Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

27
Le sanzioni e il procedimento disciplinare Treviglio – 16 dicembre 2016 www.renatosavoia.com

Transcript of Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

Page 1: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

Le sanzioni e il procedimento disciplinare

Treviglio – 16 dicembre 2016

www.renatosavoia.com

Page 2: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

● LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) articoli 50 – 63

● CODICE DEONTOLOGICO FORENSE(approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014)

● REGOLAMENTO 31 gennaio 2014, n. 1 (Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina - CDD)

● REGOLAMENTO 21 febbraio 2014, n. 2 e successive modifiche (Procedimento Disciplinare)

Page 3: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

Norme più contestate (con esclusione dei vecchi articoli 5 - probità, dignità e decoro e 6 - lealtà e correttezza)

articolo (vecchio) (nuovo)

Nuovo codice: tipizzazione dell’illecito

Page 4: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

Fonte: http://www.consiglionazionaleforense.it

Page 5: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

Vecchio codice deontologico ATIPICITÀ

Art. 60 –Norma di chiusura.

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.

Page 6: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

Vecchio art. 2 – Potestà disciplinare.Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione

Page 7: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

Nuovo codice deontologico TIPICITÀ

Art 3, 3° comma L. 247/2012:

Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile

Page 8: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

SANZIONI

Art. 53 L. 247/12 e art. 22 codice deontologico

1) Avvertimento2) Censura 3) Sospensione (da due mesi a cinque anni)4) Radiazione

Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all’incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.

Page 9: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

SOSPENSIONE CAUTELARE (art. 32 Reg. 2/2014)

● può essere deliberata dalla sezione competente quando l’autorità giudiziaria abbia disposto:a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appellob) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;c) una misura di sicurezza detentiva (segue)

Page 10: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codicee) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni

● al massimo per un anno

Page 11: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA

Fonte: http://www.consiglionazionaleforense.it

Page 12: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

Alla data di ieri 15/12/16

Page 13: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

CDD (artt. 1-4 Reg. 1/2014)

● 1/3 della somma dei consiglieri del distretto● Elettorato passivo: avvocato iscritto da almeno 5 anni, che si candidi, senza sanzione superiore all’avvertimento, condanna per reati non colposi

● Elettorato attivo: consiglieri COA● Tutela di genere● Durata 4 anni● Limite 2 mandati● Incompatibilità con COA, CNF, commissario di esame

● No indennità ma solo rimborso spese di trasferta

Page 14: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (Reg. 2/2014)

● Competenza alternativa: ● a) ove è iscritto avvocato/praticanteb) ove è avvenuto il fatto

● Appena ricevuto esposto COA:a) informa l’iscritto invitandolo a presentare deduzioni al CDD entro 20 giornib) trasmette atti al CDD

Page 15: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE

● Presidente CDD può chiedere al Consiglio subito archiviazione per manifesta infondatezza

● CDD delibera con maggioranza che rappresenti almeno un terzo dei componenti (esclusi da voto e computo i consiglieri del medesimo COA)

● Altrimenti costituisce sezione (5 titolari + 3 supplenti, esclusione degli iscritti al medesimo ordine dell’incolpato) e designa CONSIGLIERE ISTRUTTORE

● Per infrazioni lievi e scusabili richiamo verbale (possibilità di opporsi entro 30 giorni)

Page 16: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

FASE ISTRUTTORIA

● Deve terminare entro 6 mesi● C.I. comunica senza ritardo avvio della fase istruttoria preliminare all’incolpato, avvertendolo di formulare osservazioni entro 30 giorni

● C.I. può assumere informazioni/testimonianze e acquisire atti

● A conclusione della fase il C.I. propone alla sezione:a) richiesta motivata di archiviazioneb) richiesta di approvazione del capo di incolpazione

● Sezione delibera senza la presenza del C.I.

Page 17: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

Approvazione del capo di imputazione

● comunicata a incolpato, COA di appartenenza e P.M c/o tribunale ove ha sede CDD

● deve contenere (art. 17 Reg. 2/2014):● 1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:1a) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;1b) dei fatti addebitati, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno sono contraddistinti da lettere o da numeri;

● 1c) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

(segue)

Page 18: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

● 2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa:2a) ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale;

● 2b) ha facoltà di depositare memorie e documenti;● 2c) ha facoltà di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore, per essere sentito ed esporre le proprie difese;2d) ha facoltà di essere assistito e nominare un difensore, di eleggere presso lo stesso un domicilio diverso da quello professionale per le comunicazioni degli atti del procedimento.

Page 19: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

● C.I. una volta decorso il termine concesso all’incolpato (20 giorni) sulla base delle difese chiede alla sezione:● a) di disporre l’archiviazioneb) di disporre la citazione a giudizio dell’incolpato

● Sezione delibera senza la presenza del C.I.

Page 20: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

● Riassumendo l’archiviazione può essere disposta (art. 19 Reg. 2/2014) con delibera motivata:1) dal CDD su richiesta del Presidente, per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare2) dalla sezione competente per l’istruttoria disciplinare accogliendo la richiesta di archiviazione o rigettando quella di approvazione del capo d’incolpazione e di citazione a giudizio formulata dal C.I.3) dalla sezione competente, in qualsiasi fase del procedimento, ove sia emersa la manifesta infondatezza dell’addebito

Page 21: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

CITAZIONE A GIUDIZIO● deve essere notificata all’incolpato, a mezzo Ufficiale Giudiziario o a mezzo pec almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione, nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto ed al P.M. presso il Tribunale ove ha sede il CDD affinché eserciti la facoltà di presenziare all’udienza dibattimentale.

● deve contenere (art. 21 Reg. 1/2014):a) le generalità dell'incolpatob) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri

Page 22: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti alla sezione giudicante del CDD per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenzad) l'avviso che l'incolpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, che provvederà egli stesso a intimare, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti

Page 23: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

e) l'elenco dei testimoni che la sezione giudicante intende ascoltaref) la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario della sezione

Page 24: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

DIBATTIMENTO (art. 22 Reg. 2/2014)● si svolge davanti alla sezione designata costituita in Collegio di 5 componenti

● Nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di:● a) produrre documenti● b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati ai sensi dell’art. 21 comma 2

● rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame della sezione competente per il dibattimento

● avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

Page 25: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

● La sezione costituita in Collegio di 5 componenti:a) acquisisce i documenti prodotti dall’incolpato;b) ove reputato necessario, chiede all’incolpato di sottoporsi all'esame;c) provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo, a quello dell’incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentitod) procede, d’ufficio o su istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l’accertamento dei fatti.

Page 26: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

PROVE UTILIZZABILI (art. 23 Reg. 2/2014)● ai fini della decisione sono utilizzabili:a) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpatob) gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimentoc) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento

Page 27: Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare

● dopo la discussione (art. 24 Reg. 2/2014 – in cui l’incolpato e il suo difensore hanno la parla per ultimi) decisione a maggioranza e il presidente della sezione dà lettura del dispositivo della decisione

● Il dispositivo deve indicare il termine (30 giorni – art. 33 Reg. 2/2014) per proporre l’impugnazione davanti al CNF