Autorizzazione allestimento set cinematografico Autorità Bacino

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Alla c.a. Autorità di Bacino della Puglia c/o INNOVA PUGLIA S.P.A. – (EX TECNOPOLIS CSATA) Str. Prov. per Casamassima km 3 - 70010 - Valenzano (BARI) Oggetto : Istanza Accesso agli Atti Il sottoscritto Giuseppe L’Abbate nato a Castellana Grotte (BA) il 13/03/1985 residente a Polignano a Mare (BA) presso S.C. Fusella n.c. tel.: 3384719758 e – mail [email protected], C. F. LBBGPP85C13C134C documento di identificazione C.I. AN9833813, in qualità di Portavoce del MoVimento 5 Stelle di Polignano, Premesso che - È stato attribuito effetto vincolante alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea dove, nel capo V dedicato ai diritti di cittadinanza, viene espressamente previsto il diritto di accesso ai documenti: « Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto »; - Il nuovo articolo 15 del TFUE, posto nel Titolo II “Disposizioni di applicazione generale”, stabilisce «1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile. (…) 3. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo »; - Il regolamento CE 1049/2001 disciplina alcuni strumenti finalizzati a facilitare e incentivare l'accesso ai documenti. In primo luogo è prevista la creazione, presso ciascuna istituzione, di un registro dei documenti, ossia un catalogo (tendenzialmente accessibile in formato elettronico) che contenga gli estremi dei documenti prodotti dall'istituzione. Inoltre è stabilito che i documenti debbano essere, per quanto possibile, direttamente accessibili, attraverso il catalogo o in formato elettronico: in caso contrario il catalogo deve indicare dove è possibile reperire il documento. Infine, ciascuna istituzione deve informare il pubblico dell'esistenza del diritto di accesso e delle modalità di esercizio; - La Convenzione di Åarhus impone agli Stati che ne sono parte obblighi nei confronti del pubblico, secondo lo schema tipico dei trattati che riconoscono e codificano i diritti umani. Tale impostazione è confermata dall’obbligo, per le parti, di riconoscere i diritti di partecipazione a prescindere dalla nazionalità, cittadinanza o domicilio del soggetto che li fa valere (v. art. 3, par. 9). Gli individui, su cui grava un diritto – dovere alla qualità dell’ambiente, vengono coinvolti dalla Convenzione nel processo decisionale relativo all’ambiente e diventano parte attiva nella sua gestione, conservazione e tutela, con ruolo di supporto, ed eventualmente supplenza, rispetto agli organi di governo a ciò istituzionalmente deputati; 1 di 3

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Autorizzazione allestimento set cinematografico Autorità Bacino

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Alla c.a.

Autorità di Bacino della Pugliac/o INNOVA PUGLIA S.P.A. – (EX TECNOPOLIS CSATA)

Str. Prov. per Casamassima km 3 - 70010 - Valenzano (BARI)

Oggetto: Istanza Accesso agli Atti

Il sottoscritto Giuseppe L’Abbate nato a Castellana Grotte (BA) il 13/03/1985 residente a Polignano a Mare (BA) presso S.C. Fusella n.c. tel.: 3384719758 e – mail [email protected], C. F. LBBGPP85C13C134C documento di identificazione C.I. AN9833813, in qualità di Portavoce del MoVimento 5 Stelle di Polignano,

Premesso che

− È stato attribuito effetto vincolante alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea dove, nel capo V dedicato ai diritti di cittadinanza, viene espressamente previsto il diritto di accesso ai documenti: «Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto»;

− Il nuovo articolo 15 del TFUE, posto nel Titolo II “Disposizioni di applicazione generale”, stabilisce «1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile. (…) 3. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo»;

− Il regolamento CE 1049/2001 disciplina alcuni strumenti finalizzati a facilitare e incentivare l'accesso ai documenti. In primo luogo è prevista la creazione, presso ciascuna istituzione, di un registro dei documenti, ossia un catalogo (tendenzialmente accessibile in formato elettronico) che contenga gli estremi dei documenti prodotti dall'istituzione. Inoltre è stabilito che i documenti debbano essere, per quanto possibile, direttamente accessibili, attraverso il catalogo o in formato elettronico: in caso contrario il catalogo deve indicare dove è possibile reperire il documento. Infine, ciascuna istituzione deve informare il pubblico dell'esistenza del diritto di accesso e delle modalità di esercizio;

− La Convenzione di Åarhus impone agli Stati che ne sono parte obblighi nei confronti del pubblico, secondo lo schema tipico dei trattati che riconoscono e codificano i diritti umani. Tale impostazione è confermata dall’obbligo, per le parti, di riconoscere i diritti di partecipazione a prescindere dalla nazionalità, cittadinanza o domicilio del soggetto che li fa valere (v. art. 3, par. 9). Gli individui, su cui grava un diritto – dovere alla qualità dell’ambiente, vengono coinvolti dalla Convenzione nel processo decisionale relativo all’ambiente e diventano parte attiva nella sua gestione, conservazione e tutela, con ruolo di supporto, ed eventualmente supplenza, rispetto agli organi di governo a ciò istituzionalmente deputati;

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− La Convenzione di Åarhus dedica una previsione particolare alla diffusione delle informazioni in situazioni di minaccia imminente per la salute o l’ambiente dovute a cause naturali o antropiche (incidenti industriali, contaminazione o calamità naturali): in tal caso l’autorità pubblica deve divulgare immediatamente le informazioni di cui è in possesso che consentano al pubblico di prendere provvedimenti per prevenire o limitare eventuali danni e rischi.

Considerato che

− L’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione deve essere verificata in relazione ai c.d. atti interni, ossia i documenti elaborati o ricevuti da un'istituzione nell'ambito di un processo decisionale, diversi dall'atto finale in cui si estrinseca la decisione. Gli atti interni possono essere sottratti all'accesso finché il processo decisionale a cui sono preordinati non si conclude, mentre gli atti che contengano riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all'istituzione interessata, possono essere sottratti all'accesso anche dopo che la decisione è stata assunta, quando la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione;

− Il diritto d’accesso all’informazione nella Convenzione di Åarhus viene garantito sia sul versante passivo, l'obbligo di fornire le specifiche informazioni richieste dai cittadini, salve alcune eccezioni di interpretazione tassativa (art. 4 della Convenzione di Åarhus), sia sul versante attivo, l'obbligo per le autorità pubbliche di raccogliere e divulgare l'informazione in materia ambientale a prescindere da qualsiasi richiesta (art. 5 della Convenzione di Åarhus);

− Il procedimento di accesso inizia con la domanda dell'interessato presentata in forma scritta, anche elettronica. La domanda non deve essere motivata, poiché, come si è detto, la finalità del diritto di accesso è di garantire il controllo democratico sull'operato delle istituzioni e non la tutela di interessi giuridicamente rilevanti dei singoli. La domanda deve essere sufficientemente precisa da consentire di identificare il documento richiesto: in caso contrario inizia un'interlocuzione informale fra cittadino e istituzione tesa a individuare l'oggetto della richiesta. Il termine massimo del procedimento è di 15 giorni, entro i quali l'istituzione o accoglie la domanda e consente materialmente l'accesso (tramite consultazione sul posto o rilascio di copia), ovvero la rigetta con risposta scritta motivata;

CHIEDE

Ai sensi degli artt. 28 e seguenti del Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso ai documenti (L. 07/08/1990 n° 241e ss.mm.ii.), di visionare e avere copia semplice dell'autorizzazione rilasciata per allestire il set cinematografico presente a Polignano a Mare presso Cala Incina. Tale set ha modificato l'aspetto delle grotte naturali marine presenti in loco (vedi foto).

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Secondo le Norme Tecniche di Attuazione dall’Autorità di Bacino per la Puglia:

Art 11 punto 4) La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1,

salvo gli interventi di cui all’art.12 punto c), sono sottoposti al parere vincolante dell’Autorità di Bacino.

Art 11 punto 5) Nessun intervento può essere approvato da parte della competente

autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell’Autorità di Bacino.

Art 13 punto 2) Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione

della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), c) e f).

Si informa che:− Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti

dalla presentazione della richiesta, salvo differimenti disposti dall’ufficio;− I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per consentire

l’identificazione dell’interessato ai fine del presente procedimento d’accesso (Codice in materia di protezione dei dati personali).

− Contro le decisione di non accoglimento o di silenzio rifiuto o di differimento il richiedente ha facoltà di presentare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) o presentare richiesta di riesame al Difensore Civico entro 30 giorni dalla comunicazione di non accoglimento e/o differimento o dal silenzio – rifiuto.

Distinti Saluti,

Polignano a Mare, 01.06.2012

Giuseppe L’AbbatePortavoce MoVimento 5 Stelle

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