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Assemblea straordinaria dei Soci del 26.05.2018 Atto Notaio Tommaso Gherardi Rep. 89347 Racc. 9214 STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita con sede nel Comune di Zola Predosa (BO), la società cooperativa denominata "Manutencoop Società Cooperativa". La cooperativa, con decisione assunta dall'Organo Amministrativo, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali e agenzie. ART. 2 DURATA La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. TITOLO II SCOPO - OGGETTO ART. 3 SCOPO MUTUALISTICO La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà e della mutualità, senza fini di speculazione privata. Scopo della cooperativa è: - garantire la continuità occupazionale e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali del socio e del lavoratore, promuovendone il

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Assemblea straordinaria dei Soci del 26.05.2018

Atto Notaio Tommaso Gherardi Rep. 89347 Racc. 9214

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Zola Predosa (BO), la società

cooperativa denominata "Manutencoop Società Cooperativa".

La cooperativa, con decisione assunta dall'Organo Amministrativo, potrà

istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali e agenzie.

ART. 2

DURATA

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050

(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione

dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3

SCOPO MUTUALISTICO

La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà e della mutualità, senza

fini di speculazione privata.

Scopo della cooperativa è:

- garantire la continuità occupazionale e le migliori condizioni economiche,

sociali e professionali del socio e del lavoratore, promuovendone il

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coinvolgimento e la responsabilità;

- valorizzare il lavoro come fattore di libertà e di fondamento della società;

-promuovere nuove opportunità occupazionali e di affermazione sociale, con

particolare riguardo alle categorie esposte alla disoccupazione, alla

sottoccupazione ed a situazioni di sfruttamento;

- offrire servizi di qualità con un'impresa costantemente tesa ad infondere

innovazione ed efficienza al cliente;

- contribuire a migliorare la vita delle persone e l'ambiente nelle città, per le

generazioni attuali e future;

- rafforzare e sviluppare l'economia sociale.

La cooperativa partecipa al più ampio Movimento Cooperativo, potendo

aderire, con deliberazione assunta dall'organo amministrativo, ad organismi

economici e sindacali, internazionali e nazionali, che abbiano come fine la

tutela e lo sviluppo del ruolo economico e sociale della cooperazione.

La cooperativa si avvale prevalentemente, per la realizzazione dello scambio

mutualistico, delle prestazioni lavorative dei soci ed assume la qualità di

«cooperativa a mutualità prevalente» ai sensi degli artt. 2512 e 2513 codice

civile.

Fermo quanto disposto nel comma precedente, la cooperativa si potrà valere

anche delle prestazioni lavorative di non soci.

ART. 4

OGGETTO

Con riferimento ai requisiti di ammissione ed agli interessi dei soci, la

cooperativa ha per oggetto sociale prevalente la somministrazione di lavoro

alle società, enti ed associazioni utilizzatrici.

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La cooperativa può inoltre svolgere servizi di amministrazione del personale,

di ricerca e selezione del personale, di consulenza alle relazioni industriali, di

consulenza e servizi amministrativi in genere nonché attività di promozione

e comunicazione per le società partecipate e terzi.

La cooperativa può inoltre gestire, direttamente o tramite società partecipate,

l’erogazione di servizi di call center, contact center, le attività inbound e

outbound relative ai contatti con i clienti in essere e/o potenziali, le attività

di post-chiamata o post-contatto e di back office relativo alle attività gestite

direttamente o dalle società committenti.

La cooperativa può inoltre gestire, direttamente o tramite società partecipate,

servizi di business servicing e back office (attività ausiliarie di tipo

amministrativo e/o contabile e di supporto operativo) e di business process

outsourcing (BPO), con riferimento al mercato del settore bancario,

assicurativo, finanziario, dell'industria e della pubblica amministrazione.

La cooperativa può inoltre assumere, sotto qualsiasi forma, affidamenti,

appalti, concessioni per la progettazione e costruzione di opere, la

progettazione e gestione di servizi e la fornitura di beni, per conto di

committenti pubblici e privati, nazionali od esteri, con particolare riferimento

all'attività di gestione integrata dei servizi rivolti agli immobili o ai patrimoni

immobiliari, nonché a quella di gestione dei servizi ambientali.

L'impresa sociale svolgerà la propria attività nei seguenti settori,

direttamente e/o attraverso società e/o enti partecipati:

A) progettazione e gestione integrata di servizi rivolti agli immobili ed ai

patrimoni immobiliari nonché attività ausiliarie, quali:

- progettazione e gestione servizi integrati di programmazione, gestione,

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amministrazione e manutenzione di immobili, loro componenti, e di

patrimoni immobiliari; gestione di servizi integrati relativi a patrimoni

immobiliari pubblici e privati consistente anche nelle attività di: gestione

condominiale, riscossione affitti, gestione amministrativa e contrattuale,

ricognizione e censimenti; organizzazione e coordinamento di persone e di

merci per l'esecuzione di servizi accessori o ausiliari agli immobili di cui

sopra e alle attività in essi svolte; servizi informatici ed affini, progettazione,

realizzazione, commercializzazione ed attività di assistenza tecnica di

prodotti informatici e software di base relativamente alla gestione di

patrimoni immobiliari;

- progettazione e gestione di servizi di gestione e manutenzione delle strade e

piazze, della segnaletica stradale, degli impianti di pubblica illuminazione e

degli impianti semaforici;

- servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi

attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica, servizi affini di consulenza

scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica ed analisi;

- progettazione e realizzazione di lavori di costruzione di opere edili in

genere, di recupero di immobili civili ed industriali, di restauro

monumentale, di ristrutturazione, di manutenzione; organizzazione della

direzione lavori e dei servizi tecnici inerenti la gestione e la manutenzione di

immobili;

- progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici, termici, idrici,

igienico-sanitari, frigoriferi, di condizionamento, elettrici, telefonici,

antincendio e di allarme; progettazione, costruzione e gestione di impianti e

reti di teleriscaldamento e cogenerazione, con fonti energetiche fossili e

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rinnovabili; manutenzione, conduzione e riparazione dei predetti impianti;

servizi di gestione calore; servizi di consulenza energetica e sulla sicurezza;

installazione, manutenzione e riparazione impianti radiotelevisivi ed

elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche

atmosferiche; installazione, manutenzione e riparazione impianti di

sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale

mobili e simili; installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione

degli impianti antincendio; organizzazione della direzione lavori e dei servizi

tecnici relativi alla manutenzione di impianti tecnologici e di impianti

elettrici, meccanici, termici, di condizionamento, idraulici; svolgimento

dell'attività di verifica, relativamente a detti impianti, di conformità alle

norme vigenti con conseguente certificazione rilasciata da soggetti a ciò

abilitati; manutenzione apparecchiature elettromedicali ed impianti gas

medicali;

- progettazione, gestione ed erogazione di servizi di pulizia, sanificazione,

disinfezione, disinfestazione e derattizzazione civili ed industriali in edifici

pubblici e/o privati, quali uffici, industrie, magazzini, immobili commerciali

e terziari in genere, strutture ospedaliere sanitarie e socio-assistenziali,

scuole, alberghi, convitti, caserme etc nonché relativi a beni di natura storica,

artistica ed archeologica, pubblici e/o privati; piccole manutenzioni in edifici

pubblici e privati; servizi di pulizia e sanificazione di mezzi di trasporto su

strada e rotaia; servizio di movimentazione, rimessaggio e recupero mezzi su

strada o rotaia ed attività accessorie; servizi ricettivo-alberghieri; servizi di

rifacimento letti ed accudienza in alberghi, convitti e caserme e luoghi di cura

e collettività in genere; assunzione lavori ferroviari e pulizie locomotive;

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commercio all'ingrosso di articoli per le pulizie; sguatteria, rigoverno

stoviglie, attrezzature e locali cucina; smistamento e distribuzione pasti

preparati da terzi; gestione impianti sportivi; trasporti, trasferimenti e

facchinaggio interni ad ospedali e collettività in genere; servizio di portierato,

centralino e gestione corrispondenza; bidellaggio in istituzioni scolastiche

pubbliche e private; accompagnamento in scuolabus o servizi di linea.

B) Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di igiene urbana, servizi

ambientali integrati e attività connesse, quali:

- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati,

spazzamento manuale e/o meccanico;

- raccolta, trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero;

- raccolta, trasporto di rifiuti pericolosi avviati al recupero;

- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi prodotti

da terzi;

- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi;

Servizi ulteriori quali:

- pulizia, innaffiamento, lavaggio e disinfezione o sanificazione strade;

- sgombero neve e spargimento sale;

- pulizia e spurgo fogne, tombini e caditoie stradali di aree pubbliche e

private;

- diserbo strade e piazze e loro pertinenze;

- pulizia e manutenzione di parchi e giardini nonché piazzole e spartitraffico;

- pulizia e servizi di supporto a mercati, fiere e spettacoli itineranti;

- raccolta siringhe in aree pubbliche;

- pulizia fontane pubbliche;

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- pulizia bagni pubblici;

- disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, nonché trattamenti

antiparassitari;

- pulizia e manutenzione delle attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti;

- trattamenti antigraffiti e deaffissione manifesti;

- rimozione discariche abusive;

- gestione integrata del parco contenitori dei rifiuti urbani comprensiva della

movimentazione, manutenzione e servizio di sviluppo;

- gestione informatizzata dei servizi finalizzata alla riscossione della tariffa

per il servizio di raccolta rifiuti mediante rilevazione di dati di

quantificazione e/o identificazione dei conferimenti ed elaborazione degli

stessi ai fini di cui sopra;

- gestione informatizzata dei servizi finalizzata all'identificazione ed alla

quantificazione dei conferimenti presso stazioni ecologiche, impianti e punti

di conferimento strutturati in genere;

- gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di

conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato;

- gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e

pericolosi;

- gestione di impianti di trattamento chimico - fisico e/o biologico di rifiuti;

- gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati;

- gestione di impianti di discarica per inerti;

- gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali;

- gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi;

- gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali,

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pericolosi e non pericolosi.

C) Progettazione gestione ed erogazione di servizi di raccolta, trasporto e

smaltimento di rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività

di ricerca collegate, sia per rifiuti allo stato liquido, sia per rifiuti allo stato

solido o semisolido, a rischio chimico e/o a rischio biologico e attività

complementari, quali:

- gestione integrata di pulizia e manutenzione, movimentazione, servizio di

sviluppo delle attrezzature adibite alla raccolta e movimentazione o deposito

dei rifiuti di cui sopra;

- fornitura contenitori di tutte le tipologie per la gestione dei rifiuti di cui

sopra;

- gestione delle aree e strutture di deposito temporaneo dei rifiuti di cui

sopra presso le strutture produttrici;

- gestione informatizzata dei servizi di cui sopra, finalizzata alla

quantificazione, anche differenziata, e/o all'identificazione delle produzioni

e dei conferimenti di rifiuto mediante registrazione ed elaborazione dei dati,

nonché finalizzata all'integrazione con sistemi informativi di gestione

globale.

Altre attività connesse quali:

- noleggio attrezzature per rifiuti in genere;

- bonifica e/o risanamento siti;

- studi e progettazioni di attività di gestione dei rifiuti;

- attività di commercio e di intermediazione di rifiuti;

- progettazione, costruzione e gestione di impianti, anche mobili, di

smaltimento, stoccaggio, riciclaggio, recupero e selezione di rifiuti urbani,

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speciali e speciali pericolosi con annesse opere edili.

D) Gestione e conduzione di aziende agricole, valorizzazione di fondi

agricoli, ed il compimento di qualsiasi attività inerente ai prodotti

dell'agricoltura, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti stessi, e

più in generale l'esercizio in forma associata delle attività agricole previste

dall'art. 2135 del codice civile e dalle leggi speciali, e secondo le modalità in

detto art. 2135 contenute, compresa l'attività agrituristica.

E) Assunzione di contratti e fornitura, direttamente o indirettamente, di

servizi di business servicing e back office e di business process outsourcing

(BPO), con riferimento al mercato del settore bancario, assicurativo,

finanziario, dell'industria e della pubblica amministrazione; a mero titolo

esemplificativo, non esaustivo, tali attività potrebbero riferirsi a:

- servizi infrastrutturali, quali: pratiche amministrative di vario genere,

cash management, gestione archivi cartacei, gestione magazzino e

cloud data center; gestione di parchi tecnologici (pc e stampanti ecc.)

- servizi digitali, quali: digitalizzazione documenti, licensing,

conservazione digitale, mailroom, sviluppo software, conversione di

microfilm, data formatting, soluzioni IT, servizi documentali e soluzioni

digital;

- servizi analogici, quali: microfilmatura, stampa e imbustamento;

- servizi di consulenza, quali: archivistica e informatica;

- servizi di informazione, quali: back office e contact center.

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L'impresa sociale svolgerà, altresì, la propria attività nei seguenti settori:

- autotrasporto per conto terzi e per conto proprio; autotrasporto di merci per

conto terzi e per conto proprio; officina meccanica - motoristica per la

manutenzione dei propri mezzi ed attrezzature; noleggio a terzi di mezzi ed

attrezzature;

- lavori di lavanderia industriale ad acqua ed a secco di biancheria e di beni

lavabili in genere, per conto proprio e per conto terzi, nonché il noleggio dei

beni medesimi;

- lavori di sterilizzazione in genere e di confezionamento sterile di

strumentario chirurgico, di materiale termolabile, di materiali tessili e di sets

per sale operatorie e per pronto soccorso, nonché la commercializzazione e la

vendita degli stessi prodotti;

- attività di commercializzazione e vendita di materiali monouso di calzature

per personale ospedaliero e di dispositivi di protezione individuale (d.p.i.);

- gestione di guardaroba, di archivi documentali, di magazzini di prodotti,

farmaceutici e non, per aziende operanti nel settore sanitario, ivi compresa la

loro gestione attraverso sistemi informatici.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a

quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di

natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili,

nell'ambito della normativa sulla cooperazione, alla realizzazione dello scopo

e dell'oggetto sociale e comunque, sia indirettamente che direttamente,

attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione

esemplificativa:

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a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese,

specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività

sociale;

b) costituire ed essere socia di enti e società di capitali, anche cooperative, ai

fini del conseguimento dello scopo sociale;

c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia

sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, alle

società partecipate, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di

altre cooperative;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili

e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed

agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La cooperativa si propone di favorire lo spirito di previdenza e di risparmio

dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo

una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta

dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del

conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la

raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la

ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa adotta procedure di programmazione pluriennale finalizzate

allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV

del presente Statuto.

TITOLO III

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SOCI LAVORATORI

ART. 5

DEFINIZIONE E REQUISITI DEI SOCI

Sono «soci lavoratori», ai fini del presente Statuto e dei documenti societari, i

titolari delle azioni rappresentative del capitale sociale che partecipano allo

scambio mutualistico svolgendo la propria attività lavorativa nell’ ambito

della cooperativa, direttamente nelle strutture di quest’ultima oppure,

attraverso rapporti di somministrazione di lavoro da essa costituiti, in altri

enti e società.

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere

inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Per l'ammissione a socio è necessario possedere i seguenti requisiti:

- essere persone fisiche aventi la capacità di agire;

- aver maturato una capacità professionale nei settori di attività di cui

all’oggetto sociale della cooperativa e, comunque, essere in grado di

collaborare al raggiungimento dei fini sociali;

- aver prestato la propria attività lavorativa da almeno tre anni per la

cooperativa ovvero per le società da questa, direttamente od indirettamente

controllate. Il periodo di lavoro prestato non può essere computato ai fini

dell’ammissione del lavoratore se:

• l’inserimento lavorativo sia avvenuto in dipendenza dell’applicazione

di disposizioni di contratti collettivi nazionali di lavoro od in conseguenza di

specifiche condizioni contrattuali relative a rapporti con enti pubblici o

privati, che attribuiscano il diritto all’assunzione a categorie determinate di

lavoratori già dipendenti di terzi per lo svolgimento della stessa attività;

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• il rapporto di lavoro si instauri e permanga in riferimento esclusivo

ad attività in relazione alle quali matura al termine delle stesse, in

dipendenza dell’applicazione di disposizioni di contratti collettivi nazionali

di lavoro od in conseguenza di specifiche condizioni contrattuali relative a

rapporti con enti pubblici o privati, il diritto al passaggio alle dipendenze di

terzi;

- avere in corso di esecuzione, alla data di presentazione della domanda di

ammissione a socio, un rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato con la cooperativa ovvero con le società da questa

direttamente od indirettamente controllate;

- avere accettato di subordinare tutte le controversie relative alla qualità di

socio suscettibili di esservi assoggettate alla clausola arbitrale di cui all’art. 57

del presente Statuto.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o per

interposta persona, imprese in concorrenza a quella esercitata dalla

cooperativa; che aderiscano ad altre cooperative che perseguano scopi

analoghi; che prestino, in qualunque forma, lavoro a favore di terzi esercenti

imprese concorrenti, salvo diversa deliberazione del consiglio di

amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di

cooperazione di lavoro.

Il socio lavoratore, in seguito all'instaurazione del rapporto associativo,

stabilisce, con separato accordo, un ulteriore e conseguente rapporto di

lavoro, in conformità all'apposito regolamento.

ART. 6

PROCEDURA DI AMMISSIONE

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Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al

consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di

nascita;

b) l'ammontare del capitale sociale che si impegna a sottoscrivere, nel rispetto

dei limiti di cui all’art. 27 del presente Statuto, nonché dell’eventuale

sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del

bilancio su proposta degli amministratori;

c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, della capacità professionale

maturata nei settori di attività di cui all'oggetto sociale della cooperativa,

delle specifiche competenze possedute e la disponibilità ad instaurare un

ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 5, u.c. del presente

Statuto e con l'apposito regolamento, che deve dichiarare di conoscere e di

approvare;

d) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione di cui

all’art. 5 del presente Statuto

e) la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e dei regolamenti

della cooperativa, ivi incluso il Regolamento per l’Ammissione a Socio;

g) la dichiarazione di accettazione integrale della clausola compromissoria di

cui all’art. 57 del presente Statuto.

Il consiglio di amministrazione, entro 60 giorni dalla presentazione della

domanda, delibera sulla domanda in conformità con le procedure e tenendo

conto dei criteri fissati dall’Assemblea dei Soci nell’apposito Regolamento

per l’Ammissione a Socio, accertando l’esistenza dei requisiti di cui

all’articolo 5 del presente Statuto e l’inesistenza di cause di incompatibilità.

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La decisione del consiglio di amministrazione è, comunque, assunta

preservando l’equilibrio socio economico della cooperativa e l’ammissione

del socio richiedente deve essere funzionale al miglioramento dei servizi

prestati dalla cooperativa.

Qualora la domanda sia accolta il socio richiedente, ricevuta la

comunicazione della decisione del consiglio ed effettuato il versamento del

capitale nelle modalità e con i termini di cui al successivo art. 8, c. 2, lett. a),

viene iscritto a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora la domanda di ammissione sia respinta, il consiglio di

amministrazione comunica la propria decisione motivata al richiedente.

Questi può, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della

comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea,

la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente

convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Qualora la deliberazione assembleare sia difforme rispetto a quella assunta

dal consiglio di amministrazione, quest'ultimo ha l'obbligo di darvi

esecuzione entro trenta giorni dalla data della deliberazione assembleare.

Nella relazione al bilancio gli amministratori illustrano le scelte compiute con

riguardo all'ammissione o al diniego di ammissione di nuovi soci.

ART. 7

AZIONI

Il capitale sociale dei soci lavoratori è variabile ed è costituito da azioni

ciascuna di valore nominale pari ad € 25,82 (euro venticinque/82). Per

assumere la qualità di soci lavoratori deve essere sottoscritto un lotto minimo

di azioni pari a 300 (trecento).

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Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né

essere cedute, salvo il diritto di recesso del socio da esercitarsi con preavviso

di tre mesi, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione del socio

nel libro soci.

ART. 8

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le azioni sottoscritte, e l’eventuale sovrapprezzo, potranno essere liberate

mediante versamenti a rate secondo modalità e termini stabiliti dal

Regolamento.

I soci lavoratori sono obbligati:

a) a versare il capitale sottoscritto e l’eventuale sovrapprezzo, con le modalità

e nei termini stabiliti dal Regolamento;

b) ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente

adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro direttamente all'attività

dell'impresa sociale.

I soci lavoratori:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli

organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione

della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni

concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi

produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale; assumono nelle forme

di legge il rischio d'impresa e beneficiano dei risultati economici; concorrono

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ad assumere le decisioni sulla destinazione delle utilità rivenienti dall’attività

svolta;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al

tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono con il proprio lavoro all'attività dell'impresa sociale,

svolgendo la propria attività presso la cooperativa o presso le società cui

sono somministrati.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio direttamente

nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale ovvero, attraverso

la somministrazione di lavoro, nell’ambito di altre società, favorendo la piena

occupazione in base alle esigenze produttive.

ART. 9

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, per esclusione o per causa

di morte.

Resta fermo quanto stabilito dall’art. 59 del presente Statuto.

ART. 10

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio lavoratore può recedere dalla

cooperativa, qualora:

A) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi

sociali.

Il recesso non può essere parziale e deve riguardare comunque tutte le azioni

possedute. Tuttavia, il recesso può essere limitato, dai soci lavoratori che

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siano anche soci sovventori, alle sole azioni che attribuiscono la qualità di

socio lavoratore.

La dichiarazione di voler recedere dalla società deve essere comunicata con

raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve

esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i

presupposti che, a norma della legge e del presente Statuto, consentono

l’esercizio del diritto di recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il

consiglio di amministrazione deve darne comunicazione al socio entro lo

stesso termine.

Il recesso diventa efficace a far data dal ricevimento della comunicazione del

provvedimento di accoglimento della domanda.

Tuttavia, su espressa domanda del socio all'atto del recesso, il consiglio di

amministrazione potrà deliberare, nel rispetto del principio di parità di

trattamento, la prosecuzione del solo rapporto di lavoro, se ciò risponda

all'interesse della società.

Per quanto riguarda gli ulteriori rapporti mutualistici il recesso ha effetto con

la chiusura dell'esercizio in corso.

ART. 11

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi

previsti dalla legge, nei confronti del socio lavoratore:

1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la

partecipazione alla società;

2) che sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

3) che si trovi o si sia trovato in una delle situazioni di incompatibilità

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previste dal precedente articolo 6;

4) che abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mutuo

consenso o per dimissioni;

5) che sia stato licenziato;

6) che nell'esecuzione del proprio lavoro, svolto anche alle dipendenze di

società controllate, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento;

7) che sia stato condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui

gravità sia tale da ritenersi incompatibile con la prosecuzione del rapporto

sociale;

8) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai

regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con

inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea,

del rapporto;

9) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni

sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso

la cooperativa;

10) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste

dall'articolo 6, 4 co., del presente Statuto senza la prevista autorizzazione del

consiglio di amministrazione;

11) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente

diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

12) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa.

L'esclusione diventa efficace a far data dal ricevimento della comunicazione

del provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio di amministrazione.

ART. 12

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COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI IN MATERIA DI RECESSO

ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere

comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con

ricevuta di ritorno.

ART. 13

DOMICILIO DEI SOCI

Ai fini della comunicazione di cui al precedente articolo e di ogni altra,

richiesta dalla esecuzione del rapporto associativo, il socio è domiciliato

all’indirizzo risultante dal libro soci.

Ogni variazione, che deve essere comunicata con lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno, ha effetto dal trentesimo giorno successivo al ricevimento.

ART. 14

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle

somme versate con riferimento alle azioni da essi sottoscritte, aumentate di

quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione o ristorno, a norma

del successivo art. 26 del presente Statuto; hanno inoltre diritto agli eventuali

dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa

operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al

capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al

precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto della cooperativa di compensare il debito fino

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alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito nei confronti del socio,

deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio

stesso.

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore, gli eredi conseguono il diritto al

rimborso delle azioni di cui sia titolare al momento del decesso nonché al

pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste

nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio lavoratore deceduto presentano, unitamente alla richiesta

di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi

diritto e nominano un unico delegato alla riscossione. In mancanza di detta

nomina, si applica l’art. 2347, 2 e 3 co., codice civile.

ART. 16

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI

LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da

apposito Regolamento, approvato dall'assemblea dei soci.

Il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento

ai minimi della contrattazione collettiva nazionale e fissa le modalità

attraverso le quali viene tenuto conto della quantità e qualità del lavoro

prestato.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e

finanziario in presenza dei quali l'assemblea dichiara lo stato di crisi

aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

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TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI E SOCI FINANZIATORI

ART. 17

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto,

possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della

Legge 31 gennaio 1992, N. 59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che le persone giuridiche

e gli enti soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi

dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori.

ART. 18

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

La partecipazione dei soci sovventori è rappresentata da azioni nominative

trasferibili con i limiti stabiliti al successivo art. 22.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,82 (venticinque/82).

I conferimenti devono essere eseguiti in denaro.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo

tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al

precedente art. 4 del presente Statuto.

ART. 19

ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata

con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere

stabiliti:

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a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;

c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi

attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può

essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al tasso applicato

per l'eventuale dividendo corrisposto ai soci lavoratori;

d) le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono

attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di

amministrazione.

ART. 20

DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti variabile, da un

minimo di uno ad un massimo di cinque, determinato per scaglioni in

relazione al numero di azioni di sovvenzione possedute dal socio, come di

seguito indicato:

- da 1 a 200 = un voto;

- da 201 a 400 = due voti;

- da 401 a 800 = tre voti;

- da 801 a 2.000 = quattro voti;

- oltre 2.000 = cinque voti.

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà

diritto ad un voto quale socio lavoratore nonché ad un numero di voti quale

socio sovventore determinati ai sensi del precedente comma.

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L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla

data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta)

giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve

superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti

ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori

verranno computati applicando al numero di voti da essi espressi in

assemblea un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero

massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi

portati nell'assemblea.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale

dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

ART. 21

OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si

applicano le disposizioni dettate per i soci lavoratori in quanto compatibili

con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i

requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini

previsti dalla delibera assembleare di emissione;

2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle

disposizioni ad essi applicabili.

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ART. 22

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo diversa disposizione adottata dall'assemblea straordinaria in sede di

emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite

esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione

che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione data dal

titolare.

In caso di mancato gradimento, l'organo amministrativo è comunque tenuto

ad indicare – entro lo stesso termine stabilito per il gradimento – un diverso

acquirente disposto ad acquistare le azioni alle medesime condizioni stabilite

per il promissario acquirente indicato dal socio sovventore nella

comunicazione all'organo amministrativo della propria volontà di cedere le

azioni.

In mancanza di tale indicazione il titolare ha facoltà di procedere liberamente

alla cessione delle azioni.

ART. 23

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'art. 2437 ss. codice civile.

Decorsi due anni dall’emissione delle azioni destinate a soci sovventori, il

recesso dei soci sovventori potrà essere effettuato liberamente ed anche fuori

dei casi previsti dalla legge. Il recesso potrà avvenire per tutte o parte delle

azioni di titolarità del socio sovventore.

In questo caso, come per lo scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà

avvenire esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato ai sensi

del successivo articolo 29 del presente Statuto.

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Nella liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori sono

privilegiate nel rimborso rispetto alle azioni dei soci lavoratori.

ART. 24

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può adottare

procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e

all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, L. 31

gennaio 1992, n. 59 e dall'articolo 4 del presente Statuto.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le

disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa,

anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e

privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di

legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore

contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti

dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e

della previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in

misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della

cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati

dalla legge per i soci lavoratori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di

partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del

capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

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La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta

riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se

non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle

altre azioni.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è

disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, dalla delibera di

emissione delle azioni dell'assemblea straordinaria dei soci che dovrà

determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini

previsti dal regolamento di emissione;

2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad

essi applicabili.

ART. 24-bis

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Con delibera del consiglio di amministrazione, che risulti da verbale redatto

da notaio, la cooperativa può emettere obbligazioni, nei limiti di legge.

Ai sensi dell'articolo 2526 codice civile, la cooperativa, oltre a quanto sin qui

previsto, può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per

le società per azioni.

L’emissione di strumenti finanziari deve essere disciplinata con

deliberazione dall’assemblea straordinaria con la quale devono essere

stabiliti l’importo complessivo dell’emissione, nonché i diritti patrimoniali ed

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eventualmente amministrativi spettanti, nel rispetto delle norme di legge e

del presente Statuto nonché le modalità di trasferimento degli stessi.

In sede di emissione di strumenti finanziari non spetta alcun diritto di

opzione ai soci lavoratori mentre essi sono preventivamente offerti in

opzione ai soci finanziatori, se esistenti, salvo che ricorrano legittime cause di

limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell’art. 2441 codice

civile.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 25

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un

numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 25,82

(venticinque virgola ottantadue);

b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV,

rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro

25,82 (venticinque virgola ottantadue), destinato alla costituzione del fondo

per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento

aziendale, di cui all'articolo 5 del presente Statuto;

c) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione

cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola

ottantadue);

d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al

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successivo articolo 29 e con il valore delle azioni eventualmente non

rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

f) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e

conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente

assegnate.

Le riserve sono tutte indivisibili e non possono essere distribuite fra i soci in

qualunque forma, né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La cooperativa non emette i titoli, ai sensi dell'art. 2346, 1 co., codice civile.

ART. 26

RISTORNO

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in favore dei soci

lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante

integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante

assegnazione gratuita di azioni, se quelle in possesso sono interamente

liberate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli

articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo

proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in base a

parametri che verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di

approvazione del regolamento per l'eventuale assegnazione del ristorno, ai

sensi dell'art. 2521 codice civile.

ART. 27

LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

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Salvo che la legge, per specifiche categorie di azioni, non preveda

diversamente, nessun socio può avere azioni di valore nominale superiore ad

euro centomila, o comunque, qualora i soci siano più di cinquecento, a più

del due per cento del capitale sociale.

Alle azioni eccedenti tale limite si applica l’art. 2525, 3 co., codice civile.

ART. 28

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni

anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede

alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati

separatamente i dati dell'attività svolta con i soci lavoratori, distinguendo le

diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di

prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella

quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di

amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo

mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità

prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori

illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo

all'ammissione dei nuovi soci, o al diniego di ammissione, ai sensi del

precedente art. 6, ult. comma.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione

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entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la

cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo

richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della

cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della

scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale,

dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente

necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione

nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo

delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 29

DESTINAZIONE DELL’UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto

destinando:

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti

e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale

effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:

1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni

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postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in

misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata

fino a 2 punti;

3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - siano essi soci

lavoratori o soggetti diversi dai soci lavoratori - in misura non superiore a

quanto stabilito nel precedente punto 1);

e) un'eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato,

nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti

mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per

legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e, in tale

limite, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli

utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso, non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere

effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia

provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a

copertura di perdite di esercizio, nonché quando il rapporto fra patrimonio

netto ed il complessivo indebitamento della società non è superiore ad un

quarto.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 30

ORGANI SOCIALI

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Il sistema di amministrazione adottato è il sistema di cui all'art. 2380 bis c.c. e

ss..

Sono organi della società:

a) le assemblee dei soci;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei sindaci.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 31

CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente

l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza

(nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della

prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno

ventiquattro ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra

loro:

a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici

giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino" o "Il Sole 24 ore"

almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

c) comunicazione ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto

ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante

dal libro soci.

Nell’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, quando convocata per

la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, è altresì data

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notizia della facoltà di presentare le liste di cui ai successivi artt. 38 ss., con la

determinazione del numero dei soci presentatori e del termine di cui all’art.

39, co. 1, lett. c). L’avviso, in tal caso, in deroga ai termini stabiliti nel primo

comma del presente articolo, deve essere pubblicato o comunicato almeno

trenta giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle formalità di cui al primo comma,

l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o

rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti

gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data

tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli

organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120

(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto

previsto nel precedente art. 28 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione

lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle

materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano

almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori o un decimo dei voti

spettanti ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere

luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della presentazione della richiesta; si

applicano le disposizioni di cui all'art. 2367 codice civile.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali

l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o

sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 32

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ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di

amministrazione;

2) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e,

eventualmente, la durata dell'incarico; nel rispetto di quanto disposto nei

successivi artt. 38 ss., nomina gli amministratori; revoca gli amministratori;

3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori

per la loro attività collegiale;

4) nomina e revoca i componenti del collegio sindacale, elegge il Presidente e

fissa il compenso per l'attività di sindaco;

5) conferisce e revoca l'incarico di revisione legale secondo quanto previsto

nel successivo art. 56 del presente Statuto e determina il corrispettivo relativo

all'intera durata dell'incarico;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del

soggetto incaricato della revisione legale ex art. 2409-bis codice civile, se

nominato;

7) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze

previste per l'assemblea straordinaria;

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio

di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in

occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte

dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi

fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi

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vigenti in materia.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla

sua competenza ed autorizza inoltre il consiglio di amministrazione, ferma

restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, sulle

seguenti materie e su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione

dell'assemblea dal presente Statuto:

- approvazione piani pluriennali di sviluppo;

- trasferimenti, a qualunque titolo, di azienda o rami d'azienda;

- trasferimenti, a qualunque titolo, di partecipazioni di controllo (solo diretto)

in società di capitali.

ART. 33

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello

Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni

altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad

eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente Statuto

alla competenza del consiglio di amministrazione:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile;

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della

società.

L'assemblea straordinaria delibera altresì sulle seguenti materie:

- emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente

Statuto;

- costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o

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il potenziamento aziendale;

- procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o

all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente Statuto

approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di

attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di

partecipazione cooperativa.

ART. 34

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà

più uno dei voti spettanti ai soci lavoratori;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci

intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione

dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, in

prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta

dei voti dei soci presenti o rappresentati, salva l'ipotesi in cui la legge od il

presente Statuto non prevedano maggioranze superiori per particolari

deliberazioni.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea

straordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibererà validamente

con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o

rappresentati.

ART. 35

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INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei

soci lavoratori e nel libro dei soci sovventori da almeno 90 (novanta) giorni e

che non siano in mora nella liberazione delle azioni sottoscritte.

Ogni socio lavoratore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero

delle azioni possedute.

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti variabile da un

minimo di uno ad un massimo di cinque, come disciplinato al precedente art.

20 del presente Statuto.

I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio,

appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore, che

non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante

delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci

soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e

conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce

potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea,

senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta da soci

che rappresentino, con riferimento alla deliberazione impugnata, il cinque

per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 36

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o

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dal Vice-Presidente o da persona designata dall'assemblea.

L'assemblea nomina il segretario, che può non essere socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta

l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori

assembleari ed accerta i risultati delle votazioni. Inoltre, nel caso di

assemblea convocata per l’elezione del consiglio di amministrazione, il

Presidente verifica la regolare presentazione delle liste di cui all’art. 39,

dandone notizia all’assemblea, e propone l’esclusione di quelle non

regolarmente presentate secondo le norme statutarie; fermo rimanendo

l’esercizio del potere di direzione dei lavori, invita uno dei soci che ha

presentato la lista ad illustrare agli intervenuti la composizione della lista e a

fornire, riguardo ad essa, le altre informazioni ritenute utili.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 37

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI

DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa,

per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee

dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa

o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia

fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e

chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di

impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle

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deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei

possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la

società.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Capo I – Struttura e modalità di elezione

ART. 38

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione è composto da non meno di tredici e non più

di diciassette membri eletti dall'assemblea dei soci con le modalità stabilite

dall’art. 40 e ss. del presente Statuto.

L’assemblea, prima di procedere alla elezione dei componenti del consiglio

di amministrazione, determina il numero dei componenti da eleggere e si

pronuncia sulla proposta di esclusione delle liste non regolarmente

presentate formulata dal Presidente dell’assemblea in conformità all’art. 36.

Il consiglio di amministrazione resta in carica tre esercizi. Gli amministratori

scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Tuttavia, contestualmente alla decisione di cui al secondo comma del

presente articolo, l’assemblea può decidere di limitare la durata del mandato

degli amministratori, fino ad un anno. In tal caso, gli amministratori scadono

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio della loro carica.

ART. 39

LISTE

Nella elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede di

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norma sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) Ciascuna lista può essere presentata solo da tanti soci che rappresentino

complessivamente almeno il 5% dei voti che si possono complessivamente

esprimere in assemblea, nella misura accertata dagli organi che convocano

l’assemblea e secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione

dell’assemblea. Il computo viene effettuato sommando i voti attribuiti ai soci

lavoratori e quelli dei soci appartenenti alle altre categorie, computati nei

limiti del terzo dei voti dei soci non lavoratori. La maggioranza dei soci che

presentano la lista deve comunque essere socio lavoratore. Qualora un socio

lavoratore sia anche socio a diverso titolo, le due qualità, ai fini della

presentazione della lista, possono concorrere, osservata, però, per la seconda,

la riduzione di cui alla presente lettera.

b) Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano, recano i nominativi di due o

più candidati, in numero anche superiore ai componenti dell’organo

eleggibili. I candidati devono essere comunque, nella maggioranza, soci

lavoratori della cooperativa; e sono ordinati secondo un criterio progressivo.

c) Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di

quello previsto per la prima convocazione dell’assemblea chiamata a

deliberare sulla nomina dei consiglieri di amministrazione, corredate:

c.1) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le

liste, con l’indicazione della percentuale dei voti dei presentatori;

c.2) di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali

dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante

il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’accettazione della candidatura;

c.3) della illustrazione delle linee guida cui i componenti intendono ispirare

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la loro azione. Tale indicazione non ha carattere vincolante né per i candidati

né per gli eletti; e la loro mancanza non costituisce motivo di esclusione della

lista.

Ciascun socio non può presentare ovvero concorrere a presentare né votare

più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di mandatari.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

ART. 40

VOTAZIONE

Per l’elezione del consiglio di amministrazione si procede a norma delle

disposizioni seguenti.

Ciascun socio lavoratore esprime un voto.

Ciascun socio finanziatore il numero dei voti che risultano attribuiti a norma

dell’art. 20.

In ogni caso, la somma complessiva dei voti espressi dai soci sovventori non

può eccedere la misura del terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci

presenti ovvero rappresentati. Qualora sia necessario ridurre i voti espressi

dai soci sovventori, le somme delle indicazioni di voto omogenee da questi

espressi sono calcolate proporzionalmente al predetto limite.

Ove siano state presentate più liste, i componenti sono tratti

proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti.

A tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi

successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei

componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti, approssimati alla prima

cifra decimale, sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di

dette liste, secondo l’ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti

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così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un’unica

graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione coloro

che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Ove sia stata presentata una sola lista e questa contenga un numero di

candidati superiore al numero di componenti da eleggere, ciascun socio

dovrà esprimere un numero di preferenze da un minimo di otto ad un

massimo di dieci; nel caso in cui il socio esprimesse un numero di preferenze

inferiori ad otto, saranno attribuite alla scheda un numero di ulteriori

preferenze sino a comporre il numero minimo, ricavandole tra i nominativi

della lista, nell’ordine di presentazione; se il socio esprimesse oltre dieci

preferenze, le eccedentarie rispetto al numero massimo, nell’ordine in cui

siano espresse, saranno annullate e di esse non si terrà conto.

Risulteranno eletti consiglieri di amministrazione coloro che avranno

ottenuto il più alto numero di preferenze; nel caso in cui il numero dei

candidati che avranno ricevuto preferenze fosse inferiore al numero dei

componenti da eleggere, i rimanenti saranno scelti nell’ordine di

presentazione sulla lista.

ART. 41

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

In applicazione dei meccanismi di cui agli articoli che precedono, il consiglio

dovrà essere formato da una maggioranza di soci lavoratori.

ART. 42

BALLOTTAGGIO E MECCANISMI SUPPLETIVI

Nel caso in cui - in presenza di più liste - più candidati abbiano ottenuto lo

stesso quoziente e non vi sia capienza per tutti i candidati, risulta eletto il

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candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere

o sia stato eletto il minor numero di consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero

tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell’ambito di tali liste

risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di

voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si

procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell’intera

Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza

dei voti.

Se, al termine delle votazioni, non fossero eletti la maggioranza dei

consiglieri in possesso della qualità di soci lavoratori, si procederà ad

escludere il candidato risultato eletto in ciascuna lista che abbia riportato il

quoziente più basso e che non abbia il requisito citato. Il candidato escluso

sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti richiesti tratto dalla

medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà

ripetuta sino a che non siano esauriti i candidati della lista.

Ove, in forza di tale meccanismo non sia stato possibile eleggere i consiglieri

dotati dei requisiti di cui all’art. 41, l’elezione sarà riconvocata per procedere

ad una nuova elezione, con l’osservanza delle stesse regole stabilite per

l’elezione risultata inutile.

Qualora, in relazione all’applicazione dei meccanismi di cui ai commi

precedenti, nessuna delle liste abbia espresso la maggioranza assoluta del

numero dei consiglieri di amministrazione, purché abbia conseguito almeno

il 35% dei voti, risulteranno altresì eletti, secondo l’ordine di lista, i candidati

che appartengono alla lista che abbia conseguito il numero più alto di voti e

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che siano risultati non eletti, fino al raggiungimento di detta maggioranza;

entro detto limite, sono preferiti a coloro che, avendo conseguito voti,

appartengono alle altre liste, secondo l’ordine inverso dei quozienti a questi

riferibili.

ART. 43

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del

consiglio di amministrazione, questi sarà sostituito dal primo non eletto della

lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare.

Qualora, in forza di detto meccanismo non sia rispettata la regola di cui

all’art. 41, si procederà con la sostituzione del secondo non eletto e così via.

Qualora non sia possibile procedere alla integrazione del consiglio con il

meccanismo di sostituzione previsto da tale articolo, il consiglio decade e si

procede al suo integrale rinnovo.

ART. 44

CONSIGLIERE DI MINORANZA

Quando siano presentate almeno due liste, se, in applicazione delle regole

che precedono, i componenti del consiglio appartengano comunque ad una

sola lista, il consigliere eletto con il quoziente più basso è sostituito con il non

eletto appartenente a lista diversa che abbia riportato il quoziente più alto tra

liste che non hanno espresso consiglieri.

Il consigliere è sostituito, qualora venga a mancare, dal non eletto con il

quoziente più elevato successivo appartenente alla medesima lista.

ART. 45

INCOMPATIBILITA’

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Gli amministratori possono ricoprire incarichi in altri organi di

amministrazione solo se di altre società che siano controllate dalla

cooperativa o alla stessa collegate ovvero da quest'ultima partecipate e per le

quali la designazione trovi giustificazione nella tutela degli interessi della

cooperativa.

In ogni altro caso, l'assunzione di ulteriori cariche per l'amministratore dovrà

avvenire nei limiti di quanto previsto all'art. 2390 codice civile, pena la

revoca per giusta causa dell'incarico deliberata dal consiglio di

amministrazione.

ART. 46

COMPENSI

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale,

determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti

di specifici incarichi, di carattere continuativo, in favore della cooperativa in

conformità del presente Statuto.

ART. 47

PRESIDENTE

Il consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente, a

maggioranza assoluta.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale

della cooperativa.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni

o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone

liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e

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passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e

amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il Presidente può

delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad uno degli altri

membri del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della

società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del

giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle

materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni

spettano al Vice-Presidente; il compimento dell'atto da parte del Vice-

Presidente costituisce prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o

dell'impedimento del Presidente.

ART. 48

CESSAZIONE

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei

componenti originariamente nominati, l'intero consiglio di amministrazione

si intende cessato, con effetto a partire dalla data dell’assunzione della carica

da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi restano in carica per

la residua durata che avrebbe avuto il consiglio di amministrazione cessato,

salvo che l’assemblea non statuisca diversamente.

Il Presidente, o, in sua mancanza, il Vice Presidente, accertato il venir meno

della maggioranza dei consiglieri, procede senza indugio alla convocazione

dell’assemblea.

Capo II - Attività

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ART. 49

COMPETENZA

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri

per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria

autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente Statuto e nel

rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui agli artt. 2512 ss. codice civile

in materia di mutualità prevalente.

Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione la fusione nei

casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile; l'istituzione o la

soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori

hanno la rappresentanza della società.

Il consiglio di amministrazione:

a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che

i principali rischi afferenti alla cooperativa e alle sue controllate risultino

correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e

monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una

sana e corretta gestione dell’impresa;

b) individua un amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità

del sistema di controllo interno;

c) valuta, con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo

funzionamento del sistema di controllo interno;

d) descrive, nella relazione al bilancio, gli elementi essenziali del sistema di

controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull’adeguatezza

complessiva dello stesso.

ART. 50

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RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle

quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da

almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera e/o telegramma e/o fax e/o posta

elettronica, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei

casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i

consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima

della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei

lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché

adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano

fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli

amministratori in carica, e potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o

distanti, audio/video collegati, con le seguenti modalità delle quali dovrà

essere dato atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà

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essere predisposto il foglio delle presenze.

La riunione si deve ritenere svolta nel luogo nel quale è stata convocata e

dove devono essere presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

ART. 51

INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio

sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una

determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini,

l'origine e la portata.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di

amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza

per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in

conformità della legge e dello Statuto possono essere impugnate entro

novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o

dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive

dei loro diritti.

ART. 52

RELAZIONE AL BILANCIO

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio,

devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428

codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello

scopo mutualistico, la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica

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ovvero le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito

stesso in caso di perdita temporanea ex art. 2545-octies codice civile, nonché

le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei

nuovi soci.

ART. 53

AZIONE DI RESPONSABILITA’

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere

esercitata da soci che rappresentino il 5% (cinque per cento) degli aventi

diritto al voto.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

ART. 54

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti

in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sostituiscono in ordine di anzianità gli effettivi che

eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal

momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 55

COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul

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rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del

collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della

maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e

alle assemblee.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori,

il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni

prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del

consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora

nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità

e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono

indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 codice civile i

criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo

mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai

sensi dell'art. 2513 codice civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti

di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni

ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi

nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da

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soci che rappresentino il 10% (dieci per cento) degli aventi diritto al voto

all'atto della proposizione dell'azione di responsabilità.

La denunzia al tribunale di cui all'art. 2409 codice civile può essere promossa

da almeno un decimo dei soci.

ART. 56

REVISIONE LEGALE

La revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società di

revisione.

L'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea, previa formulazione

del parere motivato da parte del collegio sindacale; l'assemblea determina il

corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera

durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

dell'incarico.

Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e

qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con

riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la

regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture

contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato

corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti

eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

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3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul

bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VII

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 57

CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui

al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 60, salvo

che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano

ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia comunque oggetto di

controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari,

comprese le delibere di esclusione da socio;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro

confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie

di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di

proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi

soci, anche finanziatori, e si estende alle eventuali contestazioni relative alla

mancata accettazione della domanda di adesione.

L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o

Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al

comma precedente.

Art. 58

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ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 500.000,00

(cinquecentomila/00). Ai fini della determinazione del valore della

controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di

cui agli artt. 10 codice proc. civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è

comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma

1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto

dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a

decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con

riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo

arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola

volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia

necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del

termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del

principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al

rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della

costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle

parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.

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Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte

che promuove l’attivazione della procedura.

Art. 59

ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata

esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è

valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza

dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir

meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 60

SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne

danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione

presso l'ufficio del registro delle imprese e convocano senza indugio

l’assemblea.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o

deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze

previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, disporrà in

merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso

di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la

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rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei

liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami

di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti

necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo

esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per

la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione,

occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera

dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto

costitutivo e dello Statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni

riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 61

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale è

devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, dedotti, nell'ordine:

a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi

eventualmente maturati;

b) il rimborso delle azioni liberate dai soci sovventori, eventualmente

rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;

c) il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci lavoratori, e

degli eventuali ristorni e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 62

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INDEROGABILITA’ DELLE CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 25, 28, 29 e 61 sono inderogabili e

devono essere in fatto osservate.

F.to Giuliano Di Bernardo

F.to Dott. TOMMASO GHERARDI Notaio