Collegio di disciplina;E’ necessario che la decisione del collegio di discipli-na sia adeguatamente motivata.

In virtù della recente riforma che ha portato all’isti-tuzione dei Consigli di disciplina (con la devoluzione ad essi della funzione disciplinare) s’impone, d’ora in avanti, la necessità di evitare ingerenze del Consi-glio direttivo del Collegio Territoriale-Istituzione nel-la funzione disciplinare; le sanzioni sono quelle già previste dal r.d. 11 febbraio 1929 n. 214: l’avverti-mento, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione (per un tempo non maggiore di 6 mesi), cancellazione dall’albo: L’azione disciplinare è obbli-gatoria, ferma restando la discrezionalità dell’accer-tamento del fatto costituente l’illecito deontologico da parte del Consiglio di disciplina e si conclude con

un provvedimento espresso.

Il Consiglio Nazionale, davanti al quale quei provve-dimenti possono essere impugnati, assume la veste di organo giurisdizionale speciale, le cui decisioni sono suscettibili del tipico rimedio del ricorso per Cassa-zione, onde il giudizio davanti al Consiglio Nazionale su impugnazione del provvedimento irrogativo di san-zione ha ad oggetto non la rinnovazione di un giudizio svolto nel grado inferiore, bensì il solo controllo sulla legittimità formale e sostanziale dell’atto ammini-strativo impugnato.

I Consigli di disciplina operano in piena autonomia or-ganizzativa; le spese per il loro funzionamento sono a carico dei corrispondenti Collegi Territoriali.Presso gli uffici dei Collegi Territoriali sono istituiti degli appositi servizi di segreteria, per l’esercizio della funzione disciplinare nei confronti dei propri iscritti.

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Articolo 1 (Definizioni)

Ai fi ni del presente regolamento si applicano le seguenti defi nizioni: Professione: attività, o insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o in Collegi, subordinatamente al possesso di qualifi che professionali o all'accertamento delle specifi che professionalità (D.P.R. 7 agosto 2012. n. 137, articolo 1, comma 1, lettera a); Professionista: soggetto iscritto all'Albo del Collegio; Conoscenza: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento; le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio;Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini personali, sociali e/o meto-dologiche, per ottenere risultati misurabili; Abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi;Professionalità: caratteristica del professionista intesa come competenza qualifi cata ericonosciuta quale insieme di apparati te orici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un processo di apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e pluralità di esperienze che si estrinsecano come pratica organizzativa e capacità realizzative distintive;

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7. (Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati n. 6 del 22 luglio 2014) Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Consiglio Nazionale) considerato quanto segue:

(1)alfinedigarantirelaqualitàel'efficienzadellaprestazioneprofessionale,nelmiglioreinteresse dell'utenteedellacollettività,eperconseguirel'obiettivodellosviluppoprofessionale,ognipro- fessionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale(D.P.R.7agosto2012,n.137,articolo7,comma1);(2)ilcodicedeontologico,approvatodalConsiglioNazionalenellasedutadel3aprile2007epubbli- cato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2007, n. 121, prevede, all'artico- lo 23, che l'iscritto deve "svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamen- to è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito dal CNGeGL..." e "man- tenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svol- gimentoelafrequenzadelleattivitàdiinformazione,diformazioneediaggiornamento...";(3)la direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con Decreto Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, individua nella formazione e istruzione permanente lo strumento per man- tenere prestazioni professionali sicure ed efficaci (vedi considerando 39 e articolo 22);(4)ilDecretoLegislativo16gennaio2013,n.13(G.U.n.39del15.2.2013),inparticolareartt.1 (oggetto)e2(Definizioni);(5)laformazioneassicuraaiprofessionistidiognietàesituazioneoccupazionale,inun'otticadipari opportunità,condizionichefacilitano l'apprendimentopermanente,alfinedievitarerischi di esclusionesocialeeprofessionale; Vistaladeliberan.8del28/4/2014concuièstatoapprovatoloschemadiregolamentoperla formazionecontinua;Visto il parere favorevole espresso dal Signor Ministro della Giustizia il 19 giugno 2014, protocollo m_dg.GAB.19/06/2014.0021682.U,aisensideldelD.P.R.7agosto2012,n.137articolo7,comma3;adotta il seguente regolamento per la formazione professionale continua

15-08-2014 -BollettinoUfficialedelMinisterodellaGiustizian.15LibereProfessioni

Page 22: Azimut n3 2014

20 SETTEMBRE 2014

Formazione Azimut3

2014Modalità propedeutica: procedura che consente la possibilità di accedere al modulo o sezione successiva mediante superamento di un test auto-valutativo.

Articolo 2 (Obbligo formativo)

I. In attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 agosto - 2012, n. 137, articolo 7, il presente regolamento disciplina la formazione professionale continua degli iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutti gli iscritti all'Albo, salvo quanto disposto all'articolo 13 del pre- sente regolamento.3. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1.

Articolo 3 (Attività formativa)

1. Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggiornare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti all'Albo, per esercitare l'attività con la professionalità necessaria a garantire i servizi da prestare alla committenza.2. Costituiscono eventi formativi le seguenti attività:a) corsi di formazione e aggiornamento;b) corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami finali;c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master);d) seminari, convegni e giornate di studio;e) visite tecniche e viaggi di studio;f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione;g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell'attività di supporto nell'attività didattica;h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provin- ciale;i) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato);j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al successivo comma del presente articolo;k) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tirocinante ha effettuato l'intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato;l) attività di docenza.3. Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente:a) le discipline tecnico-scientifiche inerenti l'attività professionale del geometra e geometra laureato;b) le norme di deontologia e ordinamento professionale;c) le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della professione.4. Per quanto attiene il comma 3, lettera a) del presente articolo, è possibile fare riferimento allo Standard di Qualità della professione del Geometra e Geometra Laureato approvato dal Consiglio Nazionale.5. Il Consiglio Nazionale predispone il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire uniformità e trasparenza, nonché la più ampia pubblicità a livello nazionale degli eventi for- mativi, compresi quelli organizzati da associazioni professionali e soggetti terzi. 6. Il Consiglio Nazionale può organizzare direttamente eventi formativi.

Articolo 4 (Attività formativa a distanza)

1. È ammessa la formazione a distanza (FAD), con modalità approvate dal CNGeGL, per gli eventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), e) e d) del presente regolamento, a condizione che sia verificabile l'effettiva partecipazione dell'iscritto e l'acquisizione delle nozioni impartite.2. E' previsto uno specifico sistema di"Formazione a Distanza Qualificata" (FAD-Q) nel caso in cui la modalità di erogazione rispetti tutte le seguenti prescrizioni: a) la piattaforma formativa deve avere i requisiti minimi secondo le linee guida che saranno emanate dal Consiglio Nazionale;b) i moduli formativi che compongono i corsi devono essere svolti dai discenti in modalità propedeutica, at- traverso il superamento di appositi questionari di valutazione intermedi e finali;c) ogni attività didattica erogata deve essere conservata su un apposito registro dati. Su richiesta del Consi- glio Nazionale deve essere fornito il dettaglio delle attività formative condotte da ciascun discente.

Articolo5 (Assolvimento obbligo formativo)

I. L'obbligo della formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo.2. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi formativi da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito di cui all'articolo 3 del presente regolamento.3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP.

Articolo 6 (Credito formativo professionale e adempimento obbligo)

1. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo professionale (CFP).2. Il CFP è connesso alla tipologia dí evento formativo ed alla durata dello stesso così come previsto nella Tabella I di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

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SETTEMBRE 2014 21

FormazioneAzimut32014

Articolo7(Valutazione eventi formativi)

1. La valutazione degli eventi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella che segue:

Tabella 1 Valutazione degli eventi formativi

I criteri di valutazione, di cui alla tabella 1, sono aggiornati dal Consiglio Nazionale con apposita delibera-zione.2. Ai fini dell'attribuzione dei CFP, tutti gli eventi devono prevedere una percentuale minima di frequenza obbligatoria.3. Il riconoscimento dei CFP matura nell'anno solare in cui si è concluso l'evento formativo.

Articolo 8 (CurriculumProfessionaleCertificato)

1. È istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale, consultabile on line, che può essere oggetto di divulgazione a terzi, in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività.2. 11 CPC contiene:a) gli eventi formativi svolti dal singolo iscritto conformemente al presente regolamento;b) la formazione e le esperienze maturate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;c) le qualifiche professionali acquisite;d)i titoli professionali acquisiti.

Articolo 9 (Commissione nazionale formazione professionale continua)

I. La Commissione nazionale sulla formazione continua è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da sette membri, compreso il Presidente del Consiglio Nazionale o suo delegato, che la presiede. 2. La Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova Commissione.3. I compiti della Commissione nazionale formazione professionale continua, sono i seguenti: a) supportare il Consiglio Nazionale nelle attività di promozione, monitoraggio e coordinamento generale; b) esaminare e istruire le richieste di autorizzazione da parte dure di autorizzazione e programmare gli eventi formativi, promossi delle associazioni professionali e soggetti terzi ed esprimere motivato pa- rere al Consiglio Nazionale; c) certificare, su istanza dell'iscritto, la formazione e le esperienze maturate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; d) gestire il CPC attraverso il SINF; e) svolgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di vigilanza e di ispezione sugli eventi formativi;

Evento Formativo

Corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lett. a) e b)

Corsi di formazione e aggiornamento FAD (articolo 4, comma 1)

Esame nei corsi previsti da norme specifiche (articolo 3, comma2, lett. b)

Corsi o esami universitari (articolo3, comma 2, lett. c)

Corsi di formazione post-secondari (articolo 3, comma 2, lett. j)

Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (articolo 4, comma 2)

Seminari, convegni, giornate di studio (articolo 3, comma 2, lett. d) (max 3 CFP per evento)

Visite tecniche e viaggi di studio (articolo 3, comma 2, lett. e) (max 3 CFP per evento)

Commissioni per gli esami di Stato (articolo 3, comma 2, lett. f)

Relazioni o lezioni in eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett.g)

Attività di docenza negli eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. l)

Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (articolo 3, comma 2, lett h)

Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. k)

Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. i)

CFP Limiti maxtriennali (CFP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 CFP ogni ora

1 CFP ogni ora

3 CFP

8 CFP ogni 1 CFU

30 CFP

2 CFP ogni ora

1 CFP ogni due ore

1 CFP ogni due ore

6 CFP

Fino a 3 CFP

2 CFP ogni ora

Fino a 6 CFP

10 CFP ogni Prat.

10 CFP ogni Prat.

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

24 CFP

12 CFP

12 CFP

18 CFP

30 CFP

18 CFP

20 CFP

20 CFP

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22 SETTEMBRE 2014

Formazione Azimut3

2014 f) predispone e definire, ai fini dell'uniformità su tutto il territorio nazionale, un piano annuale dell'of- ferta formativa, individuando i programmi e le caratteristiche descritte nello standard di qualità, dei corsi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), che saranno successivamente pubbliciz- zati sul SINF; g) riconoscere e attribuire, su richiesta dei Collegi territoriali, i CFP per gli eventi formativi non previsti nell'articolo 3 del presente regolamento, comunque ritenuti tali per la professionalità dei contenuti; h) riconoscere e attribuire, su richiesta del Consiglio Nazionale, i CFP per particolari e specifici eventi formativi, ritenuti tali per la professionalità dei contenuti dell'evento stesso, anche in deroga all'arti- colo 7, tabella 1, del presente regolamento;4. I componenti della Commissione di cui al precedente comma 1 che, senza giustificato motivo, non parte-cipano a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

Articolo 10 (Autorizzazione delle associazioni degli iscritti e altri soggetti)

1.Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2, i corsi formativi possono essere organizzati da associazioni di iscritti e altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici.2. La domanda di autorizzazione da parte di associazione di iscritti o di altri soggetti, ivi compresi Enti Pub- blici, è compilata direttamente sul SINF e deve contenere, previa verifica del piano annuale dell'offerta formativa, per ogni corso:a) caratteristiche, struttura, certificazione, del soggetto proponente; b) titolo; c)esauriente descrizione dei contenuti, con specifico riferimento agli obiettivi che si intendono raggiungere in merito alla conoscenza, qualità e abilità;d) materiale didattico previsto; e) durata;f) modalità di svolgimento;g) qualifica e curriculum dei docenti;h) numero massimo dei discenti ammessi; i) eventuali oneri a carico dei partecipanti; j) modalità di verifica della rilevazione dei presenti; k) durata minima di partecipazione ai fini del riconoscimento dei crediti; l) specifiche tecniche per 1' eventuale erogazione nella modalità FAD di cui all'articolo 4, comma I e FAD-Q di cui all'articolo 4, comma 2; m) altre informazioni ritenute utili. 3. Il Consiglio Nazionale, acquisito il parere della Commissione nazionale formazione professionale conti- nua, di cui all'articolo 9 del presente regolamento, esprime motivata proposta di delibera e la trasmette al Ministero vigilante, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137,articolo 7, comma 2. 4.Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale delibera e comunica al richie- dente l'autorizzazione allo svolgimento del corso, o il diniego.5. Il Consiglio Nazionale può stipulare con associazioni di iscritti o Enti pubblici specifiche convenzioni, vol- te a semplificare le procedure di autorizzazione e programmare gli eventi formativi, promossi dai predetti soggetti, in un periodo di tempo prestabilito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del D.P.R. n. 137 del 2012.

Articolo 11 (Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione continua a livello nazionale, in particolare: a) nomina la Commissione formazione professionale continua di cui all'articolo 9 del presente regolamento;b) definisce lo standard di qualità della categoria professionale;c) definisce il sistema di qualificazione delle competenze degli iscritti (articolo 8, comma 2, lettera c);d) istituisce e gestisce il SINF, di cui all'articolo 3, comma 5 del presente regolamento;e) autorizza, previo parere vincolante del Ministero vigilante, i soggetti indicati dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 137 del 2012; f) pubblica sull'Albo Unico, di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 3, i CPC degli iscritti; g) definisce e stipula convenzioni con le Università, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4, ai fini del riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari; h) approva regolamenti comuni, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari, stabilendone il loro valore, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4; i) organizza direttamente eventi formativi, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti; j) emana le linee guida in merito ai requisiti minimi per lo svolgimento dei corsi con modalità FAD-Q, come previsto dall'articolo 4, comma 2, lett. a) del presente regolamento;k) emana delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità, contenuti e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua; 1) esamina, ai fini del recepimento, le proposte dei Collegi territoriali, di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b).

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SETTEMBRE 2014 23

FormazioneAzimut32014

Articolo 12 (Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali)

1. I Collegi territoriali, a norma del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7: a) organizzano le attività formative di cui all'articolo 3, comma 2 del presente regolamento, lettere a), b), d). ed e); b) propongono l'organizzazione, per specifiche e motivate esigenze, al Consiglio Nazionale di corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lettera a e b) non previsti nel piano annuale di formazione; c) attribuiscono i CFP sul SINF, per gli eventi previsti alle lettere a), b). d). e) ed f), dell'articolo 3 del presente regolamento: d) attribuiscono i CFP sul SINF, a richiesta dell'iscritto, per gli eventi previsti alle lettere c), g), h), i). j). k), dell'articolo 3 del presente regolamento; e) valutano, su richiesta dell'interessato, gli eventi formativi non previsti nell'articolo 3 del presente re- golamento, comunque ritenuti tali per la professionalità dei contenuti, e propongono alla Commis- sione il riconoscimento ai fini dell'attribuzione dei CFP; f) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i CFP per eventi formativi riguardanti corsi previsti da spe- cifiche normative; g) verificano e controllano, mediante il SINF, l'assolvimento triennale dell'obbligo formativo dell'iscritto; nell'ipotesi di inadempimento, sentito prima l'iscritto, se del caso, comunicano l'inosservanza al Con- siglio di disciplina; h) deliberano in ordine alle richieste di cui al successivo articolo 13; i) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto; j) rendono note le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo; k) possono istituire forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione pro- fessionale continua oltre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente regolamento; 1) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i crediti formativi professionali interdisciplinari ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, articolo 7, comma 4 m) registrano sul SINF i crediti formativi degli eventi organizzati sul proprio territorio dai soggetti di cui all'articolo 10 del presente regolamento: n) svolgono attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi organizzati da. associazioni di iscritti e soggetti terzi. 2. I Collegi territoriali possono istituire commissioni per lo svolgimento delle attività attribuite agli stessi, previste dal presente articolo.- 3. I Collegi territoriali sono autorizzati ad accedere al SINF secondo le procedure previste dal Consiglio Na- zionale; 4. Gli eventi formativi, organizzati dai Collegi, territorialmente competenti, possono essere realizzati anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 5.

Articolo 13(Deroghe)

1. Il Consiglio del Collegio territoriale, su domanda dell'interessato, può esonerare con delibera, anche par- zialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi: a) maternità/paternità, sino ad un anno; b) grave malattia o infortunio; c) servizio militare volontario o servizio civile; d) altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive e di forza maggiore; e) comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione continua, svolto regolarmente in quanto iscritto anche ad altro Ordine/Collegio; All'esonero temporaneo, di cui ai precedenti punti a), b), e), d), consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero. 2. Il CNGeGL, su proposta del Collegio territoriale, può disporre l'esonero temporaneo dell'obbligo formativo per gli iscritti che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico e di comprovata valenza formativa e pro-fessionale.

Articolo 14(Entrata in vigore)

I. Il presente regolamento entra in vigore il I° gennaio 2015. 2. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione secondo quanto previsto dal D.P.R 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7. comma 3.3. Con l'entrata in vigore. il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello approvato dal Consi- glio Nazionale con delibera in data 10 novembre 2009 e s.m.i.

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24 SETTEMBRE 2014

Condominio Azimut3

2014

Lo scorso 24 settembre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Uffi ciale il “Decreto Formazione” n. 140 del 13.08.2014 del Ministero di Grazia e Giustizia che regolamenta l'attività di formazione "base" e di "aggiornamento" in capo all'Amministratore profes-sionista, prevista come noto, nell'ambito della re-cente riforma dell'Istituto del Condominio negli edi-fi ci al nuovo articolo 71 bis del codice civile.

Il Centro Studi A.L.A.C. Marche ha esaminato il pre-fato decreto e, serenamente può affermare che quanto previsto in termini di requisiti qualitativi e quantitativi è da anni alla base dei nostri eventi for-mativi.

Era ora che un po’ più di chiarezza fosse fatta sul-la questione della formazione e dell’aggiornamento professionale per gli Amministratori di Condomi nio. Il Decreto emanato dal Ministero di Grazia e Giusti-zia ha per fi ne la regolarizzazione della formazione e dell’aggiornamento affi nché siano migliorate le com-petenze tecniche, scientifi che e giuridiche nell’am-bito delle amministrazioni immobiliari condominiali e di sicurezza degli edifi ci. Promuove inoltre, con la formazione di aggiornamento professionale, il man-tenimento delle competenze professionali da parte degli Amministratori di Condominio in ragione dell’e-voluzione normativa, giurisprudenziale, scientifi ca e dell’innovazione tecnologica, accrescendo così il crescere individuale del professionista, presupposto indispensabile per l’esercizio della professione.

✓All’interno del Decreto, all’art. 3 vengono indi- viduati anche i requisiti dei docenti formatori che devono rispettare criteri di onorabilità e profes- sionalità. Tutto questo alla luce di una miglior tu- tela per coloro che intraprenderanno la professio- ne di Amministratore Condominiale;

✓All’art. 4 il Decreto stabilisce che sia individuata una fi gura di “responsabile scientifi co” per i corsi e gli aggiornamenti;✓All’art. 5 il Decreto stabilisce lo svolgimento dei contenuti e delle attività di formazione e di ag- giornamento, individuando un minimo di 72 ore per i corsi di formazione e di 15 ore per gli aggior- namenti professionali;

Il citato Decreto risulta scritto con l’intento di al-zare la qualità professionale dell’amministratore di Condominio e dare una regolamentazione al confuso e caotico mondo della formazione in questo ambito. Una formazione spesso rilegata solo al mero business e molto poco alla qualità formativa.

In fi ne si può concludere che con l’avvento della nuo-va Riforma dell’istituto del Condominio, L. 220/12 entrata in vigore il 13/06/2013 e questo Decreto n. 140 del Ministero della Giustizia a completamento dell’art. 71 bis del c.c., noi A.L.A.C. Marche unita-mente alle altre associazioni di categoria possiamo iniziare veramente sul territorio una vera e propria battaglia agli ignoranti della materia condominiale che operano senza essere in possesso dei requisiti oggi previsti dalla Legge, sia verso i Condòmini, che spesso ignari delle norme, preferiscono sempre più servirsi di professionisti “discount” anziché prende-re in considerazione chi ha le giuste e valide refe-renze professionali per fornire un miglior e adeguato servizio professionale.

Per quanto su citato, l’A.L.A.C. Marche, gratuitamen-te, è a disposizione di chiunque voglia ricevere infor-mazione per la formazione e per la gestione del proprio condominio, Si può contattare la segreteria al numero 324.5423900 o alla mail [email protected].

Le novità per la formazione dell'Amministratore di condominio

Luigi Morra

Pubblicato in Gazzetta Uffi ciale il Decreto Legge n. 140 del 13.08.2014

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CERTIFICAZIONE ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

CERTIFICAZIONE ISO 14001

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