D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n ... ·...

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D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Pubblicato sulla G.U. 101 del 30 aprile 2008, S.O. n. 108/L) Titolo I (Principi comuni)2 Titolo II (Luoghi di lavoro) 48 Titolo III (Uso delle attrezzature e dei D.P.I. 50 Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili). 59 Titolo V (Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro).. 83 Titolo VI (Movimentazione manuale dei carichi). 85 Titolo VII (Attrezzature munite di videoterminali. 87 Titolo VIII (Agenti fisici). 90 Titolo IX (Sostanze pericolose) . 104 Titolo X (Esposizione ad agenti biologici. 124 Titolo XI (Protezione da atmosfere esplosive). 132 Titolo XII (Disposizioni in materia penale e di procedura penale) . 136 Titolo XIII (Norme transitorie e finali) 138 Allegati I-LI . 140

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D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3

agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Pubblicato sulla G.U. 101 del 30 aprile 2008, S.O. n.

108/L)

Titolo I – (Principi comuni)2

Titolo II – (Luoghi di lavoro) 48

Titolo III – (Uso delle attrezzature e dei D.P.I. 50

Titolo IV – (Cantieri temporanei e mobili). 59

Titolo V – (Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro)..

83

Titolo VI – (Movimentazione manuale dei carichi). 85

Titolo VII – (Attrezzature munite di videoterminali. 87

Titolo VIII – (Agenti fisici). 90

Titolo IX – (Sostanze pericolose) . 104

Titolo X – (Esposizione ad agenti biologici. 124

Titolo XI – (Protezione da atmosfere esplosive). 132

Titolo XII – (Disposizioni in materia penale e di

procedura penale) . 136

Titolo XIII – (Norme transitorie e finali) 138

Allegati I-LI . 140

Art. 3 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori

di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di

rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del

soccorsopubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle

strutturegiudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli

organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli

istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni

dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di

istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici

all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e

dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente

decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle

effettive particolari esigenze connesse al servizio

espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la

tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze

armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili

del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale,

individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto legislativo

con “D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo I (Principi

comuni)” 5 decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri

competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della

previdenza sociale, della salute e delle riforme e

innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il

parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale nonché,

ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI; DEI

PREPOSTI; DEI DIRIGENTI E DEI DATORI DI LAVORO

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 8 DELL’11 GENNAIO 2012

ENTRA IN VIGORE NELLE SCUOLE IL 30 APRILE 2012

1. L’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 DISCIPLINA

LA DURATA, I CONTENUTI MINIMI, LE MODALITÀ DELLA FORMAZIONE

ED AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI,

DIRIGENTI E PREPOSTI AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. N. 81/2008.

La formazione tiene conto della tipologia del rischio classificato come basso; medio

ed alto. Le scuole sono considerate a rischio medio, ciò comporta che i:

LAVORATORI

Devono ricevere una Formazione Generale di durata pari a 4 ore con i seguenti

contenuti minimi concetti di: rischio, danno prevenzione protezione; organizzazione

c della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;

organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Devono ricevere una Formazione Specifica di durata pari ad 8 ore con riferimento ai

rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro es.: rischi infortuni, rischio elettrico,

rischio chimico, Dispositivi di Protezione individuale; movimentazione manuale dei

carichi; segnaletica, emergenza, le procedure d’esodo e incendi, procedure

organizzative per il primo soccorso; ecc.

E’ obbligatorio un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

La formazione generale costituisce credito formativo permanente. La

formazione specifica è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al

comma 6 dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 (evoluzione di rischi o insorgenza

di nuovi rischi).

La formazione e l’aggiornamento possono essere eseguiti a distanza (modalità e-

Learning).

Le ore di formazione vengono considerate orario di lavoro

effettivo.

PREPOSTI

La formazione dei preposti oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una

formazione particolare di durata pari ad 8 ore con i seguenti contenuti.

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi;

responsabilità;

Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;

Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;

Incidenti e infortuni mancati;

Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti;

somministrati, stranieri;

Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il

preposto opera;

Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e

protezione;

Modalità di esercizio della funzione di controllo della osservanza da parte dei

lavoratori delle disposizioni di legge aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e uso

dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno 90% delle ore di formazione,

verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test in

alternativa tra loro.

E’ obbligatorio un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

La formazione e l’aggiornamento possono essere eseguiti a distanza (modalità e-Learning). Le

ore di formazione vengono considerate orario di lavoro effettivo.

DATORI DI LAVORO

2. L’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 DISCIPLINA LA DURATA,

I CONTENUTI MINIMI, LE MODALITÀ DELLA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

DEI DATORI DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI DEL

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS. N.

81/2008.

La formazione tiene conto della tipologia del rischio classificato come basso; medio ed alto. Le

scuole sono considerate a rischio medio, ciò comporta che i datori di lavoro partecipino ad un corso

di formazione di 32 ore articolato in 4 moduli.

Modula 1 – Giuridico normativo; Modulo 2 - Gestione ed organizzazione della sicurezza;

Modulo 3 – Individuazione e valutazione dei rischi; Modulo 4 – Formazione e consultazione dei

lavoratori.

E’ obbligatorio un aggiornamento di 10 ore ogni 5 anni.

Il Modulo 1, il Modulo 2 e l’aggiornamento possono essere eseguiti a distanza (modalità e-

Learning).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui la presente accordo

unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare

1. entro e non oltre i 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo la formazione dei

Preposti;

2. entro 60 giorni dall’assunzione, la formazione dei lavoratori neo assunti.

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori ed i preposti per i quali i Datori di

lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione

nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro

per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

L’aggiornamento è comunque obbligatorio

Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente

decreto legislativo si intende per:

a)«lavoratore»: persona che, indipendentemente

dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa

nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro

pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al

solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una

professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e

familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente

stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile; il

soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui

all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni

delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra

studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza

diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di

lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di

videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle

strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e

della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e

successive modificazioni;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del

rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione

nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la

responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità

produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e

di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui

all’articolo 1, comma 2 “D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 -

Titolo I (Principi comuni)”, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il

dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il

funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi

in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente

autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice

delle singole amministrazioni tenendo conto

dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei

quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri

decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o

di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il

datore di lavoro

coincide con l’organo di vertice medesimo;

Art, 18 comma 3. Gli obblighi relativi agli interventi

strutturali e di manutenzione necessari per assicurare,

ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e

degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a

pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed

educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per

effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e

manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente

decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si

intendono assolti, da parte dei dirigenti o

funzionari preposti agli uffici interessati, con la

richiesta del loro adempimento

all’amministrazione competente o al soggetto

che ne ha l’obbligo giuridico.

ACCORDO CON LA DIRIGENZA SCOLASTICA SULLE MODALITA’ D’INTERVENTO

DEL COMUNE DI .................................. SUGLI IMMOBILI DESTINATI ALLE ATTIVITA’

SCOLASTICHE DI PROPRIETA’ COMUNALE

Premesso che:

Il Decreto Ministero dell’Interno 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per

l’edilizia scolastica” all’art. 12 norme di esercizio - definisce i compiti assegnati al Titolare

dell’attività configurabile in quel contesto con il Dirigente scolastico.

Il D.L.gs 81/08 all’art. 3, Comma 21 ha previsto l’applicazione della normativa del decreto

stesso nei confronti degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado tenendo conto delle

particolari esigenze connesse al servizio espletato.

Il D.L.gs 626/94 all’art 4 comma 2 ha previsto che gli obblighi relativi agli interventi

strutturali e di manutenzione necessaria per assicurare, ai sensi del decreto stesso, la sicurezza

dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici ivi

comprese le istituzioni scolastiche educative, “restano a carico dell’Amministrazione, tenuta,

per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura o manutenzione” e che in tal caso gli

obblighi previsti dallo stesso decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti

da parte dei Dirigenti scolastici, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione

competente (proprietario dell’immobile e intestatario del certificato di agibilità e delle attività

riportate sul C.P.I.) o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”.

Con successivo D.M. del 29.9.98 n. 382, sono state esplicitate le modalità di applicazione del

D.L.gs 626/94 alle istituzioni scolastiche: tale decreto individua nel “datore di lavoro” il

Dirigente scolastico (secondo il D.M. 21.6.96, n. 292) quale soggetto competente alla redazione

del documento relativo alla valutazione dei rischi (art. 3), all’individuazione del responsabile

del servizio di prevenzione e protezione (art. 2), alla predisposizione dell’informazione e della

formazione dei lavoratori ed alla programmazione ed organizzazione degli adempimenti

previsti nel caso di emergenza (art. 1).

Il Decreto Interministeriale del 10 marzo 1998 definisce ulteriormente i criteri generali di

sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

Il titolare dell’attività soggetta al rilascio del C.P.I. (Comune proprietario dell’immobile)

non coincide con il gestore dell’attività (Dirigente scolastico) come si evince dalla Circolare del

Ministero dell’Interno, Direzione Generale Protezione Civile e dei Servizi antincendi del

31.07.1998.

Ciò premesso, i firmatari della presente convenzione intendono definire, senza ombra di

dubbio, le modalità di intervento nella gestione degli immobili nell’esercizio delle attività e

nell’assegnazione delle rispettive responsabilità stabilite dal D.M. 26 agosto 1992, dal D.L.gs.

626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche o integrazioni, dal D.M. 10 marzo 1998 e

pertanto:

Il Comune di.......................... rappresentato da...................................

il Dirigente Settore Opere Pubbliche dott.

Il Dirigente Settore Formazione dott.ssa

La scuola / I.C. rappresentata dal Dirigente scolastico

convengono e stipulano il seguente accordo quadro

Art. 1

Il Comune di...................proprietario degli immobili destinati alle attività scolastiche,

intestatario dei certificati di agibilità e di prevenzione incendi, si assume la responsabilità in

merito alla fornitura, installazione, alle revisioni, ai collaudi, alla manutenzione ordinaria e

straordinaria di cui al D.M. 26.8.1992, al D.L.gs 81 del 09.04 2008, al D. Int. del 10.3.1998,

secondo le seguenti modalità operative:

PAG. 1

DESCRIZIONE DEL TIPO DI

CONTROLLO O DI ATTIVITA’ AI FINI

DELLA SICUREZZA E DELLA

PROTEZIONE ANTINCENDIO

PERIODICITA’ NOTE

A Adeguamento dell’immobile al D.M. 26.8.92

e ottenimento del C.P.I.

Entro il

31.12.2004.

B Ottenimento o mantenimento del certificato

di agibilità.

Inizio di attività e

ad ogni modifica

sostanziale.

C Predisposizione, fornitura e mantenimento

del registro delle ispezioni periodiche.

Inizio attività con

aggiornamento

semestrale.

D Fornitura e aggiornamento delle

planimetrie degli edifici scolastici con la

destinazione d’uso approvata dagli Enti

preposti (A.S.L.), Vigili del Fuoco, Comune.

Fornitura e aggiornamento delle

certificazioni inerenti gli impianti e le

strutture ovvero fornitura e aggiornamento

di schede tecniche degli edifici.

Inizio attività e

ad ogni modifica

sostanziale.

E Fornitura relazione tecnica e valutazione

delle misure generali di sicurezza allegata al

progetto di adeguamento ed approvata dal

C.do V.V.F.F.

Inizio attività.

F Fornitura consulenza tecnica per la

redazione del documento di valutazione dei

rischi e dei piani di emergenza.

Fornitura e aggiornamento delle

certificazioni inerenti gli impianti e le

strutture, ovvero fornitura e aggiornamento

di schede tecniche degli edifici.

A richiesta.

G Verifica degli estintori. Semestrale.

H Verifica impianto idrico antincendio

(idranti, naspi, attacchi autopompa VVF).

Semestrale.

I Verifica impianto di allarme acustico. Semestrale

L Verifica impianto di rilevazione incendi. Semestrale.

M Verifica impianto elettrico. Semestrale.

N Verifica impianto di illuminazione di

sicurezza.

Semestrale.

O Verifica rete di terra e impianto scariche

atmosferiche.

Biennale.

P Manutenzione degli edifici, degli impianti,

degli infissi, degli arredi.

Annuale o

secondo necessità

Q Verifica impianto ascensore, montacarichi,

montascale.

Annuale.

R Verifica uscite di sicurezza, segnaletica di

sicurezza, scale di sicurezza.

Semestrale.

PAG. 2

S Verifica funzionamento porte tagliafuoco e

sfogo fumi.

Semestrale.

T Applicazione della procedura di chiusura e

apertura dell’alimentazione centralizzata di

apparecchiature alimentate da combustibili

gassosi.

Giornaliera. Cucine.

U Verifica impianto di produzione calore. Semestrale.

U

1

Verifica e pulizia filtri e impianto di

termoventilazione.

Mensile (nel

periodo di

esercizio).

V Pulizia condotti di ventilazione. Quinquennale.

W Verifica idoneità statica dell’immobile. Inizio attività e

ad ogni modifica

strut turale.

X Verifica impianto di rilevazione gas locale

cucina.

Semestrale.

Z Verifica gas di alimentazione apparecchi

utilizzatori.

Annuale.

Art. 2

Il Dirigente Scolastico assume la responsabilità in merito alla sorveglianza del mantenimento

delle condizioni di esercizio alla formazione e informazione del personale alle prove di

evacuazione di cui al D.M. 26.8.1992, al D.L.gs 81 del 099.04.2008, al D.Int. del 10.03.1998

secondo le seguenti modalità operative:

DESCRIZIONE DEL TIPO DI

CONTROLLO O DI ATTIVITA’ AI FINI

DELLA SICUREZZA E DELLA

PREVENZIONE ANTINCENDIO

PERIODICITA’ NOTE

A Redazione del documento di valutazione dei

rischi.

Inizio attività con

verifica annuale.

B Redazione del piano di emergenza con la

designazione del personale incaricato alle

emergenze.

Come sopra.

C Redazione del piano di evacuazione. Inizio attività con

verifica

semestrale.

D Aggiornamento del registro delle ispezioni

periodiche.

Semestrale. Solo per la parte di

competenza.

E Applicazione della procedura di apertura e

chiusura dei serramenti che costituiscono

uscite di sicurezza.

Inizio e fine

attività.

F Controllo sulla percorribilità e funzionalità

delle vie di esodo.

Giornaliero.

G Sorveglianza sulla presenza e

raggiungibilità dei presìdii antincendio:

estintori, naspi, pulsanti di allarme.

Giornaliero.

PAG. 3

H Controllo del rispetto del divieto di fumare,

del divieto di usare fiamme libere e travaso

di sostanze infiammabili in locali non idonei

con l’uso di recipienti e/o apparecchiature

non autorizzate.

Giornaliero.

I Applicazione della procedura di chiusura e

apertura dell’alimentazione centralizzata di

apparecchiature alimentate da combustibili

gassosi.

Giornaliero. Laboratori.

L Assicurare ai locali archivio-biblioteca

l’accesso e l’ispezionabilità tramite

l’ordinato deposito dei materiali.

Periodico.

M Rispetto delle destinazioni d’uso dei locali

assegnati e dei limiti di carico di incendio.

Periodico.

N Informazione e formazione del personale

dipendente o equiparato (all’assunzione, al

cambio di mansioni).

Semestrale e

all’introduzione

di nuovi impianti.

O Applicazione del divieto di detenzione di

liquidi infiammabili in misura superiore a

30 litri e comunque solo all’interno di

armadi metallici con bacini di

contenimento.

Verifica

semestra-le.

P Assicurare ai mezzi di soccorso l’accesso

alle aree interne di permanenza degli edifici

scolastici.

Giornaliero.

Q Prove di evacuazione. Semestrale.

R Osservazione delle limitazioni divieti e

condizioni di esercizio indicate sul

certificato di prevenzione incendi.

Giornaliero.

S Rispetto dei limiti del massimo affollamento

previsto per la scuola e della densità di

affollamento per i locali sovrastanti la

centrale termica.

Annuale. In base alla denuncia o

prescrizioni dei V.V.F.

T Comunicazione richiesta scritta ogni

qualvolta vengano riscontrate alterazioni

delle condizioni globali di sicurezza o si

intenda modificare anche in parte la

destinazione di uso dei locali o tramite

introduzione di nuovi arredi.

Quando

necessario.

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle

competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le

direttive del datore di lavoro organizzando l’attività

lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle

competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,

sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione

delle direttive ricevute, controllandone la corretta

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un

funzionale potere di iniziativa;

f) «responsabile del servizio di

prevenzione e protezione»: persona in

possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui

all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde,

per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai

rischi;

Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e

universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica

e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo

svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di

prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile

del servizio di prevenzione e protezione individuandolo tra:

a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei

requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine

disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso

dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari

disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma

8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune

dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di

apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali

proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con

enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza

sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si

avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di

responsabile del servizio deve comunque organizzare un

servizio di prevenzione e protezione con un adeguato

numero di addetti.

g) «addetto al servizio di

prevenzione e protezione»: persona in

possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui

all’articolo 32, facente parte del servizio;

h) «medico competente»: medico in

possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e

professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo

quanto previsto all’articolo 29, comma 1,con il datore di

lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato

dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per

tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) «rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza»: persona eletta o designata per

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti

della salute e della sicurezza durante il lavoro;

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito

a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito

produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza

avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per

più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo

48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In

assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono

stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse

determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene

di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la

salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della

settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con

decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e

delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali

dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo

decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del

presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui

al comma 2 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive

sino a 200 lavoratori;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali

aziende

il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o

dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3

e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli

articoli 48 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale)

e 49 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del comparto produttivo)

, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei

lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale.

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione

collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le

lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in

ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,

programmazione, realizzazione e verifica della

prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e

degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di

prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione

dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all’organizzazione della

formazione di cui all’articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale

inerente alla valutazione dei rischi e le misure di

prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed

ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla

organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed

alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non

inferiore a quella prevista dall’articolo 37 (32 ore);

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione

delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e

l’integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche

effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma,

sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi

individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga

che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate

dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per

attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute

durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve

disporre del tempo necessario allo svolgimento

dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei

mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e

delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati,

di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in

applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio

alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei

suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla

legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al

comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva

nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su

sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione,

riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma

1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei

lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente

e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per

l’espletamento della loro funzione,ricevono copia del

documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26,

comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto

al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente

alle informazioni contenute nel documento di valutazione

dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui

all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai

processi lavorativi di cui vengono a conoscenza

nell’esercizio delle funzioni.

7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la

nomina di responsabile o addetto al servizio di

prevenzione e protezione.

l) «servizio di prevenzione e

protezione dai rischi»: insieme delle

persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda

finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi

professionali per i lavoratori;

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

professionali provvede:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione

dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza

e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della

normativa vigente sulla base della specifica conoscenza

dell’organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure

preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2,

e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività

aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei

lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della

salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione

periodica di cui all’articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo

36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione

sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui

vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al

presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal

datore di lavoro.

m) «sorveglianza sanitaria»: insieme

degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e

sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro,

ai fattori di rischio professionali e alle modalità di

svolgimento dell’attività lavorativa;

n) «prevenzione»: il complesso delle

disposizioni o misure necessarie anche secondo la

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare

o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute

della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e

sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o

d’infermità;

p) «sistema di promozione della

salute e sicurezza»: complesso dei soggetti

istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle

parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento

finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza

dei lavoratori;

q) «valutazione dei rischi»: valutazione

globale e documentata di tutti i rischi per la salute e

sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito

dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività,

finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione

e di protezione e ad elaborare il programma delle misure

atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di

salute e sicurezza;

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un

determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del

livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla

loro combinazione;

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura

finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di

servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) «norma tecnica»: specifica tecnica,

approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale,

da un organismo europeo o da un organismo nazionale di

normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Art. 4 (Computo dei lavoratori) 1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori

dal quale il presente decreto legislativo fa discendere

particolari obblighi non sono computati: a) i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile;

b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;

c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i

partecipanti ai corsi di formazione professionale nei

quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in

genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le

attrezzature munite di videoterminali;

CAPO III

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI

DI LAVORO

SEZIONE I

MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 (Misure generali di tutela)

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza

dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

“D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo I (Principi comuni)”

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un

complesso che integri in modo coerente nella prevenzione

le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché

l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione

del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la

loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze

acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione

del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta

delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e

produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla

salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non

lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che

sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici

sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva

rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al

rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e

l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i

preposti;

p) l’informazione e formazione adeguate per i

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti

dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune

per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di

sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di

condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo

soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori

e di pericolo grave e immediato;

v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,

impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza

in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute

durante il lavoro non devono in nessun caso comportare

oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 16 (Delega di funzioni) 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove

non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti

e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità

ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni

delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di

organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica

natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa

necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata

e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza

in capo al datore di lavoro in ordine al

corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni

trasferite. L’obbligo di cui al primo

periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e

controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche

funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.

La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante

in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la

delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. 20 “D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo I (Principi comuni)”

Art. 17 (Obblighi del datore di

lavoro non delegabili) 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente

elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione dai rischi;

Il datore di lavoro che non provvede alla nomina del

responsabile del servizio di prevenzione e protezione è

punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da €

2.500 a € 6.400.

2 Il datore di lavoro che adotta il documento di cui

all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli

elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d),

è punito con l’ammenda da € 2.000 a € 4.000.

Il documento di cui all’articolo 17, comma 1deve

contenere:

ART 28 comma 2

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di

protezione attuate e dei dispositivi di protezione

individuali adottati, a seguito della valutazione di cui

all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di

sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle

misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione

aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere

assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate

competenze e poteri;

o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3 è

punito con l’ammenda da € 2.000 a € 4.000.

Art. 29 comma 2. - Le attività di cui al comma 1 sono

realizzate previa consultazione del rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza.

Art 29 comma3. La valutazione dei rischi deve essere

immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di

cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo

produttivo o della organizzazione del lavoro significative

ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione

al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o

della protezione o a seguito di infortuni significativi o

quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne

evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le

misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi

di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel

rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni

dalle rispettive causali.

3 Il datore di lavoro che adotta il documento di cui

all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli

elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo

periodo ed f) è punito con l’ammenda da € 1.000 a € 2.000.

Art 28 comma 2 lettera a) redatto a conclusione della

valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni

di cui all’articolo 53, su supporto informatico e, deve

essere munito anche tramite le procedure applicabili ai

supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o

attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da

parte del datore di lavoro,

Art 28 comma 2 lettera f) l’individuazione delle mansioni

che eventualmente espongono i lavoratori a rischi

specifici che richiedono una riconosciuta capacità

professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e

addestramento.

Art. 18 (Obblighi del datore di

lavoro e del dirigente) 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui

all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le

stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi

conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della

sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto

legislativo;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e

lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in

caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di

primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle

capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla

loro salute e alla sicurezza;

Comma 3 art. 43 - I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono al riguardo essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione

incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per

il caso di pericolo grave e immediato, secondo le

disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono

essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni

dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle

persone presenti;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di

protezione individuale, sentito il responsabile del servizio

di prevenzione e protezione e il medico competente, ove

presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i

lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e

specifico addestramento accedano alle zone che li

espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori

delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali

in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei

mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di

protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze

previste dal programma di sorveglianza sanitaria e

richiedere al medico competente l’osservanza degli

obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41,

comunicare tempestivamente al medico competente la

cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di

rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i

lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona

pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al

rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio

stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di

protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e

addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da

esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai

lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di

lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione

della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per

l'espletamento della sua funzione, copia del documento

di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su

supporto informatico come previsto dall'articolo 53,

comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di

accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è

consultato

esclusivamente in azienda; “D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 -

Titolo I (Principi comuni)” 21

p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3

anche su supporto informatico come previsto dall’articolo

53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento

della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento

è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le

misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute

della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno

verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA,

nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale

per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8,

entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini

statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli

infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di

almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini

assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che

comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che

comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si

considera comunque assolto per mezzo della denuncia di

cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per

l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e

le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

nelle ipotesi di cui all’articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione

incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per

il caso di pericolo grave e immediato, secondo le

disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono

essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni

dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle

persone presenti;

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di

appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita

tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del

datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori,

convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;

z) � aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai

mutamenti organizzativi e produttivi che hanno

rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in

relazione al grado di evoluzione della tecnica della

prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA,

nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale

per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8,

in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di

prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera

riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già

eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di

sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione

lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo

alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati

relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro

di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre

dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del

decreto di cui all’articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e

protezione ed al medico competente informazioni in merito

a:

a) la natura dei rischi;

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e

l’attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle

malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai

sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a

pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,

restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro

fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo,

relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari

preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione

competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a

vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli

articoli 19(Obblighi del preposto);, 20 (Obblighi dei lavoratori); 22 (Obblighi dei

progettisti); 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori);24 (Obblighi degli installatori)

e 25 (Obblighi del medico competente), ferma restando l’esclusiva

responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi

articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi

sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia

riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e

dei dirigenti.

Art. 19 (Obblighi del preposto) 1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i

preposti, secondo le loro attribuzioni e

competenze, devono:

a) � sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte

dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché

delle disposizioni aziendali in materia di salute e

sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione

collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi

a loro disposizione e, in caso di persistenza della

inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno

ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li

espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo

delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare

istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,

immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro

o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al

rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio

stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di

protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal

richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una

situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed

immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al

dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature

di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia

ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante

il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della

formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto

previsto dall’articolo 37.

Con riferimento a tutte le disposizioni del presente

decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e

competenze, sono puniti:

a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400

a 1.200 euro per la violazione dell’articolo

19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200

a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1,

lettere b), d) e g).

Art. 20 (Obblighi dei Lavoratori) 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria

salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti

sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue

azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione,

alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai

preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) � osservare le disposizioni e le istruzioni impartite

dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini

della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le

sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché

i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione

messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al

dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi

eventuale condizione di pericolo di cui vengano a

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di

urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e

possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per

eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e

incombente, dandone notizia al rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i

dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o

manovre che non sono di loro competenza ovvero che

possono compromettere la sicurezza propria o di altri

lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di

addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente

decreto legislativo o comunque disposti dal medico

competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di

appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di

riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che

esercitano direttamente la propria attività nel medesimo

luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per

proprio conto.

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200

a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2,

lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo

periodo;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a

300 euro per la violazione dell’articolo 20,

comma 3.

Art. 25 (Obblighi del medico

competente) 1. Il medico competente:

a) �collabora con il datore di lavoro e con il servizio di

prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche

ai fini della programmazione, ove necessario, della

sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione

delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-

fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e

informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di

competenza, e alla organizzazione del servizio di primo

soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed

esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di

programmi volontari di “promozione della salute”, secondo

i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui

all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in

funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli

indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria

responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni

lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è

conservata con salvaguardia del segreto professionale e,

salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione

della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi

risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento

della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione

dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,

nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo

del 30 giugno 2003 n. 196 e con salvaguardia del segreto

professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di

lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli

fornisce le informazioni necessarie relative alla

conservazione della medesima; l’originale della cartella

sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto

disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da

parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il

diverso termine previsto da altre disposizioni del presente

decreto;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della

sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di

esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla

necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo

la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali

agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe

ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della

sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta

dello stesso, gli rilascia copia della documentazione

sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui

all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del

servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati

anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e

fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini

della attuazione delle misure per la tutela della salute e

della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a

cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei

rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale

deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua

annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo

dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti

con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della

sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei

titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro,

della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. Il medico competente è punito:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200

a euro 800 per la violazione dell’articolo 25, comma 1,

lettere d) ed e), primo periodo;

b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300

a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1,

lettere b), c) e g);

c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400

a 1.600 euro per la violazione dell’articolo

25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione

dei rischi, e l);

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a

2.000 euro per la violazione dell’articolo 25,

comma 1, lettere h) e i);

e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a

4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e

41, commi 3, 5 e 6-bis.

Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti

d’appalto o d’opera o di somministrazione) 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori,

servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori

autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola

unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero

ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia

la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge

l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui

all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico

professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori

autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture

da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di

somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del

decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita

attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di

commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa

appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei

requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art.

47 del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28

dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni

sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono

destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di

emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi

compresi i subappaltatori:

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività

lavorativa oggetto dell’appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai

rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi

reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle

interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte

nell’esecuzione dell’opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la

cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2

elaborando un unico documento di valutazione dei

rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove

ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da

interferenze (DUVRI) . Tale documento è allegato al

contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione

dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le

disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi

specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei

singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del

decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive

modificazioni, tale documento è redatto, ai fini

dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del

potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello

specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e

2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di

natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o

attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non

sia superiore ai due giorni (oggi 5 uomini/giorno),

sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla

presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere

esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui

all’allegato XI.

3-ter. � Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti

di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro

non coincide con il committente, il soggetto che affida il

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da

interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi

standard relativi alla tipologia della prestazione che

potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del

contratto.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il

contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il

predetto documento riferendolo ai rischi specifici di

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato

l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione

dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

Al riguardo ad ogni Direzione è stato consegnato il

seguente documento Lettera da consegnare al personale delle ditte imprese o artigiani che ricevono dal Comune l’incarico di eseguire lavori all’interno della scuola o a ditte che a vario titolo entrano nelle scuole per lavori la cui durata è superiore ai 2 giorni ed il Committente è l’Ente locale. Spett. Soc. Via Oggetto: articolo 26 del Decreto legislativo 81/08 Vi segnalo che presso le scuole dell’Istituto …………………… in cui siete chiamati ad operare non esistono rischi specifici legati alla presenza di prodotti tossici. Nella scuola non sono in atto lavorazioni che comportano il rischio di esposizione a sostanze cancerogene. Non esistono sorgenti di radiazioni ionizzanti negli ambienti di lavoro. Non esistono sorgenti di radiazioni non ionizzanti negli ambienti di lavoro. I rischi presenti negli ambienti didattici sono assimilabili a quelli dell’ambiente domestico. Ciò premesso si conviene quanto segue: L’impresa , la ditta o l’artigiano che entra nell’edificio scolastico deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l’indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Dirigente scolastico eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori. L’Impresa, la ditta o l’artigiano dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali, e del posizionamento dei presidi di emergenza e degli interruttori atti a disattivare la alimentazione idrica, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nell’ambito della scuola. E’ vietata la temporanea chiusura o deviazione di qualsiasi uscita di sicurezza a causa dei lavori occorrenti. In questo caso và acquisita preventivamente l’autorizzazione del Dirigente scolastico, che, qualora lo ritenesse fattibile, con l’ausilio del Servizio di Prevenzione e Protezione, avrà preventivamente cura di modificare le indicazioni e la segnaletica. I mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi. I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile e da ostacoli di qualsiasi genere anche se temporanei. Ferma restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria e straordinaria (affidata al Comune/Provincia, in quanto proprietario dell’immobile), non si potranno apportare modifiche se non saranno preventivamente autorizzate dal Dirigente scolastico.

Nella scuola la protezione contro gli incendi è assicurata da: a) Mezzi di estinzione presenti ed efficienti; b) Istruzioni impartite per iscritto al personale; c) Procedure scritte da tenere in caso d’incendio All’impresa, ditta o artigiano è fatto esplicito divieto di: a) Fumare; b) Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura, saldatura e simili) a meno che non siano state espressamente autorizzate in forma scritta. L’introduzione, anche temporanea di carichi sui solai e/o ascensori o montacarichi, in misura superiore al limite consentito, dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questi dovrà certificare per iscritto al competente Servizio di Prevenzione e Protezione l’idoneità statico/dinamica dell’intervento. In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide il personale dell’impresa, della ditta o artigiano che abbiano causato tale sversamento dovrà : a) Arieggiare il locale ovvero la zona; b) Utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di lavoro qualora si manipolino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all’uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite “schede di rischio”, che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori. Sia il personale della scuola che l’Impresa esterna devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento. In caso di allarme l’impresa, la ditta o l’artigiano deve: a) avvisare immediatamente il personale addetto alle emergenze dell’edificio sede dei lavori previsti descrivendo l’accaduto; b) se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione. In caso di emergenza: a) interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso che potrebbero creare intralcio; b) mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, ecc.) In caso di evacuazione: a) convergere ordinatamente nel punto di raccolta; b) attendere il cessato allarme. L’Impresa, la ditta o l’artigiano dovrà essere dotato dei DPI eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione; il loro uso è obbligatorio Sarà cura della stessa Impresa esterna vigilare sull’effettivo utilizzo dei DPI da parte del proprio personale. Nell’edificio oggetto dei lavori sono presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. Presso il fabbricato è sempre possibile allertare i seguenti numeri telefonici: a) Vigili del Fuoco b) Vigili Urbani;

c) Carabinieri; d) Polizia In situazioni di emergenza (incendio, infortunio, calamità) l’impresa, la ditta o l’’artigiano dovrà chiamare l’addetto all’emergenza (vedi informazioni impartite dal Dirigente scolastico) che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto all’emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata. CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI In caso d’incendio: a) chiamare i Vigili del Fuoco telefonando al 115; b) Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono della ditta committente o del fabbricato oggetto dei lavori, informazioni sull’incendio; c) Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore; d) Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’impresa. In caso di infortunio o malore: a) Recarsi presso l’adiacente Pronto Soccorso informando gli operatori; b) Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo MISURE DI SICUREZZA PER CONTENERE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE.

L’impresa, la ditta o l’artigiano, dovrà delimitare/segnalare l’area di scarico delle merci se operano in luoghi ove e’ prevista la presenza degli studenti e dei lavoratori della scuola.

Le lavorazioni devono avvenire in assenza di persone non direttamente interessate alla singola lavorazione.

Divieto di rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine.

Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.

Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

Divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro.

Divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa.

Divieto di introdurre nella scuola sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.

Divieto di fumare all’interno della scuola e in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.

Obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza e della segnaletica stradale posta all’interno delle aree di pertinenza.

Obbligo di richiedere l’intervento del referente del fabbricato (Dirigente scolastico o suo delegato) in caso di anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici.

Obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno della scuola.

Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza.

Obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

Nell’ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26, comma 8,decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati, i lavoratori dell’impresa e/o della Ditta o l’artigiano dovranno osservare le seguenti misure: - In caso di utilizzo di carrelli manuali per il trasporto del materiale delle pulizie o di utilizzo di macchinari, prima di transitare in aree affollate preannunciare la movimentazione. Se necessario farsi coadiuvare da un lavoratore; - Ai lavoratori dell’impresa, della ditta o all’artigiano, è fatto divieto di effettuare sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero essere urtati da parte delle persone presenti nella scuola. - Provvedere immediatamente ad asciugare i pavimenti in cui si sia versata acqua e segnalare la presenza di pavimenti scivolosi. - Attenersi alla segnaletica stradale esistente; - Attenersi a quanto previsto dal Nuovo Codice Stradale in merito alla sosta/fermata dei veicoli; - Utilizzare la segnaletica di sicurezza necessaria; - Durante la guida dell’automezzo gli operatori devono indossare le cinture di sicurezza in dotazione; E’ severamente vietato assumere bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti. - Obbligo di spegnere i motori in fase di scarico da parte dell’impresa di pulizie. RISCHIO INCENDIO - L’ Impresa, la ditta o l’artigiano deve osservare quanto previsto nel D.M. 10 marzo 1998 in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali: a) Rispetto dell’ordine e della pulizia; b) Informazione e formazione dei propri lavoratori; c) Controllo delle misure e procedure di sicurezza inerenti il rischio incendio. - Occorrerà evitare in particolare: a) L’accumulo dei materiali combustibili e/o infiammabili; b) L’ostruzione delle vie d’esodo; c) L’uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere; d) Il blocco delle porte tagliafuoco (REI) dei compartimenti antincendio con cunei o altri mezzi che ne impediscano la chiusura vanificandone in tal modo la loro funzione protettiva.

GESTIONE EMERGENZE - Qualora il personale delle imprese appaltatrici riscontri situazioni di emergenza (ad esempio incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, spargimento di sostanze chimiche, ecc.) che non siano già state rilevate dal personale della scuola dovrà comunicarlo direttamente a un lavoratore della scuola che attiverà la procedura di emergenza; Qualora fosse necessario evacuare i locali e/o la struttura seguire le indicazioni di esodo presenti o quanto impartito dal personale addetto alle emergenze della scuola. DISPOSIZIONI FINALI. L’Incaricato della impresa della ditta o l’artigiano dichiara d’aver preso completa visione di quanto indicato nel presente Documento, d’aver visitato preliminarmente le aree di lavoro, di essere stato informato riguardo i relativi aspetti antinfortunistici e protezionistici . ………………………… , li __________________ .

Per l’impresa, la ditta o l’artigiano (Sig…………………………………)

______________________________________________

ALLEGATO A

VERBALE DI SOPRALLUOGO

In relazione all’incarico che l’Impresa, la ditta o l’artigiano ha ricevuto ……………………… di cui al Contratto Prot. ….............................................del..............................................

presso l'immobile ................................i sottoscritti, nelle rispettive qualità di:

Dirigente scolastico dell’Istituto …………………………………

Ditta Appaltatrice: impresa ……..; ditta ……….o artigiano……………….

DICHIARANO

1) di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi della scuola ove si dovranno svolgere i lavori stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all’ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, al fine di mettere l’impresa; la ditta nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08 (nel caso di un artigiano scrivere: al fine di conoscere i rischi presenti nei luoghi in cui deve operare) .

2) di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, che nella scuola non sono in atto lavorazioni che comportano il rischio di esposizione a sostanze cancerogene. Non esistono sorgenti di radiazioni ionizzanti negli ambienti di lavoro. Non esistono sorgenti di radiazioni non ionizzanti negli ambienti di lavoro.

I rischi presenti negli ambienti didattici sono assimilabili a quelli dell’ambiente domestico.

Relativamente al rischio incendio ha riscontrato che il carico di incendio dei locali è costituito da carta e dagli arredi. Le sostanze combustibili presenti sono a basso tasso di infiammabilità, le condizioni locali e di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di principio di incendio e la probabilità di propagazione dello stesso è limitata.

Lungo i percorsi d’esodo sono affisse le planimetrie con indicate le vie di fuga e l’ubicazione dei mezzi di estinzione.

L’edificio dispone di un numero adeguato di vie d’esodo, correttamente segnalate ed illuminate dagli apparecchi di illuminazione di sicurezza, Nell’edificio sono presenti i mezzi di estinzione in numero adeguato e conformi alle norme di prevenzione incendi. Gli impiantii tecnologici ed in particolare l’impianto elettrico è stato costruito a perfetta regola dell’arte e secondo quanto previsto dall’apposita normativa, in particolare dal D.Lgs 81/2008. L’impresa , la ditta o l’artigiano dichiara di avere ottenuto dettagliate ed esaustive indicazioni in merito all’utilizzo di quanto concesso e di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da ogni infortunio danno o sinistro legato all’utilizzo di impianti oggetto della concessione.

3) che l’impresa. la ditta o l’artigiano è autorizzata/o all’utilizzo di propri macchinari, certificati CE e conformi alle norme di legge vigenti, funzionali all’esecuzione dell’attività. Al termine dei lavori dovrà essere tolta l’alimentazione elettrica alle macchine e le stesse dovranno essere rimosse in modo da non ostacolare le vie d’esodo e gli spazi oggetto della pulizia.

Resta inteso che il Titolare dell’impresa, della ditta o l’artigiano o suo delegato dovrà rivolgersi al Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all’attività del Committente, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta o l’impresa appaltatrice provvederà (se richiesto) a :

D.Lgs. 81/08);

lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08).

........................Lì, ..........................

Firma della Dirigente scolastica

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia

di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle

retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,

l’imprenditore committente risponde in solido con

l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali

subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore,

dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti

indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o

dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo

(IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si

applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri

dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di

somministrazione, anche qualora in essere al momento

della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui

agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di

somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e

1677 del codice civile, devono essere specificamente

indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del

codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o,

ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in

materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle

interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo

periodo non sono soggetti a ribasso.

A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle

organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente

più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella

valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure

di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di

forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a

valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente

rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla

sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e

risultare congruo rispetto all’entità e alle

caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai

fini del presente comma il costo del lavoro è

determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal

Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione

collettiva stipulata dai sindacati

comparativamente più rappresentativi, delle norme in

materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi

settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In

mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo

del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo

del settore merceologico più vicino a quello

preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto

legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo

modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto

2007, n. 123, trovano applicazione in materia di

appalti pubblici le disposizione del presente decreto.

8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di

appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa

appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di

apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del

datore di lavoro.

SEZIONE II

VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi)

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera

a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle

sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella

sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i

rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi

compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti

a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo

stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo

europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le

lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto

previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età,

alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla

specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa

la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al

comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui

all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo

obbligo decorre dalla elaborazione delle predette

indicazioni e comunque, anche in difetto di tale

elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010 prorogata al 31

dicembre 2010 (intesa come data di avvio del processo di

valutazione ai sensi della lettera circolare in ordine alla

approvazione delle indicazioni necessarie alla

valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui

all’articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e all’articolo 28,

comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni,

la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del

medesimo provvedimento ha approvato, alla riunione del 17 novembre, le seguenti indicazioni per

la valutazione dello stress lavoro-correlato.

Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, d.lgs. n. 81/2008

e successive modificazioni e integrazioni)

Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento

L’articolo 28, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito d.lgs. n. 81/2008, prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. In ragione delle difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive al citato d.lgs. n. 81/2008, è stato introdotto all’articolo 28 il comma 1-bis, con il quale si è attribuito alla Commissione consultiva il compito di formulare indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento dell’obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza. Al fine di rispettare, entro il termine del 31 dicembre 2010, la previsione di cui all’articolo 28, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, a seguito di ampio confronto tra i propri componenti ha elaborato il presente documento, licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17 novembre 2010. Le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge tenendo conto della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all’interno alla Commissione consultiva e sono state redatte secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

Definizioni e indicazioni generali

Lo stress lavoro-correlato viene descritto all’articolo 3 dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 – così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – quale “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in

grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro” (art. 3, comma 1). Nell’ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST). E’, quindi necessario preliminarmente indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato, in modo che da tale identificazione discendano la pianificazione e la realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio. A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non singoli, ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale ( potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore, oppure chi svolge la medesima mansione, etc.).

Metodologia

La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l’altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie: 1. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico

competente: specifiche lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda). 2. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti. 3. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste). In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono. In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti 2 e 3 dell’elenco) occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.

Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro- correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione Del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita). La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all’elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

Disposizioni transitorie e finali

La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione

temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al presente periodo. Allo scopo di verificare l’efficacia della metodologia qui indicata, anche per valutare l’opportunità di integrazioni alla medesima, la Commissione consultiva provvederà ad elaborare una relazione entro 24 mesi dalla approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. Le modalità di effettuazione di tale monitoraggio saranno definite dalla Commissione Consultiva. I datori di lavoro che, alla data della approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 – così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – non debbono ripetere l’indagine, ma sono unicamente tenuti all’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’articolo 29, comma 3, del d.lgs n. 81/2008, secondo quanto indicato nel presente documento. Tanto si segnala, anche tenendo conto della rilevanza del documento ai fini degli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi da lavoro, con invito a garantire la massima divulgazione delle indicazioni di cui all’oggetto.

3. STRESS DA LAVORO CORRELATO

La valutazione del rischio è stata articolata tenendo conto dei dati

oggettivi, quali: assenteismo (con l’esclusione della patologie gravi

conosciute); ritardi sistematici; indici infortunistici; segnalazioni da

parte del Medico competente del Dirigente scolastico della DSGA.

Dall’esame dei dati non sono emersi elementi critici.

Si è tenuto conto dei fattori ambientali ed è risultato che e negli

ambienti di lavoro non sono presenti fattori quali: microclima, rumore,

riverbero, illuminazione, ecc., che possono incidere negativamente

sulla concentrazione, sul rendimento e sulle prestazioni professionali

degli insegnanti, del personale amministrativo e dei collaboratori

scolastici.

Per gli insegnanti è stata valutata l’organizzazione del lavoro ed è

emerso che il Dirigente scolastico per facilitare i rapporti relazionali

tra i docenti favorisce la loro partecipazione propositiva alla

elaborazione di programmi didattici e dei carichi di lavoro attraverso

criteri condivisi di definizione dell’orario delle lezioni e di

assegnazione degli insegnanti alle classi. Viene inoltre curata la

diffusione delle informazioni e delle circolari e verificata la loro

applicazione.

Per il personale della segreteria e per i collaboratori scolastici è stata

esaminata l’organizzazione del lavoro ed è emerso che: gli incarichi

sono chiaramente definiti, i flussi comunicativi interni tra DSGA ed il

personale ATA funzionano e non generano incertezze; i carichi di

lavoro sono ripartiti su tutto il personale e non sono gravosi.

Nessun addetto ha al momento manifestato particolari sintomi di

stress o comportamenti tali da ritenere la persona soggetta a stress

ascrivibile al comportamento vessatorio di superiori o colleghi di

lavoro. Nessuna comunicazione anche di tipo anonimo è mai giunta in

tal senso.

Considerato quanto sopra è emerso che il fattore di rischio può essere

considerato basso e pertanto non sono necessari ulteriori interventi. Ciò premesso tenuto conto che la letteratura medica evidenzia che gli insegnanti a causa di

particolari fattori stressogeni legati all’attività professionale possono essere soggetti ad

affaticamento fisico ed emotivo, ad atteggiamento apatico nei rapporti interpersonali, a sentimenti

di frustrazione; saranno promossi, compatibilmente con le risorse economiche disponibili momenti

formativi ed informativi in accordo con esperti in materia per fornire agli insegnanti strumenti di

autovalutazione delle proprie condizioni psicofisiche in modo da mantenere integra la propria

capacità di critica e giudizio.

L’intervento formativo dovrà affrontare i seguenti argomenti: introduzione alla consapevolezza dei

rischi psicosociali connessi alla professione di insegnante; riconoscimento dei sintomi caratteristici

dello stress protratto nel tempo; analisi delle condizioni individuali, sociali, professionali che

favoriscono la maggiore o minore propensione al disagio psicologico ed allo stressa correlato al

lavoro; riconoscimento della capacità personale di tollerare ed affrontare le situazioni stressanti; ecc.

Al fine di facilitarne l’inserimento ed evitare l’insorgenza di stress da lavoro correlato gli insegnanti

neoassunti o trasferiti vengono accolti dal dirigente scolastico o da un suo delegato allo scopo di

illustrare l’organizzazione scolastica, le modalità per assolvere alle incombenze logistico-

amministrative e le principali norme vigenti nella scuola.

Il Dirigente Scolastico (datore di lavoro) è sempre comunque disponibile per colloqui finalizzati a

chiarire le rispettive competenze, a dare suggerimenti, a verificare i carichi di lavoro, a verificare

eventuali condizioni di lavoro che possono contribuire a generare situazioni di disagio o stress da

lavoro correlato. Di tale disponibilità gli insegnanti sono stati informati.

I collaboratori scolastici ed i dipendenti con incarichi amministrativi neoassunti o trasferiti vengono

accolti dal DSGA allo scopo di illustrare l’organizzazione scolastica, le modalità per assolvere ai

propri incarichi/mansioni e le principali norme vigenti nella scuola (comprese le norme e le

disposizioni del datore di lavoro a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori).

I collaboratori scolastici ed i dipendenti con incarichi amministrativi sono informati che il DSGA

(preposto) è sempre comunque disponibile per colloqui finalizzati a chiarire le rispettive

competenze, a dare suggerimenti, a verificare i carichi di lavoro, a verificare eventuali condizioni di

lavoro che possono contribuire a generare stress da lavoro correlato.

All’insorgere dei sintomi di “stress” il Datore di lavoro deve segnalare la situazione al Medico

competente/ASL competente e valutare con lo stesso/la stessa le misure da adottare, nonché

intervenire sulla organizzazione del lavoro se possibile.

Promemoria per il Dirigente scolastico [Priorità 2]

Promuovere corsi di formazione informazione; intervenire se possibile sulla

organizzazione del lavoro. Qualora dovessero persistere i sintomi di affaticamento fisico

ed emotivo, un atteggiamento apatico nei rapporti interpersonali e sentimenti di

frustrazione il datore di lavoro deve segnalare il caso al Medico competente/ASL

competente e convenire con lo stesso/la stessa le misure da adottare.

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a),

redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto,

nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su

supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le

procedure applicabili ai supporti informatici di cui

all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione

del documento medesimo da parte del datore di lavoro,

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo I (Principi comuni)”

nonché, ai soli fini della prova della data, dalla

sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione, del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza territoriale e del medico competente, ove

nominato, e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la

sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale

siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al

datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità,

brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la

completezza e l’idoneità quale strumento operativo di

pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione

attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a

seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1,

lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle

misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione

aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere

assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate

competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del

servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del

medico competente che ha partecipato alla valutazione del

rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente

espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una

riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza,

adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve

altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche

norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi

titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore

di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la

valutazione dei rischi elaborando il relativo documento

entro novanta giorni dalla data di inizio della propria

attività.

1 Il datore di lavoro è punito con l’ammenda da € 2.000 a €

4.000 per l’adozione del documento di valutazione dei

rischi in assenza degli elementi previsti da questa lettera.

2 Il datore di lavoro è punito con l’ammenda da € 1.000 a €

2.000 per l’adozione del documento di valutazione dei

rischi in assenza degli elementi previsti da questa lettera.

Art. 29 (Modalità di effettuazione della

valutazione dei rischi) 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il

documento di cui all’articolo 17,comma 1, lettera a), in

collaborazione con il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione e il medico competente, nei

casi di cui all’articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa

consultazione del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente

rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1

e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o

della organizzazione del lavoro significative ai fini della

salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado

di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della

protezione o a seguito di infortuni significativi o quando

i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la

necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di

prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di

cui ai periodi che precedono il documento di valutazione

dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle

modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta

giorni dalle rispettive causali.

4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) e

quello di cui all’articolo 26, comma 3 devono essere

custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la

valutazione dei rischi.

ALLEGATO IV � Requisiti dei luoghi di lavoro � Ai sensi dell’articolo 68 comma 2 del presente decreto, la violazione di più precetti riconducibili alla categoria

omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui al presente allegato, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica

violazione ed è punita con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da € 1.000 a € 4.800 per il datore

di lavoro e il dirigente.

1. AMBIENTI DI LAVORO

1.1. Stabilità e solidità 1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel

luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego

ed alle caratteristiche ambientali.

1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.

1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una

parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico

massimo dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di

superficie. 1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini

della stabilità del solaio.

1.1.5. L’accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di

impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l’impiego

di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei

dispositivi.

1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di

lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile,

fuori dell’orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il

sollevamento della polvere dell’ambiente, oppure mediante

aspiratori. 1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere

depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni

insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali

depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

1.1.8. Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi

metallici, di notevoli dimensioni, situati all’aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e

spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle

scariche atmosferiche.

1.2. Altezza, cubatura e superficie 1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al

lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che

eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:

1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;

1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;

1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di

una superficie di almeno 2 mq.

1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi

cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi. 1.2.3. L’altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei

soffitti o delle volte.

1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per

territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano

adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente. L’osservanza dei limiti stabiliti dal presente

articolo circa l’altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle

aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si

svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori

occupati.

1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente

dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di

altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. 1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale

movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e

marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico 1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della

lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non

rispondono alle seguenti condizioni:

1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un

isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e

dell’attività fisica dei lavoratori;

1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria;

1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l’umidità;

1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter

essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. 1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da

protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.

1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o

liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare

rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.

1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso

deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di

idonee calzature impermeabili.

1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere

a tinta chiara.

1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente

vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione,

devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino

all’altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie

di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti,

nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di

sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in

relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.

1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere

aperti, chiusi,

regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono

essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori. 1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l’attrezzatura o dotati di

dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro

nonchè per i lavoratori presenti nell’edificio ed intorno ad esso.

1.3.9. L’accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato

soltanto se siano fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti

dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza

facilmente identificabili ed accessibili.

1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.

1.3.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un’uscita. Ove è tecnicamente possibile, le

banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un’uscita a ciascuna

estremità.

1.3.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono

cadere.

1.3.14. Le disposizioni di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12., 1.3.13. sono altresì applicabili alle vie

di circolazione principali sul terreno dell’impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di

lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli

impianti dell’impresa, nonchè alle banchine di carico.

1.3.15.1. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere costituite di

materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in

cui ciò, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo.

1.3.15.2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, nonché le relative

scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con materiali incombustibili.

1.3.16. I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione,

all’utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, esplodenti, corrosive o infettanti,

devono essere in condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle materie

pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi.

1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti

indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché i tavoli di lavoro, le macchine e le

attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere frequentemente ed

accuratamente puliti.

1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi 1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono

essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena

sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di

queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.

1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi

sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.

1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i

pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.

1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte,

portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.

1.4.5. Nella misura in cui l’uso e l’attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei

lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.

1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e

presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d’oggetti, tali luoghi devono essere

dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.

1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere

alle zone di pericolo.

1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare

buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il

transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la

normale circolazione.

1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di

transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone

devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

1.4.12.1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei

carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il

passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del

carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione

di quello del piano terreno, di arresto al piede.

1.4.12.2. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli

derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.

1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il

carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile.

In quest’ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera

mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo.

Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al

piano corrispondente.

1.4.13. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso inaccessibile,

quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire pericoli per

caduta di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a meno che non siano adottate altre

misure contro detti pericoli.

1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in

una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti

e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni.

1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico

dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il

servizio notturno.

1.4.16.1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti

intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.

1.4.16.2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.

1.4.17. Durante l’esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie

percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più

persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l’avvicinarsi dei convogli

ai posti di lavoro.

1.4.18. Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può,

direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli

devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per

assicurare l’incolumità delle persone.

1.4.19. All’esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche

devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di

caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano di manovra e

sporgere da questo per almeno m. 2.

1.5. Vie e uscite di emergenza. 1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:

1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle

persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;

1.5.1.3. luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro

dagli effetti determinati dall’incendio o altre situazioni di emergenza;

1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio

al netto dell’ingombro dell’anta mobile in posizione di massima apertura se

scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di

passaggio).

1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di

raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. 1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena

sicurezza da parte dei lavoratori.

1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di

emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro

ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle attrezzature in essi installate,

nonchè al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e

larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. 1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso

dell’esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da

parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L’apertura delle

porte delle uscite di emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare

pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l’adozione di altri accorgimenti

adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per

territorio.

1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave

quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente

autorizzati dagli organi di vigilanza. 1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di

emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse

centrale.

1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonchè le vie di circolazione e le porte che

vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere

utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita

segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi

appropriati.

1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono

essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in

funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.

1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli

di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono

avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica

normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne

esista l’impossibilità accertata dall’organo di vigilanza. In quest’ultimo caso sono disposte le misure

e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso

provvedimento dell’organo di vigilanza.

1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si

applica la disposizione contenuta nel punto 1.5.4, ma gli stessi devono avere un

numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.

1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di

passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti

normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture

devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano

pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o

munite di parapetto normale.

1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in

relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.

1.6. Porte e portoni 1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e

materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere

agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. 1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici

rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori,

almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell’esodo ed avere larghezza

minima di m 1,20.

1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al

punto 1.6.2, la larghezza minima delle porte è la seguente:

a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a

25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;

b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in

numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente

larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell’esodo;

c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in

numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente

larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80,

che si aprano entrambe nel verso dell’esodo;

d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in

numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste al punto c) il locale deve

essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell’esodo avente larghezza

minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione

compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all’eccedenza rispetto a 100.

1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al punto 1.6.3., lettera d) può anche essere

minore, purchè la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

1.6.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è

applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le

quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in

meno del 2% (due per cento).

1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al punto 1.5.5,

coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si applicano le disposizioni di cui al

punto 1.5.5.

1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le

porte scorrevoli verticalmente, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse

centrale, quando non esistano altreporte apribili verso l’esterno del locale. 1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli

devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei

pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.

1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o

essere muniti di pannelli trasparenti.

1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all’altezza

degli occhi.

1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono

costituite da

materiali di sicurezza e c’è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in

caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo

sfondamento.

1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che

impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.

1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l’alto devono disporre di un sistema di sicurezza

che impedisca loro di ricadere.

1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni

per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente

identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura

possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.

1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera

appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter

essere aperte, in ogni momento, dall’interno senza aiuto speciale.

1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.

1.6.17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere

provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida

uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall’interno durante il

lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati

quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10.. Per i

luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si

applicano le disposizioni dei punti 1.6.2.,1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6. concernenti la

larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti

luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione

edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.

DM 3 novembre 2004

MANIGLIONI ANTIPANICO

Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni, come segue : a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che puo' configurarsi come segue: c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale puo' essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro; c.3) uscita che immette su di una scala esterna; d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio; e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che puo' svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso puo' essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.

Criteri di installazione

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di marcatura CE. In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche

regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 1 e' prevista nei seguenti casi: a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a.1) l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da meno di 10 persone; a.2) l'attivita' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26; b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: b.1) l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da piu' di 9 persone; b.2) l'attivita' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da piu' di 25 persone;

b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con piu' di 5 lavoratori addetti.

1.7 Scale 1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere

costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per

situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e

larghezza adeguata alle esigenze del transito.

1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati

aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate

da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano. 1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi

una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o

dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da

impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno.

1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60.

1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla

quale la scala è fissata.

1.7.1.6. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti

notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di

sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto

che soddisfi alle seguenti condizioni: 1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;

1.7.2.1.2 abbia un’altezza utile di almeno un metro;

1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza

fra quello superiore ed il pavimento;

1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al

massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua

specifica funzione.

1.7.2.2. È considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma

precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15

centimetri.

1.7.2.3. È considerata equivalente ai parapetti definiti ai punti precedenti, qualsiasi protezione,

quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i

lati loaperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.

1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di

passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto

al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza

inferiore a m. 2.00.

1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o

l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa.

1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o

cautele adeguate.

1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto utilizzati od occupati

dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei

pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.

1.8.4. Le disposizioni di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., sono

altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell’impresa, alle vie di circolazione

che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e

sorveglianza degli impianti dell’impresa, nonchè alle banchine di carico.

1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3.,

1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.

1.8.6. I luoghi di lavoro all’aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale

quando la luce del giorno non è sufficiente. 158 “D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Allegato IV”

1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all’aperto, questi devono essere strutturati, per

quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:

1.8.7.1 sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;

1.8.7.2 non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;

1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere

soccorsi rapidamente;

1.8.7.4 non possono scivolare o cadere.

1.8.8. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere sistemati in

modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.

1.9 Microclima 1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e

degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità

sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con

impianti di areazione.

1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto

funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è

necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi

devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione,

pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la

salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il

tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza

che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi

igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione

specifica

di questi locali.

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento

eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve

provvedere

alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche

localizzate o mezzi personali di protezione.

1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell’ambiente nei locali chiusi di

lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole

regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell’aria con i prodotti della

combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l’ampiezza del locale, tale impianto non sia

necessario.

1.9.3 Umidità

1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l’aria è soggetta ad inumidirsi

notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della

nebbia, mantenendo la temperatura e l’umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.

1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non

si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni

caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano

un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di

lavoratori. “D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Allegato IV” 159

1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere

installati in modo che il tipo d’illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i

lavoratori.

1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto

dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente

intensità.

1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti

costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o

artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia

possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si

devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla

insufficienza della illuminazione.

1.10.7. Illuminazione sussidiaria

1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione

sussidiaria da impiegare in caso di necessità.

1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante

efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.

1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all’aperto in condizioni di

oscurità non sia sicura ed agevole; quando l’abbandono imprevedibile ed immediato del governo

delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti;

quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria

deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di

necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione

delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se

detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di

accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull’uso dei mezzi stessi devono

essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.

1.10.7.4. L’abbandono dei posti di lavoro e l’uscita all’aperto del personale deve, qualora sia

necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell’esaurimento delle fonti della

illuminazione sussidiaria.

1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza

dell’illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso

atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.

1.11. Locali di riposo e refezione

1.11.1. Locali di riposo

1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo

richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.

1.11.1.2. La disposizione di cui punto 1.11.1.1 non si applica quando il personale lavora in uffici o

in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.

1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di

tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.

1.11.1.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali

di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinchè questi possa

soggiornarvi durante l’interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo

esige.

1.11.1.5. L’organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro

dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale

esecuzione del lavoro.

1.11.2. Refettorio 160 “D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Allegato IV”

1.11.2.1. Salvo quanto è disposto al punto 1.14.1. per i lavori all’aperto, le aziende nelle quali più di

30 dipendenti rimangono nell’azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere

uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.

1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il

pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.

1.11.2.3. L’organo di vigilanza può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall’obbligo di

cui al punto 1.11.2.1, quando riconosce che non sia necessario.

1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o

nocive e nei casi in cui l’organo di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura

della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di

rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.

1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande

1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di

riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.

1.11.3.2. È vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell’interno

dell’azienda.

1.11.3.3. È tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali

di refettorio durante l’orario dei pasti.

1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione

distesa e in condizioni appropriate.

1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori

quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di

decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle

aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi;

in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo oppotuni turni

prestabiliti e concordati nell’ambito dell’orario di lavoro.

1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente

vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione

fredda e muniti di sedili.

1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di

chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori

contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze

venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro

devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle

attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.

1.13. Servizi igienico assistenziali

1.13.1. Acqua

1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei

lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua devono osservarsi le norme

igieniche atte ad evitarne l’inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

1.13.2. Docce

1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando

il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione

separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. “D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Allegato IV” 161

1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni

sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate

di igiene.

1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per

asciugarsi.

1.13.3. Gabinetti e lavabi

1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo,

degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e

dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a

causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso

in numero non superiore a dieci, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi.

1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:

1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai

dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in

stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al

punto precedente.

1.14. Dormitori

1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all’aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori

un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto

locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.

1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono

possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere

l’arredamento necessario rispondente alle esigenze dell’igiene. Essi devono essere riscaldati nella

stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per

bere

e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per

gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.

1.14.2.2. In detti locali è vietata l’illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l’autorizzazione e le

cautele che saranno prescritte dall’organo di vigilanza.

1.14.3. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbano

pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli

efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 15

giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di

dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei

ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall’umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.

1.14.4.1. Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati superi i 15 giorni nella stagione fredda

ed i 30 giorni nelle altre stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi

più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.

1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

1.14.4.2.1. gli ambienti devono prevedere la separazione tra uomini e donne, salvo che essi non

siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;

1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in

guisa da non permettere nè la penetrazione dell’acqua nelle costruzioni, nè il ristagno di essa in una

zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l’ambiente interno contro

gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;

1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell’ambiente, ma munite

di buona chiusura;

1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l’illuminazione notturna;

1.14.4.2.6. nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere

difese contro la penetrazione di essi. 162 “D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Allegato IV”

1.14.4.3. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.

1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate

con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un

attaccapanni ed una mensolina.

1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui al punto 1.14.2.1 vale la norma prevista dal punto 1.14.4.2.1.

1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti

locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai riferimenti in premessa, come segue : a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che puo' configurarsi come segue: c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale puo' essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro; c.3) uscita che immette su di una scala esterna; d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio; e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che puo' svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso puo' essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna. Art. 3. Criteri di installazione Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di marcatura CE. In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 1 e' prevista nei seguenti casi: a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a.1) l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da meno di 10 persone; a.2) l'attivita' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da un numero di persone

superiore a 9 ed inferiore a 26; b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: b.1) l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da piu' di 9 persone; b.2) l'attivita' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da piu' di 25 persone; b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con piu' di 5 lavoratori addetti.