Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture DIREZIONE GENERALE...

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Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture DIREZIONE GENERALE VIGILANZA SERVIZI E FORNITURE Consorzi normali, stabili e di Consorzi normali, stabili e di cooperative o artigiani cooperative o artigiani Roma, 26 gennaio 2010 Roma, 26 gennaio 2010 Dott. Alberto Cucchiarelli - Direttore Servizi Finanziari Dott. Alberto Cucchiarelli - Direttore Servizi Finanziari

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Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

DIREZIONE GENERALE VIGILANZA SERVIZI E FORNITURE

Consorzi normali, stabili e di Consorzi normali, stabili e di cooperative o artigianicooperative o artigiani

Roma, 26 gennaio 2010Roma, 26 gennaio 2010

Dott. Alberto Cucchiarelli - Direttore Servizi FinanziariDott. Alberto Cucchiarelli - Direttore Servizi Finanziari

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INDICEINDICE

1.1.I consorzi di società cooperative e tra I consorzi di società cooperative e tra imprese artigianeimprese artigiane

2.2.I consorzi stabiliI consorzi stabili

3.3.I requisiti di partecipazioneI requisiti di partecipazione

4.4.La partecipazione alla gara dei consorzi La partecipazione alla gara dei consorzi e delle consorziatee delle consorziate

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I consorzi di società cooperative e I consorzi di società cooperative e tra imprese artigianetra imprese artigiane

Sono ammessi a partecipare alle Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti procedure di affidamento dei contratti pubblici … i consorzi fra società cooperative pubblici … i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, 443 (art. 34.1 lettera b).1985, 443 (art. 34.1 lettera b).

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I consorzi di società cooperative e I consorzi di società cooperative e tra imprese artigianetra imprese artigiane

I consorzi di cooperative di produzione e lavoro I consorzi di cooperative di produzione e lavoro rappresentano consorzi di “secondo grado”, dotati rappresentano consorzi di “secondo grado”, dotati di soggettività giuridica autonoma e stabile, da di soggettività giuridica autonoma e stabile, da tener distinti dalle riunioni temporanee di imprese. tener distinti dalle riunioni temporanee di imprese.

““Il consorzio partecipa alla procedura non in Il consorzio partecipa alla procedura non in qualità di mandatario ma ex se come portatore di qualità di mandatario ma ex se come portatore di un interesse proprioun interesse proprio” (CdS n. 2183/03).” (CdS n. 2183/03).

I consorzi disciplinati dall’articolo 34.1, lettera b), I consorzi disciplinati dall’articolo 34.1, lettera b), non soggiacciono alla disciplina comune dettata per non soggiacciono alla disciplina comune dettata per i consorzi di cui agli artt. 2602 e ss. c.c., ma i consorzi di cui agli artt. 2602 e ss. c.c., ma rientrano tra quelli la cui attività è regolata da leggi rientrano tra quelli la cui attività è regolata da leggi speciali (ai sensi del comma 2 dell’art. 2602 c.c.).speciali (ai sensi del comma 2 dell’art. 2602 c.c.).

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I consorzi di società cooperative e I consorzi di società cooperative e tra imprese artigianetra imprese artigiane

Il consorzio di cooperative costituisce un soggetto Il consorzio di cooperative costituisce un soggetto autonomo, disciplinato da una normativa speciale di autonomo, disciplinato da una normativa speciale di favore, che può autonomamente partecipare alle favore, che può autonomamente partecipare alle gare, anche se i requisiti generali di partecipazione gare, anche se i requisiti generali di partecipazione devono essere posseduti dalle singole imprese devono essere posseduti dalle singole imprese esecutrici del servizio (C.G.A. Sicilia, n. 712/07).esecutrici del servizio (C.G.A. Sicilia, n. 712/07).

Il consorzio di cooperative non è un semplice Il consorzio di cooperative non è un semplice intermediario, in quanto è il concorrente alla gara intermediario, in quanto è il concorrente alla gara che partecipa e stipula in nome proprio, ancorché che partecipa e stipula in nome proprio, ancorché nell’interesse dei consorziati, che vanno nell’interesse dei consorziati, che vanno specificamente indicati (CdS n. 8720/09).specificamente indicati (CdS n. 8720/09).

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I consorzi di società cooperative e I consorzi di società cooperative e tra imprese artigianetra imprese artigiane

Il secondo correttivo ha aggiunto l’esplicito Il secondo correttivo ha aggiunto l’esplicito riferimento al D.Lgs. n. 1577/47, che tratta della riferimento al D.Lgs. n. 1577/47, che tratta della cooperazione in generale. cooperazione in generale.

La giurisprudenza aveva già chiarito che la La giurisprudenza aveva già chiarito che la partecipazione dei consorzi ivi disciplinati avviene partecipazione dei consorzi ivi disciplinati avviene in analogia con quella dei consorzi di cui alla L. n. in analogia con quella dei consorzi di cui alla L. n. 422/1909 (Tar Puglia Bari n. 468/07).422/1909 (Tar Puglia Bari n. 468/07).

L’art. 34.1, lettera b), accomuna alla disciplina L’art. 34.1, lettera b), accomuna alla disciplina per i consorzi di cooperative anche i consorzi tra per i consorzi di cooperative anche i consorzi tra imprese artigiane di cui alla l. 443/85.imprese artigiane di cui alla l. 443/85.

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I consorzi di società cooperative e I consorzi di società cooperative e tra imprese artigianetra imprese artigiane

Come nel caso dei consorzi fra società Come nel caso dei consorzi fra società cooperative, la cooperative, la ratioratio dell’inclusione dei consorzi tra dell’inclusione dei consorzi tra imprese artigiane nell’ambito degli operatori imprese artigiane nell’ambito degli operatori economici è quella di garantire, grazie alla economici è quella di garantire, grazie alla sommatoria dei requisiti posseduti dalle singole sommatoria dei requisiti posseduti dalle singole imprese, la partecipazione di soggetti che imprese, la partecipazione di soggetti che altrimenti ne sarebbero esclusi, gli artigiani.altrimenti ne sarebbero esclusi, gli artigiani.

L’AVCP ha ritenuto contraria al codice L’AVCP ha ritenuto contraria al codice l’esclusione di un consorzio operata in quanto la l’esclusione di un consorzio operata in quanto la consorziata, indicata come esecutrice dei lavori, consorziata, indicata come esecutrice dei lavori, non era in possesso dell’attestazione SOA (Parere non era in possesso dell’attestazione SOA (Parere n. 192/08).n. 192/08).

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I consorzi stabiliI consorzi stabili

Sono ammessi a partecipare alle procedure di Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici … i consorzi affidamento dei contratti pubblici … i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 (art. 34.1 lettera c).(art. 34.1 lettera c).

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I consorzi stabiliI consorzi stabili

L’art. 36 prevede che per essere stabile un L’art. 36 prevede che per essere stabile un consorzio deve:consorzio deve:

a)a)possedere, a norma dell’articolo 35, i requisiti di possedere, a norma dell’articolo 35, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria;idoneità tecnica e finanziaria;

b)b)essere formato da non meno di tre consorziati essere formato da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;forniture;

c)c)essere costituito per un periodo di tempo non essere costituito per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni;inferiore a cinque anni;

d)d)avere istituito ai fini della partecipazione alle avere istituito ai fini della partecipazione alle gare una comune struttura di impresa.gare una comune struttura di impresa.

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I consorzi stabiliI consorzi stabili

Il consorzio stabile, istituito dalla legge Merloni, è Il consorzio stabile, istituito dalla legge Merloni, è divenuto operativo a seguito del DPR n. 34/00.divenuto operativo a seguito del DPR n. 34/00.

Prima dell’emanazione del codice vi erano dubbi Prima dell’emanazione del codice vi erano dubbi circa la trasportabilità di tale istituto anche al circa la trasportabilità di tale istituto anche al settore dei servizi e delle forniture. settore dei servizi e delle forniture.

La disciplina prevista per i consorzi stabili La disciplina prevista per i consorzi stabili costituiva “costituiva “una norma agevolativa, quindi una norma agevolativa, quindi eccezionale e, dunque, di stretta interpretazioneeccezionale e, dunque, di stretta interpretazione”, ”, non applicabile ai servizi e forniture senza una non applicabile ai servizi e forniture senza una specifica previsione al riguardo (sul punto si specifica previsione al riguardo (sul punto si vedano, tra gli altri, TAR Umbria n. 404/06 e TAR vedano, tra gli altri, TAR Umbria n. 404/06 e TAR Sicilia-Catania, n. 956/04).Sicilia-Catania, n. 956/04).

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I consorzi stabiliI consorzi stabili

L’AVCP con det. N. 11/04 ha indicato, tra l’altro, che:L’AVCP con det. N. 11/04 ha indicato, tra l’altro, che:a)a)non sono da considerarsi consorzi stabili quelli costituiti in non sono da considerarsi consorzi stabili quelli costituiti in

forma diversa da quanto previsto da art. 2602-2620 c.c.;forma diversa da quanto previsto da art. 2602-2620 c.c.;

b)b)possono anche essere costituiti in forma di società lucrative possono anche essere costituiti in forma di società lucrative ai sensi art. 2615 c.c.;ai sensi art. 2615 c.c.;

c)c)devono essere costituiti con contratto in forma pubblica;devono essere costituiti con contratto in forma pubblica;

d)d)devono prevedere la locuzione “consorzio stabile” nella loro devono prevedere la locuzione “consorzio stabile” nella loro denominazione;denominazione;

e)e)devono avere come scopo sociale esclusivamente quello di devono avere come scopo sociale esclusivamente quello di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici;operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici;

f)f)devono essere stati costituiti dopo il 1° marzo 2000;devono essere stati costituiti dopo il 1° marzo 2000;

g)g)non possono partecipare al consorzio i consorzi di cui alla non possono partecipare al consorzio i consorzi di cui alla lettera b) del codice, altri consorzi stabili e i soggetti abilitati a lettera b) del codice, altri consorzi stabili e i soggetti abilitati a fornire servizi tecnici.fornire servizi tecnici.

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I consorzi stabiliI consorzi stabili

I consorzi stabili possono presentarsi in veste di I consorzi stabili possono presentarsi in veste di società consortile, a cui si applicano quindi i requisiti società consortile, a cui si applicano quindi i requisiti previsti dalla relativa normativa.previsti dalla relativa normativa.

In generale, invece, “In generale, invece, “ad una società consortile ad una società consortile costituita ex art. 2615-ter del codice civile, e che costituita ex art. 2615-ter del codice civile, e che prevede nel proprio statuto anche la finalità di prevede nel proprio statuto anche la finalità di partecipare a gare pubbliche, devono essere applicate partecipare a gare pubbliche, devono essere applicate le norme valide per le a.t.i. le quali consentono la le norme valide per le a.t.i. le quali consentono la somma dei requisiti di idoneità posseduti dalle varie somma dei requisiti di idoneità posseduti dalle varie imprese partecipanti all'associazione temporanea al imprese partecipanti all'associazione temporanea al fine di conseguire il possesso del requisito richiesto per fine di conseguire il possesso del requisito richiesto per la partecipazione alla garala partecipazione alla gara” (CdS n. 5847/04 e ” (CdS n. 5847/04 e 3326/08).3326/08).

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I requisiti di partecipazioneI requisiti di partecipazione

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, per I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, per l’ammissione alle procedure di affidamento, dei l’ammissione alle procedure di affidamento, dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate (art. posseduti dalle singole imprese consorziate (art. 35).35).

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I requisiti di partecipazioneI requisiti di partecipazione

Per gli appalti di lavori:Per gli appalti di lavori:

la somma delle cifre d’affari in lavori realizzate da la somma delle cifre d’affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20% nel somma stessa. Tale percentuale è pari al 20% nel primo anno; al 15% nel secondo anno; al 10% nel primo anno; al 15% nel secondo anno; al 10% nel terzo anno fino al compimento del quinquennio (art. terzo anno fino al compimento del quinquennio (art. 36.6).36.6).

il consorzio stabile si qualifica sulla base delle il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate (art. 36.7).consorziate (art. 36.7).

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I requisiti di partecipazioneI requisiti di partecipazione

La non applicazione dell’art. 36, commi 6 e 7, agli La non applicazione dell’art. 36, commi 6 e 7, agli appalti di servizi e forniture è stata sostenuta anche appalti di servizi e forniture è stata sostenuta anche dall’AVCP, in quanto “dall’AVCP, in quanto “detta norma riprende detta norma riprende l’articolo 8-ter della legge 109/1994 ed è l’articolo 8-ter della legge 109/1994 ed è chiaramente limitata alle imprese operanti nel chiaramente limitata alle imprese operanti nel settore dei lavori pubblicisettore dei lavori pubblici” (Deliberazione n. ” (Deliberazione n. 123/06).123/06).

Per i consorzi fra cooperative, l’art. 35 risolve un Per i consorzi fra cooperative, l’art. 35 risolve un dubbio interpretativo, in quanto prima del codice dubbio interpretativo, in quanto prima del codice per tali soggetti era prevista l’applicazione degli per tali soggetti era prevista l’applicazione degli articoli 8 e 9 della l. n. 109/94, in materia di articoli 8 e 9 della l. n. 109/94, in materia di qualificazione e partecipazione.qualificazione e partecipazione.

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I requisiti di partecipazioneI requisiti di partecipazione

Ratio della norma permettere la partecipazione Ratio della norma permettere la partecipazione alla gara anche ai soggetti che individualmente non alla gara anche ai soggetti che individualmente non ne avrebbero i requisiti (Parere 192/08 e Det. 6/01).ne avrebbero i requisiti (Parere 192/08 e Det. 6/01).

““La legge 109/94 e successive modificazioni e il D.P.R. La legge 109/94 e successive modificazioni e il D.P.R. 34/2000 in più sedi assimilano il consorzio stabile alle 34/2000 in più sedi assimilano il consorzio stabile alle altre figure consortili (consorzi fra imprese cooperative e altre figure consortili (consorzi fra imprese cooperative e consorzi fra imprese artigiane), le quali sono consorzi fra imprese artigiane), le quali sono tradizionalmente qualificate ex se e per ius receptum tradizionalmente qualificate ex se e per ius receptum hanno la facoltà di assegnare la materiale esecuzione hanno la facoltà di assegnare la materiale esecuzione delle lavorazioni alle imprese consorziate senza delle lavorazioni alle imprese consorziate senza subordinarne l'esercizio alla previa verifica della loro subordinarne l'esercizio alla previa verifica della loro qualificazione, il che consente di ritenere che tale facoltà qualificazione, il che consente di ritenere che tale facoltà si estenda anche al consorzio stabilesi estenda anche al consorzio stabile”.”.

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I requisiti di partecipazioneI requisiti di partecipazione

I requisiti da verificare non soltanto in capo al consorzio, I requisiti da verificare non soltanto in capo al consorzio, ma anche rispetto alle singole imprese esecutrici del servizio, ma anche rispetto alle singole imprese esecutrici del servizio, sono esclusivamente quelli generali relativi alla regolarità sono esclusivamente quelli generali relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico, di quello economico nonché della moralità, non pubblico, di quello economico nonché della moralità, non essendo gli stessi, diversamente da quelli di idoneità tecnica, essendo gli stessi, diversamente da quelli di idoneità tecnica, cumulabili (Tar Liguria n. 39/09, Tar Campania n. 4943/08). cumulabili (Tar Liguria n. 39/09, Tar Campania n. 4943/08). Altrimenti, “Altrimenti, “si finirebbe per affidare il servizio ad imprese da si finirebbe per affidare il servizio ad imprese da parte delle quali non è stato dichiarato, in ossequio alla lettera parte delle quali non è stato dichiarato, in ossequio alla lettera di invito, l’insussistenza di carichi pendenti a carico del di invito, l’insussistenza di carichi pendenti a carico del titolare, del rappresentante legale e del direttore tecnico, titolare, del rappresentante legale e del direttore tecnico, l’insussistenza di ragioni ostative a contrattare con la Pubblica l’insussistenza di ragioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione, Amministrazione, …” (CdS n. 507/02).…” (CdS n. 507/02).

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I requisiti di partecipazioneI requisiti di partecipazione

I consorzi stabili eseguono i lavori con la propria I consorzi stabili eseguono i lavori con la propria struttura o con quella dei consorziati indicati, senza struttura o con quella dei consorziati indicati, senza che ciò costituisca subappalto. Esiste la che ciò costituisca subappalto. Esiste la responsabilità solidale nei confronti della S.A.responsabilità solidale nei confronti della S.A.

Qualora le consorziate si avvalgano del Qualora le consorziate si avvalgano del subappalto, i relativi adempimenti amministrativi subappalto, i relativi adempimenti amministrativi devono essere curati dal consorzio aggiudicatario devono essere curati dal consorzio aggiudicatario (CdS n. 8720/09).(CdS n. 8720/09).

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I requisiti di partecipazioneI requisiti di partecipazione

Per i consorzi di servizi, l’emanando regolamento prevede Per i consorzi di servizi, l’emanando regolamento prevede che: “che: “Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio sono e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutoriesecutori”.”.

Per contro, in una sentenza recente, il Tar Lazio, Per contro, in una sentenza recente, il Tar Lazio, richiamando i pareri dell’Autorità n. 39/08 e 107/08, ha richiamando i pareri dell’Autorità n. 39/08 e 107/08, ha ribadito che i consorzi stabili per le gare di servizi e forniture ribadito che i consorzi stabili per le gare di servizi e forniture devono avere autonoma capacità finanziaria e non possono devono avere autonoma capacità finanziaria e non possono avvalersi dei requisiti delle imprese consorziate (Tar Lazio n. avvalersi dei requisiti delle imprese consorziate (Tar Lazio n. 11482/09).11482/09).

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I requisiti di partecipazioneI requisiti di partecipazione

Per i lavori, l’art. 94 dello schema di regolamento, riproduce Per i lavori, l’art. 94 dello schema di regolamento, riproduce l’art. 97 del DPR 554/99, ad eccezione del comma 4, di fatto l’art. 97 del DPR 554/99, ad eccezione del comma 4, di fatto abrogato dalla legge n. 166/02, almeno nella parte in cui abrogato dalla legge n. 166/02, almeno nella parte in cui limitava la possibilità di sommare i requisiti delle singole limitava la possibilità di sommare i requisiti delle singole consorziate (Det. n. 27/02). consorziate (Det. n. 27/02).

Il comma 4 prevedeva però anche che alle singole Il comma 4 prevedeva però anche che alle singole consorziate si applicassero le disposizioni per le imprese consorziate si applicassero le disposizioni per le imprese mandanti nei RTI, che richiedevano, tra l’altro, all’art. 95.2, mandanti nei RTI, che richiedevano, tra l’altro, all’art. 95.2, una misura minima del 10% di possesso dei requisiti. una misura minima del 10% di possesso dei requisiti.

La qualificazione da parte del consorzio non pregiudica la La qualificazione da parte del consorzio non pregiudica la qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile (art. 94.3 reg.).partecipazione ad un consorzio stabile (art. 94.3 reg.).

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La partecipazione alla gara dei La partecipazione alla gara dei consorzi e delle consorziateconsorzi e delle consorziate

I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34.1 del codice I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34.1 del codice devono indicare per quali consorziate partecipano e a queste è devono indicare per quali consorziate partecipano e a queste è fatto divieto di partecipare direttamente alla gara, pena fatto divieto di partecipare direttamente alla gara, pena l’esclusione di consorzio e consorziata (artt. 36.5 e 37.7).l’esclusione di consorzio e consorziata (artt. 36.5 e 37.7).

In precedenza, il secondo correttivo aveva introdotto una In precedenza, il secondo correttivo aveva introdotto una norma che vietava del tutto la possibilità di partecipazione del norma che vietava del tutto la possibilità di partecipazione del consorzio e delle consorziate. La norma è stata ritirata a consorzio e delle consorziate. La norma è stata ritirata a seguito di procedura comunitaria. seguito di procedura comunitaria.

Il divieto totale di partecipazione “Il divieto totale di partecipazione “è in contrasto con è in contrasto con l’interesse comunitario a che sia garantita la partecipazione l’interesse comunitario a che sia garantita la partecipazione più ampia possibile di offerenti ad una gara d’appalto e va oltre più ampia possibile di offerenti ad una gara d’appalto e va oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo consistente nel quanto necessario per raggiungere l’obiettivo consistente nel garantire l’applicazione dei principi di parità di trattamento e di garantire l’applicazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenzatrasparenza” (Corte di Giustizia UE, causa C-376/08).” (Corte di Giustizia UE, causa C-376/08).

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La partecipazione alla gara dei La partecipazione alla gara dei consorzi e delle consorziateconsorzi e delle consorziate

L’art. 17 della l. n. 69/09 ha abrogato le ipotesi di violazioni L’art. 17 della l. n. 69/09 ha abrogato le ipotesi di violazioni dell’articolo 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti) dell’articolo 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti) in caso di violazione del divieto di partecipazione del consorzio in caso di violazione del divieto di partecipazione del consorzio e delle imprese consorziate.e delle imprese consorziate.

L’attenuazione del divieto poteva porsi in contrasto con il L’attenuazione del divieto poteva porsi in contrasto con il previgente art. 34.2, che vietava il collegamento sostanziale. In previgente art. 34.2, che vietava il collegamento sostanziale. In effetti, sarebbe stato difficile sostenere l’assenza di effetti, sarebbe stato difficile sostenere l’assenza di collegamento sostanziale tra un’impresa e il consorzio a cui collegamento sostanziale tra un’impresa e il consorzio a cui aderisce, partecipando alla sua attività, possedendone quote e aderisce, partecipando alla sua attività, possedendone quote e magari avendo rappresentanti nei consigli direttivi. Al riguardo, magari avendo rappresentanti nei consigli direttivi. Al riguardo, l’AVCP, nelle Determinazioni n. 18/03 e n. 2/04, aveva indicato l’AVCP, nelle Determinazioni n. 18/03 e n. 2/04, aveva indicato che “che “non possono partecipare, in via autonoma, alle gare cui non possono partecipare, in via autonoma, alle gare cui partecipa il consorzio stabile quei consorziati i cui titolari, partecipa il consorzio stabile quei consorziati i cui titolari, rappresentanti e direttori tecnici siano presenti nell'organo rappresentanti e direttori tecnici siano presenti nell'organo amministrativo del consorzioamministrativo del consorzio”.”.

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Page 23: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture DIREZIONE GENERALE VIGILANZA SERVIZI E FORNITURE Consorzi normali, stabili.

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Nella Deliberazione n. 13/07, l’AVCP aveva Nella Deliberazione n. 13/07, l’AVCP aveva sostenuto, quindi, l’incompatibilità della sostenuto, quindi, l’incompatibilità della partecipazione ad una gara di un consorzio e di una partecipazione ad una gara di un consorzio e di una consorziata il cui rappresentante legale era membro consorziata il cui rappresentante legale era membro del CdA del consorzio.del CdA del consorzio.

Nel parere 200/08 l’AVCP ha indicato che la Nel parere 200/08 l’AVCP ha indicato che la mancata indicazione da parte del consorzio, ai sensi mancata indicazione da parte del consorzio, ai sensi dell’art. 37.7, delle consorziate per cui partecipa, fa dell’art. 37.7, delle consorziate per cui partecipa, fa venir meno la possibilità per tutte le consorziate di venir meno la possibilità per tutte le consorziate di partecipare alla gara. In questo caso, infatti, si partecipare alla gara. In questo caso, infatti, si ““determina il ricorrere della fattispecie delle offerte determina il ricorrere della fattispecie delle offerte imputabili ad un unico centro decisionaleimputabili ad un unico centro decisionale”.”.

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La partecipazione alla gara dei La partecipazione alla gara dei consorzi e delle consorziateconsorzi e delle consorziate

Per gli appalti di lavori sotto-soglia, l’art. 123.6 prevede: Per gli appalti di lavori sotto-soglia, l’art. 123.6 prevede: ““E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato elenco E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzioraggruppamento temporaneo che di un consorzio”.”.

Secondo l’AVCP la differenza tra 123.6 e 36.5 e 37.7, è Secondo l’AVCP la differenza tra 123.6 e 36.5 e 37.7, è che: “che: “non si tratta di norme che devono essere applicate non si tratta di norme che devono essere applicate per l’aggiudicazione di uno specifico appalto, …, ma di una per l’aggiudicazione di uno specifico appalto, …, ma di una dichiarazione di interesse a partecipare alla successiva dichiarazione di interesse a partecipare alla successiva competizione, presentata ex ante, per un certo numero di competizione, presentata ex ante, per un certo numero di interventi programmati dall’amministrazioneinterventi programmati dall’amministrazione” (Del. 18/07).” (Del. 18/07).

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