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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute edella sicurezza nei luoghi di lavoro.
Vigente al: 17‐10‐2016 Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema ditutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governoper il riassetto e la riforma della normativa in materia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoronelle costruzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, recante norme generali per l'igiene del lavoro; Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante:attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezionedei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agentichimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo7 della legge 30 luglio 1990, n. 212; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante:attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE,2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti ilmiglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori duranteil lavoro; Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante:modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recanteattuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioniminime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo dilavoro; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recanteattuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioniminime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei omobili; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recantedisciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
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giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive dipersonalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29settembre 2000, n. 300; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recanteattuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato dellavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezzae salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivantidagli agenti fisici (campi elettromagnetici); Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recanteattuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime disicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori airischi derivanti da vibrazioni meccaniche; Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime disicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischiderivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche); Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recantedisposizioni per l'adempimento di obblighi derivantidall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recanteattuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime disicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori airischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 6 marzo 2008; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativedei lavoratori e dei datori di lavoro; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei datipersonali; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,espresso nella riunione del 12 marzo 2008; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari dellaCamera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 1° aprile 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e deiMinistri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delleinfrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministriper le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricolealimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblicaistruzione, della solidarieta' sociale, dell'universita' e dellaricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali edell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Finalita'
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativocostituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materiadi salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghidi lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime inun unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le
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finalita' di cui al presente comma nel rispetto delle normativecomunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' inconformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delleregioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e diBolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendol'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sulterritorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenzialidelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche conriguardo alle differenze di genere, di eta' e alla condizione dellelavoratrici e dei lavoratori immigrati. 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decretolegislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delleregioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del poteresostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regionie nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottatala normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficaciadalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando iprincipi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , dellaCostituzione. 3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi delpresente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 2. Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presentedecreto legislativo si intende per: a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologiacontrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambitodell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con osenza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici efamiliari. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato: il sociolavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che prestala sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso;l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguentidel codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative ditirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 dellalegge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizionidelle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti dialternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionalimediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degliistituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi diformazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminalilimitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamenteapplicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; ilvolontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; ivolontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezionecivile;((...)); il lavoratore di cui al decreto legislativo 1°dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; ((6)) b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto dilavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo iltipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratorepresta la propria attivita', ha la responsabilita'
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dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quantoesercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubblicheamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende ildirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero ilfunzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cuiquest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazionitenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli ufficinei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteridecisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o diindividuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore dilavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datoredi lavoro pubblico o privato; d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenzeprofessionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati allanatura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore dilavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; e) "preposto": persona che, in ragione delle competenzeprofessionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguatialla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita'lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori edesercitando un funzionale potere di iniziativa; f) "responsabile del servizio di prevenzione e protezione":persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali dicui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde,per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; g) "addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona inpossesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cuiall'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); h) "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli edei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, checollabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con ildatore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominatodallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti glialtri compiti di cui al presente decreto; i) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": personaeletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concernegli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insiemedelle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'aziendafinalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischiprofessionali per i lavoratori; m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti medici,finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza deilavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori dirischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita'lavorativa; n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o misurenecessarie anche secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza ela tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nelrispetto della salute della popolazione e dell'integrita'dell'ambiente esterno; o) "salute": stato di completo benessere fisico, mentale esociale, non consistente solo in un'assenza di malattia od'infermita';
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p) "sistema di promozione della salute e sicurezza": complessodei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazionedelle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di interventofinalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza deilavoratori; q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata ditutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presentinell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propriaattivita', finalizzata ad individuare le adeguate misure diprevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misureatte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute esicurezza; r) "pericolo": proprieta' o qualita' intrinseca di un determinatofattore avente il potenziale di causare danni; s) "rischio": probabilita' di raggiungimento del livellopotenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione adun determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; t) "unita' produttiva": stabilimento o struttura finalizzati allaproduzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomiafinanziaria e tecnico funzionale; u) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e pubblicata daun'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da unorganismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non siaobbligatoria; v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenticon la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottatevolontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza suiluoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e ilmiglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalleregioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezzadel lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi pariteticidi cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultivapermanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnicadell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia diffusione; z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento perl'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezzapredisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL eapprovati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; aa) "formazione": processo educativo attraverso il qualetrasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema diprevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili allaacquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza deirispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzionee alla gestione dei rischi; bb) "informazione": complesso delle attivita' dirette a fornireconoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestionedei rischi in ambiente di lavoro; cc) "addestramento": complesso delle attivita' dirette a fareapprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine,impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, ele procedure di lavoro; dd) "modello di organizzazione e di gestione": modelloorganizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di unapolitica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo
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comma, del codice penale, commessi con violazione delle normeantinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; ee) "organismi paritetici": organismi costituiti a iniziativa diuna o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavorocomparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, quali sediprivilegiate per: la programmazione di attivita' formative el'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sullavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degliadempimenti in materia; ogni altra attivita' o funzione assegnataloro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff) "responsabilita' sociale delle imprese": integrazionevolontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende eorganizzazioni nelle loro attivita' commerciali e nei loro rapporticon le parti interessate.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐AGGIORNAMENTO (6) Il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l'art. 2, comma1) che all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto, leparole: "il volontario, come definito dalla legge 11 agosto 1991, n.266" sono soppresse". Art. 3 Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori diattivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimentodei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutturegiudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita'istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia diordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti diistruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazioneartistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione diogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui allalegge 1° agosto 1991, n. 266, degli uffici all'estero di cuiall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, ledisposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendoconto delle effettive particolari esigenze connesse al servizioespletato o alle peculiarita' organizzative ivi comprese quelle perla tutela della salute e sicurezza del personale nel corso dioperazioni ed attivita' condotte dalla Forze armate, compresa l'Armadei carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal Corpo deivigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della protezione civilefuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltreventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competentidi concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblicaamministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamentepiu' rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente aglischemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Armadei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi alivello nazionale rappresentativi del personale militare;
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analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, lebiblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolarivincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Condecreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entratain vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministricompetenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenzasociale e della salute, acquisito il parere della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare ledisposizioni necessarie a consentire il coordinamento con ladisciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alleattivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decretolegislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui aldecreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore dellenavi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dalII al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasportoferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relatividecreti di attuazione. (6) (9) 3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fattesalve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' le disposizioni di cuial decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente dellaRepubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente dellaRepubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione. Gli schemi deidecreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessialle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioniparlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data diassegnazione. 3‐bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato dellaprotezione civile, ivi compresi i volontari della Croce RossaItaliana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e ivolontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decretolegislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalita'di svolgimento delle rispettive attivita', individuate entro il 31dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute edelle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento dellaprotezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissioneconsultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. (12) (13) 4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratorie lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche' ai soggetti ad essiequiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi delpresente articolo. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81. 6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successivemodificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono acarico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico deldistaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipicigeneralmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le qualiegli viene distaccato. Per il personale delle pubblicheamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto
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di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche,organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al presente decretosono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione,organo o autorita' ospitante. 7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61,e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, esuccessive modificazioni, e dei collaboratori coordinati econtinuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codicedi procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto siapplicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi dilavoro del committente. ((8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni dilavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e lealtre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute esicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazionesia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cuiall'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delledisposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme specialivigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratorii piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresil'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare aibambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.)) 9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n.877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nelcampo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari difabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione eformazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltreessere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali inrelazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui ildatore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite diterzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni dicui al titolo III. 10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazionecontinuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informaticoe telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo‐quadro europeosul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano ledisposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito incui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore dilavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, taliattrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui altitolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore dilavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezzasul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative aivideoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali disicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione dellanormativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte dellavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze deilavoratori e le autorita' competenti hanno accesso al luogo in cuiviene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e deicontratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato alpreavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione siasvolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza puo'chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione dimisure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanzarispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli diincontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni
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dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali. 11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli21 e 26. 12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cuiall'articolo 230‐bis del codice civile, dei coltivatori diretti delfondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci dellesocieta' semplici operanti nel settore agricolo si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 21. 12‐bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, ((deisoggetti che svolgono attivita' di volontariato in favore delleassociazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui allalegge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontariaccolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione nonformale,)) nonche' nei confronti di tutti i soggetti di cuiall'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni, si applicano le disposizioni di cuiall'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e leassociazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuatele modalita' di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Oveuno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazionenell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi e'tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischispecifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad operare esulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione allasua attivita'. Egli e' altresi' tenuto ad adottare le misure utili aeliminare o, ove cio' non sia possibile, a ridurre al minimo i rischida interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attivita' chesi svolgano nell'ambito della medesima organizzazione. 13. In considerazione della specificita' dell'attivita' esercitatadalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, ilMinistro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, diconcerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole,alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali ditutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute neiluoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impieganolavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquantagiornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratoricompatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ademanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativiall'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dalpresente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datorialicomparativamente piu' rappresentative del settore sul pianonazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predetteorganizzazioni definiscono specifiche modalita' di attuazione delleprevisioni del presente decreto legislativo concernenti ilrappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le impreseutilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali dicui al precedente periodo. 13‐bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere dellecompetenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione
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consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelrispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa inmateria di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gliobblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sonodefinite misure di semplificazione della documentazione, anche aifini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativodel cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore dilavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dalpresente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentatedal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano unapermanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore acinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. 13‐ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concertocon il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelligenerali di tutela di cui alla normativa in materia di salute esicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degliadempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione deirischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, conparticolare riferimento a lavoratori a tempo determinato estagionali, e per le imprese di piccole dimensioni ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ AGGIORNAMENTO (6) Il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l'art. 3, comma1, lettera a)) che all'articolo 3, comma 2 del presente decreto leparole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "degli ufficiall'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente dellaRepubblica 5 gennaio 1967, n. 18". ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dallaL. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma 12) che"al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confrontidelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, deldecreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro delsettore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cuiagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,in materia di rischio da stress lavoro‐correlato, e' differito al 31dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo,del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi". ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazionidalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma1), in relazione all'art. 3, comma 3‐bis, che "E' fissato al 31 marzo2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridiciindicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al15 marzo 2011". ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ AGGIORNAMENTO (13) Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto
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(con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 3‐bis delpresente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presentemodifica ha effeto dal 1° aprile 2011. Art. 4. Computo dei lavoratori
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal qualeil presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighinon sono computati: a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230‐bis delcodice civile; b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativie di orientamento ((...)); c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e ipartecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si facciauso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite divideoterminali; d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempodeterminato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoroassenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipoaccessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,nonche' prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensidell'articolo 74 del medesimo decreto. f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ovela loro attivita' non sia svolta in forma esclusiva a favore deldatore di lavoro committente; g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266,i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dellaprotezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui aldecreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successivemodificazioni; i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codicecivile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l); l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonche' ilavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,ove la loro attivita' non sia svolta in forma esclusiva a favore delcommittente. (( l‐bis) i lavoratori in prova.)) 2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro aisensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratoriassunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base delnumero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di unsemestre. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delleattivita' stagionali definite dal decreto del Presidente dellaRepubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni,nonche' di quelle individuate dai contratti collettivi nazionalistipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
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comparativamente piu' rappresentative, il personale in forza sicomputa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario dilavoro effettuato. ((4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anchestagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unita'lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativacomunitaria..))
Capo II
Sistema istituzionale
Art. 5. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive eper il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ((1. Presso il Ministero della salute e' istituito il Comitato perl'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per ilcoordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia disalute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal Ministrodella salute ed e' composto da: a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e iDirettori dei competenti uffici del Ministero della salute; b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali delMinistero del lavoro e delle politiche sociali; c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezzatecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblicodel Ministero dell'interno; d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale delMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti; e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenzadelle Regioni e delle Province autonome; f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome diTrento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede diConferenza delle regioni e delle province autonome.)) 2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, unrappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto diprevidenza per il settore marittimo (IPSEMA). 3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la piu'completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato eregioni, ha il compito di: a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materiadi salute e sicurezza sul lavoro; b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica dimiglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; c) definire la programmazione annuale in ordine ai settoriprioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani diattivita' e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo contodelle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamentoe dai programmi di azione individuati in sede comunitaria; d) programmare il coordinamento della vigilanza a livellonazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggettiistituzionali al fine di promuovere l'uniformita' dell'applicazionedella normativa vigente; f) individuare le priorita' della ricerca in tema di prevenzionedei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. 4. Ai fini delle definizioni degli ((obiettivi di cui al comma 3)),
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lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultatepreventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese e'effettuata una verifica con cadenza almeno annuale. ((5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede delMinistero della salute, con cadenza temporale e modalita' difunzionamento fissate con regolamento interno, da adottare amaggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte dapersonale del Ministero della salute.)) 6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipareai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese oindennita' di missione. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ AGGIORNAMENTO (17) Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,lettera n)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale,denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in attoesercitate dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione dellepolitiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' divigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui alcomma 1 del presente articolo. Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro ((1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'istituita la Commissione consultiva permanente per la salute esicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politichesociali con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti; e) un rappresentante del Ministero dell'interno; f) un rappresentante del Ministero della difesa, unrappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca o un rappresentante della Presidenzadel Consiglio dei Ministri ‐ Dipartimento della funzione pubblicaquando il Presidente della Commissione, ravvisando profili dispecifica competenza, ne disponga la convocazione; g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano; h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali deilavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali deidatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livellonazionale; l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale eimpiantistica industriale; m) un rappresentante dell'ANMIL.)) 2. Per ciascun componente puo' essere nominato un supplente, ilquale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ailavori della Commissione possono altresi' partecipare rappresentantidi altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione dispecifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare
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riferimento a quelle relative ((alle differenze di genere e a quellerelative)) alla materia dell'istruzione per le problematiche di cuiall'articolo 11, comma 1, lettera c). 3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo' istituirecomitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione ela funzione. 4. La Commissione si avvale della consulenza degli istitutipubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro epuo' richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori diinteresse. 5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati condecreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politichesociali, su designazione degli organismi competenti e durano incarica cinque anni. ((Con decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entratain vigore della presente disposizione, sono individuati le modalita'e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti dicui al comma 1, lettere g), h), i) e l) )). 6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono fissate conregolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispettoal numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte dapersonale del ((Ministero del lavoro e delle politiche sociali))appositamente assegnato. 7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipareai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese oindennita' di missione. 8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezzasul lavoro ha il compito di: a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute esicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e ilperfezionamento della legislazione vigente; b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato dicui all'articolo 5; c) definire le attivita' di promozione e le azioni di prevenzionedi cui all'articolo 11; d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sullavoro; e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistemainformativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato diapplicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suopossibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentaricompetenti e ai presidenti delle regioni; f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedurestandardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cuiall'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio edegli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengonorecepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenzasociale, della salute e dell'interno acquisito il parere dellaConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni eprovince autonome di Trento e di Bolzano; ((La Commissione procede almonitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure al fine diun'eventuale rielaborazione delle medesime.)) g) ((elaborare i)) criteri finalizzati alla definizione delsistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi dicui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese e'disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su propostadel Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito ilparere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
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regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsientro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto; h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condottaed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione dellespecificita' dei settori produttivi di riferimento, orientino icomportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi dellaresponsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i soggettiinteressati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definitilegislativamente; i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delledirettive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate inmateria di salute e sicurezza del lavoro; i‐bis) redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazionepratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altredirettive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sullavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE,92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalita' previste dall'articolo 17‐bisdella direttiva 89/391/CEE del Consiglio. (16) l) promuovere la considerazione della differenza di genere inrelazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione dellemisure di prevenzione; m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale aifini di cui all'articolo 30.((La Commissione monitora edeventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesidall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti imodelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione deimodelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole emedie imprese.)) m‐bis) elaborare criteri di qualificazione della figura delformatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo contodelle peculiarita' dei settori di riferimento; m‐ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione deldocumento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3,anche previa individuazione di tipologie di attivita' per le qualil'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza dellelavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante; m‐quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazionedel rischio da stress lavoro‐correlato.((La Commissione monitoral'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine diverificare l'efficacia della metodologia individuata, anche pereventuali integrazioni alla medesima.)) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ AGGIORNAMENTO (16) Il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)che "La prima delle relazioni di cui all'articolo 6, comma 8, letterai‐bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, come introdotta dalcomma 1, relativa al periodo 2007‐2012, e' predisposta entro il 30giugno 2013". Art. 7. Comitati regionali di coordinamento
1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata diinterventi, nonche' uniformita' degli stessi ed il necessarioraccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissionedi cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma operail comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del
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Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008. Art. 8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro 1. E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione(SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili perorientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dellaattivita' di prevenzione degli infortuni e delle malattieprofessionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscrittiagli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attivita' divigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazionidisponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramitel'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche datiunificate. 2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 e' costituito dalMinistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dalMinistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dalMinistero dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome diTrento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con ilcontributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gliistituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli chesi occupano della salute delle donne. 3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINPe, a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati, secondo quantoprevisto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale edella salute, di concerto con il Ministro per le riforme e leinnovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere dellaConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decretolegislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazioneed il funzionamento del SINP, nonche' le regole per il trattamentodei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previstodal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato edintegrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e deicontenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionaleintegrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimodecreto sono disciplinate le speciali modalita' con le quali le forzearmate ((, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili delfuoco)) partecipano al sistema informativo relativamente alleattivita' operative e addestrative. Per tale finalita' e' acquisital'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia edelle finanze. 5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativoavviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussiinformativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6. 6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare: a) il quadro produttivo ed occupazionale; b) il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere; c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e dellelavoratrici; d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzionipreposte; e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzionipreposte.
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e‐bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabiledall'INAIL. 7. La diffusione delle informazioni specifiche e' finalizzata alraggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attivita' deisoggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono residisponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto dellanormativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 8. Le attivita' di cui al presente articolo sono realizzate dalleamministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorsepersonali, economiche e strumentali in dotazione. Art. 9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali concompetenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitanole proprie attivita', anche di consulenza, in una logica di sistemacon il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politichesociali)), il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politichesociali)), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delleattribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo informa coordinata, per una maggiore sinergia e complementarieta', leseguenti attivita': a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali diattivita'; b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logichedi conferenza permanente di servizio, per assicurare apporticonoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento inmateria di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2, comma1, lettera p), per verificare l'adeguatezza dei sistemi diprevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioninormative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni edelle malattie professionali; c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole emicro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico especialistico finalizzate sia al suggerimento dei piu' adatti mezzi,strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli dirischiosita' in materia di salute e sicurezza sul lavoro, siaall'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica inmateria con finalita' prevenzionali, raccordandosi con le altreistituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materiadi salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformita' aicriteri e alle modalita' elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11; e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi diprevenzione e protezione di cui all'articolo 32; f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e dellasicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitarie delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale ecoreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioniinteressate; g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato perl'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per ilcoordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia disalute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5; h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per lasalute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6;
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i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cuiall'articolo 2, comma 1, lettera v); l) predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma1, lettera z); m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzionenei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8. 3. L'attivita' di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2,non puo' essere svolta dai funzionari degli istituti di cui alpresente articolo che svolgono attivita' di controllo e verificadegli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Isoggetti che prestano tale attivita' non possono, per un periodo ditre anni dalla cessazione dell'incarico, esercitare attivita' dicontrollo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degliistituti medesimi. Nell'esercizio dell'attivita' di consulenza non vie' l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice diprocedura penale o di comunicazione ad altre Autorita' competentidelle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni allanormativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso,l'esercizio dell'attivita' di consulenza non esclude o limita lapossibilita' per l'ente di svolgere l'attivita' di controllo everifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istitutimedesimi. Con successivo decreto del ((Ministro del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali)), di concerto con il ((Ministro dellavoro, della salute e delle politiche sociali)) per la parteconcernente i funzionari dell'ISPESL, e' disciplinato lo svolgimentodell'attivita' di consulenza e dei relativi proventi, fermo restandoche i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attivita' diconsulenza sono devoluti in ragione della meta' all'ente diappartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1. 4. L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 dellalegge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23dicembre 1996, n. 662, nonche' da ogni altra disposizione previgente,svolge, con la finalita' di ridurre il fenomeno infortunistico e adintegrazione delle proprie competenze quale gestoredell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previstonegli altri articoli del presente decreto: a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i datirelativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dallavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugliinfortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) econ l'ISPESL; c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte,della normazione tecnica in materia; d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da partedel ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)),le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, lerelative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuniverificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007. ((Le sommeeventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato aseguito di economie di gestione realizzatesi nell'eserciziofinanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato diprevisione del Ministero del lavoro, della salute e delle politichesociali.
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d‐bis) puo' erogare prestazioni di assistenza sanitariariabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato insede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta delMinistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentitol'INAIL, che definisca le modalita' di erogazione delle prestazionida parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanzapubblica.)) 5. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza dellavoro ‐ ISPESL e' ente di diritto pubblico, nel settore dellaricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa,patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL e' organotecnico‐scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca,sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione,informazione e documentazione in materia di prevenzione degliinfortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e dipromozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro,del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti aisettori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione ele regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali,opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali,garantendo unitarieta' della azione di prevenzione nei suoi aspettiinterdisciplinari e svolge le seguenti attivita': a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica eprogrammi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degliinfortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoroe della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e dilavoro; b) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, surichiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlliche richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini dellapresente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro,accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro; c) e' organo tecnico‐scientifico delle Autorita' nazionalipreposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo dellaconformita' ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi adisposizione dei lavoratori; d) svolge attivita' di organismo notificato per attestazioni diconformita' relative alle Direttive per le quali non svolge compitirelativi alla sorveglianza del mercato; e) e' titolare di prime verifiche e verifiche di primo impiantodi attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime; f) fornisce consulenza al ((Ministero del lavoro, della salute edelle politiche sociali)), agli altri Ministeri e alle regioni e alleprovince autonome in materia salute e sicurezza del lavoro; g) fornisce assistenza al ((Ministero del lavoro, della salute edelle politiche sociali)) e alle regioni e alle province autonome perl'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitariregionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per ilmonitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute esicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelliessenziali di assistenza in materia; h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendoinformazioni, formazione, consulenza e assistenza alle struttureoperative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza
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negli ambienti di lavoro; i) ((puo' svolgere)), congiuntamente ai servizi di prevenzione esicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l'attivita' di vigilanzasulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale; l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivantidalle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dallestrutture del Servizio sanitario nazionale; m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale eformula, pareri e proposte circa la congruita' della norma tecnicanon armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazionenazionale vigente; n) assicura la standardizzazione tecnico‐scientifica dellemetodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione deirischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori inrelazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alladefinizione dei limiti di esposizione; o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cuiall'articolo 2, comma 1, lettera v); p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezzanei luoghi di lavoro, in qualita' di focal point italiano nel networkinformativo dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghidi lavoro; q) supporta l'attivita' di monitoraggio del ((Ministero dellavoro, della salute e delle politiche sociali)) sulla applicazionedei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza neiluoghi di lavoro. 7. L'IPSEMA svolge, con la finalita' di ridurre il fenomenoinfortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze qualegestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sullavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenticompiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presentedecreto: a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i datirelativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dallavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugliinfortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) econ l'ISPESL; c) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie speseistituzionali, progetti di investimento e formazione in materia disalute e sicurezza sul lavoro; d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti inmateria di salute per il settore marittimo, anche medianteconvenzioni con l'INAIL, le prestazioni di assistenza sanitariariabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurareil loro reinserimento lavorativo; e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da partedel ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)),le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni delsettore marittimo. In sede di prima applicazione, le relativeprestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisia fare data dal 1° gennaio 2007. ((Le somme eventualmente riversateall'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie digestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate alpertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dellavoro, della salute e delle politiche sociali.))
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Art. 10.Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite lestrutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istitutosuperiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)), ilMinistero dello sviluppo economico per il settore estrattivo,l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sullavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo(IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono,anche mediante convenzioni, attivita' di informazione, assistenza,consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salutenei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle impreseartigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese edelle rispettive associazioni dei datori di lavoro. Art. 11. Attivita' promozionali
1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitatodi cui all'articolo 5, le attivita' promozionali della cultura edelle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a: a) finanziamento ((, da parte dell'INAIL e previo trasferimentodelle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali, )) di progetti di investimento inmateria di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole,medie e micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve esseregarantita la semplicita' delle procedure; b) finanziamento ((, da parte dell'INAIL e delle regioni, previotrasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero dellavoro, della salute e delle politiche sociali, )) di progettiformativi specificamente dedicati alle piccole, medie e microimprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, letterab); c) finanziamento ((, da parte del Ministero dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca., previo trasferimento dellenecessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute edelle politiche sociali,)) delle attivita' degli istituti scolastici,universitari e di formazione professionale finalizzataall'inserimento in ogni attivita' scolastica ed universitaria, nelleistituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsidi istruzione e formazione professionale di specifici percorsiformativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti afavorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezzanel rispetto delle autonomie didattiche. 2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con