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Comune di Foggia AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA MANFREDONIA (in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n°19 del 25 febbraio 2016 Responsabile del Procedimento Segretario Generale – Dirigente Servizio Patrimonio Dott. Maurizio GUADAGNO AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO, Avviso esplorativo di finanza di progetto per l’adeguamento, rifunzionalizzazione e gestione del mattatoio comunale di Via Manfredonia Pag. 1 di 13

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Comune di Foggia

AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA

MANFREDONIA (in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n°19 del 25 febbraio 2016

Responsabile del Procedimento Segretario Generale – Dirigente Servizio Patrimonio

Dott. Maurizio GUADAGNO

AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO,

Avviso esplorativo di finanza di progetto per l’adeguamento, rifunzionalizzazione e gestione del mattatoio comunale di Via Manfredonia Pag. 1 di 13

RIFUNZIONALIZZAZIONE E GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA MANFREDONIA

---------------------------------------------------------------------- IL SEGRETARIO GENERALE – DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO,

-- PREMESSO CHE -- il Comune di Foggia è proprietario di un complesso immobiliare adibito ad uso mattatoio, sito in Via Manfredonia n°34-36 (km 1,060), struttura costituita da più corpi di fabbrica collegati ed accessibili tra loro per mezzo di un piazzale esterno pedonale - carrabile e disposti su di un unico livello (piano terra).

Il complesso immobiliare è attualmente non funzionante da circa dieci anni ed è pertanto necessario eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria nonché di adeguamento tecnologico-funzionale finalizzati alla rimessa in esercizio dello stesso.

Allo stato attuale il complesso immobiliare risulta costituito da:

- n°8 corpi di fabbrica destinati ad uffici, alloggi per il custode, stalle di sosta, locali specifici per la macellazione e relativi impianti, con strutture portanti in muratura e copertura in legno, elementi tradizionali dell’epoca costruttiva, per una superficie complessiva lorda pari

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a circa 2.500,00 mq; - n°2 corpi di fabbrica destinati a sala suini e stalli di sosta, con tipologia “a capannone”,

aventi struttura in cemento armato e tompagnati solo in parte lungo il perimetro, per una superficie complessiva lorda pari a circa 1.500,00 mq; parte di questa superficie risulta adibita a canile comunale con accesso distinto ed indipendente dal civico 32 di Via Manfredonia, non rientrante nel presente avviso esplorativo di progetto di finanza;

- area complessiva su cui sorgono i sopracitati corpi di fabbrica comprensiva di tutti gli spazi esterni nonché dell’area retrostante, adibita ad impianto di depurazione, anch’esso da adeguare alle vigenti norme di settore, per una superficie complessiva lorda pari a circa 11.300,00 mq;

- tutti gli impianti e le attrezzature che è possibile visionare in loco non essendone possibile una inventariazione specifica e che necessitano di sostituzioni e/o adeguamenti;

- area esterna aperta al pubblico (prospiciente Via Manfredonia) adibita a parcheggio pubblico per una superficie complessiva pari a circa 2.100,00 mq (che continua a rimanere

ad uso parcheggio pubblico). La struttura non è più funzionante da circa un decennio e nell’anno 2010 è stata

sottoposta a sequestro penale relativamente ad inadempienze normative rinvenute presso l’impianto di depurazione dei reflui posto nella parte retrostante.

Pur tuttavia allo stato sono in corso le procedure legali finalizzate al dissequestro degli immobili.

In ogni caso al momento dell’affidamento e della sottoscrizione del contratto l’Amministrazione Comunale si impegna a rendere il complesso immobiliare, a meno delle sopracitate aree adibite a canile comunale, libero da pesi, oneri, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli e da diritti di terzi in genere che ne possano limitare o diminuire la piena fruibilità.

Alla luce di quanto sopra relazionato l’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n°19 del 25/02/2016, ha inteso avviare un confronto concorrenziale per la valutazione comparativa prodromica di proposte di pubblico interesse, da inserire nella programmazione triennale delle opere pubbliche, finalizzate all’esecuzione di lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione dell’intera struttura, nonché alla gestione della stessa, al fine di soddisfare le richieste, di macellazione carni, provenienti oltre che dalla città di Foggia anche dai comuni limitrofi, pervenendo nel contempo all’individuazione di un soggetto promotore, cui potrà essere attribuito il diritto di prelazione nella successiva fase dello sviluppo concorsuale, nel rispetto dei principi comunitari, che presidiano lo svolgimento di procedure di affidamento di opere pubbliche e servizi in finanza di progetto, e della vigente

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legislazione. Gli interventi per l’ “Adeguamento, rifunzionalizzazione e gestione del mattatoio

comunale di Via Manfredonia” nonchè il loro dimensionamento dovranno essere realizzati in finanza privata di progetto con l'intento di soddisfare la domanda in un arco temporale almeno di 20 anni (diconsi anni venti).

-- ATTESO CHE -- è nelle intenzioni dell'amministrazione comunale verificare se sussistono operatori economici interessati all’ “Adeguamento, rifunzionalizzazione e gestione del mattatoio comunale di Via Manfredonia” in forma singola o associata, attraverso lo strumento della finanza di progetto come disciplinata dall’art.153, comma 19, del codice dei contratti (D.Lgs. n.163/2006),

-- VISTI -- - la Deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 25 febbraio 2016; - il D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.; - il D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.;

-- RENDE NOTO -- che il Comune di Foggia avvia un confronto concorrenziale per acquisire proposte da valutare in forma comparativa al fine di scegliere il “promotore” nell’ambito della procedura di affidamento in finanza di progetto del seguente intervento: “Adeguamento, rifunzionalizzazione e gestione del mattatoio comunale di Via Manfredonia”.

La procedura comparativa ha il solo scopo di individuare unicamente il soggetto “promotore” cui attribuire il diritto di prelazione di cui al comma 19 dell’art.153 del codice dei contratti, da esercitarsi nel successivo confronto concorrenziale, che sarà bandito ai fini dell’affidamento in finanza di progetto della progettazione, esecuzione, manutenzione delle opere e gestione economica dell’intero complesso. Art. 1 - DESCRIZIONE E DURATA

La remunerazione dell’intero investimento del privato concessionario deriverà dalla gestione dei servizi per tutta la durata della concessione.

La durata della concessione sarà indicata nella proposta del promotore, e comunque entro il limite massimo di 30 anni (art.143 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.).

La durata proposta dovrà essere motivatamente giustificata in considerazione del valore globale dell'investimento e delle condizioni di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.

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Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

La partecipazione è aperta a tutti i soggetti indicati nell’art. 34 del D.Lgs. 163/20061 e all'art.96, comma 1, del D.P.R. 207/20102.

È ammessa anche la partecipazione dei soggetti di cui all’art.34, comma 1, lettera d) e lettera e) anche se non ancora costituiti.

Ai predetti soggetti si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 36 e 37 del D.Lgs. n.163/20063.

1 Art. 34 del D.Lgs. n.1ã3/2014 - Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici (artt. 4 e 5, direttiva 2004/18; articoli 11 e 12, direttiva 2004/17,' art. 10, legge n. 109/1994; art. 10, d.lgs. n. 398/1992; art. ll, d.lgs. n.157/1995,' art. 23, d.lgs. n. 158/1995). I. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fi-a società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandataria, il quale esprime l'oflerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 3 7; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche informa di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37; e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33; si applicano le disposizioni dell’articolo 37; ƒ) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240,' si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 3 7,' f-bis) operatori economici, ai sensi del1'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 2 Art. 96 D.P.R. n.207/2010- Requisiti del proponente e attività di asseverazione (art. 99, D.P.R. n. 554/1999). I. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del codice, oltre ai soggetti elencati negli articoli 34 e 90, comma 2, lettera 17), del codice, i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipata in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta. 3 Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti (art. 13, legge n. 109/1994; art. 11, d.lgs. n. 157/1995,' art. 10, d.lgs. n. 358/1992,' art. 23, d.lgs.. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990). 1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. 2. Nel caso di forniture o servizi', per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandataria esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie' per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. 3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento. 4. Nel caso di forniture o servizi nell'oflerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 5. Libertà dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. 1 lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

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Parimenti il soggetto concorrente, singolo o consorziato o raggruppati ai sensi dell’art.34, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel citato art.96, comma 1, avvalendosi di altro soggetto ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..

Ai fini dell’affidamento della concessione, il promotore e gli altri partecipanti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui all’art.95 (requisiti del

7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più dì un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziata; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l 'articolo 353 del codice penale. (99) 8. E' consentita la presentazione di oflerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere I 'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l 'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terza periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo. 12. In caso di procedure ristrette o negoziale, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandataria di operatori riuniti. 13. Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento] 14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandataria. 15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandataria. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha efletto nei confronti della stazione appaltante. 15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle Procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 34, comma I, lettera e-bis) 16. Al mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo` far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai ƒini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, 18. In caso di fallimento del mandataria ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandataria nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. 19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandataria, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

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concessionario) del D.P.R. 207/20104 al momento dell’indizione della procedura di gara. Per la parte “lavori” dovrà anche essere attestato il possesso dei requisiti di

qualificazione previsti dall'art.40 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dell’art.32, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.; per la parte “progettazione” le relative prestazioni devono essere espletate dai soggetti di cui all’art.90, comma 1, lettere da b) a c) del codice, inseriti o meno nell’organizzazione del concessionario. Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, in plico chiuso e firmato su tutti lembi di chiusura, entro il 20 maggio 2016 ore 12,00, da recapitare, anche a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Foggia, Corso Garibaldi n°58, piano primo – 71121 Foggia (FG).

Sul plico dovranno indicarsi a pena di irricevibilità: - il nominativo del proponente; - il codice fiscale, - il numero di fax; - l’indirizzo di posta elettronica certificata; - la dicitura “Proposta di finanza di progetto per l’Adeguamento, rifunzionalizzazione

e gestione del mattatoio comunale di Via Manfredonia”. Il plico dovrà contenere a pena di esclusione ed inammissibilità la seguente

documentazione (dal punto n°1 al punto n°4): 1. istanza di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, indicante il nominativo

4 Art. 95 D.P.R. 207/2010 - Requisiti del concessionaria (art. 98, D. P.R. n. 554/1999) 1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per affidamento di concessione di lavori pubblici', se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall’articolo 40 del codice e dall'articolo 79, comma 7, del presente regolamento, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l'intervento,' b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l'intervento; c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento; d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento 2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. 3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma I, lettere a), b), c) e d). 4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma I devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseggo una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma I, lettere a) e b). 5. Qualora, ai sensi dell'orticolo 153 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l 'esecuzione del progetto.

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del proponente, il codice fiscale, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata, con autorizzazione al suo utilizzo per le comunicazioni inerenti la presente procedura (all’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d'indenta del sottoscrittore);

2. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., nel testo vigente attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.96 del D.P.R. n.207/2010;

3. una proposta contenente (art.278 del D.P.R. 207/2010): a. studio di fattibilità indicante almeno: le verifiche tecniche eseguite sui luoghi e

sulle aree direttamente coinvolte e su quelle contermini; la fattibilità tecnica, giuridica (anche per gli aspetti sanitari di idoneità del sito), finanziaria della proposta; le correlazioni con i vincoli di zona e con il contesto urbano; l’analisi della domanda potenziale da soddisfare; l’accertamento e l’analisi dei costi di investimento e di quelli correnti di esercizio e di manutenzione; costo sommario e descrizione degli interventi; crono programma delle attività;

b. bozza di convenzione e di capitolato prestazionale con annesso piano di manutenzione. Nella convenzione dovranno essere esaminati almeno: i particolari del contratto di servizio anche con riferimento alle attività complementari connesse; la qualità dei servizi cimiteriali accessori; la regolamentazione nel tempo dei rapporti tra concedente e concessionario; la retrocessione dei beni alla scadenza della convenzione;

c. piano economico-finanziario asseverato dai soggetti indicati dall’art.153, comma 9, del D.Lgs. n.163/2006, con l'indicazione dell’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, compresi di diritti sulle opere dell'ingegno ex art.2758 c.c., entro il limite del 2,5% del valore dell’investimento. L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente ai sensi dell'articolo 153 del codice consisterà nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione. La valutazione economica e finanziaria deve dare atto dell’avvenuto apprezzamento almeno dei seguenti elementi, desunti dalla documentazione messa a disposizione ai fini dell'asseverazione: i. prezzo integrativo che il concorrente intende eventualmente chiedere

all’amministrazione aggiudicatrice; ii. prezzo che il concorrente intende eventualmente corrispondere

all'amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento di diritti

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reali; iii. canone che il concorrente intende eventualmente corrispondere

all'amministrazione; iv. tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione; v. durata prevista della concessione; vi. struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell'analisi dei profili di

bancabilità in relazione al debito indicato nel piano economico- finanziario; vii. costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento al

piano tariffario; d. una relazione sulle caratteristiche ambientali dell'opera, sull'idoneità del sito, sui

costi di gestione e di manutenzione; dovranno anche indicarsi gli elementi di cui all’art.83, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006;

e. le garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. 4. Planimetria area intervento - Documentazione fotografica.

In caso di raggruppamenti non costituiti l’istanza sub 1), la dichiarazione sub 2) e la proposta sub 3) devono essere sottoscritte da tutti i partecipanti al raggruppamento.

La proposta resterà valida per 180 giorni dal termine di presentazione e si procederà alla sua valutazione anche in caso di unica offerta valida.

La presentazione della proposta comunque non costituirà vincoli a carico dell'amministrazione comunale, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art.1337 del Codice Civile.

L’amministrazione comunale, quindi, resterà libera di non realizzare le opere ovvero di realizzarle in maniera diversa, senza cioè ricorrere alla finanza di progetto, di non riconoscere il pubblico interesse nei confronti di alcuna delle proposte pervenute, di non dar corso alla successiva fase di aggiudicazione della concessione, ovvero di rinunciarvi senza che i privati promotori possano avanzare pretese a qualsiasi titolo o ragione nei confronti del Comune per la partecipazione al presente avviso esplorativo.

L’amministrazione, inoltre, per ragioni di pubblico interesse potrà chiedere chiarimenti, modifiche, integrazioni e adeguamenti della proposta scelta, che sarà posta a base della successiva gara per l’affidamento della concessione, onde poterla adottare ed inserirla nella programmazione triennale di cui all’art.271 del D.P.R. n.207/2010. Art. 4 - PROCEDURA COMPARATIVA

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il 26 maggio 2016, alle ore 10,00

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presso la sede del Comune, Servizio Contratti, sita in Foggia alla Via Gramsci n° 17 3° piano, per la verifica documentale; la seduta proseguirà in forma riservata per la valutazione delle proposte.

L’Amministrazione Comunale, mediante apposita commissione giudicatrice nominata nelle forme di legge, procederà alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.163/2006, previo esame comparativo in caso di pluralità di proposte.

La valutazione riguarderà la fattibilità delle proposte per funzionalità, fruibilità dei servizi, rendimento, costi di gestione, valore economico e finanziario del piano di investimento e contenuto della bozza di convenzione; sarà anche valutata l”assenza di vincoli e condizioni ostative all'esecuzione delle proposte. In ogni caso la valutazione sarà eseguita secondo i criteri riportati nella tabella indicante i punteggi massimi attribuibili sin d’ora predeterminati.

In altra seduta pubblica, che sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti, sarà proclamato l’esito delle valutazioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva di dichiarare la proposta prescelta come economicamente più vantaggiosa come proposta di pubblico interesse a base della successiva gara per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art.153, comma 19, del codice, e al suo proponente sarà attribuito il diritto di prelazione. Art. 5 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI.

Per la valutazione della proposta del promotore, sotto il profilo architettonico, ambientale, tecnico, economico, giuridico-amministrativo, l’amministrazione si avvarrà di un’apposita commissione costituita ai sensi dell'art.84 del D.Lgs. n.163/2006.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, valuterà la fattibilità delle proposte, sentendo i promotori che ne facciano richiesta e procedendo al confronto comparativo per individuare la proposta ritenuta di pubblico interesse.

La valutazione delle proposte terrà conto dei criteri indicati in tabella ed il calcolo dei punteggi avverrà nel seguente modo:

- il risultato parziale sarà dato dal prodotto del voto per il peso diviso 10, per ciascun criterio inerente i requisiti (minimo pari a zero e massimo pari al peso);

- il punteggio acquisito sarà dato dal prodotto del risultato totale (somma dei risultati parziali) per il punteggio massimo diviso 1000, per ciascun requisito (minimo pari a zero e

massimo pari al punteggio massimo indicato per ogni requisito);

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- il punteggio totale sarà dato dalla somma dei punteggi acquisiti per ciascun requisito di valutazione (minimo pari a zero e massimo pari a cento);

REQUISITI DI VALUTAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PESO VOTO MIN MAX

1. Architettonico - Urbanistico - Funzionalità - Fruibilità

1.1 Qualità architettonica dell'idea progettuale e verifiche urbanistiche 10 0 100

1.2 Adeguamento strutturale e igienico-sanitario 10 0 100

1.3 Adeguamento / Recupero impianti tecnologici esistenti 15 0 100

1.4 Adeguamento / Recupero attrezzature esistenti 25 0 100

1.5 Trattamento rifiuti solidi 20 0 100 1.6 Impianto di depurazione acque reflue 20 0 100

punteggio massimo = 15 p.ti

2. Gestionale

2.1 Sistema organizzativo e gestionale di funzionamento 20 0 100

2.2 Organizzazione del sistema di pulizia e manutenzione 15 0 100

2.3 Organizzazione del sistema di smaltimento dei reflui 10 0 100

2.4 Livello delle tariffe e criteri di adeguamento 30 0 100

2.5 Sistema di mobilità e vibilità interna 5 0 100 2.6 Sistemi di sicurezza 5 0 100 2.7 Sistemi informativi e di accoglienza 5 0 100

2.8 Sistemi di comunicazione con i servizi comunali di riferimento 5 0 100

2.9 Formazione e aggiornamento personale 5 0 100 punteggio massimo = 20 p.ti

3. Economico

3.1 Costo dell'intervento di rifunzionalizzazione 30 0 100

3.2 Entità dell'eventuale canone annuo versato all'Amministrazione Comunale 20 0 100

3.3 Costi di manutenzione 15 0 100 3.4 Costi di gestione 15 0 100 3.5 Durata della concessione 10 0 100

3.6 Rapporto costo dell'opera / tempi di realizzazione 5 0 100

3.7 Valore economico finanziario del piano 5 0 100 punteggio massimo = 20 p.ti

4. Soluzioni innovative non espressamente richieste

4.1

A disposizione del nucleo di valutazione per premiare le proposte progettuali che prevedano modalità costruttive particolarmente avanzate e/o servizi di gestione non espressamente richiesti

100 0 100

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ma caratterizzati da forte innovazione e di assoluto apprezzamento

punteggio massimo = 10 p.ti 5. Giuridico 5.1 Contenuto della bozza di convenzione 100 0 100 punteggio massimo = 5 p.ti

6. Numero unità lavorative di personale (minimo 20 ore settimanali a persona – i criteri da 6.1 a 6.6 sono alternativi tra loro)

6.1 Numero unità lavorative tra 0 e 4 100 0 15 6.2 Numero unità lavorative tra 5 e 8 100 20 35 6.3 Numero unità lavorative tra 9 e 12 100 40 55 6.4 Numero unità lavorative tra 13 e 16 100 60 75 6.5 Numero unità lavorative tra 17 e 20 100 80 95 6.6 Numero unità lavorative da 21 in poi 100 100 100

punteggio massimo = 20 p.ti

7. Durata in anni della concessione

7.1 Durata inferiore a 5 anni 100 0 15

7.2 Durata maggiore o uguale a 5 e minore di 10 anni 100 20 35

7.3 Durata maggiore o uguale a 10 e minore di 15 anni 100 40 55

7.4 Durata maggiore o uguale a 15 e minore di 20 anni 100 60 75

7.5 Durata maggiore o uguale a 20 100 80 95 punteggio massimo = 10 p.ti

Punteggio massimo ottenibile = 100 p.ti (15 architettonico + 20 gestionale + 20 economico + 10 soluzioni innovative n.e.r. + 5 giuridico + 20 numero unità lavorative di personale + 10 durata della concessione)

Non saranno prese in considerazione, né tantomeno saranno inserite nella

graduatoria finale e pertanto saranno ritenute escluse inderogabilmente, dalla presente procedura, tutte le proposte che presenteranno, a seguito della valutazione della commissione giudicatrice, un punteggio minimo inferiore a 45 punti.

La proposta che avrà ottenuto a seguito della procedura comparativa il punteggio più alto sarà posta a base della successiva gara, che sarà bandita per l’affidamento della concessione, ed alla quale sarà invitato il promotore scelto; a questi, ai sensi dell’art.153, comma 19, del codice, sarà riconosciuto il diritto di prelazione da esercitarsi nella successiva gara per l’affidamento della concessione.

L’amministrazione, prima di procedere all’indizione della successiva gara potrà chiedere adeguamenti, modifiche ed integrazioni di pubblico interesse alla proposta

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prescelta al fine della sua definitiva adozione e del successivo inserimento nella programmazione triennale delle opere pubbliche di interesse comunale.

Il diritto di prelazione garantirà al promotore la possibilità di adeguare la propria proposta a quella che l’amministrazione aggiudicherà, nella gara successiva, economicamente più vantaggiosa, risultando, quindi, esso affidatario della concessione.

La sola adozione della proposta giudicata dall'amministrazione comunale di pubblico interesse non determina alcun diritto del proponente per le prestazioni compiute o alla gestione del servizio.

A tutti i partecipanti, compreso il soggetto che sarà eventualmente dichiarato “promotore” non sarà riconosciuto alcun rimborso spese né alcun onere per la partecipazione alla presente procedura. Art. 6 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Per concordare e fissare il sopralluogo obbligatorio, presso il mattatoio comunale di via Manfredonia n°34-36 (km 1,060) è possibile contattare il Servizio Patrimonio al tel. n°08881814132/39, al fine di concordare un apposito sopralluogo.

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale - Dirigente del Servizio Patrimonio – Dott. Maurizio Guadagno.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha il fine di consentire l’accertamento dell'idoneità dei concorrenti partecipanti alla gara.

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune (www.comune.foggia.it).

Foggia, 30/03/2016 Responsabile del Procedimento

Segretario Generale – Dirigente Servizio Patrimonio

Dott. Maurizio GUADAGNO

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