AVV. DAVIDE LONGO - Associazione Giovani Giuristi ... · Tale segnalazione negativa, infatti,...

12
AVV. DAVIDE LONGO 1 CENTRALE RISCHI, S.I.C. E ALTRE BANCHE DATI: COSA SONO, QUANDO UNA SEGNALAZIONE E’ ILLEGITTIMA E QUANDO E’ DOVUTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO Premessa Negli ultimi anni il numero dei contenziosi tra le banche e i propri clienti ha conosciuto un profondo incremento, con ogni probabilità favorito dalla grave crisi economica globale del 2008 che ha sconvolto gli equilibri economici (già delicati) del nostro paese. Uno dei profili più interessanti di questa tipologia di contenzioso è rappresentato dall’illegittima segnalazione nei sistemi di valutazione del merito creditizio, nonché dal conseguente risarcimento del danno originato da tale fatto illecito. Come è noto, è estremamente importante (in special modo nel mondo dell’imprenditoria) evitare che il proprio nominativo o quello della propria impresa risulti segnalato quale “cattivo pagatore” in una delle tante banche dati che hanno come scopo quello di valutare il merito creditizio degli utenti. Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare, nel peggiore dei casi, persino il fallimento della propria impresa. La segnalazione negativa in queste banche dati ha notevoli implicazioni non solo in quanto comporta la sostanziale impossibilità per l’imprenditore di accedere ad ulteriori fonti di finanziamento ma anche perché potrebbe indurre gli altri istituti di credito (diversi da quello del segnalante) a procedere alla revoca degli affidamenti bancari già concessi o anche ad impedire al soggetto l’apertura di nuovi conti correnti. In definitiva, la segnalazione come “cattivo pagatore” in queste banche dati può rappresentare l’inizio della fine di un’impresa, ragion per cui le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia dovranno essere subordinate all’osservanza di una serie di rigorosi requisiti, la cui sussistenza andrà valutata con estrema cautela. LA CENTRALE DEI RISCHI, I SIC E LE ALTRE BANCHE DATI Prima di descrivere i più ricorrenti profili di illegittimità delle segnalazioni nelle banche dati di valutazione del merito creditizio, si rende opportuna una breve disamina delle stesse. Centrale dei Rischi della Banca d’Italia

Transcript of AVV. DAVIDE LONGO - Associazione Giovani Giuristi ... · Tale segnalazione negativa, infatti,...

Page 1: AVV. DAVIDE LONGO - Associazione Giovani Giuristi ... · Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare,

AVV. DAVIDE LONGO

1

CENTRALE RISCHI, S.I.C. E ALTRE BANCHE DATI: COSA SONO, QUANDO

UNA SEGNALAZIONE E’ ILLEGITTIMA E QUANDO E’ DOVUTO IL

RISARCIMENTO DEL DANNO

Premessa

Negli ultimi anni il numero dei contenziosi tra le banche e i propri clienti ha conosciuto

un profondo incremento, con ogni probabilità favorito dalla grave crisi economica

globale del 2008 che ha sconvolto gli equilibri economici (già delicati) del nostro paese.

Uno dei profili più interessanti di questa tipologia di contenzioso è rappresentato

dall’illegittima segnalazione nei sistemi di valutazione del merito creditizio, nonché dal

conseguente risarcimento del danno originato da tale fatto illecito.

Come è noto, è estremamente importante (in special modo nel mondo dell’imprenditoria)

evitare che il proprio nominativo o quello della propria impresa risulti segnalato quale

“cattivo pagatore” in una delle tante banche dati che hanno come scopo quello di valutare

il merito creditizio degli utenti.

Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino”

potenzialmente in grado di provocare, nel peggiore dei casi, persino il fallimento della

propria impresa.

La segnalazione negativa in queste banche dati ha notevoli implicazioni non solo in

quanto comporta la sostanziale impossibilità per l’imprenditore di accedere ad ulteriori

fonti di finanziamento ma anche perché potrebbe indurre gli altri istituti di credito

(diversi da quello del segnalante) a procedere alla revoca degli affidamenti bancari già

concessi o anche ad impedire al soggetto l’apertura di nuovi conti correnti.

In definitiva, la segnalazione come “cattivo pagatore” in queste banche dati può

rappresentare l’inizio della fine di un’impresa, ragion per cui le segnalazioni nei sistemi

di informazione creditizia dovranno essere subordinate all’osservanza di una serie di

rigorosi requisiti, la cui sussistenza andrà valutata con estrema cautela.

LA CENTRALE DEI RISCHI, I SIC E LE ALTRE BANCHE DATI

Prima di descrivere i più ricorrenti profili di illegittimità delle segnalazioni nelle banche

dati di valutazione del merito creditizio, si rende opportuna una breve disamina delle

stesse.

Centrale dei Rischi della Banca d’Italia

Page 2: AVV. DAVIDE LONGO - Associazione Giovani Giuristi ... · Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare,

AVV. DAVIDE LONGO

2

A) La Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia (c.d. CR) è un sistema informativo di

matrice pubblica avente ad oggetto l'indebitamento della clientela verso le banche e verso

le società finanziarie (c.d. intermediari).

In pratica, ogni mese gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia:

1) il totale dei crediti verso i propri clienti di entità pari o superiore ad € 30.000,00 anche

se regolarmente onorati;

2) tutti i crediti “in sofferenza”, vale a dire non onorati in situazioni in cui l’intermediario

reputi il cliente irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito. In particolare, ai

fini della segnalazione del credito come sofferente, il cliente dovrà versare in un vero e

proprio stato di “insolvenza” intendendosi per tale non il mero inadempimento del cliente

ad un solo rapporto e neppure il suo tardivo adempimento, bensì una sua persistente

instabilità patrimoniale e finanziaria.

Ebbene, così come gli intermediari forniscono queste informazioni alla Banca d’Italia,

anche la stessa Banca d’Italia fornisce (mensilmente) agli intermediari le predette

informazioni che -nel complesso- costituiscono una sorta di fotografia dell’esposizione

debitoria totale di ciascuno dei clienti segnalati.

Questo continuo flusso di informazioni tra la Banca d’Italia e gli intermediari, infatti, è

finalizzato a perseguire l’interesse pubblico volto ad informare il sistema bancario dello

stato di persistente morosità di un dato soggetto ovvero che quest’ultimo -nonostante la

regolarità dei pagamenti- risulti già gravato da un’esposizione debitoria ritenuta di

rilevante entità (almeno € 30.000,00).

L’obiettivo della CR presso la Banca d’Italia -nel dettaglio- consiste nel migliorare il

processo di valutazione del merito di credito della clientela, innalzando allo stesso tempo

la qualità del credito concesso dagli intermediari e rafforzando così la stabilità finanziaria

dell’intero sistema creditizio.

I dati della Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia non sono accessibili a chiunque

ma soltanto al soggetto interessato, oltre che agli intermediari, agli organi giudiziari e di

polizia giudiziaria strettamente per ragioni di giustizia, alle istituzioni, alle autorità, alle

amministrazioni o agli enti pubblici sebbene limitatamente ai casi previsti dalla legge.

Nello specifico, gli intermediari possono consultare gli avvicendamenti relativi ad un

dato nominativo negli ultimi 36 mesi (ossia gli ultimi tre anni) ragion per cui -per

risultare completamente “puliti” da ogni pendenza pregressa- non sarà sufficiente

l’integrale e tardivo pagamento del credito ma occorrerà attendere appunto 3 anni dalla

prima segnalazione successiva al pagamento medesimo.

Page 3: AVV. DAVIDE LONGO - Associazione Giovani Giuristi ... · Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare,

AVV. DAVIDE LONGO

3

Ciò in quanto gli istituti di credito, pur prendendo atto del pagamento tardivo, potranno

comunque visionare le segnalazioni precedenti fino a tre anni prima e prendere quindi

consapevolezza della pregressa situazione di insolvenza del cliente segnalato.

Sistemi di informazione creditizia (SIC)

B) Oltre alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, esistono altre società private a

scopo di lucro c.d. SIC (Società di Informazioni Creditizie) che raccolgono dati

limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema (anche in

caso di saldo regolare delle rate mensili).

Tali banche dati, a differenza della CR presso la Banca d’Italia, possono includere altresì

i finanziamenti di minore entità –seppur regolarmente onorati- i quali rientrino nello

scaglione tra le poche migliaia di euro e la somma di € 30.000,00.

Va detto che gli intermediari, diversamente da quanto avviene con la CR della Banca

d’Italia, non sono obbligati ad effettuare tali segnalazioni ed inoltre chi aderisce alle SIC

(banca o finanziaria) dovrà pagare alla società privata il compenso pattuito per usufruire

del servizio di accesso ai dati dei clienti (CRIF è senz’altro la più conosciuta ma esistono

anche EXPERIAN gestita da CRIF, CTC, CERVED ed altre ancora).

Banche e finanziarie, dunque, possono utilizzare i dati dei SIC solo ed esclusivamente

nell'ambito della propria attività nel concedere dilazioni di pagamento e ciò al fine di

preservarsi dal rischio di insolvenza dei loro clienti.

L’intera attività delle c.d. SIC è oggi regolata dal Codice di deontologia per i sistemi di

informazioni creditizie (entrato in vigore nel 2005), differentemente da quanto accadeva

in passato quando non esisteva nessuna normativa di riferimento.

I tempi di conservazione dei dati sono pari a 12 mesi in caso di due rate insolute sebbene

sanate tardivamente, 24 mesi in caso di più di due rate pagate in ritardo, nonché 36 mesi

in caso di morosità definitiva a decorrere dall’estinzione del finanziamento o dall’ultimo

aggiornamento segnalato nella banca dati dall’intermediario.

Altre banche dati (CAI e Registro Informatico dei Protesti)

C) Da non confondere con la Centrale dei Rischi né con i SIC è poi la Centrale d’Allarme

Interbancaria detta anche CAI, la quale contiene i dati relativi alle carte di credito e alla

loro eventuale revoca, nonché le informazioni sull’eventuale emissione di assegni non

coperti, la revoca alla possibilità di emettere assegni ed altre tipologie di dati negativi su

questa categoria di titoli finanziari.

Può essere consultata solo dagli intermediari e la sua funzione consiste nell’impedire ai

soggetti sanzionati a seguito di protesti, o in conseguenza del mancato saldo di acquisti

Page 4: AVV. DAVIDE LONGO - Associazione Giovani Giuristi ... · Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare,

AVV. DAVIDE LONGO

4

effettuati con carta di credito, di far nuovamente ricorso a tali modalità di pagamento per

tutto il periodo indicato nella sanzione medesima (di regola sei mesi).

La segnalazione definitiva alla CAI, peraltro, può essere scongiurata se si provvede al

pagamento tardivo dell’assegno protestato o della cambiale protestata, entro 60 giorni

dalla segnalazione medesima, con maggiorazione del 10% a titolo di interessi di mora ed

oltre al saldo di ulteriori oneri e spese.

D) Per quanto riguarda infine il Registro Informatico dei Protesti (c.d. R.I.P.), esso è

gestito dalla Camera di Commercio ed è liberamente consultabile da chiunque.

Il R.i.p. contiene tutte le informazioni relative ai protesti per mancato pagamento di

vaglia cambiari, di tratte e di assegni bancari nonché alle dichiarazioni emesse dalle

stanze di compensazione per il mancato pagamento degli assegni postali.

Ad ogni buon conto, l’atto di protesto dovrà essere cancellato dall’apposito registro una

volta che siano trascorsi 5 anni dalla relativa levata anche laddove il pagamento non sia

mai stato effettuato.

PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ DELLE SEGNALAZIONI NELLE PRINCIPALI

BANCHE DATI DEL SISTEMA CREDITIZIO

A) Motivi di illegittimità delle segnalazioni in Centrale dei Rischi o SIC (es. Crif,

Experian, Cerved)

Premesso che la cancellazione dalla Centrale dei Rischi o dalle banche dati SIC va

richiesta direttamente all’intermediario segnalante e non alla Banca d’Italia per la CR o

all’ente gestore della banca dati per i SIC (quali ad es. CRIF, Cerved ecc.), si osservi che

i più ricorrenti casi di illegittima segnalazione sono riconducibili in buona sostanza a tre

distinte fattispecie:

1) Mancata ricezione del preavviso, previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice di

deontologia e dall’art. 125, comma 3°, del Testo Unico Bancario

La prima di esse è data dalla segnalazione di un credito a sofferenza eseguita in mancanza

del dovuto preavviso al cliente persona fisica, atteso che l’onere di dimostrare l’avvenuto

invio della predetta comunicazione grava interamente sull’intermediario.

L’invio a mezzo posta ordinaria di tale preavviso, infatti, non è sufficiente ad assolvere

l’onere probatorio (qualora il cliente contesti di averlo mai ricevuto) per cui –in pratica-

prima di procedere alla segnalazione a sofferenza l’intermediario sarà tenuto a recapitare

al cliente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Page 5: AVV. DAVIDE LONGO - Associazione Giovani Giuristi ... · Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare,

AVV. DAVIDE LONGO

5

La predetta informativa risulta essenziale in quanto è espressione del

fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali e risponde

all’esigenza di offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione

della morosità o di altro evento negativo.

A tal proposito, l’art. 4, comma 7, del Codice Deontologico e di Buona Condotta per i

Sistemi Informativi prevede testualmente che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il

partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte

l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni

creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi

accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del

preavviso all’interessato.”

In conclusione, alla luce del chiaro dato normativo sopra invocato, la giurisprudenza è

consolidata nel ritenere che in caso di segnalazioni a sofferenza l’intermediario debba -a

pena di illegittimità della segnalazione- preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima (v.

tra le tante Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF Collegio di

Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza

Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di Pescara n. 4687 del

21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del 29.08.2014).

2) Errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del

soggetto segnalato “a sofferenza”

Un ulteriore motivo di illegittimità della segnalazione in CR o nei SIC, molto frequente

nella realtà pratica, consiste nell’errata valutazione del quadro patrimoniale/finanziario

del soggetto segnalato. Come è noto, infatti, l'iscrizione nel registro dei crediti “a

sofferenza” nelle banche dati creditizie richiede un’attenta analisi da parte del soggetto

intermediario il quale -prima di disporla- dovrà esaminare la complessiva situazione

finanziaria del cliente, non potendo essa scaturire a seguito dell’inadempimento a un solo

rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito.

In particolare, il credito può essere considerato come sofferente soltanto qualora sia

vantato nei confronti di soggetti che si trovino in stato di “insolvenza” o che comunque

versino in situazioni sostanzialmente analoghe ad essa.

Tale nozione di insolvenza, occorre precisarlo, non si identifica con quella dell'insolvenza

fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione

patrimoniale, apprezzabile come "grave e non transitoria difficoltà economica

Page 6: AVV. DAVIDE LONGO - Associazione Giovani Giuristi ... · Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare,

AVV. DAVIDE LONGO

6

equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza" (Cass. Civ. n.

23093/2013; Cass.Civ. n. 7958/2009; Cass. civ. n. 21428/2007).

Sul punto tra l’altro il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2276/2012 (riconoscendo

nel caso di specie l’illegittima segnalazione in CR) ha avuto modo di chiarire che “[..]

l’istituto di credito ha senz’altro l’obbligo di compiere una approfondita istruttoria

prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi – quali

la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione

contingente del mercato in cui opera, l’ammontare complessivo del credito ottenuto dal

sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che

induca a ritenere il credito a sofferenza ossia tale per cui appaiano sussistere

rilevantissime difficoltà di recuperarlo [...]”.

In conclusione, l’intermediario è tenuto ad una rigorosa valutazione prima di segnalare a

sofferenza il credito del proprio cliente in quanto -in caso contrario- la segnalazione potrà

essere ritenuta illegittima e l’istituto di credito potrebbe essere condannato al risarcimento

dei danni cagionati al cliente in conseguenza dell’illegittima segnalazione.

3) Mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o

dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente

La terza ed ultima fattispecie concerne infine il caso della segnalazione inizialmente

legittima che -a seguito di un accordo transattivo sopravvenuto tra il cliente e

l’intermediario- non sia mai stata aggiornata dall’istituto di credito stesso.

Ebbene, in tale casistica il cliente avrà pieno diritto ad ottenere la rettifica/cancellazione

della segnalazione dalla data di stipula del piano di rientro, nonché il ristoro

dell’eventuale risarcimento del danno cagionato dal tardivo adempimento della banca (v.

decisione ABF Napoli n. 6484 del 1° settembre 2015; ABF Napoli n. 6899 del 10

settembre 2015).

Un ragionamento analogo, peraltro, troverà applicazione anche nel caso in cui venga

accertato giudizialmente un credito di misura inferiore a quello preteso dall’intermediario

tant’è che quest’ultimo, in tal caso, sarà obbligato ad aggiornare la banca dati ove è

avvenuta la segnalazione indicando la corretta entità del proprio credito.

B) Illegittimità della segnalazione alla CAI per mancata ricezione del preavviso

previsto dall’art. 9 bis della legge n. 386/1990

Per quanto concerne poi la Centrale di Allarme Interbancaria, la quale occorre ricordarlo

vieta agli intermediari il rilascio di nuove carte di credito o di nuovi libretti di assegni per

tutto il periodo oggetto di segnalazione, il più ricorrente motivo di illegittimità della

Page 7: AVV. DAVIDE LONGO - Associazione Giovani Giuristi ... · Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare,

AVV. DAVIDE LONGO

7

segnalazione (in maniera similare a quanto illustrato per la CR e per i SIC) consiste nel

mancato recapito al cliente di una raccomandata a.r. di preavviso di segnalazione.

Tale necessità, tuttavia, ha una differente fonte normativa ovverosia l’art. 9 bis della

legge n. 386/1990 il quale prevede espressamente che prima della segnalazione alla CAI

occorrerà inviare il predetto preavviso e che dovranno essere trascorsi almeno dieci giorni

dalla data di ricevimento dello stesso.

C) Illegittimità dell’iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti

In ordine all’illegittimità dell’iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti, si osservi

che una levata di protesto può risultare illegittima, o errata, o per vizi di forma o per vizi

di merito.

Nel primo caso, i soggetti interessati potranno rivolgersi direttamente alla Camera di

Commercio onde richiedere la cancellazione del protesto (precisando che per soggetti

interessati si intendono tutti coloro che abbiano illegittimamente o erroneamente subito la

levata di protesto a proprio nome, nonché i pubblici ufficiali incaricati della levata,

l'azienda di credito o l'ufficio postale incaricato di procedere alla levata medesima).

Se invece l'illegittimità o l'erroneità della levata del protesto ha ad oggetto vizi di merito,

occorrerà richiedere all’Autorità Giudiziaria di accertare (nel merito appunto) la concreta

sussistenza delle ragioni che abbiano determinato la levata di protesto oggetto di

contestazione.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE

Tutto ciò delineato, resta da chiedersi se una volta che sia stata accertata la responsabilità

dell’intermediario conseguente all’illegittima segnalazione nelle banche dati creditizie, il

diritto al risarcimento dei danni debba riconoscersi automaticamente al cliente senza

necessità di fornire ulteriore prova del danno (c.d. in re ipsa).

Ebbene, sul punto la giurisprudenza maggioritaria (v. tra le tante Cass. civ. n. 1931/2017)

ritiene che in tal caso il danno non possa reputarsi in re ipsa, vale a dire automaticamente

riconosciuto al soggetto ingiustamente segnalato, in quanto quest’ultimo sarà comunque

tenuto a dimostrare il pregiudizio subito oltre al nesso causale tra il danno e il fatto

illecito.

Le voci di danno risarcibili e la loro quantificazione

Il danno da illegittima segnalazione può assumere non soltanto la veste di danno

patrimoniale ma anche quella di danno non patrimoniale.

Page 8: AVV. DAVIDE LONGO - Associazione Giovani Giuristi ... · Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare,

AVV. DAVIDE LONGO

8

A) A livello di danno patrimoniale, infatti, il danno si concretizza soprattutto sotto il

profilo della riduzione della possibilità di investimenti e del ridotto (rectius, annullato)

accesso al credito e tale danno avrà una portata più consistente laddove il soggetto rivesta

la qualifica di imprenditore.

A tal proposito, occorrerà dimostrare l’effettiva perdita del volume di affari dell’impresa

e in questo caso -anche ai fini della quantificazione del danno- parrebbe auspicabile

rivolgersi ad un esperto contabile in grado di redigere una perizia tecnica volta –

innanzitutto- ad individuare il danno subito dall’impresa in conseguenza dei dinieghi

ricevuti dagli istituti bancari e -in secondo luogo- a quantificare l’esatta entità del

risarcimento dovuto.

In ordine al danno non patrimoniale poi, esso è comprensivo di molteplici componenti,

ovvero del danno morale e del danno alla reputazione personale e commerciale del

soggetto ingiustamente segnalato, rientrando entrambi nel novero dei diritti della

personalità che godono di copertura costituzionale ai sensi dell’art. 2 della Cost. e dunque

sono pienamente risarcibili.

Il c.d. danno morale, tra l’altro, potrà essere oggetto di risarcimento (non autonomamente

ma nell’ambito del danno non patrimoniale) anche nel caso in cui il soggetto segnalato

non sia una persona fisica ma una persona giuridica tant’è vero che sul punto la Corte

Suprema ha rilevato che “anche nei confronti dell'ente collettivo è configurabile la

risarcibilità del danno non patrimoniale intesa come qualsiasi conseguenza

pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata

su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione:

allorquando, cioè, il fatto lesivo incida su di una situazione giuridica dell'ente che sia

equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla costituzione”

(Cass. Civ. n. 15609/2014; Cass. Civ. n. 22396/2013; Cass. Civ. n. 29185/208; Cass. Civ.

n. 12929/2007).

In merito alla quantificazione del danno non patrimoniale, infine, è dato rilevare che esso

sarà liquidato dal Giudice (o dall’ABF) in via equitativa sulla base di un giudizio che

terrà conto delle peculiarità del caso concreto e in particolare dell’esistenza o meno di

una o più delle componenti del danno non patrimoniale sopra illustrate (danno alla

reputazione personale e commerciale, danno morale).

L’onere della prova del danno da illegittima segnalazione

Le casistiche più ricorrenti di potenziali danni che il cliente potrebbe subire in

conseguenza dell’illegittima segnalazione sono in buona sostanza riconducibili alla

Page 9: AVV. DAVIDE LONGO - Associazione Giovani Giuristi ... · Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare,

AVV. DAVIDE LONGO

9

mancata concessione di finanziamenti, alla revoca di affidamenti bancari da parte di altri

istituti di credito diversi da quello segnalante, nonché dal diniego ricevuto da un soggetto

segnalato alla propria richiesta di aprire nuovi conti correnti.

A) Uno dei problemi dell’onere della prova, in questi casi, sta nella difficoltà di

dimostrare la reale motivazione per cui l’istituto di credito abbia deciso di rigettare le

richieste del soggetto segnalato ovvero, in altri termini, risulta complesso provare il nesso

di causalità tra fatto illecito e danno (ciò accade soprattutto quando il soggetto sia stato

più volte segnalato o su di esso gravino altri eventi pregiudizievoli perché è difficile

provare che il diniego espresso dalla banca sia dovuto proprio a quella illegittima

segnalazione e non ad altri eventi negativi).

A tal proposito, infatti, occorrerà senz’altro produrre in giudizio l’eventuale

documentazione comprovante il diniego di finanziamenti ma nella realtà pratica è molto

raro che la banca o la finanziaria -nella lettera recapitata al cliente per comunicare il

diniego alle sue richieste- si sia spinta a specificare l’esatta motivazione di questa scelta.

Infatti, sarà più probabile che tale missiva contenga una mera frase di stile -con ogni

probabilità adottata dall’istituto bancario in tutte le situazioni di questa tipologia- con la

quale si affermi genericamente che quanto richiesto sia stato negato alla luce della

documentazione complessiva esaminata dall’istituto bancario.

Ebbene, è evidente che una missiva di tal genere non può di certo costituire una prova

idonea a dimostrare l’esistenza del nesso causale tra l’illegittima segnalazione e il danno

subito, non essendo in alcun modo specificato quale particolare documentazione abbia

indotto la banca a rigettare le richieste del cliente.

Alla luce del potenziale problema probatorio sopra illustrato, ancor prima di instaurare il

giudizio volto ad ottenere il risarcimento dei danni da illegittima segnalazione, potrebbe

essere utile contestare il generico rifiuto della banca richiedendo all’intermediario:

1) di motivare con maggiore chiarezza e con maggiori dettagli la propria scelta di

rigettare le richieste del cliente;

2) di consegnare una copia del dossier completo della situazione del cliente di cui

l’istituto di credito si è servito per fondare la propria decisione.

Ed infatti, se è vero che la scelta di rigettare una richiesta di finanziamento è un diritto

insindacabile della banca -essendo essa espressione dell’esercizio della libertà di impresa-

nulla esclude che il cliente abbia il diritto di conoscere le ragioni del diniego delle proprie

istanze.

Page 10: AVV. DAVIDE LONGO - Associazione Giovani Giuristi ... · Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare,

AVV. DAVIDE LONGO

10

In particolare, tale diritto trova riscontro normativo sia nei principi generali della buona

fede, correttezza e adeguata professionalità a cui gli istituti bancari devono

obbligatoriamente conformarsi, sia nella Comunicazione della Banca d’Italia del 22

ottobre 2007 che ha espressamente riconosciuto tale diritto (v. sul punto Collegio

Coordinamento ABF n. 6182/2013; Cass. Civ. n. 349/2013).

Il diritto alla consegna di una copia del dossier relativo alla posizione creditizia del

cliente, invece, trova riscontro normativo nel Codice della Privacy (segnatamente all’art.

7) il quale riconosce espressamente al titolare dei dati sensibili il diritto di accesso ad

ogni documentazione che lo interessa.

Tutto ciò delineato, va detto che un’ulteriore possibilità per provare il danno da

illegittima segnalazione potrebbe essere quella di chiamare a testimoniare i dipendenti o

il direttore dell’istituto creditizio ma essa potrebbe rivelarsi una strategia azzardata.

Accade sovente infatti che questi ultimi -pur riconoscendo il fatto che la segnalazione

nelle centrali rischi o nei Sic siano elementi senz’atro in grado di determinare il diniego

di un finanziamento- non siano in grado di ricordare nello specifico la fattispecie concreta

(magari risalente ad alcuni anni precedenti) e dunque non possano confermare il reale

svolgimento dei fatti.

Su quest’ultimo punto, tra l’altro, la Corte di Cassazione (con la succitata sentenza n.

1931/2017) ha già avuto modo di chiarire che -ai fini probatori- non è sufficiente fornire

la prova delle linee guida adottate dalla banca nel concedere finanziamenti bensì

occorrerà dimostrare come si siano svolti i fatti nella fattispecie oggetto del giudizio.

Le possibili strade per l’accertamento dell’illegittima segnalazione e per richiedere il

risarcimento del danno

Chi intenda far accertare l’illegittimità di una segnalazione in una banca dati del sistema

creditizio, nonché richiedere il conseguente risarcimento del danno, avrà a disposizione in buona

sostanza due possibile strade:

1) il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario che presenta il vantaggio di avere tempi contenuti e

costi irrisori ma le sue decisioni non sono vincolanti ed esso non consente di citare testimoni o

richiedere consulenze tecniche d’ufficio (il che può essere un problema in particolare in punto di

prova della quantificazione del danno).

2) il giudizio civile che ha tempi più lunghi e costi più elevati ma le sue pronunce sono vincolanti,

l’istruttoria è più approfondita e soprattutto è possibile -prima di instaurare il giudizio ordinario-

attivare un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. data la necessità del soggetto segnalato di

ottenere il più velocemente possibile la cancellazione del suo nominativo dalle banche dati.

Page 11: AVV. DAVIDE LONGO - Associazione Giovani Giuristi ... · Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare,

AVV. DAVIDE LONGO

11

BANCHE DATI PER VALUTARE

IL MERITO CREDITIZIO

1° 2° 3° 4°

PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ DELLE

SEGNALAZIONI NELLE BANCHE DATI CREDITIZIE

Centrale dei Rischi

presso la Banca

d’Italia:

- ha natura pubblica

- riguarda crediti

regolarmente onorati

pari o superiori ad €

30.000,00 e crediti in

sofferenza di

qualunque importo

purché sussista lo stato

di insolvenza del

soggetto segnalato;

- c’è uno scambio di

informazioni mensili

tra la Banca d’Italia e

gli intermediari i quali

sono vicendevolmente

obbligati a fornire tali

informazioni

- è accessibile solo

dall’interessato, dagli

intermediari, dalla

polizia giudiziaria per

ragioni di giustizia,

dagli enti pubblici o

altre istituzioni se

previsto dalla legge

- si possono visionare i

dati degli ultimi 36

mesi perciò anche in

caso di pagamento

tardivo o di riduzione

del debito sotto i €

30.000,00, la

segnalazione pregressa

è visibile per 3 anni

Sistemi di informazione

creditizia (c.d. SIC es. Crif,

Experian, Cerved):

- è gestita da società private ed

è a pagamento

- riguarda crediti anche

inferiori ad € 30.000,00 e

anche se regolarmente onorati

ma in quest’ultimo caso gli

interessati possono richiedere

la cancellazione dei dati

- c’è uno scambio di

informazioni ma gli

intermediari non sono

obbligati a segnalare e

comunque occorre che

l’intermediario abbia aderito

alla banca dati

- è accessibile solo

dall’interessato e

dall’intermediario, dalla

polizia giudiziaria per ragioni

di giustizia, dagli enti pubblici

o altre istituzioni se previsto

dalla legge

- i tempi di conservazione dei

dati sono pari a 12 mesi in

caso di due rate insolute sanate

tardivamente, 24 mesi in caso

di più di due rate pagate in

ritardo, 36 mesi in caso di

morosità definitiva a decorrere

dall’estinzione del

finanziamento o dall’ultimo

aggiornamento segnalato

Centrale d’Allarme

Interbancaria (CAI):

- ha natura pubblica

- contiene i dati

relativi alle carte di

credito e alla loro

eventuale revoca,

nonché informazioni

sull’eventuale

emissione di assegni

non coperti, la revoca

alla possibilità di

emettere assegni ed

altre tipologie di dati

negativi su questa

categoria di titoli

finanziari

- può essere consultata

solo dagli intermediari

- la sua funzione

consiste nell’impedire

ai soggetti sanzionati a

seguito di protesti, o in

conseguenza del

mancato saldo di

acquisti effettuati con

carta di credito, di far

nuovamente ricorso a

tali modalità di

pagamento per tutto il

periodo indicato nella

sanzione medesima (di

regola sei mesi).

Il Registro

Informatico dei

Protesti:

- è gestito dalla

Camera di

Commercio

- è liberamente

consultabile da

chiunque

- contiene le

informazioni relative

ai protesti per

mancato pagamento

di vaglia cambiari,

di tratte e di assegni

bancari e

alle dichiarazioni

emesse dalle stanze

di

compensazione per

il mancato

pagamento degli

assegni postali

- il protesto viene

cancellato

automaticamente

dall’apposito

registro trascorsi 5

anni anche in caso di

mancato pagamento

Page 12: AVV. DAVIDE LONGO - Associazione Giovani Giuristi ... · Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare,

AVV. DAVIDE LONGO

12

1° 2° 3°

1) Mancata ricezione del

preavviso, previsto

dall’art. 4, comma 7, del

Codice di deontologia e

dall’art. 125, comma 3°,

del Testo Unico

Bancario

- l’onere della prova è a

carico dell’intermediario

che dovrà aver inviato

una lettera raccomandata

con ricevuta di ritorno

2) Errata valutazione

dell’intermediario circa

lo stato economico-

patrimoniale del

soggetto segnalato “a

sofferenza”

- l’istituto di credito ha

senz’altro l’obbligo di

compiere una

approfondita istruttoria

prima di effettuare la

segnalazione, per

verificare sulla base di

elementi oggettivi – quali

la liquidità del soggetto,

la sua capacità produttiva

e/o reddituale, la

situazione contingente del

mercato in cui opera,

l’ammontare complessivo

del credito ottenuto dal

sistema creditizio e/o

finanziario

- lo stato di “insolvenza”

del debitore richiesto ai

fini della segnalazione in

CR a sofferenza non

coincide con quello

richiesto ai fini

fallimentari ma è meno

rigoroso

3) Mancato

aggiornamento della

segnalazione dopo il

sopravvenuto

accordo transattivo o

dopo la riduzione

del credito accertata

giudizialmente

- l’intermediario che

non provveda può

essere chiamato a

risarcire gli

eventuali danni

prodotti

Centrale d’Allarme

Interbancaria (CAI):

- è illegittima la

segnalazione alla CAI

senza l’invio al cliente di

una raccomandata a.r. di

preavviso di segnalazione

ai sensi dell’art. 9 bis ex

legge n. 386/1990 o se non

sono trascorsi dieci giorni

dal ricevimento della

stessa

Il Registro Informatico dei

Protesti:

- per i vizi di forma, i

soggetti interessati (coloro

che hanno illegittimamente

o erroneamente subito la

levata di protesto a proprio

nome, i pubblici ufficiali

incaricati della levata,

l'azienda di credito o

l'ufficio postale che abbiano

proceduto alla levata)

possono rivolgersi alla

Camera di Commercio per

la cancellazione del

protesto

- per i vizi di merito

occorrerà rivolgersi

all’Autorità Giudiziaria

per far accertare

l’insussistenza delle

ragioni che hanno

determinato il protesto

Centrale dei Rischi presso Banca d’Italia (CR) e Sistemi di

Informazione Creditizia (es. CRIF, Experian, Cerved)