Avv. Simonetta Candela - AIDP AGI_AIDP_Legg… · Seminario AGI/AIDP Lavoro Agile e Autonomo...
Transcript of Avv. Simonetta Candela - AIDP AGI_AIDP_Legg… · Seminario AGI/AIDP Lavoro Agile e Autonomo...
1
Seminario AGI/AIDP
Lavoro Agile e Autonomo Milano, 12 luglio 2017
Avv. Simonetta Candela
Finalità
Differenze con il telelavoro
Centralità del contratto individuale
Diritto alla disconnessione
Potere disciplinare e di controllo
Sicurezza sul lavoro e copertura INAIL
Il lavoro agile
Finalità e «filosofia»: lavoro agile vs flessibilità
Art. 1: Obiettivi della legge
Incrementare la competitività
Agevolare la conciliazione tempi vita/lavoro
Risposta alla spinta Industry 4.0 (Davos
2016)
Retention
Cambiamento culturale
organizzativo. Fiducia vs
Accountability
Valutazione e controllo per
KPI, task, obiettivi
Investimenti tecnologici e
formativi
Impatto ambientale /
riduzione costi di
struttura
Strumenti informatici / BYOD
Tre ddm: anni di dibattito
Un anno di iter parlamentare
..le aziende sono andate avanti con la contrattazione
collettiva
300.000 dipendenti in smartworking già alla data di entrata
in vigore della legge
Flessibilità
con
valutazione e
controllo di
«presenza»
è altro
Telelavoro:
orario di lavoro
/ obblighi di
sicurezza sul
«luogo» di
lavoro
Lavoro agile vs Telelavoro
Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 (attuativo dell’Accordo Quadro Europeo sul
Telelavoro del 16 giugno 2002)
«il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui
l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.»
Differenza tra telelavoro e lavoro agile: la sede di lavoro
Lavoro agile:
eliminazione del concetto di postazione fissa
Telelavoro:
mantenimento del concetto di postazione di lavoro ma esterna ai
locali aziendali (di solito, il domicilio del lavoratore)
Lavoro agile vs Telelavoro
Lavoro agile:
• entro il limite orario massimo
giornaliero
• entro il limite orario massimo
settimanale (ai sensi del D.Lgs
66/2003 e della contrattazione
aziendale)
Differenze tra telelavoro e lavoro agile: l’orario di lavoro
Telelavoro:
Esplicite esclusioni in materia di
limiti all’orario di lavoro (ai sensi
dall’art. 17, comma 5, D.Lgs.
66/2003)
L’art. 17, comma 5, lettera d), del D.Lgs. 66/2003 esclude l’applicazione ai rapporti di telelavoro delle disposizioni aventi
ad oggetto:
I. Orario normale di lavoro;
II. Durata massima dell’orario di lavoro;
III. Lavoro Straordinario;
IV. Riposo giornaliero;
V. Pause; e
VI. Lavoro notturno.
Contrattazione individuale vs collettiva
Criteri selezione all’accesso
Centralità dell’accordo individuale
Utilità dell’accordo
collettivo
Incentivi economici per incrementi di
produttività ed efficienza del
lavoro
Limiti accesso / ispezioni
H&S sui luoghi esterni
Controlli ex art. 4 St. Lav.
Riduzione PIR / orario di lavoro e
disconnessione
Criteri legati alla sostenibilità del lavoro
sono stati utilizzati nell’accordo Barilla (2
marzo 2015) per differenziare il
trattamento tra i diversi dipendenti rispetto alla quantità oraria di
lavoro svolgibile in smart working.
Si prevede la possibilità di usufruire di un maggior
numero di ore per dipendenti con figli entro l’anno di età,
soggetti con invalidità superiore all’80% o che partecipino a terapie
salvavita o che abbiano figli minorenni sottoposti a tali
terapie.
Prevedere un trattamento diverso e «migliorativo» per
alcuni soggetti non pone problematiche nel momento in cui si fondi su ragioni
obiettive e concordate e può anzi permettere una migliore gestione delle diverse esigenze
del personale, a beneficio tanto dei lavoratori quanto della produttività aziendale.
Contrattazione aziendale: criteri di selezione
Criteri di selezione: il caso Euler Hermes
L’accordo Euler Hermes (15 gennaio 2016) introduce, per una parte dei lavoratori
e per alcune aree, una sperimentazione di lavoro agile ad esito della quale le parti
valuteranno l’estensione dell’accesso a tutta la compagine aziendale eleggibile.
Sono posti limiti di eleggibilità (assunti a tempo indeterminato, anche part-time, ma
non in apprendistato e comunque con mansioni compatibili con la particolare
modalità di prestazione); inoltre, dato che le posizioni previste per il progetto pilota
sono inferiori rispetto alla platea dei soggetti eleggibili, si individuano alcuni
parametri per risolvere i casi di richieste multiple.
Ad ogni parametro è assegnato un punteggio grazie al quale risulta possibile stilare
una graduatoria: 5 punti per la distanza maggiore rispetto alla sede di lavoro; 4
punti per la presenza di figli di età scolare (fino all’ultimo anno della scuola
superiore); 3 punti per il soggetto che ha il numero minore di risorse da coordinare;
2 punti per il lavoratore con età anagrafica più elevata.
La nuova disciplina: art. 18 L. 81/2017
Definizione di
Lavoro Agile Necessaria alternanza tra luoghi di lavoro interni ai locali aziendali ed esterni
Fasi vs Orario
Limiti massimi dell’orario di
lavoro e il “nodo” della
disconnessione Responsabilità del datore
di lavoro rispetto alla sicurezza degli strumenti assegnati al lavoratore
Accordo individuale: forma e recesso (art. 19 L. 81/2017)
• Forma scritta dell’accordo di lavoro agile ai fini della regolarità amministrativa e della prova
• Contenuti necessari dell’accordo: disciplina dell’esecuzione esterna della prestazione, inclusi potere direttivo e strumenti assegnati
• Esecuzione esterna: unità di tempo e spazio
• Contenuti necessari dell’accordo: tempi di riposo e disconnessione
• Disconnessione come diritto da garantire con soluzioni specifiche per il modello organizzativo utilizzato
• Durata a tempo indeterminato o determinato
• Recesso ad nutum o motivato
Attenzione copertura INAIL
Quale sarà l’orario di lavoro per un lavoratore agile?
La definizione di “orario di lavoro” contenuta all’art. 1 del D.Lgs n. 66/2003 può adattarsi anche al
lavoratore agile, che sarà a disposizione del datore di lavoro non solo quando è fisicamente
presente in azienda ma anche quando la prestazione venga resa fuori dai locali aziendali.
Di qui la necessità di organizzare la prestazione su fasce orarie di reperibilità - presumibilmente
ma non obbligatoriamente - collocate in relazione al normale orario di lavoro applicabile alla
struttura di appartenenza, fermi solo i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero /
settimanale previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Non vi sono riferimenti espliciti al lavoro straordinario (che, conseguentemente, non è neppure
escluso).
Conclusione: nonostante l’attenzione a risultati e
produttività, non viene comunque scardinata la logica
della predeterminazione oraria della prestazione
lavorativa.
Il lavoro agile e l’orario di lavoro: la
contrattazione collettiva
Nella maggioranza dei casi, gli accordi in essere prevedono un orario di lavoro determinato in
relazione all’orario di lavoro praticato in azienda:
Accordo Eni 6 febbraio 2017: «L’orario di lavoro è quello
previsto dalla contrattazione nazionale e dalla contrattazione
integrativa aziendale. Il dipendente in Smart Working sarà tenuto a rispettare le fasce
orarie previste dagli accordi sindacali in essere nella propria
sede di lavoro.»
Accordo BNP Paribas 2 novembre 2015: «La
prestazione lavorativa in Lavoro Agile si effettuerà in correlazione temporale con
l’orario normale della struttura di appartenenza, con le
caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale
modalità di espletamento della prestazione oltre che della categoria di appartenenza»
Accordo BNL 15 luglio 2015: «La prestazione lavorativa in
Flexible Working si effettuerà, di massima, in correlazione
temporale con l’orario normale della struttura di appartenenza,
con le caratteristiche di flessibilità proprie di tale
modalità di espletamento della prestazione oltre che della categoria di appartenenza»
Alcuni accordi prevedono la possibilità di concordare l’orario di lavoro con il proprio
responsabile:
Il lavoro agile e l’orario di lavoro: la contrattazione collettiva
Il lavoro straordinario
Per quanto riguarda lo straordinario, la posizione comune è quella di negare la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro straordinario nell’ambito del lavoro agile:
Accordo Eni del 6 febbraio 2017: «Durante le giornate in Smart Working non saranno previste e autorizzate ore di
lavoro straordinario.»
Accordo BNP del 2 novembre 2015: «Non è
previsto lavoro straordinario.»
Accordo Gruppo Cariparma Credit
Agricole dell’8 marzo 2016: «non saranno di norma
richieste ed autorizzate prestazioni aggiuntive di
lavoro/straordinari.»
Accordo Barilla del 2 marzo 2015: «in ogni caso, qualunque sia la collocazione dell’orario di svolgimento dello Smart Working e la relativa
quantità di ore impiegate, non è autorizzato lo svolgimento di
prestazioni in regime di straordinario.»
Il lavoro straordinario
Altri accordi concedono la possibilità di svolgere straordinari, ove previsto e previa autorizzazione, se prestati da altra sede aziendale o «da cliente»:
Accordo Intesa San Paolo del 10 dicembre 2014: «Nel caso di svolgimento di Lavoro Flessibile non sono di massima
previste prestazioni aggiuntive di lavoro e/o lavoro straordinario. Qualora si evidenzi l’esigenza di svolgere prestazioni aggiuntive di lavoro e/o di lavoro straordinario per Lavoro Flessibile «da hub
aziendale» o «da cliente» per motivate casistiche di urgenza e indifferibilità, la richiesta andrà preventivamente autorizzata dal
Responsabile secondo la normativa vigente.»
Accordo BNL del 15 luglio 2015: «Qualora si evidenzi l’esigenza di svolgere prestazioni aggiuntive di lavoro e/o lavoro straordinario, le stesse verranno riconosciute, laddove richieste e preventivamente autorizzate, esclusivamente se svolte in sedi
aziendali, rilevando a tal fine l’avvio della connessione al sistema aziendale.»
Parità di trattamento ex art. 20 L. 81/2017
Principio di parità di trattamento tra il lavoratore agile e il lavoratore che svolga
medesime mansioni esclusivamente in azienda
Trattamento parametrato su contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati
da associazioni sindacali comparative più
rappresentative sul piano nazionale (art. 51, D.Lgs.
81/2015)
In assenza di lavoratori con medesime mansioni è opportuno riferirsi a
lavoratori inquadrati nello stesso livello
Vincolo di trattamento non inferiore vale sia per gli
accordi individuali sia per la contrattazione collettiva
Richiamo omnicomprensivo deve essere valutato da
istituto a istituto secondo le peculiarità della prestazione in
lavoro agile?
Possibilità di riconoscere all’interno dell’accordo
individuale il diritto all’apprendimento
permanente e alla periodica certificazione delle
competenze
Fiducia!
Art. 2014 c.c.
Responsabilizzare il lavoratore sia quanto a diligenza sia quanto
a «risultati» (fasi, KPI, task, obiettivi)
Le condotte sanzionabili
nell’esecuzione della prestazione in
smartworking devono essere concordate
nell’accordo individuale
Le modalità di controllo devono
avvenire nel rispetto dell’art. 4 St.
Lav.
Allegare al contratto la policy disciplinare
(generale e/o ad hoc) e sull’utilizzo degli
strumenti elettronici
Potere disciplinare e di controllo
Intenzione di semplificare il sistema di tutela e prevenzione stabilito per il lavoro
Obbligo di consegna al lavoratore di un’informativa scritta contenente rischi generali e rischi specifici
Persistenza dell’obbligo per il datore di garantire in ogni caso la salute e la sicurezza del lavoratore agile
Inderogabilità delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza
Applicazione anche al lavoro agile, se continuativo e per il tramite di strumentazioni tecnologiche, delle stringenti previsioni di cui all’art. 3, comma 10, TUSL (D.Lgs. 81/2008) di derivazione comunitaria. Videoterminali All. VII + XXXIV con relativa formazione
Se sono fornite le attrezzature, anche All. III
Accesso al luogo di lavoro. Prevenzione del rischio di isolamento del lavoratore
Esclusione di responsabilità per infortunio / malattia del lavoratore agile?
Onere formativo incombente sull’azienda
Obbligo di cooperazione a carico del lavoratore
Sicurezza sul lavoro: art. 22 L. 81/2017
1) Il lavoratore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la salvaguardia e lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza;
2) Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti in prossimità dello spazio lavorativo scelto;
3) Il lavoratore ha l’obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali e di utilizzare le apparecchiature in dotazione conformemente alle istruzioni ricevute, evitando che le stesse siano utilizzate da altre persone;
4) Il lavoratore sollevi l’azienda da ogni responsabilità in merito ad eventuali infortuni in cui dovessero incorrere il lavoratore o terzi qualora gli stessi siano riconducibili ad una scelta del luogo di lavoro non idonea rispetto alla condizioni di sicurezza richieste dalla normativa vigente oppure ad un uso improprio delle apparecchiature o a comportamenti inidonei adottati.
Molteplici contratti aziendali dispongono un’esclusione di responsabilità dell’azienda nel caso in cui il luogo
esterno scelto per rendere la prestazione non si riveli idoneo sul piano di salute e sicurezza. Alcuni contratti aziendali
prevedono poi che:
Contrattazione collettiva
In realtà il datore deve aver preventivamente formato il lavoratore anche rispetto ai criteri di salute e sicurezza da rispettare nella scelta del luogo di lavoro esterno, di utilizzo delle strumentazioni e di svolgimento della prestazione in tale contesto organizzativo. Va subordinato l’inizio del lavoro agile alla partecipazione alle apposite attività formative sulla prevenzione dei rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione esterna.
In assenza, non si potrebbe ritenere “elettivo” il rischio non correttamente gestito dal lavoratore all’esterno dell’azienda, mancando in capo allo stesso soggetto quel bagaglio di conoscenze che gli avrebbero permesso di conformarsi alla regola cautelare da adottare nel caso concreto.
Più efficace potrebbe essere la previsione, contenuta in altri contratti aziendali, che dispone l’impegno, da parte del datore di lavoro, di monitorare con cadenza annuale, ancor meglio se di concerto con RSPP e RLS, gli aspetti della prevenzione dei rischi relativi alle modalità di svolgimento della prestazione in lavoro agile. Tale attività di verifica, infatti, consentirebbe un aggiornamento annuale dell’informativa stessa, rendendola così costantemente sincronica rispetto alle eventuali modifiche intervenute nell’organizzazione del lavoro in azienda o alle innovazioni tecnologiche sopravvenute.
Contrattazione collettiva
Nell’integrativo AXA del 12 aprile 2016 si prevede che «nei confronti del dipendente in Smart Working si applica, per quanto compatibile, la disciplina sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, tenendo conto della specificità della prestazione. L’azienda garantirà tutte le misure ed azioni dirette a
tutelarne la salute, nel quadro degli obblighi di legge e di contratto; in particolare, fornirà adeguata informazione circa l’utilizzo delle
apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell’attività con
riferimento alla protezione della persona (allegato B)».
Coerentemente alla soluzione adottata, si prevede anche che «al momento dell’avvio della modalità Smart, al lavoratore sarà fornita una
specifica formazione circa le procedure e regole connesse allo svolgimento della prestazione».
Già in linea con la nuova norma è la responsabilizzazione del lavoratore contenuta nell’accordo, tanto nell’obbligo di prendersi cura della propria sicurezza posto a suo carico, quanto in quello di applicare correttamente le istruzioni fornite (secondo comma dell’art. 22 L 81/2017: il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure prevenzionistiche
predisposte dal datore di lavoro).
Buone pratiche: il caso AXA
Comunicazione obbligatoria dell’accordo di lavoro agile o della modificazione al centro per l’impiego
Estensione della copertura assicurativa INAIL alle prestazioni di lavoro rese all’esterno della sede aziendale
Incertezza circa il regime di imputazione dell’infortunio e della malattia professionale all’attività extra-aziendale
Infortunio: nesso di causalità con la prestazione lavorativa
- Occasione di lavoro (art. 2 TU INAIL DPR 1124/1965)
- Rischio elettivo
Condizioni ulteriori: indennizzabile nel tragitto da abitazione a luogo scelto. La scelta del luogo della prestazione deve rispondere a:
- esigenze della prestazione o della conciliazione vita-lavoro; e
- criterio di ragionevolezza
Elencare nell’accordo individuale i luoghi per la prestazione esterna?
- Tassativo
- Esemplificativo
- Con esclusioni
Incertezza applicativa circa gli infortuni in itinere tra luoghi esterni della prestazione o tra questi e il locale aziendale dove si svolga un’altra parte della prestazione
Infortunio in itinere indennizzabile nei limiti dell’art.
2 TU INAIL: normale
percorso, ma non interruzioni o
deviazioni indipendenti dal
lavoro o comunque non
necessitate (così come il
mezzo privato deve essere
necessitato; bicicletta sempre)
Copertura INAIL: art. 23 L. 81/2017
Nell’integrativo aziendale AXA del 12 aprile 2016 si prevede che «qualora un dipendente in Smart Working
subisca un infortunio di qualsiasi genere al di fuori dei locali aziendali, dovrà informare tempestivamente la
Direzione HR, fornendo tutti i dettagli dell’evento. In caso di contestazione da parte dell’INAIL dell’evento accaduto motivata dall’assenza di riferimenti normativi specifici sullo svolgimento della prestazione di
lavoro in modalità SW, l’azienda si impegna tramite specifica copertura assicurativa a garantire le eventuali erogazioni non riconosciute al dipendente o agli aventi diritto».
In altri accordi si chiarisce anche che l’azienda procederà a liquidare, sotto forma di capitale o di rendita, il danno
non indennizzato dall’INAIL applicando gli stessi parametri utilizzati da quest’ultimo.
Buone pratiche: il caso AXA
Legge n. 81/2017 – Il Lavoro Autonomo
Ambito di applicazione
Nuova definizione di coordinamento
Rapporti con il committente
Rapporti con gli enti fiscali/previdenziali/PA
Norme non ancora vigenti
Ambito di applicazione
L. 81/2017, art. 1
Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V c.c., ivi inclusi
quelli che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 c.c.
Art. 2222 c.c. Contratto d’opera
• Una persona si obbliga a compiere verso
un corrispettivo un’opera o un servizio,
con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione.
• È salva la disciplina particolare nel libro
IV.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi
compresi i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c.
Agenzia è sempre esclusa? Tema: modifiche unilaterali come clausole
abusive.
L. 81/2017, art. 15, modifiche all'art. 409, comma 3, c.p.c.:
controversie individuali di lavoro
• Rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
• La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.
D.Lgs. 81/2015, art. 2, comma 1: collaborazioni organizzate dal
committente
• A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro
Il «nuovo» confine tra collaborazione autonoma e
applicazione della disciplina del lavoro subordinato
L’etero – organizzazione secondo la Circ. Min Lav. 3/2016
• Ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto
alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare
la propria attività presso luoghi di lavoro individuali dallo stesso committente (…)
• Sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali: solo
quelle rese senza una minima organizzazione e/o senza avvalersi dell’apporto, seppur
minimo, di altri soggetti. Escluso chi opera come realtà di impresa o abbia a sua volta
dei dipendenti / collaboratori.
Il coordinamento ai sensi del novellato art. 409 c.p.c.
• La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di
coordinamento concordate dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività
lavorativa.
• Effetto pratico: la «giusta dose» di specificità dell’accordo sulle modalità di
coordinamento.
(segue)
Cassazione n. 9696/2009
«Questa Corte di cassazione ha più volte statuito che al fine di
distinguere tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di agenzia
deve considerarsi che elementi peculiari di quest'ultimo sono
rappresentati dall'organizzazione da parte dell'agente di una
struttura imprenditoriale, anche a livello soltanto embrionale, e
dall'assunzione da parte dello stesso (e non già del preponente) del
rischio per l'attività promozionale svolta»
L’agente è sempre un imprenditore?
Clausole / condotte abusive
• Modifica unilaterale (agenzia?)
• Mancanza di un congruo preavviso per recedere da contratto a prestazione continuativa
• Pagamento superiore a 60 gg.
• Rifiuto forma scritta
• Risarcimento danni
Tutele commerciali rafforzate
• Le disposizioni del D.Lgs. 231/2002 (lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) si applicano, in quanto compatibili, tra lavoratori autonomi e imprese / PA / lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli: interessi di mora «automatici».
• Si applica, in quanto compatibile, l’art. 9 L. 192/1998 (abuso dipendenza economica: vi rientrano anche le imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie)
Prova scritta per decreto ingiuntivo
• Modifica all’art. 634 c.p.c.: gli estratti delle scritture contabili valgono come prova scritta anche per i crediti per prestazioni di servizi dei lavoratori autonomi
Rapporti con il committente
Disciplina delle invenzioni
• “Inversione” del sistema rispetto ai dipendenti
• Principio: diritti di utilizzazione economici spettano al lavoratore autonomo secondo la disciplina generale
• Eccezione: invenzione c.d. “di servizio” = unica equiparazione al dipendente
Sospensione / sostituzione
• Gravidanza, malattia, infortunio se attività in via continuativa: sospensione 150 giorni per anno solare, salvo il venir meno dell’interesse del committente
• Accordo di sostituzione con persona di fiducia della lavoratrice durante la maternità
Interpretazione contraria
all’equo premio
(segue)
Deducibilità integrale per spese di vitto e alloggio addebitate analiticamente in parcella al committente; se sostenute direttamente da committente, non sono compensi
Deducibilità integrale fino a Euro 10.000 per formazione (compresi viaggio e soggiorno); fino a Euro 5.000 per certificazione competenze, orientamento ecc.
Deducibilità integrale costi assicurativi contro il mancato pagamento delle prestazioni.
Stabilizzazione indennità di disoccupazione per co.co.co. (DIS-COLL) – aliquota 0,51%
Gestione separata INPS: congedo parentale portato a 6 mesi; indennità di maternità indipendente da effettiva astensione; sospensione contributi per malattia o infortunio gravi
Gestione separata INPS: ampliamento regimi assimilati a degenza ospedaliera
Promozione partecipazione lavoratori autonomi negli appalti pubblici
Sportello dedicato al lavoro autonomo presso il centro per l’impiego
Rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi
Rapporti con gli enti fiscali / previdenziali / PA
Disposizioni non ancora in vigore
Avv. Simonetta Candela
Partner
Studio Legale associato in associazione con Clifford Chance
T +39 02 806341
F +39 02 80634200