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AVV. DAVIDE LONGO
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CENTRALE RISCHI, S.I.C. E ALTRE BANCHE DATI: COSA SONO, QUANDO
UNA SEGNALAZIONE E’ ILLEGITTIMA E QUANDO E’ DOVUTO IL
RISARCIMENTO DEL DANNO
Premessa
Negli ultimi anni il numero dei contenziosi tra le banche e i propri clienti ha conosciuto
un profondo incremento, con ogni probabilità favorito dalla grave crisi economica
globale del 2008 che ha sconvolto gli equilibri economici (già delicati) del nostro paese.
Uno dei profili più interessanti di questa tipologia di contenzioso è rappresentato
dall’illegittima segnalazione nei sistemi di valutazione del merito creditizio, nonché dal
conseguente risarcimento del danno originato da tale fatto illecito.
Come è noto, è estremamente importante (in special modo nel mondo dell’imprenditoria)
evitare che il proprio nominativo o quello della propria impresa risulti segnalato quale
“cattivo pagatore” in una delle tante banche dati che hanno come scopo quello di valutare
il merito creditizio degli utenti.
Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino”
potenzialmente in grado di provocare, nel peggiore dei casi, persino il fallimento della
propria impresa.
La segnalazione negativa in queste banche dati ha notevoli implicazioni non solo in
quanto comporta la sostanziale impossibilità per l’imprenditore di accedere ad ulteriori
fonti di finanziamento ma anche perché potrebbe indurre gli altri istituti di credito
(diversi da quello del segnalante) a procedere alla revoca degli affidamenti bancari già
concessi o anche ad impedire al soggetto l’apertura di nuovi conti correnti.
In definitiva, la segnalazione come “cattivo pagatore” in queste banche dati può
rappresentare l’inizio della fine di un’impresa, ragion per cui le segnalazioni nei sistemi
di informazione creditizia dovranno essere subordinate all’osservanza di una serie di
rigorosi requisiti, la cui sussistenza andrà valutata con estrema cautela.
LA CENTRALE DEI RISCHI, I SIC E LE ALTRE BANCHE DATI
Prima di descrivere i più ricorrenti profili di illegittimità delle segnalazioni nelle banche
dati di valutazione del merito creditizio, si rende opportuna una breve disamina delle
stesse.
Centrale dei Rischi della Banca d’Italia
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A) La Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia (c.d. CR) è un sistema informativo di
matrice pubblica avente ad oggetto l'indebitamento della clientela verso le banche e verso
le società finanziarie (c.d. intermediari).
In pratica, ogni mese gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia:
1) il totale dei crediti verso i propri clienti di entità pari o superiore ad € 30.000,00 anche
se regolarmente onorati;
2) tutti i crediti “in sofferenza”, vale a dire non onorati in situazioni in cui l’intermediario
reputi il cliente irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito. In particolare, ai
fini della segnalazione del credito come sofferente, il cliente dovrà versare in un vero e
proprio stato di “insolvenza” intendendosi per tale non il mero inadempimento del cliente
ad un solo rapporto e neppure il suo tardivo adempimento, bensì una sua persistente
instabilità patrimoniale e finanziaria.
Ebbene, così come gli intermediari forniscono queste informazioni alla Banca d’Italia,
anche la stessa Banca d’Italia fornisce (mensilmente) agli intermediari le predette
informazioni che -nel complesso- costituiscono una sorta di fotografia dell’esposizione
debitoria totale di ciascuno dei clienti segnalati.
Questo continuo flusso di informazioni tra la Banca d’Italia e gli intermediari, infatti, è
finalizzato a perseguire l’interesse pubblico volto ad informare il sistema bancario dello
stato di persistente morosità di un dato soggetto ovvero che quest’ultimo -nonostante la
regolarità dei pagamenti- risulti già gravato da un’esposizione debitoria ritenuta di
rilevante entità (almeno € 30.000,00).
L’obiettivo della CR presso la Banca d’Italia -nel dettaglio- consiste nel migliorare il
processo di valutazione del merito di credito della clientela, innalzando allo stesso tempo
la qualità del credito concesso dagli intermediari e rafforzando così la stabilità finanziaria
dell’intero sistema creditizio.
I dati della Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia non sono accessibili a chiunque
ma soltanto al soggetto interessato, oltre che agli intermediari, agli organi giudiziari e di
polizia giudiziaria strettamente per ragioni di giustizia, alle istituzioni, alle autorità, alle
amministrazioni o agli enti pubblici sebbene limitatamente ai casi previsti dalla legge.
Nello specifico, gli intermediari possono consultare gli avvicendamenti relativi ad un
dato nominativo negli ultimi 36 mesi (ossia gli ultimi tre anni) ragion per cui -per
risultare completamente “puliti” da ogni pendenza pregressa- non sarà sufficiente
l’integrale e tardivo pagamento del credito ma occorrerà attendere appunto 3 anni dalla
prima segnalazione successiva al pagamento medesimo.
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Ciò in quanto gli istituti di credito, pur prendendo atto del pagamento tardivo, potranno
comunque visionare le segnalazioni precedenti fino a tre anni prima e prendere quindi
consapevolezza della pregressa situazione di insolvenza del cliente segnalato.
Sistemi di informazione creditizia (SIC)
B) Oltre alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, esistono altre società private a
scopo di lucro c.d. SIC (Società di Informazioni Creditizie) che raccolgono dati
limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema (anche in
caso di saldo regolare delle rate mensili).
Tali banche dati, a differenza della CR presso la Banca d’Italia, possono includere altresì
i finanziamenti di minore entità –seppur regolarmente onorati- i quali rientrino nello
scaglione tra le poche migliaia di euro e la somma di € 30.000,00.
Va detto che gli intermediari, diversamente da quanto avviene con la CR della Banca
d’Italia, non sono obbligati ad effettuare tali segnalazioni ed inoltre chi aderisce alle SIC
(banca o finanziaria) dovrà pagare alla società privata il compenso pattuito per usufruire
del servizio di accesso ai dati dei clienti (CRIF è senz’altro la più conosciuta ma esistono
anche EXPERIAN gestita da CRIF, CTC, CERVED ed altre ancora).
Banche e finanziarie, dunque, possono utilizzare i dati dei SIC solo ed esclusivamente
nell'ambito della propria attività nel concedere dilazioni di pagamento e ciò al fine di
preservarsi dal rischio di insolvenza dei loro clienti.
L’intera attività delle c.d. SIC è oggi regolata dal Codice di deontologia per i sistemi di
informazioni creditizie (entrato in vigore nel 2005), differentemente da quanto accadeva
in passato quando non esisteva nessuna normativa di riferimento.
I tempi di conservazione dei dati sono pari a 12 mesi in caso di due rate insolute sebbene
sanate tardivamente, 24 mesi in caso di più di due rate pagate in ritardo, nonché 36 mesi
in caso di morosità definitiva a decorrere dall’estinzione del finanziamento o dall’ultimo
aggiornamento segnalato nella banca dati dall’intermediario.
Altre banche dati (CAI e Registro Informatico dei Protesti)
C) Da non confondere con la Centrale dei Rischi né con i SIC è poi la Centrale d’Allarme
Interbancaria detta anche CAI, la quale contiene i dati relativi alle carte di credito e alla
loro eventuale revoca, nonché le informazioni sull’eventuale emissione di assegni non
coperti, la revoca alla possibilità di emettere assegni ed altre tipologie di dati negativi su
questa categoria di titoli finanziari.
Può essere consultata solo dagli intermediari e la sua funzione consiste nell’impedire ai
soggetti sanzionati a seguito di protesti, o in conseguenza del mancato saldo di acquisti
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effettuati con carta di credito, di far nuovamente ricorso a tali modalità di pagamento per
tutto il periodo indicato nella sanzione medesima (di regola sei mesi).
La segnalazione definitiva alla CAI, peraltro, può essere scongiurata se si provvede al
pagamento tardivo dell’assegno protestato o della cambiale protestata, entro 60 giorni
dalla segnalazione medesima, con maggiorazione del 10% a titolo di interessi di mora ed
oltre al saldo di ulteriori oneri e spese.
D) Per quanto riguarda infine il Registro Informatico dei Protesti (c.d. R.I.P.), esso è
gestito dalla Camera di Commercio ed è liberamente consultabile da chiunque.
Il R.i.p. contiene tutte le informazioni relative ai protesti per mancato pagamento di
vaglia cambiari, di tratte e di assegni bancari nonché alle dichiarazioni emesse dalle
stanze di compensazione per il mancato pagamento degli assegni postali.
Ad ogni buon conto, l’atto di protesto dovrà essere cancellato dall’apposito registro una
volta che siano trascorsi 5 anni dalla relativa levata anche laddove il pagamento non sia
mai stato effettuato.
PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ DELLE SEGNALAZIONI NELLE PRINCIPALI
BANCHE DATI DEL SISTEMA CREDITIZIO
A) Motivi di illegittimità delle segnalazioni in Centrale dei Rischi o SIC (es. Crif,
Experian, Cerved)
Premesso che la cancellazione dalla Centrale dei Rischi o dalle banche dati SIC va
richiesta direttamente all’intermediario segnalante e non alla Banca d’Italia per la CR o
all’ente gestore della banca dati per i SIC (quali ad es. CRIF, Cerved ecc.), si osservi che
i più ricorrenti casi di illegittima segnalazione sono riconducibili in buona sostanza a tre
distinte fattispecie:
1) Mancata ricezione del preavviso, previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice di
deontologia e dall’art. 125, comma 3°, del Testo Unico Bancario
La prima di esse è data dalla segnalazione di un credito a sofferenza eseguita in mancanza
del dovuto preavviso al cliente persona fisica, atteso che l’onere di dimostrare l’avvenuto
invio della predetta comunicazione grava interamente sull’intermediario.
L’invio a mezzo posta ordinaria di tale preavviso, infatti, non è sufficiente ad assolvere
l’onere probatorio (qualora il cliente contesti di averlo mai ricevuto) per cui –in pratica-
prima di procedere alla segnalazione a sofferenza l’intermediario sarà tenuto a recapitare
al cliente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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La predetta informativa risulta essenziale in quanto è espressione del
fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali e risponde
all’esigenza di offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione
della morosità o di altro evento negativo.
A tal proposito, l’art. 4, comma 7, del Codice Deontologico e di Buona Condotta per i
Sistemi Informativi prevede testualmente che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il
partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte
l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni
creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi
accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del
preavviso all’interessato.”
In conclusione, alla luce del chiaro dato normativo sopra invocato, la giurisprudenza è
consolidata nel ritenere che in caso di segnalazioni a sofferenza l’intermediario debba -a
pena di illegittimità della segnalazione- preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima (v.
tra le tante Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF Collegio di
Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza
Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di Pescara n. 4687 del
21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del 29.08.2014).
2) Errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del
soggetto segnalato “a sofferenza”
Un ulteriore motivo di illegittimità della segnalazione in CR o nei SIC, molto frequente
nella realtà pratica, consiste nell’errata valutazione del quadro patrimoniale/finanziario
del soggetto segnalato. Come è noto, infatti, l'iscrizione nel registro dei crediti “a
sofferenza” nelle banche dati creditizie richiede un’attenta analisi da parte del soggetto
intermediario il quale -prima di disporla- dovrà esaminare la complessiva situazione
finanziaria del cliente, non potendo essa scaturire a seguito dell’inadempimento a un solo
rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito.
In particolare, il credito può essere considerato come sofferente soltanto qualora sia
vantato nei confronti di soggetti che si trovino in stato di “insolvenza” o che comunque
versino in situazioni sostanzialmente analoghe ad essa.
Tale nozione di insolvenza, occorre precisarlo, non si identifica con quella dell'insolvenza
fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione
patrimoniale, apprezzabile come "grave e non transitoria difficoltà economica
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equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza" (Cass. Civ. n.
23093/2013; Cass.Civ. n. 7958/2009; Cass. civ. n. 21428/2007).
Sul punto tra l’altro il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2276/2012 (riconoscendo
nel caso di specie l’illegittima segnalazione in CR) ha avuto modo di chiarire che “[..]
l’istituto di credito ha senz’altro l’obbligo di compiere una approfondita istruttoria
prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi – quali
la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione
contingente del mercato in cui opera, l’ammontare complessivo del credito ottenuto dal
sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che
induca a ritenere il credito a sofferenza ossia tale per cui appaiano sussistere
rilevantissime difficoltà di recuperarlo [...]”.
In conclusione, l’intermediario è tenuto ad una rigorosa valutazione prima di segnalare a
sofferenza il credito del proprio cliente in quanto -in caso contrario- la segnalazione potrà
essere ritenuta illegittima e l’istituto di credito potrebbe essere condannato al risarcimento
dei danni cagionati al cliente in conseguenza dell’illegittima segnalazione.
3) Mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o
dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente
La terza ed ultima fattispecie concerne infine il caso della segnalazione inizialmente
legittima che -a seguito di un accordo transattivo sopravvenuto tra il cliente e
l’intermediario- non sia mai stata aggiornata dall’istituto di credito stesso.
Ebbene, in tale casistica il cliente avrà pieno diritto ad ottenere la rettifica/cancellazione
della segnalazione dalla data di stipula del piano di rientro, nonché il ristoro
dell’eventuale risarcimento del danno cagionato dal tardivo adempimento della banca (v.
decisione ABF Napoli n. 6484 del 1° settembre 2015; ABF Napoli n. 6899 del 10
settembre 2015).
Un ragionamento analogo, peraltro, troverà applicazione anche nel caso in cui venga
accertato giudizialmente un credito di misura inferiore a quello preteso dall’intermediario
tant’è che quest’ultimo, in tal caso, sarà obbligato ad aggiornare la banca dati ove è
avvenuta la segnalazione indicando la corretta entità del proprio credito.
B) Illegittimità della segnalazione alla CAI per mancata ricezione del preavviso
previsto dall’art. 9 bis della legge n. 386/1990
Per quanto concerne poi la Centrale di Allarme Interbancaria, la quale occorre ricordarlo
vieta agli intermediari il rilascio di nuove carte di credito o di nuovi libretti di assegni per
tutto il periodo oggetto di segnalazione, il più ricorrente motivo di illegittimità della
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segnalazione (in maniera similare a quanto illustrato per la CR e per i SIC) consiste nel
mancato recapito al cliente di una raccomandata a.r. di preavviso di segnalazione.
Tale necessità, tuttavia, ha una differente fonte normativa ovverosia l’art. 9 bis della
legge n. 386/1990 il quale prevede espressamente che prima della segnalazione alla CAI
occorrerà inviare il predetto preavviso e che dovranno essere trascorsi almeno dieci giorni
dalla data di ricevimento dello stesso.
C) Illegittimità dell’iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti
In ordine all’illegittimità dell’iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti, si osservi
che una levata di protesto può risultare illegittima, o errata, o per vizi di forma o per vizi
di merito.
Nel primo caso, i soggetti interessati potranno rivolgersi direttamente alla Camera di
Commercio onde richiedere la cancellazione del protesto (precisando che per soggetti
interessati si intendono tutti coloro che abbiano illegittimamente o erroneamente subito la
levata di protesto a proprio nome, nonché i pubblici ufficiali incaricati della levata,
l'azienda di credito o l'ufficio postale incaricato di procedere alla levata medesima).
Se invece l'illegittimità o l'erroneità della levata del protesto ha ad oggetto vizi di merito,
occorrerà richiedere all’Autorità Giudiziaria di accertare (nel merito appunto) la concreta
sussistenza delle ragioni che abbiano determinato la levata di protesto oggetto di
contestazione.
IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE
Tutto ciò delineato, resta da chiedersi se una volta che sia stata accertata la responsabilità
dell’intermediario conseguente all’illegittima segnalazione nelle banche dati creditizie, il
diritto al risarcimento dei danni debba riconoscersi automaticamente al cliente senza
necessità di fornire ulteriore prova del danno (c.d. in re ipsa).
Ebbene, sul punto la giurisprudenza maggioritaria (v. tra le tante Cass. civ. n. 1931/2017)
ritiene che in tal caso il danno non possa reputarsi in re ipsa, vale a dire automaticamente
riconosciuto al soggetto ingiustamente segnalato, in quanto quest’ultimo sarà comunque
tenuto a dimostrare il pregiudizio subito oltre al nesso causale tra il danno e il fatto
illecito.
Le voci di danno risarcibili e la loro quantificazione
Il danno da illegittima segnalazione può assumere non soltanto la veste di danno
patrimoniale ma anche quella di danno non patrimoniale.
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A) A livello di danno patrimoniale, infatti, il danno si concretizza soprattutto sotto il
profilo della riduzione della possibilità di investimenti e del ridotto (rectius, annullato)
accesso al credito e tale danno avrà una portata più consistente laddove il soggetto rivesta
la qualifica di imprenditore.
A tal proposito, occorrerà dimostrare l’effettiva perdita del volume di affari dell’impresa
e in questo caso -anche ai fini della quantificazione del danno- parrebbe auspicabile
rivolgersi ad un esperto contabile in grado di redigere una perizia tecnica volta –
innanzitutto- ad individuare il danno subito dall’impresa in conseguenza dei dinieghi
ricevuti dagli istituti bancari e -in secondo luogo- a quantificare l’esatta entità del
risarcimento dovuto.
In ordine al danno non patrimoniale poi, esso è comprensivo di molteplici componenti,
ovvero del danno morale e del danno alla reputazione personale e commerciale del
soggetto ingiustamente segnalato, rientrando entrambi nel novero dei diritti della
personalità che godono di copertura costituzionale ai sensi dell’art. 2 della Cost. e dunque
sono pienamente risarcibili.
Il c.d. danno morale, tra l’altro, potrà essere oggetto di risarcimento (non autonomamente
ma nell’ambito del danno non patrimoniale) anche nel caso in cui il soggetto segnalato
non sia una persona fisica ma una persona giuridica tant’è vero che sul punto la Corte
Suprema ha rilevato che “anche nei confronti dell'ente collettivo è configurabile la
risarcibilità del danno non patrimoniale intesa come qualsiasi conseguenza
pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata
su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione:
allorquando, cioè, il fatto lesivo incida su di una situazione giuridica dell'ente che sia
equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla costituzione”
(Cass. Civ. n. 15609/2014; Cass. Civ. n. 22396/2013; Cass. Civ. n. 29185/208; Cass. Civ.
n. 12929/2007).
In merito alla quantificazione del danno non patrimoniale, infine, è dato rilevare che esso
sarà liquidato dal Giudice (o dall’ABF) in via equitativa sulla base di un giudizio che
terrà conto delle peculiarità del caso concreto e in particolare dell’esistenza o meno di
una o più delle componenti del danno non patrimoniale sopra illustrate (danno alla
reputazione personale e commerciale, danno morale).
L’onere della prova del danno da illegittima segnalazione
Le casistiche più ricorrenti di potenziali danni che il cliente potrebbe subire in
conseguenza dell’illegittima segnalazione sono in buona sostanza riconducibili alla
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mancata concessione di finanziamenti, alla revoca di affidamenti bancari da parte di altri
istituti di credito diversi da quello segnalante, nonché dal diniego ricevuto da un soggetto
segnalato alla propria richiesta di aprire nuovi conti correnti.
A) Uno dei problemi dell’onere della prova, in questi casi, sta nella difficoltà di
dimostrare la reale motivazione per cui l’istituto di credito abbia deciso di rigettare le
richieste del soggetto segnalato ovvero, in altri termini, risulta complesso provare il nesso
di causalità tra fatto illecito e danno (ciò accade soprattutto quando il soggetto sia stato
più volte segnalato o su di esso gravino altri eventi pregiudizievoli perché è difficile
provare che il diniego espresso dalla banca sia dovuto proprio a quella illegittima
segnalazione e non ad altri eventi negativi).
A tal proposito, infatti, occorrerà senz’altro produrre in giudizio l’eventuale
documentazione comprovante il diniego di finanziamenti ma nella realtà pratica è molto
raro che la banca o la finanziaria -nella lettera recapitata al cliente per comunicare il
diniego alle sue richieste- si sia spinta a specificare l’esatta motivazione di questa scelta.
Infatti, sarà più probabile che tale missiva contenga una mera frase di stile -con ogni
probabilità adottata dall’istituto bancario in tutte le situazioni di questa tipologia- con la
quale si affermi genericamente che quanto richiesto sia stato negato alla luce della
documentazione complessiva esaminata dall’istituto bancario.
Ebbene, è evidente che una missiva di tal genere non può di certo costituire una prova
idonea a dimostrare l’esistenza del nesso causale tra l’illegittima segnalazione e il danno
subito, non essendo in alcun modo specificato quale particolare documentazione abbia
indotto la banca a rigettare le richieste del cliente.
Alla luce del potenziale problema probatorio sopra illustrato, ancor prima di instaurare il
giudizio volto ad ottenere il risarcimento dei danni da illegittima segnalazione, potrebbe
essere utile contestare il generico rifiuto della banca richiedendo all’intermediario:
1) di motivare con maggiore chiarezza e con maggiori dettagli la propria scelta di
rigettare le richieste del cliente;
2) di consegnare una copia del dossier completo della situazione del cliente di cui
l’istituto di credito si è servito per fondare la propria decisione.
Ed infatti, se è vero che la scelta di rigettare una richiesta di finanziamento è un diritto
insindacabile della banca -essendo essa espressione dell’esercizio della libertà di impresa-
nulla esclude che il cliente abbia il diritto di conoscere le ragioni del diniego delle proprie
istanze.
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In particolare, tale diritto trova riscontro normativo sia nei principi generali della buona
fede, correttezza e adeguata professionalità a cui gli istituti bancari devono
obbligatoriamente conformarsi, sia nella Comunicazione della Banca d’Italia del 22
ottobre 2007 che ha espressamente riconosciuto tale diritto (v. sul punto Collegio
Coordinamento ABF n. 6182/2013; Cass. Civ. n. 349/2013).
Il diritto alla consegna di una copia del dossier relativo alla posizione creditizia del
cliente, invece, trova riscontro normativo nel Codice della Privacy (segnatamente all’art.
7) il quale riconosce espressamente al titolare dei dati sensibili il diritto di accesso ad
ogni documentazione che lo interessa.
Tutto ciò delineato, va detto che un’ulteriore possibilità per provare il danno da
illegittima segnalazione potrebbe essere quella di chiamare a testimoniare i dipendenti o
il direttore dell’istituto creditizio ma essa potrebbe rivelarsi una strategia azzardata.
Accade sovente infatti che questi ultimi -pur riconoscendo il fatto che la segnalazione
nelle centrali rischi o nei Sic siano elementi senz’atro in grado di determinare il diniego
di un finanziamento- non siano in grado di ricordare nello specifico la fattispecie concreta
(magari risalente ad alcuni anni precedenti) e dunque non possano confermare il reale
svolgimento dei fatti.
Su quest’ultimo punto, tra l’altro, la Corte di Cassazione (con la succitata sentenza n.
1931/2017) ha già avuto modo di chiarire che -ai fini probatori- non è sufficiente fornire
la prova delle linee guida adottate dalla banca nel concedere finanziamenti bensì
occorrerà dimostrare come si siano svolti i fatti nella fattispecie oggetto del giudizio.
Le possibili strade per l’accertamento dell’illegittima segnalazione e per richiedere il
risarcimento del danno
Chi intenda far accertare l’illegittimità di una segnalazione in una banca dati del sistema
creditizio, nonché richiedere il conseguente risarcimento del danno, avrà a disposizione in buona
sostanza due possibile strade:
1) il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario che presenta il vantaggio di avere tempi contenuti e
costi irrisori ma le sue decisioni non sono vincolanti ed esso non consente di citare testimoni o
richiedere consulenze tecniche d’ufficio (il che può essere un problema in particolare in punto di
prova della quantificazione del danno).
2) il giudizio civile che ha tempi più lunghi e costi più elevati ma le sue pronunce sono vincolanti,
l’istruttoria è più approfondita e soprattutto è possibile -prima di instaurare il giudizio ordinario-
attivare un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. data la necessità del soggetto segnalato di
ottenere il più velocemente possibile la cancellazione del suo nominativo dalle banche dati.
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BANCHE DATI PER VALUTARE
IL MERITO CREDITIZIO
1° 2° 3° 4°
PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ DELLE
SEGNALAZIONI NELLE BANCHE DATI CREDITIZIE
Centrale dei Rischi
presso la Banca
d’Italia:
- ha natura pubblica
- riguarda crediti
regolarmente onorati
pari o superiori ad €
30.000,00 e crediti in
sofferenza di
qualunque importo
purché sussista lo stato
di insolvenza del
soggetto segnalato;
- c’è uno scambio di
informazioni mensili
tra la Banca d’Italia e
gli intermediari i quali
sono vicendevolmente
obbligati a fornire tali
informazioni
- è accessibile solo
dall’interessato, dagli
intermediari, dalla
polizia giudiziaria per
ragioni di giustizia,
dagli enti pubblici o
altre istituzioni se
previsto dalla legge
- si possono visionare i
dati degli ultimi 36
mesi perciò anche in
caso di pagamento
tardivo o di riduzione
del debito sotto i €
30.000,00, la
segnalazione pregressa
è visibile per 3 anni
Sistemi di informazione
creditizia (c.d. SIC es. Crif,
Experian, Cerved):
- è gestita da società private ed
è a pagamento
- riguarda crediti anche
inferiori ad € 30.000,00 e
anche se regolarmente onorati
ma in quest’ultimo caso gli
interessati possono richiedere
la cancellazione dei dati
- c’è uno scambio di
informazioni ma gli
intermediari non sono
obbligati a segnalare e
comunque occorre che
l’intermediario abbia aderito
alla banca dati
- è accessibile solo
dall’interessato e
dall’intermediario, dalla
polizia giudiziaria per ragioni
di giustizia, dagli enti pubblici
o altre istituzioni se previsto
dalla legge
- i tempi di conservazione dei
dati sono pari a 12 mesi in
caso di due rate insolute sanate
tardivamente, 24 mesi in caso
di più di due rate pagate in
ritardo, 36 mesi in caso di
morosità definitiva a decorrere
dall’estinzione del
finanziamento o dall’ultimo
aggiornamento segnalato
Centrale d’Allarme
Interbancaria (CAI):
- ha natura pubblica
- contiene i dati
relativi alle carte di
credito e alla loro
eventuale revoca,
nonché informazioni
sull’eventuale
emissione di assegni
non coperti, la revoca
alla possibilità di
emettere assegni ed
altre tipologie di dati
negativi su questa
categoria di titoli
finanziari
- può essere consultata
solo dagli intermediari
- la sua funzione
consiste nell’impedire
ai soggetti sanzionati a
seguito di protesti, o in
conseguenza del
mancato saldo di
acquisti effettuati con
carta di credito, di far
nuovamente ricorso a
tali modalità di
pagamento per tutto il
periodo indicato nella
sanzione medesima (di
regola sei mesi).
Il Registro
Informatico dei
Protesti:
- è gestito dalla
Camera di
Commercio
- è liberamente
consultabile da
chiunque
- contiene le
informazioni relative
ai protesti per
mancato pagamento
di vaglia cambiari,
di tratte e di assegni
bancari e
alle dichiarazioni
emesse dalle stanze
di
compensazione per
il mancato
pagamento degli
assegni postali
- il protesto viene
cancellato
automaticamente
dall’apposito
registro trascorsi 5
anni anche in caso di
mancato pagamento
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1° 2° 3°
1) Mancata ricezione del
preavviso, previsto
dall’art. 4, comma 7, del
Codice di deontologia e
dall’art. 125, comma 3°,
del Testo Unico
Bancario
- l’onere della prova è a
carico dell’intermediario
che dovrà aver inviato
una lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno
2) Errata valutazione
dell’intermediario circa
lo stato economico-
patrimoniale del
soggetto segnalato “a
sofferenza”
- l’istituto di credito ha
senz’altro l’obbligo di
compiere una
approfondita istruttoria
prima di effettuare la
segnalazione, per
verificare sulla base di
elementi oggettivi – quali
la liquidità del soggetto,
la sua capacità produttiva
e/o reddituale, la
situazione contingente del
mercato in cui opera,
l’ammontare complessivo
del credito ottenuto dal
sistema creditizio e/o
finanziario
- lo stato di “insolvenza”
del debitore richiesto ai
fini della segnalazione in
CR a sofferenza non
coincide con quello
richiesto ai fini
fallimentari ma è meno
rigoroso
3) Mancato
aggiornamento della
segnalazione dopo il
sopravvenuto
accordo transattivo o
dopo la riduzione
del credito accertata
giudizialmente
- l’intermediario che
non provveda può
essere chiamato a
risarcire gli
eventuali danni
prodotti
Centrale d’Allarme
Interbancaria (CAI):
- è illegittima la
segnalazione alla CAI
senza l’invio al cliente di
una raccomandata a.r. di
preavviso di segnalazione
ai sensi dell’art. 9 bis ex
legge n. 386/1990 o se non
sono trascorsi dieci giorni
dal ricevimento della
stessa
Il Registro Informatico dei
Protesti:
- per i vizi di forma, i
soggetti interessati (coloro
che hanno illegittimamente
o erroneamente subito la
levata di protesto a proprio
nome, i pubblici ufficiali
incaricati della levata,
l'azienda di credito o
l'ufficio postale che abbiano
proceduto alla levata)
possono rivolgersi alla
Camera di Commercio per
la cancellazione del
protesto
- per i vizi di merito
occorrerà rivolgersi
all’Autorità Giudiziaria
per far accertare
l’insussistenza delle
ragioni che hanno
determinato il protesto
Centrale dei Rischi presso Banca d’Italia (CR) e Sistemi di
Informazione Creditizia (es. CRIF, Experian, Cerved)