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Azienda Agricola Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela legale. Il presente Fascicolo Informativo, contenente: • Nota informativa • Glossario • Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

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  • Azienda AgricolaContratto di Assicurazione a copertura dei rischi:Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela legale.

    Il presente Fascicolo Informativo, contenente:• Nota informativa• Glossario• Condizioni di Assicurazionedeve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

    Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

  • I n d i c eNota Informativa pag. 1 di 5

    A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione pag. 1 di 5 B. Informazioni sul Contratto pag. 1 di 5 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami pag. 4 di 5

    Glossario pag. 1 di 3 Glossario giuridico pag. 2 di 3

    Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 18

    Condizioni Generali pag. 1 di 18

    Sezione Incendio pag. 2 di 18 • Cosa e come assicuriamo pag. 2 di 18 • Delimitazioni ed esclusioni pag. 6 di 18 • Garanzie Aggiuntive pag. 7 di 18

    Sezione Furto pag. 7 di 18 • Cosa e come assicuriamo pag. 7 di 18 • Delimitazioni ed esclusioni pag. 9 di 18 • Garanzie Aggiuntive pag. 10 di 18

    In caso di Sinistro – Incendio/Furto pag. 10 di 18

    Sezione Responsabilità civile pag. 13 di 18 • Cosa e come assicuriamo pag. 13 di 18 • Delimitazioni ed esclusioni pag. 14 di 18 • Garanzie Aggiuntive pag. 15 di 18 • In caso di Sinistro pag. 16 di 18

    Sezione Tutela Legale pag. 16 di 18 • Premessa pag. 16 di 18 • Cosa e come assicuriamo pag. 16 di 18 • Delimitazioni ed esclusioni pag. 17 di 18 • Garanzia Aggiuntiva pag. 17 di 18 • In caso di Sinistro pag. 18 di 18

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    Nota InformativaLa presente Nota Informativa è redatta secondo lo schemapredisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non èsoggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.

    Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni diAssicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

    A. Informazioni sull’impresa di assicurazione

    1. Informazioni generali

    Il presente contratto viene stipulato con

    ZURICH INSURANCE plcRappresentanza Generale per l’ItaliaSede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, ItaliaTelefono n. 02.59660070 - Telefax n. 02.26622768 Indirizzo PEC: [email protected] internet: www.zurich.itIndirizzo e-mail: [email protected]

    Zurich Insurance plc, è una società facente parte del GruppoZurich Financial Services, ha la propria sede legale in ZurichHouse, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottopostaall’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamenta-zione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limi-tata attività di regolamentazione e vigilanza da partedell’Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS).Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa inItalia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazionediretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro-pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in viaBenigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia. Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS(Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.

    2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa

    Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.512milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milionidi euro e riserve patrimoniali per 2.504 milioni di euro.L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero ilrapporto tra l'ammontare del margine di solvibilitàdisponibile e l'ammontare del margine di solvibilitàrichiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione ditutti i rami danni, è del 263, 1%. Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolatiapplicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e lanormativa regolamentare vigente in Irlanda.

    Si precisa inoltre che le modifiche del fascicolo informativo nonderivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sitointernet www.zurich.it. Per informazioni rivolgersiall'intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza oppurescrivere all'indirizzo di posta elettronica: [email protected].

    B. Informazioni sul contratto

    Il contratto è stipulato, salvo diversa pattuizione, con tacitorinnovo.

    AVVERTENZA: In mancanza di disdetta data da una della Parti con letteraraccomandata A/R almeno 60 giorni prima della scadenzacontrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovatoper il periodo di un anno e così successivamente.Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 8 “Prorogadell’Assicurazione e periodo di Assicurazione” delle CondizioniGenerali delle Condizioni di Assicurazione.

    3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

    Le coperture assicurative offerte dal contratto sono: • Incendio;• Furto;• Responsabilità civile;• Tutela legale.Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle relative sezioni.

    AVVERTENZALe Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza dilimitazioni ed esclusioni come disciplinato per ogni sezioneai capitoli “Cosa e come assicuriamo” e “Delimitazioni edesclusioni”.

    AVVERTENZALe Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza dicondizioni di sospensione della garanzia che possono darluogo alla riduzione o al mancato pagamentodell’Indennizzo, come disciplinato agli articoli 2“Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia”, 4“Variazione dell’ubicazione e dell’attività”, 5 “Aggravamentodel Rischio” delle Condizioni Generali delle Condizioni diAssicurazione.

    AVVERTENZALe garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con-correnza della Somma assicurata e/o del Massimale prescel-ti dall’Assicurato e indicati in Polizza; le prestazioni posso-no essere soggette ad applicazione di Limiti di indennizzo(non definito), Franchigie e/o Scoperti indicati in Polizza oprevisti nelle Condizioni di Assicurazione.Per nessun titolo la Compagnia è tenuta a pagare unasomma maggiore a quella assicurata.Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntualedi ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione.

    Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensionedei meccanismi di funzionamento di applicazione diScoperti e Franchigie, si riportano di seguito delle esemplifi-cazioni numeriche.

    Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigiain caso di Danno indennizzabile inferiore al Limite diIndennizzo

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    Limite di Indennizzo: 100.000 euroDanno indennizzabile: 10.000 euroFranchigia: 1.500 euroIndennizzo: 8.500 euro

    Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigiain caso di Danno indennizzabile superiore al limite diIndennizzo

    Limite di Indennizzo: 100.000 euroDanno indennizzabile: 150.000 euroFranchigia: 1.500 euroIndennizzo: 100.000 euro

    Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto per-centuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, incaso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo

    Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

    Limite di Indennizzo: 100.000 euroDanno indennizzabile: 10.000 euroScoperto: 20% 2.000 euroMinimo: 2.500 euroIndennizzo: 7.500 euro

    Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

    Limite di Indennizzo: 100.000 euroDanno indennizzabile: 10.000 euroScoperto: 20% 2.000 euroMinimo: 1.500 euroIndennizzo: 8.000 euro

    Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto per-centuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, incaso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo

    Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

    Limite di Indennizzo: 100.000 euroDanno indennizzabile: 120.000 euroScoperto: 20% 24.000 euroMinimo: 25.000 euroIndennizzo: 95.000 euro

    Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

    Limite di Indennizzo: 100.000 euroDanno indennizzabile: 120.000 euroScoperto: 20% 24.000 euroMinimo: 15.000 euroIndennizzo: 96.000 euro

    4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanzedel Rischio - Nullità

    AVVERTENZAEventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanzedel Rischio rese in sede di conclusione del contratto pos-

    sono comportare la perdita totale o parziale del dirittoalle prestazioni del contratto, nonché la cessazionedell’Assicurazione stessa. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 1“Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delleCondizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

    AVVERTENZAIl contratto non prevede particolari casi di nullità se nonquelli previsti dalla Legge.

    5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

    L’Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunica-zione scritta alla Compagnia di ogni variazione di Rischioin quanto ciò può costituire aggravamento o diminuzionedel Rischio. Per gli aspetti di dettaglio sulle conseguenze derivanti dallamancata comunicazione, si rinvia agli articoli 5“Aggravamento del Rischio” e 6 “Diminuzione del Rischio”delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione. A puro titolo esemplificativo, costituisce aggravamento delRischio lo stoccaggio di liquidi infiammabili accanto ad unmagazzino di carta o cartone inquanto può aumentare lapossibilità di Incendio.

    6. Premi

    Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento delPremio con possibilità per il Contraente di frazionamentosemestrale, purché l’importo di ogni singola rata non siainferiore a 75 euro. In caso di frazionamento semestrale è previsto un interesse difrazionamento del 4%.

    Modalità di pagamento del premioGli Intermediari Assicurativi possono ricevere dalContraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola dinon trasferibilità, intestati alla Compagnia diAssicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo,espressamente in tale qualità;

    • bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia diAssicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressa-mente in tale qualità;

    • carte di debito (bancomat o carte prepagate);• carta di credito, se disponibile presso l'IntermediarioAssicurativo;

    • denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui.I premi devono essere pagati alla Compagnia oall'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza,autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.

    In caso di durata poliennale, il contratto prevede due moda-lità alternative di pagamento:1) Premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indi-

    cati sulla scheda di polizza;2) “Soluzione Unica”: il premio viene pagato dal Contraente

    per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed inun’unica soluzione.

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    Il contratto prevede la facoltà che premi, massimali e sommeassicurate ed eventuali massimi risarcimenti e limiti di garan-zia possano essere collegati all’”Indice dei prezzi al consumoper le famiglie degli operai ed impiegati” pubblicatodall’Istituto Centrale di Statistica.Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 10 “Indicizzazione- Adeguamento automatico” delle Condizioni Generali delleCondizioni di Assicurazione.

    AVVERTENZAIl Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraenterientri in particolari categorie di soggetti per le quali laCompagnia applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure pereffetto di scontistiche concesse dalla Compagniaall’Intermediario assicurativo e da questo gestite autonoma-mente.In caso di durata poliennale, al solo contratto con modalità dipagamento ricorrente viene applicato uno sconto, ai sensidell’art. 1899 c.c., nella misura indicata in polizza. A fronte ditale sconto, il Contraente non può esercitare la facoltà direcesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrat-tuale.Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o paria cinque anni il Contraente non ha la possibilità di esercitare ildiritto di recesso, a fronte della concessione dello sconto con-cesso ai sensi dell'art. 1899 c.c., nella misura indicata in Polizza.

    7. Rivalse

    L’articolo 1916 del Codice Civile “Diritto di surrogazionedell’Assicurato” prevede che la Compagnia che ha pagatol’Indennizzo può sostituirsi all’Assicurato nell’esercizio deidiritti di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili deldanno. Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia all’esercizio delsuccitato diritto di surrogazione se il danno è causato da per-sone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge onei confronti di società controllate, consociate e collegatepurché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di surro-gazione verso il responsabile medesimo.Si rinvia alla specifica voce “Rinuncia al diritto di surrogazio-ne” delle Condizioni di Assicurazione.

    8. Diritto di recesso

    In caso di Sinistro, la Compagnia può recedere dalContratto in un periodo compreso fra la data di denunciadel Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o rifiutoall’Indennizzo/Risarcimento, con preavviso di 30 giorni. La Compagnia si impegna a rimborsare la parte di Premioimponibile non goduta entro 15 giorni dalla data di efficaciadel recesso. Si rinvia all’articolo 7 “Recesso in caso di Sinistro” delleCondizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

    AVVERTENZA – Recesso dalla polizza poliennale conmodalità di pagamento ricorrente e con indicazione dellosconto sulla scheda di polizzaQualora la durata del Contratto sia superiore a cinque annil’Assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con pre-avviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza

    oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cuiè stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile).Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore opari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di eser-citare il diritto di recesso.Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indi-rizzata alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui lapolizza è assegnata. La Compagnia provvederà a rimborsarela parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischionon corso.

    AVVERTENZA – Recesso dalla polizza poliennale conmodalità di pagamento unico anticipato (indicazione sullascheda di polizza “Soluzione Unica”) e senza indicazionedello sconto sulla scheda di polizza (per inapplicabilitàdell’articolo 1899 c.c.)In una copertura poliennale per "Annualità di Polizza" siintende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effettodella copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013). La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla polien-nalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualitàdi Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contrattoassicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni econ effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso.La comunicazione di recesso deve essere inviata nei terminiprevisti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è asse-gnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata.La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premioimponibile relativa al periodo di Rischio non corso.La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevalesugli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicuratoderivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiestadallo stesso Contraente/AssicuratoIn caso di copertura poliennale la Compagnia conserva lafacoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogniAnnualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni rico-nosciuti all’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art.1899 c.c. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 13 “Recessodalla polizza poliennale con modalità di pagamento ricorren-te e con indicazione dello sconto sulla scheda di polizza” eall’articolo 14 “Recesso dalla polizza poliennale con modalitàdi pagamento unico anticipato (indicazione sulla scheda dipolizza “Soluzione Unica”) e senza indicazione dello scontosulla scheda di polizza (per inapplicabilità dell’articolo 1899c.c.)” delle Condizioni di Assicurazione.

    9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

    Ai sensi dell’art. 2952, secondo comma, del Codice Civile, idiritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamen-to delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giornoin cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.Per la garanzia Responsabilità civile, la prescrizione inizia adecorrere dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimentoall’Assicurato o ha promosso azione contro di lui.

    10. Legge applicabile al contratto

    Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

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    11. Regime fiscale

    Il Premio relativo a ciascuna garanzia prestata è soggetto allarelativa imposta secondo le aliquote seguenti:• Incendio 22,25%• Furto 22,25%• Responsabilità civile 22,25%• Tutela legale 21,25%Esclusivamente per l’Assicurazione di Aziende Agricole il cuireddito è classificato come reddito agrario, il Premio relativoa ciascuna garanzia prestata è soggetto alla relativa impostasecondo le aliquote seguenti:• Incendio 13,50%• Furto 22,25%• Responsabilità civile 13,50%• Tutela legale 21,25%

    AVVERTENZA Esenzione dalle imposte. Le polizze sono esenti dalle imposte per i rischi ubicatinella Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

    C. Informazioni sulle procedure liquidative esui reclami

    12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo

    AVVERTENZA:Con riferimento all’art. 1913 del Codice Civile “Avvisoall’assicuratore in caso di Sinistro” si precisa che, in caso diSinistro, il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso delSinistro alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo acui è assegnato il contratto nei termini e nei modi indicati,per ciascuna sezione, nelle Condizioni di Assicurazione allevoci “Obblighi” dei capitoli “In caso di Sinistro”.

    Il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo si prescrive in dueanni dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale deri-va il diritto all’Indennizzo medesimo ai sensi dell’art.2952 del Codice Civile “Prescrizione in materia di assicu-razione”.

    AVVERTENZA:Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative,si rimanda ai capitoli “In caso di Sinistro” delle singole sezioni.

    In caso di sinistro Tutela legale, l’Assicurato deve darneimmediata comunicazione alla D.A.S. o alla Compagnia. Sirinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle previsioni della rela-tiva sezione.I Sinistri denunciati oltre due anni dalla loro insorgenza com-portano per l’Assicurato la prescrizione dal diritto alla garanzia.

    13. Reclami

    Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia,all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

    secondo le disposizioni che seguono:

    - Alla CompagniaVanno indirizzati i Reclami aventi ad oggetto la gestione delrapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at-tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio-ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovuteall’avente diritto o dei sinistri.

    I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome,cognome e domicilio del Reclamante, denominazione dellaCompagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti dicui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo dellalamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta-mente il fatto e le relative circostanze.La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontroentro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dellostesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante.

    I Reclami devono essere inviati per iscritto a:• ZURICH INSURANCE plcRappresentanza Generale per l’ItaliaUfficio Gestione ReclamiVia Benigno Crespi, 23 - 20159 MilanoFax numero: 02.2662.2243E-mail: [email protected] internet:http://www.zurich.it/services/segnalazioni-e-reclami.htm

    • o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.itdove, nell’apposita sezione dedicata ai Reclami, è predispo-sto un apposito modulo per l’inoltro dello stesso allaCompagnia.

    - All’IVASS Vanno indirizzati i Reclami:- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delledisposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, dellerelative norme di attuazione e del Codice del Consumo(relative alla commercializzazione a distanza di servizifinanziari al consumatore), da parte delle imprese diAssicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e deiperiti assicurativi;

    - nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esitodel Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza diriscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

    I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguentielementi: - nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventualerecapito telefonico;

    - denominazione della Compagnia, dell’intermediario o deisoggetti di cui si lamenta l’operato;

    - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;- copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’even-tuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nel-l’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni enell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;

    - ogni documento utile a descrivere compiutamente il fattoe le relative circostanze.

  • Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utiliz-zato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza(www.ivass.it) nella sezione relativa ai Reclami, accessibileanche tramite il link presente sul sito della Compagniawww.zurich.it. La presentazione del Reclamo ad IVASS puòavvenire anche via PEC all'indirizzo [email protected].

    I Reclami devono essere inviati per iscritto a:

    I.V.A.S.S.Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,Servizio Tutela degli Utenti,Via del Quirinale 21, 00187 RomaFax numero: 06/421. 33.745/353

    Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione deiReclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n.24/2008, che l’Assicurato può consultare sul sitowww.ivass.it.

    Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen-tare il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema esterocompetente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net- e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

    Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo daparte della Compagnia, prima di interessare l’AutoritàGiudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, comesopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternatividi risoluzione delle controversie quali:− la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 es.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare ingiudizio un’azione civile relativa ad una controversia atti-nente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle contro-versie relative al risarcimento del danno da circolazione diveicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanzaall’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla partetra quelli territorialmente competenti. Tale Organismoprovvede a designare un mediatore ed a fissare il primoincontro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenzadi un avvocato;

    − l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è atti-vabile o in virtù di una clausola compromissoria, se previ-sta all’interno del contratto (nelle condizioni generali), oattraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accor-do volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere lacontroversia;

    − la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L.

    132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitarein giudizio un’azione civile relativa od a una controversiain materia di risarcimento del danno da circolazione di vei-coli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, aqualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro(salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di con-troversie relative a materie già soggette alla mediazioneobbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito,di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale cisi impegna a cooperare lealmente per risolvere la contro-versia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.

    Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

    14. Arbitrato Per la garanzia Tutela Legale, è previsto l’arbitrato in caso didisaccordo sulla possibilità di esito positivo del giudizio. In caso di divergenza di opinioni fra l’Assicurato e laD.A.S.sulle possibilità di esito positivo o più favorevoleall’Assicurato del giudizio, in un procedimento civile o incaso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimentocivile o penale, la questione, a richiesta di una delle parti daformularsi per iscritto, può essere demandata ad un arbitrodesignato di comune intesa dalle Parti. Se un tale accordonon si realizza l’arbitro verrà designato dal Presidente delTribunale competente su richiesta della parte più diligente.L’arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sonoa carico della parte soccombente.

    Per le altre garanzie, per la liquidazione del danno conse-guente a Sinistro, è contemplata la facoltà di ricorrere allaperizia contrattuale mediante nomina di periti a cura delleParti. Si rinvia alle specifiche disposizioni relative ai capito-li “In caso di Sinistro”. Resta comunque salva la facoltà di rivolgersi all’AutoritàGiudiziaria.

    15. Accesso all’Area Clienti RiservataSul sito www.zurich.it è disponibile l’Area Clienti Riservatadove il Contraente può consultare le proprie coperture assi-curative in essere.

    A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiederele credenziali d’accesso tramite registrazione nella sezione dedi-cata all’Area Clienti Zurich sul sito www.zurich.it e seguire leistruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riser-vato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile unservizio di supporto all’indirizzo: [email protected].

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    Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2015

    Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati edelle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

    Il Rappresentante legaleCamillo Candia

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    Glossario

    Ai termini ed espressioni seguenti, le Parti attribuiscono ilsignificato qui precisato

    Allevamento in batteria: allevamento dove gli animali sonorinchiusi in costruzioni metalliche costituite da gabbieposte anche su più piani.

    Annualità di Polizza: in una copertura poliennale si inten-de il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effettodella copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).

    Assicurato: il soggetto il cui interesse è protettodall’Assicurazione.

    Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

    Assicurazione a primo rischio assoluto: forma diAssicurazione in base alla quale l’Indennizzo avviene sinoalla concorrenza della somma assicurata, senza applicazionedell’art. 1907 del Codice Civile.

    Assicurazione a valore totale: forma di Assicurazione checomporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzio-nale a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che ilvalore a nuovo delle cose, al momento del Sinistro, eccede-va del 10% la somma assicurata.La proporzionale è applicata per la sola eventuale eccedenza.

    Autocombustione: la combustione spontanea senza svilup-po di fiamma, senza apporto di energia da sorgenti esterne,ma conseguente a processi interni di autoriscaldamento.

    Azienda agricola: unità tecnico-economica costituita daterreni, fabbricati, impianti ed attrezzature varie, anchenon contigui, in cui si attua l’attività agraria, forestale, zoo-tecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società odente. Fanno parte dell’Azienda macchine, macchinari,bestiame, scorte e prodotti.

    Carenza assicurativa: il periodo dove non c’è coperturacontrattuale.

    Caso assicurativo/sinistro: la controversia o il procedimen-to per i quali è prestata l’Assicurazione.

    Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero ZurichInsurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.

    Contenitore di sicurezza (cassaforte o armadio corazzato):mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruitocon materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi attia opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione.

    Contraente: il soggetto che stipula il contratto diAssicurazione nell’interesse proprio e/o di altre persone.

    Cumulo: quantitativo di foraggio ammassato.

    Si considerano facenti parte di un unico cumulo i quanti-tativi posti tra loro ad una distanza inferiore a dieci metri onon separati da muro pieno o porta morta.

    Esplosione: deflagrazione per sviluppo di gas o vapori adalta temperatura e pressione.

    Fermentazione: la decomposizione a cui vanno soggette lesostanze organiche per l’azione di microrganismi.

    Foraggi: prodotti vegetali per l’alimentazione del bestiame,nonché paglia, stramaglie e simili.

    Franchigia: l’importo prestabilito che in caso di Sinistrol’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnianon riconosce l’Indennizzo o il Risarcimento.

    Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendolaa chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sè oper altri (articolo 624 del Codice Penale).

    Granaglie sullo stelo: cereali in pieno campo fino almomento della raccolta.

    Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al difuori di appropriato focolare.

    Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatu-ra di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiammané a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adot-tato dal Centro Studi Esperienze del Ministerodell’Interno.

    Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia per i dannidirettamente subiti dall’Assicurato.

    Infiammabili: sostanze e prodotti - ad eccezione delle solu-zioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° cen-tesimali - non classificabili esplodenti che rispondono alleseguenti caratteristiche:- gas combustibili;- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a

    55° C;- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria

    umida, sviluppano gas combustibili;- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a con-

    dizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamen-te si infiammano;

    - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generantiossigeno.

    Il punto di infiammabilità si determina in base alle normedel D.M. 17/12/1977 - allegato V.

    Intermediario assicurativo: la persona fisica o la società,iscritta nel registro unico elettronico degli intermediariassicurativi (RUI) di cui all’art. 109 del D. Lgs 7 settembre2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di inter-mediazione assicurativa.

    Libro Unico del Lavoro: registro nel quale vengono iscrittii lavoratori subordinati a tempo determinato e indetermi-

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    nato, i lavoratori interessati a collaborazioni coordinate econtinuative anche a progetto, i lavoratori somministrati ointerinali.

    Massimale: la somma massima rimbosabile dallaCompagnia per ogni Sinistro. Quando è specificato inPolizza che il Massimale è prestato per un Periodo di assi-curazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui laCompagnia è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durantelo stesso Periodo di assicurazione.

    Periodo di assicurazione: il periodo di validitàdell’Assicurazione.

    Polizza: il documento che prova l’Assicurazione.

    Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagniaquale corrispettivo per l’Assicurazione.

    Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene median-te violenza o minaccia alla persona (articolo 628 del CodicePenale).

    Reclamante – un soggetto che sia titolato a far valere il dirit-to alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assi-curazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, ilBeneficiario e il danneggiato.

    Reclamo – una dichiarazione di insoddisfazione nei con-fronti di una impresa di assicurazione relativa a un contrattoo a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami lerichieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste dirisarcimento danni o di esecuzione del contratto.

    Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per idanni causati a terzi dall’Assicurato.

    Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

    Scippo: Furto commesso strappando la cosa di mano o didosso alla persona che la detiene.

    Scoperto: percentuale della somma liquidabile a termini diPolizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.

    Scoppio/Implosione: repentino dirompersi o cedere dicontenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono conside-rati scoppio o implosione.

    Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito,illuminazione e areazione delle costruzioni.

    Serre: impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioniin cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/oriproduzione di piante in genere, con le strutture portantiin ferro e/o cemento armato e la copertura in vetro e/o pla-stica rigida.

    Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è pre-stata l’Assicurazione.

    Società: l’Impresa D.A.S. – Difesa Automobilistica SinistriS.p.A., con sede in Verona - Via Enrico Fermi 9/b – Tel.045/8378901 - Fax 045/8351023, sito web: das.it, alla qualela Compagnia ha scelto di affidare la gestione e la liquida-zione dei Sinistri a norma del D. Lgs. 7 Settembre 2005 N°209 – Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164, nel testo chia-mata D.A.S.

    Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono laseparazione orizzontale tra i piani del Fabbricato esclusepavimentazioni e soffittature.

    Territorio Italiano: il territorio della Repubblica Italiana, delloStato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino.

    Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti(compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire eproteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

    Valore in lite: il valore del contendere.

    Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più stratidi vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, travetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materia-le plastico in modo da ottenere uno spessore totale massic-cio non inferiore a sei mm., oppure da unico strato dimateriale sintetico (policarbonato) di spessore non inferio-re a sei mm.

    Glossario giuridicoArbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giuri-sdizione civile ordinaria, cui le Parti possono accedere perdefinire una controversia o evitarne l’insorgenza.

    Assistenza stragiudiziale: è quella attività che viene svoltaal fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso algiudice e per evitarlo.

    Contravvenzione – è un reato (vedi alla voce Reati). Nellecontravvenzioni non si considera l’elemento psicologico ecioè la volontarietà di chi lo ha commesso; per la legge èirrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente oinvolontariamente. Le contravvenzioni sono punite conl’arresto e/o l’ammenda.chi stipula il Contratto di assicura-zione.

    Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto conseguenteal Fatto illecito. Tra danneggiato e responsabile non esistealcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcunnesso con l’evento dannoso.

    Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto cometale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commessoper negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza dileggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’eventolesivo.

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    Delitto doloso: è doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasidelitto all’infuori di quelli espressamente previsti dallalegge come colposi o preterintenzionali.

    Delitto preterintenzionale: si ha delitto preterintenzionale,o oltre l’intenzione, quando l’evento dannoso risulta piùgrave di quello voluto.

    Diritto civile: è il complesso di norme che regola i rapportitra privati (aziende o persone): quando nasce un contrastotra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice per-ché, in base al Diritto civile, decida chi ha ragione e chi hatorto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamentesulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito chechi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

    Diritto penale: è il complesso di norme stabilito per latutela della collettività contro i comportamenti dannosi deisingoli. La responsabilità che deriva dalla violazione dellalegge penale può essere addebitata solo a persone fisiche.

    Fatto illecito: Consiste nella inosservanza di una norma dilegge posta a tutela della collettività o in un comportamen-to che violi un diritto assoluto dei singoli.

    Insorgenza del Sinistro (limitatamente alla garanziaTutela legale): coincide con il momento in cui viene viola-ta la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dàorigine alla controversia. Tale momento deve essere succes-sivo a quello di decorrenza della Polizza:– nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato

    commesso il reato;– nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in

    cui si verifica l’evento dannoso, indipendentementedalla data di richiesta del Risarcimento;

    – nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cuiuna delle Parti ha posto in essere il primo comportamen-to non conforme alle norme ed ai patti concordati.

    Lesioni personali colpose (articolo 590 del CodicePenale): commette reato di lesioni personali colpose chi,senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

    Omicidio colposo (articolo 589 del Codice Penale): com-mette reato di omicidio colposo chi, senza volontà edintenzione, provoca la morte di una persona.

    Oneri fiscali (a carico dell’Assicurato): spese di bollaturadi documenti da produrre in giudizio o di trascrizione,registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

    Procedimento penale: inizia con la contestazione di pre-sunta violazione di norme penali che viene notificata allapersona mediante informazioni di garanzia. Questa con-tiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo- doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per lagaranzia di Polizza è essenziale la contestazione iniziale(prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previstoper la garanzia aggiuntiva “Procedimenti penali per delittidolosi”.

    Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono indelitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, deten-tive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa; Per con-travvenzioni: arresto, ammenda).

    Sanzione amministrativa: misura che l’ordinamento adot-ta per colpire un illecito amministrativo. È quindi soloimpropriamente che le Sanzioni amministrative si defini-scono Contravvenzioni, che invece sono veri e propri Reati(vedi alla voce relativa).

    Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in unprocedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato.Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengonopagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimentodegli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soc-combente è condannato a rifonderle.

    Spese di soccombenza - sono le spese che la parte che perdeuna causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudicedecide se e in che misura tali spese devono essere addebitatea una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

    Spese peritali – sono quelle relative all’opera del peritonominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di uffi-cio) o dalle parti (consulente di parte).

    Statuto dei lavoratori (art. 28): ricorso degli organismi sin-dacali avverso comportamenti antisindacali posti in esseredal datore di lavoro.

    Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reci-proche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loroinsorta o la prevengono.

    Vertenza contrattuale: controversia insorta in merito adesistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contrattiprecedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente,con inadempimento delle relative obbligazioni.

    Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2015

  • Condizioni di AssicurazioneCondizioni GeneraliArticolo 1Dichiarazioni relative alle circostanze del RischioLe dichiarazioni inesatte o le reticenzedell’Assicurato/Contraente relative a circostanze che influi-scono sulla valutazione del Rischio, possono comportare laperdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché lastessa cessazione dell’Assicurazione, come previsto dagliartt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.L’esercizio di attività diversa da quella dichiarata in Polizzaè motivo di inoperatività della garanzia.

    Articolo 2Pagamento del Premio e decorrenza della garanziaL’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato inPolizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati,altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio succes-sive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giornodopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 delgiorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed ildiritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduticome previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazionedi un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed èinteramente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazio-namento in più rate.I Premi devono essere pagati alla Compagnia oall’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza,autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.In caso di durata poliennale, il contratto prevede due moda-lità alternative di pagamento:1) Premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indi-

    cati sulla scheda di polizza;2) “Soluzione Unica”: il premio viene pagato dal Contraente

    per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed inun’unica soluzione.

    Articolo 3Modifiche dell’AssicurazioneLe eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essereprovate per iscritto.

    Articolo 4Variazione dell’ubicazione e dell’attivitàL’Assicurazione vale esclusivamente per l’attività e l’ubicazio-ne identificate in Polizza.In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell’esercizioassicurato, l’Assicurazione rimane sospesa fino a quandol’Assicurato/Contraente ne abbia dato avviso scritto allaCompagnia, fermo il disposto dell’art. 1898 del CodiceCivile in caso di aggravamento del Rischio.

    Articolo 5Aggravamento del RischioL’Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scrittaalla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.

    Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dallaCompagnia possono comportare la perdita totale o parzialedel diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazionedell’Assicurazione come previsto dall’art. 1898 del CodiceCivile.

    Articolo 6Diminuzione del RischioNel caso di diminuzione del Rischio, la Compagnia è tenutaa ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comu-nicazione dell’Assicurato/Contraente come previsto dall’art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di reces-so.

    Articolo 7Recesso in caso di SinistroDopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalpagamento o rifiuto dell’Indennizzo/Risarcimento, laCompagnia può recedere dall’Assicurazione prestata per lagaranzia interessata o dall’intera Polizza, con preavviso di30 giorni. In tal caso la Compagnia, entro 15 giorni dalladata di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premioimponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

    Articolo 8Proroga dell’Assicurazione e Periodo di assicurazioneIn mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandataspedita almeno 60 giorni prima della scadenza,l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è proro-gata di un anno e così successivamente.

    Articolo 9Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico delContraente.

    Articolo 10Indicizzazione - Adeguamento automaticoLe Somme assicurate, i Massimali, il Premio, nonché glieventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia - se espres-si in cifra assoluta - sono collegati all’indice dei prezzi alconsumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubbli-cato dall’Istituto Centrale di Statistica, in conformità aquanto segue:a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice

    del mese di giugno dell’anno solare antecedente quellodella sua data di effetto;

    b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confrontotra l’indice iniziale di riferimento e l’indice del mese digiugno dell’anno solare precedente quello di detta sca-denza. Il diritto all’adeguamento sorge quando la diffe-renza tra detti indici sia non inferiore al 5%;

    c) l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza dellarata annua.

    È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’adegua-mento della Polizza qualora l’indice superi del 100% quelloinizialmente stabilito. In tal caso, le Somme assicurate ed ilPremio resteranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento.

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    Articolo 11Altre assicurazioniIl Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia del-l’esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicura-zioni per lo stesso Rischio, come previsto dall’art. 1910 delCodice Civile.Se il Contraente omette di dare l’avviso di cui sopra, laCompagnia non è tenuta a corrispondere l’Indennizzo.

    Articolo12Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è diversamente regolato, valgono lenorme di legge.

    Articolo 13Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamen-to ricorrente e con indicazione dello sconto sulla scheda dipolizzaQualora la durata del Contratto sia superiore a cinque annil’Assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con pre-avviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senzaoneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cuiè stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile).Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore opari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di eser-citare il diritto di recesso.Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indi-rizzata alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui lapolizza è assegnata. La Compagnia provvederà a rimborsarela parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischionon corso.

    Articolo 14Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamentounico anticipato (indicazione sulla scheda di polizza“Soluzione Unica”) e senza indicazione dello sconto sullascheda di polizza (per inapplicabilità dell’articolo 1899 c.c.)La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla polien-nalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualitàdi Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contrattoassicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni econ effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso.La comunicazione di recesso deve essere inviata nei terminiprevisti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è asse-gnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata.La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premioimponibile relativa al periodo di Rischio non corso.La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevalesugli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicuratoderivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiestadallo stesso Contraente/Assicurato.In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva lafacoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualitàdi Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciutiall’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art. 1899 c.c.

    Articolo 15Cambio del fornitore dei servizi nell’ambito della garanzia“Tutela legale” La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi

    momento il soggetto fornitore la garanzia Tutela legale conaltro fornitore che sarà comunicato con le modalità previsteall'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pub-blicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riser-vata.La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peg-gioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattui-te con il Contraente.

    Sezione Incendio

    Cosa e come assicuriamoÈ assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecatidagli “Eventi coperti”, alle cose qui di seguito specificate.

    FabbricatoPer Fabbricato si intende:- complesso di edifici costituiti da abitazioni e/o uffici, can-tine, granai, tinaie, rimesse per veicoli ed attrezzi, tettoie esili comunque costruiti nei limiti evidenziati nella voce“Caratteristiche del fabbricato” del capitolo“Delimitazioni ed esclusioni”, silos in muratura, stalle,fienili, depositi di paglia, stramaglie e simili (comprese leSerre), nonché dipendenze varie di qualsiasi destinazionepurché pertinenti all’Azienda Agricola;

    - complesso di edifici adibiti ad agriturismo con strutturesportive, ricettive e ricreative;

    - opere di fondazione interrate (esclusa l’area), fissi, infissi,impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi,impianti di prevenzione e di allarme, idrici, igienici, diriscaldamento, di condizionamento d’aria, di trasporto edogni altro impianto od installazione considerati fissi pernatura e destinazione (comprese le insegne);

    - recinzioni fisse e cancelli, soffitte, box anche se in corpiseparati purché non situati in ubicazione diversa da quellaindicata in Polizza;

    - affreschi e statue non aventi valore artistico.

    ContenutoPer Contenuto si intende:- mobilio ed arredamento in genere dell’abitazione rurale edell’ufficio e tutto quanto serve per uso domestico e perso-nale dell’Assicurato e dei suoi familiari, collaboratori edipendenti, compresi denaro, titoli di credito, gioielli evalori in genere fino alla concorrenza del 5% dellaSomma assicurata, con il massimo di 2.500 euro; quadried oggetti d’arte di valore singolo non superiore a 5.000euro;

    - mobilio ed arredamento degli impianti sportivi, ricettivi ericreativi per l’agriturismo compresi gli oggetti di uso per-sonale degli ospiti (escluso denaro e valori).

    Sono comprese le addizioni e migliorie apportate dal locata-rio al Fabbricato in locazione.

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    Macchinari ed attrezzatureMacchinari, attrezzi, utensili e relativi ricambi; materiale daimballaggio con il limite di 2.500 euro, mezzi di solleva-mento, pesa, traino, trasporto, impianti di refrigerazione e diessiccazione ed altri impianti di pertinenza dell’attività ancheagrituristica, entro i confini dell’Azienda Agricola assicurata.Sono esclusi i veicoli iscritti al P.R.A.

    Macchine agricoleMacchine agricole semoventi soggette all’obbligo di imma-tricolazione al P.R.A., ovunque nell’ambito del TerritorioItaliano.

    Scorte e prodottiI prodotti dell’Azienda nonché le scorte di magazzino peruso agricolo e agrituristico sia sottotetto che all’aperto, o inimpianti destinati a contenerli; Infiammabili e carburanticostituenti la normale dotazione dell’Azienda e non destinatial commercio, il tutto entro i confini dell’Azienda Agricolaassicurata.Sono esclusi: tabacco, granaglie sullo stelo e frutti pendentiin genere.

    BestiameBovini (compresi i bufali), equini, suini, caprini, ovini, ani-mali da cortile, sia sottotetto che all’aperto entro i confinidell’Azienda Agricola o sui pascoli compreso l’alpeggio esulle strade che ivi conducono, in fiere e/o mercati compresoil trasporto; api e relative arnie, struzzi entro aree recintatenell’ambito dell’Azienda Agricola.Sono esclusi: cavalli da corsa, animali da pelliccia ed alleva-menti in batteria.

    Foraggio in cumuliProdotti vegetali per l’alimentazione del bestiame, nonchépaglia, stramaglie e simili, entro i confini dell’AziendaAgricola assicurata.

    Eventi coperti• Incendio;• fulmine, con esclusione dei danni ad apparecchi elettricied elettronici;

    • Scoppio, Esplosione (esclusi ordigni esplosivi) edImplosione;

    • azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici daqualunque causa provocati, che arrechino danni:- agli impianti, motori, apparecchi e ai circuiti elettrici edelettronici dei fabbricati e dei macchinari (escluso quan-to previsto alla voce “Elettronica”) sino alla concorren-za di 1.500 euro per ogni anno assicurativo (salvo quan-to previsto nella scheda di Polizza);

    - agli apparecchi elettrodomestici (compresi audiovisivi)esistenti nei locali di abitazione dell’Assicurato e nei ser-vizi adibiti ad agriturismo;

    con esclusione:- dei danni da manomissione, usura, corrosione, logorio,mancata o difettosa manutenzione;

    - dei primi 100 euro per Sinistro;

    • caduta aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essitrasportate;

    • onda sonica;• rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dicongegni;

    • urto di veicoli stradali o natanti, esclusi quellidell’Assicurato;

    • fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentaledegli impianti termici esistenti nel Fabbricato, oppure svi-luppatisi da eventi garantiti in Polizza che abbiano colpitoanche cose diverse da quelle assicurate;

    • asfissia e/o intossicazione del Bestiame causate da fumi, gaso vapori sviluppatisi a seguito d’Incendio, Scoppio oEsplosione che abbia colpito le cose assicurate, fino a con-correnza della Somma assicurata con il massimo di25.000 euro;

    • acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentaledi tubazioni, installate nel Fabbricato indicato in Polizza edi sua esclusiva pertinenza, con esclusione:- dei danni alle cose poste in locali interrati e seminter-rati, collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;

    - dei danni causati da gelo, traboccamenti, rigurgito difognature, rottura di sistemi di scarico non di pertinen-za dei Fabbricati;

    - delle spese sostenute per la ricerca della rottura o gua-sto e per la sua riparazione;

    - dei primi 150 euro per Sinistro;• guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i dannicausati dagli eventi assicurati;

    • dispersione di vino, olio e latte causata da rottura o guastoaccidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole erubinetti, nonché danni arrecati alle cose assicurate dalliquido disperso.Sono esclusi:- i danni da stillicidio, usura, corrosione, logorio odimperfetta tenuta strutturale dei contenitori;

    - i danni di dispersione da contenitori di capacità infe-riore a 200 litri;

    - le spese sostenute per la ricerca della rottura o guasto eper la sua riparazione.

    Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concor-renza della Somma assicurata con il massimo di 25.000euro per Sinistro e per anno assicurativo, previa deduzio-ne dei primi 250 euro per Sinistro.

    Altri eventi coperti• atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, verificatisi anche inoccasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti diterrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da personeche partecipano agli atti suindicati (se superiore a 5 giorni,vengono indennizzati solo i danni di Incendio,Esplosione e Scoppio).Sono esclusi i danni:- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confi-sca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessa-mento per ordine di qualsiasi Autorità;

    - da Furto e Rapina;- alle Serre ed al loro contenuto;

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    - relativi ai primi 500 euro per Sinistro. Per i danni adinsegne, vetri e cristalli, non viene applicata alcunaFranchigia.In nessun caso la Compagnia pagherà, per singoloSinistro, più del 70% della Somma assicurata;

    • sovraccarico di neve con un limite di 25.000 euro perogni anno assicurativo ed applicazione di uno Scopertodel 10% con il minimo di 500 euro per ogni Sinistro, conesclusione dei danni alle Serre ed al loro contenuto;

    • uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’ariae cose da essi trasportate, compresi i danni di bagnamentoda essi direttamente provocati all’interno dei locali ed alloro contenuto, avvenuti contestualmente all’evento atmo-sferico stesso, e quelli arrecati al Fabbricato ed al contenutodall’urto di cose provocato dai predetti eventi, con esclu-sione:- dei danni provocati dall’acqua alle scorte e prodottiposti in locali interrati e seminterrati, collocate adaltezza inferiore a cm. 12 dal suolo;

    - dei danni alle Serre ed al loro contenuto;- dei danni provocati da accumulo esterno di acqua;- dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrataattraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o daaperture prive di protezione;

    - dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni,cose mobili all’aperto, alle antenne, insegne e similiinstallazioni esterne;

    - dei primi 250 euro per Sinistro.Per i Fabbricati aperti da uno o più lati l’Indennizzoviene liquidato con l’applicazione di uno Scoperto del20% con il minimo di 500 euro.In nessun caso la Compagnia pagherà, per singoloSinistro, più del 70% della Somma assicurata;

    • acqua penetrata nel Fabbricato per intasamento di gronda-ie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.

    Rischio locativoSe l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di suaresponsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 delCodice Civile, la Compagnia risponde dei danni materiali ediretti cagionati ai locali tenuti in locazione, da Incendio odaltro evento garantito, nei limiti della somma assicurata aquesto titolo, fermo quanto previsto dall’articolo 1907 delCodice Civile.

    Ricorso terzi e/o locatariLa Compagnia risponde, sino alla concorrenza delMassimale convenuto e senza l’applicazione dell’art. 1907del Codice Civile, delle somme che l’Assicurato sia tenuto acorrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmen-te responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretticagionati alle cose di terzi e/o locatari da Sinistro indenniz-zabile a termini degli “Eventi coperti” del presente capitolo.L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni osospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonchédi attività industriali, commerciali, agricole o di servizi,entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10%del Massimale stesso.

    L’Assicurazione non comprende i danni:- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia odetenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendentidell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e sca-rico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazio-ni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

    - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’ac-qua, dell’aria e del suolo.

    Non sono comunque considerati terzi:- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ognialtro parente e/o affine se con lui convivente;

    - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legalerappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am-ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap-porti di cui al punto precedente;

    - le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia unapersona fisica, siano qualificabili come controllanti, con-trollate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del CodiceCivile, nonché gli amministratori delle medesime.

    L’Assicurato deve immediatamente informare laCompagnia delle procedure civili o penali promosse controdi lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesae la Compagnia ha la facoltà di assumere la direzione dellacausa e la difesa dell’Assicurato.L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione oriconoscimento della propria responsabilità senza il con-senso della Compagnia.Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del CodiceCivile.

    Rottura lastreÈ assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti a segui-to di rotture accidentali di lastre di cristallo, mezzo cristalloe vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza dell’AziendaAgricola e dell’abitazione dell’Assicurato. L’assicurazione èprestata a Primo Rischio Assoluto sino alla concorrenza di1.500 euro per Sinistro, con esclusione dei danni:- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavoriche richiedono la prestazione di operai;

    - ai lucernari ed alle Serre;- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzionenonché a rigature o scheggiature;

    - provocati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi (salvoquanto previsto alla voce “Altri eventi coperti”);

    - da Furto e tentato Furto;- relativi ai primi 50 euro per Sinistro.Questa garanzia opera solo per le partite “Rischio locativo”o “Fabbricato” se assicurate.

    Folgorazione bestiameLa Compagnia risponde dei danni materiali e diretti arrecatial bestiame assicurato, causati da guasti agli impianti elettricio ai meccanismi azionati da energia elettrica, purché taliimpianti siano efficacemente collegati a terra.

    Spese di demolizione e sgomberoSono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare,

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    trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro, sinoalla concorrenza del 10% dell’Indennizzo liquidabile a ter-mini di Polizza.Qualora l’indennizzo sia inferiore a 2.500 euro, il rimborsodelle spese documentate è riconosciuto comunque fino aconcorrenza di 250 euro, fermo quanto previsto alla voce“Limite massimo di indennizzo” del capitolo “In caso diSinistro” Incendio/Furto.

    Spese di ricerca e ripristinoQualora sia assicurato il Fabbricato, in caso di rottura cheabbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relati-ve tubazioni, nonché la dispersione di vino, olio o latte dairelativi impianti o contenitori, si rimborsano le spese soste-nute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa oltrel’eventuale ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza di 1.500euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150euro per Sinistro.Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di:- tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irri-gazione esterne al Fabbricato;

    - pannelli radianti.

    ElettronicaÈ assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arre-cati a:• registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scri-vere e per calcolare, computers, telescriventi, telecopiatrici,fotocopiatrici, centralini telefonici, impianti video-citofo-nici e di allarme, il tutto costituente l’attrezzaturadell’Azienda Agricola;

    da:• imperizia, negligenza, errata manipolazione;• corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco-voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità sta-tica;

    • mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature dicomando, controllo, condizionamento d’aria o di automa-tismi di regolazione o di segnalazione;

    • sabotaggio dei dipendenti;• traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovescia-mento di liquidi in genere;

    • alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio;sino alla concorrenza di 2.500 euro per annualità assicura-tiva.Sono esclusi i danni:- causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;- previsti dagli “Eventi coperti” nelle sezioni Incendio eFurto;

    - derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione,corrosione ed usura in genere;

    - verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;- per cause delle quali deve rispondere, per legge o percontratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beniassicurati;

    - per mancata o inadeguata manutenzione;

    - a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti diluce;

    - di natura estetica che non compromettano la funzionali-tà delle cose assicurate;

    - relativi ai primi 150 euro.

    Indennità aggiuntivaAll’Assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfet-taria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato per ogniSinistro con il massimo di 10.000 euro per annualità assi-curativa, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimodi indennizzo” del capitolo “In caso di Sinistro”Incendio/Furto, per le seguenti spese in quanto sostenute edocumentate:- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;- onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti;- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli dicredito (procedura di ammortamento);

    - rimozione e ricollocamento delle cose assicurate, escluso ilFabbricato;

    - altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato.

    Danni indirettiNel caso di forzata inattività dell’Azienda Agricola causata daSinistro indennizzabile a termini degli “Eventi coperti” laCompagnia, fermo quanto previsto alla voce “Limite massi-mo di indennizzo” del capitolo “In caso di Sinistro”Incendio/Furto, riconosce all’Assicurato un importo forfet-tario di 150 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzatainattività, purché di durata superiore a sette giorni lavorativie sino ad un massimo di 60 giorni per Sinistro.Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguar-dante solo parte dell’Azienda Agricola, l’importo forfettariogiornaliero suindicato viene ridotto della metà.Il massimo importo che la Compagnia è tenuta ad indenniz-zare per ogni annualità assicurativa è pari a 10.000 euro.

    Anticipo indennizziLa Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presu-mibile danno indennizzabile, purché:- l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle con-dizioni di Polizza;

    - l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsialmeno 90 giorni dalla data di presentazione della denun-cia circostanziata delle cose danneggiate e distrutte dalSinistro;

    - l’Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una proce-dura giudiziaria sulla causa del Sinistro, che i danni nonsono stati causati con dolo dell’Assicurato stesso o delContraente;

    - non ricorrano le condizioni previste dalla voce“Esagerazione dolosa del danno” di cui al capitolo “Incaso di Sinistro” Incendio/Furto;

    - il presumibile Indennizzo sia superiore al 20% dellaSomma assicurata;

    - non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità deldanno.

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    Buona fedeLe inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della sti-pulazione della Polizza, così come la mancata comunicazioneda parte dell’Assicurato/Contraente di mutamenti aggravan-ti il Rischio, non comportano decadenza del dirittoall’Indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali ine-sattezze od omissioni non investano le caratteristiche essen-ziali e durevoli del Rischio e l’Assicurato/Contraente abbiaagito senza dolo o colpa grave.La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenzadi Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dalmomento in cui la circostanza si è verificata.

    Colpa graveI danni derivanti dagli “Eventi coperti” vengono indenniz-zati anche se causati con colpa grave del Contraente odell’Assicurato e/o dei familiari conviventi e/o delle personedi cui lo stesso deve rispondere.

    Rinuncia al diritto di surrogazioneLa Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto disurroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso lepersone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma dilegge, nonché verso le Società controllate, consociate e colle-gate purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione disurrogazione verso il responsabile medesimo.

    Operazioni peritaliSi conviene che, in caso di Sinistro che colpisca uno o piùreparti, le operazioni peritali verranno impostate e condottein modo da non pregiudicare per quanto possibile l’attività,anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessa-te dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei repartidanneggiati.

    Valore a nuovoL’assicurazione è prestata per il Valore a nuovo.Per Valore a nuovo si intende:- per il Fabbricato o Rischio locativo, il costo di ricostruzio-ne a nuovo di un Fabbricato con le stesse caratteristichecostruttive (esclusa l’area);

    - per il Contenuto, Macchinari, Attrezzature, MacchineAgricole, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate conaltre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità.

    L’assicurazione a Valore a nuovo non è operante per i benifuori uso, in stato di abbandono o in condizioni di inservi-bilità.

    Delimitazioni ed esclusioni

    Caratteristiche del FabbricatoLe garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato siacostruito con strutture portanti verticali, pareti esterne ecopertura in materiali Incombustibili, anche con Solai estrutture portanti del Tetto combustibili.Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è tollerata lapresenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle

    rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coi-bentazioni in materiali combustibili.Per le Serre sono tollerati materiali combustibili (plasticarigida) limitatamente alla copertura.Sono altresì compresi i Fabbricati comunque costruiti, tipotettoie e sili, sino alla concorrenza del 5% della Sommaassicurata per il Fabbricato e comunque con il massimo di25.000 euro.Le pavimentazioni e le soffittature possono essere costruiteinteramente in materiali combustibili.Relativamente al sovraccarico di neve la garanzia è operantea condizione che il Fabbricato sia conforme alle vigentinorme relative al suddetto evento (D.M. del MinisteroL.L.P.P. del 12/2/82 - G.U. n. 56 del 26/2/82 e successivemodifiche - nonché eventuali disposizioni locali).

    EsclusioniSono esclusi i danni:- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni,alluvioni, eruzioni vulcaniche e mareggiate;

    - da trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radia-zioni provocate artificialmente dall’accelerazione di par-ticelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

    - causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, non-ché di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventicoperti” del capitolo “Cosa e come assicuriamo”);

    - causati da gelo, colpo d’ariete, umidità, stillicidio, infil-trazioni di acqua piovana (salvo quanto previsto alla voce“Eventi coperti” del capitolo “Cosa e come assicuria-mo”), cedimento e franamento del terreno, valanghe eslavine;

    - subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancataod anormale produzione o distribuzione del freddo o difuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguentiad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;

    - indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasidanno che non riguardi la materialità delle cose assicura-te, salvo quanto previsto alle voci “Danni indiretti” ed“Indennità aggiuntiva” del capitolo “Cosa e come assicu-riamo”;

    - di smarrimento, Furto o Rapina delle cose assicurate,avvenuti in occasione degli “Eventi coperti”;

    - a piante e colture di qualsiasi essenza ed ai relativi fruttipendenti, con l’eccezione di quanto espressamente previ-sto in Polizza;

    - da avvelenamento del bestiame.È fatto salvo quanto previsto alla voce “Elettronica”.

    LeasingLe garanzie non sono operanti per gli enti detenuti inLeasing, attinenti ai macchinari, attrezzature e macchineagricole, salvo esplicita diversa pattuizione.

    Foraggio in cumuliPer i foraggi assicurati nelle seguenti regioni: Basilicata,Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, in caso di Sinistro siapplica uno Scoperto del 20%.

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    Garanzie Aggiuntive(operanti solo se espressamente richiamate inPolizza)

    Merci in refrigerazioneL’Assicurazione vale per i danni subiti dai prodotti agricoli inrefrigerazione custoditi in celle e/o recipienti frigoriferi acausa di: mancata od anormale erogazione del freddo; fuoriuscita del fluido frigorigenoconseguenti: ad eventi previsti da questa Sezione; all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impiantofrigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurez-za, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impiantidi produzione e distribuzione dell’energia elettrica del-l’esercizio.

    Sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difettodi manutenzione degli impianti di refrigerazione.Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo RischioAssoluto e con l’applicazione di una Franchigia pari al 10%della somma assicurata per la presente garanzia.

    Fermentazione - Autocombustione - SmassamentoLa Compagnia risponde dei danni da Fermentazione odAutocombustione del foraggio in quanto assicurato, anchequando non vi sia sviluppo di Incendio.Inoltre si rimborsano le spese sostenute dall’Assicurato per losmassamento dei cumuli di foraggio colpiti dai suddettieventi, sino alla concorrenza del 30% della Somma assicu-rata per il foraggio. La Compagnia non indennizza i dannicausati da microrganismi che producono ammuffimento,marcescenza o imputridimento, anche quando questi attac-chi si manifestino in concomitanza della Fermentazione.Il pagamento dell’Indennizzo, con esclusione delle spese dismassamento, è effettuato previa detrazione di unoScoperto del 20% con il minimo di 250 euro.

    Danni alle coltivazioniLa Compagnia indennizza i danni materiali e diretti: alla produzione delle coltivazioni erbacee ed arboree; all’impianto delle coltivazioni arboree che comportinouna perdita totale definitiva ed irreversibile della capacitàproduttiva;

    sia sottoserra che a pieno campo arrecati da:- Incendio;- fulmine;- fumo;- Scoppio, Esplosione (esclusi ordigni esplosivi) ed implo-sione;

    - caduta aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose daessi trasportate;

    - urto di veicoli stradali, esclusi quelli dell’Assicurato.Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo RischioAssoluto, sino alla concorrenza della Somma assicurataindicata nella scheda di Polizza con il massimo di 25.000euro per Sinistro e per anno assicurativo, con l’applicazione

    di uno Scoperto del 10% col minimo di 500 euro.La Compagnia indennizza inoltre i danni materiali e diretti,limitatamente alla sola produzione di coltivazioni arboree edai relativi impianti, derivanti da atti vandalici e dolosi adopera di terzi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismoe sabotaggio, fino al massimo di 5.000 euro per anno assi-curativo, con una Franchigia di 500 euro.Sono esclusi i danni previsti alla voce “Esclusioni” del capi-tolo “Delimitazioni ed esclusioni” ed inoltre quelli derivan-ti da:- atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, tumulti e som-mosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio alle colti-vazioni erbacee;

    - conseguenti a rottura e/o guasto degli impianti termici;- uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombed’aria e cose da essi trasportate;

    - eccesso di pioggia con conseguente ristagno persistente eformazione di ruscelli;

    - fitopatie;- siccità che abbia reso impraticabile l’attuazione di inter-venti irrigui;

    - brina e neve;- carenze nutrizionali e relative fisiopatie;- cattivo radicamento delle piante;- errate o nocive operazioni colturali;- incompatibilità tra la pianta e il portainnesto;- inquinamento del terreno, dell’aria e dell’acqua da qual-siasi causa determinato;

    - qualsiasi altro evento, atmosferico e non, diverso da quel-li indicati, che abbia preceduto, accompagnato o seguitogli eventi oggetto della presente garanzia.

    Sono altresì escluse le piantagioni di resinose, pioppi, quer-ce da sughero, canapa e granaglie sullo stelo.

    Sezione Furto

    Cosa e come assicuriamoÈ assicurato l’Indennizzo per la perdita delle cose qui diseguito specificate poste nei locali dell’Azienda Agricola e/oAgrituristica indicata in Polizza in conseguenza degli “Eventicoperti”.

    ContenutoMobilio ed arredamento in genere dell’abitazione e tuttoquanto serve per uso domestico e personale dell’Assicurato edei suoi familiari, nonché il contenuto dell’ufficio di perti-nenza dell’Azienda Agricola e/o Agrituristica, anche se diproprietà di terzi, con i seguenti limiti di Indennizzo:- 40% della Somma assicurata, con il massimo di 10.000euro per gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino omontati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e

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    di coltura), raccolte e collezioni, carte valori e titoli di cre-dito in genere;

    - 20% della Somma assicurata, per denaro, con il massi-mo di 5.000 euro elevabili a 10.000 euro se custoditi inontenitori di sicurezza;

    - 50% della Somma assicurata con il massimo di 10.000euro per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti,arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i pre-ziosi), oggetti e servizi di argenteria;

    - 5% della Somma assicurata con il massimo di 500 europer singolo oggetto per: mobilio, arredamento, vestiario,provviste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nei localidi ripostiglio, di pertinenza del Fabbricato, anche se noncomunicanti con i locali di abitazione.

    Macchinari, attrezzature, scorte e prodotti- Macchinari, attrezzi, utensili e relativi ricambi; mezzi disollevamento, pesa, traino, trasporto e imballaggio ed altriimpianti di pertinenza dell’Azienda Agricola e/oAgrituristica.

    - Prodotti e scorte di magazzino per uso agricolo e/o agritu-ristico, compresi il foraggio, Infiammabili e carburanticostituenti la normale dotazione dell’Azienda Agricola.

    I suddetti enti sono compresi in garanzia (Furto o Rapina)quand’anche siano posti all’aperto entro i confinidell’Azienda Agricola e/o Agrituristica, sino alla concorrenzadi 2.500 euro per Sinistro e per anno assicurativo, conesclusione dei primi 250 euro.Sono esclusi i veicoli iscritti al P.R.A.

    Macchine agricoleMacchine agricole semoventi soggette all’obbligo di imma-tricolazione al P.R.A., sia sottotetto che all’aperto nell’ambi-to del Territorio Italiano, della Repubblica di San Marino edello Stato Città del Vaticano.

    BestiameBovini (compresi i bufali), equini, suini, caprini, ovini estruzzi ricoverati negli appositi locali nell’ambitodell’Azienda Agricola.Sono esclusi: cavalli da corsa, animali da pelliccia ed alle-vamenti in batteria.

    Eventi coperti Furto commesso con rottura o scasso delle recinzioni e/odelle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di prote-zione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento dichiavi, grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezziabbiano almeno le caratteristiche di cui alla voce “Mezzi dichiusura” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”;ovvero praticando un’apertura o breccia nei soffitti, neipavimenti o nei muri dei locali stessi, fatto salvo quantoprevisto alla voce “Macchinari, attrezzature, scorte e pro-dotti”;

    Furto commesso in modo clandestino, purché l’asporta-zione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;

    Furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione

    nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richiedasuperamento di ostacoli o di ripari mediante impiego dimezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

    Rapina avvenuta nei locali quand’anche le persone sullequali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevatedall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; per le“Macchine agricole” la garanzia Rapina è operante anchese il fatto delittuoso è avvenuto all’aperto;

    guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione diFurto, tentato Furto, Rapina:- alle cose assicurate (escluso denaro, valori e bestiame)sino alla concorrenza della Somma indicata alle relativePartite;

    - ai locali ed ai relativi serramenti sino alla concorrenzadel 20% della somma assicurata per il Contenuto, senzaapplicazione dell’eventuale Franchigia.Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza dei limitisuddetti, i guasti cagionati dall’intervento delle Forzedell’Ordine in seguito a Furto, tentato Furto, Rapina;

    Furto commesso dai dipendenti addetti all’Azienda fuoridalle ore di lavoro, purché:- l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianzadei locali, né della custodia delle chiavi dei locali stessi,né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o deicontenitori di sicurezza;

    - il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverseda quelle durante le quali il dipendente adempie allesue mansioni nell’interno dei locali stessi;

    Furto, Rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, regi-stri, disegni e simili, nonché schede, dischi e nastri per ela-boratori e calcolatori elettronici; l’Assicurazione copre lespese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concor-renza di un importo pari al 10% della Somma assicurataper il Contenuto, domestico e d’ufficio, senza applicazionedell’eventuale Franchigia;

    Scippo e Rapina di valori trasportati commesso sulla per-sona dell’Assicurato o dei suoi familiari o dipendenti alibro paga mentre sono in servizio all’esterno dei locali enello svolgimento delle loro funzioni, sino al 20% dellaSomma assicurata per macchinari, attrezzature, scorte eprodotti con il massimo di 5.000 euro.Il Furto è indennizzato purché sia avvenuto:- in seguito ad infortunio od improvviso malore dellapersona incaricata del trasporto;

    - con destrezza, limitatamente ai casi in cui la personaincaricata del trasporto ha i valori indosso od a portatadi mano;

    - strappando i valori di mano o di dosso; le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle ser-rature dei locali contenenti le cose assicurate, nel caso incui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato a seguito diSinistro indennizzabile a termini di Polizza, con il limitemassimo di 150 euro per singolo Sinistro;

    Furto e Rapina fuori residenza di capi di vestiario ed ogget-ti personali, valori e preziosi quando portati dall’Assicuratoe dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura edimore saltuarie ubicate nei Paesi dell’Unione Europea,nonché in Svizzera.

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    Tale garanzia, condizionata alla loro permanenza in luogo,vale sino alla concorrenza di 1.500 euro per ogni Sinistro,fermi restando i limiti di indennizzo sopraindicati.

    Indennità aggiuntivaLa Compagnia riconosce all’Assicurato una somma forfetta-ria sino al 10% dell’indennizzo liquidato a termini diPolizza, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo diindennizzo” del capitolo “In caso di Sinistro”Incendio/Furto, per le seguenti spese, in quanto sostenute edocumentate:- onorari del Perito scelto dall’Assicurato in conformità aquanto previsto alla voce “Procedura per la valutazionedel danno” del capitolo “In caso di Sinistro”Incendio/Furto;

    - costi sostenuti per la documentazione del danno;- potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneg-giati;

    - altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato.

    Forma di assicurazioneAd eccezione della partita “Macchine agricole”,l’Assicurazione viene prestata nella forma a Primo RischioAssoluto, cioè senza l’applicazione della regola proporzionaledi cui all’art. 1907 del Codice Civile.

    Valore a nuovoEsclusivamente per “Macchinari e attrezzature”, per il“Contenuto” e per le “Macchine agricole” l’Assicurazione èprestata per il “Valore a nuovo”.Per “Valore a nuovo” si intende il costo di rimpiazzo dellecose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni diinservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti peruso e qualità.

    Delimitazioni ed esclusioni

    Mezzi di chiusuraLa garanzia è operante a condizione che i mezzi posti a chiu-sura ed a protezione (quali porte, tapparelle, serramenti ingenere, e quant’altro di inerente) delle aperture dei localisiano almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni pri-vate e nelle Aziende Agricole e/o Agrituristiche. Nel caso leaperture siano poste a meno di quattro metri di altezza dalsuolo o superfici praticabili, il Furto avvenuto con introdu-zione del ladro mediante la rottura del solo vetro o cristallo(entrambi non antisfondamento) è comunque indennizza-bile con la detrazione di uno Scoperto del 25%.

    Scoperti e franchigie

    - Relativamente alle “Macchine agricole” la Compagniacorrisponde il 90% dell’importo liquidabile a termini diPolizza, restando il rimanente 10% con il minimo di 250euro a carico dell’Assicurato stesso.

    - Relativamente al “Bestiame” ricoverato negli appositi

    locali nell’ambito dell’Azienda Agricola la Compagnia cor-risponde il 90% dell’importo liquidabile a termini diPolizza, restando il rimanente 10% con il minimo di1.000 euro per i bovini, equini e struzzi e di 500 euro peri suini, ovini e caprini, a carico dell’Assicurato stesso.

    LeasingLe garanzie non sono operanti per gli enti detenuti inLeasing, attinenti ai macchinari, attrezzature e macchineagricole, salvo diversa pattuizione.

    EsclusioniSono esclusi dall’Assicurazione i danni:a) a cose poste in locali situati in ubicazioni diverse da

    quella indicata in Polizza;b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche

    nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombed’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inonda-zioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, attidi guerra anche civile, invasione, occupazione militare,ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismoo sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, eserciziodi potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommos-se, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamen-ti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fattoo di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistronon ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

    c) agevolati dall’Assicurato e/o dal Contraente con dolo ocolpa grave, nonché i danni commessi od agevolati condolo o colpa grave da:- persone che con l’Assicurato e/o il Contraente occu-pano i locali contenenti le cose assicurate o locali conquesti comunicanti;

    - persone del fatto delle quali l’Assicurato e/o ilContraente deve rispondere;

    - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o deilocali che le contengono;

    - persone legate all’Assicurato e/o al Contraente da vin-coli di parentela o affinità che rientrino nella previsio-ne dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche senon coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illi-mitata dell’Assicurato, se questi è una Società.

    È fatto salvo quanto previsto alla voce “Eventi coperti”del capitolo “Cosa e come assicuriamo” relativamen