Atto Diocesano

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Azione Cattolica Italiana Eparchia di Piana degli Albanesi Presidenza Diocesana Atto Normativo Diocesano (Art .21 Comma 2Statuto Nazionale di A.C.I.) Approvato dall’Assemblea Diocesana Straordinaria del 25 Marzo 2006 Dichiarata la Conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale dal Consiglio Nazionale di Azione Cattolica Italiana con delibera n°22 dell’11 Giugno 2006

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Atto diocesano Azione Cattolica Italiana a Mezzojuso

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Azione Cattolica Italiana

Eparchia di Piana degli Albanesi

Presidenza Diocesana

Atto Normativo Diocesano (Art .21 Comma 2Statuto Nazionale di A.C.I.)

Approvato dall’Assemblea Diocesana Straordinaria del 25 Marzo 2006

Dichiarata la Conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale dal

Consiglio Nazionale di Azione Cattolica Italiana con delibera n°22 dell’11 Giugno 2006

Capo Primo

L’Azione Cattolica Italiana nell’Eparchia di Piana degli Albanesi

“Raccogli i fedeli,

raduna gli erranti ed uniscili alla tua Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica”

(S. Basilio)

Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata

1. L’Azione Cattolica Italiana, Associazione di laici che si impegnano liberamente, in

forma comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine apostolico della Chiesa, è costituita nell’Eparchia di Piana degli Albanesi, provincia di Palermo, con la denominazione “Azione Cattolica Italiana – Eparchia di Piana degli Albanesi”.

2. L’Azione Cattolica Diocesana fissa la propria sede presso la Curia Vescovile di Piana degli Albanesi – Piazza San Nicola n. 1.

3. L’Azione Cattolica Diocesana è disciplinata dalle norme riportate nello Statuto Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, in seguito denominato semplicemente Statuto, da quanto indicato nel Regolamento Nazionale di Attuazione, di seguito indicato come Regolamento, e da quanto contenuto nel presente Atto Normativo Diocesano.

4. Il Presidente diocesano pro tempore è il rappresentante dell’Associazione, sia in ambito ecclesiale sia in ambito civile, anche agli effetti giuridici.

5. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Origine dell’Associazione in Eparchia 1. La costituzione dell’Associazione precede l’istituzione dell’Eparchia di Piana degli

Albanesi, da cui assume la denominazione di “Azione Cattolica Italiana – Eparchia di Piana degli Albanesi”.

2. L’Eparchia di Piana degli Albanesi, istituita con la Bolla “Apostolica Sedes” emanata da Papa Pio XI il 26 ottobre 1937, comprende le Comunità Arbëreshë di Sicilia: Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Mezzojuso, Contessa Entellina, Palazzo Adriano e la Parrocchia/Concattedrale di Santa Maria dell’Ammiraglio di Palermo.

2. L’Associazione, sin dal suo nascere, rappresenta il luogo di aggregazione, anche attraverso la costituzione di circoli parrocchiali, di tanti laici di entrambi i Riti, per fini di studio, di formazione e di preghiera.

3. L’Associazione dedica e offre alla Chiesa locale un servizio di formazione e missione, contribuendo all’unità ed alla continuità nella costruzione e crescita del Popolo di Dio, e collabora con l’Eparca, Presbiteri e laici di entrambi i Riti, alla progettazione e attuazione degli itinerari pastorali diocesani.

Art. 3 L’Associazione nella tradizione e nel radicamento dei Riti

1. L’Eparchia di Piana degli Albanesi, in continuità con il mandato apostolico ricevuto,

annuncia, celebra e testimonia il Vangelo di Gesù Cristo, sotto lo sguardo protettore di Maria Odigitria, condividendo la Storia degli uomini di questa particolare realtà.

2. La specifica configurazione ecclesiale e liturgica, la coesistenza dei due Riti, caratterizzano la realtà diocesana. Nonostante le differenti impostazioni dell’anno liturgico e le peculiarità proprie della Tradizione Orientale e di quella dell’Occidente, l’Azione Cattolica interagisce con esse dialogicamente in un cammino di consapevole ecumenismo, nella piena libertà e nel rispetto dei riti e dell’identità celebrativa.

3. La scelta della diocesanità, sancita dallo Statuto del 1969, caratterizza da decenni l’A.C.I., e oggi, l’Atto Normativo Diocesano, così come previsto dall’art. 21 dello Statuto del 2003, traduce questa scelta nella concretezza di un radicamento che è fatto della Spiritualità della Speranza e della sua Incarnazione in un significativo ed umile servizio che contribuisce ad arricchire l’intera comunità diocesana.

Art. 4 Scopi e funzioni

1. L’Associazione diocesana intende realizzare nella vita dei laici che vi aderiscono un segno della unità della Chiesa in Cristo; favorire la comunione fra i soci e con tutti i membri del Popolo di Dio; rendere organico ed efficace il comune servizio apostolico.

2. L’esperienza associativa e l’attività apostolica dell’A.C.I. hanno come primo impegno la presenza ed il servizio nella Chiesa locale e si svolgono in costante solidarietà con le sue esigenze e con le sue scelte pastorali

3. L’Associazione diocesana collabora alla crescita della comunione tra laici, clero e Vescovo; contribuisce alla crescita dello spirito ecumenico; coopera in fraternità e reciproco servizio con gli organismi pastorali dell’Eparchia, con le diverse associazioni, opere e gruppi di apostolato cattolico e partecipa in comunione con essi agli organismi di collegamento.

4. Per il conseguimento delle sue finalità, l’Associazione elabora ogni anno programmi ed iniziative di studio, di formazione, di riflessione, di spiritualità, nonché attività ricreative e di volontariato, momenti aggregativi e campi scuola, convegni e conferenze, diretti a ragazzi, giovani, adulti e famiglie, orientati alla valorizzazione e al pieno sviluppo della persona umana nel contesto familiare, sociale ed ecclesiale.

Capo Secondo

Adesione e partecipazione

Art. 5 – Modalità di adesione – Rinnovo annuale - Esclusione

1. L’adesione all’AC è una scelta personale ovvero espressione della volontà di chi

(adulto, giovane, ragazzo) intende partecipare alla vita dell’Associazione diocesana, strutturata in Associazioni parrocchiali e, attraverso di essa, alla vita dell’Associazione nazionale.

2. L’adesione all’AC presuppone la condivisione delle finalità che definiscono e qualificano l’Associazione, del suo ordinamento e del suo progetto formativo, e comporta l’impegno ad una partecipazione attiva e corresponsabile al servizio associativo ecclesiale, con la preghiera, l’impegno attivo, il sacrificio, lo studio.

3. L’adesione all’AC viene confermata ogni anno in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell’Associazione; attraverso essa l’Associazione

ripropone e offre ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità ed il proprio servizio, come delineati dallo Statuto e dal presente Atto Normativo.

4. La celebrazione dell’adesione all’AC avviene l’8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione.

5. L’adesione all’AC è pubblica e si esprime nelle forme previste dal Regolamento, secondo le modalità precisate annualmente dal Consiglio Diocesano.

6. L’adesione all’AC richiede una partecipazione responsabile collaborativa e democratica ai programmi; inoltre, su proposta del Consiglio diocesano può implicare un contributo economico aggiuntivo alle quote associative nazionali per sostenere le attività dell’Associazione diocesana.

7. Il Consiglio diocesano, in comunione con il Consiglio Nazionale, nel delineare le condizioni per la diffusione della stampa associativa, rispettivamente nazionale e diocesana, determina le forme di abbonamento legate all’adesione.

8. I laici simpatizzanti desiderosi di sperimentare le attività formative dell’Associazione possono essere ammessi all’esperienza dell’Associazione parrocchiale, senza aderirvi, per un periodo non superiore all’anno.

9. Il Consiglio Parrocchiale valuta la richiesta di adesione di ogni nuovo socio all’Associazione parrocchiale. Con l’accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per i soci.

10. Il Consiglio diocesano riceve comunicazione, tramite l’Associazione parrocchiale, delle richieste di ritiro pervenute da ogni socio, che, ritenendo esser venuti meno i motivi e le condizioni che lo hanno condotto ad aderire all’Associazione, dichiari la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all’Associazione parrocchiale.

11. La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell’atto di ritiro.

12. Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell’Associazione parrocchiale di riferimento, delibera l’esclusione del socio dall’Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Atto Normativo per l’adesione all’Associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

Art. 6 – Partecipazione democratica alla vita associativa

1. L’Associazione, attraverso la propria vita associativa, realizza nella comunità diocesana e nella società civile, una significativa esperienza di partecipazione democratica, in accordo alla propria natura e alle proprie finalità, delineate dalle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento ed accolte nel presente Atto Normativo.

2. Ciascun socio è chiamato ad offrire il proprio quotidiano contributo, in piena rispondenza ai propri talenti, con umiltà ed impegno, alla realizzazione degli scopi e delle finalità dell’Associazione, delineate dalle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento ed accolte nel presente Atto Normativo.

3. Ciascun socio contribuisce personalmente alle necessità economiche dell’Associazione, secondo le deliberazioni annuali del Consiglio diocesano, in ottemperanza a quanto previsto in materia dallo Statuto e dal Regolamento.

4. Ciascun socio esercita democraticamente il diritto di voto a partire dal 14° anno di età e può essere eletto ad incarichi direttivi purché abbia compiuto il 18° anno d’età e non versi nelle condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità delineate dalle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento.

5. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.

6. L’espressione del voto avviene per alzata di mano, salvo che la deliberazione abbia ad oggetto l’elezione ad un incarico direttivo o la designazione di persone, nonché per l’accertamento di incompatibilità, di decadenza o di responsabilità personali. In questi casi la votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 7 – Il sacerdote Assistente unitario ed i sacerdoti

1. Il sacerdote Assistente unitario ed i sacerdoti che collaborano collegialmente con esso secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 4, dello Statuto, sono nominati dal Vescovo diocesano.

2. Il sacerdote Assistente diocesano, salvo diversa disposizione dell’Autorità Ecclesiale competente, è nominato per un triennio. L’incarico può essere rinnovato per un secondo triennio.

3. Il sacerdote Assistente diocesano e i sacerdoti assistenti collaboratori per esercitare il servizio ministeriale loro affidato partecipano ad ogni aspetto della vita dell’Associazione e delle sue attività. In questo quadro, prendono parte anche alle sedute delle Assemblee unitarie e dei Consigli dell’Associazione territoriale al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l’assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

Capo terzo

L’articolazione dell’Associazione diocesana sul territorio

Art. 8 – L’Associazione sul territorio

1. L’Associazione diocesana si articola in Associazioni territoriali a carattere parrocchiale o interparrocchiale anche di Rito differente.

2. Le singole Associazioni territoriali si articolano per fasce d’età: ragazzi, giovani e adulti, afferenti rispettivamente all’ACR fino al compimento dei 14 anni, al Settore Giovani fino al compimento dei 30 anni, al Settore Adulti dai 30 anni in poi.

Art. 9 – L’Associazione parrocchiale

1. L’Associazione parrocchiale raduna tutti i soci della comunità parrocchiale. 2. La richiesta di costituzione va presentata alla Presidenza diocesana che ne valuta l’accoglimento e fissa almeno un anno di sperimentazione, in esito al quale propone al Consiglio diocesano di deliberare la costituzione di una nuova Associazione parrocchiale.

Art. 10 – Il gruppo parrocchiale come prima esperienza associativa

1. Il gruppo parrocchiale è il primo nucleo della futura Associazione; in seno ad esso i soci partecipano alla vita associativa e a tutte le iniziative diocesane.

2. Nel periodo di sperimentazione, il gruppo parrocchiale elegge al suo interno un comitato transitorio di rappresentanza di cui fanno parte un rappresentante degli adulti, uno dei giovani ed un responsabile scelto tra gli educatori dei ragazzi. Il componente più anziano del comitato transitorio svolge la funzione di rappresentante del gruppo parrocchiale.

Art. 11 – L’Associazione interparrocchiale ed il coordinamento interrituale

1.L’Associazione interparrocchiale unifica in una sola associazione i soci di parrocchie

anche di rito differenti della medesima Comunità. 2. La costituzione di una Associazione interparrocchiale per motivate esigenze pastorali e di

coordinamento interrituale, è possibile su unanime proposta dei Consigli parrocchiali, con i voti espressi dalla maggioranza degli aventi diritto, e previa approvazione del Consiglio diocesano.

3.L’unificazione in una sola Associazione interparrocchiale ed interrituale delle precedenti Associazioni parrocchiali, impegna i soci alla costituzione di un Comitato interparrocchiale composto dai presidenti parrocchiali e da due rappresentanti per parrocchia.

4. Il comitato deve riunirsi almeno tre volte l’anno al fine di programmare e verificare le attività interparrocchiali promosse e da promuovere sul territorio di competenza.

Art. 12 – Gruppi e Movimenti

1. Per specifiche esigenze locali (Caritas, Pastorale Giovanile…), un congruo numero di

soci può costituire gruppi e movimenti, a carattere parrocchiale, interparrocchiale e diocesano aventi come obiettivi la formazione e la missionarietà, realizzate con un’azione più concreta ed incisiva, diretti a specifiche realtà e ambienti e/o a particolari soggetti e condizioni di vita.

2. Il Consiglio diocesano riserva a sé la facoltà di accogliere con propria deliberazione, e previo parere favorevole espresso dalla Presidenza diocesana, la proposta di costituire gruppi e movimenti a condizione che essi presentino carattere di stabilità e di consistenza, dimostrino una significativa presenza nella realtà diocesana e rispondano a significative esigenze nella linea della missione, dell’incontro e del servizio.

Capo quarto

Ordinamento dell’Associazione Parrocchiale, interparrocchiale, dei Gruppi e dei Movimenti

Art. 13 – Organi dell’Associazione Parrocchiale

Organi dell’Associazione parrocchiale sono: a. L’Assemblea parrocchiale; b. Il Consiglio parrocchiale; c. Il Presidente parrocchiale;

Art. 14 Assemblea parrocchiale

1. L’Assemblea parrocchiale è composta da tutti i soci della comunità parrocchiale, adulti e

giovani che abbiano compiuto il 14° anno di età; i ragazzi sono rappresentati dai loro educatori. 2. L’Assemblea parrocchiale è convocata dal Presidente parrocchiale in via ordinaria due

volte l’anno per programmare e verificare le attività promosse e da promuovere in attuazione alle indicazioni della Presidenza diocesana e alle iniziative da intraprendere in comunione al programma pastorale parrocchiale.

3. L’Assemblea parrocchiale può essere convocata su iniziativa di almeno un quarto dei soci dell’Associazione parrocchiale.

4. L’Assemblea parrocchiale elegge ogni tre anni il Consiglio parrocchiale.

5. L’Assemblea elettiva è convocata e presieduta dal Presidente parrocchiale. 6. Le deliberazioni dell’Assemblea elettiva sono valide se gli aventi diritto al voto sono

presenti nella componente della metà più uno. 7. Prima dell’Assemblea elettiva i soci di ciascun Settore adulti e giovani e i Responsabili

ACR si riuniscono per scegliere i nomi dei soci da proporre all’Assemblea, formando così tre liste: adulti, giovani e Responsabili ACR.

8. L’elettore potrà apporre fino a due preferenze (un maschio e una femmina), su tre distinte schede: con una scheda voterà due candidati del Settore adulti; con un’altra scheda voterà due candidati del Settore giovani; con una terza scheda voterà due Responsabili ACR.

9. L’Associazione parrocchiale, stante l’esiguo numero di soci, eleggerà, garantendo pari opportunità tra i sessi, un solo rappresentante per la lista adulti ed un solo rappresentante per la lista giovani, che sarà rispettivamente il socio o la socia con il maggior numero di preferenze; mentre assumerà la carica di Responsabile parrocchiale ACR il più votato della lista di riferimento.

10. A parità di voti risulterà eletto il socio più anziano.

Art. 15 – Consiglio parrocchiale

1. Il Consiglio parrocchiale è composto dal Presidente parrocchiale, un rappresentante del Settore adulti e un rappresentante del Settore giovani, dal Responsabile parrocchiale ACR, dal Segretario e dall’Amministratore.

2. Nel Consiglio parrocchiale sono rappresentate solo le componenti associative effettivamente costituite.

3. Il Consiglio parrocchiale si riunisce subito dopo l’Assemblea elettiva e, sentito il parere dell’Assistente parrocchiale, propone al Vescovo, per la nomina a Presidente parrocchiale, il socio che ha ottenuto il consenso della maggioranza dei componenti del Consiglio.

4. Il Consiglio parrocchiale, convocato dal Presidente subito dopo la sua nomina, elegge, su proposta di quest’ultimo, il Segretario e l’Amministratore.

5. Su proposta del Presidente e previa approvazione dei Consiglieri, il Consiglio parrocchiale può essere integrato da componenti cooptati. Tali membri hanno voto consultivo.

Art. 16 – Funzioni del Consiglio parrocchiale Il Consiglio parrocchiale:

a. promuove la partecipazione alla vita associativa e valorizza ogni sua componente ai vari livelli, garantendone l’unità; b. cura la programmazione, coordina e verifica l’attività dell’Associazione, in attuazione alle indicazioni della Presidenza e del Consiglio diocesano, c. è responsabile di tutte le attività di formazione che riguardano i soci; d. nomina i formatori per ogni Settore e il Responsabile ACR; e. assicura la collaborazione dell’Associazione alle strutture di partecipazione ecclesiale; f. contribuisce a costruire rapporti di comunione all’interno della comunità parrocchiale; g. elabora progetti concreti ed incisivi rispetto alle esigenze emergenti del territorio di competenza; h. approva annualmente il rendiconto economico e finanziario formulato dall’Amministratore parrocchiale.

Art. 17 – Presidente parrocchiale

1. Il Presidente parrocchiale è nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio parrocchiale di nuovo insediamento. 2. Rappresenta e convoca in via ordinaria due volte l’anno l’Associazione parrocchiale. 3. Promuove e coordina l’attività del Consiglio, che convoca di norma una volta al mese, ed unitamente ad esso, tiene costanti rapporti col Parroco Assistente. 4. Si fa garante della comunione dell’Associazione parrocchiale con l’Associazione diocesana ed i suoi organi.

Art. 18 Organi dell’Associazione interparrocchiale e/o interrituale

Gli organi dell’Associazione interparrocchiale sono gli stessi dell’Associazione parrocchiale; pertanto si rinvia agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 del presente Atto.

Art. 19 – Organi di Gruppi e Movimenti

Organi dei gruppi e dei movimenti sono: a. l’Assemblea dei soci: essa è costituita da tutti gli aderenti al gruppo o al movimento, si riunisce almeno due

volte l’anno ed è convocata e presieduta dal coordinatore del gruppo o del movimento;

b. il Consiglio: esso è costituito da quattro componenti: due adulti (un maschio e una femmina) e due

giovani (un maschio e una femmina); si applicano al Consiglio, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il funzionamento del Consiglio parrocchiale, di cui all’art. 16 del presente Atto.

c. il Coordinatore: rappresenta il gruppo o il movimento; promuove e coordina l’attività del Consiglio;

tiene costanti i rapporti col Presidente parrocchiale e si fa garante della comunione con l’Associazione parrocchiale ed i suoi organi.

Capo quinto

Ordinamento dell’Associazione diocesana

Art. 20 – Organi dell’Associazione diocesana Organi dell’Associazione diocesana sono:

a. L’Assemblea unitaria dei soci; b. Il Consiglio diocesano unitario; c. La Presidenza diocesana; d. Il Presidente diocesano.

Art. 21 – L’Assemblea unitaria dei soci 1. È espressione della vita democratica dell’Associazione. 2. È costituita da tutte le persone che aderiscono all’Associazione nelle parrocchie e nel territorio dell’Eparchia; all’Assemblea partecipa l’Assistente unitario e i rappresentanti di FUCI, NEIC e MIEAC; i ragazzi sono coinvolti nelle modalità che meglio possano favorirne la partecipazione.

3. L’Assemblea si riunisce di norma almeno una volta l’anno per verificare ed indirizzare il cammino associativo.

4. Sono titolari dell’elettorato attivo tutti coloro che al momento dell’esercizio di tale diritto siano soci dell’Azione Cattolica Italiana ed abbiano compiuto il 14° anno di età.

5. Sono titolari dell’elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l’elezione siano soci dell’Azione Cattolica Italiana da almeno un triennio ed abbiano compiuto il 18° anno di età . 7. Su deliberazione del Consiglio dell’Associazione territoriale, all’Assemblea unitaria possono partecipare come uditori senza diritto di voto, i simpatizzanti dell’AC.

Art. 22 – Il Consiglio diocesano unitario 1. Il Consiglio diocesano svolge un ruolo di indirizzo e verifica delle scelte formative e di servizio dell’AC nella Chiesa locale.

2. È costituito dai soci eletti dall’Assemblea unitaria, dai segretari diocesani dei Movimenti e dai rappresentanti di FUCI, MEIC e MIEAC.

3. Il Consiglio diocesano, convocato dal più anziano dei suoi membri, provvede alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente diocesano, indicando tre nominativi da consegnare al Vescovo perché provveda alla nomina.

4. Per la designazione della terna: ogni Consigliere indica sull’apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene comunicata al Vescovo con l’indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.

5. Se il Presidente eletto è Consigliere diocesano, gli subentra il primo dei non eletti della sua lista-settore.

6. Il Consiglio, subito dopo l’elezione della terna per la nomina del Presidente diocesano, procede ad eleggere: i due Vicepresidenti Settore adulti (un uomo e una donna), i due Vicepresidenti Settore giovani (un uomo e una donna), il Responsabile ed il Vice Responsabile diocesano ACR.

7. Il Consiglio accoglie la richiesta di costituzione di una nuova Associazione parrocchiale presentata dal gruppo di sperimentazione, e con medesime modalità esamina la richiesta di ritiro. 8. Il Consiglio dell’Associazione territoriale approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Art. 23 – La Presidenza diocesana

1. La Presidenza diocesana è costituita dal Presidente diocesano, dai quattro Vicepresidenti (due adulti e due giovani), dal Responsabile e dal Vice Responsabile ACR, dal Segretario e dall’Amministratore. I Coordinatori di gruppi e movimenti sono chiamati a partecipare ogniqualvolta si trattino argomenti che riguardino situazioni e questioni attinenti al movimento stesso. Alla Presidenza partecipano l’Assistente unitario e i Vice-assistenti diocesani. 2. La Presidenza diocesana: a. promuove la partecipazione alla vita associativa e valorizza ogni sua componente ai vari livelli, garantendone l’unità; b. cura la programmazione, coordina e verifica l’attività dell’Associazione diocesana, nel

quadro delle indicazioni e delle decisioni assunte dal Consiglio; c. assicura la collaborazione dell’Associazione alle strutture diocesane e contribuisce a costruire rapporti di comunione con la comunità ecclesiale.

Art. 24 – Il Presidente

1. Il Presidente diocesano è il rappresentante dell’Azione Cattolica diocesana in ambito ecclesiale ed in ambito civile, anche agli effetti giuridici.

2. Il Presidente diocesano è nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio diocesano in comunione con l’Assistente unitario, mediante designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di soci.

3. Il Presidente diocesano promuove e coordina l’attività della Presidenza diocesana; convoca e presiede il Consiglio diocesano e l’Assemblea unitaria dei soci.

Art. 25 – Il Comitato dei Presidenti delle Associazioni territoriali

1. Il Comitato dei Presidenti delle Associazioni territoriali è costituito dai Presidenti parrocchiali e dai coordinatori di gruppi e movimenti. 2. È convocato dal Presidente diocesano almeno tre volte l’anno, preferibilmente insieme al Consiglio. 3. Svolge un ruolo propositivo e consultivo per le deliberazioni della Presidenza e del Consiglio diocesano, che riguardano la formazione dei formatori e altre iniziative diocesane.

Art. 26 – L’Équipe diocesana degli Educatori 1. L’Équipe diocesana degli Educatori è costituita dai Responsabili parrocchiali ACR e da un educatore per ogni Associazione parrocchiale. 2. L’Équipe diocesana degli Educatori, convocata e presieduta dal Responsabile diocesano ACR, si riunisce di norma quattro volte l’anno, preferibilmente nel periodo antecedente la Festa del Ciao, il Mese della Pace, la Festa degli incontri, il Tempo speciale d’Estate.

3. Le Équipe diocesana degli Educatori promuove la partecipazione significativa e gratificante dei ragazzi protagonisti nella vita dell’Associazione, attraverso la programmazione di incontri ed iniziative a livello diocesano, interdiocesano e nazionale.

Art. 27 – L’Équipe diocesana dei ragazzi

1. L’Équipe diocesana dei Ragazzi (EDR) è costituita dai soci che non abbiano ancora

compiuto il 14° anno di età, regolarmente tesserati, eletti annualmente dagli acierini in numero di due (un maschio e una femmina) per ogni Associazione parrocchiale. 2. L’EDR si riunisce di norma quattro volte l’anno, preferibilmente nel periodo antecedente la Festa del Ciao, il Mese della Pace, la Festa degli incontri, il Tempo speciale d’Estate.

3. L’EDR partecipa senza diritto di voto all’Assemblea unitaria; il Responsabile diocesano ACR assume la rappresentanza dei ragazzi.

4. L’EDR partecipa alle programmazioni diocesane che riguardano l’ACR diocesana (campi, ritiri, feste…) con l’elaborazione di un documento finale con analisi e proposte; ai lavori possono anche assistere i Responsabili parrocchiali ACR, che accompagnano i ragazzi, e l’Assistente diocesano ACR.

Art. 28 – Norme generali di funzionamento degli organi diocesani 1. La Presidenza diocesana si riunisce almeno sei volte l’anno e svolge i propri lavori sulla base dell’ordine del giorno fissato dal Presidente diocesano, previamente comunicato. 2. Il Consiglio diocesano si riunisce almeno quattro volte l’anno e svolge i propri lavori sulla base dell’ordine del giorno fissato dalla Presidenza diocesana, previamente comunicato. 3. La Presidenza diocesana e il Consiglio diocesano sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con la votazione favorevole della maggioranza dei membri. 4. Il Consiglio diocesano, all’inizio del triennio, su proposta della Presidenza, può nominare tra i suoi membri o cooptare tra i soci dell’Associazione, con specifiche competenze una coppia di sposi, un coordinatore per ciascuna delle aree formazione, promozione associativa, promozione stampa associativa. I soci cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. 5. Decade dalla funzione di membro del Consiglio diocesano colui che, in assenza di gravi motivi precedentemente comunicati, sia assente a tre riunioni consecutive; gli subentra il primo dei non eletti della stessa lista oppure un socio eletto dal Consiglio, avuto il consenso dell’interessato. In tal caso il Consigliere eletto non ha diritto di voto, finché la sua nomina non venga ratificata dall’Assemblea unitaria dei soci.

6. Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, così come previsto dall’art. 19 dello Statuto.

Capo sesto

Disposizioni amministrative

Art. 29 – Risorse e Patrimoni

1. Le risorse ed i patrimoni economici dell’Associazione diocesana sono costituiti: a. dalle quote associative versate dai soci; b. dai contributi dell’Eparchia, dalla liberalità dei privati, dagli Enti e Istituzioni pubbliche; c. da donazioni e lasciti testamentari; d. da entrate derivanti da attività commerciali marginali.

2. Per le risorse di cui al punto b. e c., il Consiglio diocesano delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Art. 30 – Bilancio

1. L’esercizio commerciale dell’Associazione diocesana si chiude il 30 settembre di ogni anno. Per ogni esercizio è previsto un bilancio preventivo, da presentarsi entro il 30 novembre dell’anno a cui si riferisce, ed un conto consuntivo, da presentarsi entro il 30 marzo dell’anno successivo. 2. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere presentati al Consiglio diocesano che li approva a maggioranza dei componenti. 3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, capitali e riserve, durante la vita dell’Associazione.

Art. 31 – L’ Amministratore diocesano

1. L’Amministratore diocesano ha la responsabilità della gestione amministrativa dell’Associazione diocesana. 2. L’Amministratore diocesano viene eletto dal Consiglio diocesano, su proposta del Presidente diocesano, nella seduta successiva a quella di elezione della Presidenza diocesana. 3. L’Amministratore diocesano: a. formula il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; b. gestisce il patrimonio, economico e finanziario, dell’Associazione; c. cura la risoluzione delle questioni economiche ed amministrative sottopostegli dalla

Presidenza diocesana. 4. L’Amministratore diocesano è convocato ogniqualvolta la Presidenza diocesana lo ritenga necessario. 5. È prevista la costituzione del comitato per gli affari economici.

Art. 32 – Il Segretario diocesano

1. Il Segretario viene eletto dal Presidente diocesano nella seduta successiva alla sua nomina.

2. Svolge il ruolo di coordinamento dell’Associazione diocesana alle Associazioni parrocchiali.

3. Cura tutti gli adempimenti necessari alla convocazione degli organi diocesani (Consiglio e Presidenza) ed alla verbalizzazione dei lavori dei medesimi organi.

Capo settimo

Disposizioni finali e transitorie

Art. 33 – Entrata in vigore del presente Atto Normativo

1. Il presente Atto Normativo diocesano, dopo l’approvazione dell’Assemblea unitaria dei soci, diviene operativo a seguito della valutazione di conformità allo Statuto Nazionale, espressa dal Consiglio Nazionale dell’Azione Cattolica, come previsto dall’art. 14 del Regolamento. 2. Qualora il Consiglio Nazionale dell’Azione Cattolica subordinasse la favorevole valutazione di conformità all’adozione di alcuni emendamenti, sarà il Consiglio diocesano, validamente costituito con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della metà più uno dei votanti, ad apportare le necessarie integrazioni e gli emendamenti richiesti dal Consiglio Nazionale.

Art. 34 – Modifiche all’Atto normativo

1. Ogni modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall’Assemblea

unitaria dei soci validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto. 2. Le modifiche al presente Atto Normativo divengono efficaci a seguito della valutazione di conformità allo Statuto Nazionale, espressa dal Consiglio Nazionale dell’Azione Cattolica, come previsto dall’art. 14 del Regolamento.

Art. 35 – Scioglimento dell’Associazione In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell’Associazione va devoluto ad altro Ente o Associazione con finalità affini.

Art. 36 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo si rinvia allo Statuto e al Regolamento, nonché alle norme del Codice Civile e del Codice di Diritto Canonico e al C.C.C.O. (Canoni dei Consigli delle Chiese Orientali).